PROCEDURA APERTA N.49/2016
Dipartimento Amministrativo
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da KIWA CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001: 2008
Servizio Acquisti Metropolitano
Settore Servizi Appaltati e Prodotti Economali
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
PROCEDURA APERTA N.49/2016
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI BIOLOGICI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DI BOLOGNA E FERRARA
(timbro e firma per accettazione)
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 - fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Xxxxxxxxx.Xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Art. 1) - Oggetto della Gara 3
Art. 2) - Caratteristiche e descrizione della fornitura 3
Art. 3) - Variazione delle attrezzature/prodotti 4
Art. 5) - Consegna delle attrezzature (maceratori) 4
Art. 6) - Consegna dei prodotti (presidi) 5
Art. 7) - Referente della Ditta e Referente delle Aziende Sanitarie 6
Art. 8) - Collaudi - Controlli 7
Art. 9) - Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione 8
Art. 10) - Durata del servizio e ritiro delle apparecchiature 9
Art. 13) - Revisione dei prezzi 10
Art. 14) - Acquisto in danno 10
Art. 15) - Obbligo di riservatezza dei dati 10
Art. 16) - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 11
Art. 17) - Inadempienze e penalità 11
Art. 18) - Responsabilità – danni a persone e cose 13
Art. 19) - Cessione e subappalto del contratto 13
Art. 20) - Scioglimento di società 14
Art. 21) - Risoluzione del contratto 14
Art. 22) - Recesso dal contratto 15
Art. 23) – Fatturazione, Pagamento, Ordini e Documenti di trasporto 15
Art.24) - Clausola di adesione 18
Art. 25) - Spese accessorie 18
Art. 26) - Controversie e foro competente 18
Art. 1) - Oggetto della Gara
Il presente capitolato speciale regola le norme per la fornitura, in un unico lotto, di sistemi per lo smaltimento di materiali biologici, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
Detta fornitura è costituita:
1.attrezzature maceratrici (d’ora in avanti “maceratori”) in comodato d’uso gratuito, compresa la manutenzione degli stessi effettuata con le modalità successivamente indicate;
2. somministrazione di presidi monouso.
I quantitativi presunti e le caratteristiche dei maceratori sono indicati nell’Allegato 1, mentre quelli del materiale monouso sono indicati nell’Allegato 2.
Dovranno inoltre essere forniti, in comodato d’uso gratuito, ed installati i seguenti prodotti nelle quantità necessarie al fabbisogno dei vari reparti:
distributori
rastrelliere per supporti
supporti per padella tipo “italiana” e per tipo “europeo”
supporti vasi.
Ogni Azienda si riserva la facoltà di non acquistare, o di acquistare in parte, o di acquistare in quantità maggiore, i materiali di consumo aggiudicati, qualora si verifichino variazioni di utilizzo da parte delle unità organizzative sanitarie, senza che per questo l’Impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna.
Altresì ogni Azienda si riserva la facoltà di richiedere, ulteriori apparecchiature identiche a quelle aggiudicate, qualora si verifichino variazioni di utilizzo da parte delle unità organizzative sanitarie, senza che per questo l’Impresa possa avanzare pretesa alcuna.
Art. 2) - Caratteristiche e descrizione della fornitura
Le caratteristiche dei prodotti da fornire sono descritte negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente capitolato.
I prodotti offerti devono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti, compreso il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successive modificazioni.
La ditta dovrà adeguarsi immediatamente e senza alcun aggravio di spesa a qualsiasi variazione della normativa del settore.
Per approvvigionarsi di presidi non compresi nell'Allegato 2, ma facenti parte della stessa tipologia, le Aziende Sanitarie si riservano di accedere, per tutta la durata della fornitura, al catalogo della Ditta e al relativo listino prezzi presentati in sede di gara, applicando la percentuale di sconto che la Ditta avrà indicato nell’offerta economica.
Per quanto riguarda i maceratori, è a carico della Ditta aggiudicataria, senza costi aggiuntivi per le Aziende, ogni spesa relativa a:
- tutte le opere di installazione;
- il personale per manovalanza e facchinaggio con le relative attrezzature necessarie;
- il trasporto, compreso quello al piano per il quale potranno essere utilizzati i sollevatori esistenti nei limiti della loro capacità di carico.
La ditta deve inoltre provvedere, su richiesta delle singole Aziende, qualora esigenze organizzative lo richiedano e senza ulteriori oneri a carico di queste ultime, a spostare anche temporaneamente i maceratori.
La ditta aggiudicataria deve essere altresì disponibile a ritirare i maceratori divenuti superflui a seguito di chiusura e accorpamento di reparti ospedalieri.
Il fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9001 per la gestione e l’assicurazione della qualità.;
Le attività necessarie per la predisposizione, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, da svolgersi presso ogni singola Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti indicati da ogni Azienda. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Aziende e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
Il Fornitore:
- rinuncia espressamente, fin d’ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai dipendenti dell’Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati;
- si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato e informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell’Azienda Sanitaria, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Art. 3) - Variazione delle attrezzature/prodotti
Le caratteristiche dei maceratori e dei prodotti da fornire, sono descritte negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente capitolato.
Qualora la ditta fornitrice, nel corso del rapporto contrattuale, ponga in commercio nuove attrezzature/prodotti, alternativi e migliorativi a quelli offerti, dovrà proporli in sostituzione di quelli assegnati, a condizioni economiche equivalenti, concedendo alle Aziende un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, deciderà se proseguire la fornitura con i nuovi prodotti o continuarla con quelli originariamente offerti.
Nel caso in cui la ditta interrompa la produzione delle attrezzature/prodotti offerti, sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo concedendo sempre alle Aziende un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio deciderà se accettare la fornitura delle nuove attrezzature/prodotti o risolvere il contratto.
Art. 4) - Formazione
La ditta dovrà predisporre, a proprie spese, in collaborazione con la Direzioni delle singole Aziende Sanitarie, un corso per la formazione/addestramento in ogni reparto dove si utilizzeranno i sistemi in oggetto, in relazione a quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
Su richiesta di un’Azienda, qualora se ne ravvisasse la necessità, i corsi dovranno essere ripetuti per tutta la durata del contratto.
Art. 5) - Consegna delle attrezzature (maceratori)
La consegna iniziale delle nuove apparecchiature dovrà essere ultimata, previo accordo con i referenti aziendali che verranno successivamente comunicati, entro 45 giorni solari decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione della fornitura, secondo il programma presentato in sede di offerta.
In corso di vigenza del contratto, il termine entro il quale la ditta deve installare i maceratori eventualmente richiesti, è di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta. Qualora la ditta non provveda alla consegna iniziale delle apparecchiature entro i termini previsti, l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre l'incameramento della cauzione definitiva.
In caso di mancata consegna delle macchine richieste in corso di contratto, l'Azienda Sanitaria applicherà la penale prevista al successivo art.17.
Le apparecchiature dovranno essere installate e rese funzionanti a spese e cura della ditta fornitrice che dovrà inoltre provvedere al ritiro degli imballi.
E’ necessario che la ditta informi preventivamente i Referenti Tecnici delle Aziende Sanitarie al fine di verificare sia la modalità del trasporto, sia la compatibilità del supporto con i carichi (pavimenti, massetti, ecc.). Altresì, prima della consegna in Reparto, il fornitore dovrà verificare la compatibilità della dotazione impiantistica del locale con l’apparecchiatura fornita e informare l’UO Tecnica del Presidio prima dell’installazione.
La Ditta aggiudicataria, contestualmente alla consegna delle attrezzature, dovrà fornire istruzioni e manuali d'uso in lingua italiana e tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione delle apparecchiature.
La stessa ditta dovrà inoltre predisporre, in prossimità di ogni maceratore, idonea cartellonistica che contenga le corrette modalità d'uso dei maceratori.
Art. 6) - Consegna dei prodotti (presidi)
La ditta dovrà fornire i materiali di consumo solo dietro specifico ordine emesso dagli uffici competenti di ogni Azienda Sanitaria.
La merce deve essere consegnata in porto franco, nelle quantità e qualità descritte nell’ordine. La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino:a tal fine la ditta dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie quali sponda idraulica, transpallett ecc..
Per modalità di consegna dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna vedi l’Allegato M del Centro Logistico.
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara:
- Luoghi di consegna: sono direttamente nelle UUOO richiedenti nelle articolazioni delle sue strutture
- Periodicità della consegna: dovrà avvenire di norma ogni 7-15 gg, ma dovrà comunque essere effettuata, con diversa periodicità in caso di necessità ed urgenza, ad insindacabile giudizio delle UUOO destinatarie, tutta a spese e rischio della Ditta fornitrice. Le periodicità delle consegne dovranno tenere conto delle necessità delle UUOO e dei problemi di carico di incendio dei depositi e dovranno essere concordati con i Referenti aziendali.
Per l ’AUSL di Bologna la consegna dovrà avvenire POSTO TERRA presso le due sedi dei Magazzini aziendali:
1 – Magazzino di Casalecchio di Reno – via Cimarosa n. 5/2 –Xxxxxxxxxxx xx Xxxx 0 – Magazzino Ospedale Bellaria – via Altura n. 3 – Bologna,
nei termini di seguito esplicitati:
Buono di ordinazione e documento di trasporto: le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste entro i termini stabiliti nel buono d'ordinazione, indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento:
_ numero e data del buono d'ordinazione;
_ data e luogo di consegna dei prodotti
_ descrizione e codice di ciascun prodotto
_ quantità di ciascun prodotto
_ scadenza e lotto di produzione di ciascun prodotto
In mancanza di tali dati non si accetteranno reclami da parte della Ditta qualora la merce fosse respinta.
Prenotazione data di consegna: la consegna dovrà avvenire previa prenotazione telefonica, in seguito concordata e confermata via telefax/posta elettronica e dovrà essere eseguita entro il termine indicato sul buono d’ordinazione. In caso di ritardo questa Amministrazione applicherà la penale prevista all’art. 17, riservandosi la possibilità di acquistare il materiale di cui trattasi presso altra ditta con addebito all’aggiudicataria dell’eventuale maggior costo sostenuto. Per consegna concordata si intende che la Ditta o il corriere addetto al servizio di trasporto, devono ottenere il benestare del Magazzino Generale sulla data proposta.
Consegna su pallets: quando i prodotti vengono consegnati su pallets a terra, la Ditta fornitrice è obbligata a rispettare alcune precise modalità. Infatti ciascun pallet deve essere:
1. del tipo EURONORM/EPAL da 1200 X 800 mm. ed assolutamente integro;
2. correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
3. altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 115;
4. il peso di ciascun pallet non deve essere superiore a kg. 750;
5. costruito con colli perfettamente allineati, senza debordamenti;
6. composto da colli ognuno dei quali deve riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura.
Consegna in colli: qualora la quantità dello stesso prodotto in consegna risulti inferiore ad un pallet standard (vedi precedente punto 4), la consegna potrà essere effettuata in singoli o in gruppi di colli. E’ obbligatorio che la ditta fornitrice rispetti la seguente modalità: ogni singolo collo deve riportare all’esterno l’indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere mantenuta per l’intera durata della fornitura.
Ogni singolo collo non deve superare i 10 Kg.
Requisiti dei prodotti: i prodotti consegnati devono rispondere a quanto offerto e, in generale, devono essere sempre conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio.
Contestazioni al momento della consegna: qualora la consegna dovesse avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate e tali da creare disguidi al magazzino, rilevati a suo insindacabile giudizio, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura prevista dall’art. 17 del presente Capitolato Speciale.
Imballo e confezioni devono essere a perdere.
Art. 7) - Referente della Ditta e Referente delle Aziende Sanitarie
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà comunicare il nominativo di un proprio Referente cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale Referente la Ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare) per immediata disponibilità dell’incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Referente de quo e andranno regolarmente documentate. In caso di assenza o impedimento del Referente, la ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.
Le Aziende Sanitarie, a loro volta, forniranno alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio Referente aziendale a cui la Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.
Art. 8) - Collaudi - Controlli
Ogni Azienda Sanitaria si riserva di effettuare qualsiasi tipo di controllo, anche senza il concorso del fornitore.
Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, che verrà riscontrato all’atto del ricevimento.
Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.
Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore.
Il Fornitore è obbligato a:
- consentire alle Aziende Committenti, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;
- dare immediata comunicazione ai suddetti referenti, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
Collaudo e controlli sulle attrezzature. Il collaudo dei maceratori (necessario per tutti quelli di nuova consegna) dovrà essere effettuato nel luogo ove gli stessi vengono installati, alla presenza di un referente che ogni Azienda segnalerà alla ditta, e sarà ripetuto, a spese della ditta, fino a che non darà esito positivo.
Quando le apparecchiature, o parti di esse, non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta.
Ogni qualvolta le apparecchiature in uso vengano sostituite, in via definitiva e non temporaneamente, la ditta dovrà provvedere al collaudo.
Controlli sulle forniture: Il controllo quali-quantitativo sulle forniture sarà effettuato dagli organi competenti dell’Azienda. La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale usato anche a distanza dalla consegna.
In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti, la merce NON CONFORME verrà spedita al fornitore, che dovrà sostituirla con altra CONFORME avente gli stessi requisiti, entro 3 giorni.
La ditta dovrà indicare chiaramente sulla nuova distinta di trasporto (DDT), relativa al materiale sostituito, al punto “tipo di documento” la causale di invio (ad es sostituzione senza fattura, sostituzione con fattura ed emissione nota di accredito ecc.) e ogni altro chiarimento si rendesse necessario alla precisa registrazione da parte del Magazzino dell’invio effettuato.
Art. 9) - Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione
La Ditta si impegna ad effettuare la manutenzione dei maceratori attenendosi alle seguenti disposizioni e a quanto dichiarato in sede di offerta se migliorativa:
MANUTENZIONE PROGRAMMATA:
La ditta dovrà eseguire annualmente una visita di manutenzione ordinaria su tutte le attrezzature installate.
Durante la visita dovranno essere effettuate verifiche ed eventuali sostituzioni dei coltelli dei trituratori, sanificazione della macchina e dei suoi componenti esposti ai fluidi e solidi biologici, sostituzione di cinghie e guarnizioni, ecc.
MANUTENZIONE SU RICHIESTA:
la ditta eseguirà, senza pagamento da parte dell’Azienda di alcuna quota aggiuntiva rispetto a quanto pattuito:
- ogni intervento dovuto a malfunzionamento dei maceratori;
- un numero annuo di interventi per singola Azienda pari al numero di maceratori che saranno installati presso di essa (vedi Allegato 1) dovuti ad un uso non corretto da parte degli utilizzatori. Per tali interventi l’Azienda Sanitaria nulla dovrà alla ditta aggiudicataria. Per eventuali ulteriori interventi (oltre al numero sopraccitato e stabilito per ciascuna Azienda) dovuti ad uso non corretto dei maceratori da parte degli utilizzatori, la ditta dovrà inviare alle Direzioni Aziendali, che verranno indicate, un consuntivo di spesa non superiore al costo massimo proposto per ogni intervento straordinario in sede di offerta, specificando dettagliatamente le cause dell’incidente.
L’accettazione della richiesta di pagamento con la conseguente autorizzazione a fatturare (buono d’ordine) è soggetta al giudizio inappellabile della singola Direzione;
- la ditta dovrà garantire gli interventi di manutenzione per tutti i giorni feriali dell’anno, compreso il periodo estivo, con orario minimo di servizio di 8 ore lavorative al giorno dal lunedì al venerdì e dalle ore 7,30 alle ore 13 il sabato;
- ogni intervento manutentivo dovrà essere eseguito entro 8 ore lavorative dalla richiesta, inviata xxx xxx/xxxxx xxxxxxxxxxx, dai referenti che verranno segnalati successivamente;
- il tempo di ripristino delle apparecchiature deve essere contenuto al massimo in 1 giorno lavorativo, sia con riparazione delle stesse che mediante loro sostituzione, anche temporanea;
- in caso di ripetuti e prolungati fermi macchina, malfunzionamenti e/o condizioni di vetustà, la ditta, dietro semplice richiesta dei referenti che verranno successivamente segnalati, deve provvedere alla sostituzione definitiva dell’apparecchiatura con altra nuova (dotata di marcatura CE), mantenendo invariate le condizioni economiche applicate.
- la ditta si obbliga a conservare, nelle operazioni di manutenzione/riparazione, tutte le caratteristiche originali che garantiscono la marcatura CE e seguire tutte le indicazioni fornite dal produttore.
Dopo ogni intervento di manutenzione/riparazione la ditta dovrà compilare il verbale di lavoro nel quale dovrà indicare chiaramente se l’intervento è su chiamata (specificando in tal caso da chi è partita la chiamata) o se si tratta di un intervento di manutenzione periodica programmata. Detto verbale dovrà sempre contenere le suddette informazioni: marca, modello, numero di matricola e di inventario dell’attrezzatura, reparto, operazioni effettuate, ore di lavoro, parti di ricambio e materiale utilizzato e dovrà essere controfirmato dal personale del reparto in quel momento preposto al controllo e dal tecnico che ha eseguito l’intervento.
Nel caso in cui l’intervento di riparazione si sia reso necessario a causa di un cattivo utilizzo dell’attrezzatura, (erronea introduzione di materiale non triturabile da parte degli utilizzatori), ciò dovrà essere specificato chiaramente nel verbale di lavoro.
I verbali di lavoro dovranno concludersi sempre con una delle seguenti indicazioni:
l’attrezzatura è stata collaudata e funziona regolarmente;
l’intervento di riparazione non è stato ultimato;
l’intervento non ha avuto buon esito e l’attrezzatura non è riparabile.
Gli operatori addetti all’assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati e dovranno indossare un cartellino identificativo in vista.
La Ditta aggiudicataria dovrà, se richiesto dalle singole Aziende sanitarie, inviare via mail copia dei verbali di riparazione e manutenzione periodica agli indirizzi che le saranno comunicati entro il giorno successivo all’effettuazione dell’intervento.
E’ richiesto inoltre che la ditta, con cadenza semestrale (giugno e dicembre), trasmetta a ogni Azienda un report riportante l’elenco dei verbali di lavoro relativi agli interventi effettuati nel semestre precedente specificando quali sono stati gli interventi dovuti a un non corretto uso dell’attrezzatura da parte degli utilizzatori.
Art. 10) - Durata del servizio e ritiro delle apparecchiature
Il presente contratto avrà durata di anni 5, eventualmente rinnovabili di ulteriori anni 1, previo interpello della Ditta aggiudicataria.
Durante il periodo di rinnovo, l’attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara e comunque concordate in corso d’opera, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.
Le Aziende sanitarie si riservano inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, le aziende sanitarie non avranno provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.
La ditta si impegna altresì ad assicurare l’eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale. Le attrezzature, nello stato in cui si trovano, saranno restituite alla ditta aggiudicataria, la quale, a propria cura e spese, provvederà a disinstallarle, accantonarle in modo da non ostacolare l’agibilità dei locali e ritirarle sollecitamente e comunque non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di richiesta di disinstallazione/ritiro da parte delle Aziende Sanitarie.
Le apparecchiature dovranno essere imballate in modo tale da evitare perdite e percolazioni di fluidi dalle macchine rimosse lungo il percorso in reparto.
In caso di ritardo nella disinstallazione e ritiro delle attrezzature da parte della ditta fornitrice, le Aziende sanitarie, ove la sistemazione logistica delle stesse crei disagi tali da rendere insufficiente l’applicazione delle penali previste all’art. 17, si riservano la facoltà di restituire dette apparecchiature a spese della ditta, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati alle stesse nelle fasi di disinstallazione e trasporto.
Art. 11) - Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta a un periodo di prova di sei mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività.
Trascorsi sei mesi dall’inizio del contratto, il periodo di prova s’intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte delle Aziende sanitarie.
Qualora durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’Impresa in fase di gara,
le Aziende sanitarie comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, le Aziende sanitarie hanno la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R o PEC e di aggiudicare la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile “Clausola risolutiva espressa”). In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dalle aziende sanitarie
• avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
• si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.
Art. 12) - Quantitativi
I quantitativi indicati nell’Allegato 2 sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.
Art. 13) - Revisione dei prezzi
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura fatta salva solo, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 163/06, la possibilità di revisione periodica annuale, a partire dal secondo anno, sulla base anche della variazione dell’indice ISTAT FOI calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza contrattuale. La richiesta, motivata e documentata, dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla scadenza annuale; la stazione appaltante si riserva le opportune indagini di mercato.
Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria anche in sede di rinnovo come anche previsto all’art. 10.
Art. 14) - Acquisto in danno
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all‘Azienda Sanitaria interessata.
Qualora invece la fornitura non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell’Azienda Sanitaria, la stessa provvederà ad inviare formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre l’Azienda Sanitaria si riserva di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto, qualora fosse costretta a provvedere altrove.
Art. 15) - Obbligo di riservatezza dei dati
Le notizie e i dati relativi alle aziende sanitarie e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell’Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato.
L’appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs
n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.
Art. 16) - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
Le Aziende Sanitarie, come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda USL di Bologna: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/ sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.00.xxx .,
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx-xxx- committente/dipartimento-di-prevenzione-e-protezione/
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.
L'AUSL di Bologna, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna X. Xxxxxx –Malpighi e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.
Art. 17) - Inadempienze e penalità
Nel caso di inosservanze delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, la Committente si riserva pertanto la facoltà di applicare le seguenti penali:
In caso di ritardo nella consegna, installazione e collaudo con esito positivo dei maceratori, rispetto ai tempi previsti all'art. 5, l'Azienda tratterrà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, per maceratore, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all’Azienda;
In caso di ritardo nella consegna di un ordine di presidi, rispetto ai tempi previsti all'art. 6, l'Azienda tratterrà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all’Azienda.
Qualora il fornitore, a norma dell'art. 6, non sostituisca i presidi respinti perché non corrispondenti ai requisiti richiesti (qualità inferiore rispetto a quelli campionati) e questi non fossero reperibili altrove, l'Azienda potrà trattenere a titolo di penale le stesse somme di cui sopra .
In caso di ritardo negli interventi di manutenzione correttiva, rispetto ai tempi previsti all'art. 9, l'Azienda tratterrà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, per maceratore, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all’Azienda;
In caso di mancata disinstallazione e ritiro dell’apparecchiatura nei tempi previsti all’art.10 l'Azienda tratterrà a titolo di penale una somma variabile fra € 300,00 e € 500,00/die commisurata alla gravità del disservizio procurato.
Nel caso in cui l'Azienda contesti alla ditta l'esatto adempimento delle prestazioni o l'osservanza degli obblighi contrattuali in relazione a casi non previsti nei punti precedenti, potrà richiedere il pagamento di una penale rapportata al valore dei beni o dei servizi oggetto dell'inadempimento e comunque non superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto.
L'applicazione delle penali previste nei diversi articoli della presente scrittura avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di
E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli, saranno contestati per iscritto dall’Ufficio competente della Committente.
L'Appaltatore avrà 10 giorni solari, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni.
Gli uffici competenti della Committente provvederanno alla verifica delle contro deduzioni, e, nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'Appaltatore non vi ottemperi entro il termine predetto o non invii alcun tipo di risposta, trasmetteranno agli uffici preposti e, per conoscenza, all'Appaltatore la non conformità per l'applicazione della penale prevista.
La Committente si impegna a provvedere alla verifica delle non conformità, ai fini dell'applicazione delle penalità, con periodicità di norma trimestrale.
Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata o fax.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso di inosservanze delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, la Committente si riserva pertanto la facoltà di applicare le seguenti penali:
1. mancato rispetto degli orari senza giustificato motivo: € 400,00 per ogni contestazione;
2. mancata risposta degli addetti al call center nei tempi previsti: 200,00 € per ogni contestazione;
3. pulizie/sanificazione dei mezzi utilizzati, continuative e/o periodiche, non effettuate secondo protocollo: € 250,00 per singola inosservanza;
4. mancata manutenzione/riparazione dei mezzi utilizzati: € 1.000,00 per ogni contestazione
5. trasporto non effettuato: €1.000,00 a contestazione, salvo eventuale risarcimento maggiori danni o quant'altro conseguente l'inadempienza
6. mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: € 500,00, ad operatore;
7. mancata o ritardata comunicazione dell'elenco degli operatori formati dell'elenco degli operatori: 250,00 per ogni mancanza;
8. mancata o incompleta formazione degli operatori: € 500,00, ad operatore;
9. danni a persone e cose trasportate dovute a incuria, negligenza, colpa o dolo degli operatori: €1.000,00 ad episodio, fermo restando la responsabilità diretta, civile penale, sui danni provocati e la riserva della Committente di richiedere
l'allontanamento immediato dell'operatore; In tutti gli altri singoli casi non previsti, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato o a quanto offerto dall'Appaltatore: una penale di €1.000,00 a per ogni contestazione.
Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi degli artt. 298 comma 1 e 145 comma 3 del DPR n. 207 del 5/10/2010.
Resta salva la facoltà delle Aziende sanitarie, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l’effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 18) - Responsabilità – danni a persone e cose
Le Aziende sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le aziende sanitarie che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.
La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti delle Aziende sanitarie, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti delle Aziende sanitarie, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.
La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa arrecati, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, secondo le modalità indicate nel presente capitolato di gara.
È facoltà della Committente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Appaltatore.
Art. 19) - Cessione e subappalto del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste all’art.116 del D.Lgs.163/06.
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.118 del D.Lgs.163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- l’impresa Concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio/fornitura subappaltato;
- con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato speciale;
- l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le Aziende sanitarie provvederanno a corrispondere gli importi del servizio subappaltato direttamente al subappaltatore.
La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto.
Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art. 20) - Scioglimento di società
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, le aziende sanitarie hanno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta subingressa.
In caso di fallimento della ditta o di ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere, il contratto si ritiene rescisso di pieno diritto a far data dall’inizio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto delle Aziende sanitarie di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati, fatto ancora salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
In caso di morte dell’aggiudicatario, ove persona fisica, le Aziende sanitarie possono consentire, a proprio insindacabile giudizio, che le obbligazioni derivanti dal contratto siano assunte solidalmente dagli eredi o di ritenere immediatamente risolto il contratto.
Quando le Aziende sanitarie ritenessero continuative negli eredi le obbligazioni del contratto, i medesimi sono tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che saranno dalle Aziende sanitarie ritenuti necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.
Art. 21) - Risoluzione del contratto
L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione alle Aziende sanitarie;
e) in caso di subappalto non autorizzato dalle Aziende sanitarie;
f) qualora le Aziende sanitarie notifichino n. 2 diffide ad adempiere per episodi analoghi senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato, salvo e impregiudicato l’applicazione delle penali previste;
g) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto, le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) le Aziende Sanitarie incamereranno il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Infine, le Aziende sanitarie si riservano di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all’art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.
Art. 22) - Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, le Aziende sanitarie, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
Art. 23) – Fatturazione, Pagamento, Ordini e Documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL di Bologna e alle Aziende ospedaliero Universitarie di Bologna e Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda USL di Bologna :
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 00000 XXXXXXX
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388
Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxx 0 - 00000 Xxx. XXXX XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
Per l’Azienda USL di Bologna:
Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
- indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato
In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna:
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara:
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alle Aziende sanitarie e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le aziende sanitarie sono portatrici.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Art.24) - Clausola di adesione
Questa Azienda USL si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, anche alle altre Aziende Sanitarie facenti parte dell’Area Xxxxx Xxxxxx Centrale. Qualora l’adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.
Art. 25) - Spese accessorie
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta Aggiudicataria.
Art. 26) - Controversie e foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.
Distinti saluti.
PER ACCETTAZIONE
(timbro della Ditta e
firma del Legale Rappresentante)
Firma e timbro del Legale Rappresentante della ditta, per espressa accettazione ai sensi degli artt.1341-1342, degli articoli 2, 3, 5, 9, 10, 13, 17, 21, 23, del vigente Codice Civile
Firma e timbro per accettazione