TUTORAGGIO EDUCATIVO 2020/2021 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TUTORAGGIO EDUCATIVO 2020/2021 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art.1 (Oggetto dell’appalto)
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Tutoraggio Educativo in favore di 12 minori, di cui 3 disabili, della fascia d’età tra i 6 e 18 anni, residenti nel territorio del Municipio
2. Il suddetto servizio rientra nell’ambito degli interventi e delle politiche di prevenzione del rischio di devianza minorile e tra le priorità strategiche e gli interventi e processi di integrazione programmati nel Piano di Zona 2018-2020 del Comune di Bari nei servizi domiciliari rivolti ai minori e dall’art.91 Regolamento Regionale n. 4/2007.
NUMERO GARA 7926492.
Art. 2 (Obiettivi)
• garantire i diritti dei minori a vivere nella propria famiglia e nel proprio contesto di vita;
• prevenire e contrastare situazioni di disagio relazionale, di devianza e di emarginazione sociale favorendo processi di integrazione;
• promuovere la partecipazione attiva e la responsabilità sociale;
• promuovere e rafforzare l’autonomia individuale valorizzando le potenzialità e le competenze;
• facilitare la comunicazione e favorire l’instaurarsi di relazioni interpersonali significative;
• favorire la socializzazione;
• stimolare processi di rafforzamento ed acquisizione dell’autostima;
• favorire la continuità scolastica riducendo i rischi di abbandono e dispersione;
• sostenere le motivazioni allo studio ed alla frequenza scolastica;
• promuovere e sostenere la partecipazione ad opportunità formative/lavorative e ad esperienze e attività ludico/educative, sportive e culturali;
• favorire il recupero delle eventuali lacune accumulate dai ragazzi nel corso delle attività di didattica a distanza a causa del covid-19;
• sostenere la ripresa della relazione educativa in presenza con docenti e pari.
Art. 3 (Destinatari del servizio)
Il servizio è rivolto ad 12 minori, di cui 3 disabili, della fascia di età tra i 6 e 18 anni residenti nel territorio del Municipio 2, in situazioni di disagio socio-familiare, relazionale, con difficoltà di inserimento scolastico/formativo e lavorativo, individuati dal Servizio Socio-Educativo del Municipio d’intesa con le scuole, con i servizi della ASL/BA e con altre agenzie socio-educative del territorio.
Art.4 ( Tipologia delle prestazioni, modalità organizzative e funzionali del servizio)
Il servizio di Tutoraggio si colloca nel quadro generale di riferimento degli interventi di “educativa territoriale” finalizzati alla promozione del benessere e dell’integrazione sociale dei minori. Si realizza attraverso azioni di supporto educativo e relazionale, di accompagnamento a cura di tutor/educatori qualificati e con comprovata esperienza, partendo dai luoghi di vita quotidiana dei minori e seguendo un approccio globale e di rete.
Il tutor, attuando interventi personalizzati:
• sostiene i minori nei processi evolutivi di crescita e di integrazione sociale nel contesto scolastico, formativo e lavorativo, valorizzandone le potenzialità, promuovendo e contribuendo allo sviluppo equilibrato ed armonico delle identità individuali e capacità relazionali;
• accompagna i minori nel percorso educativo e formativo, coinvolgendo la famiglia, programmando e coordinando gli interventi con il Servizio Socio-Educativo Municipale, con la scuola, con altri servizi sociali, sanitari e culturali e raccordandosi con le risorse del territorio.
Le azioni di accompagnamento educativo si svolgono attorno a tre assi:
- approccio educativo alla famiglia;
- promozione di processi di integrazione all’interno del contesto scolastico/formativo e lavorativo;
- promozione e sostegno alla partecipazione del minore a contesti sociali extra-familiari.
Gli interventi di Tutoring Educativo individuale sono svolti da 8 tutor in un rapporto di 1:1 tra tutor e minore per 4 minori (di cui 2 diversamente abili) e di 1:2 per 8 minori per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per tre ore al giorno.
In considerazione del periodo storico e dell’emergenza sanitaria in corso, l’ente gestore s’impegna a garantire lo svolgimento del servizio, qualora lo dovessero richiedere le disposizioni legislative di contrasto alla diffusione da covid-19, anche in modalità a distanza con l’utilizzo di dispositivi elettronici (pc, tablet, notebook, smartphone…) che mettano in contatto i tutor con i minori. In tal senso si vuole evitare l’interruzione del servizio in una eventuale nuova fase di lockdown ma anche garantire la continuità dello stesso in particolari casi in cui i nuclei e/o i minori debbano vivere periodi di isolamento/quarantena fiduciaria.
Il progetto di tutoraggio si articola:
• nella progettazione integrata di piani educativi individualizzati;
• nell’interazione tra il tutor, la scuola e altre agenzie formative, la famiglia, i servizi sociali e la comunità territoriale;
• nel coordinamento del servizio;
• nella supervisione professionale dei tutor;
• in incontri periodici di verifica tra tutor, servizio socio-educativo, scuola e famiglia;
• nel monitoraggio, verifica e valutazione del servizio e dei suoi risultati. Gli strumenti utilizzati:
• scheda anamnestica individualizzata;
• contratto con la famiglia;
• piano educativo individualizzato;
• schede di programmazione, verifica e valutazione attività (report mensili, valutazione conclusiva);
• colloqui individuali;
• interventi domiciliari
• questionari.
Il coordinatore del Progetto coordina le attività di programmazione, monitoraggio e verifica e rappresenta il referente per l’équipe e i singoli tutor; raccorda e partecipa alle verifiche periodiche con il Servizio Socio-Educativo, cura i rapporti e gli incontri con i referenti istituzionali.
Lo psicologo svolge l’attività di supervisione dei tutor, per sostenerli nelle difficoltà che si verificano durante il percorso di accompagnamento dei minori per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e partecipa alla definizione dei progetti individualizzati dei minori, in particolare per i minori con disabilità o con bisogni educativi speciali.
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO
I tutor dovranno essere Educatori Professionali socio-sanitari e/o Educatori Professionali sociopedagogici (come prescritto dalla legge 205 comma 594-601 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017) con comprovata esperienza di almeno un anno in servizi educativi per minori. Il Coordinatore, il cui titolo di studio richiesto è previsto dal comma 2 dell’art. 46 del Regolamento Regionale della Regione Puglia 18/01/2007, n. 4 dovrà possedere comprovata esperienza di almeno tre anni in servizi socio-educativi per minori. Lo psicologo, dovrà essere iscritto all’Albo professionale e dovrà possedere comprovata esperienza di almeno tre anni in servizi socio-educativi per minori.
TEMPI E LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di Tutoraggio dovrà essere svolto da NOVEMBRE 2020 a GIUGNO 2021. L’intera attività progettuale prevede un monte ore così ripartito:
▪ l’accompagnamento educativo di ciascun tutor dovrà essere svolto per 15 ore settimanali;
▪ l’attività del coordinatore si svolge nell’arco di 22 ore mensili;
▪ l’attività di supervisione professionale dei tutor prevede 2 ore mensili svolte dallo psicologo;
▪ per il lavoro in rete, le verifiche sull’andamento dell’attività, dovrà essere assicurato per ciascun tutor un totale di 4 ore mensili.
L’aggiudicatario del servizio si farà carico della individuazione dei luoghi per lo svolgimento del servizio in relazione ai bisogni di ciascun minore ed allo sviluppo delle diverse azioni progettuali assumendo gli eventuali oneri consequenziali, privilegiando la scelta di strutture pubbliche e/o private idonee in base ai requisiti di cui alle ordinanze della Xxxxxxx Xxxxxx x. 000 e 259 del 2020 tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza e il distanziamento fisico.
Si specifica che, laddove i bisogni del minore lo richiedano, sarà possibile valutare l’idoneità dell’abitazione del nucleo familiare quale luogo adeguato allo svolgimento del servizio.
Inoltre, sarà a carico dell’ente gestore l’organizzazione delle attività di triage, distribuzione delle mascherine e igienizzazione delle mani, oltre che degli ambienti e delle superfici, ai sensi della normativa attualmente vigente.
Il servizio dovrà essere realizzato nei limiti della spesa finanziata pari a € 127.171,28 comprensivi di IVA.
Art. 5 (Durata dell’appalto ed avvio delle attività)
L’appalto dovrà essere svolto per un periodo di n. 8 mesi da novembre 2020 a giugno 2021, a decorrere dalla data di avvio delle attività che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
Art. 6 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione)
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui agli artt. 3 comma 1 lett. p,
45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, eventualmente associati con organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o altri soggetti senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda i consorzi di cui al citato art.45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs 50/2016, gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tale divieto, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D. Lgs. n. 50/2016 concorrono per tutte le consorziate.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alle gare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I soggetti partecipanti alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
1) requisiti di carattere generale:
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, o della condizione di essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
a) Iscrizione nel registro delle Imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove prevista in relazione alla propria forma giuridica -per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; laddove la citata iscrizione non sia richiesta per la natura giuridica del concorrente, dal suo statuto o da altri documenti che ne disciplinano l’attività dovrà risultare la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività oggetto dell’appalto.
b) Le Cooperative devono essere iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività Produttive del 23.6.04.
Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative Sociali.
Le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti si considerano i rispettivi albi, registri o elenchi nazionali).
Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire copia dello statuto e atto costitutivo da cui evincere la compatibilità delle natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’appalto.
I requisiti di cui al punto 1 lettere a) e b) devono essere posseduti da tutti i partecipanti a prescindere dalla modalità di partecipazione.
I requisiti di cui al punto 2 lettere a) e b), in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, devono essere posseduti da ciascuna impresa associata o consorziata e nel caso di consorzi di cui lettere b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dagli stessi e dalle consorziate esecutrici del servizio.
Per le Organizzazioni di Volontariato ammesse a partecipare in ATS con soggetti aventi natura di impresa i requisiti di cui al punto 2 lettere a) e b) non sono richiesti in considerazione della loro natura giuridica; resta fermo il possesso dei requisiti di cui al punto 1 lettere a) e b) richiesto a tutti i partecipanti, in qualsiasi forma concorrano.
3) Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. 50/2016: esperienza comprovabile di almeno tre anni anche non consecutivi, maturata nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nella gestione di servizi attinenti l’oggetto dell’affidamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo o consorziata equiparata.
Per la qualificazione dei consorzi ex art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n.50/2016 si applica l’art. 47 del medesimo decreto. Per l’effetto, i detti consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
I consorzi si dovranno uniformare alla disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art.7 (Procedura di gara e criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica)
L’aggiudicazione del servizio avverrà a seguito di manifestazione d’intesse, conseguente invito a presentare progetto/offerta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. a) del detto decreto.
Le offerte saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, che individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione e parametri di seguito elencati.
a) offerta tecnica: punti complessivi max. 80/100
b) offerta economica: punti max. 20/100.
OFFERTA TECNICA, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore (con allegata procura) , dovrà avere al suo interno il progetto tecnico organizzativo. In caso di A.T.I. /A.T.S. o consorzio ordinario di concorrenti non formalmente costituiti, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o da un suo procuratore (con allegata procura), di ciascuna impresa associanda o consorzianda. In caso di A.T.I./A.T.S. o Consorzi formalmente costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento o del Consorzio (legale rappresentante della mandataria), o da un suo procuratore (con allegata procura). Nella stesura del progetto tecnico organizzativo si dovrà tener conto delle indicazioni, limiti e riferimenti indicati nel presente capitolato speciale d’appalto e si dovranno seguire i parametri della sotto indicata griglia di valutazione.
QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA (massimo 40 punti)
a) Esperienza nello svolgimento di servizi socio educativi per minori, in particolare in servizi di educativa domiciliare e di tutoraggio educativo per minori in situazioni di fragilità e disabilità e con difficoltà relazionali, comportamentali e di socializzazione: numero e durata degli appalti affidati da ambiti sociali e/o istituzioni pubbliche negli ultimi tre anni.
Max punti 10
b) Capacità di contenimento del turn-over degli operatori da impegnare nel servizio: durata media dei rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, instaurati nell’ultimo triennio con gli operatori impegnati nelle attività gestite dal soggetto proponente.
Max punti 8
c) Dotazione strumentale da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali, presenza nell’ambito cittadino di sede operativa idonea rispetto alle attività progettuali.
Max punti 8
d) Capacità di attivazione delle risorse comunitarie e collaborazione con la rete dei servizi territoriali in particolare con la scuola, con i servizi sociali, sanitari, culturali, sportivi.
Max punti 6
e) Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio.
Max punti 4
f) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro e Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015.
Max punti 4
QUALITÀ DEL SERVIZIO (massimo 40 punti)
g) Capacita progettuale (pertinente agli obiettivi, alle attività, alla fasi operative progettuali chiarezza nell’esposizione) con riferimento alle azioni:
1 approccio educativo alla famiglia
2 promozione di processi di integrazione all’interno del contesto scolastico/formativo
3 promozione e sostegno alla socializzazione e partecipazione del minore ad attività sociali, culturali, ricreative e sportive.
Max punti 12
h) Qualificazione ed esperienza professionale delle figure previste nel presente capitolato per l’espletamento del servizio la modalità e il tempo di utilizzo
Max punti 10
i) Offerta di servizi integrativi ed aggiuntivi anche mediante la collaborazione con associazioni di volontariato (da valutarsi i servizi offerti, le ore messe a disposizione)
Max punti 8
j) Monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza finalizzati al miglioramento continuo del servizio (trasmissione periodica di report, indicatori di gradimento e di qualità del servizio da parte dell’utente
Max punti 5
k) Qualificazione ed esperienza professionale delle figure aggiuntive a quelle previste nel presente capitolato per l’espletamento del servizio, la modalità e il tempo di utilizzo
Max punti 5
Al fine della valutazione dei parametri, si precisa quanto segue:
• in relazione al punto c, il concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica documenti comprovanti le collaborazioni in atto o da avviare;
• in relazione al punto j, il concorrente dovrà specificare tipologia e tempi di somministrazione del monitoraggio;
• in relazione al punto k, il concorrente dovrà specificare la natura degli strumenti e le modalità di implementazione.
Al parametro a) Esperienza nello svolgimento di servizi socio educativi per minori, in particolare in servizi di educativa domiciliare e di tutoraggio educativo per minori in situazioni di fragilità e disabilità e con difficoltà relazionali, comportamentali e di socializzazione: numero e durata degli appalti affidati da ambiti sociali e/o istituzioni pubbliche negli ultimi tre anni, sarà attribuito il seguente punteggio:
APPALTI PREGRESSI Da 1 a max 20 | PUNTEGGIO UNITARIO 0,50 | PUNTEGGIO MASSIMO Max 10 Punti |
Al parametro i) Offerta di servizi integrativi ed aggiuntivi anche mediante la collaborazione con associazioni di volontariato (da valutarsi i servizi offerti, le ore messe a disposizione), verrà assegnato un punteggio di 0,50 per ogni protocollo/accordo sottoscritto fino a un massimo di 8 punti.
I restanti parametri saranno valutati dalla commissione giudicatrice attraverso un giudizio di carattere qualitativo, come di seguito specificato. Ciascun commissario dovrà assegnare ad ogni sottoparametro ed in mancanza ad ogni parametro un coefficiente di valutazione provvisorio sulla base della seguente scala:
Valutazione ottima: Coefficiente pari ad 1.
Giudizio sintetico: il parametro valutato e ritenuto molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Valutazione buona: Coefficiente pari a 0,70.
Giudizio sintetico: il parametro valutato e ritenuto valido e completo rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Valutazione discreta: Coefficiente pari a 0,50.
Giudizio sintetico: il parametro valutato e ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Valutazione sufficiente: Coefficiente pari a 0,30.
Giudizio sintetico: il parametro valutato e ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Valutazione insufficiente: Coefficiente pari a 0.
Successivamente, sarà calcolato il coefficiente di valutazione medio, dato dalla media aritmetica dei coefficienti di valutazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni parametro.
Successivamente sarà calcolato il coefficiente di valutazione medio dato dalla media aritmetica dei coefficienti di valutazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni parametro.
Il punteggio finale attribuito al singolo parametro di ogni concorrente sarà determinato nel seguente modo: P. finale = P. max. attribuibile (così come indicato per ogni parametro) x Xxxxx. di valutazione medio Il punteggio relativo all’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi finali attribuiti ai parametri di carattere qualitativo. Non saranno considerate idonee e quindi valide le offerte che non avranno complessivamente conseguito per l’offerta tecnica un minimo di 42 punti.
OFFERTA ECONOMICA
Unica ed incondizionata, redatta in bollo ( in caso di esenzione dovrà essere esplicitato) , unica ed incondizionata, dovrà:
• recare l’indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo offerto;
• recare l’indicazione, in cifre ed in lettere, dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
• essere corredata da un prospetto recante il dettaglio delle singole voci di spesa corrispondenti al prezzo unitario offerto, come risultante dall’applicazione del proprio ribasso al relativo costo unitario posto a base di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento prima dell’aggiudicazione, procederà a verificare, relativamente all’offerente classificatosi primo in graduatoria, in conformità a quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, ultimo periodo, del D. Lgs 50/2016, relativamente ai costi della manodopera indicati dall’offerente, alla verifica del rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera
d) del medesimo decreto.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art. 72 R.D. 827/1924).
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce, dal legale rappresentante, o da un suo procuratore (con allegata procura), degli stessi organismi tenuti alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, con firma leggibile e per esteso.
Il punteggio sarà calcolato utilizzando la seguente formula:
valore dell’offerta minima presentata x 20 valore dell’offerta considerata
L’appalto in parola sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale. In caso di parità di punteggio si procederà come segue:
a. l’appalto in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale, prescindendo da quello attribuito all'offerta economica;
b. in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore dell’offerta che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi a scorrere la graduatoria, fino ad esaurimento della stessa.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare il servizio, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte dei concorrenti.
L'importo di aggiudicazione sarà determinato dal prezzo offerto in sede di gara, oltre IVA, se ed in quanto dovuta.
Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP ai sensi dell’art. 106 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ferma la facoltà di procedere alla valutazione della congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
Le offerte dovranno essere prodotte secondo le modalità indicate nel bando di gara; saranno esclusi i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto delle stesse e se sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
In sede di gara si procederà a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa per l’ammissione alla stessa, ed, in caso negativo, si esperirà il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 8 Documentazione di gara
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che tutta la documentazione di gara e accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente:
xxx.xxxxxx.xxxx.xx - area tematica “Bandi e concorsi” - sezione "Bandi di gara e contratti".
Art. 9 Responsabile Unico del Procedimento e richieste di chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore del Municipio 2 Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx tel. 080/5774800 email x.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
Art. 10 Richieste di chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo pec: xxxxxxxxx0.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx
Le richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sul Capitolato Speciale dovranno essere formulate entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
Tanto al fine di consentire il relativo riscontro ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; tali risposte saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo
xxx.xxxxxx.xxxx.xx – area tematica “Bandi e concorsi” - sezione "Bandi di gara e contratti".
Art. 12 Modalità di esecuzione del servizio
Per l’attuazione del servizio sono richieste:
• 1 figura di coordinatore regolarmente iscritto all’Albo Professionale come previsto dal precedente art.4 (CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO), con comprovata esperienza nell’incarico, che provveda a tenere i contatti con tutti gli operatori e con il Servizio Socio-Educativo del Municipio, per un totale di n. 22 ore mensili. Dovrà accertarsi dell’effettivo svolgimento delle azioni previste dal PEI;
• 8 tutor con laurea triennale in Scienze dell’Educazione (come prescritto dalla legge 205 comma 594 601 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017) e comprovata esperienza almeno triennale nelle attività di tutoring di minori con fragilità socio-educative e con disabilità;
• 1 psicologo con laurea specialistica in Psicologia Clinica e regolare iscrizione all’Albo Professionale, nonchè comprovata esperienza come supervisore professionale almeno quinquennale.
Art. 13 (Importo dell’appalto)
Il servizio dovrà essere realizzato per il periodo novembre 2020 - giugno 2021 per un totale di 8 mesi, nei limiti della spesa finanziata pari ad € 127.171,28 compresa IVA, se ed in quanto dovuta, comprensiva del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del servizio, e di ogni altro onere inerente l’oggetto dell’appalto.
Il costo relativo agli oneri della sicurezza (D.U.V.R.I.) è pari a zero. Non sono previsti costi per la pubblicazione sulla stampa periodica.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il costo stimato della manodopera per il presente appalto in riferimento al costo unitario posto a base dell’importo totale previsto sopra è pari al 27 % circa.
Art. 14 (Avvalimento)
In relazione al requisito tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art.89 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che l’Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.
Art. 15 (Cauzione)
Provvisoria: I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia provvisoria, pari al 2 % dell’importo a base di gara, che garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate. Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. Definitiva: a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula dell’atto d’obbligo, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme previste all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 un deposito cauzionale definitivo. La polizza/deposito dovrà prevedere, pena la non ricevibilità: “validità fino allo svincolo della stessa”, e la “non opponibilità al mancato pagamento dei premi”. Al termine del rapporto contrattuale, liquidata e saldata ogni pendenza e concluse tutte le attività progettuali, sarà determinato lo svincolo della polizza/deposito su espressa richiesta. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento la cauzione sarà incamerata dal Comune, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all’appaltatore e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della
garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate. Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Art. 14 (Xxxxx e obblighi a carico dell’aggiudicatario - Polizza assicurativa)
Oltre a tutti gli oneri specificati nel presente Capitolato, sono a carico dell’aggiudicatario le spese generali, le tasse di ogni specie presenti e future nonché tutte le spese relative all’atto d’obbligo, comprese quelle di bollo e di registro. Il soggetto appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dei terzi dei danni di qualsiasi natura, a persone o a cose, cagionati per qualunque causa nell’espletamento o in esecuzione del servizio; l’appaltatore è obbligato pertanto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per tutta la durata dell’appalto, prevedendo un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
L’Aggiudicatario si impegna:
- a farsi carico della formazione e dell’aggiornamento degli operatori;
- a redigere per ogni minore utente del servizio il PEI (progetto educativo individualizzato);
- a predisporre un sistema di rilevazione periodica delle attività svolte e dei risultati raggiunti utilizzando schede per registrare giornalmente le prestazioni e i punti di forza e i punti di caduta degli interventi effettuati;
- a consegnare report mensili relativi all’andamento degli interventi di tutoring;
- a consegnare al Servizio Sociale del Municipio, alla scadenza del contratto, una relazione complessiva finale sul servizio svolto e sui risultati raggiunti;
- a vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
Art. 15 (Subappalto)
È assolutamente vietato all’appaltatore cedere o sub-appaltare il servizio assunto, ex art. 105 D. Lgs. 50/2016. L’eventuale inosservanza, comporterà, ipso iure, la risoluzione del rapporto contrattuale ed il diritto per l’Ente appaltante di chiedere il risarcimento dei danni e l’incameramento della cauzione.
Art. 16 (Obblighi dell’Affidatario per il Personale)
Gli operatori durante lo svolgimento del servizio dovranno essere muniti di un tesserino di riconoscimento. L’Affidatario è obbligato a:
1) garantire l’applicazione integrale dei vigenti CCNL con riferimento all’oggetto dell’appalto che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato sotto le proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; lo stesso dovrà, altresì, provvedere al regolare e puntuale pagamento delle spettanze maturate dal personale medesimo;
2) osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
3) effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al lavoratore impiegato, per ferie, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
4) ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L’Affidatario è responsabile per il personale dipendente e non, utilizzato nella realizzazione del progetto, non configurandosi alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere fra quest’ultimo e il Comune di Bari. Ricade sull’Affidatario, quindi, la responsabilità per la mancata applicazione dei contratti di
lavoro e per il mancato assolvimento degli obblighi assicurativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavoro. L’Affidatario dovrà fornire, prima dell’inizio delle attività, l’elenco nominativo dei soggetti che saranno impiegati nel servizio, specificando, per ciascuno, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e qualifica professionale posseduta con allegati curriculum vita autocertificati nei termini di legge. L’Affidatario si impegna a garantire la continuità del servizio in tutto il periodo di durata del contratto e ad evitare l’interruzione del servizio sostituendo il personale impegnato per giustificati motivi, facendo pervenire al Municipio, almeno 10 gg. prima dell’effettiva sostituzione, salvo per casi di forza maggiore, apposita comunicazione indicante i nominativi dei nuovi operatori, le cui qualifiche ed esperienze professionali documentate (curricula) dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quella del personale da sostituire. Tale sostituzione sarà resa operativa esclusivamente a seguito di formale consenso espresso dal Municipio, salvo i casi di urgenza (malattia o grave impedimento dell’operatore) nei quali l’affidatario dovrà tempestivamente comunicare la temporanea sostituzione a mezzo mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dal Municipio. Qualora il Municipio ravvisi motivi ostativi alla sostituzione potrà negarne il consenso. Nel caso di sostituzione effettuata senza il detto consenso, la stessa dovrà essere revocata con l’eventuale applicazione di una penale dell’1% dell’importo del servizio. Il Municipio si riserva la facoltà di chiedere all’impresa affidataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’ente provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
Art. 17 (Modalità di erogazione dei corrispettivi)
Il Comune erogherà il corrispettivo dovuto all’appaltatore in ratei bimestrali posticipati a partire della data di avvio del servizio, su presentazione di regolare fattura/ricevuta, di pari importo che indica il periodo lavorato, nonché le coordinate del conto bancario o postale dedicato (secondo quanto previsto dall’art. 3 della L 136/2010, così come completata all’art.6 della Legge n. 217/2010) per le operazioni finanziarie riferite alle commesse pubbliche. La fattura dovrà essere corredata da: a) relazione bimestrale tecnica sul servizio reso e sui risultati raggiunti, con copia del registro presenze operatori- minori; b) prospetto analitico delle spese sostenute, nonché dichiarazione firmata dal legale rappresentante nella quale venga riportato che le spese elencate nel rendiconto sono veritiere e trovano riscontro nei libri contabili agli atti. La presentazione di un rendiconto non rispondente alle attività progettuali ed alla scheda finanziaria presentata in sede di offerta, comporterà la detrazione della somma non dovuta. E’ consentita una tolleranza nella misura del 10% in più o in meno per ciascuna voce di spesa del piano finanziario, rimanendo invariato l’importo aggiudicato. Il superamento è ammesso in caso di comprovata necessità migliorativa al funzionamento del servizio; c) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’Appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. i. nella quale lo stesso dichiara che nei confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli stessi operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste dal servizio. Il pagamento sarà predisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura con la documentazione richiesta, previo visto di avvenuta esecuzione del servizio e ad acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Art. 19 (Verifica del servizio)
Il Municipio 2, attraverso il Servizio Socio-Educativo, si riserva di effettuare i controlli più opportuni ed idonei al fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi delle attività del Servizio. Entro un mese dall’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Socio Educativo del Municipio 2, che curerà il coordinamento, la verifica e il controllo delle attività, il
progetto educativo individualizzato (PEI) per ciascun minore. Gli operatori/tutor quotidianamente dovranno firmare un registro, specificando l’orario da loro effettuato e le presenze dei minori, comunicando al Servizio Socio-Educativo del Municipio 2 le eventuali assenze degli stessi. Bimestralmente e a fine progetto il coordinatore del soggetto aggiudicatario trasmetterà una relazione tecnica sul servizio reso e sui risultati raggiunti. Qualora dalle verifiche del Servizio Socio Educativo del Municipio 2 vengano rilevate gravi inadempienze e/o disservizi, e queste siano contestate con lettera raccomandata A.R. di invito a rimuoverle immediatamente, il Soggetto aggiudicatario dovrà ottemperare o presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, l’Amministrazione provvederà ad applicare, per ogni inadempienza o disservizio contestati, una penale pari al doppio del corrispettivo altrimenti dovuto per le prestazioni non effettuate o non correttamente svolte, salvo le ipotesi di risoluzione previste nel successivo art. 20.
Art. 20 (Risoluzione del Contratto e Recesso)
Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto relativo al servizio, previa diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione quale penale, nei seguenti casi:
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;
• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto;
• utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’Affidatario è venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; violazione dei diritti degli utenti;
• impossibilità di effettuare verifiche di cui all’art. 16, “Verifica del servizio” del presente capitolato per cause imputabili all’Affidatario;
• mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
• reiterazione per tre volte della medesima inadempienza.
L’Amministrazione comunale, inoltre, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto relativo al servizio, dandone comunicazione scritta all’affidatario, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, e sospendendo immediatamente il pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:
• utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni della proposta progettuale aggiudicata e del presente capitolato;
• mancata corresponsione, al personale utilizzato per il servizio, della retribuzione e dei relativi oneri, e mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
• mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
• gravi inadempienze e/o disservizi;
• mancato svolgimento delle attività con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
• non conformità del servizio a quanto previsto dal presente capitolato, rilevata dalle verifiche effettuate dal Servizio Socio Educativo del Municipio2.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l’affidatario non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Affidatario, oltre all’immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Amministrazione può inoltre recedere dal contratto d’appalto nei seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile. L’Affidatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.).
Nei casi più gravi di irregolarità, il Comune potrà disporre la sospensione delle attività; i costi eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di sospensione non saranno riconosciuti.
Art. 21 (Esecuzione in danno)
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall’appaltatore con addebito allo stesso dell’intero costo sopportato e degli eventuali danni.
Art. 22 (Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali)
Per la partecipazione alla gara, in ossequio al D. Lgs 30.6.2003, n.196, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice. Si precisa, altresì, che, ai sensi e per gli effetti della citata normativa:
• i dati forniti dai concorrenti e dall’Affidatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e/o “particolari”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo – GDPR – 679/2016.
• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione Comunale.
Il responsabile del trattamento dei dati personali, nell’ambito del procedimento amministrativo cui il presente capitolato si riferisce è il Direttore del Municipio 2 all’uopo nominato dal Sindaco. Questa Amministrazione, sulla base del combinato disposto degli articoli 4 comma 1 lett. g e dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 196/03 e Regolamento Europeo 679/2016, considera l’organismo affidatario- nella persona del legale rappresentante- responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio di cui trattasi con i compiti di cui alla citata legge. Il responsabile del trattamento si occuperà della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi della legge n. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016 ed individuerà i soggetti "incaricati" a compiere operazioni di trattamento, i quali si atterranno alle istruzioni impartite dallo stesso. Sarà cura dell’ente affidatario tenere apposito elenco dei nominativi degli incaricati dei trattamenti di sua competenza, provvedendo ad annotarvi le variazioni, e trasmettendo copia aggiornata al Responsabile del procedimento. L’ente affidatario dovrà mantenere la massima
riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza nel corso della gestione del servizio .
Art. 23 (Domicilio dell’affidatario)
L’Appaltatore deve, per tutta la durata del rapporto contrattuale, eleggere domicilio a tutti gli effetti di legge, nell’ambito del Comune di Bari.
Art. 24 (Controversie)
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale, fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del
D. Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà clausola compromissoria.
Art. 25 (Osservanza di Leggi e Regolamenti)
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.