Contract
19 сентября 2019
Russia: Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali
Roma, 19 settembre 2019 – Con la Legge Federale del 1° maggio 2019 n. 79-FZ la Russia ha ratificato la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (firmata a Parigi il 24 novembre 2016) (“Convenzione”).
La Convenzione è stata elaborata dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con lo scopo di prevenire gli abusi nell’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (CCDI) e dei casi di esenzione o di imposizione ridotta mediante evasione o elusione fiscale (ivi incluse strategie di treaty-shopping finalizzate ad ottenere i benefici previsti da tali accordi a beneficio indiretto di residenti in giurisdizione terze).
La Convenzione non sostituisce le disposizioni delle CCDI, le quali rimarranno in vigore. Infatti la Convenzione si limita a modificare o precisare solo alcune disposizioni delle attuali CCDI, prevedendo diverse soluzioni che le giurisdizioni contraenti potranno scegliere di applicare alle CCDI alla ratifica.
La Russia ha deciso di applicare le disposizioni della Convenzione a 71 CCDI. Pertanto è necessario verificare, di volta in volta, l’entrata in vigore della Convenzione per una determinata giurisdizione contraente e le riserve che sono state fatte all’atto di ratifica.
Le misure previste dalla Convenzione riguardano, tra l’altro:
– strumenti e strategie ibride di diminuzione degli oneri fiscali (hybrid mismatch arrangements);
– prevenzione dell’abuso delle CCDI;
– prevenzione dell’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione.
La Russia ha scelto i seguenti due meccanismi per limitare le agevolazioni:
– test di scopo principale (principal purpose test);
– disposizione semplificata sulla limitazione dei benefici (simplified limitation of benefits).
La maggior parte delle giurisdizioni contraenti hanno scelto il test di scopo principale per le CCDI stipulate con la Russia.
Tale test consente alle autorità fiscali di non ammettere la concessione di benefici previsti dalle CCDI qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione, o di qualsiasi persona interessata da un’intesa o transazione, fosse quella di ottenere tali benefici.
Inoltre, nella Convenzione vengono stabilite le modifiche all’imposizione fiscale della stabile organizzazione e viene ristretta la definizione della “attività preparatoria e ausiliare”.
Per quello che riguarda la vendita indiretta di beni immobili mediante alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione, i relativi utili sono imponibili nell’altra giurisdizione contraente a condizione che tali azioni o diritti derivino il loro valore, per una determinata quota, da beni immobili (real property) situati nell’altra giurisdizione contraente o a condizione che più di una certa quota della proprietà dell’entità sia costituita da tali beni immobili (real property), sempre che tale soglia di valore pertinente sia raggiunta in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione.
Per quello che riguarda i soggetti residenti in più di una giurisdizione contraente, ad eccezione delle persone fisiche, le autorità competenti delle giurisdizioni contraenti dovranno determinare in via amichevole quale sia la giurisdizione contraente in cui tale soggetto deve essere considerato residente, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di ogni altro fattore rilevante. In assenza di tale accordo, tale soggetto non avrà diritto ad alcuno sgravio o esenzione fiscale prevista da CCDI, salvo nella misura in cui ciò sia stato convenuto dalle autorità competenti delle giurisdizioni contraenti, con le modalità da loro concordate.
La Convenzione prevede termini diversi per l’inizio dell’applicazione delle proprie
disposizioni per:
Imposte ritenute alla fonte;
Imposte diverse dalle imposte ritenute alla fonte; Procedura amichevole.
La Convenzione entrerà in vigore per la Russia il 1° ottobre 2019.
Attualmente la Convenzione è stata firmata da 89 paesi. In particolare, l’Italia ha firmato la Convenzione il 7 giugno 2017 ma non ha ancora depositato l’atto di ratifica.
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