REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) POST- LAUREAM
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) POST-LAUREAM
per i laureati delle Classi non abilitanti L24 e LM 51 (ex XXXIV e 58/S) ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e alla Prova Prativa Valutativa (PPV) per l’abilitazione all’esercizio della professione
Art. 1 Definizione di tirocinio Art. 2 Caratteristiche del tirocinio
Art. 3 Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Art. 4 Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie Art. 5 Funzioni e compiti del tutor
Art. 6 Diritti e doveri del tirocinante
Art. 7 Le Commissioni Tirocini Integrate Università-Ordine Art. 8 Regolamento di tirocinio
Art. 9 Norme transitorie Art. 10 Durata
Art. 11 Norme finali
Art. 12 – Definizione di struttura ospitante e di sedi operative
Art. 13 – Modalità per far convenzionare una struttura o far accreditare una sede operativa/tutor Art. 14 – Indicazioni per la definizione del progetto formativo
Art. 15 – Indicazioni circa le coperture assicurative Art. 16 – Modalità per l’avvio del tirocinio
Art. 17 – Cambiamento della sede di svolgimento e modifica del periodo del tirocinio Art. 18 – Modalità di gestione del libretto delle presenze
Art. 19 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero
Art. 20 – Procedure per il tirocinio professionalizzante per l’iscrizione all’Albo B
Il presente Regolamento, fino all’art. 11 compreso, riporta integralmente il protocollo di intesa stipulato in data 24/09/2024 tra l’Università degli Studi di Parma e Ordine degli Psicologi dell’Xxxxxx- Romagna in materia di tirocinio pratico valutativo.
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio
del corso di laurea magistrale in Psicologia dell’Intervento Clinico e sociale.
Regolamento approvato dal Consiglio di Corso in Psicologia dell’Intervento Clinico e sociale in
data 30/10/2024.
Art. 1 – Definizione di tirocinio
Secondo l’Art.2 del D. Interm. n.567 del 20/06/2022 e Art.2 del D. Interm. n.654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, come descritti nel documento “Atti tipici e riservati della professione psicologica: la competenza del counseling” del CNOP (giugno 2020) e successivi aggiornamenti.
Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno dei singoli ordinamenti didattici e secondo l’art.2, c.10 del D. Interm. n.654/2022 e del Decreto Interm. 567/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
a) alla valutazione del caso;
b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Art. 2 – Caratteristiche del tirocinio
Per garantire requisiti di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:
Periodi:
Secondo l’art. 2, comma 1 del D. Interm. n. 654/2022 nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia LM- 51, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico- valutativo interno ai corsi di studio. Secondo commi 3 e 4, di questi 20 CFU un numero minimo di 14 CFU sono svolti presso unità operative, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Secondo il comma 5 le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.
Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio d’idoneità ai fini della partecipazione all’esame finale abilitante.
Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.
Secondo il DM 567/2022, per coloro che appartenendo a ordinamenti didattici non abilitanti non hanno svolto il TPV durante il corso di studi, le attività formative sopra elencate saranno svolte dopo la laurea rispettando i medesimi requisiti di durata operatività e professionalità. In tal caso il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore.
È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più competenze della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato.
Contesti di tirocinio
Secondo l’art.2, c.4 del D. Interm. n.654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
Contenuti
Gli Enti/Aziende/Studi professionali non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Azienda/Studi professionali in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda/Studio professionale.
Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell’Ente/Azienda/Studio professionale ospitante.
L’attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell’Ente/Azienda/Studio professionale sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente/Azienda/Studio professionale ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente/Azienda/Studio professionale, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.
Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l’acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.
Art. 3 – Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Gli Enti/Aziende pubblici e privati e gli Studi professionali che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:
• presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intero Ente/Azienda/Studio professionale o da un suo specifico settore;
• possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura.
• I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda/Studio professionale un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti, soci o titolari e, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell’ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali, e devono essere iscritti all’Albo da almeno tre annualità;
• laddove all'interno dell’Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia”;
L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
Per le sedi di tirocinio all’estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale. Le Università tramite l’adozione di proprio Regolamento interno disciplina le modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero, in conformità con le caratteristiche previste dai decreti per gli enti nazionali.
Le richieste finalizzate alla convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata, anche in forma telematica seguendo le indicazioni previste dai diversi Atenei. Esse sono valutate dalla Commissione Integrata.
Art. 4 – Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie
Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l’Università degli Studi di Parma e le sedi idonee redatta sulla base del documento predisposto dalla CPA o modelli ritenuti idonei dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine di cui all’art. 7.
Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine di cui all’art 7.
Sarà impegno dell’Ente/Azienda/Studio professionale sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all’art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l’elenco dei tutor disponibili,
accertandosi che il tutor non superi il numero massimo di cinque tirocinanti. Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
Art. 5 – Funzioni e compiti del tutor
Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre annualità.
I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda/Studio professionale un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti, soci o titolari e, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, devono svolgere attività con i caratteri tipici dell’ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali.
Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt.5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
Secondo l’art. 2, commi 8, 10 e 11 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
a) alla valutazione del caso;
b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Al tutor, per l’intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:
• introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le
istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico--‐strumentale;
• verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
• valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.
Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque.
Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.
I professionisti individuati come tutor cui venga comminata la sanzione disciplinare della sospensione non sono autorizzati a svolgere il ruolo di tutor durante il periodo della sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 6 – Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.
Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta
svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.
In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle linee d’indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione parte integrante della presente Convenzione).
Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare in forma scritta, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso i singoli Atenei che informeranno la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine di cui al successivo articolo la quale, effettuate le opportune verifiche, valuterà come intervenire garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2,3 e 5 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.
Art. 7 – Le Commissioni Tirocini Integrate Università-Ordine
Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 654/2022, art. 2 c. 12, riguardo alla “collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 239/’92, si istituisce in ogni Ateneo una Commissione Tirocini Integrata Università- Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti dell’Ateneo, individuati a tale scopo in via assolutamente prioritaria tra i docenti iscritti all’Albo degli Psicologi, e da due membri designati dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, d’intesa con la sede universitaria.
Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.
La Commissione lavora con i seguenti compiti:
a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende/Studi professionali da convenzionare;
c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
e) promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor;
f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell’ammissione
alla prova valutativa finale;
h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell’Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di xxxxxxxxx;
j) organizza incontri con i tutor supervisori per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio;
k) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all’accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).
È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale messo a disposizione dall’Ordine sulla base delle informazioni fornite dalle Università, con le strutture autorizzate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.
Qualora sul territorio regionale fossero presenti più Atenei e venissero istituite più Commissioni Tirocini Integrate, dovranno essere previsti regolari momenti di confronto tra le Commissioni stesse allo scopo di condividere procedure e decisioni e garantire omogeneità nelle stesse.
Art. 8 – Regolamento di tirocinio
In base al regolamento di tirocinio adottato dall’Università di Parma, vanno concordate fra
l’Università e l’Ente/Azienda/Studio professionale contraente:
1. modalità per effettuare la richiesta di autorizzazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
2. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
3. indicazioni circa le coperture assicurative;
4. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
5. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
6. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
7. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.
Art. 9 – Norme transitorie
Tutti i tirocini professionalizzanti in psicologia svolti secondo le precedenti linee guida continuano
ad essere validi per l’accesso all’Esame di Stato.
Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 554 del 06/06/2022, art. 2, fino all’anno 2026 incluso, i candidati che hanno completato il tirocinio professionalizzante post lauream per l’abilitazione alla professione di psicologo ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, conseguiranno tale abilitazione sostenendo la prova orale abilitante nelle due sessioni fissate annualmente dalle ordinanze ministeriali.
Successivamente al 2026, anche i suddetti candidati si abiliteranno partecipando alla prova pratica valutativa ed a tal fine dovranno fare domanda ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia.
I laureati e gli studenti che stanno svolgendo o avranno svolto il TPV secondo quanto previsto al
D.M. n. 567 del 20/6/2022, al fine di accedere alla PPV, seguiranno le disposizioni previste
dall’Università.
Art. 10 – Durata
Il presente Protocollo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una durata pari a 5 (cinque) anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza.
Art. 11 – Norme finali
Il presente atto e le Linee di indirizzo ad esso allegate, che ne costituiscono parte integrante, costituiscono i riferimenti vincolanti per tutte le future convenzioni.
Art. 12 – Definizione di struttura ospitante e di sedi operative
Si riportano le definizioni dei seguenti termini, presenti negli articoli successivi del presente Regolamento:
• struttura ospitante o struttura: gli Enti/Aziende pubblici o privati e gli Studi professionali che
stipulano con l’Università di Parma la convenzione per lo svolgimento dei TPV post-lauream;
• sedi operative accreditate: le articolazioni interne delle strutture ospitanti nelle quali vengono svolte le attività di tirocinio (es. Servizi, U.O., Distretti, Uffici,…..), a ciascuna delle quali corrisponde uno specifico progetto formativo di tirocinio approvato dalla Commissione Tirocini Integrata di Ateneo.
Art. 13 - Modalità per far convenzionare una struttura o far accreditare una sede operativa/tutor
La scelta della struttura è responsabilità personale del/la tirocinante, così come personale è il suo rapporto con la medesima. L'Università è garante solo della conformità ai termini di legge delle varie strutture.
Il laureato o la laureata, per svolgere il TPV, può:
a) scegliere tra le strutture già convenzionate in base alla disponibilità;
b) proporre una nuova struttura da convenzionare;
c) proporre l’accreditamento di una sede operativa nuova per una struttura già convenzionata.
a) In questo caso il/la tirocinante deve dapprima verificare la disponibilità della struttura prescelta ed accertarsi che la sede operativa dove vuole svolgere il tirocinio ed il/la tutor siano accreditati, consultando il database delle strutture convenzionate con l’Università di Parma pubblicato al link xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx. Poi deve inviare la modulistica per l’avvio del TPV, secondo quanto riportato all’Art. 16.
b) Dopo aver verificato che la struttura prescelta non è convenzionata, secondo la modalità indicata al punto a), il/la tirocinante deve far inviare dalla struttura stessa una e-mail all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx), con la quale richiedere la procedura per attivare la convenzione con l’Università e la modulistica per far approvare il progetto formativo per almeno una sede operativa.
Tale modulistica, dopo essere stata debitamente compilata e firmata dal/dalla Rappresentante legale della struttura, deve essere inviata dalla struttura medesima all’indirizzo mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx dell’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, il quale provvede a sottoporla alla valutazione da parte della Commissione Integrata Tirocini di Ateneo.
L’approvazione del progetto formativo viene comunicata tramite mail alla struttura e al/alla tirocinante dall’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.
c) Il/La tirocinante, dopo aver verificato, secondo la modalità indicata al punto a), che la struttura prescelta è convenzionata, ma la sede operativa dove vuole svolgere il tirocinio o il/la tutor individuato/a non sono accreditati, deve far inviare dalla struttura stessa una e-mail all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx), con la quale richiedere la modulistica per l’accreditamento della nuova sede operativa e del/della tutor. Una volta ricevuta tale modulistica dalla struttura, debitamente compilata e firmata, l’Ufficio TPV post-lauream
provvede a sottoporla alla valutazione da parte della Commissione Integrata Tirocini di Ateneo. L’avvenuto accreditamento viene comunicato tramite mail alla struttura e al/alla tirocinante dall’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.
Art. 14 – Indicazioni per la definizione del progetto formativo
Nella definizione del progetto formativo, da redigere secondo l’apposita modulistica, il/la tutor o il/la responsabile della struttura devono indicare, oltre ad una descrizione delle attivitàdella struttura medesima: LE COMPETENZE professionalizzanti che il/la tirocinante potrà acquisire, le ATTIVITA’ che potrà svolgere, gli STRUMENTI che potrà apprendere e le MODALITA’ attraverso le quali avverrà l’apprendimento.
Art. 15– Indicazioni circa le coperture assicurative
L’Università, tramite versamento effettuato dal/dalla tirocinante, copre l’intero periodo di tirocinio
con assicurazione sia contro gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi.
Nel caso di una Azienda USL, la copertura assicurativa risulta automaticamente valida su tutto il
territorio, cioè in ogni servizio o distretto dell’Azienda.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio, il/la tirocinante dovesse svolgere alcune attività fuori dalla sede ordinaria di svolgimento del TPV, indicata nella domanda di avvio del tirocinio stesso, affinché la copertura assicurativa risulti valida, è necessario che il/la Responsabile della struttura trasmetta una nota-mail all’Ufficio TPV post- lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx), comunicando i giorni precisi, gli orari ed il luogo in cui il/la tirocinante dovrà recarsi per svolgere le attività fuori sede.
Tale comunicazione dovrà pervenire all’Ufficio TPV post-lauream tassativamente almeno tre giorni prima della trasferta.
Per qualunque ulteriore chiarimento in merito alle coperture assicurative è comunque possibile
rivolgersi all’Ufficio Assicurazione dell’Università di Parma.
Art. 16 – Modalità per l’avvio del tirocinio
Per lo svolgimento del tirocinio è richiesto il pagamento di un contributo di euro 104,00 e dell’imposta
di bollo da euro 16,00 attraverso la modalità pagoPA. Per l’emissione del relativo avviso di
pagamento su Esse3, il/la tirocinante deve contattare la Segreteria Studenti di riferimento (xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx).
La modulistica da compilare per l’avvio del TPV (Moduli A e D) è disponibile sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.
Tale modulistica e la ricevuta del versamento effettuato devono essere scansionate in un unico file in formato pdf ed inviate tramite mail all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, delle Scienze Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) almeno 10 giorni prima della data di inizio del tirocinio. Nella medesima mail il tirocinante deve comunicare.
Entro la data di inizio del tirocinio l’Ufficio TPV post-lauream comunica tramite mail:
- al/alla tirocinante la regolarità della documentazione trasmessa, autorizzando l’avvio del tirocinio;
- alla Segreteria Studenti dei Corsi di laurea di indirizzo Umanistico l’indirizzo per la spedizione del
libretto delle presenze, la quale provvede alla spedizione tramite posta entro qualche giorno.
Non verranno considerati validi e non verranno riconosciuti a posteriori in nessun caso tirocini svolti senza aver presentato preventivamente la documentazione necessaria.
Art. 17 – Cambiamento della sede di svolgimento e modifica del periodo del tirocinio
Nel corso dello svolgimento del TPV è possibile per il/la tirocinante richiedere:
- la sostituzione della struttura originariamente prescelta con un’altra già convenzionata con l’Università;
- l’aumento del monte-ore di tirocinio, definito in fase di avvio del medesimo, da svolgere presso la stessa struttura.
In entrambi i casi il cambiamento deve essere motivato dal/la tirocinante con una dichiarazione in cui venga specificato cosa spinge alla richiesta di modifica, le eventuali problematiche emerse e i tentativi di risoluzione attuati. Tale dichiarazione deve essere inviata all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, delle Scienze Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx), allegando il Modulo A debitamente compilato e firmato, presente al seguente link xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.
La CIT valuterà la richiesta ed autorizzerà l’eventuale cambio di sede e/o la modifica del monte-ore.
Nel caso in cui il monte-ore del tirocinio non possa essere interamente svolto entro la data di fine tirocinio prefissata, il/la tirocinante può richiedere una proroga del periodo di TPV inviando all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, delle Scienze Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) il Modulo B, debitamente compilato e firmato, presente al seguente link xxxxx://xxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxx-xxxx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxx.
Art. 18 – Modalità di gestione del libretto delle presenze
La frequenza giornaliera deve essere registrata e firmata dal/dalla tutor responsabile del tirocinio sul Libretto delle presenze rilasciato dalla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo Umanistico.
In ogni pagina del libretto verrà apposto il timbro della struttura e la firma del/della tutor, a convalida delle attività indicate.
Al termine del TPV il/la tirocinante deve restituire il libretto, con l'attestazione giornaliera delle presenze, , , alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea di indirizzo Umanistico di Xxx X’Xxxxxxx, 00, attraverso la consegna di persona o la spedizione per posta.
Art. 19 – Modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero
Per le sedi di TPV all’estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio
in ambito nazionale.
Così come previsto dalla Convenzione Unica di tirocinio dell’Università di Parma, qualora il tirocinio si svolga al di fuori del territorio nazionale, l’Università è tenuta ad adottare un Internship Agreement, quale progetto/patto formativo, redatto in lingua. La convenzione con la struttura deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo. Il/la tirocinante dovrà attestare di aver seguito e superato una attività formativa con verifica dell’apprendimento anche in forma telematica, relativa al codice deontologico italiano.
Le strutture straniere che intendono ospitare tirocinanti per lo svolgimento del TPV dovranno presentare una modulistica in lingua italiana o inglese analoga a quella presentata dalle strutture italiane, al fine di ottenere l’idoneità come sede di TPV da parte della CIT e poter successivamente siglare la convenzione con l’Università.
In caso di TPV all’estero, la documentazione è cartacea secondo quanto previsto dall’UO tirocini dell’Ateneo. Poiché non può essere applicato il criterio d’iscrizione dei/delle tutor stranieri/e all’Albo degli Psicologi Italiani da almeno 3 anni, la CIT valuterà caso per caso i requisiti.
Il/la tirocinante può presentare richiesta di TPV all’estero all’Università considerando sedi estere già convenzionate, oppure chiedere la convenzione di una nuova struttura estera. In questo secondo caso, spetta al/alla tirocinante prendere inizialmente contatti con le strutture straniere.
Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il/la tirocinante compila il registro delle frequenze, nel quale riporta le attività e le ore svolte. Tale registro, compilato in lingua italiana o inglese, viene controfirmato dal/la tutor della struttura straniera ospitante e costituisce una formale attestazione della frequenza. Con la compilazione del registro, il/la tirocinante compila anche un questionario relativo all’esperienza di tirocinio svolta. Contestualmente all’attestazione della frequenza, il/la tutor straniero/a valuta anche le competenze acquisite dal/la tirocinante. Il giudizio di idoneità potrà essere espresso in italiano, in inglese o nella lingua dell’ente ospitante, se accompagnato da traduzione in lingua italiana o inglese.
Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità. Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso più strutture straniere differenti, ciascun/a tutor dovrà esprimere il giudizio di idoneità per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di tutti i giudizi di idoneità.
Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio d’idoneità, il/la tirocinante è tenuto/a ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato/a ritenuto/a idoneo/a.
La CIT può raccogliere ed esaminare le valutazioni delle esperienze di tirocinio all’estero, anche ai
fini della loro trasmissione alla commissione PPV.
Art. 20 – Procedure per il tirocinio professionalizzante per l’iscrizione all’Albo B
Il periodo di tirocinio necessario per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo deve avere una durata di 6 mesi, per un totale di 500 ore da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali, di norma frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali.
L’attività di tirocinio deve iniziare soltanto dopo il conseguimento della Laurea.
Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto, salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto. Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con
conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.
In caso di maternità o paternità o gravi e documentati motivi, la CIT valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio TPV post-lauream del Dipartimento di Discipline Umanistiche, delle Scienze Sociali e delle Imprese Culturali (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx) e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dalla struttura ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del/della tirocinante, la struttura dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio TPV post-lauream, che provvederà ad informare la CIT, la quale valuterà l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
Qualora il/la tirocinante svolga il tirocinio al di fuori dai periodi per i quali è stato autorizzato dall’Università, detti periodi non potranno essere considerati validi ai fini della maturazione del semestre previsto.
LINEE D’INDIRIZZO SUI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI NELLA LM-51 E SULLA LORO VALUTAZIONE
Nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale in Psicologia, 20 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno durante i corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Le presenti Linee di indirizzo si riferiscono specificatamente a tali CFU.
Per le modalità relative al tirocinio interno ai CdL L-24 e LM-51 si rimanda alle linee guida AIP- CPA.
Secondo l’Art. 2 del D. Interm n. 567 del 20/06/2022 e Art. 2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV) si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e l’esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale.
Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione- riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
Le specifiche attività del TPV sono definite all’interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l’area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce, ma evitando che lo svolgimento avvenga in modo esclusivo in una sola area di tirocinio pratico, considerato che il laureato sarà abilitato a tutti gli ambiti della professione psicologica, con la sola esclusione della psicoterapia.
In particolare, secondo l’art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile il
conseguimento delle competenze finalizzate:
a) alla valutazione del caso;
b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Il progetto formativo alla base dell’esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.
1. SEDE UNIVERSITARIA DEL TIROCINIO:
Il tirocinio viene programmato e valutato nella sede in cui si frequenta il Corso di Laurea Magistrale. Per agevolare i trasferimenti dello studente ad altro Ateneo durante la carriera accademica, le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi degli avvii al tirocinio, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli Psicologi.
2. SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE L’UNIVERSITA’ DOVE SI SVOLGE IL TPV:
L’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da quella in cui si trova l’Università di riferimento, o anche all’estero.
Xxxxx restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente.
Se l’Ente di tirocinio si trova all’estero, la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo.
3. CONTESTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
Secondo l’art. 2, c. 4 del D. Interm. n. 654/2022, parte delle attività del TPV esterno è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV esterno può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.
4. PERIODI:
Secondo l’art. 2, commi 3 e 4 del D. Interm. n. 654/2022, le attività di TPV sono svolte in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.
Ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.
È auspicabile, comunque, che gli ambiti di tirocinio, sia interno che esterno, coprano più aree della professionalità dello psicologo cui il laureato verrà direttamente abilitato (nel previgente ordinamento erano previste per il post-lauream almeno due aree diverse).
5. TUTOR:
Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre annualità.
I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.
Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
Secondo l’art. 2, commi 8 e 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Le attività formative e valutative del TPV si svolgono in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
a) alla valutazione del caso;
b) all’uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un’analisi del caso e del contesto;
c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
d) alla valutazione di processo e di esito dell’intervento;
e) alla redazione di un report;
f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.
Al tutor, per l’intera durata della quota di tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:
a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le
istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico‐strumentale;
b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza;
c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.
Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il tutor dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.
6. CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di
collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.
Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo
le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell’Ente/Azienda ospitante.
L’attività di tirocinio pratico è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni dell’Ente/Azienda sono tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor, fermo restando la individualizzazione della supervisione e della valutazione. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor (interno o esterno alla struttura), ma avente i requisiti del tutor, individuato dall’Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell’Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Tali momenti formativi potranno essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.
Nella stesura del progetto formativo, la cui attestazione di supervisione individuale è obbligatoria, oltre ad essere richiesta per l’acquisizione della certificazione EuroPsy, occorrerà tenere conto di quanto previsto dal D. Interm. n. 654/2022.
7. VALUTAZIONE
Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al
«saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.
8. COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 564/2022, art. 12 c. 12, riguardo la “collaborazione con l’Ordine professionale territorialmente competente” per “le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor”, e in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.M. 239/’92, si istituisce in ogni sede una Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex. Art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022) composta da docenti dell’Ateneo e da uno o più membri designati dall’Ordine territorialmente competente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione, d’intesa con la sede universitaria.
Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor la Commissione deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.
La Commissione lavora con i seguenti compiti:
a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento e mantenimento di sedi di tirocinio, di criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor;
b) valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;
c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
d) valuta i requisiti di accesso dei tutor;
e) promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor;
f) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell’ammissione
alla prova valutativa finale;
h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell’Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di xxxxxxxxx;
j) organizza incontri con i tutor supervisori per una valutazione periodica delle esperienze di xxxxxxxxx.
k) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all’accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).
È auspicabile che si costituisca un data-base a livello regionale tenuto dall’Ordine competente per territorio, con le strutture accreditate, nel quale potrebbe essere anche aggiornata la disponibilità delle strutture ad accogliere nuovi tirocinanti per favorire il coordinamento fra diverse sedi che insistono sullo stesso territorio.
9. PROVA PRATICA VALUTATIVA (PPV)
La prova abilitante all’esercizio della professione di Psicologo è unica e svolta in modalità orale. Verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
La prova è finalizzata all’accertamento delle capacità di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole deontologiche di condotta della professione del candidato, nonché di saper riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte.
Le modalità organizzative e relative tempistiche (da stabilirsi comunque prima della seduta di discussione della tesi) sono previste nel regolamento del Corso di Studi.
Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l’osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l’esercizio dell’attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all’acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l’accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
Queste linee di indirizzo sono state approvate dal Tavolo Tecnico Ordine-Università in data 24 ottobre 2022.
RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell’Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall’art. 5, ovvero in una short list aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l’attività professionale.
Indicazioni deontologiche per il tutor
1. Il tutor è responsabile dell’acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall’art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall’esercizio professionale (art. 3 C.D).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi
ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell’applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.)
5. Il tutor è responsabile dell’operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell’intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l’apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l’oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.)
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell’intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l’uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall’Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l’Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).
Compiti del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.
Il tirocinante si impegna a
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all’insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.
Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l’acquisizione delle competenze
professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di xxxxxxxxx,
avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.