CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MENTANA – AA.SS. 2017/2018-2020/2021.
COMUNE DI MENTANA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA
CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MENTANA – XX.XX. 2017/2018-2020/2021.
CIG: 71064289E5
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciassette, il giorno ………….. del mese di ……………….in Mentana presso la sede comunale in P.zza della Repubblica n. 6, nell’Ufficio del Segretario Generale
Avanti a me
Dott. , Segretario Generale del Comune di Mentana, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:
1. Dott. nato a ……………… il che interviene nel presente atto
in nome e per conto del Comune di Mentana C.F./P.I. ……………………….. in qualità di Responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” e in esecuzione dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato “Concedente”
2. …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………, di seguito denominato “Concessionario”
Premesso che:
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , il Comune di Mentana ha stabilito che il servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale sia gestito in concessione, approvando la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta”, ai sensi dell’art. 34, comma 20, della L. n. 221/2012;
– con determinazione n. ……… del è stata avviata la gara, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in concessione del detto servizio
per la durata di quattro anni con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018;
– con determinazione n. ………. del la concessione è stata aggiudicata in via definitiva
a , previa verifica dell’assenza di cause di esclusione e del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Premesso, altresì, che l’aggiudicatario ha prestato la garanzia definitiva con le seguenti
modalità: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….;
Tanto premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è il servizio di refezione scolastica nelle scuole del territorio comunale di Mentana, che comprende la preparazione, cottura e distribuzione in loco di pasti caldi e attività connesse oltre alla rilevazione delle presenze, riscossione dei corrispettivi e gestione degli eventuali insoluti. Per la specificazione delle singole attività da svolgere e l’elencazione di dettaglio delle stesse si rinvia al capitolato speciale allegato al presente contratto, che costituiva documento di gara, come integrato dall’offerta tecnica presentata in sede di gara dal concessionario, anch’essa allegata al presente contratto, entrambi a farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2) DURATA DEL SERVIZIO
La concessione avrà durata fino al 30.06.2021, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, e coprirà gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
Art. 3) VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione è determinato dal prezzo del singolo pasto giornaliero pari a € ,
come determinato all’esito della gara e quindi del ribasso offerto dal concessionario, oltre oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso per € 0,01 e oltre Iva 4% e quindi pari a € ,
moltiplicato per il numero di pasti presunti nel quadriennio, pari a 660.000, quindi € ……………………….
Gli oneri della sicurezza ammontano complessivamente a € 6.840,00.
Il prezzo del pasto giornaliero è comprensivo della quota di contribuzione a carico del Comune, determinata annualmente dalla Giunta Comunale e che per l’anno 2017 ammonta a € 0,92 oltre Iva. Il numero dei pasti è meramente presuntivo poiché soggetto a variazioni non prevedibili e legate
anche ad esigenze organizzative, oltre che di fluttuazione dell’utenza, di conseguenza non costituisce una dimensione contrattuale impegnativa per il concedente. Quest’ultimo corrisponderà al concessionario il corrispettivo di propria spettanza determinato nella misura seguente:
a) la quota di contribuzione su ogni pasto erogato determinata annualmente dalla Giunta comunale;
b) l’intero costo per ogni pasto consumato dalle insegnanti in presenza;
c) la quota dovuta per ogni pasto consumato dagli alunni eventualmente esentati dall’Ente
Concedente.
Il concedente ha la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio e con semplice avviso scritto, sia il numero dei pasti che quello delle scuole che fruiscono del servizio di mensa scolastica senza che ciò possa mutare il prezzo del singolo pasto. A questo proposito dovrà, però, essere preventivamente verificata la permanenza dell’equilibrio finanziario della concessione, tramite aggiornamento dei dati del PEF (Piano Economico Finanziario), ai sensi dell’art del D.Lgs. n. 50/2016.
4) SCUOLE DA FORNIRE
Il concessionario dovrà fornire il servizio per gli utenti dei seguenti plessi scolastici:
• Istituto Comprensivo I° Circolo “Città dei Bambini”:
◦ Scuola Materna ed Elementare via S. Giorgio – Mentana
• Istituto Comprensivo “Xxx Xxxxxxxx 00”
◦ Scuola Materna ed Elementare xxx xx Xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxx xx Xxxxxxx
◦ Scuola Materna ed Elementare piazza Matteotti – Castelchiodato.
I pasti sono forniti agli alunni delle Scuole Materne a tempo pieno, agli alunni delle Scuole Elementari frequentanti il tempo pieno e tempo modulare.
Il Comune di Mentana cederà in comodato gratuito al concessionario, con decorrenza dalla data di inizio del servizio, le cucine, i magazzini, i refettori, le attrezzature e gli arredi ivi presenti ubicati nei vari plessi scolastici.
I dati sopra riportati, saranno suscettibili di variazioni, in più o meno, senza limite numerico di fluttuazione, in relazione sia alle disposizioni del Provveditorato agli Studi di Roma, circa il numero delle sezioni, che in base al calendario scolastico, alle modificazioni nelle iscrizioni alla Mensa Scolastica, alla frequenza degli alunni, all'ampliamento della riforma della Scuola Elementare.
Inoltre, il numero dei pasti e degli utenti potrà variare anche in corrispondenza di altre cause di forza maggiore o per ogni altra causa lecita che impedisca il normale svolgimento del Servizio di Mensa. Il numero dei pasti sarà fissato, per ogni plesso scolastico, salvo aggiornamento, entro le ore 9.00 di
ciascuna giornata.
ART. 5) - RILEVAZIONE PRESENZE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI
La rilevazione delle presenze, la riscossione dei corrispettivi e la gestione degli eventuali insoluti, compresa la riscossione coattiva, sono a totale carico e cura della Concessionaria che è tenuta a rispettare quanto previsto nel capitolato d’appalto nonché quanto indicato in sede di offerta tecnica. I dati dovranno essere trattati unicamente per l’espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti come previsto dalle vigenti normative sulla privacy.
L’Ente Concedente è esonerato da ogni onere e responsabilità in ordine ad eventuali mancati pagamenti da parte dell’utenza e/o al recupero dei relativi crediti, essendo obbligo della Concessionaria:
- la presa in carico della gestione delle presenze giornaliere alunni/insegnanti e la prenotazione dei pasti;
- la gestione della riscossione delle relative rette, da effettuarsi tramite modalità di pagamento a scelta del Concessionario, nonché la totale gestione dei solleciti agli utenti ritardatari/insolventi, inclusa la riscossione coattiva.
- la consegna giornaliera in ogni plesso, unitamente al pasto, dei tabulati relativi al plesso stesso, indicanti il numero degli utenti prenotati. I tabulati dovranno essere resi, mensilmente al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
ART. 6) - ONERI A CARICO DELL’ENTE CONCEDENTE
L’Ente Concedente affida alla Concessionaria, per il periodo del Contratto, in comodato precario e gratuito, l'uso dei locali, delle cucine e dei refettori delle Scuole, con tutte le attrezzature, gli impianti in dotazione degli stessi, installati e presenti.
Il Comodato citato non costituisce alcun diritto in capo al Concessionario non sia l'uso stesso di cui al presente Contratto.
Della presa in consegna di locali, attrezzature, macchinari e materiali viene redatto verbale prima
dell’avvio del servizio, come previsto dall’art. 8 del capitolato.
Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, vengono dati in uso nelle condizioni in cui si trovano.
La Concessionaria sarà tenuta, all'atto della cessazione del contratto, alla restituzione di tutto quanto sopra indicato in perfetta efficienza ed agibilità, salvo l'intervenuto degrado per uso normale. Sono a carico del Concedente tutte le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili.
ART. 7) - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO
Il Concedente affida il Servizio di Mensa Scolastica alla Concessionaria, sotto la piena osservanza, assoluta ed inscindibile, delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale, completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione di Gara che si intendono facenti parte integrante del presente Contratto di Concessione, anche se materialmente non vengono allegati.
Altresì la Concessionaria si obbliga all’osservanza assoluta, piena ed inscindibile delle condizioni, modalità ed offerte contenute nell’Offerta Tecnica e suoi allegati, presentati in sede di gara, facenti anch’essi parti integranti del presente Contratto, anche se materialmente non vengono allegati.
Sono a carico della Ditta Concessionaria:
a) personale: tutte le spese relative al personale, compresi gli oneri assicurativi e previdenziali e le
spese per l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
b) locali: tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali e pertinenze esterne consegnate, le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua potabile, nonché quelle inerenti l'illuminazione dei locali e il riscaldamento dei medesimi, la tassa relativa i rifiuti.
c) mobili, attrezzature ed impianti: tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ogni miglioria a locali, attrezzature e impianti dovranno essere concordate con l’Ente Concedente, previe regolari comunicazioni.
Qualora la Concessionaria procedesse di propria iniziativa ad effettuare lavori di modifica, trasformazione o integrazione, qualunque sia il motivo o l'entità, senza il preventivo consenso dell'Ente Concedente, sarà onere della stessa a provvedere, a sua cura e spese, alla rimessa in pristino di quanto modificato.
Se detti lavori non dovessero essere di gradimento del Concedente, lo stesso potrà effettuare direttamente i lavori di ripristino trattenendo l'importo relativo da quanto dovuto alla Concessionaria, per qualsiasi titolo.
Le attrezzature o macchinari che il Concessionario dovesse fornire per l’esecuzione e/o il miglioramento del Servizio non comporteranno pretese economiche nei confronti del Comune di Mentana, e resteranno al termine della concessione nella proprietà del concedente.
La Ditta Concessionaria inoltre è obbligata, a munirsi di assicurazione verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, ingestioni di cibi o bevande avariate, per sinistri, danni dovuti a guasti, e per ogni danno anche se ivi non menzionato.
L’importo del massimale non potrà essere inferiore a 5.000.000,00 Euro, per anno assicurativo. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata all’inizio dell’esecuzione della prestazione al Direttore dell’esecuzione di cui all’art. 23.
ART. 8) - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Nell'esecuzione del servizio, oggetto del presente Contratto, la Concessionaria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti nazionali di lavoro per i propri dipendenti e negli accordi locali integrativi agli stessi.
Tutte le unità lavorative dipendenti dell’Impresa uscente, operanti nei plessi scolastici dell’Ente Concedente, dovranno essere assunti, così come previsto dal C.C.N.L. – Settore Turismo e Pubblici Servizi, mantenendo anzianità, orario e inquadramento risultanti dalle buste paga e dai fogli presenza. Va fatta salva la situazione precedente per quanto riguarda le RSA dei lavoratori assunti riconoscendo le prerogative della Legge 300/70, dato atto della compatibilità di tale assorbimento con l’organizzazione dell’impresa in relazione all’affidamento onde trattasi.
Tutto il personale che presterà la sua attività per l'espletamento del Servizio, oltre ad essere fornito del prescritto libretto sanitario e del vestiario idoneo ai compiti affidati, dovrà essere munito di apposito distintivo di identificazione portante la denominazione della Ditta, la propria fotografia, il proprio nome e con specificato il ruolo svolto.
La Concessionaria è tenuta a rimettere ogni mese al Concedente, lo stato di servizio degli addetti, con l’indicazione numerica e nominativa del personale e copia della documentazione comprovante l’effettivo pagamento dei salari e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Concedente si riserva la facoltà di sottoporre il personale a controlli sanitari occasionali. I soggetti risultanti portatori di enterobatteri patogeni e/o di stafilococchi enterotossici saranno immediatamente allontanati dal Servizio. Il personale che rifiutasse di sottoporsi al controllo medico, dovrà essere immediatamente allontanato dal Servizio.
Il Concedente rimane estraneo ai rapporti che possano intervenire tra la Ditta ed il personale da essa adibito al Servizio.
Al termine della Concessione lo stesso personale dovrà cessare dalle sue funzioni, senza che possa vantare alcun diritto verso l'Ente Concedente.
Ferme rimanendo le attuali condizioni contrattuali, la consistenza economica dell’affidamento e nel rispetto dei CCNL di settore vigenti, la Concessionaria si impegna nei confronti del Concedente a garantire il posto di lavoro al personale proveniente dalla Ditta uscente, per tutta la durata dell’Appalto.
Qualora il comportamento degli addetti al Servizio di Mensa Scolastica dovesse essere ritenuto non soddisfacente, la Concessionaria, su richiesta dell'Ente Concedente, dovrà prendere i provvedimenti di rito. Tutto il personale addetto al Servizio è tenuto al rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune concedente.
In caso di sciopero del personale o di altri eventi, che per qualsiasi motivo potessero influire sul normale espletamento del Servizio, la Concessionaria avrà obbligo di avvisare, con anticipo di almeno 4 (quattro) giorni l’Ente Concedente, impegnandosi a garantire comunque un servizio sostitutivo che andrà preventivamente concordato tra le parti e tempestivamente comunicato.
In caso di eventuali interruzioni dell'attività scolastica per cause di forza maggiore il Concedente si impegnerà a darne tempestiva comunicazione alla Ditta Concessionaria.
ART. 9) - RILIEVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Ente Concedente farà pervenire per iscritto alla Concessionaria le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo.
I cibi preparati con alimenti non commestibili, o non rispondenti a norma di legge, che tali risultino accertati dalle autorità sanitarie (Sindaco, ASL, Assessorato Regionale alla Sanità, Ministero della Sanità) saranno respinti e dovranno essere sostituiti, senza diritto ad alcun corrispettivo.
Qualora i cibi non fossero rispondenti alla qualità ed al tipo previsto nei relativi allegati, oppure in caso di fornitura non corrispondente alla grammatura di cui all'allegato o di grave e duratura mancanza di igiene nei locali adibiti alla cottura e conservazione, l’Ente Concedente si riserverà di applicare penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Quest’ultima dovrà essere contestata per iscritto dal Direttore dell’esecuzione tramite PEC o lettera raccomandata, dando termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la produzione di controdeduzioni e/o osservazioni da parte del concessionario. All’esito dell’istruttoria condotta, nei successivi dieci giorni, il direttore dell’esecuzione, sentito il rup, applica la penale oppure archivia il procedimento. Se la Concessionaria non dovesse addurre le giustificazioni richieste e/o se le stesse non dovessero avere riconoscimento motivato da causa di forza maggiore, sarà applicata la penale.
L'importo relativo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito. L'applicazione della penale non solleva la Concessionaria dall'obbligo di eliminare subito gli inconvenienti richiamati.
Nel caso in cui le suddette infrazioni si dovessero verificare per più di cinque volte nel periodo di un anno scolastico, l'Ente Concedente chiederà la risoluzione del Contratto.
ART. 10) - CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
Indipendentemente dai casi previsti nell'articolo precedente e in aggiunta a quanto previsto nel capitolato d’appalto, l'Ente Concedente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:
a) grave intossicazione alimentare;
b) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
c) ripetuto non rispetto dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relativi al Servizio;
d) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte della Concessionaria o del proprio personale adibito al Servizio;
e) assenza o irreperibilità del Responsabile di Mensa per più di tre volte in un mese;
f) inosservanza da parte della Concessionaria di uno o più impegni assunti verso il Concedente;
g) in caso di fallimento e/o frode;
h) quando ceda ad altre, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente Contratto;
i) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Concessione;
l) nel caso in cui la Concessionaria utilizzi gli impianti per la realizzazione di attività non finalizzate al Servizio
m) inosservanza di particolare gravità al Codice di comportamento dell’Ente concedente da parte
del personale addetto al Servizio.
Nei casi previsti dal presente articolo, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Concedente, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo appalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 11) - FINANZIAMENTO-COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il costo del pasto, pari ad € ……..+ IVA al 4% = € ……., verrà pagato alla Concessionaria dall’utente e dal concedente, ognuno in quota parte, in relazione alle rispettive quote determinate dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle Tariffe dei Servizi Pubblici a domanda individuale.
L’Ente Concedente si impegna a versare i corrispettivi di cui all’art. 3.
Il pagamento da parte dell’Ente Concedente avverrà bimestralmente e posticipatamente sulla base degli importi fatturati, entro 30 giorni dalla data della presentazione dei documenti contabili. Le
fatture dovranno essere corredate dagli elenchi dei pasti forniti giornalmente nelle singole scuole. Le stesse dovranno essere vistate, prima della liquidazione, dal Responsabile Amministrativo del Servizio, per congruità e fornitura effettuata.
Viene espressamente convenuto che il Concedente potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Concessionaria o il rimborso spese, a pagamento di penalità.
La Concessionaria nulla potrà pretendere dal Concedente per il ristoro di eventuali somme non pagate dagli utenti per le quote a loro carico.
ART. 12) - DEPOSITO CAUZIONALE
La Concessionaria ha costituito cauzione, nella misura del ……%, dell’importo del contratto al netto dell’IVA a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte, e precisamente € giusta
polizza fidejussoria rilasciata da ……………, in data ………….. n. ……………………………………….
Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stata effettuata la verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 13) - OSSERVANZA DI LEGGI - REGOLAMENTI E NORME
La Concessionaria, sotto la sua esclusiva responsabilità, dovrà ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di Contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene, in particolare quelle relative alla manipolazione degli alimenti, e di quant'altro possa comunque interessare il Servizio.
ART. 14) - PRETESE DI TERZI
La Concessionaria garantisce in ogni tempo il Concedente da ogni e qualsiasi pretesa derivante da inadempienze della Concessionaria stessa, anche parziali, delle norme contrattuali e delle attività e rapporti comunque posti in essere, per lo svolgimento del Servizio.
ART. 15) - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
La Concessionaria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010, n. 136, dichiarando che i conti correnti dedicati al presente Contratto sono:
-……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
IBAN IT e che le persone ad operare su di esso, sono:
-……………………………………………………….
- ……………………………………………………….
La Concessionaria si obbliga ad inserire nei Contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i sub- contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, pena la nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
L. 13/8/2010 n. 136; la Concessionaria si obbliga a trasmettere tali contratti al RUP al fine della
verifica di cui all’art. 3, comma 9, della L. 136 entro sette giorni della stipula.
Le parti convengono che nel caso di inadempienza della Concessionaria all’obbligo di eseguire le transazioni relative al presente Contratto, tramite Banche o Poste Italiane o altre forme di pagamento ammesso dalla legge, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.
ART. 16) - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie comunque derivanti dal presente Contratto, la competenza è del Foro di Tivoli.
ART. 17) – NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente Contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice dei contratti pubblici adottato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto nello stesso non previsto, alle norme del codice civile.
ART. 18) - SPESE - IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al Contratto stesso, nessuna esclusa, saranno a carico della Concessionaria, esclusa l'IVA che sarà a carico del Concedente.
La Concessionaria dichiara a tutti gli effetti di legge che la prestazione del Servizio verrà effettuata nell’esercizio di Impresa (art. 4 D.P.R. 26.10.1972 n. 633) e che pertanto ai sensi dell’art. 1 del citato Decreto è soggetto all’IVA.
ART. 19) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, informa la Concessionaria che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
ART. 20) – REDAZIONE VERBALE DI CONSEGNA E INTERLOCUTORI DELL’ESECUZIONE
Direttore dell’esecuzione è , a cui si demanda in questa sede la verifica
dell’adempimento del Capitolato e innanzitutto redazione di verbale – in uno all’inizio dell’esecuzione – sulla consegna e gestione dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali, giusta previsioni di cui all’art. 8 del Capitolato speciale.
Il referente esecutivo, per conto della Società, cui il Comune può riferirsi per le correnti
problematiche, e quindi quale interfaccia operativo, è il Sig. ………………. nato a ………… il …………–
residente in C.F.
A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la suindicata sede legale. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato della Società dal rappresentante del Comune si considera fatta personalmente al titolare della Società Appaltatrice.
Richiesto io, Segretario Generale, ho ricevuto il presente Atto che ho letto ai Comparenti, i quali a mia domanda lo approvano, significando che lo stesso si compone di n. 19 (diciannove) facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia.
IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA
DELL’ENTE CONCEDENTE
LA DITTA CONCESSIONARIA
IL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE CONCEDENTE