NR GARA 7912210 CIG 84746541B8
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERSONALE CON LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.), OCCORRENTE
ALL’A.O.U.“MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA- MESI 6
NR GARA 7912210 CIG 84746541B8
Sommario | pag |
Art. 5 (Responsabilità e oneri a carico dell’AOU contraente) | |
7.1 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti su sintel | |
Art 9 Irregolarità dei documenti d’offerta – soccorso istruttorio | |
Art. 10 Inadempienze e penalità a) Inadempienze b) Penalità | |
Art. 13 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa | |
PREMESSA
In conformità alle vigenti disposizioni di legge, le pubbliche Amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo o collegate a situazioni di urgenza come quella correlata alla pandemia Xxxx Xxxxx 2 non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo con società preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro.
Il ricorso all’istituto del lavoro interinale ha come scopo quello di fornire alle Aziende Sanitarie, nel rispetto del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 e s.m.i., uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea ed eccezionale utilizzazione di professionisti in relazione alle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività delle Aziende Sanitarie, qualora alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio.
Art. 1 Oggetto , durata ed importo del servizio
La presente procedura di gara è finalizzata all’individuazione di Agenzie Interinali che risultino idonee ad erogare la fornitura del servizio, in possesso dell’autorizzazione ministeriale, a cui affidare mediante un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. senza successivo confronto competitivo, con un numero massimo di TRE operatori economici, nel rispetto del C.C.N.L. del Comparto Sanità, il SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ad orario pieno
per gli operatori con la qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS - CATEGORIA BS - di cui al vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità indicate nel seguente articolo, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dell’AOU “Maggiore della Carità” di Novara di seguito AOU.
Si tratta di unico lotto e si procederà all‘ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Resta inteso che l’AOU non sarà vincolata né all’aggiudicazione né alla stipulazione dei contratti per dare corso all’esecuzione , e nemmeno a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro a tempo determinato, mentre gli Operatori partecipanti sono vincolate all’offerta dal momento della presentazione per 180 giorni.
Il servizio offerto deve da considerarsi comprensivo anche dell’attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione, gestione del personale.
Verranno formalizzati i contratti con i singoli Operatori interinali della durata di mesi 6 all’interno di un arco temporale di mesi 9, decorrente dalla data della prima sottoscrizione di singolo contratto . Resta inteso che i singoli contratti potranno avere anche una durata inferiore a mesi 6 qualora vengano stipulati successivamente, in quanto non potranno terminare oltre il termine del nono mese dall’attivazione del primo contratto.
Qualora si rendessero necessarie sostituzioni dei lavoratori interinali , che per qualsiasi motivo debbano interrompere il contratto stipulato, i successori formalizzeranno un contratto che comunque si concluderà non oltre il termine del nono mese dall’attivazione del primo contratto.
La base d’asta complessiva della fornitura non superabile è di €.720.000,00 Iva esclusa.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice, secondo il criterio del minor prezzo , previa verifica di conformità della documentazione richiesta presentata dal competente servizio.
Art. 2 Operatori richiesti e caratteristiche
La somministrazione di lavoro riguarda un numero di circa 40 Operatori Socio Sanitari (OSS) Cat BS ,con impegno orario nelle 24 ore, del ruolo tecnico di cui al CCNL del Comparto Sanità, nel rispetto ed entro i limiti di legge e fatta salva la disponibilità di bilancio, concordabili dal punto di vista numerico e temporale, per l’effettiva presa servizio del personale, in base alle esigenze contingenti di continuità assistenziale espresse dal DEC della fornitura.
- Il personale proposto dalle Agenzie deve essere in possesso dell’attestato di OSS (Operatore Socio Sanitario) , esigibile a richiesta del DEc della fornitura, e dei diritti civili e politici e dichiarare tramite autocertificazione l’assenza di carichi pendenti.
- Il personale proposto deve essere di ambo i sessi e idoneo allo svolgimento delle attività richieste dall’AOU.
- Al personale è richiesta l’idoneità sanitaria al lavoro senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici.
- L’Agenzia dovrà, altresì, garantire il possesso di una adeguata capacità linguistica in lingua italiana, scritta e parlata, idonea a interagire con il personale referente dell’AOU, con gli utenti e con le equipe professionali.
- Il personale somministrato deve svolgere l’attività lavorativa prevista dal proprio profilo (OSS) con svolgimento di turni di lavoro articolati nelle 24 (ventiquattro ore) e comunque previsti dalle modalità organizzative in atto presso la struttura assistenziale di assegnazione all’interno dell’AOU.
Il personale somministrato, viene scelto dall’AOU in base al curriculum lavorativo ed al colloquio sostenuto con il DEC o suo delegato appartenente alle Professioni Sanitarie. Solamente dopo l’esito positivo del colloquio sopra menzionato, il personale amministrativo del settore specifico dell’AOU trasmetterà i nominativi all’Agenzia aggiudicataria per sottoporre l’operatore alla visita di idoneità lavorativa alla mansione specifica effettuata dal Medico Competente per l’inserimento del lavoratore interinale nelle diverse strutture interne all’AOU. Anche l’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico dell’Azienda utilizzatrice.
Ogni candidato in sostituzione di un altro candidato deve essere approvato dall’Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità indicate.
Le idoneità sanitarie preassuntive verranno effettuate e certificate dal Medico competente dell’AOU richiedente con oneri a carico dell’AOU stessa.
Prima della presa di servizio il personale dovrà inoltre seguire i corsi FAD predisposti dall’AOU per il personale neoassunto e per il rischio Covid-19, superandone le relative verifiche finali.
Art. 3. Descrizione e modalità del servizio
A) Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio in parola consente all’AOU di richiedere, secondo le necessità contingenti, alle Agenzie aggiudicatarie l’invio di lavoratore/i temporaneo/i, in numero da 0 a 40, da impiegare in diversi reparti/servizi per ricoprire, per competenze e professionalità, quella determinata mansione, al fine di soddisfare esigenze correlate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’AOU, così come disposto dall’art. 20 D. Lgs. N. 276/2003. L’AOU comunicherà entro il giorno 5 del mese successivo all’Agenzia: i turni di lavoro (timbrature mensili), svolti in regime diurno e/o notturno (anche in giorni festivi ed in giorni di festività), e/o la reperibilità.
B) Modalità di attivazione
L’AOU tramite il D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del Contratto), procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di 9 mesi dal primo contratto attivato.
La richiesta di somministrazione del personale interinale potrà essere inviata, alle prime tre Agenzie aggiudicatarie in graduatoria, per iscritto via PEC ed eventualmente anticipata, nei casi d’urgenza, anche e mail e dovrà essere effettuata concedendo all’Agenzia stessa un termine massimo per adempiere di 8 ( otto ) giorni lavorativi, per l’invio delle candidature con relativo curriculum.
Valutato idoneo il/i candidato/i l’AOU sulla base del curriculum e del colloquio richiesto e sostenuto da parte del lavoratore con il DEC e/o suo delegato, comunicherà all’Agenzia tutti i dati necessari alla definizione del contratto di somministrazione.
In caso di mancato adempimento nel termine suddetto si attiverà il procedimento di contestazione addebiti e applicazione eventuale delle penali.
C) Rapporto di lavoro
ll rapporto che andrà ad instaurarsi, tra il singolo prestatore di lavoro temporaneo e l’AOU è di tipo gerarchico-funzionale; il lavoratore svolgerà, pertanto, la propria atti- vità nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’AOU, ed è tenuto ad osservare tutte le norme di Legge e Contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti della stessa. Il lavoratore temporaneo non potrà avanzare, a nessun titolo, alcuna pretesa, richiesta, diritto nei confronti dell’AOU.
Ogni contratto di fornitura di lavoro temporaneo, sarà predisposto di comune accordo tra l’AOU e l’Agenzia aggiudicataria, e dovrà rispettare quanto previsto dal presente Capitolato.
D) Periodo di prova
Ciascun lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova determinato in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici di calendario a partire dall'inizio della missione, come indicato dall'art.35 del CCNL per le Agenzie di somministrazione Lavoro. In caso di mancato superamento di tale periodo l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione.
E) Orario di lavoro e presenze
L’orario di lavoro ordinario sarà di 36 (trentasei) ore settimanali per ciascun lavo ratore, sono ammesse di norma non più di 15 (quindici) ore mensili di lavoro straordinario (normali e/o notturne e/o festive e/o notturne-festive) per ciascun lavoratore, indistintamente, tenuto conto del limite annuo previsto dal
CCNL di 180 ore. Le eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate solo in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.
Le ore di presenza, legate allo svolgimento dell’attività lavorativa, saranno documentate mensilmente attraverso l’uso di appositi tesserini magnetici-badge. I report presenza/assenza (generati informaticamente dalla apposita procedura on line già in uso da parte del restante personale aziendale) saranno verificati e certificati dal coordinatore sanitario del settore di assegnazione del lavoratore interinale.
Ai fini del computo delle ore effettuate, fa fede il suddetto report mensile, che riporta le assenze/presenze del singolo lavoratore.
Ogni lavoratore ha diritto ad usufruire di un pasto mensa giornaliero, unicamente all’interno del turno di lavoro effettivamente prestato e rilevato dalle timbrature.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà consegnare, per ciascun lavoratore temporaneo, il report mensile, per rilevare le ore effettivamente lavorate dallo stesso (non saranno in nessun caso conteggiate le ore non lavorate per malattia, infortunio o altre cause di assenza) e sulla base della suddetta rilevazione si procederà, mensilmente al pagamento della relativa fattura, entro i termini e secondo le modalità del presente Capitolato.
F) Assenze e sostituzioni
1. Assenze Improvvise a vario titolo
Il lavoratore deve avvisare della propria assenza, nel più breve tempo possibile e comunque prima dell’inizio del turno di lavoro, l’Agenzia e il settore di assegnazione lavorativa interno all’AOU.
Le giustificazioni delle assenze improvvise devono essere fornite all’Agenzia interinale.
L’Agenzia si impegna a dare conferma all’AOU dell’assenza del lavoratore ed eventualmente, a richiesta del DEC, a sostituire il medesimo per assenze superiori ai 10 (dieci) giorni consecutivi, previa richiesta da parte dell’Azienda.
In caso di assenza per malattia il lavoratore temporaneo deve avvisare telefonicamente la struttura di assegnazione lavorativa prima dell’inizio del turno con indicazioni di prognosi, ed inviare immediatamente il certificato medico all’Agenzia aggiudicataria. Questa confermerà via mail all’AOU settore amministrativo di riferimento quanto ricevuto.
2. Assenze Programmate a vario titolo
In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia di lavoro provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
La programmazione delle assenze deve essere concordata con il Coordinatore Assistenziale della Struttura (C.A.S.) di assegnazione lavorativa, e di seguito comunicate e confermate con scritto dall’Agenzia stessa prima della fruizione.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al settore Amministrativo referente dell’AOU per l’Appalto; in caso di turni almeno 7 (sette) ore prima dell’inizio del turno stesso.
3. Interruzione rapporto e cessazioni
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale che ne sia il motivo (mancato superamento del periodo di prova, dimissioni volontarie, assenze prolungate dal servizio oltre giorni tre ingiustificatamente, giusta causa di recesso, ecc.) l’Agenzia si impegna, su richiesta dell’AOU, a sostituire il lavoratore entro un tempo massimo di 8 ( otto) giorni successivi alla tempestiva comunicazione dell’interruzione( vedi modalità di attivazione) In caso di assenze del lavoratore tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività cui il lavoratore è preposto, l’Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore, previa ri- chiesta espressa dell’AOU. In tali casi, l’Agenzia avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio. Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà possedere i requisiti e le competenze richiesti per il lavoratore da sostituire.
G) Trattamento retributivo
L’AOU dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati il trattamento retributivo, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore, tenuto conto di tutte le componenti, e potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti avviati a regime del periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo.
L’ Azienda Sanitaria corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori rimanendo a carico dell’Agenzia ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità; è altresì esclusa la
corresponsione di quanto dovuto all’Agenzia aggiudicataria in caso di assenze per ferie ed ex-festività poiché comprese, come previsto dal CCNL delle Agenzie di lavoro temporanee, nel costo del lavoro.
L’AOU., quale Azienda utilizzatrice, si assume i relativi oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa; restano a carico dell’A.O.U. le spese relative all’IRAP.
Si specifica di seguito il dettaglio del costo orario per la categoria:
Operatori Socio Sanitari Cat. Bs – CCNL dal 01/05/2018 – IVC 01/07/2019 | |
FERIE | 187,2 |
PERMESSI DA CCNL | - |
EX FESTIVITA' | 28,8 |
TASSO INAIL | 1,067% |
GIORNI SETTIMANALI | 5 |
ORARIO SETTIMANALE | 36 |
ORARIO GIORNALIERO | 7,20 |
DIVISORE CCNL | 156 |
DIVISORE TECNICO MENSILE | 156,00 |
RETRIBUZIONE TAB + VALORE COMUNE | 1.600,52 |
IVC | 11,210 |
ALTRO INCIDENTE SU RATEI | - |
INDENNITA' SU 12 NO RATEI, SI TFR | 0,000 | |
INDENNITA' SU 12 MESI ( es. ind. di comparto) | 26,000 | |
TREDICESIMA MENSILITA' | 134,311 | |
QUATTORDICESIMA MENSILITA' | 0,000 | |
RATEO 13MA | 0,861 | |
RATEO 14A | 0,000 | |
RATEO FERIE | 1,033 | |
RATEO PERMESSI | 0,000 | |
RATEO EX FESTIVITA' | 0,159 | |
RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO | 10,498 | |
TOTALE RATEO | 2,053 | |
ASSENTEISMO | 0,000 | |
TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO | 12,551 | |
INPS (30,08%) | 30,08% | 3,775 |
INAIL+ 1% | 1,0777% | 0,135 |
FORMATEMP (4%) | 4,00% | 0,502 |
EBITEMP (0,2%) | 0,20% | 0,025 |
TFR | 0,867 | |
DIRITTI SINDACALI | 0,01 | |
TOTALE COSTO DEL LAVORO | € 17,862 |
H) Regole disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati sarà esercitata dall’Agenzia nel rispetto della normativa vigente. L’AOU provvederà tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti rispetto al vigente codice di comportamento dell’AOU all’Agenzia appaltatrice la quale provvederà a contestarle al lavoratore nelle modalità ritenute.
I) Sciopero e continuità del servizio
Poiché l’AOU soddisfa bisogni di pubblica utilità, il servizio svolto dai lavoratori temporanei non potrà essere interrotto durante la vigenza del singolo rapporto. In base a quanto stabilito dalla Legge N.
146/1990, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a garantire la presenza dello stesso numero degli operatori in quel momento in servizio presso le sedi di assegnazione lavorativa all’interno dell’AOU, salvo diverso accordo con il DEC.
J) Sicurezza lavorativa e fornitura di dispositivi
L’AOU si impegna a:
- fornire la divisa di lavoro (escludendo le calzature) che il lavoratore somministrato dovrà riconsegnare allo scadere del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all’attività lavorativa, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., salva la formazione di base la cui competenza resta dell’Agenziaaggiudicataria.
Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari ed alle procedure, alle linee guida, ai protocolli, alle modalità operative e ad utilizzare la modulistica in uso all’AOU ove presta l’opera. L’Agenzia affidataria è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 4 (Compiti, obblighi e responsabilità del fornitore)
L’Agenzia aggiudicataria è responsabile della ricerca, selezione, formazione, inseri- mento e gestione dei lavoratori temporanei.
In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia fornitrice:
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste, ga- rantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richie - sto dalle strutture;
- garantire la formazione del personale somministrato in accordo con le Aziende Sani- tarie e conformemente al progetto tecnico presentato e valutato in sede di gara attra- verso piani formativi periodici, utilizzando il fondo specifico FORMATEMP;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- operare con il numero richiesto di lavoratori e limitare i fenomeni di turnover tali da compromettere la continuità e la qualità del servizio;
- sostituire, nei casi e tempi previsti su richiesta delle Aziende Sanitarie, il personale mancante, entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’interruzione del servizio. La sostituzione non comporterà oneri aggiuntivi per l’Azienda Sanitaria utilizzatrice che si limiterà a corrispondere il dovuto per le ore lavorative effettivamente prestate;
- stipulare separati contratti individuali di somministrazione per ogni prestatore di la- voro temporaneo;
- trasmettere, a richiesta dell’Azienda Sanitaria/D.E.C. ,copia della documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi edinfortunistici;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità applicato dall’Azienda Sanitaria utilizzatrice;
- provvedere a retribuire i lavoratori con periodicità mensile;
- versare i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- fornire, se richiesta dall’AOU, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità di inquadramento, della retribuzione corrisposta e contri- buzione versata. Infatti l’Ente potrà richiedere in qualsiasi momento all’Agenzia affida- taria l’esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, del- le buste paga e di ogni altra documentazione idonea e/o reportistica riepilogativa. Qualora da tali documenti, l’Agenzia risulti non in regola con i suoi obblighi, l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla risolu- zione del contratto e all’affidamento del servizio ad altra Agenzia con addebito alla Agenzia inadempiente dei maggiori oneri sostenuti.
- assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e s.m.i. e, in caso di infortuni, adempiere alle relative denunce;
- fermo il disposto di cui all’art. all’art. 35 comma 7 del D.Lgs n. 81.2015 (“Nel caso di somministrazione lavoro l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni”), produrre alle Aziende Sanitarie contraenti copia di adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dai prestatori di lavoro temporaneo, e devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti dell’AOU.
- In alternativa alla stipula della polizza, l’Agenzia può dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le caratteristiche specificate. In tal caso, deve essere pro- dotta un’appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’AOU.
- A richiesta dell’AOU ( tramite il D.E.C.) l’Agenzia dovrà trasmettere copia del contratto/contratti di somministrazione e di attestato di qualifica OSS.
Art. 5 (Responsabilità e oneri a carico dell’AOU contraente)
L’ AOU contraente si obbliga a:
- adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione;
- comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo nonché le eventuali differenze ma - turate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavo- rativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia aggiudicataria il corrispettivo per il servizio in relazione alla prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo.
- versare direttamente (a seguito di procedimento istruttorio e autorizzativo del D.E.C.) in caso di inadempimento dell’Agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all’Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l’azione di rivalsa verso l’Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione, formazione specifica ed informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 es.m.i.;
- far fruire ai lavoratori in somministrazione il servizio mensa aziendale laddove presente, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso stabilite dal Regolamento dell’A.O.U. utilizzatrice; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente. L’Azienda Sanitaria comunicherà mensilmente le quote da detrarre in busta paga.
- comunicare tempestivamente all’Agenzia gli elementi utili per eventuali contestazioni disciplinare a carico del lavoratore da parte dell’Agenzia;
- informare tempestivamente e per iscritto l’Agenzia in caso di infortunio del lavorato - re, al fine di rendere possibile l’adempimento degli obblighi di legge;
- effettuazione e oneri visite idoneità sanitarie pre assuntive ed eventuali periodiche da parte del Medico competente AOU;
- fornire la divisa sanitaria (per motivi di omogeneità, per non confondere i pazienti e per il corretto ricondizionamento igienico delle stesse);
- fornire i D.P.I. dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.), quale azione conseguente la valutazione del rischio, ai lavoratori temporanei ammessi al servizio, ove previsto e se forniti ai dipendenti dall’AOU per analoga prestazione professionale;
- dotazione tesserini identificativi e per la rilevazione presenza.
Art. 6 ( Obblighi in materia di Sicurezza)
La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e dalla cd. Jobs Act.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta dovrà tenere in considerazione che all’interno della struttura sono presenti numerosi rischi riassunti nel DUVRI preliminare (Allegato 1) e nelle istruzioni reperibili (Allegato 2) in allegato che sono qui forniti per mero scopo informativo ( non essendo in questo caso previsto di applicare l’art.26 del X.X.xx. 81/08).
Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’AO.U. Maggiore della Carità di Novara (tel 0321/ 0000000 - e-mail: xxx@xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx)
Data la tipologia della fornitura non è obbligatorio il sopralluogo.
In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività non sono riconducibili a quelle citate nell’art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI definitivo con l’aggiudicataria.
L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara effettuerà, tramite i propri medici competenti della SSD Medicina del Lavoro, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Pertanto i lavoratori, prima di essere adibiti all’attività lavorativa, dovranno essere sottoposti a visita medica preventiva, previa acquisizione del certificato vaccinale che attesti l’avvenuta vaccinazione per antiepatite B, antipolio ed antidifterite.
Per tutte le tipologie di infortuni, le incombenze a norma di legge saranno a totale carico dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara
Preliminarmente all’inizio dell’attività l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara effettuerà la formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08, anche tenendo conto di quella eventualmente già effettuata dalla Ditta aggiudicataria.
L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara provvederà alla fornitura delle divise e delle calzature da lavoro in analogia ai propri dipendenti, nonché al relativo lavaggio.
I DPI saranno forniti dall’A.O.U. Maggiore della carità di Novara
Art. 7 Formulazione Offerta:
7.1 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti su sintel
L’offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL di E-Procurement, realizzata da Aria Lombardia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17.00 del 04 novembre 2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’operatore economico accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi nell’apposito percorso guidato “Invia offerta” che consente di predisporre:
- una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa
- una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica
- una “busta telematica” contente l’offerta economica
Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step descritti nei successivi paragrafi componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta si raccomanda all’operatore economico di:
- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta ,si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si fa riferimento alle indicazioni stabilite nell’allegato F “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Si segnala, inoltre, che la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentata, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:
- comporta sanzioni penali;
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
7.2 Composizione dell’offerta
La Ditta dovrà allegare all’offerta, la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente:
A) Documentazione Amministrativa:
- Copia del presente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione
- Documento di gara unico europeo (DGUE): Ai sensi dell’art. 85 del Codice, l’Operatore economico offerente dovrà produrre il Documento di gara unico europeo (di seguito DGUE), in conformità al modello allegato alla presente (Allegato A);
- “PassOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’ Operatore economico offerente dovrà pertanto registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.; l’Operatore dovrà pertanto generare, stampare, sottoscrivere ed allegare alla presente documentazione il “PassOE”;
- (Allegato B) – Dichiarazione integrativa dell’atto di notorietà ex art 47 DPR 445/2000 di cui all’art 26 del D.Lgs 81/08;
- Patto di integrità (conforme all’Allegato “C”), debitamente sottoscritto. Il documento costituirà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.
- Eventuale procura, qualora ciascuna dichiarazione e/o attestazione di offerta economica sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale).
- Nominativo del Responsabile del servizio
- Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a presentare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. Detto importo potrà essere ridotto del 50% se in possesso di certificazione UNI EN ISO;
- Dichiarazione con la quale la Ditta si impegna ad accettare la nomina di Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE e a sottoscrivere, al momento del perfezionamento del contratto, specifico accordo che regolamenti le modalità del trattamento dei dati assumendosi la responsabilità derivante dall’inadempimento degli obblighi derivanti dallo stesso;
- Allegato D - Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 14 del GDPR UE 2016/679 relativa alla tutela del trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione;
- Dichiarazione di essere in possesso di una polizza RCT/O coi massimali così come previsto dall’art 11 del capitolato, o, se non posseduta d’impegno a sottoscriverla, quale (RCT/O) contro i danni che venissero arrecati dal proprio personale,nell’espletamento del servizio con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (senza franchigia) per sinistro e senza limitazioni al numero di sinistri complessivo.
- Come da Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativamente alle procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, è temporaneamente sospesa.
- Copia Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio di tutte le attività di somministrazione di lavoro
– Presa visione dell’Allegato E “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
B) Documentazione Tecnica:
- Relazione tecnica esplicativa del servizio proposto, sottoscritta con firma del legale rappresentante/i contenente le modalità di svolgimento del servizio , le modalità di reclutamento del personale, le modalità di gestione emergenze.
- Le eventuali proposte che il concorrente indicherà nell’offerta tecnica, accessorie e complementari all’incarico, risulteranno senza oneri economici a carico della Stazione
Appaltante e parte integrante del Capitolato di Gara.
C) Offerta Economica:
- Offerta Economica complessiva prodotta dalla piattaforma ARIA di SINTEL coincida con il Totale offerta Lotto ( nr. 40 Operatori Socio Sanitari) (IVA esclusa) inserito nell’Allegato F;
- Compilazione dell’Allegato F debitamente firmata digitalmente.
NB: Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m ed i..
Art 8 Aggiudicazione
L’Accordo Quadro è finalizzato all’individuazione degli Operatori Economici, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. ed i. senza successivo confronto competitivo, che, sulla base delle risultanze della procedura risulteranno idonei e conformi alle richieste ed offerenti secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.
Ai fini dell’aggiudicazione il Rup provvederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e s.m ed i.
L’AOU concluderà quindi l’Accordo Quadro con le prime TRE Agenzie Interinali della graduatoria finale della gara ,per la prestazione del servizio, senza individuazione di percentuali minime e massime d’acquisto.
Art 9 Irregolarità dei documenti d’offerta – soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate. In tal caso l’Azienda assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si precisa che la disciplina del soccorso istruttorio non potrà essere utilizzata in nessun caso per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta.
Art. 10 Inadempienze e penalità
A) Inadempienze
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, la singola Azienda sanitaria ( nella persona del D.E.C.) contesta per iscritto le inadempienze riscontrate e assegna un termine, (entro 10 giorni), per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
La contestazione potrà contenere eventuali prescrizioni e/o diffide ad eseguire scrupolosamente il servizio alle quali l’Agenzia dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti dall’AOU. Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di contestazione l’Agenzia sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l’applicazione della sanzione indicata nella contestazione d’addebito medesima .
Al termine dell’istruttoria la penale sarà applicata con atto del D.E.C. competente per Azienda, eventualmente d'intesa con l’Ufficio Legale dell’AOU.
Nell’atto di applicazione della/e penale/i si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’Agenzia contraente e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
B) Penalità
L’Agenzia aggiudicataria incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata
Detta penale, per singola inadempienza, varia da un minimo di euro € 200 ad un massimo di euro € 3.000.
A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le principali penali:
- inosservanza delle tempistiche di messa a disposizione del personale da somministrare indicate nel punto “Modalità di attivazione” e “Assenze improvvise a qualsiasi titolo”;
- irregolarità riscontrata nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori somministrati;
- irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- inadeguatezza riscontrata nell’esecuzione delle mansioni da parte delpersonale;
- inosservanza di direttive e regolamenti Aziendali da parte del personale somministrato;
- mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del servizioofferto. L’applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento di eventuali danni né qualsiasi azione legale che l’Azienda Sanitaria intenda intraprendere .
L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, me- diante ritenzione sulle somme spettanti alla Agenzia contraente in esecuzione del pre- sente contratto , in sede di liquidazione fatture,o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione l’Agenzia affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare
Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione da parte del DEC del contratto.
Art. 11 Fatturazione e Pagamenti
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, posticipata rispetto alle prestazioni di cui si richiede il pagamento. Il pagamento avverrà entro i termini fissati dalla legge ( 60 giorni) a decorrere dal momento di ricezione delle fatture. Le fatture dovranno essere intestate e recapitate tramite fatturazione elettronica, ed essere validate dal DEC della fornitura come conformi all’offerta, prima del pagamento.
Art. 12 Privacy – Trattamento dei dati personali
L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara con sede legale in xxxxx Xxxxxxx 00, XXX 00000 Xxxxxx (Xx),
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori
economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti [dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell’impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali; ove previsto dalla Xxxxx, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,documento d’identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell’impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d’identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale)], saranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “IOP – Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di
affidamento di servizi, forniture, lavori e opere” (in allegato).
In ragione dell’oggetto della presente procedura, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente e, pertanto, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’ A.O.U. Maggiore della Carità di novara è contattabile all’indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxxx-xxx.xx
Art. 13 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
Fatto salvo la durata del contratto, lo stesso si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del relativo procedimento motivato nei seguenti casi:
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.16 e s.m. ed i.;
- qualora la ditta aggiudicataria non sia stata in grado di fornire il servizio richiesto entro 7 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto specifico tra il personale interinale e l’AOU;
- qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate tre penalità con le modalità previste dal presente Capitolato e sia riscontrata un’ulteriore inadempienza;
- in caso di gravi inadempienze, frode od altro, nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura e, dunque, giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
- in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- per l’accertata inosservanza delle disposizioni di legge concernenti il personale dipendente del soggetto aggiudicatario in materia di lavoro e previdenza, compresa la mancata applicazione dei contratti collettivi;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione;
- in caso in cui avvengano transazioni relative al presente contratto senza avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i.
Al verificarsi delle sopraindicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto non appena l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata (o tramite PEC) al soggetto aggiudicatario. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta
comunicazione perverrà all’indirizzo del soggetto aggiudicatario.
Qualora l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si avvalga di tale clausola, potrà rivalersi su soggetto aggiudicatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara sia
eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altra Ditta.
L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta.
L’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto, l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara ha il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dall’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. 14 Foro competente
Le controversie insorte tra l'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. e l’Impresa/e aggiudicatario/e sono risolte, di norma, in via amministrativa.
Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale: in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di Novara.
ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO:
Allegato 1 – Duvri preliminare Allegato 2 – istruzioni tecniche Allegato A – DGUE
Allegato B – Dichiarazione integrative Allegato C – Patto di integrità
Allegato D – Informativa trattamento dati personali
Allegato E – Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel Allegato F – Modello di offerta economica