CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE SPECIALISTICA ANZIANI E DISABILI” - ADS DELL’AMBITO TERRITORIALE N 19. CIG: 8178027160.
- CPV: 85311100-3 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane.
- CPV: 85311200-4 - Servizi di assistenza sociale per persone disabili
Articolo 1- Tipo di appalto
II. Appalto di servizi art. 140 del D. Lgs. n. 50/2016 JJ. Allegato IX al D. Lgs. 50/2016;
KK. CPV 85311100-3 Servizi di assistenza sociale ad anziani LL. CPV 85311200-4 - Servizi di Assistenza sociale a disabili MM. Contributo di gara da versare all’ANAC: € 80,00.
NN. Codice Nomenclatore Servizi Sociali Regione Campania: E7 – D7
OO. Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.
PP. Nell’ambito del presente Capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto.
QQ. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.
La presente procedura, avente ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di “Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) per persone Disabili (under 65 anni) ed anziani (over 65 anni) per mesi ventiquattro più opzione di mesi dodici, viene indetta dall’Ambito Territoriale N19, Comune di Afragola (Capofila), Caivano, Cardito e Crispano, ai sensi e per gli effetti della L. 55 del 14.06.2019, che ha sospeso l’obbligo di ricorso alle Centrali Uniche di Committenza per i Comuni
non capoluogo di Provincia, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge,
utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti della ditta Maggioli S.p.A. in dotazione all’Ente. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola, in qualità di capofila dell’Ambito n.
19. L’affidamento del contratto pubblico avverrà mediante procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici
Il presente appalto, in quanto
rientrante tra quelli di cui all’allegato
IX, è aggiudicato
conformemente a quanto previsto dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con applicazione dell’art. 142 dello stesso.
Nell’ambito del presente Capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della
procedura di aggiudicazione dell’appalto.
In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) non
deve intendersi come
integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.
Articolo 2 – Oggetto del capitolato.
1. Il presente capitolato di appalto e prestazionale disciplina il contratto per la gestione del servizio “Assistenza domiciliare sociale (A.D.S.) per persone Disabili (under 65 anni) ed anziani (over 65 anni) previsto dal piano di intervento dei servizi territoriali.
Articolo 3- Luogo di esecuzione del servizio
Le attività del Servizio saranno espletate a domicilio degli utenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale N19, Afragola, Caivano. Cardito e Crispano.
Articolo 4 –Descrizione del servizio
Il Servizio di assistenza domiciliare deve contribuire a garantire ai cittadini residenti nell' Ambito N19, adeguate cure e sostegni, sulla base di progetti individuali e di piani assistenziali elaborati a cura delle equipe multi professionali costituite dalle figure professionali del comparto socio- assistenziale, finalizzati a promuovere il benessere e l'autonomia delle persone, favorendone la permanenza nel proprio ambiente familiare e di vita.
Tutti gli interventi di cui ai punti da 1 a 5 di seguito descritti sono rivolti a cittadini in situazione di ridotta autonomia in carico ai servizi Sociali.
I contenuti delle attività e degli interventi, differenziati a seconda delle funzioni, delle tipologie dei cittadini utenti si concretizzano come segue:
1. Interventi di aiuto alla persona negli atti della vita quotidiana legati alla cura personale;
2. Interventi di aiuto nella cura dell'ambiente di vita;
3. Accompagnamenti e sostegno nell'espletamento di pratiche personali di carattere amministrativo e sanitario;
4. Interventi per favorire i contatti con la rete dei servizi territoriali in funzione dei bisogni delle persone, nonché con la rete informale;
5. Partecipazione all'elaborazione dei progetti di intervento, al monitoraggio e verifica degli stessi, anche attraverso le riunioni previste dall'equipe di lavoro.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione delle attività affidate con riferimento a:
- analisi dei problemi e dei bisogni emersi nello svolgimento del servizio;
- monitoraggio inerente a: rapporto tra domanda e offerta, tra domanda espressa e esaustività delle
risposte, grado di soddisfazione delle famiglie degli anziani attraverso la somministrazione di appositi questionari;
Le prestazioni previste saranno assicurate da un numero sufficiente di figure professionali come
indicato nella proposta progettuale allegata all’offerta e da una figura professionale (Cat. D2) con funzioni di Coordinamento per il servizio AD.S. – Anziani e Disabili.
Le attività svolte dovranno essere oggetto di relazione mensile (documentazione da allegare alla fattura) e di rapporto finale cui sarà allegata la rendicontazione per macrovoci di spesa.
L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili di cui al D. Lgs. 196/2003.
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio di Piano
eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio.
Art. 5 – Importo complessivo - Figure professionali e monte-ore
L’importo complessivo del servizio, ai sensi dell’art. 35 punto 4, del D.
864.048,76 oltre IVA come per legge
Lgs. 50/2016, è di €
L’importo predetto rinviene dai prospetti economici calcolati tenendo conto dei servizi da svolgere, degli utenti da assistere, del personale necessario richiesto, della durata e delle spese generali come di seguito specificate:
a
o
❑ Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.)- DISABILI D7
Profilo professionale | Settimane | Totale ore | Costo orario | Importo Totale |
Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooper tive Sociali | 104 | 560 | € 21,97 | € 12.303,20 |
Personale O.S.S. - Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 9000 | € 20,17 | € 181.530,00 |
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Co perative Sociali | 104 | 13.000 | € 19,56 | € 254.280,00 |
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 2200 | € 19,21 | € 42.262,00 |
Oneri Cooperativa- Spese Generali | 104 | € 6.708,26 | ||
Totale ADS- Disabili – Nomenclatore D7 | € 497.083,46 |
a
o
❑ Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.)- XXXXXXX E7
Profilo professionale | Settimane | Totale ore | Costo orario | Importo Totale |
Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooper tive Sociali | 104 | 500 | € 21,97 | € 10.985,00 |
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Co perative Sociali | 104 | 17.500 | € 19,56 | € 342.300,00 |
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 450 | € 20,17 | € 9.076,50 |
Oneri Cooperativa- Spese Generali | 104 | € 4.603,80 | ||
Totale ADS- Anziani – Nomenclatore E7 | € 366.965,30 |
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.
Si precisa che il personale inquadrato nelle qualifiche di O.S.S. - O.S.A. e quello che si andrà ad individuare nelle figure specialistiche deve essere in possesso di adeguato attestato. Si specifica che il costo orario su calcolato è al lordo dell’IVA al 5%.
Il referente dell’Ente appaltante sarà il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale o altra persona designata.
L’aggiudicatario deve far riferimento, nell’inquadramento delle figure professionali oggetto del presente servizio di quanto previsto alle categorie del CCNL Cooperative Sociali.
L’aggiudicatario garantisce il servizio dal lunedì al sabato per mesi 24 (104 settimane) e per tutta la durata di svolgimento dello stesso dal lunedì al sabato.
All’avvio del servizio la ditta dovrà̀ inviare all’Amministrazione l’elenco del personale operante, con
specificata la relativa qualifica, suddividendolo tra personale a contatto diretto con l’utenza e
personale non a contatto diretto. Ogni successiva variazione dovrà̀ essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione, trasmettendo il relativo curriculum professionale e formativo.
L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, così come la sostituzione temporanea o definitiva di unità di personale rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti. Qualsiasi inserimento o
sostituzione deve essere comunicata all’Amministrazione aggiudicatrice entro il primo giorno
lavorativo successivo a quello in cui la sostituzione ha avuto luogo ovvero ha avuto inizio.
Il personale dovrà̀ possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie
del servizio. L’Amministrazione si riserva di richiedere alla Ditta, e la medesima accetta, la
sostituzione del personale di cui si verificasse l’accertata incompatibilità con la persona
anziana/disabile e/o il suo nucleo familiare.
Articolo 6 –Importo dell’Appalto - Figure professionali e monte-ore – durata ed opzione di rinnovo – Clausola sociale
L’importo complessivo del servizio, per mesi ventiquattro, ai sensi dell’art. 35 punto 4, del D. Lgs. 50/2016, è € 864.048,76 oltre IVA come per legge.
L’importo predetto rinviene dai prospetti economici calcolati tenendo conto dei servizi da svolgere, degli utenti da assistere, del personale necessario richiesto, della durata e delle spese generali come di seguito specificate:
a
o
❑ Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.)- DISABILI D7
Profilo professionale | Settimane | Totale ore | Costo orario | Importo Totale |
Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooper tive Sociali | 104 | 560 | € 21,97 | € 12.303,20 |
Personale O.S.S. - Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 9000 | € 20,17 | € 181.530,00 |
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Co perative Sociali | 104 | 13.000 | € 19,56 | € 254.280,00 |
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 2200 | € 19,21 | € 42.262,00 |
Oneri Cooperativa- Spese Generali | 104 | € 6.708,26 | ||
Totale ADS- Disabili – Nomenclatore D7 | € 497.083,46 |
a
o
❑ Assistenza domiciliare socio-assistenziale (A.D.S.)- XXXXXXX E7
Profilo professionale | Settimane | Totale ore | Costo orario | Importo Totale |
Coordinatore - Cat. D2 CCNL Cooper tive Sociali | 104 | 500 | € 21,97 | € 10.985,00 |
Personale O.S.A. – Cat. C1 CCNL Co perative Sociali | 104 | 17.500 | € 19,56 | € 342.300,00 |
Personale F.Specialistiche – Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali | 104 | 450 | € 20,17 | € 9.076,50 |
Oneri Cooperativa- Spese Generali | 104 | € 4.603,80 | ||
Totale ADS- Anziani – Nomenclatore E7 | € 366.965,30 |
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi ventiquattro, per un importo massimo di € 432.023,48 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante determinazione dirigenziale notificata mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze.
CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e
fermo restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’elaborato denominato “elenco figure professionali”, che contiene il numero degli addetti, qualifica, livelli anzianità, monte ore, etc.
Articolo 7 – Caratteristiche del servizio/intervento affidato
Il Servizio deve essere eseguito in maniera conforme alla specifica tecnica ed al documento tecnico operativo di cui alle schede progettuali, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Articolo 8– Varianti
Non sono ammesse varianti a quanto previsto nel presente Capitolato speciale di appalto.
Articolo 9 – Durata dell'appalto ed opzione di rinnovo
L’appalto ha la durata di mesi ventiquattro (104 settimane) decorrenti dalla data di avvio del
servizio. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi dodici, per un importo massimo di € 432.023,48, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante determinazione dirigenziale notificata mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima
della scadenza del contratto contrattualizzato.
originario ed il nuovo anno opzionale sarà nuovamente
Articolo 10 – Responsabile del servizio ““Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata (A.D.S.) Anziani e Disabili”, da parte dell’aggiudicatario.
1. Al fine di coordinare tutte le attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto mette a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice, un Coordinatore del
servizio, ovvero, una persona fisica, nominata dall’aggiudicatario, responsabile nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice della gestione di tutti gli aspetti tecnici/qualitativi ed economici definiti dal bando/ disciplinare di gara, dal presente capitolato di appalto e dal contratto di appalto.
2. In particolare il Coordinatore del servizio è responsabile della corretta esecuzione degli strumenti di gestione del servizio aggiudicato (PAI, Fascicolo utente, etc..).
3. Il Coordinatore del servizio di “Assistenza domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e
Disabili”, inoltre: a) mantiene aggiornato l’elenco del personale addetto al servizio in parola con la specifica delle mansioni espletate; b) predispone il programma di turnazione del personale; c) mantiene aggiornato il registro presenze del personale in servizio; d) attua il piano della formazione del personale; e) mantiene aggiornato il registro presenze operatori e relative schede personali degli utenti; f) cura l’attuazione e l’aggiornamento dei piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, etc.); g) verifica la disponibilità dei dispositivi di sicurezza; h) redige i verbali degli incontri/riunioni dell’equipe operativa.
Articolo 11 - Variazioni/Sostituzioni e turn over degli operatori del domiciliare Sociale (A.D.S.) Anziani e Disabili”.
servizio “Assistenza
1. L’aggiudicatario deve garantire per tutta la durata del contratto e in ogni periodo dell’anno,
la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto
espletamento del servizio, secondo quanto previsto dal contratto, dai relativi allegati, ivi
incluso il presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze di operatori con una
immediata sostituzione, non oltre tre giorni dall’avvenuta assenza degli operatori.
2. Ogni variazione/sostituzione degli operatori dedicati al servizio oggetto dell’appalto deve essere comunicata al direttore dell’esecuzione del contratto prima che gli operatori assumano servizio.
3. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività, gli operatori dell’aggiudicatario devono essere destinati in maniera stabile nei singoli servizi, realizzando così un’organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione (turn over) tra gli operatori e favorisca la costruzione di una relazione basata sulla continuità nella conoscenza degli utenti rispetto alle loro esigenze, evitando di determinare criticità organizzative, funzionali e relazionali per gli utenti stessi.
4. L’aggiudicatario riconosce all’amministrazione aggiudicatrice, anche per il tramite degli utenti che ricevono il servizio, la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori addetti
allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenuti non idonei alla
perfetta e regolare esecuzione del servizio ossia che durante lo svolgimento del servizio
siano stati causa di accertati gravi motivi di lagnanza o abbiano tenuto un accertato
comportamento gravemente lesivo dell’ambiente di lavoro e della particolare tipologia
dell’utenza. In caso di positivo accertamento, l’aggiudicatario deve provvedere
all’allontanamento degli operatori entro giorni tre dal ricevimento della richiesta da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Nel suddetto caso, a seguito di richiesta da parte del direttore dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse umane con figure professionali di pari inquadramento, entro tre giorni dalla data della richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto e a garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni oggetto del contratto. L’esercizio di tale facoltà da parte del direttore dell’esecuzione del contratto non comporta alcun onere per l’amministrazione aggiudicatrice.
6. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, ad una tempestiva sostituzione degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant’altro contrattualmente previsto) entro tre giorni dalla data in cui si è verificata l’assenza, con figure professionali di pari inquadramento in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.
7. Si precisa che dopo aver concordato con il direttore dell’esecuzione del contratto l’elenco definitivo del personale da impiegare nella esecuzione del servizio, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante e una continuità nel servizio per l’intera durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati.
Articolo 12- Formazione del personale.
1. L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare la formazione specialistica del personale addetto al servizio secondo il piano presentato in sede di offerta.
2. Resta inteso che l’aggiudicatario dovrà garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento ai
rischi relativi all’attività lavorativa, primo soccorso e primo antincendio.
intervento emergenze
3. L’aggiudicatario, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato, prima dell’inizio effettivo del servizio, deve garantire lo svolgimento di un’attività di informazione e condivisione, con tutto il personale che sarà impiegato nella erogazione del servizio, del proprio Piano di Gestione in base al quale sarà gestito il servizio aggiudicato.
4. Si precisa che le ore di formazione del personale non devono coincidere con gli orari di
erogazione del servizio aggiudicato.
Art. 13 - Modalità organizzative
Prima dell’avvio del servizio di cui al presente Capitolato, il Responsabile dell’Ufficio di Piano
predisporrà d’intesa con l’aggiudicatario il piano di servizio, nel quale confluiranno tutte le
prestazioni indicate nel presente Capitolato, nella proposta progettuale, nonché quelle aggiuntive dettagliatamente proposte in sede di varianti migliorative.
La ditta appaltatrice è tenuta a comunicare, prima dell’inizio dell’affidamento del servizio, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi.
All’Ambito Territoriale, tramite il Responsabile dell’Ufficio di Piano, compete l’individuazione
degli obiettivi, la direzione generale del servizio, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto svolgimento dello stesso ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 14 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:
• fornire all’Ufficio di Piano, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le
rispettive qualifiche di
tutto il personale che intende impiegare
nell’attività specifica,
corredato dei curricula, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
• dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato (proposta progettuale e varianti migliorative) il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
• dare immediatamente corso alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’Ufficio di Piano successive a valutazioni di merito circa l’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti;
• garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del
personale con altro di
pari professionalità e qualifica (fatto salvo
il rispetto di quanto
previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
• garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni;
• dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle
prestazioni effettuate e Piano;
dei relativi orari, controfirmata dal responsabile dell’Ufficio di
• dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell’operatore (da esibire a richiesta);
• impiegare nella gestione
del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità,
onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
• garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro
del personale impiegato
alle proprie dipendenze, e il rispetto delle
normative vigenti in
materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni;
• fornire, preventivamente
all’avvio del servizio, la documentazione relativa al rapporto di
lavoro instaurato con gli operatori complessivamente impiegati, per l’espletamento dello stesso, di cui al presente Capitolato.
• mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D. Lgs. 196/2003.
Inoltre si stabilisce che:
• il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio
personale, tenendo fin
da ora sollevato l’Ufficio di Piano da
ogni responsabilità e
conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla
gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura
assicurativa per il personale non dipendente ed altra idonea polizza nei confronti degli utenti che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente all’Ufficio di Piano tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all’incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
• è tassativamente vietato il subappalto del servizio, pena la risoluzione immediata del
contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno;
• le prestazioni d’opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Afragola, capofila dell’Ambito Territoriale N19, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio;
• in caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
• la Stazione Appaltante si riserva il diritto di rifiutare l’opera di uno o più operatori per inadempienza e/o inadeguatezza ad insindacabile giudizio rilevate dal responsabile
dell’Ufficio di Piano;
in tal caso, il soggetto aggiudicatario
è tenuto a sostituire
tempestivamente l’operatore con altro in possesso dei requisiti previsti;
• nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non provvedesse tempestivamente alla sostituzione
del personale, anche
nel caso di assenza, secondo quanto
sopra indicato, sarà
immediatamente applicata dall’Ufficio di Piano una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di inadempienza all’ordine di sostituzione e/o assenza dell’operatore nel caso di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all’art. 20.
Art. 15 - Competenze del committente
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e
amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolti dall’Aggiudicatario.
Il Responsabile, o suo incaricato, si impegna a fornire all’Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.
Il Responsabile, o suo incaricato, ha diritto di richiedere all’Aggiudicatario, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati. La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l’applicazione delle penali di cui all'art. 23 del C.S.A.
Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e
verifiche di qualsiasi genere, assistenziali, sulla regolarità di
comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti
impiegati dall’Aggiudicatario nei servizi stessi.
Art. 16 – Vigilanza e controllo
L’Ufficio di Piano è legittimato a controllare con ogni mezzo l’espletamento del servizio senza darne comunicazione preventiva alla Ditta affidataria. Inoltre, potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione delle suddette attività.
Articolo 17 – Corrispettivo dell’appalto. Pagamenti.
Il corrispettivo dovuto all’Aggiudicatario è costituito dall’importo di aggiudicazio sull’importo posto a base di gara al netto dell’IVA come per legge.
n
e al netto del ribasso
Non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto il servizio è svolto al domicilio degli utenti. L’Aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all’attività effettivamente svolta come risulterà sia dal registro presenze controfirmato dal Coordinatore del servizio incaricato dall’aggiudicatario, sia dalle ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiego a titolo di retribuzione mensile.
Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione dei servizi e per l’intera durata dell’appalto, includendo tutte le prestazioni professionali, i costi per i trasferimenti da e per il domicilio degli utenti, la fornitura di eventuale materiale utile e quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Con tale corrispettivo l’Aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere
inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto compensi.
a nuovi o maggiori
Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura elettronica, riportante il CIG nonché dalla documentazione allegata sopra richiamata (registro presenze controfirmato, ricevute dei bonifici effettuati in favore del personale impiegato a titolo di retribuzione mensile).
u
E
Le fatture verranno liquidate, secondo previa emissione del relativo mandato, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento e, comunq
e, a seguito di esito positivo del DURC.
ventuali contestazioni
sospenderanno il termine suddetto.
Al personale impiegato nel servizio oggetto dell’appalto si applica il CCNL Cooperative Sociali nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono i servizi, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto di appalto.
In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di cessione del credito, si rinvia alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente.
2. La liquidazione del corrispettivo mensile è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C., salvo l’esito della regolarità fiscale effettuata d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice, online, avvalendosi dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate.
3. Nel caso in cui dalla verifica della regolarità fiscale l’aggiudicatario risulti “soggetto inadempiente”, il pagamento del corrispettivo è sospeso fino all’esito della successiva verifica dalla quale risulti che l’aggiudicatario è “soggetto non inadempiente” ovvero versato all’Agenzia delle Entrate dietro emissione, da parte di quest’ultima, di motivato provvedimento.
4. L’irregolarità del D.U.R.C comporta il rifiuto delle fatture emesse dall’aggiudicatario;
5. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora
difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano l’acquisizione del D.U.R.C.
6. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l’aggiudicatario deve comunicare al direttore dell’esecuzione del contratto, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
7. L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
8. Il codice C.I.G. e il codice CUP relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi sono riportati
negli atti di gara dell’amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere riportato
obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall’aggiudicatario in appalto.
relazione al presente
9. Qualora l’aggiudicatario
del contratto di appalto non assolva
agli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge 136/2010.
10. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio, salvo quanto
previsto dall’articolo 13 della Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali
vigente, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 160 del 05/12/2017.
Articolo 18 – Esecuzione anticipata del contratto.
1. Il Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Afragola, Comune Capofila
dell’Ambito N19, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano N19, può autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, mediante sottoscrizione di idoneo processo verbale.
2. Nell’ ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il Responsabile del Procedimento, in caso di successiva mancata successiva stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all’aggiudicatario provvisorio che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.
Articolo 19 – Proroga del contratto di appalto.
1. Ai sensi del comma 11, esecuzione del servizio
articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la può essere prorogata dalla stazione appaltante per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:
a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente;
b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;
c) L’esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l’ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).
3. In caso di proroga del
contratto di appalto, come definita al
precedente comma 2,
l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l’amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
4. La proroga del contratto, di cui al presente articolo, può avere una durata massima di sei mesi e, comunque, non oltre il termine necessario per l’individuazione di nuovo contraente, nei limiti di importo stabiliti dal Codice per il sottosoglia comunitaria.
Articolo 20 – Divieto di modifiche introdotte dall’aggiudicatario.
Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’aggiudicatario, se non è
disposta dal responsabile unico del procedimento (RUP).
Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la
riorganizzazione del servizio oggetto del presente capitolato di appalto.
Articolo 21 – Varianti introdotte dall’amministrazione aggiudicatrice.
1. L’amministrazione aggiudicatrice può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni ministeriali in materia di organizzazione e di gestione del servizio che incidono sul contratto di appalto posto in esecuzione;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto;
Inoltre, l’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal responsabile unico del procedimento.
Articolo 22 – Variazioni entro il 20%
L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’Ente valore indicativo. La ditta esecutrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell’art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
Articolo 23 – Garanzia definitiva e polizze assicurative.
1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale netto.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.
La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile, per l’intera durata del contratto, per la copertura degli eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, per un importo non inferiore a €1.000.000,00 (eurounmilione/00) ed a trasmetterne copia all’Ufficio di Piano prima della stipula del contratto medesimo ovvero prima dell’avvio del servizio in regime di autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Ambito Territoriale, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00
(eurounmilione/00). Resta inteso
che l’esistenza, e, quindi, la validità ed
efficacia della polizza
assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia
in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si
tratta, il Contratto si
risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24 - Obblighi di riservatezza.
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio appaltato, di
cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in
qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall’aggiudicatario anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’amministrazione aggiudicatrice.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Articolo 25 – Obblighi di condotta del personale dell’appaltatore.
1. L’amministrazione aggiudicatrice estende gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dell’aggiudicatario impiegati.
2. nella esecuzione del contratto di appalto.
3. L’aggiudicatario, in sede di stipula del contratto, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e si obbliga
a farle osservare a tutti gli operatori, collaboratori e consulenti dall’aggiudicatario medesimo, nella esecuzione del contratto di appalto.
che sono impiegati,
3. Nel caso di violazione dell’aggiudicatario degli
da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
l’aggiudicatario si obbliga all’applicazione delle norme sanzionatorie previste dal citato
D.P.R. n. 62/2013 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 16 del
D.P.R. n. 62/2013.
4. Qualora la violazione di tali norme da parte degli operatori, dei collaboratori e dei consulenti
dell’aggiudicatario ovvero da parte dell’aggiudicatario medesimo rientra tra le ipotesi
previste dal capitolato o dalla legge tra quelle per le quali l’amministrazione aggiudicatrice
può risolvere il contratto, il responsabile unico del procedimento procede alla risoluzione del contratto previa contestazione degli xxxxxxxx.Xx tal caso l’amministrazione aggiudicatrice procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla
recessione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti
dall’amministrazione aggiudicatrice e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Articolo 26 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza.
1. L’aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di
rivalsa nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice e di indennizzo, all’esatta
osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto di
appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di categoria o receda da esse e prescinde dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
b) l’aggiudicatario è tenuto al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica oltre che al regolare assolvimento di ogni altro obbligo nei confronti del proprio personale eventualmente previsto da leggi speciali;
c) l’aggiudicatario è tenuto alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, la sicurezza, la salute dei lavoratori e all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 per quanto di sua competenza.
2. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del responsabile unico del procedimento, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi; deve, inoltre, produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti così come copia conforme dei contratti stipulati.
3. Nel caso di irregolarità contributive la stazione appaltante, previa ricognizione del credito,
provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo
dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito. 4 Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento dovesse acquisire in atti il documento unico di regolarità contributiva dell’aggiudicatario “negativo” per due volte consecutive, il
responsabile unico del
procedimento procede alla risoluzione
del contratto previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni.
Articolo 27 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto.
1. L’amministrazione aggiudicatrice verifica il regolare andamento
dell’esecuzione del
contratto da parte dell’aggiudicatario attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ in facoltà del direttore dell’esecuzione del contratto, anche tramite un suo delegato, in qualsiasi momento, effettuare controlli e verifiche della esecuzione del contratto di appalto
al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al presente capitolato, dell’aggiudicatario in base al quale è stato aggiudicato il servizio, e alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.
3. Il direttore dell’esecuzione del contratto o un suo delegato, redige apposito verbale con il
quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate,
nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell’aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione del servizio.
Articolo 27 – Inadempimenti e penali.
1. In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte
dell’aggiudicatario, l’amministrazione aggiudicatrice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato nella tabella seguente.
2. In presenza di inadempimenti contrattuali da parte dell’aggiudicatario, il direttore dell’esecuzione del contratto li contesta al legale rappresentante dell’aggiudicatario, a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il legale rappresentante dell’aggiudicatario è tenuto a fornire le sue controdeduzioni, a
mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di notifica della contestazione.
4. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il direttore dell’esecuzione del contratto applica la penale, secondo la seguente tabella, con propria determinazione.
5. Le penali vengono detratte dal compenso mensile spettante all’aggiudicatario.
6. Il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del corrispettivo netto contrattuale.
7. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva, nei casi di inadempienze più gravi che comportino danni a carico degli utenti o dei loro familiari, di rivalersi sull’aggiudicatario per i danni subiti.
Tabella delle inadempienze e degli importi delle penali.
Lettera | Inadempienza | Importo penale |
A | Mancata predisposizione o mancata o inesatta attuazione del programma di realizzazione delle attività attraverso cui si articola il servizio | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale |
B | Mancata predisposizione o mancata o inesatta attuazione del programma di realizzazione della partecipazione delle famiglie utenti del servizio al fine di favorire la condivisione dei piani assistenziali | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
C | Mancata o incompleta o inesatta attuazione del progetto di formazione specialistica dedicata al personale impiegato nel servizio | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
D | Mancata o inesatta attuazione delle modalità di sostituzione del personale assente. | Per ogni giorno solare di Xxxxxxx successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all’3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
E | Mancanza o insufficienza del monte ore mensile garantito ad ogni operatore per le attività da svolgere al di fuori del lavoro diretto con gli utenti per attività di programmazione, di incontro con i familiari, di monitoraggio e valutazione del Servizio | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
F | Mancata, incompleta o inesatta attuazione dei Piani Assistenziali Individualizzati | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
G | Inefficacia del sistema di verifica delle modalità di esecuzione del servizio. | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari al 1 per netto contrattuale. |
H | Inefficienza dei sistemi di segnalazione e riduzione del tempo di intervento per la risoluzione di problematiche specifiche. | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
I | Mancata, incompleta o inesatta attuazione del progetto tecnico offerto in occasione della partecipazione alla procedura di gara | Per ogni giorno solare di ritardo successivo alla formale contestazione della S.A., l’amministrazione aggiudicatrice applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. |
Articolo 28 – Stipula del contratto.
1. L’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del Codice, provvede all’aggiudicazione.
2. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza dalla sua presentazione.
3. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con
l’aggiudicatario. Se la
stipulazione del contratto non avviene
nel termine fissato,
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. Se è proposto ricorso
avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine
intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione
la pubblicazione del del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto
sospensivo sulla stipula
del contratto cessa quando, in sede di
esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie aggiudicatrice.
dell’amministrazione
8. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo
che, in casi di urgenza, esecuzione anticipata.
l’amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e motivata
9. Il contratto è stipulato secondo le modalità tecniche e operative del disciplinare sulla forma dei contratti approvato dall’Ente con deliberazione G.C. 117/2019.
10. L’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito
dall’amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato dall’amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria.
11. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla stipula
del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e
comunicato il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non i renda disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
Articolo 29 - Risoluzione del contratto.
1. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi
irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico
interesse. Il contratto è risolto di diritto nel caso di sopravvenuta carenza della copertura finanziaria relativa all’espletamento del servizio aggiudicato e nel caso di rinuncia, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, a proseguire nell’attuazione del servizio, oggetto del presente appalto.
2. In caso di risoluzione del contratto di appalto per uno o più motivi tra quelli elencati al
precedente comma 1, all’aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio
regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già
maturati al momento della risoluzione del contratto di appalto, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello stesso aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali derivanti dalla stipula del contratto di appalto.
3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
a) Qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 23 si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;
b) Sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore del servizio affidato;
c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
d) Sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito;
e) Mancata attuazione dei Piani Assistenziali;
i) Mancata o incompleta fornitura del materiale di sicurezza destinato agli operatore;
j) Mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal progetto di
organizzazione e di all’aggiudicazione;
implementazione del servizio in base al
quale si è proceduto
m) Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte dall’aggiudicatario in sede di
gara per colpa dell’aggiudicatario stesso;
n) Inosservanza dei contratti collettivi applicabili agli operatori e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell’aggiudicatario;
o) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell’aggiudicatario;
p) Mancato rispetto da parte degli operatori dell’aggiudicatario o da parte
dell’aggiudicatario medesimo dell’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza;
q) Ogni inadempimento da parte dell’aggiudicatario che comporti disagi reiterati all’utenza.
4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il direttore dell’esecuzione del contratto
procede alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal presente capitolato e da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla
esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro, il direttore dell’esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto. In tal caso, l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal direttore della esecuzione del contratto.
6. Quando il direttore
dell’esecuzione del contratto accerta
che comportamenti
dell’aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio, redige apposito verbale.
7. Il direttore dell’esecuzione del contratto formula la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine di tre giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
8. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, il direttore dell’esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto.
9. Qualora l’aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al direttore dell’esecuzione
del contratto con un anticipo di almeno 30 giorni. In tal caso l’amministrazione
aggiudicatrice si rivale su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno subito.
10. Il direttore dell’esecuzione del contratto procede alla risoluzione del contratto nei casi in cui essa è prevista da altri articoli del presente capitolato che si intendono qui integralmente riportati e trascritti.
11. Si applicano al presente articolo, per quanto qui non disciplinato, le disposizioni recate dall’articolo 108 del Codice.
Articolo 30 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
L’amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'aggiudicatario, o di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 33 del presente capitolato ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'articolo 37 del presente capitolato, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio aggiudicato. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Ove nessuna
delle imprese interpellate possa assumere l’affidamento del servizio ovvero nel caso in cui
l’impresa aggiudicataria risulta essere l’unica impresa offerente, l'affidamento avviene per
procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo posta elettronica certificata e ove non possibile a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
All’impresa inadempiente vengono addebitate le spese sostenute in più dall’amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa medesima previo "fermo
amministrativo" del corrispettivo
regolarmente dovuto all'impresa, disposto
con provvedimento del
direttore dell’esecuzione del contratto.
L’esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Articolo 31 – Cessione del contratto. Divieto.
1. E’ vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Afragola, quale comune
capofila dell’Ambito Territoriale N19 e l’aggiudicatario. Tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.
Articolo 32 – Divieto di subappalto.
1. L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio
aggiudicato secondo le
disposizioni recate dal presente capitolato,
dalle proprie offerte
tecnica ed economica, in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
3. In caso di inosservanza
il contratto è risolto di diritto salva ogni
azione sanzionatoria
dell’agire dell’aggiudicatario prevista dal presente capitolato di appalto, dal Codice e dalle vigenti leggi in materia.
Articolo 33 – Recesso.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque tempo previo oggetto.
il pagamento delle prestazioni eseguite
relative al servizio in
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione
all'aggiudicatario, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’amministrazione aggiudicatrice prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del servizio erogato fino al momento della rescissione del contratto.
3. Si applica al presente appalto l’istituto del recesso di cui all’articolo 109 del Codice per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto applicabile al presente appalto.
Articolo 34 - Foro competente.
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Articolo 35– Xxxxx e responsabilità
1. L’aggiudicatario assume
ogni responsabilità per casi di infortuni
e di danni arrecati,
eventualmente, all’amministrazione aggiudicatrice e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto e in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni
caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 36 - Direttore dell’esecuzione del contratto
L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Articolo 37– Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove
convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate
dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Articolo 38- Servizi supplementari
La stazione appaltante, ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di affidare servizi supplementari non compresi nell’appalto iniziale, laddove si verificasse la necessarietà.
Articolo 39 —Responsabilità obblighi dell'Aggiudicatario
La responsabilità della gestione del servizio oggetto del presente contratto è a carico dell'aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento degli obblighi nei confronti del Comune.
L’aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei suoi dipendenti, dei
suoi mezzi venissero arrecati, anche per negligenza, alle persone o a cose, sia del Comune di
Afragola sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi, pertanto il Comune di Afragola da qualunque conseguenza diretta o indiretta, da ciò derivante.
L’aggiudicatario si obbliga pertanto a mantenere sollevato il Comune da qualsiasi pretesa e
responsabilità che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, anche tramite apposito intervento sostitutivo in eventuali giudizi che vengano promossi, assumendosi ogni incombenza in rapporto ed in conseguenza della relativa definizione.
L’aggiudicatario è responsabile dell'inosservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di gestione della corrispondenza.
Articolo 40 - Obblighi derivanti dal rapporto di Xxxxxx
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente CSA, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto per il servizio di cui in oggetto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo.
Articolo 41 – Spese contrattuali.
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali eventualmente dovute per la stipula del contratto di appalto, che dovranno essere versate dall’aggiudicatario nella misura e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l’amministrazione aggiudicatrice non stipula il contratto di appalto e procede alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
Articolo 42 – Domicilio dell’aggiudicatario.
1. Ai fini della esecuzione del contratto e per tutte le comunicazioni inerenti la sua esecuzione, l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Afragola.
Articolo 43 – Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio al codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e alle linee guida dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in quanto applicabili alla presente gara di appalto.
Articolo 44 – Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto.
1. Il Responsabile unico del procedimento di gara e direttore dell’esecuzione del contratto è il l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario del Comune di Afragola, Telefono 081/8529613. email: x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx