COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
(Provincia di Milano)
REGOLAMENTO
per l' APPLICAZIONE dell' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
INDICE
Art. 1 Oggetto del regolamento ...................................................................................... pag. 3
Art. 2 Presupposto dell'imposta........................................................................................ » 3
Art. 3 Xxxxxxxxx ............................................................................................................... » 3
Art. 4 Definizione di fabbricato........................................................................................ » 4
Art. 5 Base imponibile dei fabbricati................................................................................ » 5
Art. 6 Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili..................................................... » 5 Art. 7 Fabbricati rurali ..................................................................................................... » 6
Art. 8 Definizione di area fabbricabile.............................................................................. » 7
Art. 9 Definizione del valore di riferimento delle aree fabbricabili ................................... » 8 Art.10 Decorrenza............................................................................................................. » 9
Art.11 Indennità di espropriazione .................................................................................... » 9
Art.12 Terreni considerati non fabbricabili........................................................................ » 9
Art.13 Definizione di terreno agricolo............................................................................... » 10
Art.14 Base imponibile dei terreni agricoli........................................................................ » 10
Art.15 Conduzione diretta................................................................................................. » 10
Art.16 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale................................................. » 11
Art.17 Casi particolari di soggettività passiva.................................................................... » 12 Art.18 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta ............................................. » 14 Art.19 Versamenti............................................................................................................. » 15
Art.20 Dichiarazioni ......................................................................................................... » 16
Art.21 Accertamento......................................................................................................... » 16
Art.22 Potenziamento dell’ufficio Tributi.......................................................................... » 17 Art.23 Xxxxxxxx................................................................................................................ » 17
Art.24 Sanzioni................................................................................................................. » 18
Art.25 Xxxxxxxxxxx e conciliazione giudiziale................................................................... » 18 Art.26 Xxxxxx.................................................................................................................... » 18
Art.27 Entrata in vigore .................................................................................................... » 18
Art.1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa in materia e definisce i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti.
Art.2
Presupposto dell' imposta
1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art.3 Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'art.41 della legge 23.12.1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto od uso ed abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis, D.P.R 26.9.1973, n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione; nonché per i fabbricati il cui utilizzo commerciale sia effettuato dall’Ente in modo marginale e accessorio rispetto all’attività istituzionale.
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11.2.1929 e reso esecutivo con legge 27.3.1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i fabbricati che, già dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- i fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20.5.1985,
n. 222, a condizione che queste attività non abbiano esclusivamente natura commerciale e che i fabbricati stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore;
- gli immobili utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto
- gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 1 bis del presente regolamento e le fattispecie ad esse assimilate previste dallo stesso articolo 16.
Art.4
Definizione di fabbricato
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge e per il quale può essere rilasciata licenza di abitabilità, ovvero, se antecedente a tale data dall’accatastamento o comunque dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo.
4. I lavori sono ultimati quando sono terminate le opere per cui il permesso di costruire è necessario. Perciò non assumono rilievo quei lavori che non richiedono il permesso di costruire.
5. Si ritiene utile dare un'interpretazione dei termini sottoindicati, tenuto conto del diverso regime tariffario che il Comune potrebbe adottare con riferimento a specifiche categorie di edifici:
a) edifici non locati o sfitti: s'intendono quelli che oggettivamente sono idonei all'uso ma che sono sottratti volontariamente all'uso da parte del possessore;
b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: s'intendono quei fabbricati idonei all'uso, ma involontariamente rimasti invenduti per mancanza di acquirenti;
c) fabbricati tenuti a disposizione: s'intendono quei fabbricati che sono idonei all'uso, ma che sono utilizzati in modo saltuario direttamente dal possessore in aggiunta all'abitazione principale;
d) fabbricati inagibili o inabitabili: s'intendono quei fabbricati che oggettivamente sono inidonei all'uso, essendo mancanti quei requisiti di sicurezza o d'igiene ritenuti indispensabili dalla Pubblica Amministrazione per il relativo utilizzo. I fabbricati per i quali non è stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia si ritiene non possano essere considerati inagibili o inabitabili e quindi devono scontare l'imposta sulla base delle rendite catastali loro attribuite. Di contro, i fabbricati assoggettati ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art.27 - comma 1 - lettere c) e
d) della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, per i quali è stata rilasciata concessione edilizia, devono sottostare a tassazione sulla base del valore venale dell'area sulla quale insistono, fino al momento di ultimazione dei lavori. Per ulteriori termini di edificio "inagibile ed inabitabile" si rimanda all'art.6 del presente regolamento;
e) ruderi: s'intendono quegli edifici abbandonati e fatiscenti. Anch'essi devono essere assoggettati a tributo in relazione al valore venale dell'area sulla quale insistono laddove detti cespiti risultino riportati in catasto nella categoria F\2.
Art.5
Base imponibile dei fabbricati
1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
- 34 per la categoria C/1
- 50 per il gruppo D e la categoria A/10
- 100 per i gruppi A, esclusa la categoria A/10 C, esclusa la categoria catastale C/1.
- 140 per il gruppo B
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo.
Art.6
Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili
1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati, inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini del riconoscimento di tale agevolazione è indispensabile la presentazione all’ufficio tributi di quanto previsto dal comma 5 o, in alternativa dal comma 9, del presente articolo.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 27 - comma 1 - lettere c) e
d) della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).
5. L'interessato può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio comunale di urbanistica ed edilizia privata.
6. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di nullità:
a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) se trattasi di persona giuridica: l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della sua carica;
c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
d) la richiesta specifica della dichiarazione di inabitabilità od inagibilità;
e) la dichiarazione della non utilizzazione di fatto del fabbricato;
f) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
g) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
7. La definizione delle modalità e dei termini di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al Funzionario responsabile dell'ufficio urbanistica ed edilizia privata, il quale la determina nel rispetto e nello spirito dei contenuti del regolamento dei procedimenti amministrativi.
8. Il Funzionario medesimo stabilisce, con apposita determinazione, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico dell'interessato.
9. In alternativa, la sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità od inabitabilità, così come previste dalla vigente normativa, può essere denunciata dal soggetto interessato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 1 lettera h) del Dpr. 445/2000.
10. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui l'immobile è comunque utilizzato.
11. La riduzione dell'imposta opera dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma 5, oppure alla data di inoltro della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 9, fino all'ultimo giorno del mese comprendente la data, di cui al precedente comma 10, dalla quale sono terminate le condizioni di inagibilità od inabitabilità.
12. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
Art.7 Fabbricati rurali
1. Ai sensi dell'art. 9 e 9 bis del D.L. n. 577/1993 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133 e successive modifiche, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.
2. Relativamente ai fabbricati destinati ad edilizia abitativa, affinché possa esserne riconosciuta la qualificazione di ruralità di cui al comma 1, occorre che vengano rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti:
1) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
a) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività svolta;
b) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che in virtù di altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito;
c) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
d) da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
e) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
f) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
I soli soggetti di cui alle lettere a), b) e d debbono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge n. 580/1933.
2) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a diecimila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a tremila metri quadrati;
3) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art.34 del D.P.R 26.10.1972 n. 633.
3. I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto Ministro dei Lavori Pubblici 2.8.1969, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2.7.1949, n. 408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
4. Relativamente ai fabbricati strumentali é riconosciuta la qualificazione di ruralità di cui al comma 1 alle costruzioni necessarie allo svolgimento dell’attvità agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) ad uso ufficio dell’azienda agricola;
h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2, del D.lgs. n. 228 del 2001.
5. In un’ottica di collaborazione e semplificazione delle procedure di controllo i contribuenti aventi diritto all’esclusione di cui al presente articolo sono invitati a presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.1 lettera h) del Dpr 445/2000, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Con la medesima finalità di cui al capoverso si richiede inoltre al contribuente di presentare eventuale dichiarazione di variazione attestante il venire meno dei requisiti che danno diritto all'agevolazione.
Art.8
Definizione di area fabbricabile
1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti al 1° gennaio di ogni anno di imposizione, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
3. L'ufficio comunale di urbanistica ed edilizia privata, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento.
4. Le aree fabbricabili si dividono in:
a) aree non edificate;
b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quei lotti, costituiti da uno o più mappali tra loro confinanti ed appartenenti ai medesimi intestatari, la cui capacità edificatoria restante è superiore al 50% di quella complessiva;
c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui un fabbricato è in corso di costruzione ovvero assoggettato ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 27 - comma 1 - lettere c), d) ed e) della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12
Art.9
Definizione del valore di riferimento delle aree fabbricabili
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, come stabilito nel comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, di limitare l'attività di accertamento del Comune e di consentire ai contribuenti di conoscere il limite cui fare riferimento prima di effettuare i pagamenti, vengono stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta del servizio tributi in collaborazione con il settore urbanistica ed edilizia privata, i valori venali minimi di riferimento delle aree fabbricabili applicabili sull'intero territorio comunale (poiché non esistono microzone omogenee), sulla base dei seguenti parametri:
a) la destinazione d'uso dell'area
b) l'indice di fabbricabilità
c) i valori immobiliari indicati dall'Osservatorio Immobiliare del Dipartimento del Territorio -
Conservazione dei Catasti - del Ministero delle Finanze
d) ulteriori fattori tecnici relativi ad aspetti che influenzano il valore delle aree.
3. Non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta risulti versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valore predeterminati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni.
Il rimborso viene riconosciuto a condizione che non siano stati rilasciati permessi di costruire e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di alcun tipo di intervento e che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilita.
4. Ai sensi della legge 27/12/2002 n° 289 – art 31 comma 20 – a partire dall’anno di imposta 2003, il comune, quando attribuirà ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne darà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
Art.10 Decorrenza
1. Per le aree non edificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma all'art.27 - comma 1 - lettere c), d) ed e) della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Art.11
Indennità di espropriazione
1. In caso di espropriazione di area fabbricabile trova applicazione l’art. 37 comma 7 del testo unico sugli espropri, Dpr 327/2001 e successive modifiche.
Art.12
Terreni considerati non fabbricabili
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni che, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura. alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione compete a condizione che, oltre al titolare, anche la maggioranza dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18 presti la propria opera in maniera prevalente nelle attività di cui al precedente comma e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9.1.1963, n. 9, in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.
Art.13
Definizione di terreno agricolo
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, che non possiedono le suddette caratteristiche e che, pertanto, sono individuabili nelle seguenti fattispecie:
- terreni incolti o abbandonati;
- terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (c.d. orticelli);
- i terreni non fabbricabili ed utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali).
Art.14
Base imponibile dei terreni agricoli
1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoltori che esplicano la loro attività a titolo principale, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
2. Al valore così determinato si sottraggono € 25.822,84 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.
Art.15 Conduzione diretta
1. Per i terreni considerati non fabbricabili, su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo.
2. La domanda deve essere presentata al Funzionario Responsabile dell'imposta che ne rilascia ricevuta.
3. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ricorrono le condizioni per la fattispecie impositiva.
4. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, a pena di nullità:
a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) se trattasi di persona giuridica: l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della sua carica;
c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del terreno;
d) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste;
e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto.
Art.16
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
1. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo il caso, che deve essere debitamente certificato, in cui l’abitazione sia posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, purché non sia locata.
Il Comune, che verifica la qualifica di abitazione principale dei soggetti passivi attraverso la necessaria congruenza tra i registri anagrafici e l’ubicazione dell’immobile, può richiedere ai contribuenti la produzione di idonea documentazione attestante l’effettivo utilizzo dell’immobile (intestazioni e consumi delle utenze domestiche).
1Bis. L’abitazione principale, così come riconosciuta dal 1. comma di questo articolo e le fattispecie assimilate previste dal comma 6 sono esentate dal pagamento dell’Ici. ad esclusione delle unità abitative accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 che vi sono ancora assoggettate.
2. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage, box, posto auto, cantina, soffitta, ecc.), anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (elemento oggettivo) e per le quali vi sia inoltre coincidenza con l’intestazione della abitazione cui si riferiscono (elemento soggettivo).
3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ancora tenute al pagamento (categorie A1, A8 ed A9) si applica, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, la detrazione di € 103,29.
4. La detrazione è rapportata ai mesi dell'anno durante i quali si protrae tale destinazione, assumendo come intero il mese in cui la dimora abituale medesima si è protratta per almeno quindici giorni.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non già in base alla percentuale di possesso.
6. Sono equiparate ad abitazione principale ai fini della esenzione o dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta anche:
- l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le relative detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o enti ad essi subentrati;
- l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini di primo grado (che in tale abitazione devono risultare residenti) dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, a condizione che il cedente non sia proprietario anche della abitazione in cui risiede ai sensi del comma 1 di questo articolo. L’agevolazione non si estende inoltre alla concessione gratuita di quote di proprietà
o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate, salvo che la somma delle quote cedute sia pari all’intera abitazione.
L’esistenza delle condizioni previste dal comma precedente deve essere debitamente documentata all’atto della presentazione della dichiarazione originaria o di variazione. La presentazione di tale dichiarazione costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento di questa agevolazione. Se l’ufficio lo riterrà necessario, potrà chiedere la presentazione di apposite autocertificazioni o di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 1 lettera h) del Dpr 445/2000.
Art.17
Casi particolari di soggettività passiva
1. Si elencano, qui di seguito, alcuni particolari casi di soggettività passiva ai fini dell'applicazione dell'imposta:
a) Fabbricati costruiti abusivamente:
E' soggetto passivo dell'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo deve comunque ritenersi fabbricabile dalla data di inizio dei lavori, ancorché non sia ricompreso dagli strumenti urbanistici fra le aree a destinazione edificatoria.
b) Diritto di superficie
Per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima. Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile I.C.I. è costituita soltanto dal valore venale del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile. A decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile
I.C.I. è costituita dal valore del fabbricato. Dal momento della costituzione del diritto di superficie, soggetto passivo di questa fattispecie diventa il titolare del diritto stesso; parimenti a decorrere dalla stessa data il proprietario del suolo non è più tenuto al pagamento.
I medesimi criteri vanno seguiti nel caso in cui il Comune, sulle aree di cui è proprietario, concede a soggetti privati la possibilità di realizzare la costruzione di fabbricati, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie. Pertanto, a decorrere dalla data di costituzione del diritto di superficie, il soggetto passivo I.C.I. sul valore del fabbricato è il privato, mentre, prima di tale data, l’area non è assoggettata ad imposta perché appartenente al Comune.
c) Alloggi di edilizia residenziale pubblica
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo d'imposta è l'assegnatario a far data dall'atto di assegnazione. Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto I.C.I.. Soggetto passivo dell'I.C.I. diventa l'assegnatario anche per quanto
riguarda le abitazioni per i lavori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30.12.1960 ed assegnate a riscatto.
d) Immobili appartenenti a cooperative edilizie
Per gli immobili a proprietà indivisa appartenenti a cooperative, soggetto passivo è la cooperativa. Se la proprietà è divisa, soggetto passivo è il singolo socio all'atto dell'assegnazione.
e) Creditore anticretico
Il creditore anticretico è estraneo al rapporto d'imposta relativamente all'immobile ricevuto, che continua ad interessare il debitore o il terzo che ha consegnato l'immobile a garanzia dell'obbligazione.
f) Multiproprietà
Nel caso di multiproprietà l'imposta è dovuta dai proprietari in proporzione alla quota di possesso ed alla durata.
g) Condominio
Le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del Codice civile accatastate in via autonoma o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma sono: i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, i locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune. La dichiarazione ed il versamento per le parti comuni del condominio devono essere effettuati dall'amministratore del condominio a nome e per conto di tutti i condomini e, nel caso in cui non sia obbligatoria la nomina dell'amministratore, da ciascun condomino in base ai millesimi di possesso. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi, dichiarazione e versamenti vanno presentati distinti, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.
h) Casa adibita ad abitazione familiare nella successione
In caso di decesso di un coniuge, il tributo relativo alla casa adibita ad abitazione familiare deve essere assolto totalmente dal coniuge superstite, anche in presenza di altri eredi, in quanto a questi è riservato il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile.
i) Locazione finanziaria
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
l) Concessione su aree demaniali
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Art.18
Determinazione delle aliquote e detrazioni d' imposta
1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine l’aliquota si intende prorogata di anno in anno.
2. Con la suddetta deliberazione il comune può stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al quattro per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti.
3. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
4. Il contribuente che intenda avvalersi di tale agevolazione dovrà esplicitamente comunicarlo al comune entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta dell'anno in cui hanno inizio i lavori (cioè quello dal quale decorre il beneficio per il contribuente).
5. Nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre alle informazioni necessarie all'individuazione del soggetto contribuente e dell'immobile interessato al beneficio, la data di inizio lavori, nonché il tipo di intervento eseguito sull'immobile oggetto dell'agevolazione, comprovati dalla copia del verbale di consegna dei punti fissi e di inizio lavori oppure dal cartello di inizio lavori rilasciato dall'ufficio urbanistica ed edilizia privata.
6. L'imposta calcolata in base all'aliquota agevolata si applica, per il primo e per il terzo periodo d'imposta, proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si protrae il beneficio, prendendo quale decorrenza sempre la data di inizio lavori. A tal fine il mese durante il quale l'agevolazione si protrae per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Per favorire la realizzazione di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la redazione di contratti-tipo, ai sensi dell'art. 2 - comma 4 della Legge 9.12.1998, n. 431 sulla disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, il comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi stessi, con facoltà di derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. Il proprietario, per avvalersi di tale agevolazione, dovrà depositare, presso il competente ufficio comunale, copia del contratto di locazione stipulato alle condizioni stabilite dagli accordi previsti dalla Legge n. 431/98 e regolarmente registrato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dell'anno in cui il contratto "convenzionato" è stato registrato. L'imposta calcolata in base all'aliquota ridotta si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste il contratto di locazione, computando per intero il mese durante il quale la locazione si protrae per almeno quindici giorni.
8. Il comune, per la stessa finalità di cui al precedente comma può derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Le categorie di immobili rientranti nella presente fattispecie impositiva sono quelle definite ai punti a), b) e c) dell'art. 4 del presente regolamento, con esclusione degli alloggi concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado). L'imposta calcolata in base all'aliquota aumentata si applica proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui sussiste la condizione innanzi contemplata, computando per intero il mese durante il quale tale fattispecie si protrae per almeno quindici giorni.
9. Con la deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
10. Il comune può fissare a decorrere dal 2009 un’aliquota ICI inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie
di fonti rinnovabili. (art. 6 , comma 2- bis del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 –introdotto dall’art.2 comma 6, lettera a della legge 24/12/2007 n. 244)
Art.19 Versamenti
1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo con eventuale conguaglio, con facoltà di versare in un’unica soluzione, l’imposta complessiva dovuta entro il 16 giugno.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
4. L'imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario; oppure con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241 (mod. F24).Gli importi sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. In presenza di un versamento effettuato ad un Comune diverso da quello cui l'imposta era dovuta, si può procedere, previo accordo tra gli enti interessati, al trasferimento delle somme fra le due amministrazioni, senza onerose incombenze in capo al contribuente, semprechè il versamento erroneo sia stato eseguito nei confronti di un Comune appartenente allo stesso ambito di riscossione esattoriale del Comune corretto destinatario.
7. Il limite di esenzione in caso di versamento diretto dell'imposta da parte del contribuente è stabilito nella misura di € 10,00.
Art.20 Dichiarazioni
1. Il soggetto passivo ha l’obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione ICI nei seguenti casi:
a) quando la presentazione della dichiarazione determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una riduzione dell’imposta;
b) quando gli elementi oggetto della dichiarazione sono contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997 (ovvero riguardino atti che non siano relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale).
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura.
5. Per i soggetti all'I.RE.S., con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di riferimento, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni.
6. Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta che comprende il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
7. Eventuali differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di riferimento si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione I.C.I.
Art.21 Accertamento
Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
2. Per ragioni di economicità, si procederà alla rinuncia all'imposizione in base alle modalità contenute nel Regolamento per la determinazione di limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di
tributi comunali di modica entità approvato con deliberazione del Commissario n. 24 in data 26.1.1998, salvo, naturalmente, conformarsi a norme sovraordinate più favorevoli al contribuente.
3. Previa richiesta scritta del quando il versamento delle somme accertate è superiore a € 300, è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di dodici rate mensili.
4. L'eventuale applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218, è demandata all'approvazione di un apposito regolamento comunale disciplinante la specifica materia.
Art.22 Potenziamento dell’ ufficio Tributi
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall'art. 3, comma 57, della L. 23.12.1996 n. 662, viene attribuito un compenso incentivante a tutto il personale che partecipa all'attività di controllo dell'ICI, in misura pari al 2 % del maggior gettito dell'imposta accertata.
Tale compenso dovrà essere così ripartito:
- 75% al Funzionario Responsabile dell’Imposta
- 25% al restante personale del Servizio Tributi che ha partecipato alla attività di controllo dell’I.C.I..
Art.23 Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendo tale quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. I contribuenti non possono autonomamente compensare i crediti ed i debiti d'imposta in assenza della liquidazione del credito da parte del Comune.
4. Il limite di esenzione in caso di rimborso per indebito versamento è fissato in 10 € per anno di imposta.
Art.24 Sanzioni
1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92, D.Lgs. nn. 471/472/473 del 1997 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché integrazioni previste da apposito atto deliberativo che individui i criteri da seguire nell'attività di controllo e i limiti minimi e massimi delle sanzioni. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
Art.25
Contenzioso e conciliazione giudiziale
1. Contro l'avviso di accertamento e liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.
2. L'eventuale applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale è disciplinata dall'art.48 del D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che essere demandata all'approvazione di un apposito regolamento comunale disciplinante la specifica materia.
Art.26 Rinvio
1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina legislativa dell'imposta comunale sugli immobili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.
Art.27
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale