PROTOCOLLO D’INTESA
Prefettura - UTG - FIRENZE - 05 - Protezione e difesa civile - Prot. Uscita N.0150341 del 12/11/2020
PROTOCOLLO D’INTESA
RELATIVO AL
“SISTEMA DI ALLERTAMENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI FIORENTINI IN CASO DI ESONDAZIONE
DEL FIUME ARNO” TRA
Il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto di Firenze, il Vescovo Diocesano di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Direttore dell’Agenzia del Demanio e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi
E
i soggetti proprietari o gestori dei beni culturali di cui all’elenco allegato.
CONSIDERATO
che il Presidente della Regione Toscana, il Prefetto di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze e il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, il Vescovo Diocesano di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Direttore dell’Agenzia del Demanio e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi concordano nel demandare agli organi burocratici delle rispettive istituzioni la stesura di un articolato, contenuto nel presente protocollo, relativamente alla individuazione di una metodologia di allertamento e comunicazione, tra i vari livelli di Protezione Civile, finalizzata alla tutela dei beni culturali sul territorio fiorentino.
PREMESSO
che, sulla base delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all’attuale pianificazione di Protezione Civile, si rende necessario migliorare e integrare le strategie di mitigazione del rischio in caso di esondazione del fiume Arno, riferito al settore della salvaguardia dei beni culturali fiorentini con particolare riferimento a quelli detenuti e di competenza dell’Amministrazione statale in quanto costituiscono la parte preponderante del patrimonio artistico cittadino, salvaguardando prioritariamente la sicurezza ed incolumità dei vari operatori chiamati ad intervenire.
ATTESO
• che per dare risposta all’esigenza sopra detta è stato intrapreso, dalla Prefettura di Firenze, sin dall’anno 2007, il progetto per la “Messa in sicurezza dei beni culturali fiorentini in caso di esondazione del fiume Arno”, con la collaborazione del Segretariato Generale e degli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, della Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx;
• che in data 29 gennaio 2010 la Prefettura di Firenze, la Regione Toscana, la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino, il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, l’ Autorità di Bacino del Fiume Arno hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la “Messa in Sicurezza dei Beni Culturali fiorentini in caso di esondazione del Fiume Arno”;
• che in data del 27 luglio 2010 è stato sottoscritto il protocollo di intesa per la “Messa in Sicurezza dei Beni Culturali fiorentini in caso di esondazione del Fiume Arno” con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, il Dirigente Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Presidente dell’Opera di S. Xxxxx del Fiore di Firenze, il Presidente dell’Opera Medicea Laurenziana, il Presidente dell’Opera di X. Xxxxx, il Presidente dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, il Direttore della Fondazione di Casa Buonarroti, il Presidente della Comunità Ebraica, il Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, il Presidente della Fondazione Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, il Direttore della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, il Direttore del Gabinetto G. P. Viesseux, il Direttore dell’Istituto Museo di Storia della Scienza, il Direttore dell’Opera Orfanotrofio del Bigallo e dell’Educatorio del Fuligno, il Direttore di ETI-Teatro della Pergola, il Prefetto di Firenze.
• che la Regione Toscana ha firmato in data 7 marzo 2016 un Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana ed il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV) per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio ed alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
TENUTO CONTO
• che, nel corso del richiamato progetto, è stata realizzata una indagine ricognitiva degli edifici posti in area potenzialmente soggetta ad inondazione e contenenti beni
c.d. “culturali” presenti nel centro storico di Firenze, attraverso la compilazione di apposite “schede di rilevazione” da parte degli Enti e dei soggetti detentori/proprietari degli edifici stessi;
• che il campo di indagine ha riguardato tutti gli edifici compresi nel perimetro dell’area a pericolosità idraulica e di proprietà degli Enti in allegato;
• che l’area definita come “a pericolosità idraulica” o “potenzialmente soggetta ad inondazione” è stata propedeuticamente individuata, su indicazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, attraverso la sovrapposizione delle aree inondate nel corso dell’alluvione del 4 novembre 1966 con le aree definite dalle più recenti analisi come inondabili in caso di evento di tipo “catastrofico”;
• che tale analisi è stata integrata dalla Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale mediante le risultanze della modellistica idraulica, associata alla
Redazione Piano di Gestione Rischio Alluvioni, pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 (G.U. Serie Generale n.28 del 3-2-2017) i cui risultati sono riportati nell’elenco allegato (all. 1) in cui ad ogni bene viene associato il battente di esondazione atteso;
• che, inoltre, in tale mappatura sono stati individuati:
A) gli edifici indicati come “vulnerabili” che ricadono in area potenzialmente alluvionale e custodiscono, di fatto, beni esposti al rischio alluvionale;
B) gli edifici indicati come “non vulnerabili” che pur ricadendo in area potenzialmente alluvionale, non contengono beni esposti al rischio alluvionale; in tal caso il danno atteso si limita all’impatto dell’inondazione sull’edificio stesso ;
• che sono stati inoltre, considerati ed indicati nella cartografia, in una apposita classe di riferimento, come “edifici non compresi nell’indagine” perché di proprietà non pubblica o perché non soggetti ad un formale provvedimento di tutela da parte dell’Amministrazione dei Beni e delle Attività Culturali;
• che il focus dell’indagine si è incentrato sul complesso di edifici ritenuti maggiormente vulnerabili, in relazione ai fattori di seguito specificati, desunti in concreto, per ciascun edificio contenitore dei beni, dai dati riportati nelle “schede di rilevazione”, che sono:
- presenza quantificata di beni esposti ai piani interessati da potenziale inondazione, in funzione del “battente”, ossia il livello d’inondazione atteso riferito al piano strada, stabilito per il particolare sito;
- altre informazioni qualitative che evidenziano l’esposizione al rischio alluvione di beni movimentabili o inamovibili;
• che, per concludere l’azione intrapresa a supporto della pianificazione di Protezione Civile nella riunione del 17 Giugno 2016 tenutasi presso la Prefettura di Firenze, è stato convenuto in merito alla necessità di definire specifiche procedure di Protezione Civile condivise, fra i soggetti firmatari, per quanto attiene la messa in salvaguardia dei beni culturali dal rischio di esondazione del fiume Arno;
VISTI
• l’art. 11 del D.M. 20 maggio 1992, n. 569 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
• l’art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418 “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
• DM 10 luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139”;
• l’art. 4, comma 5, lett. h) e q) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive comunitarie 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/679 CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, così come sostituito dal Capo III, art.18, comma 1 lett. t, e art.43, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• il D.lgs 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” e successive modifiche e integrazioni;
• la legge regionale n. 45 del 25 giugno 2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività” ed in particolare l’articolo 30 relativo alle disposizioni transitorie;
• la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 839 del 13 ottobre 2014 “Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Toscana e Comitato Operativo Regionale del Volontariato”;
• la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1040 del 25 novembre 2014 “Approvazione piano operativo regionale di protezione civile” e le modifiche apportate con la Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1249 del
12 novembre 2018 “Revisione competenze strutture di vertice della Giunta regionale e disposizioni ai sensi dell’art. 4ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009” con cui vengono aggiornate le modalità di convocazione e la composizione dell’Unità di Crisi Regionale;
• la DGRT n. 395 del 07-04-2015 concernente Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale” con la quale la Giunta Regionale delibera di approvare le “Disposizioni in attuazione dell’art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 – Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”
(allegato A) ed il relativo allegato tecnico (all.1) in sostituzione delle disposizioni approvate con l’allegato A) della DGR n. 536/2013 e con l’allegato 1) della DGR n. 895/2013;
• la Circolare n. 132 del 8 ottobre 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale”;
• la Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT - aggiornamento della Direttiva 12 dicembre 2013 - relativa alle “Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”(GU Serie generale n. 169 del 23-7-2015);
• il protocollo d’intesa stipulato il 29 gennaio 2010 con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Comune e la Provincia di Firenze, la Regione Toscana e questa Prefettura;
• il Protocollo di intesa del 27 luglio 2010 con il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Firenze, il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, il Dirigente Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Presidente dell’Opera di S. Xxxxx del Fiore di Firenze, il Presidente dell’Opera Medicea Laurenziana, il Presidente dell’Opera di X. Xxxxx, il Presidente dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, il Direttore della Fondazione di Casa Buonarroti, il Presidente della Comunità Ebraica, il Direttore della Fondazione Scienza e Tecnica, il Presidente della Fondazione Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, il Direttore della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia, il direttore del gabinetto G. P. Viesseux, il Direttore dell’Istituto Museo di Storia della Scienza, il direttore dell’Opera Orfanotrofio del Bigallo e dell’Educatorio del Fuligno, il direttore di ETI-Teatro della Pergola, il Prefetto di Firenze;
• il Protocollo d’Intesa firmato il 07 marzo 2016, di cui alla DGR 839/14, tra Regione Toscana, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana ed il Comitato Operativo Regionale del Volontariato (CORV) per la realizzazione di attività propedeutiche alla definizione degli scenari di rischio ed alla messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze derivanti da calamità naturali;
• l’accordo quadro tra Regione Toscana e Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del 9.1.2019.
RITENUTO
che, d’intesa tra le parti, è sembrato opportuno estendere la partecipazione in qualità di firmatari al presente protocollo anche ad altri soggetti in considerazione delle competenze e del ruolo attribuito agli stessi dalla legge.
LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO
1. La Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, la Diocesi di Firenze, il Comune e la Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze nell’ambito delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT, l’Agenzia del Demanio e le Gallerie degli Uffizi concordano nel porre in essere le procedure relative alle fasi operative di “allerta”, “preallarme” e “allarme", di seguito indicate, nell’ambito delle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico riferito, in particolare, all’eventualità di esondazione del fiume Arno ed alla salvaguardia dei beni culturali di competenza degli Enti firmatari.
2. Tutti i soggetti compresi nell’elenco allegato sono chiamati a sottoscrivere, con separati atti, il presente protocollo quale adesione alle procedure e sistema di allertamento individuato.
ART. 2 DESTINATARI
1. Sono destinatari delle fasi di seguito descritte gli Enti firmatari proprietari/detentori dei beni culturali appartenenti all’Amministrazione Statale, Regionale, della Città Metropolitana e Comunale ritenuti a rischio in quanto ricompresi nella categoria dei beni “vulnerabili”, che sono indicati nell’elenco allegato al presente accordo (allegato 1).
2. I firmatari del presente accordo concordano comunque di estendere, dandone specifico mandato alle strutture operative, le procedure di attivazione e diramazione delle fasi anche a tutti quei soggetti sia pubblici che privati detentori di “beni culturali”, presenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, al momento non ricompresi nell’elenco e che in futuro ne facciano richiesta.
ART. 3
ATTIVAZIONE E DIRAMAZIONE DELLE FASI
1. Le condizioni di riferimento per l’attivazione delle fasi di cui al presente protocollo, partono dal presupposto concettuale di mettere a disposizione dei soggetti dei siti contenitori di beni culturali più tempo possibile per l’attuazione dei piani di emergenza interni. In termini di attivazione, le procedure contenute nel presente accordo sono pertanto da intendersi in buona parte come prodromiche rispetto alla attivazione delle fasi operative dei piani di Protezione Civile.
2. Il monitoraggio continuo delle condizioni previste/in atto e l’attivazione delle fasi descritte dall’art. 4, 5 e 6 del presente documento spetta alle strutture di Protezione Civile dei soggetti firmatari.
3. Prima della diramazione delle comunicazioni di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), sarà attivato un confronto informativo, eventualmente anche mediante lo strumento della videoconferenza, fra i componenti del Comitato di coordinamento - istituito dal presente Protocollo all’art. 12 - in forma parziale (Regione Toscana - Protezione Civile e Servizio di Piena, Prefettura, Città Metropolitana di Firenze - Protezione Civile, Direzione Regionale VV.F. e Comune di Firenze - Protezione Civile), finalizzato alla interpretazione del fenomeno con riferimento alla sua possibile evoluzione. In tale sede sarà decisa la diramazione della comunicazione di “allerta beni culturali” di cui all’art. 4 con riferimento al superamento delle condizioni di cui alla lettera b.
4. La diramazione di quanto previsto all’art. 4, comma 5, Lettera a), invece, avverrà in seguito alla emissione dell’avviso di criticità di cui alla DGRT 395/2015.
5. Al superamento delle condizioni di cui all’art. 5, preventivamente rispetto alle condizioni di cui all’art. 6, sarà convocato il Comitato di coordinamento - sopra richiamata - in forma parziale (la Regione Toscana - Protezione Civile e Servizio di Piena, la Prefettura di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze - Protezione Civile, la Direzione Regionale VV.F. ed il Comune di Firenze - Protezione Civile) o plenaria (la Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, il Segretariato regionale MiBACT - che, se riterrà necessario, interesserà anche il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - la Città Metropolitana, la Direzione Regionale VV.F., il Comune di Firenze, la Diocesi di Firenze) in funzione dell’evoluzione del fenomeno. In relazione alla tipologia di evento di riferimento che interessa ambiti territoriali di scala sovracomunale, di norma, il Comitato di coordinamento dovrà essere di livello metropolitano o regionale.
6. Le comunicazioni di cui agli art. 4, 5 e 6 saranno diramate - utilizzando il “Modello unico Comunicazione Enti” di cui all’allegato 2 - dalla Sala Operativa Provinciale Integrata di Protezione civile (SOPI) a mezzo pec, mail e sms ed eventualmente anche per le vie brevi al referente indicato, ai sensi dell’art. 7, da ciascun Ente firmatario proprietario/detentore dei beni culturali ritenuti a rischio.
7. Le condizioni di riferimento per l’attivazione delle fasi operative di cui al presente protocollo sono di carattere generale e dovranno essere integrate nei piani di Protezione Civile a livello locale.
8. I responsabili dei beni culturali a rischio devono comunque predisporre le relative pianificazioni di dettaglio per la salvaguardia dei beni e del personale dipendente, sia per l’autosoccorso, sia per l’attivazione degli organismi preposti al soccorso così come disposto dall’art.8 del Protocollo.
ART. 4
DEFINIZIONE DELLA FASE DI “ALLERTA BENI CULTURALI”
1. La fase di allertamento (previsione), ai sensi dell’Allegato 1 della DGRT n. 395/2015, comporta l’attivazione formale di uno stato di allerta regionale e conseguente attivazione di una precisa fase operativa (di attenzione o di preallarme) da intendersi come “livello minimo di attivazione”, condiviso tra tutti i soggetti coinvolti in una data zona di allerta, in funzione della gravità dello scenario previsto.
2. Nella fase di evento in corso, la responsabilità dell’attivazione di una fase operativa eventualmente superiore a quella dovuta al sistema di allertamento regionale è di competenza esclusiva dei soggetti responsabili della Protezione Civile a livello locale (Comune e Provincia).
3. La fase dell’“allerta” rappresenta pertanto il primo momento utile alla attivazione del sistema di Protezione Civile e le attività ad essa connesse sono essenzialmente quelle riferite al raccordo informativo fra le sale operative, al rafforzamento delle attività di monitoraggio costante dell’evento da parte delle sale operative e all’inizio delle attività preparatorie all’interno delle strutture che contengono i beni culturali, compresa la programmazione del personale deputato all’intervento diretto sui beni stessi.
4. In relazione alle conoscenze relative alle previsioni meteo ed alle indicazioni provenienti dalla modellistica idrogeologico-idraulica del Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana, sono state individuate delle soglie che, con ragionevole anticipo, consentono l’allertamento dei Responsabili dei beni culturali a rischio, onde dar loro il maggior tempo possibile per porre in essere con efficacia le azioni volte alla salvaguardia dei beni custoditi, previste dai piani di sicurezza interni.
5. Le soglie, da considerare anche separatamente, sono le seguenti:
a) Emissione di un codice colore rosso per rischio idraulico del Fiume Arno da parte del Centro Funzionale della Regione Toscana;
b) Superamento del primo livello di guardia del fiume Arno degli idrometri di Montevarchi (4,5 metri) x Xxxxxx (4 metri) e tendenza dei livelli all’innalzamento) che prefiguri il raggiungimento delle soglie superiori.
6. Quale supporto della fase valutativa di cui al punto b) saranno utilizzati i “monitoraggi evento” prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e le “uscite” del modello idrologico previsionale utilizzato dal CFR, laddove disponibili, che forniranno indicazioni circa la tempistica di evoluzione e l’entità stimata della piena in relazione alle portate liquide e/o ai livelli idrometrici di riferimento delle diverse stazioni idrometriche. (cfr. All.1 DGRT 536/2013 e 895/2013 agg. DGRT 395/2015). Sono fatti salvi eventuali documenti specifici di allertamento che verranno formalmente definiti e approvati alle autorità competenti successivamente alla sottoscrizione del presente protocollo.
ART. 5
DEFINIZIONE DELLA FASE DI “PREALLARME PER BENI CULTURALI”
1. La fase del “preallarme” si colloca in un ambito di attività di prevenzione distinto rispetto al processo di allertamento di cui all’art. 3, in quanto prodromico alle azioni di Protezione Civile vere e proprie previste dai piani di Protezione Civile ed è dichiarata nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui all’art. 12 ai destinatari di cui all’art. 2 attraverso la SOPI, così come disposto dall’art. 3,comma 7, del Protocollo.
2. Tale “preallarme” mira alla salvaguardia del patrimonio culturale, previa integrazione e raccordo con la generale procedura emergenziale di Protezione Civile, che, in una logica di preparazione rispetto alla generale procedura emergenziale di Protezione Civile, si deve necessariamente con essa integrare e conseguentemente raccordare, secondo quanto previsto al successivo art. 6.
3. La fase del “preallarme” deve essere collocata esclusivamente nel campo del monitoraggio del fenomeno in atto secondo la seguente soglia:
- superamento del I livello di guardia del fiume Arno all’idrometro di Firenze Uffizi (3 metri) e tendenza dei livelli all’innalzamento con riferimento all’andamento degli idrometri di Rosano, Fornacina e Montevarchi che prefiguri il raggiungimento delle soglie superiori.
4. Quale supporto alla predetta fase valutativa, saranno utilizzati i “monitoraggi evento” prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e dovrà essere previsto un raccordo informativo con la Centrale del Servizio di Piena di Firenze della Regione Toscana in quanto Autorità idraulica competente per la gestione della piena.
ART. 6
DEFINIZIONE DELLA FASE DI “ALLARME PER BENI CULTURALI”
1. La fase di “allarme” prevede l’adozione di azioni concrete sui beni esposti al rischio esondazione del fiume Arno ed è dichiarata nell’ambito del Comitato di coordinamento di cui all’art. 12 ai destinatari di cui all’art. 2 attraverso la SOPI così come disposto dall’art. 3, comma 7, del Protocollo.
2. Si conviene che questa fase sia da intendersi come raggiunta al superamento della seguente soglia:
- il livello di guardia agli idrometri di Montevarchi (5,5 metri) x Xxxxxx (5,5 metri) e tendenza dei livelli all’innalzamento.
3. Lo stato di “allarme” potrà essere diramato anche in relazione all’andamento dei livelli idrometrici del Fiume Sieve con riferimento a quelli del fiume Arno.
4. Quale supporto della fase valutativa, con riferimento allo stato di allarme in corso di evento, saranno utilizzati i “monitoraggi evento” prodotti dal Centro Funzionale della Regione Toscana e dovrà essere previsto un raccordo informativo con la Centrale del Servizio di Piena di Firenze della Regione Toscana in quanto Autorità idraulica competente per la gestione della piena.
ART. 7
I COMPITI DELLE PARTI
1. Il Segretariato Regionale MiBACT per la Toscana si adopererà affinché gli Uffici periferici del MiBACT, detentori di Beni Culturali “vulnerabili”, si dotino/aggiornino la specifica disciplina, all’interno del piano di emergenza, per il rischio di esondazione, al fine di comprendere le necessità sia materiali che umane, nonché le azioni ed i tempi presumibilmente necessari a mettere in sicurezza o proteggere detti beni esposti al pericolo di danneggiamento, con riferimento alle fasi in relazione a quanto previsto nei precedenti articoli.
2. Allo scopo di dare piena attuazione alle previsioni del presente accordo, ogni Ufficio periferico del MiBACT detentore di beni culturali individua, nei piani d’emergenza interni, uno o più referenti per la sicurezza, cui indirizzare gli avvisi di cui all’artt. 4, 5 e 6. I predetti Uffici comunicano all’Ufficio periferico del MiBACT, struttura individuata nel Corpo di Guardia di Palazzo Pitti(quest’ultimo con funzionalità 24 ore su 24), i nominativi di tali referenti con l’indicazione degli Uffici di appartenenza e dei relativi recapiti telefonici nonché le eventuali variazioni.
3. Analogamente ognuno degli altri Enti firmatari individua, nei piani di emergenza interni, uno o più referenti per la sicurezza, reperibili h24, ai quali indirizzare gli avvisi di cui all’art. 4, 5 e 6.
I predetti Enti sono tenuti a comunicare, con atto formale, alla Regione Toscana, alla SOPI della Città Metropolitana di Firenze e della Prefettura di Firenze e al Servizio di Protezione Civile del Comune di Firenze e alla Direzione Regionale
VV.F. per le competenze disciplinate dal precedente art. 3, i nominativi di tali referenti con l’indicazione dell’Ente e dei relativi recapiti (telefonici, fax, e-mail etc..) nonché le eventuali variazioni.
4. Avuta notizia degli avvisi delle fasi disciplinate dal presente protocollo, gli Enti firmatari provvedono con immediatezza a porre in essere le misure e le azioni contemplate nei propri piani di emergenza interni, dandone riscontro al Comitato di coordinamento di cui al successivo art.12, con il quale deve essere mantenuto un confronto continuativo di monitoraggio dell’evento ed anche in relazione alla cessazione delle attività previste dal presente Protocollo.
5. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, tramite il Comando VV.F. di Firenze e gli altri Comandi VV.F., compatibilmente con i prioritari compiti di ricerca e salvataggio delle persone, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
6. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, attraverso le proprie articolazioni (Nucleo di Firenze o altre Unità) opererà nelle fasi emergenziali nell’alveo delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva 23 aprile 2015 del MiBACT quale ufficio funzionalmente dipendente dal Ministro qualora siano attivate le Unità di Crisi Nazionale e/o Regionale del MiBACT.
7. Quando i piani di emergenza interni prevedono la movimentazione o lo spostamento di beni culturali che appartengono ad enti diversi dal MiBACT (che per i propri beni provvede in autonomia), o interventi cautelativi di messa in sicurezza, i medesimi dovranno essere sottoposti a preventiva valutazione della Soprintendenza ABAP competente che autorizzerà le misure preventive pianificate.
8. Laddove lo stato emergenziale implichi l’adozione di misure diverse rispetto a quelle pianificate e preventivamente autorizzate, l’ente detentore del bene culturale “vulnerabile” dovrà darne immediata comunicazione alla Soprintendenza che provvederà successivamente a dare le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’articolo 27 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
9. La possibile necessità di collocare i beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che il Segretario Regionale MiBACT individui con il supporto degli altri Enti territoriali, della Diocesi di Firenze e dell’Agenzia del Demanio i luoghi potenzialmente idonei sia in relazione alle esigenze di sicurezza che di conservazione dei beni, tenendo conto della specifica esigenza finalizzata a preservarli dal rischio esondazione, in collaborazione con il Comando Carabinieri TPC e con gli Enti firmatari del protocollo.
10.Nei piani di emergenza interni potranno essere, altresì, individuate e condivise preventivamente altre modalità di salvaguardia dei beni che non prevedono movimentazione degli stessi ma permanenza in loco, mediante sollevamenti o allocamenti in zone sicure.
11.A seconda dell’entità dell’evento e della conseguente necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle condizioni di sicurezza anche negli stessi luoghi interessati dall’evento e di accessibilità, il coordinatore dell’UCCR- MiBACT
definirà quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare.
12.Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 dell’intesa tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005 e dell’articolo 4 del protocollo attuativo del 4 dicembre 2014, il Segretariato Regionale individuerà preventivamente con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Regionale eventuali depositi temporanei presso musei ed immobili ecclesiastici presenti sul territorio dotati di idonee condizioni di sicurezza.
ART. 8
PIANI DI EMERGENZA
1. Per il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza assumono notevole rilevanza le misure gestionali ed in particolar modo quelle necessarie a garantire la pianificazione e gestione delle operazioni da attuarsi preventivamente e nel corso dell’evento emergenziale, tenendo in considerazione il diverso livello di criticità a cui sono esposti i beni in oggetto.
2. Ciascun Ente firmatario del presente protocollo si impegna a dotarsi o ad aggiornare la specifica disciplina, all’interno del Piano di emergenza (di seguito denominato PE), con riferimento al rischio idraulico, individuando tutte quelle misure da mettere in atto per preservare i beni culturali dal pericolo di esondazione.
3. I citati piani di emergenza interni dovranno prevedere le azioni per la salvaguardia delle vite umane, le procedure per l’autosoccorso e l’evacuazione ai piani alti o luoghi sicuri e per l’allertamento delle strutture deputate al soccorso.
4. Per l’attuazione delle procedure previste nel PE e al fine di poter intervenire tempestivamente e con le cautele che il caso specifico e la natura dei beni da proteggere richiedono, è necessario che siano individuate le squadre interne di emergenza con compiti di messa in sicurezza, che siano determinati i criteri di scelta per la loro composizione e sia identificato un referente interno con la funzione di “coordinatore per l’emergenza” che, se non espressamente indicato, si intenderà coincidente con il responsabile dell’attività.
5. Al riguardo, il personale interno deve essere a conoscenza dei dettagli del PE e dovrà ricevere un’adeguata e specifica formazione, differenziata a seconda dei livelli di responsabilità nell’attuazione del medesimo Piano, con l’eventuale ausilio del gruppo tecnico individuato dal Tavolo di coordinamento di cui al presente Protocollo.
6. Nel caso in cui il personale interno non sia in grado di mettere in sicurezza in modo autonomo i beni culturali contenuti nell’edificio, potrà essere richiesto, oltre all’intervento dei servizi di emergenza, quello delle squadre di soccorso di volontari - appartenenti al mondo dell’associazionismo e del terzo settore -
previamente individuate attraverso l’indicazione di un loro referente h24 e già adeguatamente e specificatamente formate, così come disposto dal successivo art. 9, per intervenire nel modo più corretto e puntuale per la messa in sicurezza dei beni contenuti in uno determinato sito culturale.
ART. 9 VOLONTARIATO
1. Il volontariato è gestito secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.
2. Le comunicazioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 vengono inviate, da parte dei rispettivi enti di riferimento, anche ai referenti dei coordinamenti provinciali e regionali del Volontariato.
3. Per quanto concerne i beni culturali contenuti in edifici considerati vulnerabili in caso di esondazione del fiume Arno, così come individuati nell’Allegato 1, possono partecipare alle attività di messa in sicurezza dei beni, esclusivamente i volontari che abbiano conseguito specifica formazione nell’ambito dei corsi organizzati da MIBACT, Regione Toscana, Prefettura di Firenze, Direzione Regionale VV.F. e dalla Città metropolitana.
4. Per la formazione dei Volontari, compresi quelli che appartengono a singole associazioni o ad enti del terzo settore, occorre far riferimento al piano formativo redatto e coordinato dalle parti sottoscrittrici, anche attraverso la definizione di un apposito gruppo tecnico composto dagli enti elencati all’art.1 del Protocollo.
5. L’attivazione delle squadre di volontariato di cui sopra, la cui composizione e il cui coordinatore reperibile h 24 devono essere già conosciuti dal referente dell’Ente gestore/proprietario dell’edificio, avverrà da parte della SOC, della SOPI e della SOUP della Regione Toscana, secondo quanto previsto al loro interno da ognuna delle Amministrazioni che coordinano e gestiscono tali organizzazioni di volontariato.
ART. 10 ESERCITAZIONI
1. Le procedure contemplate nel presente Protocollo saranno oggetto di verifica attraverso esercitazioni mirate e poste in essere tra gli Enti e gli Uffici interessati alla loro attuazione al fine di testare l’efficacia dei singoli piani di emergenza interni e di verificare l’effettivo funzionamento del sistema di allertamento e di coordinamento tra i diversi attori coinvolti.
ART. 11
TAVOLO DI COORDINAMENTO
1. Presso la Prefettura di Firenze è istituito un Tavolo di coordinamento, del quale faranno parte la Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, la Diocesi di Firenze, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, il Segretariato Regionale del MiBACT per la Toscana, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, il Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze (nell’ambito delle funzioni attribuitegli dalla Direttiva del 23 aprile 2015 del MiBACT), l’Agenzia del Demanio e le Gallerie degli Uffizi, quali Enti firmatari del presente Protocollo, i quali si impegnano a mettere a disposizione competenze, risorse e informazioni di cui dispongono, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il citato Xxxxxx, reso operativo dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa, avrà un ruolo di raccordo e concertazione con il fine di analizzare, aggiornare e monitorare le procedure ed i contenuti del Protocollo, oltre che di esaminare i risultati ottenuti dalla sua applicazione, affinché possano essere condivise le eventuali criticità rilevate nella fase attuativa e adottate le opportune strategie di miglioramento.
3. Ciascun firmatario del Protocollo si impegna a individuare i propri referenti, che opereranno improntando la propria azione ai canoni della massima disponibilità all’interlocuzione, all’interscambio informativo, al confronto esperienziale e al coordinamento operativo con gli altri componenti.
4. A tal fine, il Tavolo si riunirà almeno due volte l’anno in presenza, oppure con metodi semplificati, ovvero utilizzando le modalità telematiche di svolgimento ritenute più opportune.
ART.12
COMITATO DI COORDINAMENTO
1. In un’ottica preventiva, allo scopo di anticipare la soglia di tutela del patrimonio culturale, è istituito presso la Prefettura di Firenze il Comitato di coordinamento con il fine, in particolare, di attivare il confronto informativo fra i suoi componenti prima della diramazione della comunicazione di “allerta beni culturali” di cui all’art. 4, comma 5, lett. b) e delle fasi di “preallarme beni culturali” e di “allarme beni culturali”, così come disciplinate rispettivamente all’art. 5, comma 1 e all’art. 6, comma 1.
2. Per opportuno coordinamento, in caso di convocazione del Comitato Coordinamento Soccorsi (CCS), organismo che rappresenta una gestione emergenziale di livello maggiore rispetto al sistema di allertamento, il Comitato in oggetto svolgerà le proprie funzioni in raccordo con i propri rappresentanti presenti anche in seno al CCS.
Allo stesso modo, nel caso e al momento in cui venga costituita l’Unità di comando e controllo di cui alla Direttiva Presidente del Consiglio del Ministri del 27 Febbraio 2004, le attività in capo al Comitato di coordinamento previste dal presente Protocollo dovranno coordinarsi con quelle della menzionata Unità.
3. La composizione del Comitato di coordinamento è modulare, ovverosia potrà riunirsi in forma parziale o plenaria in funzione dell’evoluzione del fenomeno naturale in atto e delle esigenze contingenti della situazione concreta, così come disposto dall’art. 3, comma 3.
4. I membri del Comitato di coordinamento in forma parziale sono: la Regione Toscana - Protezione Civile e Servizio di Piena, la Prefettura di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze - Protezione Civile, la Direzione Regionale VV.F. ed il Comune di Firenze - Protezione Civile.
5. I membri del Comitato di coordinamento in forma plenaria sono: la Regione Toscana, la Prefettura di Firenze, il Segretariato del MiBACT - che interesserà gli Istituti di cui all’allegato 1 ed il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - la Città Metropolitana, la Direzione Regionale VV.F., il Comune di Firenze, la Diocesi di Firenze.
6. Il Comitato di coordinamento, che viene convocato dalla Prefettura di Firenze anche su richiesta di uno dei suoi componenti, potrà riunirsi in presenza, oppure con metodi semplificati, utilizzando le modalità telematiche di svolgimento ritenute più opportune.
ART. 13
BANCA DATI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
1. Per migliorare il coordinamento delle parti e delle azioni finalizzate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale, gli Enti firmatari concordano di avviare la sperimentazione di una Banca dati che, per i siti maggiormente vulnerabili, conterrà le principali informazioni utili per la messa in sicurezza dei beni culturali.
2. La Banca dati, che sarà costituita presso la Prefettura di Firenze, costituisce un sistema informativo integrato per la salvaguardia del patrimonio culturale fiorentino e svolge una funzione di supporto alle attività di gestione e tutela dei beni in caso di esondazione del fiume Arno, al fine di rendere più semplici e tempestivi gli interventi di emergenza che il caso concreto richiederà di mettere in atto.
3. La suddetta Banca dati sarà consultabile in modalità telematica dai componenti del Tavolo di Coordinamento e conterrà le principali informazioni utili per la gestione delle situazioni di emergenza al fine di semplificare e rendere più tempestivi gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale.
4. Ciascun Ente firmatario sarà responsabile della cura e dell’aggiornamento dei dati inseriti, che dovranno permettere:
- la localizzazione dei beni culturali (distinguendo tra beni da proteggere in loco e beni trasportabili);
- l’individuazione del loro grado di esposizione a pericolo, identificato con un codice di colore rosso in caso di rischio elevato e immediato in caso di esondazione del fiume Arno;
- la presenza e la precisa indicazione di locali di ricovero nel sito o altrove;
- il piano di emergenza interno e il referente dell’Ente, reperibile h24, con compiti di sicurezza;
- la persona a cui fare riferimento per l’ingresso nell’edificio, con indicazione dei relativi recapiti da utilizzare in caso di necessità.
ART. 14 COMUNICAZIONE PUBBLICA
1. Al fine di garantirne l’univocità, la comunicazione ed informazione pubblica relativa alle attività del Tavolo di coordinamento di cui all’art. 11 e del Comitato di coordinamento di cui all’art. 12 è di competenza dell’Ufficio stampa della Prefettura.
Letto, confermato e sottoscritto a Firenze alla data di apposizione della firma digitale.
Il Presidente della Giunta regionale
della Toscana
Il Prefetto di Firenze
Il Sindaco Metropolitano di Firenze
Il Vescovo dell’Arcidiocesi di Firenze
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Il Segretario Regionale Mibact per la Toscana
Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana
Il Direttore dell’Agenzia del Demanio
Il Segretario Generale dell’Autorità del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale
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La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
L’atto originale è conservato negli archivi informatici della Prefettura di Firenze ai sensi dell’art. 22 del CAD.