CONVENZIONE TRA
Testo della Convenzione CDP-ABI 18 novembre 2016
coordinato con le modifiche introdotte dall’addendum del 2 luglio 2021 e dall’addendum del 5 dicembre 2022
CONVENZIONE TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE:
(i) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 0000, x. 000 (xx “D.L. 189/2016”) ha previsto che il Commissario delegato, con propri provvedimenti, anche nella forma di ordinanza, adottati d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e in coerenza con i criteri stabiliti con il medesimo D.L. 189/2016 (le “Ordinanze”), stabilisca i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi destinati, tra l’altro, alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo;
(ii) l’articolo 5, comma 3, del D.L. 189/2016 ha previsto che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo 5 del D.L. 189/2016 siano erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
(iii) l’articolo 5, comma 4, del D.L. 189/2016 ha introdotto, presso CDP, un plafond di provvista finanziaria di scopo (il “Plafond Sisma Centro Italia”), prevedendo che (a) per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016, possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici; e (b) il Ministro dell’economia e delle finanze disciplini con propri decreti, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016, la concessione delle garanzie dello Stato di cui al citato comma 4 e definisca i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il “Decreto Garanzia”);
(iv) l’articolo 5, comma 5, del D.L. 189/2016 dispone che, in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi della precedente premessa (iii), in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (il “Credito d’Imposta”). Il medesimo comma 5 specifica che (a) le modalità di fruizione del Credito d’Imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016 (il “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”) e che (b) il Credito d’Imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato;
(v) l’articolo 5, comma 6, del D.L. 189/2016 ha prescritto che i finanziamenti agevolati abbiano durata massima venticinquennale e possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso a credito bancario, successivamente ammesse a contributo. Il medesimo comma 6 stabilisce inoltre che (i) i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 5 del D.L. 189/2016; e (ii) in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto;
(vi) l’articolo 5, comma 7, del D.L. 189/2016 prevede che il Commissario straordinario definisca con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative
dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, anche per garantire uniformità di trattamento ed un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
(vii) l’articolo 5, comma 8, del D.L. 189/2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 5 si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dell’articolo 50;
(viii) l’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016 stabilisce che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare per le finalità di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 5 sia determinato con la legge di bilancio, in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi ivi contemplati;
(ix) a seguito degli ulteriori eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 26 e 30 ottobre 2016, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 0000, x. 000 (xx “D.L. 205/2016”) ha esteso l’applicazione delle misure del D.L. 189/2016, ivi incluso il Plafond Sisma Centro Italia, agli ulteriori territori dei Comuni individuati ai sensi del medesimo comma 1;
(x) in data 18 novembre 2016 le Parti hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata e integrata (di seguito, la “Convenzione Originaria”) al fine di definire le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond Sisma Centro Italia per i fini descritti nell’articolo 5, commi da 3 a 9 del D.L. 189/2016, tramite la stipula dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti) con le Banche (come di seguito definite), al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
(xi) il Plafond Sisma Centro Italia può beneficiare del supporto finanziario concesso da istituzioni di credito europee (e.g. la Banca europea per gli investimenti (“BEI”) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (“CEB”)) attraverso la stipula di specifici contratti di finanziamento di provvista finalizzati a fornire a CDP risorse (rispettivamente “Provvista BEI” e “Provvista CEB”) al fine di alimentare il Plafond Sisma Centro Italia per la concessione, anche in modalità c.d. blending con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti (come di seguito definiti), in ogni caso senza alcun incremento dell’importo massimo del Plafond Sisma Centro Italia come determinato in funzione dell’autorizzazione pluriennale di spesa sul bilancio dello Stato, assegnata ai sensi della normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
(xii) in data 7 settembre 2022, CDP ha sottoscritto con la BEI un contratto di prestito denominato “ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA EARTHQUAKE C” (FI N° 95732 Serapis N° 2016-0810) (di seguito, il “Contratto di Prestito BEI 2022”) in virtù del quale, ai termini e condizioni ivi previsti, la BEI ha messo a disposizione di CDP un finanziamento per un importo massimo fino ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (la “Provvista BEI 2022”) finalizzato a fornire a CDP risorse al fine di alimentare il Plafond Sisma Centro Italia per la concessione, anche in modalità c.d. blending con altre risorse di CDP, dei Finanziamenti (come di seguito definiti), in ogni caso senza alcun incremento dell’importo massimo del Plafond Sisma Centro Italia come determinato in funzione dell’autorizzazione pluriennale di spesa sul bilancio dello Stato, assegnata ai sensi della normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
(xiii) Al fine di uniformare le previsioni di cui alla Convenzione Originaria ed ai relativi Allegati alle previsioni del Contratto di Prestito BEI 2022, in data [•] 2022 le Parti, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto un ulteriore addendum alla Convenzione Originaria (l’“Addendum 2022”), con il quale le stesse hanno convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata ed integrata con l’Addendum 2022, la “Convenzione”);
Tutto ciò premesso ABI e CDP convengono quanto segue:
Articolo 1 Definizioni ed Allegati
Nella presente Convenzione, in aggiunta alle definizioni contenute nelle premesse, che formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Addendum 2022” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (xiii) della presente Convenzione.
“Attività Illecita” indica ciascuna delle seguenti attività illecite o realizzate a fini illeciti secondo le leggi applicabili in ciascuno dei seguenti ambiti: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), (ii) riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche ovvero reati fiscali contemplati nella Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, così come successivamente modificata, integrata o sostituita nonché nella la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e (iii) qualsiasi altra attività illecita che possa pregiudicare gli interessi economici dell’Unione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode agli interessi economici dell’Unione mediante il diritto penale, come successivamente modificata o integrata.
“Banca” o “Banche” indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell'operatività bancaria che abbiano una sede operativa nei Territori e che, per effetto della stipula di un Contratto di Finanziamento Quadro in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione, siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’ABI sul proprio sito internet (xxx.xxx.xx), sulla base delle comunicazioni tempo per tempo fornite da CDP.
“Beneficiario o Beneficiari” indica, singolarmente o collettivamente, i destinatari dei Contributi, come meglio individuati dalla Normativa Applicabile.
“BEI” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (xi) della presente Convenzione.
“Caso di Revoca del Contributo” indica ciascuno dei casi di revoca del Contributo previsti dalla Normativa Applicabile.
“CEB” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (xi) della presente Convenzione.
“Conto Corrente Banca” indica il conto corrente bancario indicato da ciascuna Banca nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, su cui verranno versate le relative Erogazioni Banca.
“Conto Corrente Destinatario” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario (diverso dalla Banca erogante il relativo Finanziamento Beneficiario) come indicato da ciascun Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni Beneficiario (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.
“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca, sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dal Beneficiario esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai rispettivi Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso anche un Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi a Contributo, o la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla relativa Data di Stipula Beneficiario).
“Contratto di Finanziamento” indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Quadro” indica il contratto quadro di finanziamento stipulato tra CDP e ciascuna Banca a norma dell’articolo 3 della presente Convenzione ed avente ad oggetto la messa a disposizione del Finanziamento alla relativa Banca, redatto nella forma di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione, il cui modello è reso disponibile sulla Piattaforma Informatica.
“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra una Banca ed un Beneficiario a norma dell’articolo 5 della presente Convenzione ed avente ad oggetto la messa a disposizione ed erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, redatto nella forma di cui all’Allegato (2) alla presente Convenzione.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra una Banca e CDP nei termini di cui agli articoli 4.7 e 4.8 della presente Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento Quadro al fine di ottenere un Finanziamento, redatto nella forma di cui all’allegato (1) al Contratto di Finanziamento Quadro, il cui modello è reso disponibile sulla Piattaforma Informatica.
“Contributi” indica i contributi destinati alla copertura delle spese occorrenti per far fronte alle tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, come eventualmente successivamente modificati o integrati dalla Normativa Applicabile;
“Data di Erogazione” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare ad eccezione del mese di dicembre in relazione al quale indica il giorno 10 e il giorno 23 (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data/e di Pagamento” indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) in cui dovrà essere rimborsata
(i) la relativa rata di capitale ed interessi a valere sui Finanziamenti e (ii) tramite cessione in luogo di adempimento, da parte del Beneficiario alla Banca, del relativo Credito d’Imposta, ciascuna rata di capitale ed interessi a valere sui Finanziamenti Beneficiario. Resta inteso che, con riferimento alla prima Data di Pagamento relativa a ciascun Finanziamento e Finanziamento Beneficiario (i) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio o marzo, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 30 giugno (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); o (ii) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto o settembre, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 31 dicembre (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo). Resta, inoltre, inteso che l’ultima Data di Pagamento coinciderà (i) per ciascuna Banca, con la relativa Data di Scadenza Finale Banca, e (ii) per ciascun Beneficiario, con la relativa Data di Scadenza Finale Beneficiario.
“Data di Rendicontazione” indica, per ciascuna Banca, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla relativa Data di Scadenza Finale Banca, a partire dal 31 dicembre 2017.
“Data di Scadenza Erogazione Beneficiario” indica, in relazione a ciascuna Erogazione Beneficiario, la Data di Pagamento che cade:
(a) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo non superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), 14 (quattordici) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento;
(b) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) e non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento; e
(c) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 24 (ventiquattro) anni e 6 (mesi) dopo la relativa prima Data di Pagamento.
“Data di Scadenza Finale Banca” indica, in relazione a ciascuna Banca e a ciascun relativo Finanziamento, la data che cade in coincidenza con la Data di Scadenza Finale Beneficiario relativa al Finanziamento Beneficiario stipulato da tale Banca che scade per ultimo.
“Data di Scadenza Finale Beneficiario” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, la Data di Scadenza Erogazione Beneficiario che cade per ultima.
“Data di Stipula Beneficiario” indica, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, la relativa data di stipula.
“Destinatario” indica, in relazione a ciascun Finanziamento Beneficiario, il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione Beneficiario (o in favore di cui verranno trasferite parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con il creditore del Beneficiario per gli interventi ammessi ai Contributi, come di volta in volta indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese, il tutto come meglio indicato nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario ovvero (iii) con la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, in base ad una Richiesta di Utilizzo Beneficiario, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla relativa Data di Stipula Beneficiario.
“Erogazione” indica, a seconda dei casi, una Erogazione Banca o una Erogazione Beneficiario.
“Erogazione Banca” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento, ciascuna erogazione di somme a valere su tale Finanziamento, avente la medesima Data di Scadenza Finale Banca, effettuata da CDP alla relativa Banca alla Data di Erogazione e per l’importo – fatto salvo quanto indicato all’articolo 3.4 della presente Convenzione – indicati dalla Banca nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca.
“Erogazione Beneficiario” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, ciascuna erogazione di somme a valere su tale Finanziamento Beneficiario, effettuata da una Banca ad un Beneficiario alla Data di Erogazione e per l’importo indicati da tale Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario. Resta inteso che la somma delle Erogazioni Beneficiario non potrà eccedere l’Importo Massimo Individuale.
“Finanziamento” indica ciascun finanziamento di cui al comma 4 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, messo a disposizione di ciascuna Banca da CDP ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento - ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni - assistito dalla Garanzia dello Stato e volto a fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.
“Finanziamento Beneficiario” indica ciascun finanziamento bancario accordato, mediante l’utilizzo della provvista derivante dal relativo Finanziamento, a ciascun Beneficiario da una Banca ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, assistito dalla Garanzia dello Stato.
“Garanzia dello Stato” indica le garanzie dello Stato concesse con il Decreto Garanzia ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Massimo Individuale” indica, per ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, l’ammontare massimo del relativo Finanziamento Beneficiario erogabile in una o più Erogazioni Beneficiario, pari all’importo indicato nel relativo Provvedimento.
“Interventi” indicano gli interventi per la cui esecuzione ciascun Beneficiario è stato ammesso a godere dei Contributi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta da tale Beneficiario.
“Istruttoria” indica ciascuna istruttoria che deve essere effettuata, ai sensi delle Ordinanze di volta in volta applicabili, dalla relativa amministrazione pubblica competente allo svolgimento delle attività istruttorie, sia in fase di ammissione a Contributo che, ove previsto nelle Ordinanze, in fase di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario.
“Istruttoria Banca” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell’esistenza del Provvedimento ovvero (b) il controllo formale dell’esistenza dei documenti giustificativi di spesa allegati alle Richieste di Utilizzo Beneficiario, nei termini previsti all’articolo 5.4 della presente Convenzione.
“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’allegato (2) al Contratto di Finanziamento Quadro, mediante la quale CDP accetterà le proposte di conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro con le modalità di cui all’articolo 4.5 della presente Convenzione.
“Limite Annuale” indica, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’autorizzazione di spesa massima annuale sul Bilancio dello Stato determinata dalla legge di bilancio.
“Normativa Applicabile” indica, collettivamente, l’articolo 5 del D.L. 189/2016, il D.L. 205/2016, le Ordinanze, il Decreto Garanzia, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e ogni ulteriore normativa emanata in attuazione del
D.L. 189/2016 e del D.L. 205/2016, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le medesime finalità, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati.
“Persona Sanzionata” indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l’espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).
“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per, tra l’altro, la conclusione con apposizione di firma digitale del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.
“Plafond” indica il Plafond Sisma Centro Italia, ossia, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP potrà assumere nel rispetto del Limite Annuale per effetto dei Finanziamenti erogati.
“Provvedimento” indica, a seconda dei casi, (a) il provvedimento di ammissione al Contributo ovvero (b) ove previsto dalle Ordinanze, il provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario, adottati dal soggetto competente ai sensi della normativa primaria e di attuazione tempo per tempo vigente.
“Provvista BEI” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (xi) della presente Convenzione. “Provvista CEB” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (xi) della presente Convenzione. “Referente” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica allegato sub (3) a ciascun Contratto di Finanziamento Quadro.
“Richiesta di Utilizzo Banca” indica, con riferimento ad un Finanziamento, ciascuna richiesta di una o più Erogazioni inviata dalla relativa Banca a CDP ai sensi degli articoli 3.2 e 3.3 della presente Convenzione, nella forma di cui all’allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo, il cui modello è reso disponibile sulla Piattaforma Informatica.
“Richiesta di Utilizzo Beneficiario” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di una Erogazione Beneficiario (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un’unica soluzione) inviata dal relativo Beneficiario alla Banca con la quale ha stipulato il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, nella forma di cui all’allegato 1 al Contratto di Finanziamento Beneficiario.
“Sanzioni” indica le leggi, i regolamenti, gli embarghi commerciali o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
(a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
(b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
(c) il governo degli Stati Uniti d’America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America.
“Soggetto Autorizzato” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica. “TARGET2” indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso di Interesse” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione effettuata a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, pari al Tasso di Riferimento.
“Tasso di Riferimento” indica il tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del terzo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e da quest’ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest’ultima concessi aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso della relativa Erogazione, tenuto altresì conto delle condizioni migliorative della eventuale provvista di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.
“Territori” indica i territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016 e i territori individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 205/2016, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati ai sensi della Normativa Applicabile.
“Terzo Certificatore” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
Lista degli allegati (li/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
(1) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO;
(2) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO;
(3) MODELLO DI DICHIARAZIONE.
Articolo 2 Scopo
Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative per l’erogazione dei Finanziamenti per i fini di cui all’articolo 5 del D.L. 189/2016, volti a fornire alle Banche - nei limiti del Plafond e nel rispetto del Limite Annuale - la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario.
ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione a ciascuna Banca.
Articolo 3 I Finanziamenti
Per poter accedere ai Finanziamenti, ciascuna Banca dovrà stipulare con CDP, a partire dal decimo Giorno Lavorativo successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e con le modalità di cui al successivo articolo 4, un Contratto di Finanziamento Quadro. L’importo finale complessivo dei Finanziamenti erogati a ciascuna Banca sarà determinato in funzione delle Erogazioni Banca effettuate da CDP a tale Banca.
Al fine di ottenere una o più Erogazioni Banca, ciascuna Banca dovrà inviare a CDP, unitamente alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (da trasmettersi tramite Piattaforma Informatica ai sensi dei successivi articoli 4.7 e 4.8) entro il quarto Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione, una Richiesta di Utilizzo Banca indicante, tra l’altro:
(i) la/le Erogazione/i Banca richiesta/e, di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario relative a tale Data di Erogazione;
(ii) la Data di Erogazione (che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Banca);
(iii) la/le Data/e di Scadenza Finale Banca, relativa/e a ciascuna Erogazione Banca richiesta nella Richiesta di Utilizzo Banca;
(iv) una dichiarazione della Banca che attesti il positivo esito della Istruttoria Banca.
Il modulo per la presentazione delle Richieste di Utilizzo Banca sarà reso disponibile da CDP in apposita sezione della Piattaforma Informatica, come indicata nel Regolamento della Piattaforma Informatica. Al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Referente provvederà a generare on-line un template della Richiesta di Utilizzo Banca, che, debitamente compilata, dovrà essere firmata in via digitale dal Soggetto Autorizzato e inviata a CDP mediante caricamento sulla Piattaforma Informatica (c.d. upload).
Resta inteso che la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi e le relative Erogazioni Banca sono subordinate al rispetto del Plafond e del Limite Annuale. In caso di proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo e/o di Erogazioni Banca che comportino il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, CDP soddisferà tali richieste secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, comunque entro il limite del Plafond e/o del Limite Annuale. Fermo restando quanto sopra, CDP potrà procedere alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento
Integrativo e ad effettuare le Erogazioni Banca che, se eseguite per l’intera somma indicata nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca, comporterebbero il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, per un importo inferiore rispetto a quello indicato in detta/e Richiesta/e di Utilizzo Banca, come concordato con la/e Banca/Banche richiedente/i (e tale che i massimali del Plafond e/o del Limite Annuale vengano rispettati). Resta fermo che in mancanza di accordo tra la Banca richiedente e CDP sull’importo della relativa Erogazione Banca parziale, detta Erogazione Banca non avrà luogo.
Resta inoltre inteso che qualsiasi Erogazione Banca, e di conseguenza qualsiasi Erogazione Beneficiario, sarà condizionata alla sussistenza della Garanzia dello Stato e al fatto che non ci siano contestazioni in merito all’estensione, efficacia e validità della stessa.
Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione Banca a valere su ciascun Finanziamento sarà pari al Tasso di Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione.
Ciascuna Erogazione Banca verrà effettuata da CDP a ciascuna Banca sul proprio Conto Corrente Banca e quest’ultima:
(i) dovrà utilizzare la provvista così ricevuta per procedere, a sua volta, alla stessa data dell’Erogazione Banca e con pari valuta, alle corrispondenti Erogazioni Beneficiario, mediante accredito delle relative somme sui Conti Correnti Vincolati, e
(ii) entro e non oltre i 3 Giorni Lavorativi successivi, dando corso alle istruzioni di pagamento ricevute da ciascun Beneficiario nelle relative Richieste di Utilizzo Beneficiario, dovrà trasferire ai Destinatari le somme ivi indicate, mediante accredito delle stesse sui rispettivi Conti Correnti Destinatario (fatto salvo il caso in cui la Banca erogante sia un Destinatario, nel qual caso la Banca potrà provvedere direttamente all’addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a questa dovuti, come indicati nel relativo Provvedimento, ai fini della estinzione della posizione creditoria della Banca verso il Beneficiario).
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.9, ciascun Finanziamento dovrà essere rimborsato entro la relativa Data di Scadenza Finale Banca.
La Banca non potrà effettuare alcun rimborso anticipato volontario, parziale o totale, dei relativi Finanziamenti. Resta tuttavia inteso che, nel caso di risoluzione di un Contratto di Finanziamento Beneficiario, come previsto dagli articoli 5.10 e 5.11 che seguono, la Banca dovrà corrispondere a CDP, alla medesima Data di Pagamento in cui avvenga il rimborso anticipato del Finanziamento Beneficiario, un importo pari all’importo anticipatamente rimborsato dal Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, il tutto come meglio disciplinato nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Per quanto occorrer possa, le Parti chiariscono che il rimborso di ciascun Finanziamento alle scadenze previste sarà incondizionato e indipendente rispetto alle vicende dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusa la revoca del Credito d’Imposta nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6 del D.L. 189/2016.
Con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione, ciascuna Banca fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti. La rendicontazione, su base semestrale, dovrà: (a) essere redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima, che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni di CDP (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) e pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione; e (b) comprendere le informazioni di dettaglio, relative a ciascun Finanziamento e ai relativi Finanziamenti Beneficiario. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione, previa intesa con ABI, gli adeguamenti tempo per tempo necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo, anche alla luce di quanto previsto al successivo Articolo 6. Inoltre, su base mensile ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, ciascuna Banca dovrà comunicare a CDP il numero e l’importo aggregato dei Finanziamenti Beneficiario concessi, secondo le modalità previste nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l’inadempimento da parte di una Banca alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti e dei relativi costi ed attivare ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto di Finanziamento, ivi inclusa l’escussione della Garanzia dello Stato.
Tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP, che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva.
Le Parti si danno atto che le risorse a valere sul Plafond potranno derivare dall’utilizzo da parte di CDP, in tutto o in parte, della Provvista BEI (di cui, tra l’altro, al Contratto di Prestito BEI 2022) ovvero della Provvista CEB e che, nel caso in cui un Finanziamento sia erogato mediante utilizzo, in tutto o in parte, della Provvista BEI ovvero della Provvista CEB, troveranno applicazione le ulteriori previsioni meglio specificate nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Articolo 4 Conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi
La conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi avverrà tramite l’utilizzo della Piattaforma Informatica, come disciplinata dal Regolamento della Piattaforma Informatica, previo accreditamento da parte della Banca al canale digitale, che dovrà avvenire con le modalità indicate nel Regolamento della Piattaforma Informatica.
Il modello di Contratto di Finanziamento Quadro sarà reso disponibile da CDP in apposita sezione della Piattaforma Informatica, come indicata nel Regolamento della Piattaforma Informatica. Previa generazione on-line del relativo template dalla Piattaforma Informatica da parte del Referente, la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Soggetto Autorizzato ed essere inviata a CDP tramite caricamento sulla Piattaforma Informatica, unitamente ad una dichiarazione della Banca – redatta secondo il modello di cui all’Allegato (3) – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove già in possesso di CDP, (a) la data di avvenuta consegna a CDP, (b) la vigenza e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento della Banca proponente (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale, aggiornato a una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data di invio a CDP, con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Banca proponente;
(iii) dichiarazione della Banca proponente che indichi il soggetto – che dovrà coincidere con il Soggetto Autorizzato - sottoscrittore del Contratto di Finanziamento e/o autorizzato a richiedere le Erogazioni, con allegata copia del relativo documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
CDP si riserva, laddove ricevesse documentazione parzialmente incompleta o difforme rispetto a quanto richiesto dai precedenti punti da (i) a (iii), di assegnare alla relativa Banca proponente un termine per la regolarizzazione di tale documentazione.
Sulla documentazione istruttoria prodotta, ai sensi dell’articolo 4.2 che precede, nella forma della copia fotostatica per immagini di documenti analogici dovrà essere apposta la firma digitale del Soggetto Autorizzato.
Ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e la relativa documentazione istruttoria, CDP invierà alla Banca proponente, all’indirizzo PEC da essa indicato ai fini dell’accreditamento al canale digitale, una e-mail contenente la notifica di avvenuta ricezione di detta documentazione.
CDP, all’esito della propria attività istruttoria, procederà ad accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro mediante l’invio alla relativa Banca, all’indirizzo PEC di cui al precedente articolo 4.4, della Lettera di Accettazione previamente compilata, sottoscritta con firma digitale e munita di validazione temporale (con le modalità indicate nel Regolamento della Piattaforma Informatica).
Il Contratto di Finanziamento Quadro si perfezionerà nel momento in cui CDP riceverà dal Terzo Certificatore la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della e-mail di cui all’articolo 4.5 e del relativo allegato. La notifica di avvenuta consegna è rilasciata a CDP dal Terzo Certificatore contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella PEC della Banca, indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte di quest’ultima.
Il modello di Contratto di Finanziamento Integrativo sarà reso disponibile da CDP in apposita sezione della Piattaforma Informatica, come indicata nel Regolamento della Piattaforma Informatica. Previa generazione on-line del relativo template dalla Piattaforma Informatica da parte del Referente, la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, debitamente compilata, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Soggetto Autorizzato ed essere inviata a CDP tramite caricamento sulla Piattaforma Informatica, secondo le modalità meglio descritte nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Qualora CDP non comunichi alla Banca tramite e-mail inviata all’indirizzo PEC da essa indicato ai fini dell’accreditamento al canale digitale, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca - al momento della Erogazione Banca effettuata alla Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Utilizzo Banca allegata alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
Articolo 5 I Finanziamenti Beneficiario
I Finanziamenti Beneficiario potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla Normativa Applicabile, a pena di risoluzione con le modalità di cui all’articolo 1456 del codice civile.
I Finanziamenti Beneficiario potranno essere altresì utilizzati al fine di estinguere e rimborsare, in tutto o in parte, le anticipazioni concesse dalla Banca al Beneficiario ovvero le spese direttamente sostenute dal Beneficiario che siano risultate ammesse a Contributo.
I Beneficiari che intendano accedere ai Finanziamenti Beneficiario dovranno essere ritenuti idonei ad ottenere tali Finanziamenti Beneficiario all’esito delle Istruttorie. I relativi Provvedimenti dovranno essere presentati dal relativo
Beneficiario alla Banca al momento della richiesta di concessione del Finanziamento Beneficiario e, ove previsto dalle Ordinanze, anche al momento della presentazione di ciascuna Richiesta di Utilizzo Beneficiario.
Le Parti prendono atto che i controlli circa l’effettivo utilizzo degli importi erogati ai Beneficiari esclusivamente per le finalità di cui ai precedenti articoli 5.1 e 5.2 sono effettuati, ai sensi delle Ordinanze, dalle amministrazioni pubbliche competenti allo svolgimento dell’Istruttoria di ammissione a Contributo e di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario. Resta inteso che, ai fini della concessione dei Finanziamenti Beneficiario, la Banca si limiterà ad effettuare, a seconda dei casi, il controllo formale dell’esistenza del Provvedimento e il controllo formale dell’esistenza dei documenti giustificativi di spesa allegati alle Richieste di Utilizzo Beneficiario. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei contenuti del Provvedimento e dei documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sulla effettiva riferibilità di tali documenti alle spese ammesse a Contributo, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni con cui il Beneficiario dichiara di non essere soggetto a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta, inoltre, inteso che, ove la Banca venga a conoscenza dell’apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di qualsiasi altra procedura concorsuale relativamente al Beneficiario, la stessa sarà tenuta a informarne la relativa amministrazione pubblica competente: in tale ipotesi, il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario resterà efficace fino alla eventuale ricezione, da parte della Banca, del provvedimento di revoca dei Contributi della amministrazione pubblica competente, senza che alcuna responsabilità possa essere imputata alla Banca stessa. Resta, infine, inteso che CDP non assumerà alcuna responsabilità con riferimento al completo e corretto espletamento da parte delle Banche delle Istruttorie Banca.
In ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP e ciascuna Erogazione Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte della Banca della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le Istruttorie e le Istruttorie Banca fossero state completate con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il Limite Annuale fosse stato superato, la Erogazione Beneficiario richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della relativa Banca e/o di CDP. Resta inteso che, nei casi di utilizzi complessivi che comportino l’approssimarsi all’esaurimento del Plafond ovvero del Limite Annuale, CDP informerà tempestivamente le Autorità competenti, per l’adozione di ogni utile provvedimento.
Le somme erogate a valere sui Finanziamenti Beneficiario saranno accreditate sui Conti Correnti Vincolati e saranno destinate unicamente al pagamento dei Destinatari per le spese ammesse ai Contributi.
Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione Beneficiario a valere su ciascun Finanziamento Beneficiario sarà il tasso fisso pari al Tasso di Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione.
Come mezzo esclusivo di rimborso del Finanziamento Beneficiario, la Banca accetta in pagamento la cessione del Credito d’Imposta, che sarà dalla stessa utilizzato con le modalità di cui all’articolo 5, comma 5 del D.L. 189/2016 e del Provvedimento dell’Agenzia Entrate con effetto liberatorio per il Beneficiario dagli obblighi di rimborso per capitale e interessi di ciascuna rata del Finanziamento Beneficiario fino alla Data di Scadenza Finale Beneficiario. I Contratti di Finanziamento Beneficiario dovranno prevedere specificamente la revoca del Contributo quale causa della risoluzione totale o parziale del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario (con conseguente revoca del Credito d’Imposta), indicando fra i Casi di Revoca del Contributo, a mero titolo esemplificativo, i casi di mancato o ridotto impiego del Finanziamento Beneficiario, ovvero di utilizzo anche parziale del Finanziamento Beneficiario per finalità diverse da quelle previste dalla Normativa Applicabile.
L’ammortamento di ciascun Finanziamento Beneficiario decorrerà dalla relativa Data di Erogazione e ciascun Finanziamento Beneficiario dovrà essere rimborsato entro la relativa Data di Scadenza Finale Beneficiario.
Nel caso in cui – a seguito del verificarsi di uno o più Casi di Revoca del Contributo - sia revocato, in tutto o in parte, dall’amministrazione pubblica competente il Provvedimento con il quale il Beneficiario è stato ammesso alla fruizione dei Contributi, il Beneficiario, per effetto della conseguente risoluzione, parziale o totale, del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, sarà tenuto a rimborsare, in tutto o, rispettivamente, in parte, il Finanziamento Beneficiario nei termini indicati nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.
Resta inteso che, nei casi di cui all’articolo 5.10 che precede, il Beneficiario non potrà dar corso all’estinzione anticipata obbligatoria, parziale o totale, del Finanziamento Beneficiario, ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad Euro 12,00 (dodici/00).
Né la Banca né il Beneficiario potranno cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al Contratto di Finanziamento Beneficiario. Resta inteso che, ove la Banca venga a conoscenza del decesso o della cessazione di attività di un Beneficiario, la stessa sarà tenuta a informarne la relativa amministrazione pubblica competente, affinché quest’ultima adotti le conseguenti determinazioni (i) per il subentro dei relativi successori ed aventi causa nel Contributo accordato, nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario e nel Credito d’Imposta, o (ii) per la revoca del Contributo, con conseguente risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario e revoca del Credito d’Imposta. Resta altresì inteso che fino alla ricezione, da parte della Banca, delle predette determinazioni, il Contratto di Finanziamento Beneficiario resterà efficace senza che alcuna responsabilità possa essere imputata alla Banca medesima.
Resta inteso che gravano esclusivamente sulle Banche, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, anche tenendo conto della particolare natura della provvista utilizzata.
Articolo 6 Provvista BEI e Provvista CEB
Le Parti si danno atto che BEI e CEB hanno manifestato il proprio interesse ad intervenire a sostegno del Plafond, mediante la concessione di ulteriore Provvista BEI e Provvista CEB, per un importo ed alle condizioni definite con appositi accordi rispettivamente tra BEI e CDP (gli “Accordi BEI/CDP”) e tra CEB e CDP (gli “Accordi CEB/CDP”).
L’ABI e CDP si impegnano reciprocamente a stipulare eventuali ulteriori addenda alla presente Convenzione al fine di recepire rispettivamente le previsioni, gli obblighi e le condizioni degli Accordi BEI/CDP e/o degli Accordi CEB/CDP per l’utilizzo della relativa provvista idonei ad incidere sul contenuto della presente Convenzione e/o dei suoi Allegati.
Ai fini dell’utilizzo della Provvista BEI, l’ABI prende atto che CDP non potrà:
(a) entrare in un rapporto commerciale con una Banca che sia una Persona Sanzionata e/o mettere fondi e/o risorse economiche a disposizione di una Banca che sia una Persona Sanzionata;
(b) utilizzare in tutto o in parte la Provvista BEI o prestare, contribuire o mettere altrimenti a disposizione la Provvista BEI a qualsiasi Banca in qualsiasi modo che potrebbe risultare in una violazione da parte di CDP e/o di BEI di qualsivoglia Sanzione; o
(c) utilizzare proventi per il pagamento in tutto o in parte di qualsivoglia ammontare dovuto ai sensi del relativo Accordo BEI/CDP che derivino direttamente da attività o affari con una Persona Sanzionata, una persona che violi Sanzioni o che, potrebbero risultare in una violazione da parte di CDP e/o di BEI di qualsivoglia Sanzione.
Si dà atto e si concorda che gli impegni di cui al presente Articolo 6.3 sono richiesti da BEI e assunti nei confronti della medesima solo nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle regole anti-boicottaggio applicabili nell'Unione europea, quale per esempio il Regolamento (CE) 2271/96.
Ai fini dell’utilizzo della provvista BEI, la Banca, qualora ne venga a conoscenza, informerà prontamente CDP di:
(i) qualsiasi accusa, reclamo o informazione fondati relativi ad Attività Illecite o Sanzioni che la riguardino direttamente;
(ii) più generalmente, solo qualora la Banca ne abbia conoscenza e senza pregiudizio per quanto previsto all’Articolo 5.4 della presente Convenzione e all’articolo 2.2.2 del Contratto di Finanziamento Beneficiario, di qualsiasi fatto o evento che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione degli Interventi.
Articolo 7 Miscellanea
La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in relazione al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo in merito. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) laddove applicabili.
Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione, dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Contratti di Finanziamento) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma
Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale
(ii) se a CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
ovvero presso il diverso indirizzo, compreso nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e accettano che i Contratti di Finanziamento ed i Contratti di Finanziamento Beneficiario dovranno essere conclusi utilizzando esclusivamente gli schemi di contratti allegati alla presente Convenzione, rispettivamente sub Allegato (1) per il Contratto di Finanziamento e sub Allegato (2) per il Contratto di Finanziamento Beneficiario. Qualsiasi modifica di tali modelli contrattuali dovrà essere espressamente pattuita ed accettata per iscritto dalle Parti.
Resta inteso tra le Parti che le disposizioni della presente Convenzione troveranno applicazione anche in relazione ai Finanziamenti ed ai Finanziamenti Beneficiario erogati in virtù della disciplina anche futura, primaria e di attuazione, tempo per tempo vigente.
Agli Allegati alla presente Convenzione e/o al Contratto di Finanziamento Quadro e/o al Contratto di Finanziamento Beneficiario, CDP potrà apportare, d’intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Considerata la natura e lo scopo dei Finanziamenti Beneficiario, le somme concesse ai sensi dei Contratti di Finanziamento Beneficiari si intendono vincolate alla destinazione di cui alla Normativa Applicabile e, pertanto, non potranno in alcun modo essere destinate ad alcuna finalità diversa da quelle consentite dalla Normativa Applicabile.
Le Parti si riservano di valutare l’impatto di eventuali modifiche della Normativa Applicabile sulla tempistica e sulle modalità di attuazione della Convenzione.
Articolo 8 Legge regolatrice e foro competente
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 9 Forma della presente Convenzione
La presente Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Roma, 5 dicembre 2022
ALLEGATO (1) ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA)
*****
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
All’attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
[Luogo], [Data]
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
tra
(1) [•], una banca con sede legale in [•], [•], capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], Codice Fiscale [•] e Partita IVA [•], iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [•],] in qualità di parte finanziata (nel prosieguo, la “Banca” o la “Parte Finanziata”);
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”).
(La Banca e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE:
(A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 0000, x. 000 (xx “D.L. 189/2016”) ha previsto che il Commissario delegato, con propri provvedimenti, anche nella forma di ordinanza, adottati d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e in coerenza con i criteri stabiliti con il medesimo D.L. 189/2016 (le “Ordinanze”), stabilisca i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi destinati, tra l’altro, alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo;
(B) l’articolo 5, comma 3, del D.L. 189/2016 ha previsto che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo 5 del D.L. 189/2016 siano erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
(C) l’articolo 5, comma 4, del D.L. 189/2016 ha introdotto, presso CDP, un plafond di provvista finanziaria di scopo (il “Plafond Sisma Centro Italia”), prevedendo che (a) per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016, possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici; e (b) il Ministro dell’economia e delle finanze disciplini con propri decreti, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016, la concessione delle garanzie dello Stato di cui al citato comma 4 e definisca i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il “Decreto Garanzia”);
(D) l’articolo 5, comma 5, del D.L. 189/2016 dispone che, in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi della precedente premessa (iii), in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (il “Credito d’Imposta”). Il medesimo comma 5 specifica che (a) le modalità di fruizione del Credito d’Imposta sono stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016 (il “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”) e che (b) il Credito d’Imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato;
(E) l’articolo 5, comma 6, del D.L. 189/2016 ha prescritto che i finanziamenti agevolati abbiano durata massima venticinquennale e possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso a credito bancario, successivamente ammesse a contributo. Il medesimo comma 6 stabilisce inoltre che (i) i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 5 del D.L. 189/2016; e (ii) in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto;
(F) l’articolo 5, comma 7, del D.L. 189/2016 prevede che il Commissario straordinario definisca con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, anche per garantire uniformità di trattamento ed un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
(G) l’articolo 5, comma 8, del D.L. 189/2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 5 si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione
n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dell’articolo 50;
(H) l’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016 stabilisce che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare per le finalità di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 5 sia determinato con la legge di bilancio, in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi ivi contemplati;
(I) a seguito degli ulteriori eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 26 e 30 ottobre 2016, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 0000, x. 000 (xx “D.L. 205/2016”) ha esteso l’applicazione delle misure del D.L. 189/2016, ivi incluso il Plafond Sisma Centro Italia, agli ulteriori territori dei Comuni individuati ai sensi del medesimo comma 1;
(J) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx x. 00, hanno sottoscritto in data 18 novembre 2016 la convenzione di cui in premessa (C) come successivamente modificata e integrata, da ultimo con l’Addendum 2022 (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) per i fini descritti nell’articolo 5, commi da 3 a 9 del
D.L. 189/2016, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
(K) la Banca dichiara:
a) di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione;
b) di aver richiesto a CDP la messa a disposizione dei Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all’Articolo 2.3 del presente Contratto di Finanziamento Quadro (come di seguito definito); e pertanto
Le Parti stipulano il presente Contratto di Finanziamento Quadro nei termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto di Finanziamento Quadro formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
1.2 Oltre ai termini definiti nella Convenzione, nelle Premesse o altrove nel presente Contratto di Finanziamento Quadro, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“Attività Illecita” indica ciascuna delle seguenti attività illecite o realizzate a fini illeciti secondo le leggi applicabili in ciascuno dei seguenti ambiti: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all’attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all’esercizio dell’attività di vigilanza), (ii) riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche ovvero reati fiscali contemplati nella Direttiva
(UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, così come successivamente modificata, integrata o sostituita nonché nella la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e (iii) qualsiasi altra attività illecita che possa pregiudicare gli interessi economici dell’Unione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode agli interessi economici dell’Unione mediante il diritto penale, come successivamente modificata o integrata.
“Beneficiario o Beneficiari” indica, singolarmente o collettivamente, i destinatari dei Contributi, come meglio individuati dalla Normativa Applicabile.
“Caso di Revoca del Contributo” indica ciascuno dei casi di revoca del Contributo previsti dalla Normativa Applicabile.
“Codice Etico” ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 (Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti- corruzione della Parte Finanziatrice) del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
“Conto Corrente Banca” indica il conto corrente bancario indicato dalla Banca all’Articolo 4.3, su cui verranno versate le Erogazioni Banca.
“Conto Corrente Destinatario” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario (diverso dalla Banca erogante il relativo Finanziamento Beneficiario) come indicato da ciascun Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni Beneficiario (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.
“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso da ciascun Beneficiario presso la Banca, sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione Beneficiario a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate dal Beneficiario esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai rispettivi Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso anche un Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi a Contributo, o la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione da parte Beneficiario di Interventi precedentemente alla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario).
“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra la Banca e un Beneficiario a norma dell’articolo 5 della Convenzione ed avente ad oggetto la messa a disposizione ed erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, redatto secondo i termini di cui all’allegato (2) alla Convenzione.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento stipulato dalla Banca con CDP nei termini di cui agli articoli 4.7 e 4.8 della Convenzione e di cui all’articolo 2.2 del presente Contratto di Finanziamento Quadro al fine di ottenere un Finanziamento, redatto nella forma di cui all’Allegato 1, il cui modello è reso disponibile sulla Piattaforma Informatica.
“Contratto di Finanziamento Quadro” indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue Premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente modificati e/o integrati per effetto dei Contratti di Finanziamento Integrativi.
“Contributi” indica i contributi finalizzati al finanziamento delle spese occorrenti per far fronte alle tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, come eventualmente successivamente modificati o integrati dalla Normativa Applicabile.
“Data di Erogazione” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare ad eccezione del mese di dicembre in relazione al quale indica il giorno 10 e il giorno 23 (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Firma” indica la data in cui la Banca abbia ricevuto dal Terzo Certificatore la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della e-mail contenente la Lettera di Accettazione nella forma di cui all’Allegato 2, (Modello di lettera di accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro), previamente compilata, sottoscritta da CDP con firma digitale e munita di validazione temporale (con le modalità indicate nel Regolamento della Piattaforma Informatica).
“Data/e di Pagamento” indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) in cui dovrà essere
rimborsata (i) la relativa rata di capitale ed interessi a valere su ciascun Finanziamento e (ii) tramite cessione in luogo di adempimento, da parte del Beneficiario alla Banca, del relativo Credito d’Imposta, ciascuna rata di capitale ed interessi a valere sui Finanziamenti Beneficiario. Resta inteso che, con riferimento alla prima Data di Pagamento relativa a ciascun Finanziamento e Finanziamento Beneficiario (i) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio o marzo, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 30 giugno (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); o (ii) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto o settembre, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 31 dicembre (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo). Resta, inoltre, inteso che l’ultima Data di Pagamento coinciderà (i) per ciascuna Banca, con la relativa Data di Scadenza Finale Banca, e (ii) per ciascun Beneficiario, con la relativa Data di Scadenza Finale Beneficiario.
“Data di Rendicontazione” indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla relativa Data di Scadenza Finale Banca.
“Data di Scadenza Erogazione Beneficiario” indica, in relazione a ciascuna Erogazione Beneficiario, la Data di Pagamento che cade:
a) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo non superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), 14 (quattordici) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento;
b) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) e non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento; e
c) quanto alle Erogazioni Beneficiario di importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 24 (ventiquattro) anni e 6 (mesi) dopo la relativa prima Data di Pagamento.
“Data di Scadenza Finale Banca” indica, in relazione a ciascun Finanziamento, la data che cade in coincidenza con la Data di Scadenza Finale Beneficiario relativa al Finanziamento Beneficiario, concesso dalla Banca a valere sulla provvista del relativo Finanziamento, che scade per ultimo.
“Data di Scadenza Finale Beneficiario” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, la Data di Scadenza Erogazione Beneficiario che cade per ultima.
“Destinatario” indica, in relazione a ciascun Finanziamento Beneficiario, il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione Beneficiario (o in favore di cui verranno trasferite parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con il creditore del Beneficiario per gli interventi ammessi ai Contributi, come di volta in volta indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese, il tutto come meglio indicato nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario ovvero (iii) con la Banca che eroghi il Finanziamento Beneficiario, in base ad una Richiesta di Utilizzo Beneficiario, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione da parte del Beneficiario di Interventi precedentemente alla data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.
“D.Lgs. 231/2001” indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.
“Erogazione Banca” indica ciascuna erogazione di somme a valere su ciascun Finanziamento, avente la medesima Data di Scadenza Finale Banca, effettuata da CDP alla Banca alla Data di Erogazione e per l’importo – fatto salvo quanto indicato all’Articolo 4.2 – indicati dalla Banca nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca.
“Erogazione Beneficiario” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, ciascuna erogazione di somme a valere su tale Finanziamento Beneficiario, effettuata dalla Banca ad un Beneficiario alla Data di Erogazione e per l’importo indicati da tale Beneficiario nella relativa Richiesta di Utilizzo Beneficiario. Resta inteso che la somma delle Erogazioni Beneficiario non potrà eccedere l’Importo Massimo Individuale.
“Evento di Decadenza” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine).
“Evento di Recesso” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (Recesso). “Evento di Risoluzione” indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (Risoluzione).
“Evento Rilevante” indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.
“Finanziamento” ha il significato di cui all’Articolo 2.1 (Messa a disposizione dei Finanziamenti).
“Finanziamento Beneficiario” indica ciascun finanziamento bancario accordato, mediante l’utilizzo della provvista derivante da un Finanziamento, a ciascun Beneficiario dalla Banca ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, assistito dalla Garanzia dello Stato.
“Garanzia dello Stato” indica le garanzie dello Stato concesse con il Decreto Garanzia ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Massimo Individuale” indica, per ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, l’ammontare massimo del relativo Finanziamento Beneficiario erogabile in una o più Erogazioni Beneficiario, pari all’importo indicato nel relativo Provvedimento.
“Interventi” indicano gli interventi per la cui esecuzione ciascun Beneficiario è stato ammesso a godere dei Contributi, come meglio individuati nel relativo Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta da tale Beneficiario.
“Istruttoria Banca” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell’esistenza del Provvedimento ovvero
(b) il controllo formale dell’esistenza dei documenti giustificativi di spesa allegati alle Richieste di Utilizzo Beneficiario, nei termini previsti all’articolo 5.4 della Convenzione.
“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’Allegato 2, mediante la quale CDP accetterà la proposta di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
“Limite Annuale” indica, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’autorizzazione di spesa massima annuale sul Bilancio dello Stato determinata dalla legge di bilancio.
“Modello” ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8 (Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice) del presente Contratto di Finanziamento Quadro
“Normativa Applicabile” indica, collettivamente, l’articolo 5 del D.L. 189/2016, il D.L. 205/2016, le Ordinanze, il Decreto Garanzia, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e ogni ulteriore normativa emanata in attuazione del D.L. 189/2016 e del D.L. 205/2016, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le medesime finalità, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati.
“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, restando inteso che;
a) con riferimento alle Erogazioni Banca a valere su ciascun Finanziamento avvenute ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio o marzo, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e terminerà il successivo 30 giugno (incluso); e
b) con riferimento alle Erogazioni Banca a valere su ciascun Finanziamento avvenute ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto o settembre, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e terminerà il successivo 31 dicembre (incluso).
“Persona Sanzionata” indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l’espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).
“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per, tra l’altro, la conclusione con apposizione di firma digitale del presente Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.
“Plafond” indica il Plafond Sisma Centro Italia, ossia, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP potrà assumere nel rispetto del Limite Annuale per effetto dei Finanziamenti erogati.
“Policy di Gruppo Anti-corruzione” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (xxx.xxx.xx) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
“Procedure Concorsuali” indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Banca previste dal X.X. x. 000/0000, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Provvedimento” indica, a seconda dei casi, (a) il provvedimento di ammissione al Contributo ovvero (b) ove previsto dalle Ordinanze, il provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario, adottati dal soggetto competente ai sensi della normativa primaria e di attuazione tempo per tempo vigente.
“Referente” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica di cui all’Allegato 3.
“Richiesta di Utilizzo Banca” indica, con riferimento ai Finanziamenti, ciascuna richiesta di una o più Erogazioni Banca inviata dalla Banca a CDP ai sensi dell’Articolo 2.2.5, nella forma di cui all’allegato (A) al Contratto di Finanziamento Integrativo, il cui modello è reso disponibile sulla Piattaforma Informatica.
“Richiesta di Utilizzo Beneficiario” indica, con riferimento ad un Finanziamento Beneficiario, ciascuna richiesta di una Erogazione Beneficiario (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un’unica soluzione) inviata dal relativo Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all’allegato 1 al Contratto di Finanziamento Beneficiario.
“Sanzioni” indica le leggi, i regolamenti, gli embarghi commerciali o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
(a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
(b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
(c) il governo degli Stati Uniti d’America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America.
“Soggetto Autorizzato” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
“TARGET2” indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso di Interesse” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione effettuata a valere su ciascun Finanziamento e su ciascun Finanziamento Beneficiario, pari al Tasso di Riferimento.
“Tasso di Riferimento” indica il tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del terzo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione e da quest’ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest’ultima concessi aventi medesima durata, medesimo profilo di rischio e medesimo profilo di rimborso della relativa Erogazione, tenuto altresì conto delle condizioni migliorative della eventuale provvista di cui all’articolo 6 della Convenzione.
“Territori” indica i territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016 e i territori individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 205/2016, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati ai sensi della Normativa Applicabile.
“Terzo Certificatore” ha il significato attribuito a tale termine dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
1.3 Salvo sia diversamente indicato, nel presente Contratto di Finanziamento Quadro ogni riferimento a:
“Banca”, “Parte Finanziata”, “CDP”, “Parte Finanziatrice” o “Agente di Calcolo” sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto di Finanziamento Quadro;
“Paragrafo” e/o “Articolo” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto di Finanziamento Quadro;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o su CDP;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di un’“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto di Finanziamento Quadro.
1.4 Nel presente Contratto di Finanziamento Quadro ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
1.5 Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.6 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Quadro:
- Allegato 1 (Modello di Contratto di Finanziamento Integrativo (Proposta));
- Allegato 2 (Modello di lettera di accettazione della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro);
- Allegato 3 (Regolamento della Piattaforma Informatica);
2. I FINANZIAMENTI
2.1 Messa a disposizione dei Finanziamenti
2.1.1 CDP mette a disposizione alla Banca, che accetta, uno o più finanziamenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, commi da 3 a 9 del D.L. 189/2016, erogabili in più soluzioni, ciascuno per un importo complessivo corrispondente alla somma delle Erogazioni Banca effettuate da CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento Integrativi (ciascuno, un “Finanziamento”).
2.1.2 Resta tra le Parti inteso che la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro non obbligherà la Banca a concludere uno o più Contratti di Finanziamento Integrativi, fermo restando che la conclusione di tali ultimi accordi è condizione necessaria affinché CDP possa procedere all’effettuazione delle Erogazioni Banca.
2.2 Contratti di Finanziamento Integrativi
2.2.1 Al fine di poter richiedere una o più Erogazioni Banca, alle condizioni previste nel presente Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo e una Richiesta di Utilizzo.
2.2.2 Il modello di Contratto di Finanziamento Integrativo e il modulo per la presentazione delle Richieste di Utilizzo Banca sarà reso disponibile da CDP in apposita sezione della Piattaforma Informatica, come indicata nel Regolamento della Piattaforma Informatica. La conclusione dei Contratti di Finanziamento Integrativi avverrà tramite l’utilizzo della Piattaforma Informatica, come disciplinata dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
2.2.3 Subordinatamente alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Beneficiario ed alla ricezione di almeno una Richiesta di Utilizzo Beneficiario, e comunque entro il quarto Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione, previa generazione on-line del relativo template dalla Piattaforma Informatica da parte del Referente, la Banca invierà a CDP, tramite caricamento sulla Piattaforma Informatica, la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del Soggetto Autorizzato. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo sarà inviata unitamente alla documentazione di seguito elencata:
a) documentazione attestante i poteri e la capacità della Banca di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
b) certificato camerale, aggiornato a una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data di invio a CDP, con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Banca;
c) dichiarazione della Banca che indichi il soggetto – che dovrà coincidere con il Soggetto Autorizzato - sottoscrittore del Contratto di Finanziamento Integrativo e/o autorizzato a richiedere le Erogazioni Banca, con allegata copia del relativo documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Resta inteso che, qualora la documentazione di cui al presente articolo (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (contestualmente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2.2.4 Sulla documentazione istruttoria eventualmente prodotta ai sensi dell’Articolo 2.2.3, nella forma della copia fotostatica per immagini di documenti analogici, dovrà essere apposta la firma digitale del Soggetto Autorizzato.
2.2.5 Contestualmente a quanto previsto al precedente Articolo 2.2.3, previa generazione on-line del relativo template dalla Piattaforma Informatica da parte del Referente, la Banca invierà a CDP, tramite caricamento sulla Piattaforma Informatica, la relativa Richiesta di Utilizzo Banca, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del Soggetto Autorizzato. La Richiesta di Utilizzo Banca dovrà indicare, tra l’altro:
a) la/le Erogazione/i Banca richiesta/e, di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario relative a tale Data di Erogazione;
b) la Data di Erogazione (che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Banca);
c) la Data/e di Scadenza Finale Banca, relativa all’Erogazione/i Banca richiesta/e nella Richiesta di Utilizzo Banca;
d) una dichiarazione della Banca che attesti il positivo esito dell’Istruttoria Banca.
2.2.6 Ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo unitamente alla documentazione di cui all’Articolo 2.2.3 e alla Richiesta di Utilizzo Banca di cui all’Articolo 2.2.5, tale proposta si intenderà tacitamente accettata, qualora CDP non comunichi alla Banca tramite e-mail inviata all’indirizzo PEC da essa indicato ai fini dell’accreditamento al canale digitale, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; in mancanza, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà quindi concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca - al momento della Erogazione Banca effettuata alla Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Utilizzo Banca allegata alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
2.3 Scopo
2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente per la concessione di Finanziamenti Beneficiario di importo complessivo pari all’importo del relativo Finanziamento.
2.3.2 La Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l’utilizzo dei Finanziamenti né a verificare che gli importi erogati ai Beneficiari ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario siano da questi utilizzati per le finalità di cui all’articolo 5, commi da 3 a 9 del D.L. 189/2016.
2.4 Documenti accessori
2.4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice ha ricevuto la dichiarazione della Banca di cui all’articolo 4.2 della Convenzione, redatta secondo il modello di cui all’allegato (3) alla Convenzione (Modello di dichiarazione), sottoscritta e completa in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione specificata in tale dichiarazione.
2.4.2 Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tale documentazione unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Quadro costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte di CDP circa l’accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.
2.4.3 La Parte Finanziata prende atto che la proposta di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Quadro non sarà accettata qualora la Parte Finanziatrice verifichi la carenza di alcuno dei presupposti di stipula necessari indicati in Convenzione (quale, ad esempio, la mancata ricezione della documentazione di cui all’Articolo 2.4.1).
3. CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione Banca
Le obbligazioni della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché di procedere a ciascuna Erogazione Banca saranno soggette alle seguenti condizioni sospensive, che dovranno essere soddisfatte alla relativa Data di Erogazione:
(i) avvenuta stipula del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo secondo i termini indicati al precedente Articolo 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi), unitamente alla ricezione da parte di CDP della documentazione ivi indicata (inclusa la relativa Richiesta di Utilizzo Banca);
(ii) l’importo del Finanziamento da erogarsi alla relativa Data di Erogazione non comporti il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, fermo restando che, in caso di richieste di Erogazioni da parte della Banca e di altre banche che comportino il superamento del Plafond, CDP soddisferà tali richieste secondo il criterio indicato all’articolo 3.4 della Convenzione;
(iii) la Garanzia dello Stato sia ancora in vigore ed efficace e non sussistano contestazioni in merito all’estensione, efficacia e validità della stessa;
(iv) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro precedentemente alla relativa Data di Erogazione;
(v) l’assenza di Eventi Rilevanti.
3.2 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (Condizioni Sospensive) e previste nella Convenzione non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e sono poste nell’esclusivo interesse di CDP la quale, pertanto (fatta eccezione per le condizioni sospensive di cui all’Articolo 3.1 (ii), (iii) e (iv)), potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.
3.3 Costi
Qualora non fossero soddisfatte tutte le condizioni di cui ai precedenti Articoli 3.1 (Condizioni Sospensive a ciascuna Erogazione) entro i rispettivi termini fissati nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e CDP non vi abbia rinunciato (ove possibile) ai sensi dell’Articolo 3.2 (Rinuncia alle condizioni), la Banca dovrà tenere indenne CDP da tutti i costi, oneri (ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati) e danni subiti da CDP in relazione al reperimento ed impiego della provvista, ove già intervenuto, nonché alla predisposizione, negoziazione e stipula del presente Contratto di Finanziamento Quadro. Nelle ipotesi di cui agli Articoli 3.1 (ii), (iii) e (iv), ciascuna Parte sopporterà le spese da essa sostenute.
4. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI
4.1 I Finanziamenti saranno erogati in più soluzioni, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell’Articolo 3 (Condizioni Sospensive). Ciascuna Erogazione Banca sarà di importo pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca alla relativa Data di Erogazione, ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario ricevute.
4.2 Fermo restando quanto previsto al paragrafo (ii) dell’Articolo 3.1 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione Banca), qualora l’importo di una Erogazione Banca a valere su un Finanziamento comportasse il superamento del Plafond e/o del Limite Annuale, CDP potrà procedere all’Erogazione Banca per un importo inferiore, come concordato con la Banca, rispetto a quello indicato nella relativa Richiesta di Utilizzo Banca. Resta fermo che in mancanza di accordo tra la Banca e CDP sull’importo dell’Erogazione Banca parziale, l’Erogazione Banca non avrà luogo.
4.3 In conformità a quanto previsto all’articolo 3.7 della Convenzione, CDP effettuerà ciascuna Erogazione Banca a valere sul relativo Finanziamento mediante bonifico bancario, accreditando la relativa somma sul conto corrente della Banca avente codice IBAN n. [●] (il “Conto Corrente Banca”).
4.4 Resta inteso che l’accredito integrale di ciascun importo richiesto secondo quanto sopra previsto rappresenterà per CDP il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
5. INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse
Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione Banca a valere sul relativo Finanziamento sarà pari al Tasso di Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione.
5.2 Pagamento degli interessi
5.2.1 La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, in rate posticipate scadenti in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento.
5.2.2 L’ammontare degli interessi dovuti a ciascuna Data di Pagamento sarà determinato con riferimento al capitale versato ad ogni Erogazione Banca, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull’ammontare in linea capitale di ciascuna Erogazione Banca effettuata e non rimborsata alla relativa Data di Pagamento.
5.3 Interessi di mora
5.3.1 In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d’anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).
5.3.2 Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Banca e senza pregiudizio per la facoltà di CDP di dichiarare risolto il presente Contratto di Finanziamento Quadro per inadempimento della Banca, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
5.4 Limite legale al Tasso di Interesse applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione Banca e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.
6. OBBLIGO DI RIMBORSO
6.1 Rimborso in generale
6.1.1 La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare tutti gli importi dovuti in relazione a ciascun Finanziamento, entro la relativa Data di Scadenza Finale Banca, secondo un piano di ammortamento alla francese, con rate comprensive di capitale e interessi di importo costante, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento fino alla Data di Scadenza Finale Banca. Il piano di ammortamento di ciascun Finanziamento corrisponderà ai piani di
ammortamento dei relativi Finanziamenti Beneficiario in modo proporzionale e verrà comunicato dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata successivamente alla relativa Erogazione Banca.
6.1.2 Per quanto occorrer possa, le Parti chiariscono che il rimborso dei Finanziamenti alle scadenze previste sarà incondizionato e indipendente rispetto alle vicende dei relativi Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi la revoca del Credito d’Imposta nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 5 del D.L. 189/2016, conseguente alla risoluzione del Contratto di Finanziamento Beneficiario a seguito del verificarsi di un Caso di Revoca del Contributo, e il rimborso anticipato volontario del Finanziamento Beneficiario da parte del Beneficiario. E’ fatto salvo quanto previsto ai seguenti Articoli 6.2 e 6.3.
6.2 Divieto di rimborso anticipato facoltativo
E’ fatto espresso divieto alla Parte Finanziata di effettuare rimborsi anticipati volontari, totali o parziali, dei Finanziamenti.
6.3 Rimborso anticipato obbligatorio
Fatto salvo quanto previsto all’Articolo 6.4.3, la Parte Finanziata dovrà corrispondere alla Parte Finanziatrice, a titolo di rimborso anticipato obbligatorio di ciascun Finanziamento, un ammontare pari a:
(a) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia parzialmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato parziale del relativo Finanziamento Beneficiario;
(b) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia totalmente risolto, con conseguente obbligo di rimborso anticipato totale del relativo Finanziamento Beneficiario;
(c) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di esperimento di qualsiasi altro rimedio contrattuale che comporti l’inefficacia o la decadenza dal termine con riferimento a tale Contratto di Finanziamento Beneficiario;
(d) il 100% dell’ammontare in linea capitale dovuto a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso in cui il Contratto di Finanziamento Beneficiario sia anticipatamente e totalmente rimborsato dal Beneficiario su base volontaria,
restando inteso che gli ammontari di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) verranno corrisposti alla Data di Pagamento successiva al verificarsi del relativo evento occorso.
6.4 Disposizioni generali in caso di rimborsi anticipati
6.4.1 Gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al precedente Articolo 6.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.4.2 Il verificarsi di ciascun evento di rimborso anticipato obbligatorio totale o parziale ai sensi dell’Articolo 6.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) (e i relativi dati) dovrà essere comunicato dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice una sola volta su base mensile entro i 25 (venticinque) giorni antecedenti la Data di Pagamento in cui è previsto tale rimborso anticipato.
6.4.3 Resta fermo tuttavia che non si potrà dar corso all’estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento, ai sensi dell’Articolo 6.3 (Rimborso anticipato obbligatorio), ove la stessa sia effettuata per somme inferiori o pari ad euro 12,00.
6.5 Imputazione dei rimborsi
Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro;
(ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi maturati sino a tale data; e
(iii) in terzo luogo, al rimborso dei Finanziamenti.
6.6 Escussione della Garanzia dello Stato
Qualora la Banca (i) non rimborsi un Finanziamento nei termini di cui all’Articolo 6.1 (Rimborso in generale) ovvero (ii) non esegua alcuno dei rimborsi anticipati obbligatori di cui all’Articolo 6.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) entro il relativo termine, fermo comunque il diritto ad esercitare qualsiasi rimedio applicabile per legge o ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro (quali, a mero titolo esemplificativo, i rimedi di cui all’Articolo 11 (Eventi Rilevanti)), la Parte Finanziatrice escuterà la Garanzia dello Stato per l’ammontare non pagato. In seguito all’escussione della Garanzia dello Stato, il piano di ammortamento relativo ai Finanziamenti verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all’ammontare pagato dallo Stato alla Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata resterà soggetta all’azione dello Stato, che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito.
7. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI
7.1 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti sono esenti dall’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, e tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
7.2 Fermo restando quanto previsto all’Articolo 3.3 (Costi), tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e delle eventuali garanzie e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
8. DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Banca dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto di Finanziamento Quadro facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’Articolo 8.2 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie) del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
8.1 Dichiarazioni e garanzie generali
8.1.1 Costituzione e capacità
(a) La Parte Finanziata è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle Leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
(b) La Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Finanziamento Quadro e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
(c) Tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.
8.1.2 Consensi ed approvazioni
La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile.
8.1.3 Obbligazioni
Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto di Finanziamento Quadro sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni
La stipula e l’esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro da parte della Parte Finanziata e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni qui contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, ovvero violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di, alcuna disposizione contenuta in:
(a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
(b) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata;
(c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali
La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale alla stessa applicabile.
8.1.6 Evento Rilevante
Nessun Evento Rilevante si è verificato o è persistente.
8.1.7 D.Lgs. 231/2001
La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
(i) di non avere riportato condanne definitive in procedimenti avviati, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(ii) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.Lgs. 231/2001; e
(iii) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. 231/2001.
8.1.8 Codice Etico e Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice
La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il “Codice Etico”), del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello”) e della Policy di Gruppo Anti-corruzione disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.
8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
(i) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla e/o in esecuzione della Convenzione e/o del presente Contratto di Finanziamento Quadro e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
(ii) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro o a stipularlo a condizioni diverse.
8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie
Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) a ogni Data di Erogazione Banca; (b) ad ogni Data di Pagamento, e (c) ad ogni data di invio, da parte della Banca, di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 9 rimarranno in forza dalla Data di Firma e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto di Finanziamento Quadro e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
9.1.1 Informazioni
La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta dalla Parte Finanziatrice.
9.1.2 Comunicazione di un Evento Rilevante
La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante.
9.1.3 Rendicontazione
(i) Entro 30 (trenta) giorni di calendario da ciascuna Data di Rendicontazione, la Banca fornirà a CDP tutte le informazioni di dettaglio relative ai Finanziamenti e ai relativi Finanziamenti Beneficiario richieste nella Convenzione e nel presente Contratto di Finanziamento Quadro, tramite una rendicontazione redatta secondo il modello predisposto da CDP, come di volta in volta aggiornato, previa intesa con ABI, al fine di acquisire le informazioni di cui al presente articolo, e reso disponibile sul sito internet di CDP. Tale rendicontazione dovrà essere inviata per via telematica secondo le istruzioni di CDP (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet).
(ii) Su base mensile ed entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, la Banca dovrà comunicare a CDP il numero e l’importo aggregato dei Finanziamenti Beneficiario concessi, tramite compilazione di apposita sezione della Piattaforma Informatica, come individuata nel Regolamento della Piattaforma Informatica.
9.1.4 D.Lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di Finanziamento Quadro, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
10. OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA
10.1 Obblighi generali
Ai fini del presente Contratto di Finanziamento Quadro e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente, tra gli altri, tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
10.2 Obblighi di fare
10.2.1 Status
La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di banca.
10.2.2 Osservanza della legge
La Parte Finanziata dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto di Finanziamento Quadro e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.2.3 Impegni di compliance e regolamentari
La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, anche tenendo conto della particolare natura della provvista utilizzata.
10.2.4 Pari Passu
Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.
10.2.5 Divieto di cessione e presa d’atto della Parte Finanziata
(i) La Parte Finanziata non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro, dai Contratti di Finanziamento Integrativi e dai Contratti di Finanziamento Beneficiario e/o ad essi connessi. E’ fatto salvo quanto in contrario previsto (a) all’articolo 10.3 dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e (b) nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento al Credito d’Imposta.
(ii) La Parte Finanziata prende atto e accetta il fatto che, in caso di intervento della BEI a sostegno del Plafond, secondo quanto previsto all’articolo 6 della Convenzione, CDP potrà cedere, anche in garanzia, in favore della BEI, i crediti derivanti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e dai Contratti di Finanziamento Integrativi.
10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti Beneficiario
Ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario deve essere stipulato secondo il testo allegato alla Convenzione sub allegato (3) ed in conformità alle modalità ivi previste.
10.2.7 Erogazione ai Beneficiari e trasferimento delle somme ai Destinatari
(i) La Parte Finanziata si impegna ad erogare ai Beneficiari, alla medesima Data di Erogazione in cui sia accreditata una Erogazione Banca sul Conto Corrente Banca e con valuta in pari data, le corrispondenti Erogazioni Beneficiario, mediante accredito delle rispettive somme sui relativi Conti Correnti Vincolati, come indicati da ciascun Beneficiario.
(ii) La Parte Finanziata si impegna a dar corso alle istruzioni di pagamento ricevute da ciascun Beneficiario nelle relative Richieste di Utilizzo Beneficiario e trasferire ai Destinatari le somme ivi indicate mediante accredito delle stesse sul rispettivo Conto Corrente Destinatario, entro e non oltre i 3 Giorni Lavorativi successivi alla data di accredito sul Conto Corrente Banca di ciascuna Erogazione Banca (fatto salvo il caso in cui la Banca erogante sia un Destinatario, nel qual caso la Banca potrà provvedere direttamente all’addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a questa dovuti, come indicati nel relativo Provvedimento, ai fini della estinzione della posizione creditoria della Banca verso il Beneficiario).
10.2.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione
La Parte Finanziata si impegna a:
(i) rispettare i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione, in particolare,a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice e
Violazioni del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione sono comunicate per iscritto alla Parte Finanziatrice, nei casi in cui la Parte Finanziata ne sia venuta a conoscenza
10.2.9 D.Lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto di Finanziamento Quadro, a:
(i) mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. 231/2001;
(ii) comunicare tempestivamente alla Parte Finanziatrice l’eventuale instaurazione a proprio carico di (a) nuovi procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (b) condanne definitive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., (c) nuove misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001, o in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, per reati che, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, siano analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto.
11. EVENTI RILEVANTI
11.1 Eventi di Decadenza
11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e dai Contratti di Finanziamento Integrativi il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’articolo 1186 del codice civile, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (Restituzione dei Finanziamenti).
11.1.2 Efficacia della decadenza
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’Articolo 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine diviene efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (Efficacia della decadenza):
(a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi.
11.2 Eventi di Risoluzione
11.2.1 Risoluzione
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.2.2 (Efficacia della risoluzione), il presente Contratto di Finanziamento Quadro e i Contratti di Finanziamento Integrativi si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1454 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o di alcuno dei Contratti di Finanziamento Integrativi, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o nei Contratti di Finanziamento Integrativi, a seconda del caso, a meno che tale inadempimento non sia rimediato nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui la relativa obbligazione avrebbe dovuto essere adempiuta;
(b) uno o più Finanziamenti vengano utilizzati dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.3 (Scopo) del presente Contratto di Finanziamento Quadro;
(c) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui si è verificato.
11.2.2 Efficacia della risoluzione
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o i Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (Risoluzione) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi avrà effetto immediato.
11.2.3 Restituzione del Finanziamenti
Alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (Efficacia della risoluzione):
(a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi, salvo ogni maggior danno.
11.3 Eventi di Recesso
11.3.1 Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 (Eventi di Decadenza) e 11.2 (Eventi di Risoluzione) che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (Efficacia del recesso), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e dai Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi degli articolo 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (Restituzione dei Finanziamenti):
(a) al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine) e 11.2.1 (Risoluzione) che precedono;
(b) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (c), nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto di Finanziamento Quadro o in qualsiasi Allegato o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro (inclusi i Contratti di Finanziamento Integrativi) sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi le ragioni di credito della Parte Finanziatrice secondo il ragionevole giudizio della stessa, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 10 Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(c) nel caso in cui la Parte Finanziata si trovi in stato di insolvenza o sia assoggettata ad una qualsiasi Procedura Concorsuale alla stessa applicabile;
(d) nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.Lgs. 231/2001) e 8.1.8 (Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice) sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) qualora nei confronti della Parte Finanziata (i) vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o (ii) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (i) e (ii), un “Sanzione”).
Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
11.3.2 Efficacia del recesso
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dai Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi dell’Articolo 11.3.1 (Recesso) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o dai Contratti di Finanziamento Integrativi avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui il recesso diviene efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (Efficacia del recesso):
(a) tutti i Finanziamenti saranno immediatamente revocati e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione dei Finanziamenti non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e gli interessi di mora, fino al
giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi.
12. PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto di Finanziamento Quadro sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN XX00X0000000000000000000000). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto in qualsiasi momento dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati in favore della Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovranno indicare nella relativa causale gli estremi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e della Parte Finanziata.
12.2 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto di Finanziamento Quadro per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
13. DISPOSIZIONI VARIE
13.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto di Finanziamento Quadro sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
13.2 Beneficio del Contratto di Finanziamento Quadro
Il presente Contratto di Finanziamento Quadro è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
13.3 Termine essenziale
I termini previsti nel presente Contratto di Finanziamento Quadro sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
13.4 Modifiche e tolleranze
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7.8 della Convenzione, il presente Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
13.5 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto di Finanziamento Quadro.
13.6 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto di Finanziamento Quadro risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto di Finanziamento Quadro, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
13.7 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Xxxxx ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative alla Parte Finanziata che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto di Finanziamento Quadro per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali della Parte Finanziata.
13.8 Indennizzo
La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto di Finanziamento Quadro, ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da essa rese nel presente Contratto di Finanziamento Quadro. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto di Finanziamento Quadro previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.
13.9 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
13.10 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto di Finanziamento Quadro e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali la Parte Finanziata prende atto e consente, ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
13.11 Ulteriori disposizioni in caso di utilizzo della Provvista BEI
Ai fini dell’utilizzo della Provvista BEI, la Parte Finanziata a beneficio e nei confronti della Parte Finanziatrice:
(a) dichiara, alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento Quadro e alla data di sottoscrizione di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, di non essere una Persona Sanzionata e di non essere coinvolta in Attività Illecite;
(b) si impegna, qualora ne venga a conoscenza, ad informare prontamente la Parte Finanziatrice di qualsiasi accusa, reclamo o informazione fondati relativi ad Attività Illecite o Sanzioni che la riguardino direttamente e, più generalmente, solo qualora la Parte Finanziata ne abbia conoscenza e senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 5.4 della Convenzione e all’articolo 2.2.2 del Contratto di Xxxxxxxxxxxxx Beneficiario, di qualsiasi fatto o evento che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione degli Interventi;
(c) si impegna, per il pagamento in tutto o in parte di qualsivoglia ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a non utilizzare proventi finanziari che derivino direttamente da attività o affari con una Persona Sanzionata,
una persona che violi Sanzioni o che potrebbero risultare in una violazione da parte della Parte Finanziatrice e/o della BEI di qualsivoglia Sanzione
Si dà atto e si concorda che gli impegni di cui al presente Articolo 13.11 sono richiesti da BEI e assunti nei confronti della medesima solo nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle regole anti-boicottaggio applicabili nell'Unione europea, quale per esempio il Regolamento (CE) 2271/96.
13.12 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Finanziamento Quadro (ivi incluso, in particolare, quanto previsto dal Regolamento della Piattaforma Informatica), potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e da quest’ultima alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:
Per la Parte Finanziata:
[•]
[Xxx / Xxxxxx] [•] Xxxxx [•] CAP [•] PEC: [•]
Fax: [•] All’attenzione di: [•]
Per la Parte Finanziatrice:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
All’attenzione di: Istituzioni Finanziarie - Plafond di Liquidità
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta fermo quanto diversamente previsto dal Regolamento della Piattaforma Informatica.
13.13 Ruolo dell’Agente di Calcolo
Ai sensi del presente Contratto di Finanziamento Quadro CDP agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Quadro è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
14.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Quadro sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Se siete d’accordo sul contenuto del presente accordo, Xx preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile.
Distinti saluti
[Banca] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]
*****
La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto di Finanziamento Quadro:
1) Articolo 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi);
2) Articolo 2.3 (Scopo);
3) Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
4) Articolo 4 (Erogazione dei Finanziamenti);
5) Articolo 6.2 (Divieto di rimborso anticipato facoltativo);
6) Articolo 6.3 (Rimborso anticipato obbligatorio);
7) Articolo 6.5 (Imputazione dei rimborsi);
8) Articolo 7 (Trattamento fiscale, spese e costi);
9) Articolo 10 (Obblighi della Parte Finanziata);
10) Articolo 11 (Eventi Rilevanti);
11) Articolo 12 (Pagamenti);
12) Articolo 13.8 (Indennizzo);
13) Articolo 14.2 (Foro competente)
14) Articolo 11 dell’Allegato 3 (Limitazione di responsabilità e manleva).
[Banca] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
[rif. n. [•] di Contratto di Finanziamento Quadro]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
All’attenzione di: Istituzioni Finanziarie - Plafond di Liquidità
[Luogo], [Data]
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
tra
(1) [•] una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al
n. [•], Codice Fiscale [•] e Partita IVA n. [•], iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.[•]] (la “Banca” o la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” o in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE:
1 ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (“ABI”) in data 18 novembre 2016 come successivamente modificata e integrata (la “Convenzione”), in data [•] la Banca e CDP hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”);
2 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2.1 (Messa a disposizione dei Finanziamenti) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere la concessione di un Finanziamento, tramite la conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’articolo 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi) del Contratto di Finanziamento Quadro (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”);
3 la Parte Finanziata, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento, è disposta a concludere il presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate;
4 la Parte Finanziata, mediante l’invio della presente Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della Richiesta di Utilizzo qui allegata, (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell’addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 5 dicembre 2022 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro già stipulato dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderà, a sua volta automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum); e (ii) è disposta a concludere il presente Contratto di Finanziamento Integrativo ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
1.3 Le regole di interpretazione di cui agli articoli da 1.3 a 1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
2. IL FINANZIAMENTO
2.1 Concessione del Finanziamento
2.1.1 La Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata concordano che, ai sensi dell’articolo 2.1 (Messa a disposizione dei Finanziamenti) e 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi) del Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziata intende richiedere alla Parte Finanziatrice la concessione di un Finanziamento per un importo massimo pari ad euro [●].
2.1.2 Qualora il presente Contratto di Finanziamento Integrativo sia concluso in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2.2 (Contratti di Finanziamento Integrativi) del Contratto di Finanziamento Quadro, la relativa Erogazione Banca sarà da Voi dovuta alla Data di Erogazione immediatamente successiva alla ricezione della proposta del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, ossia alla data del [●], come meglio specificato nella Richiesta di Utilizzo Banca redatta secondo il modello allegato sub (A) al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
2.2 Termini e condizioni
Restano salvi tutti i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro non modificate dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
3. DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 3. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il presente Contratto di Finanziamento Integrativo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’articolo 8.2 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro:
3.1.1 la Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, entro la data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all’articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro e che l’eventuale documentazione di cui all’articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di conclusione del presente Contratto deve intendersi già in possesso di quest’ultima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt’ora in corso di validità e non modificata;
3.1.2 la Parte Finanziata dichiara che l’Istruttoria Banca svolta dalla Parte Finanziata con riferimento ai Contratti di Finanziamento Beneficiario ed alla documentazione ad essa relativa (ivi compresa la documentazione concernente lo stato avanzamento lavori, prodotta contestualmente alla presentazione di una Richiesta di Utilizzo Beneficiario) ha avuto esito positivo;
3.1.3 la Parte Finanziata dichiara che tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione a e/o in esecuzione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e/o della Richiesta di Utilizzo Banca, nonché i dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete;
3.1.4 la Parte Finanziata dichiara che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all’articolo 8 (Dichiarazioni e garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, accurate, complete e corrette alla data di conclusione del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e che le stesse saranno veritiere, accurate, complete e corrette anche alla Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2.
4. PRESUPPOSTI
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta la documentazione di cui all’articolo
2.2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro unitamente alla proposta del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Richiesta di Utilizzo Banca, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.1 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione Banca) del Contratto di Finanziamento Quadro, costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’effettuazione dell’Erogazione Banca.
5. MANCATA EROGAZIONE
Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse stato erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento entro la Data di Erogazione di cui al precedente articolo 2.1.2, a causa, tra l’altro, (i) del mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nell’articolo 3 del Contratto di Finanziamento Quadro secondo i termini previsti, ovvero (ii) dell’inadempimento della Parte Finanziata al Contratto di Finanziamento Quadro o al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, a seconda dei casi, risolto a tutti gli effetti, ovvero ridotto all’importo effettivamente erogato, fermo restando, mutatis mutandis, quanto previsto dall’articolo 3.3 (Costi) del Contratto di Finanziamento Quadro.
6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
6.1 Legge applicabile
Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
6.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
Qualora, entro la Data di Erogazione di cui all’articolo 2.1.2 non abbiate comunicato la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora diate corso alla Erogazione Banca, secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.
Distinti saluti
[Banca] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]
ALLEGATO (A) AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO RICHIESTA DI UTILIZZO BANCA
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
All’attenzione di: Istituzioni Finanziarie - Plafond di Liquidità
[Luogo], [Data]
Oggetto: Richiesta di Utilizzo Banca Parte Finanziata
Denominazione: [●] Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●]
Codice ABI Gruppo: [●]
Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo Banca: [●] [indicare nome, cognome e qualifica]
Estremi dell’autorizzazione: [●]
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo Banca ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [●] (il “Contratto di Finanziamento Integrativo”), I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo Banca hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo Banca è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo Banca
Data di Erogazione: [●]
Importo della Erogazione Banca
Data Scadenza Finale Beneficiario* | Importo € |
15Y | |
20Y | |
25Y | |
Totale |
* Si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale Beneficiario di cui all’articolo 1 della Convenzione.
La Banca dichiara inoltre:
a) che l’Istruttoria Banca propedeutica alla presente Erogazione Banca ha avuto esito positivo; e
b) che l’importo dell’Erogazione Banca richiesta è pari a tutte le Erogazioni Beneficiario dovute dalla Banca ai sensi delle Richieste di Utilizzo Beneficiario relative alla Data di Erogazione cui si riferisce la presente Richiesta di Utilizzo Banca.
L’Erogazione Banca dovrà essere regolata sul Conto Corrente Banca indicato nel Contratto di Finanziamento Quadro. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall’accredito dell’importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1269 del codice civile.
Distinti saluti
[Banca] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]
ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
POSIZIONE [●] (*)
Spett.le
[●] [denominazione e indirizzo della Banca] Alla cortese attenzione di: [●]
Roma, [data]
Oggetto: Lettera di Accettazione
Egregi Signori,
facciamo riferimento alla Vostra proposta di contratto di finanziamento quadro datata [●] (la “Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro”) relativa alla stipula di un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”) tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”), in qualità di parte finanziatrice e [●] [inserire denominazione della Banca] (la “Parte Finanziata”), in qualità di parte finanziata, da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 18 novembre 2016 come successivamente modificata e integrata (la “Convenzione”).
I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Lettera di Accettazione e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione.
Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.
In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all’articolo 4.6 della Convenzione, il Contratto di Finanziamento Quadro si considera ad ogni effetto perfezionato a partire dal momento in cui la Parte Finanziata abbia ricevuto all’indirizzo PEC di cui all’articolo 4.4 della Convenzione, la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della e-mail contenente la presente Lettera di Accettazione previamente compilata, sottoscritta con firma digitale e munita di validazione temporale (con le modalità indicate nel Regolamento della Piattaforma Informatica), indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte da parte Vostra di detta email.
Cordiali saluti,
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
[Nome] [Qualifica]
(*) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento
ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
DEL PLAFOND SISMA CENTRO ITALIA
Articolo 1 – PREMESSA
1. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento della Piattaforma Informatica (il “Regolamento”) hanno il medesimo significato ad essi attribuito all’articolo 1 (Definizione ed Allegati) della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, “CDP”) e l’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, “ABI”) in data 18 novembre 2016 come successivamente modificata e integrata (di seguito, la “Convenzione”).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione e al Contratto di Finanziamento Quadro sottoscritto tra CDP e la Banca ai sensi della Convenzione.
3. L’uso della piattaforma informatica del Plafond Complessivo e degli strumenti digitali da essa previsti (di seguito, il “Plafond Sisma Centro Italia Online”) sono regolati dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale” e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, “D.Lgs. 82/05”) e dai regolamenti attuativi.
4. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne del soggetto dai medesimi rappresentato, tempo per tempo vigente (di seguito, il “Soggetto Autorizzato”).
5. I soggetti coinvolti nel processo sono:
a) Il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il “Referente”);
b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma;
c) come meglio specificato al successivo articolo 4 comma 2 lett. b), uno o più soggetti chiamati alla sottoscrizione della documentazione prevista ai sensi del presente Regolamento, diversi dal Soggetto Autorizzato e dal Referente; e
d) limitatamente a quanto previsto all’articolo 6, commi 8 e 9 del presente Regolamento, un certificatore qualificato di cui all’articolo 27 del D.lgs. 82/05, (di seguito, il “Terzo Certificatore”).
6. CDP garantisce che il Plafond Sisma Centro Italia Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
7. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca tramite il Plafond Sisma Centro Italia Online, una validazione temporale che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera bb), dell’articolo 20, comma 3 e dell’articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
8. L’apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato e, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del presente Regolamento, da parte del Referente, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.
Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online per l’effettuazione delle attività previste dalla Convenzione e dai Contratti di Finanziamento Quadro.
2. Attraverso il Plafond Sisma Centro Italia Online, è possibile gestire l’intera fase del processo di concessione dei Finanziamenti Banche di cui alla Convenzione, ivi inclusi la compilazione guidata di modulistica on-line, il perfezionamento dei contratti, la compilazione delle Richieste di Utilizzo Banca e la trasmissione di ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro di cui alla Convenzione.
Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA
1. Attraverso il Plafond Sisma Centro Italia Online, reso disponibile nell’apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, in ottemperanza al D.Lgs. 82/05:
a) individuare la documentazione richiesta (modulistica standard predisposta da CDP e documentazione da produrre in autonomia da parte della Banca e da allegare attraverso l’utilizzo della piattaforma e secondo le modalità prescritte);
b) compilare in modo guidato, confermare i dati inseriti e firmare digitalmente i documenti informatici;
c) caricare on-line le copie informatiche per immagine di documenti analogici ed i documenti informatici originali;
d) avviare la lavorazione della pratica da parte degli uffici CDP competenti;
e) controllare lo stato d’avanzamento delle pratiche e l’istruttoria di CDP sulla conformità della documentazione inviata;
f) interagire on-line con CDP, nel corso del processo, attraverso la trasmissione di eventuali ulteriori documenti richiesti ovvero la segnalazione di particolari problematiche o criticità riscontrate;
g) stipulare, secondo le modalità prescritte, i Contratti di Finanziamento Quadro ed i Contratti di Finanziamento Integrativi;
h) trasmettere le Richieste di Utilizzo Banca a valere sui Contratti di Finanziamento Integrativi;
i) inviare le comunicazioni di cui all’articolo 9.1.3 (ii) del Contratto di Finanziamento Quadro;
j) effettuare ogni altro adempimento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro che il presente Regolamento richieda sia svolto tramite l’utilizzo della Piattaforma Informatica.
Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA
1. La procedura di accreditamento è propedeutica all’ottenimento dell’autorizzazione per l’accesso e l’utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online. La Banca, al fine di utilizzare il Plafond Sisma Centro Italia Online, deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all’accesso e all’utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online. L’accesso e l’utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Il soggetto che intenda accreditarsi come Referente dovrà:
a) richiedere l’accesso al Plafond Sisma Centro Italia Online tramite l’area ad accesso riservato del sito internet di CDP (xxxx://xxx.xxx.xx).
b) trasmettere una attestazione della Banca, sostanzialmente nella forma di cui all’allegato al presente Regolamento, debitamente sottoscritta dal soggetto abilitato secondo il sistema delle deleghe tempo per tempo vigente. L’inoltro a CDP potrà avvenire (i) nella forma del documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/05, ovvero (ii) come copia informatica per immagine del documento analogico, firmata digitalmente dal Soggetto Autorizzato.
c) allegare copia informatica per immagine dei documenti analogici identificativi richiesti (documento di identità in corso di validità e codice fiscale), al fine di permettere il proprio riconoscimento. Sulla copia dei documenti identificativi prodotti andrà apposta la firma digitale del Soggetto Autorizzato o del Referente.
d) accettare esplicitamente il presente Regolamento.
3. CDP, all’esito di un processo di verifica interna circa (i) la validità della documentazione trasmessa ai sensi delle precedenti lettere b) e c) e (ii) l’effettiva accettazione del presente Regolamento di cui alla precedente lettera d), invierà, sulla casella di posta elettronica indicata dal Referente in sede di compilazione del modulo di accreditamento di cui al precedente comma 2, lett. a), la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
4. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Sisma Centro Italia Online potranno essere perseguite per legge.
Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE
1. Con l’accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:
a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Sisma Centro Italia Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione della Banca da CDP e connessa all’utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online;
b) non caricare file che contengano virus, malware o qualsiasi altro analogo codice software che possa danneggiare il Plafond Sisma Centro Italia Online o modificare lo stato del sistema;
c) non utilizzare il Plafond Sisma Centro Italia Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
2. La Banca richiedente è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Sisma Centro Italia Online da parte del Referente.
Articolo 6 – CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
1. Il modello di proposta di Contratto di Finanziamento Quadro è disponibile nella sezione del Plafond Sisma Centro Italia Online denominata “Contratto di Finanziamento Quadro”.
2. Il Referente provvede a generare il template della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro. Tale documento, debitamente compilato, andrà sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Autorizzato.
3. La proposta di Contratto di Finanziamento Quadro dovrà essere inviata a CDP unitamente alla dichiarazione della Banca redatta secondo il modello di cui all’allegato 3 della Convenzione e alla documentazione istruttoria di cui all’articolo 4.2 della Convenzione, mediante caricamento sul Plafond Sisma Centro Italia Online nella apposita sezione del Plafond Sisma Centro Italia Online denominata “Area Documentale” (c.d. upload).
4. Sulla dichiarazione di cui all’allegato 3 della Convenzione debitamente compilata e sulla documentazione istruttoria di cui al precedente comma 3, entrambe da prodursi nella forma della copia informatica per immagine di documenti analogici, dovrà essere apposta una firma digitale del Soggetto Autorizzato.
5. Conformemente a quanto previsto all’articolo 4.2 della Convenzione, qualora la documentazione istruttoria di cui di cui al comma 3 sia già stata precedentemente consegnata a CDP e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita dalla attestazione contenuta nella dichiarazione di cui all’allegato 3 della Convenzione.
6. CDP, ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la dichiarazione della Banca e (ove necessaria) la documentazione istruttoria, invierà una e-mail, contenente la notifica di avvenuta ricezione della documentazione trasmessa, all’indirizzo PEC indicato dalla Banca nell’attestazione di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b).
7. CDP, all’esito della propria attività istruttoria, provvederà ad accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, mediante l’invio, previa compilazione, sottoscrizione con firma digitale e apposizione di validazione temporale, della Lettera di Accettazione. La Lettera di Accettazione verrà inviata all’indirizzo PEC indicato dalla Banca.
8. Il Contratto di Finanziamento Quadro si perfezionerà nel momento in cui CDP riceverà dal Terzo Certificatore la notifica di avvenuta consegna, con precisa indicazione temporale, della e-mail e del relativo allegato.
9. La notifica di avvenuta consegna è rilasciata a CDP dal Terzo Certificatore contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella PEC della Banca, indipendentemente dalla avvenuta lettura da parte quest’ultima.
Articolo 7 – CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI
1. Il modello di proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e il modello per presentare la Richiesta di Utilizzo Banca sono disponibili nella sezione del Plafond Sisma Centro Italia Online denominata “Contratto di Finanziamento Integrativo”.
2. Successivamente al verificarsi delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.1 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Referente provvede a compilare e generare il template della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della Richiesta di Utilizzo Banca. Tali documenti, debitamente compilati, andranno sottoscritti con firma digitale dal Soggetto Autorizzato. La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la Richiesta di Utilizzo Banca dovranno essere inviate a CDP unitamente, ove necessaria, alla documentazione istruttoria di cui all’articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro, mediante caricamento sul Plafond
Sisma Centro Italia Online nella apposita sezione del Plafond Sisma Centro Italia Online denominata “Area Documentale” (c.d. upload).
3. Sulla documentazione istruttoria prodotta ai sensi del precedente comma 2, nella forma della copia informatica per immagine di documenti analogici, dovrà essere apposta una firma digitale del Soggetto Autorizzato.
4. Conformemente a quanto previsto all’articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento Quadro, qualora la documentazione di cui al comma 2 (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (contestualmente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione rilasciata nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
5. Ricevuta la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo unitamente alla documentazione istruttoria di cui sopra (ove necessaria) e alla Richiesta di Utilizzo Banca, tale proposta si intenderà tacitamente accettata, qualora CDP non comunichi alla Banca tramite e-mail inviata all’indirizzo PEC indicato dalla Banca, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non accettare la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; in mancanza, il relativo Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà quindi concluso - senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Banca - al momento della Erogazione Banca effettuata alla Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Utilizzo Banca.
Articolo 8 –COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 9.1.3 (ii) DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
1. Le comunicazioni su base mensile di cui all’articolo 9.1.3 (ii) del Contratto Di Finanziamento Quadro sono effettuate dalla Banca mediante compilazione della sezione del Plafond Sisma Centro Italia Online denominata “Comunicazioni”.
Articolo 9 – ELEZIONE DEL DOMICILIO
1. Con riferimento al Plafond Sisma Centro Italia Online, e a specificazione di quanto disposto dall’articolo 13.11 del Contratto di Finanziamento Quadro, la Banca prende atto ed accetta che le comunicazioni richiamate nel presente Regolamento da effettuarsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro verranno effettuate:
i. da CDP all’indirizzo PEC indicato dalla Banca nell’attestazione di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b);
ii. dalla Banca a CDP attraverso la piattaforma Plafond Sisma Centro Italia Online.
Articolo 10 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
1. CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici trasmessi tramite il Plafond Sisma Centro Italia Online.
Articolo 11 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA
1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di virus, malware o qualsiasi altro analogo codice software che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Sisma Centro Italia Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.
Articolo 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento, anche
tenendo conto dello sviluppo tecnologico della Piattaforma Informatica, in particolare prevedendo che ulteriori comunicazioni da CDP alle Banche e dalle Banche a CDP vengano trasmesse rispettivamente all’indirizzo PEC della Banca e attraverso la piattaforma Plafond Sisma Centro Italia Online.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online potrà essere condizionato alla presa visione e accettazione delle modifiche e/o apportate al presente Regolamento.
Articolo 13 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA
1. La Banca dichiara e garantisce:
a) che le informazioni fornite sono accurate e veritiere;
b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovessero subire modifiche, la Banca provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
c) l’adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;
d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Sisma Centro Italia Online.
2. La Banca si impegna:
a) ad utilizzare il Plafond Sisma Centro Italia Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla privacy ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Sisma Centro Italia Online;
b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Sisma Centro Italia Online;
c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Sisma Centro Italia Online.
Articolo 14 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI
1. CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all’accesso e/o all’utilizzo del Plafond Sisma Centro Italia Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l’accesso allo stesso.
Articolo 15 – USO DEI FILE COOKIE
1. CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer dell’utente sotto forma di file “cookie” o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Sisma Centro Italia Online che riflettano le preferenze degli utenti.
Articolo 16 – RISERVATEZZA DEI DATI
1. Il Plafond Sisma Centro Italia Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca richiedente.
Articolo 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI
1. I dati personali, forniti dalla Banca, dal Referente e dal Soggetto Autorizzato in relazione all'uso del Plafond Sisma Centro Italia Online, sono trattati secondo quanto previsto dalla normativa privacy pro tempore vigente ed, in particolare, in conformità all’informativa fornita in sede di accreditamento ed alla privacy policy presente sul sito di CDP.
2. La Banca richiedente nulla oppone e accetta:
a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Sisma Centro Italia Online;
b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Sisma Centro Italia Online.
Articolo 18 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. L’accesso al Plafond Sisma Centro Italia Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca, sono soggetti all’osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA
[su carta intestata della Banca]
Si certifica che:
1. [Nome Cognome], nato/a a il / / , residente in , via , codice fiscale
, è impiegato/a nella Nostra società dal , con la qualifica di ;
2. [Nome Cognome], nato/a a il / / , residente in , via , codice fiscale
, è impiegato/a nella Nostra società dal , con la qualifica di ;
3. [Nome Cognome], nato/a a il / / , residente in , via , codice fiscale
, è impiegato/a nella Nostra società dal , con la qualifica di ;
4. [Nome Cognome], nato/a a il / / , residente in , via , codice fiscale
, è impiegato/a nella Nostra società dal , con la qualifica di ;
5. [ecc.]
I termini con iniziale maiuscola nel presente documento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all’articolo 1 (Definizione ed Allegati) della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana in data 18 novembre 2016 come successivamente modificata e integrata, e nel Regolamento della Piattaforma Informatica (come ivi definito).
Con la presente:
1) Si autorizzano i predetti soggetti:
(i) ad accedere alla piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online”, messa a disposizione da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi della Convenzione;
(ii) ad operare nella piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online” con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l’utilizzo della piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online” e, in particolare:
a) a compilare la modulistica necessaria ad espletare l’esecuzione dei Contratti di Finanziamento Quadro nonché della Convenzione;
b) a trasmettere la modulistica di cui al precedente punto a) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente alla conclusione dei Contratti di Finanziamento Quadro;
c) ove ne ricorrano le condizioni ai sensi del Regolamento per Utilizzo della piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online”, a sottoscrivere con firma digitale copia informatica per immagine di documenti analogici e/o la modulistica di cui al precedente punto a);
d) a monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche e a interagire online con Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2) Si attesta che tutti i “Referenti” e tutti i “Soggetti Autorizzati” (ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del Regolamento per l’utilizzo della piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online”) sono autorizzati ad accedere ed utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata [ @ ] di cui all’articolo 9 del Regolamento per utilizzo della piattaforma “Plafond Sisma Centro Italia Online”.
Roma, / /
(Nome, Cognome)
QUALIFICA
ALLEGATO (2) ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO (PROPOSTA)
***
[Banca] [indirizzo],
alla cortese attenzione di: [●]
[luogo], [data]
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di:
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Tra
[●] [nome e cognome], nato a [●], il [●] e residente in [●], via/piazza [●], C.F. [●] [oppure, in caso di rappresentante, a vario titolo, di più soggetti beneficiari]
[●] [nome e cognome], nato a [●], il [●] e residente in [●], via/piazza [●], C.F. [●], che stipula il presente contratto in qualità di [specificare se trattasi di amministratore di condominio, legale rappresentante, procuratore, ecc.] e in nome e per conto di [●] [nome e cognome], X.X. [●] e [●] [nome e cognome], X.X. [●],[●] [denominazione Azienda] [●] [partita IVA], ecc.
[oppure, in caso di persona giuridica]
[●] [nome e cognome], in qualità di [●] [indicare la carica], [●] [indicare la ragione sociale], con sede legale in [●], Via/Piazza [●], C.F. e partita IVA [●] ed iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] n. [●], (di seguito, il “Beneficiario” o il “Prenditore”)
e
[●] una banca, con sede legale in [●], [●], capitale sociale pari ad Euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e Partita IVA n. [●] iscritta all’Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [●], iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. [●]], in qualità di parte finanziatrice (nel prosieguo, la “Banca” o la “Parte Finanziatrice”).
(La Banca e il Beneficiario, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”)
PREMESSO CHE:
(A) a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 0000, x. 000 (xx “D.L. 189/2016”) ha previsto che il Commissario delegato, con propri provvedimenti, anche nella forma di ordinanza, adottati d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e in coerenza con i criteri stabiliti con il medesimo D.L. 189/2016 (le “Ordinanze”), stabilisca i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi destinati, tra l’altro, alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa o ad uso produttivo;
(B) l’articolo 5, comma 3, del D.L. 189/2016 ha previsto che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo articolo 5 del D.L. 189/2016 siano erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
(C) l’articolo 5, comma 4, del D.L. 189/2016 ha introdotto, presso CDP, un plafond di provvista finanziaria di scopo (il “Plafond Sisma Centro Italia”), prevedendo che (a) per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016, possano contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici; e (b) il Ministro dell’economia e delle finanze disciplini con propri decreti, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016, la concessione delle garanzie dello Stato di cui al citato comma 4 e definisca i criteri e le modalità di operatività delle stesse (il “Decreto Garanzia”);
(D) l’articolo 5, comma 5, del D.L. 189/2016 dispone che, in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi della precedente premessa (iii), in capo al beneficiario del finanziamento maturi un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti (il “Credito d’Imposta”). Il medesimo comma 5 specifica che (a) le modalità di fruizione del Credito d’Imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 189/2016 (il “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”) e che (b) il Credito d’Imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato;
(E) l’articolo 5, comma 6, del D.L. 189/2016 ha prescritto che i finanziamenti agevolati abbiano durata massima venticinquennale e possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso a credito bancario, successivamente ammesse a contributo. Il medesimo comma 6 stabilisce inoltre che (i) i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 5 del D.L. 189/2016; e (ii) in tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto;
(F) l’articolo 5, comma 7, del D.L. 189/2016 prevede che il Commissario straordinario definisca con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, anche per garantire uniformità di trattamento ed un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati;
(G) l’articolo 5, comma 8, del D.L. 189/2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 del medesimo articolo 5 si applichino nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dell’articolo 50;
(H) l’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016 stabilisce che l’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare per le finalità di cui ai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 5 sia determinato con la legge di bilancio, in relazione alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi ivi contemplati;
(I) a seguito degli ulteriori eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 26 e 30 ottobre 2016, l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 0000, x. 000 (xx “D.L. 205/2016”) ha esteso l’applicazione delle misure del D.L. 189/2016, ivi incluso il Plafond Sisma Centro Italia, agli ulteriori territori dei Comuni individuati ai sensi del medesimo comma 1;
(J) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016, CDP e l’Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx x. 00, hanno sottoscritto in data 18 novembre 2016 la convenzione di cui in premessa (C) come successivamente modificata e integrata (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond (come di seguito definito) per i fini descritti nell’articolo 5, commi da 3 a 9 del D.L. 189/2016, in particolare sottoscrivendo con le Banche (come definite nella Convenzione) i Contratti di Finanziamento (come definiti nella Convenzione) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti);
(K) ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della Convenzione, CDP e la Banca hanno sottoscritto in data [●] un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai cui sensi: (i) CDP ha messo a disposizione della Banca i Finanziamenti CDP/Banca (come di seguito definiti), che costituiscono la provvista per la concessione da parte della Banca dei Finanziamenti Beneficiario (ii) sono stati o saranno conclusi tra CDP e la Banca, subordinatamente alla stipula di uno o più Contratti di Finanziamento Beneficiario (come di seguito definiti), dei contratti di finanziamento integrativi (i “Contratti di Finanziamento Integrativi”), propedeutici all’esatta quantificazione dell’ammontare dei Finanziamenti CDP/Banca e all’erogazione delle relative somme;
(L) Il Beneficiario dichiara:
a) di conoscere in ogni sua parte la Convenzione; e
b) di aver richiesto alla Banca la concessione di un Finanziamento Beneficiario per i fini di cui all’Articolo
2.2 (Scopo) del presente Contratto (come di seguito definito);
(M) la Banca, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a concedere al Beneficiario il Finanziamento Beneficiario richiesto ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE, ALLEGATI, DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
1.1 Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.
1.2 Oltre ai termini definiti nelle Premesse o altrove nel presente Contratto, i termini sotto elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:
“Caso di Revoca del Contributo” indica ciascuno dei casi di revoca del Contributo previsti dalla Normativa Applicabile.
“Conto Corrente Destinatario” indica il conto corrente intestato a ciascun Destinatario diverso dalla Banca, come indicato dal Beneficiario in ciascuna Richiesta di Utilizzo, sul quale verranno versate dalla Banca le Erogazioni (o parte delle relative somme) di spettanza di tale Destinatario.
“Conto Corrente Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero acceso dal Beneficiario presso la Banca con IBAN [●], sul quale verrà erogata ciascuna Erogazione a valere sul Finanziamento e fermo restando che le somme accreditate sul Conto Corrente Vincolato potranno essere utilizzate esclusivamente per il pagamento dei crediti vantati dai Destinatari (rimanendo inteso che per Destinatario può essere inteso il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese relative agli Interventi ammessi a Contributo, o la Banca, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione di Interventi precedentemente alla data di stipula del presente Contratto).
“Contratto” indica il presente Contratto di Finanziamento Beneficiario, le sue Premesse ed ogni suo Allegato.
“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica ciascun contratto di finanziamento avente ad oggetto la messa a disposizione ed erogazione dei Finanziamenti Beneficiario (incluso il presente Contratto).
“Contributi” indica i contributi finalizzati al finanziamento delle spese occorrenti per far fronte alle tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. 189/2016, come eventualmente successivamente modificati o integrati dalla Normativa Applicabile.
“Data di Erogazione” indica il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese solare ad eccezione del mese di dicembre in relazione al quale indica il giorno 10 e il giorno 23 (ovvero, qualora tali giorni non fossero un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data/e di Pagamento” indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) in cui dovrà essere rimborsata tramite cessione in luogo di adempimento, da parte del Beneficiario alla Banca, del relativo Credito d’Imposta, ciascuna rata di capitale ed interessi a valere sul Finanziamento. Resta inteso che: (i) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio o marzo, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 30 giugno (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); o (ii) se l’Erogazione avviene ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto o settembre, allora la prima Data di Pagamento cadrà il successivo 31 dicembre (ovvero, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo). Resta, inoltre, inteso che l’ultima Data di Pagamento coinciderà con la Data di Scadenza Finale.
“Data di Scadenza Erogazione” indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la Data di Pagamento che cade:
a) quanto alle Erogazioni di importo non superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), 14 (quattordici) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento;
b) quanto alle Erogazioni di importo superiore a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) e non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa prima Data di Pagamento; e
c) quanto alle Erogazioni di importo superiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), 24 (ventiquattro) anni e 6 (mesi) dopo la relativa prima Data di Pagamento.
“Data di Scadenza Finale” indica la Data di Scadenza Erogazione che cade per ultima.
“Destinatario” indica il soggetto in favore del quale verranno trasferite le somme relative a ciascuna Erogazione (o in favore di cui verranno trasferite parte delle somme a valere su di essa) e che potrà coincidere (i) con un creditore del Beneficiario per gli Interventi ammessi ai Contributi, come di volta in volta
indicato dal Beneficiario, (ii) con il Beneficiario medesimo, qualora esso stesso abbia anticipato le relative spese ovvero (iii) con la Banca, in base ad una Richiesta di Utilizzo Beneficiario, nel caso in cui quest’ultima abbia provveduto a finanziare l’esecuzione di Interventi precedentemente alla data di stipula del presente Contratto.
“Erogazione” indica ciascuna erogazione di somme a valere sul Finanziamento.
“Evento di Risoluzione” indica uno qualsiasi degli eventi di cui agli Articoli 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) e 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto).
“Finanziamenti CDP” indica ciascuno dei finanziamenti erogabili da CDP alle banche (come meglio individuate nella Convenzione) ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016, volti a fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, secondo quanto previsto nella Convenzione.
“Finanziamento” ha il significato di cui all’Articolo 2.1 (Concessione ed erogazione del Finanziamento).
“Finanziamenti Beneficiario” indica i finanziamenti bancari accordati, mediante l’utilizzo della provvista derivante dai relativi Finanziamenti CDP, ai relativi Beneficiari (come definiti nella Convenzione) dalle Banche (come definite nella Convenzione) ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento Beneficiario (incluso il presente Finanziamento);
“Finanziamento CDP/Banca” indica ciascun finanziamento concesso o da concedersi da CDP alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi di volta in volta stipulati, volto a fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario da parte della Banca medesima.
“Garanzia dello Stato” indica le garanzie dello Stato concesse con il Decreto Garanzia ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del D.L. 189/2016.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Massimo” ha il significato di cui all’Articolo 2.1 (Concessione ed erogazione del Finanziamento).
“Interventi” indicano gli interventi per la cui esecuzione il Beneficiario è stato ammesso a godere dei Contributi, come meglio individuati nel Provvedimento e nella relativa domanda di ammissione ai Contributi prodotta dal Beneficiario.
“Istruttoria” indica ciascuna istruttoria che deve essere effettuata, ai sensi delle Ordinanze di volta in volta applicabili, dalla relativa amministrazione pubblica competente allo svolgimento delle attività istruttorie, sia in fase di ammissione a Contributo che, ove previsto nelle Ordinanze, in fase di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario.
“Istruttoria Banca” indica, a seconda dei casi, (a) il controllo formale dell’esistenza del Provvedimento ovvero (b) il controllo formale dell’esistenza dei documenti giustificativi di spesa allegati alle Richieste di Xxxxxxxx, restando inteso che non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei contenuti del Provvedimento e dei documenti giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono inoltre esclusi in capo alla Banca oneri di verifica della effettiva riferibilità di tali documenti alle spese ammesse a Contributo.
“Limite Annuale” indica, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’autorizzazione di spesa massima annuale sul Bilancio dello Stato determinata dalla legge di bilancio.
“Normativa Applicabile” indica, collettivamente, l’articolo 5 del D.L. 189/2016, il D.L. 205/2016, le Ordinanze, il Decreto Garanzia, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e ogni ulteriore normativa emanata in attuazione del D.L. 189/2016 e del D.L. 205/2016, nonché ogni ulteriore provvedimento legislativo o regolamentare di volta in volta emanato per le medesime finalità, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati.
“Periodo di Interessi” indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, restando inteso che;
a) con riferimento alle Erogazioni a valere sul Finanziamento avvenute ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio o marzo, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e terminerà il successivo 30 giugno (incluso); e
b) con riferimento alle Erogazioni a valere sul Finanziamento avvenute ad una Data di Erogazione che cade nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto o settembre, il primo Periodo di Interessi decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e terminerà il successivo 31 dicembre (incluso).
“Plafond” indica il Plafond Sisma Centro Italia, ossia, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 189/2016, l’esposizione massima complessiva in linea capitale che CDP potrà assumere nel rispetto del Limite Annuale per effetto dei Finanziamenti CDP erogati.
“Provvedimento” indica, a seconda dei casi, (a) il provvedimento di ammissione del Beneficiario al Contributo ovvero (b) ove previsto dalle Ordinanze, il provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario, adottati dal soggetto competente ai sensi della normativa primaria e di attuazione tempo per tempo vigente.
“Richiesta di Utilizzo” indica ciascuna richiesta di una Erogazione (sia essa per stato di avanzamento lavori, a saldo o in un’unica soluzione) inviata dal Beneficiario alla Banca, nella forma di cui all’Allegato 1 (Richiesta di Utilizzo).
“TARGET2” indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso di Interesse” indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascuna Erogazione effettuata a valere sul Finanziamento, pari al Tasso di Riferimento.
“Tasso di Riferimento” indica il tasso determinato dalla Banca e che sarà pari, per ciascun Periodo di Interessi, al tasso di riferimento applicabile al Finanziamento CDP/Banca, come calcolato da CDP ai sensi della definizione di “Tasso di Riferimento” contenuta nella Convenzione, che il Beneficiario dichiara di ben conoscere.
“Territori” indica i territori di cui all’articolo 1 del D.L. 189/2016 e i territori individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 205/2016, come eventualmente tempo per tempo modificati e/o integrati ai sensi della Normativa Applicabile.
1.3 Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto ogni riferimento a:
“Banca”, “Parte Finanziatrice”, “Beneficiario” o “Prenditore” sarà interpretato in modo da includere i relativi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
“Paragrafo” e/o “Articolo” sarà interpretato come un riferimento ad un paragrafo e/o articolo del presente Contratto;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Banca e/o sul Beneficiario;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso (e i riferimenti all’ottenimento di un’“autorizzazione” devono essere interpretati conformemente), emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento di Risoluzione, come un riferimento ad un Evento di Risoluzione che non sia stato oggetto di rinuncia da parte di CDP o non sia stato sanato dalla Banca conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
1.4 Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
1.5 Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.6 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) al presente Contratto:
- Allegato 1 (Richiesta di Xxxxxxxx);
- Allegato 2 (Documento di Sintesi).
2. IL FINANZIAMENTO
2.1 Concessione ed erogazione del Finanziamento
Con la conclusione del presente Contratto, la Banca concede al Beneficiario, ai sensi dell’articolo 5, commi da 3 a 9 del D.L. 189/2016, un finanziamento erogabile in più soluzioni (il “Finanziamento”) con scadenza alla Data di Scadenza Finale e di importo massimo pari ad Euro [●] (l’“Importo Massimo”), secondo i termini e le condizioni previste nel presente Contratto ed in conformità con quanto previsto dalla Convenzione.
2.2 Scopo
2.2.1 Il Finanziamento potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui alla Normativa Applicabile; in particolare, il Finanziamento potrà essere utilizzato al fine di finanziare l’esecuzione degli Interventi, compresi l’estinzione o il rimborso, in tutto o in parte, delle anticipazioni concesse dalla Banca al Beneficiario ovvero le spese direttamente sostenute dal Beneficiario, che siano risultate ammesse a Contributo.
2.2.2 Né la Parte Finanziatrice né CDP saranno obbligate a controllare l’utilizzo del Finanziamento né a verificare che gli importi erogati al Beneficiario siano utilizzati per le finalità di cui all’Articolo 2.2.1. Tale controllo sarà effettuato, ai sensi della Normativa Applicabile, dalle amministrazioni pubbliche competenti allo svolgimento dell’Istruttoria di ammissione a Contributo e di liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario.
2.3 Documenti accessori
2.3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, unitamente alla proposta di conclusione del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto copia del Provvedimento e dell’eventuale differente documentazione che, ai sensi della Normativa Applicabile, dovesse essere consegnata alla Banca in vista della conclusione del presente Contratto.
2.3.2 Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tale documentazione, unitamente alla proposta di Contratto, costituisce condizione essenziale per il positivo completamento dell’Istruttoria Banca da parte della Banca e quindi per l’accettabilità o meno della proposta di Contratto.
3. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO – CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Erogazioni del Finanziamento
3.1.1 Il Finanziamento sarà erogato in più soluzioni, sulla base degli stati di avanzamento lavori prodotti dal Beneficiario e relativi all’esecuzione degli Interventi o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute dal Beneficiario alla data di conclusione del presente Contratto, ed in ogni caso in osservanza di quanto eventualmente previsto al riguardo dalle Ordinanze. Resta comunque inteso che, su richiesta del Beneficiario, il Finanziamento potrà essere erogato in un’unica soluzione, qualora tale possibilità sia prevista dalle Ordinanze.
3.1.2 Tutte le Erogazioni a valere sul Finanziamento saranno effettuate mediante accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato intestato al Beneficiario, che il Beneficiario stesso si impegna a mantenere in essere presso la Banca fin tanto che Erogazioni a valere sul Finanziamento potranno essere effettuate.
3.1.3 La Banca provvederà ad effettuare le Erogazioni in pari data e con la medesima valuta delle relative erogazioni da essa ricevute da CDP a valere sul Contratto di Finanziamento CDP/Banca.
3.1.4 Le somme erogate sul Conto Corrente Vincolato resteranno indisponibili per il Beneficiario sino al loro trasferimento sui Conti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, secondo quanto previsto all’Articolo 3.1.5. Per tutto il periodo di tempo in cui tali somme resteranno sul Conto Corrente Vincolato non produrranno alcun interesse né qualsivoglia altro frutto a favore del Beneficiario.
3.1.5 Al fine di garantire che le Erogazioni siano utilizzate in coerenza con lo scopo del Finanziamento di cui all’Articolo 2.2 (Scopo), il Prenditore istruirà la Banca, tramite disposizioni irrevocabili di pagamento contenute nelle relative Richieste di Utilizzo, affinché la Banca provveda al pagamento a favore dei Destinatari (se diversi alla Banca), mediante accredito sul relativo Conto Corrente Destinatario delle somme erogate sul Conto Corrente Vincolato. Resta inteso che la Banca procederà ad effettuare le Erogazioni e
l’accredito delle relative somme sul Conto Corrente Vincolato esclusivamente al fine di dare esecuzione a tali istruzioni di pagamento e non saranno, in ogni caso, ammessi differenti utilizzi delle somme a valere sulle Erogazioni.
3.1.6 La Banca provvederà ad effettuare il pagamento delle somme a valere sulle Erogazioni sui Conti Correnti Destinatario indicati in ciascuna Richiesta di Utilizzo entro i 3 Giorni Lavorativi successivi alla data di accredito delle somme ricevute da CDP a titolo di Finanziamento CDP/Banca.
3.1.7 Qualora la Banca abbia provveduto a finanziare, in tutto o in parte, l’esecuzione di Interventi precedentemente alla stipula del presente Contratto, i Provvedimenti riportano le somme di spettanza della Banca da addebitare sul Conto Corrente Vincolato ai fini della estinzione della posizione creditoria verso il Beneficiario.
3.2 Condizioni sospensive alle Erogazioni
3.2.1 Le obbligazioni della Parte Finanziatrice di procedere a ciascuna Erogazione saranno soggette all’avveramento delle seguenti condizioni sospensive:
a) ricezione da parte della Banca, della Richiesta di Utilizzo, entro il decimo giorno precedente alla relativa Data di Erogazione;
b) produzione della documentazione richiesta dalle Ordinanze per procedere all’Erogazione (quale, a titolo esemplificativo, attestazione dello stato di avanzamento dei lavori, documenti giustificativi di spesa, ovvero, se così previsto, copia del Provvedimento che autorizza la liquidazione delle spese documentate dal Beneficiario), presentata dal Beneficiario secondo le modalità eventualmente previste dalle Ordinanze, entro il decimo giorno precedente alla relativa Data di Erogazione;
c) ricevimento da parte della Banca dell’erogazione del Finanziamento CDP/Banca entro la Data di Erogazione;
d) assenza di contestazioni in merito all’efficacia e validità del Credito d’Imposta ceduto alla Banca ai sensi dell’Articolo 6.1 e della Garanzia dello Stato.
3.2.2 Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all’Articolo 3.2.1 lett. (c), il Beneficiario è a conoscenza del fatto che, e accetta che, le risorse per la concessione dei Finanziamenti CDP (tra cui il Finanziamento CDP/Banca) e dei Finanziamenti Beneficiario sono reperite a valere sulla provvista messa a disposizione da CDP, nel rispetto della capienza del Plafond e dell’autorizzazione di spesa massima sul bilancio dello Stato previsto dal Limite Annuale. Il Beneficiario accetta quindi che, ove anche l’Istruttoria e l’Istruttoria Banca fossero state completate con esito positivo, nel caso in cui il Plafond fosse esaurito o il Limite Annuale fosse stato superato, la Erogazione richiesta non potrà avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico della Banca e/o di CDP. Nei casi di utilizzi complessivi che comportino l’approssimarsi all’esaurimento del Plafond ovvero del Limite Annuale, CDP informa tempestivamente le autorità competenti, per l’adozione di ogni utile provvedimento.
3.2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3.2 non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell’esclusivo interesse della Banca la quale, pertanto, potrà, a suo insindacabile giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciarvi, in tutto o in parte.
3.3 Mancate Erogazioni
Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sul Finanziamento entro il termine eventualmente previsto dalle Ordinanze per (i) il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3, ovvero (ii) per l’inadempimento del Prenditore, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.
4. INTERESSI
4.1 Tasso di Interesse
4.1.1 Il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Erogazione a valere sul Finanziamento sarà pari al Tasso di Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione.
4.1.2 Il Prenditore corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, in rate posticipate scadenti in concomitanza con ciascuna Data di Pagamento.
4.1.3 L’ammontare degli interessi dovuti a ciascuna Data di Pagamento sarà determinato con riferimento al capitale versato ad ogni Erogazione, applicando il relativo Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360)
sull’ammontare in linea capitale di ciascuna Erogazione effettuata e non rimborsata alla relativa Data di Pagamento.
4.1.4 Resta fermo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta).
4.2 Interessi di mora in caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell’Articolo 11 (Eventi di Risoluzione)
4.2.1 In caso di ritardato pagamento da parte del Prenditore di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, maggiorato di 100 punti base in ragione d’anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso) (su base di calcolo 30/360).
4.2.2 Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine del Prenditore e senza pregiudizio per la facoltà della Banca di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento del Prenditore. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
4.3 Limite legale al Tasso di Interesse
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione e gli interessi di mora di cui al presente Articolo 4 dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (“Disposizioni in materia di usura”), come successivamente modificata e/o integrata, essi si intenderanno automaticamente ridotti entro il limite massimo consentito dalla legge.
4.4 TAEG
Il tasso effettivo globale (TAEG) del Finanziamento sarà pari a quello risultante con riferimento a ogni singola Erogazione ed indicato nel documento di sintesi, che la Banca consegnerà/trasmetterà al Prenditore entro la relativa Data di Erogazione.
5. RIMBORSO IN GENERALE
Il rimborso del Finanziamento avverrà secondo le modalità indicate al successivo Articolo 6.1 entro la Data di Scadenza Finale, secondo un piano di ammortamento alla francese tarato sulle singole Erogazioni, mediante pagamento di rate costanti posticipate, da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento fino alla Data di Scadenza Finale. Tale piano di ammortamento sarà composto, quindi, dai piani di ammortamento delle singole Erogazioni in linea capitale effettuate dalla Banca in esecuzione del presente Contratto. Il piano di ammortamento di ciascuna Erogazione verrà comunicato/trasmesso al Beneficiario successivamente alla relativa Data di Erogazione.
6. PAGAMENTO MEDIANTE CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
6.1 Come mezzo esclusivo di pagamento delle somme dovute dal Beneficiario a titolo di: (i) rimborso del Finanziamento ai sensi dell’Articolo 5 (Rimborso in generale) e (ii) interessi corrispettivi ai sensi dell’Articolo
4.1 (Tasso di Interesse), il Beneficiario cede e la Banca accetta, con effetto liberatorio per il Beneficiario, la cessione del Credito d’Imposta. Tale cessione determina l’integrale liberazione del Beneficiario dagli obblighi di rimborso per capitale e interessi di ciascuna rata del Finanziamento fino alla Data di Scadenza Finale, salvo quanto previsto dall’Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario), dall’Articolo 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) e dall’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto).
6.2 Il Credito di Imposta sarà utilizzato dalla Banca secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 5 del D.L. 189/2016 e del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
7. RIMBORSO ANTICPATO VOLONTARIO
7.1 Non è consentito alcun rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento.
7.2 Il Beneficiario ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) il rimborso anticipato volontario avvenga in coincidenza con una Data di Pagamento;
(ii) il Beneficiario invii alla Banca un preavviso scritto di almeno 35 (trentacinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedenti la relativa Data di Pagamento in cui è previsto il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento.
7.3 Resta inteso che il rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento non potrà avvenire usufruendo delle modalità di pagamento di cui all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta); il
Beneficiario potrà, quindi, rimborsare anticipatamente il Finanziamento soltanto mediante il pagamento delle relative somme dovute.
8. TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI
Le Parti riconoscono e prendono atto che i Conti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx sono esenti dalle imposte di bollo, i Finanziamenti sono esenti dall’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, e tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
9. DICHIARAZIONI
Il Beneficiario rende alla Banca le seguenti dichiarazioni e dà atto che la Banca ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che le dichiarazioni contenute nel presente Articolo 9, sono vere, complete, corrette e accurate.
9.1 Informativa precontrattuale
Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto copia del presente Contratto e del documento di sintesi di cui all’Allegato 2 (Documento di Sintesi) al presente Contratto.
9.2 Obbligazioni
Tutte le obbligazioni assunte dal Beneficiario nel presente Contratto sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
9.3 Solvibilità [da inserire solo per i soggetti fallibili]
Il Beneficiario dichiara di non essere sottoposto a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Resta inteso che, qualora il Beneficiario sia sottoposto a procedure concorsuali diverse dalle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, il Provvedimento emanato dai soggetti competenti allo svolgimento dell’Istruttoria, sia in fase di ammissione a Contributo che di liquidazione dello stesso, ha come presupposto l’acquisizione delle preventive autorizzazioni da parte degli organi della procedura, necessarie alla conclusione del presente Contratto e all’Erogazione del Finanziamento. In tali fattispecie, pertanto, alcuna responsabilità potrà essere attribuita alla Banca, non rientrando tra i suoi oneri né la verifica circa l’effettiva acquisizione delle predette autorizzazioni da parte dei soggetti competenti allo svolgimento dell’Istruttoria né quella sulla veridicità della dichiarazione di non soggezione a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa da parte del Beneficiario, potendo la Parte Finanziatrice fare esclusivo e completo affidamento sul Provvedimento, restando in ogni caso manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
9.4 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
9.4.1 Tutte le informazioni fornite dal Beneficiario alla Banca in relazione al e/o in esecuzione del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
9.4.2 Il Beneficiario non ha omesso di fornire alla Banca alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto ragionevolmente indurre la Banca a non stipulare il Contratto.
9.5 Effettività delle dichiarazioni
Le dichiarazioni di cui al presente Articolo 9 avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette (a) a ogni Data di Erogazione e (b) ad ogni Data di Pagamento.
10. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
10.1 Obblighi generali
Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Banca non siano state estinte ai sensi del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Banca ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Banca.
10.2 Obblighi di fare
Il Beneficiario dovrà osservare, in ogni aspetto sostanziale, la Normativa Applicabile ed ogni legge e normativa ad esso applicabili, nonché le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. Il Beneficiario comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione che possa dare luogo alla revoca dei Contributi o alla decadenza dai medesimi o alla violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità del Beneficiario di adempiere le obbligazioni assunte in forza del Contratto e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.3 Divieto di cessione
Il Beneficiario non potrà in alcun modo cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
La Banca potrà cedere integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto esclusivamente
(i) a seguito della eventuale risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro, e (ii) in favore di una banca che abbia stipulato un contratto di finanziamento quadro con CDP (che sia ancora in corso al momento della cessione) a valere sul Plafond.
10.4 Obblighi ulteriori
Il Beneficiario si obbliga:
(i) ad utilizzare il Finanziamento unicamente per lo scopo previsto all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(ii) a compiere tutte le azioni al fine di perfezionare e/o proteggere i diritti della Banca previsti dal Contratto, fermo restando che il Beneficiario si adeguerà ed eseguirà puntualmente le istruzioni e direttive ricevute dalla Banca al riguardo;
(iii) non appena venutone a conoscenza, ad informare prontamente la Banca di qualsivoglia provvedimento di qualsiasi natura e/o qualsivoglia pretesa o azione minacciata per iscritto che riguardi la revoca dei Contributi o la decadenza del Beneficiario dai medesimi.
11. EVENTI DI RISOLUZIONE
11.1 Risoluzione totale del Contratto
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo
11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione), il presente Contratto si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.4 (Restituzione del Finanziamento) e con conseguente revoca del Credito d’Imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca totale dei Contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito del verificarsi di uno qualsiasi dei Casi di Revoca del Contributo, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una qualsiasi delle seguenti circostanze:
2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(c) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [lettera da inserire solo per i soggetti fallibili].
11.2 Risoluzione parziale del Contratto
(a) Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione), il presente Contratto si risolverà parzialmente, ad iniziativa e a discrezione della Banca, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.4 (Restituzione del Finanziamento) e con conseguente revoca parziale del Credito d’Imposta, qualora sia stato adottato un provvedimento di revoca parziale dei Contributi dalla relativa amministrazione pubblica competente a seguito del verificarsi di uno qualsiasi dei Casi di Revoca del Contributo, che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(i) parte delle somme erogate a valere sul Finanziamento vengano utilizzate dal Beneficiario per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo) del presente Contratto;
(iii) il Beneficiario sia sottoposto a fallimento o liquidazione coatta amministrativa [lettera da inserire solo per i soggetti fallibili].
11.3 Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione
(a) Per chiarezza, resta inteso che la Parte Finanziatrice provvederà a risolvere, nei casi di cui agli Articoli 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) e 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), a seconda dei casi, totalmente o parzialmente il Contratto, soltanto ove il verificarsi di un Caso di Revoca del Contributo sia stato accertato dalla relativa amministrazione pubblica competente tramite revoca totale o parziale dei Contributi e di ciò sia stata data comunicazione alla Parte Finanziatrice.
(b) La Parte Finanziatrice informerà il Beneficiario circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere totalmente o parzialmente il presente Contratto ai sensi, rispettivamente, degli Articoli 11.1 (Risoluzione totale del Contratto) o 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), mediante una comunicazione inviata al Beneficiario con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione parziale o totale del presente Contratto avrà effetto immediato.
11.4 Restituzione del Finanziamento
(a) In caso di risoluzione totale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.1 (Risoluzione totale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione):
(i) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e
(b) In caso di risoluzione parziale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione):
(i) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi di un qualsiasi evento diverso da quello previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo del Finanziamento pari all’importo del Contributo oggetto di revoca, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste;
(ii) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi dell’evento previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), le somme rimaste inutilizzate saranno trattenute dalla Parte Finanziatrice e non vi saranno ulteriori Erogazioni a valere sul Finanziamento.
11.5 Imputazione dei rimborsi
Gli importi restituiti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto, una volta percepiti dalla Banca, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Banca ai sensi del presente Contratto;
(ii) in secondo luogo, al pagamento degli interessi di xxxx eventualmente maturati sul Finanziamento prima della o alla data in cui la restituzione viene effettuata e, successivamente, al pagamento degli interessi maturati sino a tale data; e
(iii) in terzo luogo, al rimborso del Finanziamento.
12. PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario alla Parte Finanziatrice in adempimento del presente Contratto dovranno essere effettuati in Euro, a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente intestato alla Banca: [●] indicando nella relativa causale gli estremi del presente Contratto e del Prenditore. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi.
12.2 Compensazione
Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), tutti i pagamenti dovuti dal Beneficiario ai sensi del presente Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per il Beneficiario di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
Fatto comunque salvo quanto previsto all’Articolo 6 (Pagamento mediante cessione del Credito di Imposta), il Beneficiario dovrà effettuare puntualmente i pagamenti eventualmente dovuti ai sensi dell’Articolo 11 (Eventi di Risoluzione) per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e il Beneficiario o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dal Beneficiario.
13. COMUNICAZIONI
13.1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potrà essere effettuata per e-mail, posta ordinaria, raccomandata A.R. o telefax. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Banca ovvero dal Beneficiario:
Per il Beneficiario:
[●]
[Xxx / Xxxxxx] [x] [x]
XXX: [●]
Fax: [●]
Alla cortese attenzione di [●]
Per la Banca:
[●]
[Xxx / Xxxxxx] [x] [x]
XXX: [●]
Fax: [●]
Alla cortese attenzione di [●]
13.2. Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento all’indirizzo della Banca come sopra indicato purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
14.1. Termine essenziale
I termini previsti nel presente Contratto sono da considerarsi essenziali sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo ivi menzionati, sia con riferimento alle date ed ai periodi di tempo che possono essere modificati ai sensi del presente Contratto o da accordi scritti intervenuti tra le Parti.
14.2. Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto può essere modificato soltanto previo atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti. Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti del medesimo o di diversi obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica dei patti corrispondenti.
14.3. Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso il Beneficiario in dipendenza del presente Contratto.
14.4. Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto, nei limiti consentiti dalla legge.
14.5. Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni di carattere riservato di cui venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto e delle operazioni in esso contemplate, salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio ovvero la loro divulgazione sia necessaria in base a disposizioni di legge o di regolamento, o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria. Resta ferma comunque la facoltà della Parte Finanziatrice di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative al Beneficiario che la Parte Finanziatrice consideri necessarie. La Parte Finanziatrice si asterrà da utilizzare le informazioni ricevute in connessione con il presente Contratto per svolgere attività che possano ledere gravemente gli interessi commerciali del Beneficiario.
14.6. Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
14.7. Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Beneficiario prende atto e consente, ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dalla Parte Finanziatrice formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
15. LEGGE APPLICABILE
15.1. Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
15.2. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ovvero all’esecuzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di [●], individuato dalla legge.
16. RECLAMI
[da completare a cura della banca]
17. MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
[da completare a cura della banca]
Se siete d’accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo restituendoci il presente Contratto da Voi debitamente sottoscritto, in segno di integrale accettazione entro e non oltre il [●]. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile.
Distinti saluti
[●] [Il Prenditore]
Il Prenditore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
1) Articolo 2.2 (Scopo)
2) Articolo 3.1 (Erogazioni del Finanziamento)
3) Articolo 3.2 (Condizioni sospensive alle Erogazioni)
4) Articolo 4 (Interessi)
6) Articolo 8 (Trattamento fiscale, spese e costi)
7) Articolo 10 (Obblighi del Beneficiario)
8) Articolo 11 (Eventi di risoluzione)
9) Articolo 12 (Pagamenti)
10) Articolo 15.2 (Foro competente) [●] [il Prenditore]
Il Prenditore attesta, ai sensi dell’Articolo 9.1 del presente Contratto, di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso.
[●] [il Prenditore]
ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO RICHIESTA DI UTILIZZO
Spett.
[Banca] [indirizzo] PEC [●]
Fax [●] / [●]
All’attenzione di: [●]
[Luogo,] [Data]
Oggetto: Richiesta di Utilizzo
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del contratto di finanziamento concluso tra noi e la Vostra Banca in data [●] (il “Contratto di Finanziamento Beneficiario”). I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Beneficiario. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Data di Erogazione: [●]
Importo totale richiesto: Euro [●].
Si richiede che l’Erogazione venga regolata sul Conto Corrente Vincolato, indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.
Si richiede, inoltre, che entro i 3 Giorni Lavorativi successivi alla Data di Erogazione le somme a valere sull’Erogazione siano trasferite ai Destinatari di seguito individuati, nei termini che seguono:
(i) euro [●] da pagarsi a favore di [●], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [●];
(ii) euro [●] da pagarsi a favore di [●], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [●];
(iii) euro [●] da pagarsi a favore di [●], mediante accredito sul Conto Corrente Destinatario [●];
(iv) [●];
Resta inteso che qualora Voi siate un Destinatario, potrete provvedere direttamente all’addebito del Conto Corrente Vincolato per gli importi a Voi dovuti.
Si allega alla presente Richiesta di Utilizzo, la seguente documentazione:
[Da completarsi a cura del Beneficiario]
Il richiedente dichiara che ad oggi e a ciascuna Data di Erogazione le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 9 del Contratto di Finanziamento Beneficiario sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento di Risoluzione, e che, per effetto delle Erogazione qui richieste, nessun Evento di Risoluzione si è verificato o potrà verificarsi.
Il richiedente dichiara, altresì che ad oggi e a ciascuna Data di Erogazione tutte le informazioni fornite dal richiedente alla Banca in relazione al e/o in esecuzione della presente Richiesta di Utilizzo e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
[Da inserirsi solo per il caso di Contratto di Finanziamento Beneficiario stipulato antecedentemente alla Data di Efficacia (come definita nell’Addendum)][Il richiedente, infine, accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell’Addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 2 luglio 2021 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Beneficiario già stipulato dal Beneficiario prima della Data di Efficacia (come definita dall’Addendum) si intenderà, a decorrere dalla data odierna, a sua volta automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto Addendum)].
Distinti saluti [Beneficiario] [Nome e Qualifica] [Firma]
ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DOCUMENTO DI SINTESI
[da definire da parte di ciascuna Banca]
ALLEGATO (3) ALLA CONVENZIONE MODELLO DI DICHIARAZIONE
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
[su carta intestata della Banca]
All’attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Oggetto: dichiarazione della Banca
Egregi Signori,
[Luogo], [Data]
facciamo riferimento alla nostra proposta di contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”) inviatavi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 4.2 della Convenzione si allega e, ove specificato, dichiara quanto segue:
- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell’atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all’originale e si specifica che l’atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] la Banca ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell’atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi la Banca ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l’atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l’assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all’assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca è stato consegnato a CDP in data [inserire una data non anteriore a 6 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca];
- si comunica che i Soggetti Autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro sono [il dott. [•], Codice Fiscale [•] e il dott. [•], Codice Fiscale [•]] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i Soggetti Autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•], Codice Fiscale [•] e il dott. [•], Codice Fiscale [•]] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i Soggetti Autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione Banca sono [il dott. [•], Codice Fiscale [•] e il dott. [•], Codice Fiscale [•]] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del / dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.
Distinti saluti
_
[Banca] [Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]