DUVRI standard
DUVRI standard
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delverde di pertinenze stradali e argini di proprietà o in uso a qualsiasi titolo di pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati, con esclusione di amministrazioni/enti appartenenti all’ambito sanitario.
1. PREMESSA
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.
Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) individua l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti”.
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del predetto decreto.
Considerato che:
a) la gara in oggetto è finalizzata alla stipula da parte della Provincia di Brescia in qualità di soggetto aggregatore (di seguito, per brevità, “Provincia”), di una Convenzione suddivisa in quattro lotti, per ciascuno dei quali sarà stipulato un Accordo Quadro;
c) la Provincia agisce quale stazione appaltante e, quindi, in tal ruolo è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (allegato al Capitolato Tecnico). Si precisa che, atteso che i singoli Contratti Specifici vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il singolo Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro, sarà cura delle Amministrazioni stesse integrare il predetto documento, prima della stipula del Contratto Specifico, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento, in qualità di soggetto aggregatore, del servizio di manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini di proprietà o in uso a qualsiasi titolo di Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di Amministrazioni/Enti appartenenti all’ambito sanitario”, suddivisa in quattro lotti, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti specifici.
Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
2. DEFINIZIONI
La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni.
DEFINIZIONI
TERMINI
Amministrazione Committente | La Committente che utilizza l’Accordo Quadro relativo a ciascun lotto nel periodo della sua validità ed efficacia mediante la stipula di Contratti Specifici. |
Fornitore | L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive il singolo Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del singolo Capitolato Tecnico. |
Datore di Xxxxxx | Xxxxxxxx titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Xxxxxx si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. |
DUVRI standard | Il presente documento. |
DUVRI | Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la Amministrazione Committente è tenuta a redigere, integrando il DUVRI standard predisposto dalla Provincia. |
Lavoratore | Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. |
3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD
I servizi e le attività oggetto della presente procedura, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, si possono sinteticamente ricondurre nell’erogazione dei servizi di manutenzione del verde di pertinenze stradali e argini di proprietà o in uso a qualsiasi titolo di Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati, con esclusione di Amministrazioni/Enti appartenenti all’ambito sanitario.
Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.
Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:
• compresenza di lavoratori di altre ditte;
• movimento/transito di mezzi
• lavoro su strada;
• lavoro con mezzi meccanici;
• lavoro in altezza;
• rischio scivolamento (esempio, manto stradale, trabattelli, scale);
• probabili interventi sulle sedi stradali;
• probabili interventi di opere murarie;
• probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri della Committente o soggetti terzi;
Commentato [31]: Integrare con ulteriori rischi
• probabile movimentazione manuale di carichi;
• probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.
Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato dalla Amministrazione Committente, prima della stipula del Contratto Specifico, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi ed indicando i relativi costi; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali.