Contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione
CONVENZIONE NR. 13483
Responsabilità Civile Professionale Avvocati
(t)
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Aggravamento e diminuzione del rischio
5. Premi
6. Recupero
7. Legislazione applicabile
8. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
9. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
10. Reclami
11. Mediazione per la conciliazione delle controversie.
• Glossario
Condizioni di assicurazione
1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO
6. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
7. ONERI FISCALI
8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRI.
10. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI
11. DISDETTA PER CESSAZIONE CONVENZIONE
12. RISCHI ASSICURATI
13. ESTENSIONE TERRITORIALE
14. MASSIMO RISARCIMENTO
15. PLURALITÀ DI ASSICURATI
16. RESPONSABILITÀ SOLIDALE
17. RISCHI ESCLUSI
18. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. STUDI ASSOCIATI
20. MASSIMALE
21. VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
22. FRANCHIGIA
23. SINISTRI IN SERIE
24. ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL’XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
00. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ CONTABILE E FISCALE
26. TABELLA PREMI
Condizioni particolari
A - CURATORE FALLIMENTARE B - SECONDO RISCHIO
C . COMPONENTE ORGANO DI MEDIAZIONE
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione per la “Responsabilità Civile Professionale Avvocati” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonchè le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società unipersonale soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111 – telefax: 051.375349 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007.
Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2010. Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00
Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale
indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine
di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spediti almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’Art. 6 “Proroga del contratti e periodo di assicurazione” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione, sono le seguenti:
a) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell’attività
esercitata, si rinvia all’Art. 12.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli Articoli 12 a-b e i della Sezione Rischi assicurati delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
b) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI: la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività
per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste agli Articoli 12 b della sezione Responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O –R.C.I.) delle Condizioni di assicurazione, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’Art. 17 “Rischi Esclusi”.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia all’Art. 12 delle Condizioni di assicurazione ed alla scheda di polizza “Parte B” del contratto.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
esempio:
Massimale € 1.000.000,00
Danno € 10.000,00
Franchigia € 1.000,00
Indennizzo: € 10.000,00 – € 1.000,00 = € 9.000,00
Meccanismo di funzionamento del massimale:
esempio:
Massimale € 1.000.000,00
Danno: € 1.200.000,00
Indennizzo: €1.000.000,00 - franchigia
4. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: 2 “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie”.
6. Diritto di recesso
La società potrà disdettare il contratto mediante lettera raccomandata spedita trenta giorni prima della scadenza dello stesso, solo in caso di cessazione della “Convenzione”.
7. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana art. 8.
8. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
9. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro trenta giorni per iscritto all’Agente/intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipate con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave (Articolo 9) delle Condizioni generali di assicurazione).
Si rinvia alla sezione “Obblighi dell’Assicurato” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.
10. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore
9.00 alle ore 12,30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) - Fax: 0000000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP,
Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00.000000. I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclaim sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xx n-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
11. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislative n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Uffi cio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima
dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Atto di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale): sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
• Cose: oggetti materiali e animali.
• Danni corporali: morte o lesioni personali.
• Danni materiali e diretti: la distruzione o il deterioramento di cose.
• Danno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Introiti: il volume di affari relativo all’attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell’I.V.A.
• ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
• Limite di indennizzo: xxxxxxx xxxxxxx, al lordo di eventuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un singolo sinistro o, quando precisato, a più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
• Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
• Sinistro:
- Garanzia Responsabilità Civile - Esercizio dell’attività: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
- Garanzia Responsabilità Civile Prodotti: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione, avanzata nei confronti dell’Assicurato.
- Garanzia Tutela Legale: Il fatto che genera la controversia.
- Sinistri in serie: più sinistri originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in tempi diversi.
• Società: l’Impresa assicuratrice Unipol Assicurazioni X.xX..
• Spese legali e peritali: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.
• Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori.
• Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - Art. 173.
• Unico caso assicurativo (per la Sezione Tutela Legale):
fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 07/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
CONVENZIONE Avvocati n. 13483
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA – AVVOCATO
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
Assicurazione | |
Contraente | la persona che stipula la polizza |
Cose | sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Contratto/Polizza | il documento che prova l'assicurazione |
Danni | il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose |
Franchigia | la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato |
Giovane Avvocato | Avvocato con un limite massimo di età di 35 anni e che è iscritto all’Albo da non più di 3 anni con introiti annui non superiori a € 35.000,00 |
Indennizzo/Risarcimento | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Introiti | Il fatturato relativo all’attività oggetto dell’assicurazione dichiarato ai fini I.V.A. al lordo delle spese ed al netto dell’I.V.A. |
Patrocinatore Legale | Praticante avvocato iscritto nel relativo registro dei praticanti avvocati abilitato al patrocinio |
Perdite Patrimoniali | il pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o danni materiali |
Premio | la somma dovuta alla Società |
Rischio | la probabilità che si verifichi un sinistro |
Scoperto | la percentuale del danno che rimane a carico dell’assicurato |
Società / Compagnia | l'impresa assicuratrice |
Sinistro | verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c
2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 c.c. esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa.
3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 c.c.
5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell' Art. 1897 c.c. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dello scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Si prende e si dà atto che in caso di operatività dell’opzione 1ZG (Giovane Avvocato) il contratto è senza tacito rinnovo pertanto s’intende annullato alla sua naturale scadenza.
7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.
8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
9 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Agli effetti dell’assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Il Contraente o l’Assicurato deve:
fare denuncia alla Società entro 30 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.)
Il Contraente o l’Assicurato deve:
denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pretoriale a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell’infortunio subito dal dipendente non soggetto all’assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale;
dare comunicazione alla Società – entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza – di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall’I.N.A.I.L. per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato.
10 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI
La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il li limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
11 DISDETTA PER CESSAZIONE CONVENZIONE
La Società potrà disdettare i singoli contratti mediante lettera raccomandata spedita 30 giorni prima della scadenza degli stessi, solo in caso di cessazione della convenzione.
12 RISCHI ASSICURATI
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per:
a.1) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale indicata in polizza di AVVOCATO così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia;
a.2) Xxxxx involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione allo svolgimento dell'attività professionale indicata in polizza di AVVOCATO così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale dei relativo Ordine, e che svolga l'attività nel rispetto delle leggi e regolamenti che la disciplinano.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.O.). la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
b.1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)
per gli infortuni {escluse le malattie professionali} sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continua (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto legislativo N. 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima si riferisca a capitalizzazione per postumi invalidanti.
b.2) Ai sensi del c.c. nonché del D.Lgs 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, così come modificato dal Decreto legislativo N. 38 del 23/2/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto b 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 2.600,00 per ogni sinistro. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
b.3)Buona fede I.N.A.I.L.
L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè ciò non derivi da comportamento doloso.
c) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non Soggetti all'Assicurazione di legge Contro gli Infortuni (R.C.I.)
la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
d) Rivalsa I.N.P.S.
L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 Giugno 0000, X. 000.
e) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti
L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.
f) Committenza Auto
L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato a norma dell'Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle condizioni di polizza.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.
La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
g) Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi
L'assicurazione comprende i danni e/o le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 2.600,00 e fino alla concorrenza di un massimale di € 130.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
h) Attività complementari
L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124) per i danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
1) servizi di sorveglianza, anche armata;
2) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
3) proprietà o uso di cani;
4) proprietà ed uso di velocipedi in genere;
5) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
6) proprietà e gestione nell'ambito dell'ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
7) utilizzazione di antenne radiotelericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
8) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
9) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
10) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
11) committenza dei rischi su elencati.
i) Sono altresì comprese in garanzia:
- l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza, con specifica esclusione tra questi dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- l’attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale ed amministrativa);
- le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso; per detta garanzia il massimale di polizza si intende ridotto a 1/3;
- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, collaboratori, consulenti o sostituti in genere;
- la responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, per perdite patrimoniali e danni cagionati a terzi in relazione alla sola attività svolta per conto dell'Assicurato/Contraente;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza dei contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- l'attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline giuridiche;
- l’uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- la responsabilità civile personale dei dipendenti (Art. 12 lett. e);
- la committenza auto (Art. 12 lett. f);
- i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi
- (Art. 12 lett. g);
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti
- all'assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (Art. 12 lett. c);
- la conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti anche nel caso in cui l’attività venga svolta presso diverse ubicazioni oltre quella indicata nella scheda di polizza;
- le attività complementari (Art. 12 lett. h).
13 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Europa intera.
14 MASSIMO RISARCIMENTO
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale di polizza contrassegnato dall’Assicurato.
15 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
16 RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
17 RISCHI ESCLUSI
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lettera a)
c) le persone soggette all'obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
L’assicurazione R.C.T. non vale per i danni e/o le perdite patrimoniali:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall'Art. 12 lett. i) - 4- alinea;
e) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
f) relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitte all'Assicurato;
g) relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;
h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) conseguenti all'attività di consigliere di amministrazione di sindaco o revisore dei conti di società o enti;
j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
l) relativi all’attività di curatore nelle procedure di fallimento, commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
m) relativi ai rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 c.c.
18 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizza, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a Fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia s’intende prestata con l'applicazione di uno scoperto dei 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 1.500 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza.
19 STUDI ASSOCIATI
Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini dei conteggio dei premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di lVA) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'Art. 24.
20 MASSIMALE
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente da numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato/i nello stesso periodo.
Per gli atti relative alle cause di cassazione il massimale di polizza deve intendersi aumentato del 30 per cento.
21 VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
a) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso dei periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre dieci anni prima della data di effetto dell'assicurazione. L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia dei contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono, determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.
Esclusivamente nel caso di polizza sostitutiva di altra (o altre) contratte con la stessa Compagnia o con compagnie confluite per fusione o incorporazione nella Società, la garanzia vale anche per gli eventi verificatisi prima della data di effetto della copertura, senza limite temporale, purché nel periodo di efficacia della o delle polizze sostituite, e denunciati per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostitutiva.
Questa estensione opera con il limite dei massimali in vigore al momento del verificarsi dell'evento dannoso ed a condizione che fra le polizze sostituite e la sostituente non vi sia soluzione di continuità.
b) È tuttavia facoltà dell'Assicurato richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento dei rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio pari ad un’annualità.
Esclusivamente nel caso di morte dell’Assicurato la presente estensione sarà concessa gratuitamente a condizione che la copertura sia già in atto da almeno 5 annualità anche con polizze sostitutive di altra (o altre) contratte con la stessa Compagnia o con compagnie confluite per fusione o incorporazione nella Società, purché fra le polizze sostituite e sostitutive non vi sia soluzione di continuità.
22 FRANCHIGIA
L’assicurazione s’intende prestata, con l'applicazione di una franchigia fissa come indicato nella tabella seguente:
Massimale | Franchigia fissa |
€ 500.000,00 | € 500,00 |
€ 1.000.000,00 | € 1.000.00 |
€ 2.500.000,00 | € 1.500,00 |
€ 5.000.000,00 | € 2.000,00 |
23 SINISTRI IN SERIE
Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liquidativi come un unico sinistro
24 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL’IMPORTO DEGLI INTROITI
Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di lVA) relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti quanto segue:
prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l'ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di introiti” diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza; il premio si intende automaticamente modificato in base agli importi riportati nella “Tabella premi” riportata all’art. 26 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dovrà essere pagato nei termini di cui all'Art. 2 delle Condizioni Generali; se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativi all'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l’indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'Art. 1898 C.C.; la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto, a semplice richiesta, a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
La presente garanzia è operante per tutte le opzioni ad esclusione dell’opzione 11 – Secondo rischio -.
25 ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ CONTABILE E FISCALE
L’assicurazione si intende estesa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi, in relazione all’esercizio di attività contabile e fiscale, purché legittimamente svolta dall’Assicurato nel rispetto di leggi e regolamenti.
ALLEGATO A
A parziale deroga dell’art. 12 delle Condizioni di Polizza di conviene quanto segue:
- art. 12, lett. i) paragrafo III: dopo le parole "imputabili all'avvocato" riportare il seguente capoverso "ad eccezione di quanto previsto per l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa del contribuente di fronte agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori in sede conciliativa (compreso il procedimento di accertamento per adesione o altri istituti analoghi) nonché assistenza e difesa di fronte alle Commissioni Tributarie o altro organo giurisdizionale".
- art. 12, lett. i) paragrafo VIII: sostituire l'inciso "nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie" con il seguente "nonché l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa del contribuente di fronte agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato o di altri enti impositori in sede conciliativa (compreso il procedimento di accertamento per adesione o altri istituti analoghi) nonché assistenza e difesa di fronte alle Commissioni Tributarie o altro organo giurisdizionale".
Inoltre, verrà concessa la possibilità di stipulare le polizze con il massimale da 5.000.000,00 per l'attività civile e tributaria e il massimale di € 2.500.000,00 per l’estensione all’attività penale, con un sovra premio del 20% sulla tariffa in Convenzione per l’attività civilistica.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Valide se richiamate nella facciata della “parte B” di polizza
A - CURATORE FALLIMENTARE
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 17 Xxxxxx esclusi, la garanzia assicurativa copre la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di curatore fallimentare.
La presente estensione di garanzia è prestata, nell’ambito del massimale annuo di polizza fino a concorrenza di un
limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari al 50% del massimale stesso, e
comunque con il massimo di € 1.500.000,00, con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.000,00.
C . COMPONENTE ORGANISMO DI MEDIAZIONE
La garanzia si intende operante per i danni materiali e corporali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi
dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’attività svolta quale componente di Organismi di mediazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 04/03/2010 n. 28 e D.M. 18/10/2010 n. 180 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia, alle condizioni di polizza, opera anche nel caso di rivalsa esperita dall’assicuratore
dell’Organismo di Mediazione.
Qualora, per il medesimo rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata da Organismi di Mediazione,la
garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.
La presente estensione di garanzia opera con l’applicazione di una franchigia di € 1.500 per sinistro e fino a
concorrenza di un importo nell’ambito del massimale di polizza di € 500.000,00
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2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e
l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo.
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed
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6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affi dati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi fi nanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
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Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011