AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
ANNUALITÀ 2021
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i;
VISTO il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/1999, e s.m. e i.;
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Politiche Abitative-Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Xxxxxxx Xxxxxx x. 000 del 09/12/2022;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 21/12/2022;
IN ESECUZIONE della propria determinazione gestionale n. 1290 del 28/12/2022;
RENDE NOTO CHE
È INDETTO UN AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A VALERE SULLE RISORSE ASSEGNATE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, in attuazione della
determinazione dirigenziale regionale n. 412 del 09/12/2022 che applica le disposizioni dell’art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i e del D.M. LLPP del 07/06/1999.
All’Avviso possono partecipare i cittadini, in possesso dei requisiti di seguito indicati, titolari di contratti di locazione per uso abitativo interessati ad ottenere un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti ai proprietari degli immobili - Annualità 2021.
Art. 1 – Destinatari e Requisiti per la partecipazione all’Avviso pubblico
Possono partecipare alla procedura volta alla concessione dei contributi di che trattasi i soggetti che, alla data presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30;
c) cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di titolo di soggiorno dal 2021 e in corso di validità;
d) residenza anagrafica nel Comune di Monte Sant’Angelo in un immobile condotto in locazione quale abitazione principale, per il quale si richiede il contributo per il sostegno alla locazione;
e) essere titolare di un contratto di locazione stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, regolarmente registrato, relativo all’alloggio locato destinato ad uso abitativo, sito nel Comune di Monte Sant’Angelo, la cui superficie utile complessiva, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve superare i 95 mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi, intendendosi tali quelli costituiti da 6 unità ed oltre, o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, intendendosi tali quelli che versino in una delle seguenti situazioni:
• presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap;
• presenza nel nucleo familiare di almeno n. 3 soggetti minorenni a carico ovvero di
n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti;
• nucleo familiare monogenitoriale.
Il valore del canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori o dell’imposta di registro versata. Saranno presi in considerazione i contratti registrati entro il 31/12/2021.
f) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
g) conduzione di un appartamento non ubicato in una zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
h) avere un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico, relativo all’anno 2021, come di seguito specificato:
A. Reddito imponibile complessivo
Per i soggetti rientranti nella FASCIA A di cui al citato D.M. del 07/06/1999 art 1, comma 1, il reddito è l’imponibile complessivo e, per tale fascia, il limite massimo di reddito è di € 13.405,08, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (FASCIA “A”).
B. Reddito convenzionale
Per i soggetti rientranti nella FASCIA B di cui al citato D.M. del 07/06/1999 art 1, comma 1 il reddito è il reddito convenzionale, calcolato secondo le modalità di cui all’art 21 della L. 457/78 e successive modificazioni e per tale fascia il limite massimo di reddito è fissato in € 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (FASCIA “B”).
Ai sensi dell’art. 21 della legge n. 457/78 e s.m.i, il reddito convenzionale è determinato sottraendo dal reddito complessivo del nucleo familiare € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico; inoltre, qualora alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%.
In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b, destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2021 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti previsti e riepilogati nella D.D. n. 412 del 09/12/2022:
- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Art. 2 – Determinazione del reddito
Per la verifica del requisito concernente la situazione reddituale, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2021. Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, a titolo esemplificativo, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11 Quadro 730/3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3 comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017).
Nel caso si dichiari reddito 0 (ZERO) e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la FASCIA A e sul reddito convenzionale per la FASCIA B sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, occorre indicare le generalità di quest’ultimo e allegare l’autocertificazione del medesimo, corredata da valido documento di riconoscimento, che attesti la veridicità, l’ammontare del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
Si precisa che la congruità del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza del soggetto che fornisce il sostegno economico, rispetto all’aiuto economico corrisposto, è da ritenersi sussistente al verificarsi di entrambe le condizioni seguenti:
- il soggetto che ha fornito il sostegno economico sia legato da vincoli di parentela o affinità al richiedente;
- l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare del medesimo soggetto che ha erogato l’aiuto economico sia almeno pari a tre annualità del canone di locazione corrisposto dal richiedente.
Art. 3 – Formazione della graduatoria
L'Ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Sulla base delle richieste ammissibili a contributo, sarà formulata apposita graduatoria divisa per Fascia “A” e per Fascia “B”, secondo l’ordine crescente relativo al reddito annuo complessivo del 2021:
• Fascia “A” per i beneficiari che possiedono il requisito reddituale di cui alla lettera h) A. del precedente art. 1;
• Fascia “B” per i beneficiari che possiedono il requisito reddituale di cui alla lettera h) B. del precedente art. 1.
In caso di parità di redditi, la posizione in graduatoria verrà determinata in base al criterio della maggiore percentuale di incidenza del canone sul reddito.
La graduatoria in parola, suddivisa nelle due Fasce sopra menzionate, sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, unitamente all’indicazione dei modi e dei tempi per la presentazione di eventuali osservazioni.
La stessa sarà suscettibile di modifiche in caso di accoglimento delle osservazioni presentate dai partecipanti e in base alle risultanze degli accertamenti di cui al successivo art. 8.
Art. 4 – Risorse disponibili ed Entità del contributo
Le risorse disponibili per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - annualità 2021, al netto di eventuali premialità aggiuntive regionali, sono pari a € 45.885,20, e, in base al criterio del fabbisogno rilevato per l’anno 2020, sono ripartite come di seguito indicato:
• L’85% delle risorse è riservato ai beneficiari inseriti nella Graduatoria di Fascia A, per un totale di € 39.002,42;
• il 15% delle risorse è assegnato ai beneficiari inseriti nella graduatoria di Fascia B, per un totale di € 6.882,78.
Laddove risultino economie all’interno di una graduatoria, le risorse non erogate potranno essere utilizzate per l’assegnazione di contributi integrativi ai soggetti inseriti nell’altra graduatoria.
Il contributo da erogare, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è così calcolato:
• per la Fascia “A”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del reddito complessivo e comunque non potrà essere superiore a € 3.098,74 annui;
• per la Fascia “B”: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del reddito determinato ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 457/78 e s.m.i., e comunque non potrà essere superiore a € 2.324,06 annui.
Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4, del D. M. 07.06.1999. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo spettante a ciascun beneficiario in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine della graduatoria.
Nell’ipotesi in cui dalle risultanze del bando si rilevassero necessità d’importo superiore a quello attribuito dalla Regione Puglia, il Comune opererà, relativamente ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di Fascia A e di Fascia B, un abbattimento proporzionale del contributo spettante ad ogni beneficiario in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
Si fa presente che i contributi concessi con il presente avviso non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei beneficiari attraverso le modalità dallo stesso ente indicate con propri messaggi istituzionali, a firma del Direttore Generale, n. 1244 del 18/03/2022 e n. 3782 del 19/10/2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati attraverso il portale SIUSS ai fini delle dovute compensazioni dei contributi per locazione sul reddito di cittadinanza, gestite in modalità automatizzata dallo stesso Ente previdenziale.
Art. 5 – Termini e Modalità e di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, unicamente utilizzando il modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con l’indicazione di tutti i dati ivi richiesti (dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare, estremi del contratto di locazione, canone annuo,
superficie alloggio, possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, ecc).
Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, corredate dalla documentazione indicata all’art. 6, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio 2023 ore 12:30 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune, piazza Roma, 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nonché il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nel rispetto delle misure anti-Covid 19 vigenti, mediante consegna di tutta la documentazione all’addetto alla ricezione, che si limiterà al ricevimento della domanda e degli allegati, non potendo effettuare una verifica del contenuto degli stessi (che potrà essere svolta preliminarmente dall’Ufficio Servizi Sociali);
• tramite raccomandata postale A/R (in tal caso farà fede la data di partenza quale risulta dal timbro postale);
• con Posta Elettronica Certificata (PEC), avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato PDF al seguente indirizzo: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nell’oggetto della Pec contente la domanda di partecipazione e l’annessa documentazione, deve essere riportato il mittente e la dicitura: “Domanda per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione-Annualità 2021”.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate da caselle di posta elettronica non certificata.
Non saranno accolte le domande che perverranno oltre la data e l’ora indicate.
Saranno motivo di esclusione, inoltre, l’incompletezza della domanda di partecipazione, la mancata apposizione della firma del richiedente sulla stessa e sulle dichiarazioni allegate e la mancanza della copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità.
Art. 6 – Documentazione richiesta
Le domande di partecipazione alla presente procedura devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1) Copia non autenticata del documento d’identità del richiedente che sottoscrive la domanda;
2) Copia dell’attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea (per i cittadini dell’Unione Europea);
3) Carta di soggiorno o permesso di soggiorno dal 2021 e in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
4) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; nell’eventualità in cui nel corso dell’anno 2021, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati;
5) Copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registro per l’intero anno 2021, oppure copia della comunicazione circa l’applicazione della “Cedolare secca sugli affitti” da parte del proprietario (art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011);
6) Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2021, compresi tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi; sono esclusi gli emolumenti non continuativi, le indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per i pazienti affetti da SLA/SMA e per i pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 comma 1 lett e) della L.R. 10/2014 integrato dalla L.R. 67/2017) (Scheda da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx,);
7) Copia della dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 (Mod. Certificazione Unica – Mod.730 – Mod. Unico) – periodo d’imposta 2021 di tutti i componenti il nucleo familiare;
8) Dichiarazione del richiedente attestante il sostegno economico da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; nel caso in cui la fonte di sostegno sia un altro soggetto, occorre indicare le generalità di quest’ultimo, nonché allegare l’autocertificazione del medesimo soggetto attestante la veridicità e l’ammontare del sostegno fornito e del reddito percepito dal suo nucleo familiare, che deve essere congruo rispetto all’aiuto economico fornito, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità (solo per i nuclei familiari che hanno reddito “zero” e/o nel caso in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%) (Modelli A e B da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibili sul sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx);
9) Documentazione comprovante la particolare condizione di debolezza sociale dichiarata (solo in caso di occupazione di immobili con superficie utile complessiva superiore a 95 mq);
10) Dichiarazione riguardante il consenso al trattamento dei dati personali, dopo aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Modello C da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, nonché disponibile sul sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx);
11) Altra documentazione ritenuta utile dal richiedente.
I cittadini interessati dovranno verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.
Art. 7 – Cause di Esclusione
Non saranno ammesse a contributo:
• le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (rapporti: figlio/a-padre o madre; fratello-sorella; nonno- nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie/marito),
• le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2021:
- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla
L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta
prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno percepito ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;
• le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• le domande relative ai contratti ai contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.
Sono altresì escluse le domande di contributo per:
• alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della
L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
• alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
• alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto stabilito dall’art 1 lett. e) del presente Avviso pubblico.
Art. 8 – Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti.
Ferme restando le denunce alle Autorità competenti e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite.
Art. 9 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di eventuale concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - annualità 2021.
Art. 10 – Norma finale
Le somme dovute agli aventi diritto in relazione al presente Avviso saranno erogate ad avvenuta liquidazione del finanziamento da parte della Regione Puglia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento alla Legge
n. 431/98, al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7.6.99 ed alla citata determinazione dirigenziale Regionale n. 412/2022.
Il presente Avviso e la graduatoria degli ammessi al contributo, suddivisa in Fascia A e Fascia B, saranno pubblicati all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché nella Sezione Amministrazione trasparente/ Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile del 1° Settore Amministrativo del Comune di Monte Sant’Angelo.
È possibile far effettuare una verifica preliminare circa il corretto contenuto delle istanze e/o delle dichiarazioni da rendere, nonché dei documenti da produrre, recandosi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
Monte Sant’Angelo, 28/12/2022
Il Responsabile del Settore 1° Amministrativo
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme correlate)
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
28.12.2022 13:17:43
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