Polizza R.C. Auto
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) Compagnia: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione Auto
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza multigaranzia di tipo individuale, assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette, Motoveicoli trasporto promiscuo, Quadricicli leggeri, Quadricicli e Motoslitte), nonché i danni subiti dall’Assicurato stesso e dal veicolo a
seguito di un evento dannoso previsto in polizza.
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
La compagnia risarcisce i danni fino ad un importo
massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
In aggiunta alla garanzia R.C.A. è possibile acquistare anche le garanzie che seguono:
✓ Assistenza
Prestazione di aiuto immediato qualora il veicolo sia inutilizzabile o indisponibile.
✓ Tutela Legale
Assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale, conseguente ad un sinistro relativo al veicolo assicurato.
Che cosa non è assicurato?
Per la garanzia R.C.A., non sono considerati terzi:
🗶 il conducente responsabile del sinistro;
🗶 per i soli danni a cose, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di leasing;
🗶 per i soli danni a cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di parentela;
🗶 per i soli danni a cose, ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
Le altre garanzie prevedono principalmente limitazioni di assicurabilità sulla base della tipologia del veicolo.
Ci sono limiti di copertura?
Di seguito le esclusioni principali:
! i danni provocati dal Conducente non abilitato alla guida;
! i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non
sia abilitato alla circolazione;
! i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
! i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo
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e colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Per la garanzia R.C.A., per i predetti casi la Compagnia eserciterà il diritto di recuperare le somme che comunque pagherà ai terzi danneggiati (rivalsa) in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni.
Dove vale la copertura?
Le coperture sono valide:
✓ nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli stati dell’Unione
Europea, nonché dell’Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra;
✓ negli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, salvo gli stati le cui sigle sono barrate nel documento
rilasciato dall’impresa.
Che obblighi ho?
È fatto d’obbligo:
- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- di dare immediata comunicazione alla Compagnia di ogni successiva variazione relativa al veicolo assicurato (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza);
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio
possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio è eseguito annualmente e viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice o mediante bonifico bancario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
La polizza ha durata annuale; la copertura assicurativa di tutte le garanzie è tuttavia estesa fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione decade dalla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
Come posso disdire la polizza?
A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza recandosi presso gli sportelli bancari.
È inoltre possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e si ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo a scadenza.
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Assicurazione R.C. Auto
Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette, Motoveicoli trasporto promiscuo, Quadricicli leggeri, Quadricicli e Motoslitte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Impresa: Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Multiprotezione Auto
Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è stato realizzato in data 09/2022
ed è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Via Massaua 6; 20146; Milano.
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Tel. (x00) 00 00000.000; Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Banco BPM Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Banco BPM Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Banco BPM Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Banco BPM), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 de 19 novembre 2012.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dell’articolo 91 del CAP, il patrimonio netto di Banco BPM Assicurazioni S.p.A. è pari a € 33.284.029 di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 6.206.679. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR) di cui all’articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell’Impresa all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 17.001.914; il requisito patrimoniale minimo di solvibilità dell’Impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 4.250.479; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 44.656.643; il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 262,66%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.) La garanzia prevede la copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L’Impresa risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali previsti in polizza. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | La polizza è stipulata per i seguenti importi: - € 6.450.000 per sinistro, nel caso di danni alle persone; - € 1.300.000 per sinistro, nel caso di danni alle cose. |
Garanzie estese | La polizza copre inoltre i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria: - la responsabilità civile dei trasportati per i danni cagionati a terzi non trasportati; - la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale; - la responsabilità civile del Contraente, del Conducente e del Proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, nel caso di veicoli dati a noleggio con conducente; |
- la responsabilità civile del Proprietario e del committente per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, nel caso di motoveicoli adibiti anche al trasporto di cose. | |
Tipo di guida | La polizza prevede la possibilità di avvalersi della clausola di guida esperta operante per Conducenti con patente conseguita da almeno 5 anni. In caso di mancato rispetto delle condizioni dichiarate, l’Impresa si riserva di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non previste. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non previste. |
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Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza. Le garanzie sono acquistabili in funzione della tipologia di veicolo.
ASSISTENZA. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale. | |
Garanzie di base | La garanzia prevede una prestazione di aiuto immediato qualora il veicolo sia inutilizzabile o indisponibile. La garanzia prevede prestazioni differenti in territorio europeo, nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e S tato della Città del Vaticano. Sono previste infine delle prestazioni di assistenza al veicolo e di assistenza alla persona. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Esclusioni: Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Assistenza non viene prestata principalmente: - per eventi avvenuti durante gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; - per stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici; - in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada; - qualora l’indisponibilità del veicolo sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria. Rivalse: non previste. |
TUTELA LEGALE. La sottoscrizione di questa garanzia è opzionale. | |
Garanzie di base | La garanzia prevede l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale, conseguente ad un sinistro relativo al veicolo assicurato. Gli oneri oggetto della garanzia sono rimborsati entro il limite di € 5.000. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Esclusioni: Oltre alle esclusioni indicate nel relativo DIP Danni, la garanzia Tutela Legale non viene prestata principalmente: - in materia fiscale ed amministrativa; - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale; - per fatti conseguenti ad eventi naturali; - per vertenze contrattuali contro l’Impresa. Rivalse: non previste. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve contattare entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza il seguente numero: Numero verde 800.055.177 dall’Italia o x00.000.0000.000 dall’Estero fornendo i dettagli del sinistro, indicando la presenza di eventuali testimoni. - In caso di: o collisione tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati muniti della targa con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le macchine agricole; o sinistri avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; o veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; o assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili, si applica la Procedura di Risarcimento diretto (procedura CARD), per cui il soggetto danneggiato chiederà il risarcimento del danno direttamente alla sua impresa di assicurazione. Diversamente non potrà essere applicata la procedura di Risarcimento Diretto; il soggetto danneggiato dovrà quindi rivolgersi alla compagnia di controparte per ottenere l’indennizzo. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere invece rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso: CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Telefono +39.06.8596 |
Assistenza diretta/in convenzione: una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con l’Impresa e/o con la Centrale Operativa. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: - L’Assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio in caso di sinistro R.C. Auto per propria responsabilità, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della Polizza; - per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD, l’Assicurato deve rivolgersi alla compagnia designata tramite la quale viene fatta richiesta alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso. | |
Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza, deve essere presentata denuncia alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo: Numero verde 800.055.177dall’Italia o x00.000.0000.000 dall’Estero posta elettronica, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Per la garanzia Tutela Legale, l’Assicurato deve presentare ad ARAG immediata denuncia, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 000.000.000 (per l’Italia) Linea urbana x00000.00.000.00 (per l’Estero) | |
Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia R.C. Auto il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Ove dall’esito delle verifiche effettuate si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del premio su basi differenti o circostanze che |
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influissero sulla valutazione del rischio, l’Impresa provvederà alla ricla ssificazione del contratto e avrà titolo di esigere l’eventuale conguaglio di premio. | |
Obblighi dell’impresa | Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche: - per i danni a cose: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente; - nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto , l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti). In caso di sinistri mortali o con lesioni, l’offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. L’Impresa può decidere, entro i termini di cui sopra, di non formulare l’offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni da lla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione. Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’Impresa corrisponde comunque la somma offerta entro 30 giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio, comprensivo di imposte e contributo al S.S.N. e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - La polizza non prevede la possibilità di frazionare il premio. Il pagamento del premio è perciò annuale ed avviene alla conclusione del contratto. |
Rimborso | Il contraente ha diritto al rimborso del premio: - in caso di ripensamento dopo la stipulazione, in assenza di sinistri, - in caso di risoluzione per cessazione del rischio in xxxxx xx xxxxxxxxx, - xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx assicurato. L’Impresa, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | La polizza non prevede il tacito rinnovo a scadenza sia per la garanzia R.C. Auto che per le garanzie accessorie (Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale, etc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza. |
Risoluzione | È possibile risolvere il contratto nel caso di cessazione documentata del rischio (vendita, conto vendita, demolizione, etc.) in corso di contratto. |
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A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto a chiunque necessiti di assicurare un veicolo a motore per la copertura R.C. Auto. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi intermediazione La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Multiprotezione Auto è pari all’8,5%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: Banco BPM Assicurazioni S.P.A. Gestione Reclami Via Massaua, 6 – 00000 XXXXXX Fax 00.00000000 Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx L’impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.00.00.00 PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa (obbligatorio). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Polizza MULTIPROTEZIONE AUTO
Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette, Motoveicoli trasporto promiscuo, Quadricicli leggeri, Quadricicli, Motoslitte
Contratto di Assicurazione Multirischi di tipo individuale Condizioni di Assicurazione ed. 09/2022
I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico
“Contratti Semplici e Xxxxxx”, per la semplificazione dei contratti assicurativi.
I documenti sono stati redatti nel mese di settembre 2022 e i dati in essi contenuti sono aggiornati a settembre 2022
Presentazione
Il prodotto è un contratto di assicurazione di tipo individuale rivolto a chiunque voglia assicurarsi per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette, Motoveicoli trasporto promiscuo, Quadricicli leggeri, Quadricicli, Motoslitte), nonché per i danni subiti dall’Assicurato e dal veicolo a causa di un sinistro previsto in polizza.
È una soluzione assicurativa multirischio che consente di abbinare alla garanzia R. C. Auto obbligatoria ulteriori garanzie quali Assistenza e Tutela legale, quando specificatamente richiesto dal cliente.
Coperture prestate
Con il presente Contratto il Contraente può selezionare le coperture che desidera in base alle proprie esigenze e nel rispetto dei limiti di assicurabilità definiti dalla Società:
CICLOMOTORI | MOTOCICLI | MOTOCARROZZETTE | MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO | QUADRICICLI | MOTOSLITTE | |
Responsabilità Civile Auto | ||||||
Assistenza | * | |||||
Tutela legale | * | * |
* garanzia opzionale, ovvero acquistabile solo se espressamente richiesto dal Contraente
Sommario
Glossario 5
Condizioni di assicurazione 8
SEZIONE 1 – Responsabilità Civile Auto 8
Art. 1.1 – Chi è assicurato 8
Art. 1.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 8
Art. 1.3 – Estensioni operanti 8
Art. 1.4 – Persone non considerate terzi 8
Art. 1.5 – Rivalse e rinuncia alle rivalse 9
Art. 1.6 – Limiti di indennizzo, xxxxxxxxxx e/o scoperti 9
SEZIONE 2 – Assistenza 10
Art. 2.1 – Beni assicurati / Chi è assicurato 10
Art. 2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 10
Art. 2.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 15
Art. 2.4 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 15
SEZIONE 3 – Tutela legale 17
Art. 3.1 – Chi è assicurato 17
Art. 3.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 17
Art. 3.3 – Insorgenza del caso assicurativo 18
Art. 3.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 18
Art. 3.5 – Scelta del legale, fornitura dei mezzi di prova e documenti utili 18
Art. 3.6 – Estensione territoriale 19
Art. 3.7 – Limiti di indennizzo, xxxxxxxxxx e/o scoperti 19
SEZIONE 4 – Esclusioni 20
Art. 4.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni 20
Art. 4.2 – Esclusioni specifiche relative alla sezione 1 - Responsabilità Civile Auto 21
Art. 4.3 – Esclusioni specifiche relative alla sezione 2 - Assistenza 21
Art. 4.4 – Esclusioni specifiche relative alla sezione 3 - Tutela legale 22
SEZIONE 5 – Contratto dalla A alla Z 23
Art. 5.1 – Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente 23
Art. 5.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 23
Art. 5.3 – Xxxxxx e rinnovo del contratto 23
Art. 5.4 – Estensione territoriale 24
Art. 5.5 – Duplicato del certificato e/o Carta verde 24
Art. 5.6 – Attestazione sullo stato del rischio 25
Art. 5.7 – Formula tariffaria 26
Art. 5.8 – Periodo di osservazione della sinistrosità 26
Art. 5.9 – Classe di merito di conversione universale (Classe CU) 26
Art. 5.10 – Condizioni speciali 33
Art. 5.11 – Trasferimento di proprietà del veicolo 34
Art. 5.12 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo 35
Art. 5.13 – Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo 36
Art. 5.14 – Prescrizione 36
Art. 5.15 – Forma delle comunicazioni 36
Art. 5.16 – Imposte, tasse e contributi 37
Art. 5.17 – Legislazione applicabile al contratto e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie …. 37
Art. 5.18 – Competenza territoriale 37
Art. 5.19 – Rinvio alle norme di legge 37
SEZIONE 6 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro 38
Art. 6.1 – Denuncia del sinistro - risarcimento diretto - richiesta di risarcimento danni per la garanzia R. C. Auto 38
Art. 6.2 – Sinistri con controparti estere 40
Art. 6.3 – Sinistri con veicoli non assicurati o non identificati 40
Art. 6.4 – Gestione delle vertenze 40
Art. 6.5 – Controversie sulla liquidazione dei danni 41
Art. 6.6 – Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto 41
Art. 6.7 – Obblighi in caso di sinistro per la garanzia Assistenza 41
Art. 6.8 – Mancato utilizzo e rimborso per prestazioni della garanzia Assistenza indebi tamente ottenute 42
Art. 6.9 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la garanzia Tutela legale 42
Informativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali 43
Glossario
A | Assicurato | Per la garanzia relativa alla Responsabilità Civile si intende la persona fisica o giuridica la cui responsabilità, per legge, deve essere assicurata in relazione alla circolazione del veicolo (R.C. Auto). Per la garanzia Infortuni del conducente si intende il conducente, abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, che guida il veicolo indicato in polizza con il consenso del Proprietario. Per la garanzia Assistenza si intende la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste ai punti d), g), h), o), q), e r) dell’Art. 2.2, le persone trasportate a bordo del veicolo. |
Assicurazione | Insieme di garanzie prestate all’Assicurato tramite la polizza. | |
B | Banca | Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa dietro incarico della Società, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati. |
C | Calamità Naturale | Lo stato di calamità è una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali di carattere eccezionale che causano ingenti danni alle attività produttive dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Lo stato di calamità naturale viene richiesto dall’ente pubblico territoriale competente (Comune, Provincia, Regione) e poi riconosciuto con decreto ministeriale. |
Carta Verde | Il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero territorio dello Spazio Economico Europeo. | |
Caso assicurativo | Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l’Assicurazione. | |
Centrale operativa | Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di Assistenza previsti in polizza. | |
Certificato di assicurazione | Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio e che comprova la copertura assicurativa. | |
Codice delle Assicurazioni Private | Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle Assicurazioni Private. | |
Conducente abituale | È la persona fisica, indicata in polizza, che guida il veicolo con più frequenza. | |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa |
derivanti. | ||
Controparte | La parte avversaria in una controversia. | |
Costituzione di Parte Civile | Il soggetto che, all’interno del processo penale, esercita l’azione civile è denominato parte civile. L’azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L’atto che introduce l’azione civile nel processo penale è l’atto di costituzione di parte civile oppure l’atto di trasferimento in sede penale dell’azione civile, già promossa nella sua naturale sede. | |
F | Franchigia | La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifre. |
G | Guasto | Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. |
I | Impossibilità di utilizzo | Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria. |
Incidente | Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale. | |
M | Xxxxxxxxx | La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito. |
P | Percorsi fuoristrada | Si intendono per tali i percorsi che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” di cui all’Art. 2 del Codice della Strada. |
Periodo di assicurazione | Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. | |
Periodo di osservazione | Il periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione delle regole del Bonus/Malus. | |
Polizza | La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale la Società presta le garanzie assicurative. | |
Premio | Somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta. | |
R | R. C. Auto | Responsabilità Civile Auto derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. |
Responsabilità paritaria | Ricorre nei casi in cui la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. | |
Responsabilità principale | Nel caso in cui il sinistro coinvolga 2 veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i sinistri con più di 2 veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado |
di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti. | ||
Risarcimento diretto | Procedura che prevede che in caso di sinistro tra 2 veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento alla Società di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro R.C. Auto. Per verificare l’ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento diretto consultare l’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005). | |
Risoluzione | Scioglimento anticipato del contratto rispetto alla sua naturale scadenza per volontà delle parti o per legge. | |
Rivalsa | Il diritto della Società di recuperare nei confronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Società stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. | |
S | Sanzione amministrativa | La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. |
Scoperto | Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in una percentuale dell’importo liquidato per il danno stesso. | |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione. | |
Società | Banco BPM Assicurazioni S.p.A. | |
Spese di giustizia | Spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. | |
Spese peritali | Somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). | |
Struttura sanitaria | Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. | |
T | Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
V | Valore in lite | Determinazione del valore della controversia. |
Veicolo | Per le presenti Condizioni di Assicurazione, si intendono Ciclomotori, Motocicli, Motocarrozzette, Motoveicoli trasporto promiscuo, Quadricicli leggeri, Quadricicli, Motoslitte. |
Condizioni di assicurazione
Sezione 1 – Responsabilità Civile Auto
Art. 1.1 – Chi è assicurato
La persona fisica o giuridica la cui responsabilità, per legge, deve essere assicurata in relazione alla circolazione del veicolo (R.C. Auto).
Art. 1.2 – Contro quali danni posso assicurarmi
La Società tiene indenne l’Assicurato, in conformità alle norme di legge, entro i massimali indicati sul contratto, per le somme che questi sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. La copertura comprende inoltre la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, così come previsto dalla normativa vigente.
Art. 1.3 – Estensioni operanti
La Società assicura inoltre i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria:
a) la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
b) la responsabilità civile per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze,
purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
c) PER I MOTOVEICOLI ADIBITI, IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, ANCHE AL TRASPORTO DI COSE: la responsabilità civile del Proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa.
Nei casi di cui ai precedenti punti a), e c) , i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.
Art. 1.4 – Persone non considerate terzi
Per i soli danni alle cose non sono considerati terzi i seguenti soggetti:
a) il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il
locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente del veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto (a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con
questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto (b).
Art. 1.5 – Rivalse e rinuncia alle rivalse
Nei casi riportati agli Art. 4.1 e 4.2 ed in tutti i casi in cui sia applicabile l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.
Limitatamente alla guida in stato d’ebbrezza, la Società rinuncerà alla rivalsa se il tasso alcolemico rilevato risultasse inferiore o uguale al limite previsto dalla normativa vigente aumentato del 50%; la Società limiterà invece la rivalsa per la somma liquidata con il massimo di € 1.500 solo nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e solamente per il primo sinistro.
Per i sinistri successivi al primo, il limite del tasso alcolemico oltre il quale la Società eserciterà diritto di rivalsa totale dovrà essere superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore.
Art. 1.6 – Limiti di indennizzo, xxxxxxxxxx e/o scoperti
Prestazioni | Limiti di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
RESPONSABILITÁ CIVILE AUTO | Vedasi massimali indicati sul contratto | Non previsti |
Sezione 2 – Assistenza
Art. 2.1 – Beni assicurati / Chi è assicurato
Il veicolo assicurato, il conducente e gli eventuali terzi trasportati.
Art. 2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi
La Centrale Operativa, in caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:
a) incidente stradale,
b) guasto,
c) Incendio, fulmine, esplosione e scoppio,
d) furto e rapina,
e) forature e danni agli pneumatici,
fornisce le prestazioni di assistenza stradale conle modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
La garanzia opera anche nel caso in cui, benché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l ’incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.
Le garanzie prestate sono le seguenti:
a) Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale
La Centrale Operativa fornisce tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24, informazioni riguardanti:
1. rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;
2. informazioni di “primo aiuto”: informazioni sulle procedure da adottare per la Denuncia di sinistro
e sulla documentazione necessaria.
Inoltre, a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, su richiesta dell’Assicurato che abbia necessità di trasmettere un messaggio urgente ad un familiare e/o al datore di lavoro che rivesta carattere oggettivo di necessità e non sia in grado di farlo, la Centrale Operativa, accertata l’oggettiva urgenza del messaggio e compatibilmente con la possibilità di contattare la persona indicata dall’Assicurato, provvede a trasmetterlo.
La Centrale Operativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi. PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA
b) Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trasportarlo fino alla più vicina officina. La riparazione sul posto consiste nell’assistenza per batteria scarica tramite utilizzo di starter/booster per la messa in moto del mezzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trasportato, purché effettuabili dallo stesso mezzo
intervenuto per il trasporto (vedi anche la successiva prestazione “Recupero difficoltoso del veicolo”).
Qualora l’Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del Conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Società rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite della somma indicata all’Art. 2.4.
c) Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici
Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione dello pneumatico oppure per trasportare il veicolo fino alla più vicina officina.
d) Invio di un’autoambulanza
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato e il Conducente o gli occupanti del veicolo necessitino di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa, previa intesa tra i propri medici di guardia e i medici presenti sul posto in cui l’Assicurato ha ricevuto le cure di primo soccorso, invierà direttamente un’autoambulanza. Qualora l’Assicurato abbia dovuto, per cause di forza maggiore, reperire autonomamente l’autoambulanza, specifiche istruzioni verranno fornite dalla Centrale Operativa. In entrambi i casi la Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza della somma indicata all’Art. 2.4.
e) Recupero difficoltoso del veicolo
Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale o comunque risulti necessario l’intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trasportato, la Centrale Operativaprovvede ad inviare un mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico della Società con il limite della somma indicata all’Art. 2.4. Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato. Su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate.
PRESTAZIONE FORNITA SOLO NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
f) Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal Proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione del Veicolo avverrà nel Centro Autorizzato più vicino al luogo dove è ricoverato il veicolo stesso. L’Assicurato deve produrre al momento della consegna del veicolo la seguente documentazione:
- Carta di circolazione (originale)
- Certificato di proprietà (originale/digitale)
- Codice Fiscale (fotocopia)
- Carta d’Identità (fotocopia)
- ultimo bollo pagato (fotocopia)
Il demolitore che prenderà in carico il veicolo rilasceràall’Assicurato la documentazione relativaalla cancellazione dal P.R.A. secondo la modalità indicata dalla Centrale Operativa. L’Assicurato
prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo
smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La mancata produzione dei documenti di cui soprao di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.
PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA
g) Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio
In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della Società con il limite della somma indicata all’Art. 2.4:
- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
h) Pernottamento in hotel
In alternativa a quanto disciplinato al precedente punto g), in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti una sosta di una o più notti, la Centrale Operativa provvede a prenotare per gli occupanti del veicolo assicurato, tenendone il costo a carico della Società con il limite della somma indicata all’Art. 2.4, un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.
i) Riconsegna del veicolo assicurato a seguito di immobilizzazione
Qualora il Veicolo assicurato, mentre si trova ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, sia immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, per più di 36 ore consecutive (come certificato da un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall’officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo) , la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, una volta riparato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di riconsegna sono a carico della Società e non potranno comunque superare il limite indicato all’Art. 2.4.
j) Riconsegna del veicolo assicurato a seguito di furto
Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza dell’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico della Società, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.
k) Anticipo di denaro per spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture con il limite della somma indicata all’Art. 2.4.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
l) Spedizione di pezzi di ricambio
In caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l’officinaove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d’immobilizzo all’estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l’acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un’anticipazione, l’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo.
All’atto della richiesta l’Assicurato deve fornire i seguenti dati:
- marca e modello del veicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.
Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l’Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
La Centrale Operativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.
m) Rientro sanitario
Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a più di 50 Km dal loro luogo di residenza, e richiedano il proprio trasferimento presso una struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a, con i limiti delle somme indicate all’Art. 2.4:
1. organizzare il trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:
- aereo sanitario appositamente equipaggiato ;
- aereo di linea (eventualmente barellato);
- treno/vagone letto (prima classe);
- autoambulanza;
- altri mezzi adatti alla circostanza;
2. farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico. I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico della Società con i limiti delle somme indicate all’Art. 2.4.
n) Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio per incidente stradale sia ricoverato in una struttura sanitaria all’estero e ad oltre 50 km dal suo luogo di residenza e non possa essere dimesso entro 5 giorni dalla data del ricovero e richieda, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, di essere raggiunto da questi, la Centrale Operativa:
1. mette a disposizione di quest’ultimo un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) o organizza il viaggio con altro mezzo di trasporto con i limiti delle somme indicate all’Art. 2.4;
2. prenota per il familiare un albergo con i limiti delle somme indicate all’Art. 2.4 per il solo costo relativo alla camera e alla prima colazione.
o) Rientro funerario
Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano a seguito di incidente stradale avvenuto ad oltre 50 Km dal loro luogo di residenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme fino al luogo d’inumazione, purché ubicato in Europa, dopo aver adempiuto a tutte le formalità. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia. Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto delle salme ed il trasporto stesso, sono a carico della Società con il limite indicato all’Art. 2.4. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s’intende prestata con il limite indicato all’Art. 2.4; in presenza di un costo maggiore, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto delle salme una volta ricevute garanzie bancarie o d’altro tipo da essa giudicate adeguate.
Qualora si rendanecessario il riconoscimento delle salme, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d’andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto.
PRESTAZIONI FORNITE IN EUROPA ESCLUSI I TERRITORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
p) Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato sia fermato od arrestato all’estero per fatto inerente la circolazione stradale del veicolo stesso, o siaricoverato a seguito di infortunio per incidente e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio di informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa vi provvede, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo a proprio carico le relative spese, con il limite indicato all’Art. 2.4.
q) Anticipo della cauzione penale e spese legali
Qualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto o il fermo del Conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il Conducente con il limite indicato all’Art. 2.4.
In caso di arresto o di fermo del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo stesso, la Centrale Operativa, qualora l’Assicurato necessiti di assistenza legale, anticipa all’Assicurato stesso l’onorario di un legale con il limite indicato all’Art. 2.4.
L’Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell’anticipo. Al suo rientro in Italia l’Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.
r) Rimpatrio del veicolo assicurato
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di 5 giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione almeno 16 ore di manodopera (fermo veicolo, ore di riparazione certificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice, o convenzionata con la Centrale Operativa, o dall’officina più vicina presso la quale sia stato trasportato il veicolo), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.
I costi di rimpatrio sono a carico della Società e non potranno comunque superare il limite indicato
all’Art. 2.4.
s) Abbandono legale del veicolo
Qualora, a seguito di sinistro per il quale sia richiesta l’erogazione della prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa, su autorizzazione dell’Assicurato e in alternativa alla prestazione “Riconsegna del veicolo assicurato” o “Rimpatrio del veicolo assicurato”, organizza la demolizione del veicolo. Qualora non fosse possibile demolirlo sul posto, provvederà a trasportare lo stesso dal Paese in cui si trova in un Paese confinante, per poter procedere alla demolizione. La Società terrà a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Art. 2.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 175, la Società eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale. Le prestazioni sono fornite avvalendosi di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.
Le prestazioni di Assistenza sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), attivabile a mezzo:
Telefono dall’Italia 000-000000
Telefono dall’Estero x00 000 000 00 00
posta elettronica, all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nelle prestazioni “Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino” e “Invio di un’autoambulanza”.
Art. 2.4 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti
Evento | Limiti di indennizzo | Franchigia/Scoperto | |
A | Informazioni in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale | Non previsti | Non previsti |
B | Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, trasporto | € 260 | |
C | Soccorso stradale per foratura o danni agli pneumatici | Non previsti |
D | Invio di un’autoambulanza | € 210 | |
E | Recupero difficoltoso del veicolo | € 500 | |
F | Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato | Non previsti | |
G | Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio | € 260 | |
H | Pernottamento in hotel | € 300 | |
I | Riconsegna del veicolo assicurato a seguito di immobilizzazione | Valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova | |
J | Riconsegna del veicolo assicurato a seguito di furto | Non previsti | |
K | Anticipo di denaro per spese di prima necessità | € 2.000 | |
L | Spedizione di pezzi di ricambio | Non previsti | |
M | Rientro sanitario | € 15.000 per aereo sanitario; Non previsti per le altre prestazioni | |
N | Viaggio di un familiare | Non previsti per il viaggio; € 500 per l’albergo | |
O | Rientro funerario | € 5.200 per la singola salma; € 20.700 per più di una salma | |
P | Interprete a disposizione | € 520 | |
Q | Anticipo della cauzione penale e spese legali | € 5.200 per anticipo cauzione; € 520 per assistenza legale | |
R | Rimpatrio del veicolo assicurato | Valore commerciale, determinato in Italia, del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova | |
S | Abbandono legale del veicolo | Non previsti |
Sezione 3 – Tutela legale
Art. 3.1 – Chi è assicurato
Gli assicurati sono:
• il proprietario del veicolo indicato in polizza;
• il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing del veicolo indicato in polizza;
• il conducente autorizzato del veicolo indicato in polizza;
• i trasportati sul veicolo indicato in polizza.
Inoltre, se il proprietario del veicolo indicato in polizza è una persona fisica, sono assicurati anche:
• il coniuge del proprietario;
• i figli appartenenti al nucleo familiare del proprietario risultante dal Certificato di Stato di Famiglia;
• i conviventi con il proprietario solo se risultanti dal Certificato anagrafico di residenza.
In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della copertura assicurativa, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.
Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l’eventuale
adeguamento del premio e per l’operatività della copertura assicurativa sul nuovo veicolo. Nel caso di vertenze fra Assicurati, le garanzie operano unicamente a favore del Contraente. Art. 3.2 – Contro quali danni posso assicurarmi
Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:
• compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
• compensi per la negoziazione assistita o per la mediazione;
• compensi dell’avvocato per la querela solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a
giudizio in sede penale
• compensi dell’avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
• spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato;
• spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
• spese dell’organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
• spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che degli arbitri;
• compensi dei periti;
• spese di giustizia;
• spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.
Le spese legali sono coperte per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Queste spese sono coperte in relazione alle seguenti prestazioni.
1) Xxxxx subiti
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.
Nei casi di incidente tra veicoli, la garanzia opera per:
• sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, esclusivamente dopo l'offerta o nel caso di mancata offerta nei termini di legge, compresa la fase giudiziale;
• sinistri gestiti con la procedura di risarcimento tradizionale;
• il recupero del danno del terzo trasportato.
La garanzia opera anche nei casi di contestazione della normativa relativa al divieto di guida sotto
l’effetto di alcol.
2) Delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connesse ad incidenti stradali.
Art. 3.3 – Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, la data di insorgenza del caso assicurativo è quella in cui si verifica
l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’assicurato;
• la violazione o la presunta violazione della norma di legge.
In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento di insorgenza del caso assicurativo è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico caso assicurativo e la data di insorgenza è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Sono coperti i sinistri che sono avvenuti dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative.
Art. 3.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Art. 164, la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a:
ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 - Xxxxxx (XX), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
Telefono centralino: 000.0000000
E-mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx Fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
E-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx
Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449
Art. 3.5 – Scelta del legale, fornitura dei mezzi di prova e documenti utili
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un avvocato tra gli iscritti all’albo:
• dell’Ufficio Giudiziario competente per la vertenza;
• del proprio luogo di residenza o sede legale. In caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato
domiciliatario.
Al momento della Denuncia del sinistro, l’Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto. Se non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.
L’incarico all’avvocato, che opera nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del suo operato.
L’Assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
Art. 3.6 – Estensione territoriale
Le prestazioni operano nei Paesi dell’Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, se in questi avviene il sinistro e si trova l’ufficio giudiziario di competenza.
Art. 3.7 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti
Prestazioni | Limiti di indennizzo | Franchigia/Scoperto |
TUTELA LEGALE | Vedasi massimali/capitali assicurati indicati in polizza | Non previsti |
In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento delladefinizione del sinistro il massimale risultanonesaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.
Sezione 4 – Esclusioni
Art. 4.1 – Esclusioni comuni a tutte le sezioni
L’assicurazione non è operante:
a) per i casi di dolo del Conducente;
b) per i danni provocati da Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti o risultava, al momento del sinistro, in possesso di patente scaduta;
c) per i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
d) per i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione (es. mancata revisione, veicoli soggetto a fermo amministrativo);
e) nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle
disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
f) per i danni causati all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
g) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
h) per danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell’Art. 9-bis del
Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste
dall’Art. 141 del Codice della Strada;
i) per i danni e gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, guerra o insurrezione;
j) per i danni e gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell’atomo e da radiazioni
provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o daesposizione a radiazioni ionizzanti;
k) per i danni provocati dall’inquinamento graduale dell’acqua e del suolo, determinati da
qualunque causa;
l) per i danni alle merci, ai bagagli, agli effetti d’uso personale in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato e dei soggetti enumerati dal 2° comma dell’ Art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs n. 209/2005);
m) per le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o eventuali pregiudizi anche fiscali;
n) per i danni da interruzione di attività, i costi di traino/trasporto, deposito, reimmatricolazione e/o
revisione;
o) per i danni diretti ed indiretti causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) ed avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
p) se il Conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso;
q) per i danni provocati da uragani, tempeste, trombe d’aria, vento e cose da esso trascinate, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine ed alluvioni, ghiaccio;
r) per i danni verificatisi in conseguenza di atti dolosi di terzi, manifestazioni di piazza, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
s) per i danni cagionati a animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
t) per i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
Art. 4.2 – Esclusioni specifiche relative alla Sezione 1 - Responsabilità Civile Auto
La garanzia non è operante:
a) per i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del sinistro;
b) per i danni subiti dalle cose trasportate a bordo del veicolo;
c) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi
è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione o Certificato di circolazione;
e) per i veicoli adibiti anche al trasporto di cose, i danni alle persone e alle cose occorsi durante le
operazioni di carico/scarico. Non sono inoltre compresi i danni alle cose trasportate, in custodia o in consegna.
Art. 4.3 – Esclusioni specifiche relative alla Sezione 2 - Assistenza
La garanzia non è operante:
a) in caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada;
b) qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
c) per il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di pneumatici, pezzi di ricambi e le riparazioni effettuate in officina;
d) per l’anticipo di denaro per spese di prima necessità, nel caso in cui l’Assicurato non è in grado di fornire alla Centrale Operativa garanzie di restituzione da quest’ultima ritenute adeguate o nell’ipotesi in cui la richiestavenga attivata in Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa;
e) in caso di rientro sanitario, se il trasferimento dovuto a malattie infettive ed ogni patologiaimplichi violazione di norme sanitarie;
f) in caso di rientro funerario, non sono comprese le spese relative alla cerimonia funebre ed
all’inumazione;
g) in caso di abbandono legale del veicolo, non sono compresi i costi per la documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri eventuali documenti che dovranno essere richiesti in Italia.
h) in caso di stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
i) per eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate;
j) per le sole prestazioni di cui alle lettere I e J della Sezione 2, per i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio;
k) per i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della
presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio;
l) per il trasferimento dovuto a infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto;
m) per le spese di carburante, pedaggio e traghetto;
n) per i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Art. 4.4 – Esclusioni specifiche relative alla Sezione 3 - Tutela legale
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per i sinistri relativi a:
a) contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di
fermata e assistenza;
b) fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti
di gare di pura regolarità indette dall’ACI;
c) proprietà o guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto;
d) fatti dolosi delle persone assicurate;
e) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità dall'immatricolazione, o per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo che l’assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicurativi da parte dei terzi obbligati;
f) casi di contestazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
g) casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto
l’influenza dell’alcool;
h) casi in cui la richiesta di risarcimento dei danni subiti avviene prima dell’offerta di risarcimento
comunicata da parte della propria compagnia R.C. Auto ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 254/2006;
i) adesione a class action;
j) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
k) vertenze contrattuali contro la Società e/o ARAG;
l) spese per i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato;
m) indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari;
n) liquidazione di oneri fiscali, amministrativi, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;
o) spese relative a documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
p) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
q) ogni spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato viene perseguito in sede penale.
Sezione 5 – Contratto dalla A alla Z
Art. 5.1 – Determinazione del premio - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Il premio è calcolato sulla base di fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Se nel corso di eventuali verifiche effettuate dalla Società dovessero emergere elementi inesatti o non veritieri, la Società provvederà alla riclassificazione del contratto e avrà titolo di esigere l’eventuale adeguamento del premio.
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento dell’indennizzo non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave; in assenza di dolo o colpa grave, l’indennizzo è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Il Contraente è inoltre tenuto a comunicare immediatamente alla Societàogni successiva variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza anagrafica del Conducente abituale); in caso di mancata comunicazione, il pagamento dell’indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, secondo quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile.
Sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi, quindi, nei casi in cui sia applicabile l’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista da tale norma.
Art. 5.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il Contraente titolare di conto corrente presso la Banca può effettuare il pagamento tramite addebito sul conto corrente. Il Contraente non titolare di conto corrente presso la Banca può effettuare il pagamento tramite bonifico sul conto corrente della Società.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A condizione che non abbia denunciato sinistri, il Contraente può esercitare il recesso dall’assicurazione entro 14 giorni dalla data di decorrenza della prima polizza recandosi presso gli sportelli della Banca, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. La Società, solo a fronte della verifica della documentazione ricevuta, procederà con il completamento del recesso rimborsando al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna della documentazione di cui sopra.
A fronte di una richiesta di recesso, la Società si riserva il diritto di non procedere se il Contraente non avrà restituito tutta la documentazione necessaria. In caso di dichiarazione mendace da parte del Contraente la Società eserciterà l’azione di rivalsa in caso di sinistro.
Art. 5.3 – Xxxxxx e rinnovo del contratto
Il contratto ha durata annuale, si risolve alla scadenzaindicata in polizza e si intende stipulato “senza tacito rinnovo”. Pertanto, non è necessario che il Contraente mandi alla Società alcuna disdetta. La Società manterrà operante la garanzia R. C. Auto e le garanzie diverse dalla R. C. Auto fino alle ore
24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa società a copertura del medesimo rischio.
Il contratto non prevede il tacito rinnovo. La Società può tuttavia formulare, di anno in anno, una proposta di xxxxxxx/rinnovo comunicando al Contraente il premio da corrispondere. Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di xxxxxxx/rinnovo del contratto mediante il pagamento del premio propostogli.
Le modalità per attivare la proroga/rinnovo del contratto sono di seguito indicate. La Società:
1) emette avviso di scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
2) formula la proposta di xxxxxxx/rinnovo e comunica direttamente o tramite la Banca il premio da corrispondere.
Il Contraente:
3) entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto accetta la proposta di xxxxxxx/ xxxxxxx provvedendo al pagamento premio richiesto e ricevendo i documenti di polizza. Il contratto è così rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.
Il Contraente che, in occasione del rinnovo, intenda acquistare nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse, dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 5.4 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, lo Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L’Assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio. Eventuali ulteriori limitazioni per le singole garanzie sono indicate nelle relative sezioni.
Art. 5.5 – Duplicato del certificato di assicurazione e/o Carta verde
Nel caso in cui il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società ne rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. In caso di deterioramento, il Contraente è tenuto a restituire il Certificato di assicurazione e/o la Carta Verde deteriorati. Se la perdita dei suddetti documenti è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, il Contraente deve fornire copia della relativa denuncia presentata all’Autorità competente.
La Società si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di tali documenti.
Art. 5.6 – Attestazione sullo stato del rischio
Si tratta del documento elettronico che la compagnia di assicurazioni è tenuta a rilasciare e nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato (tra cui, secondo la vigente normativa, la classe di merito CU assegnata, il numero e la tipologia dei sinistri degli ultimi anni).
Sulla base della vigente normativa, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società consegna per via telematica l’Attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal
contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della società, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come Proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
L’Attestazione relativaall’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso, viene consegnata anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto per furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo.
Il Contraente e l’avente diritto, inoltre:
a) possono richiedere la stampa dell’Attestazione presso la filiale della Banca presso la quale è
stato concluso il contratto;
b) hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 giorni dalla richiesta, l’invio per via telematica, dell’Attestazione sullo stato del rischio.
Le Attestazioni sullo stato del rischio così rilasciate non possono essere utilizzate in sede di stipula di un nuovo contratto in quanto lasituazione assicurativaverrà acquisita direttamente dell’assicuratore in via telematica.
Le informazioni in esso contenute sono definite dalla normativa vigente.
La quota di responsabilità non principale, accertata a carico dell’altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all’annotazione nell’Attestazione sullo stato del rischio né all’applicazione del malus.
In caso di sinistri, con 2 o più veicoli, cui sia stata attribuito un grado di responsabilità paritaria tra i conducenti ai veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus.
In tal caso, tuttavia, si darà luogo all’annotazione nell’Attestazione della percentuale di
corresponsabilità attribuita.
In tale eventualità, l’applicazione del malus avverrà nell’ipotesi in cui, nell’ultimo quinquennio di
osservazione, il pagamento di più sinistri determini una percentuale cumulata pari almeno al 51%.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
Nel caso di stipuladel contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, presso la stessa o diversa società di assicurazione, l’Attestazione dovrà
contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare alla Società al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi dell’eventuale facoltà contrattualmente prevista.
Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più compagnie di
assicurazione, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l’Attestazione sullo stato del rischio nel caso di:
a) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno;
b) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà o cessata circolazione del veicolo;
c) cessione del contratto per trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.
L’Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto di cui sopra, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una nuova polizza di durata temporanea.
Art. 5.7 – Formula tariffaria
La formula tariffaria “Bonus/Malus Moto” della Società prevede riduzioni o aumenti di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi d’osservazione”, definiti dal successivo Art. 5.9. Si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe “i1” alla classe “i18” (classi interne o CI).
Art. 5.8 – Periodo di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive, sia della classe di merito internasia della classe di merito CU, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
a) in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
b) per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Art. 5.9 – Classe di merito di conversione universale (Classe CU)
Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
A. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della
classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati:
Viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a tito lo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
TABELLA 1 | |
Anni senza sinistri 5 | Classe di merito CU |
9 | |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (esclusa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di 1 sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 per 2 sinistri).
B. Nel caso di veicoli giàassicurati presso altra società, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (classe interna o “CI”), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2 – Corrispondenza tra classe CU e classe interna (CI).
TABELLA 2 – CORRISPONDENZA TRA CLASSE CU E CLASSE CI | |
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra società | Classe di assegnazione Banco BPM Assicurazioni (classe interna o CI) |
1 | i1 |
2 | i2 |
3 | i3 |
4 | i4 |
5 | i5 |
6 | i6 |
7 | i7 |
8 | i8 |
9 | i9 |
10 | i10 |
11 | i11 |
12 | i12 |
13 | i13 |
14 | i14 |
15 | i15 |
16 | i16 |
17 | i17 |
18 | i18 |
Regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e documentazione da consegnare
In fase di sottoscrizione, la Società acquisisce direttamente l’Attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla Banca Dati degli attestati di rischio. Qualora l’Attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.
Assunto il contratto, la Società verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.
Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualorail Contraente non siain grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di Attestazione utile in Banca Dati e di impossibilità di acquisire l’Attestazione per via telematica, la Società richiede al Contraente una dichiarazione per ricostruire la storia assicurativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti Attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Società acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione (CU=CI=18).
Di seguito, nella Tabella 3, si riepilogano le regole di assegnazione della classe di merito CU e CI e la documentazione da consegnare.
TABELLA 3 – REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU E CI E DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE | ||||
SITUAZIONE VEICOLO | CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE | CLASSE CI DI ASSEGNAZIONE | DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE | |
1 | Mancata esibizione della Carta di circolazione e il relativo foglio complementare/il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto, attestazione sullo stato del rischio scaduto da | Classe 18 | Classe i18 | 1) Copia della Carta di circolazione (ove disponibile) |
più di 5 anni | ||||
2 | Veicolo immatricolato dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe i14 | 1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe i14 | 1) Copia della Carta di circolazione |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto; veicolo che si trovi al rinnovo di contratto già stipulato, purché in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio - applicazione comma 4 bis dell’Art.134 del D. Lgs. 209/2005 (valido solo per persone fisiche) | Classe CU risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione con passaggio di proprietà o, se non disponibile, copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Autocertificazione attestante l’appartenenza allo stesso nucleo famigliare del soggetto di cui si intende recuperare la classe di merito |
5 | Veicolo proveniente da altra compagnia con attestazione scaduta da non più di 5 anni | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | CI calcolata come da Tabella 2 | 1) Copia della Carta di circolazione |
6 | Veicolo con Attestazione sullo stato del rischio scaduta da meno di 5 anni e decorsi più di 15 giorni dalla scadenza del contratto | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea |
7 | Veicolo rubato, venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione con Attestazione scaduta da non oltre 5 anni | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 2) Copia della Carta di circolazione |
8 | Veicolo ritirato dal conto | Classe di merito | Uguale a | 1) Copia della Carta di |
vendita in quanto invenduto e veicolo ritrovato dopo furto | risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Classe CU | circolazione 2) Documento attestante il rientro in possesso del veicolo | |
9 | Veicolo già assicurato all’estero da non oltre 5 anni | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non riporta le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a Classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa 2) Copia della Carta di circolazione |
10 | Veicolo già assicurato con contratto di Leasing operativo o finanziario o in noleggio a lungo termine in scadenza (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 2) Copia della Carta di circolazione |
11 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Copia del contratto temporaneo 3) Dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo |
12 | Mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione con il passaggio di proprietà |
13 | Trasferimento di proprietà di veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione |
14 | Veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo intestato a portatore di handicap | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione |
alla precedente assicurazione | ||||
15 | Trasferimento di proprietà di veicolo a soggetti conviventi a seguito di successione mortis causa | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Autocertificazione attestante l’appartenenza allo stesso nucleo familiare del de cuius |
16 | Veicolo assicurato con un’altra società a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presentata | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Dichiarazione degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestazione |
17 | Trasferimento di proprietà di veicolo con cessione del contratto di assicurazione | Classe di merito risultante dal contratto ceduto | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione |
18 | Trasferimento di proprietà di veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale |
19 | Trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda di società di persone o di capitali | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione 2) Visura camerale |
20 | Mutamento della classificazione del veicolo assicurato | Classe di merito risultante dall’Attestazione sullo stato del rischio relativa alla precedente assicurazione | Uguale a Classe CU | 1) Copia della Carta di circolazione |
Disciplina della classe di merito di conversione universale – Regole specifiche
1. È facoltà della Società richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto indicato nella precedente tabella, qualora dall’esito delle verifiche effettuate non risultassero elementi sufficienti alla corretta valutazione del rischio da assumere.
2. La classe di merito non potrà essere mantenuta nei seguenti casi:
− nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sostituzione di moto con auto, motociclo con ciclomotore ecc.), salvo quanto previsto al precedente punto 20 della Tabella 3;
− se il Proprietario del veicolo sostituente è un soggetto diverso dal Proprietario del veicolo da sostituire (salvo i casi indicati in precedenza);
− nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
3. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all’atto del
rinnovo, alla classe di merito della Società di pertinenza, in base alle Tabelle 4 e 5 di seguito riportate, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
4. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, di cui alle Tabelle 4 e 5 riportate di seguito, rimborsando alla Società, alla data di scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. In caso di sinistro definite tramite procedura di risarcimento diretto, per conoscere l’importo del sinistro, l’Assicurato dovrà effettuare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A. La richiesta dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:
CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione
Via Yser, 14 – 00000 XXXX
Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto , entro 6 mesi dalla scadenza contrattuale.
5. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annua del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso – comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il Proprietario (nel caso di contratti di Leasing finanziario, il locatario) sia lo stesso.
Disciplina della classe di merito di conversione universale e classe interna - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU e CI per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabelle 4 e 5).
TABELLA 4 – REGOLE EVOLUTIVE CLASSE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | |||||
Classe di merito di provenienza CU | Classe di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4/più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TABELLA 5 – REGOLE EVOLUTIVE CLASSE CI IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | |||||
Classe di merito di provenienza CI | Classe di assegnazione CI | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4/più sinistri | |
i1 | i1 | i3 | i6 | i9 | i12 |
i2 | i1 | i4 | i7 | i10 | i13 |
i3 | i2 | i5 | i8 | i11 | i14 |
i4 | i3 | i6 | i9 | i12 | i15 |
i5 | i4 | i7 | i10 | i13 | i16 |
i6 | i5 | i8 | i11 | i14 | i17 |
i7 | i6 | i9 | i12 | i15 | i18 |
i8 | i7 | i10 | i13 | i16 | i18 |
i9 | i8 | i11 | i14 | i17 | i18 |
i10 | i9 | i12 | i15 | i18 | i18 |
i11 | i10 | i13 | i16 | i18 | i18 |
i12 | i11 | i14 | i17 | i18 | i18 |
i13 | i12 | i15 | i18 | i18 | i18 |
i14 | i13 | i16 | i18 | i18 | i18 |
i15 | i14 | i17 | i18 | i18 | i18 |
i16 | i15 | i18 | i18 | i18 | i18 |
i17 | i16 | i18 | i18 | i18 | i18 |
i18 | i17 | i18 | i18 | i18 | i18 |
Art. 5.10 – Condizioni speciali
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in polizza.
GUIDA ESPERTA
La clausola opera se alla guida del veicolo vi sia qualsiasi Conducente, anche occasionale, purché con patente conseguita da almeno 5 anni ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era una persona di caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 1.500.
L’importo oggetto dell’azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di copertura, è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di premio.
La Società non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a stato di necessità;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
CLAUSOLE DI VINCOLO
Le seguenti Clausole di vincolo sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.
1. Per veicoli locati in “leasing”
La polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell’Ente vincolatario che è intestatario del veicolo concesso in leasing al Contraente; pertanto la Società si impegna nei confronti dell’Ente vincolatario stesso:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con
il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
b) a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare all’Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento
del premio di assicurazione scaduto.
In caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l’indennizzo verrà corrisposto all’Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
2. Per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore
dell’ente finanziatore
La polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo, a favore dell’Ente vincolatario in essa
indicato e pertanto la Società si obbliga per la durata della polizza stessa:
d) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con
il consenso scritto dell’Ente vincolatario;
e) a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
f) a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel
pagamento del premio di assicurazione scaduto;
g) a non pagare, in caso di sinistro che cagioni danni al veicolo assicurato, l’indennizzo senza il consenso scritto dell’Ente vincolatario e, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultimo l’Indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l’Ente vincolatario è fin d’ora autorizzato dal Contraente.
Art. 5.11 – Trasferimento di proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato o di consegna dello stesso in conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Come previsto dall’Art. 171 del Codice delle Assicurazioni Private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile della persona che perde la proprietà del veicolo, uno dei seguenti effetti:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO: la persona che perde la proprietà del veicolo, previa consegna alla Banca alla quale è assegnato il contratto dei documenti comprovanti il
trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, nonché della restituzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del veicolo alienato.
La Società rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all’eventuale aumento o diminuzione del premio in corso sulla base della tariffa vigente sul contratto sostituito, dal giorno della consegna di tutta la documentazione sopra indicata.
In caso di consegna del veicolo in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore (soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura).
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati alla Società i documenti comprovanti il trasferimento di proprietà del veicolo o la consegna dello stesso in conto vendita, insieme al Certificato di assicurazione e alla Carta Verde; in tale caso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno di consegna dei predetti documenti e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.
c) CESSIONE DEL CONTRATTO: nel caso di trasferimento di proprietà che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, contestualmente al passaggio di proprietà, la quale, previa restituzione del Certificato di assicurazione, Carta Verde e della relativa documentazione probatoria attestante la vendita, prenderà atto della cessione attraverso la sostituzione di polizza a favore del nuovo Proprietario. Valgono inoltre le seguenti condizioni:
- non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto, fatta salva la variazione della residenza del cessionario;
- la Società non rilascerà l’Attestazione sullo stato del rischio;
- il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e nel caso in cui il cessionario volesse continuare il rapporto assicurativo con la Società dovrà stipulare un nuovo contratto.
In assenza di comunicazione probante il trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Art. 5.12 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo
Nel caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne tempestivamente notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità competente e restituendo, qualora ne sia ancora in possesso, il Certificato di assicurazione e la Carta Verde. Tale comunicazione deve essere effettuata anche qualora la garanzia Xxxxx non sia stata acquistata.
Il contratto di assicurazione si risolve a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia e fino alla data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione.
In ogni caso, il premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro è dovuto per
l’intero periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.
Art. 5.13 – Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il Certificato di assicurazione e la Carta Verde alla Banca alla quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare alla Banca:
- in caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, la copia del certificato di radiazione al PRA comprovante la restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione,
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad uno
degli Enti designati dalle norme vigenti.
Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall’intestatario). In questi casi il contratto si risolve dal giorno in cui vengono consegnati alla Banca i predetti documenti e la Società rimborsa al Contraente la parte di premio pagata e non fruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto di imposte e contributi.
Qualora il Certificato di assicurazione e la Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dal giorno di restituzione della Carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Con riferimento agli Art. 5.11, 5.12 e 5.13, la Società:
- avrà facoltà di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i sinistri denunciati dopo la data di perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato a seguito della mancata o intempestiva comunicazione della perdita del possesso/vendita del veicolo e della mancata restituzione del Certificato di assicurazione e Carta Verde;
- si riserva la facoltà di richiedere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente ed attestante la distruzione o perdita di possesso o smarrimento di Certificato e Carta Verde.
Art. 5.14 – Prescrizione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; per la garanzia Responsabilità Civile il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 5.15 – Forma delle comunicazioni
Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all’attenzione di:
Banco BPM Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx XX Fax x00.00.00000.000,
Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure alla filiale della Banca alla quale è assegnato il Contratto di assicurazione.
Art. 5.16 – Imposte, tasse e contributi
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5.17 – Legislazione applicabile al contratto e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Come previsto dall’Art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dall’ordinamento Italiano, prevalgono su quelle della legge eventualmente diversa che le parti scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
Il contratto assicurativo proposto dalla Società prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed a tutte le garanzie, della legislazione Italiana.
Si ricorda che la normativa attuale prevede, quale condizione di procedibilità all’azione giudiziaria, l’obbligo di esperire i procedimenti alternativi alla risoluzione delle controversie.
Per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, escluso il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche) ha previsto l’obbligo rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Per quanto concerne il risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014
n. 162, ha introdotto il procedimento di negoziazione assistita, che consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti, con l’assistenza di avvocati regolarmente iscritti all’albo, convengono al fine risolvere in via amichevole una controversia.
Le richieste di adesione ai procedimenti sopradescritti possono essere inviate, a cura dell'Organismo di Mediazione (in caso di Mediazione) o dell’avvocato (in caso di negoziazione assistita), presso la Direzione Affari Legali e Societari di Banco BPM Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 5.18 – Competenza territoriale
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’Art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto.
Art. 5.19 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile e le Leggi ed i Regolamenti vigenti.
Sezione 6 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro
Art. 6.1 – Denuncia del sinistro - risarcimento diretto - richiesta di risarcimento danni per la garanzia R.C. Auto
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve contattare entro 3 giorni dal sinistro o da quando
ne ha avuto conoscenza il seguente numero telefonico:
numero verde 800.055.177dall’Italia o il numero x00.000.0000.000 dall’Estero
Egli deve indicare il luogo, la data, l’ora e le modalità del sinistro, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e forniràtu te le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
Ai sensi dell’Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere redatta sul modello di “Constatazione Amichevole di Incidente” (cosiddetto “Modulo C.A.I.” o “Modello C.A.I.”) fornito dalla Società e deve contenere tutte le informazioni richieste nel Modulo stesso.
Inoltre, ai fini dell’Art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private, la denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codi ce Fiscale del Conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.
Unitamente al Modello C.A.I., e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non
responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni.
Al momento della denuncia, l’Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della
richiesta di risarcimento. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:
a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di risarcimento diretto di cui all’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) alla compagnia di assicurazioni del soggetto civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto.
Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di xxxxxxxx o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.
La procedura di Risarcimento Diretto (CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), sulla base di quanto dispone l’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, si applica nel caso in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:
- collisione (urto) tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile (anche ciclomotori muniti della targa ex DPR 6 marzo 2006 n. 153 ovvero con sei caratteri alfanumerici), con esclusione dei sinistri che vedono coinvolte le machine agricole come definite dall’Art. 57 del Codice della Strada;
- sinistro avvenuto in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Il Risarcimento Diretto è escluso, pertanto, nei casi di assenza di collisione (urto) tra i 2 veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione. Con riferimento alla procedura di Risarcimento Diretto, in caso di richiesta danni completa, la Società deve procedere all’offerta ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
- per i danni a cose: entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro 60 giorni, diversamente, qualora il Modulo di Denuncia del sinistro sia sottoscritto da un solo Conducente;
- nel caso di lesioni personali o decesso: entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
La Società deve provvedere al pagamento della somma offerta entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento Diretto, la Società deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del Modulo di Denuncia del sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di sinistri mortali o con lesioni, l’offerta – o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla – deve essere formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private.
Inoltre, la Società - espletati gli approfondimenti e riscontrati i presupposti di cui all’Art. 148 comma 2 bis del Codice delle Assicurazioni Private – può decidere, entro i termini di cui al precedente periodo, di non formulare l’offerta motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro; in tal caso la Società stessa deve:
a) informare il danneggiato di tale decisione, con una comunicazione scritta;
b) entro 30 giorni da tale comunicazione, comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento;
c) all’esito dei suddetti approfondimenti, la Società può non formulare l’offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al punto b), presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informando contestualmente l’Assicurato nella comunicazione di cui al medesimo punto b); in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private sono sospesi e il termine per la presentazione della querela (ai sensi dell’Art. 124 del Codice Penale) decorre dallo spirare del termine di 30 giorni entro il quale la Società comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Art. 6.2 – Sinistri con controparti estere
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
U.C.I.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato ove è avvenuto il sinistro (equivalente all’UCI italiano).
Qualora l’incidente avvenuto all’estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per individuarla l’Assicurato deve rivolgersi a:
IVASS - Centro informazioni,
xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx,
fax 00.000.00.000,
indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Art. 6.3 – Sinistri con veicoli non assicurati o non identificati
In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:
CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Telefono x00.00.00000, sito internet xxx.xxxxxx.xx
Sono risarciti, dal fondo di garanzia per le vittime dellastrada, nei limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:
- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
Art. 6.4 – Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell’Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora la Società lo richieda espressamente.
Art. 6.5 – Controversie sulla liquidazione dei danni
In caso di mancato accordo sulla determinazione dell’ammontare dei danni, le parti possono adire l’Autorità Giudiziaria o, di comune accordo, deferire la controversia a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di Xxxxx.
Se una parte non provvede alla nomina del proprio perito o se manca l’accordo, la scelta è fa ta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza/sede legale dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del perito da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo perito; la Società si riserva la facoltà di liquidare e pagare per l’intero detta spesa e di detrarre la quota dovuta dall’Assicurato dall’indennità a lui spettante.
Art. 6.6 – Indennizzo in forma specifica e acquisto del relitto
La Società ha la facoltà di sostituire, in tutto o in parte, le cose asportate, distrutte o danneggiate; inoltre la Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro, subentrare nella proprietà dei residui del sinistro quando la riparazione sia da considerare antieconomica, ovvero il valore di ripristino superi l’80% del valore commerciale del Veicolo, degli Accessori e degli Apparecchi audio-fono-visivi al momento del sinistro.
Art. 6.7 – Obblighi in caso di sinistro per la garanzia Assistenza
In caso di sinistro, l’Assicurato o qualsiasi altra persona che agisse in sua vece, utilizzando i contatti
indicati all’Art. 2.3, deve comunicare alla Centrale Operativa tramite telefono o posta elettronica:
- le generalità complete (nome, cognome, residenza) dell’Assicurato;
- l’indirizzo, anche temporaneo, ed il numero di telefono del luogo di chiamata;
- gli estremi del documento assicurativo ricevuto (numero di polizza);
- la marca, il modello ed il numero di targa dell’autoveicolo;
- la prestazione richiesta.
Per entrare in contatto con la Centrale Operativa deve chiamare i numeri telefonici indicati sulla tessera consegnata alla stipula del contratto. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di rimborso corredate dai documenti giustificativi in originale. Se la spesa è stata sostenuta in valuta estera, i rimborsi sono fatti in valuta italiana, al cambio del giorno di pagamento. I rimborsi sono effettuati dalla Centrale Operativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.
Art. 6.8 – Mancato utilizzo e rimborso per prestazioni della garanzia Assistenza indebitamente ottenute
Qualora l’Assicurato non usufruisca o usufruisca solo parzialmente di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Società non risponde altresì dei danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento, da parte della Struttura organizzativa, determinato da forza maggiore o circostanze fortuite o imprevedibili.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.
Art. 6.9 – Denuncia e gestione del caso assicurativo per la garanzia Tutela legale
Come indicato all’Art. 3.4, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad
ARAG.
L’Assicurato deve presentare ad ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza utilizzando i riferimenti indicati all’Art. 3.4.
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato deve fornire ad ARAG tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere ad ARAG, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove il tentativo di bonario componimento non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini previsti dall’ Art. 3.5.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile, penale o amministrativo se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
Il mancato rispetto dell’onere di cui ai due commi precedenti comporta la Perdita del diritto al pagamento da parte della Società e/o ARAG delle spese a carico dell’Assicurato.
La Società e/o ARAG non è responsabile dell’operato di Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e ARAG e/o la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
ARAG o/e la Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l’Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal
tentativo di mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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