Convenzione delle Alpi
Convenzione delle Alpi – Convenzione quadro
Convenzione delle Alpi
Convenzione quadro
Preambolo
La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica, la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana,
la Repubblica di Slovenia,
il Principato di Liechtenstein,
nonché
la Comunità Europea,
consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni ex- tra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
riconoscendo il fatto che le Alpi costitui- scono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minac- ciate,
consapevoli delle grandi differenze esi- stenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insedia- menti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economi- co, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità dell' utilizzazione turistica,
considerando che il crescente sfruttamen- to da parte dell'uomo minaccia l'area alpi- na e le sue funzioni ecologiche in misura
sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
convinti che gli interessi economici debba- no essere armonizzati con le esigenze ecologiche,
a seguito dei risultati della prima Conferen- za delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente, te- nutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di rati- fica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successi- vo, può, tramite una dichiarazione indi- rizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, estendere l'ap- plicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del parafrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indi- rizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un perio- do di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
Articolo 2
Convenzione delle Alpi
Obblighi generali
1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della coo- perazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conserva- zione e la protezione delle Alpi, tenen- do equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Econo- mica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata non- ché ampliata sul piano geografico e tematico.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in parti- colare nei seguenti campi:
a) Popolazione e cultura - al fine di ri- spettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse vitali di base, in particola- re gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'am- biente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le rela- zioni di collaborazione tra le popo- lazioni alpine ed extra-alpine.
b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed ar- monioso dell'intero territorio, te- nendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficien- ti, nonché il mantenimento o il ripri- stino di ambienti naturali, mediante
l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utiliz- zazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazio- ne delle misure conseguenti.
c) Salvaguardia della qualità dell'aria
- al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, non- ché la trasmissione di sostanze in- quinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, uti- lizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'im- permeabilizzazione dei suoli.
e) Idroeconomia - al fine di conserva- re o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauli- che compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli inte- ressi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.
f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristi- nare l'ambiente naturale e il pae- saggio, in modo da garantire stabil- mente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produtti- va delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della
natura e del paesaggio nel loro in- sieme.
g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della col- lettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficol- tose.
h) Foreste montane - al fine di conser- vare, rafforzare e ripristinare le fun- zioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la re- sistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicol- tura adeguata alla natura e impe- dendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.
i) Turismo e attività del tempo libero
- al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limi- tando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in partico- lare, zone di rispetto.
j) Trasporti - al fine di ridurre gli effet- ti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uo- mo, la fauna, la flora e il loro habi- tat, tra l'altro attuando un più con- sistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del tra- sporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture ade- guate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.
k) Energia - al fine di ottenere forme di
produzione, distribuzione e utilizza- zione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuo- vere misure di risparmio energetico.
l) Economia dei rifiuti - al fine di assi- curare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climati- che dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verrano definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.
Articolo 3
Ricerca e osservazione sistematica
Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti con- traenti convengono:
a) di effettuare lavori di ricerca e valuta- zioni scientifiche, collaborando insie- me,
b) di sviluppare programmi comuni o in- tegrati di osservazione sistematica,
c) di armonizzare ricerche ed osservazio- ni, nonché la relativa raccolta dati.
Articolo 4
Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico
1. Le Parti contraenti agevolano e pro- muovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economi- ca e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
Convenzione delle Alpi
2. Le Parti contraenti, al fine della massi- ma considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informa- no reciprocamente sui previsti provve- dimenti di natura giuridica ed econo- mica, dai quali possono derivare con- seguenze specifiche per la regione al- xxxx o parte di essa .
3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governa- tive o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presen- te Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
4. Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolar- mente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle Parti contra- enti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto salvo le leggi nazionali sulla riservatez- za. Informazioni definite riservate deb- bono essere trattate come tali.
Articolo 5
Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi)
1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scaden- ze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della pre- sente Convenzione, da una Parte con- traente designata di comune accordo.
2. In seguito le sessioni ordinarie della
Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
3. La Parte contraente che ha la Presi- denza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Confe- renza delle Alpi. Ciascuna Parte con- traente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.
4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sul- le misure da esse adottate per l'attua- zione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi naziona- li sulla riservatezza.
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consi- glio d'Europa, nonché ogni altro Stato europeo, possono partecipare in quali- tà di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali delle Alpi. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazio- nali non governative che svolgano un'attività in materia.
6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qual- volta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia doman- da scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.
Articolo 6
Compiti della Conferenza delle Alpi
La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati, e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la pro- cedura di cui all'articolo 10.
b) Xxxxxx i Protocolli e i loro allegati, non- ché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo 11.
c) Adotta il proprio regolamento interno.
d) Prende le necessarie decisioni in ma- teria finanziaria
e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, stabili- sce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e prende atto delle infor- mazioni medesime nonché delle rela- zioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
h) Assicura l'espletamento delle neces- sarie attività di segretariato.
Articolo 7
Delibere della Conferenza delle Alpi
1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai
compiti indicati alle lettere c, f e g dell'articolo 6, qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consen- so e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggio- ranza di tre quarti delle Parti contraen- ti presenti e votanti.
2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri eserci- tino il proprio diritto di voto.
Articolo 8
Comitato Permanente
1. E' istituito, quale organo esecutivo, il Comitato Permanente della Conferen- za delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti .
2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione parte- cipano alle sessioni del Comitato Per- manente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere con- cesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Con- venzione e ne faccia domanda.
3. Il Comitato Permanente adotta il pro- prio regolamento interno.
4. Il Comitato Permanente delibera inol- tre sulle modalità dell'eventuale parte- cipazione alle proprie sessioni di rap-
presentanti di organizzazioni governa- tive e non governative.
Convenzione delle Alpi
5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presi- denza del Comitato Permanente.
6. Il Comitato Permanente espleta in par- ticolare i seguenti compiti:
a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, per pre- sentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
b) raccoglie e valuta la documentazio- ne relativa all'attuazione della Con- venzione e dei Protocolli con gli al- legati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi, ai sensi dell'articolo 6,
c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull' attuazione delle delibere da essa adottate,
d) prepara le sessioni della Conferen- za delle Alpi nei loro contenuti e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure rela- tive all'attuazione della Convenzio- ne e dei rispettivi Protocolli,
e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'ela- borazione di Protocolli e di racco- mandazioni ai sensi dell'articolo 6, lettera e, e coordina la loro attività,
f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e globale e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi conte- xxxx nella Convenzione e nei Proto- colli.
7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.
Articolo 9
Segretariato
La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretaria- to Permanente.
Articolo 10
Modifiche della Convenzione
Ciascuna Parte contraente può presentare alla Parte contraente che presiede la Con- ferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che pre- siede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della Sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le di- sposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
dell'articolo 12.
Articolo 11
Protocolli e loro modifiche
1. I progetti di Protocollo di cui all'artico- lo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contra- enti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li pren- derà in esame.
2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione
delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati, accettati o approva- ti. Per l'entrata in vigore di un Protocol- lo sono necessarie almento tre ratifi- che o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qua- lità di Depositario.
3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse, per l'entrata in vigore e per la denuncia si applicano per analogia le disposizioni degli arti- coli 10, 13 e 14.
4. Per le modifiche dei Protocolli si appli- xxxx le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 12
Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Au- stria in qualità di Depositario, a decor- rere dal 7 novembre 1991.
2. La Convenzione deve essere sottopo- sta a ratifica o accettazione o approva- zione. Gli strumenti di ratifica o accet- tazione o approvazione vengono de- positati presso il Depositario.
3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati ab- biano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con il paragrafo 2.
4. Per ciascuna Parte firmataria, che ab- bia espresso successivamente la pro- pria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del pa- ragrafo 2, la Convenzione entra in vi-
gore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o accettazione o approvazione.
Articolo 13
Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente può denun- ciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto il primo gior- no del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
Articolo 14
Notifiche
Il Depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
- gli atti di firma,
- i depositi di strumenti di ratifica o ac- cettazione o approvazione
- la data di entrata in vigore della pre- sente Convenzione ai sensi dell'artico- lo 12,
- le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
- le notifiche effettuate ai sensi dell'arti- colo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto.
In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
Convenzione delle Alpi
Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tede- sca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale deposita-
to presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.