Contratto Collettivo Integrativo Aran♣
Relazioni
Ipotesi di
RAN
Contratto Collettivo Integrativo Aran♣
SUI CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ
♣ Relazioni redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001
Sezione I Relazione Illustrativa
PREMESSA
L’Ipotesi di contratto collettivo integrativo dell’Aran sottoscritta in data 22/7/2011 ha per oggetto la definizione dei criteri per l’erogazione dei compensi di produttività per l’anno 2011 e la individuazione delle relative risorse, nell’ambito del fondo per i trattamenti accessori di ente dell’Agenzia.
Tali risorse sono state determinate unilateralmente dall’Agenzia, ai sensi delle vigenti norme di legge e di CCNL.
Va precisato che l’accordo raggiunto ha carattere parziale e dovrà essere successivamente integrato da un’intesa complessiva su tutte le altre materie. Vi era tuttavia la necessità di definire questa importante partita, per evitare ulteriori ritardi nella definizione dei criteri per l’erogazione dei premi di produttività.
L’accordo realizza il collegamento tra “erogazione dei premi” e “nuovo sistema di valutazione dell’Aran”, definito in applicazione del d. lgs. n. 150/2009.
In coerenza con il suo carattere parziale, le parti si sono date atto, nelle premesse che:
- sono in corso le trattative per definire il contratto collettivo integrativo Aran relativo all’anno 2011;
- è opportuno consolidare un primo quadro di regole che garantisca l’operatività di alcuni istituti del trattamento accessorio e, segnatamente, dell’istituto della produttività individuale;
- è necessario continuare gli incontri sui restanti temi del contratto, al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla sottoscrizione del nuovo contratto integrativo Aran.
L’accordo ha struttura e contenuti estremamente semplici, essendo limitato, oltre che alla individuazione dell’oggetto e del campo di applicazione (art. 1), alla definizione dei criteri per l’erogazione dei premi ed alla individuazione della relative risorse (art. 2).
ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
L’articolo 1 chiarisce e delimita il campo di applicazione del contratto, nulla innovando rispetto ai contratti sottoscritti in precedenza.
Definisce inoltre l’oggetto del contratto (“erogazione dei compensi diretti a incentivare la produttività del personale”).
ART. 2 – COMPENSI DIRETTI A INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ
L’articolo 2 definisce, al comma 1, i criteri di erogazione delle risorse destinate ai premi. Essi sono:
- la valutazione della prestazione del personale, sulla base del sistema adottato dall’Agenzia e secondo i parametri e le corrispondenze di cui all’allegata tabella 1;
- l’area di appartenenza, secondo i parametri indicati nell’allegata tabella 2;
- l’assiduità ed il contributo quantitativo al conseguimento degli obiettivi dell’Agenzia, valutato sulla base di range di presenza e di corrispondenti parametri indicati nell’allegata tabella 3;
- la percentuale di part-time dei dipendenti.
Va sottolineata la preminenza del criterio della valutazione della prestazione ed il minor rilievo attribuito al criterio dell’assiduità e del contributo quantitativo. Quest’ultimo viene infatti valutato sulla base di “range di presenza” molto ampi e non di “giornate” puntualmente rilevate su ciascun dipendente. Si tratta di una
innovazione significativa che consente di “valorizzare” il criterio della valutazione, pur non trascurando del tutto il dato dell’apporto quantitativo di ciascun dipendente.
Altra innovazione di rilievo è l’utilizzo del nuovo sistema di valutazione della performance individuale definito dall’Agenzia, in applicazione del d. lgs. n. 150/2009.
Il comma 2 individua le risorse destinate all’istituto della produttività individuale nell’anno 2011, in Euro 110.000,00. Come si chiarirà meglio nella relazione tecnica, tali risorse subiscono una riduzione rispetto allo stanziamento del 2010, a causa della riduzione dei fondi per effetto del turn-over prevista dall’art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010.
Il comma 3 regola la corresponsione di una erogazione parziale infrannuale, collegandola alla valutazione sugli obiettivi di ruolo relativa al primo semestre dell’anno (1/1-30/6) A tal fine, viene prevista l’utilizzazione di una disponibilità pari al 50% delle risorse stanziate (Euro 55.000,00). L’erogazione del restante 50% è effettuata entro il mese di marzo 2012 utilizzando i medesimi criteri definiti al comma 1, applicati però al secondo semestre dell’anno (1/7-31/12).
Il comma 4 ribadisce la vigenza limitata all’anno 2011 dei criteri definiti e contiene l’impegno delle parti a valutare, in ottica di sperimentazione, gli esiti dell’accordo, al fine di apportare i miglioramenti necessari, in vista della contrattazione dell’anno successivo. Questa esigenza è collegata principalmente all’utilizzo del nuovo sistema di valutazione dell’Agenzia, che viene applicato per la prima volta.
ART. 3 – RINVIO
L’articolo 3 contiene l’impegno delle parti a proseguire le trattative per la definizione degli ulteriori istituti demandati alla contrattazione integrativa dell’Agenzia.
Sezione II Relazione Tecnico-Finanziaria
PREMESSA
La presente sezione della relazione illustra la compatibilità finanziaria dell’Ipotesi di contratto integrativo Aran sottoscritta in data 22/7/2011, dall’Aran e dalle organizzazioni sindacali, relativo ai criteri di erogazione dei compensi di produttività per l’anno 2011.
Di tale compatibilità si dà conto, innanzitutto, con riferimento alla costituzione del fondo ed al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale.
Successivamente, si evidenzia la copertura degli oneri dello stesso accordo a carico del bilancio dell’Agenzia.
COSTITUZIONE DEL FONDO
A) Fondo secondo regole CCNL
Il fondo per i trattamenti accessori di ente è stato quantificato, in prima battuta, nel rispetto delle disposizioni del CCNL.
A tal fine, è stato utilizzato, come dato di partenza, l’importo della quota stabile del Fondo relativo all’anno 2010 (Euro 442.909,28) al netto delle risorse destinate a progressioni economiche nel medesimo anno 2010 (Euro 2.600,00). Al dato di partenza così calcolato (Euro 441.910,50) sono state sommate, in coerenza con la disciplina contrattuale nazionale, le seguenti voci, recuperate al fondo:
- l’indennità di ente dei cessati (Euro 563,32);
- gli sviluppi economici del personale cessato (Euro 1.416,41).
Per la quadratura contabile occorre altresì considerare un importo di Euro 26,58, quale minore spesa sulle progressioni economiche del 2010, rispetto allo stanziamento di Euro 2.600,00 (tavola 1).
Per completezza di informazioni, la tavola 1 evidenzia anche l’importo relativo allo stock delle progressioni economiche ed il conseguente “fondo lordo progressioni economiche”.
Tavola 1
B) Limiti di crescita rispetto al Fondo anno 2004
Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all’art. 1, comma 189, L. 23-12-2005 n. 266, come modificato dall’art. 67, comma 5, D.L. 25
giugno 2008, n. 112.
Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento.
Il limite in questione deve inoltre tener conto di quanto previsto dal comma 191 del medesimo art. 1, ai sensi del quale, in aggiunta al limite di cui al comma 189,
l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14/6/2006 ha fornito istruzioni circa la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. In particolare, essa ha chiarito che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.
L’Agenzia ha quindi calcolato, separatamente e con diversa procedura di calcolo, il limite derivante dalla richiamata normativa, secondo i dettami della già citata circolare della Ragioneria generale dello stato. E’ stato pertanto assunto come dato base il Fondo anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. Tale importo è stato ridotto del 10%, come previsto dall’art. 67, comma 5 del D.L. 112/2208.
Sono stati quindi conteggiati, ai sensi del comma 191, gli importi fissi da contratto nazionale (tranche di incremento del fondo disposte dai contratti nazionali e RIA dei cessati, a partire dal 2004 e non conteggiate nel calcolo del fondo a tale anno).
L’evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva tavola 2.
Tavola 2
Dal confronto dei due totali di tavola 1 e tavola 2 è emerso che il fondo quantificato secondo le regole del CCNL (tavola 1) risulta superiore al limite di legge (tavola 2). E’ stato quindi determinato, per differenza, l’importo della riduzione del fondo pari a Euro 36.057,24. Tale somma costituisce il versamento per l’anno 2011 da effettuare all’entrata del bilancio dello stato con imputazione al capo X, capitolo 2368, ai sensi dell’art. 67, comma 6 del già citato D.L. n. 112/2008.
E’ stato, da ultimo, effettuato il calcolo del fondo disponibile per la contrattazione integrativa, conteggiando, in diminuzione, la predetta riduzione ex art. 67, comma 6 nonché il prelievo delle somme previste dall’art. 35, comma 4 del CCNL Enti pubblici non economici del 1° ottobre 2007 (cfr. tavola 4).
Tavola 4
C) Limite di crescita rispetto all’anno 2010
Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l’individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.
Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.
La stessa circolare chiarisce che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per “valore medio” la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.
Per l’applicazione della norma richiamata, si è innanzitutto dimensionato il fondo sul valore 2010, operando pertanto una riduzione rispetto all’importo più sopra determinato (prima riduzione); in secondo luogo, è stata operata una ulteriore decurtazione per tenere conto della diminuzione di personale, utilizzando la metodologia di calcolo suggerita dalla circolare RGS (seconda riduzione).
Tavola 5
Si precisa che, ai fini della “seconda riduzione”, pari all’1,98%, sono stati considerati i valori relativi al personale in servizio presso l’Aran, di cui alla successiva tavola 6. Naturalmente, l’importo effettivo della riduzione potrà essere determinato solo a consuntivo quando si avrà certezza del dato relativo alle cessazioni 31/12/2011. In tale sede, saranno effettuati gli eventuali conguagli.
Tavola 6
UTILIZZO DEL FONDO
L’Ipotesi di contratto sottoscritta determina un utilizzo parziale del fondo costituito secondo i criteri di cui si è dato conto nel paragrafo precedente.
L’utilizzo è stato infatti di 110.000,00 Euro a fronte di un fondo complessivamente determinato, per l’anno 2011, in 388.892,74 Euro.
Giova precisare che .l’importo di 110.000,00 Euro destinato ai compensi di produttività per l’anno 2011 è stato determinato sulla base di un criterio prudenziale, riducendo dell’1,98% (percentuale pari alla riduzione del personale 2011 su 2010, come evidenziato in tavola 6) l’importo di 113.088,14 destinato nell’anno 2010 alla medesima finalità.
COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL’AGENZIA
L’onere complessivo derivante dal Fondo per i trattamenti accessori di ente (tra cui è ricompreso l’onere specifico della presente Ipotesi di contratto) è pari a Euro 563.006,91 (tavola 7), risultante dalla somma dell’importo relativo al Fondo 2011 di Euro 388.892,74 più oneri riflessi sul predetto importo pari a Euro 105.001,04 (27%) più IRAP sul medesimo importo pari a Euro 33.055,88 (8,5%)
più l’importo del versamento da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 67, comma 6 del D.L. n. 112/2008 (Euro 36.057,24).
Tavola 7
Il suddetto onere trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio ARAN:
- Euro 388.892,74, relativi ad oneri “lordo dipendente” del presente contratto integrativo, trovano copertura nel capitolo 112012 – Fondo personale aree;
- Euro 105.001,04, nel capitolo 112005 – Oneri sociali carico ARAN;
- Euro 33.055,88, nel capitolo 124001 – IRAP su stipendi;
- Euro 36.057,24, relativi al versamento da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 67, comma 6 del D.L. n. 112/2008, trovano copertura nel capitolo 112012 – Fondo personale aree.