COMUNE DI FANO
Rep. n.
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
Contratto per l' affidamento del servizio di europrogettazione e supporto all'assistenza tecnica inerenti le attività d'interesse del Comune di Fano ed i programmi finanziati da sviluppare e gestire per il periodo presumibile dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2021. CIG n. 7642869704 - N. Gara 7212192.
Repubblica Italiana
L’anno duemila...... (.......) questo giorno ....... (.......) del mese di ,
io ..................., Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica:
1) dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Camerino (MC) il 30 settembre 1956, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente del Settore Cultura e Turismo, come risulta dal provvedimento sindacale n. 29 del 28 settembre 2018, in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione Comunale e dell’art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;
2) sig. ................................, nato ad .................... il ....... ed ivi residente in via ................., codice fiscale ................., il quale interviene alla stipula del
presente atto nella sua qualità di ......................... della ......................, con sede
in Via ................. – ............ (PU), .................................. come risulta dalla
visura telematica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ............................, agli atti del Comune
di Fano.
Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:
Premesso che:
- con determinazione a contrattare n. 1611 del 29.08.2018 del Dirigente Settore Cultura e Turismo del Comune di Fano, veniva stabilito di procedere all’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di manifestazioni di interesse rivolte all’affidamento del servizio di europrogettazione e supporto all'assistenza tecnica inerenti le attività d'interesse del Comune di Fano ed i programmi finanziati da sviluppare e gestire per il periodo presumibile dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2021, propedeutica all’espletamento di successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n. ...........del del Dirigente Settore Cultura
e Turismo, venivano approvati gli ulteriori atti necessari e la lettera d’invito per procedere all’affidamento dell'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’importo dell'appalto ammonta ad € 195.000,00 Iva esclusa, così suddiviso:
- Importo a base di gara, soggetto a ribasso € 195.000,00
- costi per la sicurezza dovuti ad interferenze € 0,00
- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con impegni
n. ;
- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG n. 7642869704 - Gara n. 7212192;
- Responsabile Unico del presente procedimento è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx – Dirigente Settore Cultura e Turismo del Comune di Fano ;
- a seguito di seduta di gara mediante procedura negoziata effettuata in
data ........................, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore del ...................................... sulla base dell'offerta tecnica ed economica presentata, come risulta dai relativi verbali;
- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall’ANAC, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario;
- visure della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;
- ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, sono stati acquisiti i DURC on line , dai quali risulta che le Cooperative sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- che il Comune Fano, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le comunicazioni /informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'Impresa con sede a mediante consultazione della
B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta comunicazione / informazioni antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88. co. 1. del d.lgs. 159/2011 in data prot. n. PR_xxUTG_Ingresso_00000_00000
(acquisita al P.G. dell'Ente al n.0000 del 00/00/2017);
[ovvero]
- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le comunicazioni prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n.
del .
Rilevato che, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del
d.lgs. 159/2011;
[ovvero]
- che non sono ancora pervenute, alla data di stipula del presente contratto, le informazioni prefettizie antimafia richieste tramite sistema BDNA. prot. n.
del .
In applicazione di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;
- con determinazione n................del del Dirigente Settore Cultura
e Turismo, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, al suddetto ....................., con sede in ............... - ;
- all'aggiudicatario viene assegnata l'appalto. limitatamente
all'importo per il periodo ;
- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data ........................... alle altre ditte concorrenti;
- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato su Amministrazione trasparente- Sez. Bandi di gara e contratti -Albo Pretorio on- line ..................., xxxxx ,;
-che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;
--che il Dirigente firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l’affidamento del presente servizio;
- ai fini tutti del presente contratto, il sig. quale legale rappresentante
dichiara di aver eletto domicilio presso ...............................................
Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
La dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto il servizio di europrogettazione e supporto all'assistenza tecnica inerenti le attività d'interesse del Comune di Fano ed i programmi finanziati da sviluppare e gestire per il periodo presumibile dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2021, alla ditta............................................con sede in
Via ........................... n. .... – cap...............
Art. 2 – Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di tre anni, con inizio
presumibile dall’1 dicembre 2018 e termine al 30 novembre 2021 e comunque dalla data di inizio del servizio, fermo restando la durata triennale.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per ulteriori quattro mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 3 – Valore complessivo dell'appalto
In dipendenza del ribasso percentuale offerto, l'importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest’ultima, è stabilito in Euro = (Euro
/00=), (determinato applicando la percentuale di ribasso offerta all'importo di: Euro , comprensivo di tutte le forme di opzioni esercitabili dalla stazione appaltante previste nei documenti di gara).
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € zero.
Art. 4 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviano al contenuto e tenore dei seguenti documenti:
a) Determinazione a contrattare n..............................
b) Capitolato Speciale d’Appalto;
c) Verbali di gara;
d) Offerta tecnica ;
e) Offerta economica;
f) Determinazione n.............................. del Dirigente Settore Cultura e
Turismo, di aggiudicazione definitiva ed efficace. g)...........................................
Art. 5 – Descrizione dei servizi
Il servizio da affidare ha per oggetto l’attività di EUROPROGETTAZIONE E SUPPORTO ALL'ASSISTENZA TECNICA INERENTI LE ATTIVITA' D'INTERESSE DEL COMUNE DI FANO ED I PROGRAMMI FINANZIATI DA
SVILUPPARE E GESTIRE e precisamente:
A) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Il servizio di progettazione europea deve prevedere l’espletamento delle seguenti attività:
1) attività di informazione su nuove direttive e/o orientamenti comunitari e nazionali con conseguente consulenza nella fase di adeguamento ad esse da parte del Comune;
2) attività di segnalazione di bandi internazionali, nazionali e regionali di potenziale interesse del Comune;
3) analisi delle principali caratteristiche del bando (modalità di presentazione del progetto, documentazione di supporto necessaria, tempistica, fondi disponibili, durata massima dei progetto, ecc);
4) analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma al fine di predisporre una proposta progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del Programma stesso (manuali, linee guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.);
5) ricerca e gestione del partenariato in accordo con l'Ente affidatario;
6) predisposizione del draft della proposta progettuale in lingua inglese, redatto in condivisione con i referenti del Comune e con i potenziali partner al fine
della definizione del partenariato e dei pacchetti di lavoro;
7) redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai documenti ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario), e raccolta di tutta la documentazione di supporto necessaria da parte dei partner;
8) inserimento dei contenuti del formulario e dei relativi documenti di supporto nelle piattaforme online dei singoli Programmi UE, ove previste;
9) realizzazione del controllo finale del progetto prima dell'invio alle autorità competenti;
10) monitoraggio dell’iter dell’approvazione;
11) partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro locali, regionali e transnazionali e ad altre riunioni preparatorie, nonché eventuali fasi di negoziazione successive alla candidatura, finalizzate all'approvazione definitiva del progetto, inclusa la fornitura di tutta la documentazione di supporto e redazione di eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi competenti del Programma prima dell’approvazione definitiva del progetto;
12) ripresentazione, in caso di esito negativo, del progetto debitamente rivisto e aggiornato, in uno dei successivi bandi, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante.
13) il servizio di progettazione contempla anche le attività connesse alla partecipazione del Comune di Fano (o da Istituzioni, Enti ed altri soggetti da esso indicati) in qualità di partner di progetto di iniziative promosse da altri Enti capofila. In questo caso il servizio include la collaborazione con l'Ente proponente e specificatamente la fornitura di ogni contenuto richiesto
funzionale alla redazione della proposta condivisa e di tutta la documentazione amministrativa di volta in volta necessaria.
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’IMPLEMENTAZIONE, LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DI PROGETTI EUROPEI (solo in caso di approvazione della proposta progettuale)
Il servizio di assistenza tecnica prevede l’espletamento delle seguenti attività:
1) assistenza tecnica complessiva rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento siglato con l'Autorità di Gestione del Programma e/o dall'Accordo di Partenariato da svolgere a supporto del Servizio responsabile del progetto all'interno della struttura comunale;
2) assistenza tecnica complessiva al responsabile e coordinatore di progetto per la buona attuazione di tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti dell'Ente, del Programma e del partenariato a seconda che il ruolo ricoperto dall'Ente sia di Lead Partner o Partner semplice;
3) attività di rendicontazione finanziaria (svolta direttamente o in assistenza/supporto al responsabile del progetto) consistente in: predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e monitoraggio degli impegni assunti; redazione in lingua inglese dei rapporti tecnici e finanziari sia intermedi che finali e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari; caricamento delle spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma; monitoraggio rilascio delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste;
4) verifica dell'andamento della liquidazione della spesa rispetto ai timing di
progetto;
5) supporto alla gestione del budget di progetto in stretto raccordo con i referenti del Comune e predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di budget;
6) supporto agli incontri previsti dal progetto ed alla preparazione degli stessi;
7) supporto ad eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato sia con gli organi di gestione del Programma qualora dovesse rendersi necessario;
8) attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi.
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SEGUENTI PROGETTI GIA' FINANZIATI
Nello specifico:
-Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile Pesaro-Fano. La Strategia è finanziata con lo strumento sperimentale degli Investimenti Territoriali Integrati previsto dai Fondi Strutturali 2014-2020. Ha l'obiettivo di avviare processi di sviluppo innovativo che facciano leva sulla cultura, sulla tutela ambientale, sulla ricerca tecnologica.
-Start Up Tunisia è un progetto di Cooperazione Territoriale sostenuto dal Comune di Fano per favorire lo sviluppo agricolo e rurale nella regione di Jendouba in Tunisia con il sostegno di CEFA Ong e grazie alle competenze tecniche impegnate nel settore del biologico del territorio fanese.
Green Fest è un progetto LIFE, coordinato da ANCI Lombardia in qualità di Ente capofila con l'obiettivo di definire e applicare standard minimi di tutela ambientale nell'organizzazione di eventi culturali.
In questo contesto il servizio di assistenza tecnica prevede l’espletamento delle
seguenti attività:
1) coordinamento del partenariato ovvero partecipazione ad ogni tavolo tecnico/operativo con i partner di progetto per la gestione delle attività previste;
2) confronto sistematico con l'Autorità di Gestione del singolo progetto ovvero con l'Ente Capofila e disbrigo di ogni pratica amministrativo-operativa di volta in volta richiesta;
3) coordinamento degli interventi in capo al Comune di Fano da svolgersi sul proprio territorio;
4) monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi;
5) coordinamento delle attività di comunicazione delle iniziative progettuali;
6) gestione dei budget e gestione contabile delle iniziative in coerenza con i dettami del Programma/progetto e predisposizione di ogni documentazione e pratica di rendicontazione delle spese.
D) SERVIZIO DI SEGNALAZIONE E ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI INTERESSE DEL COMUNE EMESSI ANCHE AL DI FUORI DEI FONDI COMUNITARI:
Il servizio consiste nella segnalazione ai referenti del Comune di opportunità di
finanziamento e/o comunque di sviluppo derivanti da procedure o bandi emessi da enti pubblici o privati che possano costituire interesse per l'Amministrazione Comunale ed in una, se richiesta, supervisione alla struttura comunale che decide la partecipazione.
Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 ed è stato rilevato che in relazione alle attività previste non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del concessionario. L'importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pertanto pari a zero.
Art. 6 – Personale e professionalità richieste
L' affidatario si impegna a prestare i servizi oggetto di appalto con personale in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al punto 6.4 dell’art. 6 del Capitolato Speciale d’Oneri ed indicato nominativamente nell’offerta tecnica.
In particolare si impegna ad utilizzare nello svolgimento del presente appalto la figura professionale avente esperienza almeno decennale con funzioni di responsabilità nella progettazione europea e nelle attività di assistenza tecnica attestata mediante curriculum allegato all’offerta tecnica.
Art. 7 - Rapporti con l’Ente appaltante e controllo del servizio L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli impegni previsti a proprio carico negli atti di gara, ed in particolare di quanto previsto al successivo art. 9,
nonché di quelli assunti con la presentazione dell’offerta tecnica.
Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto.
Il luogo di esecuzione del servizio è la sede di lavoro della Stazione Appaltante. Le attività da svolgere non richiedono la costante presenza dell’aggiudicatario presso gli uffici della Stazione Appaltante, ma il servizio può essere fornito anche nella sede operativa di appartenenza dello stesso.
L'aggiudicatario deve comunque garantire la propria presenza almeno settimanalmente presso la sede comunale, uffici deputati, in base alle necessità derivanti dalle attività in corso e secondo accordi informali con il dirigente del Servizio politiche comunitarie.
Qualora il rappresentante della società incaricata partecipasse, in rappresentanza dell'Amministrazione, agli eventi e/o meeting dei progetti finanziati avrà diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto,
alloggio), purché documentate, così come previste e finanziate dal progetto stesso.
Art. 9 – Obblighi della ditta appaltatrice.
L’impresa si impegna a:
a. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, nell'interesse del Comune di Fano e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Potranno essere previste modifiche, parziali, limitate e non sostanziali, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con il committente;
b. impiegare, per la gestione di servizi in appalto, operatori in possesso dei requisiti e dell’esperienza di cui all'articolo 6 del capitolato speciale di appalto, e presentati in sede di offerta. Qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto, per cause a lui non imputabili, a sostituire la richiamata figura professionale, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta al Comune di Fano, indicando il nuovo nominativo che intende proporre in sostituzione e che, comunque, deve possedere almeno i requisiti sopra specificati.
c. svolgere attività di sportello almeno settimanale presso l'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Fano;
d. garantire lo svolgimento del servizio per tutta la durata dell’affidamento, come specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri;
e. mantenere riservati i dati e le informazioni relative all'Ente affidatario di cui essa o il proprio personale venga in possesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, note o elaborazioni di qualsiasi informazione, atto o documento dell'Ente affidatario di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione del presente appalto;
f. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa incaricato dovessero cagionare a cose sia dell'Ente affidatario che di terzi e/o a persone durante l’esecuzione dell’appalto;
g. comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati dichiarati in sede di offerta e dare all'Ente immediatamente notizia di ogni eventuale variazione che la Ditta dovesse subire o effettuare (es. cambiamento della Ragione Sociale, poteri di firma, ecc.), fatta salva la facoltà di accettazione da parte dell'Ente stesso, fino alla conclusione del rapporto contrattuale eventualmente originatosi a seguito dell’affidamento dell’appalto;
h. impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all'utilizzo della documentazione necessaria;
i. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;
j. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;
k. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione delle attività di cui al presente Capitolato;
l. fornire semestralmente relazioni di carattere generale sull’andamento della progettazione in corso, sulla gestione delle attività, sulle possibilità future di partecipazione a bandi;
m. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;
n. assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente Capitolato;
o. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile;
p. designare, fin dalla presentazione dell'offerta tecnica, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente affidatario, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima. La ditta affidataria dovrà successivamente concordare e comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
q. trasmettere al Comune di Fano, alla scadenza del contratto, tutta la documentazione in suo possesso, sia per le attività concluse che per i progetti in corso di realizzazione sia in formato elettronico (fascicolo informatico), sia in formato cartaceo (se richiesto dal Comune di Fano).
Nell'espletare i propri compiti la ditta affidataria dovrà aver cura di uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole del Programma e dei Regolamenti Comunitari di riferimento, avendo cura di aggiornarsi progressivamente in merito alle novità introdotte nel corso della Programmazione.
Fermo restando che la mancata citazione di norme generali comunque applicabili non esimono l’impresa dalla loro integrale applicazione, si precisa che l’appalto sarà comunque soggetto alle norme emanate anche successivamente alla formalizzazione del rapporto contrattuale che - per
specifico disposto di legge - debbano o possano essere applicate alle prestazioni in corso di esecuzione.
Art. 10 - Obblighi del Comune di Fano.
L'Ente si impegna a fornire all'affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti i servizi in precedenza descritti.
L'Ente si impegna inoltre a mettere a disposizione l'Ufficio Politiche
Comunitarie quale sede operativa per lo svolgimento delle attività afferenti l'affidamento.
Art. 11 - Controlli, vigilanza, rendicontazione
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto, nonchè di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dei competenti uffici comunali.
Art. 12 – Penalità.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L’applicazione della penale riguarda ogni termine che la Stazione Appaltante assegna all’appaltatore ai sensi del presente atto.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera
in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il ritardo e l’entità della penale sono computati in termini di giorni solari. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del responsabile unico della procedura.
É ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.
Art. 13 - Garanzie assicurative - Responsabilità per danni a persone e
cose - copertura assicurativa
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di attività lavorative non autorizzate (es. pubblicazione di contenuti soggetti a copyright), omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo riportato al capoverso precedente e di quanto più
dettagliatamente previsto nell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Oneri, l’aggiudicatario ha stipulato una polizza assicurativa del valore di € 500.000,00.
Art. 14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è previsto un corrispettivo annuo di € ,00 oltre ad IVA di legge.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura bimestrale corredata da relazione delle attività svolte e trasmessa dall’impresa in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco UFUD0S.
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Fano – Settore Cultura e Turismo – U.O. Politiche Comunitarie” e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.
I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:
- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.
L'Ente avrà cura di fornire all'affidatario informazioni specifiche in merito al momento della stipula del contratto.
Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico della ditta beneficiaria.
L’impresa aggiudicataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.
Art. 15- Revisione dei prezzi
I corrispettivi determinati in sede di gara restano invariati fino alla fine del contratto.
Art. 16- Subappalto del servizio
Il subappalto del servizio in oggetto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 alla cui disciplina le parti espressamente rinviano.
ovvero
In considerazione del fatto che l'Appaltatore non ha formulato in sede di gara la dichiarazione di cui all'art 105 comma 4 lett b) del Dlgs 50/2016, durante l'esecuzione del presente contratto non potrà procedersi all'autorizzazione di alcun subappalto.
Art. 17-Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto di cedere il presente contratto di appalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto per l’Amministrazione Comunale, salvo alla stessa la facoltà di ritenere
senz’altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, previo il semplice accertamento del fatto.
Art. 18 - Cause di risoluzione del contratto e recesso
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dall’appalto, il Comune di Fano può recedere dal contratto o risolvere lo stesso così come previsto rispettivamente dall’art. 19 e dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Xxxxx, ai sensi delle disposizioni del codice civile. In particolare, il Comune di Fano avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
– le mancate prestazioni del servizio
– le ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi al servizio;
– quando l’appaltatore si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
– quando l’appaltatore cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
– ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C..
L’Amministrazione, riscontrata l’eventuale violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento nazionale e comunale, contesterà per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/incarico,
fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 19- Clausola risolutiva espressa
Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle comunicazioni di cui all'art.84, comma 3 del D.lgs. 159/2011, che perverranno successivamente alla stipula del presente rilasciate dalla competente Prefettura nel caso di comunicazione emergano cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011.
Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'affidatario spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.
Art. 20 - Clausola di recesso unilaterale
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il comune di Fano ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.
Art. 21 - Controversie contrattuali
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Pesaro.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il cocnessionario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici
Il Concessionario prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.
Art. 24 - Assenza di condizioni ostative alla stipula
Il Responsabile di Xxxxxxx che interviene in quest’atto in rappresentanza del
Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonchè le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 25 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 26 - Cauzione definitiva
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell’importo di € .................. (euro ............................
centesimi), mediante polizza fidejussoria n. della
Compagnia....................., emessa in data ..............................
All'aggiudicatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € (euro
...............................), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
Art. 27- Rinvio alle norme generali
Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché tutta la normativa, comunitaria e nazionale vigente, che disciplina la materia.
Art. 28 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Xxxx, xxx
x. Xxxxxxxxx x'Xxxxxx, x. 00, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.
Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Cultura e Turismo.
Art. 28 - Spese
Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'appaltatore che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di €.................. (euro .......................................................), di cui
€ ..............................per diritti di segreteria ed € per imposta di
registro ed € .....................per imposta di bollo (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).
Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell’imposta di bollo, l’Affidatario si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell’Ente e dell’Ufficiale Rogante.
Nelle ipotesi di applicazione delle penali, l'Affidatario si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.
Art. 29 - Disposizioni di carattere fiscale
Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l’atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:
- .............................................................;
- Comune di Fano – n. 00127440410.
Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di
n. .......................pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.
Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3 e all’art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx sig. .................................................
Il Segretario Generale .........................................
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)