Medaglia d’Oro al Merito Civile
Medaglia d’Oro al Merito Civile
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER ANNI DUE, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE.
INDICE
CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI 3
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 3
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 3
Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO 4
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 6
Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO 6
Articolo 6 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 7
Articolo 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 7
Articolo 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 7
Articolo 9 - SPESE CONTRATTUALI 7
Articolo 10 - CAUZIONE DEFINITIVA 8
Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 8
Articolo 11 - INIZIO DELL'ESECUZIONE 8
Articolo 12 - OBBLIGHI GENERALI DELCONCESSIONARIO E DEL COMUNE 8
Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 10
Articolo 14 – SUBCONCESSIONE 10
Articolo 15 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 11
Articolo 16 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 11
Articolo 17 - RESPONSABILITA’ 11
Articolo 18 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI 11
Articolo 19 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 12
Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
Articolo 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
Articolo 21 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 13
CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 13
Articolo 22 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 13
CAPO I – CARATTERISTICHE GENERALI
Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, blocco, depositeria e custodia dei veicoli, compresi motocicli, ciclomotori e velocipedi rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche del territorio del Comune di Caserta, su disposizione del Comando di Polizia Municipale e di tutti gli organi di Polizia Stradale riconosciuti dal codice della Strada, ai sensi dell’art. 159 del Dlgs. 285/92, nonché da ordinanze comunali, norme, indicazioni e per tutti quei casi previsti dalla legislazione vigente, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.
Si da atto che la gara ha valore solamente di individuazione della ditta aggiudicataria.
Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente competente, si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 10.
Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione
L’intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E’ fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.
Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre i 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all’utente dalla depositeria al luogo dell’intervento.
I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.
Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l’obbligo di conservarli e custodirli.
La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire, nell’arco orario dalle ore 8.30 alle ore
21.00 di tutti i giorni feriali e festivi nella depositeria, nonché previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell’articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario.
Dell’avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l’espressa dichiarazione di quest’ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all’interessato e una trasmessa al Comando Polizia Municipale.
Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell’art. 215 comma 4 del Codice della Strada.
Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.
2.Blocco dei veicoli
Su disposizione del Comando di Polizia Municipale, il concessionario dovrà procedere al blocco del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza oneri di custodia.
Sarà cura del concessionario apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell’avvenuto blocco; tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui è diretta.
La rimozione del blocco verrà effettuata a richiesta dell’avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco. Le operazioni dovranno essere verbalizzate su appositi moduli dei quali una copia deve essere rilasciata all’utente. Il concessionario, a fine giornata, dovrà fornire, con le modalità sopra richiamate, il resoconto dei veicoli ancora oggetto di blocco.
Il Comando di Polizia Municipale, trascorse 24 ore dall’applicazione del blocco ruote, potrà disporre la rimozione del veicolo ed il suo trasferimento presso la depositeria del concessionario che lo custodirà fino al ritiro da parte del legittimo proprietario o di persona da lui appositamente delegata.
Per il mancato ritiro del veicolo, anche in questo caso, si applicano le disposizioni dell’art.
125, comma 4, del Codice della Strada.
Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO
1. In applicazione del Decreto Ministeriale 4/09/98 n. 401, recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione di veicoli, viene stabilito quanto segue:
I. per le operazione connesse al carico e scarico del veicolo e per l’indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi, al luogo di deposito), verranno applicate le seguenti tariffe:
a) motocicli, ciclomotori e velocipedi
diritto di chiamata | Euro 13,64 | + IVA 22% | Euro 16,64 |
operazioni di carico | Euro 20,46 | + IVA 22% | Euro 24,96 |
indennità chilometrica | Euro 2,93 | + IVA 22% | Euro 3,57 |
b) autoveicoli, rimorchi, e simili di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t
diritto di chiamata | Euro 13,64 | + IVA 22% | Euro 16,64 |
operazioni di carico | Euro 20,46 | + IVA 22% | Euro 24,96 |
indennità chilometrica | Euro 2,93 | + IVA 22% | Euro 3,57 |
c) autoveicoli, rimorchi e simili di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t
diritto di chiamata Euro 17,04 + IVA 22% Euro 20,78 operazioni di carico Euro 34,09 + IVA 22% Euro 41,58 indennità chilometrica Euro 3,27 + IVA 22% Euro 3,98
II. per le rimozioni di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t si applicano le tariffe di cui alla lettera c) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;
III. le tariffe per la custodia dei veicoli, IVA esclusa, sono le seguenti:
TIPOLOGIA DI VEICOLI | CUSTODIA I GIORNO | DAL II GIORNO IN POI |
VELOCIPEDI | GRATUITA | |
CICLOMOTORI E MOTOCICLI | € 2,72 | € 0,32 giornaliere |
VEICOLI FINO A 1,5 t. | € 8,73 | € 0,56 giornaliere |
VEICOLI DA 1,5 A 3,5 t. | € 21,83 | € 0,82 giornaliere |
VEICOLI OLTRE 3,5 t. | € 27,28 | € 0,95 giornaliere |
IV. nelle operazioni di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l’indennità chilometrica sopra prevista, a seconda dei casi, devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico e allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
V. in caso di orario notturno o giornata festiva è stabilito: un aumento del 30% delle tariffe previste per il diritto di chiamata e le operazioni di carico e scarico (per orario notturno è intesa la fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 06,00; si specifica inoltre che le maggiorazioni non sono assommabili).
VI. per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 20 veicoli/anno (senza distinzione di categoria); oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico del Comune e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.
VII. Se l’interessato (proprietario e/o conducente) sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell’articolo 397 del D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per le operazioni di rimozione, eccetto la tariffa per la custodia. Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo soggetto a rimozione provveda a rimuovere lo stesso prima dell’arrivo del carro attrezzi, ma dopo l’uscita del medesimo dal garage, la Ditta che presta il servizio avrà diritto al rimborso della spesa per l’uscita del veicolo, di cui deve dare regolare ricevuta fiscale.
2. L’ammontare delle tariffe da applicarsi alle operazioni di blocco/sblocco dei veicoli effettuato dal concessionario su strada, tenuto conto di quanto già adottato da altri Comandi di P.M. presenti sul territorio nazionale, è individuato come segue:
- Blocco in orario diurno* € 60,00 (autocarri e autobus € 126,00) per veicolo, IVA compresa;
- Blocco in orario notturno*/festivo € 78,00 (autocarri e autobus € 162,00) per veicolo IVA compresa;
*per la distinzione di orario diurno e notturno si rimanda a quanto già indicato per le rimozioni.
Trascorse almeno 24 ore dall’applicazione del blocca ruote, il mezzo potrà essere rimosso su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale aggiungendo l’importo di € 26,13 alla tariffa di blocco in orario diurno.
CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO
1. La gestione del servizio verrà concessa, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, a coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti e che presentino apposita istanza.
2. Potranno partecipare alla selezione pubblica indetta con l’avviso di cui al comma 1, imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e della licenza di rimessa ai sensi dell’art.19 del DPR 616/1977, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto dell’affidamento e che, tenuto conto dell’esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecar il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino:
✓ la disponibilità di area idonea destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di Caserta o nel raggio max di 10 km dal territorio del comune, coperta e/o scoperta, recintata con guardiania notturna e diurna;
✓ il rispetto delle obbligazioni tutte previste nel presente capitolato con particolare riferimento:
a) all’obbligo di utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall’articolo 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
b) l’impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
c) alla disponibilità, per l’espletamento del servizio, di almeno 5 coppie di attrezzi a chiave aventi le caratteristiche di cui all’art. 159 del Codice della Strada e all’art. 355 del Regolamento di esecuzione;
d) corredo dell’istanza di partecipazione con dichiarazione relativa alla tipologia dei blocchi in dotazione, scheda tecnica degli strumenti, nonché copia delle comunicazioni necessarie ad evidenziare l’avvenuto blocco del veicolo.
Articolo 6 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La ditta concorrente deve presentare nei termini e con le modalità specificate nel Bando di gara, l’offerta economica con l’indicazione del maggior aggio percentuale complessivo sulle tariffe di cui all’art. 4, e comunque non inferiore al 25% riconosciuto al Comune.
CAPO III – CONTRATTO
Articolo 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Ciascuna ditta concessionaria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. Il legale rappresentante di ciascuna di esse è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa, con lettera raccomandata, un nuovo termine per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'affidamento.
Articolo 8 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
a) il presente capitolato;
b) il provvedimento di aggiudicazione.
Articolo 9 - SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti:
a) nelle spese per bolli relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
b) nelle eventuali spese per diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
c) nell’eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.
2. L'impresa affidataria versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
Articolo 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari ad € 6.000,00;
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia.
4. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
5. La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
6. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 11 - INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all’art. 2 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell’esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Articolo 12 - OBBLIGHI GENERALI DELCONCESSIONARIO E DEL COMUNE
1. L’impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare:
- espletamento del servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
- effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall’art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
- esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza;
- utilizzare per l’espletamento del servizio:
− almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
− almeno due unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l’espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- a documentare, prima dell’avvio del servizio, la disponibilità dei mezzi e del personale di cui sopra, nonché comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli ed al personale addetto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.
2. Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di custode dei veicoli in deposito, ai sensi dell’art. 397 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni disposte ed effettuate, nonché i seguenti dati:
- numero progressivo della rimozione;
- ditta incaricata della rimozione;
- località in cui è avvenuta la rimozione;
- orario di rimozione;
- tipo di veicolo;
- targa veicolo;
- data di riconsegna veicolo;
- estremi della quietanza del pagamento, (se avvenuto).
5. Il concessionario dovrà fornire, a fine giornata, via fax al n. 0823/215087, il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all’art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositeria .
Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile.
4. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
-di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
-di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle
5. L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Articolo 14 – SUBCONCESSIONE
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.
Articolo 15 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Articolo 16 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 17 - RESPONSABILITA’
2. Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Caserta da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall’attività oggetto di concessione.
3. Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a euro
1.549.370 , quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall’articolo 1 comma 1 lettere A) e B ) del D.M. 4/09/98 n. 401 e non inferiore a euro 2.258.284 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall’articolo 1 comma 1 lettera C) del predetto decreto.
Capo V – PENALITA'
Articolo 18 - PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
▪ Per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 16: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
▪ Per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti: € 100,00.
Articolo 19 - PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 6 dell’art.10.
2. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
4. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 500,00 ( 10% della cauzione ) e nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’affidatario.
Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 500,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all’ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.
Articolo 21 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
CAPO VII – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 22 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Articolo 24 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. Xxx l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di X. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.