SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 6
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA NOTTURNA E DIURNA, FERIALE E FESTIVA, IN URGENZA E/O ORDINARIA
DI DIAGNOSTICA RADIOLOGICA
PERIODO DI 72 MESI DALLA DATA INDICATA NELLA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE E CON OPZIONE DI PROROGA DI N. 1 ANNO
tra
ASST DEL GARDA
e
Società/RTI/Consorzio………………………………………….
INDICE
Premessa
Art. 1 Norme regolatrici Art. 2 Oggetto
Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga e periodo di prova Art. 4 Importo contrattuale
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
6.1 Personale dedicato al servizio
6.2 Monitoraggio dell’osservanza della clausola sociale Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obblighi di manleva Art. 9 Subappalto
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 Cauzione definitiva
Art. 12 Recesso
Art. 13 Recesso per giusta causa
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito Art. 15 Risoluzione del contratto
Art. 16 Contestazioni e Penalità
Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Art. 18 Volumi dell’appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore Art. 22 Clausola di salvaguardia
Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione Art. 26 Clausola finale
Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
Premessa
a) con delibera a contrarre n.657 dell’8/09/2022, l’ASST Garda (di seguito denominata anche ASST o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di guardia attiva notturna e diurna, feriale e festiva, in urgenza e/o ordinaria di diagnostica radiologica presso l’ASST Garda, P.O. di Gavardo/Desenzano, appartenenti a questa ASST del Garda, come meglio specificato nel Capitolato Speciale, per un periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e opzione di proroga per 6 mesi, da aggiudicare con il criterio del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità di quanto offerto rispetto alle caratteristiche individuate nel Capitolato Speciale, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
b) il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. dell’ e sulla GUUE GU/S
dell’ ;
c) con Determina n. del , è stata approvata la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di (Società/RTI/Consorzio);
d) l’aggiudicazione è stata comunicata nei tempi e modi disciplinati all’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
e) l’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
f) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 – comma 9 – del Codice;
g) l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto - di cui fanno parte il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Capitolato Generale dell’ASST del Garda – dicembre 2014 per gli articoli espressamente richiamati, l’offerta tecnica ed economica presentate in gara, che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati per relationem,– definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
h) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Generale dell’ASST del Garda – dicembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale, per gli articoli espressamente richiamati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione sopra richiamata:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice Comportamentale dei dipendenti dell’ASST del Garda, adottato con Delibera n. 160 del 26.01.2018 e pubblicato sul sito istituzionale;
d) dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, allegato alla documentazione di gara.
L’Appaltatore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione” e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, adottato dall’ASST del Garda con Delibera n. 87 del 31.01.2019 e pubblicato sul sito istituzionale).
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’ASST del Garda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione.
L’ASST appaltante provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di guardia attiva notturna e diurna, feriale e festiva, in urgenza e/o ordinaria di diagnostica radiologica presso l’ASST Garda, P.O. di Gavardo/Desenzano, appartenenti a questa ASST del Garda, come meglio specificato nel Capitolato Speciale, per un periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e opzione di proroga per 6 mesi.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale e allegati, qui integralmente richiamati, unitamente all’offerta presentata.
Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga e periodo di prova
Le prestazioni di cui all’art. 2 hanno una durata pari a n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione, in coerenza con le specifiche minimali del Capitolato Speciale e dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
L’ASST appaltante, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga, come esplicitata nel bando di gara, per la durata di 6 (sei) mesi.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’ASST, dietro semplice richiesta scritta dell’Azienda con un preavviso di trenta giorni di calendario, rispetto alla naturale scadenza del contratto..
Per i primi n. 2 (due) mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire all’ASST del Garda una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dall’Appaltatore.
Entro quindici (15) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il Direttore di Esecuzione del Contratto, predisporranno una relazione sull’idoneità complessiva del servizio.
In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio in appalto si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Al contrario, in caso di esito negativo, l’Amministrazione potrà disporre l’immediata risoluzione, ex art. 1456 del C.C., dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione. In tale eventualità, all’Aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo di quanto erogato; sono esclusi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
Nell’ipotesi di mancato superamento del periodo di prova, che potrà concludersi anche precedentemente al decorso dell’intero periodo di n. 2 mesi, l’ASST appaltante avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 110, co. 1 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 4 Importo contrattuale
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative all’oggetto del contratto indicato all’art. 2, viene determinato, per la durata di n. 12 (dodici) mesi, in € , IVA esclusa.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, salvo modifiche intervenute in relazione al servizio da erogarsi.
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio deve essere eseguito secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’ASST appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
Le condizioni e le modalità di esecuzione del presente Contratto sono dettagliate nel Capitolato Speciale e relativi allegati, come integrati dall’offerta presentata in gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, all’applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti. L’Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che i suoi professionisti siano formati al fine di tutela della relativa sicurezza.
In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ASST appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il R.U.P. provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’ASST appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
Art. 6 Personale dedicato al servizio
L’Appaltatore deve disporre di personale adeguato al servizio, in numero e professionalità, atto a garantire l’esecuzione delle attività previste dal Capitolato Speciale, per l’intera durata del contratto.
Deve essere pertanto garantita la sostituzione degli operatori in caso di assenza per malattia, congedi, ferie, dimissioni, infortuni con personale dalle caratteristiche professionali, formative e di esperienza analoghe al personale sostituito. Tali caratteristiche saranno oggetto di controllo del Direttore di Esecuzione del Contratto.
In caso di scioperi e/o assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90 e s.m.i, che prevede l'obbligo da parte dell’Appaltatore di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal CCNL per quanto riguarda i contingenti di personale.
L’Appaltatore applicherà, in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC Aziendale. L’Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di cinque (5) giorni, a segnalare all'ASST la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale, e dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del referente.
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza
7.1 Trattamento dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed in particolar modo in riferimento agli artt. 4, comma 1) punto 8) e art. 28, commi 1, 2 e 3 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
L’ Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e
statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai seguenti principi:
- principi di correttezza, liceità e trasparenza;
- raccolti per la finalità oggetto del presente contratto, esplicite e legittime;
- principio della minimizzazione dei dati;
- principio di esattezza;
- principio della limitazione della conservazione;
- principio della integrità e riservatezza.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, punto 8) del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento nell’allegato all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento e comunque conformemente al disposto del GDP.
L’Appaltatore garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità ed alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei dati personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia.
Si rimanda all’atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato e all’Informativa Privacy, allegati al Disciplinare di gara.
7.1 Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’ASST appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ASST appaltante.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ASST.
Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in materia di “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore s impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni -Obbligo di manleva
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi che sia imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente.
Inoltre, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’ASST appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto, purchè imputabile esclusivamente a una sua condotta inadempiente.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all’Amministrazione, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’Appaltatore nell’espletamento delle attività oggetto di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio, con massimale che non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00, con un numero di sinistri illimitato e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all’Amministrazione e preventivamente accettate dalla stessa.
L’ASST del Garda potrà richiedere in qualunque momento, in corso di esecuzione del contratto, l’esibizione della polizza. In mancanza di tale esibizione, non potrà essere effettuato alcun pagamento a favore dell’Appaltatore, il quale nessuna eccezione o pretesa potrà a tal riguardo segnalare.
Art. 9 Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… .
Per i servizi resi in subappalto, l’ASST appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice.
In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso l’ASST appaltante il contratto di xxxxxxxxxx, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST appaltante non autorizzerà il subappalto.
In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.
L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ASST appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 c. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice e s.m.i..
In caso di subappalto, si rimanda alla normativa di riferimento di cui all’art. 28 del presente Disciplinare di gara, per gli obblighi relativi alla Tracciabilità & Trasparenza (T&T).
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione.
L’ASST appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Con riferimento ai contratti di subservizio, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
Resta inteso che l’ASST, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi – che saranno comunicati dall’Appaltatore ai competenti Uffici dell’ASST appaltante con le modalità esplicitate nella lettera di aggiudicazione - questi è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 11 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto,
l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di €
lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ASST appaltante.
(in
La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti.
In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
E’ facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall’Appaltatore nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del Codice.
Art. 12 Recesso
L’ASST appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
In caso di recesso dell’ASST appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali, nella misura definita all’art. 109 del Codice,
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al citato art. 109.
Art. 13 Recesso per giusta causa
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ASST appaltante, che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere tempestivamente notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni sono efficaci e opponibili se l’ASST appaltante non le avrà rifiutate con comunicazione, notificata al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.
L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG dell’appalto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ASST appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
Art. 15 Risoluzione del contratto
L’ASST appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore.
In tal caso l’ASST appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei casi elencati all’art. 31 “Inadempimento, risoluzione del contratto e recesso” del Capitolato Generale, qui espressamente richiamato e all’art. 108 “Risoluzione” del Codice.
Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’ASST appaltante procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
In ogni caso, potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del Codice.
L’ASST appaltante potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice.
L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nei casi di recesso previsti per legge, e più in generale in tutte le ipotesi contemplate all’art. 110, comma 1 del Codice degli Appalti, l’ASST appaltante avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Art. 16 Contestazioni e Penalità
L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il contratto stesso.
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo 5 del Capitolato Speciale.
Tutti gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, dal R.U.P., su segnalazione del D.E.C..
La contestazione può avvenire anche direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto.
L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’ASST appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ASST appaltante, nei modi sopra indicati, contesta all’Appaltatore le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio a tali inconvenienti.
L’Appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio nella sua regolarità entro i termini di volta in volta stabiliti.
Trascorso inutilmente tale termine, senza che i fatti contestati siano stati affrontati e risolti, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di escutere la garanzia definitiva.
Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, variabile secondo le percentuali di cui all’art. 113 bis del Codice.
Qualora l’ammontare delle penali raggiunga nell’arco di 12 mesi il 5% dell’importo annuo del contratto, l’ASST appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456C.C.).
Applicata la penale, resta salva per l’ASST appaltante la facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno subito.
L’Appaltatore non potrà chiedere la mancata applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all’Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.
Nel caso di applicazione delle penali, l’ASST appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporterà lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ASST appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la S.A. procederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del Codice.
Art. 18 Volumi dell’appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Le prestazioni e la numerosità del fabbisogno, oggetto della presente procedura di gara, sono stimate quantitativamente sulla base delle pregresse ed attuali esigenze dell’Amministrazione e sono indicative, potendo variare in più o meno in relazione alle mutate e reali necessità, o in generale, per cause di forza maggiore, senza che l’Appaltatore abbia a pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi.
L’ASST appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
In conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. e) e comma 4 del Codice, il contratto potrà subire modifiche e/o varianti in corso di vigenza contrattuale, per gli aspetti quantitativi e qualitativi attinenti alla tipologia di Servizi analoghi secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una incidenza pari al 50% del valore del contratto, eventualmente suscettibili di fornitura da parte dell’Appaltatore, che si rendesse necessario acquisire entro il periodo di vigenza del contratto. I prezzi unitari saranno appositamente richiesti all’operatore economico aggiudicatario ed appositamente accettati dall’ASST appaltante.
Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.a) del Codice, nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dall’ASST appaltante.
Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto
L’ASST appaltante nominerà il direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Al D.E.C. competeranno ruoli, funzioni e responsabilità disciplinate dal “Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi”, adottato con Delibera n. 1546 del 20.12.2017 e pubblicato sul sito istituzionale, che si intende qui richiamato.
L’Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con l’ASST appaltante, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto oggetto del presente Contratto.
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il pagamento avverrà a cura delle Stazioni Appaltanti entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT.
Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le fatture dovranno essere mensili.
Il pagamento avverrà a cura dell’ASST del Garda entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di Gara (CIG) e con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT.
Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284, comma 1, del Codice Civile.
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il canone di cui all’offerta economica, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché quelle che si rendessero necessarie o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto,impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’ASST appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni e termini contenuti nella presente documentazione di gara, ed in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al corrispondente articolo.
L’Appaltatore si assume, altresì, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti oggetto del contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.
Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, l’Appaltatore fosse impossibilitato ad adempiere alle prestazioni contrattualizzate, lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso; mentre, l'esecuzione soltanto parziale, comporterà il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio della Stazione Appaltante, utilizzabile per il proseguimento delle attività.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’ASST di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore inoltre, si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante – attraverso il RUP, il DEC e/o Persona qualificata da questi delegata - di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della perfetta conformità delle prestazioni contrattuali con i requisiti minimi richiesti al Capitolato Tecnico e offerti in sede di gara. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Qualora dai predetti controlli, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto richiesto nella presente documentazione di gara, l’aggiudicatario deve provvedere tempestivamente ad eliminare i disservizi rilevati, fatta salva l’applicazione delle penali così come previsto dalla documentazione di gara, a cui si rimanda integralmente. Nel caso l’ASST appaltante riscontri delle irregolarità, all’Appaltatore potranno essere applicate della penali, a sua esclusiva discrezione e nel rispetto di quanto stabilito al corrispondente articolo.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni derivanti dalla normativa anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e questi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’ASST appaltante, assumendosi quindi, l’Appaltatore ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, nel rispetto dei livelli descritti nel Capitolato Tecnico, operando secondo le modalità richieste dall’ASST appaltante. Il mancato rispetto dei livelli descritti nel Capitolato Tecnico comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate al corrispondente articolo. Il reiterato mancato rispetto dei livelli richiesti nel Capitolato Tecnico e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto l’ASST appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, l’ASST appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 15.
Art. 22 Clausola di salvaguardia
Convenzioni ARIA S.p.a./Consip S.p.a.
L’ASST appaltante si riserva il diritto di verificare, per l’intera durata di esecuzione del contratto, la congruità economica dello stesso, nell’eventualità in cui ARIA e/o Consip dovessero stipulare convenzioni per prodotti/servizi simili e/o assimilabili a quelli oggetto della presente procedura e recedere unilateralmente dal contratto ove l’Appaltatore non sia in grado di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni della convenzione ARIA e/o Consip. Ove l’Amministrazione ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 giorni solari dalla relativa formale comunicazione. A tale recesso, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
Modificazioni organizzativo-strutturali del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale
Nel caso in cui la titolarità del rapporto contrattuale transitasse, durante il periodo di vigenza del contratto, in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, sarà facoltà dell'Amministrazione subentrante risolvere il contratto (all’Appaltatore, in questo caso, sarà corrisposto il corrispettivo riferibile al periodo di effettiva erogazione del servizio) ovvero dare continuità allo stesso.
Modificazioni dell’assetto organizzativo dei Presidi Ospedalieri dell’ASST Garda.
L’ASST del Garda si riserva il diritto di apporre modifiche al contratto derivanti dalla riorganizzazione aziendale interna (es. chiusura o trasferimento di UU.OO. / Servizi) e/o da evoluzioni normative nazionali e/o regionali attinenti l’attività oggetto del presente appalto.
Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Oltre quanto già disposto nel presente Contratto, lo stesso è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la stipula del contratto e l’esecuzione delle prestazioni ivi previste;
b. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, co. 3 del DPR medesimo);
c. inadempimento di uno degli obblighi assunti per l’applicazione della clausola sociale;
x. xxxxxxx produzione nei termini contrattuali della documentazione occorrente al RUP per l’attività di monitoraggio dell’osservanza della clausola sociale.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intenderà risolto e l’Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto per l’ASST appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Ai sensi dell’art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.
Le parti concordano di eleggere quale Xxxx competente esclusivo e non concorrente il Foro di Brescia.
Nelle more di risoluzione del contenzioso, l’appaltatore non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario l’Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 co. 14 del Codice.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’ASST appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l’importo di Euro (in lettere ) IVA inclusa.
L’importo dovrà essere rimborsato con le modalità che saranno appositamente comunicate dall’Amministrazione.
Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 26 Clausola finale
Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all’art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.
Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.
ASST DEL GARDA | L’APPALTATORE Il Legale Rappresentante |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate | Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate |
Art. 27 Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 C.C.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 1 Norme regolatrici
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Durata del contratto – Opzioni di proroga e periodo di prova Art. 4 Importo contrattuale
Art. 5 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 7 Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza Art. 8 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva Art. 9 Subappalto
Art. 10 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 Cauzione definitiva
Art. 12 Recesso
Art. 13 Recesso per giusta causa
Art. 14 Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito Art. 15 Risoluzione del contratto
Art. 16 Contestazioni e Penalità
Art. 17 Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Art. 18 Volumi dell’appalto e Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 19 Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile dell’Appalto
Art. 20 Fatturazione e Pagamenti
Art. 21 Obbligazioni contrattuali del Fornitore Art. 22 Clausola di salvaguardia
Art. 23 Condizioni risolutive espresse
Art. 24 Definizione controversie e Foro competente
Art. 25 Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso delle spese di pubblicazione Art. 26 Clausola finale
L’APPALTATORE Il Legale Rappresentante |
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