COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI LUCCA
Rep. n. Appalto n.
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO NEL COMUNE DI LUCCA.
CIG 56985120DE e CUP J61B13000190002
Importo € ….............= (Euro …............/00) oltre I.V.A.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici e questo giorno del mese di
Nella residenza comunale, avanti a me Dr.ssa XXXXXX XXXXXXX, Segretario Generale del Comune di Lucca,
SONO COMPARSI
- Il COMUNE DI LUCCA – Stazione Appaltante in persona del , nato a il , domiciliato per la carica in Lucca presso gli Uffici del Comune, che interviene nell’interesse dell’Ente, visto l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e xx.xx., nella sua qualità di Dirigente del Settore Dipartimentale del Comune di Lucca, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00378210462, che in
seguito per brevità sarà denominato “S.A.”;
- l’Impresa appaltatrice in persona del , nato a il , residente in
, via , che interviene in qualità di dell’impresa , con sede in
, via/piazza , Codice Fiscale e Partita I.V.A. , che di seguito per brevità sarà nominato "Appaltatore".
I suddetti signori, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale si premette che:
- con deliberazione/determinazione dirigenziale n. del , esecutiva ai
termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. / del è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/06 e xx.xx., per un importo complessivo a base di gara di € 1.670.000,00.= (Euro unmilioneseicentosettantamila/00), oltre I.V.A., di cui € 1.630.000,00.= (Euro unmilioneseicentotrentamila/00), oltre I.V.A., soggetti a ribasso, ed € 40.000,00.= (Euro quarantamila/00=), oltre IVA, non soggetti a ribasso, quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza;
- l’appalto è finanziato con i fondi della Regione Toscana di cui al (***) Capitolo e che è inserito nel Piano Triennale al n. ;
- dopo l’aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati a carico dell’Appaltatore i controlli previsti dal D.Lgs.163/06 e s.m. e la verifica dell'idoneità tecnico- professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi degli art. 16 e 17 della LRT 38/07 e xx.xx.;
- con D.D. n. del – divenuta efficace ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.163/06 - i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e xx.xx., alla ditta che ha conseguito il maggior punteggio paria a a fronte di un ribasso del per
€ .= ( Euro /00) oltre I.V.A. a cui sono da aggiungere € .= (Euro
/00) oltre I.V.A. non soggetti a ribasso, quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza per un totale di € .= (Euro /00) oltre I.V.A.;
- tenuto conto di quanto stabilisce il Consiglio di Stato A.P. Sentenza 31 luglio 2012
n. 31 si è provveduto alle comunicazioni dell’aggiudicazione definitiva, ancorchè non efficace, all'aggiudicatario ed ai concorrenti che hanno partecipato alla gara ai
sensi dell'art. 79 del D.L.vo n°163 del 12/04/2006 e contestualmente si sono attivati i controlli di legge avvalendosi del sistema AVCpass gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- all’esito delle prescritte verifiche e controlli di legge è stato accertato che l’aggiudicatario è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e xx.xx. e di quelli speciali; in particolare si dà atto che:
- è stato acquisito il DURC dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
D.P.R. n. 207 del 2010 dal quale risulta che è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi di legge;
- si è ottemperato in materia di documentazione antimafia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218 ;
- in data è stato firmato il verbale di cui all’art. 106, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010;
- è decorso il periodo di stand still così come previsto all'art. 11 comma 10 dlgs 163/2006;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La S.A. affida all'Appaltatore l’esecuzione di tutte le opere per la realizzazione dei lavori in oggetto, descritti nel Capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto; l’Appaltatore accetta senza riserva alcuna l'affidamento dell'appalto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
ART. 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA LAVORI
Il termine di ultimazione dei lavori è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell' art. 18 del Capitolato Speciale. La consegna dei lavori avverrà entro 45 gg. dalla stipula del presente contratto. (***) I lavori sono già stati consegnati, nelle more della stipula del contratto, il giorno come risulta dall’apposito verbale.
ART. 3 – CORRISPETTIVO DI APPALTO
Il corrispettivo dovuto dalla S.A. all’Appaltatore è fissato in € .= (Euro /00), oltre I.V.A nella misura di legge, di cui € .= (Euro /00) oltre I.V.A. per lavori, come da offerta, ed € 40.000,00.= (Euro quarantamila/00) oltre I.V.A. quali oneri per la sicurezza non costituenti oggetto dell’offerta.
Il presente contratto è stipulato a corpo ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 4 e dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e xx.xx.. L’importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell’offerta dell’appaltatore, resta fisso ed invariabile. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx. non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell’art. 1664 del c.c.. L' importo, unitariamente considerato, viene dall’Appaltatore accettato come onnicomprensivo di ogni spettanza per l’esecuzione dell’intero appalto e relativi oneri e verrà erogato con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art. 5.
ART. 4 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. A tal fine, le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
come disciplinati dalla legge n. 136/2010.
Le parti concordano che il presente contratto di appalto si intenderà risolto qualora anche una sola transazione operata dai contraenti sia stata eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui vi sia inadempimento agli obblighi di tracciabilità sopra citati.
L’appaltatore si impegna ad informare la stazione appaltante e la Prefettura competente per territorio dell’intervenuta risoluzione del contratto di subappalto o del subcontratto.
ART. 5 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, si applica quanto previsto al precedente articolo 4 del presente contratto; il pagamento del corrispettivo dovuto avviene come previsto all’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e sarà erogato all’Appaltatore, al netto delle prescritte ritenute di legge (0,50% dell’importo lavori per infortuni). Il pagamento dell’importo relativo ai “costi per la sicurezza” - quantificato al precedente art. 3 - verrà effettuato in percentuale sui lavori eseguiti nei vari stati di avanzamento lavori, fino alla concorrenza dell’intero importo previsto.
Per ciò che riguarda le modalità ed i tempi di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell’appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal DURC, le conseguenze in caso di ritardo nei
pagamenti delle retribuzioni del personale dipendente dell’appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale .
ART. 6 – SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI
Nell’eventualità che in corso di esecuzione dei lavori insorgano impedimenti, per cause imprevedibili o di forza maggiore, si procederà ai sensi degli artt. n. 158
D.P.R. 207/2010 e 159 DPR 207/2010 e art. 14 del Capitolato. E’ facoltà della Direzione dei Lavori imporre sospensioni dei lavori per un numero limitato di giorni e per cause specifiche senza che la Ditta. abbia niente a rivalere.
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx. e dell’art. 123 del DPR 207/2010, ha costituito apposita cauzione definitiva mediante idonea polizza assicurativa (*** fidejussione bancaria) n.
emessa in data e rilasciata dalla società/istituto , agenzia/filiale di , per l'importo di € .= (Euro /00) pari al % dell'importo del presente contratto.
Si precisa che l’importo della cauzione è stato ridotto del 50 per cento, ai sensi del l’art. 40, c. 7, del D.Lgs n. 163/2006 e xx.xx., perché l’impresa aggiudicataria è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La S.A. può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ai sensi dell’art. 123, comma 4, del DPR 207/2010; integrazione che dovrà essere effettuata ogni qualvolta la S.A. abbia proceduto alla escussione della garanzia, anche parziale, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010. In caso di variazioni ai lavori, in aumento
o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d’obbligo.
ART. 8 – PENALI
In caso di ritardo o inadempimento sarà applicata una penale giornaliera nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, con le modalità stabilite dall’art. 22 del Capitolato Speciale e dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010. L’ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale,in caso contrario il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
ART. 9 - DIREZIONE E VIGILANZA DEI LAVORI
La S.A., al fine di eseguire la direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx. e degli artt. 147 e segg. D.P.R. 207/2010 ha istituito un Ufficio della direzione lavori composto:
- dal Direttore dei Lavori nominato nella persona del , nato a il e residente/domiciliato in via cui spetteranno tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
- ***da un Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, nella persona del , nato a il e residente/domiciliato in , via
, cui spetteranno tutti i compiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e xx.xx. e dall’art.
148 del Regolamento Generale.
Ognuno dei predetti componenti dell’Ufficio della direzione dei lavori potrà essere
sostituito in qualsiasi momento dalla S. A. che darà comunicazione all’Appaltatore con lettera inviata a mezzo raccomandata xxxxxxx.Xx S. A., tramite propri funzionari incaricati, espleterà la Vigilanza sull’andamento dei lavori. A tale scopo resta stabilito che in qualsiasi momento è consentito l’accesso al cantiere e alla zona lavori ai funzionari della S.A. e loro delegati.
ART. 10 - DIREZIONE TECNICA E CONDOTTA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE
L’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere avverrà nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. LL.PP. 145/00 e xx.xx.. La condotta dei lavori è affidata al , in qualità di / in qualità di mandatario dell’Appaltatore come risultante da mandato con rappresentanza depositato agli atti della S.A..
(***)Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l’Appaltatore indicherà il soggetto cui, ai sensi dell’art.4 del D.M. LL.PP. 145/00 e xx.xx., ha affidato la direzione tecnica del cantiere nella persona del .
L’Appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del Capitolato Speciale e dalla normativa vigente in materia. Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e giustificati motivi la S. A., previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO –DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel
presente contratto; è vietata pertanto, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx. .E’ fatto salvo quanto stabilito all’art. 116 del predetto D.Lgs n. 163/2006 e xx.xx.
Non è consentita la cessione dei crediti contemplata all'art. 117 comma 4 del d.lgs. 163/2006. Si ritengono autorizzate le sole cessioni derivanti dal presente contratto, una volta certificati i crediti con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 6 del DM 22 maggio 2012 rubricato “Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali”.
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 118 del Codice degli Appalti, 20 della L.R.T. n. 38/07 e xx.xx. e 170 del
D.P.R. 207/2010.
Si applica altresì quanto stabilito all'art. 39 del Capitolato speciale
L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore, comunque, con l’ultimazione dei lavori dovrà presentare una dichiarazione liberatoria di avvenuto regolamento dei pagamenti dovuti ai subappaltatori e sub-fornitori autorizzati. In caso di mancanza di tali dichiarazioni la S. A. procederà al blocco di ogni pagamento residuo e delle
garanzie esistenti.
Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 previsti per l’appaltatore sussistono anche per il subappaltatore e per il subcontraente .A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi ed apposita clausola risolutiva espressa da attivarsi in caso di inadempimento ai medesimi.
ART. 12 – VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti in corso d’opera sono ammesse soltanto ed esclusivamente quando ricorrono le condizioni indicate all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx..
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx., agli artt. 161 e 162 del Regolamento Generale.
ART. 13 – CONTABILITA’ – RISERVE
La contabilità dell’intero appalto verrà redatta nelle forme e contenuti previsti al Capitolato Speciale, agli artt. 178 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e all’art. 191 del DPR 207/2010.
ART. 14 – COLLAUDI
L’opera una volta realizzata verrà collaudata ai sensi degli articoli dal 215 al 238 del DPR 207/2010. L’Appaltatore è tenuto a dare esecuzione a tutte le prescrizioni che in tal sede dovessero essere impartite dai collaudatori. Le operazioni di collaudo
dovranno essere concluse entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dovranno avvenire nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione delle operazioni previste dal Codice e dal Regolamento. Il certificato di collaudo, soggetto ad approvazione da parte della stazione appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso il biennio, il collaudo. si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Le spese tutte per l’assistenza alle operazioni di collaudo restano a carico dell’Appaltatore.
ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE - ASSICURAZIONE
L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 129, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx. e dell'art. 125, D.P.R. 207/2010, ha costituito idonea polizza assicurativa n. del , rilasciata da – Agenzia di , con l’ammontare dell’importo assicurato per i danni di esecuzione di Euro pari all'importo contrattuale, valida sia per le opere preesistenti che per le opere in costruzione. La polizza, inoltre, assicura la S.
A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale di € 500.000,00.= (Euro cinquecentomila/00), per ogni sinistro. Si da atto che ai fini del pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto a costituire polizza fideiussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
ART. 16 – ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel
Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 e xx.xx., per quanto applicabile, nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente pare integrante e sostanziale del presente atto. Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/07 e xx.xx., è altresì fatto obbligo all’appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L' Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
L’Appaltatore deve inoltre assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della S.A., dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto secondo quanto indicato all’art. 28 del
Capitolato speciale, fermo restando, comunque, che anche i subappaltatori sono obbligati, se costruttori, ad essere iscritti alle Casse Edili di loro competenza territoriale.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata: a) ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 118, c.6, e art. 131 del Codice di cui al del D.L.vo 163/2006 e xx.xx.; b) al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale; c) al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori (SAL), mediante acquisizione del DURC.
La mancata osservanza degli obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, consente automaticamente alla S. A. di risolvere il presente contratto.
ART. 18 – SICUREZZA DEI LAVORI
Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e xx.xx., nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal Coordinatore
per la Sicurezza nella fase di esecuzione, dal committente o dal responsabile dei lavori. Ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007 e xx.xx., l’appaltatore è tenuto, altresì, a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
Si precisa che il piano (o i piani) di sicurezza redatti ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. 163/06 e xx.xx., che si trovano in atti al fascicolo, dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto rispetto alle ipotesi di seguito indicate: per reati accertati a carico dell’Appaltatore; per decadenza dell’attestazione di qualificazione (SOA); per aver prodotto falsa documentazione e dichiarazioni mendaci; per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori; la S.A. attiverà le procedure per la risoluzione del contratto, secondo le indicazioni del caso e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx..
La S. A., in caso di fallimento dell’appaltatore, si avvale, della procedura prevista dall’art.140 del D.Lgs.163/06 e xx.xx.. e ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a) verificarsi in più di un pagamento in acconto di irregolarità
contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.; b) verificarsi in più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice, risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 5 del DPR 207/2010 ; c) quando, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della S.A: nonché il blocco dei successivi pagamenti, si verifica la mancata trasmissione alla S.A. delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 118 c.3 del D.L.vo 163/2006 e xx.xx.; d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; e) proposta motivata del Responsabile del procedimento a seguito di relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 136, c. 6, del Codice degli appalti;
f) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o perdita dell’attestato SOA, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale e all’art. 16 del presente contratto; g) gravi e reiterate irregolarità nel versamento degli obblighi contributivi, anche con riferimento alla Cassa Xxxxx Xxxxxxxx o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana) e gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza; h) operatività della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 4 , comma 2, del presente contratto, negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale e all’art. 17 del presente contratto.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e xx.xx..
ART. 20– RECESSO DAL CONTRATTO
E’ in facoltà della S. A. recedere unilateralmente in qualunque momento dal
contratto, previa pagamento dei lavori eseguiti, con le modalità previste all’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.
ART. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
a) Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa, si procederà a norma dell’art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/06 e xx.xx., degli artt.164, 190, 201, 233 del DPR 207/2010.
b) Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario sono esaminate e valutate dalla S.A. entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del DPR 207/2010. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 163/06 e xx.xx. senza che la S.A. abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando un’istanza. La S.A. deve pronunziarsi in tal caso entro i successivi novanta giorni. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla S.A. deve avvenire entro sessanta giorni dall’accettazione da parte dell’appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.163/06 e xx.xx., anche fuori delle ipotesi di attivazione della procedura di accordo bonario,le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
c) La competenza alla definizione delle controversie che non siano state risolte con le modalità di cui ai precedenti commi a)e b), viene demandata al Giudice del Tribunale xxxxxxxxxx.Xx Foro competente è quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.
ART. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE
L'appaltatore,, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, è tenuto a non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
L'appaltatore è tenuto, altresì, ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione di giunta comunale n. 13 del 28 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, dando atto che il predetto codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto – è nella piena disponibilità dell'appaltatore in quanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Xxxx.Xx S.A., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la S. A. procederà alla risoluzione del contratto.
ART. 23 SPESE DI CONTRATTO - TRATTAMENTO FISCALE
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 207/2010, tutte le spese di xxxxx e registro, della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico della S.A.. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A., per cui si richiede ,ai sensi degli articoli 5, c. 1, e 40, c.1, del D.P.R. 131/86 e xx.xx. la registrazione in misura fissa ,
ART. 24–DOMICILIO DELL’APPALTATORE MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del DM LL.PP. 145/2000 e xx.xx., la ditta appaltatrice elegge speciale domicilio in Lucca presso il Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx X. Xxxxxxxx x. 0.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, tutti i pagamenti da parte della S.A. saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i intestato all’impresa appaltatrice aperto presso - Agenzia di IBAN:
Per l’impresa il/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/i cont/i corrente/i sopra indicato/i è/sono il/i Sig. /Xxxx. nato/i il residente/i in
codice fiscale
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’ ”Appaltatore” dà atto di aver preso visione e sottoscritto l’informativa relativa alla tutela della riservatezza dei dati personali in atti al fascicolo (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e xx.xx.).
ART. 26 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all’art. , prevalgono le prime.
ART. 27 - RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore ed in particolare il D.L.vo 163/2006 e xx.xx., il
D.P.R. n. 207/2010, il Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000 (per quanto non
abrogato dal DPR 207/2010), la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs 81/08 e xx.xx..e la L. R. T. n. 38/07 .
Xxxxx parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati ma conservati agli atti, i seguenti documenti:
a) capitolato generale;
b) il piano di sicurezza e di coordinamento;
c) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, c. 2, lett. c, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.;
d) n. elaborati grafici e le relazioni ;
e) le polizze di garanzia
f) *** il cronoprogramma
Sono parte integrante del contratto e vengono allegati:
a) il capitolato speciale d’appalto;
b) elenco prezzi unitari IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Le parti, ai sensi dell’art. 1341, c. 2, del c.c., dichiarano di conoscere ed approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 8 (Penali), 16 ( Oneri ed Obblighi dell’Appaltatore), 19 (Risoluzione del Contratto), 20 (Recesso del Contratto) e 21 (Definizione delle controversie).
IL DIRIGENTE L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs n. 163/2006, così come modificato dal
D.L.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica , è stato redatto da persona di mia fiducia su n. ( ) pagine a video
Il presente contratto viene da me , Segretario Generale del Comune, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs n. 82 del 7.3.2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). IL DIRIGENTE
L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Io sottoscritto , Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD)
IL SEGRETARIO GENERALE