COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXX
Seduta del 29/06/2021
FATTO
Parte ricorrente riferisce quanto segue:
- in data 20.02.2020 sottoscriveva un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente dell'importo complessivo di € 1648,32 da rimborsare mediante il pagamento di n. 12 rate mensili da €. 137,36 cadauna, finalizzato a cure odontoiatriche;
- a marzo 2020 la clinica chiudeva senza fornire più alcuna prestazione necessaria alla paziente;
- nessun riscontro aveva la diffida inviata al fornitore e la successiva pec al finanziatore.
L’intermediario afferma di rendersi disponibile ad accettare il ricorso in questione e di aver provveduto alla chiusura del contratto di finanziamento intestato al ricorrente, nonché al relativo rimborso della quota parte dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle
€. 20,00 per la presentazione del ricorso stesso.
Con successivo atto difensivo, parte ricorrente eccepisce che:
-l’intermediario nulla ha allegato e prodotto a dimostrazione dell'adempimento parziale della prestazione da parte del fornitore, ovvero dei lavori che assume eseguiti, come era
suo onere;
-inoltre, l’intermediario ha provveduto al rimborso dell'importo di Euro 1.560,00, solo a seguito della presentazione del ricorso all'Arbitrato Bancario e Finanziario, nonostante le formali richieste precedentemente inviate a mezzo; pertanto, ha diritto al ristoro dell'importo di Euro 20,00 pagato per la presentazione del presente ricorso, oltre alle spese per l'assistenza legale resasi necessaria a causa del comportamento del finanziatore-
Insiste, pertanto, per l'accoglimento integrale del ricorso nonché per il rimborso di Euro 20,00, oltre ad un contributo alle spese della presente procedura di cui si chiede la liquidazione in via equitativa.
Con successivo atto difensivo, parte resistente eccepisce che:
- a seguito della mancata riapertura dei centri dedicati allo svolgimento delle cure odontoiatriche, provvedeva a valutare le varie posizioni dei clienti che avevano sottoscritto i contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto del servizio fornito dai centri suddetti; difatti, oltre a provvedere alla sospensione delle rate ed all’oscuramento dei dati dei clienti, ricercava prontamente una struttura alternativa presso la quale gli stessi potessero continuare regolarmente il servizio acquistato, come per il caso di specie;
-quanto al contratto di finanziamento che rileva nel caso di specie, si rendeva disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto in questione rimborsando altresì l’importo della sola quota parte dei servizi non usufruiti dal ricorrente che, sulla base delle dichiarazioni fornite in ricorso e dalle verifiche effettuate, ammonta a €. 340,08, con rinuncia dell’importo di €. 20,00 per la presentazione del ricorso stesso in quanto gestita “in accordo stragiudiziale”:
- l’onere della prova è a carico di chi agisce ex art. 2697 c.c.,
- l’ABF non necessita di apposita rappresentanza professionale per essere adito; pertanto l’assistenza di un professionista rientra nella libera scelta del ricorrente.
In conclusione, Parte ricorrente formula la seguente domanda:
L’intermediario chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
DIRITTO
La ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario resistente, con la conseguente condanna dello stesso alla restituzione della rate pagate, a norma dell’art. 125 quinquies T.u.b.
Tale articolo, al comma 1, prevede: “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”.
Occorrere dunque valutare preliminarmente se nel caso di specie ricorrano i seguenti presupposti:
a) se si versi in un’ipotesi di “contratto di credito collegato”;
b) se sia stata effettuata la preventiva costituzione in mora del fornitore;
c) se l’inadempimento di quest’ultimo, a norma dell’art. 1455 cod. civ., non sia di scarsa importanza.
Quanto al requisito sub a), l’art. 121 Tub, comma 1, lett. d) definisce il “contratto di credito collegato” come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Quanto al requisito sub a), parte ricorrente allega copia del contratto di finanziamento qualificato come “prestito finalizzato” allo svolgimento di cure odontoiatriche. Il prezzo del bene finanziato equivale all’importo della fattura del fornitore.
Quanto al requisito sub b), l’avvenuta messa in mora del professionista non è in contestazione, vertendo le controdeduzioni solo sul merito della questione. La messa in mora è stata versata in atti dal ricorrente.
Quanto, infine, al requisito sub c), parte ricorrente si limita ad allegare la sentenza dichiarativa del fallimento del fornitore, asserendo di non aver mai ricevuto alcuna prestazione odontoiatrica, stante l'improvvisa chiusura degli studi nel mese di marzo 2020.
In sede di controrepliche, l’intermediario eccepisce la mancata prova, ad opera del ricorrente, dell’inadempimento di non scarsa rilevanza del fornitore. Ciononostante, allega una tabella riepilogativa dei lavori eseguiti elaborata sulla base delle informazioni rese dal fornitore, in base alla quale le cure prestate sarebbero state pari al 4% del totale.
In merito alla valutazione della “non scarsa importanza” dell’inadempimento del fornitore, il Collegio di coordinamento, nella motivazione della menzionata pronuncia n. 12645/2021, ha rilevato quanto segue: “Secondo l’orientamento costante dell’Arbitro, le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile sono da reputarsi sussistenti qualora l’inadempimento abbia avuto un peso oggettivo e notevole nell’economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente, ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.
I Collegi territoriali richiamano l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale la verifica dell’inadempimento di non scarsa importanza deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, “ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito” (Cass., 6 marzo 2012, n. 3477; Cass. 18.2.2008 n. 3954, Cass., 28
marzo 1995, n. 3669; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3742)”.
Il Collegio, in particolare, ha rimarcato la necessità che l’accertamento dell’inadempimento sia reso liquido attraverso idonea produzione documentale: “Va inoltre evidenziato, per quanto attiene le controversie sottoposte all’ABF, che poiché l'Arbitro deve procedere “alla valutazione della controversia sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria“ l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione versata agli atti del procedimento, senza necessità di procedere a analisi o elaborazioni tecniche della stessa funzionalmente precluse all’Arbitro, tanto più in materia estranea alle proprie competenze tecniche, e comunque non integrabili, in sede di istruttoria, tramite il ricorso a consulenze tecniche o ulteriori mezzi di prova”.
Xxxxxx, stante la dichiarazione resa dall’intermediario, ritiene il Collegio che sia provato l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.
La domanda del ricorrente va dunque accolta e deve riconoscersi il suo diritto alla risoluzione integrale del contratto di finanziamento e alla restituzione delle somme pagate e degli interessi legali a far data dal reclamo.
In merito alla domanda di cancellazione delle segnalazioni negative, di contro, non vi è in atti prova dell’effettiva presenza delle segnalazioni in questione. L’intermediario ha affermato di essersi attivato nei confronti di tutta la clientela colpita dal fallimento del fornitore per cancellare eventuali segnalazioni pregiudizievoli.
Infine, l’istante ha chiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal pagamento delle rate al saldo. Con riguardo alla richiesta di rivalutazione monetaria, si rileva che il debito per cui si procede è un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione delle rate pagate.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1