LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
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Inadempimento del patto di non concorrenza nel contratto d’agenzia
CASSAZIONE CIVILE - SEZIONE LAVORO
8 giugno 2001, n. 7814 —Pres. Santojanni— Est.
Toffoli — X.X.Xxxxxxxxxxx( oncl. diff.) —Grizzly Italia
S.p.A x.Xxxxx.
Contratto d’agenzia — Patto di non concorrenza
— Soggetto cumulante le posizioni di consigliere di amministrazione e di agente della società — Inadempimento — Giudice competente — Accer- tamento del contenuto del patto — Fattispecie. [Artt. 1230, 1742, 1976, 2380, c.c.; art. 409, c.p.c.]
Il principio secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro per le cause relative al- l’inadempimento di un patto di non concorrenza stipulato da un agente con l’impresa mandante, anche quando il patto, pur stipulato dopo la cessa- zione del rapporto di agenzia, sia funzionalmente collegato con tale rapporto, non è applicabile con riferimento al patto concluso da soggetto cumulante le posizioni di titolare di una rilevante quota azionaria, e di collaboratore del gruppo di maggioranza, di componente del consiglio di amministrazione e di agente della società stessa, in coincidenza temporale con la cessazione di ognuna di dette relazioni con la società, qualora dal tenore letterale e dalla portata oggettiva del patto si evinca che esso si riferisce alla posizione complessivamente rivestita dal soggetto rispetto alla società e alla globale attività della medesi- ma, mentre la rilevanza del pregresso rapporto di agenzia sia esclusa anche dalla stipulazione, quanto al medesimo, di una transazione generale novativa, determinante al radicale sostituzione dell’originario rapporto con quello derivante dal contratto di transazione (artt. 1230 e 1976 c.c.); ed è sicuramente esclusa, al fine di radicare la competenza del giudice del lavoro, la pregressa posizione di componente del consiglio di ammi- nistrazione, qualora non sussista la prova della effettiva configurabilità, in relazione alla stessa, di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., in base all’effettivo svolgi- mento di un’attività retribuita e continuativa di gestione o amministrazione della società (nella specie, nelle premesse del patto di non concorren- za si era fatto riferimento alle dimissioni da con-
sigliere di amministrazione e alla cessione della quota azionaria, e il promittente si era impegnato ad astenersi dallo svolgimento di attività concor- renziale non solo dal punto di vista commerciale, ma con riferimento a qualsiasi attività, autono- ma o subordinata, nei settori della produzione, assemblamento e commercializzazione dei mac- chinari oggetto dell’attività di impresa, e aveva assunto obblighi di riservatezza riguardanti anche il rispetto della proprietà industriale e la non ri- velazione di segreti e notizie attinenti all’organiz- zazione e ai metodi di produzione dell’impresa.
Svolgimento del processo. — Con ricorso depo- sitato il 30 giugno 1999 la Grizzly Italia S.p.A. adiva il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro lamentando che Xxxxx Xxxxx, già suo agente con incarico di capo-vendite, e anche già azionista e consigliere d’amministrazione della società, aveva violato il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 1997, separatamente ma contestualmente ad un accordo transattivo di risoluzione e definizione novativa del rapporto di agenzia e, più in generale, nel contesto, almeno temporale, della cessione ad un terzo da parte del Ganeo delle azioni societarie di sua proprietà e dell’abbandono da parte del mede- simo della carica di amministratore. La ricorrente chiedeva quindi l’accertamento delle lamentate violazioni e l’inibizione della continuazione dei re- lativi comportamenti, nonché la condanna del Ga- neo alla restituzione dei corrispettivi già versatigli e al pagamento della penale di lire 460.000.000, esclusa la corresponsione in suo favore della resi- dua quota, di lire 50.000.000, del corrispettivo pattuito.
Il Ganeo, costituendosi in giudizio, in via pregiu- diziale eccepiva l’incompetenza per materia e territorio del giudice adito, indicando come com- petente il Tribunale di Verona, in sede ordinaria, la cui competenza esclusiva era stata convenuta con il patto di non concorrenza. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata, e in subordine la riduzione della penale. Il Tribunale di Padova, con sentenza depositata il 24 maggio 2000, accoglieva l’eccezione proposta, ritenendo che il patto di non concorrenza, la cui
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violazione era stata dedotta in giudizio, fosse estraneo al rapporto di agenzia intercorso tra le parti e a qualsiasi tipo di rapporto riconducibile all’art. 409 c.p.c.
La Soc. Xxxxxxx contro detta sentenza ha proposto regolamento di competenza, a cui ha resistito il Ganeo.
Motivi della decisione. — Con il regolamento di competenza la Grizzly Italia S.p.A. sostiene la competenza del giudice del lavoro di Padova, nell’ambito della cui circoscrizione pacificamente risiede il Ganeo, in riferimento al quarto comma del testo vigente dell’art. 413 c.p.c., osservando che il patto di non concorrenza non poteva ri- collegarsi alla vendita delle azioni della società, intercorsa con un altro soggetto (e riguardante anche le azioni della Grizzly Portogallo, operante in tutta la penisola iberica), anche perché il patto di non concorrenza riguardava solo l’Italia e il contratto di vendita delle azioni era corredato di clausola arbitrale: il patto poteva quindi ricolle- garsi solo all’incarico di agente ed eventualmente a quello di consigliere di amministrazione. E, in effetti il collegamento con il ruolo di agente si desume dal nesso temporale: nello stesso giorno è stata sottoscritta anche la transazione generale relativa a questo rapporto, nella quale è inserita la condizione del puntuale pagamento delle quote in danaro relative al patto di non concorrenza. D’altra parte il collegamento con il rapporto di consigliere conduce alle stesse conclusioni, perché la relativa attività è stata svolta in maniera continuativa e coordinata per quasi vent’anni, e quindi il rapporto relativo è riconducibile all’art. 409 c.p.c. Inoltre ciò che sostanzialmente giustifica la limitazione dell’attività lavorativa del Ganeo è la sua prece- dente attività lavorativa sia come agente che come consigliere d’amministrazione, mentre al riguardo la posizione di socio è ininfluente.
Comunque è irrilevante la riconducibilità del patto
all’art. 1751 bis o all’art. 2596 c.c., in quanto anche nel secondo caso sussiste la competenza del giudice del lavoro se vi è il collegamento a un rapporto di lavoro o di collaborazione continuativa o coordinata. Il non inserimento del patto di non concorrenza nell’accordo risolutivo del rapporto di agenzia si giustifica col suo collegamento anche con l’attività di direttore commerciale quale con- tenuto dell’incarico di consigliere e coll’intento di non voler limitare tutta l’attività lavorativa del Ganeo e non solo quella di agente.
Il resistente, da parte sua, sostiene che il patto
di non concorrenza concluso dalle parti era quel- lo di carattere generale di cui all’art. 2596 c.c., dato che si è fatto riferimento a qualsiasi attività autonoma o subordinata del Ganeo che fosse in concorrenza con qualsiasi attività della Grizzly, sia di produzione o assemblamento che di com- mercializzazione, così impedendosi per due anni lo svolgimento in tutta Italia dell’unico genere di attività professionale fino ad allora esercitata dal Ganeo. Né deve trascurarsi che erano previsti anche penetranti e inusuali obblighi di riservatezza e rispetto. Invece con i patti di non concorrenza a norma dell’art. 1751 bis il mandante tende solo a preservare l’avviamento creato dall’agente.
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Il resistente sottolinea anche che nel patto in que- stione non si fa alcun riferimento al rapporto di agenzia; che è stato previsto un notevolissimo corrispettivo, mentre l’art. 1751 bis non impone uno specifico corrispettivo; che l’atto, pur redatto da specialisti, aveva previsto un foro esclusivo, mentre ciò sarebbe stato in contrasto con l’art. 413, ult. co., c.p.c., in caso di inerenza del patto al rapporto di agenzia. Con la ulteriore memoria il resistente osserva in particolare che ai fini della competenza per materia deve tenersi conto anche delle deduzioni ed eccezioni del convenuto, come ora confermato dal vigente testo dell’art. 38 c.p.c. Ad avviso di questa Corte la statuizione adottata in materia di competenza dal Tribunale di Padova merita di essere confermata.
La parte ricorrente ritiene che nella specie debba trovare applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui sussiste la competenza del giudice del lavoro riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro o di agenzia, di un patto limitativo della concorren- za, anche quando questo, ancorché perfezionato dopo la cessazione del rapporto predetto, sia fun- zionalmente collegato a tale pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante da detta cessazione (Cass. n. 3709/1991), oppure sia pur sempre in collegamento funzionale con la regolamentazione degli interessi derivanti dalla cessazione del rapporto, sì da porsi su un piano di dipendenza diretta dal rapporto stesso (Cass. n. 6279/1992).
La fattispecie ora in esame, però, non è adeguata-
mente riconducibile a tali principi.
Al riguardo è opportuno innanzitutto rilevare che nel patto di non concorrenza le parti non hanno fatto alcuna espressa menzione del rapporto di agenzia e, invece, hanno fatto riferimento, nelle
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premesse, alle dimissioni del Ganeo dalla carica di consigliere di amministrazione rassegnate nella stessa data e alla conclusione di un preliminare di vendita relativamente alle azioni della società dal medesimo possedute.
Quanto al contenuto del patto, appare, poi, ri- levante l’impegno del Ganeo di astenersi dallo svolgimento di attività concorrenziale, rispetto a quella della Soc. Grizzly Italia, non solo dal punto di vista commerciale, ma sotto ogni possibile profilo, facendosi riferimento a qualsiasi attività, autonoma o subordinata, anche solo occasionale o gratuita, in proprio o a favore di terzi, in con- correnza con detta società nei settori della pro- duzione, assemblamento e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività della stessa, compresa la promozione di società di capitali o di persone operanti nel settore.
A tutto campo è anche la clausola relativa agli obblighi di riservatezza assunti dal Ganeo, riguar- danti anche il rispetto della proprietà industriale e la non rivelazione di «segreti e notizie attinenti d’organizzazione e ai metodi di produzione del- l’impresa».
Del resto nel giudizio che ha dato luogo al presente regolamento di competenza si lamenta, tra l’altro, proprio la promozione da parte del Ganeo di una società in concorrenza con la Grizzly.
Tenuto presente anche che il Ganeo, grazie al possesso di una molto rilevante, anche se non maggioritaria, partecipazione al capitale sociale (del 30,5 per cento, secondo l’atto di cessione in data 23 maggio 1997), faceva parte del gruppo di controllo o quanto meno collaborava con il medesimo, anche nella veste di consigliere d’am- ministrazione, deve ritenersi che il patto di non concorrenza (e di riservatezza) in questione si collegasse, sia nelle intenzioni delle parti, sia oggettivamente, alla posizione complessivamente rivestita dal Ganeo rispetto alla società e alla globale attività della medesima.
Conseguentemente, sebbene il patto fosse concre- tamente in grado di garantire la società rispetto alla utilizzazione da parte del Ganeo anche di conoscenze e rapporti ricollegabili all’attività di agente, questa funzione rimane assorbita, ai fini della qualificazione giuridica del patto e della applicazione delle norme sulla competenza, nel quadro delle funzioni e dell’oggetto più estesi caratterizzanti il patto medesimo.
Né va trascurato che le parti, nel definire i loro rapporti relativamente al contratto di agenzia, hanno inteso al riguardo stipulare una «transazione
generale novativa», il che induce ad escludere una possibile ultrattività del rapporto ai fini della attrazione nel suo ambito di una distinta, anche se coeva, pattuizione delle parti. Ciò perché la tran- sazione novativa sortisce l’effetto della radicale sostituzione dell’originario rapporto con il nuovo (artt. 1230 e 1976 c.c.), cosicché i diritti e gli obblighi delle parti avranno — come unica fonte
— il contratto di transazione. In ogni caso non è sufficiente, ai fini dell’attrazione del patto di non concorrenza nell’ambito del rapporto di agenzia, che detta transazione contenga la condizione del regolare adempimento della Soc. Grizzly riguardo al pattuito versamento di alcune rate dilazionate del corrispettivo del patto di non concorrenza.
Deve, poi, ritenersi infondato il riferimento da parte della attuale ricorrente a una competenza del giudice del lavoro in materia di rapporti tra amministratori e società.
Innanzitutto non può trascurarsi la rilevanza, ai fini della conclusione del patto, anche della posizione di azionista, che, citata nelle premesse dell’accor- do, di fatto non può ritenersi estranea alla adozio- ne delle linee strategiche di una società, quando l’azionista appartenga al gruppo di maggioranza. Va ricordato, poi, che la giurisprudenza di questa Corte sulla competenza del giudice del lavoro per i rapporti di collaborazione degli amministratori riguarda prevalentemente controversie relative ai compensi (e ai rimborsi) dovuti all’amministratore in relazione all’esercizio di funzioni gestorie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10680/1994; Cass. n. 5976/1995; Cass. n. 6901/1995; Cass. n. 1662/2000), e che il relativo orientamento si è formato prima delle modifiche normative introdotte dall’art. 130, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (rilevanti, ratione tempo- ris, nel giudizio in esame), il quale, introducendo l’art. 144 ter, disp. att. c.p.c., ha escluso che tra le controversie previste dall’art. 409 c.p.c. siano comprese quelle di cui al (nuovo) art. 50 bis, 1° co., n. 5, seconda parte, c.p.c., tra cui l’azione responsabilità promossa dalla società nei confronti dei suoi amministratori (rispetto alla quale l’azio- ne ora in esame presenterebbe indubbie affinità, nell’ottica, prospettata dalla ricorrente, di un’ul- trattività della posizione di amministratore).
In linea di fatto è rilevante anche la circostanza che
nella specie non risultano elementi circa l’effetti- va instaurazione, in relazione all’esercizio delle funzioni del Ganeo di componente del consiglio di amministrazione, di un rapporto di lavoro auto- nomo (in aggiunta, peraltro, al rapporto di agenzia in essere tra le parti). Di una prova al riguardo
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non può prescindersi perché la semplice qualità di consigliere di amministrazione di una società di capitali e la eventuale partecipazione ai consi- gli di amministrazione non implica di per sé la configurabilità di un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi dell’art. 409 c.p.c., a prescindere dall’effettivo svolgimento di un’attività retribuita e continuativa (secondo i criteri della citata disposi- zione) di gestione o amministrazione della società (per un’analoga puntualizzazione, cfr. Cass. n. 1662/2000, che ha ritenuto configurabile — nel concorso di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato — la competenza del giudice del
lavoro per azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, proposte prima dell’entrata in vigore della riforma sopra menzionata).
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In conclusione, esclusa la competenza del giudice del lavoro, deve ritenersi operante la clausola contrattuale di devoluzione delle controversie relative all’esecuzione del patto al foro di Verona e quindi, rigettato il proposto regolamento, va dichiarata la competenza del Tribunale di Verona in sede ordinaria.
Stante la particolarità e complessità delle questioni dibattute, si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio di cassazione (Omissis).
N OTA
Xxxxx note in tema di patto di non concorrenza e rito applicabile
1. - Con la pronuncia riportata in epigrafe la Corte di Cassazione aggiunge un ulteriore tassello al sempre problematico tema della individuazione dei criteri interpre- tativi necessari per determinare l’applicabilità del rito ordinario ovvero del rito speciale del lavoro (1).
Nel caso in esame, in particolare, è portata all’attenzione del Supre- mo Collegio una pronuncia del Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro concernente la competenza in ipotesi di viola- zione di patto di non concorrenza
stipulato fra un soggetto e una so- cietà di capitali della quale questi era contemporaneamente ex so- cio-amministratore ed ex agente. Purtroppo la sentenza che qui si annota non riporta, neppure in parte il contenuto del patto di non concorrenza stipulato fra le parti, rendendo così impossibile una va- lutazione compiuta della ratio de- cidendi e imponendo all’interpre- te uno sforzo ermeneutico non sempre agevole.
È pertanto opportuno, anche in considerazione della non perspicua narrazione dei fatti, un breve excur-
sus sulla vicenda, al fine di enucle- are gli elementi di maggior rilievo e focalizzare i profili giuridici della decisione resa dal Collegio.
2. - Il sig. Ganeo svolge, anterior- mente al maggio del 1997, l’atti- vità di agente della società Grizzly Italia S.p.A. in qualità di incari- cato capo-vendite; egli è inoltre socio della medesima Grizzly Ita- lia S.p.A. (per una quota di rilie- vo, pari a 30,5 per cento del capi- tale) e componente del consiglio di amministrazione.
In data 23 maggio 1997 il sig. Ganeo
(1) Ampia è la giurisprudenza sul punto. Per limitarci ai profili attinenti il caso in esame, rinvio a Cass. 8 agosto 1998, n. 7799, in
«Giust. civ. - Mass.» 1998, 1687; Cass. 1 agosto 1990, n. 7699, ibidem 1990, fasc. 8; Cass. 7 dicembre 1984, n. 6456, ibidem 1984,
fasc. 12; Cass. 29 aprile 1983, n. 2972, in «Riv. giur. ed.» 1985, I, 37, in «Giur. it.» 1984, I, 131 e 1182 con nota di XXXXXXXXX,
in «Arch. loc. cond.» 1983, 486, in «Foro it.» 1984, I, 910; Cass. 25 agosto 1982, n. 4702, in «Giust. civ. - Mass.» 1982, fasc.
8; Cass. 18 marzo 1982, n. 1777, ibidem 1982, fasc. 3; Cass. 5 giugno 1981, n. 3638, in «Giur. it.» 1982, I, 1, 37; Cass. 16 dicembre 1982, 6981, in «Foro it.» 1983, I, 661, con nota di DI XXXXX; Cass. 10 ottobre 1981, n. 5325, in «Giust. civ. - Mass.» 1981, fasc. 10; Cass. 12 dicembre 1978, n. 5910, in «Giur. agr.» 1979, 96; Cass. 18 aprile 1980, n. 2550, in «Giust. civ. - Mass.»
1980, fasc. 4; Cass. 19 ottobre 1979, n. 5438, ibidem 1979, fasc. 10; Cass. 9 giugno 1976, n. 2117, «Riv. dir. lav.» 1978, II, 200, con nota di XXXXXXXX.
In relazione ai profili del patto di non concorrenza, rinvio alla giurisprudenza citata in seguito; per l’interpretazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c., si v. anche Xxxx. 24 giugno 1986, n. 4204, inedita per quel che consta; Xxxx. 6 febbraio 1984, n. 901, in «Foro
it.» 1984, I, 1610 ss.
In dottrina, oltre alla manualistica, si può leggere PROTO PISANI, Lavoro (controversie di), in Dig. disc. priv., Sez. civ., X, Torino 1997, 297 ss.; ID., Controversie individuali di lavoro, Torino 1993; LUISO, Il processo del lavoro, Torino 1992; VACCARELLA, Il processo del lavoro (rassegna), in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1988, 1320 ss.; XXXXXX, Competenza e rito per le controversie collettive di lavoro, ibidem 1988, 1124 ss.; ID., Manuale del processo del lavoro, Milano 1987; PROTO PISANI, Il rito speciale, in PROTO PISANI, XXXXXXX, BARONE, XXXXXXXX, Le controversie in materia di lavoro, Bologna-Roma 1987.
Sull’interpretazione del disposto dell’art. 409 c.p.c., si v. fin d’ora MENICHINI, Considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di art. 409 c.p.c., in «Riv. trim. dir. proc. civ.» 1983, 505 e ss.; XXXXXXX, I rapporti previsti nell’art. 409 c.p.c., in PROTO PISANI, XXXXXXX, BARONE, XXXXXXXX, Le controversie, cit., 66 ss.
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stipula con la società un patto di non concorrenza contestualmente alla cessazione dalla carica di am- ministratore, alla stipulazione con un soggetto terzo di un preliminare di cessione della propria partecipa- zione azionaria, ed allo scioglimento del rapporto di agenzia in essere attraverso una transazione novativa. Dai dati in narrativa, risulta che il patto di concorrenza ha la durata di due anni e prevede un corrispet- tivo molto elevato a fronte di una articolata serie di divieti di con- correnza estesi a tutto il territorio italiano e penetranti obblighi di riservatezza e rispetto della pro- prietà industriale (2).
Nel 1999 la società Grizzly adi- sce, ex art. 413, ult. co., c.p.c., il giudice di Padova in funzione di giudice del lavoro chiedendo la condanna del suo ex agente, ex socio ed ex amministratore per violazione del patto di non con- correnza, e domandando la resti- tuzione dei corrispettivi già versa- tigli e il pagamento della penale prevista nel patto medesimo, oltre all’inibizione di ogni e qualsiasi ulteriore comportamento in viola- zione del detto patto.
Il sig. Ganeo si costituisce ecce- pendo preliminarmente l’incom- petenza del Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro
in forza di clausola contrattuale di deroga del foro a favore (in via esclusiva) del giudice di Verona, in sede ordinaria. In particolare, il sig. Xxxxx contesta la riconduci- bilità del patto di non concorrenza all’ambito del precedente rappor- to di agenzia, sostenendo invece l’essere tale patto inerente alla sua complessiva posizione in seno alla società, e pertanto, l’essere la clau- sola pattizia perfettamente valida. Il giudice patavino accoglie tale ultimo rilievo e dichiara la propria incompetenza a favore del giudice di Verona in sede ordinaria.
La società propone ricorso per re- golamento di competenza avanti la Corte di Cassazione.
3. - Come è agevole rilevare dalla breve narrazione dei fatti, la pro- nuncia in esame si incentra sulla qualificazione del patto di non concorrenza stipulato fra le parti (3); è pertanto opportuno muovere da alcune rapide considerazioni su tale profilo.
È ben nota la ratio che ispira la previsione, nel nostro sistema le- gislativo, di patti ovvero obblighi di non concorrenza, contestuali o successivi alla persistenza di de- terminati rapporti giuridici: cia- scuno è libero di assumere qual- siasi iniziativa di carattere econo-
mico (ed appena superfluo è il ri- chiamo all’art. 41 Cost.); tuttavia, si intende in tal guisa impedire che un soggetto, lucri indebitamente quei vantaggi o quelle utilità che abbia conseguito o consegua, at- traverso una certa attività ed in forza della peculiare posizione in cui si sia venuto a trovare.
La definizione ora formulata è vo- lutamente generica e atecnica, in quanto molteplici sono nell’ordina- mento italiano le fattispecie ricon- ducibili al divieto di concorrenza. Anche solo per limitarci al nostro codice civile, si rinvengono varie norme di siffatto contenuto: l’art. 2105 e l’art. 2125, i quali, in ma- teria di lavoro subordinato, disci- plinano il divieto di concorrenza durante la pendenza del rapporto e l’eventuale patto di non concor- renza successivo allo scioglimen- to del rapporto stesso (4); del pari, gli artt. 2301 e 2390, che vietano l’assunzione da parte del socio illimitatamente responsabile ov- vero dell’amministratore di qual- siasi incarico, ovvero dello svolgi- mento di qualsiasi attività in con- correnza con quella propria della società di cui essi sono soci o am- ministratori (5); ancora, la previ- sione dell’art. 1751 bis in materia di scioglimento del rapporto di agenzia (6), ovvero l’art. 2557 in
(2) Più in particolare, a quanto risulta dalla narrativa, si fa riferimento a divieto di esercizio di «qualsiasi attività, autonoma o subordinata, anche solo occasionale o gratuita, in proprio o a favore di terzi, in concorrenza con detta società nei settori della produzione, assemblamento (sic!) e commercializzazione dei macchinari oggetto dell’attività della stessa, compresa la promozione di società di capitali o di persone operanti nel settore». Inoltre, in merito alla riservatezza, si prevede l’obbligo di rispetto del segreto industriale e la non rivelazione di qualsiasi informazione concernente l’organizzazione o i metodi produttivi dell’impresa.
(3) Sul patto di non concorrenza, nelle sue diverse configurazioni, in ispecie nel rapporto di agenzia si può vedere fin d’ora: PERASSI, Il contratto di agenzia, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da X. Xxxxxxx, XVI, Padova 1991, 523 ss.; XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, Il contratto di agenzia. La mediazione, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale fondata da X. Xxxxxxx, Torino 1993, 384 ss.
(4) Si v. TRIONI, L’obbligo di fedeltà nel rapporto di lavoro, Milano 1982; FABRIS, Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro, Milano 1976; per la manualistica, si x. XXXXXXX, DE XXXX XXXXXX, XXXX, TREU, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, Torino 1999, 241 ss.
(5) In dottrina rinvio a XXXXXXXXX, Società in nome collettivo, in Commentario diretto da Xxxxxxxxxxx, Milano 1995; XXXXXXX, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, in «Quad. giur. comm.», Milano 1992, n. 135, 106 ss.; SPOLIDORO, Il divieto di concorrenza per gli amministratori di società di capitali, in «Riv. soc.» 1983, 1314 e ss.
(6) In dottrina, si x. XXXXX, Il contratto di agenzia, Milano 2001, 74 ss.; GUALTIEROTTI, La disciplina del patto di non concorrenza, in «Ag. rapp. comm.» 2001, n. 2, 3 e ss.; XXXXXXXXX, Gli agenti e i rappresentanti di commercio nella contrattazione collettiva, Roma 2000, 79; SARACINI, TOFFOLETTO, Il contratto di agenzia, in Commentario diretto da Xxxxxxxxxxx Milano 1996, 567 ss.; BORTOLOTTI, La nuova legislazione sul contratto di agenzia: prime considerazioni sul decreto 303 del 10 settembre 1991, in
«Contratto e impresa» 1993, spec. 134; CAPO, Il contratto di agenzia, in AA.VV., Contratti di impresa, 1993, I, 919; BALDASSARRI,
Il contratto di agenzia, Milano 2000, 54.
tema di obbligo di non concorren- za in capo al cedente l’azienda (7); infine, gli artt. 2596 e ss. con- tenenti una disciplina «generale» delle limitazioni (legali o volon- tarie) alla concorrenza (8).
Nel caso in esame, il nocciolo del- la pronuncia consiste, come già accennato, nella determinazione della natura del patto di non con- correnza intervenuto fra le parti, posto che ciascuna di tali norme ora esemplificativamente richia- mate contiene una propria disci- plina del fenomeno, non omoge- nea, non solo sul piano sostanzia- le, ma neppure sul piano proces- suale (9).
Per dirimere la controversia la Corte utilizza alcuni strumenti er- meneutici giungendo a delineare una serie di indici idonei a orienta- re la soluzione nel senso già con- fermato dalla pronuncia del giu- dice di Padova.
4. - In particolare, volendo proce- dere in modo ordinato, è dato rile- vare come il patto di non concor- renza intervenga allo scioglimen- to di un triplice rapporto giuridico intercorrente fra i paciscenti.
Il sig. Ganeo risulta infatti essere
innanzitutto socio della società Grizzly per una quota pari al 30,5 per cento del capitale; egli è per- tanto un socio «di peso» nella compagine societaria, e tale aspet- to assume, nei fatti, rilievo ai fini che ci interessano (10).
Egli è poi, in secondo luogo, am- ministratore della società: come tale è deputato a porre in essere, attraverso la partecipazione alle deliberazioni del consiglio, l’atti- vità di gestione della società, ed è, senza dubbio, a conoscenza di tutte le strategie manageriali.
Infine, il sig. Ganeo è anche agen- te della società, pur se nella pe- culiare posizione di capo-vendite (11).
Ciò premesso, e considerata la no- tevole estensione degli obblighi pattuiti, la Corte ricava la convin- zione che l’intervenuto patto di non concorrenza non possa che essere considerato come inerente all’intera posizione occupata dal sig. Ganeo nei confronti della so- cietà Xxxxxxx; e, come diretta con- seguenza, che il citato patto debba considerarsi svincolato da ogni le- game con il contratto di agenzia.
5. - La natura generale della pat-
tuizione intervenuta fra le parti esclude, a detta della Corte, l’ap- plicabilità del rito del lavoro alla controversia insorta.
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In materia, si rinviene un orien- tamento giurisprudenziale sostan- zialmente costante nel ritenere cri- terio distintivo per la determina- zione del rito applicabile la fun- zionalità del patto di non concor- renza rispetto ad un preesistente rapporto giuridico: in particolare, è applicabile il rito del lavoro se ed in quanto il patto di non con- correnza sia, pur se contenuto in un separato atto, funzionalmente connesso con un pregresso rap- porto riconducibile alla previsione dell’art. 409 c.p.c. (12).
Qualora viceversa, tale collega- mento non sia rinvenibile, il patto si dovrà intendere disciplinato dall’art. 2596 c.c., e, come nel ca- so in esame, perfettamente valida ed efficace sarà qualsiasi clausola derogativa del foro in esso conte- nuta.
Più in particolare, nella controver- sia portata all’attenzione del Su- premo Collegio, è ben vero che il patto di non concorrenza è stipu- lato contestualmente allo scio- glimento di un precedente rap-
(7) COLOMBO, L’azienda, in Trattato diretto da Xxxxxxx, vol. III, Padova 1979; FERRARI, Azienda (diritto privato), in Enc. dir., IV, Milano 1959, 709 ss.
(8) In materia è ampia la dottrina che si pronuncia, anche in relazione alla disciplina comunitaria; fra i molti segnalo i saggi di XXXXXXX, I limiti negoziali alla concorrenza; e GUGLIEMINETTI, Limiti negoziali alla concorrenza, Padova 1961; XXXXXXXXX, Sui patti accessori di non concorrenza, nota a Cass. 6 agosto 1997, n. 7284, in «Giust. civ.» 1998, 811 e ss.
(9) Solo per fare qualche esempio, si noti la differenza di estensione temporale massima del patto di non concorrenza ex art. 1751 bis, c.c. (2 anni) in confronto delle previsioni contenute negli artt. 2125 (cinque anni per i dirigenti, tre per i dipendenti), 2557 e 2596 (cinque anni); o, ancora, l’estensione massima concessa delle limitazioni ivi contenute, che spazia dal «medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia» dell’art. 1751 bis, al «determinati limiti di oggetto tempo e luogo» ex art. 2125, fino al più generale «determinata zona o determinata attività» dell’art. 2596 c.c.
(10) È pur vero infatti che la legge non considera rilevante la posizione di socio a responsabilità limitata nell’ottica del divieto di concorrenza, ma appare altrettanto vero ai giudici, nel caso in esame, che l’essere parte del gruppo di controllo può aver rappresentato un elemento determinante nel quadro complessivo della definizione della estensione del patto di non concorrenza.
(11) Dai dati presenti in narrativa (agente con incarico di capo-vendite) non è dato sapere se si tratti di un reale contratto di agenzia, ovvero se esso non nasconda in realtà un diverso rapporto, anche di lavoro subordinato, intercorrente fra il sig. Ganeo e la società. In ogni caso, tale profilo non assumerebbe rilievo di sorta sotto il profilo del rito applicabile; In giurisprudenza, in materia di identificazione del reale rapporto sotteso ad un contratto qualificato come contratto di agenzia, si v.: Cass. 18 marzo 1989, n. 1388, in «Resp. civ. prev.» 1989, 1166, con nota di GIOVATI e in «Arch. civ.» 1989, 580; Cass. 15 novembre 1988, n. 6171, in «Inf. prev.» 1989, 401; Cass. 19 novembre 1998, n. 11711, in «Riv. giur. lav. prev. soc.» 1999, II, 665, con nota di XXXXXXXX; Cass. 9 novembre 1992, n. 12063, in «Not. giurisp. lav.» 1993, 37.
(12) In questo senso, rinvio a Xxxx. 28 dicembre 1994, n. 11224, in «Giust. civ. - Mass.» 1994, fasc. 12; Cass. 28 febbraio 1992, n. 2501, in «Not. giurisp. lav.» 1992, 593; Cass. 28 dicembre 1988, n. 7074, in «Giust. civ. - Mass.» 1988, fasc. 12; Cass. 25 luglio 1986, n. 4757, ibidem 1986, fasc. 7; Cass. 17 novembre 1980, n. 6139, in «Foro it.» 1981, I, 1340 ss. e in «Giur. it.» 1981, I, 1, 1286 ss. In dottrina si leggano le interessanti riflessioni di XXXXXXXXXX, Il patto di non concorrenza a carico degli agenti nel settore finanziario per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, in «Giur. comm.» 1997, 866 ss.
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
porto di agenzia, ed è altrettanto vero che il patto è idoneo a tute- lare la società stipulante anche contro l’utilizzazione da parte del- l’ex agente di conoscenze e rap- porto ricollegabili all’attività di agente; tuttavia la Corte non na- sconde l’esatto rilievo secondo cui tale «funzione rimane assorbita, ai fini della qualificazione giuridica del patto e della applicazione delle norme sulla competenza, nel qua- dro delle funzioni e dell’oggetto più estesi caratterizzanti il patto medesimo» (13).
6. - Il legame funzionale fra il pat- to e l’eventuale preesistente rap- porto giuridico rappresenta, quin- di il criterio distintivo indicato dai giudici di legittimità.
Volendo ora passare dal cielo astratto dei principi al terreno pra- tico, la valutazione che deve esse- re condotta per definire la natura di un patto di non concorrenza, ai fini che qui ci occupano, si sostan- zia in una ricerca dell’intenzione sottesa alle singole pattuizioni, considerate nel loro complesso, contenute nel patto.
Tale dato è implicito nel ragiona- mento dei giudici, e ben emerge dal rilievo che viene attribuito al contenuto degli obblighi inseriti nella pattuizione intervenuta.
Se, in effetti, la volontà delle parti fosse stata solo quella di preser- vare al preponente l’avviamento e la clientela procurata dall’agente
(art. 1751 bis c.c.) (14), non si spiegherebbe agevolmente il mo- tivo di una simile estensione degli obblighi di non concorrenza o dei doveri di riservatezza e rispetto del segreto industriale imposti al- l’ex agente.
Previsione che razionalmente si spiega ove si riconduca il patto al- la complessiva posizione occupa- ta dal sig. Ganeo all’interno della società, e pertanto, alla generale previsione dell’art. 2596 c.c.
7. - In ultimo, ritengo utile una breve riflessione su un ulteriore profilo che emerge dalla pronun- cia.
La società ricorrente pone, ad ul- teriore sostegno della tesi della applicabilità del rito del lavoro, la circostanza che il sig. Xxxxx avesse ricoperto presso la medesi- ma la carica di amministratore per un periodo ininterrotto di quasi venti anni, sì da assumere di fatto la posizione di lavoratore subordi- nato, con tutte le conseguenze che ciò comporta in punto disciplina processuale.
Il tema è noto alla dottrina e alla giurisprudenza commercialistica (15), e la sentenza in esame mo- stra di condividere pienamente l’orientamento ormai prevalente; senza voler ora ripercorrere l’am- pio dibattito sviluppatosi nel tem- po, è opportuno un rapido richia- mo dei precedenti più significati- vi.
È ben nota la difficoltà che dottri- na e giurisprudenza hanno incon- trato nell’inquadramento del rap- porto di amministrazione, giun- gendo in certi casi, fino alla ricon- duzione al rapporto di lavoro su- bordinato o parasubordinato (16); in verità, a contrastare tale ultima soluzione è essenzialmente il de- terminante rilievo dell’assenza di uno degli elementi tipici del con- tratto di lavoro: la subordinazione (17).
Nonostante ciò non sono tuttavia mancate pericolose sviste della giurisprudenza, anche di legit- timità, ed è pertanto opportuno che questa pronuncia nuovamente riaffermi il principio ora espres- so.
È certo esatto sostenere che gli amministratori derivano la loro nomina e la loro legittimazione dall’assemblea dei soci, ma altret- tanto si deve dire che il potere che essi esercitano è un potere
«originario» e non derivato dal- l’assemblea, e decisamente ampio (se non quasi totale) è lo spazio di autonomia discrezionale nella gestione.
Ciò non esclude che l’amministra- tore possa essere anche dipenden- te della società che amministra: è infatti ammessa in generale la sus- sistenza di un contestuale rappor- to di lavoro subordinato intercor- rente a latere fra l’amministratore e la società amministrata (18).
Oltre a ciò, sul piano puramente
(13) Così in motivazione.
(14) Sui profili del patto di non concorrenza nella disciplina del contratto di agenzia, si v. gli autori già citt. nelle note precedenti, spec. nota 6.
(15) Sul tema, mi limito a rinviare alle riflessioni di XXXXXXXXX, Gli amministratori di società per azioni, Milano 1956; XXXXXXX, Gli amministratori di società per azioni, Milano 1985; COTTINO, Diritto commerciale. I. 2, Padova 1999, spec. 403 e ss.; CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino 2000, spec. 344 e ss.; XXXXXXX, Vicende del rapporto di amministrazione, in Trattato delle società per azioni, a cura di Xxxxxxx e Portale, vol. 4, Torino 1991, 3 e ss.
(16) Così XXXXXXXXX, op. cit., e anche Xxxx. 24 marzo 0000, x. 0000, xx «Xxx. xxxx.» 0000, XX, 000; Cass. Sez. Un. 24 ottobre 1994, n. 10680, in «Foro it.» 1995, I, 1486, in «Società» 1995, 635, con nota di MACRÌ, in «Giur. it.» 1995, I, 1524, con nota di RIGANÒ, in
«Giust. civ.» 1995, I, 2473, con nota di XXXX ed in «Dir. lav.» 1995, II, 349, con nota di PILEGGI.
(17) Così COTINO, op. loc. cit.
(18) Nei casi più frequenti l’amministratore è anche direttore generale della società. Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza sottolineano esattamente come in tanto possa considerarsi dipendente l’amministratore, in quanto, in concreto, vi sia qualcuno posto in una posizione di sovraordinazione gerarchica; in particolare, si rileva che tale non potrà dirsi il caso in cui l’amministratore sia unico, ovvero sia unico amministratore delegato: ben difficilmente infatti si potrà essere dipendenti di se stessi! In giurisprudenza fra le moltissime pronunce rinvenibili, mi limito a segnalare Cass. 8 novembre 2000, n. 14502, in «Giust. civ. - Mass.» 2000, 2278;
processuale, ulteriore conferma viene dalla non riconducibilità delle controversie inerenti il rap- porto di amministrazione alla di- sciplina dettata dall’art. 409 c.p.c. come oggi legislativamente con- fermato dal disposto dell’art. 144 ter, disp. att. c.p.c. (introdotto dal- l’art. 130, d.lgs. n. 51 del 1998), ove si prevede che sono comun- que escluse dalle controversie ex
art. 409 c.p.c. le materie indicate nell’art. 50 bis, n. 5, c.p.c., e cioè, ai fini che ci occupano, le impu- gnazioni delle delibere dell’orga- no amministrativo ovvero le azio- ni di responsabilità verso i com- ponenti del medesimo (19).
Unica eccezione, le controversie inerenti compensi e rimborsi de- gli amministratori: la giurispru- denza è infatti pacificamente
orientata nel ritenerle soggette ratione materiae al rito del lavo- ro; tuttavia nel caso di specie non si rientra in questo secondo ambi- to e nessun dubbio può avanzarsi sulla inapplicabilità del rito del lavoro alla controversia inerente violazione del patto di non con- correnza.
LAVORO AUTONOMO E IMPRESA
Xxxxxxx X. Xxxxxxx
Xxxx. 4 marzo 2000, n. 2458, in «Corr. Giur.» 2000, 1353, con nota di XXXXXXX; Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791, in «Giust. civ.
- Mass.» 2000, 369; Cass. 10 febbraio 2000, n. 1490, ibidem 2000, 292; Trib. Milano 15 novembre 1999, in «Giur. it.» 2000, 991;
Cass. 19 aprile 1999, n. 3886, in «Giust. civ. - Mass.» 1999, 885; Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in «Vita not.» 1999, 1473 ss.; Cass.
8 febbraio 1999, n. 1081, in «Not. giurisp. lav.» 1999, 291; Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in «Giur. it.» 1999, 1879 e in «Società» 1999, 830 ss., con nota di XXXXXXXXX; Cass. 7 marzo 1996, n. 1793, in «Società» 1996, 797, con nota di XXXXXXXX ed in «Not. giurisp. lav.» 1996, 713; Cass. 13 giugno 1996, n. 5418, in «Giust. civ. - Mass.» 1996, 846; Cass. 6 novembre 1995, n. 11565,
ibidem 1995, fasc. 11; Cass. 17 giugno 1995, n. 6901, in «Lav. giur.» 1996, 341 e ss.; Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in «Riv. giur. lav.» 1995, 805 e ss.; Cass. 8 aprile 1994, n. 3311, in «Riv. giur. lav. prev. soc.» 1995, II, 561, con nota di XXXXXXXXXX; Cass. 23 agosto 1991, n. 9076, in «Giust. civ. - Mass.» 1991, fasc. 8; Cass. 3 aprile 1989, n. 1589, in «Or. giur. lav.» 1990, 57;
Cass. 10 novembre 1987, n. 8279, ibidem 1988, 359 con nota di DI XXXXXX; Cass. 27 gennaio 1984, n. 654, in «Giur. comm.»
1984, II, 247 ed in «Not. giurisp. lav.» 1984, 158; Cass. 12 aprile 1980, n. 2361, in «Giust. civ. - Mass.» 1980, fasc. 4; Cass. 4
luglio 1979, n. 3793, ibidem 1979, fasc. 7.
(19) Recentemente sul tema SALAFIA, La competenza nelle azioni per la responsabilità di amministratori e sindaci dopo il d.lgs. 51/98, in «Società» 1998, n. 6.