Centrale Unica di Committenza
Centrale Unica di Committenza
ex art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 tra Comuni di:
Sant’Angelo a Cupolo – Apice – Buonalbergo – San Xxxxxxx Sannita – San Xxxxxxx
Allegato D
Schema di CONTRATTO e CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
di procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a Collaudo tecnico Amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo
tecnico funzionale degli impianti riferito all’intervento di “Ricostruzione della scuola Falcetti sita alla Xxx X. Xxxx
XXXXXXXX
0. Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina l’incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei collaudo tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile e collaudo tecnico, completi degli elaborati necessari, in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal 207/2010 per la parte vigente nonché dal Disciplinare d’Incarico che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato.
2. Il Tecnico incaricato dovrà altresì attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 che entreranno in vigore successivamente all’indizione della gara avente per oggetto il presente servizio.
1. Ai fini dell’interpretazione del presente capitolato tecnico prestazionale si assumono le seguenti definizioni, in conformità al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integra- zioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
b) per «Linee guida» si intendono le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e successive modifiche ed integrazioni;
c) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
d) per «capitolato generale», si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di con- tratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vi- gente;
g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;
2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato tecnico prestazionale si assumono le seguenti definizioni:
a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;
b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;
c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilità all’approvazione definitiva del collaudo o del certificato di regolare esecuzione se i lavori non sono soggetti a collaudo;
d) per «direttore dei lavori» si intende l’ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e proprio e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore
dei lavori si intende altresì di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilità dei lavori e dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformità al progetto, alle perizie e al con- tratto;
e) per «direttore operativo dei lavori» si intende l’assistente al direttore dei lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente nell’osservanza delle clausole contrattuali e risponde della propria attività direttamente al direttore dei lavori nonché è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l’incarico a lui affidato;
f) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nella fase dell’esecuzione dei lavori;
g) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nelle due fasi della progettazione e dell’esecuzione, ovvero della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» e per «coordinatore per l’esecuzione» si intendono rispettivamente i tecnici incaricati e responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione;
h) per «collaudo» si intendono le operazioni a tale scopo previste dalle vigenti norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 102 del codice degli appalti, affidate a soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori;
i) per «collaudatore» si intende il tecnico incaricato del collaudo, sia esso finale che in corso d’opera, ovvero statico, in relazione al tipo di collaudo del quale si tratta nel contesto della disposizione;
j) per «responsabile del procedimento» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del codice degli appalti;
k) per «responsabile del servizio» si intende il dirigente, il funzionario o l’istruttore che ha la responsabilità dell’ufficio tecnico dell’amministrazione committente, ovvero dell’unità operativa o dell’area tecnica alla quale, nell’ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l’esecuzione del lavoro pubblico;
l) per «Autorità» e «osservatorio» si intendono rispettivamente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e l’Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;
m) per «piano» e per «fascicolo» si intendono rispettivamente il piano di sicurezza e di coordina- mento di cui all’articolo 100 del decreto 81 e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori di cui all’articolo 91, com- ma 1, lettera b), dello stesso decreto 81;
n) per «supporto informatico» si intendono dei files archiviati su compact disc, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;
o) per «schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto
informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all’osservatorio e diffuse dall’Autorità;
p) per «notizie istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall’Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l’osservatorio, sia nell’ambito di normali rilevazioni statisti- che nell’ambito dell’attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell’ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.
q) per «amministrazione» si intende l’amministrazione committente.
r) per «intervento complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di partico- lare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, op- pure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;
s) per «lista» si intende la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori da utilizzare per l’offerta a prezzi unitari.
t) Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto l’incarico in forma individuale che l’associazione professionale, la società di ingegneria, l’associazione temporanea tra i predetti soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.
u) Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori è responsabile e titolare della contabilità dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.
1. L’appalto in questione ha per oggetto l’’affidamento di tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico, amministrativo, contabile, e tecnico funzionale in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 67 del DPR 380/2001. Fanno altresì parte del presente affidamento le attività riguardanti i collaudi tecnico funzionali degli impianti e delle reti tecnologiche previste dal progetto
2. L’opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di ricostruzione della scuola Falcetti sita alla Xxx X. Xxxx.
Art. 3. IMPORTO DELL’APPALTO – MODALITA’ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO
1. Gli importi per le prestazioni professionali ed ogni altro onere accessorio e rimborso spese è pari ad euro 40.435,98 (quarantamilaquattrocentotrentacinque/98), esclusi IVA e contributo integrativo e previdenziale;
2. La determinazione del suddetto importo è stata calcolata sulla base del costo di costruzione dell’opera rispetto alla quale deve essere reso il servizio di collaudo e del Decreto Ministeriale 17/06//2016, pubblicato sulla G.U. n.174 dl 27/07/2016, tenendo presente le classi e categorie di progettazione in cui si articola l’opera da realizzare
3. Il costo complessivo dell’intervento di “ricostruzione della scuola Falcetti”, rispetto alla quale deve essere reso il servizio di CSE, ammonta a € 3.140.608,90 per lavori a corpo e oneri della sicurezza a base di appalto
4. Si indicano di seguito le classi e le categorie di progettazione, relative all’opera da realizzare, prese a riferimento per il calcolo dell’importo dell’appalto posto a base di gara, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo
n.50 del 2016”
CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Grado Complessità <<G>> | Valore dell’opera Categorie(€) <<V>> | Importo parcella | ||
Codice | Categorie L.. 143/49 | Descrizione | ||||
STRUTTUR E | S.03 | I/g | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. | 0,95 | €. 714.842,10 | €.7.735,99 |
IMPIANTI | IA.03 | III/c | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | €. 220.340,40 | €. 9.544,66 |
IMPIANTI | IA.01 | III/a | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | €. 298.202,40 | €. 7.744,02 |
EDILIZIA | E.08 | I/c | Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi | 0,95 | €. 1.907.224,00 | €.15.789,32 |
TOTALE | €. 3140.608,90 | €.40.435,98 |
Art. 4. OPERATORI ECONOMICIO AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b) dell’art. 46, le società di ingegneria di cui alla lettera c) dell’art. 46, i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico- finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
2. Ogni operatore economico sopra indicato, in qualsiasi forma partecipi alla gara, dovrà indicare nominativamente il professionista che, in modo unitario e coordinato, svolgerà le funzioni di Collaudatore. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale definiti ex lege e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore. Pertanto poiché l’opera in questione è di importo inferiore a € 5.000.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 216, comma 9 del D.P.R. 207/2010, il collaudatore deve essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, deve essere abilitato all’esercizio della professione e deve essere iscritto nell’Albo professionale da almeno 5 anni.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 46, comma 3, del DPR n. 328/2001, in considerazione della natura e caratteristiche dell’opera da collaudare, il ruolo di collaudatore non può essere assunto da professionisti in possesso di lauree brevi.
4. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 216, comma 7 del D.P.R. 207/2010, il ruolo di collaudatore non può comunque essere affidato:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6 (progettazione), e 112 (verifica della progettazione) del D.Lgs. 163/2006 .
5. In considerazione della complessità dell’opera, il professionista individuato come collaudatore della stessa potrà essere supportato nello svolgimento del servizio da più professionisti (Gruppo di lavoro), in possesso di competenze specialistiche, facenti parte dell’organizzazione dell’operatore economico concorrente (ad es: professionista associato, socio, dipendente, collaboratore su base annua).
6. Nel caso in cui il concorrente non abbia nella propria organizzazione tali figure professionali o sia un professionista singolo senza alcun tipo di organizzazione, potrà comunque individuare tali figure di supporto costituendo con altri professionisti un Raggruppamento Temporaneo ex art. 46 c.1, lett. e) D.Lgs. n.50/2016).
7. I professionisti che faranno parte del Gruppo di lavoro potranno supportare il Collaudatore nella sua attività, con particolare riferimento a problematiche specifiche inerenti l’attività di collaudo, ma non potranno mai sostituire il Collaudatore. Tali professionisti dovranno essere in possesso di specifici titoli professionali (laurea, laurea breve, diploma) adeguati in relazione ai compiti di supporto che svolgeranno nei confronti del Collaudatore.
8. In sede di partecipazione alla gara dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione delle attività che svolgeranno all’interno del Gruppo.
9. I n ogni caso il professionista indicato quale Collaudatore sarà l’unico personalmente responsabile del servizio prestato.
Art. 5. SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. I concorrenti in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara potranno partecipare alla gara presentando un’offerta tecnico-economica.
2. L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economica- mente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). L’offerta migliore sarà individuata sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza.
3. La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali e sub-pesi:
4. Offerta Tecnica (valutazione qualitativa): max 90/100 punti Offerta Economica (valutazione quantitativa): max 10/100 punti:
Codici | Elementi e sub-elementi di valutazione | SUB - Peso Ponderale | Peso Ponderale |
OFFERTA TECNICA – max punti 80 | |||
A | Professionalità e adeguatezza dell’offerta | 36 | |
a.1 | Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente medesimo, significativi della propria capacità di | 36 |
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. | |||
B | Caratteristiche Metodologiche dell’offerta | 54 | |
b.1 | Modalità di svolgimento del servizio ed eventuali proposte migliorative rispetto a quanto previsto nei documenti posti a base di gara | 40 | |
b.2 | Presenza e composizione eventuale “Gruppo di lavoro” a supporto del collaudatore | 14 | |
Punteggio complessivo Offerta Tecnica | 90 | ||
C | OFFERTA ECONOMICA - max punti 10 | ||
Ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara | 10 | ||
Punteggio complessivo Offerta Economica | 10 | ||
Punteggio complessivo criteri di valutazione | 100 |
6.1 contenuti e modalità di svolgimento delle operazioni
1. Le operazioni di collaudo dei lavori, oggetto del presente affidamento, riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente:
- l’idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali l’amministrazione ha commissionato l’opera stessa e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere.
2. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 (capitolo 9) e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso.
3. Inoltre, trattandosi di lavori di particolare complessità tecnica ai sensi dell’art. 236 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, il collaudo dovrà essere effettuato sulla base delle certificazioni di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5%.
4. L’affidatario, durante lo svolgimento delle proprie attività, accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non più ispezionabili una volta eseguite e,
comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
5. In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere, oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, l’affidatario dei servizi di collaudo dovrà, in ogni caso, garantire la propria personale presenza, assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24; la presenza in cantiere dovrà risultare dal registro presenze istituito presso l’Ufficio Direzione Lavori.
6. In ogni caso, durante l’esecuzione dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti opere d’arte e/o sue parti e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere d’arte, impianti non più ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante l’esecuzione dei lavori e comunque quando necessario, l’affidatario dovrà richiedere al personale tecnico specializzato alle dipendenze dell’appaltatore e/o subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o l’effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed
assolutamente in grado di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).
7. Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico dell’affidatario dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come
<Affidatario>, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la propria attività di collaudo in corso d’opera e finale, comprese le attività previste in sede di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell’appaltatore, anche ai fini dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs 50/16, qualora su richiesta del RUP, l’affidatario sia chiamato a redigere la prescritta relazione riservata.
8. Nell’esecuzione dei servizi, l’affidatario si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs 50/16.
9. L’Affidatario svolgerà i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con l’ufficio direzione lavori, con l’Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati.
10. L’Affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi servizi. sono destinati. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali, con esclusione degli oneri relativi all’apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
11. Rimangono altresì a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, l’alloggio ed il trasporto.
12. L’Affidatario procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
a) tempestività nei contatti con l’appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP; con il Direttore dei Lavori;
b) completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante l’andamento dei Lavori e finale;
c) completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
d) diligenza nella vigilanza ed ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro realizzazione.
6.2 Collaudo Tecnico Amministrativo
1. In sede di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera, l’affidatario dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare e certificare che l’opera/il lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
b) redigere disposizioni nei confronti dell’appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
d) esprimersi, su richiesta della stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;
e) redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 102 del D.Lgs 50/16, qualora la stazione appaltante abbia la necessità di utilizzare l’opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
f) controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
g) redigere il verbale “processo verbale di visita” da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla stazione appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
h) prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di piccola entità considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica della loro corretta esecuzione;
i) proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non pregiudicanti la stabilità e/o la funzionalità dell’opera;
j) redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall’impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
6.3 Collaudo funzionale in corso d’opere
1. In sede di Collaudo Funzionale in corso d’opera, l’affidatario dovrà verificare la perfetta
esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili.
2. L’affidatario, così come per gli obblighi necessari in sede di collaudo statico, è obbligato a fissare almeno una visita di collaudo settimanale, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall’Impresa appaltatrice dei lavori.
3. Tra le attività e le verifiche da compiersi secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori, delle relazioni specialistiche ed elaborati grafici e documentali, devono essere comprese:
a) esame del progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
b) verifica dei dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
c) approfondito esame a vista, onde verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
d) esecuzione di tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie “Guide” con adeguate strumentazioni;
e) analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
f) verifica delle certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti (conduttori, tubazioni, corpi illuminanti, apparecchi di comando, ecc.)
g) certificazioni eseguite da laboratori autorizzati dallo stato sulla classe di comportamento al fuoco di tutti i materiali non metallici;
h) supervisione di prove di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali (es: rete idranti);
4. Il collaudo tecnico funzionale avrà ad oggetto gli impianti elettrici e le parti d’opera che includono, suddivisi per le varie categorie:
- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici.
- Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari
- Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto
- Impianti per la distribuzione dell’aria condizionata
- Impianti e reti antincendio
5. Tutte le attività predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la
presentazione alla stazione appaltante dei seguenti elaborati:
a) Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo seguito (dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere) e delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione e/o dichiarazione di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata dell’opera e/o parti di essa;
b) Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
c) Eventuale relazione riservata sulle domande dell’impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l’esecuzione dei lavori;
d) Certificato di collaudo tecnico funzionale d’impianti, manufatti ed apparecchiature;
e) Certificato di collaudo statico delle strutture.
Art. 7. MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO
1. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto e per tutta la durata dei lavori di realizzazione della ricostruzione della scuola Falcetti sita alla Via A. Moro., secondo il cronoprogramma di progetto, in mesi 12, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, o comunque per tutto il tempo che risulterà necessario per il suo completamento, comprese eventuali sospensioni o proroghe dei lavori o ulteriori tempi per eventi imprevisti.
2. Il Servizio terminerà all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
3. Quando l’Affidatario riterrà di aver portato a compimento le prestazioni previste, comunque nei termini sopra indicati, sottoporrà gli elaborati progettuali al RUP consegnando al protocollo comunale n. 3 (tre) copie cartacee, debitamente firmate e timbrate, di tutti i documenti nonché un esemplare completo del collaudo, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo .doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdfA e in formato .pdfA firmato digitalmente.
Art. 8. ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
1. Nel rispetto delle norme vigenti, i servizi in oggetto devono essere eseguiti personalmente dall’affidatario, secondo quanto indicato in sede di gara, nonché nei termini e modalità previste dal presente Capitolato Prestazionale.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 per il presente affidamento, non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo stesso;
3. Le attività di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.
4. L’affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, report illustrativi dell’attività svolta, delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a partecipare alle riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare
presso le aree di cantiere e/o presso gli uffici della stazione appaltante. L’affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i componenti dell’ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contradditorio, per l’approntamento delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento dell’incarico stesso; per dette attività saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP.
5. In occasione di possibili varianti, a supporto del RUP e su sua richiesta, il collaudatore deve porre in essere un controllo ed una verifica di adeguatezza e di conformità delle scelte progettuali di tipo tecnico, anche se queste restano sotto la completa e totale responsabilità del Direttore dei Lavori.
6. Lo svolgimento di tutte le attività legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di apposti verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilità della Direzione lavori e trasmessi al RUP, di norma entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla visita.
7. L’Affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie.
Le assenze per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.
8. Su richiesta scritta del RUP, l’Affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’ufficio Direzione lavori e dall’impresa Appaltatrice dei lavori e suoi subappaltatori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
9. Sono a carico dell’Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante.
10. L’Affidatario infine è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell’esecuzione dei servizi di collaudo, delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
11. L’Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.
12. L’Affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
13. Il professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori e si impegna inoltre ad intervenire, se richiesto, alle riunioni per la redazione di eventuali perizie di variante tecnica e suppletiva che si dovessero redigere in corso dei lavori.
14. Il Professionista che svolgerà il ruolo di collaudatore ha l’obbligo di reperibilità: in tal senso, qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza e/o l’impresa appaltatrice
potranno richiedere la presenza del collaudatore in via d’urgenza e il collaudatore sarà obbligato a sopraggiungere presso il cantiere presso il Ponte sul fiume Po, entro un massimo di 4 ore o comunque nel minor tempo che verrà offerto in gara
15. Si evidenzia inoltre che l’Ufficio della Direzione Lavori sarà composto da un gruppo di professionisti del quale faranno parte competenze interne ed esterne della stazione appaltante e con il quale l’affidatario potrà rapportarsi;
16. È possibile che l'Impresa appaltatrice dei lavori disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi con sabati e domeniche compresi. In tal caso dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza del Collaudatore.
Art. 9. ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. La Stazione appaltante s’impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare all’Affidatario, all’inizio dell’affidamento del Servizio, copia di tutta la documentazione occorrente per l’esecuzione del contratto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
2. L’Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti l’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Stxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) xiorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
4. La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso al cantiere ed alle aree interessate dai lavori, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
1. L’Affidatario è direttamente responsabile delle attività di progettazione oggetto dell’incarico, non potrà avvalersi del subappalto ad eccezione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici (con esclusione delle relazioni geo- logiche), redazione grafica elaborati progettuali (art. 31, comma 8). Le relazioni specialistiche, compresa quella geologica, pertanto non sono subappaltabili. Esse dovranno essere redatte esclusivamente da professionisti inseriti nelle strutture di progettazione.
Art. 11. ALTRI OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
1. L’operatore economico che risulterà aggiudicatario del presente appalto dovrà inoltre sottostare ai seguenti obblighi contrattuali:
2. considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l’esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente;
3. fornire tutte le polizze, assicurative, bancarie, fideiussorie e/o garanzie previste ai sensi
della vigente normativa e indicate nel presente Capitolato;
4. sopportare a proprie spese eventuali obblighi ed oneri non specificatamente indicati nel presente Capitolato e nei singoli documenti progettuali e di gara , ma necessari per il miglior espletamento degli obblighi contrattuali;
5. non ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l’esecuzione del servizio;
6. Le prestazioni contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara costituiscono inoltre specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l’operatore economico aggiudicatario e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per la Committenza,
7. Tutta la documentazione e gli elaborati forniti nel corso dell’espletamento del servizio resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione comunale, la quale potrà utilizzarli a suo insindacabile giudizio.
Art. 12. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARI
1. L’Affidatario è responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.
Art. 13. OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs 50/2016. L’Affidatario si impegna entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento, a trasmettere al RUP i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da comunicare all’Osservatorio ai sensi dell’art. 213, comma 9. Nel caso in cui, per cause imputabili all’Affidatario, l’Autorità sottoponesse il Committente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016, il Comune si rivarrà sul Professionista incaricato, fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata.
Art. 14. PROPRIETA’ DEL PROGETTO
1. Tutti gli elaborati grafici ed i documenti prodotti dall’Affidatario nell’espletamento dell’incarico, saranno di piena e assoluta proprietà del Comune, che a proprio insindacabile giudizio, potrà dare o meno esecuzione al progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, sempre a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.
Art. 15. MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
1. Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti ai precedenti articoli (modalità e durata dell’incarico) del presente capitolato tecnico prestazionale solo nell’eventualità di:
a) sospensione disposta dal Committente;
b) cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità che rendano
temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.
2. La sospensione delle attività di progettazione di cui al punto a) potrà essere disposta dal Committente in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b), che possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione, l’Affidatario sarà tenuto a presentare al Committente entro un giorno dal verificarsi dell’evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla proroga, il Committente ne stabilirà l’entità, salva la facoltà dell’Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.
3. Qualora il Committente non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne darà immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potrà formulare le proprie osservazioni.
4. In tali casi, il Committente, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potrà comunque ordinare al D.L. la ripresa dei lavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima.
1. Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l’esecuzione dell’incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. L’Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o condizionarla.
Art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO
1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli del presente capitolato.
3. Il contratto potrà altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico in- caricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non di- sponga di una figura professionale sostitutiva;
b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con terzi;
c) nel caso previsto dall’art. 24 del presente Capitolato tecnico prestazionale (penali per ritardi);
d) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi il tempo massimo per la progettazione indicato agli articoli 5 e 6 del presente capitolato.
e) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
f) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
g) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
h) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 9;
i) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudica- zione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto esse- re escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
j) superamento dei tempi massimi, ai sensi dell’articolo 24.
La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 18. CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
1. Il compenso previsto per le attività oggetto dell’incarico è stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA da prevedersi nei termini di legge. L’ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.
2. L’importo complessivo indicato nel presente Capitolato tecnico prestazionale costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da parte dell’Organo competente che approvi, preventivamente ad ogni prestazione, l’aumento della somma stessa.
Art. 19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSI FINANZIATRI
1. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione.
2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG XXXXXXXXX) e il codice unico del progetto in questione (CUP
XXXXXXXXXXXXX). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione dell’affidamento.
3. A tal fine l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Benevento gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. La Provincia di Benevento verificherà, inoltre, che negli eventuali contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con altri eventuali subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. Tali subcontraenti, a loro volta, saranno tenuti a comunicare alla Provincia di Benevento gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Al fine di mettere la Provincia di Benevento in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla Provincia tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento.
6. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
Art. 20. PAGAMENTI
1. L’importo contrattuale del servizio sarà determinato in base alla percentuale del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo posto a base di gara calcolato in base al D.M.G del 17/06/2016. All’importo, come sopra calcolato, si dovrà aggiungere:
- il contributo integrativo (ora 4%) ai sensi dell’art.10 della legge n.6 del 03/01/1986;
- l’I.V.A. nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.
2. Tutti gli oneri e tutte le spese finalizzate allo svolgimento del servizio ricadono sull’aggiudicatario, senza diritto ad alcun compenso o rimborso, con esclusione dei soli oneri fiscali e dei contributi alla cassa mutua di riferimento.
3. Sono compresi e compensati nell’importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla committenza. E’ pertanto compito ed onere dell’aggiudicatario assumere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio, al fine di presentare un’offerta economica che sia adeguata e remunerativa rispetto alle attività da svolgere.
4. Il compenso da corrispondere – comprensivo delle spese – sarà commisurato all’importo dei lavori; in particolare il compenso sarà erogato con le seguenti modalità:
a. presentazione di notula analitica ad ogni stato di avanzamento lavori Di ricostruzione della scuola falcetti (certificato di pagamento alla Ditta) per un importo proporzionale allo stato d’avanzamento stesso e fino ad un massimo pari al 90% dell’importo;
b. liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori sopra citati
5. La liquidazione dei compensi spettanti all’aggiudicatario avverrà su presentazione di notula analitica e successiva fattura e sarà subordinata alla verifica di regolarità
contributiva secondo i termini e le procedure vigenti al momento della liquidazione. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture.
6. Rimane a carico della Stazione Appaltante il pagamento dell'I.V.A. di legge.
Art. 21. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non è dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria per l’incarico di progettazione ma solo per i servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 93, comma 10 del Codice (diversi da progettazione, redazione piani di sicurezza, supporto al RUP).
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art 103 del D.Lgs. n.50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
5. Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
6. Il committente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’aggiudicatario.
7. Alla garanzia definitiva si applica quanto previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui aggiudicatario del servizio sia un Raggruppamento Temporaneo (RTP) per poter usufruire delle riduzioni previste dal citato articolo le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutti gli operatori economici partecipanti al RTP.
8. A garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare una polizza di responsabilità civile professionale rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione europea.
9. Tale polizza copre la responsabilità professionale del Collaudatore per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.
Nel caso in cui la polizza abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella prevista per il servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto.
10. La garanzia deve essere prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione) e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
Art. 22. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il presente Capitolato tecnico prestazionale è parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sarà regolato il rapporto tra il Professionista incaricato e il Comune. Esso è impegnativo a tutti gli effetti per il Professionista sin dal momento della presentazione dell’offerta, per tutti i servizi og- getto della procedura ad evidenza pubblica.
Art. 23. PENALI PER RITARDI
1. Il mancato rispetto dei termini convenuti per l’ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il diritto del Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all’1 per mille (uno per mille) del corrispettivo previsto, per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell’importo globale del compenso. Verificandosi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni oltre il termine massimo, il Committente ha la facoltà di applicare la risoluzione di cui all’art. 18. E’ comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti all’art. 6.
Art. 24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. L’affidamento dell’incarico è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione dell’incarico o alla sua risoluzione, si farà ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Modena per le vertenze contrattuali. E’ esclusa la competenza arbitrale di cui ex articolo 209 del Codice.
Art. 25. DISPOSIZIONI FINALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l’applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
INDICE
PREMESSE 1
Art. 2. OGGETTO DELL’INCARICO 3
2.1.Descrizione degli interventi oggetto d’incarico 4
Art. 3. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 5
Art. 4. SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 6
Art. 5. PRESTAZIONI RICHIESTE 9
5.1. Svolgimento delle prestazioni 10
5.1.1. Progetto di fattibilità tecnico economica di Via Xxxxxx Xxxxx e Progettazione definitiva ed esecutiva (progettazione unica) di Piazza Sassi, Via IV Novembre, Via Xxxxx, intersezioni stradali di Via Grandi con Vix XX Xxxxxxxx x Xxx Xxxxxx Xxxxx 00
5.1.2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 11
5.1.3. Direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo 12
5.1.2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 12
Art. 6. MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO 13
Art. 7. ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 14
Art. 8. ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO .15 Art. 9. SUBAPPALTO 15
Art. 10. RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI 15
Art. 11. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO 16
Art. 12. OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA 16
Art. 13. PROPRIETA’ DEL PROGETTO 16
Art. 14. AUTORIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 16
Art. 15. MANCANZE E/O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI 16
Art. 16. MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE 17
Art. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO 17
Art. 19. CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 18
Art. 20. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 18
Art. 21. PAGAMENTI 19
Art. 22. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 19
Art. 23. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 20
Art. 24. PENALI PER RITARDI 20
Art. 25. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
Art. 26. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 20
Art. 27. DISPOSIZIONI FINALI 21
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