REGOLAMENTO GENERALE
REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE DI FABBRICA
Copia controllata n°
00 | 14/01/2014 | PRIMA EMISSIONE | |||
Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
Per accettazione:
Data: Timbro e Firma del Legale Rappresentante:
Ai sensi degli artt.1341,1342 Codice Civile, per specifica accettazione degli artt.:
5 (Certificazione del Sistema FPC), 6 (Sospensione della Certificazione), 7 (Revoca della Certificazione), 8 (Rinuncia), 9 (Modifica dello schema di certificazione), 10 (Responsabilità ed Obblighi), 11 (Gestione del certificato di
conformità, 12 (Protezione dei dati personali), 13 (Reclami), 14 (Ricorsi), 15 (Xxxxxxxxxxx).
Data: Timbro e Firma del Legale Rappresentante:
INDICE
1 Scopo e Campo di applicazione 4
2 Condizioni Generali 4
3 Acronimi 4
4 Riferimenti 5
5 Certificazione del FPC 5
5.1 Domanda 5
5.2 Programmazione e Audit documentale 6
5.3 Prove iniziali di Tipo (ITT) 7
5.4 Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC) 7
5.5 Attività di Verifica 8
5.6 Procedura per il Rilascio della Certificazione 10
5.7 Validità e mantenimento della Certificazione 13
5.8 Estensione della certificazione ad altri impianti 13
5.9 Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri OdC abilitati 14
6 Sospensione della Certificazione 14
6.1 Sospensione della certificazione 14
7 Revoca della certificazione 15
7.1 Revoca della certificazione 15
8 Rinuncia 16
8.1 Rinuncia alla Certificazione da parte dell’Organizzazione 16
9 Modifica dello schema di certificazione 16
10 Responsabilità ed Obblighi 17
10.1 Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli. 17
10.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi
in corso 17
10.3 Clausola di limitazione di responsabilità 17
10.4 Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed eventuali modifiche 18
11 Gestione del certificato di conformità 18
11.1 Autorizzazione 18
11.2 Utilizzo del certificato di conformità 18
11.3 Uso non corretto del certificato di conformità 18
11.4 Azioni correttive 18
11.5 Sospensione della certificazione 19
12 Protezione dei dati personali 19
13 Reclami 20
14 Ricorsi 20
15 Contenziosi 21
16 Registro dei certificati 21
17 Modalità di riferimento alla certificazione 21
18 Modifiche sul prodotto da costruzione certificato 22
19 Riservatezza 22
20 Tariffario 23
21 Fatturazione 23
1 Scopo e Campo di applicazione
Questo regolamento definisce le procedure applicate da TECNOLAB srl (nel seguito anche detto OdC) ai fini della certificazione dei sistemi di controllo della produzione in fabbrica, in accor- do al Regolamento (UE) n. 305/2011, e le disposizioni che l’Azienda/Persona richiedente deve se- guire per ottenere e mantenere la certificazione.
Il regolamento recepisce inoltre in tale regolamento le indicazioni derivanti dal Comitato di Certificazione e/o dal Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di TECNOLAB, organo di supervi- sione e di indirizzo a tutela dell’imparzialità, nel quale sono rappresentate in modo equilibrato tutte le parti interessate alle attività di certificazione dell’Organismo, in particolare le associazioni e gli enti rappresentativi di interessi collettivi.
Sulla corretta applicazione del regolamento vigila a campione il Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità di TECNOLAB.
In particolare TECNOLAB opera come:
1) “Organismo di Certificazione del FPC”, come previsto dall’art. 2 punto 2 dell’allegato V del Regolamento;
2) “Laboratorio di Prova”, come previsto dall’art. 2 punto 3 dell’allegato V del Regolamento;
Si sottolinea inoltre che TECNOLAB, al fine di garantire la massima correttezza e traspa- renza nell'esecuzione delle attività di verifica del controllo di produzione di fabbrica con riferimento all’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, non svolge (né direttamente né indiretta- mente tramite società o agenzie collegate):
a) attività di fabbricazione nel settore dei prodotti da costruzione;
b) attività di consulenza nel campo della attestazione della conformità dei prodotti da co- struzione;
c) qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromet- tere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione.
Il presente regolamento viene applicato da TECNOLAB in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi, finalizzati all’attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, erogati da TECNOLAB; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.
2 Condizioni Generali
L’Organizzazione deve avere un sistema di controllo di produzione di fabbrica adeguatamente do- cumentato, in accordo ai requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate di prodotto (es. EN 1090-1). In particolare ogni Organizzazione può richiedere la certificazione del proprio sistema di produzio- ne dell’FPC a condizione che:
a) accetti le condizioni previste dal presente Regolamento;
b) garantisca l’assistenza al Gruppo di Valutazione dell’OdC, durante le verifiche ispettive con particolare riguardo alla tutela della sicurezza ed incolumità degli Auditors come previsto dalla legislazione vigente e autorizzi l’accesso alle aree ed alle informazioni necessarie per svolgere la verifica ispettiva.
3 Acronimi
Ai fini di una lettura esemplificativa del presente documento, si applicano le seguenti defini-
zioni:
- CdC: Comitato di Certificazione
- CP: Certificazione di Prodotto
- CS: Certificazione di Sistema di produzione
- EL: Elenco
- Sd: Modulo
- MQ: Manuale Qualità
- NCC: Non conformità critica
- NCM: Non conformità maggiore
- NCS o AM: Non conformità secondaria o minore o Area di Miglioramento
- OD: Organismo Deliberante
- OdC: Organismo di Certificazione (TECNOLAB)
- PG: Procedura
- RG: Regolamento
- SCPF: Sistema di Controllo della produzione in fabbrica
- VSS: verifica di sorveglianza supplementare
- VPS: verifiche programmate di sorveglianza
Per la terminologia e le definizioni utilizzate nel presente documento in generale valgono, inoltre, i termini e definizioni riportati all’interno del manuale qualità della TECNOLAB.
4 Riferimenti
Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e normativi:
• UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Altri documenti di riferimento applicabili sono riportati nel modulo Fpc_004 Elenco norme e do- cumenti esterni FPC.
5 Certificazione del FPC
5.1 Domanda
L’Organizzazione che intende avviare l’iter certificativo con TECNOLAB deve presentare apposita “Domanda” utilizzando il modulo fornito dall’OdC (modello Fpc_001) ed allegando la do- cumentazione in esso indicata.
Ricevuta la domanda e la relativa documentazione, l’OdC emette, in base agli elementi for- niti ed al vigente tariffario, l’”Offerta economica” che rimarrà valida per un periodo di 60 giorni dalla data di emissione.
In caso di mancata accettazione dell’offerta entro i 60 giorni, ovvero di mancato inizio dell’iter di certificazione nei 12 mesi dall’emissione dell’offerta, questa decade automaticamente senza obbligo di penali a carico dell’Organizzazione.
Quest’ultima ha peraltro la facoltà di ripresentare, con le stesse modalità, una nuova do- manda alla quale farà seguito la nuova offerta dell’OdC.
L’insieme dei documenti: “Domanda” (modello Fpc_001), “Offerta economica” (modello Fpc_024) e “Regolamento Generale di Certificazione” (Regolamento RG07) costituiscono l’accordo contrattuale tra l’Organizzazione richiedente e l’OdC per l’attività di certificazione.
L’Organizzazione deve provvedere ad inoltrare la documentazione contrattuale (Domanda di certificazione, prima pagina Xxxxxxxxxxx XX00, Offerta economica), controfirmata, a mezzo posta prioritaria ovvero via fax/e-mail, nonché, tra l’altro, i documenti descrittivi il sistema FPC, l’elenco dei prodotti compresi nel sistema FPC da certificare e le sedi coinvolte, al fine di consenti- re l’esecuzione della fase di audit documentale di prima certificazione.
La quantificazione delle giornate necessarie per la verifica di certificazione iniziale e per le verifiche di sorveglianza è effettuata sulla base delle informazioni fornite inizialmente dall’Organizzazione richiedente e può variare in rapporto ad eventuali modifiche delle condizioni iniziali o nel caso in cui il GVI incaricato, durante le attività di verifica in campo, rilevi l’incongruenza dei dati trasmessi dall’Organizzazione ed utilizzati per la quantificazione delle gior- nate di verifica.
Eventuali costi aggiuntivi, dovuti a supplementi di verifica, saranno fatturati a carico dell’Organizzazione certificanda/certificata nelle modalità previste nel mod. Fpc-002 Tariffario Servizi in corso di validità, che costituisce il documento interno di TECNOLAB per determinare la quotazione dei servizi offerti
5.2 Programmazione e Audit documentale
All’apertura dell’iter di certificazione TECNOLAB provvede a programmare il ciclo degli au- dit in accordo con quanto stabilito nella EN 1090-1 Table B.4 e con quanto concordato contrat- tualmente e a nominare il GVI per l’avvio dell’iter di certificazione, che sarà responsabile dell’audit documentale e del successivo audit in campo.
Tale nomina s’intenderà accettata dall’Organizzazione qualora questa non presenti per iscritto, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, motivazioni che giustifichino un’eventuale ricusazione del suddetto incarico (es. conflitto di interessi). La ricusazione può essere effettuata verso un solo membro o verso l’intero gruppo di verifica.
L’OdC, valutate le motivazioni addotte da parte dell’Organizzazione provvede, se necessa- rio, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.
Le attività di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni in campo per qualunque sistema previsto dall’Allegato V del Regolamento 305/11 sono sempre precedute da un esame della documentazione (audit documentale).
L’esame della documentazione è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa e che soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere fa- cilmente leggibile. L’esame documentale viene effettuato sulla documentazione consegnata all’OdC ed è volta a verificare se la documentazione è adeguata a soddisfare i requisiti dei docu- menti di riferimento.
L'audit viene eseguito attraverso:
- il riesame dei documenti del FPC dell’azienda, inclusi: procedure, organigramma, elen- co delle norme e leggi applicabili al prodotto (es. nel caso specifico dei componenti strutturali in acciaio secondo EN 1090-1, elenco WPQR/WPQ, competenze dichiarate del Welding Coordinator ecc.);
- la verifica del campo di applicazione del FPC, con particolare riferimento alla classe di esecuzione EXC definita per la fabbricazione dei componenti strutturali in acciaio, il re- lativo metodo di marcatura adottato secondo EN 1090-1 e la Dichiarazione di presta- zione tipo definita secondo il Regolamento 305/11 e della relativa consapevolezza del cliente, attraverso un'intervista telefonica con il rappresentante dell'organizzazione;
- pianificazione dell'audit di certificazione presso il sito/i operativo/i.
La documentazione predisposta può essere integrata con l’eventuale sistema di gestione per la Qualità attivo all’interno dell’azienda, in conformità ai requisiti della UNI EN ISO 9001, ma nel qual caso deve essere predisposta una tabella di correlazione fra i requisiti delle norme armo- nizzate applicabili di riferimento e i documenti aziendali del sistema di gestione per la qualità.
La verifica di certificazione in fabbrica, presso il sito/i operativo/i, può avvenire solo a con- clusione positiva dell’audit documentale e comunque entro e non oltre 60 giorni dall’audit docu- mentale.
Nel caso di aziende di piccole dimensioni (organizzazioni con n. dipendenti <=25), con con- trollo di produzione di fabbrica senza progettazione e per classe di esecuzione secondo EN 1090- 1 fino a EXC3, l’audit in campo può anche essere pianificato consecutivamente all’audit documen- tale e previa conclusione positiva dello stesso.
L’esito dell’esame documentale viene predisposto dal RGVI attraverso il modello Fpc_018 “Rapporto di audit FPC – EN 1090-1” e può prevedere la presenza di non conformità e/o racco- mandazioni.
Tale modello viene utilizzato per evidenziare le risultanze dell’audit documentale sia in caso di esito positivo (che è il pre-requisito indispensabile per l’esecuzione della successiva verifica ispettiva iniziale in campo di certificazione), sia in caso di esito negativo. In quest’ultimo caso il rapporto di audit e la relativa documentazione di registrazione prodotta (es. i rapporti di non con- formità) rappresentano l’evidenza fornita al cliente rispetto all’avvenuto audit documentale e le mo- tivazioni riportate all’azienda in merito all’impossibilità di poter procedere immediatamente con il successivo audit in campo: in questo secondo caso l’esito negativo prevede la presenza di non conformità gravi.
La presenza di non conformità comporta necessariamente la presa in carico delle stesse da parte dell’Organizzazione prima dell’ispezione iniziale in campo del controllo della produzione in fabbrica. Mentre nel caso di sole raccomandazioni, l’audit in campo (ispezione iniziale o periodica) può essere svolta e comprenderà anche l’esame delle suddette raccomandazioni.
In presenza di non conformità tali da pregiudicare il proseguimento dell’iter di certificazione il modello Fpc_018 “Rapporto di audit FPC – EN 1090-1” viene trasmesso dalla Segreteria Tecnica all’Organizzazione.
Tali non conformità devono essere gestite dall’Organizzazione, prima della pianificazione della verifica on-site e comunque entro 30 giorni dall’effettuazione dell’audit documentale: in tal senso l’Organizzazione dovrà avanzare già in questa prima fase le proposte di trattamento e/o azioni correttive, la cui avvenuta attuazione sarà valutata in sede di audit in campo.
Qualora l’esame della documentazione non evidenzi gravi carenze, TECNOLAB provvede a pianificare l’audit di certificazione presso l’Organizzazione.
Qualora, al contrario, trascorsi i 30 giorni dall’esame documentale, l’Organizzazione non abbia provveduto a rispondere, TECNOLAB comunica all’Organizzazione la necessità di interrom- pere in maniera perentoria l’iter di certificazione avviato qualora entro 5 giorni lavorativi, l’azienda non provveda a rispondere agli esiti negativi dell’audit documentale.
L’iter di certificazione non potrà pertanto proseguire fino a che l’Organizzazione non avrà provveduto a risolvere le carenze rilevate, aggiornando la documentazione interessata.
5.3 Prove iniziali di Tipo (ITT)
Esse sono una serie completa di prove o di altre procedure descritte nelle specifi- cazioni tecniche armonizzate (es. norme EN), determinanti le prestazioni dei campioni di prodotti rappresentativi del prodotto tipo. Le prove iniziali di tipo verificano che un prodotto è conforme alla specificazione tecnica armonizzata e ne definiscono le prestazioni. Come indicato nella tabella precedente, le prove iniziali di tipo sono a carico del produttore, per i sistemi di attestazione della conformità 2+. In questo caso il produttore è libero di poter scegliere il laboratorio di prova, purché quest’ultimo soddisfi le prescrizioni previste nelle relative norme (es. idonee attrezzature, strumenti di misura tarati, ecc.).
5.4 Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC)
Esso significa il controllo interno in continuo della produzione eseguita dal xxxxxx- cante, previsto per tutti i sistemi di attestazione. Normalmente esso include controlli in ac- cettazione su materie prime e/o semilavorati, prove durante il processo produttivo e sul prodotto finito, eseguite dal fabbricante, per assicurare la conformità dei prodotti con le prestazioni e valori dichiarati con le prove iniziali di tipo.
Per i sistemi 2+ i compiti di TECNOLAB saranno quelli di:
• eseguire una ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della produzione in fabbrica.
• effettuare verifiche di sorveglianza per il mantenimento del certificato del FPC.
In ogni caso, le modalità particolari adottate da TECNOLAB per l'esecuzione delle diverse tipologie di esami, verifiche, valutazioni, ecc. previste nel suddetto Allegato V sono precisate – ove ritenuto necessario a giudizio di TECNOLAB – in apposite procedure ope- rative; tali procedure di dettaglio sono a disposizione del cliente su sua richiesta, limitata- mente al caso specifico di pertinenza.
Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di TECNOLAB incari- cati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte con- sentendo l’accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.
Nel caso il cliente subappalti parzialmente o totalmente le prove del FPC ad un la- boratorio esterno, egli deve dare evidenza che le prove siano conformi ai requisiti previsti dalle norme armonizzate; inoltre TECNOLAB potrà pianificare, se ritenuto necessario una visita anche presso il laboratorio stesso.
5.5 Attività di Verifica
L’OdC comunica all’Organizzazione, dopo averne verificata la disponibilità, la data e il mod. Fpc-017 Piano di Audit FPC – EN 1090-1 per la Visita di Valutazione in campo nonché la composizione del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI) incaricato. Normalmente il Responsabile del GVI è la persona che ha effettuato l’esame documentale.
Qualora fosse incaricato un GVI (o anche solo un ispettore del gruppo) differente ri- spetto a quanto già preventivamente comunicato in sede di inizio iter di certificazione, l’Organizzazione ha facoltà i ricusare il GVI attraverso una comunicazione scritta da inol- trare ad TECNOLAB, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione del nuovo gruppo. La ricusazione deve essere supportata da fondate motivazioni (es. conflitto di inte- resse).
L’OdC, valutate le motivazioni addotte da parte dell’Organizzazione, provvede, se necessario, alla nomina del/i nuovo/i membro/i del GVI.
Alla visita di valutazione possono inoltre partecipare:
- Ispettori in addestramento dell’OdC;
- Ispettori dell’Autorità Competente che rilascia l’abilitazione agli OdC per la certi- ficazione del sistema di produzione dell’FPC, in accompagnamento al GVI;
- Consulenti dell’Organizzazione.
Questi ultimi possono presenziare in qualità di osservatori, quindi senza diritto di in- tervento nell’attività di verifica.
Il costo dell’eventuale partecipazione di “Ispettori in addestramento” o degli “Ispetto- ri dell’Autorità Competente” è a carico dell’OdC stesso.
L’Organizzazione certificata/certificanda, solamente in presenza di giustificati motivi, valutati caso per caso, può non acconsentire all’effettuazione della verifica. Qualora l’Organizzazione già certificata si rifiutasse di sottoporsi a verifica congiunta con gli ispetto- ri dell’Autorità Competente, TECNOLAB provvederà a sospendere/revocare la certificazio- ne rilasciata. L’iter della sospensione e/o revoca della certificazione proseguirà come defi- nito ai successivi paragrafi 6 e 7.
Qualora l’Organizzazione fosse in corso di nuova certificazione l’iter dovrà essere interrotto fino all’effettuazione della verifica congiunta.
La Visita di Valutazione si articola attraverso:
a) una riunione iniziale, con la Direzione ed i Responsabili dell’Organizzazione, per concordare le finalità e le modalità della Verifica e confermare il piano inviato;
b) la Verifica della chiusura delle anomalie riscontrate in sede di verifica documen- tale;
c) la Verifica nel sito di produzione al fine di misurare la corretta attuazione del si- stema FPC;
d) una riunione finale per presentare alla Direzione dell’Organizzazione i risultati della Verifica e le conclusioni del GVI in merito alla rispondenza del sistema FPC ai documenti di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del GVI rilascia alla Direzione dell’Organizzazione un Rapporto di Audit che descrive i risultati della Verifica con le eventuali Non Conformità e raccomandazioni riscontrate.
La Visita di Valutazione consiste nell’eventuale completamento dell’analisi della do- cumentazione che descrive il sistema FPC e della sua rispondenza a quanto prescritto dalla Norma Tecnica Armonizzata di riferimento, nella verifica in campo della sua efficace implementazione, dell’adeguatezza delle attrezzature e degli impianti, della preparazione del personale addetto, delle registrazioni delle operazioni di controllo e delle eventuali azioni conseguenti l’individuazione di eventi non conformi, siano esse volte a correggere puntualmente l’anomalia o a rimuoverne le cause.
Il GVI verifica in primis il possesso da parte dell’Organizzazione dei documenti di ri- ferimento per la certificazione (norme, specifiche, linee guida, ecc.).
Tutte le evidenze emerse durante la verifica vengono documentate.
I risultati della verifica e l’entità delle non conformità riscontrate vengono ratificati di- rettamente dal RGVI che su mandato dell’OdC ha facoltà di confermare all’Organizzazione, a conclusione delle attività di verifica, i risultati ottenuti.
Al termine delle ispezioni iniziali e periodiche RGVI emette un rapporto di audit (Fpc_018), in cui sono evidenziale le eventuali non conformità e raccomandazioni (v. defi- nizione § 3).
Nel caso di sole raccomandazioni, l’audit in campo (ispezione iniziale o periodica) ha esito positivo e l’iter certificativo prosegue con le successive fasi per l’emissione del certificato. Le raccomandazioni devono essere, come minimo analizzate dall’Organizzazione e le eventuali azioni correttive/preventive saranno verificate da TEC- NOLAB nell’audit successivo.
La presenza di non conformità determina al contrario una serie di passaggi succes- sivi da parte dell’Organizzazione in funzione della classificazione e della gravità riscontrata per la stessa.
L’OdC valuta le soluzioni proposte e, qualora non le ritenga adeguate, ne informa per iscritto l’Organizzazione per le revisioni necessarie. L’iter di certificazione non potrà in ogni caso proseguire finché l’Organizzazione non provveda ad inviare le opportune solu- zioni all’OdC, con la conseguenza che l’Organizzazione non potrà essere sottoposta all’analisi del Comitato Tecnico di Certificazione.
In presenza di non conformità gravi (NCG), l’esito dell’audit è negativo e deve essere riavviato un nuovo iter di certificazione.
In presenza di non conformità maggiori (NCM), l’azienda dovrà definire le propo- ste di azioni correttive, da pianificare e comunque gestire a carico dell’organizzazione en- tro e non oltre 90 giorni dalla data di fine audit di certificazione, e deve dare evidenza a TECNOLAB dell’avvenuto trattamento della non conformità: in tal caso, il RGVI può de- classare la non conformità maggiore a minore e consentire il proseguimento dell’iter di cer- tificazione, proponendo per il rilascio del certificato al Comitato Tecnico di Certificazione.
A discrezione del RGVI, il trattamento delle NC maggiori, secondo le modalità sopra descritte, può comportare un audit suppletivo di follow up documentale e/o in campo, ge- stito secondo le modalità previste in specifica procedura operativa.
L’eventuale permanere di tali non conformità anche nell’audit suppletivo di follow up impedirà l’emissione del certificato e renderà necessario la riattivazione dell’iter da una nuova richiesta ex-novo.
Al contrario, in presenza di non conformità minori (NCm), l’Organizzazione deve comunicare al RGVI le proposte di azioni correttive per la chiusura delle stesse e quest’ultimo le deve accettare per poter consentire il proseguimento dell’iter di certificazio- ne: a differenza delle non conformità maggiori, per le non conformità minori si richiede all’organizzazione di dare evidenza delle azioni pianificate per la risoluzione della NC (pro- posta di azione correttiva, formalizzata su documento del sistema di gestione aziendale ovvero tramite mail certificata), la cui avvenuta attuazione sarà comunque verificata nel corso dell’audit di sorveglianza successivo.
In caso di NCm per le quali RGVI richiede comunque un audit suppletivo di tipo do- cumentale, l’auditor provvede a raccomandare l’emissione del certificato al Comitato di Certificazione e al tempo stesso tuttavia, si richiede all’Organizzazione di fornire comun- que evidenza dell’avvenuta attuazione delle azioni correttive da inviare all’Organismo di Certificazione entro 3 mesi dall’emissione del certificato (si intende certificato emesso sub- judice, che sarà comunque considerato definitivo a seguito dell’avvenuta evidenza delle azioni correttive messe in atto).
In ogni caso, qualunque sia l’esito evidenziato dal RGVI al termine dell’audit, l’ultima decisione spetta al Comitato di Certificazione che deve confermare gli esiti dell’audit: in tal senso, per l’Organizzazione del Cliente, i contenuti del rapporto si intendono confermati nel caso in cui l’azienda non riceva comunicazione contraria da TECNOLAB entro 20 gior- ni dal termine dell’audit.
5.6 Procedura per il Rilascio della Certificazione
La documentazione della pratica viene esaminata dalla Direzione TECNOLAB pri- ma di essere sottoposta al Comitato Tecnico per la delibera del rilascio della Certificazio- ne. Affinché la pratica di certificazione possa essere portata all’analisi del Comitato Tecni- co deve presentarsi almeno la seguente condizione 1:
A) Condizione 1
• Non conformità Gravi pari a 0 (ZERO)
• Non Conformità Maggiori fino a 3 (TRE) incluso, con relative evidenze del tratta- mento immediato delle non conformità già allegate;
• Non Conformità Minori fino a 8 (XXXX) incluso, con relative proposte di trattamento già indicate dall’organizzazione ed accettate dal RGVI.
In tal caso l’Organizzazione deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il trattamento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utiliz- zando il “Rapporto di Non Conformità FPC – EN 1090-1” (modulo Fpc_019).
Tutta la modulistica prevista per la conduzione dell’audit, debitamente compilata, deve es- sere trasmessa dal RGVI sempre in originale alla TECNOLAB appena possibile (e comunque en- tro massimo 7 giorni lavorativi dalla data di fine audit), anticipandoli a mezzo fax od e-mail, per ri- chieste d’urgenza del cliente ovvero per motivazioni specifiche riportate di volta in volta dalla SEG nell’incarico inviato al GVI.
La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato di Certificazione se il GVI incaricato non ha verificato ed accolto su base documentale, e se necessario attraverso una verifi- ca di follow up documentale o in campo, la positiva chiusura delle non conformità maggiori rilevate nonché, eventualmente il RSFPC ne riscontrasse la necessità, l’efficacia stessa delle proposte di azioni correttive definite dall’Organizzazione ed accettate dal RGVI.
Entro i parametri di cui sopra, e verificata l’efficace chiusura dei rilievi emersi nella verifica da parte della Direzione TECNOLAB, il Comitato Tecnico può deliberare con esito favorevole per il rilascio della certificazione.
Tuttavia, ad insindacabile giudizio, in relazione al numero e all’importanza delle non con- formità rilasciate nonché alle soluzioni definite, il comitato di certificazione può deliberare che sia effettuata una verifica di follow up in campo successiva alla certificazione, da effettuarsi in un tem- po definito dal comitato ma comunque non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio della certifica- zione. In caso di mancato svolgimento, il certificato viene comunque sospeso e successivamente revocato secondo le modalità di seguito riportate al par. 6 e 7.
L’incremento delle verifiche di sorveglianza così stabilito serve a garantire che i provvedi- menti messi in atto dall’Organizzazione siano realmente efficaci, in un periodo di tempo definito, nel rispetto del sistema FPC dell’Organizzazione nonché validati ai fini della conformità delle rego- le generali di certificazione dell’OdC.
Qualora la verifica di follow up in campo, rilevasse importanti carenze nell’applicazione effi- cace delle azioni correttive definite, il Comitato Tecnico potrà deliberare la sospensione della certi- ficazione.
Per la revoca della sospensione dovrà essere effettuata nuovamente una verifica di follow up in campo volta a verificare il superamento delle cause che l’hanno determinata. Tale iter è da intendersi valido anche per le verifiche programmate di sorveglianza.
Le verifiche di follow up in campo effettuate in tale condizione risultano a carico dell’Organizzazione.
Nei restanti casi la pratica non può essere sottoposta al Comitato Tecnico ed in particolare:
B) Condizione 2
• Non conformità Gravi pari a 1 (UNO) o più
• Non Conformità Maggiori 4 (QUATTRO) o più;
• Non Conformità Minori oltre 8 (OTTO);
In tal caso l’Organizzazione deve definire per ogni non conformità rilevata dal GVI il tratta- mento e le azioni correttive poste in atto. Tale attività deve essere effettuata utilizzando il mod. “Rapporto di Non Conformità FPC – EN 1090-1” (modulo Fpc_019), lasciato in originale dal GVI presso l’Organizzazione.
La pratica di certificazione non può essere sottoposta al Comitato Tecnico. TECNOLAB deve pianificare una Verifica di follow up in campo.
Nella verifica supplementare deve essere verificata l’efficacia delle azioni correttive definite dall’Organizzazione e preventivamente accolte da TECNOLAB.
Qualora una o più verifiche di follow up documentale e/o in campo riportino l’Organizzazione nella “Condizione 1” la pratica può essere sottoposta al Comitato Tecnico.
Le verifiche di follow up effettuate in tale condizione risultano a carico dell’Organizzazione.
Ad esito favorevole dell’esame del Comitato Tecnico di Certificazione, verificato l’adempimento degli impegni economici da parte dell’Organizzazione, la Direzione di TECNOLAB emette il Certificato di Conformità del Controllo di produzione di fabbrica.
L’OdC invia all’Organizzazione una lettera per informarla dell’ottenimento della Certificazio- ne e delle risultanze di eventuali decisioni del Comitato di Certificazione (es. eventuali audit sup- pletivi di follow up in campo non raccomandati dal RGVI), allegando il Certificato di Conformità del Controllo di Produzione di fabbrica, redatto in accordo con i contenuti del Regolamento 305/11 e della legislazione italiana (Decreto 156/2003 e Circolare Ministero dell’Interno 9 giugno 2011 n. 3). In esso sono riportati fra l’altro: la ragione sociale dell’Organizzazione (nel caso specifico coinci- dente con il fabbricante o suo rappresentante autorizzato, l’indirizzo del sito operativo (coincidente con la fabbrica di produzione),la norma tecnica armonizzata di riferimento (es. EN 1090-1), la data di rilascio e le condizioni di validità della certificazione.
A seguito del rilascio della certificazione, TECNOLAB inserisce il nominativo dell’Organizzazione nel mod. Fpc-003 Registro Aziende Certificate, prenumerato e fir- mato dalla Direzione Generale di TECNOLAB, aggiornato ad ogni riunione di Comitato Tecnico di Certificazione e pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx.
Tale registro riporta generalmente:
• la ragione sociale dell’Organizzazione certificata
• il campo di applicazione
• la localizzazione geografica (indirizzo completo) della sede centrale
• l’eventuale elenco di tutti i siti operativi coperti nel caso di certificazione multisito;
• la data di revisione dell’elenco
• l’indicazione di eventuali sospensioni della certificazione.
Dall’elenco sono immediatamente escluse le Organizzazioni soggetta a revoca della certifi- cazione. Di queste ultime è conservato un apposito elenco con le stesse caratteristiche del prece- dente, anch’esso disponibile al pubblico.
Qualora qualche parte interessata faccia richiesta a TECNOLAB circa la validità di una cer- tificazione emessa, la stessa si impegna a fornire, se del caso, le informazioni necessarie.
5.7 Validità e mantenimento della Certificazione
La certificazione ha validità indefinita, decorrente dalla data di emissione riportata sul Certi- ficato (coincidente con la data della riunione del Comitato di Certificazione che l’ha deliberato), ed è soggetta ad “audit periodici di sorveglianza” presso l’Organizzazione; le cadenze di effettuazione delle verifiche di sorveglianza sono definite dal Comitato di Certificazione in accordo con quanto definito nella norma tecnica armonizzata di riferimento, come più precisamente riportato nella pro- cedura PG14 Concessione, mantenimento, modifica, sospensione e revoca della certifica- zione.
Le visite di sorveglianza hanno lo scopo di verificare, tra l’altro, il mantenimento di confor- mità del sistema FPC ai requisiti dei documenti di riferimento e l’attuazione delle azioni correttive intraprese a seguito delle risultanze dell’audit iniziale e dei successivi audit di sorveglianza.
Visite di sorveglianza per follow up in campo non programmate potranno essere effettuate a discrezione dell’OdC, qualora per esempio si venga a conoscenza di carenze del sistema FPC certificato o di reclami provenienti dal mercato e, nell’eventualità in cui non vengano individuate non conformità critiche e/o importanti, il loro costo rimarrà a carico dell’OdC; in caso contrario il costo sarà a carico dell’Organizzazione.
L’Organizzazione certificata deve informare tempestivamente per iscritto l’OdC di modifiche rilevanti che vengano apportate al sistema FPC certificato.
Tali modifiche potrebbero inoltre rendere necessaria, a giudizio dell’OdC, un’apposita veri- fica di sorveglianza non programmata.
Il mantenimento della Certificazione è soggetto alle prescrizioni riportate al punto preceden- te 5.6 “Rilascio della certificazione”. In particolare il mantenimento della certificazione viene con- cesso al verificarsi della condizione 1. Tuttavia la direzione TECNOLAB può in relazione al numero ed all’importanza delle non conformità rilevate nelle verifiche periodiche di sorveglianza effettuare Verifiche di follow up documentali e/o in campo, per misurare l’efficacia dei trattamenti posti in es- sere nonché delle azioni correttive implementate.
Al verificarsi della Condizione 2 definita al punto 5.6b “Rilascio della certificazione” TEC- NOLAB sospende la certificazione all’Organizzazione.
L’organizzazione deve inviare tempestivamente le azioni correttive definite. XXXXXXXX provvede a sottoporre al Comitato Tecnico la pratica in oggetto al fine di definire le tempistiche per l’effettuazione della verifiche periodiche di sorveglianza, comunque gestite nel rispetto dei compiti dell’Organismo definiti nella specifica norma tecnica armonizzata (es. Tab. B.4 EN 1090-1) e/o de- finiti negli specifici accordi contrattuali.
Solamente attraverso una verifica di follow up in campo che porti nuovamente alla condi- zione 1, dopo aver sottoposto al Comitato di Certificazione la pratica, XXXXXXXX può revocare il provvedimento di sospensione.
I risultati delle verifiche programmate di sorveglianza e delle verifiche supplementari sono oggetto di analisi da parte del Comitato di Certificazione ai fini del mantenimento della certificazio- ne rilasciata.
Il Comitato di Certificazione può richiedere eventuali supplementi di verifica o approfondi- menti al GVI incaricato.
5.8 Estensione della certificazione ad altri impianti
L’Organizzazione può richiedere all’OdC l’estensione della certificazione ad altri im- pianti. L’iter per il rilascio della certificazione è il medesimo di cui ai punti precedenti del presente Regolamento, tenute in debito conto le possibili semplificazioni dovute al fatto che l’OdC ha già valutato la struttura documentale del sistema FPC, nel caso in cui lo stesso si applichi in tutti gli impianti certificati/certificandi.
5.9 Riconoscimento delle certificazioni rilasciate da altri OdC abilitati
Qualora TECNOLAB riceva domanda di certificazione da Organizzazione già certifi- cata da altro organismo di certificazione, effettua un riesame della domanda analogo a quanto descritto al punto 5.2., con integrazione degli aspetti di seguito descritti.
Prima di formulare ed emettere l’offerta, il pertinente Responsabile Certificazione, richiede all’azienda di inviare via mail almeno i seguenti documenti:
1. certificato FPC in corso di validità;
2. ultimo rapporto di audit del controllo di produzione di fabbrica;
3. copia di etichetta CE e relativa dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamen- to 305/11;
4. copia del manuale FPC (o eventuale documentazione di riferimento).
Sulla base della documentazione preliminare prodotta, il Direttore Tecnico provvede a verificare i seguenti aspetti:
Stato di abilitazione dell’OdC certificatore:
- abilitazione dell’OdC in corso di validità;
- analisi di eventuali sospensioni/revoche comminate all’OdC; Stato della certificazione rilasciata all’Organizzazione:
- Certificazione in corso di validità; Congruenza tra attività/impianti coperti dal si- stema FPC e certificazione emessa.
- Analisi della documentazione di verifica rilasciata dall’OdC certificatore nell’ultima verifica effettuata con le azioni correttive definite dall’Organizzazione.
TECNOLAB si riserva la possibilità di accogliere la domanda presentata da organiz- zazioni sui cui è presente un provvedimento di sospensione da parte di altro OdC autoriz- zato.
Verificata la documentazione di cui sopra, viene accettata la domanda di certifica- zione ed emesso preventivo economico.
Il subentro ad altro OdC prevede, fermo restando le condizioni sopra riportate, l’effettuazione di una verifica di certificazione in campo nonché l’emissione di un nuovo certificato, nel rispetto della continuità del ciclo di sorveglianza previsto dalla Table B.4 del- la EN 1090-1 e di specifici accordi contrattuali.
AI fini della determinazione del numero di giornate necessarie per l’effettuazione dell’audit TECNOLAB considera le possibili semplificazioni relative al fatto che l’impianto è già certificato da altro OdC abilitato.
La prosecuzione dell’iter di certificazione procede quindi attraverso le stesse moda- lità definite dal punto 5.5 e successivi.
6 Sospensione della Certificazione
6.1 Sospensione della certificazione
L’OdC può sospendere la validità della certificazione per un periodo di tempo de- terminato, quando si verificano situazioni indebite tra cui ad esempio:
- l’Organizzazione ha sospeso temporaneamente l’applicazione del sistema FPC;
- l’Organizzazione non consente l’esecuzione degli audit suppletivi di follow up documentale e/o in campo e degli audit periodici di sorveglianza;
- l’Organizzazione non si rende disponibile all’effettuazione di verifiche in accom- pagnamento con ispettori dell’Autorità Competente;
- non vengono attuate le azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate;
- si verificano irregolarità nell’uso del Marchio e/o del Certificato dell’OdC;
- il sistema FPC non garantisce il rispetto dei requisiti dei documenti di riferimen- to;
- l’esistenza di problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto;
- la mancata comunicazione all’OdC di modifiche al proprio sistema FPC;
- la mancata comunicazione all’OdC circa procedimenti giudiziari e/o amministra- tivi;
- la condanna dell’Organizzazione per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requisiti cogenti pertinenti al sistema FPC;
- la mancata gestione di reclami o segnalazioni direttamente connesse con ca- renze del sistema FPC;
- l’Organizzazione non rispetta, dopo formale sollecito, gli impegni finanziari as- sunti nei confronti dell’OdC.
Il provvedimento di sospensione viene deliberato dal Comitato Tecnico eventualmente convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento di sospensione deliberato deve essere ra- tificato dal CSI.
La Direzione TECNOLAB notifica all’Organizzazione mediante lettera raccomandata con R.R. (o mail certificata) i motivi del provvedimento assunto nonché le condizioni alle quali la sospensione può esser revocata.
La certificazione rilasciata e successivamente sospesa non può essere utilizzata in nessun caso a partire dal giorno di avvenuta ricezione da parte dell’Organizzazione della Raccomandata con RR. inviata da TECNOLAB.
L’Organizzazione accetta ed autorizza TECNOLAB a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l’eventuale provvedimento di sospensione comminato.
La sospensione sarà revocata soltanto dopo che l’OdC avrà accertato il soddisfa- cente ripristino della conformità ai requisiti specificati attraverso una verifica supplementa- re.
Il provvedimento di revoca della sospensione viene deliberato dal Comitato Tecni- co, eventualmente convocato in riunione straordinaria. Il provvedimento di revoca della sospensione deve essere ratificato dal CSI.
Le spese relative alle verifiche supplementari di sorveglianza conseguenti sono a carico dell’Organizzazione.
7 Revoca della certificazione
7.1 Revoca della certificazione
L’OdC revoca la certificazione nei casi in cui l’Organizzazione:
1) non abbia eliminato, nei modi e nei tempi stabiliti, le condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione;
2) sia inadempiente rispetto alle norme cogenti del sistema FPC/prodotto;
3) cessi le attività negli impianti in cui aveva ottenuto la certificazione;
4) sia messa in liquidazione o in amministrazione straordinaria o sia aperta a suo carico una procedura fallimentare;
5) abbia, a carico dei propri rappresentanti, sentenze definitive di condanna, passate in giudicato, per fatti aventi ad oggetto il mancato rispetto dei requi- siti cogenti del sistema FPC/prodotto;
6) non rispetti, dopo sollecito, gli impegni finanziari assunti nei confronti dell’OdC.
Il provvedimento di revoca viene deliberato dal Comitato Tecnico competente, eventualmente convocato in riunione straordinaria.
Il provvedimento di revoca della certificazione deve essere ratificato dal CSI.
La Direzione TECNOLAB notifica all’Organizzazione mediante Raccomandata con
R.R. i motivi del provvedimento assunto.
La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte dell’Organizzazione della Raccomandata con RR. inviata da TECNOLAB S.r.l..
La revoca della certificazione implica la cancellazione dell’Organizzazione dall’elenco delle società certificate; l’Organizzazione deve restituire all’OdC l’originale del certificato di conformità in suo possesso ed eliminare eventuali copie dello stesso, nonché cessare l’uso del marchio di certificazione, in ogni forma e modo.
L’Organizzazione accetta ed autorizza TECNOLAB a rendere pubblico, e pertanto a trasmettere in via ufficiale, anche agli Enti preposti al controllo, l’eventuale provvedimento di revoca comminato. L’OdC si riserva di richiedere risarcimento per eventuali danni subiti.
8 Rinuncia
8.1 Rinuncia alla Certificazione da parte dell’Organizzazione
L’Organizzazione può rinunciare alla certificazione in proprio possesso:
a) nei casi di variazioni motivate di recesso dal contratto (es. cessazione attività, cessione di ramo d’azienda a soggetto giuridico diverso ecc.);
b) in caso di variazione delle norme di riferimento;
c) in caso di trasferimento della certificazione ad altro organismo;
d) in qualsiasi momento, con il pagamento di una penale di rescissione anticipata che è pari al 20% degli importi delle attività ancora da effettuare previste dal contratto in corso di validità. La penale potrà essere ridotta al 10% se verrà tra- smessa all’OdC una comunicazione di rinuncia a mezzo raccomandata con R.R.(o mail certificata) almeno 3 (tre) mesi prima della pianificazione della Veri- fica Programmata di Sorveglianza.
Con la rinuncia alla certificazione, l’Organizzazione deve restituire a TECNOLAB l’originale del certificato di conformità in suo possesso e non utilizzarne eventuali copie.
La certificazione rilasciata cessa la sua validità il giorno di avvenuta ricezione da parte di TECNOLAB della Raccomandata A/R non potendo più essere impiegata in nes- sun modo da parte dell’Organizzazione.
9 Modifica dello schema di certificazione
In caso di variazioni allo schema di certificazione dell’OdC, correlate o conseguenti anche a variazioni dei documenti di riferimento indicati in precedenza, l’OdC ne darà co- municazione all’Organizzazione, indicando il tipo di variazione e la data entro la quale l’Organizzazione dovrà uniformarsi.
L’Organizzazione, in caso di non accettazione delle variazioni proposte, potrà ri- nunciare alla certificazione dandone comunicazione scritta all’OdC secondo le modalità previste.
Eventuali costi per attività di valutazione derivanti delle sopraccitate variazione normative o regolamentari saranno a carico dell’Organizzazione valutata.
10 Responsabilità ed Obblighi
10.1 Requisiti cogenti connessi al sistema di gestione e limiti dei relativi controlli.
La certificazione del sistema FPC non solleva l’Organizzazione dalle proprie re- sponsabilità verso i clienti ed i terzi in generale né dall’osservanza, per l’espletamento del- le sue attività per la conformità dei beni e servizi forniti, dalle disposizioni che derivano da Leggi o altri atti aventi forza di legge (quali Direttive e Regolamenti), o da norme tecniche, vincoli e/o accordi contrattuali applicabili.
La certificazione riguarda solo la conformità del sistema FPC ai documenti di riferi- mento e non costituisce pertanto un attestato del rispetto dei predetti requisiti cogenti.
L’Odc ha la responsabilità di verificare, sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit, che l’Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi al sistema oggetto della certificazione.
L’Organizzazione rimane pertanto l’unica responsabile dell’osservanza delle dispo- sizioni legislative in vigore relative all’Organizzazione stessa e/o ai prodotti / servizi eroga- ti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte dell’OdC.
10.2 Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministra- tivi in corso
Nel caso giungano a TECNOLAB informazioni ufficiali circa coinvolgimenti in proce- dimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulle responsabilità da prodotto o violazioni di leggi concernenti i prodotti forniti e/o servizi erogati e comunque afferenti al sistema oggetto di certificazione, la Direzione provvederà a trasmettere in via ufficiale tale informazione al Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità rappresentativo delle parti nonché alle Autorità Competenti al rilascio dell’abilitazione agli OdC, per quanto di competenza.
L’Organizzazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’OdC le eventuali situazioni difformi rilevate dall’Autorità di Controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/ erogazione di pro- dotti/ servizi connessi alla certificazione.
Inoltre deve comunicare immediatamente all’OdC eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l’impianto oggetto della certificazione, fatti salvi i li- miti imposti dalla Legge. L’Organizzazione deve costantemente informare l’OdC sull’evolversi di tali situazioni.
10.3 Clausola di limitazione di responsabilità
L’Organizzazione si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione del GVI incaricato.
L’OdC è espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o in- completa comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla rea- le situazione aziendale.
10.4 Obbligo di mantenimento della conformità ai requisiti di riferimento ed even- tuali modifiche
L’organizzazione certificata si impegna a mantenere la propria struttura conforme ai requisiti richiesti dalle norme precisate nel certificato, durante l’intero periodo di validità della certificazione.
Qualora l’Organizzazione intenda modificare parti importanti della proprietà e/o dell’assetto societario, della propria struttura organizzativa (es. variazione dei dati indicati nella domanda di certificazione, sospensione dell’attività oggetto di certificazione, ecc..,) dovrà esserne data preventiva comunicazione scritta all’OdC, che può accettare le varia- zioni o predisporre l’effettuazione di una verifica di sorveglianza supplementare.
11 Gestione del certificato di conformità
11.1 Autorizzazione
In riferimento alla comunicazione di rilascio della certificazione di conformità e nel corso del periodo di validità della stessa certificazione, l’Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il certificato di conformità di proprietà dell’OdC nei modi e alle condizioni descritte nei punti che seguono.
11.2 Utilizzo del certificato di conformità
Il Certificato di Conformità può essere utilizzato dall’Organizzazione certificata con finalità informative, purché riprodotto fedelmente in tutte le sue parti; può essere ingrandito o ridotto in modo uniforme purché il contenuto rimanga leggibile e non risultino alterati i contorni e i contenuti.
L’Organizzazione certificata deve assicurare che l’utilizzo del certificato sia suffi- ciente per una corretta informativa verso terzi inerente le proprie attività realmente coperte dalla certificazione ottenuta.
E’ fondamentale che la certificazione di sistema non sia confusa con una certifica- zione di prodotto, e che non sia estesa ad altri siti che non rientrano nella certificazione ri- lasciata.
11.3 Uso non corretto del certificato di conformità
Nel caso si verifichi un uso non corretto del certificato di conformità (ad esempio: utilizzo nel periodo di sospensione della certificazione; successivamente all'annullamento della certificazione; estensione anche ad impianti non coperti dal certificato, ecc.), TEC- NOLAB dovrà adottare nei confronti dell’Organizzazione certificata i provvedimenti ritenuti idonei per proteggere l'integrità della propria immagine nonché salvaguardare le organiz- zazioni e/o le persone che possono essere indotte in errore a causa dell'impiego non cor- retto del certificato.
11.4 Azioni correttive
In seguito ad uso non corretto del certificato di conformità, TECNOLAB richiede all’Organizzazione adeguate azioni correttive che consentano il ripristino di un uso con- forme degli stessi.
In ogni caso, le azioni correttive saranno definite in relazione al tipo di impiego non corretto ed alle sue conseguenze; azioni legali potranno essere intraprese qualora il certi- ficato sia utilizzato non conformemente agli accordi contrattuali.
Le azioni correttive richieste da TECNOLAB dovranno essere immediatamente at- tuate dall’Organizzazione.
11.5 Sospensione della certificazione
Nel caso in cui l’uso non corretto del certificato di conformità abbia portato discredi- to all’immagine dell’OdC, TECNOLAB può sospendere la certificazione rilasciata all’Organizzazione. La notifica della sospensione sarà inviata all’Organizzazione certificata a mezzo di lettera raccomandata ed in copia alle Autorità Competenti al rilascio dell’abilitazione agli Odc.
La sospensione della certificazione potrà essere decisa dall’OdC anche nel caso in cui l’Organizzazione rifiuti di attuare le azioni correttive richieste a seguito di un uso impro- prio o non corretto del certificato di conformità.
12 Protezione dei dati personali
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il “preventivo consenso informato” da parte dell’Organizzazione è condizio- ne essenziale per l’OdC al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correla- te attività valutative e certificative. TECNOLAB S.r.l. garantisce la più completa riservatez- za e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.).
In particolare TECNOLAB S.r.l. garantisce al cliente che:
- Titolare dei dati è TECNOLAB S.r.l. – Xxxx Xxxxxxxxxxx, xxx – 00000 Xxxxxx (Xx).
- Nell’espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in es- sere è costantemente aggiornata, che potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, sui soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di incaricati, su specifica richiesta alla sede TECNOLAB S.r.l..
- I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, en- tità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con TECNOLAB S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle in- formazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamen- te a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di TEC- NOLAB S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen’s agreement).
- I sistemi informativi di TECNOLAB S.r.l. sono adeguatamente protetti da intru- sioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l’adeguamento al testo unico sulla privacy.
- È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l’immediata cancellazio- ne e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che TECNOLAB è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettro- nica). In caso di cancellazione, TECNOLAB sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività, qualora questa richiesta avvenga durante l’erogazione del ser- vizio, TECNOLAB interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere all’Organizzazione l’intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- L’utilizzo dei dati personali per l’invio di documentazione commerciale sarà effet- tuato solo ed esclusivamente senza l’ausilio di sistemi automatici, con la possibi- lità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- È disponibile a richiesta l’informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servi- zi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.
L’Organizzazione, informata di cui sopra, con la sottoscrizione del presente Rego- lamento, autorizza TECNOLAB S.r.l. a:
1) Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l’erogazione del servizio;
2) Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l’ausilio di tecnologie informatiche protette;
3) Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l’invio di informative anche a carattere commerciale;
4) Rendere pubblici, attraverso il Registro delle Società Certificate, il sito web TECNOLAB e a quanto previsto da altri Enti istituzionali, gli eventuali provvedi- menti di sospensione e/o revoca della certificazione.
13 Reclami
L’Organizzazione può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l’OdC. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell’iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell’espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell’OdC.
L’OdC provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare l’Organizzazione entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.
L’Organizzazione certificata deve inoltre registrare tutti i reclami a lei pervenuti, rela- tivamente al sistema FPC certificato, adottare le opportune azioni del caso, registrarle e renderle disponibili agli ispettori TECNOLAB.
14 Ricorsi
Il ricorso scaturisce dal dissenso dell’Organizzazione nei confronti di una decisione presa dall’OdC nell’ambito dell’iter certificativo.
Il ricorso deve pervenire all’OdC in forma scritta entro 30 giorni dalla data del do- cumento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l’indicazione dell’atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esi- stenti.
L’OdC esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Qualora l’esito del ricorso non sia accettato dall’Organizzazione, la controversia sa- rà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell’OdC, da un rappre- sentante dell’Organizzazione e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.
15 Contenziosi
Tutte le controversie non risolte con l’applicazione dell’art. 14 potranno essere defe- rite alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Chieti.
Le Parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il citato Regolamento Arbitrale. L’Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inde- rogabili del Codice di Procedura Civile (art. 816 e seguenti CPC).
Le spese sono a carico della Parte soccombente.
16 Registro dei certificati
Una volta emesso il certificato, TECNOLAB aggiorna il proprio registro delle aziende certi- ficate, che riporta almeno le seguenti informazioni:
• l'identificazione del prodotto con la relativa classe di esecuzione EXC;
• il fabbricante
• il luogo di fabbricazione
• il tipo di verifica cui il prodotto è stata sottoposto
• la data di emissione del certificato
Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti sul sito web aziendale e/o messo a di- sposizione direttamente a chiunque ne faccia richiesta.
La sottoscrizione del contratto di certificazione costituisce per TECNOLAB l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati soprariportati (salvo che il cliente ne faccia esplici- to divieto a TECNOLAB con apposita comunicazione scritta).
Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi certificati, ma anche dell'eventuale revisione, sospensione o ritiro dei certificati preesistenti.
17 Modalità di riferimento alla certificazione
Una volta ottenuto il certificato del prodotto da costruzione e per tutto il periodo di validità dello stesso, il cliente può fare riferimento ad esso nelle dichiarazioni di conformità da esso rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella pro- pria corrispondenza, ecc.
Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il certificato riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e nemmeno il sistema di ge- stione dell'organizzazione (ad esempio il sistema qualità o altro tipo di sistema), ove non applicabile.
Ad esempio il cliente può fare detti riferimenti utilizzando:
• copie integrali del certificato TECNOLAB e/o
• numero di identificazione del TECNOLAB, purché in accordo alle prescrizioni se- guenti.
Per quanto concerne il certificato TECNOLAB, sono ammesse solo copie integrali del certificato (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché senza distorsioni della struttura del certificato e purché uniformi e leggibili.
Per quanto concerne il numero di identificazione del TECNOLAB, esso deve essere apposto a lato della marcatura di conformità europea CE (ad esempio sull’etichetta che accompagna il prodotto), rispettando quanto specificato nelle relative norme armonizzate.
Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla certificazione diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare TECNOLAB per riceverne lo specifico benestare.
Nel caso di sospensione o ritiro del certificato (vedere par. 6 e 7), il cliente deve cessare di fare qualsiasi tipo di riferimento alla certificazione; qualora ciò non avvenisse, TECNOLAB si riserva di adire le vie legali.
18 Modifiche sul prodotto da costruzione certificato
Il cliente deve informare preventivamente TECNOLAB di qualsiasi modifica, anche minima, che intenda apportare al controllo di produzione di fabbrica sui prodotti da costru- zione oggetto di certificazione; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, i parametri che lo caratterizzano o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme al certificato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di TECNOLAB (es. integrazione/estensione fami- glie di prodotto, modifica alla classe EXC ecc.), con particolare riferimento a quanto previ- sto dalla EN 1090-1 Appendice B par. B. 4.1..
In tali situazioni, TECNOLAB valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative, eventualmente accompagnate da una revisione del certificato, o di avviare direttamente un iter di certificazione ex-novo.
I criteri di questa valutazione sono specificati nelle istruzioni di dettaglio.
In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché TECNOLAB non gli abbia notificato il proprio consenso.
La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la so- spensione del certificato (vedere par. 6).
Naturalmente può accadere che sia lo stesso cliente che, al verificarsi di una o più delle situazioni descritte al primo capoverso, richieda a TECNOLAB una revisione del pro- prio certificato.
Anche in questa situazione TECNOLAB valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, apposite verifiche integrative o di avviare un iter di certificazione ex-novo.
19 Riservatezza
XXXXXXXX assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con l’attestazione della conformità di prodotti da costruzione vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:
- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.
In tali casi eccezionali, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.
Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale della TECNOLAB coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza, copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre i rapporti di verifica vengono resi disponibili esclusiva- mente al cliente con copia per l'archivio TECNOLAB e per gli ispettori.
20 Tariffario
Le tariffe della TECNOLAB, relative alla attestazione della conformità del controllo di produzione di fabbrica FPC sui prodotti da costruzione, sono riportate nelle singole of- ferte redatte specificamente per ciascun cliente sulla base della modulistica standard della TECNOLAB e sulla base delle indicazioni definite nel mod. Fpc_002 Tariffario Servizi.
Nel caso più generale le voci dell’offerta sono, come più precisamente riportato nel suddetto modulo:
• apertura della pratica;
• quota giornaliera per la certificazione e sorveglianza del controllo di produzione di fabbrica, finalizzato all’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione (diver- sificata in funzione del sistema di attestazione, della quantità e tipi di prodotti, delle dimensioni dell’azienda, ecc.);
• tempi di viaggio e rimborso chilometrico
• rimborso spese vive
• eventuali audit di chiusura delle non conformità
• extra, ad esempio in caso di ripetizione parziale di verifiche per cause non imputabi- li a TECNOLAB.
Gli importi indicati in offerta rimangono inalterati per tutta la durata del ciclo di validi- tà del certificato (variabile in funzione della classe EXC definita e sulla base di quanto spe- cifica nella EN 1090-1 Appendice B par. B.4.2 o di specifiche valutazione tecniche condivi- se con l’organizzazione da certificare/certificata ad insindacabile giudizio di TECNOLAB), con la precisazione che, a partire dal quarto anno l’importo della sorveglianza potrà essere aggiornato su base ISTAT, previa comunicazione di TECNOLAB.
21 Fatturazione
La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte. Vale inoltre quanto segue:
• nel caso il cliente disdica le attività di verifica programmate nell'arco dei 10 gg la- vorativi precedenti la data già concordata per iscritto, TECNOLAB si riserva la fa- coltà di addebitare l'importo della verifica;
• nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il cliente riceve una fattura da parte TECNOLAB relativa a tutte le prestazioni svolte fino al mo- mento dell'interruzione;
• dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia TECNOLAB si riserva il diritto di revisionare i do- cumenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.