ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TECNICO/SCIENTIFICA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TECNICO/SCIENTIFICA
FRA:
1. La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, con sede in Bari alla Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx 00, in qualità di titolare delle competenze sui Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, qui di seguito denominato “Direzione”
2. L’Università degli Studi di Bari, rappresentata dal Magnifico Rettore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx X, x. 0 – CF 80002170720 e qui di seguito denominata “Università”
PREMESSO:
1. Il comune interesse delle due Istituzioni, ferme restando le proprie specifiche competenze, a collaborare su progetti comuni di ricerca nel campo dei Beni Culturali e del Paesaggio, su attività legate alla didattica dei beni culturali, su attività formative e di stage.
2. Esistono esperienze pregresse di collaborazione fra l’Università e la Direzione.
3. che la promozione di attività di studio e ricerca rappresenta un aspetto significativo della valorizzazione del patrimonio culturale;
4. che la Direzione può stabilire accordi di collaborazione, anche con Istituti universitari italiani e/o stranieri, per la formazione di gruppi di ricerca;
5. che l’Università di Bari, per espressa previsione statutaria, si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo ed organizza le sue attività di formazione e ricerca promuovendo ogni opportuna collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente;
6. che, nell’ambito delle strutture didattiche e dipartimentali dell’Università vengono svolte attività formative, studi e ricerche finalizzati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
7. che l’Università ha interesse ad essere coinvolta in indagini e studi finalizzati alla conoscenza, studio e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e del paesaggio;
8. Tenuto conto della volontà delle parti di elaborare nuovi progetti, concordati, di collaborazione
VISTI
• l’art. 97 della Costituzione, il quale prevede che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo da assicurare, tra l’altro, il buon andamento dell’amministrazione;
• l’art. 120, comma 2 della Costituzione, come novellato dalla legge 18 ottobre 2001, n.
3, dal quale si desume il principio della leale collaborazione tra amministrazioni;
• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 118, comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ai sensi del quale ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale possono essere realizzati e promossi dal Ministero anche con il concorso delle Università;
Tutto ciò visto e premesso
ART. 1
NATURA DELL’ACCORDO
Le parti ravvisano l’opportunità di collaborare per la realizzazione di progetti comuni che verranno di volta in volta concordati e che saranno definiti da protocolli di dettaglio.
Le parti si impegnano ad esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli, al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di obiettivi di interesse comune. Allo scopo si impegnano a nominare, per ogni attività progettuale, il Responsabile delle attività di propria competenza.
Convengono che, con il presente ‘Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica’, intendono regolare i reciproci rapporti di cooperazione e collaborazione nella ricerca scientifica e nelle attività didattiche, anche per meglio utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso i contraenti ai fini delle attività di ricerca e formazione, nonché di tutela e di valorizzazione del Beni Culturali e del Paesaggio.
Ciascuna attività sarà regolata da appositi atti.
ART. 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
I Soggetti firmatari del presente Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica convengono che la collaborazione debba consistere nello sviluppo coordinato e integrato delle attività di ricerca scientifica, di progettazione e realizzazione di percorsi formativi, di valorizzazione dei risultati delle ricerche, di monitoraggio e gestione dei processi di trasformazione del paesaggio, di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione alle tematiche di maggiore impatto sociale, riconosciuti di comune interesse.
S’impegnano a tal fine:
- a costituire un comitato di coordinamento composto da 4 a 6 componenti.
▪ a tenersi, periodicamente e reciprocamente, informati sulle iniziative inerenti le linee di attività succitate in atto o da avviare e sugli sviluppi delle medesime;
▪ a partecipare attivamente ai lavori dei comitati: di coordinamento e tecnico/scientifici che verranno di volta in volta individuati;
▪ ad esaminare, d’intesa e per quanto riferibile al presente Accordo di Collaborazione Tecnico/Scientifica, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e di attività;
1. ove le parti ne ravvisino l’opportunità, promuoveranno altresì d’intesa azioni verso l’esterno atte sia a stimolare una più ampia cooperazione su temi di comune interesse o sviluppati in collaborazione, sia a favorire la divulgazione dei risultati conseguiti o in via di conseguimento su detti temi.
ART. 3
RISERVATEZZA DELL’INFORMAZIONE
I Xxxxxxxx firmatari si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire o che tutte le informazioni scambiate nell’ambito del presente contratto siano confidenziali. L’obbligo di segretezza non sussiste per quelle informazioni che per legge debbano essere portate a conoscenza delle competenti Autorità.
Detto impegno non sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo e/o degli accordi attuativi di Collaborazione Tecnico/Scientifica o lo diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.
ART. 4 PUBBLICAZIONI, PROTOTIPI E BREVETTI
Ogni pubblicazione od articolo od opera o scritto inerente le idee ed i concetti relativamente agli aspetti metodologici, scientifici e tecnologici derivanti dalle forme di collaborazione che potranno essere sviluppate nel corso dei singoli progetti menzionerà i Soggetti firmatari del presente accordo.
Nell’ambito degli accordi per la realizzazione di progetti in comune, le Parti individueranno in ragione degli apporti i titolari della proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche che possano formare oggetto di brevetto per invenzione, nonché le modalità per l’eventuale utilizzazione economica, fermi restando la proprietà intellettuale degli autori ed i loro diritti patrimoniali come da normativa nel tempo vigente.
ART. 8 SUPPORTI FINANZIARI
Nell’ambito del presente ‘Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica’, non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento.
Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, ecc.) inerente l’oggetto e/o lo sviluppo del presente ‘Accordo di Collaborazione Tecnico/Scientifica’, l’illustrazione dei risultati e simili, sarà concordata fra le Parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi.
ART. 9
DURATA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO/SCIENTIFICA
Il presente ‘Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica’ entra in vigore alla data della stipulazione ed avrà la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
ART. 10
MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Xxxxxxxxxxxx modifica al presente accordo dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta ed essere controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle Parti in questione.
ART. 11 RECESSO E RISOLUZIONE
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di tre mesi.
Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di ‘Accordo Quadro di Collaborazione Tecnico/Scientifica’ già eseguite.
ART. 12 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra le parti saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri, di cui 2 nominati rispettivamente dall’Università di Bari e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, il terzo di comune accordo fra le parti ovvero in caso di disaccordo del presidente del Tribunale di Bari.
Letto, confermato e sottoscritto Bari, 4 giugno 2009
Per il
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Università degli Studi di Bari
Il Rettore
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXXX