AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCOLASTICO RIGUARDANTE
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SCOLASTICO RIGUARDANTE
IL PROTOCOLLO D’AZIONE PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO.
(Legge 71/2017 art. 5 comma 2)
Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/06/2020 e dal Consiglio d’istituto nella seduta del 23/06/2020
Premesse
1. Definizione del Cyberbullismo.
Il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017 n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.
2. Comportamenti connessi.
Rientrano esemplificativamente nel Cyberbullismo:
- Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la
- vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione,
messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di
fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo
messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
3. Riferimenti legislativi
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme nel rispetto della normativa ed in particolare da quanto previsto:
• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
• dalla direttiva MIUR n.1455/06;
• dal X.X.X. 000/00 x X.X.X. 000/0000 xxxxxxx “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di corresponsabilità”
• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
• dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
• dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
• dagli artt. 000-000-000 del Codice di procedura penale;
• dalla Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
• informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti in atti di cyberbullismo (salvo il fatto che costituisca reato) di cui sia venuto a conoscenza, ed attività adeguate azioni di carattere educativo:
IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:
• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di
polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione;
• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla
sicurezza in Internet “Safer Internet Day”.
IL COLLEGIO DOCENTI :
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio
di una cittadinanza digitale consapevole.
IL CONSIGLIO DI CLASSE :
• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
• propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
IL DOCENTE:
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
I GENITORI :
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
• conoscono il codice di comportamento dello studente;
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio.
Gli ALUNNI
• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
• i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire –mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
Sanzioni
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati e che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.
Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Contenuti di aggiornamento (Legge 71/2017 art. 5 comma 2) Premesse legislative
- D.P.R. 249/1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti
- D.P.R. 235/ 2007 – Patto di Corresponsabilità
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 - “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- D.lgs. 71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Istituzione scolastica si impegna a:
• informare le famiglie circa gli obblighi di legge a cui il personale scolastico (docente e non) è tenuto quale pubblico ufficiale/ incaricato di pubblico servizio in particolare sulla tutela dei minori;
• organizzare attività di informazione, prevenzione del cyberbullismo rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie;
• attivare misure di tutela dei minori secondo procedure previste anche nei confronti di comportamenti ascrivibili a bullismo e cyberbullismo;
• promuovere la formazione globale di ogni studente per favorire autonomia e senso di responsabilità anche nell’utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi elettronici attraverso attività specifiche di prevenzione;
• stimolare un uso consapevole e responsabile dei mezzi informatici e della rete internet, promuovendo incontri informativi e percorsi di formazione per docenti, alunni, genitori e operatori del territorio;
• creare un ambiente di fiducia all’interno dell’ambiente scolastico, che coinvolga tutti i soggetti coinvolti (testimoni, vittime e autori…) anche avvalendosi di associazioni ed enti presenti sul territorio o con competenze specifiche;
• essere vigile, a riconoscere gli episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni in cui si osservano situazioni di disagio;
• segnalare ai genitori e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza
Il genitore si impegna a:
• conoscere e accettare l’offerta formativa e il regolamento d’istituto con le relative norme disciplinari;
• sostenere e appoggiare le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e delle nuove tecnologie al fine di contrastare i fenomeni di cyberbullismo;
• stabilire le regole per l’utilizzo dei social media da parte dei propri figli e controllare che vengano rispettate;
• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza (anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico);
• partecipare alle iniziative informative relative al miglioramento del benessere degli alunni (educazione ad una sana alimentazione, ad un uso consapevole e responsabile dei social network, ecc.);
• controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla Scuola nel Registro Elettronico e nel libretto personale;
• sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatorie decise dalla Scuola;
• discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
lo studente si impegna a:
• usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat e rete internet);
• utilizzare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su autorizzazione esplicita e motivata del docente;
• stabilire e mantenere un rapporto di rispetto e sostegno solidale con l’altro e il diverso da sé nelle relazioni sia a scuola che nei Social Media;
• segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
• accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere anche le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone (anche al fine di non commettere reati);
• utilizzare i device della scuola e la rete internet solo per scopi didattici attenendosi alle indicazioni date dai docenti e xxxxxxx spento il proprio cellulare durante le ore di permanenza a scuola;
• xxxxxxx fosse coinvolto in azioni non rispettose delle regole scolastiche, accettare e mettere in atto le azioni riparatorie decise dal Team docente o dal Consiglio di Classe.
PROTOCOLLO DI AZIONE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO. SCHEMA GENERALE DI PROCEDURA
Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5
FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso
AZIONI | TEMPI |
1. Verifica e prima raccolta di informazioni (Dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal dirigente) A solo scopo informativo e di conferma dell’episodio | Entro 24/48h |
2. Comunicazione al dirigente e al coordinatore di classe In forma scritta | Entro 24/48h |
3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d’Ufficio oppure situazione di pregiudizio Breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali sotto indicati) | Entro 24/48h |
4. Condivisione con gli insegnanti della classe Consiglio di classe straordinario | Entro 24/48h |
FASE B | FASE C | |||
Situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d’ufficio) | REATI procedibili d’Ufficio | |||
AZIONI | TEMPI | AZIONI | TEMPI | |
1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a b. informativa e convocazione dei genitori - ai sensi dell’Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo | Entro 1/2 giorni | 1. DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA a. per iscritto e senza ritardo b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della | Entro 24/48 h | |
c. convocazione di un consiglio di classe urgente / straordinario d. informazioni alla classe per evitare la diffusione | Entro 3/4 giorni |
e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale online da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line) | denuncia (Ufficio del Garante / riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati | |||
2. COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI a. mantenimento dei rapporti/dell'informativa con i genitori, se collaborativi b. convocazione scritta ai genitori, se non collaborativi o “latitanti” c. eventuale segnalazione ai servizi sociali territoriali, previa comunicazione ai genitori | Entro 2/3 settimane | 2. DOVE PRESENTARE LA DENUNCIA a. presso i Carabinieri (autorità più vicine territorialmente) - sono aperti 24h su 24h b. presso la Polizia Postale delle Comunicazioni c. presso la Procura della Repubblica – presente nei capoluoghi di Provincia | Entro 24/48 h | |
d. segnalazione ai servizi sociali territoriali , anche senza il consenso dei genitori, se il pregiudizio permane e. segnalazione alla Procura presso il tribunale per i Minori, se il pregiudizio per il minore permane e nessuno si è ancora attivato a sua tutela | Entro 3/5 settimane | |||
3. AZIONI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN CLASSE a. accoglienza e dialogo/ascolto nei confronti della vittima (che senta la disponibilità degli insegnanti ad ascoltare) b. percorsi di sensibilizzazione e formazione per tutta la classe (attività pratiche, giochi di ruolo, ecc.). Eventuale proposta di percorsi formativi di prevenzione articolati e pluriennali c. eventuali attività di sostegno specifiche ( incontri con psicologi /esperti/Polizia Postale) rivolti a tutta la classe o a tutta la scuola d. eventuale sportello di ascolto – nelle scuole in cui non è già attivo – in orario scolastico | Entro 6/8 settimane | 3. CONTENUTI DELLA DENUNCIA (Articolo 332 del Codice di procedura penale) a. Esposizione degli elementi fondamentali del fatto: descrizione oggettiva dei fatti, di quello che si è osservato (in caso di foto o video la descrizione dettagliata dei contenuti visti) o di quello che è stato riferito. Nessun commento o giudizio. b. Il giorno dell’acquisizione della “notizia” e altri elementi che abbiano riferimenti temporali (qualcuno che giorni prima abbia riferito episodi simili o abbia accennato o segnalato il fatto) e le fonti di prova già note (chi può riferire, scritti, disegni, foto, ...). c. Quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito (autore), della persona offesa (vittima) e di altre persone | Entro 24/48 h |
che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. | ||||
4. AZIONI DI SOSTEGNO INDIVIDUALE ATTIVABILI a. Percorso di sostegno psicologico specifico, con figure interne alla scuola quando e se presenti b. Percorso di sostegno psicologico specifico, organizzato in accordo con i Servizi Sociali territoriali. c. Azione educativa individuale o altre azioni concordate con i servizi sociali (supporti o attività specifiche, etc.) d. attività di sostegno al nucleo familiare – gestite e concordate con i Servizi Sociali Territoriali. | Entro 1 o 2 mesi | 4. UTILIZZO DELLA MODULISTICA a. È molto utile predisporre una modulistica per la denuncia. Se più persone sono tenute alla denuncia (ad es. insegnante e dirigente), si può redigere anche un unico atto. | ||
5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE. a. Incontri informativi con i genitori b. Laboratori e attività pratiche | Entro 2/3 mesi | 5. INFORMAZIONE AI COLLEGHI DELLA CLASSE a. Può essere opportuno informare, previo consenso dei Carabinieri/ del PM per non pregiudicare le indagini, tutti gli insegnanti della classe che è stata presentata una denuncia e quale sia il contenuto - valutando se sia il caso di specificare anche gli alunni coinvolti o meno. |
NOTA
Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori, che quindi non vanno preavvisati se non con espresso consenso dell'autorità che indaga) e le persone da sentire. Pertanto nessuno deve fare altre indagini o approfondimenti, né altro che possa “inquinare” le prove. È opportuno parlare con la classe solo se l’argomento emerge dalla classe stessa e solo in forma generica. Senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa avviene in caso di denuncia – ovvero che il Pubblico Ministero fa le indagini e convoca le persone, dicendo anche alla Polizia se fare altri indagini, o al servizio sociale se deve fare qualche intervento di sostegno alla famiglia o direttamente al ragazzo/a.
Approfondimento: I PRINCIPALI REATI PROCEDIBILI D’UFFICIO
Gli insegnanti, in quanto incaricati di pubblico servizio, hanno obbligo di denuncia qualora vengano a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio. A questa categoria appartengono i seguenti reati:
Delitti “sessuali” (art. 609 bis e seguenti c.p.)
a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
c) Violenza sessuale di gruppo;
d) Corruzione di minorenne (chi compie atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni al fine di farlo assistere; chi fa assistere l'infra-quattordicenne ad atti sessuali o mostra materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali);
e) Adescamento di minorenni (chi allo scopo di commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, ...adesca un minore infra-sedicenne).
Prostituzione minorile* (600 bis)
Punisce chi recluta o induce alla prostituzione un minore di 18; favorisce, sfrutta, gestisce, ...la prostituzione di un minore di 18 anni; chi compie atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni in cambio di corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.
Pornografia minorile* (art. 600 ter) e Detenzione di materiale pedopornografico* (art. 600 quater c.p.)
Il presenti reati puniscono: chi utilizzando minori di anni diciotto realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; chi recluta, induce minori di anni diciotto a partecipare a tali esibizioni o ne trae profitto; chi anche con il mezzo telematico, distribuisce, divulga, pubblicizza notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni; chi assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di 18 anni; chi consapevolmente si procura, detiene, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.
Minaccia* (art. 612 c.p)
Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.
Lesione personale* (art. 582 c.p.)
Punisce chi procura lesione da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente con prognosi superiore a 20 giorni o con circostanze aggravanti.
Stalking - atti persecutori* (art 612 –bis)
Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta un minore o una persona con disabilità (art.3 della legge 104/92) in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Istigazione al suicidio* (art. 580 c.p.)
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Estorsione* (art. 629 c.p.)
Punisce chi mediante violenza o minaccia costringe una persona a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Violenza privata* (art. 610 c.p.)
Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa (ad es. dover andare con qualcuno, ovvero non poter uscire ecc).
Sostituzione di persona* (art. 494 c.p.)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Delitti contro l'assistenza famigliare (artt. 570 e seg. c.p.)
a) Violazione degli obblighi di assistenza famigliare se commessi nei confronti di minori
b) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina;
c) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli.
*REATI ON-LINE: la maggior parte dei reati sopra citati possono essere commessi anche on-line ovvero attraverso l’utilizzo di dispositivi connessi alla rete. Questa circostanza, che spesso rende più difficile l’individuazione del reato e più facile la sua attuazione da parte dei minori, può costituire in alcuni casi una aggravante del reato stesso. Non ci sono tuttavia reati specifici che descrivono questi comportamenti on-line e si deve quindi fare riferimento ai reati sopra elencati. Ad esempio i comportamenti come il Cyberbullismo e il Sexting vanno valutati caso per caso in quanto possono includere uno o più dei reati perseguibili d’ufficio sopra elencati.
SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE.
Nome di chi compila la segnalazione:
Data:
Scuola:
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era:
❒ La vittima
❒ Un compagno della vittima, nome
❒ Madre/ Padre/ Xxxxxx della vittima, nome
❒ Insegnante, nome
❒ Altri:
2. Vittima Classe Altre vittime Classe Altre vittime Classe
3. Bullo o i bulli (o presunti)
Nome Classe Nome Classe Nome Classe
4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.
5. Quante volte sono successi gli episodi?