Contratto di assicurazione per le attività economiche di impresa
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Contratto di assicurazione per le attività economiche di impresa
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
Edizione 06/2019
e presenti Condizioni di Assic
L urazione comprensive di Glossario devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP e il DIP AGGIUNTIVO.
Redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazione Consumatori – Associazione Intermediari per Contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018
BUSINESS
PERSONA MOBILITÀ ATTIVITÀ
Gruppo Assicurativo Bene
Mod. BUSI_CGA_1906
INDICE DEL PRODOTTO BUSINESS
GLOSSARIO pag. 1 di 7
CONDIZIONI DI POLIZZA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE pag. 1 di 73
CAPITOLO 1 – INCENDIO pag. 4 di 73
• Garanzie prestate pag. 4 di 73
• Esclusioni pag. 4 di 73
• Delimitazioni di garanzie pag. 5 di 73
• Condizioni Particolari pag. 8 di 73
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie pag. 12 di 73
CAPITOLO 2 – FURTO pag. 16 di 73
• Garanzie prestate pag. 16 di 73
• Esclusioni pag. 17 di 73
• Condizioni Particolari pag. 19 di 73
• Condizioni Speciali pag. 20 di 73
• Riepilogo limiti, scoperti e franchigie pag. 21 di 73
CAPITOLO 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 24 di 73
Responsabilità Civile verso Terzi
• Garanzie prestate pag. 24 di 73
• Esclusioni pag. 25 di 73
• Condizioni Particolari pag. 26 di 73
• Condizioni Speciali pag. 28 di 73
Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro
• Garanzie prestate pag. 31 di 73
• Esclusioni pag. 32 di 73
• Condizione Speciale pag. 32 di 73
Responsabilità Civile proprietà del Fabbricato
• Garanzie prestate pag. 33 di 73
• Esclusioni pag. 34 di 73
Responsabilità Civile Prodotti
• Garanzie prestate pag. 35 di 73
• Esclusioni pag. 35 di 73
Riepilogo limiti, scoperti e franchigie pag. 37 di 73
CAPITOLO 4 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO pag. 40 di 73
• Garanzie prestate pag. 40 di 73
• Esclusioni pag. 41 di 73
CAPITOLO 5 – TUTELA LEGALE pag. 43 di 73
• Garanzie prestate pag. 43 di 73
• Esclusioni pag. 46 di 73
CAPITOLO 6 – ASSISTENZA pag. 47 di 73
• Garanzie prestate pag. 47 di 73
• Esclusioni pag. 53 di 73
CAPITOLO 7 - NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 55 di 73
• Norme relative al Capitolo 1 Incendio pag. 55 di 73
• Norme relative al Capitolo 2 Furto pag. 60 di 73
• Norme relative al Capitolo 3 Responsabilità Civile pag. 65 di 73
• Norme relative al capitolo 4 Interruzione di Esercizio pag. 68 di 73
• Norme relative al Capitolo 5 Tutela Legale pag. 70 di 73
• Norme relative al Capitolo 6 Assistenza pag. 73 di 73
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI pag. 1 di 6
RIFERIMENTI UTILI pag. 1 di 1
GLOSSARIO valido per il Contratto in generale
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Addetti: Titolari dell’attività, i soci ed i familiari dell’Assicurato che operano nell’azienda a qualsiasi titolo, i dipendenti ed i prestatori di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in tema di occupazione, dei quali l’Assicurato si avvale per lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza e dei quali deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Xxxxxx intendersi pertanto esclusi i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori d’opera rientranti nell’art. 2222 del Codice Civile.
Annualità assicurativa: il periodo di durata annuale del Contratto.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione o Contratto: il Contratto di Assicurazione.
BenPower: Società di pronto intervento per le limitazioni del danno e la messa in sicurezza dei beni.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 e sue successive modifiche.
Cassaforte mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La cassaforte deve soddisfare almeno uno dei due requisiti di seguito indicati:
• dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo di due millimetri, cementata nel muro o ancorata al pavimento con bulloni saldati o con testa spezzata in modo che non possa essere asportata senza la demolizione del muro o del pavimento;
• di peso non inferiore a 200 Kg (duecentochilogrammi)
Contenuto: l’insieme dei beni, compresi quelli in leasing per la parte non già coperta da specifica assicurazione, posti nell’azienda, negli uffici e nelle dipendenze / pertinenze anche separate purché situate nell’ubicazione indicata in Polizza o se posti al di fuori di questa ad una distanza non superiore a 100 (cento) metri. L’insieme dei beni comprende:
• Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione di dati e relativi accessori, unità centrali e periferiche, personal computer, fotocopiatrici, macchine da scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme, elaboratori di processo o di automazione anche riferite alla singola macchina ed ogni altra apparecchiature elettronica inerente l’attività svolta.
• Arredamento e Attrezzatura: mobilio ed arredamento dell’attività e/o ufficio, armadi di sicurezza e casseforti (escluso il relativo Contenuto) scaffalature ed arredamento industriale, impianti portatili di condizionamento/riscaldamento, attrezzi di uso manuale, migliorie e opere di impiantistica eventualmente apportate al Fabbricato dal locatario.
• Beni Tecnici: stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili, archivi, documenti, registri, microfilm, supporti dati, programmi in licenza d’uso,
• Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplodenti gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l’esistenza di sostanze
esplodenti in quantitativo non superiore a Kg.1 (uno)
• Infiammabili: si considerano infiammabili i gas combustibili e le sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°(cinquantacinque gradi centigradi), ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°(trentacinque gradi centesimali), nonché sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 ( Decreto Ministeriale 17/12/1977 Classificazione e disciplina delle
sostanze e dei preparati pericolosi, in attuazione delle direttive emanate da Consiglio e dalla Commissione della Comunità Economica Europea) – allegato V. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l’esistenza di sostanze infiammabili in quantitativo non superiore a Kg 500(cinquecento) e senza alcuna limitazione per quelli
contenuti in serbatoi completamente interrati.
• Macchinario: Macchine ed impianti , apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario o impianto, serbatoi, silos, , vasche, basamenti ed opere murarie che siano il naturale completamento del Macchinario, attrezzi, utensili, ricambi, impianti di forza , di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, impianti tecnici al servizio dei macchinari, mezzi di trasporto e di traino non a motore, gruppi compressori, elevatori e carrelli , impianti e mezzi di sollevamento ( esclusi ascensori e montacarichi), impianti di imballaggio, impianti e attrezzature di pesa e quant’altro di funzionalmente connesso all’attività produttiva o commerciale dell’azienda.
• Merci: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, campionari, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti di lavorazione, veicoli a motore o natanti iscritti o ascrivibili al P.R.A. esclusivamente nel caso in cui
l’attività assicurata ne preveda la produzione, la riparazione o la commercializzazione. Sono altresì comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
• Merci speciali: si considerano tali la celluloide, l’espansite di sughero, la gomma spugna o microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi in materia plastica espansa o alveolare. Non si considerano merci speciali quelle entrate a fare parte del prodotto finito. Ai fini della presente assicurazione è tollerata l’esistenza di merci speciali in quantitativo non superiore a
Kg 500(cinquecento)
• Oggetti Particolari: quadri, dipinti, affreschi, tappeti, collezioni o raccolte, sculture, oggetti di argenteria, pellicce, antichità, stucchi e decorazioni effetti personali dell’Assicurato e dei dipendenti,
• Preziosi: oggetti in oro e platino o montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e avorio,
• Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore, francobolli, marche da bollo, carte bollate, biglietti di lotterie, fustelle farmaceutiche, escluso i preziosi.
Contraente: il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il Premio.
Cristalli: tutte le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente
collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, esistenti nei locali assicurati.
Danno liquidabile: il danno determinato in base a tutte le Condizioni Generali di Assicurazione, entro la Somma Assicurata, Massimale Assicurato o il limite di Indennizzo/Risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali Scoperti e Franchigie eventualmente applicabili.
Documenti personali: la carta d’identità, la patente e il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera del Codice fiscale.
Effrazione/Scasso: l’azione di forzamento, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: la costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia secondo quanto disciplinato all’art. 629 del Codice Penale.
Fabbricato: l'intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura (comprese tinteggiature, moquette, tappezzerie, affreschi e statue non aventi valore artistico), fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, antincendio, igienici e sanitari, termosifoni e relativi raccordi, impianti elettrici fissi per illuminazione e allarme, impianti fissi fotovoltaici e solari termici a uso esclusivo dell’azienda; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne, insegne, le recinzioni in muratura, strade private , le cancellate e i cancelli, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione ed esclusa l’area e le pavimentazioni all’aperto.. Il Fabbricato deve essere costruito con strutture portanti verticali in cemento armato, muratura o altri materiali incombustibili, pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e altri materiali incombustibili. E’ tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Relativamente alle pareti esterne ed al manto della copertura è tollerata l’esistenza di materiali combustibili purché la loro superficie non superi il 20% (ventipercento) delle rispettive superfici. Sono comprese nel Fabbricato le dipendenze e pertinenze ancorché separate, box, pensiline, tettoie, purché aventi le medesime caratteristiche costruttive sopra indicate e siano allocate nell’ubicazione indicata in Polizza. Nel caso si assicuri una porzione di Fabbricato si intende compresa anche la quota delle parti di Fabbricato di proprietà comune.
Fatturato: la somma dei ricavi aziendali che può essere ricavata sia dal conto economico del bilancio di esercizio (punto A) che dall’ultimo prospetto presentato per il calcolo dell’imponibile IRAP.
Franchigia: la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni Sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’Indennizzo.
Furto: il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis del Codice Penale.
Furto con destrezza: l’impossessarsi di una cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato, durante l’orario di apertura dell’esercizio, cosi come disciplinato agli artt. 624 e 625 del Codice Penale.
Implosione: repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni/alluvioni: la fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini provocata dallo straripamento di corsi d’acqua naturali o artificiali, di bacini o dighe a seguito di qualsivoglia causa; si precisa che per alluvioni devono intendersi anche le inondazioni determinate – in via esclusiva – dalla caduta di piogge eccezionali.
Intermediario: Il soggetto che esercita regolarmente l’attività di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni.
Istat: Istituto Nazionale di Statistica.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C (settecentocinquantagradicentigradi) non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Partita: l’insieme di xxxx, beni o eventi garantiti, assicurati con un’unica somma e che prevede il relativo pagamento di un Premio
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: il documento che prova il Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma che il Contraente deve alla Società a titolo di corrispettivo dell’Assicurazione.
Primo Rischio Assoluto: la forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della Somma Assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Rapina: il Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
Regola proporzionale: il criterio in base al quale, in caso di Sinistro, si riduce proporzionalmente l’Indennizzo quando il valore dei beni assicurati in Polizza risulta inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, così come disciplinato all’art. 1907 del Codice Civile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scasso: la forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali contenenti i beni assicurati, tale da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Xxxxxx: il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene, così come disciplinato all’art. 624 bis del Codice Penale
Scoperto: l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidabile, e da esso dedotto, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio: il repentino dirompersi di uno o più contenitore/i per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Bene Assicurazioni S.p.a.
Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata: la massima esposizione della Società per Sinistro e per anno assicurativo
Xxxxxxxxx: il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Valore intero: la forma di Assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in Polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).
Vetro antisfondamento: il vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotate di pari resistenza.
GLOSSARIO valido per il solo CAPITOLO 5 - TUTELA LEGALE
In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale
Arbitrato: la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione Civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Assistenza nella fase l’attività che viene svolta tentando una composizione tra le parti, al
stragiudiziale: fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso all’Autorità Giudiziaria. Comprende procedure quali la mediazione Civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: una specie di Reato.
Danno derivante da il danno ingiusto derivante da un fatto doloso o colposo ai sensi
responsabilità extracontrattuale: dell’art. 2043 del Codice Civile.
Delitto: il Reato più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
• delitto doloso: il delitto in cui l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
• delitto preterintenzionale: il delitto in cui dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto da chi agisce.
• delitto colposo: il delitto in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto da chi agisce e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Diritto Civile: la branca del diritto privato che regola i rapporti tra privati (persone fisiche o giuridiche) allo scopo di consentirne una pacifica convivenza.
Diritto penale: la branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti Reato e a cui si riconnettono le conseguenze penali.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi Civile se consiste nella violazione della legge Civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del Sinistro): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se la violazione si è sviluppata per una sequenza di eventi, esso coincide con quello della prima violazione. Si precisa che l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento penale. Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di danno derivante da responsabilità extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui è commesso il Reato;
Lavoro parasubordinato: il rapporto di lavoro di cui all’art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile nonchè quello indicato come tale da specifiche leggi o atti aventi forza di legge.
Procedimento penale: il procedimento accertativo della violazione di norme penali. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella Polizza di Tutela Legale esso inizia con la notifica della Informazione di garanzia di cui all’art. 369 del Codice di Procedura Penale.
Reato: il fatto omissivo o commissivo cui il Codice Penale ricollega conseguenze penali.
Sanzione amministrativa: la sanzione che l’ordinamento adotta per punire la violazione di un illecito amministrativo.
Spese di giustizia: le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza: le spese che la parte che perde una causa Civile deve pagare alla parte vittoriosa.
Spese peritali: le spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione: il Contratto di cui all’art. 1965 del Codice Civile col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Vertenza contrattuale: la controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti scritti.
GLOSSARIO valido per il solo CAPITOLO 6 - ASSISTENZA
In aggiunta al glossario valido per il Contratto in generale
Bene Club: Pacchetto di servizi a disposizione dei clienti di Bene Assicurazioni
Struttura Organizzativa: il complesso di medici, tecnici e specialisti di competenza diversa, facente capo alla Società Ima Servizi Scarl, operanti 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), tutti i giorni dell’anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede, su incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizzando ed erogando le prestazioni previste in Polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del Rischio: le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’Assicurato o del Contraente, rese al momento della stipula del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare, in caso di Sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2) Decorrenza della garanzia: l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare dalla Società) è operante anche quanto previsto all’Art. 3)
Art. 3) Pagamento del Premio: il Premio o la prima rata di Premio deve essere pagato all’atto della stipula della Polizza; il pagamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito entro le scadenze fissate, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali. In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il pagamento dei premi delle rate successive alla prima non sia stato effettuato nei termini previsti, al momento del pagamento dei premi scaduti dovranno essere pagate anche le rate di premio non ancora scadute, sino a completamento dell’annualità.
Art. 4) Adeguamento del Premio: qualora, alla scadenza del Contratto, la Società intenda apportare variazioni alle condizioni tariffarie e/o contrattuali rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Se il Contraente comunica di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare, il Contratto si intende risolto alla scadenza. In ogni caso il pagamento del nuovo Premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni proposte.
Art. 5) Durata e Proroga dell’Assicurazione/Termini di disdetta/: l’Assicurazione ha durata di 1 (uno) anno salvo quanto successivamente specificato. Pertanto ove la legge o il Contratto facciano riferimento al “periodo di Assicurazione” suddetto periodo deve intendersi coincidente ad un’annualità. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un altro anno e così – di volta in volta - per gli anni successivi al secondo. Se la Polizza è stata stipulata per un periodo inferiore ad un anno o è stata prevista la non rinnovabilità, la stessa cessa alla scadenza prevista in Polizza senza alcun obbligo di disdetta se invece è stata stipulata per una durata superiore all’anno, ma inferiore ai 5 (cinque) anni, le parti si riservano comunque la facoltà di disdetta ad ogni scadenza annuale. Qualora la Polizza sia stata stipulata, ai sensi dell’art. 1899 secondo comma del Codice Civile, con durata quinquennale senza possibilità di recesso a fronte di una riduzione del Premio annuale pari al 5% (cinquepercento), alla scadenza dei 5 (cinque) anni il Contraente potrà disdettare il Contratto inviando una comunicazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In mancanza di disdetta il Contratto si intenderà prorogato per un’ulteriore annualità e così, successivamente, di anno in anno, fermo restando il diritto di disdetta del Contraente con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza di ogni singola annualità. In ogni caso se nella Polizza è indicato “NO” alla casella “Tacito rinnovo” quanto sopra previsto non opera e l’Assicurazione si intende cessata alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di naturale scadenza in essa indicata.
Art. 6) Aggravamento del Rischio: l’Assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare l’aggravamento del Rischio stesso. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta in
caso di Sinistro, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 7) Diminuzione del Rischio: l’Assicurato o il Contraente sono tenuti a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del Rischio e che possano comportare la diminuzione del Rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del Rischio, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il Premio o le rate di Premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.
Art. 8) Recesso in caso di Sinistro: dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente - qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del. D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) - e la Società hanno la facoltà di recedere dal Contratto comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. In tal caso
il recesso ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Ricevuta la comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, entro 30 (trenta) giorni, la parte di Premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto. L’eventuale incasso dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro non può mai essere inteso come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 9) Assicurazione per conto altrui: se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal Contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 10) Modifiche dell’Assicurazione: le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta – da effettuarsi anche per il tramite dell’Intermediario - e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla
Società.
Art. 11) Foro Competente: il Foro competente è quello determinabile ai sensi e per l’effetto delle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 12) Oneri fiscali: gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13) Rinvio alle norme di legge: per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano applicabili al Contratto.
Art. 14) Indicizzazione: Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’adeguamento del Contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa. Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’Indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo Indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del Contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Qualora, per effetto della presente clausola, nel tempo le Somme assicurate, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo/Risarcimento ed il Premio risultassero aumentati del 50%
(cinquantapercento) rispetto a quelli iniziali è facoltà del Contraente rinunciare all’indicizzazione mediante comunicazione raccomandata da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale. In tal caso la clausola cessa di validità ed il Contratto prosegue con Somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo/Risarcimento e Premio risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato
Art. 15) Franchigia frontale: tutte le garanzie dei Capitoli 1 “Incendio“, 2 “Furto”, 3 “Responsabilità Civile” operano, per ogni Sinistro per danni a cose, previa applicazione della “Franchigia frontale” indicata sulla Polizza, salvo Franchigia superiore indicata per la singola garanzia, nel qual caso il danno sarà liquidato con applicazione di tale Franchigia superiore. Qualora sia previsto in Polizza uno Scoperto, l’importo della Franchigia frontale sarà equivalente all’importo minimo dello Scoperto stesso (salvo che non sia già previsto un minimo superiore rispetto alla stessa), che resta in ogni caso a carico dell’Assicurato. La Franchigia frontale di cui al presente articolo, dopo due anni di vigenza del Contratto, anche in caso di nuovo Contratto per i medesimi rischi, senza denuncia di Xxxxxxxx, verrà eliminata. Dopo la prima denuncia di Xxxxxxxx la Franchigia verrà ripristinata al valore originario della Polizza in vigore.
Art 16) Assicurazione presso diversi Assicuratori: se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall’art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli Assicuratori, richiedendo a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo Contratto considerato autonomamente. Relativamente alle garanzie dei capitoli 1 “Incendio” e 2 “Furto”, se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore
insolvente – supera l’ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio Contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 17) Mediazione obbligatoria: l’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come
modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità̀ dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Art. 18) Contratti a distanza – diritto di recesso: Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve rivestire la qualifica di “Consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter comma 1 lett. d) ed articolo 3 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 (quattordici) giorni, una dichiarazione espressa a mezzo lettera raccomandata a.r. all’indirizzo della Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di Sinistri. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta che, per legge, resta a suo carico. Ai sensi dell’art. 67 terdecies comma 1 del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo), resta comunque alla Società la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto. Il diritto di recesso non produce effetto qualora sia già avvenuto un Sinistro prima della ricezione da parte della Società della relativa comunicazione o alla data stessa della ricezione. In tali casi, la Società si riserva di tutelare i propri diritti nei confronti del Contraente.
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CAPITOLO 1 - INCENDIO e altri danni materiali diretti
Art. 1.1 Garanzie prestate: la Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, non espressamente esclusi dall’art.
1.2 e disciplinati all’art. 1.3. Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell’Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso.
Art. 1.2 Esclusioni: l’Assicurazione non comprende i danni:
1) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente e delle persone delle quali deve rispondere; qualora L’Assicurato sia una persona giuridica sono esclusi altresì: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore della Società o sue controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
2) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge. In caso di occupazione non militare che si protragga oltre i 5 (cinque) giorni consecutivi la Società risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione o scoppio;
3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro; da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
4) dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione; da manomissione o uso improprio dei beni; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, nonché i danni di natura estetica e da imbrattamento conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti, sabotaggio, terrorismo, atti vandalici e dolosi di terzi;
5) da vizio di prodotto, costruzione, progettazione e calcolo, o difetto di installazione/montaggio; da difetti noti all’Assicurato o dei quali deve rispondere, per legge o per Contratto, il costruttore o il fornitore;
6) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, costruzione/demolizione, rifacimento, restauro, ristrutturazione, montaggio/smontaggio, collaudo o prova, trasloco; da danneggiamenti accidentali, intendendosi per tali i danni provocati da azione umana fortuita che produca una rottura, un difetto o un mancato/cattivo funzionamento del bene stesso; logorio, usura; di guasti al Macchinario ed all’attrezzatura;
7) causati da terremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti, maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
8) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, penetrati attraverso aperture prive di protezione o lasciate aperte o nel caso di immobili aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti; effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, gelo, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento; danni subiti da lastre in fibrocemento , cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
9) da eventi atmosferici e naturali in genere, quando detti eventi non siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di beni, assicurati o non, nelle immediate vicinanze;
10) da furto, anche con destrezza, rapina, scippo, estorsione, saccheggio, guasti cagionati dai ladri a impianti e/o suppellettili fissi ed infissi per tentato o perpetrato furto, salvo gli atti vandalici commessi dall’autore dei predetti eventi; da smarrimento, truffa, frode, concussione, corruzione, appropriazione indebita e loro tentativi, mancanza o perdita di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
11) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati;
12) da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di energia elettrica, termica o idraulica;
13) di fenomeno elettrico, guasti accidentali e/o improprio funzionamento del Macchinario;
14) da inquinamento e contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo; da polvere e da smog;
15) causati da animali, compresi insetti, funghi, muffe e batteri;
16) al Contenuto all’esterno dei locali assicurati, tende esterne, verande, insegne, antenne, installazioni esterne fatta eccezione per serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; ad alberi, fiori, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ai cristalli;
17) da, corrosione, incrostazione, erosione, ossidazione, alterazioni del prodotto, dispersione di liquidi contenuti in serbatoi/silos/vasche, fusione compresa la solidificazione e/o fuoriuscita di materiale fuso, non conseguenti ad evento indennizzabile a termini di Polizza;
18) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi; da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici;
19) agli autoveicoli o comunque qualsiasi altro mezzo che prevede l’obbligo di registrazione al
P.R.A o ad analoghi registri esteri o comunque soggetti all’obbligo di Assicurazione di cui agli artt. 122 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Fanno eccezione i mezzi che pur soggetti agli obblighi di cui sopra rientrano, in funzione dell’attività dichiarata in Polizza, nella partita “Contenuto” (autofficine, concessionari, autorimesse, carrozzerie, gommisti)
20) da impiego di esplosivi, esplodenti o da sminamento.
21) Subiti da fabbricati/tettoie costruiti in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie o in disuso, e quanto in essi Contenuto.
Art. 1.3 Delimitazione di garanzie
1) con riferimento ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate o fatte crollare, trombe d’aria, grandine, pioggia, la garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 8, si intende riferita, con un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila) ai danni a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od
incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto, nonché, con un limite
per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) ai danni a lastre di cemento- amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.
2) con riferimento ai danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora Assicurato) all’interno del Fabbricato è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma
Assicurata come Fabbricato/Contenuto. Si intendono sempre esclusi i danni conseguenti al gelo nonché i danni al Fabbricato ed al Contenuto se:
• i fabbricati sono oggetto di lavori edili sulle coperture;
• i fabbricati non sono conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, vigenti al momento della costruzione o ristrutturazione;
3) con riferimento ai danni al Contenuto ed alle parti interne del Fabbricato da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, la garanzia è operante solo se penetrate direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate
al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;
4) con riferimento ai danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo dell’attività assicurata è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila);
5) con riferimento ai danni al Fabbricato e Contenuto da crolli e/o collassi strutturali che riguardino le sole fondazioni o strutture portanti del Fabbricato non causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale delle tubazioni è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme rispettivamente assicurate alle partite
Fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila). Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa applicazione di una Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila). Xxxxxx intendersi sempre esclusi i danni:
• a fabbricati in corso di costruzione, ristrutturazione, collaudo, fabbricati sottoposti ad interventi di ampliamento, fabbricati caratterizzati da operazioni di sottomurazione/sopraelevazione/ demolizione in corso d’opera;
• conseguenti a errori di progettazione o costruzione;
• verificatisi in occasione/conseguenza degli eventi esclusi all’art. 1.2 punto 7 ad eccezione di franamento, cedimento, smottamento del terreno.
6) con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura accidentale, occlusione e rigurgito di tubazioni degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo del Fabbricato Assicurato devono intendersi esclusi i danni da traboccamento di piscine o quelli originati dalla rete fognaria pubblica;
7) con riferimento ai danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00.
Sono sempre esclusi i danni se il Fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento o se gli impianti non sono in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore prima del Sinistro;
8) con riferimento ai danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture di collegamento dei macchinari a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti macchinari e l’impianto fisso del Fabbricato (ferme le esclusioni dei punti 4, 5 e 6 dell’Art.1.2 è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (cinquemila);
9) con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture, a seguito di rottura accidentale delle stesse, e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato (se Assicurato), sostenute allo scopo di eliminare la rottura o il guasto che ne ha dato origine è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila);
10) con riferimento alle spese di scavo, ricerca e riparazione del danno in seguito a rottura accidentale di tubature interrate esterne al Fabbricato (se Assicurato), purché debitamente coibentate, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 2.000,00 (euroduemila);
11) con riferimento alle spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato e posti al servizio esclusivo del Fabbricato (se Assicurato) è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila);
12) con riferimento ai danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi, compreso terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, in caso di occupazione non militare che si protragga per oltre 5 giorni consecutivi la garanzia viene limitata ai soli danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
13) con riferimento ai danni da intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali in conseguenza di occlusione determinata da neve o grandine è previsto un limite di Indennizzo di € 20.000,00 (euroventimila)
14) con riferimento ai danni da Urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 100.000 (eurocentomila);
15) con riferimento alle spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00
(euroduemila);
16) con riferimento alle spese di riprogettazione del Fabbricato nonché agli oneri di urbanizzazione o concessione edilizia (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative), che dovessero gravare sull’Assicurato per la ricostruzione del Fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile
con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
17) con riferimento agli onorari di progettisti e consulenti nonché del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. A.5 nonché la eventuale quota parte a seguito di nomina del terzo perito in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con
il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
18) con riferimento alle spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a
€ 2.000,00 (euroduemila);
19) con riferimento ai danni da dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori di capacità superiore a 300 litri a causa di rottura accidentale degli stessi, a parziale deroga dell’art. 1.2 punto 17, è previsto un limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 50.000,00 (eurocinquantamila). Sono sempre e comunque esclusi i danni derivanti da
errata o accidentale apertura o chiusura dei rubinetti o delle valvole, dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori, causati da imperizia o negligenza. Sono altresì escluse le spese per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
20) con riferimento alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, nonché per lo spostamento, il deposito presso terzi e il ricollocamento delle cose illese in conseguenza di un evento garantito nel presente Capitolo è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell’importo
indennizzabile. Fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) di spese di demolizione e sgombero non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile;
21) con riferimento a Macchinari e Merci poste temporaneamente in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza, purché sul territorio dell’unione Europea e rilevabili dalle registrazioni contabili della ditta, in deposito, lavorazione, manutenzione, riparazione o modifica, nonché presso fiere e mostre è previsto un limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 30.000,00
(eurotrentamila) per annualità assicurativa.
22) con riferimento ai “Beni Tecnici” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come “Contenuto” con il massimo di € 20.000,00 (euroventimila)
23) con riferimento agli “Oggetti Particolari” compresi nella definizione di “Contenuto”, quando non sono considerate “Merci” in relazione all’attività svolta, è previsto un limite di Indennizzo per singolo oggetto pari a € 10.000,00 (eurodiecimila) ed un limite di
Indennizzo annuo pari a € 20.000,00 (euroventimila);
24) con riferimento ai “Preziosi” compresi nella definizione di “Contenuto” quando non sono considerate “Merci” in relazione all’attività svolta, è previsto un limite di Indennizzo annuo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di €
5.000,00 (eurocinquemila);
25) con riferimento ai “Valori” compresi nella definizione di “Contenuto” è previsto un limite di Indennizzo annuo pari a € 1.500,00 (euromillecinquecento);
Art. 1.4 Buona Fede: l’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipula della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale Risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il Rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.5 Forma di Assicurazione: le garanzie del presente Capitolo 1 “Incendio” sono prestate nella forma a “valore intero “sia per la partita Fabbricato che per la partita “Contenuto”, salvo quanto espressamente indicato alle specifiche garanzie.
Art. 1.6 Limite di Indennizzo: In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata risultante in Polizza alle singole partite.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se attivate nel frontespizio di Polizza alle rispettive partite e indicata la Somma Assicurata con il relativo Premio)
A) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro il Massimale indicato in Polizza e secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati dagli eventi garantiti nel presente Capitolo di Polizza ai locali ed all’eventuale arredamento tenuti in locazione dall’Assicurato. La presente garanzia è prestata nella forma “a Primo Rischio Assoluto”.
B) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale
civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini del presente Capitolo di Polizza, ancorché non liquidato perché in Franchigia. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza.
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Non sono considerati terzi:
1) i componenti del Nucleo familiare;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
C) FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 13) e nel limite della somma annua indicata in Polizza, a primo Rischio assoluto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati (comprese le apparecchiature elettroniche) a seguito di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica.
Sono esclusi i danni:
• derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione nonché i danni per i quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore;
• verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
• a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali i tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV.
Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
D) SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
la Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 11), si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti della Somma Assicurata ed in aumento a quanto previsto all’art 1.3 punto 20), delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64.
Sempre nel limite della Somma Assicurata la Società rimborsa inoltre:
• Le spese sostenute per trattare e trasportare a idonea discarica i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 entro il limite del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata per questa garanzia con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila);
• Le spese per operazioni di bonifica del suolo contaminato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza entro il limite del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata per questa garanzia con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila).
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell’art 1907 del Codice Civile
E) MANCATA REFRIGERAZIONE
La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 12) e fermi
restando gli altri punti, indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, se assicurate, poste in banchi frigo, armadi e celle frigorifere a causa di:
• Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
• Fuoriuscita del liquido frigorigeno. Conseguenti a:
• Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda sonica;
• Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi di terzi, terrorismo e sabotaggio;
• Accidentale verificarsi di i un guasto o rottura nell’impianto frigorifero, nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
La garanzia, relativamente alle merci contenute in celle frigorifere, è operante a condizione che la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 (dodici) ore ed abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci tale da impedire lo smercio come da certificazione dell’ufficiale sanitario o della ASL.
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo pari alla Franchigia
frontale indicata nella scheda di Polizza.
F) CRISTALLI
La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 16) e fermi restando gli altri punti, rimborsa, nei limiti della Somma Assicurata, le spese sostenute per sostituire i cristalli, a causa di rottura accidentale degli stessi, non indennizzabili ai sensi delle altre garanzie della presente Polizza
L’assicurazione non comprende i danni:
1) da semplici rigature, graffi e scheggiature o danni che comunque non compromettano l’integrità del cristallo stesso;
2) derivanti da: vizi di costruzione, difetti di installazione, lavori effettuati sui cristalli o rimozione dei medesimi, lavori su infissi o cornici atte a contenere i cristalli;
3) ai cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente Contratto;
4) avvenuti in occasione di crollo anche parziale del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco;
5) ai cristalli di valore artistico;
6) le rotture derivanti da surriscaldamento o corto circuito di insegne o di sorgenti luminose; le rotture a tubi luminosi ed alle lettere delle insegne.
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell’art 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo pari alla Franchigia frontale indicata
nella scheda di Polizza.
G) MAGGIORI SPESE
1) La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini del Capitolo 1 Incendio, che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, a parziale deroga dell’Art.
1.2 punto 11 delle Condizioni di Assicurazione e ferme le altre condizioni, indennizza, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla specifica partita, le spese necessarie ed indispensabili per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà una durata massima di tre mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza di tale periodo.
Dette spese devono riguardare:
a) l’uso di Macchinario in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;
b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
c) le lavorazioni presso terzi;
d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
e) l’affitto di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento;
f) altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.
2) La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi operativi e conseguente rallentamento dell’attività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità, difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, stati di guerra, scioperi che impediscano o rallentino le forniture,
3) La presente garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” e l’eventuale pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale di Polizza.
4) In caso di esistenza di Polizza di assicurazione specifica a copertura dei danni da “interruzione di esercizio” la presente garanzia non è in alcun modo operante.
H) GUASTI MACCHINE
La Società, se attivata la garanzia, a parziale deroga dell’Art. 1.2) punto 6) e fermi restando gli altri punti, indennizza, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali e diretti al Macchinario, se Assicurato, collaudato e pronto all’uso da:
• rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, allentamento delle parti, sollecitazioni imprevedibili, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, ostruzione o introduzione di corpi estranei;
• imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra, errori di montaggio o smontaggio connessi a lavori di pulitura e manutenzione, rovesciamento di liquidi in genere;
• mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o segnalazione;
• errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione sempre che siano trascorsi 18 mesi dalla data di acquisto del bene e sia scaduta la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore.
Fermo quanto previsto all’art. 1.2 sono altresì esclusi i danni causati da/a:
• incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
• apparecchiature elettriche ed elettroniche da fenomeno elettrico;
• difetti di cui il Contraente o l’Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
• cause per le quali deve rispondere per legge o per Contratto il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
• inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore relative all’utilizzo e la manutenzione del Macchinario Assicurato;
• esperimenti, prove ed azioni che provochino sovraccarichi meccanici, strutturali, termici, elettrici, idraulici, di lavoro;
• tubi e valvole elettronici, lampade e fonti di luce;
• nastri trasportatori non metallici, salvo che siano conseguenza diretta di danni verificatisi ad altre parti dei macchinari assicurati;
• Deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, natura estetica che non compromettano la funzionalità del Macchinario Assicurato;
• Montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
• Utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, matrici, stampi nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti, organi di frantumazione, filtri, accumulatori elettrici e quant’altro di simile, fluidi in genere, refrattari, aghi, interruttori;
• Variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando il Macchinario e gli impianti assicurati non sono dotati di appositi apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice;
• Fuoriuscita di masse in fusione;
• Di origine interna, controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi o difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell’impianto, disturbi delle componenti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche senza concorso di cause esterne il
tutto relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione.
La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e pertanto non è operante il disposto dell’art 1907 del Codice Civile. Il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo pari alla Franchigia frontale indicata nella scheda di Polizza.
Art. 1.7 Capitolo 1 - Incendio - Limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti (ferma restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
Art. 1.3 punto 1)
Art. 1.3 punto 1)
Art. 1.3 punto 2)
Art. 1.3 punto 3)
Art. 1.3 punto 4)
Danni da eventi atmosferici a tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e relativo Contenuto
Danni da eventi atmosferici a lastre di cemento-amianto o fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.
Danni da crollo o sfondamento del tetto provocato dall’azione immediata e diretta della neve, (sovraccarico neve) compreso il conseguente bagnamento del Contenuto (qualora Assicurato)
Danni al Contenuto ed alle parti interne del Fabbricato da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento
Danni da eventi atmosferici subiti da pannelli solari sia termici che fotovoltaici al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 10.000,00 (eurodiecimila)
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila)
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 40% (quarantapercento) della Somma Assicurata come Fabbricato/Contenuto
Limite di Indennizzo: la Somma Assicurata
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 20.000,00 (euroventimila)
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 15% (quindicipercento) delle somme
Art. 1.3 punto 5)
Danni al Fabbricato e Contenuto da crolli e/o collassi strutturali
Danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura, occlusione e rigurgito di tubazioni
rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto con il massimo complessivo di € 100.000,00 (eurocentomila) Franchigia di € 10.000,00 (eurodiecimila)
Art. 1.3 punto 6)
degli impianti idrici, idraulici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, termosifoni al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato
Limite di Indennizzo: la Somma Assicurata
Art 1.3 punto 7) | Danni da bagnamento per spargimento di liquidi da rottura conseguente a gelo | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 3% (trepercento) delle Somme assicurate come Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 (eurotrentamila) |
Art. 1.3 punto 8) | Danni da fuoriuscita di acqua dalle condutture di collegamento dei macchinari a seguito di rottura accidentale, non determinata da gelo, degli stessi e delle tubazioni di collegamento tra detti macchinari e l’impianto fisso del Fabbricato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 1.3 punto 9) | Spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a €. 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 10) | Spese di scavo per la ricerca del danno su tubature interrate esterne al Fabbricato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila) |
Art. 1.3 punto 11) | Spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato in caso di dispersione di gas | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Danni da intasamento o | ||
traboccamento di grondaie o | Limite di Indennizzo per annualità | |
Art. 1.3 punto 13) | pluviali in conseguenza di | assicurativa pari a € 20.000,00 |
occlusione determinata da neve o | (euroventimila) | |
grandine | ||
Art. 1.3 punto 14) | Danni da urto di veicoli stradali, non appartenenti all’Assicurato in transito sulla pubblica via | Limite di Indennizzo pari a € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 1.3 punto 15) | Spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila) |
Art. 1.3 punto 16) | Spese di riprogettazione del Fabbricato nonché oneri di urbanizzazione o concessione edilizia | Limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 17) | Onorari del perito scelto e nominato, onorari progettisti e consulenti | Limite di Indennizzo pari al 3% (trepercento) dell’importo indennizzabile con il massimo annuo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Art. 1.3 punto 18)
Spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 2.000,00 (euroduemila)
Art. 1.3 punto 19)
Art. 1.3 punto 20)
Dispersione di liquidi contenuti in appositi contenitori
Le spese, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari a € 50.000,00 (cinquantamila)
Limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile. Fino a € 5.000,00, (eurocinquemila) la liquidazione del danno relativo alle spese di demolizione e sgombero avverrà senza tenere conto del limite del 10% (diecipercento) dell’importo indennizzabile.
Art. 1.3 punto 21)
Macchinari e Merci poste temporaneamente in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 30.000,00 (eurotrentamila)
Art. 1.3. Punto 22)
Danni a “Beni Tecnici” compresi nella definizione di Contenuto
Danni agli “Oggetti Particolari”
Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 20.000,00 (euroventimila)
Limite di Indennizzo per singolo oggetto pari a € 10.000,00
Art 1.3. Punto 23)
compresi nella definizione di Contenuto
(eurodiecimila)- Limite di Indennizzo annuo € 20.000,00 (euroventimila)
Limite di Indennizzo annuo pari al
Art. 1.3 punto 24)
Danni ai “Preziosi” compresi nella definizione di Contenuto
10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila)
Art. 1.3 punto 24)
Danni ai “Valori” compresi nella definizione di “Contenuto”
Limite di Indennizzo annuo pari a
€ 1.500,00 (euromillecinquecento)
Condizione particolare C) (se operante)
Condizione particolare D) (se operante)
Fenomeno elettrico
Spese per trattare e trasportare residui radioattivi
Limite di Indennizzo la Somma Assicurata alla rispettiva partita – Franchigia frontale
Limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata alla rispettiva partita
con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) | ||
Condizione particolare D) (se operante) | Spese per operazioni di bonifica del suolo | Limite di Indennizzo pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata alla rispettiva partita con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) |
Condizione particolare E) (se operante) | Mancata refrigerazione | Limite di Indennizzo la Somma Assicurata alla rispettiva partita – Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale |
Condizione particolare F) (se operante) | Danni ai Cristalli | Limite di Indennizzo la Somma Assicurata alla rispettiva partita – Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale |
Condizione particolare G) (se operante) | Maggiori Spese | Limite di Indennizzo la Somma Assicurata alla rispettiva partita – Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale |
Condizione particolare H) (se operante) | Guasti Macchine | Limite di Indennizzo la Somma Assicurata alla rispettiva partita – Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo della Franchigia frontale |
2
CAPITOLO 2 - FURTO e RAPINA ed altre garanzie
Art 2.1 Garanzie prestate: la Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell’ubicazione indicata in Polizza, causati da:
1. Furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
x. Xxxxxxxxne le difese esterne mediante rottura, scasso, demolizione delle difese esterne dei locali, uso di chiavi false, grimaldelli o altri simili arnesi;
b. Con uso fraudolento di chiavi vere, in caso di furto, rapina, scippo, smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente dopo aver presentato denuncia di furto, rapina, scippo, smarrimento delle chiavi alle competenti Autorità di Polizia, e fino alla sostituzione delle serrature e comunque non oltre le ore 24:00 (ventiquattro) del quinto giorno dalla denuncia stessa;
c. Per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
d. In modo clandestino purchè la refurtiva venga asportata a locali chiusi violando le difese dall’interno;
2. Furto perpetrato:
x. Xxxx’esterno attraverso le maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
b. Dai dipendenti, al di fuori dell’orario di lavoro ed a locali chiusi, a condizione che il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
c. Con rottura dei vetri delle vetrine fisse durante l’orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati;
d. Con rottura, fra le ore 8:00(otto) e le ore 24:00(ventiquattro), dei soli vetri fissi delle vetrine e delle porte vetrate, efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno;
3. Rapina ed estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza, anche se le persone, qualunque esse siano, sulle quali viene fatta la violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in garanzia:
4. I guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, a:
a. Infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati;
b. Camere di sicurezza e relative porte (escluso il Contenuto);
c. Impianti di sorveglianza o allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l’area aziendale;
d. Cancelli, cancellate o recinzioni posti a protezione dell’are a aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati;
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila)
5. I danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il furto, la rapina o l’estorsione;
6. Il furto di fissi ed infissi, escluso grondaie ed altre installazioni esterne, al servizio del Fabbricato; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 1.000,00 (euromille)
7. Gli atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, all’interno dei locali contenenti i beni assicurati; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il
massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila)
8. Le spese documentate per la duplicazione/rifacimento di documenti personali sottratti all’Assicurato in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento)
9. Le spese documentate per la sostituzione delle serrature di ingresso ai locali contenenti i beni assicurati danneggiate a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento)
10. Le spese documentate per il miglioramento dei mezzi di chiusura e protezione a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)
11. Le spese documentate per una temporanea vigilanza dei locali contenenti i beni assicurati qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)
12. Le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle disposizioni di Xxxxxxx, nonché la quota parte di spese a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di € 3.000,00
(eurotremila)
13. Le spese per la ricostruzione di archivi anche informatici, stampi e modelli danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille)
Art. 2.2 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge, atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni, allagamenti e qualsivoglia altro evento naturale, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
3) di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro;
4) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• del Contraente o dell’Assicurato, o di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
• di incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• dai dipendenti dell’Assicurato salvo quanto previsto all’art.2.1 punto 2b).
• di persone legate da vincoli di parentela a quelle elencate ai precedenti punti a. e b.
5) indiretti e/o contraddistinti dalla immaterialità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da mancata locazione, da mancato godimento od uso delle cose assicurate e danni da perdita di profitti sperati, interruzione di attività o di altri eventuali pregiudizi;
6) qualora i locali contenenti le cose assicurate rimangano incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi; in tal caso l’Assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno;
7) a gioielli, valori e preziosi.
8) da furto avvenuto quando non esistano o non sono operanti i mezzi di protezione e chiusura di cui all’art. 33 oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle stesse;
9) da furto, rapina ed estorsione di beni posti all’aperto o comunque al di fuori dei locali indicati in Polizza
10) da furto con destrezza salvo quanto previsto alla garanzia “portavalori”.
11) alle vetrinette esterne ed al relativo Contenuto, ai valori ed alle merci nei distributori automatici esterni ed ai distributori stessi.
Art. 2.3 Forma di Assicurazione: le garanzie del presente Capitolo sono prestate, nei limiti delle Somme assicurate per ciascuna distinta garanzia, a primo Rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 2.4 Caratteristiche mezzi di chiusura: la garanzia furto è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l’esterno del Fabbricato sia difesa - per tutta la sua estensione - anche se posta sul tetto situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• Categoria A): serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 (quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 (otto/dieci) mm, senza luci di sorta fatta eccezione per gli spioncini, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno; inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 ( cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) centimetri quadrati.
• Categoria B): robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 (novecento) centimetri quadrati.
Art. 2.5 Impianto di allarme: qualora sul frontespizio di Polizza venga indicata la presenza di impianto di allarme/antifurto detto impianto deve essere di tipo volumetrico con sistemi di rilevazione a copertura di ciascuno dei locali contenenti le cose assicurate e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta, a norme CEI 79-3, almeno di livello 1, ovvero del livello equivalente delle norme EN 50131, le cui caratteristiche tecniche risultino dal “certificato di installazione e di collaudo” redatto e firmato dalla ditta installatrice, da esibire in caso di Sinistro; detto impianto deve essere messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
Art. 2.6 Scoperti - Relativamente alla garanzia “furto” il pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato applicando
1) uno Scoperto del 20% (ventipercento) nei seguenti casi:
• Violazione di mezzi di chiusura di tipo B) avendo dichiarato in Polizza di avere mezzi di chiusura di tipo A);
• Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi originali;
• Introduzione nei locali agevolata da impalcature installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione, e con la sola rottura di cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;
• In caso di mancato funzionamento o in assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza.
• Qualora in Polizza venga dichiarata l’esistenza di impianto di allarme ed in caso di Sinistro si accerti che lo stesso non era conforme alle caratteristiche previste all’art. 2.5;
• In caso di utilizzo per l’asportazione dei beni assicurati di veicoli che si trovino all’interno dei locali o nel recinto aziendale.
2) uno Scoperto del 30% (trentapercento) nei seguenti casi:
• Qualora in caso di Xxxxxxxx venisse accertato che il Rischio Assicurato aveva mezzi di chiusura inferiori a quelli di tipo B), indipendentemente da quanto dichiarato in Polizza.
Qualora l’introduzione avvenisse attraverso mezzi di protezione conformi a quanto dichiarato in Polizza, pur in presenza di mezzi di chiusura difformi, non si applicherà alcuno Scoperto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se attivata la garanzia ed indicata la Somma Assicurata con il relativo Premio nella scheda di Polizza)
A) VALORI IN CASSAFORTE
A parziale deroga dell’art. 2.2 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e Rapina ed Estorsione (art. 2.1 punto 3) ai valori riposti all’interno della cassaforte posta nei locali indicati in Polizza a condizione che l’autore del furto, si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’Art. 2.1. Ai fini della sola garanzia furto l’operatività della presente garanzia è vincolata altresì all’effrazione della cassaforte mediante rottura o scasso della stessa.
B) VALORI OVUNQUE RIPOSTI
A parziale deroga dell’art.2.2 punto 7, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata, ai danni da Furto (art. 2.1 punto 1) e rapina ed estorsione (art. 2.1 punto 3) ai valori ovunque riposti all’interno dei locali indicati in Polizza compresi quelli in cassaforte o in mezzi di custodia, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei modi indicati dall’art. 2.1.
C) GARANZIA PORTAVALORI
A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, nei limiti della Somma Assicurata a primo Rischio assoluto, ai danni materiali e diretti ai valori, al di fuori dei locali indicati in Polizza, causati dai seguenti eventi:
• Furto anche con destrezza avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata per il trasporto dei valori
• Xxxxxx, strappando di mano o di dosso i valori
• Rapina ed estorsione
• Furto commesso mediante la rottura dei vetri dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei valori a condizione che l’incaricato del trasporto sia a bordo dell’autovettura stessa
Perpetrati sull’Assicurato, sul Contraente, sui loro famigliari, sulle persone dipendenti incaricate del trasporto mentre al di fuori dei locali assicurati hanno indosso e/o a portata di mano i valori durante il trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. La garanzia è prestata a condizione che:
• Il trasporto dei valori avvenga dalle ore 6:00 alle ore 23:00
• La persona incaricata del trasporto abbia una età superiore ai 18(diciotto) anni ed inferiore a 75(settantacinque) anni.
• Il trasporto dei valori avvenga entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato applicando uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento)
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di Xxxxxxx)
FU01) Distributori automatici: A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 11, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille), ai danni materiali e diretti da furto e guasti cagionati dai ladri ai distributori, alle merci pertinenti all’attività assicurata ed ai valori, contenuti in distributori automatici di proprietà od in uso all’Assicurato senza l’effrazione dei mezzi di chiusura del locali. Ai fini
della validità della garanzia detti distributori devono essere installati in apposite aperture nelle serrande dei locali contenenti i beni assicurati oppure all’esterno dei locali, nella medesima ubicazione, ma fissati saldamente al suolo o ad i muri del Fabbricato.
FU02) Contenuto all’aperto: A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila), ai danni materiali e diretti da furto alle merci pertinenti all’attività assicurata ed al Macchinario posti all’aperto nell’ambito del perimetro aziendale. La presente garanzia è operante a condizione che il perimetro dell’area aziendale sia recintata con:
• Inferriate di altezza non inferiore a mt 1,80 saldamente ancorate al suolo
• Muratura o manufatti prefabbricati di altezza non inferiore a mt 1,80 (unovirgolaottanta)
• Xxxxxxx in cemento o laterizi di altezza non inferiore a 30 (trenta) cm. con recinzione metallica soprastante saldamente ancorata allo stesso di altezza non inferiore a mt. 1,50 (unovirgolacinquanta)
Le aperture e gli accessi devono essere chiusi da cancelli e/o porte metalliche, lega metallica o legno pieno ed a loro volta devono essere chiusi con serrature, lucchetti od idonei congegni tali da poter accertare in caso di Sinistro l’avvenuta effrazione degli stessi. Nelle recinzioni sono consentite luci solamente di dimensioni tali da non consentire l’introduzione senza l’effrazione delle strutture stesse.
FU03) Deroga singolo Rischio: A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto al Macchinario ed alle merci inerenti l’attività assicurata, posti in altri locali facenti parte di fabbricati in ubicazioni diverse purché a distanza non superiore a mt 200(duecento) in linea d’aria aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti per l’ubicazione principale del Rischio.
FU04) Fiere e Mostre: A parziale deroga dell’Art. 2.2 punto 9, e fermi gli altri punti, la garanzia è estesa, fino alla concorrenza del 30% (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 10.000,00 (eurodiecimila) al Macchinario ed alle merci inerenti l’attività assicurata, posti temporaneamente presso fiere e mostre alle quali l’Assicurato partecipa. La garanzia è operante a prescindere dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato e dai mezzi di chiusura e prevenzione esistenti. Se al momento del Sinistro le merci ed il Macchinario sono coperti da assicurazione per il Rischio furto anche da specifica Polizza stipulata dalla mostra o dalla fiera, la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato applicando uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento)
Art. 2.7 Capitolo 2 - Furto - Limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti (ferma restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
Art. 2.1 punto 2) d) | Furto con rottura di soli vetri tra le 8 e le 24 | Scoperto 20% (ventipercento) del danno |
Art. 2.1 punto 4) | Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 2.1 punto 6) | Il furto di fissi ed infissi | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 7) | Atti vandalici commessi dagli autori del furto | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 2.1 punto 8) | Spese documentate per duplicazione e/o rifacimento di documenti personali sottratti o danneggiati all’Assicurato | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 500,00 (eurocinqueento) |
Spese documentate per la modifica | Limite di Indennizzo per | |
Art. 2.1 punto 9) | o la sostituzione delle serrature | annualità assicurativa di € |
poste a protezione degli accessi | 500,00 (eurocinquecento) | |
esterni | ||
Art. 2.1 punto 10) | Spese documentate per il miglioramento mezzi di chiusura a seguito di evento indennizzabile | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 11) | Spese documentate per temporanea vigilanza a seguito di evento indennizzabile | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.1 punto 12) | Spese onorari periti | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa pari al 10% (diecipercento) dell’Indennizzo con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) |
Art. 2.1 punto 13) | Spese ricostruzione archivi anche informatici | Limite di Indennizzo per annualità assicurativa di € 1.000,00 (euromille) |
Art. 2.6 Scoperti
Art. 2.6 Scoperti
• Violazione di mezzi di chiusura di tipo “B” avendo dichiarato in Polizza mezzi di chiusura di tipo “A”
• Senza violazione dei mezzi di protezione e chiusura in presenza di persone, uso di chiavi vere,
• Introduzione nei locali agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della Polizza, e sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso luci di superficie maggiore a quanto previsto;
• In caso di mancato funzionamento o in assenza di impianto di allarme, qualora ne sia dichiarata in Polizza la presenza.
• Nel caso venga dichiarata in Polizza la presenza dell’impianto di allarme ed in caso di Sinistro si accerti la non conformità con quanto prevista all’art. 2.5
• In caso di utilizzo per l’asportazione dei beni assicurati di veicoli che si trovino all’interno dei locali o nel recinto aziendale
• Presenza di mezzi di chiusura inferiori a quelli di tipo “B” indipendentemente da quanto dichiarato in Polizza
Scoperto del 20% (ventipercento) dell’Indennizzo
Scoperto del 30% (trentapercento) dell’Indennizzo
Condizione particolare A)
Valori in cassaforte Limite di Indennizzo la Somma
Assicurata
Condizione
particolare B) Valori comunque riposti
Condizione
particolare C) Portavalori
Limite di Indennizzo la Somma Assicurata
Limite di Indennizzo la Somma Assicurata – Scoperto 20% (ventipercento) del danno con il minimo di € 500 (eurocinquecento)
Limite di Indennizzo 10%
Condizione speciale FU01)
Condizione speciale FU02)
Distributori automatici
Contenuto all’aperto
(diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 1.000 (euromille)
Limite di Indennizzo 20% (ventipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 5.000 (eurocinquemila)
Condizione speciale FU03)
Limite di Indennizzo 30%
Deroga singolo Rischio (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto
Condizione speciale FU04)
Fiere e mostre
Limite di Indennizzo 30% (trentapercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo di € 10.000 (eurodiecimila)
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CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE
A) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
Art 3.1 Garanzie prestate
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in Polizza. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Sono altresì comprese le attività che possono essere considerate complementari ed accessorie all’attività dichiarata in Polizza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Partecipazione a fiere e mostre compresi i danni causati durante l’allestimento, il montaggio e lo smontaggio degli stand;
2) Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
3) Servizio antincendio interno o intervento diretto dei dipendenti a tale scopo;
4) Organizzazione di visite all’azienda, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa;
5) Servizio di pulizia dei locali adibiti all’attività dichiarata in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza;
6) Impiego da parte dell’Assicurato e dei suoi dipendenti, nell’ambito dell’attività assicurata, di velocipedi e mezzi di trasporto a mano;
7) Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dei locali dell’azienda, compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
8) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, ovunque installati sul territorio Italiano;
9) Gestione di CRAL aziendale, spacci aziendali anche aperti al pubblico,
10) Organizzazione di attività sportive o ricreative, ritrovi, manifestazione e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere;
11) Proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario
12) Gestione di servizi di ristoro, mensa aziendale, proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il Rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Azienda. Resta esclusa, qualora la gestione viene affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore;
13) Pulizia, riparazione, ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza;
14) Errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi o nelle aree di pertinenza dell’azienda.
Per le attività complementari ed accessorie affidate a soggetti terzi non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti esclusivamente per la sola committenza.
La garanzia di Responsabilità Civile Terzi opera in tutto il mondo fatta eccezione per USA,
Canada e Messico dove la garanzia si intende operante esclusivamente per partecipazione e fiere, mostre, esposizioni, convegni, corsi di formazione, il tutto avente carattere di temporaneità.
Art 3.2 Esclusioni:
Salvo quanto espressamente disciplinato e derogato dagli Artt. 3.1 sono esclusi i danni:
1) Derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l’esercizio della stessa e l’Assicurato ne risulti sprovvisto
2) Da impiego di macchinari, impianti, veicoli a motore, azionati o condotti da persona non abilitata a norma delle vigenti disposizioni di legge;
3) Derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
4) Derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive;
5) Di qualsiasi natura derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
6) Cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, o dopo la consegna degli stessi;
7) Cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione, posa in opera verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori o dopo la consegna al committente;
8) Derivanti da qualsiasi attività svolta in area aeroportuale, a bordo di aerei, e nelle torri di controllo. Rimangono comunque incluse in copertura tutte le attività di ufficio, commerciali o di servizio non inerenti all’attività portuale e aeroportuale specifica e svolte all’interno delle aree comuni e non riservate esclusivamente al personale di servizio e non direttamente a contatto con gli aeromobili;
9) Derivanti dalla proprietà e gestione di ferrovie, manutenzione e lavori in genere sulla rete ferroviaria;
10) Riconducibili alla responsabilità vettoriale;
11) Derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
12) Derivanti da attività che richiedono controllo, intervento o sorveglianza medica/sanitaria;
13) Da furto
14) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
15) Cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
16) Derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate;
17) Da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
18) Alle opere in costruzione ed alle cose in genere sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione degli stessi;
19) Derivanti da circolazione su strade di uso pubblico, o ad esso equiparato, di veicoli a motore;
20) Derivanti da proprietà ed uso di natanti, aeromobili, apparecchi da diporto e sportivi, ultraleggeri, droni;
21) Derivanti dalla detenzione di merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurata;
22) Derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d’acqua, corsi d’acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
23) Conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo;
24) Alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
25) Alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi;
26) Alle cose trovantesi nell’ambito lavori;
27) A condutture ed impianti sotterranei in genere;
28) Dalla proprietà di fabbricati e terreni comprese relative pertinenze; dai lavori di straordinaria manutenzione compresi quelli rientranti nel campo di applicazione del D.L.81/2008;
29) Da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivatigli dalla legge;
30) Derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
31) Derivanti da utilizzo di organismi geneticamente modificati;
32) Commessi da subappaltatori e loro addetti;
33) Derivanti dall’esercizio di attività professionali relative a uffici e studi professionali di qualsiasi genere, studi medici, paramedici, veterinari, ambulatori e poliambulatori, centri analisi mediche, centri elaborazione dati, agenzie di assicurazioni e di intermediazione. Per le suddette attività la garanzia opera esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione dei locali;
34) Derivanti direttamente o indirettamente da campi magnetici, elettromagnetici o radianti, errata registrazione e cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi Macchinario, impianto, apparecchiatura elettronica, oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici oppure conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica dei programmi;
35) Direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)
a) Committenza veicoli: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell’Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell’Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
b) Rischio smercio: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi, compreso gli acquirenti, causati dalle cose vendute, escluso i danni causati da vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nei locali dove viene svolta l’attività l’assicurazione è operante anche per i danni dovuti da vizio del prodotto. La garanzia è operante esclusivamente per prodotti venduti o somministrati durante il periodo di validità della garanzia a condizione che i danni si verifichino entro 12(dodici) mesi dalla vendita o somministrazione e comunque non oltre 3(tre) mesi dalla scadenza della Polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di
€ 500.000 (eurocinquecentomila) per annualità assicurativa. Tale limite rappresenta anche il massimo esborso per la Società in caso di Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi, causati dalle cose vendute o somministrate, originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi ma comunque entro il periodo di validità della
Polizza. Se al momento del Sinistro le merci vendute o somministrate coperte da assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza Responsabilità Civile Prodotti.
c) Responsabilità personale addetti: La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, o ad altri dipendenti, se operante la garanzia RCO, nello svolgimento delle loro mansioni. Relativamente alla presente garanzia la Società risponde:
• Per danni a terzi nei limiti del Massimale RCT indicato in Polizza
• Per danni ad altri addetti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nel limite del Massimale RCO se attivata la garanzia.
d) Responsabilità danni da incendio: La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo
3.2 punto 14, comprende la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti cagionati a cose
di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato o del relativo Contenuto, destinati all’attività dichiarata in Polizza, di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuto
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa ed è prestato per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” del capitolo 1- Incendio.
e) Interruzione o sospensione dell’attività: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base al presente Capitolo. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000 (eurocentocinquantamila) per annualità assicurativa.
f) Lavori presso terzi: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di attività, inerenti quelle assicurata, al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza, quali: carico e scarico, assistenza, montaggio e smontaggio, installazione, manutenzione, riparazione, verifica, rifornimento, compresi i danni:
• Ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume e peso non possono essere rimosse agevolmente o la cui rimozione risulti difficoltosa
• Alle cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute
• Ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni
• Alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico conseguenti alla caduta delle cose stesse per rottura o guasto del mezzo meccanico utilizzato
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10%( diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euoduecentocinquantamila) per annualità assicurativa.
g) Danni a veicoli parcheggiati: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni ai veicoli a motore, sia dei dipendenti che di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla
concorrenza del 5% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa.
h) Danni a mezzi sotto carico e scarico: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni nell’ubicazione indicata in Polizza. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) per annualità assicurativa.
i) Xxxxx a cose in consegna e custodia: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia all’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. Sono esclusi i danni:
• da furto, incendio, smarrimento, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo.
• alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione
• alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono oggetto di lavoro
• necessari per l’esecuzione dei lavori
• alle cose trasportate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate, rimorchiate
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000 (euroventicinquemila) per annualità assicurativa.
j) Committenza lavori straordinaria manutenzione: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti destinati all’attività assicurata rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni cagionati a terzi, per morte o lesioni personali. La garanzia è operante a condizione che L’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il tutto conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa.
k) Leasing: L’Assicurazione RCT comprende la Responsabilità Civile derivante a Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all’Assicurato/ Contraente. Ai fini della presente garanzia l’Assicurato/Contraente non è considerato terzo mentre i dipendenti dell’Assicurato son considerati terzi nei limiti del Massimale RCO, se attivata la garanzia. Nel caso risulti operante un’altra assicurazione, stipulata dalla Società di Leasing per le medesime garanzie, la presente opera a secondo Xxxxxxx e pertanto per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali di detta Polizza.
l) Inquinamento accidentale: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell’azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di Xxxxxxxxxxxx, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di Risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila)
CONDIZIONI SPECIALI: (operanti esclusivamente se attivata la garanzia mediante esplicito richiamo nella scheda di Polizza)
RC01) Danni a cose di terzi movimentate: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose di terzi, escluso i veicoli a motore ed i natanti, sollevate, caricate o scaricate, trasportate, rimorchiate, o comunque movimentate con carrelli o mezzi semoventi, nell’ambito dell’ubicazione indicata in Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) e con un massimo di Risarcimento
per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila).
RC02) Danni ai mezzi di trasporto in consegna e custodia: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni causati, nell’ambito dell’ubicazione indicata in Polizza, ai veicoli a motore ed ai natanti in consegna, custodia o detenuti a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione o riparazione e durante l’esecuzione dei predetti lavori compresa l’installazione di accessori, la
sostituzione di pneumatici ed i danni a seguito di operazioni di movimentazione e caduta dal ponte di sollevamento. La garanzia è altresì estesa:
1) All’esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale tutte le operazioni necessarie per il recupero del veicolo in avaria. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno
Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 10.000,00 (eurodiecimila);
2) Ai danni ai veicoli dei clienti durante la circolazione per prova e collaudo al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza a condizione che alla guida dei veicoli stessi ci sia
l’Assicurato od un suo dipendente, muniti di regolare abilitazione alla guida, e che il Sinistro avvenga durante l’orario di lavoro. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del
10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 10.000,00 (eurodiecimila);
3) Ai danni subiti dai veicoli dei clienti sottoposti a lavaggio sia interno che esterno purché detto lavaggio sia effettuato dall’Assicurato o da suoi dipendenti. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa
detrazione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila);
4) Ai danni subiti dai veicoli dei clienti durante il rifornimento, effettuato
dall’Assicurato o da suoi dipendenti, riconducibili esclusivamente all’errata erogazione di carburante. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 500,00 (eurocinquecento) ed un massimo Risarcimento per
annualità assicurativa pari a € 5.000,00 (eurocinquemila);
Ai fini della presente garanzia, per quanto non regolamentato ai punti 1), 2), 3), 4) soprariportati, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) ed un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 40.000,00 (euroquarantamila)
RC03) Garanzia postuma autofficine: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella su qualità di riparatore di veicoli o gommista, di cui alla legge 122 del 5/2/1992, per i danni cagionati a terzi, dopo l’ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, compresi i danni derivanti da operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatti od omissioni per i quali l’Assicurato sia responsabile a termini di legge. L’assicurazione non comprende i danni:
1) il cui Risarcimento è dovuto dalla Responsabilità Civile Obbligatoria per la circolazione di veicoli;
2) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione, manutenzione;
3) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
4) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
5) da mancata rispondenza all’uso cui le cose sono destinate o al risultato atteso. La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell’assicurazione e manifestatisi entro 12(dodici) mesi dalla data di riconsegna al cliente, purché denunciati alla Società durante il periodo di validità della Polizza. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) ed un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari
a € 30.000,00 (eurotrentamila)
RC04) Garanzia postuma installatore, riparatore, posa in opera: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di riparatore, manutentore, installatore di impianti, attrezzature e cose in genere, anche non installati
dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è prestata anche per le attività di cui all’art 1 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art 3 del D.M stesso. L’assicurazione non comprende i danni:
1) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi;
2) Da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
3) Da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose sono destinati;
4) Da mancato uso, indisponibilità, interruzione o sospensione di attività;
5) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
6) Da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo in impianti di refrigerazione e/o condizionamento;
7) Da lavori edili e stradali in genere;
8) A veicoli, motoveicoli e natanti e loro parti;
9) Riconducibili ad attività previste dalla legge 122/92.
La garanzia è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell’assicurazione, manifestatisi entro 24(ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e denunciati entro 12(dodici) mesi dalla data di cessazione della Polizza Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila).
RC05) Danni da furto: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni da furto, cagionati a terzi, da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall’Assicurato e dallo stesso utilizzati sempreché:
• Emerga responsabilità da accertata negligenza e/o imprudenza dell’Assicurato stesso o delle persone delle quali deve rispondere
• Le impalcature, le attrezzature fisse ed i ponteggi siano dotati di sistema antifurto, regolarmente installato e funzionante.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con il massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila).
RC06) Speciale imprese edili: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni:
• Alle condutture ed agli impianti sotterranei avvenuti nel corso di lavori edili o stradali effettuati dall’Assicurato;
• Da assestamento del terreno a seguito di scavo e reinterro effettuato dall’Assicurato, compresi gli eventuali danni in superficie imputabili all’assestamento del terreno, purché avvenuti nel termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla consegna delle opere;
• Dovuti a franamento e cedimento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
• Dovuti a bagnamento delle cose di terzi contenute all’interno del Fabbricato ed alle pareti o pavimentazioni interne del Fabbricato stesso, in conseguenza di acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione del Fabbricato. La garanzia opera a condizione che l’Assicurato abbia approntato adeguate strutture provvisorie a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state danneggiate dalla violenza di eventi atmosferici.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila)
RC07) Subappalto: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni:
• cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, a cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione di una parte dei lavori, mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso, a condizione che dette ditte subappaltatrici siano in regola con le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza previste dalle vigenti legge.
• Subiti dai subappaltatori ed i loro dipendenti, limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale (escluse le malattie professionali), in occasione dell’esecuzione di lavori per conto dell’Assicurato, nel limite del 30% del Massimale indicato in Polizza.
La garanzia è operante a condizione che la cessione dei lavori in subappalto non superi il 50% (cinquantapercento) del fatturato complessivo realizzato nell’anno precedente rispetto alla data di avvenimento del Sinistro. Qualora detta percentuale risultasse superata la Società risarcirà il danno in proporzione tra il 50% (cinquantapercento) e la percentuale effettivamente rilevata.
Nel caso che un’eventuale Sinistro risultasse coperto da una Polizza stipulata direttamente dalla ditta subappaltatrice, la presente garanzia opera solo per la parte di danno eventualmente eccedente le somme garantite con detta Polizza.
Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) del danno con il minimo di e 5.000,00 (eurocinquemila)
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
Art 3.3 Garanzie prestate:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 o dall’art. 13 del D. Lgs. 38/2000, per gli infortuni sofferti dagli addetti, assicurati ai sensi delle predette norme, per fatti inerenti le attività assicurate;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte o per lesioni personali da infortunio. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 2.600,00 per ciascun prestatore di lavoro infortunato.
La garanzia R.C.O. è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’assicurazione è operante a condizione che al momento del Sinistro:
• L’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione obbligatoria all’INAIL, qualora l’obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato;
• Il rapporto e la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l’inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
I titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell’Assicurato sono compresi in garanzia limitatamente all’azione di rivalsa esperita dall’INAIL.
L’assicurazione R.C.O. è operante per i Sinistri che avvengano in tutto il mondo.
La garanzia è inoltre estesa, limitatamente a morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale, nel rispetto della legge, all’attività assicurata da:
• Agenti di commercio, rappresentanti, liberi professionisti in genere e loro collaboratori che frequentano l’azienda per ragioni connesse alla loro professione;
• Dipendenti di aziende di trasporto, fornitori o clienti che partecipano occasionalmente alle operazioni di carico e scarico;
• Persone, non addetti dell’Assicurato, di ditte terze incaricate dall’Assicurato stesso per lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, collaudo;
• Addetti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs n 38/2000, stagisti, persone partecipanti a corsi professionali, lavoratori occasionali, in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata.
Art 3.4 Esclusioni:
L’assicurazione non comprende i danni:
1. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive
2. derivanti o connessi dalla presenza, detenzione, uso di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
3. derivanti da detenzione o impiego di sostanze esplosive;
4. derivanti da campi magnetici, elettromagnetici o radianti
5. derivanti da sindrome di immunodeficienza acquisita;
6. derivanti da soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: discriminazione, demansionamenti, molestie di varia natura posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall’ambiente di lavoro;
7. derivanti da multe ammende e penali e comunque qualsiasi danno che comporti una perdita pecuniaria ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
8. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra anche Civile, invasione, ostilità, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, requisizione, sequestro, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, terrorismo e sabotaggio;
9. di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi latra sostanza di origine umana;
10. da malattie professionali, salvo quanto previsto alla Condizione Speciale A), se operante la garanzia.
CONDIZIONE SPECIALE: (operante esclusivamente se attivata la garanzia ed indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)
RC08) Malattie Professionali: la garanzia R.C.O. viene estesa alle malattie professionali regolarmente riconosciute dall’INAIL e per le quali il medesimo Ente abbia erogato un Indennizzo, a condizione che le malattie siano insorte e si siano manifestate in data successiva alla decorrenza della Polizza e che siano regolarmente denunciate entro 6
(sei) mesi dalla data di cessazione dell’assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Massimale Assicurato indicato in Polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
• Per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dalla medesima tipologia di malattia professionale;
• Per più danni, anche di tipologie diverse, verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non è operante:
1. Per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente accertata e/o indennizzata
2. Per le malattie professionali conseguenti:
• Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda
• Dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei legali rappresentanti dell’azienda
L’esclusione di cui al precedente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
L’Assicurato dichiara esplicitamente di non essere a conoscenza e di non aver avuto richieste di Xxxxxxxxxxxx in ordine ai rischi per i quali è operante la presente garanzia per fatti posi in essere prima della decorrenza della presente Xxxxxxx.
La Società ha il diritto di effettuare ispezioni del Rischio e l’Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire notizie e documentazioni necessarie.
Ferme restando le norme in merito alla denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare alla Società l’insorgenza di una malattia professionale con la massima tempestività e fornire notizie e documenti relativi al caso denunciato.
C) Responsabilità Civile proprietà del Fabbricato
Art. 3.5 Garanzie prestate:
la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le strade private e le recinzioni in muratura.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano alcune fattispecie di Responsabilità Civile assicurate con il presente Contratto:
1) responsabilità per danni a terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio del Fabbricato Assicurato. Limitatamente ai danni causati a cose ed animali, la garanzia è prestata per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso
Terzi” nel Capitolo 1 - “Incendio” e con un limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila);
2) qualora il Fabbricato Assicurato faccia parte di un condominio, l’Assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio per la parte di sua proprietà, quanto per la parte di proprietà comune, escluso ogni maggiore costo, rimborso, spesa o qualunque importo di denaro comunque denominato eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
3) da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base alla presente copertura. La garanzia è prestata con un limite di Risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00
(eurocentomila);
4) Inquinamento accidentale: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell’azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un
Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di Xxxxxxxxxxxx, avanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di Risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila)
5) responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne di pertinenza del Fabbricato a seguito di rottura accidentale delle relative tubazioni o condutture. Sono sempre esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
6) Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del Fabbricato assicurato. In caso di lavori edili soggetti all’applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, la garanzia opera purché l’Assicurato abbia adempiuto a tutti gli obblighi in esso previsti e dall’evento siano derivati danni a terzi per morte o lesioni personali gravi
o gravissime così come definite nell’art. 583 del Codice Penale. Sono in ogni caso esclusi i lavori relativi a cantieri con l’obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, così come previsto dal citato decreto legislativo.
Art.3.6 Esclusioni:
L’assicurazione, per “proprietà del Fabbricato” non comprende i danni:
1) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra Civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, nonché all’esito di provvedimenti di Governo o Autorità, anche locali, a prescindere dalla forma e dalla gerarchia di essi nelle fonti di legge.
2) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione
o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e supporti informatici, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
3) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
4) da detenzione o da impiego di esplosivi;
5) da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
6) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
7) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo sia naturali che provocati artificialmente e comunque qualsiasi attività che preveda produzione, detenzione, lavorazione e uso di sostanze radioattive
8) da inquinamento e contaminazione in genere, salvo quanto previsto dall’Art. 3.5 punto 4;
9) a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo;
10) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
11) da furto;
12) da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
13) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
14) derivanti da maggiori costi, rimborsi, spese o qualunque importo di denaro comunque denominato conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato,
15) derivanti da attività per le quali siano previsti requisiti di legge per l’esercizio della stessa e l’Assicurato ne risulti sprovvisto
16) derivanti da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
17) Da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
18) derivanti da interruzione, alterazione, impoverimento, deviazione di falde acquifere, sorgenti d’acqua, corsi d’acqua, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
19) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’art 3.5 punto 3.
D) Responsabilità Civile Prodotti:
Art. 3.7 Garanzie prestate:
La Società si obbliga, se attivata la garanzia, a tenere indenne l’Assicurato , nei limiti previsti dalla presente Polizza e fino alla concorrenza del Massimale convenuto, di quanto sia tenuto a risarcire (a titolo di interessi, capitali e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali ,distruzioni o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto difettoso, che siano conseguenza diretta dei difetti accidentali dei prodotti per i quali l’Assicurato rivesta la qualifica di produttore e verificatisi successivamente alla consegna a terzi.
Art 3.8 Esclusioni:
L’assicurazione Responsabilità Civile Prodotti non comprende:
a) le spese e gli oneri di ritiro del prodotto dal mercato;
b) le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio dei prodotti difettosi e l’importo pari al loro controvalore;
c) danni direttamente riconducibili a violazioni di legge, norme e regole vincolanti, per la sicurezza dei prodotti descritti in Polizza, in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti;
d) danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivanti dalla legge;
e) i danni da inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua, del suolo e dell’aria; interruzione, impoverimento, deviazioni sorgenti e corsi d’acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
f) danni derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo; da radioattività o radiazioni ionizzanti di materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
g) danni da tabacco o da fumo passivo;
h) danni da presenza, manipolazione, estrazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti e/o contenenti amianto;
i) spese sostenute in sede extragiudiziale per l’accertamento delle cause del danno, se non precedentemente autorizzate della Compagnia;
j) i xxxxx conseguenti ad atti di terrorismo, sabotaggio e di guerra in genere;
k) somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo punitivo (ammende, multe e penali) e non risarcitorio, nonché i danni che causano perdite pecuniarie non comportanti danni materiali e/o corporali a persone o cose;
l) danni derivanti da prodotti e componenti fabbricati destinati al settore aereonautico, aereospaziale, ferroviario, automotive (industria automobilistica, motociclistica, e di veicoli a motore in genere), caschi;
m) i danneggiamenti fisici a cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrificanti, non causati direttamente da tali prodotti;
n) i danni da incendio e furto derivanti dal malfunzionamento e/o mancato funzionamento degli impianti antincendio e antifurto;
o) danni riconducibili a inalazione, esistenza ed esposizione a funghi e spore;
p) danni da impiego e/o detenzione di esplosivi;
q) danni da violazione di marchi e/o brevetti;
r) danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore; da proprietà ed uso di natanti, aeromobili e apparecchi di volo da diporto e sportivo;
s) danneggiamenti da inidoneità o mancata rispondenza all’auso cui i prodotti sono destinati;
t) danni diretti e indiretti da onde e campi magnetici, elettromagnetici, elettrici o radianti;
u) I danni causati da prodotti di ingegneria genetica (OGM) o che contengono sostanze, componenti, prodotti vegetali o animali geneticamente modificati;
v) danni conseguenti a encefalopatia spongiforme (TSE), immunodeficienza acquisita (HIV) e malattie correlate;
w) danni derivanti da prodotti in sperimentazione, oggetti promozionali/gadgets venduti contemporaneamente ai prodotti per cui è prestata l’assicurazione;
x) Danni derivanti da produzione e/o vendite di armi da fuoco.
y) Danni a manufatti edili, prefabbricati, costruzioni ed immobili in genere, realizzati, in tutto o in parte, utilizzando i prodotti assicurati.
Art 3.9 Xxxxxx e termine della garanzia:
L’assicurazione opera per le sole richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della Polizza, per danni cagionati a terzi dai prodotti difettosi fabbricati dall’Assicurato nell’esercizio dell’attività indicata in Polizza e consegnati nel periodo di efficacia dell’assicurazione e comunque non oltre i due anni antecedenti la data di effetto indicata nel frontespizio.
In caso di Sinistro in “serie”, ovvero una pluralità di eventi dannosi originati dal medesimo difetto, anche se lo stesso si è manifestato in più prodotti fabbricati e in tempi differenti, è considerata ai fini della validità della presente copertura la data della prima richiesta risarcitoria anche per le richieste risarcitorie presentate successivamente alla data di cessazione dell’Assicurazione e comunque non oltre il limite di un anno dalla cessazione di efficacia della copertura.
La garanzia è operante ai sensi degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato in sede di sottoscrizione del Contratto, nelle quali dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare l’insorgere di richieste risarcitorie ai termini di Polizza.
Art 3.10 Limiti territoriali e di Risarcimento
La presente copertura è valida per i prodotti venduti e/o distribuiti dall’Assicurato, in qualità di produttore, in qualsiasi paese del mondo ad esclusione di U.S.A. e Canada e Messico, per i danni ovunque verificatisi.
Il massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso per la Società per annualità assicurativa anche in caso di più Sinistri o di Sinistri in serie verificatisi nella medesima annualità assicurativa.
Relativamente ai danni da:
• interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizi conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;
• danni provocati ad altri prodotti di cui il prodotto assicurato sia contenitore o Contenuto o comunque prodotti fabbricati utilizzando il prodotto assicurato, ferma restando l’esclusione di cui all’art. 3.8 punto y;
• danni causati in U.S.A., Canada e Messico esclusivamente derivanti da esportazioni occulte;
il massimale si intende ridotto al 50% (cinquantapercento) del massimale indicato in Polizza con il massimo per annualità assicurativa pari a € 200.000,00 (euroduecentomila).
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Art. 3.11 Scoperto in caso di Sinistro il pagamento del danno verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% (diecipercento) del danno stesso con il minimo di € 25.000,00 (euroventicinquemila) ed il massimo di € 50.000,00 (eurocinquantamila)
Art. 3.12 Capitolo 3 - RCT - Limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti (fermo restando la Franchigia indicata in Polizza e regolamentata all’art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione)
Condizione particolare b) | Rischio smercio | Limite di Risarcimento pari al 50% (cinquantapercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 500.000,00 (eurocinquecentomila) |
Condizione particolare d) | Responsabilità danni da incendio | Limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00(euroduecentocinquantamila) |
Condizione particolare e) | Interruzione o sospensione dell’attività | Limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 150.000,00 (eurocentocinquantamila) |
Condizione particolare f) | Lavori presso terzi | Un limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) |
Condizione particolare g) | Danni ai veicoli parcheggiati | Limite di Risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
Condizione particolare h) | Danni a mezzi sotto carico e scarico | Limite di Risarcimento pari al 5% (cinquepercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila)) |
Condizione particolare i) | Danni a cose in consegna e custodia | Limite di Risarcimento pari a e 25.000,00 (euroventicinquemila) |
Condizione particolare j) | Committenza lavori straordinaria manutenzione | Limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) |
Condizione particolare l) | Inquinamento accidentale | Scoperto 10% (diecipercento) del danno col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) – massimo Risarcimento annuo pari a € 100.000,00 (eurocentomila) |
Condizione Speciale RC01)
Danni a cose di terzi movimentate
Scoperto 10% (diecipercento) del danno– xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo pari a € 100.000,00 (eurocentomila)
Danni a mezzi di trasporto in consegna e custodia
Scoperto 10% (diecipercento) del danno– massimo Risarcimento annuo pari a € 40.000,00 (euroquarantamila)
Condizione Speciale RC02)
• Soccorso stradale
• Prova e collaudo veicoli
• Veicoli sotto lavaggio
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500 (eurocinquecento) – xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo € 10.000 (eurodiecimila)
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500 (eurocinquecento) – xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo € 10.000 (eurodiecimila)
Scoperto 10%( diecipercento) del danno con il minimo di € 500 (eurocinquecento) – xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo € 5.000 (eurocinquemila)
• Veicoli durante rifornimento
Scoperto 10% (diecipercento) del danno con il minimo di € 500 (eurocinquecento) – xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo € 5.000 (eurocinquemila)
Condizione speciale RC03)
Scoperto 10%( diecipercento) del Garanzia postuma autofficine danno– xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo
pari a € 30.000,00 (eurotrentamila)
Condizione speciale RC04)
Scoperto 10% (diecipercento) del Garanzia postuma installatore danno– xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo
pari a € 100.000,00 (eurocentomila)
Condizione speciale RC05)
Scoperto 10% (diecipercento) del Danni da furto (imprese edili) danno– massimo Risarcimento annuo
pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila)
Condizione speciale RC06)
Scoperto 10% (diecipercento) del Speciale imprese edili danno– xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo
pari a € 50.000,00 (eurocinquantamila)
Condizione speciale RC07) | Subappalto | Scoperto 10% (diecipercento) del danno col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) |
Art. 3.5 punto 1 | Responsabilità danni da incendio | Limite di Risarcimento pari al 10% (diecipercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila) |
Art. 3.5 punto 3 | Interruzione o sospensione dell’attività | Limite di pari al 5% (cinquepercento) del Massimale Assicurato con il massimo di € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 3.5 punto 4 | Inquinamento accidentale | Scoperto 10% (diecipercento) del danno col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) – xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx annuo pari a € 100.000,00 (eurocentomila) |
Art. 3.10
Limiti territoriali e di Risarcimento
• Interruzione totale o parziale di attività
• Danni provocati ad altri prodotti realizzati utilizzando il prodotto assicurato
• Danni causati in U.S.A., Canada e Messico per esportazioni occulte
50% (cinquantapercento) del massimale indicato in Polizza con il massimo di € 200.000,00 (euroduecentomila)
Art.B9 Limite di Risarcimento globale
In caso di Sinistro che colpisca più garanzie del Capitolo 3 - Responsabilità Civile - € 5.000.000 (eurocinquemilioni)
BUSINESS
CAPITOLO 4 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
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Art. 4.1 Garanzie prestate:
La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti previsti dalla Polizza, delle perdite che a quest’ultimo possono derivare da interruzione o intralcio causati all’attività dichiarata svolta nel luogo sopra specificato in conseguenza di uno dei seguenti eventi:
a) autocombustione o fermentazione
b) azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica
c) caduta ascensori e/o montacarichi
d) caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi
e) crollo e/o collasso strutturale del Fabbricato causato da cedimento e/o franamento del terreno nonché da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati, purchè non causati da o conseguenti a slavine, valanghe, eruzione vulcaniche, errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, sovraccarico delle strutture portanti; mancata od inadeguata manutenzione
f) crollo totale o parziale del Fabbricato provocato da sovraccarico di neve. La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non è assimilabile al crollo
g) danni ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici
h) danni alle macchine ed impianti elettrici di pertinenza del Fabbricato e/o del Contenuto
i) danni da acqua: spargimenti d'acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico- sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato
j) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno
k) esplosione
l) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, pioggia, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria.
m) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi
n) furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato a condizione che:
- L’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- Il furto sia commesso in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi.
o) furto. Sono parificati ai danni da furto:
- Il furto di fissi ed infissi o i guasti causati agli stessi;
p) i guasti causati ai locali e alle cose assicurate in occasione di furto consumato o tentato
q) gelo
r) implosione
s) incendio, compresi i danni provocati allo scopo di arrestare l'Incendio
t) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica
u) rapina, compresa quella iniziata dall’esterno dei locali dell’Assicurato
v) rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso all'Assicurato a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione
w) rottura di vetri e cristalli
x) scoppio, anche esterni, compresi quelle di materie o sostanze esplosive detenute. legalmente dall'Assicurato. Questa garanzia non è operativa se lo scoppio avvenuto nell’impianto o nel Macchinario è determinato da corrosione, usura o difetto di materiale
y) urto di veicoli stradali o natanti
Art. 4.2 Esclusioni
La Società non indennizza i danni causati e/o conseguenti a:
a) reati commessi dal Contraente/Assicurato, dagli amministratori o da altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
b) dolo del Contraente/Assicurato, degli amministratori o di altri rappresentanti legali del Contraente/Assicurato stesso;
c) atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, rivoluzione, confisca, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
e) mareggiate, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxx xxxx);
f) bradisismo e/o variazione delle falde freatiche;
g) Flash Flood (precipitazione abbondante, violenta, talora temporalesca, che può provocare in poche ore un allagamento)
h) umidità e stillicidio;
i) valanghe e slavine;
j) eruzioni vulcaniche;
k) alla distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri su supporti cartacei o su altri supporti;
l) ampliamento, ristrutturazione, trasformazione o manutenzione degli fabbricati e degli impianti;
m) i giorni di interruzione durante i quali l'attività dell'Azienda assicurata sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato;
n) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità;
o) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
p) attacco o infezione di virus informatici in genere;
q) perdita, alterazione o distruzione (totali o parziali) di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e/o di ogni sistema di elaborazione basato su chip o logica integrata;
r) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari;
s) difetti noti all’Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della Polizza;
t) impiego di esplodenti in genere;
u) di Responsabilità Civile di qualsiasi tipo;
v) Sinistri avvenuti in rischi assicurati al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
w) inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo;
x) esclusione di qualsiasi danno causato da e/o derivante da contaminazione Nucleare, Radioattiva, Chimica e Biologica;
y) terremoto;
z) alluvione, allagamenti ed inondazione.
Art. 4.3 Franchigia
Sono esclusi dall’assicurazione i danni di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e fino alle ore 24:00(ventiquattro) del 3°(terzo) giorno successivo a quello della forzata inattività.
Per danni relativi alla garanzia Guasti Macchine e/o Fenomeno Elettrico (rif. Art. 4.1 par. g e h) la Franchigia è estesa fino alle ore 24:00(ventiquattro) del 5°(quinto) giorno successivo.
Art. 4.4 Durata massima del periodo di Indennizzo
La garanzia è prestata per il periodo massimo di 60 (sessanta) giorni per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.5 Colpa grave
A deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società indennizza i danni causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato e/o dei Soci a responsabilità illimitata e/o dell’Amministratore e/o del Legale Rappresentante
BUSINESS
CAPITOLO 5 - TUTELA LEGALE
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Premessa
Si precisa che la Società – in forza di una Convenzione – ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Numero verde 000.00.00.00 - e-mail xxxxxxxx@xxx.xx – sito web xxx.xxx.xx, (di seguito denominata “D.A.S.”).
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’art. 5.7.
Art. 5.1 Garanzie prestate
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art.5.2.
Vi rientrano le spese:
• di assistenza in sede stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• processuali nel procedimento penale (art. 535 cod. proc. pen.);
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
• per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita
alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60(sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 5.2 AMBITO E GARANZIE
Art.5.2.1 Forma di garanzia Tutela legale business
Con riferimento all'Art. 5.1 – Oggetto dell’Assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività di impresa o professionale dichiarata in Polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.5 Esclusioni;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408
del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano ricevuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i
procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed
amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.5 Esclusioni;
c) subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese di resistenza e di
soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, con il limite massimo di € 1.000,00 (euromille). Si intendono escluse le altre spese di difesa.
e) il Contraente, nell’ambito dell’attività dichiarata in Polizza, debba sostenere controversie di diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 1.000,00 (euromille) relative a:
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
• controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti; nel caso in cui il Contraente sia un professionista che svolga la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, la garanzia opera per la tutela dei suoi diritti per vertenze nei confronti del datore di lavoro, compresa l’eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il Risarcimento di quanto pagato a terzi;
• controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività.
f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la
materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (euromille).
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
• D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
• D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy);
• D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
• D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente);
• D. Lgs. n. 231/2001 in tema di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico del Contraente. Tale estensione di garanzia è prestata nel
limite di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) per Sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza.
Art. 5.2.2 Vertenza con i clienti: 1 caso
In estensione a quanto previsto dalla Forma di garanzia Tutela Legale Business, la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o
a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e limitatamente a un solo Sinistro per ciascun anno assicurativo.
Art. 5.2.3 Vertenza con i clienti: 3 casi
In estensione a quanto previsto dalla Forma di garanzia Tutela Legale Business, la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali, compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o
a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale e con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo. Limitatamente a una denuncia per anno assicurativo, delle tre sopra indicate, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.
Art. 5.2.4 Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie la Società offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L’Assicurato potrà accedere al servizio contattando il numero verde 000.00.00.00 in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00(otto) alle 18:00(diciotto)).
Art. 5.3 Ambito territoriale di operativita’ delle garanzie
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• in tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extracontrattuali e di procedimenti penali;
• nei paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco per le vertenze di natura contrattuale, fatta eccezione per le controversie contrattuali con i clienti;
• in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
Art. 5.4 Persone assicurate
Le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone:
• per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare che collaborano nell’attività, stagisti e praticanti;
• per le Società di persone: i soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari che collaborano nell’attività, stagisti e praticanti;
• per le Società di capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; stagisti e praticanti.
Nel caso in cui il Contraente sia un professionista regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, rientra in garanzia anche l’attività svolta in qualità di:
• Sindaco o Revisore dei Conti;
• Consigliere all’interno di Consigli di amministrazione di Società o Enti o Associazioni, con esclusione delle cariche di Presidente, Amministratore, Consigliere Delegato;
• per l’assunzione di incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall’Ordinamento Professionale;
• amministratore di stabili in condominio;
• progettista e responsabile dei lavori;
• coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione di opere;
• Responsabile del Servizio di prevenzione previsto dal D.Lgs n. 81/2008
• Consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro previsto dal D.Lgs n. 81/2008
• Membro dell’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01.
Nel caso in cui il Contraente sia un professionista dipendente di Ente/ Azienda Pubblica o Privata regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale, le garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente nell’ambito dell’attività svolta come
lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale. Nel caso in cui il Contraente sia uno studio associato o una Società tra professionisti, si conviene che le garanzie operano nei confronti di tutti i liberi professionisti appartenenti allo studio o alla Società.
Art. 5.5 Esclusioni
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
c) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
d) vertenze di natura contrattuale relative a o forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, salvo che sia stata sottoscritta una delle Aggiunte di Garanzia e pagato il relativo sovrappremio, nei limiti di quanto indicato;
e) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei;
f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in Polizza;
g) operazioni di compravendita, di trasformazione e costruzione di beni immobili, salvo che, in quest’ultimo caso, le controversie non siano riferite a prestazioni professionali rese dal Contraente a terzi per le quali sia stata sottoscritta una delle Aggiunte di garanzia;
h) acquisto di beni mobili registrati;
i) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
j) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
k) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda
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CAPITOLO 6 - ASSISTENZA
Si premette che le prestazioni di assistenza alle persone in difficoltà vengono rese in forza di una Convenzione con l’Impresa assicurativa IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxx che sarà responsabile anche della gestione dei Sinistri attraverso la Società IMA SERVIZI Sc.a.r.l. con sede in xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
Art. 6.1 Garanzie prestate
La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti.
Art. 6.3 Prestazioni
1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell’Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione è operante nei casi sotto indicati. Impianto idraulico:
a. allagamento nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale;
b. mancanza d'acqua nei locali dell’Esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale.
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a e b, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell’Esercizio commerciale;
- per il caso c, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.
Impianto di riscaldamento:
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell’Esercizio commerciale;
b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell’Esercizio commerciale.
La prestazione non è dovuta:
- per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
2) Pronto intervento per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell’Esercizio commerciale e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di
personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- relativamente al caso a, per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b, per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Esercizio commerciale, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera e di pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Esercizio commerciale a monte del contatore.
4) Fornitura temporanea di energia elettrica
Qualora l’Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’Esercizio commerciale, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l’intervento fino ad un massimo di
€ 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell’Esercizio commerciale a monte del contatore.
5) Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell’Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l’uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’Esercizio commerciale che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’Esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
6) Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell’Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l’uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell’Esercizio commerciale;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell’Esercizio commerciale, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
7) Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi). IMA terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera necessarie per la riparazione fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall’Assicurato.
8) Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il locale dell’Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l’uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.
9) Invio di un tecnico condizionatori
In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas similari dall’impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico condizionatori, nelle 24(ventiquattro) ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese per l’uscita e la manodopera
fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- l'interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
- cattivo funzionamento degli organi elettrici;
- mancata manutenzione del filtro d'aria;
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).
10) Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali dell’Esercizio commerciale, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’Esercizio commerciale assicurata.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00
(eurocinquecento)0 IVA inclusa per Xxxxxxxx.
11) Assistenza per il recupero dei dati informatici
La prestazione opera qualora l’Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:
- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
- flash/stick memory presenti esclusivamente all’interno di Laptop (Computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all’uso professionale;
- lettori di mp3 destinati all’uso professionale.
La Struttura Organizzativa organizza, entro 10(dieci) giorni lavorativi dalla data della richiesta, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:
- organizzazione del contatto tra l’Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell’Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l’Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l’Assicurato).
Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all’Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l’attività professionale svolta. I costi relativi alla prestazione sono a carico dell’Assicurato, anche in riferimento alle attività di presa, trasporto e riconsegna del supporto informatico.
12) Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati.
Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia “Assistenza per il recupero dei Dati Informatici”, la Struttura Organizzativa provvederà ad indicare all’Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell’Assicurato stesso, organizzerà il contatto telefonico diretto. L’Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell’Assicurato.
13) Servizi BENE CLUB
Qualora l’Assicurato necessiti di un dei seguenti servizi la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni sotto elencate nella modalità che segue:
a. le prestazioni verranno erogate durante la durata di validità dalla Polizza (entro la data di scadenza riportata sul frontespizio di Polizza);
b. dalla Struttura Organizzativa 24(ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 7(sette) giorni su 7(sette) e 365 (trecentosessantacinque) giorni l’anno. L’erogazione dei servizi è invece legata alla disponibilità oraria dei fornitori che erogano il servizio (i.e. per i servizi di acquisto o emissione dei biglietti di viaggio il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00(nove) alle ore 19:00 (diciannove);
c. le prestazioni verranno erogate senza limitazioni né sul numero di volte in cui l’Assicurato potrà accedere ai Servizi, né sul numero di servizi che potrà richiedere nell’ambito di quanto previsto nell’Accordo;
d. l’organizzazione del servizio BENE CLUB verrà fornita a titolo gratuito per l’Assicurato;
e. per tutte le richieste che prevedono “l’acquisto di un bene e/o l’erogazione di un servizio” il relativo costo del bene e/o del servizio verrà riaddebitato all’Assicurato. Le modalità di pagamento verranno concordate con lo stesso di volta in volta sulla base delle specifiche esigenze. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:
- carta di credito dell’Assicurato, se il fornitore del servizio accetta il pagamento per corrispondenza diretto;
- bonifico da parte del Servizio BENE CLUB e contestuale addebito sulla carta di credito dell’Assicurato, se il fornitore non è abilitato o non accetta il pagamento per corrispondenza diretto.
SERVIZI RESI
13.1 Attivazioni artigiani a richiesta
Qualora l’Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni, installazioni, manutenzioni programmate caldaie, checkup impianti elettrici, gas e non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati - tra quelli sotto elencati, i quali, entro 24(ventiquattro) ore della richiesta, contatteranno il Cliente per i necessari accordi:
- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore;
- piastrellista;
- tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.
Resta a totale carico dell’Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc…)
13.2 Viaggi e Tempo libero
x. Xxxxxxx l’Assicurato, durante un viaggio (business e leisure) necessiti di informazioni riguardanti:
informazioni di carattere turistico e burocratico in merito a:
- Passaporti, visti, informazioni doganali;
- Indicazioni stradali;
- Informazioni meteo;
- Cambi valuta.
Potrà contattare la Struttura Organizzativa provvederà a supportare ed erogare le prestazioni richieste.
b. In aggiunta l’Assicurato potrà acquistare polizze viaggio attraverso il portale “Amerigo” con uno sconto aggiuntivo del 20% sul prezzo indicato.
Lo sconto verrà applicato utilizzando il Codice sconto “Business” direttamente attraverso il sito xxx.xxxxxxx.xx
13.3 Mobilità
a. Qualora l’Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione (mezzi di trasporto ad uso privato):
- di limousine e macchine con autista;
- di un’autovettura a noleggio a breve termine, ad uso privato e senza autista; L’Assicurato conferirà l’incarico all’operatore indicando, dettagliatamente: modalità, luogo e tipo di mezzo di trasporto per il quale è richiesta l’intermediazione ed i limiti di tempo di effettuazione del servizio.
In ogni caso, sarà verificata la migliore soluzione offerta dal mercato, in quel momento ed in quel luogo, sia in termini di tariffa che di modalità di consegna attivando le tariffe convenzionate. Il servizio sarà garantito in base alle disponibilità orarie e normativa prevista delle Società di noleggio prescelta.
I costi di quanto necessario alla prenotazione, sono interamente a carico
dell’Assicurato con addebito sulla carta di credito.
b. Qualora l’Assicurato necessiti di riparazioni, manutenzioni ordinarie o straordinarie o altri interventi sul proprio autoveicolo potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione dell’Assicurato i riferimenti di tecnici qualificati all’interno di:
- Officine IMA;
- Carrozzerie IMA;
- Rete gommisti;
- Rete riparazioni Cristalli;
- Rete sanificatori Abitacolo;
- Rete trattamenti anti acqua ai cristalli.
13.4 Salute
a. Qualora l’Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h/24h, 7(sette) gg la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.
b. Qualora l’Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa potrà fornire un servizio di ricerca e prenotazione di esami generici e specialistici al fine di effettuare un check-up personalizzato.
c. Qualora l’Assicurato lo necessiti, potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornirà accesso a tariffe convenzionate ai seguenti network di IMA:
- network fisioterapisti;
- network OSS;
- network infermieri;
- network baby sitter;
- network centri diagnostici;
- network centri dentistici;
- network centri oculistici.
13.5 Premium Concierge
Qualora l’Assicurato lo necessiti, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio esclusivo di prenotazione e acquisto telefonico di:
- biglietti per i principali eventi artistici (mostre, musei gallerie d’arte, esposizioni, fiere e aste);
- biglietti per spettacoli ed eventi sportivi;
- acquisto e consegna fiori
- prenotazioni ristoranti;
- acquisto e consegna regali & prelibatezze alimentari (oggettistica, beni di lusso, abbigliamento/accessori moda, cesti alimentari, cioccolatini, vini & champagne, ecc.);
- acquisto e consegna prodotti di vario genere;
- organizzazione tour privati con guide turistiche
L’Assicurato conferirà l’incarico alla Struttura Organizzativa indicando dettagliatamente tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio inclusi eventuali limiti di tempo di effettuazione del servizio.
Una volta comunicati al Cliente i costi per l’acquisto dei beni/servizi sopra indicati l’Assicurato dovrà provvedere al saldo anticipato alla Struttura Organizzativa, tramite carta di credito.
Art 6.4 Norme, Restrizioni e Xxxxxx esclusi dall’assicurazione Restrizioni del Servizio “BENE CLUB” - Responsabilità
La Struttura Organizzativa non individuerà merci e/o organizzerà spedizioni per scopi commerciali o di rivendita.
La Struttura Organizzativa si riserva di non dare esecuzione alle richieste formulate o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione, qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, o con violazione della privacy, o con violazione di leggi nazionali o di norme etiche e morali.
La scelta e l’acquisto dei beni e/o servizi, compiuta su indicazione particolareggiata, spetterà esclusivamente alla Struttura Organizzattiva.
Il servizio di ricerca e di intermediazione fornito dalla Struttura Organizzativa, in nome e per conto dell’Assicurato consiste esclusivamente nel reperire un futuro ed eventuale venditore e/o locatore e/o prestatore di servizi da mettere in contatto con lo stesso.
La Struttura Organizzativa è esonerata da qualsiasi responsabilità, qualora l’inesatta esecuzione dell’incarico consista in una differenza di obiettiva marginalità e irrilevanza non solo economica rispetto a quanto richiesto dall’Assicurato.
La Struttura Organizzativa è esonerata inoltre:
- da qualsiasi responsabilità relativa ai danni e/o ritardi aventi qualsiasi origine e/o natura, subiti dai beni durante la spedizione e/o il deposito;
- da qualsiasi responsabilità qualora i beni e/o servizi acquistati provochino danni diretti e/o indiretti all’Assicurato e/o terzi;
- da qualsiasi responsabilità qualora il prestatore e/o promettente del servizio si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con l’Assicurato.
Esecuzione del Servizio “ BENE CLUB” – tempi
Una tempistica ragionevole e realistica verrà concordata con l’Assicurato per ogni richiesta.
La Struttura Organizzativa comunicherà con l’Assicurato, in tempo reale, o qualora questo non sia possibile, concordando le scadenze del successivo contatto, i tempi della risposta.
Nel caso in cui la scadenza non possa essere onorata, verrà data una notifica immediata all’Assicurato, seguendo i canali di comunicazione concordati precedentemente con lo stesso.
Qualora l’Assicurato richieda di usufruire dei servizi di consulenza o informazioni, e non fosse possibile fornire una risposta immediata, la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo entro 8 (otto) ore lavorative successive alla Sua chiamata.
Quotazioni
Le quotazioni fornite saranno ragionevoli ed in linea con i prezzi di mercato. La Struttura Organizzativa non potrà, tuttavia, fissare e tenere fermo alcun prezzo.
Le quotazioni che verranno fornite saranno onnicomprensive; per es.: IVA, tasse, spedizione, corriere, onorari per la ricerca di prenotazione, assicurazione/i per la spedizione, transazioni in valuta estera, ecc., a meno che non sia diversamente specificato.
La quotazione sarà “soggetta a conferma” nei casi in cui, per una richiesta generica, non sia stata indicata alcuna data dal Assicurato.
Verrà osservata una gamma di prezzi concordata con l’Assicurato; nel caso in cui il servizio richiesto sia al di fuori del budget concordato, la Struttura Organizzativa chiederà l’autorizzazione prima di organizzare il servizio.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c. dolo dell'Assicurato;
d. suicidio o tentato suicidio;
e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f. malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° (ventiseiesima) settimana di gestazione e dal puerperio;
g. infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
h. malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod.Civ.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.
7. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 6.5 Estensione territoriale
L'assicurazione Assistenza avrà vigore in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
BUSINESS
CAPITOLO 7 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINSITRI
7
Norme specifiche relative al Capitolo 1 – Incendio
Art.7.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro: In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, in caso di incendio, scoppio, esplosione, atti dolosi di terzi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio e la causa presunta del Sinistro nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale
del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.
Art. 7.2 Esagerazione dolosa del danno: Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art. 7.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza: Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
Art. 7.4 Ispezione delle cose assicurate: La Società ha sempre il diritto di visitare il Rischio e verificare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni
Art. 7.5 Procedura per la valutazione del danno: L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
• direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
• fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.6 Mandato dei Periti:
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.A.1;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art A.7;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.A.7, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art 7.7 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno: Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l’attribuzione del valore che i beni assicurati illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
• Per il “Fabbricato”:
a) si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato escludendo soltanto il valore dell’area.
b) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato solamente il valore dei residui. Il pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se la
ricostruzione o riparazione avviene entro 24(ventiquattro) mesi dalla data del dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto b).
• Per il “Macchinario” e “Arredamento ed Attrezzatura”:
c) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
d) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto d). In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del valore determinato con il criterio del suddetto punto
d).
In caso di Xxxxxxxxxxx, arredamento ed attrezzatura in stato di inattività da oltre 12(dodici) mesi l’ammontare del danno sarà determinato con il criterio previsto al suddetto punto d).
• Per le “Merci”, “Merci speciali”, “Esplodenti”, “Infiammabili”:
e) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’avvenuta vendita deve essere comprovata da valida documentazione.
• Per le “Apparecchiature elettroniche”:
f) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
g) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto f) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
• per apparecchiature elettroniche di non oltre 24 mesi: deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera f), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il
pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto g).
• per apparecchiature elettroniche di oltre 24 mesi: deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera g) il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. In caso di danno parziale l’ammontare del danno si determina con i criteri indicati al punto f) con il massimo del valore del bene conteggiato con i criteri del punto g).
• Per gli “Oggetti particolari” ed i “Preziosi”:
h) Si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera h), il valore dei beni illesi ed il
valore residuo di quelli danneggiati. Il bene si considera danneggiato quando le spese per la riparazione sono inferiori al valore di mercato del bene stesso.
• Per i “Beni tecnici”
i) Si stima il solo costo di riparazione o ricostruzione dei beni ridotto in relazione al loro stato d’uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
L’Indennizzo verrà corrisposto solamente dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese sostenute entro il termine di 12(dodici) mesi dalla data del Sinistro
• Per i “Valori”
l) Si stima l’importo dei valori in possesso dell’Assicurato, mediante regolare documentazione e/o ricevute e/o registri contabili, che certifichino l’effettivo possesso al momento del Sinistro.
L’Indennizzo verrà corrisposto:
• Per il denaro sulla base della stima di cui al precedente punto l)
• Per i titoli di credito (escluso effetti cambiari) limitatamente alle spese
sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli
• Per gli effetti cambiari l’importo da essi riportato. Il pagamento non potrà avvenire prima della loro scadenza e l’Assicurato deve restituire alla Società
l’Indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci
Art 7.8 Assicurazione presso diversi Assicuratori: Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente
- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 7.9 Limite di Indennizzo: Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7.10 Pagamento dell'Indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 7.11 Assicurazione parziale: qualora il valore delle cose assicurate al momento del Sinistro superi le rispettive somme assicurate, per ciascuna partita considerata separatamente di una percentuale uguale o inferiore al 20% (ventipercento) non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile. In caso contrario la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% (ventipercento) ed il valore anzidetto calcolato al momento del Sinistro.
Questa norma non si applica:
• in caso di Xxxxxxxx che ha colpito il Fabbricato e/o il Contenuto qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali Franchigie e Scoperti, risulti uguale od inferiore a € 10.000,00 (eurodiecimila)
• alle garanzie ed alle partite prestate a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Qualora al momento del Sinistro la Somma Assicurata come “Contenuto” risultasse maggiore di quella accertata, l’importo eccedente potrà essere assegnato alla partita “Fabbricato” qualora risultasse una insufficienza di Somma Assicurata per detta partita.
Art 7.12 Anticipo Indennizzo: Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’Indennizzo minimo presumibile in base alle risultanze acquisite in quel momento, fino ad un importo massimo di € 100.000,00(eurocentomila) e a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla
sua quantificazione e che l’ammontare del danno presumibile superi l’importo di euro
50.000 (eurocinquantamila).
Art. 7.13 Rinuncia alla rivalsa: La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all’azione di rivalsa, derivante dall’art. 1916, nei confronti dei:
• Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto seguente, quando l’Assicurato non è una persona fisica;
• coniuge, convivente, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• Il Contraente, nonché le persone delle quali il Contraente e/o l’Assicurato devono rispondere a norma di legge;
• Le Società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori compresi i loro dipendenti.
La Società rinuncia all’azione di rivalsa a condizione che l’Assicurato a sua volta abbia rinunciato ad esercitare tale azione nei confronti del responsabile.
Art. 7.14 Forma di assicurazione: le garanzie del Capitolo 1- “Incendio” sono prestate a “Valore Intero“, salvo quanto espressamente indicato alle specifiche garanzie.
Art. 7.15 Buona Fede: l’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale Risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il Rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.16 Servizio di emergenza:
premesso che:
• la rilevazione, la determinazione, l’entità e le cause all’origine del Sinistro rimangono di esclusiva competenza del Perito nominato dalla Società in base alle condizioni di Polizza.
• esiste una convenzione tra la Società “Bene” in seguito chiamata Società e la Società “Benpower”, in seguito chiamata “Benpower,” specializzata nella limitazione ed eliminazione del danno materiale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, attività di risanamento, salvataggio, ripristino e bonifica dei beni danneggiati.
in caso di Sinistro al Fabbricato e/o al Contenuto, l’Assicurato ha facoltà di richiedere direttamente l’intervento di “Benpower”, che si impegna a prendere contatto con l’Assicurato entro 4 (quattro) ore dal ricevimento della chiamata e a intervenire entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della chiamata, al fine di svolgere le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
a. Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumo, gas e vapori,
b. Xxxxxxxxxxx di acqua condotta con conseguenti bagnamenti
c. Eventi naturali
d. Atti vandalici e dolosi
e. Deterioramento di merci in refrigerazione
“Benpower” non interverrà:
• In occasione di Sinistri di Responsabilità Civile con danni a persone o cose
• per le spese relative a interventi relativi a Sinistri non indennizzabili a termini di Polizza. Dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra “Benpower” e l’Assicurato, con costi a carico di quest’ultimo.
Benpower si impegna ad effettuare gli interventi di propria competenza senza alterare lo stato dei luoghi o, in ogni caso, preservando gli elementi e le tracce utili per verificare, da parte della Società, le effettive cause del Sinistro.
In caso di Sinistro l’Assicurato, fermi gli obblighi a lui derivanti in base alle condizioni contrattuali in merito alle modalità di denuncia di Xxxxxxxx, può contattare direttamente “Benpower” al numero verde 800-328960 in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) inclusi i festivi. Benpower si impegna a dare immediatamente comunicazione alla Società della richiesta di intervento ricevuta e si relazionerà con l’intermediario al quale è affidata la gestione del Contratto per concordare un sopralluogo unitamente al perito della Società incaricato per il Sinistro. In occasione di detto sopralluogo ed unicamente con l’accordo del perito verranno definiti eventuali ulteriori interventi di bonifica e ripristino dei beni colpiti.
L’intervento di Benpower, se non direttamente richiesto dall’Assicurato, potrà essere richiesto anche dall’Intermediario che riceve la denuncia dall’Assicurato o dal Perito qualora lo ritenga utile ed efficace.
La Società ha facoltà di recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
Norme specifiche relative al Capitolo 2 - Furto
Art. 7.17 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro: In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, in caso di furto, xxxxxx, xxxxxx, atti dolosi di terzi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio e la causa presunta del Sinistro nonché l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Xxxxx deve mettere altresì a
disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.
Art. 7.18 Esagerazione dolosa del danno: Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Art. 7.19 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza: Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
Art. 7.20 Ispezione delle cose assicurate: La Società ha sempre il diritto di visitare il Rischio e verificare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni
Art. 7.21 Procedura per la valutazione del danno: L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
• direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
• fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.22 Mandato dei Periti:
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.A.1;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art A.7;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.A.7, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art 7.23 Valore dei beni assicurati e determinazione del danno: Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza, l’attribuzione del valore che i beni assicurati illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
• Per il “Fabbricato”:
a) si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato escludendo soltanto il valore dell’area.
b) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate deducendo da tale risultato solamente il valore dei residui. Il
pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se la ricostruzione o riparazione avviene entro 24(ventiquattro) mesi dalla data del dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto b).
• Per il “Macchinario” e “Arredamento ed Attrezzatura”:
c) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
d) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto c) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto d). In nessun caso
potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al triplo del valore determinato con il criterio del suddetto punto d).
In caso di Xxxxxxxxxxx, arredamento ed attrezzatura in stato di inattività da oltre 12(dodici) mesi l’ammontare del danno sarà determinato con il criterio previsto al suddetto punto d).
• Per le “Merci”, “Merci speciali”, “Esplodenti”, “Infiammabili”:
e) Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, comprese le spese di trasporto e gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L’avvenuta vendita deve essere comprovata da valida documentazione.
• Per le “Apparecchiature elettroniche”:
f) Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e oneri fiscali.
g) Si stima il valore al momento del Sinistro applicando alla stima di cui al punto f) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
• per apparecchiature elettroniche di non oltre 24 mesi: deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera f), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il
pagamento dell’intero Indennizzo a nuovo è dovuto esclusivamente se il rimpiazzo o la riparazione avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, in caso contrario l’Indennizzo sarà conteggiato con le modalità di cui al suddetto punto g).
• per apparecchiature elettroniche di oltre 24 mesi: deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera g) il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. In caso di danno parziale l’ammontare del danno si determina con i criteri indicati al punto f) con il massimo del valore del bene conteggiato con i criteri del punto g).
• Per gli “Oggetti particolari” ed i “Preziosi”:
h) Si stima il valore di mercato dei beni distrutti e quello per riparare i beni danneggiati
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati calcolato con il criterio indicato alla suddetta lettera h), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati. Il bene si considera danneggiato quando le spese per la riparazione sono inferiori al valore di mercato del bene stesso.
• Per i “Beni tecnici”
i) Si stima il solo costo di riparazione o ricostruzione dei beni ridotto in relazione al loro stato d’uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.
L’Indennizzo verrà corrisposto solamente dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese sostenute entro il termine di 12(dodici) mesi dalla data del Sinistro
• Per i “Valori”
l) Si stima l’importo dei valori in possesso dell’Assicurato, mediante regolare documentazione e/o ricevute e/o registri contabili, che certifichino l’effettivo possesso al momento del Sinistro.
L’Indennizzo verrà corrisposto:
• Per il denaro sulla base della stima di cui al precedente punto l)
• Per i titoli di credito (escluso effetti cambiari) limitatamente alle spese
sostenute per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli
• Per gli effetti cambiari l’importo da essi riportato. Il pagamento non potrà avvenire prima della loro scadenza e l’Assicurato deve restituire alla Società
l’Indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci
Art 7.24 Assicurazione presso diversi Assicuratori: Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente
- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 7.25 Limite di Indennizzo: Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 7.26 Pagamento dell'Indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro 30(trenta) giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'Indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, L’Assicurato ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, salvo nel caso di dolo o colpa grave, purché presenti regolare fidejussione bancaria o assicurativa, di primarie Società, con la quale si impegna a restituire l’Indennizzo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o di diritto all’Indennizzo.
Art. 7.27 Forma di assicurazione: le garanzie del Capitolo 2 - “Furto” sono prestate a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto e pertanto non verrà applicato il disposto dell’art. 1907Valore Intero“, salvo quanto espressamente indicato alle specifiche garanzie
Art 7.28 Anticipo Indennizzo: Trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’Indennizzo minimo presumibile in base alle risultanze acquisite in quel momento, fino ad un importo massimo di € 100.000,00(eurocentomila) e a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare del danno presumibile superi l’importo di euro
50.000 (eurocinquantamila).
Art. 7.29 Rinuncia alla rivalsa: La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all’azione di rivalsa, derivante dall’art. 1916, nei confronti dei:
• Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto seguente, quando l’Assicurato non è una persona fisica;
• coniuge, convivente, genitori, figli, persone iscritte nello stato di famiglia nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• Il Contraente, nonché le persone delle quali il Contraente e/o l’Assicurato devono rispondere a norma di legge;
• Le Società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori compresi i loro dipendenti.
La Società rinuncia all’azione di rivalsa a condizione che l’Assicurato a sua volta abbia rinunciato ad esercitare tale azione nei confronti del responsabile.
Art. 7.30 Buona Fede: l’omessa comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale Risarcimento del danno, purché tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo. La Società, venuta a conoscenza
della circostanza aggravante il Rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio corso, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.31 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate: in caso di Sinistro furto, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno liquidato, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso. Al rinnovo del periodo assicurativo, con conseguente pagamento del Premio annuo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari.
Art. 7.32 Recupero dei beni rubati: se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve avvisare la Società appena ne viene a conoscenza. I beni recuperati appartengono alla Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall’Assicurazione, spetta all’Assicurato; il resto spetta alla Società.
In ogni caso l’Assicurato/Contraente può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo ’Indennizzo ricevuto alla Società. Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell’Indennizzo del danno, la Società risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni.
Norme specifiche relative al Capitolo 3 – Responsabilità Civile
Art. 7.33 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o in alternativa all’intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza entro 3 (tre) giorni da quando è avvenuto il Sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata da inviarsi all’indirizzo della Società (art. 1913 Cod. Civ.)
In sede di denuncia del Sinistro l’Assicurato dovrà inoltrare una descrizione dell’evento dannoso con precisazione delle conseguenze e l’indicazione del luogo, giorno, cause e testimoni del Sinistro. L’Assicurato dovrà in ogni caso inoltrare ogni documento e tutti gli atti giudiziari successivamente in suo possesso e ogni altra notizia utile. E’ dovere dell’Assicurato fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Cod. Civ.).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 7.34 Gestione delle vertenze di danno
La Società ha diritto ad assumere la gestione di tutte le vertenze giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali, a nome dell’Assicurato fino a quando ne ha interesse, nominando ove occorra legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di 1/4 della Somma Assicurata indicata in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il limite di un quarto della Somma Assicurata, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati designati o autorizzati dalla stessa.
È condizione essenziale per l’operatività della garanzia che l’Assicurato non ammetta o non si assuma alcuna responsabilità, ne stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, ne accetti una sentenza di condanna o si accolli Costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.
L'autorizzazione della Società non può essere negata senza ragione, a condizione che la Società sia stata messa nella posizione di esercitare tutti i diritti derivanti dalla presente Polizza.
La Società si riserva la facoltà di poter concordare con l’Assicurato la composizione stragiudiziale di qualsiasi richiesta di Xxxxxxxxxxxx qualora la ritenga vantaggiosa per l’Assicurato, fermo restando il previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione.
Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le perdite pecuniarie riferibili a tale richiesta di Xxxxxxxxxxxx non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale, e comunque sommati i Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore.
La Società ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una Richiesta di Risarcimento, di versare all'Assicurato la residua parte di Xxxxxxxxx non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente Polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.
Art. 7.35 Altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle medesime cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 7.36 Surrogazione
Per qualsiasi Indennizzo liquidato ai sensi della presente Polizza, la Società si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i danni effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’Indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dalla Società sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi dipendente tranne nel caso di una richiesta di Xxxxxxxxxxxx sia determinata da o comunque connessa ad atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del dipendente.
Art. 7.37 Persone non considerate terzi
Ai fini dell’assicurazione di Responsabilità Civile non sono considerati terzi:
a) Il coniuge, il convivente di fatto, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) Quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) Le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
d) Gli addetti che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, compresi subappaltatori e loro dipendenti.
Art 7.38 Regolazione Premio base “fatturato”
Il Premio delle garanzie: “Responsabilità Civile Terzi”, “Responsabilità Civile prestatori di Lavoro (compresa estensione a malattie professionali)”, “Responsabilità Civile Prodotti” è stato calcolato sulla base del fatturato dichiarato al momento della stipulazione della Polizza e viene:
- anticipato in via provvisoria, all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva del fatturato; detto Premio anticipato è da considerarsi quale Premio minimo acquisito dalla Società;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del Contratto, a seconda delle variazioni intervenute nel fatturato durante lo stesso periodo.
Entro 90(novanta) giorni successivi alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o alla minore durata del Contratto, il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, il fatturato consuntivo del periodo assicurativo trascorso. La differenza attiva risultante dalla regolazione del Premio deve essere pagata, previa emissione da parte della Società di regolare appendice, entro 30(trenta) giorni dalla decorrenza dell’appendice stessa.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione del fatturato ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15°(quindicesimo) giorno successivo a quello indicato per la scadenza del Contratto e fino alle ore 24:00(ventiquattro) del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell’art. 1901 cod. civ., comma 2 fermo restando il diritto della Società di agire giudizialmente.
Art 7.39 Regolazione Premio base “addetti”
Il Premio delle garanzie: “Responsabilità Civile Terzi”, “Responsabilità Civile prestatori di Lavoro (compresa estensione a malattie professionali)”, “Responsabilità Civile Prodotti” è stato calcolato sulla base del numero di addetti dichiarato al momento della stipulazione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 1898 cod. civ. in caso di variazione del numero degli addetti in corso del Contratto, il Contraente o l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 7(sette) giorni dal momento della variazione medesima e la Società emetterà regolare appendice di
adeguamento del Premio.
Ferma la tolleranza per i termini di denuncia di variazione, la Società rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all’art. 1898 cod. civ., ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale del Risarcimento, qualora il numero degli addetti accertati al momento del Sinistro dovesse superare quello indicato in Polizza di:
a) una persona per addetti dichiarati in Polizza uguale o inferiore a cinque;
b) due persone per addetti dichiarati in Polizza superiori a cinque ed uguali o inferiori a dieci;
c) tre persone per addetti dichiarati in Polizza superiori a dieci.
In caso di eccedenze superiori il disposto di cui all’art. 1898 cod. civ., ultimo comma, troverà piena applicazione.
Gli addetti che non operano a tempo pieno nelle attività assicurate sono quantificati in proporzione al loro effettivo tempo di impiego. Il numero complessivamente ottenuto viene arrotondato per eccesso all’unità superiore.
Art 7.40 Assicurazione parziale
Il Premio della garanzia “Responsabilità Civile Proprietà del Fabbricato” è calcolato sul valore a nuovo del Fabbricato indicato in Polizza che deve corrispondere al valore di ricostruzione dello stesso. Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo supera di oltre il 10% il valore dichiarato in Polizza dall’Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro. Qualora in caso di Xxxxxxxx trovasse applicazione la suddetta deroga alla regola proporzionale, il Contraente si impegna ad assicurare la differenza con il valore intero al momento del Sinistro
per la residua durata del Contratto; in caso contrario in occasione di successivi Xxxxxxxx non verrà applicata più la predetta deroga.
Art 7.41 Limite di Risarcimento
Fermi i massimali indicati in Polizza alle singole garanzie la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni) in caso di unico Sinistro che coinvolga una o più garanzie del Capitolo 3 Responsabilità Civile. I massimali rappresentano in ogni caso l’obbligazione massima della Società e pertanto eventuali limiti di Indennizzo previsti contrattualmente non si intendono in aggiunta al Massimale ma sono parte dello stesso. Qualora la garanzia viene prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza resta per ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra loro di più Assicurati.
Norme specifiche relative al Capitolo 4 – Danni da Interruzione di Xxxxxxxxx
Art. 7.42 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
c) fornire, a proprie spese, alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, entro 30(trenta) giorni dalla fine del periodo di Indennizzo, tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’interruzione, sia totale che parziale, dell’attività assicurata.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 7.43 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo Perito, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 3% (trepercento) dell'Indennizzo liquidato e con il massimo di Euro 5.000,00 (eurocinquemila) per anno assicurativo, fermo quanto previsto dall’ “Art. 4.9 – Limiti di Indennizzo”.
Art. 7.44 Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione di esercizio;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.6 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui al comma c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 7.45 Determinazione dell’ammontare del danno e Limiti di Indennizzo.
L’ammontare del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:
a) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza per i giorni di interruzione totale di attività
b) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50% (cinquantapercento), per i giorni di interruzione parziale di attività Qualora con la presente Polizza si assicurino più aziende appartenenti allo stesso Gruppo (art. 2359 del Codice Civile, così come modificato in Legge 127/91) l’ammontare
del danno verrà determinato secondo i seguenti criteri:
c) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 50% (cinquantapercento), per i giorni di interruzione totale di attività
d) moltiplicando la somma giornaliera assicurata indicata nella scheda di polizza, ridotta del 75% (settantacinquepercento), per i giorni di interruzione parziale di attività
Per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare per uno o più Sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione somma maggiore di quella complessivamente assicurata.
Art. 7.46 Pagamento dell'Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
L’Indennizzo è pagabile da quando l'Azienda assicurata ha ripreso integralmente la propria attività.
Art. 7.47 Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso.
L’obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 30(trenta) giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30(trenta) giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto anzidetto non costituisce in alcun caso né un riconoscimento di qualsiasi diritto all’Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.
L’Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l’anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30(trenta) giorni dalla data di eccezione.
Art. 7.48 Risoluzione del Contratto
Il Contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
• messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;
• cessione o alienazione, totale o parziale dell’azienda
In tutti i casi, il Premio del periodo incorso è dovuto per intero alla Società.
Art. 7.49 Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art.1916 del Codice Civile., verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, così come modificato dalla legge 1237/91, nonché delle Società medesime, l’amministratore e il legale rappresentante
• i clienti ed i fornitori abituali di Merci relativi all’attività dell’Assicurato, purché l’Assicurato stesso, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile
Art. 7.50 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 7.51 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di Xxxxxxxx però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati
Norme specifiche relative al Capitolo 5 Tutela Legale
Art. 7.52 Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia
Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato quando:
- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento per danni extracontrattuali;
- è avvenuta la priva violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto da parte dell’Assicurato, della controparte o di un terzo;
- viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative e per gli eventuali procedimenti penali che ne dovessero derivare.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- trascorsi 90(novanta) giorni dalla stipulazione del Contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24:00(ventiquattro) del giorno di stipulazione della Polizza, negli altri casi. Se la Polizza è emessa in sostituzione di analogo Contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova Polizza.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).
La garanzia non ha luogo per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
- vertenze, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Persone assicurate, nell’ambito dello stesso Xxxxxxxxx, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Disposizioni che regolano la prestazione del servizio Art. 7.53 Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
a) DENUNCIA TELEFONICA al numero verde 800-28.23.23; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
b) DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: Xxxxxxxx@xxx.xx
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X, 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto Civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al
momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
€ 3.000 (eurotremila). Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si
verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.
Art. 7.54 Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 5.7 “Denuncia di Sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
La Società e la DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 7.55 Disaccordo sulla gestione del Sinistro – arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Xxxxxxx con facoltà di ottenere da DAS
la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 7.56 Recupero somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato per spese, competenze ed onorari in ambito giudiziale e
stragiudiziale
Norme specifiche relative al Capitolo 6 Assistenza
Art. 7.57 Modalità e norme per la richiesta di assistenza
Per erogare le prestazioni la Struttura Organizzativa sarà a disposizione tutti i giorni dell’anno, 24h/24, di tutti gli assicurati che chiameranno al seguente numero dall’Italia:
800 327605
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/00000000. In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- Il tipo di assistenza di cui necessita;
- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In aggiunta per i servizi BENE CLUB l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
- la natura e la quantità di beni e/o dei servizi da acquistare o prenotare;
- ove possibile la marca e il modello del bene per i quali è richiesta la prenotazione/acquisto;
- eventuali limiti temporali di effettuazione del servizio
In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Art 7.58 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni
La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi al Capitolo 6 Assistenza, nonché per l’erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale della Società IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx e della sua Struttura Organizzativa, IMA Servizi S.c.a.r.l.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHE’ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono
in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co- assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti Cosa significa?
1. Diritto all’informazione È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare,
trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa.
2. Diritto di accesso È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se
tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati.
3. Diritto di rettifica È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso
di inesattezza o incompletezza.
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati
È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni.
È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro.
6. Diritto alla portabilità dei dati È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati
personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se
7. Diritto di obiezione al trattamento
decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, senza comprometterne l’usabilità.
È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società.
8. Facoltà di avanzare reclami È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità
con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati.
9. Diritto di revoca del consenso È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il
proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing.
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.2 Calcolo dei preventivi
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento
Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto.
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi
a termini contrattuali o specifici obblighi di legge.
Conferimento Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
4.3 Assistenza Clienti
Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento
Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato).
Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse)
Periodo di conservazione Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta.
Conferimento Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami.
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
RIFERIMENTI UTILI (Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
AREA SELF CLIENTI
Per consultare la sua situazione assicurativa aggiornata acceda, direttamente dall’home page di
xxx.xxxx.xx, all’area clienti a lei riservata.
INTERMEDIARIO
Per ogni necessità di supporto per le coperture assicurative in essere o per valutare nuove soluzioni per le sue esigenze assicurative, si rivolga al suo intermediario di fiducia.
Trova tutti i riferimenti nel Contratto di Polizza.
ASSISTENZA CLIENTI
Numero verde 800 615398 - (Dall’estero x00 00 00000000)
Xxxxx Xxx-Gio: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Ven: dalle 10 alle 12
ASSISTENZA IMA ASSISTANCE (se compresa in Polizza)
Numero verde 800 327605 - (Dall’estero x00 00 00000000) Orari H24
Mail xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (richieste di rimborso spese mediche)
xx.xxx@xxxxxxxxx.xx (informazioni sui dossier e reclami)
ASSISTENZA LEGALE DAS (se compresa in Polizza)
Numero verde 800 282323 - (Dall’estero x00 000 0000000)
Orarx Xxx-Xxx: dalle 8 alle 18
Posta Ordinaria D.A.S. Spa, Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
SERVIZIO SINISTRI (per denunce e informazioni)
Telefono x00 00 00000000
Orarx Xxx-Xxx: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni - Ufficio Sinistri Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
SERVIZIO RECLAMI
Posta Ordinaria Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0
SERVIZIO BENPOWER (per interventi di emergenza)
Telefono 000 000000
Orari H24
BUSINESS
Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e direzione generale
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Tel x00 00 000 000
Fax x00 00 000 000 00
Pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. appartenente al Gruppo assicurativo Bene
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
Polizza Business
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: “Bene Business”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Capitolo 1 Incendio
✓ Danni materiali e diretti da Incendio, fulmine e scoppio, caduta aerei, urto veicoli stradali, spese di demolizione e sgombero delle macerie, onorari periti, guasti pubblica autorità, rovina ascensori e montacarichi, fumo gas e vapori, rimpiazzo del combustibile.
✓ Danni causati ai beni assicurati da trombe e uragani, vento e grandine.
✓ Dannx xxxorsi in occasione di scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio.
✓ Danni verificatisi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e/o condutture di acqua al servizio del fabbricato e relativi costi di riparazione.
✓ Dannx x xerzi in conseguenza di un evento garantito nella presente Capitolo. (opzionale)
✓ Danni da fenomeno elettrico agli impianti elettrici e ed alle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (opzionale)
✓ Dannx xxxe merci in refrigerazione per mancata o anormale distribuzione del freddo. (opzionale)
✓ Rottura accidentale di cristalli. (opzionale)
✓ Guasti o rotture meccaniche al macchinario. (opzionale)
Capitolo 2 Furto
✓ Danni ai beni assicurati da furto, rapina, ed estorsione, danni causati dai ladri, atti vandalici causati dagli autori del furto.
✓ Danni da furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli posti in cassaforte. (opzionale)
✓ Danni da furto, rapina ed estorsione di valori e gioielli ovunque riposti. (opzionale)
✓ Danni da furto, rapina, estorsione e scippo di valori durante il trasporto fuori dai locali assicurati.
Capitolo 3 Responsabilità Civile
✓ Danni involontariamente cagionati a Terzx xx relazione all’attività svolta compresa la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali deve rispondere.
✓ Responsabilità Civile dell’Assicurato verso Prestatori di Lavoro per morte o lesioni personali, compresa l’eventuale rivalsa INPS. (opzionale)
✓ Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualifica di proprietario di immobile. (opzionale)
✓ Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni a Terzi derivanti da difetti dei prodotti per i quali riveste la qualifica di produttore. (opzionale)
Capitolo 4 Danni da Interruzione di Eserxxxxx
x I danni derivanti da interruzione dell’attività in conseguenza di incendio, furto, eventi sociopolitici, fenomeno elettrico, eventi atmosferici.
Capitolo 5 Tutela Legale
✓ Spese assistenza legale e spese processuali.
✓ Spese per intervento di perixx x xonsulente.
✓ Spese di giustizia.
✓ Spese per indagini/ricerca di prove a difesa.
Capitolo 6 Assistenza
✓ Invio di un fabbro, un idraulico, un tapparellista, un elettricista per gli interventi di emergenza.
✓ Consulenza medica telefonica.
✓ Servizi di Concierge.
Che cosa non è assicurato?
Capitolo 1 Incendio
🗶 Dolo dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
🗶 Danni da terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.
🗶 Danni derivanti o connessi a reazioni nucleari, radiazioni o contaminazione radioattiva.
🗶 Danni da inquinamento dell’aria/acqua/suolo.
🗶 Danni da interruzione di attività.
🗶 Danni da Furtx, xxpina, estorsione, saccheggio.
🗶 Dannx xx usura, deterioramento, carenza di manutenzione
🗶 Danni ad alberi, fiori, cespugli, giardini e parchi.
Capitolo 2 Furto
🗶 Dolo e colpa grave dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
🗶 Danni verificatisi in occasione di Incendio. eventi naturali, terremoto, alluvione.
🗶 Danni da interruzione di attività.
🗶 Danni da Furto in mancanza di mezzi di protezione e di chiusura dei locali.
Capitolo 3 Responsabilità Civile
🗶 Danni verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
🗶 Dannx xxx materiali e/o perdite patrimoniali.
🗶 Danni da detenzione di sostanze radioattive e di esplosivi.
🗶 Danni da contaminazione di qualsiasi natura.
🗶 Danni derivanti da asbesto/amianto.
🗶 Danni determinati dall’uso di veicoli a motore.
🗶 Danni da inquinamento e contaminazione in genere.
🗶 Dannx x xose detenute dall’assicurato.
🗶 Danni da furto, multe, ammende o penali.
Capitolo 4 Danni da Interruzione di Esercizio
🗶 Dolo e colpa grave dell’Assicurato o Contraente.
🗶 Verificatisi in occasione di guerra, occupazione militare.
🗶 Danni da terremoto, eruzione vulcanica, franamento e cedimento/smottamento del terreno, valanghe e slavine, inondazione, alluvioni, allagamenti, maremoto.
Capitolo 5 Tutela Legale
🗶 Dannx xx disastro ecologico, atomico, radioattivo.
🗶 Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazione previdenziali o sociali.
🗶 Spese in materia fiscale/tributaria.
🗶 Controversie e procedimenti derivanti dall’utilizzo mezzi a motore
Ci sono limiti di copertura?
! Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili.
! L’operatività della garanzia furto è subordinata ai mezzi di chiusura e prevenzione.
! Il contratto prevede una franchigia frontale e le singole garanzie i possono prevedere scoperti e limiti di indennizzo/risarcimento.
! La garanzia incendio del fabbricato e del contenuto è nella forma a valore intero e pertanto soggetta all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Per l’elenco completo vedi l’allegato.
Mod. BUSI_DIP_1906
Questa polizza assicura il Fabbricato ed il Contenuto dell’attività artigianale/commerciale, contro l’Incendio ed altri eventi, il Furto, la Responsabilità Civile dell’attività, i danni da Interruzione di Eserxxxxx, xx Tutela Legale, l’Assistenza.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione copre le attività Artigianali/Commerciali ubicate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
• In caso di sinistro si deve fare la denuncia scritta entro cinque giorni da quando si è venuti a conoscenza del danno ed attivarsi per limitare lo stesso.
Quando e come devo pagare?
Il Premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della polizza mentre il pagamento delle rate successive deve essere pagato entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza di rata.
Puoi pagare il premio, ferme le regole contrattuali, tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza. In mancanza di disdetta mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un altro anno e così di volta in volta.
Come posso disdire la polizza?
Se il contratto ha una durata uguale o superiore ad un anno è possibile inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza o della scadenza di eventuali rinnovi. E’ facoltà del Contraente decidere di stipulare un contratto senza automatico rinnovo alla scadenza annuale.
Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno la polizza si intende annullata alla sua naturale scadenza.
Assicurazione Business
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. Prodotto “Bene Business”
Data di realizzazione: 01/06/2019
Il presente documento pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mod. BUSI_DIPA_1906
Informazioni sulla Società e sulla sua situazione patrimoniale
Bene Assicurazioni S.p.A. sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx; tel.00.000.000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 Società appartenente al Gruppo assicurativo Bene; numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054. |
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 16,0 milioni di euro, di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e -0,1 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 7,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 10,0 milioni di euro e a 8,9 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 126,5%. Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Capitoli 1 Incendio Trattandosi di contratto nella formulazione “All Risks” vengono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso o delimitato agli specifici articoli. Sono parificati ai danni da incendio i guasti causati per ordine dell’Autorità, quelli arrecati dal Contraente e/o Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso. |
Capitolo 2 Furto La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate in Polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nell’ubicazione indicata in Polizza, causati da: 1. Furto a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati: a. Vxxxxxxxxx xe difese esterne mediante rottura, scasso, demolizione delle difese esterne dei locali, uso di chiavi false, grimaldelli o altri simili arnesi; b. Con uso fraudolento di chiavi vere, in caso di furto, rapina, scippo, smarrimento delle stesse. La garanzia è operante esclusivamente dopo aver presentato denuncia di furto, rapina, scippo, smarrimento delle chiavi alle competenti Autorità di Polizia, e fino alla sostituzione delle serrature e comunque non oltre le ore 24:00 (ventiquattro) del quinto giorno dalla denuncia stessa; c. Per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda il superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; d. In modo clandestino purchè la refurtiva venga asportata a locali chiusi violando le difese dall’interno; 2. Furto perpetrato: a. Dxxx’xxxxrno attraverso le maglie di saracinesche o luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante; |
b. Dai dipendenti, al di fuori dell’orario di lavoro ed a locali chiusi, a condizione che il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi; c. Con rottura dei vetri delle vetrine fisse durante l’orario di apertura al pubblico e con presenza di addetti nei locali assicurati; d. Con rottura, fra le ore 8:00(otto) e le ore 24:00(ventiquattro), dei soli vetri fissi delle vetrine e delle porte vetrate, efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% (ventipercento) del danno; 3. Rapina ed estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza, anche se le persone, qualunque esse siano, sulle quali viene fatta la violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono inoltre compresi in garanzia: 4. I guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, a: a. Infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati; b. Camere di sicurezza e relative porte (escluso il Contenuto); c. Impianti di sorveglianza o allarme che proteggono i locali contenenti i beni assicurati o l’area aziendale; d. Cancelli, cancellate o recinzioni posti a protezione dell’are a aziendale o dei locali che contengono i beni assicurati; La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila) 5. I danni causati ai beni assicurati nel commettere o tentare il furto, la rapina o l’estorsione; 6. Il furto di fissi ed infissi, escluso grondaie ed altre installazioni esterne, al servizio del Fabbricato; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 1.000,00 (euromille) 7. Gli atti vandalici commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione, consumati o tentati, all’interno dei locali contenenti i beni assicurati; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) della Somma Assicurata come Contenuto con il massimo annuo di € 5.000,00 (eurocinquemila) 8. Le spese documentate per la duplicazione/rifacimento di documenti personali sottratti all’Assicurato in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabili a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento) 9. Le spese documentate per la sostituzione delle serrature di ingresso ai locali contenenti i beni assicurati danneggiate a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 500,00 (eurocinquecento) 10. Le spese documentate per il miglioramento dei mezzi di chiusura e protezione a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille) 11. Le spese documentate per una temporanea vigilanza dei locali contenenti i beni assicurati qualora non sia possibile il regolare funzionamento dei mezzi di chiusura danneggiati da rottura o scasso; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille) 12. Le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle disposizioni di Polixxx, xxnché la quota parte di spese a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza con il massimo di € 3.000,00 (eurotremila) 13. Le spese per la ricostruzione di archivi anche informatici, stampi e modelli danneggiati a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza annua di € 1.000,00 (euromille) |
Capitolo 3 Responsabilità Civile Responsabilità Civile verso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento per capitele interessi e spese, quale civilmente responsabile a termini di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta in Polizza. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Sono altresì comprese le attività che possono essere considerate complementari ed accessorie all’attività dichiarata in Polizza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Partecipazione a fiere e mostre compresi i danni causati durante l’allestimento, il montaggio e lo smontaggio degli stand; 2) Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani; 3) Servizio antincendio interno o intervento diretto dei dipendenti a tale scopo; 4) Organizzazione di visite all’azienda, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa; 5) Servizio di pulizia dei locali adibiti all’attività dichiarata in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza; |
6) Impiego da parte dell’Assicurato e dei suoi dipendenti, nell’ambito dell’attività assicurata, di velocipedi e mezzi di trasporto a mano; 7) Gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dei locali dell’azienda, compresa la responsabilità personale, esclusa quella professionale, dei sanitari e degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge; 8) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, ovunque installati sul territorio Italiano; 9) Gestione di CRAL aziendale, spacci aziendali anche aperti al pubblico, 10) Organizzazione di attività sportive o ricreative, ritrovi, manifestazione e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere; 11) Proprietà di cani da guardia, compresa la responsabilità di colui che li ha in consegna per conto del proprietario 12) Gestione di servizi di ristoro, mensa aziendale, proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compreso il Rischio conseguente alla somministrazione di cibi. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Azienda. Resta esclusa, qualora la gestione viene affidata a terzi, la Responsabilità Civile imputabile al gestore; 13) Pulizia, riparazione, ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell’attività dichiarata in Polizza; 14) Errata od insufficiente segnaletica nei parcheggi o nelle aree di pertinenza dell’azienda. Per le attività complementari ed accessorie affidate a soggetti terzi non alle dirette dipendenze dell’Assicurato, le garanzie saranno operanti esclusivamente per la sola committenza. Sono inoltre comprese in garanzia le seguenti estensioni: a) Committenza veicoli: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell’Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell’Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. b) Rischio smercio: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi, compreso gli acquirenti, causati dalle cose vendute, escluso i danni causati da vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nei locali dove viene svolta l’attività l’assicurazione è operante anche per i danni dovuti da vizio del prodotto. La garanzia è operante esclusivamente per prodotti venduti o somministrati durante il periodo di validità della garanzia a condizione che i danni si verifichino entro 12(dodici) mesi dalla vendita o somministrazione e comunque non oltre 3(tre) mesi dalla scadenza della Polizza. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% (cinquantapercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 500.000 (eurocinquecentomila) per annualità assicurativa. Tale limite rappresenta anche il massimo esborso per la Società in caso di Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi, causati dalle cose vendute o somministrate, originatisi da una stessa causa, anche se manifestatisi in momenti diversi ma comunque entro il periodo di validità della Polizza. Se al momento del Sinistro le merci vendute o somministrate coperte da assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti la presente garanzia opera esclusivamente, nei limiti della Somma Assicurata, per la parte di danno eccedente la Somma Assicurata con detta Polizza Responsabilità Civile Prodotti. c) Responsabilità personale addetti: La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, o ad altri dipendenti, se operante la garanzia RCO, nello svolgimento delle loro mansioni. Relativamente alla presente garanzia la Società risponde: • Per danni a terzi nei limiti del Massimale RCT indicato in Polizza • Per danni ad altri addetti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nel limite del Massimale RCO se attivata la garanzia. d) Responsabilità danni da incendio: La garanzia, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 3.2 punto 14, comprende la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del Fabbricato o del relativo Contenuto, destinati all’attività dichiarata in Polizza, di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuto La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa ed è prestato per l’eccedenza di quanto già eventualmente coperto con la garanzia “Ricorso Terzi” del capitolo Incendio. e) Interruzione o sospensione dell’attività: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili in base al presente Capitolo. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 150.000 (eurocentocinquantamila) per annualità assicurativa. |
f) Lavori presso terzi: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, per danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento di attività, inerenti quelle assicurata, al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza, quali: carico e scarico, assistenza, montaggio e smontaggio, installazione, manutenzione, riparazione, verifica, rifornimento, compresi i danni: • Ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume e peso non possono essere rimosse agevolmente o la cui rimozione risulti difficoltosa • Alle cose altrui da incendio, scoppio ed esplosione di cose dell’Assicurato o da lui detenute • Ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni • Alle cose movimentate per esigenze di carico e scarico conseguenti alla caduta delle cose stesse per rottura o guasto del mezzo meccanico utilizzato La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10%( diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euoduecentocinquantamila) per annualità assicurativa. g) Danni a veicoli parcheggiati: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni ai veicoli a motore, sia dei dipendenti che di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell’azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 per annualità assicurativa. h) Danni a mezzi sotto carico e scarico: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni nell’ubicazione indicata in Polizza. Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo nonché quelli cagionati a cose che si trovino sui mezzi stessi. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 100.000 (eurocentomila) per annualità assicurativa. i) Dannx x xose in consegna e custodia: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia all’Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. Sono esclusi i danni: • da furto, incendio, smarrimento, atti vandalici e quelli da mancato utilizzo. • alle cose che in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione • alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono oggetto di lavoro • necessari per l’esecuzione dei lavori • alle cose trasportate, movimentate, sollevate, caricate, scaricate, rimorchiate La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000 (euroventicinquemila) per annualità assicurativa. j) Committenza lavori straordinaria manutenzione: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati e relativi impianti destinati all’attività assicurata rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni cagionati a terzi, per morte o lesioni personali. La garanzia è operante a condizione che L’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il tutto conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo stesso. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% (diecipercento) del Massimale indicato in Polizza con il massimo di € 250.000 (euroduecentocinquantamila) per annualità assicurativa. k) Leasing: L’Assicurazione RCT comprende la Responsabilità Civile derivante a Società di Leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione all’Assicurato/ Contraente. Ai fini della presente garanzia l’Assicurato/Contraente non è considerato terzo mentre i dipendenti dell’Assicurato son considerati terzi nei limiti del Massimale RCO, se attivata la garanzia. Nel caso risulti operante un’altra assicurazione, stipulata dalla Società di Leasing per le medesime garanzie, la presente opera a secondo Riscxxx x xertanto per l’eventuale eccedenza rispetto ai massimali di detta Polizza. l) Inquinamento accidentale: La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, serbatoi, macchinari ed attrezzature dell’azienda assicurata. La garanzia è altresì operante per le spese sostenute dall’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile in base alla presente garanzia. In caso di più richieste di Risaxxxxxxxx, xxanzate anche in tempi diversi, ma originate da una medesima causa di inquinamento il Sinistro sarà considerato come unico evento e pertanto il limite di Risarcimento indicato nel simplo di Polizza deve intendersi unico. La garanzia opera esclusivamente per danni avvenuti durante il periodo di validità della Polizza e denunciati non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza della stessa. Ai fini della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’apposizione di uno Scoperto del 10% (diecipercento) col minimo di € 5.000,00 (eurocinquemila) e con un massimo di Risarcimento per annualità assicurativa pari a € 100.000,00 (eurocentomila) |
Capitolo 4 danni da interruzione di esercizio La Compagnia indennizza l'Assicurato, nei limiti previsti dalla Polizza, delle perdite che a quest’ultimo possono derivare da interruzione o intralcio causati all’attività dichiarata svolta nel luogo sopra specificato in conseguenza di uno dei seguenti eventi: a) autocombustione o fermentazione b) azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica c) caduta ascensori e/o montacarichi d) caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti artificiali, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi e) crollo e/o collasso strutturale del Fabbricato causato da cedimento e/o franamento del terreno nonché da cedimento delle fondazioni o delle strutture dei fabbricati, purchè non causati da o conseguenti a slavine, valanghe, eruzione vulcaniche, errori di progettazione o di calcolo, errori nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, sovraccarico delle strutture portanti; mancata od inadeguata manutenzione f) crollo totale o parziale del Fabbricato provocato da sovraccarico di neve. La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non è assimilabile al crollo g) danni ad impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici h) danni alle macchine ed impianti elettrici di pertinenza del Fabbricato e/o del Contenuto i) danni da acqua: spargimenti d'acqua fuoriuscita a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento installati nel Fabbricato j) danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno k) esplosione l) eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, pioggia, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria. m) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o di sabotaggio, compresi i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine a seguito di tali eventi n) furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato a condizione che: - L’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi; - Il furto sia commesso in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi. o) furto. Sono parificati ai danni da furto Il furto di fissi ed infissi o i guasti causati agli stessi; p) i guasti causati ai locali e alle cose assicurate in occasione di furto consumato o tentato q) gelo r) implosione s) incendio, compresi i danni provocati allo scopo di arrestare l'Incendio t) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica u) rapina, compresa quella iniziata dall’esterno dei locali dell’Assicurato v) rigurgito delle acque di scarico dalle canalizzazioni o dalle fognature di proprietà o in uso all'Assicurato a seguito di guasto, rottura accidentale od occlusione w) rottura di vetri e cristalli x) scoppio, anche esterni, compresi quelle di materie o sostanze esplosive detenute. legalmente dall'Assicurato. Questa garanzia non è operativa se lo scoppio avvenuto nell’impianto o nel Macchinario è determinato da corrosione, usura o difetto di materiale y) urto di veicoli stradali o natanti |
Capitolo 5 Tutela Legale La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art.5.2. Vi rientrano le spese: • di assistenza in sede stragiudiziale; • per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • processuali nel procedimento penale (art. 535 cod. proc. pen.); |
• liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; • conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; • per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi. Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: • le spese per l’assistenza di un interprete; • le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; • l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60(sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. Forma di garanzia Tutela legale business La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività di impresa o professionale dichiarata in Polizza, qualora: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione di natura colposa. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.5 Esclusioni; b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell’art. 408 del Codice di Procedura Penale o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato o a seguito dell’archiviazione o della derubricazione. Sono espressamente esclusi i casi di estinzione del reato e quelli di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento). Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano ricevuto comunque notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5.5 Esclusioni; c) subiscano danni derivanti da responsabilità extracontrattuale originata da fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza; d) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito da parte delle Persone Assicurate. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell’Assicurato, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile, con il limite massimo di € 1.000,00 (euromille). Si intendono escluse le altre spese di difesa. e) il Contraente, nell’ambito dell’attività dichiarata in Polizza, debba sostenere controversie di diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 1.000,00 (euromille) relative a: • controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti; nel caso in cui il Contraente sia un professionista che svolga la propria attività in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, la garanzia opera per la tutela dei suoi diritti per vertenze nei confronti del datore di lavoro, compresa l’eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il Risarcimento di quanto pagato a terzi; • controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività. f) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione |
relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (euromille). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza); • D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy); • D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe; • D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente); • D. Lgs. n. 231/2001 in tema di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico del Contraente. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 (euroduemilacinquecento) per Sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza. |
Capitolo 6 Assistenza La Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. 1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell’Esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio fino ad un massimo di € 500,00 (eurocinquecento) IVA inclusa per Sinistro. La prestazione è operante nei casi sotto indicati. Impianto idraulico: a. allagamento nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale; b. mancanza d'acqua nei locali dell’Esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale; c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’Esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell’Esercizio commerciale. La prestazione non è dovuta: ‐ per i casi a e b, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell’Esercizio commerciale; ‐ per il caso c, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici. Impianto di riscaldamento: a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell’Esercizio commerciale; b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell’Esercizio commerciale. La prestazione non è dovuta: ‐ per interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; ‐ per guasti delle tubature a monte del contatore gas; ‐ per guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. 2) Pronto intervento per danni da acqua Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell’Esercizio commerciale e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa per Sinistro. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico; b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è dovuta: |