CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Stipulato oggi 20 ottobre 2012, presso il Palazzo Comunale
tra:
Il Sig. Tesi Omero nato a Larciano il 15/02/1935 domiciliato in Xxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxxxx
x.000 X.X. XXX MRO 35B15 E451P, denominato locatore
e:
Comune di Larciano Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx00 00000 Xxxxxxxx (XX) Part.I.V.A.00180870479, che, nella persona di Arch. Xxxx Xxxxxxxxx Pratesi, denominato conduttore
Le parti convengono e stipulano:
1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE: locale sito in Xxxxxxxx , xxx Xxxxxxxxx x.000/000, xx xx. 120, composto di n. 1 vano utile, di proprietà del Sig. Tesi Omero;
2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: al presente contratto si applica l’art.42 della L. 392/1978 e la durata della locazione è prevista di anni 6 ai sensi dell’art. 27 legge 27 luglio 1978, n. 392, a decorrere dal 20.10.2012. Tale durata potrà essere rinnovata per una prima volta soltanto e per lo stesso periodo di sei (6) anni, salvo disdetta da inviarsi mediante lettera raccomandata 12 mesi prima della scadenza contrattuale, ai sensi dell’art.28 comma 1 della L. 392/1978.
3 – RECESSO: il Conduttore ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell’art.27, comma 7 della Legge 392/1978, dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata R.R., almeno sei mesi prima della data di decorrenza del recesso. Nell’ipotesi del recesso anticipato, il locatore non potrà rivalersi o pretendere nessuna somma da parte del conduttore;
4 - CANONE: il canone di locazione annuo è pattuito in € 6.000,00 da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € 1.500,00, sul c/c bancario n°304714/00 intestato al Sig. Tesi Omero via Xxxxxxxx n°3 Larciano (PT) 51036, presso la Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia sede di Larciano (PT) ABI 6260 CAB 70410. I caso di variazione del c/c bancario del locatore sarà lo stesso che comunicherà tempestivamente al conduttore la modica ed i nuovi estremi.
5 - USO: l'immobile si concede per uso diverso dall’abitazione, e precisamente per: gli scopi istituzionali dell’Ente, vale a dire archivio storico.
6 - DIVIETI: è vietata assolutamente la sublocazione dell'immobile e cessione anche parziale del contratto. E' vietato il mutamento di destinazione d'uso.
7 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LICENZA DI ABITABILITA': Il locatore dichiara
che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità.
8 - STATO DELL'IMMOBILE: Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato.
9 - DIVIETO DI MODIFICHE: ogni aggiunta che non possa essere rimossa in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione o trasformazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il consenso scritto del proprietario.
10 - RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione, mentre quelli di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore.
11 - SPESE DI REGISTRAZIONE: La registrazione sarà effettuata dal Locatore, con onere a carico di ciascuna delle due parti. Il Locatore si impegna ad effettuare per ciascun anno di durata della locazione, il pagamento della quota dovuta all’Agenzia delle Entrate per la relativa imposta.
Il conduttore provvederà a restituire la propria quota spettante del 50%, previa presentazione da parte del Locatore dell’attestazione del pagamento.
12 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla legge n. 392 del 27 luglio 1978. Letto, approvato e sottoscritto.
Il locatore Il conduttore
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole n. A-B- C-D-E-F-G che sono state rilette.
Il locatore Il conduttore
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ULTERIORI CLAUSOLE
A - Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso NON era adibito ad uso abitazione.
B - DIVIETO DI MIGLIORIE ED ADDIZIONI: Restano a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.
C - TINTEGGIATURA: il conduttore provvede a sue spese alla tinteggiatura delle pareti e lascerà l’immobile alla scadenza nello stato in cui si trova;
D - ISPEZIONI DA PARTE DEL CONDUTTORE: il conduttore dovrà consentire, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata al locatore, all'amministratore o a loro incaricati.
E - Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima.
F - RESPONSABILITA' PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI: Il conduttore esonera
espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del portiere.
G - INTERRUZIONE SERVIZI: Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.