COMUNE di CASTELCOVATI
COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
Giunta Comunale N. 151 del 21.12.2017 (Cat. I.6)
Codice Ente: 10291 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERIODO 2017. COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017. LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
XXXXXX XXXXXXX | Xxxxxxxx | ||
XXXXXX XXXXX | Assente | ||
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | Presente | ||
XXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxx | ||
XXXXX XXXXXXXX | Presente | ||
N. Presenti: 3
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxx assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il modello di contrattazione per il pubblico impiego ed in particolare per il comparto relativo agli enti locali, fino a tutto l’anno 2009 era così congegnato:
➢ Contrattazione nazionale quadriennale di tipo normativo;
➢ Contrattazione nazionale biennale di tipo economico.
- La corrispondente contrattazione decentrata delineata dall’art. 5, comma 1 del CCNL 01.04.1999 prevedeva:
➢ Contrattazione quadriennale nella quale si regolavano gli istituti economici oggetto di contrattazione;
➢ Contrattazione annuale limitata all’utilizzo delle risorse decentrate.
VISTO l’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dal X.Xxx. 27 ottobre 2009, n. 150, che stabilisce: “La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”;
DATO ATTO che il comma citato xxxxxxx indirettamente alla “Intesa nazionale per l’applicazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico”, firmata il 30 aprile 2009 che, tra l’altro:
- Conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e di singolo ente);
- Dispone la durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa;
CONSTATATO che:
- in data 11.04.2008 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni ed autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007;
- in data 31.07.2009 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 2008 - 2009;
DATO ATTO che:
- per effetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall’art. 1, comma 456 delle legge n. 147/2013, la determinazione del fondo di produttività decentrato a decorrere dall’1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
- per effetto dell’art. 9, comma 17, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, la contrattazione nazionale è rimasta bloccata per il triennio 2010-2012;
- l’art. 1, comma 236 L. n. 208/2015 ha previsto che nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articolo 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 01 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.LGS 30/03/2001 nr 165 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi delle normativa vigente.
RILEVATO che in assenza del rinnovo del contratto nazionale il Comune di Castelcovati, non ha proceduto al rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo del personale sottoscritto in data 3 luglio 2008 e relativo al quadriennio 2006-2009, ma ha stipulato per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014,2015, 2016 accordi decentrati annuali per la ripartizione delle risorse economiche decentrate;
RICHIAMATO l’art. 65, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che obbliga gli enti pubblici tra cui i comuni all’adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma; in particolare nel caso specifico del comparto regioni e autonomie locali i contratti integrativi dovevano essere integrati entro il 31.12.2011 e quelli non adeguati cessavano la loro efficacia dal 31.12.2012 e non possono essere ulteriormente applicati;
VISTI:
- lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale inquadrato nei livelli del comparto Regioni e autonomie locali per l’anno 2017, sottoposto alla RSU comunale ed alle Organizzazioni Sindacali competenti, allegato alla presente deliberazione con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
la quantificazione del Fondo di produttività decentrato per l’anno 2017, così come elaborato dall’Ufficio Finanziario nel rispetto dei vincoli già citati introdotti dall’ art. 9, comma 2 bis, del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall’art. 1, comma 456 delle legge n. 147/2013 e dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. nr. 75 del 25/05/2017 che testualmente recita: “ 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”
DATO ATTO che al fine di addivenire alla definizione della contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2017 e l’utilizzo del fondo per l’anno 2017, si rende necessario fornire delle linee di indirizzo sulla base delle quali la delegazione trattante di parte pubblica possa procedere alla contrattazione in rappresentanza dell’Ente con le organizzazioni sindacali e successivamente, a seguito del parere positivo del Revisore dei Conti, sottoscrivere in maniera definitiva gli atti contrattuali;
DATO ATTO che il D.Lgs 141/2011 "Correttivo alla riforma Brunetta", rinvia l'applicazione delle fasce di merito alla prossima contrattazione collettiva e che pertanto il sistema delle fasce previste nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance non trova al momento applicazione;
RITENUTO, per le ragioni esposte, di:
- approvare lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale inquadrato nei livelli del comparto Regioni e autonomie locali per l’anno 2017, così come sottoposto alle RSU comunale e alle Organizzazioni Sindacali, allegato alla presente deliberazione con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
- prendere atto della quantificazione del Fondo di produttività decentrato del personale inquadrato nei livelli del comparto Regioni e autonomie locali per l’anno 2017, così come elaborato nel rispetto dei vincoli già citati e sottoposto alla RSU comunale e alle Organizzazioni Sindacali, allegato alla presente deliberazione con la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale;
- di proporre alla delegazione trattante l’erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2017 mediante il sistema di valutazione stabilito dall’art. 7 dello schema di contratto allegato;
- dare, conseguentemente, indicazione al Segretario Comunale affinché predisponga gli atti necessari per lo svolgimento della contrattazione decentrata della delegazione di parte pubblica, per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale inquadrato nei livelli del comporta Regioni e autonomie locali per l’anno 2017, ed infine per la costituzione e successiva erogazione del fondo incentivante per l’anno 2017, nonché tutti gli atti conseguente all’applicazione del contratto stesso;
VISTO l’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs n. 165/2001, prevede che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche siano corredati dalle relazioni illustrativa e tecnico- finanziaria, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 25.05.2005 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Dott.ssa Xxxxx X. Xxxxx, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Xxxxx X. Xxxxx, in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con X.Xxx. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale inquadrato nei livelli del comparto Regioni e autonomie locali per l’anno 2017, allegato alla presente deliberazione con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto della quantificazione del Fondo di produttività decentrato del personale inquadrato nei livelli del comparto Regioni e autonomie locali per l’anno 2015, così come elaborato nel rispetto dei vincoli già citati introdotti dall’ art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 come modificato dall’art. 1, comma 456 delle legge n. 147/2013 e dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. nr. 75 del 25/05/2017 che testualmente recita: “ 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”
3) di proporre alla delegazione trattante l’erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2017 mediante il sistema di valutazione stabilito dall’art. 7 dello schema di contratto allegato, ad esclusione dell’applicazione delle fasce di merito;
4) di precisare:
- che, per la stipula definitiva del contratto integrativo decentrato relativo all’anno 2017 e l’utilizzo del fondo per l'anno 2017, è stato acquisito il parere positivo del Revisore dei Conti, allegato alla presente deliberazione con la lettera “C”;
- che successivamente, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, si provvederà ad impegnare la somma necessaria per la corresponsione dei fondi previsti nel contratto integrativo decentrato relativo all'anno 2017;
5) di autorizzare fin d’ora la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2017 nel testo allegato alla presente deliberazione e previo regolare attestazione di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri ai sensi dell’art. 5 del CCNL dell’01.04.1994 come modificato dall’art. 4 del CCNL del 22.02.2004, resa dal Revisore Unico dr. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
6) di trasmettere copia dei contratti all’ARAN, una volta sottoscritti, ai sensi dell’art.. 5 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999;
7) di demandare al Segretario Comunale dott.ssa Xxxxx X. Xxxxx l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento;
7) di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 267/2000.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Xxxxxxxxx la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto.
Il Presidente Il Segretario Comunale
X.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.12.2017 al 12.01.2018 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).
- Viene comunicata con lettera in data 28.12.2017 ai Capigruppo Consiliari (Art.
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
Il Segretario Comunale
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Castelcovati, 28.12.2017
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Castelcovati 28.12.2017
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
X.xx Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx