CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
professione–multigaranzia
Agricoltura
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per
contratti semplici e chiari
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo
Contratto di assicurazione multigaranzia per aziende agricole-agrituristiche
edizione ottobre 2022
AXA Assicurazioni S.p.A.
Agricoltura
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo Le linee Guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per
contratti semplici e chiari
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Contratto di assicurazione multigaranzia per aziende agricole-agrituristiche
edizione ottobre 2022
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Glossario
Definizioni pag. 4
Definizioni specifiche: Garanzia Tutela Legale .....................................................................................................................................pag. 12
Norme comuni che regolano l’assicurazione
Premessa ...............................................................................................................................................................................................pag. 13
Norme comuni che regolano l’assicurazione..........................................................................................................................................pag. 14
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Altre assicurazioni
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Art. 5 - Aggravamento del rischio Art. 6 - Diminuzione del rischio Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Art. 9 - Oneri fiscali
Art. 10 - Foro competente
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto Art. 13 - Ispezione alle cose assicurate
Art. 14 - Esclusione malattie trasmissibili Art. 15 - Esclusioni Cyber e Dati – Property
Art. 15 bis - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT
Art. 15 ter - Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti
Clausole Opzionali relative al contratto ..................................................................................................................................................pag. 18
Indicizzazione - Adeguamento automatico (D1); Deroga al tacito rinnovo (D2).
Clausola Opzionale Regolazione Premio ..............................................................................................................................................pag. 19
Regolazione del premio (RP)
Sezione A - Incendio
Norme che regolano la Sezione A - Incendio.........................................................................................................................................pag. 20
Art. 1.0 - Cosa posso assicurare
Art. 1.1 - Dove si assicura - Validità territoriale
Art. 1.2 - Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre Art. 1.3 - Attrezzatura presso terzi
Art. 1.4 - Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura
Contro quali danni posso assicurarmi ...................................................................................................................................................pag. 21
Art. 1.5 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base
Oneri e spese ........................................................................................................................................................................................pag. 25
Art. 1.6 - Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento Art. 1.7 - Spese ed onorari dei periti - Operazioni peritali
Art. 1.8 - Spese di ricerca e riparazione del guasto
Come ampliare la copertura assicurativa ..............................................................................................................................................pag. 26
Rischio locativo (ABL e/o AZL e/x XXX); Grandine sui fragili in aumento (GR); Ricorso terzi (RTE); Refrigerazione latte e pro- dotti (RLP); Tunnel Agricoli (TUN); Fabbricati in legno (FLE); Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF); Clausole Opzionali Incendio (ESTG): FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati.
Che cosa non è assicurato ....................................................................................................................................................................pag. 30
Art. 1.9 - Cose non assicurate - Macchine agricole ed attrezzatura in leasing Art. 1.10 - Esclusioni Incendio
Art. 1.11 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base
Art. 1.12 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ...............................................................................................................................pag. 36
Art. 1.13 - Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio Art. 1.14 - Buona fede
Art. 1.15 - Rinuncia alla rivalsa
Art. 1.16 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella limiti Sezione A - Incendio .........................................................................................................................................................pag. 38
Sezione B - Furto e Rapina
Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina ..............................................................................................................................pag. 42
Art. 2.0 - Cosa posso assicurare
Art. 2.1 - Dove si assicura - Validità territoriale
Art. 2.2 - Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre
Art. 2.3 - Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura
Contro quali danni posso assicurarmi ...................................................................................................................................................pag. 43
Art. 2.4 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
Oneri e spese ........................................................................................................................................................................................pag. 44
Art. 2.5 - Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature
Come ampliare la copertura assicurativa ..............................................................................................................................................pag. 44
Gioielli e valori in cassaforte riposti nella dimora abituale (GVC); Integrazione Scippo e Rapina (ISR); Clausole Opzionali Furto (CAF): PR20 - Portavalori fino a 2.000 euro; PR50 - Portavalori fino a 5.000 euro.
Che cosa non è assicurato ....................................................................................................................................................................pag. 46
Art. 2.6 - Macchine agricole, attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing - Altri beni esclusi Art. 2.7 - Esclusioni Furto
Art. 2.8 - Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..............................................................................................................................pag. 47
Art. 2.9 - Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati
Art. 2.10 - Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia Art. 2.11 - Furto commesso da prestatori di lavoro
Art. 2.12 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina pag. 50
Sezione C - Elettronica
Norme che regolano la Sezione C - Elettronica .....................................................................................................................................pag. 52
Art. 3.0 - Cosa posso assicurare Art. 3.1 - Uso dei beni assicurati
Contro quali danni posso assicurarmi ...................................................................................................................................................pag. 52
Art. 3.2 - Casistiche e/o eventi assicurati
Oneri e spese ........................................................................................................................................................................................pag. 52
Art. 3.3 - Supporti di dati e programmi in licenza d'uso
Che cosa non è assicurato ....................................................................................................................................................................pag. 53
Art. 3.4 - Apparecchi elettronici in leasing Art. 3.5 - Esclusioni Elettronica
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..............................................................................................................................pag. 54
Art. 3.6 - Criteri e limiti di indennizzo
Tabella limiti Sezione C - Elettronica .....................................................................................................................................................pag. 54
Sezione D - Responsabilità Civile
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile ....................................................................................................................pag. 55
Art. 4.0 - Come mi posso assicurare - Massimali
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base ........................................................................................................................pag. 55
Art. 4.1 - Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C. Azienda Agricola Art. 4.2 - Responsabilità personale degli addetti
Art. 4.3 - Danni a terzi da incendio
Art. 4.4 - Xxxxx da interruzione o sospensione di attività Art. 4.5 - Danni da inquinamento accidentale
Art. 4.6 - Danni a condutture ed impianti sotterranei Art. 4.7 - Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
Art. 4.8 - Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate Art. 4.9 - Danni a cose da cedimento o franamento del terreno
Art.4.10 - Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi Art.4.11 - Committenza Auto - Committenza lavori
Art.4.12 - Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati
Come ampliare la copertura assicurativa - R.C. Azienda Agricola.........................................................................................................pag. 61
R.C. Azienda agrituristica (AGRI-AGRI2); R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN-VEN2); R.C. vita privata (VPR); Danni alle co- se portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC); Maneggio nell’Azienda Agrituristica (MAN); Clausole Opzionali R.C. (CORC): LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi; STM - Stazione di monta.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia Opzionale: R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica … ....pag. 65
R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)
Che cosa non è assicurato ....................................................................................................................................................................pag. 68
Art. 4.13 - Soggetti non considerati terzi Art. 4.14 - Esclusioni R.C.T.
Art. 4.15 - Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base Art. 4.16 - Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.
Art. 4.17 - Esclusioni R.C.O.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia R.C.T. e garanzia R.C.O. ...................................................................pag. 75
Art. 4.18 - R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale Art. 4.19 - Estensione al novero dei terzi
Art. 4.20 - Parametri di rischio - Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio
Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile ....................................................................................................................................pag. 77
Sezione E - Tutela legale
Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale ................................................................................................................................pag. 80
Art. 5.0 - Gestione del contratto
Art. 5.1 - Come mi posso assicurare
Cosa posso assicurare - Garanzia Base Tutela Legale ........................................................................................................................pag. 80
Art. 5.2 - Oneri assicurati Art. 5.3 - Casi assicurati
Come ampliare la copertura assicurativa Tutela Legale ........................................................................................................................pag. 81
Pacchetto Plus - Estensione al D.Lgs. 193/2007
Che cosa non è assicurato - Sezione Tutela legale ..............................................................................................................................pag. 83
Art. 5.4 - Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..............................................................................................................................pag. 84
Art. 5.5 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro Art. 5.6 - Validità territoriale Garanzia Tutela Legale
Art. 5.7 - Variazione e tolleranza del parametro di rischio (Numero ettari) - Tolleranze
Tabella limiti Sezione E - Tutela legale .................................................................................................................................................pag. 85
Sezione F - R.C. Prodotti
Norme che regolano la Sezione F - R.C. Prodotti pag. 86
Art. 6.0 - Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Prodotti - Prodotti assicurati
Come e con quali condizioni operative mi assicuro ..............................................................................................................................pag. 86
Art. 6.1 - R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime “Claims Made”)
Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti - Garanzie Opzionali R.C. Prodotti. .................................................................pag. 87
R.C. Prodotti - Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in USA e Canada - Esportazione diretta (P50);
R.C. Prodotti - Ritiro prodotti (P77); R.C. Prodotti - Ritiro prodotti (P77A)
Che cosa non è assicurato - R.C. Prodotti .............................................................................................................................................pag. 91
Art. 6.2 - R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi
Art. 6.3 - Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall’assicurazione
Art. 6.4 - R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Ritiro Prodotti (P77 o P77A)
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Sezione F - R.C. Prodotti ....................................................................................pag. 93
Art. 6.5 - R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale
Art. 6.6 - R.C. Prodotti - Xxxxxx e termine della garanzia (in regime “Claims Made”) Art. 6.7 - R.C. Prodotti - Ritiro Prodotti - Xxxxxx e termine della garanzia
Tabella limiti Sezione F - R.C. Prodotti .................................................................................................................................................pag. 94
Norme che regolano il sinistro
Premessa ..............................................................................................................................................................................................pag. 95
Premessa - Modalità per la denuncia di sinistro e altre informazioni per l’Assicurato
Art. 7.0 - Termini per la formulazione dell’offerta per l’eventuale pagamento dell’indennizzo
Norme che regolano il sinistro per le Sezioni: A - Incendio, B - Furto e Xxxxxx, C - Elettronica ..........................................................pag. 96
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 7.2 - Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale) Art. 7.3 - Mandato dei periti
Art. 7.4 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 7.5 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Art. 7.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di fenomeni elettrici, furto o rapina, estorsione; di rottura di apparecchi elettronici, e loro reintegro
Art. 7.7 - Limite massimo dell'Indennizzo Art. 7.8 - Pagamento dell'Indennizzo Art. 7.9 - Indennizzo separato
Art. 7.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Norme specifiche per la Sezione A - “Incendio” .....................................................................................................................................pag.102
Art. 7.11 - Assicurazione parziale
Art. 7.12 - Deroga alla proporzionale - Tolleranza Art. 7.13 - Anticipo Indennizzo
Art. 7.14 - Esistenza di procedure concorsuali
Norme specifiche per la Sezione B - “Furto e Rapina” ........................................................................................................................ pag. 104
Art. 7.15 - Recupero dei beni rubati
Art. 7.16 - Esistenza di procedure concorsuali Art. 7.17 - Coesistenza di assicurazione trasporti
Norme specifiche per la Sezione C - “Elettronica” .............................................................................................................................. pag. 104
Art. 7.18 - Danni a computer facenti parte dell’arredamento domestico - Criteri e modalità di indennizzo
Norme specifiche per la Sezione D - “Responsabilità Civile” .............................................................................................................. pag. 105
Art. 7.19 - R.C.T./R.C.O. - Modalità per la denuncia in caso di sinistro R.C.
Art. 7.20 - R.C.T./R.C.O. - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Art. 7.21 - R.C. limitata alla sola proprietà del Fabbricato - Denuncia di sinistro
Norme specifiche per la Sezione E - “Tutela Legale”........................................................................................................................... pag. 106
Art. 7.22 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
Art. 7.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Art. 7.24 - Gestione del sinistro
Art. 7.25 - Recupero di somme
Norme specifiche per la Sezione F - “R.C. Prodotti” ............................................................................................................................ pag. 107
Art. 7.26 - R.C. Prodotti - Denuncia di sinistro Art. 7.27 - R.C. Prodotti - Arbitrato irrituale
Articoli di legge ...................................................................................................................................................................................pag.108
Informativa sulla “Privacy” (Mod. 9045) ............................................................................................................................................pag.112
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Abitazione Agricola/ fabbricato destinato esclusivamente ad abitazione compreso eventuale ufficio.
Agriturismo: Rientrano in questa definizione le cantine e soffitte, eventuali locali e camere per agritu- rismo (anche separati dal corpo principale), comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune. I locali adibiti ad Abitazione Agricola che costituiscono la dimora abi- tuale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell’Azienda Agricola oppure che costituiscono la dimora abituale di altro soggetto a cui è affittata l’abitazione.
Sono sempre esclusi i corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.
Abitazione Rurale/ fabbricato destinato esclusivamente ad abitazione dimora non abituale dell’Assicurato e
Xxxxxxxx: dei suoi familiari né di altro soggetto a cui è affittata l’abitazione.
Relativamente alla Sezione A - “Incendio”, rientrano nella definizione di Abitazione Rura- le/Masseria anche eventuali locali inoccupati adibiti ad abitazione, purché non abbando- nati e/o in rovina.
Addetti: i titolari, i prestatori di lavoro, anche occasionali (compresi gli eventuali lavoratori interi- nali) o apprendisti di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., non- ché i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda agrico- la/agrituristica a qualsiasi titolo, nonché eventuali altri collaboratori di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività di impresa purché nel rispetto della normativa vigente sul mercato del lavoro. Non si tiene conto dei soci di solo capitale (es. soci in possesso di quote o azioni, ecc.) che non operano nell’esercizio dell’attività descritta in polizza.
Anno costruzione anno di costruzione del fabbricato principale, ciò indipendentemente dalle eventuali suc- Fabbricato principale: cessive ristrutturazioni o ampliamenti effettuati, salvo che in tali occasioni siano stati completamente rifatti gli impianti elettrici e idraulici. Il dato viene riportato nella scheda di
polizza per le partite “ABITAZIONE Agricola/Agriturismo (Fabbricato/Rischio Locativo)” e “AZIENDA Agricola/Agriturismo (Fabbricato/Rischio Locativo)”, “ABITAZIONE Rura- le/Masseria (Fabbricato/Rischio Locativo)”. In caso di più costruzioni per fabbricato prin- cipale si intende quello con estensione maggiore per ogni partita, cioè quello con super- ficie totale calpestabile/utilizzabile più grande.
Apparecchi macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche,
elettronici d’ufficio: server, personal computer, elaboratori per ufficio e relative unità periferiche e di trasmis- sione e ricezione dati.
Arredamento l'insieme dei seguenti beni:
Abitazione Agricola/ - apparecchi elettronici d'ufficio e/o dell’abitazione agricola;
Agriturismo: - arredamento e mobili dei locali in genere per abitazione ed eventuale ufficio, nonché arredamento e mobili delle camere o dei locali destinati ad agriturismo, elettrodome- stici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, anten- ne di proprietà non centralizzate, impianti di prevenzione e di allarme o videosorve- glianza dell’abitazione e/o ufficio (tuttavia qualora l’impianto sia unico per tutta l’Azienda Agricola/Agrituristica lo stesso si intende compreso nella partita Attrezzatu- ra), capi di abbigliamento e pellicce, quadri, tappeti, argenteria, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; compresi gioielli, oggetti preziosi e valori dell’Assicurato e dei suoi familiari con i limiti precisati in polizza ed esclusi i veicoli (con eccezione di biciclette) ed i natanti. Si intendono comprese eventuali tende frangisole fissate al muro.
- oggetti per uso personale degli ospiti dell'azienda agrituristica, esclusi gioielli e valori;
- migliorie ed opere addizionali, anche di impiantistica, effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato.
Arredamento Abita- l'insieme dei beni previsti dalla definizione “Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo” zione Azienda Agri- posti nei locali di abitazione e negli altri locali facenti parte dell’Azienda Agricola / Agritu- cola/Agriturismo: ristica.
Arredamento arredamento e mobili dei locali per l’abitazione agricola che non costituisce dimora abitua- Abitazione Rurale/ le dell’Assicurato e dei suoi familiari né di altro soggetto a cui è affittata l’abitazione, elet- Masseria: trodomestici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, antenne di proprietà non centralizzate, impianti di prevenzione e di allarme o sorveglian-
Glossario
za dell’abitazione, capi di abbigliamento e quanto serve per uso domestico e personale della dimora non abituale compresi quadri e tappeti con i limiti precisati in polizza, esclu- si in ogni caso: veicoli e natanti. Si intendono comprese eventuali migliorie ed opere ad- dizionali, anche di impiantistica, effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato.
Relativamente alla Sezione “B - Furto e rapina”, si intendono esclusi: pellicce, argenteria, preziosi e gioielli.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attacco informatico: si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua par- te, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell’ordine e/o dalla magistra- tura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Attrezzatura: essiccatoi fissi e mobili, attrezzatura di stalla, apparecchi per la refrigerazione del latte, impianti fissi o mobili per la mungitura, impianti di vinificazione ed attrezzatura per l'im- bottigliamento e loro relativi impianti, mezzi di sollevamento e pese, pompe di solleva- mento acqua ed impianti mobili di irrigazione; compreso impianto per la produzione di biogas o altro impianto per la produzione di energia elettrica diversi da pannelli solari e panelli fotovoltaici ed escluse le serre ad eccezione dei relativi impianti. Si intendono inoltre compresi gli impianti di prevenzione e di allarme o sorveglianza dell’Azienda Agri- cola/Agrituristica compreso la parte relativa all’Abitazione Agricola/Agrituristica, qualora detto impianto sia unico per tutta l’Azienda Agricola.
Relativamente alle “Sezioni A - Incendio” e “B - Furto e rapina”, si intendono compresi nell’attrezzatura anche, selleria e finimenti per equini e bovini, nonché attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell’Azienda Agricola/Agrituristica.
È escluso quanto rientra nella definizione di macchine agricole e di apparecchi elettronici d’ufficio.
Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Azienda Agricola: esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale.
Fanno parte dell’azienda agricola le scorte e prodotti, il foraggio, il bestiame, le attrezza- ture, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili, purché desti- nati all'uso esclusivo della stessa.
Azienda Agrituristica: azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge
n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previ- sto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96 (ed eventuali successive modificazioni o integra- zioni), per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.
Glossario
Azienda Agrituristica azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge
Venatoria: n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previ- sto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96 (ed eventuali successive modificazioni o integra- zioni), per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione, sul cui territorio sono pure svolte azioni di ripopolamento, controllo e prelievo della fauna nonché orga- nizzazione dell'esercizio della caccia.
Bestiame: animali bovini, equini (compresi cavalli da sella e da corsa), caprini, ovini, suini, struzzi. Relativamente alle sole “Sezioni A - Incendio” e “D - Responsabilità civile”, si intendono compresi conigli, api (e relative arnie) ed altri animali domestici e da cortile.
Nel caso di allevamenti cinofili (considerati come attività imprenditoriale agricola dalla Legge n. 349 del 23 agosto 1993), i cani di razza si intendono rientranti nella definizione di Bestiame.
Non rientrano nella definizione di Bestiame, le seguenti fattispecie:
• gli allevamenti di trote e di acquacoltura in genere;
• gli allevamenti di animali da pelliccia;
• gli allevamenti intensivi di conigli;
• gli allevamenti intensivi avicoli (o di volatili in genere).
Si considerano allevamenti intensivi sia quelli con più di 10 polli per metro quadro (o con più di 10 galline/tacchini/altri volatili per metro quadro) sia gli allevamenti in batteria (alle- vamento in gabbie di volatili o di conigli poste in capannoni).
Sono sempre considerati allevamenti intensivi quelli disciplinati dalle Direttive 1998/58/CE, 1999/74/CE (galline ovaiole), 2007/43/CE (polli).
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, pro- gettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso.
La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si inte- grano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansio- ne, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
Peso minimo 200 Kg. tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Catenaccio: robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
Cliente ospite: cliente ospite dell’azienda agrituristica la cui presenza è registrata negli appositi docu- menti previsti dalla legge (es. cliente ospite con pernottamento).
Computer Virus: si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l’insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, intro- dotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura.
La definizione di Computer virus include, ma non è limitata ai “cavalli di Troia” (“Trojan Horses”), ai “vermi” (“worms”) e alle “bombe a tempo o logiche” (“time or logic bombs”).
Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, anche in nome e per conto di chi spetta.
Contenuto Furto l'insieme dei beni previsti dalla definizione “Arredamento Abitazione Agricola / Agriturismo”
Abitazione Agricola: contenuti nei locali di abitazione adibiti a dimora abituale dell’Assicurato e/o dei suoi fa- miliari (o di un addetto dell’Azienda Agricola) compreso l’arredamento e i mobili posti nei eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo purché facenti parte dell'Azien- da Agricola o Agrituristica.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Glossario
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Cumuli di foraggio: quantitativo di foraggio ammassato. Si considerano facenti parte di un unico cumulo i quantitativi di foraggio all’aperto posti tra loro ad una distanza inferiore a 10 metri oppure posti sottotetto di un fabbricato e non separati tra loro da muro o porta morta.
Danno cyber: si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spe- sa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamen- te, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Inci- dente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi At- tacco Informatico o Incidente Informatico.
Dati: si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, ela- borata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.
Dimora abituale: l'abitazione dove il soggetto assicurato dimora abitualmente (domicilio abituale).
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia, così come disciplinato dall'art. 629 Codice Penale.
Fabbricato: l'intero complesso edile variamente elevato contenente i beni dell'azienda agricola, com- presi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate - esclusa l'area ed eventuali strade private - con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, la- terizi, vetrocemento e materiali incombustibili.
Sono compresi eventuali fabbricati agricoli o locali di civile abitazione temporaneamente vuoti e/o inoccupati purché facenti parte dell’Azienda Agricola/Agrituristica assicurata.
Sono comprese le serre destinate alla coltivazione e riproduzione di vegetali in genere, stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, con le struttu- re portanti in ferro e/o cemento armato, con copertura e pareti esterne in vetro o materia plastica rigida. Sono escluse le serre con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate (es. serre con copertura in teli di plastica non rigida o in film plastico).
Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclu- si trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (con esclusione di: tubazioni interrate (come da relativa definizione), di impianti di allarme e/o videosorveglianza e quanto rientrante nella definizione di attrezzatura); comprese tap- pezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore arti- stico; muri e recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici a delimitazione delle aree di pertinenza dei Fabbricati (esclusi recinzioni perimetrali dei fondi dell’azienda e gli steccati in genere), silos, dipendenze e box - esclusi palloni pressostatici - anche in corpi separati. In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.
Sono esclusi (come da relative definizioni): i Pannelli solari e pannelli fotovoltaici, i Fab- bricati in legno, i Tunnel Agricoli (assicurabili per la Sezione A - “Incendio” con le specifi- che partite).
Non si considerano facenti parte della definizione di Fabbricato e sono quindi sempre esclusi i locali o corpi di fabbricati abbandonati e/o in rovina.
Glossario
Fabbricati Azienda si considerano facenti parte dei “Fabbricati Azienda Agricola” i fabbricati (compresi even- Agricola/Agriturismo: tuali sili in muratura) facenti parte dell’Azienda Agricola assicurata, compresi eventuali locali adibiti ad abitazione non separati da muro pieno, porta morta o spazio vuoto dai
restanti corpi di fabbricato dell’Azienda Agricola.
In ogni caso non rientrano nella partita “Fabbricati Azienda Agricola” e sono quindi sem- pre esclusi i fabbricati abbandonati e/o in rovina nonché i fabbricati rientranti nelle speci- fiche definizioni di “Fabbricati in legno” o di “Tunnel Agricoli”.
Fabbricati in legno: per Fabbricati in legno si intendono fabbricati facenti parte dell’Azienda Agricola o Agritu- ristica assicurata destinati a stalle, rimesse per veicoli e attrezzi od altri usi agricoli, co- struiti con strutture portanti verticali in legno e/o in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili e con copertura del tet- to in coppi o laterizi o in legno stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni o ba- samento in cemento o muratura.
Per Fabbricati in legno non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di plastica rigida nella copertura del tetto per non oltre 3/10 della superficie totale della copertura del fabbricato.
Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti elettrici per forza motrice e illuminazione, impianti di riscaldamento e climatizzazione, altri im- pianti in genere diversi da pannelli solari o fotovoltaici. Tutti gli impianti devono essere stabilmente installati e pertinenti i Fabbricati in legno assicurati.
Fatto accidentale: evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività esercitata.
Fatturato azienda: l’ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di ser- vizi fornite alla clientela (compreso eventuale fatturato maneggio), costituenti parte del volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del DPR 20/12/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, derivanti dall'esercizio dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicu- rata, al netto di IVA (o altre imposte estere sul valore aggiunto) e/o di eventuali imposte di fabbricazione.
Fatturato se prevista in polizza la partita specifica “Maneggio nell’Azienda Agrituristica (MAN)”, si
Maneggio: considera il fatturato specifico relativo all’attività di maneggio, compresi i ricavi (IVA esclusa) derivanti dai servizi di pensione cavalli, i ricavi relativi alla scuola di equitazione e al noleggio cavalli, i ricavi relativi a gite e passeggiate a cavallo e/o con carrozze o ca- lessi, nonché i proventi di eventuali servizi accessori forniti alla clientela del maneggio compresi eventuali servizi di addestramento e movimento di cavalli di terzi.
Fatturato se prevista in polizza l'ammontare complessivo dei ricavi dei prodotti alimentari venduti
R.C. Prodotti: (limitatamente ai prodotti assicurati in garanzia per la Sezione F - “R.C. Prodotti”, come indicato nella scheda di polizza stessa), con esclusione dell’IVA (o altre imposte estere sul valore aggiunto).
Fermentazione decomposizione cui il foraggio va soggetto per l'azione di microorganismi, tale da non
anormale: permettere l'utilizzo al quale è destinato.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito illuminazione e aerazione delle costruzioni, compresi i relativi profili di finimento e/o i rinforzi di protezione di serramenti o cancelli stabilmente ancorati alle strutture murarie.
Foraggio: fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimenta- zione del bestiame, compresa la paglia ed altri prodotti da lettiera.
Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Condizioni di Assicurazione
Glossario
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la de- tiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Frequentatore: cliente occasionale dell’azienda agrituristica assicurata non soggetto all’obbligo di regi- strazione negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente del solo ristorante sen- za pernottamento in agriturismo).
Gioielli: orologi di metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000,00 euro, orologi di me- tallo prezioso, monete d’oro o argento, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo pre- zioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può au- toestendersi e propagarsi.
Incidente si intende:
Informatico: - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qual- siasi Sistema informatico.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Inferriata: manufatto in barre o tondi di metallo, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazio- ne e comunicazione.
L'inferriata può essere:
a) ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nella inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
b) fissata nel muro e/o nelle strutture del serramento, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
Infiammabili: - gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché so- stanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - Alle- gato V.
Macchine agricole: trattori, macchine agricole semoventi, trebbiatrici, mietitrebbiatrici e pressapaglia, moto- falciatrici, motocoltivatori, moto zappatrici, macchine agricole raccoglitrici, rimorchi e se- mirimorchi agricoli, e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola identificabile con targa o numero di telaio, esclusi ciclomotori e veicoli non a destinazione agricola imma- tricolati e/o iscritti al P.R.A.
Si considerano rientranti nella definizione di Macchine Agricole anche gli accessori agri- coli delle stesse (es. aratri, erpici, girelli voltafieno, ecc.) applicabili al trattore o alla mac- china agricola utilizzati per lo svolgimento dell’attività agricola assicurata.
Sono compresi anche carri, calessi, carrozze, rotoloni per irrigazioni (macchine irrigatrici semoventi) e rimorchi agricoli privi di targa.
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di ordinaria: riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Glossario
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rien-
straordinaria: trano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate ripara- zioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Merci Speciali: si considerano tali: la celluloide, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Muro pieno: muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm. Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a dop- pia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture nonché aperture presidiate da serramenti interamente metalli- ci o rivestiti in metallo privo di luci.
Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impian-
e/o fotovoltaici: to costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facen- ti parte dei fabbricati assicurati.
Parti: il Contraente ed AXA.
Partita: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio o l’insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata indicate in polizza che comportano un premio.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Porta morta: passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di veicoli, di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Prestatori di lavoro di- le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli
pendente/dipendenti: apprendisti iscritti a libro paga e matricola.
Prestatori di tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nel-
Lavoro: l’esercizio dell’attività agricola o agrituristica descritta in polizza e delle quali debba ri- spondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Xxxxx Xxxxxxx forma di assicurazione per la quale AXA risponde dei danni sino alla concorrenza di un de-
Assoluto: terminato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Programmi in s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, licenza d'uso: che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su
supporti.
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante vio- lenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Glossario
Risarcimento: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di appa- danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell’in-
recchi elettronici: tegrità dello stesso.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del rego- lare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Xxxxxx: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che li detiene, così come disciplinato dall'art. 624 bis Codice Penale.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indenniz- zo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo Scoperto sul danno medesimo.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scorte e prodotti: derrate in genere, vino e vasi vinari, olio, latte, granoturco, granaglie battute, semi, anti- crittogamici e fertilizzanti; legna da ardere e/o legname; imballaggi, merci speciali e in- fiammabili per riscaldamento ed autotrazione nei quantitativi e limiti previsti dall’Art. 1.13
- “Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio”, esclusi: granaglie sullo stelo, tabacco, foraggio, frutti pendenti, piante e boschi.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del Fabbricato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Per le garanzie R.C. quando precisato (es. Sezione F - R.C. Prodotti), la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato. Relativamente alla garanzia Tutela Legale: l’insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione (si veda anche le definizioni Tutela Legale).
Sinistro in serie: per la garanzia R.C. Prodotti: una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto an- che se manifestatosi in più prodotti ed in più anni.
Sistema informatico: si intende:
qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi in- dossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiatu- re di rete o strutture di backup associati.
Supporto di
Elaborazione si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile
Elettronica dei dati: memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubi interrati: le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetti da strutture murarie.
Tunnel Agricoli: strutture (tunnel o capannoni) costruite con elementi portanti in metallo e copertura in materiale plastico (es. PVC) o in lastre di metallo, solidamente ancorate al terreno ed uti- lizzati esclusivamente per il riparo di macchine agricole, attrezzatura, scorte e prodotti, bestiame e foraggio in utilizzo all’Azienda Agricola/Agrituristica.
Sono considerati facenti parte della partita “Tunnel Agricoli” anche le strutture con ele- menti portanti in metallo e copertura in materiale plastico destinate a maneggio coperto. Non rientrano nella partita “Tunnel Agricoli” e sono quindi escluse: le serre in genere.
Glossario
Ubicazione: l'indirizzo principale del luogo ove si trovano i beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, rilevabile o desumibile da documentazione formale.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate). Sono escluse monete in ma- tallo prezioso (es. oro o argento).
Vetro vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito antisfondamento: da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non infe-
riore a 6 mm.
Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:
- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spes- sore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
DEFINIZIONI SPECIFICHE: Garanzia Tutela Legale
Solo ai sensi della garanzia Tutela Legale: ferme le altre definizioni previste nel Glossario, qualora applicabili, si precisa che i termini in appresso elencati hanno il seguente significato convenzionale:
Controversia: s’intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo all’Assicurato la necessità di assistenza legale.
Vertenza contrattuale: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di patti, accordi e con- tratti conclusi tra le Parti, con conseguente inadempimento dei relativi obblighi.
Vertenza extracontrattuale: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo al risarcimento non de- riva da un rapporto contrattuale.
Imputazione Colposa: per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.
Imputazione Dolosa: per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.
Sinistro: l’insorgere della controversia derivante dal fatto generatore.
Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati).
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono par- te integrante della polizza Agricoltura - Mod. 2241 sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole partite, fatti salvi i li- miti di indennizzo e le franchigie previsti sulla polizza o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o il massimale e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano la normativa contrat- tuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie o oneri a carico del Con- traente o dell’Assicurato, sono riportate mediante sfondo retino.
Norme che regolano l’assicurazione
Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2| Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente con- siderato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA. Il premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate o più rate, fermo il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del paga- mento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Se la polizza è stipulata in connessione con un finanziamento (es. mutuo o altro finanziamento con vincolo su tutto o parte delle cose assicurate a favore dell’ente finanziatore) è possibile prevedere il pagamento unico anticipato. In tale eventualità, qualora si verifichi l’estinzione anticipata o il trasferi- mento del mutuo o del finanziamento (anche parziale), il Contrante ha diritto di chiedere all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o direttamente ad AXA) ai sensi dell’art. 39 del Reg. IVASS
n. 41/2018, se non intende avvalersi più dell’assicurazione incendio, la cessazione dell’assicurazione ed il rimborso della parte di premio pagato e non goduto.
Art. 4| Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5| Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del ri- schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 6| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive al- la comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo di- ritto di recesso.
Art. 7| Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'in- dennizzo AXA, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), possono recedere dall'assi- curazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 9| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone as- sicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio.
Sarà cura della Società l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme ver- sate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Per quanto riguarda l’assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.
Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.
Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o va- canze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l’imposta sulle assicu- razioni se là prevista.
Art. 10| Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del con- sumo”), qualora applicabile.
Art. 11| Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (“ONU”), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 13| Ispezione alle cose assicurate
AXA, previo accordo con il Contraente o l’Assicurato, ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l’Assicurato è tenuto a prestare la propria collabo- razione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.
Art. 14| Esclusione malattie trasmissibili
(Valida qualora applicabile per la partita “Bestiame” e per la garanzia “Perdita pigioni” Art. 1.5, lettera t)
1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile,
nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per pre- venire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restri- zione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
2) Per “malattia trasmissibile” si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso conside- rato vivente o meno;
2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esausti- vo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,
e
2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
Art. 15| Esclusioni Cyber e Dati - Property
(Valida per la Sezione A - Incendio se presente in Polizza)
1 La presente Polizza esclude qualsiasi:
1.1 Xxxxx Xxxxx, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 sotto;
1.2 perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura di- rettamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, ripara- zione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo re- lativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestual- mente o in qualsiasi altra fase.
2. Se attiva la Sezione A - Incendio, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la garanzia prestata copre i Danni materiali e diretti ai Beni Assicurati (con esclusione dei Dati, in quanto non considerabili in nessun caso Beni Assicurati), causati da Incendio o Esplosione o Scoppio che derivi direttamen-
Norme comuni che regolano l’Assicurazione
te da un Incidente Informatico o Attacco Informatico. Sono in ogni caso escluse, a titolo esempli- ficativo ma non esaustivo, le spese derivanti da qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.
3. Se attiva la Sezione A - Incendio, nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i sup- porti di elaborazione elettronica dei Dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della so- stituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati.
Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sa- rà costituita dal costo del supporto vergine.
La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.
4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione di questo articolo venga ritenuto invalido o inapplicabi- le, i restanti paragrafi rimarranno validi ed efficaci a tutti gli effetti.
5. Questo disposto prevale su qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx o di qualsiasi altro allegato re- lativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei Dati, e, se in contrasto, la sostituisce.
Art. 15 bis| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT
(Valida per la Sezione D – Responsabilità Civile, se presente in Polizza)
La garanzia R.C.T. non comprende alcuna richiesta risarcitoria per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti od anche solo connessi ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer virus e la relativa trasmissione), non- ché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne sia- no derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall’esistenza di un’altra causa od even- to che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.
Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Xxxx, sempre esclusi i Dati.
Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conse- guenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Da- ti.
Art. 15 ter| Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti
(Valida per la Sezione F – R.C. Prodotti, se presente in Polizza)
La garanzia R.C.P. non comprende le richieste risarcitorie per i danni di qualsiasi natura, diretti o in- diretti, ai Dati, anche sotto forma di danneggiamento, perdita, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione, derivanti da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i Computer Virus e la relativa trasmissione), nonché la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne siano derivati o siano anche solo connessi, indipendentemente dall’esistenza di un’altra causa od evento che contribuisca alla perdita di utilizzo, riduzione delle funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura contestualmente o in qualsiasi altra fase.
Si intendono coperti i danni derivanti da morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso descritto in polizza sempre esclusi i Dati.
Restano comunque esclusi il danno psichico e/o il danno da sindrome ansioso depressiva, conse- guenti alla perdita, diffusione, distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione dei Dati.
Clausole Opzionali relative al contratto
D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico
(Operante se la polizza prevede l’indicizzazione)
I massimali, i capitali e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT, secondo le modalità di seguito riportate:
a) verrà adottato l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed im- piegati (già costo della vita) (“Indice”);
b) base di riferimento iniziale e degli aggiornamenti è costituita dall'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente;
c) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si sarà verificata una variazione dell'indice ini- ziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), i capitali assicurati alle singole partite/unità tecniche, i massimali ed il premio varieranno mediante applicazione dell’Indice (rapporto tra indice di scadenza e indice base). Le variazioni negative dell’indice non saranno considerate; non verranno applicati valori eccedenti la misura del 6% della variazione registrata;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza anniversaria di Xxxxxxx, opportunamente documen- tate nella quietanza.
Non sono soggette ad indicizzazione le garanzie ed i premi afferenti a “R.C. Azienda Agricola su fatturato (RCDAG)”, “R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)”, “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)” e la Sezione F - R.C. Prodotti dato che per queste garanzie opera sempre la clausola “RP - Regolazione del Premio”, oltre alle garanzie di Tutela legale.
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equiva- lente.
È in facoltà delle Parti abrogare la presente pattuizione mediante lettera raccomandata o posta elet- tronica certificata (PEC) da inviarsi con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno fissati nei valori corri- spondenti all'ultimo aggiornamento.
A tale riguardo, si precisa quanto segue.
Qualora l’indicizzazione sia prevista in polizza, saranno operanti le seguenti integrazioni/deroghe normative. Di conseguenza, tali integrazioni/deroghe non potranno intendersi operanti in assenza di indicizzazione.
Integrazioni/deroghe normative:
- Anticipo indennizzo
- Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo importo
Anticipo indennizzo
A parziale deroga dell’art. 7.13 – “Anticipo Indennizzo” di cui alle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio, l'Assicurato ha diritto ad un acconto pari al 50% dell'importo minimo effettivamente liquidabile, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condi- zioni:
- l’indennizzo si prevede possa superare l’importo di 30.000,00 euro;
- non sia stata eccepita l’inefficacia della garanzia o in generale siano state avanzate contestazioni sul Sinistro;
L’anticipo verrà corrisposto dopo trenta e giorni dalla richiesta, formulabile non prima di novanta giorni dalla denuncia del Sinistro.
Prima parte di Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a un certo im- porto
Ad integrazione delle Norme che regolano il sinistro - Norme specifiche per la Sezione A – Incendio, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che ha colpito una o più partite soggette all’applicazione dell'Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”, qualora l’ammontare del danno accertato re- lativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’Art. 7.5 - “Valore dei beni assicura- ti e determinazione del danno”, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di even- tuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 5.000,00 euro, AXA indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza applicazione dell'Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”.
Se le somme complessivamente assicurate alle partite A1 - “Fabbricato” (o “Rischio Locativo”); A2 - “Contenuto” sono superiori a 2.000.000,00 di euro, tale limite si intende elevato da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro.
D2| DEROGA AL TACITO RINNOVO
(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)
A deroga dell'Art. 8 - “Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione”, delle Norme comuni che regolano l’assicurazione, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Clausola Opzionale Regolazione Premio
Clausola Opzionale Regolazione del Premio
RP| Regolazione del premio
(Clausola Opzionale di contratto operante per la Sezione D - “Responsabilità Civile” se la garanzia di polizza è prestata con premio determinato sul parametro Fatturato azienda per le partite/garanzie “R.C. Azienda Agricola con parametro fatturato (RCDAG)”, “R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)”, “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)”, ed in ogni caso sul Fatturato prodotti alimentari venduti se prevista la Sezione F - “R.C. Prodotti” (con suddivisione tra Fatturato prodotti consegnati direttamente in USA e Canada, se prevista la garanzia P50 e Fatturato prodotti consegnati Resto Mondo)
1) Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione (es. Fatturato), esso viene corrisposto dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:
a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto ad AXA;
b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso (es. Fatturato pre- ventivato annuo rispetto al Fatturato annuo a consuntivo);
2) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest’ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.
3) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:
a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare ad AXA, in forma scritta entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
b) nei 30 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.
4) Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:
a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a ga- ranzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.
AXA pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.
AXA si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.
5) Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del 30% quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, è facoltà di AXA di chiedere che il premio dovuto in via anticipata venga aggiornato (con appendice di variazione o con sostituzione del contratto), a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore all’80% di quello dell'ultimo consuntivo.
6) AXA ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall’avente titolo (Contraente o Assicurato) ed utili ai fini della determinazione del premio. L’avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
Art. 1.0| Cosa posso assicurare
AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati previsti in polizza (partite “Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Agricola/Agriturismo”, “Fabbricato (o Rischio Locativo) Azienda Agricola/Agriturismo”, “Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (o Arredamento Abita- zione Azienda Agricola/Agriturismo)”, “Scorte e prodotti”, “Macchine agricole”, “Attrezzatura”, “Be- stiame”, “Foraggio”, “Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Rurale/Masseria”, “Arredamento Abi- tazione Rurale/Masseria”), nell’ubicazione indicata in polizza a seguito degli eventi assicurati dalla Garanzia Base Incendio.
È possibile anche prestare altre Garanzie Opzionali: “Rischio Locativo” (partita alternativa al Xxxxxx- cato), “Refrigerazione Latte e Prodotti”, “Grandine su fragili (limite di indennizzo in aumento)”, “Ricor- so Terzi”; altre specifiche “Clausole Opzionali Incendio” (in base alle garanzie operanti per esplicito richiamo). In abbinamento alla partita base “Fabbricato (Rischio Locativo) Azienda Agricola Agrituri- smo” è possibile assicurare anche i seguenti beni con le seguenti partite specifiche: “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, “Fabbricati in legno”, “Tunnel Agricoli”.
Art. 1.1| Dove si assicura - Validità territoriale
Limitatamente ai rischi previsti dalla “Sezione A - Incendio”:
a) l’Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (o Arredamento Abitazione Azienda Agrico- la/Agriturismo), è assicurato all’interno dei locali adibiti ad Abitazione Agricola/Agriturismo o all’interno dei locali di abitazione dell'Azienda Agricola/ Agrituristica;
b) l'Attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'Azienda Agricola/Agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all’aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell’Azienda Agricola/Agrituristica esclusivamente per le garanzie in- cendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;
c) le Macchine agricole, sono assicurate, sia quando poste sottotetto dei Fabbricati dell’Azienda Agricola/Agrituristica e/o nei Tunnel Agricoli, sia anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
d) il Bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;
e) le Scorte e i prodotti sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'A- zienda Agricola/Agrituristica. Per la legna da ardere e/o legname la garanzia incendio opera, con i limiti indicati dall’Art. 1.16 - “Criteri e limiti di indennizzo”, anche se riposta sottotetto in fab- bricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all’aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell’Azienda Agricola/Agrituristica;
f) il Foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'Azienda Agri- cola/Agrituristica;
g) i Tunnel agricoli sono assicurati nell’ambito dell’Azienda Agricola/Agrituristica;
h) i Fabbricati in legno sono assicurati nell’ambito dell’Azienda Agricola/Agrituristica;
i) l’Arredamento Abitazione Rurale/Masseria è assicurato all’interno dei locali di Abitazione Ru- rale/Masseria, nell’ubicazione indicata in scheda di polizza (per l’Abitazione Rurale/Masseria, con patto speciale, se indicato in polizza è ammessa anche una ubicazione diversa da quella dell’Azienda Agricola assicurata).
Art. 1.2| Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre
Il bestiame, l’attrezzatura, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito) in conseguenza di sinistro indennizzabile previsto dalle garanzie dell’Art. 1.5 - “Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base”.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per ciascuna par- tita: BES - “Bestiame”, ATT - “Attrezzatura” e/o SPR - “Scorte e prodotti”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della partecipazione alla mo- stra, fiera o mercato.
Art. 1.3| Attrezzatura presso terzi
L’attrezzatura si intende inoltre in garanzia presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, purché nell'ambito del territorio italiano, Repub- blica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito), in conseguen- za di sinistro indennizzabile previsto dalle garanzie dell’Art. 1.5 - “Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base”.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita ATT
- “Attrezzatura”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documen- tata della movimentazione dei beni.
Art. 1.4| Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura
Qualora sia assicurato l’arredamento abitazione agricola della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente “Sezione A - Incendio” all’abbigliamento e agli og- getti trasportati temporaneamente, sino ad un massimo del 20% della somma assicurata alla spe- cifica partita “ADA - Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo” (o “ADZ - Arredamento Abita- zione Azienda Agricola/ Agriturismo”) comunque con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro, fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, degli Stati dell'Unione Europea (in- cluso Regno Unito) e della Svizzera.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.5| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
AXA indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicurati, an- che se di proprietà altrui, da:
a) incendio, fulmine, implosione o scoppio;
b) esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se il- legalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da ca- duta di satelliti e meteoriti;
d) urto di veicoli stradali o di natanti;
e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popola- re, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione della lettera b) del presente articolo, i danni provocati da ordigni esplosivi.
Sezione A - Incendio
La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicu- rata relativa alla singola partita colpita da sinistro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Per i soli danni da atti di terrorismo fermo lo scoperto del 10% la garanzia opera col minimo di scoperto elevato a 2.500,00 euro per sinistro e - fermo il limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata relativa alla singola partita colpita da sinistro - comunque con un limite mas- simo di indennizzo per sinistro di 5.000.000,00 euro.
Sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.000,00 euro;
i) fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di im- pianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.
Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 2.600,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore). Per i danni derivanti da un'unica cau- sa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dall’Art. 1.8 - “Spese di ricerca e riparazione del guasto”;
j) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo.
Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Inoltre AXA indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:
k) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, gran- dine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pa- reti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Per i fabbricati aperti da uno o più lati sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quan- to in essi contenuto, purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili. Sono parificati ai fabbricati aperti da uno o più lati le tettoie aventi strut- ture portanti verticali in materiale incombustibile e copertura del tetto in coppi o laterizi.
La garanzia per i fabbricati aperti da uno o più lati è prestata, per i danni al fabbricato, con uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio previ- sta in scheda di polizza, se superiore) e sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 20% del valore del fabbricato colpito da sinistro (detto limite del 20% è aumentabile con la specifica Clausola Opzionale Incendio FAP40).
In caso di sinistro che colpisca più fabbricati e quindi di concomitanza di minimi per sinistro diver- si (minimo 500,00 euro e 1.000,00 euro) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.
l) sovraccarico neve, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbrica- to, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
Sezione A - Incendio
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore). Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.
Si precisa che la presente garanzia sovraccarico neve non opera per la partita “Tunnel Agricoli”.
m) gelo che comporti spargimento d'acqua condotta a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti previsti dall’Art. 1.8 - “Spese di ricerca e riparazione del guasto”.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Inoltre a parziale deroga di quanto previsto dal punto 7) delle esclusioni EVENTI ATMOSFERICI previste dall’Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”, AXA indennizza:
n) i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in ge- nere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica, delle seguenti par- tite (escluso il Rischio Locativo): “Fabbricato Abitazione Agricola/Agriturismo (ABF)”, “Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)”, “Fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AMF)”, qualora dette partite siano assicurate.
Questa garanzia è prestata, anche per tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto, con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per si- nistro e comunque con il massimo di 7.500,00 euro, per sinistro e per annualità assicurativa (detto limite di indennizzo può essere implementato con la somma indicata in scheda di polizza alla par- tita GR - “GRANDINE SUI FRAGILI in aumento”).
In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi (es. Eventi atmosferici e Grandine sui fragi- li) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza le spese di demolizione e sgombe- ro degli enti danneggiati dalla grandine sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza fermo che tale limite non s’intende in aggiunta al limite massimo di indennizzo della Grandine su fragili, ma è da considerarsi parte dello stesso.
Si precisa inoltre che la presente garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine non è operante né per i Tunnel Agricoli né per i Fabbricati in legno.
AXA indennizza inoltre danni di:
o) dispersione di olio, latte e vino, facenti parte della partita SPR - “Scorte e prodotti dell’Azienda Agricola/Agrituristica” - qualora detta partita sia assicurata - posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei medesimi.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro.
p) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio facente parte della relativa partita FO - “Foraggio”, qualora detta partita sia assicurata.
Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro per sinistro (o franchigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
q) asfissia ed intossicazione del bestiame facente parte della relativa partita BES - “Bestiame”, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio nonché fumo, qualora dette partita sia assicurata;
se prevista in scheda di polizza (Folgorazione SI), sono compresi i danni di folgorazione be- stiame, facente parte della relativa partita BES - “Bestiame”, a seguito di scariche provocate da apparecchiature o impianti alimentati ad energia elettrica.
Per asfissia ed intossicazione del bestiame e per la folgorazione bestiame resta a carico dell'As- sicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base in- cendio prevista in scheda di polizza, se superiore).
Inoltre a parziale deroga di quanto previsto dal successivo Art. 1.10 - “Esclusioni incendio”, lettera l), AXA indennizza:
r) i danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, a:
- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurati- va, pari al 3% della somma assicurata alla partita “Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)” e/o alla partita “Fabbricato Abitazione Agricola/Agriturismo (ABF)” e/o alla partita “Fabbricato Abitazione Rurale/Masseria (AMF)”, qualora dette partite siano assicurate
- beni compresi computer ad uso domestico, esclusi apparecchi elettronici d'ufficio, facenti par- te dell'arredamento dell’abitazione assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata alla partita “Arreda- mento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)” o “Arredamento Abitazione Azienda Agrico- la/Agriturismo (ADZ)” e/o alla partita “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)”, qualora dette partite siano assicurate.
Per i danni a computer facenti parte dell’arredamento domestico delle partite “Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)” o “Arredamento Abitazione Azienda Agrico- la/Agriturismo (ADZ)” e/o “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)” è previsto un sottolimite specifico di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo;
- macchine elettriche ed elettroniche facenti parte dell'attrezzatura, comprese eventuali pompe pompe sommerse, anche quando queste si trovano all’aperto nelle strette adiacenze dei fab- bricati assicurati, sino ad un limite massimo per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata alla partita “Attrezzatura (ATT)”, qualora detta partita sia assicu- rata.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo per sinistro per i Fenomeni elet- trici indicato in scheda di polizza.
L’Assicurato si impegna, pena la decadenza all’indennizzo, a conservare i componenti danneg- giati (come previsto dall’Art. 7.1 - “Obblighi in caso di sinistro”).
Si precisa che se prevista in polizza la partita “Apparecchi Elettronici d’ufficio (AEU)” della Sezio- ne C - “Elettronica”, la garanzia elettronica opera anche per i fenomeni elettrici ai computer do- mestici per l’importo che fosse eventualmente scoperto dalla presente garanzia fenomeni elettrici (cioè oltre il predetto sottolimite di 1.000,00 euro).
AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente “Sezione A - Incendio”, fermo restando quando previsto dall'Art. 7.7 - “Limite massimo dell’indennizzo”;
s) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale pro- duzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;
t) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a par- ziale deroga dell'Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio”, lettera n), locato od utilizzato dall'Assicurato pro- prietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicu- rato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Questa garanzia è prestata col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato.
Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a Malattie trasmissibili (Art. 14 - “Esclusione malattie trasmissibili” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione).
Oneri e spese
Art.1.6| Spese di salvataggio, demolizione e sgombero, trasporto e ricollocamento
Sono compresi, fermo restando quanto previsto dall’Art. 7.7 - “Limite massimo dell’Indennizzo”, i se- guenti oneri e spese a seguito di sinistro indennizzabile conseguente ad evento della Sezione A - “Incendio”:
1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella cate- goria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 5/2/997, n. 22 (ed eventuali successive modificazioni o integrazioni) e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono com- prese inoltre le spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza;
3) in caso di anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, le spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale, sino al limite del 20% della somma assicurata alla relativa partita FOR - “Foraggio”.
Art.1.7| Spese ed onorari dei periti - Operazioni peritali
AXA indennizza purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione A - “Incendio” (com- preso quanto previsto dalle Garanzie Opzionali espressamente richiamate in polizza), fermo restan- do quanto previsto dall’Art. 7.7 - “Limite massimo dell’Indennizzo”, le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 7.2 - “Proce- dura per la valutazione del danno (Arbitrato irrituale)”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presen- tazione da parte del Contraente della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza con il massimo di 5.000,00 euro.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più parti dell’Azienda Agricola/Agrituristica, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili delle parti danneggiate.
Art.1.8| Spese di ricerca e riparazione del guasto
In caso di danno indennizzabile in base alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta (Art. 1.5 - “Casi- stiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera i) o in base alla garanzia gelo, lettera m), se as- sicurata la partita Fabbricato, si rimborsano le spese di ricerca e riparazione guasti:
1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi (nei muri, pannelli con- trosoffitti e nei pavimenti anche sopraelevati) che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ri- pristino di parti del Fabbricato o per lo smontaggio e rimontaggio di impianti o per lo smontaggio e rimontaggio di pavimenti sopraelevati, pannelli controsoffitti e simili;
3) necessariamente sostenute per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca; sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 3.500,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo qualora operante. Questa garanzia non comprende le spese di ricerca e riparazione guasti relative a tubi interrati (come da relativa definizione).
Come ampliare la copertura assicurativa
(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
RISCHIO LOCATIVO (ABL e/o AZL e/o AML)
AXA, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indenniz- za, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la “Sezione A - Incen- dio”, i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applica- zione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.
Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del si- nistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”, rimarrà operativo in pro- porzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
GRANDINE SUI FRAGILI in aumento (GR)
L’importo indicato in scheda di polizza alla partita “Grandine su fragili in aumento (GR)” si intende in aumento al limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 7.500,00 euro previsto in garanzia base dall’Art. 1.5, lettera n), per i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica.
RICORSO TERZI (RTE)
a) AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro in- dennizzabile a termini della “Sezione A - Incendio”.
In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 4.3 - “Danni a terzi da incendio” della “Sezione D - Responsabilità Civile”, AXA indennizzerà, per la presente garanzia, solo la parte di danno eccedente il limite previsto dal citato Art. 4.3 - “Danni a terzi da incendio”.
b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'uti- lizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sini- stro, una franchigia di 100,00 euro. Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le partite interessate.
L'Assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e AXA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o rico- noscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP)
AXA risponde, a parziale deroga dell'Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio”, lettera g), dei danni materiali e diretti subiti dal latte e prodotti in refrigerazione, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
a) ad eventi previsti dalla presente Sezione A - “Incendio” e per i quali è prestata l'assicurazione;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di con- trollo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
c) della mancata fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente sezione che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.
L'operatività della garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sini- stro, con uno scoperto del 20% col minimo indicato in scheda di polizza.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”.
TUNNEL AGRICOLI (TUN)
AXA indennizza, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio”, lettera m) i danni materiali e diretti causati ai Tunnel agricoli assicurati da:
a) eventi atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona;
b) incendio, scoppio o esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
c) fulmine, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti di fabbricato a seguito della sua azione;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da cadu- ta di satelliti e meteoriti;
e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
L’assicurazione è operante anche per quanto contenuto nei Tunnel Agricoli, se assicurato con le par- tite: “Macchine agricole (MAG)”; “Attrezzatura (ATT)” e “Bestiame (BES)”.
Le garanzie sopra previste per i “Tunnel Agricoli” sono prestate con uno scoperto del 20% ed un mi- nimo di 1.500,00 euro per ogni sinistro.
Tuttavia la sola garanzia c) fulmine è prestata con franchigia di 500,00 euro per sinistro (senza alcun scoperto e minimo) e con il limite di indennizzo per l’azione diretta o indiretta del fulmine di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
Inoltre l’assicurazione è operante anche per fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Tunnel agricoli assicurati, ferme le esclusioni previste dalla garanzia “Fenomeni elettrici”.
Per i Tunnel agricoli la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un mi- nimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:
1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di sal- vataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
La somma assicurata per i Tunnel Agricoli è prestata a valore intero e deve corrispondere al valore allo stato d’uso o rimpiazzo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.
Per la partita “Tunnel Agricoli” è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall’Art. 7.12 - “Deroga alla proporzionale - Tolleranza” delle Norme che regolano il sinistro).
Sezione A - Incendio
FABBRICATI IN LEGNO (FLE)
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai Fabbricati in legno assicurati per gli eventi elen- cati all’Art. 1.5 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, derogando così a quanto previsto dall’Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio”, lettera m).
Relativamente a quanto contenuto nei fabbricati in legno, se assicurato con le partite: “Macchine agricole (MAG)”; “Attrezzatura (ATT)”; “Bestiame (BES)”; “Scorte e prodotti (SPR)”, la garanzia è operante per gli eventi elencati all’Art. 1.5 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”.
Per i Fabbricati in legno la garanzia è prestata con uno scoperto del 30% ed un minimo di 500,00 eu- ro per ogni sinistro, salvo che per l’evento della Sezione “A - Incendio” indennizzabile a termini di po- lizza sia prevista una franchigia o un minimo più elevato.
L’assicurazione è operante anche per fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Fabbrica- ti in legno assicurati, ferme le esclusioni previste dalla garanzia “Fenomeni elettrici”.
Per i Fabbricati in legno la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un mi- nimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
Si precisa invece che la garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine (punto n) dell’Art. 1.5 - “Casistiche ed eventi assicurati - Garanzia Base”, non è operante per la partita “Xxxxxx- cati in legno (FLE)”.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:
1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di sal- vataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
La somma assicurata per i Fabbricati in legno è prestata a “Valore intero” e deve corrispondere al va- lore allo stato d’uso o rimpiazzo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.
Per la partita “Fabbricati in legno” è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolleranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall’Art. 7.12 - “Deroga al- la proporzionale - Tolleranza” delle Norme che regolano il sinistro).
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio dei fab- bricati assicurati da:
a) eventi atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona;
b) incendio, scoppio o esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
c) fulmine, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti di serra o di fabbricato a seguito della sua azione;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da cadu- ta di satelliti e meteoriti;
e) urto di veicoli stradali che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
f) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
Le garanzie sopra previste per i “Pannelli solari e/o fotovoltaici” sono prestate con uno scoperto del 10% di ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di 500,00 euro, salvo diversamente indi- cato in scheda di polizza.
Tuttavia la sola garanzia c) fulmine è prestata con franchigia di 500,00 euro per sinistro (senza alcun scoperto e minimo) e con il limite di indennizzo per l’azione diretta o indiretta del fulmine di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
Inoltre l’assicurazione è operante anche per fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei Pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati, ferme le esclusioni previste dalla garanzia “Fenomeni elettrici”.
Per i Pannelli solari e/o fotovoltaici la garanzia fenomeni elettrici è prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo specifico di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro AXA indennizza:
1) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di sal- vataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
2) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
La somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici deve corrispondere al valore di ri- costruzione a nuovo o rimpiazzo degli stessi, escluso il valore dell'area.
Per la partita “Pannelli solari e/o fotovoltaici” è prevista una deroga alla regola proporzionale (tolle- ranza) del 10% della somma assicurata (per maggiori dettagli si veda quanto previsto dall’Art. 7.12 - “Deroga alla proporzionale - Tolleranza” delle Norme che regolano il sinistro).
CLAUSOLE OPZIONALI INCENDIO (ESTG)
(Garanzie Opzionali operanti se richiamata la relativa clausola alla riga ESTG - “Clausole Opzionali Incendio” della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con eventuali specifici allegati alla scheda di polizza stessa)
FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati
Il limite massimo di indennizzo previsto in garanzia base dall’Art. 1.5 - “Casistiche e/o eventi assicu- rati - Garanzia Base”, lettera k) per uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sol- levate od abbattute, grandine, tromba d'aria per i fabbricati aperti da uno o più lati, si intende ele- vato dal 20% al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.
Pertanto, fermo lo scoperto e relativo minimo previsti in polizza, la garanzia eventi atmosferici per i fabbricati aperti da uno o più lati è prestata per i danni al fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 40% del valore del fabbricato colpito da sinistro.
Che cosa non è assicurato
Art. 1.9| Cose non assicurate - Macchine agricole ed attrezzatura in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchine agricole ed at- trezzature appoggiati a contratti di “leasing”, qualora prevedano autonoma copertura assicurativa in- cendio.
Art.1.10| Esclusioni Incendio
AXA non è obbligata in alcun caso per i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assi- curati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è de- terminato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è pre- stata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Opzionale “Refrigerazione latte e pro- dotti (RLP)”, se operante;
h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal ca- lore del focolare;
i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;
l) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall’Art. 1.5 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia “Fenomeni elettrici” (Art. 1.5, punto r) e quanto previsto per i fenomeni elettrici dalle specifiche Garanzie Opzionali: “Tunnel Agricoli (TUN)”, “Fabbricati in legno (FLE)”, “Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)”, se operanti;
m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di “Fabbricato” e quanto in essi contenuto (fermo quanto previsto dalle specifiche Garanzie Opzionali: “Tunnel Agricoli (TUN)” e/o “Fabbricati in legno (FLE)”, qualora operanti);
n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agri- colo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non ri- guardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera t) garanzia “perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato” del precedente Art.1.5 - “Casistiche e/o eventi assi- curati - Garanzia Base”.
Rimane sempre escluso qualsiasi Xxxxx Xxxxx così come indicato all’Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione.
Si precisa inoltre, che per la partita bestiame, sono sempre esclusi i danni direttamente o indirettamente connessi a malattie trasmissibili (Art. 14 - “Esclusione Malattie trasmissibili”).
Art.1.11| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base
Con riferimento all’Art. 1.5 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, fermo restando quan- to stabilito dalle precedenti “Esclusioni Incendio” (Art. 1.10), valgono altresì le seguenti esclusioni specifiche.
XXXX XXXXXXXXX, DI TERRORISMO E SABOTAGGIO (Art. 1.5, lettera h)
La garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (compresa l’estensione per i danni provocati da ordigni esplosivi) non indennizza i danni:
- causati al bestiame da contagio;
- alle macchine agricole non targate quando non sono ricoverate nei fabbricati dell’azienda agrico- la/agrituristica assicurata o all’aperto nell’ambito dell’azienda stessa;
- di imbrattamento dei muri esterni di fabbricati e relative dipendenze, dei muri dei fabbricati aperti su uno o più lati, dei muri di recinzione della Azienda Agricola/Agrituristica, di steccati o recinzioni in genere, di locali o corpi di fabbricati inutilizzati, abbandonati e/o in rovina;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualun- que autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o distribu- zione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da altera- zione od omissione di controlli o manovre.
L’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.
Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.
Rimane sempre escluso qualsiasi Xxxxx Xxxxx così come indicato all’Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione.
Relativamente al punto guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali as- sicurati in occasione di furto o tentato furto, sono esclusi i danni liquidabili in base alla “Sezione B - Furto e rapina”, se operante, tranne che per l’importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.
FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA (Art. 1.5, lettera i)
Relativamente alla garanzia fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di plu- viali e di grondaie, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fab- bricato ivi compresi i tubi interrati, sono esclusi i danni:
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 5 dal pavimento;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.
OCCLUSIONE DI CONDUTTURE (Art. 1.5, lettera j)
Relativamente alla garanzia occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio dei locali destinati ad abitazione e/o destinati ad agriturismo, sono esclusi i danni:
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana.
Sezione A - Incendio
EVENTI ATMOSFERICI (Art. 1.5, lettera k)
La garanzia uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattu- te, grandine, tromba d'aria non indennizza i danni:
causati da:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) acqua, neve o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
5) intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali;
6) sovraccarico neve, gelo, (fermo quanto previsto dall’Art. 1.5, punti l) e m) dalle specifiche ga- ranzie “sovraccarico neve” e “gelo”);
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici; subiti da:
7) lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine
(fermo quanto disciplinato dall’Art. 1.5, punto n) dalla specifica garanzia “danni materiali diretta- mente causati dalla grandine”);
8) serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
9) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
10) fabbricati destinati ad alpeggio;
11) tettoie aventi caratteristiche costruttive diverse da quanto previsto dall’Art. 1.5, punto k) (es. con copertura in metallo o plastica o con strutture portanti verticali in legno) e quanto in essi contenu- to o posto sottotetto;
12) fabbricati aperti da uno o più lati con strutture verticali in materiali combustibili e quanto in essi contenuto o posto sottotetto;
13) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripristino conse- guenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
14) fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quanto in essi contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato per i tunnel agricoli nella specifica ga- ranzia/partita “Tunnel Agricoli (TUN)”;
15) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodediche, capannoni pressostatici e similari, ba- racche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
16) enti all'aperto, ad eccezione di: muri costruiti in cemento armato, laterizi o pietra, posti a delimi- tazione delle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati, serbatoi metallici, silos, macchine agri- xxxx ed attrezzatura;
17) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
18) serre e quanto in esse contenuto;
19) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita “Fabbricati in legno (FLE)”;
20) tunnel agricoli e quanto in esse contenuto (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifi- ca garanzia/partita “Tunnel Agricoli (TUN)”;
21) pannelli solari e/o fotovoltaici (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garan- zia/partita “Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF)”.
SOVRACCARICO NEVE (Art. 1.5, lettera l)
La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati ed alle tettoie che non siano conformi alle vigenti norme, al momento della loro costru- zione o ristrutturazione strutturale, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- alle serre e quanto in esse contenuto;
- ai fabbricati in legno, (fermo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia/partita “Fabbricati in legno FLE”);
- ai tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
GELO (Art. 1.5, lettera m)
Relativamente alla garanzia gelo non sono indennizzabili i danni:
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi in- terrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
La garanzia gelo non opera per:
- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto.
DANNI MATERIALI DIRETTAMENTE CAUSATI DALLA GRANDINE (Art. 1.5, lettera n)
Relativamente alla garanzia danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, ve- trate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica, si intendono comunque operanti tutte le restanti esclusioni “Eventi Atmosferici” previste dal presente Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.
Si precisa inoltre che sono sempre esclusi i danni materiali direttamente causati dalla grandine a:
- fabbricati in legno e quanto in esse contenuto;
- tunnel agricoli e quanto in essi contenuto;
- a serre e quanto in esse contenuto.
DISPERSIONE DI OLIO, LATTE E VINO (Art. 1.5, lettera o)
Relativamente alla garanzia dispersione di olio, latte e vino, sono esclusi i danni:
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
inoltre non si rimborsano le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Si precisa che se prevista in polizza la Garanzia Opzionale VINO si intende operante quanto even- tualmente diversamente previsto dall’allegato stesso.
ANORMALE FERMENTAZIONE ED AUTOCOMBUSTIONE DEL FORAGGIO (Art. 1.5, lettera p)
Relativamente alla garanzia anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio, non so- no indennizzabili i danni da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridi- mento, anche quando tali attacchi si manifestino in concomitanza del fenomeno dell'anormale fer- mentazione.
ASFISSIA ED INTOSSICAZIONE DEL BESTIAME (Art. 1.5, lettera q)
Relativamente alla garanzia asfissia ed intossicazione del bestiame, non sono indennizzabili i danni da asfissia subiti da bestiame in genere conseguente a carente o mancata ventilazione dei lo- cali dovuta a guasto o rottura degli impianti di ventilazione forzata, anche se dovuta a fenomeni elet- trici o a guasti agi stessi impianti. Sono sempre indennizzabili i danni da asfissia subiti dal bestiame causati da fumo conseguente ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio indennizzabile a termini di polizza.
FENOMENI ELETTRICI (Art. 1.5, lettera r) e per le partite “Fabbricati in legno (FLE)”, “Tunnel Agrico- li (TUN)” e “Pannelli solari e Fotovoltaici (PSF)”
Relativamente alla garanzia “Fenomeni elettrici”, non sono indennizzabili i danni:
1) alle macchine agricole;
2) a beni facenti parte di partite non assicurate oppure se assicurato il Rischio Locativo;
3) a beni facenti parte delle partite “Fabbricati in legno (FLE)” e “Tunnel agricoli (TUN)”, fermo quanto previsto dalle garanzie stesse, se operanti;
4) a beni facenti parte dei “Pannelli solari e/o fotovoltaici (PSF), fermo quanto previsto dalla garan- zia stessa, se operante;
5) agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurabili con la “Sezione C - Elettronica”;
6) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze sco- perte ed ai fusibili;
7) causati da usura e/o manomissione o da difetti di materiale;
8) derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
9) dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
10) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del Fabbricato;
11) da rovesciamento di liquidi;
12) indiretti in genere, anche se conseguenti ai fenomeni elettrici.
Art.1.12| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Incendio
Con riferimento alla sezione “Come ampliare la copertura assicurativa”, fermo restando quanto stabi- lito dal precedente Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio”, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Incen- dio le seguenti esclusioni specifiche.
RICORSO TERZI (RTE)
Relativamente alla garanzia “Ricorso Terzi”, sono esclusi i danni:
- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in so- sta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati a seguito di incendio provocato da granaglie sullo stelo o da lavorazioni agricole nei campi.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto prece- dente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (RLP)
Relativamente alla garanzia “Refrigerazione latte e prodotti”, sono esclusi i danni:
- al latte e prodotti assicurati causati da mancata erogazione di energia elettrica preavvisata o pro- grammata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa;
- alle scorte e prodotti per uso familiare.
TUNNEL AGRICOLI (TUN)
Relativamente ai “Tunnel agricoli” e quanto in essi contenuto, sono esclusi i danni da:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine;
3) cedimento o franamento del terreno;
4) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito di sistemi di scarico e da intasamento e/o traboccamento di grondaie o pluviali o altri sistemi di evacuazione d’acqua piovana;
5) acqua, neve o grandine penetrata attraverso aperture aperte o prive di chiusura/protezione;
6) sovraccarico neve e/o da gelo;
7) subiti dai tunnel agricoli in corso di installazione o riparazione od incompleti nella copertura (an- che se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti la- vori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
8) grandine in genere, compresi quelli subiti dalla copertura in materiale plastico o in metallo per azione diretta della grandine;
ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici.
Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall’Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.
FABBRICATI IN LEGNO (FLE)
Relativamente ai “Fabbricati in legno” e quanto in essi contenuto, valgono le esclusioni previste dall’Art. 1.10 - “Esclusioni Incendio” e dall’Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.
Sono altresì esclusi i danni subiti dai Fabbricati in legno e dalla relativa copertura dovuti all’azione di- retta della grandine, ancorché verificatisi a seguito di eventi atmosferici.
Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall’Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (PSF)
Relativamente alla garanzia “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, relativamente al punto a) eventi at- mosferici, sono esclusi i danni:
1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) causati da sovraccarico neve, gelo;
5) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici.
Per i danni causati da fenomeni elettrici si applicano le esclusioni specifiche “Fenomeni Elettrici”, previste dall’Art. 1.11 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzia base”.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art.1.13| Delimitazione del rischio - Tolleranze che non costituiscono aggravamento di ri- schio
Caratteristiche costruttive e tolleranze
Per le caratteristiche costruttive delle seguenti partite: “Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Agricola/Agriturismo”, “Fabbricato (o Rischio Locativo) Azienda Agricola/Agriturismo”, “Fabbricato (o Rischio Locativo) Abitazione Rurale/Masseria”, si rinvia a quanto previsto dalla specifica definizione di Fabbricato.
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:
a) le diverse caratteristiche costruttive del singolo fabbricato, escluse le serre, la cui area coperta complessiva non superi 3/10 dell'area coperta dalla superficie del singolo fabbricato;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 3/10 rispet- tivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura dell'insieme dei fabbricati;
c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;
d) le pareti mancanti dei fabbricati aperti ai lati, le quali sono equiparate alle pareti esterne incom- bustibili;
e) coibentazioni, pareti mobili divisorie e controsoffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili.
Le strutture portanti in legno lamellare sono parificate a incombustibili.
Per le partite “Fabbricati in legno (FLE)” e “Tunnel Agricoli (TUN)”, si rinvia a quanto previsto dalla re- lative definizioni che disciplinano le relative caratteristiche costruttive specifiche.
È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza l’esistenza:
- di 1 Kg. di esplodenti;
- di 150 Kg. di infiammabili (in taniche o altri fusti) destinati alla manutenzione e/o per riscalda- mento ed autotrazione necessari per il buon andamento dell'azienda;
- di 750 Kg. di merci speciali compresi imballaggi non entrati a far parte del prodotto finito;
- in quantità illimitata, di infiammabili in serbatoi fissi o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricati assicurati.
Non si tiene conto di esplodenti o infiammabili esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
Sono sempre esclusi i corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.
Modifiche e variazioni al fabbricato e/o all’attrezzatura
Fermo quanto previsto all’Art. 5 - “Aggravamento del rischio” è nella facoltà dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e l’attrezzatura dell’Azienda Agricola/Agrituristica aggiungendo anche nuovi fabbricati e/o beni facenti parte dell’attrezzatura, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso ad AXA. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura dell’attività esercitata, e fermo restan- do quanto disposto dall’Art. 7.11 - “Assicurazione parziale”.
In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di beni facenti parte dell’attrezzatura, l’assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei mate- riali di costruzione e parti di attrezzatura sia in opera che a piè d’opera nell’area dell’Azienda Agrico- la/Agrituristica, restano comunque operanti le specifiche esclusioni previste in polizza dalle singole garanzie (es. per gli eventi atmosferici quanto previsto per i fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti, ecc.).
Art.1.14| Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il ri- schio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
AXA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a de- correre dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.1.15| Rinuncia alla rivalsa
AXA - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C., verso:
- le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell’Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il respon- sabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all’Assicurato, sempre che l’Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art.1.16| Criteri e limiti di indennizzo
Per la Sezione A - “Incendio”, l’assicurazione è prestata a Valore intero per tutte le partite, con ecce- zione - se assicurate - della sola partita “Refrigerazione Latte e prodotti (RLP)” che è prestata a Pri- mo Rischio Assoluto.
Per le partite prestate a Valore Intero si veda anche quanto previsto dall’Art. 7.11 - “Assicurazione parziale e Art. 7.12 - “Deroga alla proporzionale - Tolleranza” delle Norme che regolano il sinistro.
Per i dettagli sul valore dei beni assicurati e sui criteri di indennizzo si rinvia a quanto disciplinato dall’Art. 7.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”, delle Norme che regolano il sinistro.
Per la Sezione A - “Incendio”, l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
a) per le partite “Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo (ADA)” (o “Arredamento Abita- zione Azienda Agricola/Agriturismo (ADZ)”, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: - 26.000,00 euro per singolo oggetto d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati; - 10% della somma assicurata, per gioielli; - 10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro per sinistro, per valori; |
b) per la partita “Bestiame (BES)”: la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: - 8.000,00 euro per ogni singolo bovino ed equino; - 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo, per gli allevamenti di struzzi; - 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza, per gli allevamenti di cani di razza. |
c) per la partita “Scorte e prodotti (SPR)” la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: - 16.000,00 euro per gli imballaggi; - 5.000,00 euro per legna da ardere e legname. |
d) per partita “Arredamento Abitazione Rurale/Xxxxxxxx (ADM)” la garanzia è prestata con i se- guenti limiti di indennizzo: - 10.000,00 euro per singolo oggetto d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e sculture, affreschi e simili oggetti pregiati; - massimo di 1.000,00 euro per sinistro per gioielli e valori. |
Tabella limiti Sezione A - Incendio
Sezione A - INCENDIO | ||
Partita ADA - Arredamento Abitazione Agricola/ Agriturismo (o partita ADZ Arredamento Abitazio- ne Azienda Agricola/Agriturismo) | Limite di indennizzo | |
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, af- freschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16) | 26.000,00 euro per singolo oggetto | |
Gioielli (Art. 1.16) | 10% della somma assicurata | |
Valori (Art. 1.16) | 10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro per sinistro | |
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4) | 20% della somma assicurata alla partita ADA - “Arredamento Abitazione Agricola/Agriturismo”, comunque con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro | |
Partita BES - Bestiame | Limite di indennizzo | |
Bestiame (Art. 1.16) | 8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino; 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo; 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza. | |
Partita SPR - Scorte e prodotti | Limite di indennizzo | |
Scorte e prodotti (Art. 1.16) | 16.000,00 euro per gli imballaggi 5.000,00 euro per legna da ardere e legname | |
Partita ADM - Arredamento Abitazione Rurale/Masseria | Limite di indennizzo | |
Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi, quadri e sculture, af- freschi e simili oggetti pregiati (Art. 1.16) | 10.000,00 euro per singolo oggetto | |
Gioielli e valori (Art. 1.16) | massimo di 1.000,00 euro per sinistro | |
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Bestiame, attrezzatura, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 1.2) | 20% della somma assicurata per ciascuna partita BES - “Be- stiame”, ATT - “Attrezzatura” e/o SPR - “Scorte e prodotti”. | - |
Attrezzatura presso terzi (Art. 1.3) | 20% della somma assicurata partita “Attrezzatura (ATT)”. | - |
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 1.4) | Fino al 20% della somma assi- curata partita “Arredamento Abitazione (ADA o ADZ)” con il massimo di 20.000,00 euro per sinistro. | - |
Atti vandalici e di sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h) | 80% della somma assicurata | Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro |
Atti di terrorismo (Art. 1.5, punto h) | 80% della somma assicurata col massimo di 5.000.000,00 euro per sinistro | Scoperto del 10% col minimo di 2.500,00 euro per sinistro |
Guasti cagionati dai ladri (Art. 1.5, punto h) | 1.000,00 euro per sinistro | - |
Tabella limiti Sezione A - Incendio
Sezione A - INCENDIO | ||
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Acqua condotta (Art. 1.5, punto i) | Per i tubi interrati 2.600,00 euro per sinistro/anno | 250,00 euro per sinistro (o fran- chigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore). |
Spese di ricerca e riparazione guasti (Art. 1.8) | 3.500,00 euro per sinistro/anno | 150,00 euro per sinistro, da cumularsi con franchigia dell'acqua condotta o del gelo |
Occlusione di condutture (Art. 1.5, punto j) | 5.000,00 euro per sinistro/anno | 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria) (Art. 1.5, punto k) | - | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Danni da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati (Art. 1.5, punto k) | Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità as- sicurativa, pari al 20% del valo- re del fabbricato colpito da sini- stro (aumentabile con la Clau- sola Opzionale FAP40). | Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Per Eventi atmosferici in caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato. | ||
Sovraccarico neve (Art. 1.5, punto l) | Limite di indennizzo per sinistro pari al 50% del valore del fab- bricato colpito da sinistro. | Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Gelo (Art. 1.5, punto m) | 5.000,00 euro per sinistro e per anno | Franchigia di 250,00 euro (o fran- chigia base incendio prevista in scheda di polizza, se superiore) per sinistro. |
Danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in mate- ria plastica (Art. 1.5, punto n) | 7.500,00 euro per sinistro e per anno, comprese sino al 10% dell’indennizzo le relative spese di demolizione e sgombero (limite aumentabile con la parti- ta GR - GRANDINE SU FRAGILI in aumento). | Scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Dispersione di olio, latte, vino (Art. 1.5, punto o) | - | Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (Art. 1.5, punto p) e Art. 1.6, punto 3) | Comprese le spese di smas- samento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (FOR) | Scoperto del 20% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Asfissia ed intossicazione del bestiame (Art. 1.5, punto q) | - | Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Folgorazione bestiame (Opzionale operante se ri- chiamata Folgorazione in scheda di polizza) |
Tabella limiti Sezione A - Incendio
Sezione A - INCENDIO | ||
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Fenomeni Elettrici (Art. 1.5, punto r) | Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 3% della somma assicurata alla partita “Fabbricato Azienda Agricola/Agriturismo (AZF)” e/o alla partita “Fabbricato Abita- zione Agricola/Agriturismo (ABF)” e/o alla partita “Xxxxxx- cato Abitazione Rurale/ Masse- ria (AMF)”, qualora dette partite siano assicurate. | Scoperto 10% con minimo indi- cato in scheda di polizza per si- nistro. |
Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita “Arredamento Abita- zione Agricola / Agriturismo (ABF)” o “Arredamento Abita- zione Azienda Agricola / Agritu- rismo (ADZ)” e/o alla partita “Arredamento Abitazione Rura- le / Masseria (ADM)”, qualora dette partite siano assicurate. Sottolimite di 1.000,00 euro, per sinistro e per anno, per i danni a computer facenti parte dell’arredamento domestico. | ||
Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno, pari al 10% della somma assicurata alla partita “Attrezzatura (ATT)”, qualora detta partita sia assicu- rata. | ||
Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato | Massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato. | |
Spese di demolizione e sgombero e spese documentate sostenute per trasportare e per ricollocare l'arredamento domestico illeso | Sino al 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza | - |
Spese ed onorari di competenza del perito | 5% dell’indennizzo col massimo di 5.000,00 euro. | - |
Esistenza di procedure concorsuali(Art. 7.14) in caso incendio, esplosione, scoppio (Art. 1.5, punto a). | Nessuna variazione rispetto agli altri limiti previsti in polizza. | Scoperto 10% |
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.14) in caso atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi (Art. 1.5, punto h). | Scoperto 20% |
Sezione A - Incendio
Tabella limiti Sezione A - Incendio
Sezione A - INCENDIO | ||
Garanzia Opzionale | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
RICORSO TERZI (RTE) | Sino al 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività. | Franchigia 100,00 euro per sini- stro per danni da acqua condotta. |
Refrigerazione LATTE e PRODOTTI (RLP) | Somma assicurata partita RLP per sinistro e per anno. | Scoperto del 20% col minimo in- dicato in scheda di polizza per sinistro. |
TUNNEL AGRICOLI (TUN) | Somma assicurata partita TUN per sinistro/ anno. | Scoperto del 20% col minimo di 1.500,00 euro per sinistro. |
Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno. | Franchigia 500,00 euro per sinistro | |
Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo, 1.000,00 euro, per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. | |
Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. | - | |
FABBRICATI IN LEGNO (FLE) | Somma assicurata partita FLE per sinistro e per anno. | Scoperto del 30% col minimo di 500,00 euro per sinistro; salvo che per l’evento della Sezione A - In- cendio indennizzabile a termini di polizza sia prevista una franchigia o un minimo più elevato. |
Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. | |
Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. | ||
PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI (PSF) | Somma assicurata partita PSF per sinistro/ anno. | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. |
Per garanzia Fulmine limite di indennizzo di 2.000,00 euro, per sinistro e per anno. | Franchigia 500,00 euro per sinistro | |
Per garanzia Fenomeni elettrici limite di indennizzo di 1.500,00 euro, per sinistro e per anno. | Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. | |
Per spese demolizione e sgombero 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza. | ||
Garanzie Opzionali Incendio (ESTG) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
FAP40 - Fabbricati aperti da uno o più lati | Limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità as- sicurativa, pari al 40% del valo- re del fabbricato colpito da sini- stro. | Scoperto del 20% col minimo di 1.000,00 euro (o franchigia base incendio prevista in scheda di po- lizza, se superiore) per sinistro. |
Condizioni di Assicurazione Agricoltura - Mod. 2240 - Ed. 10/2022 | - pag. 42 di 118 |
Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina
Art. 2.0| Cosa posso assicurare
Con la presente Sezione B - “Furto e Rapina”, si possono assicurare, anche in abbinamento tra loro, una o più delle seguenti partite: “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)”, “Macchine agricole e Attrezzatura (MAA)”, “Scorte e prodotti (SPR)”, “Bestiame (BES)” (fermo re- stando che alcune tipologie di bestiame particolari non sono assicurabili).
In abbinamento alla partita base “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)” è possibile prevedere una o più delle seguenti Garanzie Opzionali: Gioielli e valori in cassaforte (dimo- ra abituale) (GVC)”; “Integrazione scippo e rapina (ISR)” e le Clausole Opzionali Furto per assicurare il rischio portavalori.
Con la partita “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)”, può essere assicurata anche una abitazione dimora non abituale sempre che posta nei fondi dell’Azienda Agricola Assicurata (previa autorizzazione con patto speciale può essere assicurata l’eventuale Abitazione Rurale/Masseria avente diversa ubicazione).
Tutte le partite della Sezione B - “Furto e Rapina” sono prestate a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 2.1| Dove si assicura - Validità territoriale
Limitatamente al rischio furto:
a) il Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale), è assicurato quando si trova nei lo- cali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari (o di un addetto dell’Azienda Agricola) compreso l’arredamento e i mobili posti negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo, purché facenti parte dell'azienda assicurata;
b) l'Arredamento Abitazione Rurale/Xxxxxxxx è assicurato quando si trova nei locali dell'abita- zione agricola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. Pertanto a deroga dell’Art. 2.7 - “Esclusioni Furto”, lettera e), l'assicurazione furto per l'Arredamento Abitazione Rurale/Masseria vale, qualunque sia la durata della disabitazione;
c) l’Attrezzatura agricola è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ri- cambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti par- te dell’azienda agricola/agrituristica;
d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Re- pubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell’ambito dell’azienda assicurata, anche se all’aperto;
e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei re- cinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'Azienda Agricola o Agrituristica assicurata (salvo quanto previsto dal seguente Art. 2.2 - “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre”);
f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell’Azienda Agricola o Agrituristica (salvo quanto previsto dal seguente Art. 2.2 - “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre”). Tuttavia per la legna da ardere e/o legname la garan- zia furto opera, con i limiti indicati dall’Art. 2.12 - “Criteri e limiti di indennizzo”, anche se riposta sottotetto in fabbricati aperti da uno o più lati e/o se accatastata all’aperto appoggiata ad uno più muri dei locali di abitazione o di fabbricati dell’Azienda Agricola/Agrituristica.
Art. 2.2| Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre
Il bestiame, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indenniz- zabile a termini della presente Sezione B - “Furto e rapina”, presso mostre, fiere e mercati ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui l’Assicurato partecipi direttamente.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato indicate dall'Art. 2.9 - “Caratteristi- che dei fabbricati contenenti i beni assicurati” e dall'Art. 2.10 - “Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita “Bestiame (BES)” e/o “Scorte e prodotti (SPR)”.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della parteci- pazione alla mostra, fiera o mercato.
In caso di sinistro, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
Art. 2.3| Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura
Qualora sia assicurato il “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)”, l'assicura- zione è estesa ai danni ai beni assicurati portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Mari- no, dello Stato Città del Vaticano, degli Stati dell'Unione Europea (incluso Regno Unito) e della Svizzera, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - “Furto e Rapina”.
La garanzia è prestata con i limiti previsti dall’Art. 2.12 - “Criteri e limiti di indennizzo”.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.4| Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base
AXA indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i valori con i limiti indicati dall’Art. 2.12 - “Criteri e limiti di indennizzo”), anche se di proprietà di terzi, nell’ubicazione dell’Azienda Agricola/Agrituristica assicurata indicata in polizza, causati da:
a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
1) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle aperture;
4) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda Agricola/Agrituristica, quand’anche le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in garanzia:
c) scippo o rapina, al di fuori dei locali dell'Azienda Agricola/Agrituristica di capi di vestiario, pellic- ce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori, commesso sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il suo nucleo familiare;
d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il fur- to, la rapina o l’estorsione;
Sezione B - Furto e Rapina
e) i guasti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occa- sione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi e infissi stessi.
La garanzia è inoltre operante per i guasti provocati dai ladri ai componenti dell’eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l’area dell'Azienda Agricola/Agrituristica;
f) gli atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro.
Oneri e spese
Art. 2.5| Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature
AXA rimborsa i seguenti oneri e spese, con i limiti indicati nella “Tabella Limiti Sezione B - Furto e Rapina”, purché in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione B - “Furto e Rapina”:
1) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
2) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.
La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.
Come ampliare la copertura assicurativa
(Garanzie Opzionali operanti se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
GIOIELLI e VALORI IN CASSAFORTE riposti nella dimora abituale (GVC)
AXA indennizza, ad integrazione della partita “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)”, i danni da furto, rapina od estorsione di gioielli e valori riposti in cassaforte nei locali di abita- zione (e/o di ufficio) costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell’Azienda Agricola.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e l'indennizzo relativo ai valori, non potrà essere superiore al 25% della somma assicurata alla partita “Gioielli e valori in cassaforte (dimora abituale) (GVC)”. La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali contenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
In caso di rapina od estorsione AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di as- sicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assi- curazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
A parziale deroga dell'Art. 7.15 - “Recupero dei beni rubati”, il valore di recupero spetterà all'Assicu- rato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicura- zione, il resto spetterà ad AXA.
INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (ISR)
La somma assicurata alla partita “Integrazione scippo e rapina (ISR)”, si intende in aumento al limite di indennizzo del 10% della somma assicurata previsto dall'Art. 2.12 - “Criteri e limiti di indennizzo”, lettera a) per la garanzia scippo e rapina.
Resta comunque fermo il limite di 600,00 euro per i valori come detto alla lettera a) punto 5) dello stesso Art. 2.12 - “Criteri e limiti di indennizzo”.
CLAUSOLE OPZIONALI FURTO (CAF)
(Garanzie Opzionali Furto operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: “CAF - Clausole Op- zionali Furto” della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)
PR20 - PORTAVALORI fino a 2.000 euro
(Operante se richiamata alla riga: “CAF - Clausole Opzionali Furto” della scheda di polizza)
AXA, fermo quanto previsto dal successivo Art. 2.8 - “Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Op- zionali Furto”, indennizza fino a concorrenza di una somma assicurata di 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo, i danni per gli eventi sotto riportati commessi sulla persona dell'Assicurato o suoi addetti di fiducia, purché di età superiore a 18 anni od inferiore a 70 anni, quando, al di fuori dell'Azienda Agricola/Agrituristica, detengono i valori durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicu- rato, alle banche, ai fornitori o clienti o viceversa, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano:
a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
c) lo scippo;
d) la rapina.
In caso di sinistro AXA corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
PR50 - PORTAVALORI fino a 5.000 euro
(Operante se richiamata alla riga: “CAF - Clausole Opzionali Furto” della scheda di polizza)
La garanzia portavalori si intende prestata con le medesime modalità normative previste dalla prece- dente garanzia “Portavalori (PR20)”, tuttavia la somma assicurata, per sinistro e per anno assicurati- vo, si intende elevata da 2.000,00 euro a 5.000,00 euro.
In caso di sinistro AXA corrisponderà all’Assicurato il 90% dell’importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 10% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Che cosa non è assicurato
Art. 2.6| Macchine agricole, attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing - Altri beni esclusi
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi:
a) macchine agricole ed attrezzatura in “leasing”, se assicurati con polizza Auto specifica oppu- re con polizza leasing separata; che preveda la copertura assicurativa furto
b) apparecchiature elettroniche, appoggiati a contratti di "leasing", se assicurate, con polizza se- parata elettronica o guasti macchine, qualora prevedano la copertura furto;
c) impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia, se assicurati con polizza separata qualora prevedano la copertura assicurativa furto.
Inoltre non si considerano rientranti né nella partita “Contenuto Furto Abitazione Agricola” né nella partita “Scorte e prodotti” in quanto posti all’esterno dei locali contenenti i beni assicurati:
d) carburanti od altri combustibili liquidi o gassosi posti in serbatoi esterni o interrati (anche se con tombini o accessi chiusi da lucchetti);
e) impianti esterni fissi per natura o destinazione al servizio del fabbricato, anche se si tratta di impiantistica o di migliorie ed opere addizionali apportate al fabbricato dal locatario.
Si precisa che come da definizione relativamente alla partita “Arredamento Abitazione Rura- le/Masseria (ADM)”, per la Sezione B - “Furto e rapina”, si intendono esclusi: pellicce, argenteria, preziosi e gioielli.
Art. 2.7| Esclusioni Furto
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazio- ne militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natu- ra, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dall’Art. 2.11 - “Furto commesso da prestatori di lavoro”);
3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto previsto alla lettera b) dell’Art. 2.1
- “Dove si assicura- Validità territoriale”, relativamente alla partita “Arredamento Abitazione Rura- le/Masseria (ADM)”).
Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi;
g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.
Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina di cui dall'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Ga- ranzia Base”, lettera c):
Sezione B - Furto e Rapina
h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nu- cleo familiare;
i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento danno- so questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni.
Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche - Garanzie Opzionali Furto
Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 2.7 - “Esclusioni Furto”, valgono altresì per le Garanzie Opzionali Furto e Rapina le seguenti esclusioni specifiche.
PORTAVALORI (PR20 e PR50)
Relativamente alle garanzie “Portavalori (PR20 e PR50)” non sono indennizzabili i danni:
1) commessi sul portavalori che abbia età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni;
2) al portavalori assicurato contro i rischi furto e rapina con specifico contratto per il trasporto dei valori.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.9| Caratteristiche dei fabbricati contenenti i beni assicurati
Ai fini di efficacia della garanzia furto, relativamente alle partite: “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)” e “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)”, l’assicurazione è pre- stata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e copertura di vi- vo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Art.2.10| Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia
Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati (partite “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) (ADA)”, “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)”, “Scorte e pro- dotti (SPR)” e per la parte di “Macchine agricole e Attrezzatura (MAA)”, quali selleria e finimenti, at- trezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o ripo- sti nei fabbricati dell’azienda agricola/agrituristica), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché‚ da ripiani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx xxxx'xxxxxxx (xxxxx impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci od altri idonei congegni manovrabili esclusi- vamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effra- zione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:
a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protet- te in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza alcuna eccezio- ne a tale titolo;
b) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quello sopra indicato, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso;
c) se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere, ma all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Sezione B - Furto e Rapina
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Art.2.11| Furto commesso da prestatori di lavoro
A parziale deroga del seguente Art. 2.7 - “Esclusioni Furto”, lettera d) punto 2), AXA presta la ga- ranzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Ga- ranzia Base”, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle degli eventuali mezzi di custodia interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art.2.12| Criteri e limiti di indennizzo
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, con i seguenti limiti di indennizzo:
a) relativamente alla partita ADA - “Contenuto Furto Abitazione Agricola (dimora abituale)”:
1) 15.500,00 euro per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, scultu- re e simili oggetti d'arte (esclusi gioielli), oggetti e servizi di argenteria, riposti nei locali di abitazione e/o dell’eventuale ufficio o nei locali di Agriturismo;
2) 5% della somma assicurata col massimo di 1.100,00 euro per sinistro per i valori, riposti nei locali di abitazione e/o dell’eventuale ufficio dell’Azienda Agricola/Agrituristica;
3) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i beni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, biciclette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
4) 40% della somma assicurata col massimo di 8.000,00 euro per i gioielli, riposti nei locali di abitazione dimora abituale;
5) 10% della somma assicurata per la garanzia scippo e rapina di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera c), ma con il limite di 600,00 euro per i valori;
6) 10% della somma assicurata per la garanzia beni assicurati portati nei locali di villeggia- tura di cui all'Art. 2.3 - “Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura”. Fermo il limite suddetto del 10%, sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicu- rata e valori per non oltre 200,00 euro;
7) 600,00 euro per la garanzia spese documentate per la duplicazione dei documenti perso- nali sottratti di cui all'Art. 2.5 - “Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serra- ture”, punto 1);
8) 300,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione di cui all'Art. 2.5 - “Spese duplicazione documenti personali e sostituzione serrature”, punto 2);
9) Per i guasti cagionati dai ladri, di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garan- zia Base”, lettera e), la garanzia è prestata, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorrenza di 2.100,00 euro per sinistro, per l’abitazione e per l’Azienda Agricola o Agrituristica che costituisce dimora abituale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari, compresi anche gli eventuali guasti provocati dai ladri ai componenti dell’eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme;
b) relativamente alla partita ADM - “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria”:
1) fino ad un massimo di 3.000,00 euro per singolo oggetto relativamente a: tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi pellicce, gioielli e preziosi, oggetti e servizi di argenteria), riposti nei locali di abitazione Rurale/Masseria.
2) 5% della somma assicurata col massimo di 200,00 euro per sinistro per i valori, riposti nei lo- cali di abitazione Rurale/Masseria;
3) 10% della somma assicurata per la garanzia scippo e rapina di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera c), ma con il limite di 200,00 euro per i valori;
4) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i beni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione Rurale/Masseria. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, biciclette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
5) 150,00 euro per la garanzia spese documentate per la duplicazione dei documenti perso- nali sottratti di cui all'Art. 2.5 - “Spese duplicazione documenti personali e sostituzione ser- rature”, punto 1);
6) 150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso della Abitazione Ru- rale/Masseria di cui di cui all'Art. 2.5 - “Spese duplicazione documenti personali e sostituzio- ne serrature”, punto 2).
AXA corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
7) Per i guasti cagionati dai ladri, di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garan- zia Base”, lettera e), la garanzia è prestata per l’abitazione Rurale/Masseria, senza applica- zione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorrenza di 500,00 euro per sinistro, com- presi anche gli eventuali guasti provocati dai ladri ai componenti dell’eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato;
c) relativamente alla partita MAA - “Macchine agricole ed attrezzatura”:
La garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
d) relativamente alla partita BES - “Bestiame”:
La garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% della somma assicurata con il massimo di franchigia pari a 1.200,00 euro per sinistro.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- 8.000,00 euro per ogni singolo bovino ed equino;
- 1.000,00 euro per ogni singolo struzzo, per gli allevamenti di struzzi;
- 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza, per gli allevamenti di cani di razza.
Per il bestiame presso fiere e mostre, la franchigia del 10% si intende riferita alla somma assicu- rata presso fiere e mostre (come previsto dall’Art. 2.2 - “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre”) e sarà considerata come minimo assoluto in concomitanza con altri limiti in percentuale previsti dalla polizza. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto dello scoperto e/o della franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato;
e) relativamente alla partita SPR - “Scorte e prodotti”:
La garanzia è prestata per la legna da ardere e/o legname, con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata, col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo;
f) relativamente alla garanzia atti vandalici:
Per gli atti vandalici, di cui all'Art. 2.4 - “Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base”, lettera f), la garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro.
Per ulteriori dettagli sui criteri di indennizzo si rinvia a quanto previsto dall’Art. 7.5 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”, delle Norme che regolano il sinistro.
Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina
Sezione B - FURTO E RAPINA | ||
ADA - CONTENUTO Furto Abitazione Agricola (dimora abituale) | Limite di indennizzo | |
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria (Art. 2.12) | 15.500,00 euro per singolo oggetto | |
Valori (Art. 2.12) | 5% della somma assicurata con il massimo di 1.100,00 euro per sinistro | |
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12) | 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto | |
Gioielli (Art. 2.12) | 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000,00 euro | |
Scippo e rapina (Art. 2.12) | 10% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per i valori | |
Abbigliamento ed oggetti portati nei locali di villeggiatura (Art. 2.12) | 10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma as- sicurata e valori per non oltre 200,00 euro. | |
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell’eventuale impian- to di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12) | 2.100,00 euro per sinistro per l’abitazione e per l’Azienda Agricola o Agrituristica | |
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12) | 600,00 euro sinistro | |
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12) | 300,00 euro sinistro/anno assicurativo | |
ADM - ARREDAMENTO Abitazione Rurale/ Masseria | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Xxxxxxx, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (Art. 2.12) | 3.000,00 euro per singolo oggetto | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Valori (Art. 2.12) | 5% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per sinistro | |
Scippo e rapina (Art. 2.12) | 10% della somma assicurata con il massimo di 200,00 euro per i valori. | |
Beni contenuti nei locali di ripostiglio (Art. 2.12) | 5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto | |
Guasti cagionati dai ladri - furto fissi e infissi - guasti provocati dai ladri ai componenti dell’eventuale impianto di sorveglianza e/o di allarme (Art. 2.12) | 500,00 euro per sinistro | senza applicazione di even- tuale franchigia o scoperto |
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti (Art. 2.12) | 150,00 euro per sinistro | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso (Art. 2.12) | 150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo | |
MAA - MACCHINE AGRICOLE e ATTREZZATURA | Limite di indennizzo | Franchigia |
Macchine agricole e Attrezzatura (MAA) (Art. 2.12) | Somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo | 250,00 euro per sinistro |
Sezione B - Furto e Rapina
Tabella limiti Sezione B - Furto e Rapina
Sezione B - FURTO E RAPINA | ||
BES - BESTIAME | Limite di indennizzo | Franchigia |
Bestiame (BES) (Art. 2.12) | 8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino 1.000,00 euro per ogni singolo cane di razza o struzzo | Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200,00 euro per sinistro |
SPR - SCORTE e PRODOTTI | Limite di indennizzo | Franchigia |
Legna da ardere e/o legname (Art. 2.12) | Fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita SPR - “Scorte e prodotti” col massimo di 3.000,00 euro, per sinistro e per anno assicurativo | - |
Garanzia | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre (Art. 2.2) | Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna partita BES - “Bestiame” e/o SPR - “Scorte e prodotti” | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame) |
Atti vandalici (Art. 2.4, lettera f) | 10% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro | - |
Mezzi di chiusura non conformi (Art. 2.10 - “Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”) | In caso di sinistro, AXA corrispon- derà all'Assicurato l’80% dell'im- porto liquidabile a termini di poliz- za, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. | Per maggiori dettagli si rinvia ad Art. 2.10, per introduzione attraverso mezzi di chiusura non conformi o attraverso fabbricato con caratteristiche costruttive non conformi. |
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.16) | - | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Esistenza di procedure concorsuali (Art. 7.16) e disposto Art. 2.10 - “Caratteristiche dei Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia” | - | 70% Restando il rimanente 30% a carico dell’Assicurato |
Garanzie Opzionali | Limite di indennizzo | Importo liquidabile |
GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (GVC) riposti nella sola dimora abituale | 25% della somma assicurata per i valori | 80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Integrazione SCIPPO e RAPINA (ISR) | Limite di 600,00 euro per i valori | - |
Clausole Opzionali Furto (CAF) | Limite di indennizzo | Importo liquidabile |
PR20 - PORTAVALORI | 2.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo | 90% Restando il rimanente 10% a carico dell’Assicurato |
PR50 - PORTAVALORI | 5.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Norme che regolano la Sezione C - Elettronica
Art. 3.0| Cosa posso assicurare
L'assicurazione della Sezione C - “Elettronica” è prestata per la partita: “Apparecchi elettronici d'uffi- cio (AEU)”.
Non si intendono assicurate le apparecchiature d'ufficio di proprietà di terzi in custodia o in eventuale manutenzione.
L'assicurazione Sezione C - “Elettronica” è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
In ogni caso, salvo diversamente indicato in Polizza, dalla somma assicurata sono escluse Apparec- chiature d’ufficio se già assicurate con specifica polizza separata leasing o elettronica;
Art. 3.1| Uso dei beni assicurati
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzio- nali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2| Casistiche e/o eventi assicurati
AXA indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:
a) mancato imperizia, negligenza, errata manipolazione;
b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizio- namento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
c) rovesciamento di liquidi in genere;
d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
e) gelo, valanghe, ghiaccio;
f) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo indicato in scheda di polizza per sini- stro ed un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 7.7 - “Limite massimo di indennizzo”.
Oneri e spese
Art. 3.3| Supporti di dati e programmi in licenza d'uso
AXA rimborsa altresì, relativamente alla partita “Apparecchi elettronici d'ufficio (AEU)” con i limiti indi- cati “Tabella Limiti Sezione C - “Elettronica”, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 7.7 - “Limite massimo di indennizzo”, purché a seguito di sinistro indennizzabile (anche se conseguente alla garanzia Fenomeni elettrici):
AXA, inoltre, per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso indennizza:
1) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili di- strutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi;
2) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi me- desimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza;
sino ad un limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% della somma assicurata e con applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 5% con un minimo di 150,00 euro.
Che cosa non è assicurato
Art. 3.4| Apparecchi elettronici in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing", qualora prevedano la copertura assicurativa elettronica.
Art. 3.5| Esclusioni Elettronica
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione milita- re, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni al- tro parente o affine, se con lui conviventi;
d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministrato- re o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.
Non sono, inoltre, indennizzati i danni:
f) di incendio ed altri eventi previsti dalla “Sezione A - Incendio”, di furto ed altri eventi previsti dalla “Sezione B - Furto e rapina”, salvo i danni di fenomeno elettrico;
g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;
h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula- zione della polizza;
i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovrac- carico o sovraffaticamento;
m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazio- ne, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten- zione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
Sezione C - Elettronica
o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cancellazione per svista;
r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. Rimane sempre escluso qualsiasi Xxxxx Xxxxx così come indicato all’Art. 15 – “Esclusioni Cyber e Dati - Property” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.6| Criteri e limiti di indennizzo
È indennizzata:
- per gli apparecchi elettronici, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale ri- parazione o rimpiazzo del bene danneggiato ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per i quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice;
- per i supporti di dati e programmi in licenza d’uso, a Primo Rischio Assoluto, la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione.
Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
Si precisa che la partita “Apparecchi Elettronici d’ufficio (AEU)” della Sezione C - “Elettronica”, opera anche per i fenomeni elettrici ai computer domestici per l’importo che fosse eventualmente scoperto dalla garanzia “Fenomeni elettrici” della Sezione A - “Incendio” (cioè oltre il sottolimite di 1.000,00 eu- ro, per sinistro e per annualità assicurativa, previsto dalla garanzia “Fenomeni elettrici”).
La somma assicurata con la partita: “Apparecchi elettronici d'ufficio (AEU)” è prestata a Primo Ri- schio Assoluto per sinistro e per annualità assicurativa.
Tabella limiti di indennizzo Sezione C - Elettronica
Sezione C - ELETTRONICA | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Apparecchi elettronici d’ufficio (Art. 3.2) | Limite per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto 10% col minimo indicato in scheda di polizza per sinistro |
Supporti dati e programmi in licenza d’uso (Art. 3.3) | 10% della somma assicurata | Scoperto del 5% col minimo di 150,00 euro per sinistro |
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
Art. 4.0| Come mi posso assicurare - Massimali
In base all’attività agricola assicurata è possibile prevedere una delle seguenti partite base (tutte al- ternative tra loro): “R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)” o “R.C. Azienda Agricola su Fatturato (RCDAG)” oppure la specifica garanzia “R.C. sola proprietà Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)”. In quest’ultimo caso l’assicurazione opera per Responsabilità Civile derivante dell’Assicurato dalla sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica, così come disciplinato dalla Garanzia Opzio- nale “R.C. sola proprietà Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)”.
Per gli agriturismi è possibile prevedere in abbinamento alla garanzia base R.C. Azienda Agricola la partita “R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)” o la partita “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)”.
Il “Massimale RCT/RCO unico” indicato in scheda di polizza previsto dalla Sezione D - “Responsabi- lità Civile” per l’attività agricola assicurata: “R.C. Azienda Agricola” (su parametro ettari o su Fattura- to) è unico e valido per sinistro, per persona, per danni a cose (o animali). Tale Massimale R.C.T./R.C.O. rappresenta l'obbligazione massima di AXA per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. previste dalla presente polizza, l’importo massimo che AXA sarà tenuta a corri- spondere per il sinistro medesimo non potrà comunque superare detto Xxxxxxxxx R.C.T./R.C.O. in- dicato in scheda di polizza. I limiti di indennizzo/risarcimento, se previsti nelle singole garanzie, sono una parte del massimale di riferimento e rappresentano la massima obbligazione per AXA, per ogni sinistro e, quando previsto, per annualità assicurativa.
Relativamente alla garanzia/partita “R.C. VITA PRIVATA (VPR)”, se prestata, il “Massimale unico vi- ta Privata” indicato in scheda di polizza è autonomo e separato rispetto al Massimale R.C.T./R.C.O. della garanzia dell’attività agricola assicurata.
Contro quali danni posso assicurarmi - Garanzia Base
Art. 4.1| Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola
R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG)
Relativamente alla garanzia R.C. Azienda Agricola (partite RCTO o RCDAG), AXA risponde per:
a) i danni cagionati a terzi (garanzia R.C.T.), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) ed alle condizioni e nei termini previsti dal presente Art. 4.1, ferme le limitazioni ed esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - “Soggetti non considerati terzi”; Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” e Art. 4.15 - “Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base”; Art. 4.16 - “Esclusio- ni Garanzie Opzionali R.C.”);
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (garanzia R.C.O.), nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata (RCTO o RCDAG) ed alle condizioni e nei termini previsti dall’Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, fer- me le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - “Esclusioni R.C.O.”).
Garanzia R.C.T.
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involonta- riamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma sal- tuaria ed occasionale, per l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Franchigia R.C.T. per sinistro
L’assicurazione R.C.T. opera, per determinati eventi, con la “Franchigia R.C.T. per sinistro” indicata nella scheda di polizza, salvo se diversamente indicato nel normativo di polizza (c.d. franchigie fisse in valore assoluto, scoperto con minimo, ecc.) e/o in eventuali allegati al contratto.
Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG)
L'assicurazione R.C.T. è valida per i rischi derivanti:
1) dalla proprietà, conduzione o uso degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola (compresa l’eventuale abitazione agricola dell’Assicurato), come fabbricati in genere, recinzioni e muri di cinta, terreni, strade private, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso di sola irrigazione, nonché eventuali ponti e manufatti in genere, alberi e boschi nei fondi dell'azienda assicurata.
Sono compresi i danni conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato. La garanzia opera sempre che l’Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.
L'assicurazione comprende anche i danni:
a) da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
b) relativamente alla proprietà dei fabbricati, da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscal- damento.
La garanzia è prestata con la “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza. La franchigia si applica una volta sola qualunque siano le partite interessate;
2) dalla proprietà o uso di passaggi a livello, ferroviari o tranviari, custoditi o incustoditi nell'ambi- to dell'azienda agricola stessa nonché da proprietà di eventuali passaggi a livello ferroviari privati ubicati nei fondi dell'azienda assicurata.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato.
3) dalla proprietà o uso di cabine e di linee elettriche nell'ambito dell'azienda per esclusivo uso dell'azienda stessa nonché l’eventuale produzione di energia elettrica per esclusivo uso dell'azienda stessa tramite biomasse e/o pannelli solari o fotovoltaici;
4) dall'effettuazione di lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchinari a motore;
5) dal funzionamento di macchine agricole, purché usate per lavori agricoli sui fondi e nelle aree dell’Azienda Agricola /Agrituristica assicurata;
6) dalla degustazione e assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica stessa;
7) dai lavori di disboscamento dei terreni, di bonifica, di dissodamento e di taglio di piante
eseguiti in proprio;
Sezione D - Responsabilità Civile
8) da impiego di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci in genere eseguiti in proprio.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore) per i danni a cose o ad animali.
Questa garanzia è prestata sino al 2% del massimale assicurato, per sinistro e per anno assicu- rativo;
9) dall'allevamento di bestiame nell'ambito dell'azienda, nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame nei pascoli e nei mercati;
10) dalla proprietà o uso di alveari, di cani, di animali da cortile ed altri animali domestici. Rela- tivamente agli alveari la garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell’Azienda Xxxxxxxx assicurata, su fondi di proprietà dell’Assicurato o di terzi;
11) dall'impiego di animali bovini ed equini per lavori e per traino di carri destinati al trasporto di derrate e merci per necessità dell'azienda, nonché per il traino di calessi e simili ad uso privato, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente;
12) dalla proprietà od uso di cavalli da sella per uso esclusivo dell'Assicurato e del suo nucleo familiare.
Per i danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame, e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali, l’assicurazione è prestata con la “Franchigia RCT per sini- stro” indicata in scheda di polizza, operante per i suddetti punti 9), 10), 11) e 12).
13) dall’uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare e degli addetti per ragio- ni inerenti alla conduzione dei fondi, compreso l’uso, nel rispetto delle norme vigenti sulla circola- zione, di biciclette elettriche con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw e l’uso di monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw di tali veicoli.
Questa garanzia è prestata per i danni a cose con una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
14) dalla responsabilità civile dei coloni e loro prestatori di lavoro per fatti connessi all'esercizio dell'azienda nei casi in cui la stessa sia condotta a colonia parziaria;
15) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio degli stand;
16) da organizzazioni di feste agricole nell’azienda assicurata o organizzazioni di visite all'a- zienda agricola, presentazioni e dimostrazioni dei prodotti, smerciati o somministrati diretta- mente al consumatore nel solo ambito dell'Azienda Agricola/Agrituristica stessa;
17) da uso nei locali dell’Azienda Agricola di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché di servizio di bar interno, compresi il rischio conseguente alla somministrazio- ne di cibi e bevande nell'ambito dell'azienda agricola assicurata;
18) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblici- tari, striscioni, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
19) da proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose purché ubicati nei fondi dell'a- zienda assicurata e senza attraversamento di abitati o strade pubbliche.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato.
Art. 4.2| Responsabilità personale degli addetti
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compre- si eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Relativamente a tale estensione di garanzia, AXA risponde per:
a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale assi- curato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti nei limiti del massimale assicurato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.
Sezione D - Responsabilità Civile
Art. 4.3| Danni a terzi da incendio
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera e) punto 2), i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:
a) dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione agricola dimora abituale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari o di un addetto dell’Azienda Agricola (o dimora abituale di altro soggetto a cui è affittata l’abitazione) e del relativo contenuto, quale: arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatura e foraggio di proprietà dell'As- sicurato o da cose da lui detenute.
Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 50% del massimale assicurato;
b) delle macchine agricole dell'azienda agricola (compreso il relativo funzionamento).
Per ogni sinistro si deduce la “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza. Il limi- te di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale as- sicurato;
c) del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria, di proprietà dell’Assicurato e del re- lativo contenuto, se assicurate nella Sezione A - Incendio, la partita “Fabbricato Abitazione Ru- rale/Masseria (AMF)” e/o la partita “Arredamento Abitazione Rurale/Masseria (ADM)”;
Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 20% del massimale assicurato;
ed inoltre, esclusivamente per la R.C. vita privata (partita VPR), se operante, l'assicurazione R.C.T. comprende, nel limite del massimale assicurato per la R.C. vita privata, i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:
c) derivante dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto;
d) derivante dalla conduzione di fabbricati in locazione limitatamente ai locali destinati a dimora abituale dell'Assicurato, escluso arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatu- ra, macchine agricole e foraggio ed esclusi i danni ai locali stessi tenuti in locazione;
e) del contenuto dell’abitazione dimora saltuaria di proprietà dell’Assicurato.
Art. 4.4| Danni da interruzione o sospensione di attività
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera i) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 1.000,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore).
Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assi- curato. Qualora il danno da interruzioni o sospensioni di attività derivi da un danno materiale e diretto da incendio, cagionato ai beni di terzi da cose dell’Assicurato, il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato.
Art. 4.5| Danni da inquinamento accidentale
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, attrezzatura e macchine agricole dell'azienda nonché, derivante da fatto accidentale relativo al funzionamento delle macchine agricole stesse.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari all'8% del massimale assicurato.
Sezione D - Responsabilità Civile
Art. 4.6| Danni a condutture ed impianti sotterranei
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei provocati durante le lavorazioni agricole, compresi scavi e sbancamenti per necessità agricole.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 5% del massimale assicurato.
Art. 4.7| Danni a mezzi sotto carico o scarico
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Per ogni sinistro, si deduce la “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza.
Art. 4.8| Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera c) punto 3), i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivi- no da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 500,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza, se superiore); il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicu- rato.
Art. 4.9| Danni a cose da cedimento o franamento del terreno
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno, conseguenti a lavori di scavo, sbancamento, aratura, sistemazione del terreno e simili, comunque connessi all'at- tività agricola.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro. Relativamente a danni ai fabbricati e relative pertinenze per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00 euro. Il limite di indennizzo per sinistro e per anno as- sicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.
Art.4.10| Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, par- cheggiati all'interno dell'Azienda Agricola assicurata oppure in appositi spazi di parcheggio da essa riservati.
Per ogni veicolo danneggiato si deduce uno scoperto 10% con il minimo pari alla “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza. Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari al 10% del massimale assicurato.
Art.4.11| Committenza Auto - Committenza lavori
Committenza auto - L'assicurazione R.C.T. opera per la committenza auto ai sensi dell'art. 2049
C.C. per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro purché muniti di regolare patente di abilita- zione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano ed è pre- stata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Committenza lavori - L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:
a) di lavori di manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili;
b) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e macchinari ed attrezzature agricole, presso l'azienda assicurata;
c) di lavori di ordinaria manutenzione degli immobili dell'azienda assicurata.
Inoltre l’assicurazione R.C.T. opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato:
d) nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e rela- tivi impianti dell'Azienda Agricola assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per danni materiali e le- sioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
In particolare, la operatività della presente garanzia committenza di lavori di straordinaria manu- tenzione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal- la normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dal- la normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro dell’Assicurato/Contraente.
Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un limi- te massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale as- sicurato.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.
Art.4.12| Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di regresso esperita dall’INAIL per gli in- fortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al prece- dente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia R.C.O. di 2.500,00 euro sull’invalidità permanente da infortunio.
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coa- diuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpreta- zione delle norme vigenti, salvo dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).
L'assicurazione R.C.O. vale per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispet- to delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro. La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’INAIL ai sensi del Codice Civile.
La garanzia R.C.O. vale anche per i prestatori di lavoro dipendenti anche se temporaneamente im- pegnati presso altre aziende agricole ai sensi dell’art. 2139 C.C. sullo scambio di mano d’opera.
Come ampliare la copertura assicurativa - R.C. AZIENDA AGRICOLA
(Garanzie Opzionali operanti se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGRI2)
R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)
Relativamente alla garanzia R.C. Azienda Agrituristica (partita AGRI o AGRI2), AXA risponde per:
a) i danni cagionati a terzi (garanzia R.C.T.), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata “R.C. Azienda Agricola”, ed alle con- dizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - “Soggetti non considerati terzi”; Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” e Art. 4.15 - “Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base”; Art. 4.16 - “Esclusioni specifiche Garanzie Opzio- nali R.C.”).
Si intende altresì operante per la R.C. Azienda Agrituristica anche quanto previsto dai precedenti Artt. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.11 dell’assicurazione R.C.T. qualora applicabili;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (garanzia R.C.O.) dell’Azienda Agrituristica, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata “R.C. Azienda Agricola” ed alle condizioni e nei termini previsti dall’Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, ferme le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - “Esclusioni R.C.O.”).
Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2
Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 4.1 - “Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola”, l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:
1) da prestazioni di natura alberghiera con ospitalità di persone estranee all'azienda in alloggio o mediante affitto di camere;
2) dal servizio di ristorazione e bar compresi i danni cagionati dai prodotti e generi alimentari somministrati e consumati nell'ambito dell'azienda;
3) dalla proprietà di spazi destinati a parcheggio di camper e roulotte;
4) dalla partecipazione a lavori agricoli da parte di clienti frequentatori ed ospiti.
L’assicurazione opera per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti ospiti dell’agriturismo, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
5) dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive quali giochi da bocce, piscine, campi da tennis, giochi per bambini;
6) dall’attività di agriturismo - fattoria didattica, compresa l’organizzazione di attività di didattiche e formative ambientali, floro-faunistiche, comprese conferenze, dibattiti e proiezioni, allestimento di sala riunioni;
7) responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla prestazione a favore dei clienti di un servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club).
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori ed i danni subiti dai mi- nori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dell’Assicurato o di suoi dipendenti.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione per i danni corporali subiti dai minori di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro;
8) dalla organizzazione di attività ricreative e sportive in genere, purché non competitive, com- prese escursioni a piedi o in bicicletta, anche fuori dall’Azienda Agrituristica;
Sezione D - Responsabilità Civile
9) da errato trattamento dei dati personali dei clienti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge sulla “Privacy” D.Lgs. n. 196/2003 (e successi- ve modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunica- zione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non deri- vanti da comportamenti illeciti.
Questa garanzia è prestata con una franchigia di 300,00 euro per sinistro e con il limite di inden- nizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende di 30.000,00 euro. Per perdite patrimoniali si intende convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2)
R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)
Relativamente alla garanzia prevista dalla garanzia R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (partita VEN), AXA risponde per:
a) i danni cagionati a terzi (garanzia R.C.T.), escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata “R.C. Azienda Agricola” ed alle con- dizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previste in polizza (Art. 4.13 - “Soggetti non considerati terzi”; Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” e Art. 4.15 - “Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base”; Art. 4.16 - “Esclusioni specifiche Garanzie Opzio- nali R.C.”).
Si intende altresì operante per la R.C. Azienda Agrituristica Venatoria anche quanto previsto dai precedenti Artt. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.11 dell’assicurazione R.C.T. qualora applicabili;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati ai prestatori di lavoro (garanzia R.C.O.) dell’Azienda Agrituristica Venatoria, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assicurata “R.C. Azienda Agricola” ed alle condizioni e nei termini previsti dall’Art. 4.12 per la garanzia R.C.O. stessa, ferme le esclusioni R.C.O. previste in polizza (Art. 4.17 - “Esclusioni R.C.O.”).
Eventi assicurati per la partita R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)
Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 4.1 - “Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia base R.C. Azienda Agricola” e quanto previsto dalla garanzia “R.C. Azienda agrituristica” (punti da 1 a 9), l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:
10) da allevamento, ripopolamento e prelievo della fauna;
11) dall'organizzazione dell'esercizio dell'attività agrituristica venatoria;
12) da vigilanza svolta nell'azienda da addetti con funzione di guardia venatoria.
R.C. VITA PRIVATA (VPR)
L’assicurazione “R.C. VITA PRIVATA (VPR)” opera per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici dell’Assicurato indicato in polizza e del suo nucleo fa- miliare.
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involonta- riamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata e di relazione.
La garanzia “R.C. VITA PRIVATA (VPR)” è prestata sino a concorrenza del “Massimale unico vita Privata” assicurato indicato in scheda di polizza, che è autonomo e separato rispetto al Massimale R.C.T./R.C.O. della garanzia dell’attività agricola assicurata.
Sezione D - Responsabilità Civile
A maggior chiarimento sono anche compresi i rischi derivanti:
1) dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato;
2) da uso di camere in albergo o in case private;
3) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
4) dall'uso di apparecchi facenti parte dell'arredamento domestico;
5) dalla detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti;
6) dall'attività degli addetti ai servizi domestici. La garanzia opera per i danni causati a terzi da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici (comprese baby sitter) e per i danni fisici subi- ti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall’INAIL e/o dall’INPS nei confronti dell’Assicurato.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% del massimale “R.C. Vita Privata (VPR)” indicato in polizza.
7) dalla pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere e il modellismo sta- tico; la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromo- bili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utiliz- zo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro (c.d. normativa sui droni disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche);
8) dalla proprietà o dall'uso di cani, gatti ed altri animali domestici.
Per i danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
9) dalla proprietà e l’uso di natanti a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
10) dalla proprietà o uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, compreso l’uso, nel rispetto delle norme vigenti sulla circolazione, di biciclette elettriche con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw e l’uso di monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw di tali veicoli.
Questa garanzia è prestata per i danni a cose con una franchigia di 250,00 euro per sinistro. La garanzia opera anche per le carrozzine per disabili (anche con motore elettrico) senza alcuna franchigia;
11) dalla partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività au- torizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
12) dalla partecipazione ad attività di volontariato non a carattere sanitario, svolta a titolo gratuito.
Per le famiglie con figli minori la garanzia, è estesa
13) a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera b) punto 1), alla messa in
moto o alla guida di:
- veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, alla condizione che l’utilizzo del veicolo sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della R.C. Auto obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, alla condizione che il trasporto del passeggero sul ciclomotore sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, nel caso in cui vi sia rivalsa da parte dell’assicuratore della R.C. Auto obbligatoria, o quest’ultima non risponda per violazione delle norme di legge sul trasporto di persone;
14) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti.
Sono compresi anche i danni derivanti da fatti di figli minori di cui i genitori debbano risponde- re, quando si trovano all’estero per vacanze studio. Qualora l’Assicurato sia separato o divor- ziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il fi- glio viva prevalentemente presso l’altro genitore).
Sezione D - Responsabilità Civile
Inoltre, la garanzia “R.C. vita privata” opera per i danni:
a) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che de- rivano dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati;
b) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente garanzia.
DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell’albergatore (DCC)
L'assicurazione vale, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera c) punto 2), per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appartamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate, con i seguenti limiti di risarcimento:
a) la garanzia è prestata sino al massimale indicato in polizza per la partita “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”, che si intende valido:
- per sinistro e per anno assicurativo,
- per ogni cliente;
b) la garanzia è prestata previa deduzione di una franchigia di 150,00 euro per ogni cliente danneg- giato;
c) relativamente agli oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato, la ga- ranzia è prestata per ogni cliente danneggiato, sino a concorrenza di un importo pari al 50% del massimale assicurato “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”, e con deduzione di una franchigia di 300,00 euro.
MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)
Con la presente Garanzia Opzionale, nei limiti del massimale unico assicurato alla partita base assi- curata “R.C. Azienda Agricola”, l'assicurazione vale per i rischi inerenti:
1) alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere.
Questa garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comun- que affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare al maneggio stesso.
3) all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'As- sicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell’Azienda Agrituristica assicurata (compreso l’eventuale attraversamento di centri
abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell’Azienda Agrituristica assicurata; Si precisa che la presente garanzia “MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica” non è operante per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli nonché per gli altri casi espressamente
esclusi disciplinati dal successivo Art. 4.16 - “Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.”;
3) uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dalla Azienda Agrituristica, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente.
Questa garanzia opera anche per l’eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la car- rozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell’Azienda Agrituristica assicurata;
4) alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'azienda, di maneggio;
5) all’organizzazione di gare amatoriali nell’ambito dell’Azienda Agrituristica assicurata a cui partecipano i clienti ospiti e i frequentatori, con esclusione di gare o concorsi svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva (es. FISE, AIEW e simili).
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Si precisa che per la presente garanzia “MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)” è sempre pre- vista l’applicazione della clausola di tolleranza (Art. 4.20 - “Parametri di rischio - Variazioni e tolleran- ze dei parametri di rischio”) e quindi per la partita MAN non si applica la Clausola Regolazione Pre- mio (RP).
CLAUSOLE OPZIONALI R.C. (CORC)
(Garanzie Opzionali R.C. operanti se richiamata la relativa clausola alla riga: “CORC - Clausole Op- zionali R.C.” della scheda di polizza e normate dalle clausole seguenti e/o con specifici allegati alla scheda di polizza stessa)
LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di xxxxx
(Operante se richiamata alla riga: “CORC - Clausole Opzionali R.C.” della scheda di polizza)
AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera b) punto 5) copre l’Assicurato per i lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi, effettuati con utilizzo di mac- chine agricole, al di fuori dei fondi dell'Azienda Agricola assicurata, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.
La garanzia è prestata alla condizione che l’attività agricola svolta per conto o a favore di terzi sia complementare all’attività agricola principale dell’Assicurato e che tale attività per l’Azienda Agricola assicurata non sia quella prevalente in termini economici.
Questa garanzia è prestata, nell’ambito del massimale assicurato per la garanzia base (R.C. Azienda Agricola), con i seguenti sottolimiti:
• per danni a persone, senza alcuna franchigia e sino al 100% del massimale assicurato, per si- nistro e per anno assicurativo;
• per danni a cose o animali (diversi dai danni da inquinamento accidentale), con uno scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 200.000,00 euro;
• per danni da inquinamento accidentale in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci, con uno scoperto del 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro e con il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, di 50.000,00 euro.
AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.15 - “Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base, esclusioni punto 4. Funzionamento di macchine agricole”), copre l’Assicurato per i danni deri- vanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata, svol- ta con i mezzi di proprietà dell'Assicurato, sempreché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti ne- cessari per lo svolgimento di tale attività e che tale attività di sgombero neve sia accessoria all’attività agricola, che resta l’attività principale dell’Assicurato.
L’assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve non opera per i danni connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate né per i danni alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale.
La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose e con il limite di indennizzo per danni a cose pari a 300.000,00 euro
STM - Stazione di monta
(Operante se richiamata alla riga: “CORC - Clausole Opzionali R.C.” della scheda di polizza)
AXA, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera c) punto 8) indenniz- za i danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante attività di monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi (compresa le attività di inseminazione artificia- le/fecondazione assistita e/o l’attività di embryo trasfer) verificatisi nell’ubicazione dell’attività agri- cola assicurata, compresi in questo caso anche il danni direttamente subiti dagli animali di proprie- tà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l’Azienda Xxxxxxxx assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta.
Questa garanzia è prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro e
fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato per la garanzia base R.C. Azienda Agricola,
comunque con il massimo di 50.000,00 euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro - Garanzia Opzionale
R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA) (Garanzia Opzionale operante solo se richiamata in polizza ed indicato il n. ettari dell’Azienda Agrico- la/Agrituristica assicurata)
R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involonta- riamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla sola proprie- tà degli immobili che costituiscono l'Azienda Agricola/Agrituristica assicurata:
- fabbricati rurali e rustici in genere;
- recinzioni e muri di cinta, terreni, strade private;
- boschi ed alberate;
- canali e bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda assicurata;
- ponti e manufatti in genere, passaggi a livello ferroviari o tranviari, cabine e linee elettriche nei fondi dell'azienda assicurata.
Relativamente alla proprietà dei fabbricati l'assicurazione comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.
Per i danni da spargimento d’acqua e rigurgito dei sistemi di scarico la garanzia è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Relativamente alla proprietà di passaggi a livello nell'ambito dell'azienda agricola stessa nonché da proprietà di eventuali passaggi a livello ferroviari privati ubicati nei fondi dell'azienda assicurata, la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro; il limite di in- dennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende corrispondente al 5% del massimale assicu- rato per la garanzia R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA).
Relativamente alla garanzia R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola o Agrituristica, AXA ri- sponde per i danni cagionati a terzi nei limiti del massimale unico assicurato alla partita assicurata PAA ed alle condizioni e nei termini previsti dalla presente garanzia, ferme le esclusioni R.C.T. previ- ste in polizza (Art. 4.13 - “Soggetti non considerati terzi”; Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”).
L'assicurazione comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera
e) punto 2), i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:
- dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale Abitazione Agrico- la) di proprietà dell'Assicurato.
Il limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 50% del massimale assicurato.
Nel limite del massimale unico assicurato alla partita assicurata “R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)” e con i limiti indicati nella “Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Ci- vile” per la suddetta partita PAA, si intendono altresì operanti, qualora applicabili, i seguenti articoli:
Art. 4.4 - “Danni da interruzione o sospensione di attività”; Art. 4.5 - “Danni da inquinamento accidentale”;
Art. 4.10 - “Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi”.
Inoltre l’assicurazione assicurata “R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)” opera per la responsabilità civile a carico all'Assicurato nella sua qualità:
- di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti dell'Azienda Agricola assicurata, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per danni materiali e lesioni involontariamente cagionati a terzi, alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
In particolare, la operatività della presente garanzia committenza di lavori di ordinaria e straordi- naria manutenzione è subordinata alle seguenti condizioni:
1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal- la normativa vigente per l'esecuzione dei lavori;
2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dal- la normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non Prestatori di lavoro dell’Assicurato/Contraente.
Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un limi- te massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale as- sicurato “R.C. sola proprietà dell'Azienda Agricola o Agrituristica (PAA)”.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di AXA nei confronti dei responsabili.
Che cosa non è assicurato
Art.4.13| Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subi- scano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'as- sicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza (in particolare quanto previsto per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, com- presi i clienti ospiti dell’agriturismo nonché quanto previsto dall’Art. 4.19 - “Estensione al novero di terzi”);
d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Art.4.14| Esclusioni R.C.T.
Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:
a) i danni:
1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art.
4.5 - “Danni da inquinamento accidentale”;
2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell’Assicurato;
6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l’Azienda Agrituristica Venatoria;
b) i danni:
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore - salvo se operante - quanto espressamente previsto dal punto 13) della partita R.C. Vita Pri- vata (VPR);
2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore - salvo se operante - quanto espressamente previsto dal punto 9) della partita R.C. Vita Privata (VPR);
3) da impiego di aeromobili;
4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
5) da lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi al di fuori dei fondi dell’Azienda Xxxxxxxx assicurata - salvo se operante - quanto espressamente previsto dalla Clausola Opzionale RC “LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi”;
Sezione D - Responsabilità Civile
c) i danni:
1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante quanto previsto dalla garanzia “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”, e salvo quanto previsto dall'Art. 4.3 - “Danni a terzi da incendio”;
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dall’Art. 4.8 - “Danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate”;
4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse;
5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
6) alla proprietà ed esercizio di maneggi - salvo se operante - quanto previsto dalla Clausola Opzionale RC: “Maneggio nell'azienda agrituristica (MAN)”;
7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;
8) derivanti dall’attività di monta, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi du- rante la permanenza del bestiame in custodia presso l’Azienda Xxxxxxxx assicurata che verrà o che è stato sottoposto alla monta - salvo se operante - quanto espressamente pre- visto dalla Clausola Opzionale RC: “STM - Stazione di monta”;
d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
e) i danni:
1) da furto - salvo se operante - quanto previsto dalla Garanzia Opzionale “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”;
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 4.3 - “Danni a terzi da incendio” e quanto espressamente previsto dal punto
a) della garanzia “R.C. Vita Privata (VPR)”, se operante;
f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (sal- vo quanto previsto dall’Art. 4.1 - “Garanzia R.C.T. - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base R.C. Azienda Agricola” per il punto “Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti”);
g) i danni cagionati da:
1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi - salvo se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l’abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell’azienda agricola o agrituri- stica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell’azienda agricola o agrituristica) che non sono manutenuti e lasciati in abbandono;
i) i danni:
1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, de- tenzione ed uso di sostanze radioattive;
3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigia- nali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 4.4 - “Danni da interruzione e sospen- sione di attività” e fermo - se operante - quanto previsto dalla Sezione F - R.C. Prodotti;
4) derivanti da campi elettromagnetici;
5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
Sezione D - Responsabilità Civile
Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:
j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:
k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
l) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.
Sono inoltre esclusi i danni:
m) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da un Danno Cyber così come indicato all’Art. 15 bis
– “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RCT” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione;
n) derivanti dalle attività specifiche di Azienda Agrituristica e di Azienda Agrituristica Venatoria, sal- vo quanto previsto dalle relative Garanzie Opzionali “R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2)” o “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2)”, se operanti.
Art.4.15| Ulteriori esclusioni specifiche R.C.T. - Garanzia Base
Con riferimento all’Art.4.1 - Casistiche e/o eventi assicurati - Garanzia Base - R.C. Azienda Agricola, fermo restando quanto stabilito dalle precedenti “Esclusioni R.C.T.” (Art. 4.14), valgono altresì le se- guenti esclusioni specifiche.
1. PROPRIETÀ, CONDUZIONE O USO DEGLI IMMOBILI CHE COSTITUISCONO L'AZIENDA AGRICOLA - Lavori di ordinaria manutenzione (Art. 4.1, punto 1)
Relativamente ai danni conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato, sono esclusi i danni i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, man- tenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.
2. SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO DEI SISTEMI DI SCARICO (Art. 4.1, punto 1), lettera b)
Relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio e da gelo.
3. PROPRIETÀ O USO DI CABINE E DI LINEE ELETTRICHE (Art. 4.1, punto 3),
Relativamente alla proprietà e uso di cabine e di linee elettriche, la garanzia non è operante:
- per energia elettrica ceduta a terzi o comunque immessa sulla rete pubblica poiché in eccesso al consumo dell’Azienda Agricola o Agrituristica;
- per la produzione di energia a carattere industriale, anche se complementare all’attività agricola;
- per i danni cagionati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
4. FUNZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE PER LAVORI AGRICOLI sui fondi e nelle aree dell’azienda Agricola /Agrituristica assicurata (Art. 4.1, punto 5)
Relativamente ai danni dal funzionamento di macchine agricole per lavori agricoli sui fondi e nel- le aree dell’azienda Agricola /Agrituristica assicurata, l’assicurazione non comprende:
- i danni da circolazione su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e mac- chine agricole soggetti all’assicurazione obbligatoria (cosiddetta R.C. Auto);
- i danni derivanti dall’eventuale attività saltuaria di sgombero neve su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate, effettuata con trattori e macchine agricole dell’Assicurato (rischio assi- curabile con la Garanzia Opzionale “RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi”).
Sezione D - Responsabilità Civile
- i danni effettuati derivanti dall’attività agricola svolta per conto o a favore di terzi (rischio assicu- rabile con la Garanzia Opzionale “RC LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi”).
5. IMPIEGO DI DISERBANTI, ANTIPARRASSITARI E FITOFARMACI IN GENERE (Art. 4.1, punto 8)
Relativamente ai danni derivanti da impiego di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci in genere eseguiti in proprio, sono esclusi i danni a terreni, coltivazioni e vegetazioni su cui sono stati effettuati i trattamenti o le irrorazioni nonché i danni conseguenti a impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche vietate dalla legge.
6. ALLEVAMENTO DEL BESTIAME (Art. 4.1, punto 9)
Relativamente ai danni da allevamento di bestiame nell'ambito dell'azienda, sono esclusi:
- i rischi da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore in genere, anche se trasportano il bestiame;
- per l’allevamento di animali da pelliccia;
- per allevamenti intensivi o in batteria di conigli, volatili e avicoli in genere (così come normato nella relativa definizione di “Bestiame” del Glossario);
- peri i danni relativi all’attività di monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi, nonché i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi in custodia o sottoposti alla monta e le attività di in- seminazione artificiale/fecondazione assistita e/o di embryo trasfer (rischi assicurabili con la Ga- ranzia Opzionale “STM - Stazione di monta”).
7. PROPRIETÀ O USO DI ALVEARI, DI CANI, DI ANIMALI DA CORTILE ED ALTRI ANIMALI DOMESTICI (Art. 4.1, punto 10)
Relativamente ai danni da proprietà o uso di cani sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoleta- no e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l’Ordinanza 12 Dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”).
8. USO DI VELOCIPEDI DA PARTE DELL'ASSICURATO, DEL SUO NUCLEO FAMILIARE E DEGLI ADDETTI PER RAGIONI INERENTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI (Art. 4.1, punto 13)
Relativamente all’uso di velocipedi sono esclusi i danni:
1) subiti dalle persone trasportate;
2) causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non conformi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l’utilizzo in base alle norme vigenti;
3) utilizzati per ragioni diverse da quelle inerenti alla conduzione dei fondi.
9. PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DI INSEGNE LUMINOSE E NON, ATTREZZATURE E CARTELLI PUBBLICITARI, STRISCIONI (Art. 4.1, punto 17)
Relativamente ai danni da proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblicitari, striscioni, sono sempre esclusi:
- i danni alle cose su cui sono installati;
- i danni verificatisi al di fuori dei territori della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
10. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO (Art. 4.7)
Relativamente alla garanzia danni a mezzi sotto carico o scarico, limitatamente ai natanti, sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
Sezione D - Responsabilità Civile
11. DANNI A COSE MOVIMENTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE (Art. 4.8)
Relativamente alla garanzia danni a cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scari- cate sono esclusi i danni che non derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.
12. DANNI A COSE DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO (Art. 4.9)
Relativamente alla garanzia danni a cose da cedimento o franamento del terreno non sono in- dennizzabili i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature o altre tecniche sostituti- ve. Per tecniche sostitutive della sottomuratura si intendono quelle necessarie per il sostegno del ter- reno, dove lo scavo intercetti la linea di naturale coesione dello stesso valutata con i necessari criteri di sicurezza.
13. DANNI A VEICOLI DI PRESTATORI DI LAVORO E DI TERZI (Art. 4.10)
Relativamente ai danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mez- zi stessi.
Art.4.16| Esclusioni specifiche Garanzie Opzionali R.C.
Con riferimento alla sezione “Come ampliare la copertura assicurativa”, fermo restando quanto stabi- lito dall’Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, valgono altresì per le Garanzie Opzionali R.C. le seguenti esclusioni specifiche.
1. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA (AGRI o AGRI2)
Relativamente alla garanzia organizzazione di attività ricreative e sportive in genere (punto h): sono escluse le escursioni che comportino la pratica di vie ferrate, di scalate di roccia o ghiacciai.
Relativamente alla garanzia errato trattamento dei dati personali dei clienti (punto i): sono escluse multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
Per l’Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:
1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”;
2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale “Maneggio in azienda agrituristica (MAN)”.
2. R.C. AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA (VEN o VEN2)
Per l’Azienda Agrituristica Venatoria sono esclusi i danni:
1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (DCC)”;
2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante - quanto previsto dalla specifica Garanzia Opzionale “Maneggio in azienda agrituristica (MAN)”.
3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.
3. R.C. VITA PRIVATA (VPR)
Per la Responsabilità Civile della vita privata - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell’Art. 4.14
- “Esclusioni R.C.T.” qualora applicabili - sono inoltre esclusi i danni:
1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
2) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carat- tere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
Sezione D - Responsabilità Civile
4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
6) causati da animali non domestici (es. rettili, aracnidi, ecc.);
7) derivanti dalla pratica di campeggio libero, cioè all’esterno di camping regolarmente autorizzati;
8) conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica.
a) Relativamente ai rischi derivanti da proprietà o uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato, sono esclusi i danni:
- subiti dalle persone trasportate;
- causati a terzi da velocipedi (compresi monopattini e simili) aventi caratteristiche non con- formi a quelle previste dalle norme vigenti per la circolazione e/o utilizzati su strade ove non è ammesso l’utilizzo in base alle norme vigenti;
- utilizzati per ragioni diverse dall’uso privato.
b) Relativamente ai rischi derivanti da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere e xx- xxxx derivanti dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati, sono esclusi i dan- ni a cose di loro proprietà o in uso;
c) Relativamente ai rischi della proprietà o uso di cani sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci (c.d. cani pericolosi, come pubblicato nella G.U. n.10 del 13 gennaio 2007, l’Ordinanza 12 Dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”);
d) Relativamente ai rischi della dalla detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle nor- me vigenti, resta comunque escluso i danni derivanti dall’esercizio della caccia e dall'esercizio dell'attività venatoria in genere.
4. DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell’albergatore (DCC)
Per la garanzia Xxxxx alle cose portate dai Clienti - R.C. dell’albergatore - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell’Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” qualora applicabili - sono esclusi i danni:
1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;
2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;
3) a valori;
3) a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere;
4) da sottrazioni e/o da danneggiamento di veicoli e natanti in genere;
4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è ri- fiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
5. MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN)
Per la Garanzia Opzionale Maneggio nell'Azienda Agrituristica - fermo quanto previsto dalle esclusioni dell’Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” qualora applicabili - l’assicurazione non è operante:
1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;
2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
4) per la responsabilità personale dei singoli cavalieri che cavalcano o conducono gli animali.
6. LAVORI AGRICOLI SVOLTI PER CONTO O A FAVORE DI TERZI (LTA)
Per la Clausola Opzionale RC: LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi (compresa l’eventuale attività di sgombero neve) sono sempre esclusi i danni:
a) connessi al rischio della circolazione su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate di mac- chine agricole;
b) da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private ove non è ammesso il passag- gio in base alle norme vigenti e da circolazione di macchine agricole su fondi o su strade private avvenuta senza l’autorizzazione del legittimo proprietario;
c) alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
d) subiti dalle persone trasportate sulle macchine agricole e/o sui relativi rimorchi;
e) alla pavimentazione, alla segnaletica ed al manto stradale;
f) indiretti in genere.
7. STAZIONE DI MONTA (STM)
Per la Clausola Opzionale RC: STM - Stazione di monta, sono sempre esclusi i danni:
a) subiti dagli animali di proprietà di terzi durante il trasferimento derivanti dalla circolazione dei vei- coli a motore;
b) subiti dagli animali di proprietà di terzi verificatisi durante il carico e scarico degli stessi dai mezzi di trasporto o dai carrelli/rimorchi per trasporto animali;
c) riconducibili o imputabili alla Responsabilità Civile Professionale del veterinario;
d) subiti dal nascituro in genere, compresi quelli conseguenti o derivanti da alterazioni genetiche, da deformazioni, malformazioni e simili;
e) dovuti a mancata fecondazione, mancata gravidanza, aborto spontaneo e simili complicanze;
f) subiti dagli animali di proprietà di terzi derivanti da malattie infettive in genere.
g) indiretti in genere.
8. R.C. SOLA PROPRIETÀ dell'Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)
Per la garanzia “R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)”, ferme le esclusioni generali previste dall’Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.” qualora applicabili, si precisa che relativamente alla proprietà dei fabbricati, sono esclusi i danni:
1) derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
2) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, che non siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
3) da gelo;
4) derivanti da corpi di fabbricato abbandonati e/o in rovina.
Art.4.17| Esclusioni R.C.O.
La garanzia R.C.O. non è valida:
a) se l’Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall’assicurazione di legge;
b) per le malattie professionali;
c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, deten- zione ed uso di sostanze radioattive;
e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qual- siasi altra sostanza di origine umana;
h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpa- zione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, di- struzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Garanzia R.C.T. e garanzia R.C.O.
Art.4.18|R.C.T./R.C.O. - Validità territoriale
La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel Mondo intero con esclusione di U.S.A. e Canada. Sono compresi i sinistri che avvengano nei territori di U.S.A. e Canada se relativi alla partecipazione temporanea a mostre, fiere e convegni o viaggi per trattative di affari.
Per la garanzia Committenza auto (Art. 4.11), la validità territoriale è così delimitata:
• la garanzia Committenza auto è operante per i sinistri che avvengano entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.
La garanzia R.C.O. (Art. 4.12 - “Garanzia R.C.O. - Casistiche e/o eventi assicurati”), vale per i sini- stri che avvengano nel Mondo intero.
Art.4.19| Estensione al novero dei terzi
A parziale deroga dell’Art. 4.13 - “Soggetti non considerati terzi”, lettera c), sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie professionali:
a) le persone che, titolari di altre aziende agricole, loro familiari conviventi o dipendenti, in via occa- sionale a titolo di scambio d'opera partecipano ai lavori dell'azienda assicurata;
b) le persone che possano trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, ri- parazione, collaudo di macchinari ed impianti, sempre che ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
c) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico o scarico e complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
d) i liberi professionisti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico.
Art.4.20| Parametri di rischio - Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio
Il premio della “Sezione D - Responsabilità Civile” è determinato in base a parametri di rischio speci- fici a seconda delle partite interessate, quali:
a) numero ettari in proprietà e/o condotti dall’Assicurato per la partita/garanzia:
• “R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)”;
• “R.C. Azienda Agrituristica con parametro ettari (AGRI)”;
• “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro ettari (VEN)”;
b) numero ettari in proprietà dell’Assicurato per la partita/garanzia “R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)”;
c) entità fatturato azienda (come da relativa definizione) per la partita/garanzia “R.C. Azienda Agri- cola con parametro fatturato (RCDAG)”, “R.C. Azienda Agrituristica su fatturato (AGRI2)”, “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria su fatturato (VEN2)” con applicazione della Clausola Regolazione Premio;
d) entità fatturato maneggio (come da relativa definizione) per la partita/garanzia “Maneggio in Azienda Agrituristica (MAN)”, senza applicazione della Clausola Regolazione Premio;
dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Tolleranza del 10% del parametro di rischio
In caso di variazione del numero o dell'entità di uno dei parametri sopra indicati nel corso del contrat- to (con eccezione delle partite/garanzie “R.C. Azienda Agricola con parametro Fatturato (RCDAG)”, “R.C. Azienda Agrituristica con parametro Fatturato (AGRI2)”, “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro Fatturato (VEN2)” che prevedono l’applicazione della Clausola Regolazione Premio), il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.
Qualora all'insorgere del sinistro dovesse risultare che il valore del parametro di rischio indicato in polizza o nell'ultima comunicazione del Contraente o dell'Assicurato dovesse risultare:
- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per la partita/garanzia “R.C. Azienda Agricola con parametro ettari (RCTO)”;
- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per la partita/garanzia “R.C. Azienda Agrituristica con parametro ettari (AGRI)”;
- non superiore al 20% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 3 ettari, per la partita/garanzia “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro ettari (VEN)”;
- non superiore al 10% rispetto agli ettari dichiarati, col minimo di 2 ettari, per “R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica (PAA)”;
- non superiore al 20% rispetto al fatturato Maneggio dichiarato, comunque col minimo di 10.000,00 euro, per la partita/garanzia “Maneggio in Azienda Agrituristica (MAN)”.
AXA rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi AXA, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione al valore del parametro assicurato rispetto a quello effettivo.
Si precisa che per le partite/garanzie “R.C. Azienda Agricola con parametro fatturato (RCDAG)” “R.C. Azienda Agrituristica con parametro Fatturato (AGRI2)”, “R.C. Azienda Agrituristica Venatoria con parametro Fatturato (VEN2)” e per le garanzie della Sezione F - R.C. Prodotti, se operanti in po- lizza, è sempre prevista l’applicazione della Clausola Regolazione Premio (RP), quindi per tali ga- ranzie non è prevista una clausola di tolleranza.
Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico (Art. 4.1, punto 1, lett. b) | Massimale assicurato | “Franchigia RCT per sinistro” indi- cata in scheda di polizza. |
Proprietà o uso di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell’azienda assicurata (Art. 4.1, punto 2) | 5% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchi- gia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). |
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci (Art. 4.1, punto 8) | 2% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di poliz- za se superiore) per i danni a cose o ad animali. |
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame e per danni a terreni o col- tivazioni provocati da animali (Art. 4.1, punto 9), 10), 11), 12) | Massimale assicurato | “Franchigia RCT per sinistro” indi- cata in scheda di polizza per danni a cose. |
Uso di velocipedi per ragione inerenti la conduzione dei fondi (Art. 4.1, punto 13) | Massimale assicurato | Per danni a cose franchigia 250,00 euro per sinistro. |
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose (Art. 4.1, punto 19) | 5% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchi- gia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). |
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agricola/Agrituristica (compresa eventuale abitazione) e del relativo con- tenuto (Art. 4.3) | 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno | - |
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio cagionati da macchine agricole (Art. 4.3) | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | “Franchigia RCT per sinistro” indi- cata in scheda di polizza. |
Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato destinato ad Abitazione Rurale/Masseria e del relativo contenuto (Art. 4.3) | 20% del massimale assicurato per sinistro e per anno | - |
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4) | 5% del massimale assicurato per sinistro e per anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivan- ti da incendio | Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5) | 8% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). |
Danni alle condutture ed impianti sotterranei (Art. 4.6) | 5% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in sche- da di polizza se superiore). |
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Art. 4.7) | Massimale assicurato | “Franchigia RCT per sinistro” indi- cata in scheda di polizza. |
Danni a cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate (Art. 4.8) | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in sche- da di polizza se superiore). |
Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Garanzia Base R.C.T. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno (Art. 4.9) | 5% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. Per danni a fabbricati e relative pertinenze scoperto 10% col mini- mo di 1.500,00 euro per sinistro. |
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10) | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo pari alla Franchigia RCT per sinistro” indica- ta in scheda di polizza per veicolo danneggiato. |
Committenza auto (Art. 4.11) | Massimale assicurato | Franchigia 250,00 euro per sinistro. |
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11) | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Garanzia Base R.C.O. R.C. Azienda Agricola (RCTO o RCDAG) R.C. Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (VEN o VEN2) | Limite di indennizzo | Franchigia R.C.O. |
R.C.O. - Responsabilità Civile verso i prestatori di la- voro (Art. 4.12) | Massimale assicurato | Danni ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia di 2.500,00 euro. |
Solo per Azienda Agrituristica (AGRI o AGRI2) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club) | 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Franchigia 1.500,00 euro per i danni corporali subiti dai minori. |
Errato trattamento dei dati personali dei clienti dei clienti dell’agriturismo (Legge sulla “Privacy”) | 30.000,00 euro per sinistro e per anno | Franchigia 300,00 euro per sinistro. |
R.C. VITA PRIVATA (VPR) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Attività degli addetti ai servizi domestici (garanzia VPR punto 6) | 50% del massimale R.C. vita privata per sinistro e per anno | - |
Per danni a cose provocati da cani o cavalli e per danni a terreni e coltivazioni provocati da animali do- mestici (garanzia VPR punto 8) | Massimale R.C. vita privata assicurato | Franchigia 250,00 euro per sinistro. |
Proprietà o uso di velocipedi per uso privato (garanzia VPR punto 10) | Franchigia 250,00 euro per sinistro. | |
DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. dell’albergatore (DCC) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Danni alle cose portate dai Clienti | Limite di indennizzo assicurato indicato in polizza | Franchigia di 150,00 euro per ogni cliente danneggiato |
Per danni a oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato | 50% del limite DCC assicurato | Franchigia di 300,00 euro per ogni cliente danneggiato |
MANEGGIO nell'Azienda Agrituristica (MAN) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini | Massimale unico assicurato | Franchigia di 250,00 euro per sini- stro, per i danni a cose e per i dan- ni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli |
Tabella limiti Sezione D - Responsabilità Civile
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Clausole Opzionali R.C. LTA - Lavori agricoli svolti per conto o a favore di terzi | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Per danni a persone | 100% del massimale assicura- to, per sinistro e per anno | Nessuna franchigia |
Per danni a cose o animali (diversi dai danni da inquinamento accidentale) | 200.000,00 euro per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per sinistro. |
Per danni da inquinamento accidentale in genere, compreso quello derivante da impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci | 50.000,00 euro per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Per danni derivanti dall'esercizio di attività di sgombero neve anche su area pubblica o ad essa equiparata | 300.000,00 euro per danni a cose per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per ogni danno a cose. |
Clausole Opzionali R.C. STM - Stazione di monta | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Per danni direttamente subiti dagli animali di proprietà di terzi durante la permanenza del bestiame in custodia presso l’Azienda Xxxxxxxx che verrà o che è stato sottoposto alla monta. | 10% del massimale assicurato, RC Azienda Agricola con il massimo di 50.000,00 euro per singolo animale di terzi che ha subito lesioni o morte | Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per sinistro. |
R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica (PAA) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico | Massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica. | Franchigia 250,00 euro per sinistro. |
Proprietà di eventuali passaggi a livello ubicati nei fondi dell’azienda assicurata | 5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sinistro e per anno | Scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 euro per sinistro. |
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio dei fabbricati destinati ad Azienda Agrico- la/Agrituristica (compresa eventuale abitazione del fabbricato) di proprietà dell’Assicurato | 50% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno. | - |
Danni da interruzione o sospensione di attività (Art. 4.4) | 5% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno, tale limite è ele- vato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio | Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 4.5) | 8% del massimale assicurato per sinistro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi (Art. 4.10) | 10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno | Scoperto 10% col minimo di 250,00 per veicolo danneggiato. |
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione (Art. 4.11) | 10% del massimale assicurato R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica per sini- stro e per anno | Scoperto 20% col minimo di 1.000,00 euro per sinistro. |
Norme che regolano la Sezione E - Tutela Legale
Art. 5.0| Gestione del contratto
AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Art. 5.1| Come mi posso assicurare - Soggetti assicurati
IPA gestisce e liquida il sinistro di Tutela Legale fino al limite massimo per sinistro indicato in scheda di polizza.
Ai sensi del presente contratto sono considerati “Assicurati” (soggetti assicurati):
- l’azienda Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;
- i legali rappresentanti;
- i dipendenti dell’azienda regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori parasubordinati iscritti nel Libro Unico del lavoro;
- i lavoratori somministrati;
- nelle imprese familiari (art. 230 bis C.C.) sono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell’impresa.
Cosa posso assicurare - Garanzia Base Tutela Legale
Art. 5.2| Oneri assicurati
Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA, alle condizioni di seguito indica- te e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica o agrituristica-venatoria esercitata, comprese le relative attività complementari.
L'assicurazione comprende i seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato per la gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 7.24 - “Gestione del sinistro”, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 7.24 - “Gestione del sinistro”;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le spese di giustizia;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assi- curato;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 7.22 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”.
Art. 5.3| Casi assicurati
La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 C.C. In tali ipotesi, AXA garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
c) difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in poliz- za nello svolgimento dell’attività/professione assicurata. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento - art. 444 c.p.p.), oblazione, re- missione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed ammi- nistrativa;
d) controversie individuali di lavoro del Contraente con i dipendenti, purché regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro o con suoi agenti e rappresentanti;
e) controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività purché indicati in Polizza (con esclusione delle ver- tenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di co- struzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l’Assicurato esercita la pro- pria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all’affitto d’azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria).
Come ampliare la copertura assicurativa Tutela Legale
(Garanzie Opzionali operanti solo se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
PACCHETTO PLUS
A parziale deroga di quanto previsto ai punti 1) e 3) dell’Art. 5.4 - “Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale”, le garanzie previste all’Art. 5.2 - “Oneri assicurati”, vengono prestate anche per i seguenti casi:
1) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori dell’azienda agricola o agrituristica, sempre che il valore in lite sia superiore a 3.000,00 euro. La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di due sinistri per anno assicurativo;
2) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti dell’azienda agricola o agrituristica assicurata, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per cia- scun anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
3) per sostenere vertenze contrattuali per i recupero crediti con i clienti dell’azienda agricola o agrituristica assicurata relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per cia- scun anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le forniture di beni o prestazioni di servizi devono essere effettuate trascorsi 90 giorni dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rap- presentati da titoli esecutivi (art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (art. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). IPA accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, proce- dimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
L’assicurazione è prestata ferme le restanti esclusioni dell’Art. 5.4 - “Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale” e in base a quanto previsto dalla Garanzia Base Sezione E - Tutela Legale (Art. 5.6 - “Validi- tà territoriale Garanzia Tutela Legale”, Art. 5.5 - “Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro”, Artt. 7.22, 7.23, 7.24 e 7.25 per la gestione del sinistro.
ESTENSIONE AL D.Lgs. n. 193/2007 (e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare)
1) Garanzie e soggetti assicurati
Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all’Art. 5.2 - “Oneri assicurati”, ven-
gono prestate al Contraente/Assicurato in relazione al D. Lgs. n. 193/2007 a tutela del Titolare
dell’Industria Alimentare o del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell’Azienda.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni am- ministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie, ciò a parziale deroga della lettera d) dell’Art. 5.4 - “Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale”.
IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizio- ne/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
2) Insorgenza del sinistro
In deroga all’Art. 5.5 - “Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro”, ai fini della presente ga- ranzia, per insorgenza del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di in- dagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia viene prestata per i sinistri siano insorti durante il periodo di validità del presente con- tratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzio- ni/qualifiche indicate al punto 1) "Garanzie e soggetti assicurati" o loro dimissioni dall’impresa assicu- rata.
Che cosa non è assicurato - Sezione Tutela Legale
Art. 5.4| Esclusioni e delimitazioni Tutela Legale
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
b) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
c) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall’applicazione delle sanzioni amministrative da rea- to ex D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche);
d) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge.
Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:
1) relative a recupero crediti;
2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'Art. 5.2 - “Oneri assicurati”, lettere d) ed e);
4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
5) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto acciden- tale;
6) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
7) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
8) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modi- ficazioni societarie;
9) relative a marchi, brevetti, diritti d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
10) collettive di lavoro;
11) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
12) relative a contratti di leasing immobiliare;
13) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
14) relative a contratti di compravendita di beni immobili;
15) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria;
16) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di “Sicurezza alimentare” - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia.
Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; ter- remoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.
Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione Tutela Legale
L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fi- ne della causa.
IPA non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art.
541 del Codice di Procedura Penale).
Nell'ipotesi di un unico Sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvol- ti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garanti- te nel caso di due esiti negativi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.5| Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra- contrattuale o per i procedimenti penali,
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avve- xxxx nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è uni- co a tutti gli effetti.
Art. 5.6| Validità territoriale Garanzia Tutela Legale
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.
Art. 5.7| Variazione e tolleranza del parametro di rischio (numero ettari) - Tolleranze
Il premio della “Sezione E - Tutela Legale”, è determinato in base al numero di ettari dell'azienda agricola o agrituristica dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento di stipulazione della po- lizza.
In caso di variazione del numero di ettari sopra indicati nel corso del contratto, il Contraente o l'Assi- curato dovrà darne comunicazione ad AXA entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.
Qualora all'insorgere di un sinistro il valore del numero ettari dovesse risultare superiore al 10%, col minimo di 2 ettari, rispetto a quelli dichiarati, AXA non rinuncerà ad applicare la proporzionale previ- sta dall'art. 1907 C.C.
Tabella limiti Sezione E - Tutela Legale
Sezione E - TUTELA LEGALE | ||
Garanzia Base Tutela legale | Limite di rimborso | |
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti | Massimale indicato in polizza valido per sinistro | |
Controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito | ||
Difesa penale dell'Assicurato | ||
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti | ||
Controversie relative alla proprietà e altri diritti reali o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività | ||
Pacchetto PLUS (Opzionale) | Limite di rimborso | Franchigia |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000,00 euro | Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno | - |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro | Fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | Franchigia di 250,00 euro per sinistro |
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, con valore in lite superiore a 1.000,00 euro | Fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | Franchigia di 250,00 euro per sinistro |
X.Xxx. n. 193/2007 (Opzionale) | Limite di rimborso | |
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare | Massimale indicato in polizza valido per sinistro |
Norme che regolano la Sezione F - R.C. Prodotti
(Operante solo se richiamata in polizza e corrisposto il relativo premio)
Art. 6.0| Cosa posso assicurare - Massimale R.C. Prodotti - Prodotti assicurati
1. Massimale R.C. Prodotti
Il massimale di garanzia base “R.C. Prodotti”, indicato nella scheda di polizza, rappresenta il massi- mo esborso di AXA:
- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione;
- per sinistro in serie.
2. Prodotti assicurati
Per prodotti assicurati si intendono esclusivamente:
- vini, alcoolici, distillati, aceti;
- olii alimentari;
- latte, latticini e formaggi;
- frutta e verdura fresca o conservata, marmellate;
- carni, salumi, strutto;
- cereali, legumi, crusca, farina;
- pane, pasta fresca, dolci;
- miele, pappa reale, propoli, uova, funghi freschi e secchi anche confezionati.
Eventuali differenti precisazioni sui prodotti assicurati devono essere specificamente indicate in scheda di polizza.
La Sezione F - R.C. Prodotti prevede sempre l’operatività della clausola RP - Regolazione premio.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 6.1| R.C. Prodotti - Casistiche e/o eventi assicurati (in regime “Claims made”)
1. Responsabilità Civile Prodotti - Oggetto della Garanzia Base R.C. Prodotti
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale “R.C. Prodotti” in- dicato in scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per le richieste di risarcimento (capitale, interessi, spese), pervenute per la prima volta all’Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, quale civilmente responsabile per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza oggetto dell’attività assicurata - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per:
- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose, diverse dal prodotto difettoso;
anche se derivanti da:
a) errata concezione e/o progettazione del prodotto;
b) errata preparazione e/o produzione del prodotto;
c) errato confezionamento, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto;
d) errata predisposizione di istruzioni di uso e/o conservazione, di modalità di montag- gio/assemblaggio del prodotto;
e) contaminazione che si verifica in conseguenza della preparazione, produzione, confezionamen- to, etichettatura, imballaggio e/o conservazione del prodotto o qualsiasi altra attività collaterale;
f) dolo dei dipendenti.
L'assicurazione si intende inoltre operante per:
- i danni derivanti da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
- i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
entro il limite di 1/3 del massimale indicato in scheda di polizza per sinistro, per sinistro in serie e per anno assicurativo, ferma l’applicazione dello scoperto e relativo minimo (o franchigia) previsti dal contratto indicati in scheda di polizza e nella “Tabella Limiti Sezione F - R.C. Prodotti”.
In ogni caso AXA non riconosce le spese da chiunque sostenute per la realizzazione, riparazione, di- struzione di un prodotto complesso, non materialmente danneggiato (c.d. garanzia di prodotto o garan- zia di fornitura), ma comunque rivelatosi inutilizzabile o non idoneo all’uso cui è destinato a causa:
- di un difetto del prodotto componente assicurato con l’assicurazione R.C. Prodotti;
- di caratteristiche tecniche non adeguate o comunque difformi da quelle richieste dall’acquirente / committente del prodotto componente assicurato con l’assicurazione R.C. Prodotti.
2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Garanzia base R.C. Prodotti
Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto indicati nella scheda di polizza e nella “Tabella Limiti Sezione F - R.C. Pro- dotti”.
Come ampliare la copertura assicurativa R.C. Prodotti Garanzie Opzionali R.C. Prodotti
(Garanzie Opzionali operanti se espressamente richiamate in scheda di polizza e corrisposti i relativi premi)
R.C. Prodotti - ESTENSIONE DELLA GARANZIA AI PRODOTTI CONSEGNATI DIRETTAMENTE IN USA e CANADA - ESPORTAZIONE DIRETTA (P50)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 6.5 - “R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale”, la ga- ranzia è valida anche per i prodotti consegnati negli U.S.A. e Canada e per i danni ovunque verifica- tisi. Questa specifica estensione è valida solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente garanzia P50 e di eventuali altre analoghe estensioni previste su polizze precedentemente stipulate con AXA e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.
Rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto dell'importo di ciascun danno con il minimo (o franchigia) e il massimo di scoperto previsti per i danni verificatisi in U.S.A. e Canada come indicati nella scheda di polizza (e nella “Tabella Limiti Sezione F - R.C. Prodotti”.
È comunque sempre escluso dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages).
La presente estensione di garanzia è operante per annualità assicurativa; in mancanza di recesso di una delle Parti da inviarsi con lettera raccomandata 60 giorni prima della scadenza, la garanzia è prorogata di un anno. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comuni- cazione mail con valore legale inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC).
In caso di recesso, ferma l'efficacia delle altre garanzie per l'intera durata del contratto, il premio sarà proporzionalmente ridotto della parte relativa alla presente estensione.
Sezione F - R.C. Prodotti
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77)
1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone
AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.3 - “Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall’assicurazione”:
• rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato,
• si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,
a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
3) il ritiro sia stato ordinato dall’Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicu- rezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurez- za dei consumatori).
Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.
2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Prodotti
La garanzia “P77 - Ritiro Prodotti” è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita “R.C. Prodotti - Garanzia Base”; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:
a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti; indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.
La garanzia “P77 - Ritiro Prodotti” è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest’ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza.
I limiti relativi all’operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.
3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti
La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell’Assicurato e/o del produttore finale:
a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall’Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l’assistenza te- lefonica tramite l’attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modali- tà e quantità adeguate all’evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia “Ri- tiro Prodotti”, con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
c) per l’analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
d) per il trasporto, l’imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
Sezione F - R.C. Prodotti
e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall’Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l’eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o man- gimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammes- sa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio tempora- neo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché pre- sentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.
I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l’operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l’assunzione temporanea di personale per effettuare l’operazione di ritiro.
Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.
In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull’utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall’Art. 7.27 - “R.C. prodotti - Arbitrato irrituale”.
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A)
1. Oggetto della garanzia Ritiro Prodotti: danni a persone e/o danni a cose
AXA, a deroga di quanto previsto dal successivo punto 2) dell'Art. 6.3 - “Esclusioni R.C. Prodotti - Casi esclusi dall’assicurazione”:
• rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti in polizza, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all’Assicurato,
• si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, per le richieste a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute da terzi per il ritiro dal mercato dei prodotti, dopo la loro messa in circolazione, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti descritti in polizza,
a condizione che si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
1) i prodotti abbiano cagionato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali, nonché danneggiamenti a cose di proprietà degli stessi;
2) vi sia la documentata possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
3) il ritiro sia stato ordinato dall’Autorità competente perché i prodotti stessi non presentano la sicu- rezza che si può legittimamente attendere (es. pericolosità dei prodotti per la salute e la sicurez- za dei consumatori).
Nel caso di prodotti destinati ad animali la garanzia di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera per morte o per lesioni agli animali stessi.
2. Limiti di indennizzo - Scoperto/Franchigia Ritiro Prodotti
La garanzia “P77A - Ritiro Prodotti” è prestata con un limite massimo di indennizzo indicato in scheda di polizza che rappresenta un sotto-limite del massimale della partita “R.C. Prodotti - Garanzia Base”; tale sotto-limite di indennizzo rappresenta il massimo esborso di AXA per:
a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
b) sinistri imputabili allo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti; indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate nello stesso periodo.
La garanzia P77A - Ritiro Prodotti è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest’ultimo caso valgono i diversi limiti (scoperto e minimo/franchigia e massimo di scoperto) indicati nella scheda di polizza.
I limiti relativi all’operazione di Ritiro Prodotti sono da intendersi complementari a quelli previsti per la copertura R.C. Prodotti.
3. Danno indennizzabile - Spese coperte Ritiro Prodotti
La presente assicurazione copre esclusivamente le spese a carico dell’Assicurato e/o del produttore finale:
a) per la comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta nel più breve tempo possibile o con le modalità eventualmente imposte dall’Autorità.
Si intendono compresi i costi relativi agli annunci diretti ai distributori o ai punti vendita nonché, nel caso di prodotti destinati ai consumatori finali, gli invii diretti ai consumatori e l’assistenza te- lefonica tramite l’attivazione di call center, le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione effettuati con modali- tà e quantità adeguate all’evento per informare in modo efficace ed efficiente i consumatori.
Tali spese sono prestate nell'ambito del limite di indennizzo previsto dalla presente garanzia “Ri- tiro Prodotti”, con il limite per ogni sinistro di 10.000,00 euro;
b) per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
c) per l’analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
d) per il trasporto, l’imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti per un periodo massimo di 6 mesi;
e) per la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall’Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per gli eventuali trasporto, imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
f) per il riconfezionamento e/o la riparazione dei prodotti qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l’eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
g) per la commercializzazione dei prodotti ritirati per fini diversi dal consumo umano (es. cibi o man- gimi per animali) o per altri usi o destinazioni, sempre che, tale operazione sia legalmente ammes- sa, e che tali maggiori spese siano inferiori a quelle per la distruzione o magazzinaggio tempora- neo. Per maggiori spese si intendono le eventuali spese di trasformazione, reimballaggio, trasporto e fiscali nonché, ove necessario, quelle per provvedere al controllo dei prodotti stessi affinché pre- sentino la sicurezza che si può legittimamente attendere per beni simili in relazione ai nuovi usi, destinazioni o mercati.
I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai prestatori di lavoro di chi effettua l’operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l’assunzione temporanea di personale per effettuare l’operazione di ritiro.
Premesso che rimane all'Assicurato l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti, l'assicurazione vale per le spese sostenute dall'Assicurato purché ragionevoli, necessarie e strettamente legate al sinistro, sempre che tali operazioni di ritiro dei prodotti vengano effettuate in modo palese.
In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia Ritiro Prodotti, sull’utilità delle spese o sull'entità di esse, resta operante quanto previsto dall’Art. 7.27 - “R.C. prodotti - Arbitrato irrituale”.
Che cosa non è assicurato - R.C. Prodotti
Art. 6.2| R.C. Prodotti - Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C. Prodotti:
1) il titolare, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore, salvo in ca- so di morte o lesioni personali;
2) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente dei soggetti indicati al precedente punto, salvo in caso di morte o lesioni personali;
3) società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e colle- gate ai sensi dell'art. 2359 X.X.
Xxx. 0.0x Xxxxxxxxxx X.X. Xxxxxxxx - Xxxx esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C. Prodotti non comprende:
1) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
2) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti (salvo quanto previsto dalle clausole P77 o P77A - “Ritiro prodotti” se operanti);
3) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture, interruzio- ne, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento da falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfrut- tamento.
Sono inoltre esclusi dall'assicurazione R.C. Prodotti:
a) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi;
b) le spese, da chiunque sostenute in sede extragiudiziale, per ricerche ed indagini volte ad accer- tare le cause del danno, salvo siano state preventivamente autorizzate da AXA;
c) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
d) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
e) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'a- tomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) i danni derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o pro- dotti contenenti amianto;
g) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
h) i danni derivanti da urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo, tabac- co e suoi derivati;
i) i danni derivanti da prodotti di origine organica umana o riconducibili al virus dell’HIV, alla sin- drome di Creutzfeld-Jacobs (BSE);
j) i danni provocati da prodotti di ingegneria genetica (O.G.M.) o che contengono componenti, so- stanze, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati; nonché i danni provocati dall’uso di semi o organismi geneticamente modificati in laboratorio, relativamente ai danni connessi a tale modifica genetica;
k) i danni provocati da prodotti finali o intermedi, in cui siano presenti componenti costituenti grave minaccia per la salute umana, riconosciuti tali secondo provvedimento di Autorità competente na- zionale o della Commissione Europea in vigore al momento della consegna a terzi del prodotto;
l) le spese da chiunque sostenute per il pagamento di multe, ammende, sanzioni o altri importi o ri- sarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo (punitive or exemplary damages);
m) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da Danno Cyber così come indicato all’Art. 15 ter – “Esclusioni Cyber e Dati – Liability_RC Prodotti” delle Norme comuni che regolano l’assicurazione
n) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automotive (industria automobili- stica, motociclistica e di veicoli a motore in genere) nonché i danni derivanti da prodotti intermedi utilizzati come componenti o ricambi;
o) relativamente ad impianti antifurto e antincendio, i danni da furto o da incendio conseguenti a inefficacia totale o parziale dei prodotti assicurati.
p) i danni provocati in U.S.A., Canada da funghi e spore per le seguenti tipologie di prodotti: imper- meabilizzanti, isolanti, coibenti, rivestimenti e controsoffitti, prefabbricati, portanti e non, condi- zionamento e refrigerazione, vernici, pitture, smalti, resine, solventi, collanti;
q) i danni derivanti dalla presenza nel prodotto di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi il cui utilizzo non è ammesso dalle norme in vigore e/o che ecceda i limiti consentiti dalla legge;
r) i danni derivanti dalla presenza nei seguenti prodotti: uova, latte e loro derivati di antiparassitari, antibiotici, pesticidi, insetticidi che ecceda i limiti consentiti dalla legge.
L’Assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente alla stipula del contratto assicurativo in ordine all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento inerenti la garanzia R.C. prodotti già note anteriormente alla data di effetto della presente polizza o alla conoscenza di circostanze o situazioni che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.
Art. 6.4| R.C. Prodotti - Esclusioni e delimitazioni specifiche della Garanzia Opzionale Riti- ro Prodotti (P77 o P77A)
Ferme le precedenti esclusioni sopra previste per la garanzia “R.C. Prodotti” (Art. 6.3), la garanzia Ritiro Prodotti (P77 o P77A) non comprende:
a) il ritiro di prodotti che sia riconducibile a evidenti violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circola- zione del prodotto;
b) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
c) le spese di riparazione o distruzione di prodotti, salvo quanto espressamente previsto al punto 3. “Danno indennizzabile - Spese coperte” dalla clausola “Ritiro prodotti (P77 o P77A)”;
d) il ritiro di prodotti assicurati dovuto a scadenza, normale deperimento, deterioramento o decom- posizione degli stessi;
e) il ritiro dei prodotti descritti in polizza causato da errata consegna o errato invio;
f) le multe, ammende e penalità in genere;
g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all’operazione di ritiro, perdite dovute a diminuzione del volume di affari, spese sostenute per il recupero di immagine;
h) le spese per ritiro di prodotti negli U.S.A. e Canada;
i) le spese per ritiro di prodotti destinati specificamente al settore automotive (veicoli a motore in genere);
j) le spese per operazioni di ritiro dovute a contaminazione dolosa o sabotaggio di prodotti (Tampering).
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Sezione F - R.C. Prodotti
Art. 6.5| R.C. Prodotti - Delimitazione territoriale
L'assicurazione “R.C. Prodotti” è valida per i danni ovunque verificatisi:
- per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore;
- per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi U.S.A. e Canada (salvo quanto previsto dalla clausola P50 - “Estensione della garanzia ai prodotti consegnati direttamente in
U.S.A. e Canada - Esportazione diretta” , se operante).
La garanzia “Ritiro prodotti” (se operante la clausola P77 o P77A), vale per i prodotti fabbricati in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, ovunque siano stati consegnati, fermo restando che sono escluse in ogni caso le operazioni di ritiro prodotti effettuate nei territori di U.S.A. e Canada.
Art. 6.6| R.C. Prodotti - Xxxxxx e termine della garanzia (in regime “Claims Made”)
Garanzia base R.C. Prodotti - Xxxxxx e termine della garanzia
L'assicurazione “R.C. Prodotti” vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.
In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le ri- chieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comun- que, non oltre un anno dalla stessa.
La garanzia è operante ai sensi degli artt. 1892, 1893 C.C. sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
Art. 6.7| R.C. Prodotti - Ritiro Prodotti - Xxxxxx e termine della garanzia
Garanzia Opzionale P77 o P77A - Ritiro Prodotti - Inizio e termine della garanzia
La garanzia “Ritiro prodotti (P77 o P77A)” vale per le spese sostenute dall’Assicurato o da terzi (se ritiro indiretto) a condizione che i prodotti oggetto di ritiro dal mercato siano stati consegnati a terzi durante il periodo di efficacia dell’assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo, sempre che l’operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.
In caso di durata poliennale o rinnovo del contratto, si conviene altresì che la garanzia vale a condizione che il sinistro si sia verificato durante il periodo di efficacia del contratto e comunque entro 2 anni dalla data di fabbricazione o consegna dei prodotti stessi.
Sezione F - R.C. Prodotti
Tabella limiti Sezione F - R.C. Prodotti
Sezione F - R.C. PRODOTTI | ||
R.C. PRODOTTI | Scoperto col minimo | Limite di indennizzo |
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in qualsiasi Paese esclusi U.S.A, Canada e Messico | Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 500,00 euro e mas- simo di scoperto di 30.000,00 euro salvo diversamente indicato in scheda di poliz- za, in quest’ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza. | Salvo diversamente indicato in polizza 1/3 del massimale R.C. Prodotti per sinistro / sinistro in serie / anno assicurativo - per i danni derivanti da in- terruzione o sospensione di attività; |
R.C. Prodotti - Per ciascun danno verificatisi in U.S.A, Canada e Messico | Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 25.000,00 euro e massimo di scoperto di 50.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, in quest’ultimo caso valgono i di- versi limiti indicati nella scheda di polizza. | - per i danni ad altri prodotti o loro parti di cui i prodotti descritti in polizza siano parte componente, purché conseguenti a sinistro indennizzabile. |
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77) Danni a persone | Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di poliz- za, in quest’ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza. | Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per si- nistro per le spese per comuni- cazioni ai distributori o ai con- sumatori finali. |
R.C. Prodotti - RITIRO PRODOTTI (P77A) Danni a persone e/o cose | Scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno con minimo di 5.000,00 euro, salvo diversamente indicato in scheda di poliz- za, in quest’ultimo caso valgono i diversi limiti indicati nella scheda di polizza. | Limite di indennizzo indicato in scheda di polizza. Limite di 10.000,00 euro per si- nistro per le spese per comuni- cazioni ai distributori o ai con- sumatori finali. |