SDA - APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER CONVERTIBILI 2 IN 1 (DETACHABLE), DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI
SDA - APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER CONVERTIBILI 2 IN 1 (DETACHABLE), DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI
ALLEGATO 6 SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER CONVERTIBILI 2 IN 1 (DETACHABLE), DISPOSITIVI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI LOTTO 1 CIG 8017150977
LOTTO 2 CIG 8017151A4A TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Via dei Mille n. 21, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxx;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del
legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del
legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , via
, e la mandante , sede legale in
, via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i/e contratti) nei quali saranno specificate le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per la fornitura di:
• Lotto 1 Fornitura in acquisto di Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), dispositivi opzionali e servizi connessi;
• Lotto 2 Fornitura in noleggio di Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), dispositivi opzionali e servizi connessi.
mediante procedura ristretta a seguito di istituzione di Sistema Dinamico di acquisizione (SDA) bandito con Bando UE 2017/S 058 - 107483 del 23/03/2017 ed a seguito dell’attivazione di Appalto Specifico indetto con Determinazione del Direttore Intercent-ER n. 209 del 09/07/2018;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di gara e da tutta la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale, nonchè l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
g) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna con
l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno, per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 -Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati
Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni: le Amministrazioni della Regione Xxxxxx-Romagna presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura;
b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
c) Fornitore: l’impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquistare le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta, indicando di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna.
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via graduata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura in acquisto e noleggio di Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), dispositivi opzionali e servizi connessi;
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti di cui al presente Atto nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 550.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1 e pari a Euro 1.100.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2.
3. Con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura in acquisto e/o noleggio di Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable) e relativi dispositivi e servizi anche opzionali laddove richiesti.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del fornitore che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
6. L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma
2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. L’Agenzia potrà richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, una variazione nei termini del suddetto articolo.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all’Agenzia con le modalità di cui al successivo Articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo stabilito oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni dovranno specificare le quantità da consegnare e l’indirizzo/i di consegna dei prodotti.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della merce ordinata, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’Articolo 4, comma 2 eventualmente incrementato ai sensi dell’Articolo 4, comma 6 la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine di durata, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente Articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 6, eventualmente incrementato, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. I singoli Ordinativi di Fornitura daranno origine ad un servizio di assistenza e manutenzione on- site della durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di consegna per i PC in acquisto di cui al Lotto 1 e della durata di 60 mesi per i PC in noleggio di cui al Lotto 2.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da ciascuna emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche indicate nell’Offerta Tecnica e in ogni caso rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, dell’Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, quindi, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni e la campionatura di cui al successivo Articolo 32 nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
11. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.
b) garantire che i Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), i dispositivi opzionali e i servizi connessi forniti siano conformi ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e dichiarati nell’Offerta Tecnica.
c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
f) consegnare, all’atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell’Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione
Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico le informazioni relative ai servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data sottoscrizione della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente Articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati, così come specificato all’Articolo 12.
2. Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà consegnare contestualmente ai Personal Computer in acquisto Lotto 1, i dispositivi opzionali scelti tra:
• Mouse Esterno wireless
• Penna per firma grafometrica bluetooth
• Zaino per il trasporto
• Docking station
• Cavo HDMI-HDMI
• Alimentatore aggiuntivo
• Lettore/Masterizzatore DVD esterno
• Cuffia con microfono
• Estensione Assistenza e Manutenzione on-site per il 4° e 5° anno
• Copertura danni accidentali per 36 mesi
3. Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà consegnare contestualmente ai Personal Computer in noleggio Lotto 2, i dispositivi opzionali scelti tra:
• Mouse Esterno wireless
• Penna per firma grafometrica bluetooth
• Zaino per il trasporto
• Docking station
• Cavo HDMI-HDMI
• Alimentatore aggiuntivo
• Lettore/Masterizzatore DVD esterno
• Cuffia con microfono
• Copertura danni accidentali per 36 mesi
4. Contestualmente alla consegna dei Personal Computer, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione tecnica e di conformità, il manuale d’uso, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei beni consegnati con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità previsti nel Capitolato Tecnico.
5. All’atto della consegna dei beni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l’Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dei beni consegnati, nonché il riferimento al numero attribuito all’Ordinativo di Fornitura.
6. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
7. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta
aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 19 “Penali”.
9. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Amministrazione che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Atto. Qualora l’Amministrazione non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
10. Il personale delle Amministrazioni, all’atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati.
11. La firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
12. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata.
13. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti di cui alla gara, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 48 ore (quarantotto) dal ricevimento della segnalazione pena l’applicazione delle penali. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E’ a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
14. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione contraente.
15. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 19 “Penali”.
16. In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Amministrazioni dovranno emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
17. Il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Articolo 12 - Servizi
1. Oltre alla fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso in quello dei PC e dei dispositivi opzionali:
− Precaricamento Sistema Operativo Microsoft: Il Fornitore dovrà consegnare una licenza d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro/Enterprise a 64 bit. Il Fornitore deve preinstallare il software Windows 10 Pro/Enterprise e, in tale caso, su ciascun PC Convertibile 2 in 1 (Detachable) dovrà comprovare l’autenticità della licenza, così come previsto dalle procedure Microsoft.
Tale sistema operativo dovrà:
• essere fornito nell’ultima versione ed in lingua italiana;
• contenere l’ultima versione dei relativi Service Pack;
• includere tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema.
Qualora i “device drivers” non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere disponibili sul sito web del produttore o forniti su appositi supporti.
− Consegna: Le attività di consegna delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura, così come dettagliato al punto 5.2 del Capitolato tecnico.
− Assistenza e manutenzione:
− Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura inerente l’acquisto Lotto 1 per un periodo di 36 (trentasei) mesi
a partire dalla Data di Installazione dei Personal Computer, provvedendo a fornire per ciascuno di essi, l’assistenza tecnica on-site, così come dettagliato al punto 3.3 del Capitolato tecnico.
− Il Fornitore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura inerente il noleggio Lotto 2 per un periodo di 60 (sessanta) mesi a partire dalla Data di Installazione dei Personal Computer, provvedendo a fornire per ciascuno di essi, l’assistenza tecnica on-site, così come dettagliato al punto 5.3 del Capitolato tecnico.
− Creazione del Golden Disk.Per ciascuna apparecchiatura da fornire deve essere creato un supporto rimovibile (“Golden disk”) contenente una procedura di installazione automatica del Sistema operativo richiesto dall’Amministrazione (il sistema operativo fornito nell’ultima versione ed in lingua italiana contenente l’ultima versione dei relativi Service Pack e tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema), ciò al fine di semplificare le eventuali nuove installazioni del medesimo software.
Al fine di realizzare una corretta predisposizione del contenuto dei “Golden disk”, il Fornitore dovrà effettuare uno studio preventivo, teso a certificare la compatibilità dei software in esso contenuti.
Ultimato tale studio, sarà onere del Fornitore realizzare materialmente i “Golden disk” che costituiranno la base di partenza per l’installazione standard di tutte le apparecchiature.
− Call Center: Il Fornitore deve attivare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della Convenzione, un servizio di Call Center, così come dettagliato al punto 5.6 del Capitolato tecnico.
− Servizio di Reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere in formato elettronico all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, pena l’applicazione delle penali, contenente al minimo le seguenti informazioni:
- nome dell’Amministrazione Contraente;
- numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema;
- richieste di assistenza/manutenzione (data inizio, data fine, tipo di intervento,ecc);
- il numero di serie attribuito dal produttore all’apparecchiatura relativa alla richiesta di assistenza.
− Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, Il Fornitore si obbliga a consegnare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della Convenzione, le seguenti informazioni:
- un’immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull’azienda produttrice,
al fine di pubblicare detto materiale nel Sito delle Convenzioni.
2. Oltre alla fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo non è compreso in quello dei PC e dei dispositivi opzionali:
- Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà provvedere ad installare e rendere funzionanti i Personal Computer ed i dispositivi opzionali richiesti. Le installazioni devono essere svolte contestualmente alla consegna dei Personal Computer salvo diverso accordo scritto con le singole Amministrazioni contraenti. Le attività richieste si intendono comprensive di ogni onere relativo alla posa in opera, installazione, messa in esercizio, verifica della funzionalità delle apparecchiature, asporto dell’imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale. Il Fornitore al momento dell’installazione dovrà verificare la funzionalità delle apparecchiature consegnate.
Ciascuno di tali prodotti dovrà essere fornito nell’ultima versione compatibile con il sistema operativo precaricato e, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione contraente, in lingua italiana. Ognuno di essi deve agire sul singolo Personal Computer, e deve essere aggiornabile via rete.
Articolo 13 - Centri di assistenza
1. Il Fornitore è tenuto a garantire per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna di una rete di centri di assistenza cui è deputata l’esecuzione degli interventi di assistenza e manutenzione. In particolare, il Fornitore dovrà garantire la presenza di almeno 3 centri assistenza dislocati sul territorio come segue: uno nell’area nord (territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia e di Modena), uno nell’area centro (territorio delle Province di Bologna e di Ferrara), uno nell’area sud (territorio delle Province di Ravenna, di Rimini e di Forlì/Cesena).
2. I centri di assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 08:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la consegna dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi.
3. Qualora nel corso della vigenza della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura dovesse diminuire il numero dei centri di assistenza indicati, il Fornitore nel termine di 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinare il numero pena l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.
Articolo 14 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura inerenti il Lotto 1 sarà determinato moltiplicando il prezzo unitario per le quantità di Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali richiesti. Il prezzo unitario di ciascun
Personal Computer e dei dispositivi opzionali è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi:
• Consegna.
• Precaricamento del Sistema Operativo.
• Assistenza e manutenzione per 36 mesi compreso il servizio di creazione del Golden Disk.
• Call Center.
• Reportistica.
2. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni in forza degli Ordinativi di Fornitura inerenti il Lotto 2 è costituito da:
− canone trimestrale posticipato relativo al noleggio per 60 mesi (quindi 20 canoni trimestrali complessivi) dei Personal Computer, comprensivo altresì della fornitura dei dispositivi opzionali, qualora richiesti contestualmente ai Personal Computer, dei servizi accessori e di ogni attività necessaria per l’esatto adempimento contrattuale;
− canone trimestrale posticipato aggiuntivo, relativo al noleggio di eventuali dispositivi opzionali, ove richiesti dalle Amministrazioni Contraenti successivamente ai Personal Computer.
Il canone unitario di ciascun Personal Computer e dei dispositivi opzionali è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi:
• Consegna.
• Precaricamento del Sistema Operativo.
• Assistenza e manutenzione full risk sulle postazioni di lavoro per 60 mesi compreso il servizio di creazione del Golden Disk.
• Call Center.
• Reportistica.
Allo scadere dei 60 mesi del contratto di noleggio delle apparecchiature, il Fornitore dovrà rendersi disponibile a:
- procedere al ritiro, senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni, dei beni noleggiati. Il ritiro dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla scadenza del periodo di noleggio;
- procedere alla “vendita in situ” dei beni noleggiati, come materiale usato senza garanzia, al prezzo massimo pari all'1% (uno percento) del valore totale dell'ordine di noleggio.
La scelta sarà applicata ad insindacabile giudizio di ogni Amministrazione aderente e di ogni specifico OdF (i.e. contratto) di noleggio.
3. Tutti gli obblighi ed oneri del Fornitore derivanti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di Leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo
contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 15 – Adeguamento dei prezzi
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi.
L’eventuale revisione dei prezzi verrà operata in seguito ad un’istruttoria condotta dall’Agenzia.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 14 sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Amministrazione contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l’Agenzia potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi e nel rispetto della normativa vigente.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’Articolo 1283 c.c..
6. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturati, salvo diverso accordo con l’Amministrazione, con specifiche fatture.
7. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, a decorrere dalla data di ricezione della fattura da parte delle Amministrazioni.
8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’Articolo 1283 c.c..
9. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese , CINIT/ , CINEUR/ , A.B.I./ , C.A.B./ , /IBAN/cc
.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non
potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione della fornitura e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
12. Il Fornitore dovrà effettuare la fatturazione elettronica secondo le modalità indicate sul sito dell’Agenzia nell’Area Dematerializzazione Acquisti (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx).
Articolo 17 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 8 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Articolo 18 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 19 - Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla consegna delle apparecchiature, al ripristino delle stesse ovvero dei dispositivi opzionali, il Fornitore, ai sensi dell’art. 113 bis, 4° comma, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a 1 per mille dell’importo netto dell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e dagli Atti di Gara. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la
fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno di ritardo relativo all’attivazione del Call Center di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari a 1 per mille del valore della Convenzione.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della reportistica e la trasmissione del catalogo prodotti informatizzato di cui all’Articolo 12 della presente Convenzione, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 fino all’ 1 per mille del valore della Convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per l’attivazione dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13, l’Agenzia applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 300,00 (trecento) fino all’ 1 per mille del valore della Convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero l’Agenzia, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente Articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. Ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non
preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. L’Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
11. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data ----------------- dalla -------------------- avente n. -------------- di importo
pari ad Euro
,00 = (
/00).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo “Penali” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni/Agenzia verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono all’Agenzia documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 21 - Proprietà dei prodotti
Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti, forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 22 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all‘Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 23 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’Articolo 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell’ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l’Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 , le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore), del presente atto;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’Articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
g) mancata presenza dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13;
h) in caso di gravi violazioni ostative dell’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs.50/2016;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
5. L’Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui Articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’Articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa) 22 (Riservatezza), 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 28 (Brevetti industriali e diritti d’autore), del presente atto;
f) qualora nel corso delle verifiche effettuate dall’Agenzia sulle fatture emesse dal Fornitore si rilevi in almeno 3 casi uno scostamento tra l’importo fatturato e il servizio erogato;
g) nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
i) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
j) mancata presenza dei centri di assistenza di cui all’Articolo 13;
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero
importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura. In tal caso l’Agenzia e/o le Amministrazioni, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l’Ordinativo di Fornitura.
10. L’Agenzia potrà procedere alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 abbiano provveduto a risolvere il singolo Ordinativo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, non venga rilasciato. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni all’Agenzia. In tal caso, l’Agenzia, fermi restando i casi di cui all’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.
Articolo 24 - Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora, taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la
fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
5. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’Articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 25 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 27 - Subappalto
3. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo della Convenzione, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto
del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle Amministrazioni. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
12. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 105, comma 13, D. Lgs n. 50/2016, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
14. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, le Amministrazioni sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 29 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 30 - Responsabile della Fornitura/Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile della Fornitura/Sevizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il
Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura/Servizio sono:
numero di telefono ; numero di fax : indirizzo e- mail .
Articolo 31 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sull’aggiornamento tecnologico dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi Allegati.
Articolo 32 - Campionatura
1. I campioni, presentati in sede di gara, rimarranno presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti potranno verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.
Articolo 33 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 34 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 35 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 36 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale, ai sensi del comma 14, art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
Articolo 37 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
4. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 38 Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed all’Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
Articolo 39 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
, lì
AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi), Articolo 13 (Centri di assistenza), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 18 (Trasparenza), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà dei prodotti), Articolo 22 (Riservatezza), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 26 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 30 (Responsabile della Fornitura/Servizio), Articolo 31 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 32 (Campionatura), Articolo 33 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 34 (Foro competente), Articolo 35 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 36 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 38 (Verifiche sull’esecuzione del contratto), Articolo 39 (Clausola finale).