REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Allegato 4 alla Convenzione
Hera s.p.a.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007
e successivamente in data 28/05/2008
Indice
SEZIONE A NORME GENERALI 6
Art. 1 Definizioni generali 7
Art. 2 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato 7
Art. 3 Corretto e razionale uso dell’acqua 8
Art. 4 Ambito ed efficacia del regolamento 9
Art. 5 Applicabilità del diritto e controversie 10
Art. 6 Trattamento dei dati personali 10
SEZIONE B SERVIZIO ACQUEDOTTO 11
TITOLO 1 GENERALITA' 12
Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto 12
Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto 12
TITOLO 2 MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA 14
Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari 14
Art. 10 Diritto alla fornitura. 16
Art. 11 Modalità di fornitura 17
Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura 17
Art. 13 Variazioni di pressione e portata 18
Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio 18
Art. 15 Controlli. 20
TITOLO 3 ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE 21
Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto 21
Art. 17 Contatore 22
Art. 18 Impianti interni dell'utente 23
Art. 19 Richiesta di allacciamento 25
TITOLO 4 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE 27
Art. 20 Modalità di sottoscrizione del contratto 27
Art. 21 Deposito cauzionale 27
Art. 22 Durata 27
Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto 28
Art. 24 Subentro. 28
Art. 25 Risoluzione del contratto 29
Art. 26 Tariffe 29
Art. 27 Fughe acqua 29
Art. 28 Fatturazione 30
Art. 29 Pagamenti 32
Art. 30 Interessi di mora 32
Art. 31 Informazioni e reclami 33
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI 34
Art. 32 Variazioni 34
Art. 33 Responsabilità 34
Art. 34 Divieti 34
SEZIONE C SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 36
TITOLO 6 GENERALITA' 37
Art. 35 Oggetto della sezione Servizi Fognatura e Depurazione 37
Art. 36 Definizioni per la sezione Servizi Fognatura e Depurazione 37
TITOLO 7 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA 42
Art. 37 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria 42
Art. 38 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica 43
Art. 39 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore 44
Art. 40 Allacciamenti a reti fognarie esistenti 45
Art. 41 Manutenzione di allacciamenti esistenti 46
Art. 42 Allacciamento di nuove reti fognarie 46
Art. 43 Modalità di immissione nella rete fognaria pubblica 47
Art. 44 Contributo di estensione rete e potenziamento impianti 47
TITOLO 8 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE 48
Art. 45 Acque reflue industriali assimilate per legge ed acque reflue industriali assimilabili alle domestiche 48
Art. 46 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia da stabilimenti o insediamenti commerciali o industriali 49
Art. 47 Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria 50
CAPO I - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali 51
Art. 48 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. 51 Art. 49 Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali 52
Art. 50 Rilascio dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali 53
Art. 51 Revoca dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali 54
Art. 52 Deroghe temporanee ai limiti previsti per gli scarichi 54
CAPO II - Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali 55
Art. 53 Ammissibilità 55
Art. 54 Criteri per l’accettazione degli scarichi 55
Art. 55 Divieto di diluizione degli scarichi 55
Art. 56 Scarichi di sostanze in deroga a quanto previsto dalla tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06 55
Art. 57 Scarichi di sostanze pericolose 56
Art. 58 Sversamenti accidentali e obblighi del gestore 58
CAPO III - Disciplina dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali 59
Art. 59 Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni 59
TITOLO 9 DISCIPLINA TARIFFARIA CON L’UTENZA 62
Art. 60 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione 62
Art. 61 Prescrizione per l’autodenuncia annuale 63
TITOLO 10 ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SEPARATE 64
Art. 62 Attività d’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico 64
Art. 63 Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognaria 64
TITOLO 11 CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE 65
Art. 64 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane 65
TITOLO 12 SISTEMA SANZIONATORIO 67
Art. 65 Sanzioni amministrative e penali 67
TITOLO 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 68
Art. 66 Acque meteoriche 68
Art. 67 Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti 68
TITOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI 69
Art. 68 Regolamento per la gestione delle acque meteoriche 69
Art. 69 Regolamento fughe acque 69
Elenco Allegati
allegato 1 | Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di fognatura |
allegato 2 | Prescrizioni tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura |
allegato 3 | Tabelle - assimilabilità secondo l’articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 - parametri di assimilabitità degli scarichi di acque reflue industriali agli scarichi di acque reflue domestiche - valori-limite per lo scarico in rete fognaria - classificazione scarichi in base al criterio di prevalenza |
allegato 4 | Procedura autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali ed industriali assimilabili alle domestiche |
allegato 5 | Modello di denuncia annuale per prelievi acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto, da parte dei titolari di scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate che recapitano in pubblica fognatura |
allegato 6 | Modello di denuncia annuale per scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura |
SEZIONE A NORME GENERALI
Art. 1 Definizioni generali
Nell'ambito del presente documento ove non diversamente ed espressamente indicato valgono le definizioni appresso riportate.
− Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna (ATO5): ente con personalità giuridica di diritto pubblico costituito da enti pubblici (60 Comuni e la Provincia di Bologna) ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1999 n. 25 e ss.mm.. L'Agenzia di ambito esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.
− Gestore: HERA s.p.a. soggetto incaricato della gestione del Servizio idrico integrato nel territorio dell'Agenzia di ambito di Bologna sulla base di apposita Convenzione stipulata con l’Agenzia di ambito.
− Utente: persona fisica o giuridica destinataria del servizio idrico integrato, intestataria o meno del contratto relativo ai servizi oggetto del presente regolamento.
− Provincia di Bologna: ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, industriali, assimiliate alle domestiche e meteoriche in acque superficiali e sul suolo, allo smaltimento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione.
− Comune: ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, delle acque reflue domestiche sul suolo e in acque superficiali.
− ARPA: agenzia preposta all’espressione di pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in fognatura e in corpo idrico superficiale, nonché, in qualità di Polizia Giudiziaria, all’attività di vigilanza e controllo di tutti gli scarichi.
− AUSL: soggetto preposto al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche, al controllo della potabilità dell’acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.
Art. 2 Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato
Ai sensi dell’art. 74, lett. r, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il "gestore del Servizio idrico integrato" è " il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio idrico integrato".
Il gestore del Servizio idrico integrato (d’ora in avanti "il gestore") ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare:
− la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso nell’ambito del SII;
− l’allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
− la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia (vedi art. 66 “Acque meteoriche”);
− lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell’art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed eventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d’intesa con l’Agenzia di ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
− le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06.
Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano di ambito.
Art. 3 Corretto e razionale uso dell’acqua
L’acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
Con tale scopo, il gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all’erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche (vedi art. 66 “Acque meteoriche”).
Il gestore, in ottemperanza al Piano d’ambito predisposto dall’Agenzia, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell’acqua dall’ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo).
Per la distribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito allegato alla Convenzione.
Nell’ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
L’utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
Allo stesso modo, l’utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:
• oli e grassi da attività di cucina;
• oli da manutenzioni meccaniche;
• acidi (ad es. di batterie);
• sostanze da sviluppo fotografie;
• sostanze da attività di giardinaggio(diserbanti, insetticidi, ecc.);
• colle;
• vernici;
• solventi.
Art. 4 Ambito ed efficacia del regolamento
Il presente regolamento ha validità nel territorio di competenza dell’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna, relativamente al Servizio idrico integrato affidato al gestore.
Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.
Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
L’adozione del presente regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni saranno rese note mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’intestatario del contratto, mediante bolletta, mediante avviso pubblicato sulla stampa locale e sul sito web del gestore e dell’Agenzia.
Le eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere approvate dall’Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna, anche su proposta del gestore.
L’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora l’Agenzia di ambito ritenesse necessario il trasferimento del Servizio idrico integrato ad altro gestore.
Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Acquedotto e Fognatura e Depurazione pubblici.
Art. 5 Applicabilità del diritto e controversie
Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di legge.
Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Bologna.
In ogni caso l’utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 13 di tale decreto, consegnerà all’utente specifica informativa.
Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazione richieste.
SEZIONE B
SERVIZIO ACQUEDOTTO
TITOLO 1 GENERALITA'
Art. 7 Oggetto del servizio di acquedotto
Il presente regolamento si applica a tutti i Comuni dell’Agenzia di ambito di Bologna in cui HERA
s.p.a. gestisce il Servizio idrico integrato. Esso regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti fra gestore ed utente del servizio medesimo. Si richiama quanto riportato all'articolo 4 del regolamento del Servizio idrico integrato (Ambito ed efficacia del regolamento).
Il gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell’estensione e potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d’ambito.
Il gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimico-fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle vigenti norme.
Qualora interconnesse col Servizio idrico integrato, possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile o, comunque, per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d’ambito e del Piano di tutela delle acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente nel contratto di fornitura.
Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuo con le modalità indicate nella Carta del servizio Idrico, nel Contratto di fornitura, e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni di fornitura sono correlate unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore, e sono regolamentate dalla Carta del servizio idrico integrato. Per le modalità relative all’avviso all’utenza in occasione delle interruzioni programmate si richiama quanto indicato nella Carta del servizio idrico integrato.
Il presente documento disciplina la fornitura dell’acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell’allacciamento alle reti di distribuzione, ed in particolare sono oggetto dello stesso:
− il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
− le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
− la gestione amministrativa dell’utenza;
− la gestione degli impianti di fornitura dell’acqua.
Art. 8 Definizioni del servizio acquedotto
Ai fini della presente sezione del regolamento, valgono le seguenti definizioni:
• allacciamento: è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente;
• contatore: strumento di misura dei consumi di acqua connesso al contratto di fornitura;
• punto di consegna: è individuato all’uscita del contatore contrattuale;
• impianto interno: è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l’uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell’impianto interno è dell'utente.
TITOLO 2 MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
Art. 9 Tipi di fornitura e destinatari
Forniture per uso comunale
Sono considerate forniture per uso pubblico quelle connesse ai seguenti impianti:
• le fontane pubbliche;
• le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
• scuole, istituti di istruzione, musei e impianti sportivi pubblici;
• uffici e sedi di attività comunali (depositi, magazzini, ecc.);
• gli impianti destinati al lavaggio degli orinatoi pubblici;
• le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;
• i punti di fornitura per feste, sagre, ecc;
L’installazione degli impianti per le forniture di cui al presente comma viene eseguita dal gestore su richiesta ed a spese dei Comuni e degli enti preposti ai rispettivi servizi. I medesimi soggetti saranno titolari dei relativi contratti di fornitura.
L’acqua viene misurata con contatore tranne che per le bocche antincendio ad uso pubblico, per le quali, generalmente, il deflusso è libero.
È fatto divieto di prelevare acqua:
- dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'uso umano;
- dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici e di lavaggio delle fognature se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui è destinata;
- dalle bocche antincendio se non per spegnimento di incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
Forniture per uso privato
Usi domestici
Si qualifica come uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione, a carattere familiare o collettivo, e pertinenze.
Usi allevamento
Si considera ad uso allevamento l’acqua destinata esclusivamente all’attività di allevamento così come identificata dagli organi preposti.
Usi per bocche antincendio private
Per l’alimentazione di bocche antincendio ad uso privato di norma viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.
All'atto di sottoscrizione del contratto l'utente dovrà versare, a titolo di cauzione, un deposito commisurato al numero ed al tipo delle bocche antincendio richieste. Resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del gestore ove si riscontrassero irregolarità nell’utilizzo delle bocche antincendio (es. uso improprio in assenza di contatore), senza pregiudicare il ricorso alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni giudiziarie.
Anche in questo caso a seguito della risoluzione del contratto di fornitura l’importo dell’anticipo, maggiorato degli interessi legali, verrà restituito all’utente entro 30 giorni o conguagliato per compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura.
L’utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento di incendi e per prove tecniche d’impianto.
I volumi d'acqua utilizzati per l'uso antincendio saranno fatturati alla corrispondente tariffa stabilita dall’Agenzia. La misurazione di tali volumi verrà effettuata a mezzo degli appositi contatori installati. In presenza di contatore, qualora vengano effettuati prelievi abusivi o per usi impropri, tutta l’acqua consumata verrà fatturata alla tariffa per uso anticendio maggiorata del 50%.
Nei casi di utenze senza contatore l’intestatario del contratto è obbligato a comunicare immediatamente (per le prove di impianto in anticipo) il momento di avvio dell’impianto e la motivazione (incendio o prova d’impianto o altro) ed il momento di chiusura. Il consumo viene calcolato sulla base del tempo di uso dell’acqua e della potenzialità dell’allacciamento.
Sulla presa antincendio il gestore, ai fini di controllo, installa un misuratore di portata di caratteristiche adeguate alla fornitura concessa. Tale installazione viene effettuata sulle nuove prese al momento dell’esecuzione delle stesse e su quelle esistenti in base ad un programma di adeguamento stabilito dal gestore. L’installazione del contatore è a spese del titolare delle fornitura, secondo il prezziario approvato dall’Agenzia di ambito (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
Il gestore si riserva di applicare agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio uno speciale sigillo, che l’utente potrà rompere solo in caso di incendio per servirsi della derivazione. In tali casi l’utente che utilizza l'impianto deve dare comunicazione al gestore entro 48 ore affinché questo possa ripristinare la sigillatura.
L’intestatario del contratto deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso di inadempimento il gestore ha diritto di procedere all’applicazione di una penale contrattuale per ogni bocca antincendio installata e non segnalata.
Altri usi non domestici
Rientrano in questa categoria gli usi non domestici non compresi nelle categorie sopra definite.
In particolare saranno considerati usi non domestici gli usi finalizzati all’esecuzione delle attività imprenditoriali o professionali, le forniture per ospedali, case di cura, scuole ed altri istituti di istruzione privati, convitti e carceri, alberghi, sedi di enti ed associazioni e simili, impianti sportivi, i punti di fornitura per feste, sagre, ecc. se non richiesti dai Comuni.
Usi temporanei
Si considera destinata ad usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata limitata nel tempo.
Destinatari della fornitura
La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alle unità immobiliari da servire.
Per ogni nuova unità immobiliare catastalmente censita, con l’esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza oltre all’eventuale fornitura ad uso antincendio. Nel caso di nuovi edifici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita.
In caso di fornitura unica il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall’utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell'unità immobiliare o del fondo serviti.
In caso di forniture plurime esistenti destinate a condomini il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall'amministratore di condominio che ne risponde a termini di legge.
In caso di forniture plurime esistenti destinate a edifici con più unità immobiliari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il contratto di somministrazione unico deve essere sottoscritto da un unico condomino che ne risponde a termini di legge.
In caso di condominio potrà essere sempre concessa anche un’ulteriore utenza di tipo domestico per i servizi in comune.
Ad usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all’uso prevalente verificato.
Art. 10 Diritto alla fornitura
Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione
Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il gestore è tenuto all’erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.
Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore.
Di norma nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
Di norma i necessari interventi di adeguamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali sono a carico della tariffa.
In entrambi i casi gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dal Piano d’ambito. Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione
Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
Art. 11 Modalità di fornitura
Il punto di consegna della fornitura coincide con la sezione di valle del contatore, il cui tipo e calibro sono definiti in relazione alla tipologia della fornitura stessa.
Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato ai successivi articoli 17 e 18, la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa.
Il gestore può recedere dal contratto di somministrazione con l’utente quando non si sia proceduto, per fatto imputabile a quest’ultimo, alla relativa attivazione entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione. In tal caso vengono addebitati tutti gli oneri sostenuti dal gestore per la sottoscrizione del contratto stesso.
Art. 12 Destinazione d'uso e divieto di subfornitura
L’acqua dovrà essere impiegata dall'utente per gli usi da esso dichiarati ed autorizzati dal gestore. Ogni modifica negli utilizzi dell’acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dal gestore che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.
Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente secondo i corretti valori tariffari e fiscali.
La fornitura idrica ad uso antincendio deve sempre essere distinta da quella relativa ad altri usi e dotata di apposito misuratore e relativo contratto. Per le bocchette attualmente sprovviste il contatore verrà installato secondo il programma di cui all’articolo 9.
Non è consentita la subfornitura dell’acqua per usi che non siano quelli dichiarati dall’intestatario del contratto ed autorizzati dal gestore.
Art. 13 Variazioni di pressione e portata
La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure di comportamento da tenersi da parte del gestore nei casi di disservizio, così come le tutele che garantiscono l’utente, sono contenuti nella Carta del servizio.
Qualora in taluni periodi la disponibilità idrica dell’acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usi extra-domestici, al fine di garantire meglio le forniture per utenze sensibili (quali ad es. ospedali e case di cura) e per gli usi domestici.
Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto nella Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d’ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita agli utenti sia in forma scritta diretta che attraverso la stampa locale affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all’eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch’esse a cura e carico dei singoli utenti.
Art. 14 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio
Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
• interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
• interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
• interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del servizio;
• sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora:
▪ a fornitura avviata, l'importo degli oneri di allacciamento non sia stato pagato;
▪ l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta del servizio idrico integrato;
• perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
• verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali ad esempio AUSL, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta;
• manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
• sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
▪ l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
▪ l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
▪ venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
▪ vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;
• ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.
La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
- quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al gestore per una causa non imputabile al Cliente;
- in caso di mancato pagamento di corrispettivi per servizi di pubblica utilità diversi dalla fornitura di acquedotto, quando questa sia erogata da un’azienda multiservizio;
- nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
- nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.
In ogni caso alle utenze domestiche deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto indicato dall’OMS).
Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
In caso di interruzione dell’erogazione o di segnalazione guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta del servizio.
Art. 15 Controlli
Il gestore si riserva il diritto di procedere al controllo dei propri impianti posti all'interno della proprietà dell'utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati (muniti di tesserino di riconoscimento) al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.
TITOLO 3 ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE
Art. 16 Allacciamento alla rete d'acquedotto
Uso domestico e altri usi
L’acqua viene fornita all'utente a valle del contatore.
Nel caso di nuovi edifici in condominio dovrà essere installato un contatore per ogni singola unità immobiliare catastalmente censita.
Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche. Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell’allacciamento secondo le necessità del servizio assumendo gli oneri delle manutenzioni. Qualora una parte dell’allacciamento insista su suolo privato, sono a carico del gestore i ripristini degli scavi e delle pavimentazioni nelle condizioni in cui si presentavano prima dell’intervento del gestore. Le caratteristiche dell’allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal gestore e proposte all'utente.
Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente su indicazioni del gestore, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e accessibile dall’esterno. Solo eccezionalmente, verificata l’effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell’alloggiamento all’interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine di proprietà.
L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) di proprietà del gestore insistenti sulla proprietà privata. E’ pertanto compito dell'utente provvedere alla migliore protezione del contatore subito dopo la posa. Il gestore prescrive idonei sistemi di protezione contro il gelo.
Resta facoltà del gestore controllare l’opera in qualsiasi momento.
Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.
In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, l'utente dovrà acquisire preventivamente le autorizzazioni delle proprietà all’esecuzione dei lavori.
Uso antincendio
Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal gestore e non possono essere di norma destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti; i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.
Il gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e sulla disponibilità idrica al momento dell'uso.
Art. 17 Contatore
Installazione e rimozione, guasti
Il gestore fornisce in uso all’utente il contatore, funzionante e dotato del regolare sigillo di garanzia. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dall’articolo 16. La manutenzione e la cura dell’alloggiamento spettano all'utente.
La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte dell’intestatario del contratto di fornitura e in forma scritta. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal gestore.
All’atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del gestore e, ove possibile, dall'utente. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata o spedita all’utente.
Un’eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto nel prezziario approvato dall’Agenzia di ambito (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
Lo spostamento di contatore sarà effettuato unicamente dal gestore su richiesta scritta dell’intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nel prezziario approvato dall’Agenzia di ambito.
Qualora, nel caso di rifacimento del punto di consegna (allacciamento) non dipendente dal gestore, il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso o non adatto, il gestore provvederà allo spostamento a spese dell'utente, secondo quanto previsto nel prezziario approvato dall’Agenzia di ambito.
Qualora l’utente od il gestore si accorgano di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, avvisano la controparte al fine di provvedere al suo ripristino.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo alla sospensione dell'erogazione (fatta salva l’erogazione alle utenze domestiche di un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali) ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.
Tutti i nuovi allacciamenti verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell’utente.
L'utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa secondo quanto previsto al capoverso successivo.
Verifica del contatore
Quando un utente o il gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere/effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo quanto previsto nella Carta del servizio.
Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale di cui verrà fornita copia all'utente.
Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi: in tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall’utente, gli oneri sostenuti dal gestore per l’esecuzione della verifica saranno posti a carico dell’utente stesso.
In caso di malfunzionamento del contatore il gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento secondo quanto stabilito nella Carta del servizio.
Art. 18 Impianti interni dell'utente
All'utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le vigenti normative.
E’ inoltre compito dell'utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dall’articolo 16.
L'utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell’acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione.
In questo caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua.
E’ opportuno inoltre che l'utente verifichi con regolarità la presenza di perdite d’acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà. L'utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati. Il gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite e si riserva di chiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Il gestore istituisce uno strumento assicurativo destinato al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dagli utenti in caso di perdita accidentale che si verifichi lungo l’impianto privato secondo quanto previsto all’articolo 27.
Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme:
• le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
• nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
• nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell’attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
• nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E’ opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
• è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
• è vietato utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
• i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull’impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell’allacciamento del gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell’applicazione della norma CEI 64-8;
• è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
• qualora l’approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l’acqua potabile erogata dal gestore;
• nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante.
Art. 19 Richiesta di allacciamento
La richiesta di allacciamento andrà presentata all’Ufficio Clienti della Società Operativa Territoriale competente per territorio redatta su modulo predisposto dal gestore e secondo le modalità definite dalla Carta del servizio.
Il gestore può, per ragioni obiettive e motivandone la causa, ritenere non accoglibile nelle condizioni infrastrutturali esistenti la richiesta avanzata.
La domanda deve specificare:
a) generalità del richiedente (titolare della fornitura);
b) natura dell’utenza e/o uso dell’acqua richiesto;
c) luogo di fornitura;
d) per edifici ad uso civile, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
e) per gli altri usi, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d’uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l’intervento);
f) per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti la portata e la pressione minime richieste.
In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell’allacciamento.
I lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti, successivamente alla formale accettazione da parte dell’utente del preventivo, nei tempi previsti dalla Carta del servizio.
Per le zone non provviste della rete di distribuzione la richiesta d'allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione della rete.
Onere di allacciamento
Per poter usufruire del servizio d'acquedotto l'utente dovrà corrispondere al gestore un onere di allacciamento, costituito da un contributo relativo alla tubazione e da un contributo relativo e proporzionale al numero di utenze allacciate. L’onere dovuto in caso di realizzazione di un nuovo allacciamento è comprensivo di entrambi i contributi. In caso di aggiunta di un attacco su un allacciamento esistente l’onere a carico dell’utente non comprenderà i costi relativi alla condotta già realizzata.
Gli oneri di cui sopra sono determinati secondo quanto indicato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
Il pagamento dell’onere di allacciamento non dà all'utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate come detto all’articolo 16. Il gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione così come descritto nel presente regolamento.
Onere per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento di impianti
Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
TITOLO 4 CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE
Art. 20 Modalità di sottoscrizione del contratto
Per avere diritto alla fornitura il richiedente (se trattasi di persona giuridica, il suo legale rappresentante), oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e/o delle competenze accessorie (quali deposito cauzionale, canoni per bocchette antincendio, ecc.), deve provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il gestore alla fornitura dell’acqua, e dovrà esibire un documento di identità.
Il contratto di somministrazione si perfeziona alla data di apertura del contatore riportata nel documento rilasciato dal gestore.
Art. 21 Deposito cauzionale
All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il gestore può richiedere all'utente un deposito cauzionale fruttifero al tasso legale a garanzia della fornitura in relazione ai volumi consumati.
L'ammontare del deposito cauzionale determinato viene comunicato dal gestore prima della sottoscrizione del contratto in funzione delle caratteristiche della fornitura.
In alternativa al deposito cauzionale e solo se l’utente è titolare di diverse forniture per le quali la somma dei depositi cauzionali supera una soglia predefinita stabilita in accordo con l’Agenzia di ambito, è ammessa una fideiussione per il medesimo importo.
In caso di insolvenza dell'utente, il gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.
Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l’addebito del corrispettivo finale della fornitura.
Sono comunque esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli utenti dotati di domiciliazione bancaria o postale.
Il deposito cauzionale viene rimborsato agli utentii qualora scelgano di adottare quale mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria o postale.
Art. 22 Durata
I contratti di somministrazione sono di norma a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso come prevista ai successivi articoli 23 e 24.
Art. 23 Modalità per il recesso dal contratto
L'intestatario del contratto può dare disdetta per via telefonica al numero del Call Center Clienti oppure inviando la comunicazione con un mezzo che consenta di accertarne la data del ricevimento, come indicato nella Carta del servizio.
Per forniture plurime (centralizzate) occorre la richiesta scritta da parte dell’intestatario del contratto.
Il gestore provvederà al rilievo dell'ultima lettura ed alla chiusura del contatore. L'intestatario del contratto pagherà l’equivalente dei consumi registrati fino all'ultima lettura secondo l’articolazione tariffaria approvata dall’Agenzia di ambito, nonché le quote fisse ed altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla disdetta, oppure sino alla data di regolare subentro di altro intestatario del contratto. A impianto già chiuso, nell’impossibilità di eseguire la lettura del contatore per cause imputabili all'utente, verranno addebitati i consumi corrispondenti a lettura presunta. Verrà effettuato successivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura.
In mancanza della disdetta l'intestatario del contratto resta l’unico responsabile nei confronti del gestore e dei terzi e risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.
L'intestatario del contratto che non osserva quanto sopra specificato resta direttamente responsabile del pagamento dell’acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto contrattuale, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
Qualora il gestore venga a conoscenza del decesso senza che questo sia stato comunicato come previsto, questo ha il diritto, previo congruo avviso agli interessati, di sospendere la fornitura, salvo regolarizzazione del contratto.
Art. 24 Subentro
L'intestatario del contratto che subentra nell'utilizzo della fornitura deve darne comunicazione al gestore e perfezionare il relativo contratto di fornitura.
In difetto di ciò, il consumo dell’acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all’intestatario precedente in caso di mancata disdetta.
Le richieste di subentro a contratti nei quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo verifica dell’estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.
Il gestore potrà, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dar corso a richieste di subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà od Ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazione di pericolo.
Art. 25 Risoluzione del contratto
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, qualora non siano state rimosse le cause di sospensione nei casi previsti dall’articolo 14 entro il termine di 40 giorni, nonché nel caso di inottemperanza ai divieti previsti dall’articolo 34 del presente regolamento.
Art. 26 Tariffe
Le tariffe di acquedotto relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono stabilite dall’Agenzia di ambito ed applicate dal gestore. All'utente verrà comunicata la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.
Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare; in questo caso l’intestatario ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità di cui all’articolo 23.
Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al gestore unitamente all’importo per la fornitura dell’acqua.
Per ottenere le agevolazioni previste dall’Agenzia di ambito secondo le norme vigenti, l'utente dovrà avanzare al gestore richiesta documentata utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia stessa. Il gestore si impegna a rendere nota l’iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet ed in bolletta e tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto concordato con l’Agenzia di ambito.
Art. 27 Fughe acqua
Il gestore dovrà dotarsi di un idoneo strumento assicurativo volontario, opportunamente articolato, da proporre agli intestatari dei contratti per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite accidentali avvenute lungo la rete privata a valle del contatore. Tale strumento potrà essere differenziato per le utenze domestiche, singole o condominiali, e per le utenze non domestiche.
Gli oneri relativi a tale strumento assicurativo sono posti a carico dell’intestatario del contratto che fa richiesta di adesione e saranno addebitati direttamente nella bolletta del servizio idrico integrato. La disciplina ed il funzionamento di tale forma assicurativa sono regolati mediante apposito regolamento (vedi art. 69 “Regolamento per fughe acqua”).
Il gestore darà divulgazione dello strumento assicurativo attraverso i mezzi di comunicazione più opportuni (proprio sito internet, bolletta, stampa ed altri mezzi di informazione).
Per l’accesso alla copertura dei maggiori consumi conseguenti la fuga non saranno previsti limiti volumetrici né di importi.
Nel caso di perdita accidentale, il volume fatturato all’intestatario del contratto sarà quello corrispondente alla media registrata negli ultimi tre anni, rapportato al periodo della perdita, mentre i consumi eccedenti saranno soggetti alla copertura assicurativa. La tariffa di fognatura e depurazione sarà applicata al solo consumo medio degli ultimi tre anni.
La copertura prestata decorrerà dalla data di adesione ed avrà termine nel momento in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare il contratto di fornitura o per espressa rinuncia dell’intestatario.
Per gli intestatari dei contratti non aderenti, nel caso di perdite occulte, sarà fatturato tutto il consumo di acquedotto secondo le tariffe ordinarie, mentre la tariffa di fognatura e depurazione verrà applicata unicamente al volume pari al consumo medio degli ultimi tre anni.
In ogni caso il gestore è tenuto ad effettuare un controllo dei consumi almeno ogni 6 mesi e nel caso riscontri delle anomalie ne deve dare tempestiva comunicazione all’intestatario del contratto, secondo quanto indicato nella Carta del servizio.
Art. 28 Fatturazione
La fattura comprende al suo interno le voci relative ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altri voci. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione al gestore compilando l’apposito modulo dell’allegato 1 al presente regolamento.
Le modalità di determinazione degli oneri di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione sono indicate all’articolo 60.
Di seguito si illustrano le modalità di fatturazione del servizio di acquedotto per quanto attiene ai consumi.
Letture
La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del servizio; letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi.
E' facoltà dell'utente comunicare al gestore la lettura del proprio contatore.
L'utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del gestore o ad altro dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di sua assenza, l'utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentirne la lettura da parte di un proprio incaricato.
Il gestore può chiedere all'utente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore e di darne comunicazione mediante l’apposita modulistica o attraverso gli strumenti appositamente messi a disposizione, con oneri di trasmissione a carico del destinatario.
Il gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.
Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.
Per le forniture a consumo per usi diversi (cantieri edili, stradali, stagionali, occasionali) in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali, a mezzo di colonnette mobili con contatore, dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno una lettura all’anno presso la sede del gestore.
Consumi
Il consumo dell’acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
In caso di mancata lettura, il gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base dei valori dell’anno precedente.
In caso di anomalie o avarie del contatore oltre il limite di tolleranza il gestore determinerà il consumo dell’acqua per il periodo di errato funzionamento dell’apparecchio come segue :
a) in base alla media dei consumi dei tre anni precedenti, tenendo conto, ove possibile, delle intervenute modifiche nelle caratteristiche dell’utenza in oggetto;
b) in mancanza dei consumi storici, si farà riferimento a quelli rilevati sul nuovo contatore installato.
Il gestore procederà al rimborso per l’eventuale maggior consumo limitatamente al periodo intercorrente fra la il momento del guasto al contatore (se accertabile) e la sostituzione dello stesso; se la data di guasto non è accertabile il periodo di ricostruzione è pari a 1 anno. Nel caso in cui il guasto del contatore abbia fatto registrare un minor consumo rispetto al reale il gestore non richiederà alcun rimborso.
Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal gestore sulla base di valutazioni tecniche. In tali casi il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente dalla data di sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per un periodo pari a quello di malfunzionamento stimato; comunque non potrà essere superiore al limite temporale della prescrizione legale.
In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.
Modalità di fatturazione
Di norma le forniture al di sotto di consumi predeterminati sono fatturate alternando bollette con addebito di consumi presunti a bollette di conguaglio o a consumo su richiesta dell'intestatario del contratto. In caso di mancata fornitura della lettura, il gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.
A forniture con consumi superiori ad una soglia definita nel prezziario, stabilito in accordo con l’Agenzia di ambito, si applica la fatturazione mensile con addebito del consumo effettivo, con lettura effettuata dal gestore a mezzo di proprio incaricato. In caso di impossibilità alla lettura verrà fatturato un consumo presunto.
Contestualmente agli importi per consumi potranno essere addebitati altri importi dovuti quali:
• quote fisse;
• tariffe per i servizi di fognatura e depurazione;
• canone annuo riferito al numero e al diametro delle bocche installate per forniture antincendio;
• corrispettivi per servizi accessori forniti dal gestore;
• rimborsi di spesa;
• deposito cauzionale;
• imposta di bollo;
• arrotondamenti degli importi fatturati;
• indennità di mora per ritardati pagamenti delle fatture.
Il gestore, previo accordo con l’Agenzia di ambito, può variare il sistema di fatturazione dandone preventiva comunicazione al intestatario del contratto.
Art. 29 Pagamenti
Le bollette vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario del contratto secondo quanto previsto nella Carta del servizio.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata utilizzando l'apposito prestampato, secondo le istruzioni riportate sul documento, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta del servizio (ad es. domiciliazione bancaria o postale).
In caso di bollette con importo a credito, le stesse devono essere incassate dal titolare del contratto o da persona delegata, utilizzando sempre l'apposito prestampato, ovvero secondo le altre modalità previste dalla Carta del servizio.
Il gestore può effettuare operazioni di compensazione contabile fra debiti e crediti dello stesso intestatario su bollette di contratti relativi allo stesso servizio, secondo le modalità riportate dalla Carta del servizio.
Art. 30 Interessi di mora
In caso di pagamento successivo alla data di scadenza, viene applicata indennità di mora per ritardato pagamento in misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. A titolo di franchigia, nei confronti dei Clienti che abbiano pagato regolarmente le
bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata alcuna indennità di mora.
Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.
Art. 31 Informazioni e reclami
Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura, sono fornite solo agli intestatari dei contratti. Nel caso in cui l’intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, anche agli effettivi componenti il condominio stesso.
Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del servizio.
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 Variazioni
Il gestore, nel caso si rendessero necessarie modifiche sugli impianti di fornitura di propria competenza, concorderà con l'intestatario del contratto le conseguenti variazioni impiantistiche (impianti interni e/o apparecchi di utilizzazione) e contrattuali della fornitura, nel rispetto di quanto indicato ne l Piano i ambito e delle normative vigenti.
Art. 33 Responsabilità
Gestore
Il gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza dell'utente a valle del contatore.
Utente
L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate; ciò vincola l’esecuzione delle opere previste da parte del gestore.
L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate all’articolo 18.
Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell’impianto di competenza del gestore né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.
Art. 34 Divieti
E' fatto assoluto divieto di:
• effettuare la subfornitura dell’acqua;
• utilizzare l’acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
• eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
• manomettere il contatore;
• prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;
• collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a
sostanze estranee; è inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
• utilizzare l'impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.
SEZIONE C
SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO 6 GENERALITA'
Art. 35 Oggetto della sezione Servizi Fognatura e Depurazione
Il presente regolamento stabilisce le norme per l'immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie, cosi come definite dal d.lgs. n. 152/06. e le norme per la depurazione delle medesime acque.
Sono oggetto del presente regolamento:
− le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l’immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie;
− le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori-limite per l’immissione delle acque reflue industriali, assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche, meteoriche nelle reti fognarie, adottati dal gestore, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/06;
− il procedimento di allacciamento alla rete fognaria;
− il controllo degli scarichi immessi nelle rete fognarie, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del d.lgs. n. 152/06 ed i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
− le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
− la gestione amministrativa dell’utenza;
− la gestione degli impianti di fognatura e di depurazione.
Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.
Art. 36 Definizioni per la sezione Servizi Fognatura e Depurazione
Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
• rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
• insediamenti, edifici ed installazioni in aree servite da rete fognaria: quelli gravitanti idraulicamente su una rete fognaria pubblica, raggiungibile con un allacciamento avente uno sviluppo planimetrico su suolo pubblico, espresso in metri, non superiore a 50 + S/4 dove S è il valore adimensionale della superficie catastale del fabbricato o, in mancanza di sua definizione, della superficie complessiva (D.M. n. 801 del 10 maggio 1977)
dell'insediamento da allacciare. Gli insediamenti, edifici ed installazioni sulle cui aree di proprietà e pertinenze sia presente una rete fognaria pubblica si considerano sempre serviti;
• fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
• fognatura unitaria o mista: la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue di origine meteorica;
• impianto di depurazione: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
• scarico: qualsiasi immissione effettuata, esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del d.lgs. n. 152/06;
• acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
• scarico provvisorio: scarico effettuato per mezzo di un allacciamento temporaneo alla rete fognaria (es. cantieri, chioschi e servizi igienici di feste o manifestazioni, allacci per bonifica siti contaminati);
• scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
• abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi;
• agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale. Le aree che non rientrano nella definizione presente saranno individuate secondo le indicazioni della Provincia di Bologna ed i successivi aggiornamenti;
• acque meteoriche di dilavamento: acque derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate;
• acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;
• acque nere: acque reflue domestiche, acque reflue assimilabili a domestiche, acque reflue industriali, escluse quelle sotterranee di drenaggio aventi i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamento, acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, qualora siano compatibili col corretto funzionamento del sistema fognario-depurativo, per i particolari casi nei quali, in relazione alle attività svolte, l’Autorità pubblica responsabile ravvisi il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
• acque di prima pioggia: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate e pari a 0,3 per le superfici permeabili di qualunque tipo. Restano escluse dal computo suddetto le superfici incolte e quelle di uso agricolo;
• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti esclusivamente, o prevalentemente ma non esclusivamente, dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per la valutazione del criterio di “prevalenza”, e più in generale delle condizioni che portano a qualificare come “domestici” gli scarichi delle suddette attività, con riferimento a quanto indicato nei punti 2.1 e 2.2 della delibera della Giunta regionale n. 1053/2003, si rimanda alla tabella 4 dell’allegato n. 3. Il gestore potrà valutare anche singole richieste di assimilabilità per scarichi non riconosciuti tali dalla tabella indicata nel rispetto della funzionalità generale del sistema. È facoltà del gestore verificare la qualità dello scarico ai fini della sua classificazione e della conseguente applicazione della tariffa secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia di ambito con riferimento alla specifica normativa regionale;
• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
• acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche: acque reflue elencate nell’Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);
• acque reflue industriali assimilabili a domestiche: acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui alla tabella I del punto 5) della direttiva regionale concernente indirizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera di Giunta regionale n. 1053 del 09.06.2003. Ai fini dell’assimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico;
• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
• stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico soggetto imprenditoriale, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del d.lgs. n. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
• valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
• trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 152/06;
• trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;
• trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06;
• trattamento terziario: trattamento successivo che subisce l'effluente di un impianto dopo il trattamento secondario ossidativo e di sedimentazione. Sono chiamati così anche i trattamenti di abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo);
• allacciamento esistente: allaccio alla rete fognaria pubblica esistente e in esercizio o comunque per il quale sia stata rilasciata l’autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
• scolmatore di piena: dispositivo presente nelle reti fognarie miste, atto a deviare, in tempo di pioggia, verso i ricettori finali, le portate eccedenti; tale dispositivo è dimensionato in modo tale che lo scarico nel ricettore non abbia luogo fino a quando la portata mista fluente nel collettore non abbia raggiunto il valore sufficiente a garantire il grado di diluizione delle acque reflue autorizzato;
• caditoia/bocca di lupo: manfatto destinato alla raccolta delle acque meteoriche stradali per il loro convogliamento in rete fognaria;
• invarianza idraulica: garanzia che la trasformazione urbanistica di un’area, con conseguente modificazione delle caratteristiche del bacino idrografico e dei suoi coefficienti, non incida sull’incremento della portata nei corpi idrici che ricevono i flussi superficiali originati dall’area stessa.
Agli effetti del presente regolamento valgono inoltre tutte le altre definizioni, alcune delle quali sopra richiamate, di cui all'Articolo 74 del d.lgs. n. 152/06.
TITOLO 7 ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
Art. 37 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria
Nelle località servite da rete fognaria, unitaria o separata, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete stessa, con spese a loro carico e secondo le modalità e prescrizioni del presente regolamento. Nell’ambito della sua attività di verifica sulle reti fognarie il gestore ha il dovere di segnalare al Comune l’inosservanza dell’obbligo di allacciamento affinché quest’ultimo possa emettere idonea ordinanza di allaccio.
Nel caso in cui il gestore, in applicazione del Piano d’ambito, dovesse eseguire estensioni della rete fognaria, collegata ad idoneo impianto di trattamento nel caso di rete nera o mista, ad aree precedentemente non servite, verrà inoltrata al Comune territorialmente competente richiesta di emissione di atti idonei all’obbligo di allacciamento alla rete fognaria per i titolari degli scarichi. Comune e Provincia territorialmente competenti saranno informati dal gestore della realizzazione delle opere e potranno derogare all’obbligo di allacciamento per i titolari degli scarichi in possesso di regolare autorizzazione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale fino a quando per gli stessi non sussista l’obbligo di richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per intervenute modifiche sostanziali della rete fognaria interna, dei sistemi di trattamento e/o delle caratteristiche dell’utenza servita ovvero per i quali l’Autorità competente, in sede di rinnovo dell’autorizzazione per scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale e anche in assenza di modifiche quali- quantitative dello scarico, ritenga maggiormente opportuno convogliare gli scarichi in fognatura e quindi al trattamento per motivi di igiene pubblica e tutela ambientale.
Deroghe all'obbligo di allacciamento potranno altresì essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'allacciamento.
I titolari degli allacciamenti esistenti rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.
A fronte di richieste di pronto intervento ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività il gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento). Il gestore informa il Comune dell’effettuazione dell’intervento per consentirne, se possibile, il controllo, in caso contrario presenta al Comune idonea documentazione dello stesso.
In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono di competenza del privato fino al momento dell’eventuale rifacimento o riparazione ad opera del gestore. Il gestore realizza
l’intervento a spese del privato e prende in carico l’allacciamento insistente su suolo demaniale, che diviene quindi pubblico.
Dal 1 gennaio 2009 il gestore costruisce i nuovi allacciamenti per ciò che riguarda la porzione di questi insistente su area pubblica utilizzando le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia di scavi in area pubblica. Rimangono in capo al gestore gli oneri relativi alla gestione di tali opere secondo quanto specificato al punto 1 dell’allegato 2 al presente regolamento.
Rimane a carico del titolare dello scarico l’esecuzione e la successiva gestione delle opere di allacciamento ricadenti in area privata. Il gestore si riserva di prescrivere, ad ulteriore specifica di quanto previsto dal presente regolamento, idonee modalità tecniche per la realizzazione di tali opere e di effettuare la sorveglianza dei lavori. Gli oneri di esecuzione dei lavori di allaccio, sia su suolo pubblico che su suolo privato, rimangono a carico del richiedente.
Il gestore eseguirà direttamente i lavori di predisposizione del terminale di recapito al quale il titolare dell’allaccio/scarico provvederà a collegare gl’impianti di scarico interni.
Il punto di consegna delle acque di scarico provenienti dalle aree private verrà predisposto dal gestore in accordo, quando possibile, con il titolare dell’allaccio/scarico nel pieno rispetto della normativa vigente, delle specifiche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia di scavi in area pubblica nonché dei servizi presenti nel sottosuolo.
La proprietà delle opere di allacciamento, dal punto di consegna delle acque di scarico fino alla tubazione fognaria pubblica, rimane pubblica.
Il pagamento dell’onere di allacciamento non conferisce all'utente alcun diritto sulle opere di proprietà pubblica.
L’utente è tenuto a non danneggiare le opere di proprietà pubblica eventualmente ricadenti in area privata.
Art. 38 Separazione degli scarichi e delle acque di origine meteorica
Nelle zone servite da reti fognarie separate e nelle quali è prevista la separazione è fatto obbligo di separare le acque reflue di origine meteorica dalle acque reflue di origine diversa.
Tale obbligo si applica ai nuovi insediamenti ed agli insediamenti esistenti oggetto di interventi di modifiche sostanziali della rete fognaria interna o di interventi edilizi di ristrutturazione e restauro degli immobili.
L’Amministrazione comunale territorialmente competente in accordo con l’Agenzia di ambito ed il parere del gestore, in relazione a particolari condizioni tecniche od ambientali, potrà stabilire l’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Le modalità ed i tempi di separazione delle reti interne e di allacciamento alle nuove reti stradali verranno regolati da appositi disciplinari predisposti d’intesa con l’Amministrazione comunale e l’Agenzia di ambito.
In sede di programmazione urbanistica, sulla base della pianificazione dell’Agenzia di ambito, il gestore segnalerà la necessità di adeguamento delle infrastrutture esistenti qualora da una verifica tecnica dovesse essere rilevata l’inadeguatezza delle stesse a servizio dell’area soggetta a intervento urbanistico. Il gestore esprimerà il proprio parere sul progetto delle opere di urbanizzazione con le prescrizioni relative agli interventi ritenuti necessari all’eventuale adeguamento delle infrastrutture esistenti.
Si richiama inoltre quanto previsto dall’Articolo 113 del d.lgs. n. 152/06 e dalle Direttive di Giunta Regionale n. 286/2005 e n. 1860/2006.
Art. 39 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore
Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e recapitano i propri scarichi nella rete fognaria, sono tenuti all’installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la rete fognaria.
Sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
I contatori devono essere installati a cura e spese degli utilizzatori, a seguito di preventivi accordi con il gestore che verifica l’idoneità tecnica dell’impianto di misura e procede poi all’apposizione del sigillo di controllo.
Prima dell’attivazione dell'approvvigionamento autonomo gli interessati dovranno comunicare al gestore:
• il tipo di contatore installato;
• la marca;
• la matricola;
• il numero di cifre;
• il diametro della tubazione.
In caso di guasto dei misuratori, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all’intestatario del contratto il consumo medio riscontrato nei 3 anni precedenti.
Art. 40 Allacciamenti a reti fognarie esistenti
Coloro i quali intendono allacciarsi alla rete fognaria, sia essa bianca, nera o mista, dovranno inoltrare al gestore richiesta di allacciamento, secondo le modalità previste nel presente regolamento. Il gestore è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda. La richiesta di esecuzione di nuovo allacciamento dovrà essere presentata utilizzando la scheda riportata nell’allegato 1 al presente regolamento:
Dal 1 gennaio 2009 tutti gli allacciamenti saranno realizzati dal gestore, con oneri a carico dell’intestatario del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 37. Fino a tale data la realizzazione di nuovi allacciamenti rimane a carico degli intestatari dei contratti che dovranno anche adottare le specifiche tecniche imposte dalle Amministrazioni comunali in materia di scavi in area pubblica dotandosi, nei casi previsti, di specifica autorizzazione.
L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria pubblica è subordinata a:
- comunicazione da parte del titolare dello scarico della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori;
- costituzione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a favore del gestore di una fideiussione bancaria o assicurativa del tipo a "prima richiesta" per un importo pari alla somma dell’onere d'allacciamento e di un onere forfetario per il ripristino di eventuali danni al collettore stradale recapito dello scarico.
I titolari dello scarico autorizzati all'esecuzione dei lavori d'allacciamento devono informare il gestore della data di inizio dei lavori con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ad eccezione dei casi in cui siano necessari ripristini funzionali finalizzati all’eliminazione di gravi inconvenienti igienico-sanitari. La comunicazione deve essere data per iscritto, indicando generalità e recapiti del Tecnico responsabile.
Il gestore ha il diritto di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la sorveglianza dei lavori in esecuzione. Nel caso di inadempienze al presente articolo, o di eventuali danni al collettore stradale recapito dello scarico, il gestore ne darà comunicazione all’Amministrazione Comunale competente per l’emissione di atti conseguenti.
La manutenzione dei nuovi allacciamenti, rimane in carico al gestore. La manutenzione degli allacciamenti realizzati dai privati dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento e fino al 1 gennaio 2009 è in capo al gestore solo se il titolare dell’allacciamento ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti nel presente articolo. La proprietà di tali allacciamenti è pubblica.
L’onere di allacciamento è disciplinato dall'Agenzia di ambito, che ne cura gli aggiornamenti. La fideiussione di cui sopra sarà escussa dal gestore nei seguenti casi:
- esecuzione di lavori in difformità alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- impossibilità per il gestore di sorvegliare i lavori per impedimenti riconducibili al titolare dello scarico e/o all'Impresa esecutrice dei lavori (ad esempio mancata comunicazione inizio lavori nei termini avanti specificati);
- danni provocati alle reti gestite.
La fideiussione di cui sopra sarà svincolata in seguito alla verifica da parte del gestore della corretta esecuzione dei lavori.
Art. 41 Manutenzione di allacciamenti esistenti
I titolari degli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.
A fronte di richieste di pronto intervento ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività il gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento). Il gestore informa il Comune dell’effettuazione dell’intervento atto a risolvere la criticità.
In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono di competenza del privato fino al momento dell’eventuale rifacimento o riparazione ad opera del gestore. Il gestore realizza l’intervento a spese del privato e prende in carico l’allacciamento insistente su suolo demaniale, che diviene quindi pubblico.
I titolari dello scarico preventivamente autorizzati dal gestore all'esecuzione di lavori di manutenzione dell’allacciamento esistente devono informare il gestore stesso della data di inizio dei lavori di norma con un preavviso non inferiore a 15 giorni, ad eccezione dei casi in cui siano necessari ripristini funzionali finalizzati all’eliminazione di gravi inconvenienti igienico-sanitari. La comunicazione deve essere data per iscritto, indicando le generalità dell'Impresa esecutrice e del Tecnico responsabile.
Il gestore si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri per effettuare la sorveglianza dei lavori in esecuzione.
Il gestore, nel caso in cui non sia stato messo in condizioni di sorvegliare i lavori, potrà richiedere al titolare dello scarico, con oneri a suo carico, l'esecuzione di tutte le operazione utili a verificare le corrette modalità di esecuzione dei lavori.
Art. 42 Allacciamento di nuove reti fognarie
Il potenziamento e l’estensione della rete fognaria, così come previsto nel Piano d’ambito, realizzati con interventi sia di iniziativa pubblica sia privata, devono essere preventivamente trasmessi al
gestore al fine di ottenere il parere tecnico per l’allacciamento alla rete esistente. La richiesta sarà corredata dal progetto definitivo dell’opera, sul quale il gestore esprimerà il parere vincolante di conformità tecnica. Nella progettazione dovranno essere messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete ed i calcoli idraulici che ne hanno determinato il dimensionamento.
Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, dovrà essere incluso anche l’elenco degli stabilimenti industriali non originariamente allacciati, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
Nel caso di progetti elaborati direttamente dal gestore, gli stessi verranno sottoposti al Comune per le necessarie autorizzazioni.
Nel caso di opere realizzate da privati, il gestore ha facoltà di imporre le proprie prescrizioni in fase di progettazione e di accedere ai lavori in fase di realizzazione.
Art. 43 Modalità di immissione nella rete fognaria pubblica
Le opere di allacciamento delle reti provenienti dall’area privata al terminale di recapito predisposto dal gestore dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato 2 al presente regolamento.
Art. 44 Contributo di estensione rete e potenziamento impianti
Nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d’ambito non prevede interventi d'estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nell’elaborato tecnico relativo agli allacciamenti alle reti del Servizio idrico integrato (vedi art. 67 “Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti”).
TITOLO 8 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE
Art. 45 Acque reflue industriali assimilate per legge ed acque reflue industriali assimilabili alle domestiche
Sono assimilate ad ogni effetto di legge alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7 del d.lgs. n. 152/06 e della Direttiva Regionale 1053/2003 le acque reflue industriali:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali d cui all’art. 112, comma 2, del d.lgs. 152/06 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell' allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n. 152/06 (riportata nella tabella 1 dell’allegato 3 del presente regolamento);
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 chilogrammo per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
e) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
Sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque aventi caratteristiche qualitative ad esse equivalenti e che nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui alla tabella I del punto 5) della Direttiva regionale concernente indirizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera di Giunta regionale n. 1053 del 09.06.2003 (riportata nella tabella 2 dell’allegato 3 del presente regolamento).
La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela
della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, in quanto compatibili con il d.lgs. n. 152/06.
Art. 46 Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia da stabilimenti o insediamenti commerciali o industriali
Ai sensi di quanto prescritto all’art. 113 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e di quanto indicato al punto 8 delle Direttive della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 286/05 e n. 1860/06 sono soggetti alla disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne gli stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti, allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
Nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia provenienti da tali siti risultino contaminate, si caratterizzano come acque di scarico di tipo industriale da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso il regime autorizzativo e tariffario.
Ai sensi di quanto indicato al punto 8.1.1 della Direttiva n. 286/05, per gli stabilimenti o insediamenti di cui al primo capoverso del presente articolo le cui aree esterne sono dotate di fognatura di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio con recapito in rete fognaria nera e mista valgono le prescrizioni di seguito indicate.
Per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico si applica quanto indicato agli articoli 47, 48, 49, 50, 51 e le prescrizioni contenute nell’allegato 2 al presente regolamento.
Si applica, inoltre, quanto indicato agli articoli 53, 54 e 57 in merito all’ammissibilità, all’accettazione degli scarichi ed allo scarico di sostanze pericolose e quanto indicato all’articolo 59 in merito alla disciplina del controllo degli scarichi industriali.
Fatta salva la discrezionalità del gestore nell’imposizione di sistemi di controllo e/o trattamento, in linea generale è fatto obbligo di posizionare adeguati sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasche di prima pioggia) per le attività di seguito elencate:
a) industria petrolifera: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio e vendita, compresi i distributori di carburanti
b) industria dei minerali non energetici: estrazione, trasformazione, deposito, stoccaggio, compresa la produzione di sale
c) industria metallurgica: estrazione, trasformazione, trattamento superficiale, deposito, stoccaggio e vendita di materiali metallici
d) industria alimentare e del tabacco
e) industrie tessili
f) industrie conciarie e attività di tintoria
g) industria della carta
h) industria chimica, compresa la produzione di fibre sintetiche e artificiali, la lavorazione della gomma e delle materie plastiche
i) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, elettrici
l) fabbricazione, riparazione, deposito, rottamazione e demolizione di mezzi di trasporto
m) luoghi di raccolta, deposito, stoccaggio, trasformazione di rifiuti
Tutte le opere relative ai sistemi di captazione e/o accumulo delle acque di prima pioggia saranno realizzate e gestite a cura e spese del titolare dello scarico e i manufatti dovranno in ogni caso essere posizionati all’interno delle aree private.
Gli elaborati progettuali relativi alle opere destinate alle acque di prima pioggia sono soggetti all’approvazione preventiva del gestore che imporrà le prescrizioni ritenute utili al corretto funzionamento della rete fognaria su cui avverrà lo scarico in merito a:
• curve di possibilità pluviometrica da applicare per il dimensionamento;
• tempi di svuotamento delle vasche in funzione delle portate massime ammissibili in rete ed eventuali impianti di controllo e regolazione degli stessi;
• eventuali ulteriori sistemi di controllo della qualità degli scarichi.
Art. 47 Autorizzazione agli scarichi in rete fognaria
Per l’autorizzazione degli scarichi in rete fognaria, valgono i seguenti principi.
• Gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti meteoriche degli insediamenti civili sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento; non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico, che è sostituita dalla richiesta di allacciamento alla rete fognaria e va presentata al gestore, che successivamente comunicherà al Comune l’avvenuto allaccio, fermo restando che il gestore dovrà provvedere alla costituzione ed al continuo aggiornamento dell’archivio degli atti autorizzativi, informatizzato e consultabile dal Comuni e dall’Agenzia di ambito. Sono inoltre sempre ammessi, senza obbligo di presentazione della richiesta di allacciamento secondo la presente procedura, gli scarichi di acque provenienti da reti di acquedotto per lavaggio di reti e impianti, purché gli scarichi rispettino i limiti di cui alla tabella 3 del presente regolamento.
In ogni caso, la conclusione positiva della procedura di allacciamento si espliciterà con il rilascio da parte del gestore di una attestazione di allacciamento alla pubblica fognatura nella quale il gestore medesimo dichiarerà l’allacciamento alla rete fognaria è avvenuto nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
• I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, devono presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune territorialmente competente, affinché quest’ultimo provveda ad espletare l’attività istruttoria relativa alla citata domanda, secondo quanto previsto dagli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 152/06 e come confermato dalla Direttiva regionale concernente indirizzi per l’applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con delibera di Giunta regionale. n. 1053 del 09.06.2003;
• I titolari degli scarichi di acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle acque reflue domestiche (ai sensi dell’art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152/06), devono presentare al Comune territorialmente competente, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico, una dichiarazione che certifichi che gli scarichi derivanti dalle loro attività sono assimilati o assimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche secondo quanto riportato nell’articolo 45. Ai fini dell’assimilazione, il Comune richiederà al gestore parere di conformità, ritenuto vincolante, ai sensi del punto 3.2 della delibera regionale n. 1053/2003.
In fase di predisposizione del proprio parere il gestore si riserva di proporre al Comune l’esecuzione di verifiche più approfondite per l’accertamento della reale assimilabilità dello scarico.
Il gestore si riserva inoltre il diritto di verificare il mantenimento delle caratteristiche dello scarico che ne hanno determinato l’assimilabilità anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione.
CAPO I - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali
Art. 48 Procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono allacciarsi alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell’attivazione dello scarico. Tale obbligo vale anche per i titolari di insediamenti e installazioni ove vengano utilizzate nel ciclo produttivo le sostanze di cui alle Tabelle 3A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, ancorché le acque di lavorazione e processo vengano smaltite come rifiuto ai sensi del d.lgs. n. 152/06.
La domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune, secondo le modalità e la documentazione previste nell’allegato 4 al presente regolamento, il quale provvede a richiedere il parere di conformità al gestore ed eventualmente il parere tecnico all’ARPA, ai sensi di quanto definito all’art. 3 comma 2 della d.g.r. 1053/03.
Il parere di ARPA è obbligatorio nel caso di scarico in fognatura di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
Il gestore provvederà all’espletamento della fase istruttoria ed a seguito della stessa e del controllo della completezza della domanda, potrà proporre al Comune la richiesta di eventuali integrazioni che si rendessero necessarie.
A seguito di un sopralluogo ispettivo sullo stato del sistema fognario e sul sistema di approvvigionamento idrico, da acquedotto o da altra fonte, il gestore potrà proporre al Comune, che lo notificherà al richiedente, la necessità di adeguamento e/o di messa a norma.
In caso di inadempienza da parte del richiedente, il gestore potrà richiedere al Sindaco del Comune territorialmente competente l’emissione di atti idonei.
Il gestore comunicherà il parere di conformità al Comune o SUAP, che provvederà al rilascio dell’autorizzazione allo scarico al richiedente. In caso di accertata non conformità il gestore provvederà a segnalare al Comune, che lo notificherà al richiedente, gli interventi di adeguamento finalizzati all’ottenimento della conformità ovvero proporrà il rilascio di un’autorizzazione allo scarico con prescrizioni.
Per gli insediamenti nuovi o esistenti che danno luogo a scarico in fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche il gestore si riserva la facoltà di imporre in qualsiasi momento l’installazione di misuratori di portata allo scarico o al prelievo, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di definire esattamente i volumi di acqua utilizzati nelle lavorazioni e scaricati in fognatura. Di norma verrà richiesto il posizionamento di misuratori di portata e volume per scarichi superiori ai 30.000 mc annui.
Art. 49 Domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata:
1. dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
2. dall’indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare;
3. dall’indicazione del corpo recettore e del punto previsto per il prelievo delle acque reflue al fine del controllo;
4. dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse (compresa la planimetria delle reti di scarico in scala adeguata sottoscritta da tecnico abilitato con l’individuazione di tutti i punti di connessione al/ai terminale/i di allacciamento da prevedere nell’atto autorizzativo e, per ognuno di questi, della tipologia di acqua di scarico da autorizzare);
5. dalla descrizione dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi;
6. dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
7. dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
8. dalla dichiarazione di assenza di sistemi di stoccaggio e/o diluizione tali da modificare le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico proveniente dal ciclo di lavorazione, salvo diversa prescrizione del gestore in merito a sistemi di equalizzazione;
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato, oltre che dal titolare dello scarico, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 50 Rilascio dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali
L’autorizzazione è rilasciata dal Comune competente al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.
In caso di modifica della titolarità dello scarico e/o della ragione sociale dell’azienda, il cui ciclo produttivo dà origine allo scarico di acque reflue industriali autorizzato, se non applicabile quanto già specificato al precedente capoverso, dovrà essere richiesta al Comune territorialmente competente la voltura dell’autorizzazione allo scarico in essere.
Nelle ipotesi in cui venga modificato, anche temporaneamente, il recapito dello scarico, seppure senza modificarne le caratteristiche qualitative o quantitative, deve essere data comunicazione al gestore e al Comune competente, i quali, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, possono adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.
L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista dall’articolo 47. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
Gli scarichi che contengono le sostanze pericolose di cui all’articolo 57 del presente regolamento, dopo la scadenza dell’autorizzazione e se la domanda è stata presentata un anno prima della scadenza, possono essere provvisoriamente mantenuti per un periodo massimo di sei mesi trascorsi i quali dovranno cessare immediatamente.
Il Comune territorialmente competente trasmetterà al gestore ed all’ARPA copia dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sia per gli scarichi di acque reflue industriali sia per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate ed assimilabili alle domestiche.
Art. 51 Revoca dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali
Il gestore si riserva la possibilità di proporre all’Ente competente la diffida, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite dall’art. 130 del d.lgs. 152/06 quando:
- le caratteristiche dello scarico ovvero delle opere fognarie private ovvero dell’eventuale impianto di trattamento aziendale risultino difformi da quanto stabilito nell’atto autorizzativo in vigore;
- gli accertamenti analitici eseguiti su campioni prelevati da scarichi di acque reflue classificate come assimilabili a domestiche nell’autorizzazione allo scarico non confermano tale classificazione.
Art. 52 Deroghe temporanee ai limiti previsti per gli scarichi
L’autorizzazione allo scarico, in base a quanto stabilito all’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, può stabilire specifiche deroghe ai limiti previsti nell’allegato 5 dello stesso d.lgs. n. 152/06 ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime, tenendo conto della capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico e previo parere del gestore.
L’autorizzazione dovrà pertanto specificare l’entità della deroga, le motivazioni per le quali è stata rilasciata ed il periodo di validità della stessa, e dovrà definire le condizioni da rispettare a regime. Le convenzioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento tra titolari e gestore, regolanti i termini tecnici, amministrativi ed economici, nonché le caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, decadranno alla scadenza dell’autorizzazione allo scarico.
CAPO II - Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi di acque reflue industriali
Art. 53 Ammissibilità
Gli scarichi, di acque reflue industriali in rete fognaria sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e del presente regolamento.
Art. 54 Criteri per l’accettazione degli scarichi
Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 55, gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche sono autorizzati nel rispetto della tabella 3 di cui all’allegato 3 del presente regolamento.
L’utilizzo di sistemi di pretrattamento degli scarichi a monte dell’immissione nella pubblica fognatura dovrà essere concordato col gestore.
Nel caso di reti fognarie non collegate alla depurazione o collegate ad impianti di trattamento non idonei al trattamento di acque reflue industriali, sarà possibile autorizzare lo scarico di acque reflue industriali o di acque reflue industriali assimilati ai domestici solo nel rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. n. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
Art. 55 Divieto di diluizione degli scarichi
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 12 bis, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, prima del trattamento per adeguarli ai limiti previsti dal medesimo decreto.
Le acque di raffreddamento devono essere di norma immesse nella rete fognaria di raccolta delle altre acque reflue industriali a valle del pozzetto di ispezione e prelievo generale.
Il Comune territorialmente competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Art. 56 Scarichi di sostanze in deroga a quanto previsto dalla tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06
Per le sostanze derogabili, secondo quanto indicato nel d.lgs. n. 152/06, il gestore può stabilire limiti di scarico meno restrittivi di quelli previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06 in accordo con il Comune competente e l’Agenzia di ambito, previa verifica dell’ effettiva capacità
residua di trattamento dell’impianto pubblico cui afferisce ciascuno scarico e secondo criteri che consentano a tutti gli utenti di poterne beneficiare.
Tali deroghe possono essere concesse per sostanze che permettano di migliorare le prestazioni dell’impianto di depurazione pubblico o nei casi in cui il ciclo produttivo, nonostante sia svolto con le migliori tecnologie disponibili e sia dotato di un impianto di trattamento dei reflui (prima dello scarico in fognatura) al massimo dell’efficienza e della tecnologia disponibile, non consenta il rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 152/06. Deve comunque essere sempre verificata la compatibilità dello scarico col sistema di trattamento pubblico.
In fase di istruttoria il gestore motiverà al Comune territorialmente competente in merito alla capacità depurativa residua dell’impianto di trattamento pubblico ed alle motivazioni per le quali ritiene necessario e/o non dannoso allo stesso il conferimento di scarichi con valori limite delle sostanze in questione superiori a quelli riportati nella tabella 3 dell’allegato 3 al regolamento; indicherà inoltre le condizioni tecniche cui dovrà intendersi subordinato il rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ed in particolare:
1. le portate idriche massime orarie e giornaliere e le portate medie mensili scaricabili;
2. i valori limite di emissione per i parametri derogabili e non derogabili riportati nella tabella 3 dell’allegato 3 al regolamento;
3. le modalità di controllo delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico che saranno applicate sia ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione che ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione quali-quantitativi autorizzati;
4. le modalità di costruzione e gestione del sistema di campionamento;
5. ulteriori specifiche tecnico-gestionali da applicare allo scarico sulla base delle caratteristiche dello scarico stesso.
Tutte le spese necessarie alla verifica di quanto indicato dal titolare dello scarico e necessarie al rilascio del parere sostenute dal gestore durante l’istruttoria tecnica specifica sono a carico del richiedente.
Art. 57 Scarichi di sostanze pericolose
Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 ed all’allegato 2 della d.g.r. 1053/03 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche in uso all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/06 o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell' allegato 5 del medesimo decreto.
Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bio-accumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, il Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 152/06.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs.
n. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo (vedasi anche allegato 2).
Il Comune competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del d.lgs. n. 152/06. Qualora, nel caso di cui all'art. 124, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 152/06, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione il Comune competente dovrà ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell' allegato 5 del d.lgs.
n. 152/06 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di emissioni richiamati, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per le infrastrutture fognarie e depurative e per il personale addetto alla loro conduzione. Tali scarichi saranno segnalati dal gestore al Comune territorialmente competente.
In particolare è vietato lo scarico di:
a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc. ;
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
e) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, ecc;
f) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l’ambiente;
g) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
h) reflui diretti provenienti da cabine di verniciatura;
i) oli di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
l) reflui diretti provenienti da cicli di lavatura a secco comprese acque di contatto, di asciugatura e di odorizzo, se non trattati in maniera da rientrare nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06;
m) reflui diretti provenienti da bagni di sviluppo fotografico e radiologico.
Art. 58 Sversamenti accidentali e obblighi del gestore
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dell’accaduto al gestore, prima telefonica (chiamando il numero del Pronto intervento) entro 1 ora dagli accadimenti, quindi scritta mediante telefax entro 12 ore dai medesimi secondo le indicazioni fornite telefonicamente, onde permettere la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli eventuali effetti dannosi delle immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria.
In tale evenienza il titolare dello scarico e/o il responsabile di immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria deve dare contestualmente comunicazione dell'accaduto anche al Distretto territoriale dell’ARPA competente.
I soggetti di cui sopra sono tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente dal gestore e/o dall’ARPA e successivamente confermate per iscritto.
Qualora il fatto possa avere conseguenze sulla tutela delle acque dall’inquinamento e cioè ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione della rete fognaria di cui all’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 ed
ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino il superamento dei limiti di emissione di cui all’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06 dello scarico finale dell’impianto di trattamento di acque reflue, e comunque ogni qualvolta le immissioni accidentali o comunque involontarie in rete fognaria determinino un guasto od un cattivo funzionamento dell’impianto di trattamento di acque reflue, il gestore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione degli accadimenti al Distretto territoriale dell’ARPA competente ed al gestore del corpo idrico ricettore dello scarico dell’impianto di trattamento. Qualora lo scarico di sostanze pericolose comporti disfunzioni impiantistiche che richiedono una riduzione dei carichi influenti all’impianto di trattamento, il gestore si riserva la facoltà di richiedere al Comune competente l’emissione di apposite ordinanze finalizzate alla riduzione temporanea degli apporti inquinanti derivanti dagli scarichi di acque reflue.
Nel caso in cui gli accadimenti sopra descritti abbiano determinato od abbiano la possibilità di determinare anche conseguenze di carattere igienico-sanitario, con la medesima procedura il gestore informerà anche la U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’AUSL competente per il territorio.
Il responsabile degli scarichi volontari o accidentali di sostanze pericolose in argomento è tenuto, inoltre, al risarcimento dell’eventuale danno provocato al gestore ed agli altri utenti coinvolti, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino delle reti e degli impianti di depurazione.
Il gestore è tenuto a verificare ed eventualmente intervenire anche in seguito a segnalazioni provenienti da soggetti diversi dal titolare dello scarico e dal responsabile dell’immissione.
CAPO III - Disciplina dei controlli degli scarichi di acque reflue industriali
Art. 59 Funzioni di vigilanza e controllo e prelievi di campioni
Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dal gestore ed dall’ARPA.
Il controllo degli scarichi non contenenti sostanze pericolose è di competenza del gestore, fatta salva la facoltà da parte di ARPA di eseguire controlli su tali scarichi, sia autonomamente sia su segnalazione del gestore, per particolari situazioni di criticità.
Il controllo degli scarichi contenenti sostanze pericolose viene effettuato da ARPA secondo i propri programmi di attività annuali. Il controllo sulla presenza di sostanze pericolose può eventualmente essere effettuato, oltre che da ARPA, anche dal gestore, con particolare riferimento a quelle aziende che dichiarano scarichi non contenenti sostanze pericolose, ma che utilizzano tali sostanze nel ciclo produttivo.
Il gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste dall’art. 165 del d.lgs. 152/06, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. I Soggetti incaricati dal gestore per l'effettuazione del servizio di cui sopra sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, delle caratteristiche delle fonti d'approvvigionamento idrico utilizzate, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento.
I controlli sugli scarichi allacciati alla rete fognaria hanno altresì il valore di accertamenti fiscali in materia tariffaria e di verifica quali-quantitativa degli scarichi, ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 152/06.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati Soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico ed in generale a tutti i locali o reparti in cui si svolge il ciclo di produzione.
Nell'ambito dei controlli di cui al presente articolo, potranno essere rilevati anche il consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione; qualora ritenuto utile si potrà dare luogo ad un prelievo di acque di scarico dell’insediamento tale da costituire un campione significativo per la determinazione/verifica tariffaria e per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni autorizzative e/o del presente regolamento.
La misurazione degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura ed eventualmente in punti parziali significativi e di norma definiti nel corso della procedura di autorizzazione allo scarico, tramite prelievo con apposito sistema di campionamento. Tale prelievo, sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato al titolare dello scarico o ad un suo dipendente. L’analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche previste dal allegato 5 del d.lgs. n. 152/06.
Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella 5 dell' allegato 5 del d.lgs. n. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo del gestore o dei soggetti da questo incaricati, nel punto assunto per la misurazione.
Il punto di misurazione si intende fissato subito a valle dell’uscita dei reflui dallo stabilimento, con idoneo dispositivo di campionamento, qualora non vi sia la possibilità di diluizione di reflui contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 del d.lgs. 152/06. In caso contrario il
campionamento verrà effettuato sia in corrispondenza dello scarico dell’impianto di trattamento (a monte del punto di confluenza degli scarichi che possono attuare la diluizione) sia nel pozzetto di campionamento posto a monte dell’immissione nella pubblica fognatura.
Il punto di misurazione deve essere reso accessibile al gestore, o ai soggetti da questo incaricati, per l’espletamento di tutte le attività necessarie al controllo degli scarichi.
L’attività di controllo verrà svolta nel rispetto del “Diritto alla Difesa”e pertanto di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale che sarà consegnato in copia al titolare dello scarico.
Della data ed orario di apertura del campione ed inizio dell’analisi verrà data comunicazione al titolare dello scarico all’atto del prelievo del campione.
Nel caso in cui dall’analisi dei campioni effettuate dal gestore risulti che lo scarico di acque reflue industriali non contenente sostanze pericolose nella rete fognaria non è conforme ai limiti stabiliti nell’autorizzazione allo scarico, il gestore comunicherà nei tempi più brevi possibili gli esiti delle rilevazioni effettuate al Comune competente per territorio per l’applicazione del provvedimento amministrativo opportuno e della sanzione amministrativa corrispondente. Analoga comunicazione verrà effettuata nel caso in cui venisse rilevato uno scarico sprovvisto di valida autorizzazione ovvero effettuato non rispettando le prescrizioni previste dall'autorizzazione. In caso di mancanza o avvenuta scadenza dell’atto autorizzativo dovrà essere inviata informativa alla Procura della Repubblica.
Nel caso in cui, invece, dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, sia rilevata la presenza di acque di scarico non contenenti sostanze pericolose con caratteristiche qualitative anomale rispetto ai parametri qualitativi degli scarichi autorizzati in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme pur avendo effettuato le necessarie verifiche, il gestore provvederà a comunicare tempestivamente al Comune competente per territorio la rilevazione del fatto. Nel caso in cui si prefigurino danni alle infrastrutture gestite e/o pregiudizio per gli scarichi finali, il gestore provvederà a sporgere denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica competente per territorio per l’avvenuta effettuazione di uno scarico con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. n. 152/06.
Nei casi di non conformità relativi a scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, la richiesta di provvedimenti, la proposta di sanzione e tutte le eventuali attività di polizia giudiziaria è di competenza di ARPA. Eventuali superamenti analitici e/o altre violazioni riscontrate dal controllo del gestore, devono tempestivamente essere comunicate alla Procura della Repubblica e ad ARPA.
TITOLO 9 DISCIPLINA TARIFFARIA CON L’UTENZA
Art. 60 Tariffe del servizio di fognatura e di depurazione
La tariffa di fognatura e depurazione ha il valore determinato dall’Agenzia di ambito e viene riscossa dal gestore.
Ai sensi dell’art. 155 del d.lgs. 152/06 si stabilisce che:
1. la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione è dovuta solo dagli utenti che usufruiscono del relativo servizio pubblico. Gli utenti che non sono allacciati alla pubblica fognatura, e che quindi provvedono in proprio alla depurazione dei reflui, possono darne informazione al gestore compilando l’apposito modulo dell’allegato 1 al presente regolamento che provvederà ad esentarli dal pagamento della tariffa di cui al presente articolo;;
2. gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti;
3. per tutte le utenze, al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata. Per le utenze industriali il gestore si riserva la possibilità di imporre la posa di idonei misuratori di portata sullo scarico terminale, a cura e spese del titolare dello scarico, al fine di determinare i volumi scaricati;
4. per gli utenti che sono allacciati al pubblico acquedotto l’addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell’acqua;
5. per le utenze industriali, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate; in assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua prelevati;
6. per le utenze industriali la tariffa sarà determinata e applicata con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Agenzia di ambito disciplina gli oneri di allacciamento nella convenzione di gestione e, con specifici provvedimenti, ne cura gli aggiornamenti a far data dalla prima revisione tariffaria successiva al 1 dicembre 2007, così come indicato dal d.p.g.r. 49/06.
Ai sensi dell’art. 156 del d.lgs. 152/06, per la riscossione della tariffa vale quanto segue:
- la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato;
- qualora il Servizio idrico sia gestito in via transitoria separatamente, la tariffa di fognatura e depurazione è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede allo
scorporo di tale quota accreditandola entro trenta giorni dalla riscossione al gestore del servizio in oggetto.
Il presente articolo non si applica alle acque che sono scaricate nelle reti meteoriche.
Art. 61 Prescrizione per l’autodenuncia annuale
Sono tenuti all’autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del servizio di fognatura e di depurazione, i soggetti sottoindicati, con le modalità di seguito specificate:
1. i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all’approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 Gennaio di ogni anno, su apposito modello riportato nell’allegato 5 del presente regolamento, i seguenti dati:
• lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell’anno precedente;
• numero di metri cubi prelevati nell’anno precedente.
2. i titolari di scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 31 Gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe secondo quanto previsto dall’articolo 20 del d.p.g.r. 49/06, facendo uso dell’ apposito modello riportato nell’allegato 6.
Il gestore potrà predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche Autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell’autorizzazione allo scarico, secondo le modalità previste.
TITOLO 10 ONERI DERIVANTI DA ATTIVITA’ SEPARATE
Art. 62 Attività d’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico
Le spese inerenti i rilievi, i controlli, i sopralluoghi, nonché i pareri tecnici per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, sono a carico del titolare dello scarico e sono quantificate sul prezziario del gestore concordato con l’Agenzia di ambito e sul tariffario delle prestazioni di ARPA deliberato dalla Regione Emilia-Romagna in caso di espressione del parere da parte della stessa.
Art. 63 Attività connessa con gli allacciamenti alla rete fognaria
Nel periodo transitorio, di cui all’articolo 40, in cui i lavori di allacciamento fognario sono eseguiti direttamente dal titolare dello scarico, lo stesso è tenuto al pagamento delle spese inerenti i rilievi, i sopralluoghi, la stipula della polizza fideiussoria, nonché quelle di sorveglianza dei lavori sostenute dal gestore.
Il gestore è comunque responsabile dell’allacciamento realizzato dal privato.
TITOLO 11 CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE
Art. 64 Conferimento di rifiuti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane
1) E’ vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti.
2) In deroga al divieto di cui al comma 1, la Provincia competente ai sensi del d.lgs. n. 152/06, d’intesa con l’Agenzia di ambito anche ai fini di valutare le eventuali ricadute economiche sulla tariffa del Servizio idrico integrato, può autorizzare il gestore a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi:
1. in relazione a particolari esigenze;
2. nei limiti della capacità residua di trattamento dell’impianto;
3. limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
In tale caso il gestore del Servizio idrico integrato è tenuto ad iscriversi all’Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/06, nonché a rispettare tutti gli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo.
3) Il gestore, previa comunicazione alla Provincia competente ai sensi dell'art. 124 del d.lgs.
n. 152/06 è, comunque, autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'art. 101, commi 1 e 2 del d.lgs.
n. 152/06 e purché provenienti dal medesimo ambito territoriale ottimale oppure da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in rete fognaria (tabella 3 dell’allegato 3 al presente regolamento);
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 3 dell'art. 100 del d.lgs. n. 152/06;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente e/o economicamente irrealizzabile.
4) L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.
5) Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare. La Provincia competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di
rifiuti. La Provincia competente provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
I gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3 non sono tenuti ad iscriversi all’Albo Nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, di cui all’art. 212 del d.lgs. n. 152/06.
Il gestore del Servizio idrico integrato che tratta rifiuti, ai sensi del presente comma e del sopra riportato comma 3, è soggetto ai soli obblighi di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/06, cioè alla tenuta e conservazione dei registri di carico e di scarico.
6) Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 155 del d.lgs. n. 152/06.
7) Il produttore dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 e il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal d.lgs. n. 152/06. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 lettera b) è tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui all'art. 188 del medesimo decreto.
8) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Agenzia, previo parere positivo del gestore, formulato sulla base dell’analisi della funzionalità idraulica delle reti fognarie poste a valle dello scarico.
TITOLO 12 SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 65 Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disciplinate dalle norme:
• articoli 133, 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 152/06;
• art. 7-bis del T.U. delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
• legge n. 689 del 24/11/1981.
Per quanto non espressamente normato dal presente articolo si farà riferimento a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento in materia di sanzioni amministrative vigenti presso il Comune territorialmente competente.
Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del d.lgs. n. 152/06, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, saranno definite con ulteriore apposito regolamento dell’Agenzia specifiche sanzioni amministrative relative all’inosservanza delle disposizioni in esso contenute.
Le sanzioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento vengono disciplinate dagli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.Lgs 152/06 e dalla normativa vigente in materia.
TITOLO 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 66 Acque meteoriche
La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, verrà regolamentata a valle della ricognizione svolta dall’Agenzia di ambito per l’individuazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi al servizio di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 /07.
Art. 67 Oneri di allacciamento ed ulteriori oneri a carico degli utenti
L’Agenzia di ambito disciplinerà gli oneri di allacciamento alle reti di acquedotto e fognatura, nonché gli ulteriori oneri a carico degli utenti, tramite apposito prezziario in sede di prima revisione tariffaria successiva al 1 dicembre 2007.
TITOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 Regolamento per la gestione delle acque meteoriche
In seguito all’affidamento del servizio di gestione della rete e degli impianti di collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche sarà predisposto a cura del gestore entro 12 mesi uno specifico regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essere approvato dall’Agenzia.
Art. 69 Regolamento fughe acque
Entro 12 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento il gestore dovrà predisporre un apposito regolamento per la disciplina ed il funzionamento dello strumento assicurativo volontario per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite accidentali avvenute lungo la rete privata a valle del contatore di cui all’articolo 27.
Tale documento dovrà essere approvato dall’Agenzia di ambito.