IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SCHEMA DI CONTRATTO - (All. 6 al bando di gara) REPUBBLICA ITALIANA
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
– PROTOCOLLO INFORMATICO –
PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. CODICE IDENTIFICATIVO GARA - C.I.G. n. 7051236007
L’anno ……….. (………….), addì ……….. (…………) del mese di in
Roma, presso la sede del Garante per la protezione dei dati personali, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, innanzi a me, , Ufficiale Rogante, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del Regolamento del Garante n. 3/2000 e s.m.i., omessa l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d’accordo e con il mio consenso, sono convenute le seguenti parti;
- il Garante per la protezione dei dati personali – C.F. 97139590588, con sede come sopra precisata, di seguito indicato più brevemente come “Autorità” o “Amministrazione”, rappresentato da…….., nella sua qualità di , per la
carica domiciliato presso la sede dell’Ufficio medesimo;
E
- la Società ………..., con sede legale in …… ,alla Via ….. n…….., come da certificato della C.C.I.A.A. di ………. - Ufficio Registro delle Imprese emesso in data ………, codice fiscale e partita IVA n. …………., R.E.A. n ,
capitale sociale euro che nel contesto del presente atto viene indicata
più brevemente come “Società” o “Appaltatore”, rappresentata ai fini del presente atto da……….. ………., nato a ………….il ………., identificato con
carta di identità n. ……… rilasciata in data ……., in qualità di ,
nominato con atto del ………… .
PREMESSO CHE
- l’Autorità ha indetto, con determinazione del Segretario generale n. ………
del , una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, anche “Codice”), per l’affidamento del servizio di assistenza in materia di amministrazione digitale – protocollo informatico - presso il Garante per la protezione dei dati personali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.2 del Codice.
- La durata dell’appalto è stata fissata in 36 mesi, con riserva per l’Autorità delle facoltà - previste rispettivamente ai commi 11 e 12 del Codice - di proroga del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente – stimate nel massimo di sei mesi - e di variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto;
- il relativo bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il ………….. e pubblicato nella G.U.R.I. – 5^ Serie speciale – contratti pubblici n. …… del…….. nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché – per estratto - su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali, secondo le prescrizioni attualmente in vigore;
- sono pervenute nei termini n offerte;
- con determinazione n. ….. del ………… è stata nominata la Commissione giudicatrice che, all’esito dei propri lavori, ha proposto l’aggiudicazione in
favore della costituita Società ;
- con determinazione del Segretario generale n. ……del ……….. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della citata Società ,
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata , ai sensi dell’art.76, co.5, lett.
a) del Codice, con nota prot. n. …………. del ;
- l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art.32, comma 9 del Codice.
- L’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compresi il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico e il Bando – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
- L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
- Art. 1 – Valore delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, redatto in duplice originale.
- Art. 2 – Norme regolatrici
Oltre che dalle clausole contenute negli articoli del presente contratto, le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto saranno regolate:
- dal decreto legislativo n. 50/2016 e, in generale dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile, e dalle leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le prestazioni oggetto del presente appalto;
- dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- dal regolamento del Garante n. 3/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, e s.m.i., consultabile sul sito web dell’Autorità;
- dalle condizioni indicate nel bando, nel capitolato tecnico, nel disciplinare di gara e nell’offerta oggetto di aggiudicazione definitiva, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative
formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.
L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico dell’Anac i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
- Art. 3 – Oggetto dell’appalto
Il contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di assistenza in materia di amministrazione digitale, da svolgersi presso la sede dell’Autorità, attraverso l’utilizzo del protocollo informatico (“Folium”, integrato nel sistema di gestione Workflow, ovvero mediante la piattaforma documentale “Archiflow”, o altra funzionalmente equivalente) per la protocollazione, classificazione, archivistica e postalizzazione, come meglio precisato nel disciplinare e nel capitolato tecnico allegati al bando di gara.
- Art. 4 – Durata
- Il presente contratto, ha la durata di 36 mesi, con decorrenza dal ……… e terminerà la propria efficacia il ………………..
- L’Autorità - a sensi dell’art. 106, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 50/2016 - si riserva le facoltà di prorogare il contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente – stimate nel massimo di sei mesi – nonché di variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, che sarà disposto con separato atto.
- Art. 5 – Ammontare contrattuale
L’ammontare annuo del contratto è pari a € …………….. ( /00),
oltre I.V.A.; l’ammontare complessivo del contratto, per l’intero periodo di 36 mesi, è pari a € ……………….. ( /00) oltre IVA.
Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
- Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.
- L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
- E’ onere dell’Appaltatore provvedere tempestivamente alla sostituzione degli addetti del team di lavoro in caso di indisponibilità degli stessi per qualsiasi causa; in tal caso, la sostituzione deve essere assicurata nel termine massimo di tre giorni lavorativi.
- Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse, ivi compresa l’ipotesi di cui al punto che precede, dovrà chiedere espressa autorizzazione al direttore dell’esecuzione del contratto.
- L’Appaltatore riconosce all’Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
- L’Appaltatore, in tutti i casi di sostituzione di una risorsa, dovrà comunque garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
- In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
- Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale al fine di
tutela della relativa sicurezza.
- In merito a quanto sopra l’Autorità si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art.7 - Garanzia definitiva
- Ai sensi dell'art. 103, del d.lgs. n. 50/2016 e a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Appaltatore ha prestato garanzia costituita da polizza fideiussoria n , rilasciata in data
……….. da............ ……….., a copertura della somma di euro , pari al
……..% dell’importo contrattuale.
- (eventuale) L’importo della garanzia è ridotto nella misura del ..% in quanto l’impresa è in possesso della certificazione , come da documentazione
acquisita dall’Autorità.
- Detta garanzia sarà svincolata nelle forme previste dal suddetto art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
- La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
- La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. - In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
-L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6,9 e 14 del presente contratto.
- Art. 8 – Funzioni
- Per l’esecuzione dell’appalto l’Autorità ha nominato quale Responsabile unico del procedimento il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Nello D’Angiolella.
- La regolarità dell’esecuzione è attestata, con cadenza mensile, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
- Art. 9 - Obblighi
- Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel disciplinare e nel capitolato di gara, nell’offerta presentata, nel presente contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa.
- L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per effettuare il servizio a regola d'arte.
- In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
- Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art.5 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, con cadenza mensile posticipata, che sarà intestata al Garante per la protezione dei dati personali – (c.f. 97139590588) – Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxx.
- Il pagamento avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della
relativa fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto.
- Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN della Società.
- Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.
- Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFNT07.
- Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015,
l’Autorità non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali.
- L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
- La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga ad inserire analoga clausola, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione all’ Autorità di tale circostanza.
- Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata nei termini previsti dalla norma citata, in sede di liquidazione finale.
- Art. 11 – Penali
- Per inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal presente contratto e dai relativi allegati, salvo altresì il risarcimento del maggior danno, potranno
essere applicate penali commisurate alla entità dell’inadempimento stesso, ed alle conseguenze che tale inadempimento abbia determinato per l’Autorità.
- A tal fine, formale contestazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla contraente, mediante racc. A/R o a mezzo PEC.
- Qualora le giustificazioni circa la non addebitabilità dei fatti non fossero dimostrate dal contraente, l’Autorità – ferma restando la risarcibilità del maggior danno - procederà ad applicare una penale fino al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile dovuto per ciascuna giornata in cui si fossero verificati i predetti inadempimenti.
- L'ammontare delle penali previste dal contratto sarà detratto dall'importo della fattura dopo che la Società contraente, su richiesta documentata dell’Autorità, abbia emesso apposita nota di credito.
- Gravi o frequenti inadempimenti saranno comunicati alla Società contraente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC. In tale ipotesi, il Garante si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento sia tale da pregiudicare l'affidamento nell' appaltatore.
- L’ammontare delle penali complessivamente irrogato non potrà comunque superare il dieci per cento dell’importo contrattuale.
- Art. 12 – Risoluzione per inadempimento
- L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Autorità ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore.
- Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
- In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
- a. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art.6); garanzia definitiva (art. 7); obblighi (art. 9); subappalto (art.13)- obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 14); cessione del contratto e del credito (art. 15); responsabilità (art. 16); obblighi di riservatezza (art. 22).
- Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore).
- Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9- bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
- In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
- L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’Autorità interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
- Art. 13 - Subappalto
- L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
Ovvero
- L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
- In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
- Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Autorità sospende
il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
- L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- L’Appaltatore deposita presso l’Autorità il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto.
- In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
- Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
- Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
- L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
- L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
- Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di
ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
- Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
- Art. 15– Cessione del contratto e del credito
- Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
- L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità
espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.
- E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
- Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo - fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno - il presente contratto si intende risolto di diritto.
- Art.16 - Responsabilità
L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento del servizio affidatogli e delle passività in cui l’Autorità dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico direttamente allo stesso e al personale dal medesimo dipendente. L’aggiudicatario risponde pienamente ed in via esclusiva per danni alle persone e alle cose che possano derivare all’Autorità per fatto suo o di altri incaricati nell'espletamento del servizio, rendendo perciò sollevato e indenne l’Autorità stessa da qualsiasi pretesa o richiesta che al riguardo le venga mossa.
- Art.17 – Foro competente
Le controversie che dovessero nascere in relazione all’interpretazione e/o
all’esecuzione del presente contratto o comunque in connessione o in dipendenza dello stesso saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
- Art. 18 – Recesso
- Recesso ad nutum:
- L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
- Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità.
- In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
- Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Recesso per giusta causa
- In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’ Appaltatore con PEC.
- Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
- Art. 19 – Elezione di domicilio. Comunicazioni.
-Per l’esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio in …………., alla Via ………..n……….
Qualora nel corso dell’esecuzione del presente contratto si verificassero mutamenti del domicilio, gli stessi dovranno essere debitamente comunicati all’Autorità, che non risponderà in alcun caso di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa comunicazione.
Tutte le comunicazioni tra le parti potranno avvenire, con pieno effetto di legge, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
Società: …………………………
Autorità: ………………………..
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.
Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti
terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni dalla stipula,
l’impresa sarà designata dall’Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
- Art. 21 – Oneri e sottoscrizione
Tutte le spese inerenti il presente contratto, inclusa la registrazione a tariffa fissa e le spese di bollo, sono a carico dell’Appaltatore, che provvede nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il Contratto è sottoscritto dalle parti e, in forma elettronica, dall’Ufficiale rogante, secondo le vigenti disposizioni di legge.
- Art. 22 – Riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
Fermo restando quanto previsto all’ art. 20 “Trattamento dei dati”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Il sottoscritto ……………., in qualità di procuratore speciale della Società , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara, a mezzo del proprio rappresentante, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente gli articoli, le clausole e le condizioni di seguito elencate: Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Art.7 - Garanzia definitiva; Art. 8 – Funzioni; Art. 9 – Obblighi; Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 11 – Penali; Art. 12 – Risoluzione per inadempimento; Art. 13 – Subappalto; - Art. 14 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 15– Cessione del contratto e del credito; Art.16 - Responsabilità; Art.17 – Foro competente; Art. 18 – Recesso; Art. 19 – Elezione di domicilio. Comunicazioni; Art. 20 – Trattamento dei dati; -Art. 21 – Oneri; Art. 22 – Riservatezza.
Firma dell’ Appaltatore
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Richiesto io, dott……………, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione dei contratti presso questa Autorità, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura datane ad alta ed intelligibile voce in presenza delle parti contraenti, le quali, prima di sottoscriverlo, anche in margine di ciascun foglio, hanno, da me interpellate, dichiarato essere l’atto stesso conforme alle loro volontà.
Consta il presente atto di numero ……… ( ) pagine di carta uso bollo,
sottoposte a bollazione, scritte da persona di mia fiducia. L’ Ufficiale rogante: