COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 31
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -
Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN XXXXXXX DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO E MONGHIDORO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.
Addì VENTISETTE LUGLIO DUEMILADICIOTTO, alle ore 18:20 Solita sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX
2) XXXXXXXXX XXXXXXXX
3) XXXXXXX XXXXXXXXX
4) XXXXXXXXX XXXXX
5) XXXXXXX XXXXXXXXX
6) XXXXXX XXXXXXX
7) XXXXXXXXXX XXXXXX
8) XXXXXXX XXXXXXX
9) XXXXXXXXX XXXXXX
10) XXXXXXXXX XXXXXXX
11) XXXXXXX XXXXXXX
12) XXXXXXX XXXXXXX
13) XXXXXXXX XXXXXXX
Presente Presente Presente Presente Presente Presente Presente Assente Assente Presente Assente Presente Presente
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, XXXXXXX XXXXXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri: XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX
OGGETTO: Adesione alla convenzione tra i Comuni di San Xxxxxxx di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro per la gestione in forma associata e coordinata del Canile Intercomunale Savena di Loiano.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra l’argomento. Spiega che, a seguito della chiusura del canile di Castiglione dei Pepoli, occorre trovare una nuova struttura per garantire, in caso di necessità, il servizio di ricovero. Il Comune in passato aveva già aderito al servizio associato del canile di Loiano. La convenzione offre la possibilità ad altri enti di aderire. Attualmente la struttura è gestita da una cooperativa sociale, e questo rappresenta un valore aggiunto. Sottolinea che la gestione attuale è apprezzata, perché garantisce un’efficace rotazione nell’affidamento dei cani ricoverati.
Il Consigliere Xxxxxxxxx Xxxxxxx chiede se il comune aveva cani ricoverati nella struttura di Castiglione dei Pepoli.
Il Sindaco replica che non ci sono situazioni pendenti.
In assenza di altri interventi il Sindaco mette in votazione la proposta.
PREMESSO CHE :
- la Legge n. 281 del 14/08/1991 e ss.mm.ii. “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” disciplina le competenze delle regione e dei Comuni in materia di animali da affezione e lotta al randagismo;
- l’art. 4 della L. 281/91 definisce le competenze dei comuni ed in particolare il comma 1) prevede: “- omissis – I comuni singoli od associati e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste o zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animalistiche e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”;
- la X.X. xx. 00 xxx 00/00/0000 xxxx’Xxxxxx Xxxxxxx e xx.xx. “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, definisce in modo puntuale le competenze della Regione, delle Province, delle Aziende Unità sanitarie locali e dei Comuni;
- L’art. 2 – Competenze dei Comuni – della legge regionale sopra richiamata, recita:
1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l’anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
a) Istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi vaganti;
b) Realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all’art.
29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3, art. 16;
c) Esercitare le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) Promuovere l’informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell’accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
CONSIDERATO CHE è necessario assicurare i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati;
VISTO CHE i Comuni di San Xxxxxxx di Savena, Pianoro, Monzuno, Monghidoro e Loiano gestiscono in forma associata un canile intercomunale;
VERIFICATO CHE l’adesione al Progetto Canile Intercomunale di Loiano si effettua attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e che tale convezione prevede che il comune capofila sia il Comune di Loiano;
RITENUTO necessario, ai fini di adempiere agli obblighi normativi relativi alla gestione della popolazione canina, aderire al Progetto del Canile di Loiano per la cura, il ricovero e l’assistenza dei cani randagi attraverso la sottoscrizione della Convenzione con i citati Comuni ai sensi dell’art 9 del medesimo atto convenzionale che prevede l’allargamento ad altri Enti alle stesse condizioni;
VISTA, pertanto, l’allegata bozza di convenzione e ritenuto aderire alla stessa dando atto che la spesa per il 2° semestre 2018 a carico del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro viene quantificata in €. 2.000,00 come previsto dall’articolo 5 della citata Convenzione;
VISTO il corrente bilancio e preso atto della disponibilità sul cap. 1302 “Spese per il ricovero cani randagi”;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000;
PRESENTI N° 10 ASTENUTI Nessuno,
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 10, FAVOREVOLI N° 10, CONTRARI Nessuno,
espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Per il motivo di cui alle premesse, DI ADERIRE alla convenzione tra i Comuni di Xxx Xxxxxxx di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro ed il controllo della popolazione canina randagia, composta da nr. 11 articoli il cui schema viene allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che per il 2° semestre 2018 la spesa a carico del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro sarà pari a € 2.000,00;
3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva e seguente votazione:
PRESENTI NR. 10 ASTENUTI Nessuno
VOTANTI N. 10 , FAVOREVOLI N. 10, CONTRARI Nessuno
resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN XXXXXXX DI SAVENA, PIANORO, LOIANO, MONZUNO E MONGHIDORO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA DI LOIANO.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno …… del mese di……, presso la Sede del Comune di Loiano,
TRA
Il COMUNE DI LOIANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato/a a
( ) il / / il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Loiano (codice fiscale: ), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., esecutiva;
Il COMUNE DI SAN XXXXXXX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _ nato/a a ( ) il / / il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di San Xxxxxxx (codice fiscale:
), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., esecutiva;
Il COMUNE DI PIANORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato/a a
( ) il / / il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Pianoro (codice fiscale: ), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., esecutiva;
Il COMUNE DI MONZUNO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato/a a ( ) il __/ / il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monzuno (codice fiscale: ), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., esecutiva;
Il COMUNE DI MONGHIDORO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, _ nato/a a ( ) il / / il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità legale rappresentante del Comune di Monghidoro (codice fiscale:
), autorizzato in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del
……., esecutiva;
PREMESSO CHE:
- i Comuni di San Xxxxxxx, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro intendono stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, del Canile intercomunale Savena di Loiano al fine di assicurare i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati;
- che al fine di assicurare la suddetta gestione associata, i Comuni aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dal menzionato art. 30, D.Lgs. n. 267/2000, delegando al Comune di Loiano la funzione di Ente capofila;
- che in ragione del nuovo criterio di riparto dei posti e dei relativi costi gestionali, la presente convenzione ha carattere sperimentale.
Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. La presente convenzione tra i Comuni di SAN XXXXXXX DI SAVENA, PIANORO, LOIANO,
MONZUNO E MONGHIDORO è stipulata al fine di gestire in forma associata i servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di ricovero, custodia e mantenimento dei cani abbandonati presso il Canile intercomunale Savena di Loiano.
2. Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti costituisce un rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
Art. 2 – Ente Capofila
1. I Comuni convenzionati delegano, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, al Comune di Loiano, che accetta, la funzione di Ente capofila al fine di garantire la gestione associata del Canile intercomunale.
2. Per effetto della presente delega, il Comune di Loiano opera in luogo e per conto degli enti deleganti svolgendo le funzioni amministrative necessarie alla gestione del canile quali, a mero titolo esemplificativo:
- la gestione economico-finanziaria con eventuale recupero dei costi a carico di ciascun Comune secondo quanto stabilito della presente convenzione, ed in particolare, al successivo art. 5;
- gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento di cui al successivo art. 8;
- ogni altra attività amministrativa funzionale alla corretta gestione del canile.
3. Restano, in ogni caso, in capo ai singoli Comuni le seguenti attività:
. la gestione dell'anagrafe canina;
. le attività di repressione e sanzione di violazioni delle normative in materia di animali d'affezione;
. l'emissione di ordinanze su segnalazione dell'azienda USL.
Articolo 3 - Durata
1. In ragione del carattere sperimentale della presente convenzione, la durata della stessa è limitata ad anni n. 2 (due), dal'01.01.2018 fino al 31.12.2019. Spetterà al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7 elaborare in tempo utile un'ipotesi di nuova convenzione.
Articolo 4 - Riparto dei posti
1. Ai Comuni sottoscrittori della presente convenzioni sono riservati n. 45 posti ordinari disponibili presso la struttura di ricovero. Tenuto conto dei dati storici di utilizzo medio, detti posti vengono ripartiti nel modo che segue:
• San Xxxxxxx di Savena: n. 16
• Pianoro: n. 12
• Loiano: n. 7
• Monzuno: n. 6
• Monghidoro: n. 4
2. I rimanenti posti disponibili sono riservati alla possibilità di utilizzo da parte di altri Comuni o strutture pubbliche, previa approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 7.
3. Nel corso dell'intera durata della presente convenzione opera tra i Comuni sottoscrittori un principio solidaristico così declinato: se un Comune sottoscrittore ha esaurito il numero dei posti ad
esso assegnati ai sensi del precedente comma 1, e per ragioni contingenti ha bisogno di posti aggiuntivi, potrà liberamente ricorrere all'utilizzo degli eventuali posti liberi assegnati ad un qualsiasi altro Comune sottoscrittore senza che questo determini per il Comune richiedente alcun tipo di costo aggiuntivo. Tale principio opera fino al completo esaurimento dei posti ordinari di cui al precedente comma 1.
Articolo 5 -Riparto dei costi
1. Il costo annuo di mantenimento per i 45 posti ordinari di cui al precedente art. 4 comma 1, della presente convenzione viene forfettariamente stabilito in € 2.000,00 per ciascun posto assegnato. Pertanto, i Comuni convenzionati sono tenuti a corrispondere anticipatamente all'Ente Capofila, e comunque non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione, il 50% della quota di propria spettanza, secondo la seguente formula:
- N. posti assegnati (art. 4, c.1) x € 2.000,00
La restante parte della quota in carico a ciascun Comune (50%) dovrà essere corrisposta all'Ente Capofila entro e non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento.
2. Al fine di assicurare il mantenimento del necessario equilibrio economico della gestione, ciascun Comune si impegna a versare automaticamente all'Ente Capofila la quota annuale di propria spettanza entro i termini di cui al precedente comma, senza bisogno di alcuna richiesta da parte dell'Ente Capofila. Inutilmente decorso il termine di cui al comma 1, l'Ente Capofila diffida il comune inadempiente ad effettuare il pagamento assegnando un termine. Il mancato pagamento allo scadere del termine comporta la possibilità di recupero coattivo delle somme dovute e del risarcimento del danno.
3. La quota annua di mantenimento di cui al comma 1 del presente articolo è onnicomprensiva, ricomprendendo tutte le spese di gestione a carattere ordinario e ricorrente. Restano esclusi eventuali altre spese che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno e che siano state condivise dal Comitato di cui al successivo art. 7 e che saranno addebitate a ciascun Comune secondo i criteri stabiliti dal Comitato medesimo.
4. Le tariffe per l'utilizzo della struttura da parte di Enti non convenzionati verranno fissate con apposita proposta del Comitato di coordinamento di cui all'art. 7 che dovrà essere ratificata con apposito atto delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati. In assenza di tale atto, viene fissata una quota annuale a cane pari a 2.000 euro, ricalcolabile in modo proporzionale per periodi inferiori. Tali quote dovranno essere versate dagli Enti richiedenti all'Ente capofila e potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali spese correnti aggiuntive per la gestione della struttura o per la riduzione delle quote a carico dei Comuni convenzionati.
Articolo 6 - Spese di accalappiamento
1. Le spese degli accalappiamenti e trasporti effettuati dal Gestore sono specificamente ed aggiuntivamente addebitate ai singoli Comuni interessati, secondo le tariffe stabilite in sede contrattuale.
Articolo 7 - Comitato di coordinamento
1. E' costituito un comitato di consultazione e coordinamento tra gli enti convenzionati, composto dai Rappresentanti politici e/o tecnici degli enti medesimi.
2. I compiti del comitato sono, esemplificativamente, i seguenti:
• vigilanza sull'andamento della convenzione intercomunale e del contratto con il gestore della struttura, con possibilità di accesso a luoghi e documenti;
• elaborazione di eventuali proposte di modifica alla presente convenzione sia in corso di validità della presente convenzione che in funzione del termine di scadenza;
• elaborazione di proposte di manutenzione straordinaria, ampliamento, adeguamento del canile intercomunale; vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;
• approvazione di eventuali spese aggiuntive da ripartire tra gli enti convenzionati;
• elaborazione delle tariffe da applicare all'utenza, da recepire in apposito provvedimento di competenza delle Giunte Comunali;
• interpretazione delle clausole convenzionali - contrattuali e integrazione delle clausole convenzionali - contrattuali che possano necessitare di approfondimento;
• esame ed approvazione delle richieste di estensione della Convenzione ad altri Enti, secondo le modalità di cui all'art. 9.
3. Ogni ente convenzionato dispone di n. 1 voto in seno al comitato; le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza assoluta degli enti componenti; in caso di parità, i voti vengono ponderati proporzionalmente alla consistenza delle quote di contribuzione dei singoli enti; la convocazione del Comitato spetta all'Ente capofila, che deve attivarsi anche in presenza di motivata richiesta di uno degli enti convenzionati.
4. Sono consentite l'audizione, in seno al comitato, e la partecipazione ai lavori dello stesso, senza diritto di voto, di rappresentanti delle Aziende USL, Esperti del settore veterinario, rappresentanti del gestore della struttura, rappresentanti di associazioni animaliste.
Articolo 8 - Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento del canile intercomunale sono gestiti dall'Ente capofila previo accordo con i Comuni convenzionati.
2. L'Ente capofila, in caso di particolari emergenze od opportunità (ad esempio cedimento alberi per particolari condizioni climatiche o necessità di pulizia strada in caso di neve, etc.), trovandosi il Canile intercomunale collocato sul territorio del Comune di Loiano, può richiederne la collaborazione tramite contatto diretto con la Società patrimoniale Gesco Loiano srl che provvederà alla fatturazione dei costi all'Ente capofila.
3. Gli oneri tra gli Enti convenzionati vengono suddivisi dal capofila mediante i criteri di ripartizione stabiliti di volta in volta dal Comitato di cui al precedente art. 7.
Articolo 9 - Estensione della Convenzione
1. E' sempre ammesso, nel limite della disponibilità dei posti riservati alla convenzione o in caso di disponibilità da parte del gestore rispetto ai posti fuori convenzione, accettare richieste di allargamento della Convenzione ad altri Comuni alle medesime condizioni del presente atto, aggiornando di conseguenza il numero dei posti ordinari assegnati a ciascun Comune sottoscrittore ai sensi del precedente comma 1, art. 4.
Art. 10 - Contenzioso derivante dalla gestione del canile associato
1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli enti convenzionati, per le quali non sia possibile addivenire ad una soluzione conciliativa, anche attraverso l'istituto della mediazione assistita, si farà ricorso al foro di Bologna.
Art. 11 - Norme contrattuali
1. Il presente atto, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 - tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 come integrato e modificato con D.P.R. 30/12/1982 n. 955.
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:
Adesione alla convenzione tra i Comuni di San Xxxxxxx di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro per la gestione in forma associata e coordinata del canile intercomunale Savena di Loiano.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx
X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 24.07.2018
IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Xxxxx XXXXX
Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 24.07.2018
IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO
dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 31 del 27/07/2018
Adesione alla convenzione tra i Comuni di San Xxxxxxx di Savena, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro per la gestione in forma associata e coordinata del canile intercomunale Savena di Loiano.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).