ART. 2247
CARATTERI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’
ART. 2247
dalla nozione di società al contratto di società.
Contratto con il quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
• Questa norma non esaurisce la descrizione del fenomeno societario dopo la previsione della possibile costituzione unilaterale della s.r.l. prima (d.lgs. 88/1993) e della s.p.a. poi (art. 2325, comma 2, modificato dal d.lgs. 6/2003).
• Contratto consensuale
• Contratto ad efficacia reale
• Oneroso
• Sinallagmatico
• Con comunione di scopo: da questo punto di vista, il contratto di società si inserisce nella categoria dei contratti associativi con comunione di scopo in cui l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è unico (l’esercizio dell’attività economica oggetto del contratto).
• Differenza rispetto ai contratti di scambio: nei quali sono collegati sul piano causale avvenimenti diversi, ognuno destinato a soddisfare l’interesse di una delle parti contraente (es. compravendita: trasferimento della proprietà del bene – trasferimento del prezzo).
Caratteri peculiari:
• possibilità che in capo alle parti le prestazioni siano diverse per natura ed ammontare, in quanto non sono destinate a scambiarsi tra loro nel rispetto di un criterio di corrispettività, ma finalizzate ad uno scopo comune;
• risvolto organizzativo dei contratti associativi: per cui essi sono innanzitutto contratti di organizzazione di una futura attività e dunque creano un’organizzazione di gruppo che sia in grado di realizzare una serie non definita di nuovi atti giuridici con rilievo interno ed esterno;
• possibilità di isolare sul piano giuridico la posizione del singolo partecipante al contratto associativo: (artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.) nullità, annullabilità e risoluzione che colpiscano il vincolo di una delle parti, non si riverberano sull’intero contratto salvo che la partecipazione debba considerarsi essenziale.
• Sul piano residuale: applicabilità della disciplina generale dei contratti nei limiti di compatibilità.