DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER:
LOTTO 1: LA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPI OPERATORIO DA DESTINARE ALLE UOC DI NEUROCHIRURGIA DELL’ASST XXXXX XXXXXXXXXX X XXXX’XXXX XXXXX
XXXXX 0: IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO DA DESTINARE ALL’ASST SANTI XXXXX E CARLO DI MILANO
1. PREMESSE
Con delibera a contrarre n. 260 del 23.04.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare al lotto 1 la fornitura di n. 1 microscopio operatorio da destinare alla UOC di Neurochirurgia dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario ed al lotto 2 il servizio di noleggio della durata di 5 anni di n. 1 microscopio operatorio da destinare alla ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è per il lotto 1 Sondrio (SO) codice NUTS ITC44 e per il lotto 2 Milano codice NUTS ITC44
Lotto 1 CIG 87510792D8
Lotto 2 CIG 8751091CBC
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Xxxxxx Xxxxxx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato speciale descrittivo e tecnico, più appendice;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
4) DUVRI ASST Santi Xxxxx e Xxxxx;
5) Patto di integrità di cui alla DGR XI/1751 DEL 17/06/2019;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxxxx.xxx?xxxxxx_xxxx[XXXXXXXX]x00 e sulla piattaforma xxxx://xxx xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxxxx.xxx?xxxxxx_xxxx[XXXXXXXX]x00 Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC di SINTEL e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 2 - Descrizione dei lotti
LOTTO | OGGETTO | CIG |
1 | Acquisto n. 1 Microscopio Operatorio da assegnare alla UOC di Neurochirurgia | 87510792D8 |
2 | Noleggio quinquennale di n. 1 Microscopio Operatorio da assegnare alla UOC di Neurochirurgia | 8751091CBC |
Tabella n. 3 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo | EVENTUALE ADESIONE POSTUMA (200%) | TOTALE IVA ESCLUSA |
1 | Acquisto n. 1 Microscopio Operatorio da assegnare alla UOC di Neurochirurgia | 38510000-3 | P | 360.000,00 | 720.000,00 | 1.080.00,00 |
2 | Noleggio di 60 mesi di n.1 Microscopio Operatorio da assegnare alla UOC di Neurochirurgia | 85160000 | P | 530.000,00 | 1.060.000,00 | 1.590.000,00 |
Importo totale a base di gara | 2.670.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 300,00 riferite al Lotto 2.
L’appalto è finanziato con DGR Lombardia n. XI/3479 del 05.08.2020 per il Lotto 1.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La fornitura è effettuata entro 30 giorni secondo quanto specificato nel progetto, etc., decorrenti dalla data di invio del buono d’ordine.
4.2 OPZIONI
In attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia
n. 462 del 13.03.2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 vengono auspicate forme consorziate di acquisto tra gli
enti del S.S.R., supportate anche da ulteriori delibere regionali che di anno in anno dettano le “Regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale” le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell’ambito del S.S.R., pongono l’accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive.
L’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario ha instaurato accordi di collaborazione non formalizzati con le aziende sanitarie sotto indicate al fine di attuare gare associate o comunque collaborazioni per acquisti in adesione con le stesse.
Con la presente si chiede ai soggetti che saranno dichiarati aggiudicatari al termine della procedura, l’estensione del contratto, anche limitatamente a lotti o parti di interesse, alle condizioni tecnico-organizzative definite nella procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l’aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le Aziende.
Tali adesioni potranno essere effettuate per la durata di 36 mesi dalla data di stipula del contratto dell’Azienda Capofila.
La Clausola potrà essere utilizzata fino al raggiungimento di un importo di fornitura, oltre alla quota aggiudicata dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, pari al 300% della gara in oggetto.
La Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda a cui verrà esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
L’aggiudicatario non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.
La clausola di estensione è prevista a favore di Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate della Lombardia ed in particolar modo delle seguenti ASST:
- ASST Lariana
- ASST Valcamonica
- ASST Sette Laghi
- ASST Valleolona
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di presentare offerta per “singolo lotto” in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che presenta offerta per “singolo lotto” in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che presenta offerta per “singolo lotto” in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla fornitura per singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi TRE (2018-2019-2020) esercizi finanziari disponibili di:
– € 720.000,00 IVA esclusa per il Lotto 1; tale requisito è richiesto per garantire la stazione Appaltante sulla capacità di assolvere alla fornitura;
– € 530.000,00 IVA esclusa per il Lotto 2; tale requisito è richiesto per garantire la stazione Appaltante sulla capacità di assolvere alla fornitura;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre esercizi disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi/forniture analoghi:
– per il Lotto 1 di importo complessivo minimo pari € 720.000,00 IVA esclusa
– per il Lotto 2 di importo complessivo minimo pari € 530.000,00 IVA esclusa
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
– originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
– originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
d) Presentazione di apparecchiature in prova/visione
Il concorrente deve dichiarare la propria disponibilità alla consegna per l’espletamento delle prove delle apparecchiature offerte anche in maniera disgiunta nella configurazione offerta e nella loro completezza per un periodo di 7 giorni elevabile a 15 presso il Blocco Operatorio della UOC di Neurochirurgia del Presidio di Sondrio.
Per la durata del conto visione la ditta dovrà prevedere la presenza, presso l’Ospedale, di un tecnico qualificato nei giorni stabiliti in base al programma operatorio.
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata completa del certificato di dichiarazione di conformità; le verifiche elettriche verranno eseguite in loco – dalla ditta partecipante - ed al momento della consegna del sistema offerto.
La ditta provvederà il primo giorno lavorativo, successivo al termine indicato sull’autorizzazione alla valutazione clinica funzionale, al ritiro dell’apparecchiatura offerta in sede di gara. L’Azienda declinerà da ogni responsabilità nel caso la società non ottemperi nei termini previsti per il ritiro della stessa.
La mancata messa a disposizione dei sistemi o la mancata valutazione operativa comporterà l’immediata esclusione della ditta dalla procedura di gara.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
– ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
– ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto
7.3 lett. c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto,
2.3 al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore indicato l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a:
– Lotto 1: € 7.200,00
– Lotto 2: € 10.600,00
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti enerali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria della Banca Popolare di Xxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000X00;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004,
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
[Facoltativo: 7), 8), 9)]
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
– in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 00 xxx x.x.x. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000;
– documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
NUMERO LOTTO DESCRIZIONE | BASE D’ASTA IVA ESCLUSA | EVENTUALE ADESIONE POSTUMA (200%) | TOTALE IVA ESCLUSA | CIG PADRE | IMPORTO CONTRIBUTO ANAC | |
Lotto 1 Acquisto n. 1 microscopio operatorio | 360.000,00 | 720.000,00 | 1.080.00,00 | 87510792D8 | 140,00 | |
Lotto 2 Noleggio di 60 mesi di n. 1 microscopio operatorio | 530.000,00 | 1.060.000,00 | 1.590.000,00 | 8751091CBC | 140,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo riferito al lotto per cui si intende partecipare, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. PROCEDURA DI GARA (Utilizzo del Sistema “sintel”)
12.1. PREMESSA
Ai fini di poter accedere e utilizzare la piattaforma regionale “SINTEL” i Concorrenti dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma elettronica digitale di seguito indicata, per brevità, semplicemente come “firma digitale”, come definita e disciplinata dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui alla Direttiva 1999/93.
I Titolari o Legali Rappresentanti degli Operatori economici che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico di Certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 tenuto dal CNIPA. E’ necessario un lettore di smart - card.
A tale proposito, si precisa che, a partire dal 1luglio 2011, a seguito dell’introduzione di adeguamenti relativi alle nuove tecniche di apposizione e verifica della firma digitale (Delibera CNIPA N. 45 del 29.05.2009), tutti i documenti su cui è prevista l’apposizione della firma digitale, se non conformi alla nuova normativa in materia, non verranno accettati dal sistema SINTEL.
Tali documenti, infatti, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’ art. 21 D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e pertanto, non avere più piena validità legale.
Si consiglia di accertarsi con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o apposizione di firma digitale che tale applicativo sia aggiornato all’ultima versione disponibile e sia conforme alle nuove regole tecniche.
Le Società aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare al momento della Registrazione al Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata rilasciata da un Certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 1999/93/CE, e, che, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del Codice dell’Amministrazione Digitale, tale certificatore è un Organismo all’uopo designato da un altro Stato menbro e notificato ai sensi dell’art. 11, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva stessa, in grado di certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall’allegato III della Direttiva 1999/93/CE.
E’ possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi:
- Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98;
- Memoria RAM 128 MB;
- Dimensioni dello schermo 15 pollici;
- Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit;
- Risoluzione dello schermo 800x600 e numero colori 256;
- Internet Explore 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3;
- Scanner.
È necessario per la registrazione di ciascun Concorrente dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tutte le comunicazioni dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato “Comunicazioni della Procedura” assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso riservate del Concorrente.
Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SINTEL utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 7.03.2005 N. 82 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e del D.P.R. 28.12.2000 n.
445.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere in formato “pdf” e dovrà essere sottoscritto dal Concorrente con firma digitale. Nel caso si debba convertire un documento elettronico in formato “pdf”, si precisa che i relativi programmi di conversione sono disponibili gratuitamente su Internet.
La mancata apposizione della firma digitale è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del Concorrente verificare che la propria documentazione sia sottoscritta con firma digitale.
Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal Concorrente attraverso il Sistema non potrà essere di dimensioni superiori a 100mb.
L’Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara, qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a “SINTEL”, o che impediscano di formulare l’offerta.
La sospensione, il rinvio o l’annullamento non sono previsti nel caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dalle Società concorrenti.
L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà di annullare la procedura, qualora successivamente al lancio della medesima, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla Piattaforma “SINTEL” e ritenga che tale errore possa ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Regolamento, pena esclusione della gara. L’ASST, Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa (Gestore del Sistema) sono esonerate da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema. Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia all’art. 8 del presente regolamento.
12.2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (REGISTRAZIONE AL SISTEMA SINTEL)
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara i Concorrenti sono tenuti a conseguire preventivamente la Registrazione al Sistema accedendo al portale della Centrale Acquisti all’indirizzo Internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione Registrazione alla centrale acquisti/Registrazione imprese tramite il forum online raggiungibile alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/, presentando richiesta attraverso la compilazione e l’inoltro dell’apposito Modello “Domanda di registrazione Enti ai Servizi della Centrale Regionale Acquisti Lombardia Informatica S.p.a.”, seguendo le modalità indicate nel Sito.
La Registrazione è rilasciata automaticamente dal Sistema attraverso l’invio al Concorrente delle Chiavi di accesso (login - password) che serviranno sia per identificarsi al sistema stesso che per le successive operazioni di gara.
La notizia dell’avvenuta Registrazione viene trasmessa via e- mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della presentazione della domanda di Registrazione.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al Concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.
La Registrazione del Concorrente può essere richiesta dal titolare dell’Impresa o dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Generale o Speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto del Concorrente ai fini della procedura.
Il soggetto che agisce in nome e per conto del Concorrente al quale vengono attribuite le Chiavi di accesso per accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del Concorrente attraverso il Sistema.
Il Concorrente dovrà inviare idonea documentazione attestante i poteri del soggetto che richiede la registrazione e dovrà inviare copia scansionata della Procura.
Le Chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura.
Il Concorrente è tenuto a conservale con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il Concorrente prende atto e riconosce che l’utilizzo delle Chiavi, attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque, automaticamente, al Concorrente stesso, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il Sistema.
È onere del Concorrente comunicare anticipatamente o comunque con la massima tempestività, all’Azienda Ospedaliera la sostituzione del Legale rappresentante del Concorrente o comunque del soggetto che ha ottenuto la Registrazione.
In questo modo il nuovo Legale Rappresentante potrà ottenere le proprie Chiavi di accesso per operare nel Sistema e il Concorrente potrà continuare ad operare nel Sistema senza interruzioni.
Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o del sistema, la procedura di registrazione è automatica ed avviene rapidamente.
In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio dell’offerte e per prevenire eventuali mal funzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell’offerta.
I Concorrenti già registrati al Sistema non necessitano di procedere ad un ulteriore Registrazione al fine della partecipazione alla presente procedura di gara e possono utilizzare il Sistema attraverso le Chiavi di accesso assegnate in sede di registrazione.
Anche in questo caso l’offerta dovrà essere presentata e sottoscritta dal medesimo soggetto titolare delle chiavi di accesso.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) è sufficiente la Registrazione al Sistema della Capo Gruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del “R.T.I.”.
12.3 TERMINI E TEMPO DEL SISTEMA
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento del Sistema assicurano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche e relativi regolamenti applicativi.
Il Sistema impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, sulle registrazioni di Sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazione compiute.
In particolare, per la trasmissione e la ricezione elettronica delle offerte relative alla presente procedura il Sistema garantisce che:
a)le firme elettroniche relative alle offerte ed alle domande di partecipazione siano conformi al D. Lgs 82/2005;
b)l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti siano stabilite con precisione;
c)nessuno possa avere accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini specificati nel presente documento;
d)in caso di violazione di quanto specificato al precedente punto c) questa sia rilevabile dalle registrazioni di Sistema;
e)solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f)solo l’azione simultanea delle persone autorizzate permette l’accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di gara;
g)l’azione simultanea delle persone autorizzate consenta l’accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h)i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti siano accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
La Piattaforma informatica su cui opera il Sistema, messa a disposizione dell’Azienda Ospedaliera è stata fornita e viene gestita da Lombardia Informatica Spa che ne è il “Gestore”.
Il Gestore del Sistema:
- È il soggetto incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e cura, tra l‘altro, tutti gli adempimenti inerenti le Procedure di registrazione e l’utilizzo del Sistema;
- Controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie;
- È incaricato della conservazione delle registrazioni di Sistema (“log”), in conformità alla normativa vigente, dei documenti inviati attraverso il Sistema nell’ambito della procedura di gara. Tali registrazioni, segrete e riservate, costituiscono documentazione il cui accesso è sottoposto alle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990. Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 7.03.2005 n.82 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici;
- È il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del’art. 29 del D. Lgs 196/2003 e cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
- E’ il responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema.
Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratori e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica.
Tuttavia, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti dello stesso e perciò l’Azienda Ospedaliera si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione della stessa.
I Concorrenti si impegnano a non immettere nel Sistema informazioni non veritiere, non complete o non aggiornate, nonché materiale dai contenuti blasfemi, diffamatori, offensivi o comunque illeciti, incluso qualsiasi materiale in violazione di diritti di terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale.
L’accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e/o delle informazioni fornite dai Concorrenti può comportare la sospensione o anche la revoca della registrazione e la conseguente impossibilità di partecipare alla procedura di gara, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità xxxxx Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici e per gli opportuni provvedimenti di competenza.
I Concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Azienda Ospedaliera, Lombardia Informatica Spa, gestore del Sistema, risarcendo qualsiasi costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di violazione del presente REGOLAMENTO o di un utilizzo scorretto o improprio del sistema e comunque a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente.
Le operazioni effettuate sul sistema sono riferite ai Concorrenti stessi sulla base delle Chiavi di accesso rilasciate ai Concorrenti stessi in forza del D.Lgs 7.03.2005 n. 82.
Il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC(IEN) di cui al D.M.I.C.A. del 30.11.1993, n. 591. Il tempo del Sistema è indicato in ciascuna pagina telematica visualizzata dai concorrenti.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la relativa documentazione devono essere trasmesse all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale in formato elettronico attraverso il sistema, sulla base della procedura descritta nel presente articolo.
Il sistema ed il relativo manuale d’uso forniscono le indicazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Il Concorrente, debitamente registrato al Sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Il Sistema guida il Concorrente alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine delle ore 16.00 del giorno _ termine ultimo e perentorio, oltre il quale nessuna offerta potrà essere accettata.
La predisposizione da parte del contraente attraverso il Sistema della documentazione in formato elettronico che costituisce l’offerta avviene attraverso le seguenti fasi:
1. compilazione del documento messo a disposizione dell’Azienda Ospedaliera e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;
2. generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta le informazioni e i dati indicati dal concorrente al punto 1;
3. scaricamento (“download”) del documento in formato “.pdf” sul terminale del concorrente;
4. sottoscrizione con firma digitale del documento;
5. caricamento (“uplaod”) del documento in formato “.pdf” sul Sistema;
6. invio dell’offerta al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l’offerta stessa.
Il Sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta del Concorrente, di interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta all’ASST. L’invio avviene, soltanto al termine e successivamente alla
procedura di redazione, predisposizione e caricamento su sistema della documentazione che compone l’offerta attraverso la fase “invio offerta”.
Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema, che consentono di predisporre:
- la documentazione amministrativa;
- la documentazione tecnica
- l’offerta economica.
Ciascun documento, debitamente compilato e firmato digitalmente (dove richiesto), deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni.
Resta fermo che l’invio dell’offerta deve avvenire entro la perentoria scadenza indicata.
Al termine, in un'unica soluzione, il Concorrente dovrà provvedere all’invio di tutto quanto predisposto attraverso il Sistema.
La mancata compilazione anche di una sola delle tre “Buste elettroniche” comporta l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La dichiarazione "domanda di partecipazione" è messa a disposizione a corredo del presente disciplinare.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese (ad esempio la letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure la certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.)
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
– il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
– l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
– la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
– la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
– la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - BUSTA AMMINISTRATIVA
La busta A contiene domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.01 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.02 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE scaricabile al seguente link xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxx-xxxxx-xxxxxxx-xxxx oppure al seguente File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc. nella sezione dedicata di Sintel.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.03. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.03.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità di cui al DGR 17.06.2019 n. XI /1751
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrato dal Codice etico adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 93 del 18/02/2018 reperibile nella sezione amministrazione trasparenza xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xx/xxxxxx-xx- comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………; codice fiscale ,
partita IVA …………………….; indicare l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
………………..……… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché al Regolamento UE N. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. di aver preso visione dell’Opuscolo informativo “Rischi lavorativi negli ambienti dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario e misure di prevenzione ed emergenza” allegato alla presente;
11. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di cui all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
12. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 si indica IBAN Conto dedicato e i soggetti delegati ad operare sul conto
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ………………
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.03.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Per gli operatori economici che presentano cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93 comma 7 del codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
15.03.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.01.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.03.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione la documentazione tecnica sotto riportata, che dovrà essere introdotta da un indice completo e corredata dagli allegati (tabelle, depliant, schede tecniche, tutte in lingua italiana).
Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché il seggio di gara possa consultarli in modo agevole.
Per ciascun lotto:
1) una dettagliata relazione tecnica illustrativa della fornitura comprensiva di quanto previsto nel capitolato tecnico. Dovranno essere evidenziate le caratteristiche della fornitura proposta e quant’altro venga ritenuto utile al fine di porre in evidenza la funzionalità e i pregi dell’apparecchiatura, oltre a quanto indicato in materia di garanzia e manutenzione. In particolare: dovranno essere fornite le informazioni necessarie a valutare la rispondenza dell’offerta alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico e ad attribuire i punteggi qualitativi successivamente specificati; la
relazione tecnica illustrativa della fornitura dovrà essere sottoscritta nell’ultima pagina dal legale rappresentante o procuratore ovvero, in caso di R.T.I., da ciascun legale rappresentante o procuratore delle imprese raggruppate;
2) compilazione dell’allegato “Scheda tecnica preliminare” per ciascun Lotto;
3) Depliants illustrativi dell’attrezzature proposta, integrata da descrizioni di particolari tecnico-costruttivi per ciascun Lotto;
4) Descrizione della proposta formativa richiesta per ciascun Lotto nei termini di cui al capitolato tecnico;
5) Descrizione dell’assistenza in garanzia proposta per il Lotto 1 nei termini di cui al capitolato tecnico e compilazione della “Scheda tecnica full-risk”;
6) Descrizione delle modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica full-risk per il Lotto 2 nei termini di cui al capitolato tecnico e compilazione della “Scheda tecnica full-risk”;
7) Dichiarazione dalla quale risulta che la fornitura e installazione rispondano alle prescrizioni di sicurezza vigenti in base alle norme italiane o in mancanza di queste in base a norme europee o di riconosciuta validità e che nel progetto sono comprese tutte le misure protezionistiche per gli operatori e per i pazienti, previste dalla normativa attuale per ciascun Lotto;
8) Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative per ciascun Lotto;
9) Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per l’apparecchiatura in oggetto e i relativi accessori, indicante la conformità alla Direttiva Europea 93/42 e
s.m.i per ciascun Lotto;
10) Offerta senza prezzi con riportante il numero di CND (classificazione Nazione del Dispositivi Medici) e il numero di repertorio del Dispositivo Medico per l’apparecchiatura principale e per ciascun relativo accessorio offerto per ciascun Lotto;
11) Dichiarazione di messa a disposizione dell’azienda di apparecchiatura nella medesima configurazione d’offerta per la visione nei termini di cui al capitolato tecnico per ciascun Lotto;
L’Azienda si riserva di chiedere eventuali chiarimenti in merito alla documentazione presentata, qualora il concorrente non ottemperi entro il termine indicato, quest’ultima si riserva la facoltà di disporre l’esclusione della ditta concorrente
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.01.
Quanto attestato dalla Ditta con la documentazione trasmessa, in caso di aggiudicazione, costituirà per la Ditta, impegno formale nell’esecuzione del servizio/fornitura.
La Ditta concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nell’offerta tecnica presentata siano da ritenersi coperti da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, e comunque relativi a marchi, brevetti, diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, l’Azienda non consentirà l’accesso a tale parte della documentazione se specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata.
L’offerta tecnica e tutte le dichiarazioni e relazioni allegate devono essere firmate o siglate in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima dalla persona abilitata ad impegnare la Ditta offerente (legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma), mentre le certificazioni dovranno essere presentate in copia conforme all’originale;
In caso di partecipazione in forma singola, a pena di esclusione, il progetto tecnico, le dichiarazioni, le relazioni e tutti i documenti indicati nel presente articolo, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima dal legale rappresentante della Ditta offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta amministrativa);
In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti nell’ultima:
dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di
R.T.I. costituiti o del Consorzio, che partecipa alla procedura;
dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
Si ribadisce che tutte le condizioni e gli standard qualitativi specificamente riportati nel disciplinare, nel Capitolato tecnico e negli atti di gara si configurano quali requisiti minimi ed essenziali, ai fini della corretta partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva conseguente contrattualizzazione e costituiscono obbligazionicontrattuali.
In merito alla documentazione sopra richiesta si precisa che:
non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso contratto;
tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri.
L’inottemperanza di tale disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera.
L’Azienda potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere ad effettuare ogni ulteriore verifica e/o richiesta di chiarimenti e integrazione della documentazione prodotta.
Nella documentazione amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena l’esclusione dalla gara.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello “Schema di offerta dispositivi” Lotto 1 e “Schema di Offerta Noleggio” Lotto 2, allegati al presente disciplinare di gara.
L’offerta economica dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma Sintel, con le modalità in essa indicate, firmando digitalmente.
Nell’apposito campo “Offerta economica” i concorrenti dovranno indicare l’importo complessivo della fornitura comprensivo, tra l’altro di:
a) il prezzo esposto per il lotto d’interesse (uguale o inferiore al prezzo a base d’asta indicato dalla Stazione al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;
d) spese di installazione e messa in esercizio;
e) garanzia full risk per il Lotto 1;
f) formazione del personale;
g) oneri per la sicurezza per il Lotto 2.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.01.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Nel caso di discordanza tra prezzi esposti verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.01 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
Lotto 1 e Lotto 2
Caratteristiche Tecniche | max | Soglia |
Caratteristiche e qualità dei moduli di fluorescenza Presenza di modulo fluorescenza per applicazioni di video angiografia (neurochirurgia vascolare) con indocianina punti: 3 Presenza di modulo fluorescenza per yellow (gialla) per la visualizzazione con fluorescenza punti : 2 | 5 | 3 |
Corpo ottico e tubi binoculari | 10 | 6 |
Caratteristiche dello stativo | 15 | 8 |
Sistema di illuminazione | 5 | 3 |
Caratteristiche della catena televisiva | 5 | 3 |
Prova pratica | 20 | 10 |
Caratteristiche tecniche migliorative dell’apparecchiatura rispetto a quanto richiesto dal capitolato | 5 | = |
Possibilità di implementazione futura che deve essere documentata e già disponibile | 5 | = |
Totale | 70 | 33 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento come evidenziato nella tabella
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, prima della riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.
18.02 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo …. [il metodo prescelto – cfr. linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V - : attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario:
a) La valutazione delle dei fattori tecnico-qualitativi viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta della documentazione tecnica presentata e sulla base degli elementi sopra riportati.
b) Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà secondo la seguente formula:
C(a) = Sn [Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al requisito;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno,
Sn = sommatoria
a) Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dai coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti collegialmente dalla Commissione Giudicatrice. Per l’attribuzione di tali coefficienti la Commissione applicherà la seguente griglia:
VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
eccellente | 1 |
ottimo | 0,9 |
buono | 0,8 |
discreto | 0,7 |
sufficiente | 0,6 |
mediocre | 0,5 |
insufficiente | 0,4 |
gravemente insufficiente | 0,3 |
scarso | 0,2 |
gravemente scarso | 0,1 |
non valutabile | 0 |
a) Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), terminata l’attribuzione dei coefficienti, si procede a trasformare i coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) il coefficiente più alto e proporzionando ad esso i coefficienti provvisori prima attribuiti (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo sub-elemento di valutazione).
b) I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito).
c) Riparametrazione al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
18.03 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI].
Il coefficiente sopra indicato (30 punti), sarà attribuito all’offerta più bassa con riferimento al totale delle voci di fornitura.
Il raffronto di detti importi determinerà l’offerta complessiva più bassa, cui saranno attribuiti 30 punti. Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
p = PM x Pm
P
In cui:
p = punteggio da assegnare all’offerta in considerazione; PM = punteggio massimo attribuibile
P = prezzo offerta in considerazione
Pm = prezzo minore
18.04 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI].
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso U.O.C. Approvvigionamenti Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Sintel” almeno tre giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo “Sintel” almeno tre giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito ad hoc - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016 - procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) provvedere agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: segretezza e non diffusione delle password PC di ciascun componente del seggio di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell’Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.
Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara
procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.04.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi [già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione] attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.].
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e il Sistema “Sintel” elaborerà la graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara- che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.
Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ........................ La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sondrio rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati con particolare riferimento al D.Lgs 196/2003 e smi nonché al Regolamento UE n. 679/16.