CAPITOLATO
AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE SERVIZIO ACQUISTI
CAPITOLATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Il broker, aggiudicatario del sevizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale del Comune.
In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:
a) analisi dei rischi in capo al Comune di Napoli. Sarà compito del broker l’individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all’espletamento delle attività istituzionali ed all’assetto normativo di riferimento.
b) Formulazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell’ appalto, di un specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell’Amministrazione, finalizzato all’ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi mediante:
• analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
• studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
• nuove proposte del mercato assicurativo.
c) Xxxxxxxx monitoraggio del programma assicurativo dell’Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l’equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell’Amministrazione espressa nei modi di legge.
Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio è richiesto al broker di:
- predisporre , entro il mese di gennaio di ogni anno una specifica relazione riferita alla gestione svolta nell’anno precedente contenente:
- l’analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l’efficacia delle coperture assicurative in essere.
d) Proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l’eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune.
Qualora nell’ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune con congruo anticipo allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l’affidamento della nuova copertura assicurativa.
d) Assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d’Xxxxx e nella predisposizione dei documenti di gara, entro un termine non superiore ai 30 giorni dalla richiesta dell'Ente.
e) Assistenza nella definizione del contenuto e nella gestione dei contratti assicurativi comprese le polizze già in corso alla data d’inizio dell’incarico, consistente in:
• segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
• controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
• segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
• pagamento dei premi assicurativi: l’Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al comune gli originali delle polizze o delle appendice opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l’atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all’avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’ art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà al clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.
f) Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:
• assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
• report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;
• dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l’indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.
La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell’aggiudicazione.
g) Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.
Art. 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Napoli, ma viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c..
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.
Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del contratto.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.
L’aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore.
Art. 3- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
Il Broker per l’espletamento del servizio dovrà avvalersi di una organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con il Comune di Napoli, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico.
A tal fine il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dedicare, allo svolgimento del servizio stesso, personale professionalmente qualificato. In sede di presentazione dell’offerta dovrà, inoltre, indicare un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell’organizzazione dello stesso, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
L’offerente dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’Amministrazione comunale in caso di urgenza.
Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L'avvio del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento o dalla data di avvio delle attività se anticipata e fino al 31/12/2026, salvo eventuale proroga tecnica. Da
tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dall’offerta presentata in sede di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Xxxxx.
Art. 5 -SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI NAPOLI
⮚ 5 Situazione assicurativa dell’Ente ( premi 2021)
Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.
Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna ed obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto del Comune di Napoli nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune di Napoli
Il Broker provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia
delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Art. 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione comunale.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato.
L’aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune. L’aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
Nell’espletamento dell’attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell’ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nel presente capitolato e negli altri atti di gara.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.
Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.
Il Comune di Napoli ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.
Art. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stilare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.
Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.
Art. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli si impegna ai seguenti obblighi:
1. Inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la percentuale della provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione.
2. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’Ente.
Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
E’ vietata la cessione totale o parziale di contratto.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che si intendono subappaltare, il subappalto è vietato.
2. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, l’eventuale quota che intendono subappaltare.
3. I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e nondovranno aver partecipato alla presente procedura di gara.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art.11 – RISARCIMENTO DANNI.
Oltre all’ipotesi di cui ai precedenti articoli, il Comune di Napoli avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di reiterate inadempienze è riservata all’Ente la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal 90° giorno dalla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.
Art. 13 – CONTROVERSIE.
Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Napoli.
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI.
Sono a carico dell’ aggiudicatario:
a. tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio;
b. i rischi connessi all’esecuzione del servizio;
c. tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto.
Art. 15 – TUTELA DELLA PRIVACY.
Con riferimento al Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta dei dati è il RUP .
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
⮚ il personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento;
⮚ le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
⮚ ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
6. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della D. Lgs. 196/2003, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto da capitolato.
Art. 16 - NORME FINALI.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento.