IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI
IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI
di cui al Decreto ministeriale 14.03.2014, n. 55 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”
CONSULTAZIONE ON-LINE RIEPILOGO OSSERVAZIONI PERVENUTE
Roma, 8 febbraio 2022
Delibera CNF | 21/01/22 | Inviato ai COA il: 25/01/22 | |
Termine osservazioni | 04/02/22 | ||
Osservazioni: | 67 | ||
di cui | COA | 56 | |
Unioni | 2 | ||
Associazioni | 8 | ||
OCF | 1 |
Sommario
Elenco delle osservazioni pervenute 2
Eventuali osservazioni e indicazioni 3
1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita 13
7. Mediazione e Negoziazione 35
8. Conciliazione e Transazione 37
9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali 40
10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione 45
11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave 47
Elenco delle osservazioni pervenute
num. | data | Ente | |
1 | 25/1/22 | ABRUZZO (COFA) | Unione |
2 | 4/2/22 | AGI | Associazione |
3 | 4/2/22 | AGRIGENTO | COA |
4 | 4/2/22 | AIGA | Associazione |
5 | 3/2/22 | ALESSANDRIA | COA |
6 | 4/2/22 | ANF | Associazione |
7 | 5/2/22 | AOSTA | COA |
8 | 3/2/22 | AREZZO | COA |
9 | 27/1/22 | ASCOLI XXXXXX | COA |
10 | 4/2/22 | BARI | COA |
11 | 4/2/22 | BERGAMO | COA |
12 | 3/2/22 | BOLOGNA | COA |
13 | 2/2/22 | BOLZANO | COA |
14 | 4/2/22 | BRESCIA | COA |
15 | 31/1/22 | CAGLIARI | COA |
16 | 1/2/22 | CALTAGIRONE | COA |
17 | 3/2/22 | CAMPOBASSO | COA |
18 | 3/2/22 | CASSINO | COA |
19 | 26/1/22 | Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) | Xxxxxx |
00 | 0/0/00 | XXXX | COA |
21 | 4/2/22 | ENNA | COA |
22 | 4/2/22 | FERRARA | COA |
23 | 3/2/22 | FIRENZE | COA |
24 | 3/2/22 | FORLI'-CESENA | COA |
25 | 4/2/22 | GENOVA | COA |
26 | 4/2/22 | GROSSETO | COA |
27 | 4/2/22 | IMPERIA | COA |
28 | 4/2/22 | LAGONEGRO | COA |
29 | 7/2/22 | LECCE | COA |
30 | 2/2/22 | LIVORNO | COA |
31 | 1/2/22 | LODI | COA |
32 | 1/2/22 | LUCCA | COA |
33 | 26/1/22 | MANTOVA | COA |
34 | 2/2/22 | MASSA CARRARA | COA |
35 | 4/2/22 | MILANO | COA |
36 | 4/2/22 | MODENA | COA |
37 | 2/2/22 | MONZA | COA |
38 | 4/2/22 | NAPOLI | COA |
39 | 7/2/22 | OCF | OCF |
40 | 1/2/22 | PADOVA | COA |
41 | 3/2/22 | PALERMO | COA |
42 | 26/1/22 | PERUGIA | COA |
43 | 4/2/22 | PISA | COA |
44 | 2/2/22 | PISTOIA | COA |
45 | 4/2/22 | RAGUSA | COA |
46 | 3/2/22 | RAVENNA | COA |
47 | 4/2/22 | REGGIO CALABRIA | COA |
48 | 1/2/22 | RIMINI | COA |
49 | 1/2/22 | ROMA | COA |
50 | 4/2/22 | ROVIGO | COA |
51 | 7/2/22 | SIENA | COA |
52 | 4/2/22 | SIRACUSA | COA |
53 | 8/2/22 | TERMINI IMERESE | COA |
54 | 3/2/22 | TIVOLI | COA |
55 | 1/2/22 | TORINO | COA |
56 | 2/2/22 | TRENTO | COA |
57 | 3/2/22 | TREVISO | COA |
58 | 28/1/22 | UAE | Associazione |
59 | 4/2/22 | UNAA | Associazione |
60 | 3/2/22 | UNAM | Associazione |
61 | 2/2/22 | UNCAT | Associazione |
62 | 29/1/22 | UNCC | Associazione |
63 | 26/1/22 | URBINO | COA |
64 | 7/2/22 | VENEZIA | COA |
65 | 4/2/22 | VERONA | COA |
66 | 5/2/22 | VIBO VALENTIA | COA |
67 | 4/2/22 | VITERBO | COA |
Eventuali osservazioni e indicazioni
ALESSANDRIA | Xxxxxx opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017 ) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto. |
AOSTA | Appare necessario introdurre per i giudizi davanti alla Corte dei Conti (tabella 11) una specifica fase relativa relativa all'attività antecedente il deposito dell'atto di citazione (esame invito a dedurre, redazione deduzioni, assistenza della parte all'audizione del Procuratore ) |
ASCOLI XXXXXX | Si concordato con tutte le proposte di modifica senza ulteriori integrazioni. |
BARI | PROPOSTE DI MODIFICA RIMBORSO SPESE FORFETTARIE. Proposta di modifica e motivazione. L’art. 2, comma 2, prevede che all’Avvocato, oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento. L’uso dell’accezione “di regola” crea spesso disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale. Testo della modifica proposta All’art. 2, comma 2, eliminazione delle parole “di regola”. PREVISIONE DEL MINIMO INDEROGABILE PER LE DETERMINAZIONI DEI COMPENSI IN SEDE GIUDIZIALE. Proposta di modifica e motivazione. Le attuali disposizioni (art. 4, comma 1, art. 12, comma 1 e art. 19, comma 1) prevedono che ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi previste dalle allegate tabelle e che, in applicazione dei parametri generali, i valori medi possono essere aumenti o diminuiti applicando varie percentuali. Non sono rari i casi in cui il giudice, pur ritenendo applicabili le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, viola le disposizioni relative ai minimi tariffari stabiliti in tale Decreto e riduce i richiesti compensi professionali al di sotto della prevista soglia minima. L’art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all’Avvocato la funzione “di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” e detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all’inalienabile diritto alla difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione. In tale ottica, la funzione della difesa e, quindi, l’attività dell’Avvocato, non attiene al mero ambito corporativo, ma si eleva al superiore piano delle0< garanzie costituzionali. L’onerosità della prestazione, pertanto, costituisce una componente necessaria dell’incarico difensivo, giacché il suo esercizio “concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della funzione …”. Il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell’esercizio della professione forense - consacrati dall’art. 3, co. 2, della L.P. e dall’art. 9 del c.d.f. – tengono conto “del rilievo sociale della difesa” per cui, la liquidazione giudiziale dei compensi non può che uniformarsi a detto principio. |
La liquidazione giudiziale di un compenso inferiore a quello minimo stabilito dal D.M. 55 del 2014, lede il principio del decoro e della dignità, che debbono sempre governare l’esercizio della professione forense. Testo della modifica proposta Alla fine del comma 1 dell’art. 4, del comma 1 dell’art. 12 e del comma 1 dell’art. 19, è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso, non possono essere liquidati valori inferiori ai minimi tariffari”. AUMENTO DEL COMPENSO IN PRESENZA DI PLURALITA’ DI PARTI. Proposta di modifica e motivazione. L’art. 4, comma 2, prevede che in caso di pluralità di soggetti il compenso unico “può di regola essere aumentato …”. Detta formulazione ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una differente percentuale di maggiorazione o, addirittura, non è stata prevista alcuna maggiorazione. Testo della modifica proposta All’art. 4, comma 2, sostituzione delle parole “può di regola essere” con la parola “è”. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LE CONTROVERSIE DI VALORE SUPERIORE AD EURO 520.000,00. Proposta di modifica e motivazione. L’art. 6, comma 1 e l’art. 22, comma 1, prevedono che per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 “si applica di regola il seguente incremento percentuale …”. Segue l’indicazione, per ogni successivo scaglione di un aumento “fino al 30%”. L’utilizzo dei termini “di regola …” e “fino al …” ha spesso creato disparità di trattamento e non rari sono i casi in cui, pur in presenza di identiche fattispecie, è stata applicata una diversa percentuale di maggiorazione. Testo della modifica proposta All’art. 6, comma 1, eliminazione delle parole “di regola” e sostituzione delle parole “fino al” con la parola “del”. All’art. 22, comma 1, eliminazione delle parole “di regola” e sostituzione delle parole “fino al” con la parola “del”. AUMENTO DEL COMPENSO IN IPOTESI DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE. Proposta di modifica e motivazione. L’art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 consente, nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, di riconoscere all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, che un aumento del 25 % di esso. La formulazione lettera della norma ha comportato contrasti interpretativi e non soventi sono i casi in cui è stata liquidata la sola maggiorazione della fase decisionale e non anche la fase decisionale. La norma mira ad incentivare le conciliazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso e tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituito da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale poiché, a fronte di una simile prospettiva, i professionisti avrebbero maggiore interesse a che il giudizio giungesse a decisione. Testo della modifica proposta All’art. 4, comma 6, eliminazione delle parole “la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per” e sostituzione con le parole “spetta il compenso previsto”. INSERIMENTO DI COMPENSO PER L’APPELLO AVVERSO L’ORDINANZA CAUTELARE. Proposta di modifica e motivazione. I parametri sono carenti in relazione alla disciplina di una specifica fase del giudizio cautelare in relazione alla quale, allo stato, non vi è compenso (e per determinare il quale deve compiersi una operazione esegetica che può condurre a conseguenze aberranti e che comunque costituisce fonte di incertezza). |
Si allude all’appello dinanzi al Consiglio di Stato proposto avverso l’ordinanza che esaurisce la fase cautelare dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, fase autonoma del giudizio che: - non può essere ricompresa nella voce n. 5 (“fase cautelare”) della tabella n. 21 relativa ai “giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale” (n. 21), in quanto la fase in questione è chiaramente riferita al giudizio di primo grado e attiene all’incidente cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale amministrativo avente ad oggetto il provvedimento amministrativo impugnato (la tabella si riferisce alla fase cautelare del giudizio di primo grado e non già al “procedimento cautelare” tout court); - ove ritenuta ricompresa nella predetta voce, il compenso previsto sarebbe ovviamente del tutto sproporzionato in quanto identico nella ipotesi in cui sia proposto appello o meno (sproporzione aggravata dalla circostanza che l’appello si propone dinanzi al Consiglio di Stato e deve essere discusso in camera di consiglio a Roma, con notevole evidente impiego aggiuntivo di impegno, risorse e tempo); - non può ritenersi ricompresa nella voce n. 5 (“Fase cautelare”) della tabella n. 22 “giudizi innanzi al Consiglio di Stato” che è chiaramente riferita all’appello avverso sentenza e quindi alla domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (e quindi all’incidente cautelare di secondo grado avente ad oggetto la sentenza); - non può ovviamente ritenersi assimilata al giudizio di secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato (con previsione del compenso di cui alla tabella n. 22 declinato nelle cinque voci ivi previste) per ragioni che è inutile qui rimarcare. Testo della modifica proposta Si propone di inserire la voce n. 6 nella tabella n. 22 a denominarsi “appello avverso ordinanza cautelare” con compenso unico pari almeno alla sommatoria dei compensi previsti per la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale del giudizio di secondo grado. 6. appello avverso ordinanza cautelare 205,00 945,00 2.020,00 2.695,00 3.850,00 5.330,00 | |
BOLOGNA | L’indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l’istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica. In ambito penale, poi, siffatta impostazione appare del tutto non condivisibile, ove la riduzione delle percentuali di incremento si accompagna a valori dei parametri particolarmente bassi e non adeguatamente remunerativi, in ragione della complessità e dalla durata del processo penale. In particolare, le fasi di studio e di istruttoria dibattimentale dovrebbero trovare applicazione per ogni udienza, ovvero essere suscettibili di variazioni anche in funzione del numero di udienze e del numero dei testimoni o della complessità dell’istruttoria. |
CASSINO | Porrei attenzione anche alla mediazione penale ed all’attività “stragiudiziale” in sede penale, prevedendo delle importanti maggiorazioni in caso di deflazione e conciliazione |
ENNA | Codesto Consiglio, condividendo quanto dedotto da un nostro iscritto, ha già da tempo inoltrato al nostro CNF una richiesta di modifica dell'art. 130 dpr 115/02 relativo al gratuito patrocinio civile nel senso che venga sostituito l'inciso secondo cui i compensi devono essere dimezzati con un inciso che indichi grosso modo che ""il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va commisurato ai sensi dei parametri medi ministeriali vigenti al momento della liquidazione. L'eventuale liquidazione in misura inferiore deve essere esplicitamente motivata." Si ripropone tale richiesta osservando che la modifica della norma, finalizzata ad evitare il diffuso fenomeno di liquidazione dei compensi al di sotto dei minimi tariffari, serve inoltre a tutelare il diritto di difesa dei non abbienti nonché ad adeguare i parametri di liquidazione al mutato contesto socioeconomico nel rispetto del decoro della professione capace di restituire benefici effetti in termini di investimenti e di occupazione all'interno degli studi professionali con conseguente ulteriore efficientamento del sistema giustizia." |
FERRARA | In relazione al giudizio d'appello in sede civile, si propone di inserire una sezione specifica per la fase inibitoria che comprenda: studio, introduttiva e decisionale. Ciò in quanto si tratta di una attività a sé stante rispetto all'appello, prevede uno specifico atto introduttivo, una costituzione specifica da parte del resistente ed una udienza dedicata alla discussione. |
GROSSETO | Si ritiene opportuna la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia similmente a quanto già previsto per le procedure concorsuali. In ipotesi si potrebbe prevedere: 1) per le procedure giudiziali (separazioni, divorzi, modifiche, procedure di affido dei figli) una tabella specifica; per le procedure giudiziali di separazione e divorzio la tabella dovrebbe tenere conto anche della liquidazione della fase Presidenziale; 2) per le procedure di separazione consensuale e divorzio congiunto l'indicazione dei compensi all'interno di una specifica fase ordinaria di Tribunale che riporti le sole fasi di studio e introduttiva della controversia, separando così tali procedure dalle tariffe della volontaria giurisdizione. |
IMPERIA | si prospetta l’opportunità, nel processo tributario (tab 23) specificare che, nel caso in cui il ricorso venga predisposto da un avvocato insieme ad altro professionista abilitato al patrocinio presso le commissioni tributarie (commercialista o consulente del lavoro), il compenso dell’avvocato può esser ridotto in misura non maggiore del 20%, in quanto restano sempre i suoi obblighi previsti dalla legislazione antiriciclaggio ai sensi dell’art. 3 del dlgs 231\2002. |
LIVORNO | Proposta di aumentare compensi per le procedure esecutive immobiliari poiché i parametri attuali non tengono adeguatamente conto dell’attività professionale svolta dai difensori delle parti |
MILANO | IN GENERALE SULL’ IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI FORENSI, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 14.03.2014, N. 55 “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si propongono i seguenti emendamenti. *** a) proposta emendativa 1 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede che il Consiglio Nazionale Forense in riforma della delibera n. 534 adottata nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022, recante proposte di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti revochi parzialmente la stessa escludendo dal testo della stessa il seguente punto: 2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%. MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell’aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall’80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l’opportunità di uniformare le percentuali previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l’attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai “semplice”. Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell’attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l’invocata riforma parziale della suddetta delibera. *** |
b) Proposta emendativa 2 - Curatore del minore All'art. 4 è aggiunto il comma 10 ter Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di Curatore del minore il compenso è liquidato tenendo conto delle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato e considerando quale valore indeterminato di particolare importanza. MOTIVI: Il ruolo e l'incarico di Curatore del minore ha trovato da ultimo con la legge n. 206/2021 ulteriore precisazione e regolamentazione normativa peraltro ribadita, quanto all'attività, dalle interpretazioni della Corte di Cassazione che ha anche recentemente (Cass. civ., ord. 1471/2021) confermato la nullità dei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e.e. e segg. ove svolti in assenza della nomina del Curatore del minore; ciò senza menzionare le facoltà di impugnazione allo stesso attribuite dalla legge. In tal senso è opportuno che tale attività professionale possa essere inquadrata correttamente sotto il profilo della liquidazione. Quanto alla indicazione relativa al valore indeterminato l'emendamento proposto fa applicazione delle norme già previste in tal senso dal D.M. (art. 5) e si limita a esplicitare la qualità di particolare importanza intrinseca alla materia relazionale, dei diritti delle persone anche minori e di filiazione. *** c) Proposta emendativa 3 - Volontaria giurisdizione e giudizi contenziosi incidenti su diritti All'art. 4 è aggiunto il comma 10 quater La tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione e sue successive modificazioni si applica esclusivamente alle attività difensive svolte nei procedimenti funzionali a non incidere su diritti soggetti ovvero in assenza di conflitto di diritti tra le parti. MOTIVI: Come noto il modello camerale è stato esteso dal legislatore a procedimenti relativi a diritti soggetti e con contrapposizione tra le parti con avvallo di tale modalità procedurale da parte della Corte Costituzionale (sentenza 14 dicembre 1989, n. 543) e dalla Corte di Cassazione (SU 19 giugno 1996 n. 5629) che ha evidenziato come "la giurisdizione camerale, sorta come un'attività di amministrazione del diritto affidata ad organi giurisdizionali, caratterizzata sotto il profilo struttura/e, dalla revocabilità e dalla modificabilità e, sotto quello funziona/e, dal non incidere su diritti, è finita col divenire, specie in questi ultimi tempi, per le scelte compiute dal legislatore, come un contenitore neutro". Ciò a condizione che vengano applicate le garanzie del contraddittorio e della possibilità di ricorso straordinario per cassazione. In tale quadro da diversi anni molti Tribunali, tra cui quello di Milano, considerano i giudizi svolti secondo il rito c.d. camerale ma incidenti su diritti soggettivi e con contrapposizione tra le parti, come giudizi contenziosi (o aventi carattere contenzioso) e non già giudizi di volontaria giurisdizione, procedendo quindi a registrare tali procedimenti nei relativi Ruoli contenziosi (e non di volontaria giurisdizione); si vedano ad esempio i procedimenti camerali relativi ad affidamento di figli nati fuori dal matrimonio e/o procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e/o di provvedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio. Per tali procedimenti, pertanto, in ragione del carattere contenzioso come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità Giudiziaria nell'amministrazione dei procedimenti, si ritiene che l'attività difensiva svolta dal legale debba essere liquidata applicando le corrispondenti tabelle relative ai giudizi di cognizione (n. 2 e n. 12 a seconda del grado di giudizio). Ciò sia per trasparenza nei rapporti tra clientela ed avvocatura (e quindi indirettamente anche con riguardo ai profili deontologici) sia per chiarezza nelle procedure di liquidazione, ad esempio in relazione alla disciplina di patrocinio a spese dello Stato. | |
NAPOLI | Infine, al di là dell’aggiornamento e modifica degli attuali valori dei parametri, dal punto di vista generale e in prospettiva di riforma si ritiene ormai ineludibile la reintroduzione della inderogabilità dei minimi, realizzando anche un meccanismo di efficace tutela come ad esempio la creazione della figura di un Garante competente a |
comminare sanzioni a carico di Enti che impongono la violazione dei minimi inderogabili. | |
PADOVA | Si auspica l'introduzione di una tabella dei compensi per l'avvocato che presta la propria attività nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l. 27 gennaio 2012, n. 3. |
PALERMO | Con riguardo ai procedimenti civili, inoltre, si propongono i seguenti ulteriori suggerimenti. A) Considerato che occorre specificare e distinguere le attività successive alla emissione del provvedimento definitorio del giudizio e che, per come è congegnata la norma e le relative tabelle, dette attività – alcune delle quali sono del tutto eventuali – vengono sostanzialmente liquidate spesso anche prima del loro effettivo svolgimento ed a prescindere da esso, all’art. 4, comma 5, del D.M. in disamina, dopo la lettera “d”, si propone l’inserimento di una lettera “e” con cui si disciplini e si preveda uno specifico compenso laddove dette attività vengano effettivamente svolte; ci si riferisce a tutte quelle attività successive al deposito del provvedimento che definisce il giudizio (tra cui, a titolo esemplificativo, l’esame della sentenza, la sua richiesta di copie, il ritiro del fascicolo, le note di sollecito e tutta l’attività stragiudiziale volta alla esecuzione stragiudiziale e spontanea, l’iscrizione di ipoteca giudiziale); al contempo, nelle tabelle allegate al D.M. si dovrebbe inserire la fase in questione – ad es. denominata “fase post-decisionale” – e prevederne il relativo compenso, da calcolare per esempio nella misura compresa tra il 5 ed il 15% del compenso dovuto per la fase decisionale. B) Sempre all’art. 4, comma 5, del D.M. de quo si propone l’inserimento di un’ulteriore lettera “f”, nella quale disciplinare e prevedere un compenso – da calcolare, per esempio, in misura percentuale rispetto al compenso dovuto per l’intero giudizio – per lo svolgimento di attività difensiva connessa all’inibitoria del titolo esecutivo o dell’atto dotato di provvisoria esecutorietà di cui si discute (sentenza, decreto ingiuntivo, delibera assembleare, etc). C) Considerato che, allo stato attuale, per la liquidazione dei compensi nei giudizi di separazione, divorzio ed affini dovrebbe essere applicata la tabella di cui al giudizio ordinario, presumendo che la controversia ha valore indeterminabile, occorrerebbe disciplinare specificamente tali attività così prevedendo dei parametri esattamente individuati. In particolare, a tale fine ragionevole appare la previsione di un compenso forfettariamente individuato in € 2.500,00 per tutti i ricorsi consensuali e congiunti, mentre per i procedimenti contenziosi potrebbe applicarsi la tabella di cui ai procedimenti ordinari di valore compreso tra 26.000,00 e 52.000,00; ciò, ovviamente, mantenendo tutte le percentuali di aumento previste dal D.M. in questione. D) Considerato che nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali, ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si applica la vigente tabella 26 del D.M. in questione, ma tenuto conto, altresì, che nelle ipotesi di collegio arbitrale il compenso previsto deve essere, conseguentemente, moltiplicato per il numero degli arbitri e che ciò rende, dunque, oltremodo gravoso l’accesso all’istituto, tanto da rischiarne la desuetudine, si propone di mantenere la previsione ed i parametri di cui alla tabella in parola per le ipotesi di arbitro unico e di prevedere, invece, la riduzione del compenso – per esempio nella misura del 20% per ciascun arbitro – per tutte le ipotesi in cui gli arbitri sono in numero superiore. |
PISA | Il Consiglio di Pisa formula le seguenti PROPOSTE aggiuntive 1) Dovrebbero essere incrementati, al di là del generale incremento dovuto all'inflazione, i compensi per l'atto di precetto; 2) I compensi esecutivi immobiliari dovrebbero essere almeno maggiori di quelli delle procedure mobiliari presso terzi, data la notevole complessità e molteplicità degli adempimenti richiesti che, se in passato trovavano ristoro nei relativi diritti procuratori, oggi non sono adeguatamente remunerati dai soli compensi. 3) Sarebbe opportuno chiarire come, nei processi bifasici, tipicamente separazione e divorzio, si debba/si possa remunerare la coesistenza di due diversi momenti di studio e introduttivi (fase presidenziale, fase dinanzi al Giudice istruttore). 4) Dalla fase decisionale di cui all'art. 4, V comma lettera d) e da quella esecutiva della lettera e) dovrebbe essere espunta l'iscrizione d'ipoteca che è già compensata, giustamente, in modo autonomo nella Tabella 19, data la complessità dell'attività richiesta; gli importi di detta Tabella possono esser posti a carico del cliente che la |
richiede e, se agirà esecutivamente, aggiunti alle spese esecutive in senso stretto da porre a carico dell'esecutato in caso di procedura immobiliari. | |
REGGIO CALABRIA | Si dovrebbe valutare di estendere le modifiche di cui al primo paragrafo relative al processo amministrativo anche al processo tributario. |
RIMINI | E' auspicabile una revisione generale dei parametri alla luce della distanza temporale dall'introduzione dei DM, mentre si dissente da tutte le proposte di modifica che consentano un incremento dell'alea decisoria rimessa ai Giudicanti poichè si segnala una tendenza sistematica alla riduzione dei compensi nonchè all'utilizzo dei parametri minimi come unico riferimento. Si auspica anche una revisione dell'art. 106 bis in punto alla riduzione del 30% del compenso del difensore d'ufficio, soprattutto alla luce della recente sentenza CEDU |
ROVIGO | Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017 ) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto. |
SIENA | Si richiede una revisione della percentuale relativa alle spese forfettarie che tenga conto degli aumenti dei costi di gestione degli studi. |
SIRACUSA | Si rileva inoltre, in materia di esecuzioni civili (non oggetto di proposte di modifica), che appare opportuno prevedere una maggiorazione dei compensi per creditori procedenti e delegati alle vendite, tenuto conto dei numerosi adempimenti che la normativa sopravvenuta ha posto a carico degli stessi. |
TORINO | tariffe penali: si alla conferma della diminuzione che non può superare il 50%, mai derogabile; CONFERMARE AUMENTO DI REGOLA FINO ALL'80%...dove con di regola significa che in casi di particolare importanza e complessita' si possono aumentare gli onorari oltre l'80%. Prevedere espressamente onorari per assistenza di colleghi avanti al CDD, ed altresì onorari per assistenza altri professionisti avanti a ORGANI DISCIPLINARI (ad esempio CO.RE.DI per Notai; oppure medici, commercialisti e professionisti in generale per assistenza avanti ai rispettivi organi disciplinari). Inserire anche tabella onorari per assistenza clienti nei procedimenti disciplinari (ad es. dipendenti agenzia entrate contemporaneamente indagati per un reato e destinatari del procedimento disciplinare volto all'applicazione di una sanzione conservativa o espulsiva). IMPORTANTE: INSERIRE LA PREVISIONE CHIARA DI COME AUMENTARE L'ONORARIO IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE UDIENZE PENALI (ad esempio prevedendo la possibilità di aggiungere "esame e studio" e "fase istruttoria" in occasione di ogni udienza, da un minimo ad un massimo a seconda della durata, del numero delle prove da assumere, della complessità). Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulata dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017 ) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella |
che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto. | |
TRENTO | Credo, in linea generale, che la previsione di una tariffa oraria per l'attività stragiudiziale sia la modifica di cui si senta maggiormente l'esigenza, ma in linea generale – fatto salvo quanto infra specificato – le proposte sono condivise. |
TREVISO, VENEZIA, VERONA | Appare opportuno insistere in via generale sul progetto di modifica già formulato dal CNF nel 2017 laddove la proposta 5 (pag. 12 documento CNF della seduta amministrativa del 26 maggio 2017 ) in materia civile prevedeva la condivisibile semplificazione delle tabelle appunto attraverso la ""previsione di tabelle che individuino i parametri previsti per il primo e il secondo grado di contenzioso, prescindendosi dall'autorità giudiziaria competente in via funzionale e al più prevedendo parametri diversi per l'attività funzionalmente diverse seconda del rito"" Andrebbero perciò accorpati i parametri previsti nei giudizi avanti il Gdp e in quelli di Tribunale, per le medesime fasce di valore, parametri dunque da unificarsi in quella che avrebbe dovuto essere la nuova fase di primo grado, anche in relazione alle modifiche della competenza del Giudice di pace ampliata per materia e valore. Da ultimo, si segnala che sarebbe opportuno inserire una previsione tabellare per ovviare alla criticità delle irrisorie liquidazioni relative alla fase post decisionale ed alla redazione del precetto. |
VIBO VALENTIA | Proposta e motivazione Si prospetta l’integrazione dell’art. 12 DM 55/2014 prevendendo che in applicazione dei parametri generali i valori tabellari possano essere aumentati in percentuale secondo il numero delle udienze dibattimentali celebrate, naturalmente escludendosi quelle di mero rinvio. La previsione nasce dall’esigenza di regolamentare le competenze professionali in ipotesi, sempre più frequenti, di c.d. maxiprocessi in cui sono coinvolti centinaia di imputati. A titolo di esempio viene richiamato il procedimento denominato “Rinascita-Xxxxx” che si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel quale, per dare un’idea delle dimensioni del processo, vi sono 355 imputati e le liste testimoniali prevedono l’escussione di circa 2.000 testimoni tra accusa e difese. Ogni mese si celebrano mediamente 15 udienze dibattimentali con un impegno professionale particolarmente gravoso per i difensori ed i loro collaboratori. Testo della modifica: All’art. 12 n.1 aggiungere la seguente previsione: “Per le attività difensive nei processi con un numero di imputati superiore a 50 i compensi previsti dalla tabella n. 15 possono essere aumentati tenendo conto del numero delle udienze dibattimentali diverse da quelle di mero rinvio: -Processi con numero di udienze comprese tra 25 e 50 aumento dei valori tabellari fino al 100% -Processi con numero di udienze comprese tra 50 e 75 aumento dei valori tabellari fino al 200% -Processi con numero di udienze rinvio comprese tra 75 e 100 aumento dei valori tabellari fino al 300% -Processi con numero di udienze superiori a 100 aumento dei valori tabellari fino al 500% |
AIGA | Maggiorazione in caso di ricerca telematica dei beni da pignorare MODIFICA TABELLE 16, 17, 18 Stante la disposizione di cui all'art. 492 bis c.p.c come modificato dal D.L. 27 giugno 2015 numero 83, nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento, è auspicabile la previsione di una maggiorazione del 20% degli importi previsti per la fase introduttiva, delle tabelle 16 (procedure esecutive mobiliari), 17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e 18 (procedure esecutive immobiliari). Procedimenti in materia di famiglia INTRODUZIONE TABELLA 7 BIS Si ritiene necessaria la creazione di una tabella ad hoc per i procedimenti in materia di famiglia, lasciando nell'alveo delle disposizioni in materia di Volontaria |
Giurisdizione, unicamente le procedure afferenti la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. La nuova previsione dovrebbe ricomprendere pertanto, una distinzione tra i procedimenti di separazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio, di natura giudiziale e consensuale. Riguardo i procedimenti di carattere Giudiziale, sarebbe auspicabile prevedere una disposizione specifica comprendente le varie fasi che contraddistinguono l'attività professionale, sulla falsariga di quanto attualmente disposto per i procedimenti contenziosi. Relativamente i procedimenti di natura Consensuale stante l'assenza della fase istruttoria si potrebbe prevedere l'applicazione dei parametri afferenti la fase studio, fase introduttiva e decisoria. Per quanto riguarda poi la fase Presidenziale, si potrebbe prevedere il riconoscimento di un onorario pari a quello previsto per l’atto introduttivo del giudizio, ridotto della metà, sulla scorta di quanto previsto per la memoria illustrativa in Cassazione. Compenso/indennità dell’amministratore di sostegno dei tutori-INTRODUZIONE TABELLA 7 TER Stante l'attuale quadro normativo e l'emergere di prassi non uniformi sul territorio nazionale, si ritiene necessario elaborare una tabella parametrica al fine di riconoscere una equa indennità, ai tutori e agli amministratori di sostegno, per garantire l'adozione di provvedimenti liquidatori omogenei. L’articolo 379, I co, c.c.- applicabile all'amministrazione di sostegno in virtù del richiamo di cui all'art. 411 co1- prevede la gratuità dell’ufficio tutelare riservando, al secondo comma, il potere del Giudice Tutelare, in considerazione dell’entità del patrimonio e della complessità (rectius, difficoltà) dell’amministrazione, di assegnare al tutore un’equa indennità. Dunque la legge prevede due parametri, uno oggettivo (l’entità del patrimonio) e uno soggettivo (la difficoltà dell’amministrazione), rimessi all’apprezzamento del Giudice Tutelare al fine di garantire e riconoscere il ristoro di tempo e risorse (equa indennità) dedicate alla cura del beneficiario e alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso. La giurisprudenza europea ha recentemente statuito che la protezione di persone legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un’attività economica (Corte UE, sentenza 15 aprile 2021), come tale soggetta ad IVA e, sulla base di tale principio, si ritiene di proporre un sistema di liquidazione che tenga conto dei criteri di cui all’articolo 379, II co. c.c., fermo il principio per cui l’indennità non debba pregiudicare il beneficiario. Quanto alla liquidazione dell’indennità, è pacifico che debba essere presentata con cadenza annuale, contestualmente al deposito del conto di gestione di cui all’articolo 380 c.c. e con decorrenza dalla data di nomina dell’amministratore di sostegno/tutore (udienza di giuramento). Nel caso in cui la gestione si riferisca a un periodo inferiore ai 12 mesi, l’importo dell’indennità andrà ridotto proporzionalmente in base all’effettivo periodo di esercizio. Quanto al criterio oggettivo del patrimonio del beneficiato, si deve far riferimento al patrimonio liquido esistente alla data finale di rendicontazione. Quanto alla complessità dell’attività, la somma liquidabile potrà essere individuata tra il minimo e il massimo previsto per ciascuno scaglione. Il Giudice Tutelare dovrà tenere conto del patrimonio immobiliare dell’amministrato, della sua entità, se trattasi di patrimonio che dia de frutti o meno, delle attività straordinarie espletate (vendita/acquisto immobili, atti immobiliari, attività giudiziali o stragiudiziali, etc…) e della gestione in casi di elevata conflittualità familiare, oltre che delle particolari condizioni della persona amministrata (es: particolari problemi di salute che implichino la necessità di terapie/ricoveri, casi di emarginazione, …). Tanto premesso, al fine di individuare criteri uniformi ed omogenei di calcolo per la liquidazione delle indennità su tutto il territorio nazionale e fermo restando che il compenso sarà rapportato, in ogni caso, all'attività effettivamente svolta, alla difficoltà della gestione della procedura e con finalità meramente indennitaria, si propone la seguente tabella per la liquidazione dell’equa indennità riguardante un anno di gestione |
Le indennità per i compensi sono da intendersi al netto degli accessori di legge, da intendersi, per accessori, non solo l’IVA e il CNA, ma anche il rimborso spese forfettarie ex art. 2, co II, D.M. 55/2014 PATRIMONIO IN EURORIDUZIONE LIQUIDAZIONE AUMENTO Fino a 5.200,00 fino al 25% 750,00 fino al 25% Da 5.200,00 a 26.000,00 fino al 25% 2.500,00 fino al 25% Da 26.000,01 a 52.000,00 fino al 25% 4.000,00 fino al 25% Da 52.000,01 a 260.000,00 fino al 25% 5.700,00 fino al 25% Da 260.000,01 a 520.000,00 fino al 25% 7.800,00 fino al 25% Amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00 Alla liquidazione dell'indennità per le amministrazioni di valore superiore ad euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: Da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 520.000,00 Da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 1.000.000,00 Da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 2.000.000,00 Da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 20% in più dei parametri medi numerici previsti per le controversie di valore fino ad euro 4.000.000,00 Valore superiore ad euro 8.000.000,01 fino al 20% in più dei parametri medi previsti per le controversie di valore fino ad euro 8.000.000,00 Tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio di valore della controversia. Considerati i numerosi fattori di cui il Giudice Tutelare deve tenere conto in fase di liquidazione, resta salva la sua facoltà, in casi eccezionali in cui i parametri sopra evidenziati non risultino congrui ed equi per il particolare caso di specie, di discostarsi dai minimi e dai massimi percentuali previsti dalla predetta tabella per ogni scaglione (fino al - 25% e al + 25%), purchè alla base di tale decisione vi sia un'adeguata valutazione e motivazione. |
1. Incremento di tutti i valori parametrici in base all'aumento medio del costo della vita
Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all’aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di
entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT.
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
BOLOGNA, MODENA, RAGUSA, RAVENNA, SIRACUSA, AIGA
CONTRARI
RAVENNA
OSSERVAZIONI
BOLOGNA | L’aggiornamento di tutti i valori all’aumento del costo della vita, anche in ragione dei dati inflattivi, non dovrebbe essere ancorato al dicembre 2021, ma all’epoca di presumibile pubblicazione dell’aggiornamento, applicando sin d’ora un indice maggiorato. |
MODENA | - l’aumento generale del 20% di tutti i compensi previsti per ogni tipo di procedimento giudiziale (salve le proposte CNF di superiori maggiorazioni per specifici procedimenti risultanti dalla delibera n.534 e salve le specifiche nostre proposte formulate nei campi precedenti) ritenendosi inadeguati gli attuali valori ed insufficiente il solo aggiornamento ISTAT per adeguare il compenso professionale al reale aumento medio del costo della vita; - ferma l’applicazione a tutti i valori parametrici, in ogni caso, dell’aggiornamento ISTAT 2014/2021; |
RAGUSA | l’adeguamento delle tariffe esistenti all’indice ISTAT costituisce un richiamo generico che non porterà scostamenti di rilievo. Sarebbe preferibile che il CNF utilizzi altro metodo rivedendo forfettariamente i minimi e i massimi di tariffa con riferimento ad ogni singola fase processuale e per ogni scaglione di valore. |
RAVENNA | Punto 1 AUMENTI E DIMINUZIONI: si ritiene che la adozione di una unica percentuale di aumento/ diminuzione del parametro base nella misura del 50% max per tutte le fasi costituisca una semplificazione eccessiva che non tiene conto della eterogeneità qualitativa e quantitativa delle attività defensionali di determinate fasi ( come la fase istruttoria) in cui si può spaziare da una attività professionale minimale e passiva ( es: solo esame memorie altrui) fino ad articolazioni argomentative ed istruttorie complesse sia nella fase deduttiva ( redazione e scambio memorie) che nella fase di acquisizione delle prove costituende o degli accertamenti tecnici di ufficio e relativi corollari. PARERE CONTRARIO. Si opta per il mantenimento della disciplina attuale. |
XXXXXXXX | Xx ritiene di proporre un adeguamento generale in termini di maggiorazione degli importi di cui ai parametri di liquidazione previsti da non limitarsi al solo aumento ISTAT, e ciò in considerazione del mancato adeguamento degli importi sin dal 2014, della prevedibile durata pluriennale dell'adottando D.M. e del momento storico caratterizzato da un aumento dell'inflazione che appare destinato ad incrementarsi ulteriormente nel prossimo futuro. |
AIGA | In via preliminare si evidenzia che, considerato che l'adeguamento dei valori parametrici di cui al DM n. 55/14 è ormai risalente nel tempo e non ancorato all'attuale costo della vita, si concorda nel procedere ad una revisione degli importi ivi riportati, attraverso l'applicazione di un coefficiente oggettivo elaborato dall'ISTAT |
2. Aumenti e diminuzioni
Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri,
individuando la percentuale del 50%.
Si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti
in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI'- CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
AIGA, ANF,
CONTRARI
BARI, BOLOGNA, BOLZANO, MILANO, MODENA
OSSERVAZIONI
BARI | CONTRARI ALLA MODIFICA Le norme che si vorrebbero modificare sono le seguenti Art. 4, comma 1 del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.” Art. 12, comma 1 del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. Art. 19, comma 1 del D.M. 55/2014: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”. La proposta modifica comporta una evidente riduzione del compenso, in quanto le attuali possibili maggiorazioni passerebbero dall’80% (o dal 100% per la fase istruttoria) al 50%. Anche per quanto attiene la riduzione, per la fase istruttoria, vi sarebbe una modifica in peius, atteso la possibilità di ridurre fino al 50% in luogo della riduzione “fino al 70%” (ossia una riduzione del 30%), oggi prevista. |
BOLOGNA | L’indicazione delle percentuali uniformi di aumento e diminuzione nella misura del 50%, con disapplicazione di ogni diversa percentuale (esempio per l’istruttoria, ove si prevedevano aumenti del 100% e diminuzioni del 70%) non sembra trovare una concreta giustificazione, visto che si traduce in un importante riduzione dei parametri massimi del tutto incoerente con le premesse delle ipotesi di modifica. |
BOLZANO | Non condivido la decisione di prevedere il maggiore aumento possibile nel 50%, a seconda delle ipotesi può infatti essere necessario ed utile avere la possibilità di aumentare anche dell`80%. |
MILANO | 2. AUMENTI E DIMINUZIONI Adozione di un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%. Si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%. |
MOTIVI: In via preliminare, non si può concordare con la modifica proposta al punto 2 della delibera n. 534 del 21 gennaio 2022, del CNF, in base alla quale le percentuali dell’aumento dei valori base verrebbero adeguate, al ribasso (dall’80 al 50 %), a quelle previste per la diminuzione degli stessi. Non si comprendono i motivi di una proposta di riforma in senso peggiorativo (difatti, l'attuale formulazione prevede che l'aumento possa arrivare fino all'80%). La bozza manca di illustrare compiutamente le ragioni della richiesta di modifica, limitandosi a richiamare l’opportunità di uniformare le percentuali Previste per gli aumenti alle percentuali previste nei casi di diminuzione (basterebbe opporre che sin dalla sua entrata in vigore il DM 55/2014 ha individuato percentuali differenziate). Si aggiunga che l’attività di assistenza difensiva ha natura tecnica e, dunque, per definizione non è mai “semplice”. Tanto che il DM si esprime in termini di differente grado di complessità dell’attività difensiva (cfr. art. 12 sui procedimenti penali). Se ne inferisce quindi che qualsiasi attività difensiva, anche la meno complessa, conservi in sé peculiarità tali da giustificare la previsione di possibilità di variazioni percentuali in aumento maggiori rispetto a quelle in diminuzione e per tali motivi si rende necessaria l’invocata riforma parziale della suddetta delibera. | |
MODENA | - il mantenimento della possibilità di aumento fino a +80% (e fino a +100% per la fase istruttoria civile), dei valori base dei parametri, come attualmente previsto dagli artt.4 co.1, 12 co.1 e 19 co.1 , ritenendo peggiorativa la proposta CNF di indicazione della percentuale di aumento nella misura del 50% e non risultando peraltro precisato se si tratti di percentuale fissa o massima; - la precisazione che i valori base dei parametri possono essere diminuiti fino al 50% , non risultando chiarito, nella proposta CNF, che si intende indicare una percentuale massima e non fissa. |
AIGA | Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale. |
ANF | Favorevoli alla modifica ma in misura ridotta al fine di evitare un generale livellamento verso il basso delle singole previsioni in sede di fase preliminare alla conclusione del contratto di incarico professionale. |
OCF | Si condivide ed appare più semplice e razionale il limite del 50 % agli aumenti e diminuzioni. |
3. Tariffa oraria.
Proposta di modifica e motivazione
L’art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo …”. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l’individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.
Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.
La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l’espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall’esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all’estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista “MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group’ che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:
Fee orarie medie: PRATICANTE (144), JUNIOR ASSOCIATE (175), ASSOCIATE (230), SENIOR ASSOCIATE (286), COUNSEL SALARIED (350), PARTNER LEAD (390), PARTNER (515)
Testo della modifica proposta:
Successivamente all’art. 27 è introdotto l’art. 27-bis intitolato «Pattuizione a tempo»:
«Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, COMO, FERRARA, FIRENZE, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, CASSINO, ENNA, FORLI’-CESENA, MANTOVA, AIGA, UNCC, ANF
CONTRARI
BARI, PADOVA, RAGUSA
OSSERVAZIONI
NAPOLI
BERGAMO | E' opportuno precisare che l'importo orario, se rapportato alla frazione di ora, deve essere proporzionalmente diminuito, se del caso individuando unità di tempo parziali. |
BOLOGNA | L’introduzione di una tariffa a tempo, con l’indicazione di una forbice di valori è elemento di indirizzo certamente utile ed opportuno, che tuttavia non può intendersi come introducente limiti inderogabili. Si ritiene tuttavia che non sia del tutto positivo prevedere una fascia di valori fissa per ogni ipotesi. Potrebbero invece essere considerati almeno sia diversi profili professionali, sia costi diversificati per diverse fasce di valore; il tutto definendo costi tendenziali, poi assoggettabile alle variazioni in più o in meno secondo le percentuali di modulazione dei parametri. Questo anche allo scopo di rendere da un lato coerente con i comuni criteri di mercato, dei quali si da atto in istruttoria, e dall’altro praticabile, l’applicabilità del compenso a tempo anche per questioni di valore non elevato. |
Per quello che concerne l’ambito penale si ritiene poi che il compenso orario debba concorrere con quello per le diverse fasi processuali, soprattutto qualora dovessero trovare accoglimento gli abbattimenti delle maggiorazioni ipotizzate al punto 2, sulle quali si tornerà al termine. | |
BRESCIA | Si osserva che il compenso orario minimo, indicato in € 200,00, potrebbe essere ridotto ad € 150,00 |
CASSINO | Metterei come minimo euro 100,00 |
XXXX | parere favorevole anche se si ritiene la modifica di difficile attuazione pratica soprattutto nell'ambito delle piccole realtà |
FORLI’-CESENA | Condivisibile, se pur di difficile applicazione nella nostra Provincia |
MANTOVA | UN IMPORTO MINIMO DI 200,00 € PER FRAZIONE DI ORA MI SEMBRA OGGETTIVAMENTE UN IMPORTO PIUTTOSTO ELEVATO |
XXXXXX | Xx ritiene che i compensi per l'attività successiva alla pubblicazione della sentenza e necessaria alla sua attuazione, previsti dall’art. 4 comma 5 lett. e) del DM 55/2014, siano inadeguati ed incompleti. Con particolare riguardo alle Tabelle n°17 (procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica) e n°18 (procedure esecutive immobiliari) si ritiene che debba aggiungersi la voce “fase di studio della controversia”. Tale voce è prevista per tutti gli altri giudizi e non vi è motivo di escluderla per le procedure esecutive, attese anche le responsabilità connesse alle attività di avvio del procedimento esecutivo. Pertanto, si propone i seguenti ulteriori parametri per la suddetta “fase di studio della controversia”: Da 0 a 1100 : 75€ 1100,01 a 5200: 150€ 5200,01 a 26000: 250€ 26000,01 a 52000: 410€ 52000,01 a 260000: 550€ 26000,01 a 520000: 700€ " |
PADOVA | Trattandosi di pattuizione tra le parti riteniamo che le stesse debbano considerarsi libere di individuare il compenso orario con i limiti deontologici indicati dalla normativa |
RAGUSA | Lascia molto perplessi la previsione di una tariffa oraria. A prescindere che il meccanismo (c.d. FEE) è proprio di un sistema anglosassone e non di civil law e quindi incompatibile con la nostra realtà, si manifestano i seguenti rilievi: a) la tariffa è applicabile solo nello stragiudiziale o anche nel giudiziale, come nella vecchia ipotesi delle “consultazioni e corrispondenza”? b) Se la contrattazione oraria è libera per legge, è evidente che questo non è il settore ove debba intervenire la tariffa prevista dall’art. 13 della legge 247/2012, in quanto, diversamente operando, in caso di mancato accordo tra avvocato e cliente si potrebbe chiedere una voce che le parti non avevano volontariamente previsto, come accade nei correnti rapporti professionali. c) La tariffa oraria viene utilizzata solo dai grandi studi commerciali, e quindi la modifica non andrebbe a vantaggio dell’Avvocatura in genere, ma solo di quelle poche decine di studi in forma societaria che operano nei grandi centri. d) Le distinzioni economiche e tariffarie operate nella motivazione tra “Junior associate”, “associate”, “senior associate”, “Counsel salaried” “partner lead” e “Partner”, non trovano riscontro alcuno nella legge professionale vigente, dove l’unica differenza rilevante è tra tirocinanti con patrocinio e avvocati. Si ritiene opportuno non richiamare la tabella in uso a livello privatistico da alcuni studi professionali. Inoltre alcune di tali nuove figure sono totalmente in contrasto con il divieto di dipendenza dell’avvocato (vedi “counsel salaried”). Non vorremmo che questo fosse il cavallo di Troia per mitigare il principio di indipendenza e autonomia professionale, e di questo il CNF non può che farsi carico. |
TRENTO | ritengo condivisibile la proposta, in considerazione del fatto che la più rilevante tra le carenze del DM 55/2014 è costituita dall'indeterminatezza - o comunque inadeguatezza - della tariffa oraria in caso di utilizzo di tale criterio per la determinazione del compenso. |
UAE | Favorevole anche perchè in linea con le tariffe dinanzi al Tribunale UE ed alla Corte UE e già in essere nei paesi di Common Law |
UNCC | In parte concorda (Varese). In parte dissente (UNCC Torino): trova migliore l'attuale sistema che identifica il ruolo ricoperto nello studio dal singolo avvocato |
UNCAT | Modifica opportuna e innovativa del rapporto col cliente per determinati affari |
XXXX | Xx concorda con quanto proposto riguardo l'introduzione di una tariffa oraria suggerendo al contempo, la previsione di una forbice più ampia, con un massimale fino ad €600,00, laddove l'attività venga svolta dal professionista che abbia conseguito titolo di specialista, nella materia oggetto della prestazione. |
ANF | Appare condivisibile l’introduzione di un parametro per la tariffazione a tempo, considerato che questa modalità di tariffazione è quella maggiormente utilizzata a livello internazionale e acquista spazio crescente anche negli studi legali italiani. Si ritiene, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere una forbice di maggiore ampiezza, che consenta una maggiore flessibilità di impiego. La forbice proposta, che va da 200 a 500 euro per ora di attività, sembra non offrire sufficiente flessibilità. Al riguardo, si consideri, come dato puramente storico, che il vecchio tariffario forense del 2004 (ora abrogato) prevedeva che le parti potessero convenire un compenso commisurato alla durata della prestazione di valore non inferiore a 65 euro all’ora. Si fissava quindi un valore minimo volutamente basso e non si prevedeva un valore massimo. Per consentire che lo strumento abbia la giusta flessibilità, si potrebbe prevedere che in caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tenga conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 per ciascuna ora o frazione di ora. |
4. Procedure concorsuali
Proposte di modifica e motivazione
Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l’introduzione di una apposita tabella, la n. 20-bis. E ciò per le seguenti ragioni.
Se è vero che in taluni casi una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è altrettanto vero che, in altri casi, tutt’altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un’attività complessa sul piano dell’impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista. Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l’insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci 1 (Fase Studio della controversia), e 2 (Fase introduttiva), ma anche l’assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.
Si propone dunque come detto l’Introduzione della Tabella 20-bis “Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale”, che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall’avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), con una diminuzione del 20%.
Testo della modifica proposta:
Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20-bis:
20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:
1. Fase di studio della controversia:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €700,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.280,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.945,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.700,00
2. Fase introduttiva del giudizio:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €325,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €590,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 920,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.780,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.375,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 4.320,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €7.930,00
4. Fase decisionale:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €150,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €650,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.280,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 2.215,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.240,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €4.695,00
***
Testo della modifica proposta:
All’art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma:
«10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento».
***
Testo della modifica proposta:
All’art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma:
«11. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC VARESE, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANDRIA, BOLOGNA, ENNA, FORLI’-CESENA, MONZA, RAGUSA, RAVENNA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AGI, UNCC TORINO, ANF
CONTRARI
All’introduzione del comma 10-ter : XXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, AGI, UNCC
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. |
BOLOGNA | Sembra necessario introdurre parametri anche per due attività ulteriori: - per l’assistenza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento; - per l’assistenza del debitore nella negoziazione assistita della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021; evidenziando per entrambi sia la fase stragiudiziale, sia quelle giudiziali. |
ENNA | Parere favorevole. In riferimento al dimezzamento al 50% in caso di crediti di lavoro dipendente non si comprende la motivazione di tale riduzione |
FORLI’-CESENA | Adeguata prospettazione in relazione alle materie sopra indicate. Si rileva che continua a mancare una specifica disciplina dei compensi in relazione alle prestazioni di assistenza nel concordato preventivo |
MONZA | Si condivide l'introduzione della tabella 20bis, con previsione però di una fase unica - che assommi i valori della fase introduttiva e di studio e senza decurtazione del 20% - che comprenda tutte le attività correlate all'insinuazione al passivo (quali, ad esempio, le osservazioni al progetto di stato passivo e la partecipazione all'udienza di verifica crediti). Per i giudizi di opposizione allo stato passivo si propone di rinviare alla tabella n.2 relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione. Si condivide il testo dell'art. 4 comma 10ter e comma 11. |
RAGUSA | In ordine alle tariffe per le procedure concorsuali si condivide la previsione di tariffe per la procedura di ammissione al passivo e in materia di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Manca piuttosto la previsione di una apposita tabella, ad oggi inesistente, per l'assistenza e la rappresentanza nella procedura di concordato preventivo, la cui previsione sarebbe di aiuto alla Avvocatura |
RAVENNA | PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE con se seguenti proposte: 1) RIDURRE i parametri della tabella 20 bis" fase istruttoria " di un ulteriore 20% in considerazione della natura prevalentemente documentale dell'istruttoria e comunque della sua natura deformalizzata.2) onde evitare dubbi e possibili abusi si propone di inserire la seguente norma regolamentare comma 5 bis art 4 Reg.: << Di norma, per la domanda di ammissione al passivo e la attività defensionale prestata sino al provvedimento del G.D. si applicano le voci 1. et 2 della tabella 20 bis; in caso di opposizione allo stato passivo, si applicano le voci delle fasi da 1 a 4 >> |
RIMINI | si concorda sull'introduzione di apposita tabella, segnalando l'esiguità degli importi proposti (soprattutto per lo scaglione con minor valore). non si concorda sull'introduzione del comma 10 ter art. 4 in quanto gli importi verrebbero ridotti troppo sensibilmente |
ROVIGO | Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. |
TORINO | contrario all'introduzione del 10 ter, dunque non alla riduzione del 50% per insinuazioni di lavoro |
TRENTO | Condivido la scelta di inserire una tabella specifica, ma ritengo che i parametri siano troppo alti quando si tratti della sola procedura di ammissione al passivo, che a mio modo di vedere dovrebbe avere un tabella ad hoc, con unica voce per ciascun scaglione di valore (senza quindi distinguere le distinte fasi); per un'istanza di ammissione al passivo di un credito di € 6.000 stando alla tabella e senza considerare la fase decisionale il compenso dovrebbe essere di € 2.600 (tenuto conto della partecipazione a un'udienza che il più delle volte non comporta alcuna attività); mi pare che l'applicazione di questa tabella alle istanze di ammissione al passivo possa essere per lo più iniqua. |
TREVISO | Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. |
URBINO | Introdurrei valori minimi, medi e massimi per ciascun scaglione. |
VENEZIA, VERONA | Tenuto conto che i lavoratori troveranno risultato certamente positivo per quota capitale e rivalutazione monetaria in ragione della garanzia dell'apposito Fondo INPS, si accoglie con favore l'introduzione della nuova tabella, ma si chiede di limitare la riduzione del compenso al solo 25 %. Appare inoltre opportuno inserire una tabellazione autonoma per l’attività che l’avvocato svolge nella procedura di sovraindebitamento: al momento si ritiene applicabile il compenso per il ricorso per la dichiarazione di fallimento, ma la diversità della procedura e la complessità della materia portano a ritenere l'attuale assetto tabellare non esaustivo. |
AGI | non va introdotto il comma 10ter |
UNCC (Torino) | Positiva nell'insieme. Negativa sulla diminuzione del 50%in tema di insinuazioni per crediti di lavoro dipendente data la complessità che anche questi ricorsi possono presentare |
ANF | Appare opportuno prevedere dei parametri anche in relazione alle attività di assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e di assistenza nella negoziazione assistita per crisi di impresa. La previsione, più in generale, consente di valorizzare l'attività dell'avvocato in occasione dello svolgimento della propria attività in un nuovo settore quale quello della gestione negoziale delle fasi patologiche dei rapporti giuridici su base economica e multiparte. |
5. Processo amministrativo
Proposte di modifiche e motivazione
Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l’avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente.
L’aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.
Testo delle modifiche:
Tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:
2. Fase introduttiva del giudizio:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €204,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €648,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.050,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.620,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.184,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.916,00
e alla Tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:
2. Fase introduttiva del giudizio:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €120,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €408,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €810,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.212,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.782,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €2.430,00
***
Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell’invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell’orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l’altro, a sostegno dell’aumento, deve evidenziarsi che nell’ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l’azione del ricorrente.
Testo della modifica:
Alla fine del comma 10-bis dell’art. 4 è aggiunto il seguente periodo:
«Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale».
***
Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari monocratiche. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).
Testo della modifica:
Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo:
«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:
6. Fase cautelare monocratica:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €270,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 910,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.315,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.890,00
Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole «Fase cautelare» la parola «collegiale» e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo
«6. Fase cautelare monocratica» con i seguenti valori:
6. Fase cautelare monocratica:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €100,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €303,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €505,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 900,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.148,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.958,00
Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica.
Pertanto, all’art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo:
«In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22».
***
Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all’utile effettivo).
Testo della modifica:
Alla fine del comma 3 dell’art. 5 è aggiunta la seguente frase:
«In ogni caso, l’utile effettivo o il profitto si intendano, di regola, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI, BARI, BERGAMO, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
BOLOGNA, FERRARA, FIRENZE, LECCE, RIMINI, UNCAT
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA, RIMINI, ROVIGO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, AIGA, UNAA,
ALESSANDRIA | Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell’attività difensiva richiesta. |
BOLOGNA | In riferimento alla nuova fase del processo amministrativo relativa alla cautelare monocratica, va riscontrato come la prassi segnali forme fortemente diversificate di trattazione nei diversi TAR. |
Sembra allora utile che venga precisato in modo univoco che la fase si intende svolta laddove assuma un’autonomia rilevante (ad esempio con udienze informali o atti processuali ad hoc). | |
FERRARA | In riferimento all'aumento del 20% della fase introduttiva relativa ai giudizi innanzi al C.D.S. (tabella 22) gli importi indicati non corrispondono al previsto aumento del 20%, sono addirittura inferiori a quelli vigenti. In riferimento alla fase cautelare, entrambe le tabelle 21 e 22 riportano gli aumenti del 50%, ma non il risultato finale. |
FIRENZE | Nella Tavola 22 (Giudizi innanzi al Consiglio di Stato) il compenso per la fase introduttiva del giudizio, invece che essere aumentato del 20% come indicato nella propsota, viene diminuito del 30/20% |
LECCE | Premesso che tutti parametri devono essere aggiornati al costo della vita 2014/2022, con riferimento alla proposta di modifica delle tariffe del processo amministrativo, si ritiene non adeguata quella afferente la limitata maggiorazione del 20% della sola fase introduttiva nell'ipotesi in cui sia proposto il ricorso incidentale. Pertanto, avuto riguardo alla maggiore complessità del processo in cui sia presente anche un ricorso incidentale, si ritiene che la maggiorazione dei parametri per la fase introduttiva dovrebbe essere quantomeno pari a quella prevista per i motivi aggiunti, quindi nella misura del 50%. |
RIMINI | si concorda sulla maggiore regolamentazione e sull'aumento degli importi per la fase introduttiva, che tuttavia si ritengono ancora esigui |
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA | Risulta opportuno valutare e forse ripensare al diverso trattamento tra fase cautelare monocratica e collegiale, stante la limitata ricorrenza della prima fattispecie, tale da non rendere necessaria una sua considerazione autonoma, e la sostanziale equivalenza, quanto ad impegno, dell’attività difensiva richiesta. |
URBINO | Anche in questo caso sono per aggiungere per ciascun scaglione valori minimi, medi e massimi. |
AIGA | Riguardo i compensi dovuti nell'ambito del processo amministrativo, si propone l'aggiunta di un comma 10 ter, all'attuale formulazione dell'art. 4 DM 55/14: “Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo regionale e/o al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato: a) Sino al 30 per cento nel caso di ricorso e/o impugnazione incidentale di cui agli artt. 42 e 96 c.p.a.; b) Sino al 25 per cento nei giudizi di cui all’art. 119 c.p.a.; c) Sino al 30 per cento nei giudizi di cui all’art. 120 c.p.a.; d) Sino al 25 per cento nei giudizi devoluti, inderogabilmente, per competenza territoriale e/o funzionale ai sensi degli artt. 13 e 14 c.p.a. al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma ed al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; e) Sino al 50 per cento per il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato di cui all’art. 110 c.p.a.”. Al comma 4, dell'art. 21 DM 55/14 , dopo la parola cliente è aggiunto il seguente periodo: “ovvero in ragione dell’importanza dell’opera, del pregio dell’attività prestata e della natura del cliente, con un aumento sino al 50 per cento se trattasi di amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici statali e/o di rilievo nazionale e sino al 30 per cento di rilievo regionale”. |
UNCAT | le medesime considerazioni valgono per il processo tributario, poiché anche quest'ultimo vede la fase introduttivo conformata al carattere decadenziale. Si propone, quindi, di estendere la proposta di modifica di cui al primo paragrafo anche al processo tributraio innanzi alle CTP e alle CTR. |
UNAA | Si propone inoltre un aumento del 50% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale. Appare utile evidenziare, a sostegno dell’invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell’orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il thema decidendum originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l’altro, a sostegno dell’aumento proposto, deve evidenziarsi sia che esso è omogeno a quello già previsto nel caso di proposizione di un atto di motivi aggiunti (che, nei casi di illegittimità derivata costituisce atto anche più semplice del ricorso |
incidentale) sia che nell’ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l’azione del ricorrente. Testo della modifica: Alla fine del comma 10-bis dell’art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 50 per cento quando è proposto ricorso incidentale». Si propone infine di introdurre un'apposita previsione per il giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato. Come è noto, con l'appello cautelare si impugna e si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR, dinanzi al quale il giudizio prosegue per la fase di merito e decisionale, all'esito dell'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato a definizione del giudizio di appello cautelare. L'attività che quest'ultimo richiede è, per l'appellante, quella di studio del provvedimento cautelare di primo grado e di predisposizione dell'atto di appello cautelare, per l'appellato, quella di studio e di predisposizione dell'atto di costituzione in giudizio e della memoria in vista della camera di consiglio nella quale l'appello cautelare sarà discusso. Di conseguenza, si propone che al giudizio di appello cautelare si applichi il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% della fase di discussione, mancando lo scambio delle memorie finali. Testo della modifica: Alla fine dell’art. 4 è aggiunto il seguente comma 10-ter: «Nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso relativo alla fase decisionale». | |
ANF | Favorevoli alla previsione vieppiù in considerazione della struttura del processo amministrativo che, molto spesso, prevede un approfondimento di studio e un'attività processuale molto intensa nella fase inziale. |
6. Processo penale
Proposte e motivazioni
Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce “investigazioni difensive” l’indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.
Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.
Testo della modifica
All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:
«I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti».
***
Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.
Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell’arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l’attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell’arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla fase di studio ( per l’esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla fase decisionale (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell’arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all’applicazione di una misura cautelare).
Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in €360,00 per la fase di studio ed in
€675,00 per la fase decisionale.
Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla “fase istruttoria“, atteso che la convalida dell’arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio “momento” di istruttoria rilevante ai sensi dell’art. 12 comma 3, lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali. Il compenso viene indicato in
€450,00.
Testo della modifica:
Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata «Giudizio di convalida dell’arresto» tra quella denominata «Indagini difensive» e quella denominata «Cautelari personali» con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale:
1. Fase di studio della controversia:
- Indagini difensive (€810,00)
- Giudizio di convalida dell’arresto (€360,00)
- Cautelari personali (€360,00)
2. Fase introduttiva del giudizio:
- Indagini difensive (€630,00)
- Giudizio di convalida dell’arresto (-)
- Cautelari personali (€1.170,00)
3. Istruttoria e/o dibattimentale:
- Indagini difensive (€1.350,00)
- Giudizio di convalida dell’arresto (€450,00)
- Cautelari personali (-)
4. Fase decisionale:
- Indagini difensive (€1.350,00)
- Giudizio di convalida dell’arresto (€675,00)
- Cautelari personali (€1.350,00)
***
Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L’attuale Tabella 15. Giudizi penali prende in considerazione soltanto il “Tribunale di Sorveglianza”, mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l’attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il “Tribunale monocratico” o per il “Tribunale di Sorveglianza”. L’uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell’organo o della materia induce a richiedere sia adottata l’integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.
L’integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all’art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l’ art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso “è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”) e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale, in “misura adeguata all’importanza dell’opera e del decoro della professione”).
Testo della modifica:
Alla tabella 15. Giudizi penali dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna «Magistrato di sorveglianza» prevedendo i compensi per le seguenti fasi:
Magistrato di sorveglianza
1. Fase di studio della controversia: €300,00
2. Fase introduttiva del giudizio: €360,00
4. Fase decisionale: €900,00
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Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.
L’attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell’esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto - proprio in virtù della sua composizione collegiale - la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato ( di competenza del GIP). Dal lato della difesa l’art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell’ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall’art. 15, d.lgs. 28/07/1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell’imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all’istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo famigliare, sia per la particolare procedura prevista dall’art 118
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale posto che nel dibattimento penale il Tribunale è composto da un collegio di 4 giudici.
Testo della modifica:
All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore:
«Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI XXXXXX, BARI, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FIRENZE, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROVIGO, SIENA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANDRIA, AREZZO, BOLOGNA, BOLZANO, FERRARA, MANTOVA, MILANO, MODENA, NAPOLI, PALERMO, RAGUSA, RIMINI, ROMA, ROVIGO, SIRACUSA, TIVOLI, TREVISO, VENEZIA, VERONA
CONTRARI
BERGAMO
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso. |
AREZZO | Per le indagini difensive è auspicabile l'applicazione della pattuizione della tariffa oraria visto che tale attività viene quasi interamente espletata durante la fase di indagini preliminari: ciò onde evitare sovrapposizione rispetto alle altri fasi. |
BERGAMO | Considerata la struttura del processo penale, la determinazione del compenso per fasi non risulta soddisfacente. Si ritiene opportuno definire un criterio maggiormente analitico o, nel caso venga mantenuto il criterio delle fasi, una maggiore articolazione. |
BOLOGNA | In relazione alle attività avanti il Magistrato di Sorveglianza è necessario rivedere i parametri per le fasi di studio ed introduttiva, che dovrebbero essere equiparati a quelli previsti per le corrispondenti voci avanti il Tribunale di Sorveglianza, in ragione del fatto che spesso l’atto introduttivo, ad esempio la richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione in via provvisoria, è identico. |
BOLZANO | è giusto inserire una tabella ad hoc per la fase di convalida nel direttissimo, così come per il Magistrato di Sorveglianza. Tuttavia, considerato la compelssità delle questioni trattate (nei direttissimi c'è anche il problema dell'urgenza"), i valori sono decisamente bassi. Basti pensare alle richiesta di applicazione provvisoria di misure alternative o le questioni relative alle misure di sicurezza |
FERRARA | Si propone di specificare in quale fase debba rientrare l'istanza di Messa alla Prova e la relativa attività e di specificare se le istanze di definizione con giudizi alternativi rientrino nella fase introduttiva. In relazione alla fase istruttoria del procedimento di convalida dell'arresto si propone di inserire, oltre all'esame dei testi, anche l'interrogatorio dell'imputato. |
FORLI’-CESENA | le modifiche sono adeguate al maggior impegno richiesto in occasione sia delle indagini difensive sia dei giudizi direttissimi. Condivisibile anche l'aumento per le attività da effettare avanti il Tribunale di Sorveglianza e minorenni |
MANTOVA | GLI IMPORTI LIQUIDABILI PER ATTIVITA' FACENTI CAPO AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, GIUSTAMENTE INSERITI IN TABELLA, SPECIE PER QUANTO CONCERNE LA FASE DI STUDIO, CHE COMPORTA GRANDE PERDITA DI TEMPO, ANDREBBERO AUMENTATI |
MILANO | Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano in merito alla proposta di modifiche ed integrazioni dei parametri forensi vigenti deliberata in forma provvisoria dal Consiglio Nazionale Forense con delibera n. 534 del 21 gennaio 2022 propone le seguenti modifiche ed integrazioni dei parametri forensi riferite al processo penale. **** |
a) Procedimenti di esecuzione, revisione, estradizione, e rescissione del giudicato. Clausola di rinvio espresso e aumento dei parametri in misura percentuale del 30% per alcune delle fasi relative ai suddetti procedimenti. MOTIVI: L’attuale formulazione del D.M. 55/2014 ed anche la proposta di revisione dei parametri forensi non considera in maniera adeguata la peculiarità di alcuni giudizi che seppur solo eventuali sono di non trascurabile frequenza nella quotidiana attività giudiziaria. Ci si riferisce ai procedimenti avanti al Giudice dell’esecuzione di cui all’art. 665 c.p.p., ai procedimenti di revisione, di rescissione del giudicato e infine a quelli di estradizione. In assenza di alcuna specifica previsione regolamentare, la prassi consolidata è di liquidare secondo le tabelle relative all’organo giudicante competente in concreto, valorizzando la specialità del giudizio esclusivamente per sottrazione; attraverso cioè l’esclusione di alcune fasi non ricorrenti nel caso specifico (es. la fase istruttoria nei c.d. incidenti di esecuzione). Siffatta maniera di procedere, seppur tendenzialmente rispondente a logica, conduce tuttavia ad esiti poco bilanciati. È innegabile, appunto, come la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione sia, nell’ottica dell’impegno difensivo, molto più gravosa rispetto alla corrispondente fase ante giudicato (si pensi all’introduzione di un giudizio di revisione o di un c.d. incidente di esecuzione relativo all’applicazione del beneficio della continuazione). È doveroso garantire, dunque, equità e bilanciamento nella stima economica di tali attivItà. In ossequio ad un principio di semplificazione degli atti normativi, si ritiene inopportuno proporre nuove tabelle ad hoc, considerando invece sufficiente la formalizzazione in seno al decreto della prassi appena descritta unitamente ad un correttivo in forma di aumento percentuale per alcune fasi. Tanto, attraverso un nuovo comma dell’art. 12 che espliciti il rinvio alle tabelle già previste in relazione al singolo organo giudicante coinvolto in concreto con indicazione degli aumenti per la fase introduttiva di alcuni dei giudizi in questione. TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA: All’art. 12, dopo il comma 3-ter, è aggiunto il comma 3-quater dal seguente tenore: “Nei procedimenti di cui all’art. 629 bis c.p.p., all’art. 630 c.p.p, all’art. 697 c.p.p. e in quelli avanti il Giudice individuato ai sensi dell’art. 665 c.p.p., la liquidazione dei compensi seguirà le voci corrispondenti all’organo giudicante coinvolto in concreto, di cui alla tabella n. 15 allegata al presente decreto. I compensi previsti per la fase introduttiva sono, tuttavia, aumentati del 30% nei giudizi di cui all’art. 000 x.x.x. xxxxxx, xx tutti i procedimenti di esecuzione avanti al Giudice individuato ex art. 665 c.p.p.” *** b) Indagini difensive. MOTIVI. L'attuale proposta avanzata dal CNF prevede per la fase delle indagini difensive un aumento fisso del 20% che, tuttavia, non consentirebbe di modulare i parametri al variare del grado di difficoltà delle indagini difensive. Si rischierebbe di riconoscere, in sostanza, lo stesso importo ad attività di indagini difensive che, seppur gravose e impegnative, non sono connotate dallo stesso grado di difficoltà: ad esempio, un'attività che richiede l'audizione di cinque persone informate sui fatti ancorché impegnativa non è comunque equiparabile a quella avente ad oggetto l'esame di dieci persone. TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA: All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3 bis dal seguente tenore: “I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati dal 20 al 50 % allorquando tali indagini siano particolarmente gravose, impegnative e/o urgenti. Nella determinazione dell'aumento si terrà conto anche del numero e della durata delle audizioni, degli accessi ai luoghi e di ogni altra attività inerente alle indagini difensive” *** c) Attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale – Criterio del numero delle udienze. MOTIVI: si ritiene opportuno prevedere un aumento specifico per le fasi del giudizio introduttiva, istruttoria o dibattimentale che tenga in debita considerazione il criterio del numero delle udienze. Difatti, i parametri generali già previsti al comma 1 dell’articolo 12, pur citando genericamente il numero delle udienze, sono inidonei a valorizzare compiutamente l'attività difensiva che si esplichi nell'ambito di un numero |
particolarmente elevato di udienze. Nello specifico, l'aumento fino all'80% (che peraltro si vorrebbe ridurre al 50% nella bozza in discussione) previsto in base ai parametri generali non consente di pervenire a valori adeguati nei casi in cui l'attività introduttiva del giudizio, istruttoria o dibattimentale si concretizzi in un numero considerevole di udienze (vi sono casi, ad esempio, in cui l'attività istruttoria si protrae anche per più anni; anche per la fase introduttiva del giudizio non è raro che l’esame di numerose e complesse questioni preliminari, soprattutto in presenza di tante parti, possa comportare lo svolgimento di diverse udienze). Pertanto, si ritiene che un aumento percentuale che tenga conto di un numero di udienze particolarmente elevato (superiore a tre, con riferimento a ciascuna fase) valorizzi al meglio l'attività difensiva propria delle fasi “introduttiva del giudizio”, “istruttoria o dibattimentale”, permettendo altresì di modulare al meglio i parametri tenendo conto del diverso grado di complessità dei processi connesso al numero delle udienze. La presente modifica, peraltro, andando ad incidere in generale sulle fasi “introduttiva del giudizio” e “istruttoria e dibattimentale”, esplicherebbe i suoi effetti per tutti i giudizi penali per i quali L’allegata tabella 15 prevede la presenza di queste fasi (ad es. dinanzi al GIP/GUP, al Giudice di Pace, al Tribunale Monocratico e Collegiale, Corte d’Appello). TESTO DELLA PROPOSTA DI MODIFICA: Dopo il comma 1 dell'articolo 12 si ritiene opportuno aggiungere il seguente comma 1 bis: "In ogni caso, fermo e impregiudicato l'aumento previsto in applicazione dei parametri generali di cui al comma precedente, i valori medi per la fase introduttiva, istruttoria o dibattimentale di cui alle tabelle allegate n. 15 sono aumentati dal 10% al 25 % se il numero delle udienze, a prescindere dall’attività svolta, è superiore a tre e fino ad un massimo di otto e dal 25% al 50% se il numero di udienze è superiore a otto. Nella determinazione della percentuale da applicare il giudice tiene conto del numero delle udienze successive alla terza o all'ottava e del numero di imputati, ancorché non assistiti dallo stesso difensore. Le presenti percentuali si applicano ai valori determinati dopo aver già computato l'aumento relativo ai parametri generali di cui al comma precedente". " | |
MODENA | Il Coa di Modena propone: "l’aumento dei parametri previsto per le indagini difensive gravose, impegnative ed urgenti fino al 40%. E’ dato di esperienza che le indagini difensive, anche preventive, per reati di particolare gravità in relazione al titolo comportano l’escussione di numerose persone informate sui fatti nonché l’acquisizione di documenti e la raccolta di altri elementi di prova, che impegnano il difensore anche per periodi di lunga durata. Si ritiene pertanto che l’aumento proposto, sino al 40%, sia criterio in grado di adeguare il compenso richiesto alla concreta attività di indagine difensiva esercitata dal professionista nel singolo procedimento" |
NAPOLI | Con riferimento al processo penale, il Consiglio condivide le proposte di modifica dei parametri relative ad indagini difensive, giudizio direttissimo, magistrato di sorveglianza e giudizi dinanzi al tribunale per i minorenni. Sottolinea, tuttavia, la necessità di colmare un’ulteriore e - ad avviso del Consiglio - evidente aporia dell’attuale sistema dei parametri, con specifico riferimento alla mancanza di adeguata previsione di compenso per la partecipazione alle udienze, che genera effetti distorsivi ed irragionevoli disparità di trattamento in tutti i casi in cui l’attività difensiva si espleti in numerose udienze e sia caratterizzata da attività istruttoria complessa. L’art. 12 del DM 55/2014, infatti, contiene un anodino richiamo al numero delle udienze ed al tempo necessario all’espletamento dell’attività di udienza come elemento da valutare unitamente ad altri quindici parametri su cui commisurare l’eventuale riduzione o aumento percentuale dei valori tabellari. La previsione così concepita si pone in contrasto con l’art. 36 della Costituzione, nella parte in cui dispone che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. Essa è infatti del tutto priva di efficacia, perché di fatto sterilizza – inserendolo in un’elencazione amplissima – il riconoscimento di adeguato compenso per la partecipazione ad udienze. Inoltre, essendo parzialmente sovrapponibile ad alcuni degli altri parametri previsti dall’art. 12 (complessità del procedimento, natura e numero delle imputazioni, numero |
e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), la previsione impedisce di fatto la valutazione autonoma e la valorizzazione specifica di quella significativa attività difensiva. Ma ciò che è più rilevante è che l’attuale previsione non tiene conto del dato secondo cui esistono processi – e non sono numericamente trascurabili – che impongono la celebrazione di un numero estremamente consistente di udienze (in alcuni casi alcune decine di udienze), spesso di lunga durata, con espletamento di attività istruttoria complessa. Ciò avviene, ad esempio, in tutti i casi di processi con più imputati e/o con più imputazioni, in cui l’impegno difensivo della presenza in udienza e dell’assistenza ad attività istruttoria è assolutamente preponderante rispetto a tutto il resto dell’attività difensiva. Non appare ragionevole la previsione di analogo compenso per la “fase istruttoria” in dibattimento sia nel caso di escussione di un testimone in un’unica udienza, sia nel caso, assolutamente non comparabile al primo, di escussione di decine di testimoni, consulenti, periti, nell’arco di decine di udienze. Occorre, dunque, introdurre una disposizione che valorizzi adeguatamente l’impegno difensivo per la partecipazione alle udienze, prevedendo compensi differenziati – anche attraverso specifici aumenti percentuali (così come già previsto in caso di difesa di più parti) – in relazione al numero ed alla durata delle udienze. | |
PALERMO | A parere di questo Ordine si ritiene necessaria l’integrazione della tabella con la previsione di parametri utilizzabili nei giudizi penali avanti il GUP presso il Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni. L’attuale tabella 15 “Giudizi penali” non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di indagati/imputati minorenni, disciplinato dal D.P.R. n° 448/1988, la cui peculiarità consiste nell’esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del GUP minorile, composto da un magistrato professionale e due giudici esperti onorari, cui la Suprema Corte ha riconosciuto – proprio in virtù della sua composizione collegiale – la “competenza” per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa, l’art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell’Ordine la predisposizione di elenchi dei difensori di ufficio con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall’art. 15 del D.lgs. 28/07/1989 n° 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni). Considerato, altresì, che il combinato disposto di cui agli artt. 50 R.D. n° 12 del 1941, modificato dall’art. 5 della L. 1441/1956 (legge sull’ordinamento giudiziario), e l’art. 2 R.D.L. n° 1404/1934 ha stabilito che il Tribunale per i Minorenni abbia una composizione mista, caratterizzata dalla presenza di giudici professionali e di giudici onorari che garantiscono la “specializzazione” dell’organo mediante una valutazione interdisciplinare. La lacuna di cui al D.M. 55/2014 merita di essere colmata in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell’imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all’istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi). Non da ultima, la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo famigliare, sia per la particolare procedura prevista dall’art. 118 D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115. Per ovviare a tale lacuna e considerata la composizione sempre collegiale sia del Gup che del giudice del dibattimento, si propone di inserire una disposizione che precisi che per i giudizi dinanzi al Tribunale per i Minorenni (Gup e dibattimento) si applichi la voce parametrica prevista dalla tabella 15 per i giudizi innanzi al Tribunale collegiale. Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita: All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-ter dal seguente tenore: “Per l’attività difensiva svolta dinanzi al Tribunale per i Minorenni, sia quale giudice dell’udienza preliminare che come giudice del dibattimento, ai fini della determinazione dei compensi si applicano i valori previsti dalla tabella n° 15 per il Tribunale collegiale”. |
Con riguardo alla “tariffa oraria”. Si propone una modifica dei parametri con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale. La tabella 15, con riferimento alla fase istruttoria o dibattimentale prevede dei parametri in misura fissa che, con riferimento ai dibattimenti particolarmente complessi, si manifestano assolutamente inadeguati. Si pensi ai dibattimenti con un numero elevato di imputati o di imputazioni o che si protraggono per un numero elevato di udienze (superiore a sei) e che richiedono l’espletamento di attività istruttorie complesse (per es. audizione di collaboratori di giustizia o di periti o consulenti tecnici). Si propone, allora, di integrare il parametro con un correttivo orario, tra un minimo ed un massimo, proporzionato all’attività effettivamente svolta. Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita: All’art.12 dopo il comma 3 è aggiunto il comma 3-quater del seguente tenore: “Nei processi particolarmente complessi, in relazione al numero degli imputati o delle imputazioni ed al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio, i compensi relativi alla fase istruttoria o dibattimentale previsti dalla tabella n.15 allegata al presente decreto sono altresì aumentati, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni ora, o frazione di ora, di attività processuale svolta”. | |
RAGUSA | Le modifiche apportate alla tabella penale sono tutte opportune e condivisibili, perché volte a regolamentare spazi aperti delle attuali tabelle, colmate dai Giudici molto spesso in via analogica non certo pro-avvocato. In realtà va segnalata e risolta l'incongruenza relativa ad una attuale linea interpretativa dei Guidici che, nell’ipotesi di subentro nell’attività difensiva a processo in corso, tendono a non riconoscere la fase “esame e studio”, in quanto cronologicamente antecedente l’inizio del processo, con l’assurdo che l’avvocato si trova liquidata la fase decisionale (per aver discusso il processo) senza la fase studio (come se non lo avesse studiato). “all’art. 12, co. 3, prevedere espressamente che la fase studio va in ogni caso riconosciuta, se richiesta, per l’esame e lo studio degli atti, anche ove detta attività venga compiuta dall’Avvocato, che subentra nella difesa processuale del cliente, in un momento processuale successivo alla fase degli atti introduttivi” |
RIMINI | -modifiche indagini difensive: si concorda su aumento in percentuale per complessità; -modifiche convalida: si concorda su introduzione apposita tabella, tuttavia è necessario prevedere un compenso per la fase introduttiva poichè la tabella potrebbe essere applicata in via analogica anche ad interrogatori di garanzia con relativa attività di memorie e altri atti; -magistrato sorveglianza: si concorda su introduzione apposita tabella ma si segnala esiguità dell'onorario relativo alla fase introduttiva, che spesso non è seguita da una vera e propria fase decisionale e riguarda attività anche complesse; -tribunale per i minorenni: si concorda con quanto proposto. In generale si segnala l'evidenza di una disparità tra i compensi previsti per il rito civile rispetto al processo penale. |
ROMA | Si propone integrazione proponendo un aumento pari al 40% di tutte le fasi relative al giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico e a quello in composizione collegiale |
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA, VERONA | Si accoglie con favore la modifica, salvo che per la tabellazione del giudizio avanti il magistrato di sorveglianza che appare almeno da aumentare del 50% a fronte dei maggiori valori del Tribunale di sorveglianza, altrimenti parificando le attività avanti i due uffici con pari compenso. |
SIRACUSA | In relazione alla proposta di modifica dell'art. 12 comma 3 bis, si propone un emendamento avente ad oggetto la determinazione dell'aumento percentuale ('fino al 50%' in luogo del 20% ivi previsto), da individuarsi nel seguente tenore: All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore: «I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati fino al 50% allorquando tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti». |
TIVOLI | Suggeriamo altresì l’Introduzione di parametri uniformi nel territorio italiano in tema di patrocinio a spese dello stato e liquidazione delle difese d’ufficio |
OCF | Si condivide ed apprezza la maggior specificità su processo direttissimo, di sorveglianza e minorile |
7. Mediazione e Negoziazione
Alla luce dell’esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall’art. 2 e segg.
D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all’avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l’attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25-bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.
Testo della modifica:
Gli importi previsti nella tabella 25-bis (Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) sono sostituiti con i seguenti:
1. Fase della attivazione:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €78,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €351,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €546,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 663,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 1.248,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €1.696,00
2. Fase di negoziazione:
- da €0,01 a €1.100,00 compenso €156,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €702,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.092,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.326,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 2.496,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €3.393,00
3. Conciliazione:
da €0,01 a €1.100,00 compenso €234,00
- da €1.100,01 a €5.200,00 compenso €1.053,00
- da €5.200,01 a €26.000,00 compenso €1.638,00
- da €26.000,01 a €52.000,00 compenso 1.989,00
- da €52.000,01 a €260.000,00 compenso 3.744,00
- da €260.000,01 a €520.000,00 compenso €5.089,00
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’- CESENA, GENOVA, GROSSETO, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO*, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, REGGIO CALABRIA, RIMINI, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TRENTO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, AIGA, UAE, UNCC, UNCAT*, UNAM*, UNAA, ANF*, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANRIA, IMPERIA, PALERMO, ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, UNCAT, UNAM, ANF
CONTRARI
RAVENNA
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non ""assorbita"" nell'eventuale successiva attività giudiziale. |
IMPERIA | Nel caso di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato la tariffa così come sopra determinata è ridotta del 50% |
PALERMO | La vigente tabella 25-bis, prevista per l’assistenza svolta dall’Avvocato nei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, potrebbe essere estesa anche alle ipotesi di attività profusa dal legale nei procedimenti innanzi l’Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca d’Italia. |
RAVENNA | parere non favorevole: si ritiene l'aumento attualmente non opportuno in considerazione del funzionamento non ottimale degli istituti |
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA | Appare opportuno valutare di scindere le ipotesi di mediazione e negoziazione, con doppia tabella, in quanto si potrebbero avere entrambe le fasi in successione; in alternativa potrebbe essere opportuno darne farne esplicita previsione. Peraltro, poichè l'attività di negoziazione è demandata interamente all'avvocato, senza aiuto alcun intervento di terzi (come avviene nella mediazione), sarebbe opportuno ipotizzare un compenso maggiorato del 20 % rispetto alla mediazione. Infine attesi gli ondivaghi andamenti giurisprudenziali si propone di chiarire che, per la fase di attivazione, i compensi siano dovuti anche nel caso in cui la controparte non aderisca trattandosi di attività autonoma e non "assorbita" nell'eventuale successiva attività giudiziale. |
UNCAT | Si dovrebbe prevedere l'applicazione della tabella di cui al paragrafo 25 bis anche per i procedimenti di reclamo mediazione di cui all'art. 17 bis d.lgs. 546/92. Si propone, pertanto, di modificare l'art. 20 del D.M. 55 aggiungendo, alla fine del comma 1 bis, il seguente periodo: " I medesimi parametri numerici si applicano, fino a concorrenza del valore della controversia di € 50 mila, anche per l'attività svolta nel procedimento di reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis del d.lgs. 546/92". |
UNAM | SI PROPONE DI PREVEDERE ESPRESSAMENTE LA FACOLTA' PER IL PROFESSIONISTA DI CONVENIRE CON L' ASSISTITO L' APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ORARIA PER LA FASE DI NEGOZIAZIONE, QUALE ALTERNATIVA AI COMPENSI PER VALORE. SI CONDIVIDE PER IL RESTO. |
ANF | Appare condivisibile l’introduzione di una indicazione di parametri per le fasi della mediazione e della negoziazione assistita. Potrebbe forse valutarsi di separare i due istituti , prevedendo parametri differenziati, anche in ragione della tendenziale maggior complessità delle procedure di mediazione rispetto a quelle di negoziazione assistita. |
8. Conciliazione e Transazione
Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l’art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell’aumento “fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale”. Per fare chiarezza sull’interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l’aumento di un quarto, e “non fino ad un quarto”.
Testo della modifica:
All’art. 4, comma 6 le parole «fino a» sono sostituite con la parola «di».
Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica:
6.Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MONZA, NAPOLI, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANDRIA, BOLOGNA, COMO, MODENA, PADOVA, PALERMO, PALERMO, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, AGI, ANF
CONTRARI
BERGAMO, BRESCIA
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell’applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale. |
XXXXXXX | Xx ritiene opportuno mantenere il criterio discrezionale già vigente. |
BOLOGNA | In relazione all’aumento fisso di un quarto del compenso in caso di conciliazione sembra utile, piuttosto che una declaratoria che fa riferimento a una fase diversa, inserire direttamente la fase di conciliazione indicando un parametro, anche per evitare conteggi e ipotesi a volte forzate, che l’esperienza concreta ha a volte evidenziato. |
XXXXXXX | Xx ritiene che la formulazione ante modifica sia preferibile ai fini di favorire la conciliazione della controversia da parte dell'assistito |
COMO | La modifica proposta non chiarisce il dubbio se si debba trattare di un importo ulteriore rispetto alla fase decisionale oppure sostitutivo di essa quando la conciliazione avvenga dopo la precisazione delle conclusioni, e soprattutto cosa debba essere aumentato. Proporrei: Testo dell'art. 4, comma 6, post modifica: 6.Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentata dell'importo pari a un quarto di quello liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, ivi compresa l'eventuale fase decisionale. |
MODENA | Il Coa di Modena propone: "una più chiara formulazione del co.6 dell’art.4, tenuto anche conto delle difficoltà interpretative che la norma ha presentato nel passato Si propone il seguente testo: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura dell’importo liquidabile per la fase decisionale anche se non svolta, aumentato di un 25%, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”. |
PADOVA | sarebbe opportuno chiarire definitivamente a fronte delle contrastanti prassi interpretative, se il compenso aggiuntivo maturato per la transazione o conciliazione debba intendersi di un quarto oltre al compenso per la fase decisionale oppure di un quarto della fase decisionale. |
PALERMO | Al fine di incentivare ancor di più le ipotesi di conciliazione e transazione delle controversie, si propone di modificare l’art. 4 comma 6 nel senso di liquidare il compenso nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale aumentato di un quarto. Si riporta di seguito il testo della modifica suggerita: “6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, verrà liquidato un compenso, per tale ultima attività, pari a quello previsto per la fase decisionale di regola aumentato di un quarto, fermo comunque quanto maturato per le attività e per le fasi precedentemente svolte”. |
RIMINI | si concorda con la modifica proposta, ritenendo l'aumento esiguo che potrebbe essere elevato più di un quarto |
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA | Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi e così evitando ab origine eventuali comportamenti opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione all'aspettativa dell’applicazione del più elevato parametro inerente la fase decisionale. |
TORINO | coa torino propone un aumento da un quarto ad un terzo in funzione del risultato. Appare utile precisare che il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Ciò al fine di incentivare la deflazione dei giudizi così evitando ab origine eventuali comportament opportunistici che perseguano la sentenza solo in relazione alla aspettativa dell'applicazione del più elevato parametro inerente ta fase decisionale. |
TRENTO | Bene per la modifica, dovrebbe forse modificarsi il testo della norma per evitare le applicazioni non concordanti a cui nella motivazione si fa cenno: spesso viene richiesta - a mio avviso a torto - il riconoscimento non solo del quarto altrimenti liquidabile, ma dell'intera fase decisionale aumentata di un quarto, cosa che mi pare irragionevole. |
VERONA | "Proposte di modifica e motivazione A causa dei contrasti interpretativi insorti, se cioè, in caso di conciliazione giudiziale o transazione, debba essere riconosciuto al professionista un importo pari al 25% della fase decisionale (interpretazione restrittiva) oppure un importo pari alla fase decisionale aumentata di un quarto (interpretazione estensiva), sarebbe opportuno riscrivere l’art. 4 comma 6 nel senso di aderire all’interpretazione estensiva che ormai viene confermata da varie pronunce giurisprudenziali. Testo della modifica proposta: All’art. 4, comma 6 dopo la parola <controversia>, inserire, in sostituzione del testo attuale, quanto segue: nella liquidazione del compenso è riconosciuto un importo pari a quello liquidabile per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta. |
AGI | A mio modo di vedere, posta la ratio deflattiva presupposta dalla norma in commento, suggerirei che fosse chiarito, in maniera più precisa, che il valore della fase decisionale venga aumentato del 25% (fase decisionale + 25% = compenso spettante per la conciliazione). Ciò stimolerebbe ulteriormente ricorrere alla conciliazione della controversia a fronte del riconoscimento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto per la fase decisionale. |
ANF | La volontà di incoraggiare la funziona conciliativa dell’avvocato appare del tutto condivisibile. |
In questa ottica, si ritiene che possa essere opportuno prevedere che il compenso dell’attività conciliativa non sia determinata nella forma di un aumento fisso del compenso, ma sia invece sganciata dal compenso per l’attività giudiziale, introducendo un separato parametro per la fase di conciliazione. |
9. Parametri relativi alle attività stragiudiziali
Proposte di modifica e motivazione.
Si reputa necessario modificare l’art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso omnicomprensivo allorquando l’affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.
Inoltre, si ritiene opportuno introdurre una semplificazione per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare. Le proposte modificano e integrano l’art. 18 e consentono l’abrogazione dell’art 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000.
Testo della modifica proposta:
All’art. 18, al comma 1, dopo la parola «sono» e prima della parola «onnicomprensivi» inserire la parola «di
norma».
All’articolo 18, al comma 1, dopo il punto aggiungere la seguente frase:
«Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte».
All’articolo 18, aggiungere il seguente comma:
«2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso. È abrogato l’art. 22».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AOSTA, ASCOLI XXXXXX, BARI, BOLZANO, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MILANO, PALERMO, PERUGIA, PISA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANDRIA, AREZZO, BERGAMO, BOLOGNA, BRESCIA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MODENA, NAPOLI, PADOVA, RIMINI, ROVIGO, TORINO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA, VERONA, AIGA, ANF
CONTRARI
MODENA, MONZA
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati. |
AREZZO | I parametri in fase stragiudiziale sono tali da indurre incertezze sia nell'emissione della parcella che in fase di parere di congruità. Si evidenzia che l'individuazione delle fasi e parti dovrebbe essere più esplicita e consentire una più esatta determinazione . |
BERGAMO | Si suggerisce una maggiore articolazione del compenso, distinguendo tra attività di consulenza e attività di assistenza. Per quest'ultima pare opportuna una definizione analitica dell'attività non diversamente da quanto già disponeva il D.M. n. 127/2004. |
BOLOGNA | Appare convincente la deroga al principio di onnicomprensività del parametro per l’assistenza stragiudiziale prevedendone la autonoma e ripetuta applicazione per ogni fase o parte autonoma. Per evitare difficoltà operative anche in sede di pareri di congruità sembra tuttavia necessario individuare una univoca definizione di “fase o parte autonoma” che legittimerebbero l’ulteriore incremento del compenso. Per pratiche stragiudiziali di valore eccedente i 520.000,00 € si riterrebbe necessario sviluppare i parametri in termini numerici e trasparenti nelle fasce ulteriori, senza demandare alle parti l’articolazione di calcoli aggiuntivi. |
XXXXXXX | Xx ritiene opportuno modificare il comma 2 come segue: «2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, fermo quanto già previsto per lo scaglione fino ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare sulla parte eccedente il valore di euro 520,000 in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, da un massimo del 2% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso. È abrogato l’art. 22». Si ritiene altresì che sia opportuno prevedere la progressione degli scaglioni in relazione all'aliquota applicabile. |
MANTOVA | LA FORMULAZIONE DELL'ART. 18 RISULTA PIUTTOSTO VAGA SIA PER QUANTO CONCERNE L'INDIVIDUAZIONE DELLE CD. "FASI", SIA PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI PERCENTUALI DA RICHIEDERE PER GLI AFFARI DI VALORE SUPERIORE AI 520.000,00 € |
MASSA CARRARA | Si concorda sulla necessità di modificare l'art. 18 per consentire l'adeguamento del compenso all'attività effettivamente svolta. Si suggerisce, al fine della sua necessaria quantificazione, o la modica della tabella n. 25 con la suddivisione per fasi (fase di studio, fase di trattazione, fase conclusiva) o la riformulazione della proposta di modifica dell'art. 18 c. 1 come segue: "Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte in proporzione all'attività svolta." Non si concorda con la proposta di abrogazione dell'art. 22 e la conseguente aggiunta del comma 2 all'art. 18. |
MODENA | Il Coa di Modena propone: - un’integrale revisione del criterio di liquidazione dei compensi per l’attività stragiudiziale, con reintroduzione delle voci previste dalle previgenti tariffe forensi (2004) che, distinguendo tra varie tipologie di attività svolta, consentivano una più agevole e congrua applicazione; a tale riguardo sarebbe opportuno reintrodurre il riferimento ai pareri orali e pareri scritti, in base al valore della pratica: per i pareri infatti mal si attaglia il parametro dei compensi previsti per l’attività stragiudiziale, risultante in certi casi (se appunto applicato ai pareri) sproporzionato se non addirittura abnorme. La proposta di cui sopra è formulata in considerazione della difficoltà applicativa dell’attuale previsione di un’unica voce generica ed onnicomprensiva (“prestazioni di assistenza stragiudiziale”- tabella 25) per ciascuno scaglione di valore; - per l’ipotesi che il CNF ritenga di non accogliere la proposta di cui al precedente punto e di procedere secondo quanto previsto nella propria delibera 534 comunicata al COA, si propone di: chiarire il significato da attribuire al testo nel suo complesso ed in particolare alla locuzione “di norma”; equiparare tutti i criteri di determinazione della percentuale applicabile agli affari di valore superiore a 520.000,00, non essendo dati nella formulazione CNF valori alti o bassi di riferimento; elevare la percentuale minima dello 0,25 %, la cui applicazione produrrebbe quantificazioni peggiorative rispetto al parametro attuale. Si propone dunque la seguente formulazione, come ipotesi subordinata rispetto al precedente punto: "I compensi liquidabili per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n.25 e sono normalmente onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare. Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. |
Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale variabile da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,50 %, da determinarsi tenendo conto del valore dell’affare, della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.” | |
MONZA | Non si condividono le modifiche proposte, non migliorative sotto il profilo della chiarezza e dell'interpretazione dei criteri di liquidazione rispetto a quelle attualmente vigenti. |
NAPOLI | Con riferimento ai parametri relativi alle attività stragiudiziali si ritiene indispensabile prevedere la possibilità di applicare le tariffe adottate da altri ordini professionali per le prestazioni degli avvocati che, tipicamente previste per altri professionisti, non trovano adeguata corrispondenza nella generica dizione dell’attività stragiudiziale (a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla attività di liquidatore di nomina giudiziale et similia). Nell'impossibilità di individuare con precisione un tariffario, la riferibilità di applicazione analogica risulta essere criterio soddisfacente e idoneo a colmare l'attuale vuoto normativo, peraltro in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale. |
PADOVA | Non appare del tutto chiaro la ratio sottesa alla modifica per cui non si formulano allo stato osservazioni |
RIMINI | si concorda sulla modifica del comma 1 si dissente fortemente sull'introduzione del comma 2 con abrogazione dell'art 22, poiché si ritiene una riduzione immotivatamente eccessiva del parametro |
ROVIGO, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA | Sarebbe opportuno chiarire che l'eventuale attivazione di un giudizio (fase giudiziale) successivo al compimento di attività stragiudiziale non comporta l'assorbimento della attività stragiudiziale in quelle successive, trattandosi di attività distinta e separata quand'anche in ipotesi obbligatoria per legge. Quanto alla applicazione del parametro percentuale per gli affari di valore superiore ad € 520.000,00, si rileva come la pratica applicazione nelle materie della infortunistica stradale veda ad oggi riconoscere da parte dei debitori dei valori percentuali superiori, ovvero fino al 5/6%. Una esplicita indicazione della soglia massima al 3% appare penalizzante ed risulta quindi utile ed opportuno indicare range più elevati per consentire la trattativa tra le parti, facendo riferimento anche alla complessità dell'affare ed alla importanza degli interessi trattati. |
TRENTO | Condivisa la previsione in linea generale, forse dovrebbe essere maggiormente precisato cosa si intenda per "modo proporzionalmente decrescente" stabilendo scaglioni e relativa percentuale, onde evitare applicazioni della previsione, in sede di liquidazione del compenso, non omogenee o distorte. |
XXXX | Xx condivide quanto proposto riguardo la modifica del compenso in materia stragiudiziale, laddove prevede una deroga al principio del compenso omnia, proponendo al contempo l'adozione di una tabella parametrica che tenga conto della peculiare natura e delle varie fasi di cui si compone l'attività stragiudiziale. A titolo esemplificativo la tabella potrebbe comporsi delle seguenti voci: Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni, denunce, linee guida, regolamenti, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche. Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni Tuttavia non si concorda con la proposta abrogativa dell'art. 22 DM 55/14 in favore dell'adozione di una forbice percentuale-da 0,25 a 3,00%,- essendo tale forbice eccessivamente discrezionale e disancorata da criteri oggettivi come quelli ad oggi contemplati dalla norma vigente. Testo della modifica proposta Art. 18 DM 55/14 All’art. 18, al comma 1, dopo la parola “sono” e prima della parola “onnicomprensivi” si aggiunge il periodo: “di norma” . |
All’articolo 18, al comma 1, è aggiunto il nuovo capoverso: “Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte” . All’art. 18, si aggiunge il seguente comma 2 : “Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell’attività svolta.” Testo della modifica proposta Art. 19 DM 55/14 All’art. 19 le parole “delle caratteristiche” sono sostituite con “della tipologia”, e dopo le parole “in fatto trattate” è inserito il seguente periodo “del titolo di specialista conseguito dall’avvocato”. All’art. 19, viene aggiunto il nuovo comma 2: “Qualora la prestazione sia resa dall’avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20%”. All’art. 19, è aggiunto il seguente comma tre: “Se la prestazione è erogata dall’avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti” TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare Art. 18. Compensi per attività stragiudiziale 1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte 2. Il compenso è liquidato in ragione della tipologia dell’attività svolta. Con riferimento alle singole tipologie di attività si intende esemplificativamente per: Consulenza: consultazioni orali, rilascio pareri orali e redazione pareri scritti Assistenza che si sostanzia nella redazione atti: esame atti e documenti, ricerca documenti, redazione memorie e ricorsi non giurisdizionali, esposti, relazioni, denunce, redazione linee guida, redazione modelli organizzativi, redazione registri e documenti richiesti dalle normative interne e comunitarie, progetti di pianificazione patrimoniale e successoria Assistenza che si sostanzia nella partecipazione del professionista a: conferenze e/o appuntamenti con altri professionisti e/o colleghi, assemblee, comitati, ispezioni da parte di enti pubblici e organismi accreditati, audit di controllo, attività di trattamento dati arbitrati irrituali, incontri e/o convocazioni presso Enti o Autorità pubbliche Accesso agli atti: ricerche documentali, istanze di accesso agli atti, ispezioni Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento Art. 19. Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto della tipologia, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate, del titolo di specialista conseguito dall’avvocato. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento |
2. Qualora la prestazione sia resa dall’avvocato che ha conseguito il titolo di specialista sulla materia oggetto della prestazione richiesta, il compenso può essere aumentato di un ulteriore 20% 3. Se la prestazione è erogata dall’avvocato nei confronti di più soggetti, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti TABELLA ALLEGATA COMPENSI AL PROFESSIONISTA PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE. Considerata la rilevanza della modifica proposta, la progettazione della tabella allegata dovrà inesorabilmente essere rimessa ad una più approfondita valutazione della quantificazione dei compensi per le diverse tipologie di attività descritte, che tenga conto della qualità delle prestazioni e del valore della pratica. | |
ANF | Il superamento del principio di onnicomprensività del parametro per l'assistenza stragiudiziale e la previsione di compensi separati per fasi o parti autonome in ragione della materia trattata appare essere del tutto condivisibile. Al riguardo, si ritiene anche che il decreto dovrebbe fornire un criterio univoco per la individuazione e la definizione di "fase o parte autonoma", al fine di ridurre i possibili problemi applicativi. |
10. Compensi dovuti per le cause di fronte alla Corte di Cassazione
Proposte di modifica e motivazione.
Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l’udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 cpc, in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi. Per la memoria ex art.378 cpc il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l’atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.
Testo della modifica proposta
Aggiungere all’art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma:
«10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell’udienza, una memoria ai sensi dell’art. 378 cpc, al difensore è dovuto un compenso di regola corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13».
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, ALESSANDRIA, AOSTA, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CAGLIARI, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, COMO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LECCE, LIVORNO, LODI, LUCCA, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, ROVIGO, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, TREVISO, URBINO, VENEZIA, VERONA, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, AGI, UNAA, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
RIMINI,
CONTRARI
PISA, TRENTO
OSSERVAZIONI
PISA | In disaccordo, perché parlare di "nuovo ricorso (o controricorso)" contraddice la pacifica natura della memoria, che è sempre illustrativa, quand'anche si integri di giurisprudenza aggiornata (Cass. 7.7.2020 n. 14098) o obblighi ad uno studio approfondito. Da notare che nella FASE DECISIONALE si contemplano espressamente le "memorie illustrative" (art. 4, V comma, lettera d). Si reputerebbe più pertinente, eventualmente, intervenire aumentando il compenso per la fase decisoria, di cui la memoria fa parte. |
RIMINI | si concorda con introduzione di apposito parametro, tuttavia non si comprende la ragione di una riduzione così sensibile sul parametro introduttivo che si potrebbe prevedere "fino al 30%" |
TRENTO | Non sono certo di condividere questa modifica; non credo sia necessario che il DM preveda un compenso per ogni atto, rientrando la memoria a mio avviso nella fase decisionale il cui compenso, peraltro, potrebbe essere aumentato, tenendo conto eventualmente della partecipazione o meno alla discussione in udienza. |
11. Compensi dovuti in caso di giudizi introdotti con malafede o colpa grave
Proposte di modifica e motivazione
Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9 DM 55/2014). Si propone dunque di rendere ancora più severo l’art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:
Testo dell'art. 4, comma 9, ante modifica:
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Testo dell'art. 4, comma 9, post modifica:
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
FAVOREVOLI / NULLA OSSERVANO
AGRIGENTO, AREZZO, ASCOLI XXXXXX, BARI, BERGAMO, BOLOGNA, BOLZANO, BRESCIA, CALTAGIRONE, CAMPOBASSO, CASSINO, ENNA, FERRARA, FIRENZE, FORLI’-CESENA, GENOVA, GROSSETO, IMPERIA, LAGONEGRO, LIVORNO, LODI, MANTOVA, MASSA CARRARA, MILANO, MODENA, PALERMO, PERUGIA, PISTOIA, RAGUSA, RAVENNA, REGGIO CALABRIA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TERMINI IMERESE, TIVOLI, TORINO, URBINO, VIBO VALENTIA, VITERBO, ABRUZZO (COFA), AGI, CENTRO ADRIATICO (UICA), AIGA, UAE, UNCC, UNCAT, UNAM, UNAA, ANF, OCF
FAVOREVOLI / OSSERVAZIONI E PROPOSTE
ALESSANDRIA, AOSTA, CAGLIARI, COMO, ROVIGO, TRENTO, TREVISO, VENEZIA
CONTRARI
LECCE, LUCCA, MONZA, NAPOLI, PADOVA, PISA, RIMINI, VERONA
OSSERVAZIONI
ALESSANDRIA | Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60% |
AOSTA | sarebbe opportuno definire se la riduzione debba essere del 60 o del 70 per cento |
CAGLIARI | favorevole alla modifica, ma contenendo l'aumento a non più del 60% |
COMO | Molte volte è il cliente, anche se sa che è infondato, a volere proporre ricorso per varie ragioni, a volta anche non biasimevoli. Forse la riduzione è eccessiva. Comunque, onde evitare incertezze, è opportuno indicare una sola percentuale massima del 60 o del 70 (fino al ...%), oppure indicando una forbice (dal 60 al 70%). |
LECCE | La proposta pare penalizzare eccessivamente l'attività svolta dal difensore avuto riguardo alla casistica riscontrabile in tema di Patrocinio a Spese dello Stato. I provvedimenti di revoca della ammissione per le motivazioni previste dalla norma in oggetto, infatti, sono sempre più spesso legati alle risultanze (negative) della fase istruttoria più che alla ricorrenza dei presupposti per la proposizione delle domande in giudizio. |
LUCCA | si ritiene eccessiva la riduzione del 60/70 della riduzione dei compensi; |
NAPOLI | Non si condivide la modifica della percentuale di riduzione dei compensi in caso di responsabilità processuale ai sensi dell’art. 96 cpc., così come proposta al 60/70% anziché all’attuale misura del 50%. |
PADOVA | si ritiene che la precedente formulazione sia sufficiente per la censura di simili condotte |
PISA | Si ritiene che il riferimento all'art. 96 cpc andrebbe circoscritto alla sola ipotesi del I comma, escludendo quelle del 96 II e III comma cpc. PROPOSTA Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96, I comma del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. |
RIMINI | non si concorda con una previsione di tale sorta, in quanto fortemente lesiva del ruolo dell'avvocatura e rimandata ad un giudizio sull'opera prestata dall'avvocato assolutamente personale e opinabile |
ROVIGO, TREVISO, VENEZIA | Al fine di evitare incertezze nell'applicazione del tariffario, si accoglie con favore la modifica limitando la diminuzione ad un solo valore da indicare nel 60% |
TRENTO | Ferma la condivisione dell'obiettivo perseguito con la previsione (sia originaria che post modifica), ritengo la previsione di difficilissima applicazione. In ogni caso nulla osta alla modifica proposta. |
VERONA | Non si condivide la necessità di incrementare la percentuale di riduzione del compenso dell’avvocato (da 50 a 60/70%), esistendo norme del codice di procedura civile che già puniscono le liti temerarie. Si propone pertanto, ferme restando le modifiche proposte, di mantenere la percentuale di riduzione al 50 |
Indice analitico risposte
Accanto a ciascun COA, Unione, Associazione è indicato il numero delle pagine ove reperire le osservazioni formulate.
A | G |
ABRUZZO (COFA) .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; | GENOVA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
45; 47 | GROSSETO ... 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; |
AGI ..2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 45; 47 | 47 |
AGRIGENTO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 AIGA 2; 11; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 37; | I |
40; 42; 45; 47 | IMPERIA 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; |
ALESSANDRIA 2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 36; 37; 40; | 47 |
45; 47 ANF 2; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 24; 26; 29; 35; 36; 37; | L |
39; 40; 44; 45; 47 | LAGONEGRO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; |
AOSTA 2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | 47 |
AREZZO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; 47 | LECCE 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 00 |
XXXXXX XXXXXX . 2; 3; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; | LIVORNO 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
47 | LODI 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
B | LUCCA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
BARI 2; 3; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | M |
BERGAMO. 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; | MANTOVA . 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; |
45; 47 | 45; 47 |
BOLOGNA 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 25; 29; 35; 37; | MASSA CARRARA .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; |
40; 41; 45; 47 | 41; 45; 47 |
BOLZANO ... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | MILANO. 2; 6; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 30; 35; 37; 40; 45; |
BRESCIA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 41; 45; | 47 |
47 | MODENA ... 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 38; |
C | 40; 41; 45; 47 MONZA. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 42; 45; 47 |
CAGLIARI 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 CALTAGIRONE . 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; | N |
47 | NAPOLI .. 2; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 31; 35; 37; 40; |
CAMPOBASSO . 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; | 42; 45; 47; 48 |
47 CASSINO 2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; | O |
47 | OCF. 2; 13; 15; 16; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) 0 XXXX 0; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 00 | X |
X | XXXXXX 0; 8; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48 |
ENNA.2; 5; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | PALERMO 2; 8; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 32; 35; 36; 37; |
F | 38; 40; 45; 47 PERUGIA 2; 13; 15; 17; 21; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
FERRARA .2; 6; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | PISA .. 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47; 48 |
FIRENZE 2; 13; 15; 17; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | PISTOIA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
FORLI'-CESENA 2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | R RAGUSA2; 13; 15; 17; 18; 21; 24; 29; 33; 35; 37; 40; 45; |
47 |
RAVENNA.. 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 40; | TREVISO 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; |
45; 47 | 36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 00 |
XXXXXX XXXXXXXX .. 2; 9; 13; 15; 17; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | U |
RIMINI... 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 33; 35; 37; | UAE 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
38; 40; 42; 45; 47; 48 | UNAA 2; 13; 15; 17; 21; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
ROMA... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47 | UNAM .. 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 36; 37; 40; 45; 47 |
ROVIGO. 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; 36; | UNCAT. 2; 13; 15; 17; 19; 21; 24; 25; 29; 35; 36; 37; 40; |
37; 38; 40; 42; 45; 47; 48 | 45; 47 |
S | UNCC ... 2; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
SIENA 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 | URBINO 2; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 35; 37; 40; 45; 47 |
SIRACUSA 2; 9; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47 | V |
T | VENEZIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48 |
TERMINI IMERESE . 2; 13; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; | VERONA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 25; 29; 34; 35; |
47 | 36; 37; 38; 40; 42; 45; 47; 48 |
TIVOLI... 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 34; 35; 37; 40; 45; 47 | VIBO VALENTIA 2; 10; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; |
TORINO . 2; 9; 13; 15; 17; 21; 22; 24; 29; 35; 36; 37; 38; | 45; 47 |
40; 42; 45; 47 | VITERBO 2; 13; 15; 17; 21; 24; 29; 35; 37; 40; 45; 47 |
TRENTO 2; 10; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 24; 29; 35; 37; 38; | |
40; 42; 45; 47; 48 |