SCHEMA di CONTRATTO PREMESSO
Allegato c)
Determinazione Dirigenziale n. 933 del 02/05/2022
SCHEMA di CONTRATTO PREMESSO
Che con Determinazione Dirigenziale n. del ………….. il servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Xxxxxxx Xxxxxxx” è stato affidato all’Operatore economico ;
che l’Operatore economico affidatario ha consegnato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V:
1. la Garanzia Fidejussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti (Polizza n……………….. , per un importo di € …………………… rilasciata da ……………………..con sede in
………………………….. in data ;
2. la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto;
Il giorno…………..del mese di …………….dell’anno , nella sede del Municipio Roma V di Roma Capitale,
Direzione Socio Educativa. sita in xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 000 – 00000 - Xxxx
tra
Roma Capitale, Municipio Roma V, codice fiscale 02438750586, rappresentato da ………………………………………….
in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V ai sensi del T.U.E.L. e dello Statuto attuativo di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8/2013, domiciliato per la carica ove sopra
e
L’Operatore economico…………………………… con sede legale in …………… Via ………………………………………….
C.F.………………….. P.IVA …………………, nel prosieguo denominata “Operatore economico affidatario”, rappresentata da…………………… nata a , nella sua veste di legale rappresentante, il quale dichiara,
come da attestazione in atti, di avere la piena capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
Si conviene e stipula quanto segue Art. 1 Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione del servizio “Pronta accoglienza temporanea Padre Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Il presente contratto disciplina le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Operatore economico affidatario in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute negli atti di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati;
Art. 2 Titolarità del servizio
Titolare del servizio è il Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione appaltante, che affida all’ Operatore economico l’esecuzione delle attività.
Il presente contratto non istaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio ed è regolata inoltre da:
la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Codice)
il D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale e xx.xx. e ii;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e xx.xx. e ii;
il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’ A.N.A.C. in data 19 Luglio 2017;
il Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
l’offerta tecnica e economica presentata, in sede di gara, dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
Art. 3 - Durata del contratto
Roma Capitale - Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa, affida all’Operatore economico
……………………………………………….. la gestione del servizio di “Pronta accoglienza temporanea Padre Xxxxxxx Xxxxxxx” per 12 mesi, periodo dal ……. al nel rispetto sia del Capitolato descrittivo e prestazionale sia
dell’offerta progettuale presentata dall’Operatore economico affidatario.
Art. 4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo massimo dovuto da Roma Capitale all’Operatore economico affidatario”, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è pari a € + IVA per un totale di euro IVA inclusa, per 12 mesi nel periodo ……………..
Tale importo è determinato dall’offerta economica presentata dall’Operatore economico affidatario in sede di gara.
Art. 5 –Finalità
Il Municipio V intende realizzare un servizio di “Pronta Accoglienza Temporanea” garantendo assistenza a quelle persone che a causa della loro condizione di estrema vulnerabilità vivono per strada o si trovano ad affrontare una situazione di emergenza abitativa.
Art. 6 - Accoglienza E’ prevista l’accoglienza di 20 persone divise in 2 fasce orarie:
a) n.10 ospiti fascia oraria H15 (dalle 18.00 alle 09.00) con accoglienza notturna, somministrazione della cena e della colazione.
b) n.10 ospiti fascia oraria H24 con accoglienza notturna, somministrazione della colazione, del pranzo e della cena.
Vista il permanere della situazione epidemiologica, nel periodo di svolgimento del servizio, dovrà essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid 19.
Sarà, pertanto, necessario prevedere tutte le misure necessarie a salvaguardia degli operatori e delle persone accolte secondo le raccomandazioni fornite dalle Autorità sanitarie nazionali e regionali.
Il soggetto affidatario garantirà:
la pulizia quotidiana degli ambienti;
la fornitura di letti, materassi, lenzuola, federe e coperte;
pasti preparati in loco o con utilizzo di catering (i pasti dovranno essere di qualità e garantiti a norma di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene).
Il menù quindicinale offerto agli ospiti dovrà essere descritto in fase di presentazione dell’offerta progettuale, articolato in menù estivo e menù invernale.
Dovrà essere indicata la provenienza degli alimenti sia in caso di cucina in sede, sia nel caso di pasti trasportati; in questo ultimo caso, dovrà essere indicata la provenienza del punto cottura e preparazione.
Dovrà essere prevista, inoltre, la fornitura di pasti adeguati a particolari esigenze nutrizionali (mediche e/o religiose e/o etiche) comunicate al momento dell’accoglienza.
Art. - 7 Destinatari del servizio/ Locali
Il servizio è destinato a cittadini italiani e stranieri, sia quelli provenienti dai Paesi europei che quelli non appartenenti all'Unione Europea, agli apolidi, residenti e non residenti che temporaneamente non possono provvedere personalmente al proprio sostentamento e che dimorano abitualmente (con o senza residenza) nel territorio del Municipio V.
Si precisa che potranno essere accolti anche interi nuclei familiari con minorenni dai 12 anni in su.
L’Organismo affidatario dovrà mettere a disposizioni spazi adeguati al numero di ospiti e con le seguenti caratteristiche:
• idonei servizi igienici;
• condizioni climatiche interne adeguate alla temperatura esterna, garantite attraverso l’utilizzo di dispositivi che non creino situazioni di rischio per l’incolumità degli ospiti;
• idonea suddivisione degli spazi riservati alle donne, agli uomini, ai nuclei familiari con la possibilità di due posti singoli;
• spazi destinati alla consumazione dei pasti.
Sarà possibile mettere a disposizione più locali, sempre ubicati nel Municipio Roma V, purché abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle descritte.
Art. 8 - Organizzazione del servizio/ Personale
Segnalazione:
La segnalazione della persona e/o nucleo familiare che dovrà essere accolta potrà avvenire:
• da parte del servizio sociale municipale;
• da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. V Gruppo Prenestino Reparto Tutela Minori ed Emarginati;
• da parte della Sala Operativa Sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (solo per chi stanzia nel Municipio V);
• da parte delle Forze dell’Ordine;
• da parte di enti di volontariato;
• su richiesta dell’interessato.
L’organismo dovrà fornire il nominativo di un Responsabile del servizio che riceve la segnalazione e provvede all’inserimento valutando che l’utenza segnalata non abbia altre risorse a disposizione, né economiche, né di reti amicali e/o parentali in grado di accoglierla.
Per le persone non conosciute dal servizio sociale del Municipio Roma V, la conferma della permanenza avverrà solo dopo la registrazione del segnalato (primo giorno lavorativo utile dopo l’inserimento) al servizio sociale del Municipio Roma V con il Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali SigeSS.
Inserimento:
Il Responsabile del servizio individuato dall’Organismo, dovrà compilare la scheda di inserimento (fornita dalla stazione appaltante (Allegato 5) che trasmetterà all’indirizzo email del D.E.C.
L’Organismo si occuperà di far firmare giornalmente il foglio presenze che invierà settimanalmente all’indirizzo email del D.E.C.
Permanenza:
Durante il periodo di permanenza il personale dell’Organismo si occuperà di stabilire una relazione con gli ospiti per valutare, qualora possibile, un progetto di sostegno mirato allo svincolo dal circuito assistenziale in collaborazione con i servizi del territorio.
Nello specifico oltre alle attività previste per la fascia di età degli adulti, nel caso dei nucleo familiari in cui sono presenti minorenni l’educatore professionale si occuperà di elaborare un progetto educativo personalizzato (che potrà prevedere sostegno scolastico, assistenza educativa, attività socio-ricreative, attività ludiche….) al fine di contribuire al benessere dei bambini e ragazzi presenti nel centro di accoglienza.
Dimissioni
La dimissione avverrà:
• al termine del progetto individualizzato;
• per sopravvenute malattie tali da compromettere l’autonomia della persona;
• per volontà dell’ospite;
• per atteggiamenti violenti verso se stessi, gli altri o verso gli operatori;
• qualora insorga qualsiasi altra situazione per cui sia difficile per l’ospite risiedere nella struttura.
Art. 9 – Utilizzo delle risorse professionali
Il Soggetto organizzatore è tenuto a fornire, prima dell’inizio del progetto, l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente, per quanto concerne il numero e i profili professionali, a quanto indicato nell’offerta presentata in sede di gara.
Gli operatori dovranno essere sempre presenti e svolgere, ad esclusiva disposizione dei partecipanti, costante azione di supporto al gruppo.
In caso di variazioni del personale rispetto a quello risultante dalla offerta progettuale presentata in sede di gara, il soggetto affidatario si impegna a provvedere, previa comunicazione al Municipio Roma V e prima dell’inizio del servizio, alla sostituzione con personale avente medesimi requisiti professionali.
Qualora Il Soggetto organizzatore sia costretto a sostituire, nel corso dell’attività, una o più unità del personale dovrà darne preventiva comunicazione, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali dovranno comunque avere stessa valenza del personale da sostituire.
Il Municipio si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, qualora i curricula non fossero ritenuti idonei, di richiedere la sostituzione di uno o più animatori.
Il Soggetto organizzatore è tenuto all’osservanza, nei confronti del personale impiegato per le attività previste dal presente Contratto, di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Municipio Roma V è estraneo al rapporto di lavoro tra il Soggetto affidatario e i suoi dipendenti.
Il Soggetto affidatario solleva fin d’ora Roma Capitale – Municipio Roma V da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all’osservanza delle disposizioni di legge o regolamenti, sia per qualunque atto od omissione, da parte degli operatori nei confronti degli utenti e di terzi che possono cagionare responsabilità amministrative, civili e penali.
Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi
Il corrispettivo che finanzia la realizzazione del progetto è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi necessari al funzionamento, pertanto, ogni relativo onere di qualsivoglia natura, derivante dalla gestione e dal funzionamento, è in carico in via esclusiva all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nel capitolato e nella offerta progettuale proposta dall'Operatore economico in sede di gara.
Il Municipio Roma V provvederà alla liquidazione delle spettanze dovute con determinazione dirigenziale, vista la regolarità contributiva e su presentazione di regolare fattura emessa , a seguito di riscontro di regolarità della fattura stessa per il servizio effettuato e delle relative presenze.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Operatore economico affidatario dovrà presentare apposita fattura elettronica, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento.
Sulla fattura dovrà essere esplicitato il periodo e l’importo risultante dall’offerta progettuale.
Le fatture dovranno essere intestate a Roma Capitale Municipio Roma V (codice univoco di struttura ZJ8ZFB). Su ciascuna fattura dovrà inoltre essere indicato:
Municipio Roma V – Direzione Socio Educativa – Viale Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 983
- il CIG (codice identificativo gara)
- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento
- il codice IBAN
- indicazione della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio.
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972, cosi come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 1921/2012.
E’ previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, detti termini sono interrotti in caso di irregolarità rilevate e comunicate, fino alla data della loro regolarizzazione.
Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013 in caso di ottenimento da parte dell'Ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 11- Monitoraggio
La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche, ispezioni e controlli presso la struttura nei modi ritenuti più opportuni al fine di verificare l'esatto e puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali.
Il Soggetto affidatario è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, nonché consentire l’accesso agli incaricati di svolgere attività di monitoraggio.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del Codice mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento.
Art.12 - Inadempimenti contrattuali/ Penali/Risoluzione del contratto
Nel caso di inadempienze e/o disservizi meno gravi, che non comportino la risoluzione del contratto, la Stazione appaltante procederà alla contestazione dei fatti rilevati a mezzo PEC.
Al Soggetto organizzatore è concesso un termine di 24 ore per controdedurre, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide in tutto o in parte dal Municipio Roma V, si procederà all’applicazione delle penalità del 10% mediante il deposito cauzionale definitivo.
Si applicano le seguenti penalità per inadempienze riferite ai sotto citati articoli:
Articoli 6-7-8-9-15 penale del 20% sul fatturato relativo al soggiorno contestato,
Sarà motivo di risoluzione del Contratto, in coerenza con l’art. 108 del D.lgs 50/2016, in quanto modificano sostanzialmente l’appalto:
l’interruzione ingiustificata del Servizio;
reiterate inadempienze tali da compromettere gravemente la regolarità del Servizio;
l’inadempimento anche parziale delle norme previste dal presente Contratto e comunque per motivi di pubblico interesse;
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati:
in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei
C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Il non rispetto dei contenuti sottoscritti del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale di cui all’art. 20 del presente contratto
Le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il non rispetto dei contenuti sottoscritti del “Protocollo d’intesa” di cui all’art. 23 del presente contratto.
Art. 13 - Cauzione e garanzie
L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Articolo 14 – Danni
Il Soggetto organizzatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione del progetto e solleva il Municipio Roma V - Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa loro derivare, direttamente ed indirettamente, nell’esecuzione del Contratto.
Gli eventuali danni prodotti dagli ospiti , che non derivino dal normale deterioramento d'uso, debbono essere contestati per iscritto dal Soggetto organizzatore appena riscontrati al fine di determinarne l'entità, il cui risarcimento è a carico dell'ospite stesso.
E’ convenzionalmente stabilito tra le parti che Roma Capitale – Municipio Roma V non risponde per tali danni.
Art. 15 - Assicurazioni a carico dell'esecutore
L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
Per tutte le attività collegate al servizio, il Soggetto affidatario si impegna ad assicurare i partecipanti al soggiorno, senza limiti di età, con una polizza assicurativa tipo Europe Assistance, che garantisca gli stessi contro gli eventuali rischi che dovessero verificarsi durante il servizio.
Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente alla Società Assicuratrice dal Soggetto affidatario, inviando copia per conoscenza al Municipio Roma V.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e termina alla data di cessazione del servizio.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della sottoscrizione del contratto.
La polizza dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art.16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136 recante:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del
D. L n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art.17 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Reg. UE n. 679/2016, “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, Roma Capitale – in quanto “titolare del trattamento dei dati – designa l’Organismo affidatario quale “responsabile esterno” del trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti alla progettazione di cui trattasi e provvederà, con successivo atto, alla relativa nomina.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/20146 vengono affidati all'Organismo affidatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio affidato;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'Organismo può venire in possesso nell'espletamento del servizio stesso.
L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e sensibili che come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L'Organismo affidatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
AI termine dell'incarico tutti i dati trattati relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all'Amministrazione Comunale Municipio Roma V, titolare del trattamento ai sensi dell'art 4 comma 1 del D. Lgs 196/2003.
Art. 18 - Oneri a carico dell'Operatore economico affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
L’Operatore economico affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Operatore economico affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'Operatore economico affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività , nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Operatore economico affidatario é tenuto osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A richiesta della Stazione Appaltante dovrà essere esibita idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.
L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica delle conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 19 - Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati
Roma Capitale ha approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 il "Protocollo di Integrità" (integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021, come modificato per il triennio 2021/2022/2023 approvato con D.G.C. n.34 del 19 febbraio 2021).
Come accettato e sottoscritto dall'operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare elo limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e lo l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere. etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitate. con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
Art. 20 - Violazione del "Patto di Integrità"
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi. in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione
ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti - D.Lgs. 50/2016.
Art. 21 Efficacia del "Patto di Integrità"
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori. per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma. Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 22 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’Operatore economico affidatario comunicare a Roma Capitale Municipio Roma V Direzione S.E.C.S. l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub- contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Art. 23 - Interpello ai sensi dell'art. 110 del Codice
Ai sensi dell'art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell'appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159 /2011, Roma Capitale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 24 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente contratto:
"L'affidatario del servizio assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".
"È a carico dell'affidatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
"Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico".
Art. 25 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto del presente appalto sono a carico del soggetto affidatario.
Art. 26 - Pretese di terzi
L’Operatore economico garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto.
Art. 27 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 28 - Norme finali
Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si deve far riferimento alla normativa vigente intervenuta in materia relativa alla gestione del servizio in oggetto e al rispetto di tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti.
Letto, confermato e sottoscritto Per L’Operatore economico
Il Legale Rappresentante
Per Roma Capitale