CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI AMBIENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONSIP S.p.A.
Allegato 5 bis
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI AMBIENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
LOTTO 2 – SERVIZI DI GESTIONE SISTEMI E SUPPORTO AI PROGETTI DT-RGS
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 4
Articolo 2 Oggetto 5
Articolo 3 Durata 8
Articolo 4 Aumento 8
Articolo 5 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 9
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 12
Articolo 7 Obblighi di riservatezza 13
Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d’autore 14
Articolo 9 Proprietà dei prodotti 15
Articolo 10 Responsabilità 17
Articolo 11 Subappalto 17
Articolo 12 Ambienti 19
Articolo 13 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 20
Articolo 14 Dimensioni dei singoli servizi e periodo transitorio 21
Articolo 15 Produttività e composizione dei gruppi di lavoro 22
Articolo 16 Pianificazione delle attività 23
Articolo 17 Consegna dei prodotti 23
Articolo 18 Collaudo e accettazione 24
Articolo 19 Garanzia 25
Articolo 20 Monitoraggio 26
Articolo 21 Penali 27
Articolo 22 Corrispettivo 33
Articolo 23 Fatturazione e pagamento 38
Articolo 24 Cauzione 40
Articolo 25 Trasparenza dei prezzi 41
Articolo 26 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 42
Articolo 27 Risoluzione 42
Articolo 28 Recesso 43
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali 44
Articolo 30 Foro competente 45
Articolo 31 Consenso al trattamento dei dati 45
Articolo 32 Condizioni particolari di risoluzione 46
Articolo 33 Codice deontologico 47
Dichiarazione dell’appaltatore annessa al contratto 47
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI GESTIONE DEGLI AMBIENTI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – LOTTO 2
TRA
La Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00/x, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Consip”)
E
, con domicilio e sede legale in , in persona di
, di seguito per brevità anche “Impresa”
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche “Amministrazione”), ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa, risultata aggiudicataria del lotto ***********, della gara a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti.
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” - Capitolato Tecnico e suoi allegati tra cui l’Allegato 3 Requisiti di qualità e livelli di servizio specifici della fornitura, Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx - Xxxxxxxx “IV” Relazione Tecnica) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico e suoi allegati tra cui l’Allegato 3 Requisiti di qualità e livelli di servizio specifici della fornitura), e l’Allegato “III” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), l’Allegato “IV” (Relazione Tecnica) nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli allegati del Capitolato Tecnico, i Piani di qualità e i Piani di lavoro prodotti in corso d’opera.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio
1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché dal regolamento approvato con D.P.C.M. n° 452/97;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 82.
3. In caso si discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.
Articolo 2 Oggetto
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei seguenti servizi, così come previsti nel capitolato tecnico:
A) servizi di gestione, di conduzione tecnica e di monitoraggio h24 del Sistema Centrale e Sistemi ad alta complessità per i seguenti ambiti:
• Sistema Centrale (Os/390);
• Sistemi ad alta complessità (Datawarehouse, NSBF, Documentale, Consolidamento, Gestionale e Configuration);
B) servizi di supporto sistemistico alla gestione di sistemi e reti, di gestione degli attrezzaggi e della logistica dei CED, di conduzione e realizzazione di progetti informatici e/o tecnologici e di supporto a progetti applicativi;
da eseguirsi secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 22 comma 1. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo.
2. Il servizio di cui al precedente comma 1 lettera A) sarà organizzato dal fornitore in funzione del raggiungimento degli obiettivi del servizio stesso e nel rispetto dei requisiti di qualità espressi nel Capitolato Tecnico.
3. Le attività di cui al precedente comma 1 lettera B) saranno organizzate in interventi secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto dei requisiti di qualità espressi nel Capitolato stesso.
4. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di lavoro; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Piano di lavoro
- Piano della qualità Generale e di obiettivo
- Rapporti tecnici mensili sulle attività condotte
- Rendicontazione dei requisiti di qualità
- Base dati dei requisiti di qualità
- Reportistica ad hoc
- Scheda di fattibilità del change
- Manuali di gestione
- Relazioni tecniche
- Relazioni sull’andamento degli interventi
- Manualistica di intervento
- Documentazione di tracciatura delle modifiche del software
- Analisi di impatto
- Studi e prototipi
- Linee guida di configurazione di ambienti
5. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie proposte e delle soluzioni indicate nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all’approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi si ritengono tutti remunerati nel corrispettivo di cui all’art. 22, pertanto al termine delle attività contrattuali esse rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell’Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 9 comma 1. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l’Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti si rendessero necessari per mantenere tali soluzioni allineate agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali prodotti. Si precisa che eventuali
ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell’Amministrazione, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 21. L’impresa di impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi un Piano della qualità specifico che contenga l’indicazione dei requisiti di qualità che l’Impresa si impegna a mantenere.
Articolo 3 Durata
1. Il presente contratto ha la durata di 25 (venticinque) mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.
Articolo 4 Aumento
1. La Consip e/o l’Amministrazione hanno la facoltà di apportare un aumento nell’esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
Articolo 5
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico all’Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo articolo 22, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutti i servizi oggetto di contratto.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
3. L’Impresa si impegna ad eseguire le attività contenute nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica, secondo le modalità indicate dalla Consip nel medesimo Capitolato Tecnico ovvero secondo quelle diversamente concordate con la Consip stessa.
4. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip e l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi
momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Consip e/o dell’Amministrazione potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell’Impresa alla Consip e/o all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
8. Per i servizi di cui al precedente articolo 2 comma 1 lettera B) l’Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Consip medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto, secondo le prescrizioni di cui al precedente comma 2. L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa Consip.
9. L’Impresa, nel caso in cui proceda alla sostituzione di una risorsa professionale già coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip il curriculum della nuova figura professionale. La Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dall’Impresa. La Consip si riserva, inoltre, la facoltà di
non accettare la predetta sostituzione, qualora l’unità di personale proposta in sostituzione dall’Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Impresa si obbliga, in caso di sostituzione, ad assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche tramite un adeguato periodo di affiancamento con la risorsa uscente, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; in ogni caso, fermo restando il diritto a percepire quanto pattuito per l’utilizzo della risorsa uscente, l’Impresa non avrà diritto ad alcunché per l’utilizzo della risorsa entrante in sostituzione, per la durata di 20 giorni.
10. Resta inteso che in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione della figura del responsabile della fornitura, così come individuata nel successivo art. 16, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip.
11. L’Impresa prende atto che la Consip, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
12. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall’Amministrazione. L’Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete Consip e/o dell’Amministrazione, e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
13. L’Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dalla Consip all’inizio di ciascun obiettivo per l’intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alla Consip in
qualsiasi momento durante l’esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.
14. Al termine delle attività contrattuali, l’Impresa dovrà consegnare a Consip tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità di Consip degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui all’art. 2 comma 5 e dei prodotti programma utilizzati dall’Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui Consip si avvalga della facoltà di acquisirne la proprietà in base al disposto di cui all’art. 9 comma 1.
15. L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfetaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
Articolo 7 Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione della Consip e dell’Amministrazione.
Articolo 8
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla stessa Xxxxxx.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 9 Proprietà dei prodotti
1. La Consip e/o l’Amministrazione acquisiscono la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto
quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei sistemi realizzati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno) dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà Consip le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 2 comma 5. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all’art. 2 comma 5, la Consip si riserva di acquistarne le licenze d’uso, a titolo definitivo e con durata perpetua al termine delle attività contrattuali. L’acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall’art. 22 comma 14.
La Consip e/o l’Amministrazione potranno, pertanto, senza alcuna
restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
2. Restano esclusi dalla titolarità della Consip e/o dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare
opere derivate.
Articolo 10 Responsabilità
1. L’impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
Articolo 11 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, affida in subappalto, nella misura non superiore al 30 % dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge n. 55/90, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Avvalendosi delle seguenti Imprese:
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1). Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale; 2). Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 3). Ai sensi dell’art. 17 Legge
n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (conforme al Modello 2 allegato al presente documento) che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione (in originale o copia autentica) rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4). Certificato di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito con modifiche dalla legge 266/2002). In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. n. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 12 Ambienti
1. La Consip metterà a disposizione dell’Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel paragrafo 4.16 del Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa prende atto che, anche attraverso le attività affidate nell’ambito del presente contratto, la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software
esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nell’Allegato 5 del Capitolato Tecnico, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per le attività di tipo progettuale non afferenti le attività di gestione dei sistemi, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e/o comunicati non oltre la fase di attivazione di cui al Capitolato tecnico, l’Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.
Articolo 13
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Consip l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell’Amministrazione alle verifiche che saranno ritenute opportune prima dell’utilizzo, ovvero a non accedere alle reti dipartimentali con apparati elaborativi, in particolare pc portatili, non di proprietà di Consip e/o dell’Amministrazione, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione, ciò al
fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza informatica.
4. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 14
Dimensioni dei singoli servizi e periodo transitorio
1. L’Impresa prende atto che le dimensioni dei singoli servizi sono disciplinate all’interno del Capitolato Tecnico, nonché, che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni interventi con modalità “a corpo”, sulla base della stima proposta dall’Impresa e autorizzata da Consip.
2. Nei primi 90 giorni dall’inizio delle attività (periodo transitorio), o come definito nella Relazione tecnica, così come disposto al punto 4.11 del capitolato tecnico, il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio non sarà soggetto all’applicazione delle penali di cui all’art. 21. L’impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità, ed a evitare ogni scostamento dalle soglie previste. Durante tale periodo transitorio l’Impresa avrà diritto soltanto al 75% del corrispettivo di cui all’art. 22 comma 2. Durante tale periodo transitorio avranno comunque efficacia gli indicatori di qualità generali di cui all’Allegato 3 al Capitolato tecnico, pertanto laddove previsto dall’art. 21 l’Impresa è soggetta all’applicazione delle penali.
3. Laddove l’Impresa non assolva nelle modalità e nei tempi previsti le obbligazioni di cui all’art. 2 comma 5, l’Impresa stessa avrà diritto soltanto al 75% del corrispettivo di cui all’art. 22 comma 2, per tutta la durata degli
inadempimenti. Tale decurtazione sarà effettuata tenendo conto del periodo di inefficienza e sarà proporzionale alla durata dello stesso.
4. L’Impresa si impegna inoltre, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
Articolo 15
Produttività e composizione dei gruppi di lavoro
1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e/o ad eventuali profili migliorativi indicati nell’Offerta tecnica e/o ai curricula prodotti.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli interventi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali indicate nei piani di lavoro degli interventi stessi di cui all’art. 16 comma 2.
3. L’Impresa si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 comma 1 lettera A), gruppi di lavoro organizzati e composti come indicato in Offerta tecnica.
4. L’Impresa, a tal proposito, prende atto che la Consip si riserva la facoltà di
verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nei piani dei singoli interventi.
Articolo 16 Pianificazione delle attività
1. Il responsabile della fornitura a cui la Consip stessa, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali è individuato nella persona di
.
2. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel “Piano di lavoro” così come specificato nel Capitolato tecnico e suoi allegati. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l’approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Nelle ipotesi di regolamentazione a tempo e spesa e a servizio, le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un “consuntivo attività” che dovrà indicare, tra l’altro, relativamente ad ogni obiettivo il numero dei giorni/persona impiegati per ciascuna figura professionale; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
Articolo 17 Consegna dei prodotti
1. Il Piano della Qualità generale e/o il Piano della qualità del singolo obiettivo ed i suoi successivi aggiornamenti dovranno essere consegnati secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. I prodotti di cui al precedente articolo 2, comma 4, quali output delle attività svolte, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.
3. I prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 2, comma 5, quali output delle soluzioni e migliorie proposte nell’Offerta tecnica, anche in riferimento all’applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro approvato, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 21.
4. La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip.
5. L’approvazione dei prodotti avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico, fermo restando in ogni caso quanto disposto al successivo art. 18 relativamente al collaudo.
6. L’Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate da Consip sui prodotti consegnati, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
Articolo 18 Collaudo e accettazione
1. Per gli interventi che prevedano attività realizzative, compresi quelli di cui
all’art. 2 comma 5, il software o il sistema realizzato verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nei termini previsti dal Piano di lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all’art. 2 comma 5, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. Eventuali malfunzionamenti rilevati saranno rimossi dall’Impresa entro i termini concordati pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 21.
2. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati, secondo i tempi indicati nel Piano della Qualità.
3. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” del software o del sistema realizzato.
4. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) anche i prodotti non software realizzati nell’ambito delle attività contrattuali secondo le modalità che verranno definite nel Piano della qualità.
Articolo 19
Garanzia
1. Per ogni singolo intervento l’Impresa è tenuta a garantire, per tutta la durata del contratto, l’eliminazione dei difetti del software o del sistema realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 22.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino previsti nel Piano della Qualità.
3. L’Impresa prende atto che al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 2 comma 5, la rimozione di errori che implichi anche adeguamenti ed evoluzioni delle soluzioni stesse saranno effettuate secondo i tempi ed i modi concordati ed inseriti nel Piano della qualità senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 22.
Articolo 20 Monitoraggio
1. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico personalmente o a mezzo di un organo di ispezione appositamente designato.
2. L’Impresa s’impegna a inviare semestralmente alla Consip la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L’Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso, alla Consip e/o all’organismo di ispezione, da questa eventualmente designato, sia al sistema di
documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
5. L’Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 10011, secondo le modalità definite all’interno del Piano della Qualità di cui al punto 4.7 del Capitolato tecnico.
Articolo 21 Penali
1. In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• 1‰ (unopermille) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni tranche di 5 giorni solari, o frazione di essa, di ritardo fino a 15 giorni;
• 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni ulteriore tranche di 5 giorni solari, o frazione di essa, di ritardo fino ad un massimo del 10% (diecipercento) di detto corrispettivo.
2. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, così come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato
tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio
• LdS 7 Disponibilità del Sistema Centrale
• LdS 8 Disponibilità dei Sistemi ad alta complessità
di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• 0,1% (zerovirgolaunopercento) del canone del servizio relativo al
periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 10% (diecipercento) dell’importo totale del detto canone.
3. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, cosi come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio
• LdS 9 Schedulazione del batch
• LdS 10 Completamento del batch
• LdS 12 Backup e restore
• LdS 15 Change applicativi
• LdS 16 Change Harvest
• LdS 17 Evoluzione e variazione configurazioni hw e sw
• LdS 18 Presa in carico delle richieste di intervento
• LdS 19 Risoluzione dei problemi
di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) del canone del servizio relativo
al periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 5% (cinquepercento) dell’importo totale del detto canone.
4. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per il servizio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), al termine di ogni periodo di osservazione, cosi come disciplinati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio
• LdS 11 Allineamento delle basi dati tra ambienti
• LdS 13 Gestione utenze
• LdS 14 Trasferimento urgente
di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 al Capitolato tecnico), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) del canone del servizio relativo al periodo di osservazione per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, fino ad un massimo per ciascun livello di servizio pari al 5% (cinquepercento) dell’importo totale del detto canone.
5. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti di cui all’art.2 commi 4 e 5, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, o
frazione di esso, calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all’IQ7 Puntualità di consegna dei prodotti previsto dal Piano della qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
6. In caso di ritardo delle date indicate nei Piani di lavoro, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo,
calcolato sulla base della metrica stabilita in relazione all’IQ8 Rispetto dei piani di lavoro previsto dal Piano della Qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
6.bis In caso di non rispetto dell’orario di servizio la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
▪ Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna richiesta non rispettata, sulla base della metrica stabilita in relazione all’IQ11 Rispetto dell’orario di servizio prevista dal Piano della Qualità, fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
7. In caso di ritiro o sospensione del certificato EN ISO9001:2000, rilasciato al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale per il primo semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza di tale certificazione. Resta inteso che qualora la situazione di ritiro o sospensione perduri anche successivamente al semestre di cui sopra, Consip si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
8. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente articolo 5 comma 10 senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5
(cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare una penale d’importo pari all’1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale.
9. Nel caso in cui Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati o l’utilizzo contemporaneo delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip e per il collegamento via modem, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento.
10. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la rimozione dei malfunzionamenti di cui all’art. 18, comma 1, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
11. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
13. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 24 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
14. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 27, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’art. 22, comma 1.
Articolo 22 Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo di tutte le attività indicate nel Capitolato tecnico (nonché delle migliorie proposte nell’Offerta tecnica), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 14, sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 15 ed in base a tariffe, canoni e corrispettivi unitari di cui ai successivi commi, è pari a Euro
,00=( ,00), oltre Euro 92.000,00 (€ novantaduemila/00) per spese di viaggio che saranno rimborsate all’Impresa a piè di lista fino a Euro 100,00 (€ cento/00) -al giorno per singola persona- per trasferte nel Lazio ed Euro 300,00 (€ trecento/00) -al giorno per singola persona- per trasferte nelle restanti regioni.
2. Il canone mensile per il servizio “Gestione Sistema Centrale e Sistemi ad alta complessità”, di cui all’articolo 2 comma 1 lettera A), è pari ad Euro
,00= ( /,00); salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 4.
3. Il canone mensile è formato dalle seguenti componenti:
• 90% parte fissa, che verrà corrisposta comunque;
• 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di osservazione delle soglie migliorative indicate nel Piano della Qualità, così articolata:
- 5% al raggiungimento di tutte le soglie migliorative previste per i livelli di servizio LdS 7 Disponibilità del Sistema Centrale e LdS 8 Disponibilità dei Sistemi ad alta complessità;
- 5% al raggiungimento di tutte le soglie migliorative previste per i livelli di servizio LdS 15 Change applicativi, LdS 17 Evoluzione e variazione configurazioni hw e sw, LdS 18 Presa in carico delle richieste di intervento e LdS 19 Risoluzione dei problemi.
Tale parte variabile avrà vigore solamente dalla fine del periodo transitorio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 14 comma 3.
4. Il canone mensile potrà essere aggiornato in funzione dell’aggiunta o dell’eliminazione di uno o più sistemi e/o dell’eliminazione del servizio di monitoraggio h24 e sarà applicato dal mese successivo alla avvenuta variazione alla quotazione forfettaria pari a:
• Euro = ( /00) per il Sistema Centrale
• Euro = ( /00) per il singolo Sistema ad alta complessità
• Euro = ( /00) per il servizio di monitoraggio h24
Il predetto canone, inoltre, potrà essere aggiornato per variazioni orarie su base mensile e cioè per variazioni orarie in aumento o diminuzione riferite a tutti i giorni lavorativi nell’arco di un mese solare. Tale variazione potrà essere effettuata in misura di un’ora o multipli rispetto agli orari standard previsti dal capitolato e comporterà l'adeguamento del canone per:
• Gestione Sistema Centrale: Euro = ( /00) per
singola ora in aumento o diminuzione dell’orario di servizio riferito a tutti i giorni lavorativi nell’arco di un mese;
• Gestione del singolo Sistema ad alta complessità: Euro =
( /00) per singola ora in aumento o diminuzione dell’orario di servizio riferito a tutti i giorni lavorativi nell’arco di un mese solare per il singolo Sistema ad alta complessità.
5. Per gli interventi di tipo “a corpo” il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato da Consip con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.
6. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal “consuntivo attività” relativo a ciascun intervento,
approvato dalla Consip con le modalità di cui al Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.
7. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi 5 e 6 deve ritenersi composto come segue:
• 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
• 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento delle soglie previste per i seguenti indicatori di qualità:
- IQ1 Adeguatezza delle risorse
- IQ2 Turn over
- IQ3 Attivazione degli interventi
- IQ4 Inserimento delle risorse
- IQ5 Adeguatezza del team proposto
- IQ10 Qualità delle risorse proposte
di cui al Piano della Qualità (indicati nell’Allegato 3 del Capitolato Tecnico), sulla base della rilevazione periodica effettuata.
Figura | Euro/giorno |
Consulente specialista | |
Sistemista senior | |
Sistemista | |
Sistemista Junior |
8. Le tariffe per giornata lavorativa per figura professionale relativamente alle Attività erogate in orario standard, di cui al Capitolato Tecnico 4.17, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura | Euro/giorno |
Consulente specialista | |
Operatore |
Figura | Euro/giorno |
Consulente specialista | |
Sistemista senior | |
Sistemista | |
Sistemista Junior | |
Operatore |
9. Le tariffe per giornata lavorativa per figura professionale relativamente alle Attività in reperibilità h24, di cui al Capitolato Tecnico 4.17, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura | Euro/giorno |
Consulente specialista | |
Sistemista senior | |
Sistemista | |
Sistemista Junior | |
Operatore |
10. Le tariffe per giornata lavorativa per figura professionale relativamente agli Interventi fuori orario standard, di cui al Capitolato Tecnico 4.17, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
11. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
12. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
13. Le tariffe giornaliere e il canone mensile sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli (anche laddove le quotazioni unitarie siano ricavate dall’applicazione degli algoritmi esplicitati nello schema dell’offerta economica), alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto al precedente comma 4. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
14. Nel caso in cui la Consip e/o l’Amministrazione voglia esercitare la facoltà di cui all’art. 9, comma 1 -ovvero di acquistare, al termine delle attività contrattuali, le licenze d’uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall’Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all’art. 2 comma 5- verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato del 70% (settantapercento).
15. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
16. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Articolo 23 Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata, per le singole tipologie di attività, con le modalità e per gli importi di seguito indicati:
a) Servizio Gestione Sistema Centrale e Sistemi ad alta Complessità: mensilmente, in via posticipata, per un massimo di 25 rate
b) interventi di tipo “a corpo”: per ciascun intervento
b.1) con riferimento al 95% di cui all’art. 22 comma 7:
- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 5, all’approvazione del piano di lavoro;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 5, al termine della fase di analisi (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 5, al termine della fase realizzativa;
- il 30% del corrispettivo finale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 22 comma 5, all’esito positivo del collaudo (o all’accettazione).
b.2) con riferimento al 5% di cui all’art. 22 comma 7, semestralmente in via posticipata al raggiungimento degli indicatori di qualità.
c) Interventi di tipo “a tempo e spesa”:
c.1) con riferimento al 95% di cui all’art. 22 comma 7, con cadenza mensile, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai “consuntivi attività” approvati dalla Consip
c.2) con riferimento al 5% di cui all’art. 22 comma 7, semestralmente in via
posticipata al raggiungimento degli indicatori di qualità.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed al singolo ordine di acquisto (indicando il codice del singolo intervento) e dovrà essere intestata alla Consip S.p.A., Roma, P. IVA 05359681003, e spedita per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Xxxxxxxx, Roma.
3. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, per le attività
erogate da
.
sul conto corrente n.
presso la
4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 24 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante polizza fidejussoria , sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente
contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 25 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 27 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti
con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai sei mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Il presente contratto, inoltre si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti nei seguenti articoli: 5 Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa, 7 Obblighi di riservatezza, 8 Brevetti Industriali e diritti d’autore, 11 Subappalto, 13 Utilizzazione delle apparecchiature e dei prodotti software, 21 Penali, 24 Cauzione, 25 Trasparenza dei prezzi, 26 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, 32 Condizioni particolari di risoluzione, 33 Codice deontologico.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 28 Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con
lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata, di cui al precedente articolo 16.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 29
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 30 Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 31
Consenso al trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente
alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 32
Condizioni particolari di risoluzione
1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del
D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La corresponsione, da parte della Consip, all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia;
nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Articolo 33 Codice deontologico
1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Impresa s’impegna a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico, e ciò anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
Dichiarazione dell’appaltatore annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di procuratore speciale dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le
clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 Aumento;
Articolo 5 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 7 Obblighi di riservatezza;
Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d’autore; Articolo 9 Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 Responsabilità;
Articolo 12 Ambienti;
Articolo 13 Utilizzo delle apparecchiature e prodotti software; Articolo 14 Dimensioni dei singoli servizi e periodo transitorio; Articolo 15 Produttività e composizione dei gruppi di lavoro; Articolo 16 Pianificazione delle attività;
Articolo 17 Consegna dei prodotti; Articolo 18 Collaudo e accettazione; Articolo 19 Garanzia;
Articolo 21 Penali;
Articolo 22 Corrispettivo;
Articolo 23 Fatturazione e pagamento;
Articolo 24 Cauzione;
Articolo 25 Trasparenza dei prezzi;
Articolo 26 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Articolo 27 Risoluzione;
Articolo 28 Recesso;
Articolo 30 Foro competente;
Articolo 31 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 32 Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 33 Codice deontologico.
Roma, lì
L’Impresa