VENDITA
CAPITOLATO D’ONERI GENERALI
PER LA VENDITA E L’UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI LEGNOSI
VENDITA
Art.1
La vendita dei prodotti legnosi è fatta previa delibera, a pubblico incanto, salvo sia stato disposto diverso sistema nelle forme di legge, nell’ufficio e nel giorno che verranno fissati da apposito avviso, o lettera d’invito.
Art.2
Essa ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell’acquirente, il quale eseguirà il taglio, la riduzione in tronchi e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
Art.3
La vendita di legname e della legna viene fatta in piedi in bosco per la quantità presuntiva risultante dal capitolato particolare d’oneri.
Per tutto il materiale posto in vendita il venditore non garantisce né il numero delle piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità commerciale o meno degli assortimenti ritraibili.
A solo titolo d’informazione per l’acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l’Ente venditore rende noto che la massa ricavabile di oneri fatti salvi i risultati della misurazione definitiva che verrà eseguita a norma degli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del presente capitolato generale.
L’acquirente è pertanto obbligato ad accettare il lotto qualunque sia il quantitativo che risulterà.
Art.4
Ciascun lotto è posto in vendita distintamente e nell’ordine che crederà migliore chi presiede la gara.
Prima del suo inizio si darà lettura dell’art. 353 del codice penale, dell’avviso di licitazione o d’asta, delle prescrizioni del verbale d’assegno e dei capitolati generale e particolare d’oneri; a richiesta saranno
concessi anche tutti i chiarimenti necessari affinché non vi possano essere errori o dubbi sul lotto, sulla sua ubicazione e sulle condizioni di vendita.
AMMISSIONE ALLA GARA
Art.5
Ogni concorrente dovrà essere provvisto oltre del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale esercente del commercio di legname, di una dichiarazione comprovante la capacità tecnica e direttiva nell’esecuzione di utilizzazioni boschive.
Detta dichiarazione sarà rilasciata a richiesta dell’interessato dall’Ufficio forestale, retto da Ispettore, nella cui giurisdizione ha eseguito tagli boschivi e avrà valore solo per l’anno solare di rilascio.
Art.6
Fatto salvo quanto diversamente disposto nel capitolato particolare d’oneri, per essere ammessi alla gara è necessario il deposito di una cauzione provvisoria stabilita nella misura minima del 5% sul presunto valore del lotto riportato nel verbale di assegno e/o capitolato particolare d’oneri.
I partecipanti alla gara dovranno inoltre versare per ciascun lotto, in contanti, una somma minima pari alla cauzione, quale deposito per spese contrattuali, salva liquidazione. Oltre alla predetta cauzione definitiva a garanzia di esatta esecuzione del contratto, l’Ente venditore può pretendere anche una fideiussione.
Detti depositi saranno fatti presso il Tesoriere dell’Amministrazione che vende. Tali versamenti saranno comprovati esclusivamente mediante esibizione delle ricevute rilasciate dal Tesoriere stesso e i depositi, per chi rimane aggiudicatario, resteranno vincolati fino alla stipulazione del contratto.
CONTRATTO DEFINITIVO
Art.7
Il processo verbale di aggiudicazione vincolerà l’aggiudicatario presso l’Amministrazione dell’Ente per il pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso che tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l’obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In quest’ultimo caso non avrà diritto ad alcun risarcimento all’infuori della restituzione dei suoi depositi.
Art.8
Stanno a totale carico dell’acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d’asta, do contratto, di compra-vendita, di assegno, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc. nessuna esclusa od accettuata, salvo la deroga del successivo art. 24.
Art.9
Effettuata l’aggiudicazione, saranno restituiti i depositi dei singoli concorrenti ad eccezione di quelli fatti dall’aggiudicatario. La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l’Ente venditore comunicherà all’acquirente non oltre otto giorni da quello in cui ebbe luogo l’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà consegnare la cauzione definitiva nella misura minima del 5% sul valore raggiunto comprendendo in questo l’ammontare della somma provvisoriamente già versata. Detta cauzione sarà depositata secondo le vigenti norme. Nel caso in cui l’aggiudicatario, entro il termine fissato, non avesse, salvo casi di forza maggiore, a presentarsi per la stipulazione del contratto, verrà dall’Ente venditore senz’altro e cioè senza adire le vie legali, incrementata la cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 6, salvo rifusione degli eventuali danni derivanti al venditore da tale inadempienza, e l’Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita.
Dovrà inoltre essere costituito dall’acquirente, con le stesse forme di cui sopra, il deposito per spese contrattuali nella misura minima del 5% sul valore di vendita raggiunto.
Art.10
Qualora l’aggiudicazione avvenga a favore di una società, l’Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi all’esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante indicato della documentazione allegata all’offerta.
L’aggiudicatario non potrà senza il consenso dell’Ente venditore, da prendersi con regolare delibera, cedere il contratto né in tutto, né in parte, salvo, caso contrario, il diritto al proprietario del bosco di risolvere immediatamente il contratto senza adire le vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno, e di incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.
Art.11
Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall’acquirente, in valuta legale, presso il Tesoriere dell’Ente venditore secondo le modalità fissate nel capitolato particolare d’oneri e/o nel contratto di compra- vendita.
CONSEGNA
Art.12
Entro i termini fissati nel capitolato particolare d’oneri e/o nel contratto di compra-vendita o altro atto con forza di contratto, l’acquirente, tramite l’Ente venditore, o quest’ultimo, direttamente, dovranno chiedere all’Autorità Forestale la consegna del bosco e delle piante o legna oggetto della compravendita.
La domanda di consegna dovrà essere corredata da una copia del capitolato particolare d’oneri.
La consegna, effettuata da un rappresentante dell’Autorità Forestale con l’assistenza del custode forestale della zona, alla presenza dell’aggiudicatario, o suo rappresentante del proprietario del bosco, potrà avere luogo:
a) sul posto: in tale caso il rappresentante dell’Autorità Forestale indicherà all’aggiudicatario o suo rappresentante gli alberi martellati o assegnati da tagliare; eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco (schianti, incendi, furti, danni, ecc.); epoca e modalità particolari per il taglio, la fatturazione, l’avvallamento, la concentrazione e l’esbosco del materiale legnoso (smussature, sramature, ecc.); le vie e i mezzi d’esbosco e di trasporto, i sentieri d’accesso, ecc. ; i mezzi particolari di protezione del soprassuolo; stato e modalità d’uso di altre eventuali infrastrutture.
b) In via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell’acquirente, alla quale dovrà risultare l’espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel verbale di consegna.
Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell’acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d’ufficio su richiesta dell’Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R. l’acquirente o in persona o mediante un suo rappresentante, non intervenendo l’acquirente alla consegna, verrà senz’altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto o l’Ente venditore si intenderà autorizzato ad incrementare i depositi versati dall’acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell’immediata sospensione d’autorità del lavori e dell’applicazione della penalità prevista al punto 1 dell’art.37 del presente capitolato, prima della redazione del regolare verbale di consegna, verbale che dovrà essere firmato dal rappresentante dell’Autorità Forestale e controfirmato dagli intervenuti.
Art.13
Se all’epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario non avrà diritto all’assegnazione di altre piante od al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all’equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
Art.14
L’acquirente sarà responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.
Art.15
Dopo la firma del verbale di consegna l’aggiudicatario potrà iniziare il taglio preavvisandone del giorno il proprietario del bosco e l’Ufficio forestale che ha giurisdizione sulla zona da utilizzare.
Resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname, né la legna aggiudicata. In effetti, con l’atto in parola, all’aggiudicatario viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.
MODALITÀ DELL’UTILIZZAZIONE
Art.16
Se non vi sono clausole contrarie nel verbale di assegno o di consegna, le piante d’alto fusto saranno tagliate tutte di seguito e senza interruzione. Esse si recideranno rasante terra o comunque ad un’altezza da terra, misurata a monte, non superiore ad un decimo del diametro della ceppaia.
Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto in modo che sia sempre visibile e distinto. Per il taglio dei fusti è obbligatorio l’uso della sega qualora superino i 20 cm di diametro al piede.
Art.17
Nei boschi cedui dovrà eseguirsi il taglio dei polloni a norma delle leggi e regolamenti forestali in vigore, curando la riceppatura, o taglio a fior di terra, delle ceppaie vecchie e deperenti ed il taglio di monconi residuati da utilizzazioni male eseguite od intristiti in seguito ad eccessivo pascolo.
Per la rieducazione dei monconi di piante d’alto fusto dovranno avvertirsi gli organi forestali i quali provvederanno a contrassegnarli.
Dovrà curarsi, inoltre, la recisone degli arbusti spinosi salvo che non sia diversamente disposto nel capitolato particolare d’oneri.
ART. 18
L’aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
Nell’abbattere gli alberi o nel tagliare i polloni si dovrà ricorrere, ove occorra, alla preventiva loro aramatura, all’uso di funi, per regolare la direzione di caduta e a tutti gli altri mezzi che possono eventualmente essere suggeriti dal personale forestale per non rompere, scortecciare o danneggiare in qualsiasi maniera le piante circostanti o il novellame.
Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l’abbattimento delle piante.
ART. 19
Resta convenuto che l’acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute., stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, salvo il disposto dell’art. 37 per quanto riguarda i danni evitabili.
Nel caso che nel bosco in cui ha luogo la tagliata si verifichino schianti meteorici di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato, resta convenuto che l’acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante di cui sopra.
Nel caso si verifichino schianti meteorici di entità superiore al 20% del volume assegnato, l’aggiudicatario del lotto potrà richiedere l’acquisto delle piante schiantate a trattativa privata; l’ente proprietario, mediante provvedimento dell’organo competente, deciderà sulla richiesta e potrà deliberarne la vendita tenendo conto del prezzo che l’Autorità Forestale avrà indicato nel verbale di assegno supplettivo.
ART. 20
L’Ente venditore, tramite il custode forestale di zona, si riserva la sorveglianza di tutti i lavori. Tanto l’acquirente che i suoi operai debbono attenersi strettamente agli ordini del personale forestale sia per quanto riguarda l’aspetto selvicolturale, il taglio e l’allestimento delle piante e della legna, sia per ciò che concerne il loro abbassamento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti dalle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato o nel verbale di assegno o in quello di consegna. Verificandosi tali ipotesi gli ordini dovranno essere dati in forma scritta.
MISURAZIONE
ART. 21
Il taglio delle piante, l’allestimento dei tronchi e il trasporto degli stessi fuori dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal verbale di assegno.
L’acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli furono consegnate come legname da opera e/o come legna in tondello, fino al diametro in punta indicato dal capitolato particolare d’oneri. L’acquirente dovrà utilizzare a regola d’arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l’Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. Trascurando tale adempimento o l’esbosco del materiale a suo tempo preso in consegna, il legname e la legna che saranno rinvenuti in occasione della verifica finale, o non tagliati o abbandonati in bosco o lungo la linea di tradotta, andranno in favore dell’Ente e l’acquirente, salvo altre penalità, sarà tenuto a corrispondere al venditore, sulla base dei prezzi di contratto, un risarcimento equivalente al valore di vendita della massa legnosa di tali materiali, considerandoli sempre come sani e senza difetti.
I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno un metro. Se gli stessi sorpassano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più spartiti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato particolare d’oneri o sul verbale di consegna. La sezionatura dei tronchi dovrà essere fatta con la sega. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo, verrà pesata o misurata in cataste costruite a regola d’arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito nel contratto, sarà misurato a metro cubo.
Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l’esattezza e non si inizierà la misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all’inizio della misurazione.
La misurazione delle lunghezze seguirà in metri e decimetro e quella dei diametri in centimetri: nelle misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro sarà sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali per i tronchi non perfettamente rotondi , evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
La misurazione verrò effettuata secondo una delle seguenti modalità:
1. A misura piena e quindi senza tarizzo;
2. Con tarizzo prefissato, comprensivo di tutti i difetti;
3. Con tarizzo a calcolo, applicando le tabelle in calce al presente Capitolato;
4. Con tarizzo a calcolo per il guasto e prefissato per gli altri difetti;
5. (altre modalità a scelta del Comune, secondo l’uso nella zona).
Nel Capitolato particolare d’oneri dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta e, nel caso dei unti 2 e 4 , sarà precisata, in percentuale, l’entità del tarizzo prefissato.
ART. 22
Chiesta dall’acquirente all’Ente venditore, la misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno eseguiti da un rappresentante dell’Ente venditore e del compratore, con l’assistenza del custode forestale di zona e di altro custode indicato dall’Amministrazione. La misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante stesse, qualora non sia diversamente stabilita dal Capitolato particolare d’oneri. Di tali operazioni il custode forestale ed i l rappresentante dell’Ente venditore dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutto gli intervenuti, servirà di base per la liquidazione del valore della massa legnosa compra-venduta che l’acquirente dovrà pagare entro l’epoca stabilita e sulla base dei prezzi di vendita.
In ogni caso da tale verbale dovrà risultare:
a) il numero delle piante assegnate, risultante dal verbale di assegno nonché di quelle eventualmente aggiunte per l’art. 19;
b) il numero dei tronchi ricavati per l’utilizzazione;
c) la massa cubica totale prodotta;
d) l’eventuale sconto concesso per tarizzo del legname;
e) l’ammontare del valore della massa legnosa commerciale.
ART. 23
Salvo casi eccezionali da valutarsi dall’Ente venditore, la misurazione dovrà procedere senza soluzioni di continuità.
Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Essi decadranno nella classe della legna da ardere e dovranno restare in bosco a favore dell’Ente venditore.
ART. 24
Sulle divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e le qualifiche del legname, deciderà un arbitro, da scegliere tra tecnici forestali o altri esperti del settore, nominato di comune accordo dalle parti.
Le spese conseguenti all’arbitrato graveranno, in parti uguali, sui contraenti.
ART. 25
Nel caso l’acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né si faccia rappresentare, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti.
ART. 26
Dalla misurazione verrà tenuta distinta e diligente registrazione sia dal custode forestale di zona o dal suo coadiutore, sia dai rappresentanti delle parti contraenti.
I piedilista di tale operazione verranno giornalmente controllati e quelli dell’Ente venditore allegati al verbale di cui al precedente art. 22.
ART. 27
Tutti i tronchi formanti oggetto di misurazione dovranno venire segnati con numero progressivo e contrassegnati con apposito martello.
ART. 28
La Giunta Provinciale si riserva di controllare la regolarità delle operazioni di misurazione, conteggio e qualifica del legname, anche disponendo l’intervento dell’Autorità Forestale.
ESBOSCO DEL LEGNAME
ART. 29
Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all’esbosco prima di aver portato a termine l’operazione di misurazione.
L’Ente venditore, su domanda dell’acquirente da prodursi almeno 15 giorni prima dei termini di cui all’art. 21 fissati nel verbale di assegno e su parere favorevole dell’Ispettorato Distrettuale forestale, potrà consentire una proroga per ultimare lavori boschivi, quando risulti provato che effettivamente l’acquirente, per cause di forza maggiore non può ultimare i lavori entro i termini fissati.
Il legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco, entro i termini fissati dal verbale di assegno prorogati come sopra, resteranno a favore dell’Ente venditore, senza che esso debba pagare all’acquirente indennità o compenso alcuno: oppure l’Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà costringere nelle vie di legge, il compratore a portare a termine l’utilizzazione e il
compratore sarà obbligato, in tal caso, a pagare all’Ente venditore la penalità di cui al punto 10) dell’art. 37 per ogni giorno di ritardo sui termini inizialmente fissati o prorogati per l’utilizzazione.
ART. 30
L’esbosco del legname dovrà farsi usando tutte quelle cautele e quei mezzi atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo, secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
Nel caso di impianto di vie funicolari aeree, dovranno essere osservate le norme di legge.
ART. 31
L’esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuovi senza il permesso dell’Autorità Forestale.
L’accatastamento potrà effettuarsi soltanto fuori dal bosco o negli spazi che all’uopo verranno indicati dal personale forestale.
OBBLIGHI GENERALI DELL’ACQUIRENTE O DEL CONSEGNATARIO E PENALITÀ
ART. 32
L’acquirente o il consegnatario è obbligato inoltre:
a) a tenere sgombri i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi sempre transitare liberamente;
b) a riparare le vie, i ponti, i termini, barriere, siepi, fosse, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato nel bosco per il taglio o per il trasporto del legname o della legna;
c) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco o alla radice e a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;
d) di non usare, a meno di espressa autorizzazione dell’Autorità Forestale, mezzi o attrezzatture che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
e) a non costruire, entro il bosco, xxxxxxx, capanne o altri manufatti senza prima ottenere il consenso del proprietario e dell’ Autorità Forestale;
f) ad impedire l’introduzione di legname proveniente da altri lotti;
g) a non lasciare pascolare alcuna specie di animali nella tagliata;
h) ad eseguire tutti quegli ordini che gli venissero impartiti dal personale forestale intesi a garantire la buona conservazione del bosco e la razionale utilizzazione dei prodotti forestali assegnati.
ART. 33
Qualora nel bosco in utilizzazione avesse a manifestarsi un’infestazione di parassite, le ramaglie, i cimali e le cortecce delle piante da utilizzare dovranno essere bruciate subito dopo l’abbattimento delle piante, usando tutte le cautele necessarie per impedire lo sviluppo di incendi. In caso di mancato adempimento, tale lavoro sarà eseguito d’ufficio a cura del proprietario del bosco e a spese dell’acquirente.
ART. 34
Qualora non diversamente prescritto nel verbale d’assegno o di consegna, i cascami (ramaglie, corteccia e cimali) che non venissero ritirati dalla popolazione per proprio uso saranno raccolti e ammucchiati nei vuoti a cura dell’acquirente. In caso di inadempienza, provvederà il proprietario prelevando i fondi a ciò necessari dal deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario.
ART. 35
Abbisognando l’acquirente di legname per la costruzione di capanne, tettoie, strade, teleferiche, ponti od altre opere occorrenti per la utilizzazione, qualora i legnami stessi non possano essere ricavati dalla tagliata assegnatagli, gli saranno concessi dal venditore, ove ne possegga in luogo opportuno e previo regolare assegno da parte dell’Autorità Forestale.
Cessato per l’acquirente il bisogno di tali opere, dovranno le stesse, a richiesta della parte venditrice, essere demolite oppure conservate in tutto o in parte e ciò senza che l’acquirente possa pretendere alcuno indennizzo: però gli sarà condonato il prezzo di acquisto per quei legnami che vennero impiegati nelle opere e cedute, su richiesta, alla parte venditrice.
Così pure l’Ente venditore potrà mediante pagamento di un importo da concordarsi con l’acquirente, far uso di eventuali costruzioni, scivoloni, teleferiche, ecc., per l’abbassamento dei rifiuti di taglio.
Gli impianti di cui sopra, dovranno essere eseguiti a regola d’arte, sui punti e con le direttive del maggiore comune vantaggio che, da parte dell’Autorità Forestale saranno dettate, dopo sentite le parti interessate.
ART. 36
È proibito all’acquirente o al consegnatario di estendere l’abbattimento delle piante e legna oltre i limiti dell’eseguita assegnazione; in caso di trasgressione egli incorrerà nella penalità pari al valore stimato dall’incaricato della verifica finale del materiale abusivamente abbattuto e utilizzato, materiale che resta a disposizione del venditore senza pregiudizio delle azioni penali contemplate dalle vigenti leggi e regolamenti.
ART. 37
Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, le penalità per l’inosservanza delle norme di cui agli articoli a fianco citati, sono le seguenti:
1) inizio lavori di utilizzazione prima della consegna del bosco (art. 12, ult. comma): 1/5 del valore dei prodotti legnosi abbattuti;
2) piante o legna recise troppo alte e cioè non rasente terra, slavo, beninteso, prescrizioni diverse da parte dell’Autorità Forestale (art. 16, I cpv.): L. 5.000.- per ogni pianta o ceppaia, oltre il valore del materiale non utilizzato;
3) asportazione o comunque resa invisibile del martello forestale (art. 16, II cpv.): L. 50.000.- per ogni pianta;
4) mancato taglio di monconi o di arbusti spinosi (art. 17, I e II cpv.): si computa come danno la spesa occorrente per l’esecuzione del mancato lavoro;
5) alberi danneggiati in conseguenza dell’atterramento o allestimento o trasporto di piante o legna assegnata (art. 18, II cpv. e art. 30): il doppio del danno arrecato, se si tratta di danno evitabile, a stima dell’incaricato della verifica finale;
6) piante assegnate ma non utilizzate (verbale di assegno e art. 19): L. 5.000.- per ogni pianta non utilizzata, oltre la penalità prevista dall’art. 21, II cpv.;
7) per apertura di nuove strade, risine, scivoloni, ecc., senza autorizzazione o per infrazioni alle disposizioni degli artt. 30 e 31: L. 50.000.- più una penalità pari al costo di ripristino stimato dall’incaricato della verifica;
8) inosservanza di quanto disposto dai punti a) e b) dell’art. 32: mancando all’adempimento di queste pratiche o prestandovisi imperfettamente, il proprietario del bosco potrà provvedervi d’ufficio a tutto carico e spese dell’acquirente;
9) taglio e sezionatura di piante d’lato fusto con la scure anziché con la sega (art. 16, III cpv.): L. 5.000.- per ogni pianta;
10) ritardo nel portare a termine le operazioni di utilizzazione (art. 21, I cpv., art. 29, ult.cpv.): L. 25.000.- per ogni giorno.
RILIEVO DANNI – VERIFICA FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO
ART. 38
Durante il corso dei lavori di taglio ed esbosco del legname e ad utilizzazione ultimata sarà eseguito, ad opera del personale forestale, il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.
ART. 39
Dei rilievi di cui al precedente art. 38, l’incaricato alla verifica e riconsegna del bosco si servirà a titolo indicativo nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.
ART. 40
Ultimati, entro i termini stabiliti il taglio e l’esbosco dei prodotti, l’aggiudicatario presenterà entro 30 giorni, tramite l’Ente venditore, domanda di verifica finale e di riconsegna del bosco all’Ente venditore. Dette operazioni saranno effettuate dal Dirigente del Servizio Foreste Caccia e Pesca o da un suo delegato, con l’assistenza del personale forestale dell’ufficio che ha provveduto alla consegna del bosco, alla presenza dell’acquirente o di un suo incaricato e del rappresentante del proprietario del bosco, preventivamente avvertiti. L’assenza del rappresentante dell’Ente venditore o dell’acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l’Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida. Il verbale di verifica finale e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni: nello stesso sarà liquidato a stima inappellabile del funzionario incaricato, ogni penalità, compenso o indennizzo per eventuali infrazioni alle norme tecnico forestali di questo capitolato, dei verbali di assegno e di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi relativi alla vendita del lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno dall’acquirente pagate entro 15 giorni dall’arrivo del verbale all’Ente venditore. Sarà facoltà dell’incaricato della verifica finale e di riconsegna del bosco far versare la somma di cui sopra al Fondo Forestale Provinciale. Non è ammesso che le operazioni di verifica vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.
ART. 41
Il Servizio Forestale Caccia e Pesca potrà ordinare d’ufficio la verifica finale e la riconsegna del bosco all’Ente venditore qualora, scaduto il termine previsto dall’art. 40, esse non siano state richieste ed, in tal caso, anche senza preavvisare l’acquirente. La cauzione prestata dall’acquirente, giusto l’art. 9 del Capitolato, non potrà essere restituita prima che il verbale di verifica della
tagliata non sia stato ufficialmente trasmesso all’Ente venditore e prima che l’acquirente abbia pagato tutti i compensi, penalità ed indennizzi fissati nel verbale stesso.
ALTRE FORME DI UTILIZZAZIONE E VENDITA
ART. 42
In caso di utilizzazioni dei prodotti legnosi in economia a mezzi appalti o in forme miste, come pure nei casi di vendita dei prodotti stessi utilizzati sul letto di caduta, a strada, ecc., saranno osservate, per quanto applicabili, le norme contenute nel presente Capitolato.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 43
Per quanto non disposto dal presente Capitolato, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
ART. 44
L’aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell’Ente venditore.
ART. 45
L’Ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del legname e della legna proveniente dal taglio anche dopo la recinzione delle piante e della legna fintantoché, dopo avvenuta la misurazione, non sia rilasciata dall’Ente venditore la licenza di asportare il legname.
Tale autorizzazione verrà rilasciata con atto scritto soltanto dietro presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale misurato.
ART. 46
Le controversie che potessero sorgere tra venditore e compratore in materia tecnica boschiva, saranno deferite in prima istanza al giudizio dell’Ispettorato Distrettuale delle Foreste della zona, ed in seconda istanza al Servizio Foreste Caccia e Pesca il cui giudizio sarà inappellabile.
TABELLA PER GIUDICARE LA PERDITA DI VOLUME DA ATTRIBUIRE AI XXXXX (PEZZI) DA SEGA DIFETTOSI, IN PER CENTO DEL LORO VOLUME, IN OCCASIONE DI MISURAZIONE.
1) Sarà valutata una perdita del 10% del volume: quando il cono di guasto (carie, decomposizione in genere) è minore di ¼ del diametro della base, e purchè non si manifesti anche sulla base opposta.
2) Sarà valutata una perdita del 20% del volume:
- per un cono di guasto che supero ¼ e non ½ del diametro della base in cui il guasto appare;
- per i pezzi curvi quando la saetta della curva (rientranza) va da ¼ e non oltre ½ del diametro medio del tronco; si fa eccezione per i pezzi di larice curvi, che però abbiano diametro non inferiore a cm. 30;
- per cipollature (crepe circolari) quando lo spessore della zona staccata dal centro supera di
¼ il diametro;