COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E SPORTELLO XXXXX
ANNUALITA’ 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Indice prevalente CPV 85312300_2 - Servizi di Sportello informativo
ALLEGATO 1)
Pagina 1
I N D I C E
TITOLO I OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 01 – Oggetto del contratto
Art. 02 – Descrizione dei servizi oggetto del contratto Art. 03 – Tipologia e consistenza dell’utenza
Art. 04 – Ammissione al servizio e contribuzione dell’utenza Art. 05 – Durata e decorrenza del contratto
TITOLO II
NORME SULL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 06 – Luogo di esecuzione e calendario di erogazione dei servizi Art. 07 – Forniture ed oneri a carico dell’Affidatario
Art. 08 – Forniture ed oneri a carico dell’Ente Affidante Art. 09 – Clausole di continuità del servizio
Art. 10 – Tutela della privacy
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
Art. 11 – Corrispettivo dell’appalto e suo adeguamento Art. 12 – Modalità di pagamento dei corrispettivi
Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
TITOLO IV
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE
Art. 14 – Requisiti del personale da impiegare e salvaguardia dell’occupazione Art. 15 – Obblighi e comunicazioni dell’Affidatario in materia di personale Art. 16 – Formazione del personale
Art. 17 – Trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori
TITOLO V
STANDARD DI QUALITA’ DEI SERVIZI, CONTROLLI E PENALITA’
Art. 18 – Standard minimi di qualità dei servizi Art. 19 – Diritto di controllo dell'Ente affidante Art. 20 – Contestazioni
Art. 21 – Penalità
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 – Cessione del contratto e subappalto
Art. 23 – Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei servizi Art. 24 – Recesso del contratto da parte dell'Affidatario
Art. 25 – Recesso da parte dell’Ente affidante - disposizioni per la revisione della spesa pubblica
Art. 26 – Modifiche organizzative e vicende soggettive dell’Affidatario
Art. 27 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
Art. 28 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione Art. 29 – Deposito cauzionale definitivo
Art. 30 – Assicurazioni
Art. 31 – Varianti e quinto d’obbligo Art. 32 – Transazione
Art. 33 – Esclusione dell’arbitrato e foro competente Art. 34 – Conoscenza delle condizioni di appalto Art. 35 – Spese, imposte e tasse
Art. 36 – Comunicazioni e notificazioni Art. 37 – Spese inerenti al servizio
Art. 38 – Responsabilità
Art. 39 – Osservanza del contratto, di leggi e regolamenti
TITOLO I OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 01 - Oggetto del contratto
1. Con il presente contratto il Comune di Falconara X.xx (Ente affidante), come sopra rappresentato, affida in appalto alla sopra costituita ...................... (Affidatario) che accetta la gestione dei seguenti servizi:
a) “Informagiovani”, servizio di accoglienza, informazione e orientamento rivolto ai giovani dai
16 ai 35 anni volto ad orientare ed affiancare i giovani nello studio, lavoro, servizio civile, opportunità all’estero ecc.
b) “Sportello Xxxxx – Progetti e attività a favore delle donne”, servizio rivolto alle donne che costituisce un punto di ascolto e di informazione sui servizi esistenti nel territorio volti al benessere e alla salute in particolare delle donne. Promuove progetti ed attività a favore delle donne.
Art. 02 – Descrizione dei servizi oggetto del contratto
1.L’Affidatario, oltre alla gestione dei servizi educativi e di orientamento/accoglienza utenti è tenuto a sviluppare le tematiche indicate dall’Amministrazione Comunale e a collaborare alla realizzazione delle iniziative programmate in collaborazione con i servizi comunali.
2. A titolo esemplificativo, tali attività potranno consistere in:
- Informagiovani: adesione a progetti europei, Bandi regionali e/o reti internazionali del tipo Eurodesk, contatti e collaborazioni con le agenzie per il lavoro presenti sul territorio, realizzazione di iniziative di orientamento professionale e al lavoro, iniziative e progetti rivolti ai giovani.
- Sportello Frida: promozione e collaborazione ad iniziative ed eventi in favore delle donne e contro la violenza sulle donne, approfondimento delle tematiche del lavoro, dello studio e
dell’integrazione;
Art. 03 – Tipologia e consistenza dell’utenza
1. In ossequio ai principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione regolanti i servizi pubblici locali (DPCM 27/01/1994), i servizi oggetto del presente contratto sono garantiti a tutti i cittadini senza distinzione alcuna rispetto allo stato di salute, professione religione, etnia, posizioni etiche, etc.
2. In particolare:
a) il servizio Informagiovani è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni
b) lo Sportello Xxxxx è rivolto prioritariamente alle donne;
3.Sulla base dei dati consuntivi registrati nell’anno 2019 l’utenza media del servizio Informagiovani è di n. 65 utenti mensili, dello Sportello Xxxxx è di 10 utenti mensili.
4. I dati di cui sopra sono utilizzati soltanto ai fini della formulazione dell’offerta economica e, pertanto, non costituiscono obbligo alcuno per l’Ente affidante, in quanto questo corrisponderà all’affidatario soltanto il corrispettivo orario aggiudicato in sede di gara.
Art. 04 - Ammissione al servizio e contribuzione dell’utenza
1. L’Informagiovani e lo Sportello Xxxxx sono servizi gratuiti di accoglienza e informazione sulle tematiche di interesse giovanile e delle donne
Art. 05 - Durata e decorrenza del contratto
1. Il contratto avrà la durata di tre annualità (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) a decorrere dalla data di consegna, prevista indicativamente per il mese di settembre 2020.
2. L’Ente affidante si riserva di procedere, qualora ritenuto conveniente e previa verifica della disponibilità finanziaria nei pertinenti Capitoli di spesa, al rinnovo del contratto fino ad un massimo
di tre ulteriori anni educativi (2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026), agli stessi patti e condizioni del presente contratto, senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo per l’Ente affidante medesimo.
3. L’Affidatario è comunque obbligato a continuare l’espletamento dei servizi in oggetto anche oltre il termine finale, nel limite massimo di sei mesi, nelle more di espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso rimangono inalterate tutte le condizioni ed i prezzi stabiliti nel contratto.
TITOLO II
NORME SULL’ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 06 - Luogo di esecuzione e calendario di erogazione dei servizi
1. I servizi Informagiovani e Sportello Xxxxx si svolgeranno presso la sede del Centro Cultura “Xxxxx Xxxxxxx”, ubicato a P.zza Mazzini.
2. A titolo meramente indicativo, il calendario di apertura dei servizi all’utenza è il seguente:
a) Informagiovani : apertura all’utenza per n. 4 ore giornaliere per 4 giorni settimanali, per un totale di n. 16 ore settimanali. Il servizio è sospeso in tutte le festività previste dal calendario istituzionale nazionale e nel periodo estivo, di norma da luglio ad agosto.
b) Sportello Frida: apertura all’utenza di n. 1 giorno alla settimana (4 ore/giorno), per un totale di
n.4 ore settimanali; il servizio è sospeso in tutte le festività previste dal calendario istituzionale nazionale e nel periodo estivo, di norma da luglio ad agosto.
3. L’orario e il calendario dei servizi sono indicativi e potranno subire delle variazioni in relazione a sopravvenute esigenze organizzative dei medesimi. Pertanto l’Ente affidante potrà disporre una diversa articolazione dei servizi riservandosi di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della prestazione agli stessi patti e condizioni indicati nel presente schema di contratto.
Art. 07 - Forniture ed oneri a carico dell’Affidatario
1. Oltre a quanto previsto in altri articoli del presente contratto, l’Affidatario dovrà provvedere:
- alle spese per la retribuzione del personale, comprensive degli oneri assistenziali e assicurativi;
- a tutte le spese di gestione non espressamente previste a carico dell’Ente affidante;
- a curare l’allestimento preliminare degli spazi destinati ad accogliere i servizi;
- a predisporre apposita modulistica necessaria al buon funzionamento dei servizi (registri di presenze giornaliere,...);
- a curare la pubblicità delle iniziative proposte mediante stampa, affissione e distribuzione di manifesti/locandine e altro materiale informativo e divulgativo in numero adeguato;
- a rispettare e far rispettare i locali e i beni avuti in consegna, a farne buon uso e riconsegnarli alla fine del servizio in buono stato ed in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d’uso, nella stessa quantità o qualità, provvedendo a reintegrare quanto deteriorato o mancante;
- a prendere in consegna il servizio anche nelle more di stipula del relativo contratto, su semplice comunicazione del responsabile del procedimento;
- al rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente affidante che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni;
- a rispettare l’orario di apertura all’utenza, così come concordato con l’Ente affidante, garantendo la non interruzione dei servizi;
- ad attenersi, nella gestione dei servizi e delle iniziative svolte in collaborazione, alle linee guida dettate dall’Ente affidante;
- a dotare il proprio personale, senza oneri aggiuntivi per l’Ente affidante, dei materiali di consumo e di tutti gli strumenti necessari per l’esecuzione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano: carta per fotocopie, toner stampante e materiale di piccolo consumo;
- aggiornare i propri social, previa approvazione dei contenuti da parte della Stazione appaltante;
- a provvedere alla fornitura del materiale sanitario e ad adottare le misure di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel rispetto della normativa vigente;
- a presentare, a fine anno delle attività, una descrizione delle attività proposte includendo una relazione finale;
Art. 08 – Forniture ed oneri a carico dell’Ente Affidante
1. L’Ente affidante si impegna:
- a fornire all’Affidatario le sedi idonee debitamente attrezzate ed arredate,
- a sostenere gli oneri per le utenze (energia elettrica, consumo idrico, riscaldamento e telefono) e per la pulizia dei locali;
2. L’Ente affidante si impegna, inoltre:
- a corrispondere il corrispettivo di cui al successivo art. 11;
- a pubblicare sul sito istituzionale tutte le informazioni utili alla divulgazione dei servizi.
Art 09 - Clausole di continuità del servizio
1. L’Affidatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni del proprio personale, in caso di assenza a qualunque titolo.
2. Le vertenze sindacali dell’Affidatario devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, l’Affidatario concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall’accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002.
3. Fino all’ approvazione dello stesso, l’Affidatario si attiene al codice in vigore per i servizi socio- educativo/assistenziali.
4. In caso di sciopero dei propri dipendenti l’Affidatario è tenuto a comunicare con almeno 5 giorni di anticipo le modalità di svolgimento e si impegna comunque a concordare con l’Ente Affidante modalità di sciopero rispettose della legge 146/1990.
5. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo sia dell’Affidatario sia dell’Ente Affidante e che non si possa evitare con l’esercizio della diligenza, previdenza e perizia dovute.
6. In ogni caso l’Affidatario non può sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione.
Art. 10 – Tutela della privacy
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Il presente contratto prevede da parte della ditta aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto del Comune di Falconara Marittima, pertanto, la stessa è designata ed istruita, con la stipula del presente contratto ed in relazione all'espletamento dei servizi, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cuiall'art. 28 GDPR .
10.1- Nomina responsabile del trattamento dati
Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito dagli articoli 1, 2 e 3, comporta il trattamento di dati personali della ditta aggiudicataria per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la ditta aggiudicataria che, come rappresentata, accetta.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:
a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare
del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune o dagli utenti stessi e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g) Xxxxx inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati.
Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obbli ghi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il re sponsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del presente contratto.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
Art. 11 – Corrispettivo dell’appalto e suo adeguamento
1. Relativamente alla erogazione dei servizi Informagiovani e Sportello Xxxxx, il corrispettivo dell’appalto è stabilito a misura ed è pari al prezzo unitario (al netto di IVA) di ogni ora di servizio
erogata all’utenza, risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Affidatario in sede di gara al prezzo unitario base posto in gara di € 21,33 (al netto di IVA) - moltiplicato per il numero di ore complessivamente erogabili. Il prezzo unitario base è calcolato sulla base del costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo con decorrenza dal mese di settembre 2020, determinato nelle tabelle allegate al Decreto Direttoriale n. 7/2020 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Per gli operatori si fa riferimento al livello D1 del vigente CCNL.
2. Il valore complessivo dell’appalto, riferito all’intero triennio di durata del contratto (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) decorrente presumibilmente dal mese di settembre 2020 è pertanto di € 53.380,52 (€ cinquantatremilatrecentottanta,52) IVA esclusa compresi gli oneri per la sicurezza, per una fornitura complessivamente stimata di numero 2.444 ore di servizio, di cui 820 relative al periodo settembre 2020/giugno 2021, 812 relative al periodo settembre 2021/giugno 2022 e 812 relative al periodo settembre 2022/giugno 2023. Il costo della manodopera relativo all’intero triennio è stato stimato in € 52.130,52.
3. Il valore complessivo dell’appalto è stato calcolato sulla base del corrispettivo orario in applicazione del CCNL di riferimento, così ripartito per tipologia di servizi:
Servizi | CCNN applicato | Categoria/Funzione | N. Operatori | Monte ore totale | Corrispettivo stimato (IVA esclusa) |
Informagiovani | Coop. del | D1 - Operatore | 1 | 1.952 | € 41.636,16 |
settore | Servizi Informativi | ||||
socio- | |||||
sanitario | |||||
assistenziale- | |||||
educativo e | |||||
di | |||||
inserimento | |||||
lavorativo | |||||
(costo orario | |||||
21,33 €/ora) | |||||
Sportello Frida | Coop. del | D1 - Operatore | 1 | 492 | € 10.494,36 |
settore | Servizi Informativi | ||||
socio- | |||||
sanitario | |||||
assistenziale- | |||||
educativo e | |||||
di | |||||
inserimento | |||||
lavorativo | |||||
(costo orario | |||||
21,33 €/ora) | |||||
Totale | 2.444 | € 52.130,52 |
4. L’importo contrattuale è comprensivo delle spese generali, di acquisto del materiale di consumo, delle attrezzature e di quant’altro si rende necessario all’espletamento delle attività svolte dai servizi oggetto di gara.
5. Il valore dell’appalto, considerando anche il possibile rinnovo, viene stimato in € 106.761,04 (€ centoseimilasettecentosessantuno,04) oltre IVA. Considerando anche la possibilità di proroga
tecnica ipotizzata per un periodo non superiore a mesi 6, il valore complessivo è pari ad € 117.437,20.
6.Viene stabilito che il corrispettivo è soggetto ad adeguamento, esclusivamente dietro richiesta scritta dell’Affidatario o dell’Ente affidante, a partire dal secondo anno educativo (2021/2022) sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall’ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o, in alternativa sul sito istituzionale dell’ISTAT), con riferimento alla data del 31 agosto, rispetto a quello del 31 agosto dell’anno precedente, previa istruttoria della competente unità organizzativa comunale (UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili).
7. La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’affidatario non potrà essere in alcun caso retroattiva.
8. E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 del D. Lgs. N. 80/2008, dal quale si evince l’importo degli oneri della sicurezza per la stazione appaltante che discendono dai rischi interferenziali, comprensivo delle misure di prevenzione e protezione adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 come da normative vigenti. I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a € 1.250,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell’affidamento, annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Art. 12 - Modalità di pagamento dei corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è quello risultante dall’offerta presentata.
2. Il pagamento del corrispettivo, così determinato, avverrà dietro presentazione di regolare fattura emessa con cadenza mensile dall’Affidatario;
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata al regolare espletamento del servizio, previa verifica di conformità volta ad accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
4. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche regolanti la fatturazione elettronica, come di seguito indicato:
DESCRIZIONE | V A L O R E |
Denominazione Ente | : COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA |
Codice Unico Ufficio | : UF3FLX |
Codice Ipa Ente | : c_d472 |
Nome dell’Ufficio | : Uff_eFatturaPA |
Regione dell’Ufficio | : MARCHE |
Provincia dell’Ufficio | : AN |
Comune dell’Ufficio | : FALCONARA MARITTIMA |
Indirizzo dell’Ufficio | : XXXXXX XXXXXXXX, 0 |
CAP dell’Ufficio | : 60015 |
5. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si dovranno altresì indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
DESCRIZIONE | ELEMENTO TRACCIATO FATTURA ELETTRONICA | N O T E |
Buono d’ordine | Scansione del buono d’ordine | Le fatture che non hanno in |
(contenente riferimento | allegato l’impegno di spesa | ||
all’impe-gno di spesa) | saranno rifiutate e respinte al | ||
trasmesso al forni-tore dal | mittente. | ||
servizio che ordina la spesa; | |||
deve essere allegata alla fattura | |||
elettronica. | |||
Codice Gara | Identificativo | <CodiceCIG> | |
Codice Progetto | Unitario | <CodiceCUP> | Ove presente |
6. Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara”(C.I.G.) riferito al servizio, nonché il Codice Univoco Ufficio dell'Ente: UF3FLX.
7. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni, verranno automaticamente trattenute le seguenti somme:
a) lo 0,50% della rata mensile a garanzia degli adempimenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità del servizio da parte della stazione appaltante, previo rilascio del DURC
b) eventuali penali previste dal presente contratto.
E’ facoltà della ditta richiedere che la trattenuta dello 0,5% venga applicata all’inizio del servizio sull’importo complessivo del contratto oppure all’inizio di ciascun anno contrattuale.
8. L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ente affidante, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
9. Tutti i documenti contabili dovranno essere corredati dai prospetti di presenza giornaliera degli utenti e da un prospetto mensile delle presenze degli operatori, controfirmati dall’Affidatario.
10. Effettuati gli opportuni controlli, i pagamenti avverranno mediante emissione mensile di relativo certificato di pagamento il cui importo sarà pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture a condizione che la relativa fattura sia pervenuta senza errori; nel caso di errore, i termini per la liquidazione riprenderanno a decorrere dal giorno di nuova presentazione.
11. I ritardi nei pagamenti non danno diritto all’Affidatario di richiedere lo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 31, comma 4 della L. 98/2013, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’Affidatario.
12. Nel caso di ottenimento da parte del RUP di un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa al soggetto impiegato nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Ente Affidante direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Ente Affidante paga anche in corso di esecuzione del servizio direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
13. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, lo stesso si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.
3. L’Ente affidante verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
TITOLO IV
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE
Art. 14 – Requisiti del personale da impiegare e salvaguardia dell’occupazione
1. L’Affidatario ha l’obbligo di assicurare i servizi oggetto d’appalto esclusivamente con personale maggiorenne, in possesso dei seguenti requisiti professionali e di servizio:
- Informagiovani e Xxxxx: possesso di titoli universitari specifici che assicurino una formazione idonea e adeguata ad espletare le attività relative al settore d’intervento, con esperienza almeno biennale acquisita nel settore medesimo.
Clausola sociale.
La ditta Aggiudicataria è obbligata all'utilizzo di via prioritaria degli operatori già impiegati nel servizio di che trattasi nell'ottica della continuità del servizio e del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che le attuali ore dedicate all’appalto, il numero e la qualifica degli operatori stessi siano armonizzabili con il modello organizzativo della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.
Per il modello organizzativo della ditta si fa riferimento anche a quanto dichiarato nell’offerta presentata in gara.
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire – compatibilmente con la sua organizzazione e le eventuali mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL
Art. 15 – Obblighi e comunicazioni dell’Affidatario in materia di personale
1. Compatibilmente con l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, il rispetto delle norme di legge e contrattuali e le cause di forza maggiore, l’Affidatario è impegnato a garantire la stabilità del personale, che lavora sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario stesso.
2. Il personale messo a disposizione dall’Affidatario deve essere, oltre che professionalmente capace, fisicamente idoneo, edotto sulle modalità di gestione del servizio, delle norme di igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni e di sicurezza previste al D. Lgs. 81/2008. L’Affidatario deve garantire che tutto il personale impiegato sia di assoluta fiducia e provata riservatezza, tenga
sempre un comportamento professionale, corretto ed educato e segnali subito all’Affidatario eventuali anomalie che si rilevino durante lo svolgimento del servizio o nella struttura.
3. L’Affidatario è responsabile del comportamento del personale impiegato.
4. L'Ente affidante si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario la sostituzione del personale assegnato, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto, anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti. In tal caso l'Affidatario provvederà a quanto richiesto con urgenza e comunque non oltre tre giorni dalla segnalazione.
5. L’Affidatario ha l’obbligo di rispettare quanto prescritto all’articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di comunicare, prima dell’affidamento, il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
6. L’Affidatario provvederà ad inviare all’Ente affidante, prima dell’inizio del servizio e contestualmente ad ogni sostituzione, l’elenco nominativo del personale impiegato, attestando per ognuno di essi generalità, domicilio, curriculum, qualifica e livello professionale, numero di iscrizione sul libro matricola, numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto e tipo di rapporto contrattuale.
7. L’elenco deve essere comunicato annualmente e costantemente aggiornato a cura dell’Affidatario; ogni variazione, corredata della relativa documentazione, deve essere comunicata all’Ente affidante al massimo entro cinque giorni dal suo verificarsi.
8. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione deve possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata all’Ente affidante e da questo autorizzata.
Art. 16 - Formazione del personale
1. L’Affidatario deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione a tutto il personale impiegato al fine di renderlo edotto circa le circostanze teorico-pratiche, le modalità, gli standard di qualità previsti nel presente Schema di contratto e le modalità con le quali l’affidatario intende applicarlo.
2. Tali corsi devono prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti compreso il rischio da Covid-19, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento, compreso il rischio.
3. Le modalità e la tempistica dello svolgimento dei corsi dovranno essere comunicati all’Ente affidante che vi potrà far partecipare anche propri incaricati, senza oneri aggiuntivi per l’Affidatario.
Art. 17 – Trattamento economico, assicurativo e previdenziale dei lavoratori
1. Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti le retribuzioni del personale, nonché le spese conseguenti agli oneri di cui al presente articolo ed ogni altra spesa non specificata.
2. L’Affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, per tutta la durata dell’appalto si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, vigenti alla data dell’offerta.
3. L’Affidatario è tenuto inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, sollevando l’Ente affidante da ogni controversia derivante e conseguente il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Affidatario ed i propri dipendenti.
4. L’Ente affidante potrà richiedere in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola e del libro paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
5. Qualora l’Affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
6. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente affidante. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Affidatario.
TITOLO V
STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO, CONTROLLI E PENALITA’
Art. 18 - Standard minimi di qualità dei servizi
1. I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione della tipologia e dell’età dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentano il costante monitoraggio della loro osservanza. A tal fine, entro 1 mese dalla consegna dei Servizi, verrà concordato con l’Ente affidante un questionario di gradimento da somministrare a cura dell’Affidatario, con le modalità offerte in sede di gara ed oggetto di valutazione.
2. Standard qualitativi minimi che l’affidatario è tenuto ad osservare sono, in primo luogo, quelli disciplinati al TITOLO II, articolo 07 –“Forniture e oneri a carico dell’Affidatario” del presente Schema di contratto.
3. Standard qualitativi minimi da osservare sono altresì quelli relativi ai seguenti obblighi:
- obbligo di universalità, ossia di erogazione del servizio alla generalità degli utenti frequentanti i servizi Informagiovani e Sportello Frida;
- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogare al proprio personale la formazione e l'addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenere rapporti di correttezza con gli utenti, anche in materia di accesso agli atti e informazioni;
- mettere in atto tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- disporre di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- essere in grado di migliorare continuamente i propri standard di servizi.
4. Standard minimi di qualità sono anche quelli cui l’Affidatario si è impegnato nel progetto gestionale presentato dallo stesso in sede di gara.
5. L’Aggiudicatario si impegna inoltre ad emanare, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del D.Lgs. n. 286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente all’articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori.
La Carta della Qualità dei Servizi indica: i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dall’aggiudicatario - ivi compresi gli standard minimi imposti dal presente articolo; le modalità di accesso alle informazioni garantite; le modalità per proporre reclamo: i criteri di determinazione dell’indennizzo in relazione all’ammontare del danno.
L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
L’Aggiudicatario si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi indichi, ai sensi dell’art.8 del D.L.24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dell’aggiudicatario medesimo.
A cura dell’Aggiudicatario, un estratto della Carta della Qualità dei Servizi deve essere fatto pervenire alle famiglie degli utenti ed affisso in ogni sede interessata dal servizio.
Art. 19 - Diritto di controllo dell'Ente affidante
1. E' facoltà dell'Ente affidante effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali e di legge, con particolare riferimento agli standard di qualità.
2. A richiesta dell’Ente affidante, l’Affidatario trasmetterà all’Ente affidante medesimo una relazione sull’andamento dei servizi contenente, tra l’altro, le informazioni relative all’organigramma e all’organizzazione del lavoro, alle attività di formazione del personale.
Art. 20 - Contestazioni
1. L'Ente affidante farà pervenire all'Affidatario eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro 10 (dieci) giorni, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.
2. L'Affidatario è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall'Ente affidante, in relazione alle contestazioni mosse.
Art. 21 - Penalità
1. L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
2. L’Ente affidante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare penali pecuniarie in ogni caso di verificata violazione delle norme e nei seguenti ulteriori casi:
a) si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio reso e nella funzione di raccordo tecnico-organizzativo;
b) assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio
c) non fornisca tutte le prestazioni convenute;
d) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
e) impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Ente affidante;
f) esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione immediata di personale;
g) compia violazioni dei diritti degli utenti;
h) mancato rispetto degli obblighi di comunicazione in materia di personale, di cui all’articolo 19 dello Schema di contratto.
4. Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Ente affidante il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, né precludono all’Ente affidante di procedere alla risoluzione del contratto qualora tali inadempienze siano particolarmente gravi e reiterate.
5. Potranno essere applicate, in tali casi, penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, rapportate alla gravità dell’inadempienza, oltre alle spese subite dall’Ente affidante per le eventuali azioni conseguenti all’inadempienza.
6. Gli importi delle penali suddette che dovessero eventualmente applicarsi saranno trattenuti dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse e/o sulla garanzia fidejussoria, con l’obbligo per l’affidatario di reintegrarla.
7. In caso di recidiva nel periodo di vigenza dell’appalto le penalità sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e cosi via.
8. La penale sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell’Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all’applicazione della penale.
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art. 22 - Cessione del contratto e subappalto
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 “il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità”.
2. L’Ente affidante si riserva la facoltà di cessione di contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
3. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Art. 23 - Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio dei servizi
1. Le parti convengono che, oltre a quanto contemplato nelle norme di legge relativamente alle cause di risoluzione dei contratti e genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
1. apertura della procedura concorsuale a carico dell’Affidatario;
2. messa in liquidazione ed altri casi di cessione di attività dell’Affidatario;
3. qualora uno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
4. qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente schema;
5. mancata reintegrazione della garanzia fidejussoria eventualmente escussa;
6. cessione parziale o totale del contratto o realizzazione di subappalto non autorizzato;
7. subappaltatore non allontanato qualora richiesto ovvero mancato rispetto da parte dell’Affidatario o del subappaltatore delle disposizioni e dei contenuti del presente contratto;
8. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
9. ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
10. per gravi e persistenti inadempienze;
11. violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza;
12. ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
13. sospensione, anche parziale del servizio, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati;
14. frode, abituale negligenza nell’esecuzione del servizio;
15. per assenza ingiustificata del Coordinatore, sostituzione dello stesso con altra persona non preventivamente concordata con l’Ente affidante;
2. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati l’Ente affidante notificherà l’addebito all’Affidatario, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni consecutivi dalla data di notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell’Affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà alla risoluzione del contratto.
3. L’Ente affidante, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto per le circostanze di cui sopra, si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell’Affidatario sia gravemente pregiudizievole per l’immagine e il decoro dell’Ente affidante e dell’interesse pubblico.
4. E’ sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze, potendosi rivalere, l’Ente affidante, su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere. In conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto l’Ente affidante procederà nell’affidamento del servizio alla Ditta successiva in graduatoria.
Art. 24 - Recesso del contratto da parte dell'Affidatario
1. Qualora l'Affidatario intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Ente affidante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art. 25 - Recesso da parte dell’Ente affidante - disposizioni per la revisione della spesa pubblica
1. Ai sensi dell’art.1671 del codice civile l’Ente affidante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’Affidatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n° 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n° 135, l’Ente affidante, nel caso che abbia validamente stipulato il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto stesso, previa formale comunicazione all’Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n° 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Affidatario non acconsenta a una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n° 488.
Art. 26 – Modifiche organizzative e vicende soggettive dell’Affidatario
1. L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente affidante ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del presente contratto.
2. L’Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d’azienda o di ramo d’azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero avvenire dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del contratto.
Art. 27 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
1. In caso di fallimento dell’Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo (art. 108 del d.lgs. 50/2016) o di recesso dal contratto (art. 109 del d.lgs. 50/2016) si procederà a termini dell’art. 110 del D.Lgs n°50/2016 ss.mm.ii. Pertanto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. In tale migliore evenienza si procederà in ordine progressivo interpellando il soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 28 - Accesso agli atti e divieto di divulgazione
1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 53 del Nuovo Codice dei contratti (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all’accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.
Art. 29 - Deposito cauzionale definitivo
1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'Affidatario dovrà prestare entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali e comunque prima della stipula del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) del valore di aggiudicazione (IVA esclusa). La cauzione potrà essere effettuata, oltre che in numerario o in titoli di Stato, anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.
2. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente affidante;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- avere validità sino a 90 giorni dopo la scadenza naturale dell’affidamento.
3. La cauzione copre il mancato rispetto degli obblighi contrattuali secondo le previsioni del presente schema di contratto di appalto.
4. In caso di escussione della cauzione, l’affidatario dovrà provvedere a reintegrarla entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
5. Lo svincolo della cauzione sarà disposta dall’Ente affidante, accertata la completezza e regolare esecuzione dell’affidamento, anche in relazione all’assolvimento da parte dell’Affidatario degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
6. Qualora l’Affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista e senza giustificato motivo, l’Ente affidante avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
Art. 30 - Assicurazioni
1. L’Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivantigli ai sensi di legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente schema di contratto.
2. A garanzia di quanto previsto al precedente comma, l’Affidatario ha stipulato polizza assicurativa
n. .
3. L’Ente affidante è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Affidatario durante l’esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo d’appalto.
Art. 31 - Varianti e quinto d’obbligo
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’ esecutore, se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall’Ente affidante.
2. Le modifiche al servizio, non preventivamente autorizzate, non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
3. Sono ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari o da mutate esigenze dell'Ente affidante rispetto ad una diversa gestione organizzativa dei servizi in oggetto;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
4. Nei casi sopra previsti, l’Ente affidante può chiedere all’esecutore del servizio una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui le variazioni superino tale limite, l’Ente affidante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Ente affidante, le modifiche e le varianti, in aumento o in diminuzione previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Ente affidante e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 32 – Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto dell’art. 208 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 33 – Esclusione dell’arbitrato e foro competente
1. Ove non si proceda alla transazione di cui al precedente articolo, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto non saranno deferite ad arbitri ma verranno
devolute all’autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Ancona. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli impegni accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
2. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientanti giurisprudenziali consolidati.
Art. 34 – Conoscenza delle condizioni di appalto
1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica, da parte dell’Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l’Affidatario deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando di gara.
Art. 35 – Spese, imposte e tasse
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di servizio, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’Affidatario.
Art. 36 – Comunicazioni e notificazioni
1. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC, messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’Affidatario dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al titolare dell’Affidatario stesso.
Art. 37 - Spese inerenti al servizio
1. Sin dall’inizio dell’appalto tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio oggetto del presente Schema di contratto sono interamente a carico dell'Affidatario.
Art. 38 – Responsabilità
1. L’Affidatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all’Ente affidante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
2. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, l’Ente affidante, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 39 – Osservanza del contratto, di leggi e regolamenti
1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Schema di contratto, anche dal D. Lgs. 50/2016 e dal DPR n. 207/2010 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto dei servizi.
2. L’Affidatario con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
3. In particolare l’Affidatario si intende inoltre obbligato all’osservanza:
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanate durante l’esecuzione del
contratto relative alle assicurazioni del personale impiegato contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’Ente affidante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- delle nome previste dal DPR n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento di Amministrazione” – adottato dal Comune di Falconara Marittima con Deliberazione di Giunta Comunale N. 10 del 21/01/2014 e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia del rapporto che lega il personale del soggetto affidatario del servizio al Comune. Il mancato rispetto degli specifici ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
- delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014 recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ed in particolare dell’art. 2 che, introducendo l’art. 25 bis al DPR 313/2002 impone al datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale a tutti coloro che il datore di lavoro intenda impiegare per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori”. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dell’affidatario comporta la soggezione a sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 15.000,00 euro.
4. L’Affidatario dichiara inoltre, di conoscere la norma di cui all’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett.1) della L. 190/2012, in forza della quale i dipendenti del comune di Falconara X.xx che, negli ultimi 3 anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo non possono svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’esercizio dei medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.