ACCORDO QUADRO DI FILIERA AGRUMICOLA PRODOTTO TRASFORMATO
Documento emendato e condiviso dalla parte agricola e commerciale del
Comitato tecnico prodotto trasformato
Assessorato per l’Agricoltura, Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea
ACCORDO QUADRO DI FILIERA AGRUMICOLA
PRODOTTO TRASFORMATO
PREMESSO CHE:
- La Regione Siciliana con l’art 82 “Accordo delle filiere agroalimentari”, della L.R. 12 maggio 2010 n. 11, ha previsto che l’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;
- Il suddetto art. 82 prevede, inoltre, che i soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l’accordo di filiera sottoscritto;
- La Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla competitività e all'innovazione delle imprese, con priorità a quelle organizzate secondo logiche di reti e di filiere, attraverso anche la promozione di accordi specifici finalizzati a renderle operativa sul territorio;
- E’ obiettivo condiviso la salvaguardia ed il rafforzamento della filiera agrumicola siciliana da perseguire attraverso un aumento della competitività delle produzioni di succhi, la valorizzazione dei sottoprodotti da agrumi e degli scarti di lavorazione nell’ambito della filiera agro-energetica, a fronte di una contesto internazionale caratterizzato da una globalizzazione degli scambi commerciali, da una forte concorrenza delle produzioni estere, da un’attuale scarsa valorizzazione del prodotto avviato all’industria e dello stesso prodotto finito, nonché problematiche ambientali e di supporto alla filiera in generale;
- Gli obiettivi degli accordi di filiera sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale, di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere;
- L’Assessorato Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea ha attivato le procedure per la registrazione, presso gli uffici preposti dall’Unione Europea, del marchio “Qualità Sicura” per le produzioni agroalimentari DOP, IGP, certificati da agricoltura biologica, certificati da agricoltura integrata, realizzate in Sicilia.
- L’Assessorato per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea ha promosso vari incontri sul territorio di produzione agrumicola finalizzati ad affrontare le notevoli difficoltà legate alla campagna di commercializzazione 2013-2014 ed, in genere, alle criticità manifestate da tutto il comparto agrumicolo siciliano dai quali è emersa la volontà, da parte di alcuni rappresentanti del mondo della produzione (OP) ed una industria di trasformazione, attraverso precise comunicazione via mail alla Regione ed al Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, di giungere ad un accordo di filiera nell’ambito del comparto della trasformazione industriale agrumicola;
- Il Distretto Produttivo Agrumi Di Sicilia riconosciuto dalla Regione siciliana con D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e pror. D.A. n. 337/GAB del 30.12.2013:
1. ha il compito prioritario di realizzare il Patto di Sviluppo sottoscritto dalle aziende ed enti della filiera agrumicola che, tra le varie azioni, annovera quella di favorire accordi interprofessionali tra le parti finalizzati ad una maggiore concertazione volta alla valorizzazione delle produzioni agrumicole siciliane di qualità;
2. nello specifico e tra le azioni orizzontali del proprio Patto di Sviluppo prevede la valorizzazione delle produzioni agrumicole di qualità fresche e trasformate, nonché l’utilizzo dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione e la valorizzazione del pastazzo degli agrumi;
3. ha contribuito al coordinamento delle istanze pervenute dalle imprese, collaborando sia con gli uffici della Regione siciliana preposti sia con le altre parti coinvolte e le stesse imprese che, nella maggior parte dei casi sono sottoscrittrici dello stesso patto di sviluppo distrettuale;
4. è beneficiario di specifiche misure del PO FERS che, in una logica di utilizzo plurifondo delle risorse comunitarie a disposizione, potrà supportare progetti specifici e relativi al prodotto trasformato ed alla valorizzazione della filiera agro-energetica agrumicola, anche in connessione con altre filiere agroalimentari riconosciute in Distretti dalla Regione siciliana. Coordina di concerto con l’Assessorato Agricoltura il comitato tecnico scientifico costituitosi per stessa volontà della filiera agrumicola riunitasi a Palermo l’11 febbraio 2015 e nominato tra componenti di tutte le associazioni di categoria che hanno trasmesso un proprio nominativo di riferimento.
Il presente accordo quadro, avrà valore per almeno due campagne di commercializzazione nel corso delle quali sarà possibile includere tutte le aziende di produzione singole ed associate, le aziende delle altre fasi della filiera e le rappresentanze della stessa interessate che per accederne dovranno fare richiesta scritta all’Assessorato Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, trasmettendo:
• Copia del contratto biennale tra le parti secondo lo schema allegato al presente accordo;
• Copia sottoscritta dalle parti del presente accordo quadro di filiera agrumicola prodotto
trasformato;
• Sottoscrizione del Patto di Sviluppo del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia;
Nel caso di adesione di aziende di produzione singole, queste dovranno fare riferimento alle forme aggregate firmatarie dell’accordo al fine di organizzare i conferimenti alle industrie di trasformazione.
Le forme aggregate dovranno garantire, con specifici accordi tra le parti, eventuali necessità alle aziende di produzione singole.
QUANTO CIO’ PREMESSO E
ed in relazione alla indubbia ed improcrastinabile necessità di organizzazione del comparto agrumicolo siciliano nell’ottica di filiera e sistema efficace
SI CONVIENE E SI STIPULA TRA
La Regione Siciliana - Assessorato per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea con sede legale a Palermo in Viale Regione Siciliana rappresentata per il seguente atto dall'Assessore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
E
Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia (D.A. n. 614/GAB del 27/12/2011 e pror. D.A. nr.337/GAB del 30.12.2013 con sede legale in xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 a Catania rappresentato per il seguente atto dal presidente dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Finalità e obiettivi
Con il presente accordo le parti, sulla base delle proprie finalità istituzionali, intendono accompagnare l’organizzazione della filiera agrumicola siciliana per la produzione di succhi di agrumi di qualità prodotti in Sicilia, sostenendo gli operatori siciliani nell’attivazione di un sistema imprenditoriale in grado di realizzare: produzioni agricole ed industriali di qualità certificata, azioni finalizzate all'innovazione e sviluppo del comparto, alla promozione delle produzioni regionali, alla valorizzazione di tutti i sottoprodotti e degli scarti della lavorazione nell’ambito di una filiera agro - energetica, alla formazione degli operatori e tecnici, al fine di recuperare e potenziare la competitività della filiera siciliana degli agrumi, accrescendola a livello nazionale ed internazionale. In particolare, andranno conseguiti i seguenti obiettivi:
• utilizzo e valorizzazione delle produzioni certificate IGP, DOP e biologiche agrumicole ;
• realizzazione di un unico disciplinare per la produzione di succhi di agrumi prodotti in Sicilia “Qualità Sicura”;
• adozione di adeguate pratiche colturali attraverso la diffusione di linee guida finalizzate al miglioramento del livello medio qualitativo delle produzioni di agrumi siciliani;
• garantire adeguate remunerazioni alle produzioni regionali di agrumi siciliani e derivati certificati nell’ambito del presente accordo;
• organizzazione di un sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico-
sanitaria delle materie prime e dei prodotti trasformati;
• organizzazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate nell’ambito del presente accordo;
• formazione e qualificazione delle figure professionali operanti nell’ambito del presente accordo;
• valorizzazione e promozione della filiera e delle produzioni certificate nell’ambito del presente accordo;
• valorizzazione dei derivati dell’industria di trasformazione e degli scarti nell’ambito della filiera agro energetica;
• valorizzazione delle forme di produzione aggregate e delle filiere che a partire dal presente accordo si danno programmi di sviluppo, internazionalizzazione attraverso formule di marketing territoriale;
Articolo 2 - Campo di applicazione
Al presente accordo possono aderire tutti i soggetti della filiera agroalimentare agrumicola così come individuati nell'articolo 2 del D.A. nr. 189/GAB. Le aziende firmatarie del presente accordo, alle quali potranno aggiungersi quante interessate, devono operare secondo normativa in vigore in materia di sicurezza igienico sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni (sanitarie, commerciali, ecc.) previste dalla normativa vigente.
Ciascun prodotto e passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sicilia utilizzando materie prime prodotte sul territorio regionale, secondo quanto riportato in specifici disciplinari tecnici che dovranno essere allegati ai contratti tra le imprese.
Articolo 3 – Fase di produzione ed approvvigionamento del prodotto agrumi.
L’approvvigionamento del prodotto agrumi da parte delle aziende di trasformazione dovrà essere garantito da specifici contratti pluriennali (biennali) stipulati tra le suddette aziende e i produttori siciliani di agrumi, preferibilmente costituiti in forma aggregata.
La contrattazione degli agrumi avverrà nel rispetto delle clausole contrattuali inderogabili di cui allo
schema di contratto allegato al presente accordo che ne costituisce parte integrante.
Articolo 4 – Condizioni e requisiti La parte agricola si impegna a:
- consegnare al trasformatore per ciascuna campagna le quantità contrattate di agrumi di qualità sana, leale, mercantile ottenute con tecniche di produzione integrata e/o biologica e certificata nei casi previsti dall’attuale normativa;
- a garantire la continuità delle forniture nel rispetto del “calendario di consegna” indicato nel contratto, fatte salve eventuali variazioni che potranno essere apportati con il mutuo consenso delle parti;
- a consegnare alle industrie di trasformazione unicamente il prodotto ottenuto dagli agrumeti presenti nei terreni dei produttori associati alle Cooperative, Organizzazioni Produttori, altre forme aggregate e/o comunque proveniente da terreni coltivati in Sicilia anche da singole aziende agricole;
- a non vendere ad altri acquirenti, limitatamente al quantitativo previsto ed impegnato nel seguente contratto il prodotto in questione;
- ad applicare i criteri di rintracciabilità previsti dall’attuale normativa;
- a garantire la selezione del prodotto nel rispetto dei criteri qualitativi definiti nel capitolato allegato al presente contratto;
- a garantire il rispetto di tutte le norme di cui alle richiesta dal trasformatore e dal presente accordo.
La parte industriale si impegna a:
- a ritirare il prodotto oggetto nella qualità e quantità oggetto della contrattazione;
- a non effettuare acquisti diretti di agrumi presso le aziende dei produttori, cooperative ed aziende alle stesse associate, aderenti alla OP/ cooperativa firmataria del contratto;
- a riconoscere in via esclusiva alla OP ed alle cooperative, una maggiorazione rispetto al prezzo di base, e comunque un prezzo sempre superiore al prezzo riconosciuto alle singole aziende, per le garanzie da essa prestate e gli specifici impegni contrattuali eventualmente assunti;
- a prevedere un sistema di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto compreso lo stoccaggio destinato esclusivamente alle produzioni di prodotto agrumicolo contrattualizzato nell’ambito dell’accordo, differenziandole dalle produzioni non contrattualizzate, al fine di consentire la tracciabilità e rintracciabilità;
- ad applicare l’accordo Interprofessionale “Succhi di frutta ottenuti AGRUMI 2016-2018” raggiunto nell’ambito dei comitati congiunti dell’Organismo Interprofessionale (OI) Arance, Limoni e Piccoli frutti e deliberato in data 24 novembre 2015 dagli stessi.
Articolo 5 – Contratti di fornitura
Il presente accordo prevede la stipula di contratti di fornitura tra la parte agricola e quella industriale al fine di garantire trasparenza nelle contrattazioni e creare le condizioni perché ogni singolo operatore possa organizzare e programmare al meglio le attività inerenti la produzione oggetto di certificazione.
Articolo 6 – Commissione paritetica di Borsa
Fra le parti si conviene di istituire una Commissione Paritetica, (potrebbe essere la stessa commissione prodotto trasformato attualmente costituita) costituita dai delegati/rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, avente il compito di rilevare, indicare e formare i prezzi ed attivare tutte le azioni necessari a supporto della filiera agrumicola.
Articolo 7 – Definizione dei prezzi
Viene eliminato e demandate ai contraenti le modalità di definizione del prezzo.
Il pagamento dei quantitativi contrattualizzati avverrà al prezzo stabilito con le modalità previste nel contratto nel rispetto dei termini di pagamento in esso previste e che non potranno comunque eccedere i 45 giorni da fine mese di fatturazione.
Articolo 8 – Qualità
Per qualità igienico sanitaria della materia prima agrumi s’intende l’osservanza dei requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare.
Le parti in fase di contrattazione potranno stabilire parametri qualitativi specifici e rispondenti alle proprie esigenze di mercato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
Articolo 9 –
Al fine di garantire la tracciabilità della materia prima e la valorizzazione delle produzioni di qualità le parti firmatarie del/dei contratti daranno priorità alle produzioni certificate IGP e DOP ed a quelle certificate “Qualità sicura Sicilia”.
Articolo 10 - Durata
Il presente accordo quadro entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà durata biennale, salvo proroghe da definire di comune accordo tra le parti.
Le parti firmatarie procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente accordo per
eventuali revisioni in funzione dell’evoluzione normativa aventi ricadute sulla filiera, nonché dell’andamento delle coltivazioni e/o del mercato, anche ai fini dell’inserimento di nuovi prodotti.
Articolo 11 – Requisiti di accesso
Le imprese coinvolte dal presente accordo quadro devono rispettare tutti gli obblighi di legge previsti ed in particolare devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa cogente nell’ambito della rintracciabilità dei prodotti (Reg. 178/2002), sicurezza igienico sanitaria (Reg. 852/2004) e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008).
Articolo 12 - Modifiche e/o integrazioni
Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti firmatarie, salvo le previsioni di automatica integrazione nel presente accordo previste dallo stesso.
Articolo 13 – Cessione attività
In caso di cessione totale o parziale dell'attività da parte di un soggetto che ha sottoscritto un contratto (secondo lo schema allegato), il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
Articolo 14 – Promozione dei prodotti
I prodotti ottenuti nell’ambito del presente Accordo di Filiera saranno sostenuti dall’ Assessorato per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea attraverso idonei strumenti, tra i quali quelli implementati nell’ambito della promozione dei prodotti e delle iniziative a sostegno della promozione dei prodotti nelle mense pubbliche.
Tali iniziative saranno realizzate con il coordinamento del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia che, sulla base del Patto di Sviluppo distrettuale approvato dalla Regione, si occuperà, tra le altre azioni ed al fine di aumentare quanto più possibile il numero delle aziende firmatarie del presente accordo, anche di amplificare i risultati raggiunti nell’ambito della filiera agrumicola siciliana.
Articolo 16 – Arbitrato irrituale
Con riferimento ai contratti tra le parti, che richiamino il presente accordo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della provincia in cui è avvenuta la vendita.
Firmatari:
Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
Per presa visone ed accettazione:
Le organizzazioni di categoria
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SICILIA CONFAGRICOLTURA SICILIA
COLDIRETTI SICILIA CONFCOOPERATIVE SICILIA LEGACOOPERATIVE SICILIA AGCI SICILIA
FRUIT IMPRESE SICILIA ITALIA ORTOFRUTTA UNAPRA
ANICAV CLAM CITRAG
BOZZA
CONTRATTO BIENNALE PER LA CESSIONE DI AGRUMI INDUSTRIA ALLEGATO ALL’ACCORDO QUADRO
AGRUMI TRASFORMATI
Campagne di commercializzazione 2015/2016 –2016/2017 del………………………
TRA
La parte agricola (OP/ Coop/consorzio/altro) avente sede in
Comune di Provincia
CAP P.IVA rappresentata da nato il a Provincia Codice Fiscale in qualità di
e legale rappresentante, in seguito chiamata nel presente contratto “ ”
E
La parte industriale avente sede in
Comune di Provincia CAP P.IVA rappresentata da nato il
a Provincia Codice Fiscale in qualità di
e legale rappresentante in seguito chiamata nel presente contratto “Trasformatore”
AVENDO, LE PARTI, SIGLATO L’ACCORDO QUADRO DI FILIERA AGRUMICOLA PRODOTTO TRASFORMATO ED ACCETTATO LE DISPOSIZIONE DELLO STESSO
STIPULANO
Il seguente contratto di cessione di per le quantità ed i prezzi ripartiti per singola campagna di trasformazione, indicati nel quadro sottostante:
Calendario trimestrale di consegna
Campagna 2015/2016
Quantità contrattata Kg) | Prezzo base (Euro/Ton) | Ottobre/dicembre | Gennaio/marzo | Aprile/giugno |
NO | NO |
Campagna 2016/2017
Calendario trimestrale di consegna | ||||
Quantità contrattata Kg) | Prezzo base (Euro/Ton) | Ottobre/dicembre | Gennaio/marzo | Aprile/giugno |
A DISCREZIONE DEI CONTRAENTI Campagna 2017/2018
Calendario trimestrale di consegna | ||||
Quantità contrattata Kg) | Prezzo base (Euro/Ton) | Ottobre/dicembre | Gennaio/marzo | Aprile/giugno |
Sono ritenuti ammissibili compensazioni tra trimestri adiacenti entro il limite massimo del 30% delle quantità impegnate per trimestre; adeguamenti che eccedono tale margine di tolleranza, dovranno essere oggetto di espresso accordo delle parti.
In ogni caso il quantitativo totale per campagna non dovrà discostarsi dalla percentuale massima stabilita in………
Il prezzo concordato per ciascuna campagna oggetto del presente contratto è da intendersi per prodotto reso franco al netto di IVA.
Il prezzo di base potrà eventualmente variare in funzione della remunerazione a qualità.
In questo caso sarà allegato al presente contratto un documento sottoscritto dalle parti con indicazioni precise di merito.
Per le campagne successive alla prima, il prezzo pattuito potrà essere variato per accordo tra i contraenti, mediante un’apposita clausola aggiuntiva al presente contratto da redigersi unicamente prima dell’inizio di ciascuna campagna di riferimento per i quantitativi in essa contrattati.
Comunque i prezzi fissati, in considerazioni di forniture aventi particolari caratteristiche potranno essere oggetto di aumenti concordati.
INOLTRE:
Le parti si impegnano a garantire le condizioni previste e di propria competenza dell’accordo quadro di filiera agrumicola prodotto trasformato siglato tra Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e pesca Mediterranea e Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia.
MODALITA’ DI CONSEGNA E CONTROLLO DELLA QUALITA’ E DELLE QUANTITA’
Il prodotto dovrà essere raccolto in giusto tempo di maturazione e dovrà essere di qualità sana leale e mercantile, rispondente al capitolato allegato al presente contratto.
La qualità del prodotto sarà valutata presso lo stabilimento del trasformatore all’atto dello scarico unitamente alla pesatura da personale incaricato super partes che sarà individuato dall’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.
La partita che all’atto dello scarico presenti una percentuale di scarto superiore al 4 % + tolleranza non sarà ammessa allo scarico salvo espressa accettazione da parte del trasformatore. Qualora il carico non sia accettato, la partita sarà rimessa alla parte agricola ed in tal caso il documento di trasporto verrà apposto un timbro con la dicitura “reso per merce non conforme”.
Per i carichi respinti il costo del trasporto sarà addebitato alla parte agricola.
MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO E INDENNITÀ
Pagamenti
I pagamenti della materia prima consegnata saranno effettuati a favore della parte agricola (’organizzazione di produttori e/o cooperativa/consorzio/altro) a mezzo bonifico bancario o postale. Per le partite consegnate nell’arco di la parte agricola provvederà all’emissione di un’unica fattura ed il relativo pagamento sarà effettuato dal trasformatore entro 30 giorni da fine mese di fatturazione e comunque non oltre i 45 giorni da fine mese di fatturazione.
INDENNITÀ
In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali sono previste le seguenti indennità:
Termini di pagamento
In caso di ritardato pagamento da parte del trasformatore sarà considerato a suo carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato d tre punti per tutto il periodo di mora. Sarà inoltre facoltà della parte agricola annullare il contratto senza incorrere in alcuna penalità.
Consegna della materia prima da parte della parte agricola
Salvo causa di forza maggiore, nel caso in cui il quantitativo consegnato sia inferiore al 75% del contrattato sarà addebitato alla OP un importo pari a ………. Є/Ton, limitatamente alla quantità non consegnata rispetto a quella contrattata, al netto della franchigia.
Presa in consegna della materia prima da parte del trasformatore
Salvo causa di forza maggiore, nel caso in cui il quantitativo ritirato sia inferiore al 75% del contratto, sarà addebitato al trasformatore un importo pari a …….. Є/Ton limitatamente alla quantità non ritirata rispetto a quella contrattata, al netto della franchigia.
Per atto espresso le penalità non si applicano qualora i contraenti dimostrino di aver ottemperato ai quantitativi impegnati in ragione di almeno il 75% del contratto.
Le parti concordano:
- che il contratto è in ogni caso rispettato se non perviene una comunicazione scritta da parte di uno dei contraenti per l’eventuale contestazione, entro dieci giorni successivi al termine dei ritiri da parte del trasformatore.
- che in caso di controversia null’altro hanno a pretendere, l’una dall’altra oltre all’esecuzione delle penalità di cui sopra;
- Le parti concordano espressamente con quanto previsto dal presente contratto in tutte le sue parti.
, lì
IL TRASFORMATORE (Il Legale rappresentante) | La parte agricola (ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI/coop/altro (Il Presidente) |