DEFINIZIONI
Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei
LOTTO n°8
CAPITOLATO KASKO PER MISSIONE
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con:
Contraente : soggetto che stipula l’assicurazione
Impresa : la Compagnia Assicuratrice
Broker : R.T.I. Xxxxx X.x.x./AMA Insurance Brokers Sas
Assicurato : il soggetto a favore del quale è prestata L’assicurazione
Assicurazione : il contratto di assicurazione
Polizza : il documento che prova l’assicurazione
Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio : la probabilità che si verifichi il danno
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente
In deroga agli artt.1892,1893,1894,1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 2) Durata della polizza
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2009 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2012, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l’assicurazione.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Art.3) Pagamento del premio
Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 4) Proroga dell’Assicurazione
Vale quanto previsto all’Art. 2 che precede.
Art. 5) Regolazione Premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minore durata del contratto, secondo le variazioni, intervenute durante lo stesso periodo, degli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
Le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Xxxxxx incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza.
Art. 6) Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all’altra parte, anche tramite la Spett.le Marsh S.p.a., Broker al quale l’Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 7) Assicurazione per conto di chi spetta
Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile.
Art. 8) Interpretazione del contratto
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonchè le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente /Assicurato
Art. 9) Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10)Altre assicurazioni
In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell’art. 1910 c.c.
Art. 11) Limite territoriale
Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx nonchè per i paesi previsti dalla carta verde.
Art. 12) Imposte
Le imposte stabilite per leggi presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 13) Foro Competente
Per controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.
Art. 14) Rinvio alle norme di legge
Per quanto non regolato dalla polizza (norme dattiloscritte) valgono le norme di legge.
Art. 15) Clausola Broker
Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh /Arena Broker con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, xxxxxxx e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 16) Enti assicurati
La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motori o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente:
- dai dipendenti di ogni ordine e grado, dai dirigenti e direttori, dai medici addetti alla continuità assistenziale e turistica, dai para-subordinati e dai lavoratori interinali in forza al Contraente stesso nonché dai medici specialisti ambulatoriali durante l’effettuazione di visite domiciliari;
Sono anche compresi in garanzia:
a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati;
b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al veicolo per gli scopi ai quali lo stesso è adibito).
Art. 17) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto.
Art. 18) Copertura automatica
La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente che, pertanto faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.
Art. 19) Colpa grave dell'Assicurato
La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo indicato nella clausola "delimitazione delle garanzia".
Art. 20) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore
L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'Art. 1916 CC, nei confronti del conducente del veicolo.
GARANZIA KASKO
Art. 21) Oggetto della garanzia
L'Assicuratore risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle, ai sensi dell'Art. 1916 del cc. nei confronti del conducente.
La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione.
Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano.
Art.21.1 - Danni parziali
La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autoveicolo.
L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro.
Art. 21.2)Esclusioni
La garanzia non opera:
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada)
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell’automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato e/o del Contraente;
- per danni determinati da vizi di costruzione
- per danni cagionati da operazioni di carico e scarico
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque -insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività.
GARANZIA RISCHI DIVERSI
Art. 22) Oggetto della garanzia
L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa:
A) Incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
B) Furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonchè i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
C) Inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
D) Eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
E) Eventi socio-politici
F) Atti vandalici
La garanzia è prestata ”a primo rischio assoluto” fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di rischio.
Art.22.1 Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività e determinati o agevolati da dolo del conducente, verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A) Bagagli
Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del veicolo assicurato, l'Assicuratore rimborsa, i danni ai bagagli (e loro contenuto) a bordo del veicolo di proprietà dell'assicurato, del conducente o dei trasportati.
La garanzia é prestata fino alla concorrenza di euro 2.580,00 per evento e con il limite di euro 5.165,00 per anno assicurativo.
Sono esclusi, comunque denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.
B) Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'Assicuratore rimborserà, purchè
documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza per sinistro di Euro 258,00.
C) Recupero veicolo rubato e/o rapinato
Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.
Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato.
Il Contraente potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione all'assicuratore dell'indennizzo ricevuto.
D) Immatricolazione di veicolo sostitutivo
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del veicolo stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese di immatricolazione
E) Reimmatricolazione del veicolo
In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile anche conseguente a furto del veicolo con successivo ritrovamento l'Assicuratore rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino alla concorrenza per sinistro, della somma di Euro 258,00 .
F) Rottura cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 516,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
G) Soccorso stradale
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 258,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 21) e 22).
PROCEDURA SINISTRI
Art. 23) Denuncia del sinistro
In deroga a quanto disposto dall’Art. 1913 de Codice Civile, il Contraente in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker e/o alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
Art.24) Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di
presentazione della denuncia (all’Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all’Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.
Art.25) Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale
Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato:
- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
Art.26) Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art.27) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso :
- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato)
Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile…………………………all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti
impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente xxxxxxxx ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato Lotto 8 – Kasko per missione)
SOMMA ASSICURATA A P.R.A. Euro 30.000,00 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio lordo anticipato è calcolato come segue:
N° Km preventivati: n° 120.000
Premio lordo per ogni 100 Km: Euro……..……
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: Euro…………..
Franchigie: Euro 150,00 per ogni sinistro
RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto)
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
LA/LE SOCIETA’