Condizioni di assicurazione
Allegato A) – APPENDICE N.4 ALLA CONVENZIONE “XXXXXXX XXXXXXX” N. 3175
CONVENZIONE “XXXXXXX XXXXXXX” 3175
Condizioni di assicurazione
Aggiornamento al 19/09/2022
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, costituita nel 1997 dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende del Commercio (Fe.N.D.A.C., oggi Manageritalia) è, attualmente, un ente bilaterale gestito da Manageritalia (Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi) e Confcommercio (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo), avente il compito - in ottemperanza a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi - di realizzare, mediante specifiche polizze di assicurazione collettive, forme di “Previdenza e Assistenza “ a favore dei Dirigenti ed Ex Dirigenti (detti “Affiliati” all’Associazione) di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, in qualità di Contraente, a partire dal 1998, ha, pertanto, sottoscritto con primarie Imprese assicuratrici una serie di Convenzioni, susseguitesi nel tempo, per l’erogazione delle suddette prestazioni assicurative.
In continuità con quanto sopra esposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx ha stipulato, sempre quale Contraente, insieme alle Imprese assicuratrici CNP Vita Assicurazione S.p.A. (già Aviva Life S.p.A.), Generali Italia S.p.A. e Cargeas Assicurazioni S.p.A. una nuova Convenzione denominata “Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx n. 3175” avente durata quinquennale.
In data 1° ottobre 2021 - a seguito delle modifiche riguardanti il welfare integrativo offerto per il tramite degli enti bilaterali all’uopo previsti stabilite attraverso la sottoscrizione nel giugno 2021 degli accordi di proroga dei CCNL vigenti - il Fondo “Xxxxx Xxxxxxx”, Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime (di seguito per brevità FASDAC) assume, insieme all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, la contraenza della Convenzione limitatamente alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “temporanea” e, nell’ambito di tale forma assicurativa, limitatamente ai soggetti iscritti al FASDAC siano essi Dirigenti attivi o Prosecutori volontari.
Con la suddetta Convenzione sono state fissate le Condizioni delle Polizze collettive per l’assicurazione sulla vita (garanzie prestate in coassicurazione da CNP Vita Assicurazione
S.p.A. e Generali Italia S.p.A.) e delle Polizze Cumulative per l’assicurazione danni (garanzie prestate da Cargeas Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A.), stipulate per garantire le prestazioni assicurative previste a favore degli “Affiliati” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o agli Iscritti al FASDAC.
Dette Condizioni di polizza si collocano in un contesto basato su logiche di tipo solidaristico/mutualistico nell’interesse della collettività degli Assicurati stessi in continuità con le precedenti Convenzioni e sono state concordemente negoziate fra le parti costituendo il risultato dell’incontro delle rispettive volontà.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC e le Società assicuratrici hanno affidato gli oneri relativi alla gestione della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175 ad Assidir S.r.l., quale unico intermediario assicurativo di quest’ultima (nonché delle precedenti Convenzioni) per l’intera durata della stessa e per gli effetti successivi alla sua cessazione.
Le prestazioni assicurative previste a favore degli Assicurati sono quelle relative alle seguenti forme assicurative:
⮚ “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” (Polizza collettiva vita);
⮚ “Temporanea caso morte monoannuale” (Polizza collettiva vita);
⮚ “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (Polizza collettiva vita);
⮚ “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” (Polizza cumulativa danni);
⮚ “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” (Polizza cumulativa danni);
⮚ “Assicurazione Ponte” contro il rischio della perdita d’impiego (Polizza cumulativa danni);
⮚ “Infortuni professionali ed extraprofessionali” (Polizza cumulativa danni). le cui condizioni contrattuali sono contenute nelle successive Sezioni.
Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3175
INDICE
GLOSSARIO DELLA CONVENZIONE “XXXXXXX XXXXXXX” 3175 10
Disposizioni di carattere generale della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175 (valide per tutte le forme assicurative di cui alle successive Sezioni) 18
1. CONTRAENTE ED ASSICURATI 19
2. ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE COLLETTIVE PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA E DELLE POLIZZE CUMULATIVE PER L’ASSICURAZIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA, ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO, ASSICURAZIONE PONTE E INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI - DOCUMENTAZIONE RELATIVA E OBBLIGHI SUCCESSIVI 20
4. PRESTAZIONI E CONDIZIONI 24
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO E UTILIZZO DEI PREMI 24
10. COMPETENZA DEI PREMI E LORO ATTRIBUZIONE 31
11. SOVRAPPOSIZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI 32
12. EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE - CARENZE 32
13. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA 34
15. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 36
16. PROSECUZIONE VOLONTARIA 36
17. CARENZE PER I PROSECUTORI VOLONTARI 44
18. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI ALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXX 46
21. COSTITUZIONE DELL’ OSSERVATORIO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA “XXXXXXX XXXXXXX” 3175 50
22. DURATA DELLA CONVENZIONE 52
25. ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX ART. 808 TER C.P.C. 53
26. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 54
Condizioni di assicurazione relative alla forma assicurativa “Mista a premio unico
RICORRENTE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE” 58
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 59
ART. 2 CONTRAENTE ED ASSICURATI 59
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE 59
ART. 6 LIMITI DI ETA’ E DURATA CONTRATTUALE 62
ART. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 62
ART. 9 PREMIO DI ASSICURAZIONE 63
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA 64
ART. 11 RISCATTO TOTALE E RISCATTO PARZIALE 64
ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX | ||
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA FORMA ASSICURATIVA “TEMPORANEA CASO MORTE MONOANNUALE” 78
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 79
ART. 2 CONTRAENTE E ASSICURATI 79
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE- COMMORIENZA 79
ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 80
ART. 7 PREMIO DI ASSICURAZIONE 81
ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO 81
ART. 9 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE ED EFFICACIA DELLA GARANZIA 81
ART. 11 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA – INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO
DEI PREMI – RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO 82
ART. 13 DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 83
ART. 14 INTERRUZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA 83
ART. 15 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 83
ART. 16 SINISTRO CHE COLPISCA PIU' TESTE 83
ART. 19 INFORMATIVA PERIODICA 84
ART. 20 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 84
ART. 21 RISCATTO – RIDUZIONE - PRESTITI 84
ART. 26 LEGISLAZIONE APPLICABILE 85
ART. 27 MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 85
Condizioni di assicurazione relative alle forme assicurative di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza – Long Term Care” (nella forma “Temporanea” e nella forma
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’ 87
ART. 2 CONTRAENTE E ASSICURATI 87
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE 88
ART. 5 DEFINIZIONE DELLO STATO DI DIPENDENZA 89
ART. 6 AMMONTARE DELLA RENDITA GARANTITA 89
ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX | ||
Condizioni di assicurazione relative alla Polizza: “Invalidità Permanente conseguente a
Malattia” “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ COASSICURATRICI 100
ART. 2 CONTRAENTE ED ASSICURATI 100
ART. 3 EFFETTO E SCADENZA DELLA POLIZZA 101
ART. 4 COPERTURE PRESTATE 101
ART. 5 EFFETTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 102
ART. 6 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 103
ART. 7 ABBUONO DI PREMIO 103
ART. 8 REVISIONE TECNICA DEL PREMIO 104
ART. 9 ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX
ART. 808 TER C.P.C. 104
ART. 10 PROVA 105
ART. 11 TASSE E IMPOSTE 105
ART. 12 VALIDITÀ TERRITORIALE 105
ART. 13 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DI INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA 105
ART. 14 INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 105
ART. 15 INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA PREESISTENTE – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ 106
ART. 16 DENUNCIA DEL SINISTRO INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA E
OBBLIGHI SUCCESSIVI 107
ART. 17 CRITERI E TERMINI DI LIQUIDAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 108
ART. 18 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI DENUNCIA DI MALATTIA 108
ART. 19 DIRITTO ALL’INDENNIZZO 109
ART. 20 INVALIDITÀ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA – LIQUIDAZIONE 110
ART. 21 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O
INFORTUNIO 110
ART. 22 | ASSICURAZIONE ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ | |
PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO – | ||
CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ | 111 | |
ART. 23 | ASSICURAZIONE ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ | |
PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO – | ||
DENUNCIA DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE ED OBBLIGHI | ||
RELATIVI | 111 | |
ART. 24 | ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE | |
TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO – LIQUIDAZIONE | 111 | |
ART. 25 | RECLAMI | 112 |
SEZIONE N. 6 114
Condizioni di assicurazione relative alla Polizza “Assicurazione Ponte” contro il rischio
della Perdita d’Impiego 114
ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 115
ART. 2 CONTRAENTE ED ASSICURATI 115
ART. 3 EFFETTO E SCADENZA DELLA POLIZZA 115
ART. 4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 116
ART. 5 PERDITA D’IMPIEGO 116
ART. 6 PRESTAZIONE ASSICURATA E PERIODO DI INDENNIZZO 117
ART. 7 MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREAVVISO O INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO SPETTANTI DOVUTI DAL DATORE DI
LAVORO 118
ART. 8 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 118
ART. 9 DENUNCIA DELLA PERDITA D’IMPIEGO E OBBLIGHI RELATIVI 119
ART. 10 LIQUIDAZIONE 121
ART. 11 DENUNCE SUCCESSIVE 121
ART. 12 ABBUONO DI PREMIO 121
ART. 13 REVISIONE TECNICA DEL PREMIO 122
ART. 14 PROVA 122
ART. 15 TASSE E IMPOSTE 122
ART. 16 VALIDITÀ TERRITORIALE 122
ART. 17 RECLAMI 122
SEZIONE N. 7 124
Condizioni di assicurazione relative alla Polizza 124
“INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI” 124
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ COASSICURATRICI 125
ART. 2 CONTRAENTE ED ASSICURATI 125
ART. 3 EFFETTO E SCADENZA DELLA POLIZZA 126
ART. 4 COPERTURE PRESTATE 126
ART. 5 EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 126
ART. 6 ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX
ART. 808 TER C.P.C. 127
ART. 7 PROVA 127
ART. 8 TASSE E IMPOSTE 127
ART. 9 VALIDITÀ TERRITORIALE 127
ART. 10 DIRITTO DI SURROGAZIONE 128
ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI 128
ART. 12 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 128
ART. 13 ASSICURAZIONE IN BASE ALL’AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI –
SOMME ASSICURATE 129
ART. 14 ESCLUSIONI 130
ART. 15 MORTE 130
ART. 16 MORTE PRESUNTA 130
ART. 17 INVALIDITA’ PERMANENTE 131
ART. 18 MALATTIE PROFESSIONALI 131
ART. 19 MALATTIE TROPICALI 132
ART. 20 RISCHIO VOLO 132
ART. 21 CALAMITA’ NATURALI 132
ART. 22 RISCHIO GUERRA 132
ART. 23 | XXXXXXXXX DELLA SOMMA ASSICURATA IN CASO DI MORTE A SEGUITO | |
DI REATO DI XXXXXX, TENTATA RAPINA, ESTORSIONE E TENTATIVO DI | ||
SEQUESTRO | 133 | |
ART. 24 | PRATICA DI SPORT E DI ALPINISMO | 133 |
ART 25 | ERNIE TRAUMATICHE DA SFORZO | 133 |
ART. 26 | XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | 133 |
ART. 27 | DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO | 134 |
ART. 28 | CRITERI DI LIQUIDAZIONE | 134 |
ART. 29 | DIRITTO ALL’INDENNIZZO | 135 |
ART. 30 | LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO | 135 |
ART. 31 | ANTICIPO INDENNIZZI PER INVALIDITA’ PERMANENTE | 135 |
ART. 32 | ESONERO DENUNCIA INFERMITA’ PREGRESSE | 135 |
ART. 33 | SUDDIVISIONE DEL PREMIO | 136 |
ART. 34 | RECLAMI | 136 |
ART. 35 | ABBUONO DI PREMIO | 137 |
ART. 36 | REVISIONE TECNICA DEL PREMIO | 137 |
ART. 37 | REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL PREMIO | 138 |
SEZIONE N. 8 139
Tabelle 139
Tabella n° 1 – Forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” 140
Tabella n° 2 – Capitali assicurati in caso di morte e premi annui calcolati in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato all’inizio di ogni anno assicurativo. 141
Tabella n° 3 – Coefficienti di conversione da capitale a scadenza in rendita. 142
Valori di conversione di 1.000€ di capitale a scadenza in rendita annua vitalizia immediata rivalutabile posticipata. Tavola ANIA A62D (impegni differiti) a tasso tecnico 0% 142
Tabella n° 4 – Premi annui relativi alla forma assicurativa di Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “a Vita Intera” 143
Tabella n° 5 – Destinazione del premio assicurativo 144
Tabella n° 5.1 – Destinazione del Premio Annuo per il Dirigente “a contribuzione ordinaria” (comma
5.1 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1) 144
Tabella n° 5.2 – Destinazione del Premio Annuo per il Dirigente “a contribuzione agevolata” (comma
5.2 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1) 145
Tabella n° 5.3 – Destinazione del Premio Annuo per il Dirigente “a contribuzione agevolata” nominato “in sospensione degli obblighi contributivi” (comma 5.3 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1) 146
Tabella n° 5.4 – Destinazione del Premio Annuo per il Prosecutore Volontario (comma 5.4 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1 147
Tabella n° 5.5 - Destinazione del Premio Annuo per il Prosecutore Volontario (comma 5.4 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1) 148
Tabella n° 5.6 - Destinazione del Premio Annuo per il Prosecutore Volontario (comma 5.4 del punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” della Sezione 1) 149
Tabella n° 6 - Rendita collegata a problemi di non autosufficienza. Coefficienti di conversione della rendita in capitale rispetto agli anni trascorsi. 150
Tabella n° 6.1 - Maschi - Valori calcolati rispetto ad un tasso tecnico del 2% e un tasso di incremento della rendita annua del 3% 150
Tabella n° 6.2 - Femmine - Valori calcolati rispetto ad un tasso tecnico del 2% e un tasso di incremento della rendita annua del 3% 151
SEZIONE N. 9 152
Documenti da presentare 152
1. ENTRATA IN COPERTURA (ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE COLLETTIVE E DELLE
POLIZZE CUMULATIVE) 153
2. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI 154
3. VARIAZIONE DEL DELEGATO 154
4. PROSECUZIONE VOLONTARIA 155
5. ADESIONE ALLA GARANZIA DI RENDITA COLLEGATA A PROBLEMI DI NON AUTOSUFFICIENZA nella forma “a Vita intera” 155
6. RISCATTO TOTALE (garanzia “mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”) 156
7. RISCATTO PARZIALE (garanzia “mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”) 157
8. CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA (garanzia “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”) 158
9. DECESSO 158
10. INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA 163
11. INVALIDITA’ PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO 164
12. STATO DI DIPENDENZA TOTALE E PERMANENTE (NON AUTOSUFFICIENZA) 164
13. PERDITA D’IMPIEGO 165
14. INFORTUNIO 167
GLOSSARIO
della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3175
Il glossario raccoglie il significato assunto dai termini utilizzati nelle Condizioni di assicurazione di tutte le Polizze previste dalla Convenzione.
Affiliato:
il Dirigente, il Prosecutore volontario e l’Ex-Dirigente di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi in favore dei quali, sussistendone i presupposti, sono prestate le garanzie assicurative previste dalla Convenzione stipulata dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Assicurato:
il soggetto protetto dall’Assicurazione e cioè il Dirigente, l’Ex Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e il “Prosecutore volontario”, affiliati all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o iscritti al FASDAC, nel cui interesse le Polizze di cui alla Convenzione “3175” vengono sottoscritte – nei limiti ivi contenuti - dall’Associazione e dal FASDAC stesso.
Assicurazione:
la garanzia prestata con il Contratto di assicurazione.
Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”:
Ente preposto dai CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi per organizzare forme di previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio a favore dei propri Affiliati.
Aspettativa non retribuita:
periodo di sospensione dell’attività di servizio richiesto dal Dirigente al Datore di Lavoro per giustificati motivi, durante il quale non viene corrisposta la retribuzione.
Azienda:
Ente o società che applica i CCNL.
Beneficiario:
per le Polizze Collettive per l’assicurazione sulla vita: il soggetto designato in polizza dall’Assicurato, che può coincidere o meno con lo stesso e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Per l’Assicurazione di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”: l’Assicurato;
Per l’Assicurazione di “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”: l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Per l’”Assicurazione Ponte”: gli Enti.
Per l’Assicurazione “Infortuni professionali ed extraprofessionali”:
- in caso di morte dell’Assicurato: il soggetto designato in polizza dall’Assicurato;
- in caso di Invalidità Permanente dell’Assicurato: l’Assicurato.
Capitale assicurato:
capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato.
Carenza:
intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza dell’Assicurazione o della riattivazione della garanzia e la piena efficacia della garanzia.
CCNL:
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritti da Manageritalia.
Contributo:
somma prevista dai CCNL dovuta dal Datore di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Per i Prosecutori volontari, la somma prescelta dagli stessi nell’ambito di quanto contrattualmente stabilito per continuare ad usufruire in tutto o in parte delle prestazioni delle garanzie previste dalla Convenzione.
Contraente:
Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o FASDAC che stipulano la Convenzione n. 3175 e le relative Polizze collettive e cumulative;
Convenzione:
accordo tra l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC, le Imprese assicuratrici e l’Intermediario dal quale derivano le coperture assicurative prestate a favore degli Assicurati.
Copertura:
prestazione della garanzia assicurativa.
Datore di Lavoro:
l’azienda presso la quale l’Assicurato Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “agevolata” figura quale Lavoratore Dipendente.
Delegato:
la persona designata dall'Assicurato a percepire la rendita erogata al verificarsi dell'evento garantito dalla Polizza per la forma assicurativa di "Rendita collegata a problemi di non autosufficienza".
Dimissioni per Giusta Causa:
recesso esercitato dal Dirigente di Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ai sensi dell’Art. 2119 C.C. nelle ipotesi in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Dirigente “a contribuzione ordinaria”:
l’Assicurato in attività di servizio presso un’Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per il quale il Datore di Lavoro, secondo le norme dei CCNL, provvede alla piena contribuzione agli Enti; ai fini della presente Convenzione il Dirigente “a contribuzione ordinaria” in quanto tale è affiliato all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e iscritto al FASDAC.
Dirigente “a contribuzione agevolata”:
l’Assicurato in attività di servizio presso un’Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per il quale il Datore di Lavoro, secondo le norme dei CCNL, provvede
ad una contribuzione ridotta per alcuni degli Enti; ai fini della presente Convenzione il Dirigente “a contribuzione agevolata” in quanto tale è affiliato all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e iscritto al FASDAC.
Dirigente “a contribuzione agevolata” nominato “in sospensione degli obblighi contributivi”:
l’Assicurato in attività di servizio presso un’Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per il quale il Datore di Lavoro, secondo le norme dei CCNL, che prevedono una contribuzione ridotta per alcuni degli Enti, provvede alla contribuzione per la forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (nella forma “Temporanea”) nell’ambito dei contributi dovuti al FASDAC e per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali” nell’ambito dei contributi dovuti all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx.
Enti:
gli Istituti preposti dai CCNL a fornire all’”Assicurato” tutele e servizi di natura previdenziale, assistenziale e formativa quali quelli erogati da:
- Fondo di Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali “Xxxxx Xxxxxxx” - FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di spedizione e trasporto “Xxxxx Xxxxx” - FPDAC;
- Centro di Formazione Management del Terziario - CFMT;
- Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Età assicurativa:
per le forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale” e “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza”, (Temporanea), “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, “Assicurazione Ponte” e "Infortuni professionali ed extraprofessionali" l’età si determina per anni interi alla data di ingresso in Convenzione e successivamente per anni interi al 1° Gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione superiore a sei mesi.
Per la forma di “Rendita collegata a problemi di non Autosufficienza” (Vita Intera) l’età si determina per anni interi alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente ad ogni ricorrenza annua di polizza, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.
Per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” l’età assicurativa viene calcolata considerando gli anni interi alla data di ingresso in assicurazione trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore o uguale ai sei mesi.
Relativamente alla presente forma assicurativa, per data di ingresso in assicurazione si intende la data di ricevimento, da parte della Società Delegataria, del primo premio corrisposto.
Ex Dirigente:
l’Assicurato che ha perso la qualifica di Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e che non ha riscattato totalmente la propria posizione nella Convenzione “3175”.
Fondo “Xxxxx Xxxxxxx” (FASDAC):
Ente preposto dai CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi all’erogazione di forme di assistenza sanitaria a favore dei propri iscritti.
Gestione separata:
l’insieme delle attività, a copertura degli obblighi assunti in base a contratti di tipo rivalutabile, gestite dalle Società Coassicuratrici della Polizza Collettiva “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” separatamente dalle altre attività patrimoniali e secondo criteri fissati dal rispettivo Regolamento. Le gestioni separate collegate al presente Contratto sono la gestione “Previr” di CNP Vita Assicurazione S.p.A. e la gestione “Previr” di Generali Italia S.p.A..
Indennità Sostitutiva del Preavviso:
importo erogabile in sostituzione del Periodo di Preavviso spettante in base all’anzianità di servizio computata sulla retribuzione di fatto e assoggettata alla normale contribuzione in virtù di quanto previsto dai CCNL.
Indennizzo:
la somma liquidata in caso di Sinistro.
Infortunio:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'Assicurato lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un’Invalidità Permanente.
Intermediario:
la Società Assidir S.r.l., iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi Sez. A con il numero A000111129.
Invalidità Permanente:
perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all’esercizio:
a) della professione, per il Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “a contribuzione agevolata” (per le forme assicurative “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”);
b) di una generica attività lavorativa, per l’Ex Dirigente “prosecutore volontario” (per le forme assicurative “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”). L’accertamento del grado di Invalidità Permanente viene effettuato secondo i parametri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel Testo Unico disciplinante la materia di cui al D.lgs. n° 38 del 2000 e successive modifiche o integrazioni;
c) di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta dall’Assicurato (per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”)
L’accertamento del grado di Invalidità Permanente viene effettuato facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (tabella INAIL) e successive modifiche.
Invalidità Permanente Totale:
per le forme assicurative “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, l’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%.
Iscritto al Fasdac:
il Dirigente o il Prosecutore volontario di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi iscritto al Fondo “Xxxxx Xxxxxxx” in favore dei quali, sussistendone i presupposti, viene prestata la garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” prevista dalla Convenzione.
IVASS:
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ex ISVAP); l’Ivass svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di assicurazione e degli Intermediari sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Malattia:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Mentale:
tutte le patologie mentali contenute nel “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali” (DSM-IV-TR) e successivi aggiornamenti.
Malattia Preesistente:
malattia già nota all’Assicurato in quanto già manifestatasi clinicamente o già diagnosticata ovvero già evidenziata mediante accertamenti clinici o strumentali e/o già trattata con terapie, alla data di prima nomina a Dirigente o relativa ad un periodo in cui l’Assicurato aveva perso temporaneamente la qualifica di Dirigente e/o non aveva diritto alla garanzia di Polizza.
Manageritalia:
la Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario avanzato.
Manifestazione (della Malattia):
momento in cui, con riferimento a documentazione medica, la Malattia sia diagnosticata e/o si renda sintomatologicamente manifesta e/o richieda prestazioni sanitarie.
Perdita d’Impiego:
la risoluzione definitiva del contratto di lavoro in corso tra l’Assicurato ed il relativo Datore di Xxxxxx, derivante da recesso di quest’ultimo o da dimissioni per giusta causa presentate al Datore di Lavoro dall’Assicurato.
Periodo assicurativo:
intervallo temporale per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Periodo contributivo:
intervallo temporale per il quale è dovuto il pagamento del premio.
Periodo di Comporto:
periodo di tempo, stabilito dai CCNL, durante il quale il Datore di Lavoro ha l’obbligo di conservare il posto di lavoro all’Assicurato non in periodo di prova, assente per motivi di salute.
Periodo di Preavviso:
periodo di tempo stabilito dai CCNL durante il quale l’Assicurato presta servizio presso il Datore di Lavoro successivamente alla data di effetto della comunicazione di recesso del rapporto di lavoro.
Piano Assicurativo:
cumulo dei premi assicurativi necessari a prestare le coperture assicurative relative alle Polizze collettive per l’assicurazione sulla vita “Temporanea caso Morte monoannuale”, “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, per un prestabilito periodo di tempo; il completamento del Piano Assicurativo viene garantito all’Assicurato, colpito da Invalidità Permanente Totale, dalla forma assicurativa “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ”.
Polizza (o Certificato di assicurazione):
il documento che prova l’esistenza del Contratto di assicurazione.
Premio (assicurativo):
quota del contributo dovuto dalle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per i propri Dirigenti e l’importo dovuto dagli Assicurati prosecutori volontari, versato dai Contraenti per le prestazioni assicurative di cui alla Convenzione “3175”.
Polizze collettive per l’assicurazione sulla vita:
le forme assicurative “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”, “Temporanea caso morte monoannuale” e “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”.
Polizze cumulative per l’assicurazione di Invalidità, assicurazione Ponte e Infortuni:
le forme assicurative “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o
Infortunio”, “Assicurazione Ponte” (contro il rischio della perdita d’impiego) e “Infortuni professionali ed extraprofessionali”.
Rapporto di visita medica:
il modulo relativo allo stato di salute dell’Assicurato, che deve essere compilato da un medico che esercita la professione in Italia.
Retribuzione di Fatto:
tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente matura a qualsiasi titolo in relazione al rapporto di lavoro: oltre alla retribuzione fissa, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i fringe benefit, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità, anche se non di ammontare fisso, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale.
Riserva matematica:
l’importo accantonato dalle “Società Coassicuratrici” per le polizze collettive per l’Assicurazione sulla Vita per far fronte in futuro ai loro obblighi contrattuali.
Servizio Attivo:
prestazione lavorativa del Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “agevolata” regolamentata dai CCNL.
Sinistro Invalidità Permanente da Malattia:
la Malattia che si manifesta dopo la nomina a Dirigente dell’Assicurato o il peggioramento, dopo la nomina a Dirigente dell’Assicurato, di una Malattia Preesistente, attestati da documentazione medica.
Sinistro (diverso dall’Invalidità Permanente da Malattia):
verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società Assicuratrice per l’Assicurazione Ponte (contro il rischio della perdita d’impiego):
Cargeas Assicurazioni S.p.A..
Società Coassicuratrici (per le polizze collettive per l’Assicurazione sulla Vita):
CNP Vita Assicurazione S.p.A. e Generali Italia S.p.A..
Società Coassicuratrici (per la polizza cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio e per la polizza cumulativa Infortuni professionali ed extraprofessionali):
la Società Delegataria (Cargeas Assicurazioni S.p.A.) e la Società Codelegataria (Generali Italia S.p.A.).
Società Codelegataria (per la polizza cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio e per la polizza cumulativa Infortuni Professionali ed extraprofessionali): Generali Italia S.p.A..
Società Delegataria (per le polizze collettive per l’Assicurazione sulla Vita):
CNP Vita Assicurazione S.p.A..
Società Delegataria (per la polizza cumulativa per l’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio e per la polizza cumulativa Infortuni professionali ed extraprofessionali):
Cargeas Assicurazioni S.p.A..
Società Delegatarie (per le polizze collettive per l’Assicurazione sulla Vita e per le polizze cumulative per l’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia e di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio e Infortuni professionali ed extraprofessionali):
CNP Vita Assicurazione S.p.A. e Cargeas Assicurazioni S.p.A..
Sport Aerei:
qualsiasi attività ricreativa svolta in volo o durante la caduta libera da un volo attraverso l'atmosfera, quale a titolo esemplificativo e non limitativo Bungee jumping, Base jumping, Parapendio, Deltaplano, Paracadutismo, Paramotore, Mongolfiera, Aliante, Volo a vela.
Convenzione 3175
Disposizioni di carattere generale della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175
(valide per tutte le forme assicurative di cui alle successive Sezioni)
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175 (valide per tutte le forme assicurative di cui alle successive Sezioni)
Contraente delle Polizze stipulate per usufruire delle prestazioni assicurative relative alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175 (altresì definita Convenzione “3175”) è l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che agisce in nome proprio ma per conto dei propri “Affiliati” (di seguito chiamati anche Affiliati o genericamente Assicurati) e, limitatamente alla garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, il FASDAC che agisce in nome proprio a favore dei propri iscritti (di seguito chiamati anche Iscritti al FASDAC o genericamente Assicurati).
Assicurati di dette Polizze, nei limiti contrattuali ivi previsti, sono tutti i Dirigenti di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi, i “Prosecutori volontari” all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e/o al FASDAC nonché gli Ex Dirigenti affiliati all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o iscritti al FASDAC (altresì definiti “Affiliati” o Iscritti al FASDAC o genericamente Assicurati).
L’onere di pagamento dei contributi necessari a garantire le prestazioni assicurative relative alla Convenzione “3175”, spetta, per ciascun Dirigente, alle Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi presso le quali gli Assicurati prestano servizio attivo.
Per gli ex Dirigenti che scelgono la Prosecuzione volontaria di cui anche al successivo punto 16:
• alla sola Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, l’onere di pagamento dei contributi necessari per continuare ad usufruire delle prestazioni assicurative relative alla Convenzione “3175”, spetta agli “Affiliati”;
• al solo FASDAC, l’onere di pagamento dei contributi necessari per continuare ad usufruire della garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, spetta agli Iscritti al FASDAC attraverso il Fondo stesso;
• ad entrambi i Contraenti, l’onere di pagamento dei contributi necessari per continuare ad usufruire delle prestazioni assicurative spetta:
o agli Iscritti al FASDAC attraverso il Fondo stesso per la garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”;
o agli Affiliati per le altre garanzie.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e il FASDAC assumono l’obbligo di inviare le Condizioni di assicurazione agli Assicurati insieme alla modulistica richiesta di cui alla successiva Sezione 9 della presente Convenzione “3175”. Tale obbligo viene adempiuto per il tramite del servizio postale, di corriere privato, posta elettronica o altri
strumenti digitali considerati idonei dalle norme vigenti. A mezzo raccomandata A.R. o PEC l’Assicurato restituirà la modulistica all’Associazione e al Fondo per il tramite dell’Intermediario.
2. ATTIVAZIONE DELLE POLIZZE COLLETTIVE PER L’ASSICURAZIONE SULLA VITA E DELLE POLIZZE CUMULATIVE PER L’ASSICURAZIONE DI INVALIDITA’ PERMANENTE CONSEGUENTE A MALATTIA, ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE CONSEGUENTE A MALATTIA O INFORTUNIO, ASSICURAZIONE PONTE E INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI - DOCUMENTAZIONE RELATIVA E OBBLIGHI SUCCESSIVI
2a. L’attivazione delle Polizze Collettive per l’Assicurazione sulla Vita e delle Polizze cumulative per l’Assicurazione di Invalidità, Assicurazione Ponte e Infortuni, avviene con la nomina a Dirigente.
Per i Dirigenti “a contribuzione agevolata” nominati “in sospensione degli obblighi contributivi”, l’attivazione riguarda esclusivamente le garanzie assicurative “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” e “Infortuni professionali ed extraprofessionali”
2b. Obblighi successivi:
I. l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e il FASDAC invieranno con cadenza quindicinale alle “Società Delegatarie” per il tramite dell’Intermediario, un elenco provvisorio di nominativi da inserire in Convenzione;
II. l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e il FASDAC confermeranno alle “Società Delegatarie” per il tramite dell’Intermediario, l’ingresso definitivo dell’Assicurato in Convenzione, non appena ne abbiano avuto conoscenza;
III. nel periodo intercorrente tra l’invio alle “Società Delegatarie” dell’elenco provvisorio e la ricezione, da parte delle Società stesse, dei premi utili e sufficienti a dare copertura alle garanzie assicurative previste dalla Convenzione, l’Assicurato sarà considerato in copertura – nei limiti contrattualmente stabiliti - per un massimo di duecento giorni dalla data di nomina a Dirigente.
IV. Il Dirigente dovrà compilare e trasmettere all’Associazione e al FASDAC, per il tramite dell’Intermediario, gli appositi moduli predisposti, l’uno costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità dell’Assicurato e la designazione dei Beneficiari cui spettano le somme assicurate in caso di decesso dell’Assicurato stesso denominato “Modulo AB – Dichiarazioni dell’Aderente”, l’altro costituito da una scheda anagrafica contenente le generalità del Delegato alla riscossione della rendita in caso di non autosufficienza denominato “Modulo
DD – Designazione Delegato alla riscossione della Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”.
Per tutti gli Assicurati già in garanzia con le precedenti Polizze collettive per l’Assicurazione sulla Vita e delle Polizze cumulative per l’Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia, Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio e Assicurazione Ponte, comprese nella Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140”, il diritto alle presenti nuove garanzie avviene automaticamente, senza necessità di invio di alcuna ulteriore documentazione.
Restano quindi valide le più recenti designazioni dei Beneficiari e del Delegato alla riscossione della rendita di non autosufficienza effettuate dall’Assicurato relative alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140 o, se mancanti, effettuate sulle precedenti Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3108 e “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3049.
Resta inteso che, per tutti gli Assicurati di cui sopra, a decorrere dal 01/01/2022, la designazione dei Beneficiari in caso di decesso già effettuata, sarà ritenuta valida anche per il caso di decesso a seguito di Infortunio professionale ed extraprofessionale.
La designazione beneficiaria effettuata per le suddette Convenzioni non ha alcun effetto sulla Convenzione “Previr”, che ha preceduto le Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” fino al 31/12/1997.
Di seguito vengono riportate le prestazioni assicurative relative alla presente Convenzione:
a. forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” (tar. MP02)
Con la quale:
a.1.1 in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale fissata al compimento del 75° anno di età, verrà reso disponibile all’Assicurato stesso il Capitale maturato a scadenza secondo quanto stabilito nella successiva Sezione 2 sempreché l’Assicurato stesso non risulti ancora in servizio come Dirigente di Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
a.1.2 in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà liquidato ai Beneficiari designati il Capitale maturato al ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, con – limitatamente agli Assicurati aventi alla data del decesso un’età inferiore o uguale a 70 anni – il minimo della somma dei premi versati nella presente forma assicurativa secondo quanto
stabilito nella successiva Sezione 2.
Per i Dirigenti “a contribuzione agevolata”, il Capitale maturato alla scadenza contrattuale o in caso di decesso nel corso della durata contrattuale, relativo alla presente forma assicurativa, è quello derivante esclusivamente dai premi non utili a garantire le prestazioni previste dalle forme “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, “Assicurazione Ponte” nonché “Infortuni professionali ed extraprofessionali”.
b. forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale”
Con la quale, in caso di morte dell’Assicurato non oltre il suo 70° anno d’età, sarà liquidato ai Beneficiari designati il capitale assicurato della forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” eventualmente incrementato in caso di commorienza dell’Assicurato con il proprio coniuge/convivente secondo quanto previsto nella successiva Sezione 3.
c. forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”
c.1 Nella forma “Temporanea”: con la quale si garantisce all’Assicurato che venga a trovarsi, durante il periodo contrattuale, ma non oltre il suo 70° anno di età, in uno stato di dipendenza totale e permanente, l’erogazione di una rendita mensile;
c.2 Nella forma “a Vita Intera” (garanzia prestata agli Affiliati all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”; forma con pagamento premi fino all’80° anno di età): con la quale si garantisce all’Assicurato, in qualsiasi momento venga a trovarsi in uno stato di dipendenza totale e permanente, l’erogazione di una rendita mensile.
d. forma assicurativa “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”
Con la quale:
d.1 al Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “a contribuzione agevolata”, in caso d’Invalidità conseguente a malattia che si manifesti durante il periodo contrattuale ma non oltre il 70° anno di età, e dalla quale derivi la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità d’esercizio della propria professione;
d.2 al Prosecutore Volontario dell’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, in caso d’Invalidità conseguente a malattia che si manifesti durante il periodo contrattuale ma non
oltre il 65° anno di età, e dalla quale derivi la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità d’esercizio di una generica attività lavorativa
verrà liquidato un determinato Indennizzo.
e. forma assicurativa “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”
Con la quale:
e.1 all’”Affiliato” colpito da Invalidità permanente totale conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale non oltre il 60° anno di età, si garantisce fino al 65° anno di età la prosecuzione gratuita del Piano assicurativo attuato mediante assicurazioni in forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”;
e.2 al Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “a contribuzione agevolata” colpito da Invalidità permanente totale conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale oltre il 60° e fino al 70° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del Piano assicurativo, attuato mediante assicurazioni in forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”;
e.3 al Prosecutore volontario dell’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” colpito da Invalidità permanente totale conseguente a malattia od infortunio, che si manifesti durante il periodo contrattuale oltre il 60° e fino al 65° anno di età, si garantisce fino al 70° anno di età la prosecuzione gratuita del Piano assicurativo, attuato mediante assicurazioni in forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”;
per i Dirigenti “a contribuzione agevolata” diversi da quelli “in sospensione degli obblighi contributivi” la prosecuzione gratuita del piano assicurativo relativamente alla forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” avverrà sulla base della contribuzione prevista per i Dirigenti “Ordinari” di cui ai precedenti punti.
f. forma assicurativa “Assicurazione Ponte” (contro il rischio di perdita d’impiego)
Con la quale all’Assicurato senza occupazione a seguito di:
f.1 recesso a carattere individuale o collettivo da parte del datore di lavoro;
f.2 dimissioni da parte del Dirigente per giusta causa;
viene garantita, successivamente alla perdita di occupazione avvenuta nel corso del periodo di assicurazione, la corresponsione dei contributi di natura previdenziale, assistenziale e formativa previsti dai CCNL di categoria a favore degli Enti:
- Fondo Assistenza Sanitaria per i Dirigenti delle Aziende Commerciali e di Trasporto e Spedizione “Xxxxx Xxxxxxx” – FASDAC;
- Fondo di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Commerciali e di Spedizione e Trasporto “Xxxxx Xxxxx”- FPDAC;
- Centro di Formazione Management del Terziario – CFMT;
- Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
g. forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”
Con la quale in caso di Infortunio subìto dall’Assicurato nel corso del periodo contrattuale ma non oltre il suo 80° anno di età, durante lo svolgimento delle proprie attività professionali principali e secondarie o di ogni altra attività non a carattere professionale, verrà liquidato:
g.1 all’Assicurato stesso un indennizzo determinato secondo quanto previsto dalla forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”, qualora l’Infortunio abbia avuto come conseguenza una Invalidità Permanente;
g.2 ai Beneficiari designati dall’Assicurato la somma assicurata secondo quanto previsto dalla forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”, qualora l’Infortunio abbia avuto come conseguenza la morte dell’Assicurato.
Le prestazioni previste dalle forme assicurative di cui alla presente Convenzione “3175” sono regolate dalle rispettive Condizioni di assicurazione di cui alle Sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO E UTILIZZO DEI PREMI
A fronte delle forme assicurative previste della Convenzione “3175” è dovuto:
5.1 per ogni Dirigente “a contribuzione ordinaria” un premio annuo lordo ai sensi dell’Art. 26 del CCNL 31 luglio 2013 per i Dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e successive modificazioni e Artt. equipollenti per gli
altri settori contrattuali Manageritalia (Tabella n. 5.1 – Sezione 8);
5.2 per ogni Dirigente “a contribuzione agevolata” un premio annuo lordo, di ammontare variabile in funzione dell’età assicurativa dell’Assicurato, calcolato come somma dei premi relativi alle sole forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, “Assicurazione Ponte” e “Infortuni professionali ed extraprofessionali” come riportato nella Tabella n. 5.2 contenuta nella Sezione 8;
5.3 per ogni Dirigente “a contribuzione agevolata” nominato “in sospensione degli obblighi contributivi” un premio annuo lordo calcolato come somma dei premi relativi alle sole forme assicurative “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” e “Infortuni professionali ed extraprofessionali” come riportato nella Tabella 5.3 contenuta nella Sezione 8;
5.4 per ogni “Prosecutore volontario” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” un premio annuo lordo di ammontare variabile in funzione della scelta di entità contributiva e dell’età assicurativa dell’”Affiliato” come segue: € 4.967,86 (vedi Tabella n. 5.4
– Sezione 8), € 4.338,24 (vedi Tabella n. 5.5 – Sezione 8), premio annuo lordo, di ammontare variabile (vedi Tabella n. 5.6 – Sezione 8) in funzione dell’età assicurativa dell’”Affiliato”, calcolato come somma dei premi relativi alle sole forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ”. L’ammontare dei premi annui lordi sopra indicati sarà diminuito di € 206,60 nel caso della contemporanea Prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e al FASDAC;
5.5 per ogni “Prosecutore volontario” al solo FASDAC un premio annuo lordo per la garanzia assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” di ammontare pari ad € 206,60.
I suddetti premi annui lordi, suddivisi in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31 Dicembre, il 31 Marzo, il 30 Giugno e il 30 Settembre di ogni anno, verranno ripartiti tra ciascuna delle “Società Coassicuratrici” secondo le rispettive quote. I trimestri sopra citati individuano i “periodi contributivi” (1° gennaio/31 marzo – 1° aprile/30 giugno – 1° luglio/30 settembre – 1° ottobre/31 dicembre) a fronte dei quali vengono corrisposti i ratei di premio utilizzati per dare copertura assicurativa ad altrettanti “periodi assicurativi”. Periodi contributivi e periodi assicurativi possono coincidere o meno e possono eventualmente riferirsi a frazioni di trimestre, come nel caso in cui l’Assicurato entri in Convenzione o esca dalla stessa in date diverse dalle decorrenze trimestrali sopra indicate.
a. Nel caso d’ingresso
a.1 del Dirigente “a contribuzione ordinaria” in Convenzione sarà versato:
• dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso; tale rateo di premio, se capiente, verrà utilizzato prioritariamente per dare copertura, salvo quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze”, alle seguenti forme assicurative per il sopra descritto periodo contributivo e quello intero immediatamente successivo:
- “Temporanea caso morte monoannuale”;
- “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma a “Vita intera” (qualora la forma sia stata scelta dal Dirigente in luogo della forma “Temporanea” prestata dal FASDAC );
- “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”;
- “Assicurazione Ponte”;
- “Infortuni professionali ed extraprofessionali”.
In caso di mancata capienza, il rateo di premio verrà utilizzato per dare copertura alle forme assicurative sopra elencate, per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso.
Il rateo di premio per il successivo periodo contributivo verrà utilizzato per dare copertura alle forme assicurative sopra elencate, per il periodo intercorrente tra la data di inizio e la data di termine del periodo contributivo stesso e per l’intero periodo contributivo immediatamente successivo;
• dal FASDAC il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso unitamente al premio trimestrale relativo al periodo contributivo immediatamente successivo rispetto a quello di ingresso per dare copertura, salvo quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze”, alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”;
a.2 del Dirigente “a contribuzione agevolata” in Convenzione, sarà versato:
• dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” il rateo di premio utile a dare copertura, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze” alle forme assicurative di cui al precedente punto a.1, per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso e, contestualmente, il rateo di premio utile a dare copertura
assicurativa alle medesime forme assicurative per il primo trimestre intero successivo.
• dal FASDAC il rateo di premio per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso unitamente al premio trimestrale relativo al periodo contributivo immediatamente successivo rispetto a quello di ingresso per dare copertura, salvo quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze”, alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”;
a.2 bis del Dirigente “a contribuzione agevolata” nominato “in sospensione degli obblighi contributivi” in Convenzione sarà versato:
• dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” il rateo di premio utile a dare copertura, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze” alla forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”, per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso e, contestualmente, il rateo di premio utile a dare copertura assicurativa alla medesima forma assicurativa per il primo trimestre intero successivo;
• dal FASDAC il rateo di premio utile a dare copertura, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative - Carenze” alla forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “Temporanea” per il periodo intercorrente tra la data d’ingresso del Dirigente in Convenzione e il termine del periodo contributivo nel quale è compreso l’ingresso stesso e, contestualmente, il rateo di premio utile a dare copertura assicurativa alla medesima forma assicurativa per il primo trimestre intero successivo.
a.3 del “Prosecutore volontario” si rimanda al successivo punto 16 “Prosecuzione volontaria”.
Per tutti i casi descritti alla presente lettera a.:
- vale quanto previsto alle lettere b., c., d., x., f., g. e h. del punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative – carenze” delle presenti Disposizioni di carattere generale;
- eventuali rimanenze di ratei di premio versato, eccedenti l’utilizzo sopra descritto, saranno investite nella forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (Tar. MP02) che, laddove non già attiva, verrà appositamente attivata.
b. nel caso di cessazione dal servizio del Dirigente, sarà versato dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e dal FASDAC il rateo di premio relativo al periodo contributivo dovuto fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Uguale criterio sarà utilizzato nel caso in cui il Prosecutore volontario termini la contribuzione per scelta o se assunto/nominato in qualità di Dirigente di Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Le rate di premio debbono essere pagate dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e dal FASDAC – ognuno per quanto di rispettiva competenza - con cadenza quindicinale alle scadenze pattuite mediante Bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Intermediario.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, l’Associazione e il FASDAC non possono, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza. E’ ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” potrà versare, con le modalità di cui al precedente punto 6 “Pagamento del premio”, premi aggiuntivi a favore di quegli “Affiliati” che, precedentemente all’entrata in vigore della Convenzione “3175”, abbiano esercitato l’opzione per destinare l’aumento retributivo previsto dal rinnovo della parte economica dei CCNL, per incrementare il premio relativo alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (Tar MP02). Inoltre l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” potrà versare premi aggiuntivi a fronte di interessi di mora dallo stesso applicati e riscossi alle Aziende e ai prosecutori volontari in ritardo con il pagamento dei contributi. Tali premi aggiuntivi saranno interamente utilizzati per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (Tar MP02).
Nel caso di uscita dell’Assicurato dalla Convenzione per perdita della qualifica di Dirigente, gli eventuali ratei di premio eccedenti, corrisposti erroneamente dall’Azienda presso la quale il Dirigente ha prestato servizio attivo, verranno rimborsati integralmente. Nel caso di rimborso premi da effettuarsi per particolari cause, (quali disconoscimenti da parte dell’I.N.P.S. della qualifica di Dirigente o dell’inquadramento dell’Azienda in uno dei settori contrattuali Manageritalia), verranno rimborsati i premi versati relativi alla sola forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (Tar MP02).
In ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e il FASDAC comunicheranno alla “Società Delegataria” le causali/modalità relative al rimborso.
Ciascun importo di premio trimestrale interamente versato dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e dal FASDAC (per quest’ultimo limitatamente alla forma assicurativa “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”), pervenuto alle “Società Delegatarie”, sarà ripartito, fermo restando quanto previsto al precedente punto 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi”, come segue:
a. per i Dirigenti “Ordinari” che non abbiano superato il 70° anno d’età (età “assicurativa” calcolata alla data di ingresso in assicurazione per i nuovi ingressi e successivamente al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato):
a.1. per le forme assicurative “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” (tar. MP02) e “Temporanea caso morte monoannuale”
€ 966,23
il premio dovuto a fronte del capitale assicurato per tale ultima forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all’Art. 7 “Premio di assicurazione della Sezione 3 relativa alla forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale”;
a.2. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza”, (nella forma “Temporanea”)
€ 51,65
a.3. per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”
€ 156,59
a.4. per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”
€ 15,00
a.5. per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”
€ 22,50
a.6. per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”
€ 102,50
La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell’eventuale esercizio da parte dell’Assicurato della facoltà di sospensione della forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” e/o di attivazione della forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a vita intera” le cui modalità sono riportate, rispettivamente, nelle successive Sezioni 3 e 4.
b. Ciascun importo trimestrale interamente versato di ammontare variabile, pervenuto alle “Società Delegatarie” per ogni Dirigente “a contribuzione agevolata”, sarà ripartito come segue:
b.1. per la forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” il premio dovuto a fronte del capitale garantito per tale forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all’Art. 7. “Premio di assicurazione” della Sezione 3 che regola la suddetta forma assicurativa;
b.2. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza”, (nella forma “Temporanea”)
€ 51,65
b.3. per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”
€ 156,59
b.4. per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”
€ 15,00
b.5. per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”
€ 22,50
b.6. per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”
€ € 102,50
c. Ciascun importo trimestrale interamente versato di ammontare variabile, pervenuto alle “Società Delegatarie” per ogni Dirigente “a contribuzione agevolata” nominato “in sospensione degli obblighi contributivi”, sarà ripartito come segue:
c.1. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a Problemi di non autosufficienza”, (nella forma “Temporanea”)
€ 51,65
c.2. per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali”
€ 102,50.
Qualsiasi eventuale importo di premio pervenuto alle “Società Delegatarie” per il Dirigente eccedente i premi destinati alle coperture previste ai punti b.1, b.2, b.3, b.4 b.5, b.6; c.1e c.2 che precedono, sarà destinato alla forma assicurativa “Mista a
premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (Tar. MP02) attivata solo a seguito di tale motivazione.
La ripartizione suddetta potrà variare in funzione dell’eventuale esercizio da parte dell’”Affiliato” della facoltà di sospensione della forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” e/o di attivazione della forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a vita intera” le cui modalità sono riportate, rispettivamente, nelle successive Sezioni 3 e 4.
d. Limitatamente agli “Affiliati” prosecutori volontari si rimanda al successivo punto
16. “Prosecuzione volontaria”.
10. COMPETENZA DEI PREMI E LORO ATTRIBUZIONE
Alle scadenze trimestrali di cui al precedente punto 5. saranno di volta in volta attribuiti i versamenti dei ratei di premio effettuati dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e dal FASDAC, senza soluzione di continuità, indipendentemente dalla data di ricevimento.
Nel caso però che i pagamenti delle rate di premio rimaste insolute corrispondano a periodi assicurativi:
a. relativi all’esercizio in corso o a quello precedente, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi e pertanto, le coperture riprenderanno vigore dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno in cui sono state efficaci le coperture stesse, ferme restando le successive scadenze contrattualmente stabilite;
b. relativi al secondo esercizio precedente a quello in corso, si garantirà la continuità dei periodi assicurativi solo per le forme assicurative di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, “Infortuni professionali ed extraprofessionali” ed “Assicurazione Ponte” e pertanto, le coperture per queste quattro forme riprenderanno vigore dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno in cui risultano essere state efficaci le coperture assicurative stesse, fermo restando le successive scadenze contrattualmente stabilite. Le eventuali eccedenze di premio saranno destinate alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (tar. MP02) laddove attiva/attivabile mentre saranno restituite al FASDAC in caso di Assicurati iscritti al solo Fondo.
Resta inteso che, qualora il pagamento delle rate di premio avvenga in presenza di sospensione della copertura a norma del successivo punto 13 “Sospensione della copertura” ed in epoca successiva al decesso dell’Assicurato, i versamenti in parola non potranno essere attribuiti alle scadenze di cui al precedente punto 5. “Modalità
di pagamento e utilizzo dei premi” e gli stessi saranno restituiti dalle “Società Delegatarie” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o al FASDAC.
Per gli “Affiliati” già in garanzia con la precedente Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140, nel caso in cui le rate di premio rimaste insolute pervengano alle “Società Delegatarie” a partire dallo 01/01/2018, e siano riferite a periodi assicurativi precedenti, i premi da destinare alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (tar. MP02) seguiranno le norme previste dalla presente Convenzione. I premi per tutte le altre forme assicurative saranno ripartiti in base a quanto previsto dalla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140. In caso di comunicazione tardiva di nomina o assunzione di un Dirigente o di un periodo pregresso ove sia stato accertato lo svolgimento di attività riconducibile alla qualifica di Dirigente, i premi versati dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” alle “Società Delegatarie”, incrementati degli interessi di mora, verranno utilizzati per dare copertura assicurativa ai relativi periodi di retrodatazione, seguendo le norme previste al presente punto 10 e al precedente punto 9 “Ripartizione dei premi”.
11. SOVRAPPOSIZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI
Nel caso in cui l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o il FASDAC corrispondano alle “Società Delegatarie” ratei di premio in eccedenza rispetto allo stesso periodo contributivo, ma dovuti secondo quanto previsto dai CCNL, questi saranno utilizzati per la sola forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (tar. MP02) che, laddove non già attiva, verrà appositamente attivata.
12. EFFICACIA DELLE GARANZIE ASSICURATIVE - CARENZE
Relativamente a ciascun premio versato, le garanzie prestate dalle forme assicurative entrano in vigore:
a. per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (tar. MP02) nel giorno in cui la “Società Delegataria” avrà ricevuto dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, tramite l’Intermediario, il primo premio corrisposto;
b. per la forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” alla data d’ingresso dell’Assicurato in Convenzione sempre che questi abbia maturato, con l’incarico di Dirigente, un’anzianità di servizio di almeno sei mesi e tale incarico non sia stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi. In caso contrario, qualora il decesso avvenga prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di ingresso, o di reingresso in Convenzione dell’”Affiliato” in qualità di Dirigente, in luogo del capitale assicurato sarà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi versati per la presente forma assicurativa. Tale limitazione non sarà
applicata nel caso in cui il decesso si verifichi a seguito di:
b.1. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’ingresso o il reingresso del Dirigente in Convenzione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b.2. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’ingresso o il reingresso del Dirigente in Convenzione;
b.3. infortunio;
c. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” alla data di ingresso del Dirigente in Convenzione, salve le limitazioni e le inclusioni disposte dalla lettera b. del presente punto 12., relative alla forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” (in relazione alla data di inizio della dipendenza);
d. per la forma assicurativa di “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”, utile a garantire la prestazione della forma assicurativa “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ” nel giorno in cui Cargeas Assicurazioni S.p.A., previa autorizzazione dell’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” verserà, per la forma assicurativa “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ”, al verificarsi dell’evento garantito, il relativo premio in unica soluzione a CNP Vita Assicurazione S.p.A.;
e. per la forma assicurativa di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” dalla data di ingresso del Dirigente in Convenzione salvo che la malattia che determina l’invalidità permanente indennizzabile alle condizioni previste dalla forma assicurativa (Sezione 5) non sia insorta nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente e tale incarico non sia stato interrotto per un periodo superiore a sei mesi. In caso contrario, qualora la malattia si manifesti nei primi sei mesi dalla data di ingresso, o di reingresso in Convenzione del Dirigente, le somme eventualmente dovute, sia a titolo provvisorio che definitivo saranno liquidate al cinquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbero liquidate nel caso in cui la malattia si fosse manifestata in un periodo precedente alla nomina a Dirigente;
f. per la forma assicurativa di “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità
Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” alla data di ingresso del Dirigente in Convenzione, salve le limitazioni e le inclusioni disposte dalla lettera
b. del presente punto 12., relative alla forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale”;
g. per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” alla data di ingresso dell’Assicurato in Convenzione, sempre che questi abbia maturato un’anzianità di servizio con l’incarico di Dirigente pari o superiore a sei mesi continuativi immediatamente precedenti:
- la data del recesso esercitato dal Datore di Lavoro, ossia la data in cui il Dirigente ha ricevuto la comunicazione del licenziamento; oppure:
- la data di presentazione al Datore di Xxxxxx, da parte del Dirigente, delle dimissioni per giusta causa;
h. per la forma assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali” alla data di ingresso del Dirigente in Convenzione salvo quanto previsto all’Art. 5 “effetto della copertura assicurativa” contenuto nella Sezione 7.
13. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA
A parziale deroga dell’Art. 1901 del C.C., le rate di premio dovute dalle Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi presso le quali i Dirigenti prestano servizio attivo e dai Prosecutori volontari di cui al successivo punto 16., dovranno pervenire all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o al FASDAC entro le ore 24:00 del 70° giorno dalla scadenza della rata (c.f.r. punto 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi”); trascorso tale termine le coperture relative alle forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ”, “Assicurazione Ponte” e “Infortuni professionali ed extraprofessionali”, resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui saranno versate all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e/o al FASDAC tutte le rate di premio arretrate.
I Contrenti rinunciano a favore dei singoli Assicurati alla designazione beneficiaria; pertanto:
a. in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, o nel corso del differimento, così come normato nella successiva Sezione 2, il beneficio del capitale liquidabile spetterà all’Assicurato stesso;
b. in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale o nel corso
del differimento per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” (tariffa MP02) e nel corso della durata contrattuale per la forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale”, il beneficio del capitale liquidabile spetterà ai Beneficiari designati per il caso di premorienza dall’Assicurato stesso o, in mancanza di designazione, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari per quote uguali;
c. in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato, il beneficio della rendita erogabile spetterà all’Assicurato stesso;
d. in caso di invalidità permanente dell’Assicurato conseguente a malattia, il beneficio della somma assicurata spetterà all’Assicurato stesso;
e. in caso di perdita d’impiego dell’Assicurato (assicurazione “Ponte”), il beneficio della somma assicurata spetta agli Enti, ai quali Cargeas Assicurazioni S.p.A. si obbliga a versare i contributi previsti, a favore dell’Assicurato stesso;
f. in caso di Invalidità Permanente dell’Assicurato conseguente a Infortunio, il beneficio della somma assicurata spetterà all’Assicurato stesso.
In caso di decesso dell’Assicurato conseguente a Infortunio il beneficio della somma assicurata spetterà ai Beneficiari designati per il caso di premorienza dall’Assicurato stesso o, in mancanza di designazione, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari per quote uguali.
In caso di esonero pagamento premi a seguito di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato, il beneficio resta in carico all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” la quale verserà a CNP Vita Assicurazione S.p.A. per il tramite di Cargeas Assicurazioni S.p.A., i premi della forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”, necessari a garantire all’Assicurato la prosecuzione del suo Piano assicurativo.
L’Assicurato designa il o i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1. dopo che l’Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società Delegataria, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
2. dopo la morte dell’Assicurato;
3. dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società Delegataria di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di Polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario, creditore pignoratizio o vincolatario (l’avente diritto).
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società Delegataria o contenute in un valido testamento ex art. 1920 c.c. .
In caso di pluralità di designazione e/o testamenti avrà efficacia esclusiva l’ultima designazione avvenuta.
15. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
A conferma delle coperture assicurative sarà emesso, a favore dell’Assicurato, un Certificato di assicurazione.
L’emissione del Certificato di assicurazione, a cura delle “Società Delegatarie”, avverrà entro tre mesi dalla data di incasso, da parte delle Società stesse, del primo premio versato a favore dell’Assicurato.
In caso di:
1. perdita della qualifica di Dirigente di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi;
2. omesse contribuzioni da parte dell’Azienda presso la quale il Dirigente di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi presta servizio attivo;
3. sospensione della contribuzione da parte dell’Azienda presso la quale il Dirigente di Aziende del Terziario, della distribuzione e dei Servizi presta servizio attivo, a seguito della concessione di un periodo di aspettativa non retribuita”;
4. termine di erogazione della prestazione relativa alla garanzia “Assicurazione Ponte”;
gli “Affiliati” all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che non abbiano riscattato totalmente la propria posizione aperta sulla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” n. 3175 e non abbiano superato i 75 anni di età possono presentare apposita domanda di prosecuzione volontaria mediante compilazione del “Modulo PV – Domanda di prosecuzione volontaria” il cui fac-simile è contenuto nella Sezione 9 - entro diciotto mesi:
i. dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso o di indennità sostitutiva di preavviso;
ii. dal termine dell’ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall’Azienda dalla quale dipendono;
iii. dalla data di inizio del periodo di aspettativa non retribuita;
iv. dal termine dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa “Assicurazione Ponte”
per usufruire delle prestazioni garantite dalle forme assicurative: “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”, “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” previste dalla presente Convenzione.
Nel caso in cui l’”Affiliato”, abbia chiesto ed ottenuto la prosecuzione volontaria al FASDAC, la forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” viene prestata alle medesime condizioni mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto decurtata, sia come prestazione sia come premio, dalla prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
La forma assicurativa “Assicurazione Ponte” sarà garantita solo nei casi previsti ai punti 2. e 3. che precedono.
Se la domanda di prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” è presentata:
a. entro sei mesi dalle date descritte ai precedenti punti i., ii., iii., iv., sono pienamente efficaci le forme assicurative: “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”, “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” ed “Assicurazione Ponte” (per quest’ultima forma assicurativa solo nei casi previsti ai punti 2. e 3. che precedono) previste dalla presente Convenzione, a condizione che l’incarico di Dirigente sia stato sostenuto senza interruzioni nei sei mesi precedenti; in caso contrario verrà applicato un periodo di carenza così come specificato al successivo punto 17. Se l’”Affiliato”, fermo restando quanto previsto al precedente punto 13. SOSPENSIONE DELLA COPERTURA, non corrisponderà il premio entro tre mesi dalla data di scadenza di pagamento della prima rata di prosecuzione volontaria di cui al precedente punto 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi”, la domanda di prosecuzione volontaria sarà considerata nulla e perderà ogni efficacia;
b. trascorsi sei mesi dalle date descritte ai punti i., ii., iii. e iv. che precedono, l’”Affiliato” dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari per ottenere le prestazioni relative alle forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (se non già prestata dal FASDAC mediante la prosecuzione volontaria al Fondo stesso ottenuta dall’Assicurato), “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in
caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” ed “Assicurazione Ponte” (per quest’ultima forma assicurativa solo nei casi previsti ai punti 2. e 3. che precedono).
Dopo l’analisi degli accertamenti sanitari le “Società Delegatarie” potranno accettare o non accettare di prestare le garanzie relative alle forme assicurative suddette.
Se l’”Affiliato” prosecutore volontario dichiara di non volersi sottoporre agli accertamenti sanitari o, se in base all’analisi degli stessi le “Società Delegatarie” non accettino di prestare le garanzie relative alle forme assicurative suddette, l’intero premio assicurativo sarà utilizzato per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” oppure restituito all’”Affiliato” nel caso quest’ultimo scelga di annullare la domanda di adesione alla prosecuzione volontaria.
Le coperture assicurative resteranno comunque sospese fino a quando, presentati gli accertamenti sanitari richiesti, le “Società Delegatarie” non abbiano formulato esito positivo dopo l’analisi degli stessi e l’”Affiliato” non avrà corrisposto tutte le rate di premio relative al periodo contributivo di prosecuzione volontaria richieste.
Gli accertamenti sanitari dovranno essere consegnati dall’”Affiliato” entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine o non vengano corrisposte tutte le rate di premio, fermo restando quanto previsto al precedente punto 13. “Sospensione della copertura”, entro tre mesi dalle date di scadenza di pagamento di cui al precedente punto 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi”, la domanda di adesione alla prosecuzione volontaria verrà considerata nulla, perderà ogni efficacia e le eventuali rate di premio già corrisposte saranno restituite all’”Affiliato”.
La prosecuzione volontaria e le rate di premio dovute dall’”Affiliato” e richieste dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” decorreranno, senza soluzione di continuità, dal giorno successivo alle date descritte ai punti i., ii., iii. e iv che precedono.
Entro il 31 dicembre 2018 il Contraente fornirà alle “Società Delegatarie” i nominativi di quegli “Affiliati” prosecutori volontari che possono continuare la contribuzione secondo capitali assicurati e importi di premio diversi da quelli definiti al presente punto 16.
La prosecuzione volontaria consente all’”Affiliato” di versare, un importo trimestrale di premio di € 1.241,97, da ripartirsi, per coloro che, al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato non abbiano superato il 65° anno di età assicurativa, fra le diverse garanzie assicurative, come segue:
I. per le forme assicurative “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” e “Temporanea caso morte monoannuale”
€ 1.018,73
il premio dovuto a fronte del capitale garantito per tale ultima forma assicurativa sarà annualmente determinato a norma di quanto stabilito all’Art. 7- Premio di assicurazione della Sezione 3 “Temporanea caso morte monoannuale”;
II. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, (nella forma “Temporanea”)
€ 51,65
III. per la forma assicurativa “Assicurazione di Invalidità Permanente conseguente a Malattia”
€ 156,59
IV. per la forma assicurativa “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”
€ 15,00.
nel caso in cui l’Assicurato risulti prosecutore volontario anche al FASDAC, la forma assicurativa di cui al precedente punto II. viene prestata alle medesime condizioni mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto eliminata dalle garanzie prestate per la prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”; non sarà applicato il punto II. alla ripartizione sopra esposta e l’importo trimestrale di premio ammonterà ad € 1.190,32.
Nel caso in cui l’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e al FASDAC acquisisca lo status di “pensionato FASDAC” e non abbia ancora superato il 70° anno di età assicurativa, la forma assicurativa di cui al precedente punto II. tornerà ad essere prestata mediante la contribuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e pertanto re-inserita nella ripartizione sopra indicata.
Nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” a seguito di una delle casistiche descritte ai punti
2. e 3. che precedono, alla ripartizione sopra indicata dovrà aggiungersi la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” per un importo trimestrale di premio pari ad € 22,50. L’importo di premio indicato al punto I. che precede, sarà pertanto pari ad € 996,23.
Per gli “Affiliati” prosecutori volontari che al 1° Gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano un’età assicurativa compresa fra il 66° e il 70° anno, l’importo trimestrale di premio di € 1.241,97, sarà ripartito fra le diverse garanzie assicurative come di seguito indicato:
i. per le forme assicurative “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione
annua del Capitale” e “Temporanea caso morte monoannuale”
€ 1.190,32
ii. per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, (nella forma “Temporanea”)
€ 51,65
nel caso in cui l’Assicurato risulti prosecutore volontario anche al FASDAC, la forma assicurativa di cui al precedente punto ii. viene prestata alle medesime condizioni mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto eliminata dalle garanzie prestate per la prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”; non sarà applicato il punto ii. alla ripartizione sopra esposta e l’importo trimestrale di premio ammonterà ad € 1.190,32.
Nel caso in cui l’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e al FASDAC acquisisca lo status di “pensionato FASDAC” e non abbia ancora superato il 70° anno di età assicurativa, la forma assicurativa di cui al precedente punto ii. tornerà ad essere prestata mediante la contribuzione volontaria all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e pertanto re-inserita nella ripartizione sopra indicata.
Nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. che precedono, alla ripartizione sopra indicata dovrà aggiungersi la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” per un importo trimestrale di premio pari ad € 22,50. L’importo di premio indicato al punto i. che precede sarà pertanto pari ad € 1.167,82.
Per i prosecutori volontari che al 1° gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano superato il 70° anno d’età assicurativa, l’importo trimestrale di premio di € 1.241,97, sarà interamente utilizzato per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”.
La prosecuzione volontaria consente all’”Affiliato” di versare, in alternativa all’importo trimestrale di premio di € 1.241,97, un importo trimestrale di premio di € 1.084,56, da ripartirsi, per coloro che al 1° gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato non abbiano superato il 65° anno di età assicurativa, ferme restando le modalità e le priorità di ripartizione dei premi sulle forme assicurative di cui ai punti I., II., III. e IV. del presente punto 16., in base ai seguenti criteri:
- i premi previsti per le forme assicurative di cui ai punti II., III. e IV. che precedono restano invariati, mentre per le forme assicurative di cui al punto I. che precede, il premio è pari a € 861,32.
Nel caso in cui l’Assicurato risulti prosecutore volontario anche al FASDAC, la forma assicurativa di cui al precedente punto II. viene prestata alle medesime condizioni
mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto eliminata dalle garanzie prestate per la prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”; non sarà applicato il punto II. alla ripartizione sopra esposta e l’importo trimestrale di premio ammonterà ad € 1.032,91.
Nel caso in cui l’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e al FASDAC acquisisca lo status di “pensionato FASDAC” e non abbia ancora superato il 70° anno di età assicurativa, la forma assicurativa di cui al precedente punto II. tornerà ad essere prestata mediante la contribuzione volontaria all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e pertanto re-inserita nella ripartizione sopra indicata.
Nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. che precedono, alla ripartizione sopra indicata dovrà aggiungersi la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” per un importo trimestrale di premio pari ad € 22,50. L’importo di premio indicato al punto I. che precede sarà pari ad € 838,82.
Per gli “Affiliati” prosecutori volontari che al 1° gennaio dell’esercizio relativo al periodo assicurativo considerato abbiano un’età assicurativa compresa fra il 66° e il 70° anno, il premio previsto per la forma assicurativa di cui al precedente punto ii. resta invariato, mentre per le forme assicurative di cui al precedente punto i. il premio è pari a
€1.032,91.
Nel caso in cui l’Assicurato risulti prosecutore volontario anche al FASDAC, la forma assicurativa di cui al precedente punto ii. viene prestata alle medesime condizioni mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto eliminata dalle garanzie prestate per la prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”; non sarà applicato il punto ii. alla ripartizione sopra esposta e l’importo trimestrale di premio ammonterà ad € 1.032,91.
Nel caso in cui l’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e al FASDAC acquisisca lo status di “pensionato FASDAC” e non abbia ancora superato il 70° anno di età assicurativa, la forma assicurativa di cui al precedente punto II. tornerà ad essere prestata mediante la contribuzione volontaria all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e pertanto re-inserita nella ripartizione sopra indicata.
Nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. che precedono, alla ripartizione sopra indicata dovrà aggiungersi la forma assicurativa “Assicurazione Ponte” per un importo trimestrale di premio pari ad € 22,50. L’importo di premio indicato al punto i. che precede sarà pari ad € 1.010,41.
Per gli “Affiliati” prosecutori volontari che al 1° gennaio dell’esercizio relativo al periodo
assicurativo considerato abbiano superato il 70° anno d’età assicurativa, l’importo trimestrale di premio di € 1.084,56, sarà interamente utilizzato per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”.
In alternativa agli importi trimestrali di premio sopra descritti, la prosecuzione volontaria consente all’”Affiliato” di versare un importo di premio utile a garantire solo le seguenti forme assicurative:
- “Temporanea caso morte monoannuale”;
- “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (forma Temporanea);
- “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”;
- “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”.
La forma assicurativa “Assicurazione Ponte” sarà compresa nell’importo di premio solo nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. che precedono.
Gli importi trimestrali di premio interamente versati di ammontare variabile, pervenuti alle “Società Delegatarie” per ogni “Affiliato” saranno ripartiti, con i criteri previsti nella Tabella 5.6 della Sezione 8.
Nel caso in cui l’Assicurato risulti prosecutore volontario anche al FASDAC, la forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” viene prestata alle medesime condizioni mediante la contribuzione richiesta dal FASDAC stesso e pertanto eliminata dalle garanzie prestate per la prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”.
Nel caso in cui l’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e al FASDAC acquisisca lo status di “pensionato FASDAC” e non abbia ancora superato il 70° anno di età assicurativa, la forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” tornerà ad essere prestata mediante la contribuzione volontaria all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx e pertanto re-inserita nella contribuzione stessa.
Se la domanda di prosecuzione volontaria con versamento di importo di premio utile a garantire solo le forme assicurative sopra precisate è presentata nei termini di cui alla lettera b. che precede e le “Società Delegatarie”, in base all’analisi degli accertamenti sanitari richiesti, non accettino di prestare le garanzie assicurative, si procederà all’annullamento della domanda di prosecuzione volontaria e alla restituzione delle rate di premio eventualmente già corrisposte dall’”Affiliato”.
Tutte le ripartizioni suddette potranno variare in funzione dell’eventuale esercizio, da parte dell’”Affiliato”, delle opzioni previste, a partire dal 66° anno di età assicurativa
di cui all’Art 3 “Prestazioni assicurate” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 4 (Rendita collegata a problemi di non autosufficienza) e a partire dal superamento del 65° anno di età assicurativa di cui all’Art. 14 “Interruzione della garanzia assicurativa” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 3 (Temporanea caso morte monoannuale)
È data facoltà all’Assicurato prosecutore volontario all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” di modificare il premio corrisposto, adeguandolo ad uno degli importi su indicati. Nel caso in cui tale modifica comporti un incremento dei capitali assicurati per le forme assicurative di “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, l’Assicurato dovrà sottoporsi ad accertamenti sanitari.
Se l’Assicurato non si sottopone agli accertamenti sanitari e non presenta tutta la documentazione richiesta entro tre mesi dalla notifica della richiesta degli accertamenti ai quali deve sottoporsi o, se in base all’analisi degli accertamenti stessi, le “Società Delegatarie” non accettino di prestare le garanzie relative alle forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, l’eventuale intero incremento di premio sarà utilizzato per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”. In caso di incremento dei capitali assicurati, l’efficacia della maggiorazione delle coperture assicurative resterà sospesa fino a quando l’Assicurato non avrà presentato gli accertamenti sanitari richiesti e le “Società Delegatarie” non abbiano formulato esito positivo dopo l’analisi degli stessi.
Tutti gli “Affiliati” prosecutori volontari alla sola Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” non assicurati per la garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, nella forma “Temporanea” che ne richiedano l’attivazione, dovranno necessariamente sottoporsi ad accertamenti sanitari. L’importo di premio di € 206,60, suddiviso in rate trimestrali, sarà prelevato dal contributo volontario già corrisposto adeguato, nel caso fosse inferiore, agli importi trimestrali di prosecuzione volontaria previsti dalla presente Convenzione.
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, nella forma “Temporanea”, sempreché l’analisi degli accertamenti sanitari abbia dato esito positivo, decorrerà dall’inizio del trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre), nel quale l’”Affiliato” ne abbia chiesto l’attivazione. Il prelevamento del premio della garanzia dal contributo volontario varrà dall’inizio del trimestre precedente a quello della decorrenza.
Attivata la garanzia di cui sopra, la prestazione di “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” prevederà il completamento del Piano assicurativo anche per la suddetta copertura.
Tutti i prosecutori volontari con età assicurativa pari o superiore a 66 anni, che desiderino attivare la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Vita Intera” devono necessariamente sottoporsi ad accertamenti sanitari ed all’adeguamento del contributo volontario all’importo trimestrale di € 1.241,97.
Nel caso in cui tale integrazione non fosse sufficiente a garantire le coperture in essere, verrà richiesta al prosecutore volontario un’integrazione di premio sufficiente a garantire, oltre a tutte le coperture in essere anche il premio per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” in forma “Vita Intera”.
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, nella forma “Vita Intera”, decorrerà dall’inizio del trimestre (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1°ottobre), nel quale l’”Affiliato” ne abbia chiesto l’attivazione. L’integrazione di premio varrà dall’inizio del trimestre precedente a quello della decorrenza.
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, nella forma “Temporanea” o “Vita Intera” resterà sospesa fino a quando l’”Affiliato” non avrà presentato gli accertamenti sanitari e la “Società Delegataria” non avrà accettato di prestare la garanzia richiesta. Gli accertamenti sanitari a cui l’”Affiliato” deve sottoporsi, dovranno essere consegnati entro tre mesi dalla notifica della richiesta; nel caso in cui non vengano presentati entro tale termine, la domanda per l’attivazione della garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, verrà considerata nulla e perderà ogni efficacia.
Le eventuali integrazioni di premio già pagate saranno utilizzate per la forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del Capitale”.
L’attivazione della garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Vita Intera” nell’ambito della prosecuzione volontaria all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” determinerà la cessazione della medesima garanzia nella forma “Temporanea”, anche nel caso in cui l’Assicurato sia prosecutore volontario al FASDAC.
17. CARENZE PER I PROSECUTORI VOLONTARI
Per il caso previsto alla lettera a. del precedente punto 16., qualora il decesso dell’”Affiliato” prosecutore volontario avvenga entro i primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, in luogo del capitale assicurato dalla forma assicurativa
“Temporanea caso morte monoannuale”, verrà corrisposta una somma pari all’ammontare dei premi versati per tale forma assicurativa.
La suddetta carenza non verrà applicata qualora il decesso si verifichi a seguito di uno dei casi previsti alle lettere b.1., b.2. e b.3. del punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative – carenze” delle presenti Disposizioni di carattere Generale.
Per le forme assicurative: “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” (in relazione alla data di inizio della dipendenza) ed “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, per il caso previsto alla lettera a. del precedente punto 16, vengono applicate le limitazioni e le inclusioni su definite e previste in caso di decesso dell’”Affiliato” prosecutore volontario.
Relativamente alla forma assicurativa di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, per il caso previsto alla lettera a. del precedente punto 16., qualora l’invalidità permanente insorga nei primi sei mesi dalla data di nomina a Dirigente, le somme eventualmente dovute, sia a titolo provvisorio che a titolo definitivo, saranno liquidate al cinquanta per cento e comunque non potranno mai essere inferiori alle somme che si sarebbero liquidate nel caso in cui la malattia fosse insorta in un periodo precedente alla nomina a Dirigente dell’”Affiliato”.
Per il caso previsto alla lettera b. del precedente punto 16., qualora la Società Delegataria abbia richiesto di eseguire, fra gli altri accertamenti dello stato di salute, il test HIV e l’”Affiliato” non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che nel caso in cui il decesso dell’”Affiliato” avvenga nei primi sette anni dalla richiesta di prosecuzione volontaria e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata o, nel caso in cui lo stato di dipendenza totale e permanente si manifesti nei primi sette anni dalla richiesta di prosecuzione volontaria e sia dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra malattia ad essa collegata, il capitale assicurato e/o la rendita, non saranno pagati e la “Società Delegataria” corrisponderà una somma pari all’ammontare dei premi versati al netto degli accessori.
Per la forma assicurativa “Assicurazione Ponte”, prestata solo nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. del precedente punto 16 resta fermo quanto previsto alla lettera g. del punto 12. “Efficacia delle garanzie assicurative – carenze” delle presenti Disposizioni di carattere Generale.
18. SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER I PROSECUTORI VOLONTARI ALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXX XXXXXXXx
È consentito all’”Affiliato” prosecutore volontario, di sospendere e riattivare successivamente la contribuzione e, di conseguenza, le prestazioni delle garanzie assicurative. La richiesta scritta di sospensione dovrà essere inoltrata dall’”Affiliato” alla Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o all’Intermediario. Le coperture relative alle forme assicurative “Temporanea caso morte monoannuale”, “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”, “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” e “Assicurazione Ponte” (quest’ultima presente solo nel caso in cui l’”Affiliato” abbia presentato la domanda di prosecuzione volontaria a seguito di una delle casistiche descritte ai punti 2. e 3. del precedente punto 16. “Prosecuzione volontaria”), resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui saranno versate, in caso di riattivazione, tutte le rate arretrate di premio all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”. La riattivazione avrà l’effetto di ripristinare le coperture suddette, precedentemente sospese, dietro corresponsione delle rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali.
L’attribuzione delle rate di premio arretrate corrisposte, seguirà quanto previsto al punto 10. COMPETENZA DEI PREMI – LORO ATTRIBUZIONE delle presenti Disposizioni di carattere Generale.
Nel caso in cui l’”Affiliato” prosecutore volontario non corrisponda le rate di premio richieste dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, trascorsi sei mesi dal termine dell’ultimo periodo contributivo pagato, anche in mancanza di richiesta scritta di sospensione dell’”Affiliato”, la prosecuzione volontaria verrà considerata sospesa “d’ufficio”.
Nel caso la sospensione della contribuzione permanga oltre sei mesi ed entro due anni dal termine dell’ultimo periodo contributivo pagato, la riattivazione della contribuzione potrà avvenire solo previa espressa domanda dell’“Affiliato” il quale dovrà presentare gli accertamenti sanitari richiesti dalle “Società Delegatarie”. Queste ultime accetteranno o rifiuteranno la riattivazione in base alla valutazione degli accertamenti sanitari. In caso di accettazione l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” provvederà a richiedere all’”Affiliato”, in unica soluzione, il pagamento delle rate arretrate decorrenti dal giorno successivo il termine dell’ultimo periodo contributivo pagato e fino al termine dell’ultimo trimestre appena trascorso.
Nel caso in cui l’”Affiliato” non presenti gli accertamenti sanitari richiesti entro tre mesi dalla notifica, la domanda di riattivazione sarà considerata nulla. La contribuzione e le prestazioni delle garanzie assicurative resteranno sospese.
Eventuali rate di premio pagate in maniera discontinua non permetteranno la
riattivazione delle prestazioni che rimarranno sospese fino al pagamento di tutte le rate di premio rimaste insolute e fino a che le “Società Delegatarie” non abbiano avuto modo di valutare lo stato di salute dell’”Affiliato”.
Non saranno accettate domande di riattivazione della prosecuzione volontaria presentate dall’”Affiliato” oltre due anni dal termine dell’ultimo periodo contributivo pagato. Decorso tale termine la prosecuzione volontaria sarà considerata cessata.
Il presente punto 18. non si applica alla prosecuzione volontaria al solo FASDAC.
19.1 - Istituzione ed alimento del “Fondo Unico”
Viene istituito un “Fondo Unico” derivante dall’andamento tecnico delle garanzie previste alle Sezioni 3, 4, 5, 6 e 7 delle presenti Condizioni di polizza, che dovrà essere utilizzato dall’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” se di segno positivo, per incrementare e/o alimentare le prestazioni delle forme assicurative a favore degli “Affiliati”. Il “Fondo Unico” è alimentato per ogni “Esercizio di Riferimento” - intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione - dai risultati derivanti:
a. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’ Articolo 17 “Abbuono di premio” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 3 per la forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale”; tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
b. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’ Articolo 21 “Abbuono di Premio (Articolo valido per la forma temporanea)” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 4 per la forma assicurativa di “Rendita Collegata a Problemi di non Autosufficienza”; tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
c. dall’ “Abbuono di premio” delle garanzie di cui all’Articolo 7 “Abbuono di premio” relativo alle Forme Assicurative di “Invalidità Permanente conseguente a Malattia” e “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 5; tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
d. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Articolo 12 “Abbuono di premio” relativo alla Forma Assicurativa “Assicurazione Ponte” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 6; tale risultato viene considerato sia che
assuma segno positivo che negativo;
e. dall’ “Abbuono di premio” della garanzia di cui all’Articolo 35 “Abbuono di premio” relativo alla Forma Assicurativa “Infortuni professionali ed extraprofessionali” delle Condizioni di assicurazione contenute nella Sezione 7; tale risultato viene considerato sia che assuma segno positivo che negativo;
f. dal valore in caso di morte delle polizze “Mista a premio Unico Ricorrente con rivalutazione annua del Capitale” utili a garantire la prestazione della forma assicurativa “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio”, non ancora giunte a scadenza alla data del decesso dell’Assicurato che fruiva della prestazione suddetta.
Nel caso in cui l'Abbuono di Premio fosse positivo, lo stesso andrebbe ad incrementare il Fondo Unico; in caso contrario lo stesso andrebbe a ridurre per il medesimo importo il Fondo Unico stesso.
Le Società Delegatarie alimentano il “Fondo Unico” con i risultati di cui alle lettere a., b., c., d. e. ed f. che precedono, il 30 settembre dell’esercizio successivo ad ogni “Esercizio di Riferimento”.
Successivamente a tale data, le eventuali variazioni dei risultati (“Variazioni Anni Successivi”) saranno assegnate al “Fondo Unico” ad ogni 30 settembre successivo, anche successivamente alla scadenza della Convenzione, fino ad avvenuta liquidazione definitiva del “Fondo Unico” come descritto all’ultimo comma del successivo punto 19.2.
Il presente “Fondo Unico” verrà ulteriormente alimentato, con valuta 1° gennaio 2018, con l’ammontare del risultato dei fondi unici residuali, comprensivi degli interessi calcolati secondo le norme in vigore al 31.12.2017, relativi alle Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140 e 3108.
Dal 01/01/2018 le risultanze del periodo di riferimento 2017 e le eventuali “Variazioni Anni Successivi” relative alle Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140 e 3108, alimenteranno, ogni 30/09 successivo, il Fondo Unico, sia che assumano segno positivo che negativo.
19.2 - Utilizzo del “Fondo Unico”
Nel periodo di validità della Convenzione, a decorrere dall’01.01.2018 e così successivamente per ogni esercizio, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” potrà utilizzare il “Fondo Unico” per incrementare e/o alimentare le prestazioni a favore degli “Affiliati”.
Nel periodo di validità della Convenzione, entro il 31.10 di ogni esercizio, le “Società Delegatarie” e il “Contraente” si incontreranno al fine di verificare congiuntamente la capienza del “Fondo Unico” in relazione all’ammontare stimato degli utilizzi per l’esercizio successivo.
Dopo il periodo di validità della “Convenzione”, alla data del 30.09 successivo, verrà messo a disposizione dalle Società all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” il 50% dell’ammontare del “Fondo Unico”, che risulterà a tale data, sempreché positivo.
Il saldo residuo, sempreché positivo, verrà messo a disposizione, dalle Società all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” entro 90 giorni dal 31.12 dell’esercizio in cui si avrà la riduzione di almeno l’80% delle Riserve Sinistri, comprensive di eventuali IBNR (Sinistri Accaduti ma non Denunciati), relative alle forme assicurative “Invalidità Permanente conseguente a Malattia”, “Assicurazione di Esonero pagamento Premi in caso di Invalidità Permanente Totale conseguente a Malattia o Infortunio ”, e “Assicurazione Ponte”, iscritti in bilancio alla scadenza di validità della presente Convenzione e comunque non prima di 5 anni dalla cessazione della Convenzione stessa per tenere conto della sinistrosità della forma assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza”.
19.3 - Interessi relativi al “Fondo Unico”
Sull’ammontare esistente nel “Fondo Unico” maturano interessi che vengono calcolati, ad ogni esercizio, al 31.12. La misura degli interessi sarà pari al “Tasso Medio Annuo” ossia alla media, del tasso Euribor (365) a un mese, con osservazioni al 01/01, all’01/04, all’01/07 e all’01/10, se positiva.
Per le “Variazioni Anni Successivi” la misura degli interessi, da calcolarsi al 31/12 di ogni anno, sarà pari, per ogni esercizio precedente all’assegnazione, al relativo “Tasso Medio Annuo” e, per l’esercizio dell’assegnazione, alla media del tasso Euribor (365) a un mese, con osservazioni al 01/01, all’01/04, all’01/07 e all’01/10, se positiva.
Le parti si dichiarano fin d’ora disponibili a valutare in buona fede eventuali variazioni significative delle condizioni applicate dal sistema bancario.
L’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC, “CNP Vita Assicurazione S.p.A.”, “Cargeas Assicurazioni S.p.A.” e “Generali Italia S.p.A.” convengono che “Assidir S.r.l.” – Via Stoppani, 6 – Milano, Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi Sez. A con il numero A000111129, sia l’unico Intermediario assicurativo a cui è affidata la gestione della Convenzione “Xxxxxxx
Xxxxxxx” n. 3175, per l’intera durata della stessa nonché per gli effetti successivi alla sua cessazione.
21. COSTITUZIONE DELL’ OSSERVATORIO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA “XXXXXXX XXXXXXX” 3175
“CNP Vita Assicurazione S.p.A.”, “Generali Italia S.p.A.”, “Cargeas Assicurazioni S.p.A.”, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC e “Assidir S.r.l.”, nell’ottica di una comune dialettica costruttiva, istituiscono, in riferimento alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3175, un organismo collegiale concordemente denominato “Osservatorio della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx 3175” (di seguito “Osservatorio”) che consenta, alla luce delle informative che ciascuna parte si impegna a fornire, relativamente alla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3175, di monitorarne e commentarne l’andamento complessivo. Il tutto, in ogni caso, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e competenze.
Alle riunioni dell’”Osservatorio” avranno diritto di partecipare:
• il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” ed i soggetti che gli stessi vorranno invitare per il miglior funzionamento dell’“Osservatorio” stesso fra cui il FASDAC e la società di servizi che provvede alla gestione dei flussi informativi relativi alla Convenzione;
• i legali rappresentanti delle Compagnie Delegatarie, Coassicuratrici, Codelegatarie e dell’Intermediario i quali, nel rispetto e nel limite delle coperture assicurative di volta in volta monitorate e delle reciproche funzioni, potranno delegare o estendere la partecipazione a propri dirigenti, funzionari e dipendenti del servizio tecnico e/o del servizio finanziario;
La partecipazione all’Osservatorio sarà a titolo gratuito. L’“Osservatorio” monitorerà:
1. i dati relativi alle adesioni, ai versamenti contributivi e alle iniziative finalizzate al recupero dei contributi non versati;
2. i risultati della gestione della Convenzione e delle eventuali problematiche ad essa connesse, con particolare attenzione all’analisi dei contributi versati dalle Aziende per i propri Dirigenti e dai Prosecutori volontari e destinati alle coperture assicurative garantite dalla Convenzione stessa;
3. l’andamento dei sinistri e le problematiche connesse agli stessi;
4. gli aspetti che coinvolgono i rapporti tra gli Assicurati e le Imprese assicuratrici; e analizzerà:
5. le iniziative in sede giudiziaria che, in casi particolari, si ritenesse utile intraprendere in relazione all’applicazione e alla tutela della Convenzione;
6. le eventuali situazioni non regolamentate dalla Convenzione;
7. le problematiche che l’applicazione della Convenzione stessa dovesse evidenziare;
8. ogni altra iniziativa, anche non espressamente contemplata nei punti precedenti (che devono ritenersi privi di esaustività), rivolta a realizzare le finalità di cui sopra.
Le riunioni dell’“Osservatorio” saranno, indicativamente, tenute con cadenza bimestrale, su iniziativa di “Assidir S.r.l.” che coinvolgerà gli altri partecipanti.
In occasione delle riunioni verranno presentati alcuni dati che, i partecipanti, per quanto di loro competenza, dovranno, in tempo utile allo svolgimento delle riunioni, trasmettere ad Assidir S.r.l..
“CNP Vita Assicurazione S.p.A.” e “Generali Italia S.p.A.” si impegnano, in particolar modo, a far pervenire ad “Assidir S.r.l.”:
• almeno 15 giorni prima della riunione più prossima successiva alla chiusura dell’esercizio annuale:
a. descrizione del quadro macroeconomico e dei mercati finanziari;
b. linee di azione previste per il periodo di gestione successivo a quello discusso e strategie di movimentazione del portafoglio gestito (sezione 2 della tabella A)
• almeno 15 giorni prima delle riunioni più prossime successive alle chiusure semestrali del periodo di osservazione delle Gestioni separate “Previr” e “Gesav”:
c. asset allocation, composizione dei fondi gestione, risultati (sezione 1 della tabella A);
L’“Osservatorio” si scioglierà contestualmente alla scadenza della Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3175 salvo rinnovo della stessa.
TABELLA “A” | |
SEZIONE 1: LE SCELTE DI PORTAFOGLIO INTRAPRESE ASSET ALLOCATION | Suddivisione del “patrimonio investito” attuale per: • tipologia di titoli (azioni, obbligazioni, cash, OICR) • per le azioni, la ripartizione settoriale (ad esempio, con la classificazione MSCI); • per i titoli di Stato e obbligazioni sovranazionali, la ripartizione per rating dell’emittente, la ripartizione per valuta di denominazione e la ripartizione tra tasso fisso, variabile o indicizzato all’inflazione; • per le obbligazioni societarie, la ripartizione per rating dell’emittente, la ripartizione settoriale, la ripartizione per valuta di denominazione, e la ripartizione tra tasso fisso o variabile; • la duration media del portafoglio • la ripartizione degli OICR per categorie (ad esempio con la classificazione Assogestioni); • informazioni sulle strategie perseguite con l'eventuale uso di derivati |
SEZIONE 2: LE SCELTE DI PORTAFOGLIO PERFORMANCES E PREVISIONI | Risultati ottenuti nel periodo e altri dati di rilevanza strategica; previsioni nel breve e nel lungo periodo, entrambi suddivisi in grafici e/o tabelle in relazione al: • valore delle riserve gestite • valore della raccolta effettuata. • risultato lordo del periodo • impatto dei costi e della normativa fiscale • risultato effettivamente retrocesso |
La Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx “3175” decorre dal 1° gennaio 2018 e scade il 31/12/2022. La Convenzione si intenderà rinnovata automaticamente di anno in anno nella sua interezza salvo disdetta da comunicarsi nei termini di cui al punto 8 della Convenzione.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ove
possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
Nel sito internet delle Società Delegatarie, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti: le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per la formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
25. ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX ART. 808 TER C.P.C.
La soluzione di eventuali controversie di natura medica tra le Società Delegatarie e l’Assicurato, comprese quelle, a titolo meramente esemplificativo, concernenti le conseguenze del Sinistro , la riconducibilità delle stesse a Malattia o Infortunio, il grado di Invalidità Permanente nonché i criteri di indennizzabilità ai sensi della Polizza oggetto dell'Assicurazione, è obbligatoriamente deferita ad una perizia contrattuale, da intendersi quale arbitrato irrituale, affidata ad un Collegio di tre medici arbitri.
Il Collegio non avrà alcuna competenza e non potrà ricevere mandato alcuno a conoscere, anche incidentalmente, di controversie e/o questioni diverse da quelle prettamente di natura medica, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative a questioni di diritto, alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della Polizza e/o alla operatività della copertura assicurativa.
Ciascuna parte, con ciò intendendosi da un lato l’Assicurato e dall’altra le Società Delegatarie, che agiranno in proprio e anche in nome e per conto della Società Codelegataria o della Società Coassicuratrice, provvederà alla nomina di un arbitro e, precisamente:
a) il primo arbitro verrà nominato dalla parte che abbia richiesto la formazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta e all’accettazione dell’incarico da parte del proprio arbitro; la richiesta di formazione del Collegio dovrà contenere una sommaria descrizione della controversia;
b) il secondo dall’altra parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell’incarico del proprio arbitro.
Il terzo arbitro, con funzione di presidente, sarà nominato entro i 30 giorni successivi, d’accordo tra i due arbitri di parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.
In caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune – che sia anche sede dell'Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. La decisione del Collegio medico, con valore di determinazione contrattuale, è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge ed è vincolante per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di annullabilità disciplinati all’Art. 808 ter c.p.c.
26. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con la presente
- l’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx (nel prosieguo indicata come “l’Associazione”) con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0, in qualità di Contraente delle Polizze Collettive e Cumulative di cui alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx n. 3175 (nel prosieguo indicate come “Polizze Collettive/Cumulative”), il Fondo “Xxxxx Xxxxxxx” (nel prosieguo indicato come “FASDAC”) con sede in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0, in qualità di Contraente della polizza Collettiva “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” nonché Assidir S.r.l. (nel prosieguo indicata come “Assidir”) con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0, in qualità di Intermediario;
- CNP Vita Assicurazione S.p.A., (nel prosieguo indicata come “CNP Vita Assicurazione”), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, Cargeas Assicurazioni
S.p.A. (nel prosieguo indicata come “Cargeas”), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00 Palazzo E e Generali Italia S.p.A. (nel prosieguo indicata come “Generali”) con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14 (CNP Vita Assicurazione, Cargeas e Generali nel prosieguo congiuntamente indicate come le “Imprese”), in qualità di imprese assicuratrici e coassicuratrici delle Polizze Collettive/Cumulative,
tutte e ciascuna agenti in qualità di autonomi titolari (ciascuno nel prosieguo indicato come “Titolare” o, congiuntamente “Titolari”) del trattamento dei dati come previsto dal Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo il “Regolamento”), La informano in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (“Dati”), ivi inclusi eventuali dati aventi natura particolare, originariamente definiti come “sensibili” (in via meramente esemplificativa, dati sullo stato generale di salute, adesione ad un sindacato, informazioni relative ad origini razziali, presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare, etc...) (“Dati Sensibili”). Assidir agisce anch’esso in qualità di Titolare autonomo alla luce della propria attività caratteristica, svolta in piena autonomia a favore degli affiliati all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx (ed a Manageritalia) ed agli iscritti al FASDAC, nei cui confronti opera al fine di fornire ulteriori e diversi servizi ed utilità.
A. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. I Suoi Dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1), saranno trattati per finalità assicurative dall’Associazione, dal FASDAC e dalle Imprese – ciascuna per quanto di rispettiva competenza e quindi per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; liquidazioni per altre cause; prestazioni a scadenza; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche; nonché per l’espletamento degli obblighi contrattuali delle Polizze Collettive/Cumulative, la cui gestione operativa è svolta a cura di Assidir.
2. I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo di vigenza delle Polizze Collettive/Cumulative stipulate con i Titolari e successivamente fino al termine del periodo di prescrizione previsto per legge. In particolare, per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
3. I Suoi Dati aventi natura particolare saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti richiesti da tutte le norme di legge e di contratto connessi e necessari nell’ambito delle Polizze Collettive/Cumulative di cui al precedente punto 1.
Il trattamento dei Dati è svolto, con idonee modalità e procedure anche informatizzate, direttamente dai Titolari, ovvero da soggetti esterni ad essi, debitamente nominati Responsabili ai sensi del Regolamento. I suoi dati non saranno diffusi.
B. AMBITO DI CIRCOLAZIONE DEI DATI E DESTINATARI DEI DATI STESSI Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti dei Titolari che ne abbiano necessità per l’esecuzione delle loro mansioni o in virtù della posizione che ricoprono, per il cui trattamento sono stati nominati incaricati.
Tali soggetti, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con tale mansione, escludendo cioè che tutti i dipendenti dei Titolari abbiano libero accesso a tutti i suoi Dati.
I Titolari potranno comunicare i Dati che la riguardano, per le finalità attinenti all’esercizio dell’attività istituzionale ed assicurativa, a tutti i soggetti facenti parte della c.d. “catena assicurativa”, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• le Pubbliche Amministrazioni, o ad altri pubblici uffici (quali, ad esempio, uffici giudiziari, forza pubblica, etc), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
• le Autorità e gli Organi di Xxxxxxxxx (ad esempio IVASS), secondo quanto disposto da norme di legge;
• le società di servizi informatici o di archiviazione, servizi bancari per l’effettuazione di pagamenti, servizi di trasmissione e di imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni;
• i Fondi contrattuali in conformità alle coperture assicurative previste dalle Polizze Collettive/Cumulative.
I Dati forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione Europea (2). L'eventuale trasferimento in Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.
C. FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO
Il fondamento giuridico dei trattamenti indicati alla lettera A. risiede nell’esecuzione delle Polizze Collettive/Cumulative, la cui sottoscrizione a Suo favore è obbligatoria nel rispetto dei CCNL di categoria. I menzionati trattamenti verranno quindi effettuati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento e, pertanto, non necessitano di Suo consenso. Per la finalità di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali il trattamento dei Suoi Dati si basa sul legittimo interesse delle Imprese. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei Dati potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alle Imprese di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dalle Polizze Collettive/Cumulative. Si precisa che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di Dati Sensibili per ragioni connesse all’esecuzione delle Polizze Collettive/Cumulative verranno gestiti nel rispetto della normativa per tempo vigente, previa raccolta del Suo consenso ove necessario.
D. ESERCIZIO DEI DIRITTI E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Regolamento le riconosce una serie di diritti, e precisamente: Lei ha diritto di accesso ai Suoi Dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento ed ha il diritto di opporsi al loro trattamento; Lei ha inoltre il diritto alla portabilità dei Suoi Dati, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri Dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali Dati vengono conservati o trasferiti. Per meglio comprendere tali diritti, le ricordiamo che l’esercizio degli stessi ed i relativi presupposti sono elencati negli articoli 15 (diritto di accesso) 16, (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del
trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati) ed art 21 (diritto di opposizione) del richiamato Regolamento.
Inoltre Xxx ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx)
Le richieste di esercizio dei Suoi diritti, che le abbiamo elencato sopra, potranno essere inoltrate presso le sedi dei titolari autonomi.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, all’elenco dei Responsabili del trattamento ed i dati di contatto del Responsabile della protezione dati potranno essere richieste, rispettivamente, presso la sede dell’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, Via Stoppani 6 – 00000 Xxxxxx, la sede del FASDAC, Via X. Xxxxxxx della Battaglia, 6 – 00000 Xxxx, la sede di Assidir S.r.l., Via Stoppani 6 – 00000 Xxxxxx. Per quanto riguarda CNP Vita Assicurazione S.p.A. al: (i) Servizio Privacy - Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, email: xxx_xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; per quanto riguarda Cargeas Assicurazioni S.p.A. in via prioritaria, al Rappresentante locale incaricato di garantire la protezione dei dati personali, via e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx - tel. 00000000 - fax 0000000000; in via secondaria al DPO via email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
;per quanto riguarda Generali Italia S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx TV, via e-mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx TV.
NOTE:
1. Categorie di dati trattati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (altre società del gruppo assicurativo, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, potranno essere trattati dati relativi a condanne penali e reati.
2. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Convenzione 3175
Condizioni di assicurazione
relative alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” – (TAR. MP02)
Premessa
La presente garanzia assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” viene prestata in forma collettiva in ottemperanza a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi unitamente ad altre garanzie assicurative di cui alla Convenzione “3175” stipulata tra l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC, CNP Vita Assicurazione S.p.A., Generali Italia S.p.A. e Cargeas Assicurazioni S.p.A..
La garanzia assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” è prestata in coassicurazione tra:
• CNP Vita Assicurazione S.p.A. con una quota del 57,14% (Società Delegataria)
• Generali Italia S.p.A. con una quota del 42,86% (Società Coassicuratrice).
Ogni singolo Assicurato detiene, nell’ambito della Convenzione “3175”, una propria posizione assicurativa costituita dall’insieme delle forme assicurative enunciate al punto 3. delle “Disposizioni di carattere generale” contenute nella Sezione 1 in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione stessa.
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’
Gli obblighi delle Società Coassicuratrici risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Certificato di assicurazione, dalla Convenzione “3175” nonché dalle eventuali Appendici alla Convenzione firmate dalle Società stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione e dalla Convenzione “3175”, valgono le norme di legge applicabili.
ART. 2 CONTRAENTE ED ASSICURATI
Contraente della presente forma assicurativa è l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che agisce in nome proprio ma per conto degli “Affiliati” all’Associazione stessa (di seguito denominati “Assicurati”).
Assicurati di dette forme assicurative, nei limiti contrattuali ivi previsti sono tutti i Dirigenti “ordinari” e “con agevolazioni” nonché gli Ex Dirigenti e i “Prosecutori volontari” di cui al punto 16 delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx “3175” contenute nella Sezione 1.
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE
La forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” comporta l’attivazione di una successione di prestazioni (Capitale iniziale) relative ad ogni singolo premio – o rateo di premio – versato. Ogni singolo Capitale iniziale si rivaluta annualmente al 31/12 di ogni anno fino alla scadenza contrattuale e durante l’eventuale differimento, secondo quanto stabilito al successivo Art. 14 “Clausola di rivalutazione” (Capitale maturato).
Il Capitale iniziale relativo a ciascun premio versato è pari al premio versato stesso al netto dei costi gravanti sul contratto così come riportato nella Tabella n°1 contenuta nella successiva Sezione 8 “Tabelle”.
Il Capitale maturato in un determinato periodo corrisponde al Capitale iniziale rivalutato fino al termine del periodo stesso.
In particolare la presente forma assicurativa prevede le seguenti prestazioni:
PRESTAZIONE IN CASO DI VITA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale fissata al compimento del 75° anno di età (età anagrafica), viene reso disponibile all’Assicurato stesso il Capitale maturato a scadenza sempreché quest’ultimo non risulti alla medesima data in servizio come Dirigente di Azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Qualora l’Assicurato risulti a tale data ancora in servizio presso un’azienda del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, la scadenza contrattuale verrà posticipata secondo quanto riportato al paragrafo “Clausola di differimento di scadenza” del successivo Art. 15 “Opzioni a scadenza”.
Il Capitale maturato alla scadenza contrattuale viene determinato come somma dei seguenti importi:
• il Capitale maturato in vigore al 31/12 precedente la data di scadenza contrattuale, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite tramite riscatti parziali richiesti successivamente al 31/12 stesso, rivalutato nella misura e con le modalità previste all’Art. 14 “Clausola di Rivalutazione” per il tempo trascorso da detto anniversario alla scadenza contrattuale;
• le eventuali “quote” di capitale derivanti da premi versati successivamente al 31/12 precedente la data di scadenza contrattuale, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra la data di pervenimento alla Società Delegataria del premio stesso e la scadenza contrattuale.
Con riferimento ad ogni premio versato sulla singola posizione assicurativa, viene garantito, alla scadenza contrattuale o nel corso del differimento della stessa, il riconoscimento della misura annua minima di rivalutazione pari allo 0%; per effetto di tale riconoscimento, viene quindi assicurata alla scadenza contrattuale e nel corso del differimento della stessa, la conservazione del Capitale iniziale derivante dalla sommatoria dei singoli premi versati calcolati al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali effettuati.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Per Assicurati aventi, alla data del decesso, un’età anagrafica inferiore o uguale a 70 anni: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato ai Beneficiari designati il maggior valore tra:
• il Capitale maturato in vigore al 31/12 immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società Delegataria, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente allo stesso 31/12, rivalutato nella misura e con le modalità previste all’Art. 14 “Clausola di Rivalutazione” per il tempo trascorso da detto anniversario fino alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso; tale importo verrà maggiorato dalle eventuali “quote” di capitale acquisite derivanti da premi versati successivamente al 31/12
immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra la data di pervenimento alla Società Delegataria del premio stesso e la data della richiesta stessa;
• la somma dei premi corrisposti relativi alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati.
Per Assicurati aventi, alla data del decesso, un’età anagrafica superiore a 70 anni: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato ai Beneficiari designati il Capitale maturato in vigore al 31/12 immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società Delegataria, diminuito di eventuali “quote” di capitale disinvestite, tramite riscatti parziali richiesti successivamente allo stesso 31/12, rivalutato nella misura e con le modalità previste all’Art. 14 “Clausola di Rivalutazione” per il tempo trascorso da detto anniversario fino alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso; tale importo verrà maggiorato dalle eventuali “quote” di capitale acquisite derivanti da premi versati successivamente al 31/12 immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra la data di pervenimento alla Società Delegataria del premio stesso e la data della richiesta stessa.
Il presente Contratto non garantisce in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale alcun tasso minimo di rivalutazione che, pertanto, può, nel corso della durata contrattuale stessa, essere negativo.
Il Capitale maturato liquidato in caso di decesso verificatosi prima della scadenza contrattuale, relativo ad Assicurati aventi, alla data del decesso, un’età anagrafica superiore a 70 anni potrebbe, pertanto, risultare inferiore ai premi investiti (premi versati al netto dei costi gravanti sul contratto) diminuiti degli eventuali riscatti parziali effettuati.
Il Capitale maturato liquidato in caso di decesso verificatosi durante il differimento, non potrà risultare inferiore alla somma dei premi investiti diminuiti degli eventuali riscatti parziali effettuati.
Non è previsto il consolidamento annuale del Capitale nel corso della durata contrattuale; pertanto, il rendimento attribuito non è definitivamente acquisito dal Contratto e, conseguentemente, il capitale maturato alle diverse ricorrenze di contratto può sia aumentare che diminuire.
Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Assicurati alla designazione beneficiaria come indicato al punto 14. delle Disposizioni di carattere generale – Sezione 1.
Beneficiario del Capitale maturato in caso di vita a scadenza o nel corso del differimento della scadenza, relativamente alla presente forma assicurativa è l’Assicurato stesso.
I Beneficiari in caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale o nel corso del differimento della scadenza vengono designati dall’Assicurato stesso in forma scritta attraverso la compilazione e la presentazione del “Modulo AB” (Adesione e Designazione dei Beneficiari).
In mancanza di designazione, le somme liquidate in caso di decesso spetteranno, per quote uguali, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato stesso.
In ogni caso l’Assicurato può, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale o nel corso del differimento della scadenza, revocare o modificare in forma scritta tale designazione tranne nei casi 1, 2 e 3 del punto 14. “Beneficiari” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1.
Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell’Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita stipulate dall’Assicurato. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. E’ escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In questi casi, la Società paga il solo importo del Capitale maturato calcolato al momento del ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.
ART. 6 LIMITI DI ETA’ E DURATA CONTRATTUALE
L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve essere compresa tra 21 e 74 anni (età assicurativa).
L’età assicurativa viene calcolata considerando gli anni interi alla data di ingresso in assicurazione trascurando le frazioni di anno inferiori ai sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore o uguale ai sei mesi.
Relativamente alla presente forma assicurativa, per data di ingresso in assicurazione si intende la data di ricevimento, da parte della Società Delegataria, del primo premio corrisposto.
Ogni singolo premio attribuito alla medesima posizione assicurativa ha una scadenza fissata al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato (età anagrafica).
Nell’ambito della stessa posizione assicurativa, ogni singolo Capitale iniziale derivante da ogni singolo premio – o rateo di premio – corrisposto, avrà quindi una durata differente e pari al periodo (espresso in anni e frazioni d’anno) intercorrente fra la singola data di ricevimento del premio da parte della Società Delegataria e il compimento del 75° anno di età dell’Assicurato (età anagrafica).
ART. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio da parte della Società Delegataria, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto di sottoscrizione l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società Delegataria, comprensivo del domicilio laddove trasferito all’estero.
Fermo restando che per l’Assicurato l’attivazione della presente forma assicurativa avviene con la nomina a Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, l’adesione alla stessa si manifesta attraverso la compilazione e la sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del “Modulo AB” (Adesione e Designazione dei Beneficiari) il cui fac-simile è contenuto nella successiva Sezione 9.
Nei casi 1., 2., 3. e 4. previsti al punto 16 “Prosecuzione volontaria” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella precedente Sezione 1, l’Assicurato che non abbia riscattato totalmente la propria posizione aperta nella Convenzione e non abbia superato i 75 anni di età può presentare all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” apposita domanda di prosecuzione volontaria per mantenere attiva la propria posizione assicurativa, mediante compilazione del “Modulo PV – Domanda di prosecuzione volontaria” - il cui fac-simile è contenuto nella successiva Sezione 8 entro diciotto mesi:
• dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall’Azienda dalla quale dipende;
• dalla data di inizio del periodo di aspettativa non retribuita;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa danni “Assicurazione Ponte”.
ART. 9 PREMIO DI ASSICURAZIONE
A fronte delle prestazioni assicurate, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” verserà, con le modalità e nei termini di cui ai punti 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” e 6. “Pagamento del premio” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1, premi unici ricorrenti:
• secondo quanto indicato al punto 9. “Ripartizione dei premi (Dirigenti “a contribuzione ordinaria” e “a contribuzione agevolata”) delle Disposizioni di carattere generale per ogni Assicurato Dirigente “a contribuzione ordinaria” o “a contribuzione agevolata”;
• secondo quanto indicato al punto 16. “Prosecuzione volontaria” delle Disposizioni di carattere generale per ogni Assicurato prosecutore volontario.
l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” potrà inoltre versare premi aggiuntivi:
• a favore di quegli Assicurati che abbiano esercitato l’opzione per destinare l’aumento retributivo previsto dai rinnovi della parte economica dei CCNL;
• a fronte di interessi di mora dallo stesso applicati e riscossi a quegli Assicurati in ritardo con il pagamento dei contributi
per incrementare il capitale maturato relativo alla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” come previsto al punto 7. “Premi aggiuntivi” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella precedente Sezione 1.
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA
Relativamente a ciascun premio versato, la garanzia prestata dalla forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” decorre ed entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà trasmesso alla Società Delegataria il relativo importo di premio.
A conferma della copertura assicurativa sarà emesso a favore di ogni Assicurato entro tre mesi dalla data di pervenimento del primo premio un Certificato di assicurazione.
ART. 11 RISCATTO TOTALE E RISCATTO PARZIALE RISCATTO TOTALE
Il riscatto totale del capitale maturato nella forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” potrà essere richiesto da ogni singolo Assicurato tramite l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” solo al momento della perdita della qualifica di Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
In caso di riscatto totale si ha l’estinzione anticipata del Contratto.
Il valore del riscatto totale sarà pari al Capitale maturato al 31/12 immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società Delegataria, rivalutato per il periodo eventualmente trascorso da tale data fino alla data di ricevimento della richiesta stessa secondo quanto stabilito al successivo Art. 14 “Clausola di Rivalutazione”; tale importo verrà maggiorato dalle eventuali “quote” di Capitale iniziale derivanti da premi versati successivamente al 31/12 immediatamente precedente la data di ricevimento della richiesta riscatto, ciascuna rivalutata pro-rata per il tempo trascorso fra la data di pervenimento alla Società Delegataria del premio e la data della richiesta stessa e diminuito dagli eventuali riscatti parziali richiesti nello stesso periodo.
In caso di riscatto totale nel corso della durata contrattuale non opera alcuna garanzia di rivalutazione minima, che, pertanto, può, nel corso della durata contrattuale essere negativa; il Capitale maturato in caso di riscatto totale prima della scadenza contrattuale potrà quindi essere inferiore ai premi investiti (premi versati al netto dei costi gravanti sul Contratto) diminuiti degli eventuali riscatti parziali effettuati precedentemente.
Il riscatto totale richiesto dall’Assicurato comporterà anche la liquidazione totale delle polizze di “Capitale differito con controassicurazione e rivalutazione annua del capitale” eventualmente in vigore sulle precedenti Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140, 3108 e 3049.
Per le Convenzioni sopra dette restano valide tutte le condizioni previste dalle rispettive condizioni di polizza applicabili a questa specifica operazione.
RISCATTO PARZIALE
Il riscatto parziale del capitale maturato nella forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” potrà essere richiesto:
a) dall’Assicurato dopo la perdita della qualifica di Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
b) dall’Assicurato Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ancora in servizio, nella misura massima del 50%, in caso di gravi malattie o non autosufficienza propria, dei figli o del coniuge/convivente come risultante dallo stato di famiglia.
Per gravi malattie si intendono le patologie riportate di seguito:
• Cancro
• Infarto
• Ictus
• Insufficienza renale
• Bypass aortocoronarico
• Trapianto d’organo
• Sclerosi Multipla
• Malattia di Alzheimer
• Malattia di Parkinson
• Cecità
• Sordità
L’ammontare del Capitale sul quale effettuare il riscatto parziale è da ritenersi comprensivo di quelli maturati sulle polizze di “Capitale differito con controassicurazione e rivalutazione annua del capitale” eventualmente in vigore sulle precedenti Convenzioni “Xxxxxxx Xxxxxxx” 3140, 3108 e 3049.
In caso di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua del Capitale maturato. Il valore del riscatto parziale viene determinato applicando ad una quota del Capitale maturato gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale.
Il riscatto parziale viene effettuato a partire dai capitali derivanti dai premi versati, per ogni Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx” (n. 3175, n. 3140, n. 3108, n. 3049), presi in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dai Capitali maturati derivanti dai premi aventi data effetto antecedente a tutti gli altri e proseguendo passando ai successivi in ordine temporale dai più vecchi ai più recenti. Il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui sopra finché non viene raggiunto l’importo richiesto dall’Assicurato. L’importo richiesto dall’Assicurato deve intendersi comprensivo delle imposte.
Deve comunque rimanere investito un importo minimo pari ad almeno Euro 5.000,00 sulla Convenzione in essere o, se non sufficiente, per la restante differenza, sulla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3140” o, se ancora non sufficiente, per la restante ulteriore differenza sulla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3108” o, se ancora non sufficiente, per la restante ulteriore differenza sulla Convenzione “Xxxxxxx Xxxxxxx 3049”; in caso contrario verrà riscattata l’intera posizione.
E’ consentito un solo riscatto parziale in ogni anno solare – periodo 1.1 – 31.12 – per un importo minimo di Euro 5.000,00 e nel rispetto dei limiti sopra riportati.
Il valore di riscatto parziale potrà essere convertito, su richiesta dell’Assicurato che ha perso la qualifica di Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi di cui alla precedente lettera a., in una delle tipologie di rendita di cui al punto all’Art. 15 “Opzioni a scadenza”.
La Società Delegataria corrisponde il valore di riscatto – totale o parziale – al netto delle imposte previste per Xxxxx.
ART. 12 DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI
Al fine di ottenere un unico Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicurati, le “Società Coassicuratrici” allineeranno i propri rendimenti retrocessi di cui al successivo Art. 14 “Clausola di Rivalutazione” relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali “Previr” i cui regolamenti sono riportati al successivo articolo 13 “Regolamenti delle Gestioni che concorrono alla determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli Assicurati”.
Tale Tasso di Rendimento Medio da attribuire agli Assicurati sarà determinato dalla “Società Delegataria” rapportando la somma dei singoli redditi attribuiti dalle “Società Coassicuratrici” al termine del relativo periodo annuale di gestione dell’esercizio considerato alla somma di tali singoli redditi attribuiti, ciascuno diviso per il proprio tasso di rendimento retrocesso nel medesimo anno.
Per reddito attribuito è da intendersi quello ottenuto in base alla seguente formula (FORMULA DI XXXXX):
TR (RM1 + RM2) RA =
2 + TR
dove: RA è il Reddito attribuito;
TR è il Tasso retrocesso nell’anno di gestione dell’esercizio considerato; RM1 è la Riserva Matematica al 30 settembre dell’anno precedente aumentato o diminuito del conguaglio dell’anno precedente;
RM2 è la Riserva matematica al 30 settembre dell’anno considerato calcolata al tasso retrocesso.
ART. 13 REGOLAMENTI DELLE GESTIONI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR” di CNP Vita
Assicurazione S.p.A.
PREMESSA
La Gestione Separata denominata “Previr” è destinata all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurative di cui godono questi ultimi.
Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”
Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa di Assicurazione, denominato “GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR”, di
seguito per brevità PREVIR.
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
La Gestione Separata è denominata in Euro.
Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
La Gestione PREVIR ha come obiettivo l’ottenimento di un rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.
Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:
- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.
Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.
- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L’acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in Altri Strumenti Finanziari:
i. Fondi Alternativi. Si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
ii. Fondi Immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.
Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.
Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall’Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.
Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall’euro senza la copertura del rischio di cambio per una quota residuale del portafoglio.
Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell’ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell’esercizio precedente.
Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.
Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA
L’Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:
LIMITI DI INVESTIMENTO Previr Limiti | |||
Obbligazionario governativo(*) | Titoli di Stato e Supranational area UE e altri titoli di Stato rating ≥ AA- Altri titoli di stato | ≥ 30% ≥ 0% | ≤ 100% ≤ 40% |
Obbligazionario Corporate(*) | Titoli Corporate | ≥ 0% | ≤60% |
Azionario (*) | Azionario | ≥ 0% | ≤ 10% |
Altri Investimenti | Investimenti alternativi Immobiliari | ≥0% ≥0% | ≤ 6% ≤ 6% |
Derivati e strutturati | Strumenti derivati per gestione efficace | ≥ 0% | ≤ 10% |
Liquidità | Disponibilità di cassa | ≥ 0% | ≤ 10% |
(*) Il limite di investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l’acquisto di OICR armonizzati.
Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE
Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente
sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale e decorre dal 30 settembre.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione Separata.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell’impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “PREVIR” di Generali Italia S.p.A.
PREMESSA
La Gestione Separata denominata “Previr” è destinata all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” e più specificatamente agli Affiliati della stessa Associazione e ai familiari degli Affiliati ammessi a beneficiare delle prestazioni assicurative di cui godono questi ultimi.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “PREVIR” di Generali Italia S.p.A.
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato PREVIR (la Gestione Separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
OBIETTIVI DELLA GESTIONE
3. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.
TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI
4. Investimenti obbligazionari
L’investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari. Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
Investimenti immobiliari | massimo 40% |
Investimenti azionari | massimo 35% |
Investimenti in altri strumenti finanziari | massimo 10% |
Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’ art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
VALORE DELLA GESTIONE E ONERI
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall’Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE
7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultano finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.
Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono
determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE
10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
ART. 14 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
La presente forma assicurativa fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali le Società Coassicuratrici riconoscono una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine le “Società Coassicuratrici” gestiranno, secondo quanto previsto nei Regolamenti delle Gestioni Separate “Previr” di cui al precedente Art. 13 “Regolamenti delle Gestioni che concorrono alla determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli Assicurati”, attività di importo non inferiore alle relative “Riserve Matematiche”.
A. MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società Delegataria dichiara entro il 31.12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, determinato in base a quanto stabilito al precedente Art. 12 “Determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli Assicurati”.
Il rendimento retrocesso da ciascuna “Società Coassicuratrice” è pari al 100% del rendimento della rispettiva Gestione separata “Previr” al netto del rendimento trattenuto dalle Società Coassicuratrici pari allo 0,58% eventualmente incrementato da una commissione di over-performance.
Tale commissione di over-performance è pari allo 0,01% per ogni 0,15% di rendimento lordo superiore al 2,0% come di seguito riportato:
Rendimento Lordo | Minimo trattenuto | Rendimento Lordo | Minimo trattenuto |
2,00% | 0,58% | 3,50% | 0,68% |
2,15% | 0,59% | 3,65% | 0,69% |
2,30% | 0,60% | 3,80% | 0,70% |
2,45% | 0,61% | Superiore al 3,80% | 0,70% |
2,60% | 0,62% | ||
2,75% | 0,63% | ||
2,90% | 0,64% | ||
3,05% | 0,65% | ||
3,20% | 0,66% | ||
3,35% | 0,67% |
Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto da ciascuna “Società Coassicuratrice”, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della Gestione “Previr” dichiarato da ciascuna delle “Società Coassicuratrici” e il rendimento retrocesso non potrà essere superiore, per ogni “Società Coassicuratrice”, allo 0,70%.
La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito di cui al precedente Art. 12 “Determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli Assicurati”. La misura annua di rivalutazione attribuita al Capitale maturato nel corso della durata contrattuale può anche essere negativa.
Per effetto del rendimento trattenuto dalle Società Coassicuratrici, la misura annua di rivalutazione attribuita al Capitale maturato di cui al precedente Art. 12 “Determinazione del tasso di rendimento medio da attribuire agli Assicurati” può risultare negativa anche qualora il tasso di rendimento di una o entrambe le rispettive gestioni “Previr” risulti positivo ma inferiore al rendimento trattenuto. Inoltre nel caso in cui il rendimento medio da attribuire come sopra definito risultasse negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al Capitale maturato verrebbe ulteriormente ridotta dal rendimento trattenuto dalle Società Coassicuratrici.
Per le prestazioni giunte alla scadenza contrattuale e per i capitali posti in differimento di scadenza, le Società Coassicuratrici garantiscono una rivalutazione annua minima pari allo 0% (viene quindi assicurata la conservazione del Capitale iniziale - premio corrisposto al netto dei costi - derivante da ogni singolo premio al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati). In tali casi, qualora il Rendimento finanziario annuo della Gestione separata scendesse al di sotto del rendimento trattenuto come sopra definito o fosse negativo, al fine di garantire il tasso minimo garantito stesso, la percentuale di rendimento trattenuto potrebbe essere applicata in maniera ridotta fino all’eventuale azzeramento.
B. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
La rivalutazione annuale delle singole posizioni assicurative avverrà al 31 dicembre di ogni anno in base alla misura determinata al precedente punto A..
La rivalutazione sarà applicata:
a) per un anno intero, relativamente al capitale maturato rivalutato fino al 31/12 precedente e non successivamente riscattato;
b) in pro – rata temporis con riferimento al periodo intercorrente tra la data di pervenimento del premio da parte della Società Delegataria e il successivo 31 dicembre, per i capitali iniziali derivanti dai premi versati nel corso dell’anno e non riscattati in tale periodo.
Non è previsto il consolidamento annuale del Capitale nel corso della durata contrattuale, pertanto il rendimento attribuito non è definitivamente acquisito dal Contratto e, conseguentemente, il Capitale maturato alle diverse ricorrenze di contratto può sia aumentare che diminuire.
Le Società garantiscono una rivalutazione minima pari allo 0% soltanto ai Capitali maturati a scadenza e a quelli in corso di differimento che, quindi, non potranno mai essere interessati da rivalutazioni negative.
All’atto della liquidazione del capitale maturato per scadenza o riscatto, intervenuti in data non coincidente con il 31 dicembre, si procederà ad una rivalutazione di raccordo pro – rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima rivalutazione effettuata, alla data di pervenimento della richiesta da parte della
Società Delegataria. Per il caso di decesso si procederà ad una rivalutazione di raccordo pro – rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell’ultima rivalutazione effettuata fino alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso.
Il tasso annuo di rivalutazione da applicare a tal fine sarà quello ultimo conosciuto. Analogamente si procederà per la rivalutazione dei Capitali iniziali derivanti dai premi versati nel corso dell’anno di liquidazione.
Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento. Nel corso della durata contrattuale, le Società Coassicuratrici non garantiscono alcun tasso minimo di rivalutazione; la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto attribuita ad ogni anniversario diverso dalla scadenza contrattuale può quindi essere sia positiva che negativa.
Alla scadenza contrattuale e nel corso del differimento, le Società Coassicuratrici garantiscono un tasso minimo di rivalutazione pari allo 0%; per effetto di tale garanzia, il capitale maturato alla scadenza e nel corso del differimento non potrà mai essere inferiore alla somma dei premi corrisposti al netto dei costi gravanti sul Contratto e al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati.
CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO IN RENDITA
Su richiesta dell’Assicurato, il capitale maturato pagabile in caso di riscatto totale o in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza o nel corso del differimento potrà essere convertito in una delle seguenti forme:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell’Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).
L’Assicurato può chiedere, all’atto della richiesta di riscatto parziale, di convertire il capitale riscattato a norma del punto a) dell’Art. 11 “Riscatto totale e riscatto parziale” in una rendita vitalizia rivalutabile alle condizioni di cui al medesimo articolo.
Limitatamente all’eventuale parte di capitale convertito in rendita, non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita.
I coefficienti per la determinazione delle rendite annue d’opzione sono quelli che risulteranno in vigore all’epoca di conversione del capitale in rendita; i coefficienti attualmente in vigore per la rendita vitalizia di cui alla lettera a. sono quelli riportati nella Tabella n°3 contenuta nella Sezione 8 “Tabelle”.
Entro il 1° gennaio di ogni anno la Società Delegataria comunicherà al Contraente i suddetti coefficienti che saranno in vigore nell’anno in corso, se variati rispetto ai precedenti.
CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO DI SCADENZA
L’Assicurato, se in vita alla scadenza del Contratto, può richiedere che la liquidazione del Capitale maturato pagabile alla predetta scadenza, venga differita per un periodo massimo di dieci anni dalla scadenza contrattuale stessa, con eventuale ulteriore corresponsione di premi fino al compimento dell’80° anno di età (età anagrafica).
Qualora l’Assicurato non richieda esplicitamente di attivare tale differimento, la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del Contratto si intenderà posta automaticamente in differimento per un periodo di dieci anni.
Durante il periodo di differimento, il Capitale maturato al 31/12 di ogni anno viene calcolato applicando al capitale maturato al 31/12 precedente, le condizioni previste dall’Art. 14 “Clausola di Rivalutazione”. L’Assicurato può interrompere il differimento ad una qualsiasi ricorrenza annuale della scadenza della polizza e risolvere il Contratto riscuotendo un importo pari al capitale maturato al 31/12 precedente la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società Delegataria rivalutato per il periodo eventualmente trascorso da tale data fino alla data di ricevimento della richiesta stessa secondo quanto stabilito all’Art. 14 “Clausola di Rivalutazione”, maggiorato dai capitali maturati relativi ai premi versati successivamente al 31/12 e diminuiti dagli eventuali riscatti parziali richiesti dopo l’ultimo 31/12 stesso.
Qualora durante il periodo di differimento intervenga il decesso dell’Assicurato, la Società Delegataria corrisponderà agli aventi diritto il Capitale maturato come sopra determinato.
Trascorso il periodo di differimento il Capitale maturato dovrà essere liquidato all’Assicurato.
Nel corso e alla scadenza del differimento, le Società Coassicuratrici garantiscono un tasso minimo di rivalutazione pari allo 0%; per effetto di tale garanzia, il capitale maturato non potrà mai essere inferiore alla somma dei premi corrisposti al netto dei costi gravanti sul Contratto e al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati.
ART. 16 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per tutti i pagamenti debbono essere preventivamente consegnati alla Società Delegataria i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo al pagamento e ad individuare gli aventi diritto. E’ comunque necessario un documento di riconoscimento valido dell’Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto e che, in difetto, verrà richiesto dalla Società Delegataria all’Assicurato successivamente la stipulazione.
Per i pagamenti conseguenti al riscatto, la Società Delegataria richiederà tutti i documenti previsti al punto 6 della Sezione 9. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati tutti i documenti previsti al punto 8 della Sezione 9.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società Delegataria esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, mediante bonifico o assegno bancario o altra modalità di pagamento concordata con la Società Delegataria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa consegna di tutta la documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.
ART. 17 INFORMATIVA PERIODICA
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, verrà trasmesso ad ogni Assicurato un Documento unico di rendicontazione annuale della singola posizione assicurativa.
ART. 18 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Certificato di assicurazione emesso secondo quanto previsto al punto 15. “Certificato di assicurazione” contenuto nelle Disposizioni di carattere generale della Sezione 1, l’Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne, previa richiesta scritta, un duplicato.
La presente forma assicurativa non prevede la concessione di prestiti.
L’Assicurato può costituire in pegno il Contratto in favore di un terzo o comunque vincolare il Capitale maturato.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società Delegataria, a seguito di comunicazione scritta inviata tramite l’Intermediario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice che le parti interessate dovranno sottoscrivere per accettazione.
Nel caso di vincolo le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, la liquidazione del Capitale maturato deve essere richiesta dal creditore pignoratizio che si sostituisce all’Assicurato, mentre le variazioni contrattuali devono essere richieste dall’Assicurato con assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito costituire un pegno o un vincolo a favore dell’Intermediario.
Le imposte presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico dell’Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di Legge vigenti.
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società Delegataria farà all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, all’Assicurato e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.
Quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra decimale avverrà con il criterio commerciale e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 24 ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA MEDICA EX ART. 808 TER C.P.C.
La soluzione di eventuali controversie tra le parti di natura medica, comprese quelle, a titolo meramente esemplificativo, concernenti le conseguenze invalidanti del Sinistro Invalidità Permanente da Malattia, la riconducibilità delle stesse a Malattia o Infortunio, il grado di Invalidità Permanente nonché i criteri di indennizzabilità ai sensi della Polizza oggetto dell'Assicurazione, è obbligatoriamente deferita dalle parti ad una perizia contrattuale, da intendersi quale arbitrato irrituale, affidata ad un Collegio di tre medici arbitri.
Il Collegio non avrà alcuna competenza e non potrà ricevere mandato alcuno a conoscere, anche incidentalmente, di controversie e/o questioni diverse da quelle
prettamente di natura medica, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative a questioni di diritto, alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della Polizza e/o alla operatività della copertura assicurativa.
Ciascuna parte, con ciò intendendosi da un lato l’Assicurato e dall’altra la Società Delegataria, che agirà in proprio e anche in nome e per conto della Società Coassicuratrice, provvederà alla nomina di un arbitro e, precisamente:
a) il primo arbitro verrà nominato dalla parte che abbia richiesto la formazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta e all’accettazione dell’incarico da parte del proprio arbitro; la richiesta di formazione del Collegio dovrà contenere una sommaria descrizione della controversia;
b) il secondo dall’altra parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell’incarico del proprio arbitro.
Il terzo arbitro, con funzione di presidente, sarà nominato entro i 30 giorni successivi, d’accordo tra i due arbitri di parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.
In caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune – che sia anche sede dell'Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. La decisione del Collegio medico, con valore di determinazione contrattuale, è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge ed è vincolante per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di annullabilità disciplinati all’Art. 808 ter c.p.c.
ART. 25 LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 26 MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Parti si riservano di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.
Convenzione 3175
Condizioni di assicurazione
Relative alla forma assicurativa “Temporanea Caso Morte Monoannuale”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla forma assicurativa “Temporanea Caso Morte Monoannuale – (TAR. 81NZ)
Premesse
La presente garanzia assicurativa “Temporanea Caso Morte monoannuale” viene prestata in forma collettiva in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi unitamente ad altre garanzie assicurative di cui alla Convenzione 3175 stipulata tra l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC, CNP Vita Assicurazione S.p.A., Generali Italia S.p.A. e Cargeas Assicurazioni S.p.A..
La garanzia “Temporanea Caso Morte monoannuale” è prestata in coassicurazione tra:
• CNP Vita Assicurazione S.p.A. con una quota del 90% (Società Delegataria)
• Generali Italia S.p.A. con una quota del 10% (Società Coassicuratrice).
Ogni singolo Assicurato detiene, nell’ambito della Convenzione “3175”, una propria posizione assicurativa costituita dall’insieme delle forme assicurative enunciate al punto 3. “Disposizioni di carattere generale” contenute nella Sezione 1 in ottemperanza a quanto previsto nella Convenzione stessa.
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’
Gli obblighi delle Società Coassicuratrici risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di assicurazione, dall’eventuale Rapporto di Visita Medica, dal Certificato di assicurazione, dalla Convenzione “3175” nonché dalle eventuali Appendici alla Convenzione firmate dalle Società stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dalla Convenzione ”3175” valgono le norme di legge applicabili.
ART. 2 CONTRAENTE E ASSICURATI
Contraente della presente forma assicurativa è l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che agisce in nome proprio ma per conto degli “Affiliati” all’Associazione stessa (di seguito denominati “Assicurati”).
Assicurati di dette forme assicurative, nei limiti contrattuali ivi previsti sono tutti i Dirigenti “ordinari” e “con agevolazioni” nonché i “Prosecutori volontari” di cui al punto 16 delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione “3175”, contenute nella sezione 1.
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE- COMMORIENZA
Ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 12 "Rischi Esclusi" e all'Art. 10 "Carenza", la forma assicurativa "Temporanea caso morte monoannuale" garantisce in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata della copertura assicurativa, ma non oltre il suo 70° anno di età (età assicurativa), la liquidazione ai Beneficiari designati di un Capitale assicurato determinato in base all'età dell'Assicurato e al sesso dello stesso di cui alla Tabella n° 2 contenuta nella Sezione 8.
In caso di decesso contemporaneo dell'Assicurato con il proprio coniuge/convivente (risultante dallo stato di famiglia) a seguito del medesimo evento (Commorienza) e a condizione che entrambi abbiano, al momento dell'evento, un'età assicurativa inferiore o uguale a 70 anni, i Beneficiari riceveranno in aggiunta al Capitale previsto
dalla Tabella n° 2, un Capitale “aggiuntivo” di pari importo che comunque non può essere superiore ad Euro 200.000,00.
In caso di decesso, l'importo del Capitale da liquidare verrà diminuito dell'eventuale parte di premio annuo non ancora corrisposto (rate trimestrali del premio annuo non ancora riscosse).
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi corrisposti resteranno acquisiti dalla Società.
Per età assicurativa si intende l'età dell'Assicurato calcolata per anni interi alla data di ingresso in assicurazione trascurando le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore ai 6 mesi e successivamente per anni interi al 1° Gennaio, trascurando le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore ai 6 mesi.
L’età assicurativa all’ingresso in assicurazione deve essere compresa tra 21 e 70 anni.
ART. 5 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato, relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società Delegataria, comprensivo del domicilio laddove trasferito all’estero.
Fermo restando che per l’Assicurato, l’attivazione della presente forma assicurativa avviene con la nomina a Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, l’adesione alla stessa e la designazione dei beneficiari avviene attraverso la compilazione e sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del “Modulo AB” (Adesione e Designazione dei Beneficiari), il cui fac simile è contenuto nella successiva Sezione 9.
Nei casi 1., 2., 3. e 4. previsti al punto 16 “Prosecuzione volontaria” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1, l’Assicurato che non abbia riscattato totalmente la propria posizione aperta nella Convenzione e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 16 suddetto può presentare apposita domanda di
prosecuzione volontaria all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx mediante compilazione del “Modulo PV” (Domanda di prosecuzione volontaria), il cui fac simile è contenuto nella successiva Sezione 9, entro diciotto mesi:
• dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall’Azienda dalla quale dipende;
• dalla data di inizio del periodo di aspettativa non retribuita;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa danni “Assicurazione Ponte”.
Resta inteso che la garanzia assicurativa, secondo quanto previsto all'Art. 4, sarà valida fino al 70° anno di età dell'Assicurato (età assicurativa).
ART. 7 PREMIO DI ASSICURAZIONE
A fronte delle prestazioni assicurate, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, nei termini stabiliti al punto 6. “Pagamento del premio” delle Disposizioni di carattere generale – Sezione 1, verserà per ogni Assicurato che non abbia raggiunto il 70° anno di età (età assicurativa) o fino al decesso dell’Assicurato, se precedente, un premio annuo con frazionamento trimestrale determinato all'ingresso in assicurazione e successivamente al 1° gennaio di ogni anno, in base a quanto contenuto nella Tabella n°2 della Sezione 8 "Tabelle" con riferimento all'età raggiunta dall'Assicurato e al sesso dello stesso.
Il premio lordo dovuto per ogni Assicurato di cui al precedente Art 7 “Premio di Assicurazione” dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità di cui al punto 5 “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” e 6 “Pagamento del Premio” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1.
ART. 9 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE ED EFFICACIA DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa decorre ed entra in vigore con le limitazioni e le esclusioni di cui all’Art. 10 “Carenza” e all’Art. 12 “Rischi esclusi” – a condizione che venga corrisposto il relativo premio alle condizioni e nei termini convenuti – alla data di ingresso dell’”Affiliato” in Convenzione così come riportato alla lettera b. dell’Art. 12 “Efficacia delle garanzie assicurative – Carenze” delle Disposizione di carattere generale contenute nella precedente Sezione 1.
Limitatamente ai "Prosecutori volontari" così come definiti al precedente Art. 6 "Modalità assuntive", la decorrenza e l’entrata in vigore della garanzia assicurativa, con le limitazioni e le esclusioni di cui ai successivi Art. 10 “Carenza” e Art. 12 “Rischi esclusi” sono regolate alle lettere a. e b. del punto 16. “Prosecuzione volontaria” contenuto nelle Disposizioni di carattere generale – Sezione 1.
Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato intervenga prima che siano trascorsi sei mesi:
• dalla data di ingresso o
• dalla data di reingresso (con interruzione della qualifica di Dirigente superiore a sei mesi)
dello stesso in Convenzione, in qualità di Dirigente, in luogo del Capitale assicurato sarà corrisposto un importo pari all’ammontare dei premi versati relativi alla presente forma assicurativa. Tale limitazione non sarà applicata nel caso in cui il decesso si verifichi a seguito di:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’ingresso o il reingresso dell’Assicurato in Convenzione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico sopravvenuto dopo l’ingresso o il reingresso dell’Assicurato in Convenzione;
• infortunio.
La medesima limitazione (Carenza) verrà applicata, anche nel caso di prosecuzione volontaria secondo quanto stabilito al punto 17 "Carenze per i Prosecutori Volontari" delle Disposizioni di Carattere generale della Convenzione contenute nella Sezione 1.
ART. 11 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA – INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI – RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Le rate di premio di cui al precedente Art. 8 “Pagamento del premio” dovranno pervenire all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" entro le ore 24 del 70° giorno dalla scadenza della rata così come stabilito al precedente Art. 8 "Pagamento del Premio"; trascorso tale termine la copertura relativa alla presente garanzia resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato al Contraente tutto quanto da lui richiesto.
I prosecutori volontari all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" hanno la facoltà di sospendere e riattivare successivamente la contribuzione secondo i termini stabiliti al punto 18. "Sospensione e riattivazione della contribuzione per i prosecutori volontari" delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione contenute alla Sezione 1.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
a) dolo dell'Assicurato o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d) incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
ART. 13 DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
La durata della copertura è fissata dalla data di decorrenza di cui al precedente Art 9 "Decorrenza dell'assicurazione ed efficacia della garanzia" alla scadenza annuale del premio successiva al raggiungimento del 70° anno di età dell'Assicurato (età assicurativa), sempreché vengano corrisposti i premi dovuti e che prima di tale termine non sia stato denunciato il decesso dell'Assicurato stesso.
ART. 14 INTERRUZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
E' consentito all'Assicurato, che abbia superato il 65° anno di età assicurativa, di interrompere la garanzia assicurativa. L'interruzione avverrà a partire al 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta da inoltrare per iscritto all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" o all'Intermediario, i quali, a loro volta, provvederanno a trasmetterla alla Società Delegataria.
Il premio per la forma assicurativa “Temporanea caso morte monoannuale” interrotta, confluirà nella forma assicurativa “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale”. Nel caso la posizione assicurativa dell'Assicurato non contempli tale ultima garanzia, il premio complessivo corrisposto fino a quel momento sull'intera posizione assicurativa sarà decurtato della quota destinata alla garanzia interrotta.
ART. 15 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti previsti al punto 9 della Sezione 9, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Intermediario l’incompletezza della documentazione pervenuta.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società Delegataria esegue il pagamento agli aventi diritto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso a favore dei Beneficiari.
ART. 16 SINISTRO CHE COLPISCA PIU' TESTE
Nel caso in cui un sinistro colpisca più assicurati a seguito dello stesso evento accidentale, non verrà applicato alcun limite all'importo complessivo da liquidare per tale prestazione caso morte.
E' fatto però obbligo all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" di preventiva comunicazione all'Intermediario e alla Società Delegataria di riunioni e convocazioni estese ad oltre 600 Assicurati partecipanti.
L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento – intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione - viene determinato per mezzo della seguente formula:
B = 85% * (85% *P – S)
dove:
B sta ad indicare l’abbuono di premio relativo all’esercizio di riferimento;
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento;
S sta ad indicare il totale dei sinistri avvenuti e/o riservati nell’esercizio di riferimento.
Nel caso in cui l'Abbuono di Premio fosse positivo, lo stesso andrebbe ad incrementare il Fondo Unico; in caso contrario lo stesso andrebbe a ridurre per il medesimo importo il Fondo Unico stesso.
I Beneficiari in caso di morte dell’Assicurato sono i soggetti da lui stesso designati nel "Modulo AB" (Adesione e Designazione Beneficiari) o, successivamente a questo, nel "Modulo VB" (Variazione Beneficiari).
In mancanza di specifica designazione, il beneficio verrà riconosciuto agli eredi testamentari, per quote uguali.
In assenza di testamento, il beneficio verrà riconosciuto agli eredi legittimi, per quote uguali.
La designazione beneficiaria non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
b) dopo la morte dell'Assicurato;
c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto di volersi avvalere del beneficio.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche o modifiche di essa debbono essere comunicate per iscritto alla Società Delegataria.
Revoche o modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento dell'Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.
Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative e dette polizze fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).
ART. 19 INFORMATIVA PERIODICA
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, verrà trasmesso ad ogni Assicurato un Documento unico di rendicontazione annuale della singola posizione assicurativa.
ART. 20 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Certificato di assicurazione, l’Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne, previa richiesta scritta, un duplicato.
ART. 21 RISCATTO – RIDUZIONE - PRESTITI
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e/o riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti
L'Assicurato può vincolare le somme derivanti dal presente Contratto.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società Delegataria, a seguito di comunicazione scritta inviata tramite l'intermediario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su appendice da consegnare all'Assicurato stesso.
Le imposte presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico dell'Assicurato, dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di Legge vigenti.
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx", all’Assicurato e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.
Quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra decimale avverrà con il criterio commerciale e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 26 LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 27 MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Parti si riservano di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della Normativa di riferimento.
Convenzione 3175
Condizioni di assicurazione
relative alle forme assicurative di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza – Long Term Care” (nella forma “Temporanea” e nella forma “a Vita Intera”)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE FORME
ASSICURATIVE DI “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza – Long Term Care”
(nella forma “Temporanea” - TAR. 53L3 - e nella forma “a Vita Intera”
– TAR. 10L7)
Premessa
Le presenti garanzie assicurative “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” o “a Vita Intera” vengono prestate in forma collettiva in ottemperanza a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi unitamente ad altre garanzie assicurative di cui alla Convenzione “3175” stipulata tra l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, il FASDAC, CNP Vita Assicurazione S.p.A., Generali Italia S.p.A. e Cargeas Assicurazioni S.p.A..
Le garanzie assicurative di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” o “a Vita Intera” sono prestate in coassicurazione tra:
• CNP Vita Assicurazione S.p.A. con una quota del 90% (Società Delegataria)
• Generali Italia S.p.A. con una quota del 10% (Società Coassicuratrice).
Ogni singolo Assicurato detiene, nell’ambito della Convenzione “3175”, una propria posizione assicurativa costituita dall’insieme delle forme assicurative enunciate al punto 3. delle “Disposizioni di carattere generale” contenute nella Sezione 1 in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione stessa.
ART. 1 OBBLIGHI DELLE SOCIETA’
Gli obblighi delle Società Coassicuratrici risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di assicurazione, dall’eventuale questionario medico, dal Certificato di assicurazione, dalla Convenzione “3175” nonché dalle eventuali Appendici alla Convenzione firmate dalle Società stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione e dalla Convenzione “3175” valgono le norme di legge applicabili.
ART. 2 CONTRAENTE E ASSICURATI
Contraente della presente garanzia nella forma “Temporanea” è:
• il FASDAC limitatamente ai dirigenti in attività di servizio e ai propri prosecutori volontari (di seguito denominati “Assicurati”);
• l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” limitatamente agli “Affiliati” ex dirigenti prosecutori volontari all’Associazione e non anche al FASDAC (di seguito denominati “Assicurati”); l’Associazione agisce in nome proprio ma per conto degli “Affiliati” all’Associazione stessa;
Contraente della presente garanzia nella forma “a Vita Intera” è l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” che agisce in nome proprio ma per conto degli “Affiliati” all’Associazione stessa (di seguito denominati “Assicurati”).
Assicurati di dette forme assicurative, nei limiti contrattuali ivi previsti sono tutti i Dirigenti “ordinari”, “con agevolazioni” e “con agevolazioni” nominati “in sospensione degli obblighi contributivi” nonché i “Prosecutori volontari” affiliati all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” di cui al punto 16 delle Disposizioni di carattere generale della
Convenzione “3175” contenute nella Sezione 1 nonché i “Prosecutori volontari” al FASDAC.
ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATE
Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “Temporanea”: ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 19 “Rischi esclusi” e all’Art.14 “Carenza”, la garanzia assicurativa “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” garantisce all’Assicurato che si venga a trovare, nel corso della durata della copertura assicurativa, ma non oltre il suo 70° anno di età (età assicurativa), in uno stato di dipendenza totale e permanente così come definita al successivo Art 5. “Definizione dello stato di dipendenza”, l’erogazione di una rendita mensile posticipata fintanto che perduri lo stato di dipendenza e/o fino al decesso dell’Assicurato.
Per questa forma, quale età assicurativa, si intende l'età dell'Assicurato alla data di ingresso in assicurazione e, successivamente, al 1° gennaio di ogni anno, calcolata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore ai 6 mesi.
Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “a Vita Intera”: in alternativa alla garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, l’Assicurato – mediante la compilazione e la sottoscrizione del “Modulo LTC” - il cui fac-simile è contenuto nella successiva Sezione 9 - da inviare all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o all’Intermediario - può scegliere di attivare la garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a Vita Intera”.
Ferme le esclusioni di cui al successivo Art. 19 “Rischi esclusi”, la forma “a Vita Intera”, con pagamento dei premi fino all’80° anno di età assicurativa compreso, garantisce all’Assicurato che si venga a trovare, in qualsiasi momento, in uno stato di dipendenza totale e permanente così come definita al successivo Art 5. “Definizione dello stato di dipendenza”, l’erogazione di una rendita mensile posticipata fintanto che perduri lo stato di dipendenza e/o fino al decesso dell’Assicurato. L’attivazione di tale forma può avvenire solo a partire dal 66° anno di età assicurativa dell’Assicurato ed è subordinata all’accettazione del rischio da parte della Società Delegataria, secondo quanto stabilito al successivo Art. 9 “Modalità assuntive”.
Per questa forma, quale età assicurativa, si intende l’età dell’Assicurato alla decorrenza della garanzia e, successivamente, ad ogni ricorrenza di polizza, calcolata per anni interi trascurando le frazioni di anno inferiori ai 6 mesi e computando, invece, come anno intero la frazione uguale o superiore ai 6 mesi.
All'attivazione della garanzia nella forma "a Vita Intera" sarà cessata la corrispondente garanzia nella forma "Temporanea" sia che quest'ultima risulti prestata dall'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" o dal FASDAC.
Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “Temporanea”: l’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve essere compresa tra 21 e 70 anni (età assicurativa).
Rendita collegata a problemi di non autosufficienza nella forma “a Vita Intera”: l’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione deve essere compresa tra 66 e 80 anni (età assicurativa).
ART. 5 DEFINIZIONE DELLO STATO DI DIPENDENZA
E’ considerato in stato di dipendenza l’Assicurato che, a seguito di accertamento clinico e nel rispetto delle esclusioni di cui al successivo Art. 19 “Rischi esclusi”, si trovi nell’impossibilità fisica totale e permanente, di poter compiere 3 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana:
Farsi il bagno o la doccia: capacità di compiere tali azioni senza l’assistenza di una terza persona.
Lavarsi: effettuare la propria igiene fisica (intesa come capacità di radersi, pettinarsi o di fare la toilette), senza l’assistenza di una terza persona.
Nutrirsi: capacità di mangiare e bere, senza l’assistenza di una terza persona. Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l’assistenza di una terza persona.
Muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l’assistenza di una terza persona.
Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali.
ART. 6 AMMONTARE DELLA RENDITA GARANTITA
A decorrere dalla data di denuncia dello stato di dipendenza, l’Assicurato percepirà, in caso di dipendenza così come definita al precedente Art. 5 “Definizione dello stato di dipendenza” e fintanto che si trovi in tale stato, una rendita vitalizia iniziale di ammontare pari a € 2.582,28 mensili, pagabile in rate posticipate.
Ad ogni anniversario della data di denuncia dello stato di dipendenza, la rendita sarà maggiorata di un tasso pari al 3%.
L’aumento della rendita assicurata verrà di volta in volta comunicato per iscritto all’Assicurato o al Delegato se designato.
L’Assicurato designa – con le modalità riportate al successivo Art. 9 “Modalità assuntive” - il Delegato incaricato alla riscossione della rendita di non autosufficienza e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione anche successivamente al verificarsi dell’evento assicurato in Polizza o durante l’erogazione della prestazione di rendita. Le eventuali revoche devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata; le modifiche possono essere comunicate compilando e sottoscrivendo il “Modulo VD” (Variazione Delegato) - il cui fac-simile è contenuto nella Sezione 9. Le suddette comunicazioni devono pervenire alla Società Delegataria per il tramite dell’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx”, del FASDAC o dell’Intermediario.
ART. 8 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, anche incolpevoli, dell’Assicurato relative a circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio da parte delle Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all’atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione alla Società Delegataria, comprensivo del domicilio laddove trasferito all’estero.
Fermo restando che per l’Assicurato, l’attivazione della presente forma assicurativa avviene con la nomina a Dirigente di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, l’adesione alla stessa si manifesta:
• per la forma “Temporanea” attraverso la compilazione da parte dell’Assicurato e la trasmissione al FASDAC per il tramite dell’Intermediario degli appositi moduli predisposti tra cui la scheda anagrafica contenente le generalità del Delegato alla riscossione della rendita in caso di non autosufficienza denominato “Modulo DD” – Designazione Delegato alla riscossione della Rendita collegata a problemi di non autosufficienza;
• per la forma “a Vita intera” attraverso la compilazione da parte dell’Assicurato e la trasmissione all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” per il tramite dell’Intermediario, del “Modulo LTC” (Adesione alla forma “a Vita intera” della Rendita collegata a problemi di non autosufficienza) unitamente alla compilazione di un questionario medico ed alla presentazione di eventuali accertamenti dello stato di salute richiesti dalla Società Delegataria. Accertato con esito positivo lo stato di salute dell’Assicurando, la Società provvederà a sospendere l’eventuale garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” in corso.
Nei casi 1., 2., 3. e 4. previsti al punto 16 “Prosecuzione volontaria” delle “Disposizioni di carattere generale” contenute nella Sezione 1, l’Assicurato che non abbia riscattato totalmente la propria posizione aperta nella Convenzione e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al medesimo punto 16 può presentare apposita domanda di prosecuzione volontaria mediante compilazione del “Modulo PV” (Domanda di prosecuzione volontaria) all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” il cui fac-simile è contenuto nella Sezione 9 entro diciotto mesi:
• dalla data di cessazione dal servizio comprensivo del periodo di preavviso;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo regolarmente versato dall’Azienda dalla quale dipende;
• dalla data di inizio del periodo di aspettativa non retribuita;
• dal termine dell’ultimo periodo contributivo liquidato dalla forma assicurativa danni “Assicurazione Ponte”.
ART. 10 PREMIO DI ASSICURAZIONE
Relativamente alla garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, a fronte delle prestazioni assicurate, l’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o il FASDAC nei termini stabiliti al punto 6. “Pagamento del premio” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1, verseranno, per ogni Assicurato che non abbia raggiunto il 70° anno di età (età assicurativa) o fino al decesso o alla data di denuncia dello stato di dipendenza dell’Assicurato se precedenti -, un premio annuo frazionato trimestralmente di importo pari a quanto indicato al punto 9 "Ripartizione dei premi" delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1.
Relativamente alla garanzia di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a Vita Intera” il premio annuo costante frazionato trimestralmente sarà dovuto dall’Assicurato fino all’80° anno di età assicurativa compreso e comunque non oltre la data di decesso o la data di denuncia dello stato di dipendenza dell’Assicurato stesso se precedenti; il premio annuo costante è determinato in base al sesso e all’età assicurativa dell’Assicurato stesso, quest’ultima calcolata alla data di decorrenza della forma assicurativa in oggetto. Nella seguente tabella vengono riportati i premi annui costanti distinti per età e sesso:
Età | Premio annuo maschio (€) | Premio annuo femmina (€) |
66 | 1.887,56 | 3.316,06 |
67 | 2.019,79 | 3.561,09 |
68 | 2.168,17 | 3.838,09 |
69 | 2.336,24 | 4.154,23 |
70 | 2.528,86 | 4.519,18 |
71 | 2.752,69 | 4.946,36 |
72 | 3.017,34 | 5.455,01 |
73 | 3.337,40 | 6.074,05 |
74 | 3.735,80 | 6.848,99 |
75 | 4.250,92 | 7.855,69 |
76 | 4.951,82 | 9.230,55 |
77 | 5.976,52 | 11.246,30 |
78 | 7.647,35 | 14.539,28 |
79 | 10.934,30 | 21.019,61 |
80 | 20.689,53 | 40.242,20 |
Nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione del premio applicato per ogni Assicurato, relativo ad entrambe le forme di rendita, evidenzino uno scostamento rispetto agli effettivi e/o attesi andamenti degli eventi in copertura, misurabili direttamente sul portafoglio assicurativo o in ambito generale da altri qualificati organismi, le “Società Coassicuratrici” si riservano la facoltà di rivedere ogni cinque anni dalla stipulazione della presente Convenzione, il premio precedentemente determinato ed applicato.
Il premio annuo lordo dovuto per ogni Assicurato di cui al precedente Art. 10 “Premio di assicurazione” dovrà essere versato nei termini e secondo le modalità di cui al
punto 5. “Modalità di pagamento e utilizzo dei premi” e 6. “Pagamento del premio” delle Disposizioni di carattere generale contenute nella Sezione 1.
ART. 12 DECORRENZA ED EFFICACIA DELLA GARANZIA
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” decorre ed entra in vigore con le limitazioni e le esclusioni di cui all’Art. 14 “Carenza” e all’Art. 19 “Rischi esclusi” – a condizione che venga corrisposto il relativo premio alle condizioni e nei termini convenuti – alla data di ingresso dell’Assicurato in Convenzione così come riportato alla lettera c. del punto 12 “Efficacia delle garanzie assicurative – Carenze” delle Disposizione di carattere generale della Convenzione contenute nella precedente Sezione 1.
La garanzia assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a Vita Intera” decorre ed entra in vigore - a condizione che venga corrisposto il relativo premio alle condizioni e nei termini convenuti - dall’inizio del trimestre (1/1, 1/4, 1/7 e 1/10) nel quale l’Assicurato Dirigente o Prosecutore volontario ne abbia fatto richiesta. In caso di richiesta antecedente al raggiungimento del 66° anno di età assicurativa la garanzia assicurativa decorrerà dall’inizio del trimestre successivo al raggiungimento di tale età.
Limitatamente ai "Prosecutori volontari" così come definiti al punto 16 “Prosecuzione volontaria” delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione contenute nella Sezione 1 e ai “Prosecutori volontari” iscritti al solo FASDAC, la decorrenza e l’entrata in vigore della garanzia assicurativa nella forma “Temporanea” sono regolate, con le limitazioni e le esclusioni di cui ai successivi Art. 14 “Carenza” e Art. 19 “Rischi esclusi”, alle lettere a. e b. del medesimo punto 16.
ART. 13 SOSPENSIONE DELLA COPERTURA – INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI – RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Le rate di premio di cui al precedente Art. 11 “Pagamento del premio” dovranno pervenire all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o al FASDAC entro le ore 24 del 70° giorno dalla scadenza della rata così come stabilito al precedente Art. 11 “Pagamento del premio”; trascorso tale termine la copertura relativa alla presente garanzia resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui sarà versato all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o al FASDAC tutto quanto da loro richiesto.
I prosecutori volontari all'Associazione "Xxxxxxx Xxxxxxx" hanno la facoltà di sospendere e riattivare successivamente la contribuzione secondo i termini stabiliti al punto 18. "Sospensione e riattivazione della contribuzione per i prosecutori volontari" delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione contenute nella Sezione 1.
Limitatamente alla forma di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato intervenga prima che siano trascorsi sei mesi:
• dalla data di ingresso o
• dalla data di reingresso (con interruzione della qualifica di Dirigente superiore a sei mesi)
dello stesso in Convenzione, in qualità di Dirigente, in luogo della rendita sarà corrisposto un importo pari all’ammontare dei premi versati relativi alla presente garanzia assicurativa. Tale limitazione non sarà applicata nel caso in cui la dipendenza si verifichi a seguito di:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’ingresso o il reingresso dell’”Affiliato” in Convenzione: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico sopravvenuto dopo l’ingresso o il reingresso dell’”Affiliato” in Convenzione;
• infortunio.
La medesima limitazione (carenza) verrà applicata, in relazione alla data di inizio della dipendenza, anche nel caso di prosecuzione volontaria alla forma di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea” secondo quanto stabilito al punto 17. “Carenze per i prosecutori volontari” delle Disposizioni di carattere generale della Convenzione contenute nella Sezione 1.
ART. 15 DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Relativamente alla forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “Temporanea”, la durata della copertura è fissata, a condizione che vengano corrisposti i premi dovuti, dalla data di decorrenza (vedi precedente Art. 12 "Decorrenza dell'assicurazione ed efficacia della garanzia") alla scadenza annuale del premio successiva al raggiungimento del 70° anno di età dell’Assicurato (età assicurativa) sempreché prima di tale termine non sia stato denunciato e, successivamente dichiarato dalla Società Delegataria, lo stato di dipendenza dell’Assicurato stesso. In quest’ultimo caso la prestazione verrà liquidata vita natural durante o fintanto che permanga lo stato di dipendenza dell’Assicurato.
Relativamente alla forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” nella forma “a Vita Intera”, la durata coincide, a condizione che siano stati corrisposti i premi dovuti fino all’80° anno di età (età assicurativa) compreso, con la vita dell’Assicurato.
ART. 16 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DIPENDENZA DA PARTE DELLA SOCIETÀ
Verificatosi lo stato di dipendenza, l’Assicurato o chi per esso deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Società Delegataria o al Contraente o all’Intermediario.
La data di denuncia coincide con quella risultante dal timbro postale di invio alla Società Delegataria, al Contraente, o all’Intermediario della lettera raccomandata.
La denuncia deve essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per verificare lo stato di salute dell’Assicurato come riportato al punto 12 della Sezione 9. La Società potrà richiedere di accertare lo stato di dipendenza dell’Assicurato da un medico di sua fiducia ed eventualmente far prescrivere tutti gli esami clinici finalizzati all’accertamento stesso.
L’accertamento dello stato di dipendenza potrà svolgersi anche presso il domicilio dell’Assicurato o presso l’Ente di cura dove si trova ricoverato l’Assicurato stesso.
La rendita sarà corrisposta se lo stato di dipendenza dell’Assicurato risulterà confermato in maniera definitiva, ovvero tale da escludere la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
Nel caso di riconoscimento dello stato di dipendenza gli eventuali premi pagati per la forma assicurativa di “Rendita collegata a problemi di non autosufficienza” riferiti a periodi intercorrenti tra la data di denuncia e l’accertamento della stessa conclusasi con esito positivo, verranno utilizzati per la forma “Mista a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale” o, nel caso in cui la posizione assicurativa dell’Assicurato non contempli quest’ultima forma, verranno rimborsati all’Assicurato.
ART. 17 CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLA RENDITA
La Società Delegataria si impegna ad accertare lo stato di dipendenza dell’Assicurato entro 180 giorni dalla data della denuncia, sempreché l’Assicurato abbia ottemperato a quanto previsto dal precedente Art. 16 “Riconoscimento dello stato di dipendenza da parte della Società”.
La Società Delegataria, in ogni caso, erogherà la rendita garantita a partire dalla terza ricorrenza mensile successiva alla data di presentazione della denuncia per il riconoscimento dello stato di dipendenza.
Alla prima scadenza di pagamento della rendita successiva al riconoscimento dello stato di dipendenza, la Società corrisponderà, oltre alla rata di rendita in scadenza, le rate arretrate della stessa, scadute nel periodo intercorso tra la data di denuncia dello stato di dipendenza e la terza ricorrenza mensile successiva alla presentazione della stessa.
Nel caso in cui la Società Delegataria entro i 180 giorni utili, accertasse la mancata esistenza dei requisiti necessari all’erogazione della rendita, le rate eventualmente già erogate a favore dell’Assicurato dovranno essere restituite alla Società Delegataria che avrà altresì il diritto al pagamento delle rate di premio in arretrato e relative a premi scaduti successivamente alla denuncia stessa.
Qualora l’Assicurato intenda insistere nella sua richiesta, potrà ricorrere alla procedura arbitrale. L’eventuale controversia sull’esistenza della perdita di autosufficienza sarà deferita ad un Collegio Arbitrale come previsto dal successivo Art. 29 “Arbitrato medico”.
Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accertamento dello stato di dipendenza viene equiparato al riconoscimento di tale stato. Pertanto, la Società Delegataria, sempreché ricevuta tutta la documentazione prevista dall’Art. 16 “Riconoscimento dello stato di dipendenza da parte della Società” e avendo effettuato gli accertamenti richiesti conclusisi con accertamento dello stato di dipendenza da parte del medico della Società Delegataria, paga agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato le rate di rendita intercorrenti dalla data di denuncia del sinistro al decesso dell’Assicurato.
La rendita è pagabile mensilmente e per tutto il periodo in cui perduri lo stato di dipendenza o al massimo fino al decesso dell’Assicurato. Il pagamento viene effettuato direttamente sul conto corrente dell’Assicurato, oppure se espressamente indicato, sul conto corrente del Delegato. Durante il periodo di pagamento della rendita, se l’Assicurato esce dallo stato di dipendenza è tenuto a darne comunicazione alla Società Delegataria, tramite l’Intermediario entro il periodo di 30 giorni. Inoltre gli eredi dell’Assicurato dovranno informare la Società Delegataria del
decesso dell’Assicurato entro 30 giorni seguenti la data del decesso. Le eventuali rate di rendita pagate oltre tale termine saranno restituite alla Società Delegataria.
ART. 18 RIVEDIBILITÀ DELLO STATO DI DIPENDENZA
La Società Delegataria, a proprie spese e non più di una volta l’anno, si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere un controllo sanitario sullo stato di salute dell’Assicurato attraverso un medico di propria fiducia. L’accertamento si potrà svolgere anche presso il domicilio dell’Assicurato o presso l’Ente di cura dove si trova ricoverato l’Assicurato stesso. La Società Delegataria potrà inoltre richiedere i documenti che riterrà necessari per valutare lo stato di salute dell’Assicurato ed in particolare quelli che consentano di attestare la permanenza dello stato di dipendenza.
Qualora l’accertamento evidenzi la cessazione dello stato di dipendenza, la Società Delegataria comunica all’Intermediario e all’Assicurato la sospensione del pagamento della rendita.
In tale situazione e nel caso in cui la posizione assicurativa dell’Assicurato sia ancora attiva (Dirigente in attività di servizio o Prosecutore volontario), la Società Delegataria avrà il diritto al pagamento delle rate di premio a partire dalla data di cessazione dello stato di dipendenza.
Un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato dovrà essere indirizzato alla Società Delegataria ogni 6 mesi, anche se la stessa si riserva il diritto di richiedere tale documento in ogni momento in cui lo ritenga necessario.
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti di sottomettersi ad un controllo o di consegnare i documenti richiesti dalla Società Delegataria, il pagamento della rendita verrà sospeso.
Sono esclusi dalla garanzia i casi di dipendenza derivanti direttamente o indirettamente dalle seguenti cause:
− dolo dell’Assicurato;
− partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
− partecipazione dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
− incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
ART. 20 RISCATTO – RIDUZIONE - PRESTITI
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto e/o riduzione del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.
ART. 21 ABBUONO DI PREMIO (ARTICOLO VALIDO PER LA FORMA TEMPORANEA)
L’abbuono B da calcolare alla fine di ciascun esercizio di riferimento – intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di validità della Convenzione - viene determinato per mezzo della seguente formula:
B = 50% * (85% * P – (Delta Riserve + Somma Rendite Ltc Xxxxxx nell’anno))
dove:
B sta ad indicare l’abbuono di premio relativo all’esercizio di riferimento;
P sta ad indicare l’ammontare dei premi versati relativi all’esercizio di riferimento; Delta Riserve è pari alla differenza tra la Riserva Matematica al 31/12 dell’esercizio di riferimento considerando sia le teste presenti ad inizio periodo che quelle entrate in corso d’anno e la Riserva Matematica al 1° gennaio dello stesso esercizio; Somma Rendite Ltc Pagate nell’anno è pari alla somma delle rendite pagate nell’esercizio di riferimento; ovvero considerando sia le teste sulle quali è in corso il pagamento della rendita di non autosufficienza già al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento, sia considerando le teste sulle quali l’erogazione di tale rendita inizia nel corso dell’esercizio di riferimento stesso.
Nel caso in cui l'Abbuono di Premio fosse positivo, lo stesso andrebbe ad incrementare il Fondo Unico; in caso contrario lo stesso andrebbe a ridurre per il medesimo importo il Fondo Unico stesso.
L’Assicurato è il Beneficiario della prestazione assicurativa; il beneficio della rendita erogabile spetterà quindi all’Assicurato stesso.
In caso di riconoscimento della non autosufficienza in un momento successivo al decesso dell’Assicurato, il beneficio della prestazione assicurativa per il periodo intercorrente tra la data di denuncia dello stato di dipendenza e la data di decesso dell’Assicurato spetterà agli eredi legittimi o testamentari di quest’ultimo.
ART. 23 INFORMATIVA PERIODICA
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, verrà trasmesso ad ogni Assicurato un Documento unico di rendicontazione annuale della singola posizione assicurativa.
ART. 24 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Certificato di assicurazione, emesso secondo quanto previsto al punto 15. “Certificato di assicurazione” contenuto nelle Disposizioni di carattere generale – Sezione 1, l’Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne, previa richiesta scritta, un duplicato.
L’Assicurato può vincolare le somme derivanti dal presente Contratto.
Tale atto diventa efficacie solo quando la Società Delegataria, a seguito di comunicazione scritta inviata tramite l’Intermediario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice che le parti interessate dovranno sottoscrivere per accettazione.
Le imposte presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico dell’Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le norme di Legge vigenti.
Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società Delegataria farà all’Associazione “Xxxxxxx Xxxxxxx” o al FASDAC, all’Assicurato e ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.
Quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra decimale avverrà con il criterio commerciale e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.
In caso di controversia è possibile adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
ART. 29 ARBITRATO MEDICO O PERIZIA CONTRATTUALE IN MATERIA
MEDICA EX Art. 808 ter c.p.c.
La soluzione di eventuali controversie tra le parti di natura medica, comprese quelle, a titolo meramente esemplificativo, concernenti le conseguenze invalidanti del Sinistro Invalidità Permanente da Malattia, la riconducibilità delle stesse a Malattia o Infortunio, il grado di Invalidità Permanente nonché i criteri di indennizzabilità ai sensi della Polizza oggetto dell'Assicurazione, è obbligatoriamente deferita dalle parti ad una perizia contrattuale, da intendersi quale arbitrato irrituale, affidata ad un Collegio di tre medici arbitri.
Il Collegio non avrà alcuna competenza e non potrà ricevere mandato alcuno a conoscere, anche incidentalmente, di controversie e/o questioni diverse da quelle prettamente di natura medica, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative a questioni di diritto, alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della Polizza e/o alla operatività della copertura assicurativa.
Ciascuna parte, con ciò intendendosi da un lato l’Assicurato e dall’altra la Società Delegataria, che agirà in proprio e anche in nome e per conto della Società Coassicuratrice, provvederà alla nomina di un arbitro e, precisamente:
a) il primo arbitro verrà nominato dalla parte che abbia richiesto la formazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta e all’accettazione dell’incarico da parte del proprio arbitro; la richiesta di formazione del Collegio dovrà contenere una sommaria descrizione della controversia;
b) il secondo dall’altra parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell’incarico del proprio arbitro.
Il terzo arbitro, con funzione di presidente, sarà nominato entro i 30 giorni successivi, d’accordo tra i due arbitri di parte, sempre con la contemporanea accettazione dell’incarico.
In caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune – che sia anche sede dell'Istituto di Medicina Legale – più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
La decisione del Collegio medico, con valore di determinazione contrattuale, è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge ed è vincolante per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di annullabilità disciplinati all’Art. 808 ter c.p.c.
ART. 30 LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al Contratto si applica la legge italiana.
ART. 31 MODIFICA ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Parti si riservano di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento.