SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Firmato digitalmente da XXXXXX XX XXXXXX CN = DE SANTIS XXXXXX
O = Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma OU = Settore: 1-2-3
T = Ingegnere
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Lotto Geografico:
CIG:
Sub-Lotto Prestazionale 4
Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico TRA
- Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Generale di Corpo d’Armata Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2021 registrato il 2 marzo 2021, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 11, C.F. 15678001007, (in seguito, “Commissario Straordinario”)
E
- L’operatore economico ………………………………………. , con sede legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale € ………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n. ……………………, Codice fiscale n ,
Partita IVA n. ………………………..…….., assegnataria dell’Area Territoriale n.
- L’operatore economico ………………………………………. , con sede legale in …………………………. ( ),
Via ………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale € ………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n. ……………………, Codice fiscale n ,
Partita IVA n. ………………………..…….., assegnataria dell’Area Territoriale n.
- L’operatore economico ………………………………………. , con sede legale in …………………………. ( ),
Via ………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale € ………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n. ……………………, Codice fiscale n ,
Partita IVA n. ………………………..…….., assegnataria dell’Area Territoriale n.
- il raggruppamento, costituito dall’operatore economico ………………………………………. , con
sede legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. c.a.p , capitale sociale €
………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n ,
Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ………………………..…….., quale mandataria, dall’impresa ………………………………………. , con sede legale in …………………………. (…..), Via
………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale € , i.v., iscritta nel Registro
delle Imprese di …………………….. al n. ……………………, Codice fiscale n , Partita IVA
n. ………………………..…….., quale mandante, e dall’impresa ………………………………………. , con sede legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. c.a.p , capitale sociale €
………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n ,
Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ………………………..…….., quale mandante, assegnatario dell’Area Territoriale n. ;
- il raggruppamento di imprese costituito dall’impresa , con sede
legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale €
………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n ,
Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ………………………..…….., quale mandataria, dall’impresa ………………………………………. , con sede legale in …………………………. (…..), Via
………………………………. c.a.p. …………….., capitale sociale € , i.v., iscritta nel Registro
delle Imprese di …………………….. al n. ……………………, Codice fiscale n , Partita IVA
n. ………………………..…….., quale mandante, e dall’impresa ………………………………………. , con sede legale in …………………………. (…..), Via ………………………………. c.a.p , capitale sociale €
………………………….., i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. al n ,
Codice fiscale n. …………………………, Partita IVA n. ………………………..…….., quale mandante, assegnatario dell’Area Territoriale n. ;
(in seguito, ciascuna impresa e raggruppamento di imprese, l’“Appaltatore”, e, congiuntamente, gli “Appaltatori”)
PREMETTONO CHE
a)
Il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E/O TECNICO- FUNZIONALE E/O STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NEL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 2 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77/2020.” - SUB-
LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-
FUNZIONALE E/O STATICO, con bando di gara …….. del ………, inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea il …………………. e pubblicato sulla stessa al n. …………………………… del …./…./………, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. …… del …./…./ ,
nonché sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario all’emergenza (di seguito, la “Procedura”);
b) la Procedura è stata suddivisa in 17 lotti (di seguito, “Lotti Geografici”);
c) all’esito della Procedura, con provvedimento n. ……. del …./…./ , è stato aggiudicato, il Lotto
Geografico , in favore degli Appaltatori;
d) ad ogni Appaltatore è stata assegnata un’Area Territoriale, come definita nel disciplinare di gara, secondo le modalità di assegnazione ivi previste (di seguito, “Area Territoriale di Competenza”);
e) l’Area Territoriale di Competenza di ciascun Appaltatore è indicata in epigrafe al presente atto;
f) per effetto dell’aggiudicazione ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto (di seguito, “Accordo Quadro”) alle condizioni, modalità e termini quivi stabiliti e a quelli previsti negli atti della Procedura (incluso il disciplinare di gara e i relativi allegati, di seguito, “Disciplinare”), nonché nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti, nonché degli ordini di acquisto (di seguito, “ODA”) e nei singoli e successivi contratti specifici che verranno stipulati per affidare gli appalti aventi ad oggetto le prestazioni, di
cui al Sub-lotto 4, da rendersi per la realizzazione degli interventi previsti nell’Area Territoriale di Competenza (di seguito, gli “Appalti Specifici”);
g) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento degli Appalti Specifici, tramite i quali troverà attuazione il Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera dalla Regione/Provincia Autonoma ……………………….. e oggetto di approvazione, ai sensi dell’articolo 2, co. 8, del D.L. n. 34/2020, da parte del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con decreto del (di seguito, il “Piano
di Riorganizzazione”);
h) le Aziende del SSN potranno pertanto ricorrere al presente Accordo Quadro, quali stazioni appaltanti e in virtù dei provvedimenti commissariali emanati ai sensi dell’articolo 122, co. 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e dell’articolo 2, co. 12, del D.L. n. 34/2020, (di seguito “Stazioni Appaltanti” e la singola Azienda del SSN, la “Stazione Appaltante”);
i) ogni Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e sostanziale incluse le garanzie fideiussorie;
j) [EVENTUALE – DA REPLICARE SE NECESSARIO: in caso di R.T.P.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. ……………/……………… in data …./…./………. per Dott Notaio
in ………………., iscritto al Collegio Notarile di ……………………, le Imprese e
……………………………………… si sono costituite, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa …………………………………., conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della/delle mandante/mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto;
k) si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la stipulazione del presente Accordo Quadro con ciascuno degli Appaltatori, giuste le
informazioni acquisite, nei loro confronti, dall’ Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist), ovvero dall’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero giuste le informative liberatorie provvisorie acquisite ai sensi dell’articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ovvero giuste le informative o comunicazioni antimafia definitive acquisite tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
l) il Commissario Straordinario è legittimato a recedere dal presente Accordo Quadro nei confronti di quegli Appaltatori per i quali, alla data di stipulazione del presente Accordo Quadro, fossero ancora in corso le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia definitiva, ovvero fossero ancora in corso le verifiche dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla Procedura, nel caso in cui tali verifiche dessero esito negativo;
m) ciascun Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché la tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, dichiara di aver potuto acquisire elementi sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere oggetto degli Appalti Specifici che potranno essergli affidati dalle Stazioni Appaltanti incluse [o dalla Stazione Appaltante inclusa] nell’Area Territoriale di Competenza.
Tutto ciò premesso tra le Parti sopra costituite (per tali intendendosi il Commissario, da una parte, e ognuno degli Appaltatori, dall’altro) si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – PRINCIPI GENERALI
Le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti dell'Accordo Quadro e dei contratti aventi ad oggetto i singoli Appalti Specifici formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
Non sussiste alcun vincolo di solidarietà degli Appaltatori nei confronti del Commissario Straordinario per quanto concerne gli obblighi e gli oneri assunti nei confronti di quest’ultimo ai sensi del presente Accordo Quadro.
ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Con il presente Accordo Quadro vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali le Stazioni Appaltanti possono affidare le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, ivi comprese le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli Appalti Specifici.
Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’esecuzione dei servizi di collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico, di cui al Sub-lotto Prestazionale 4, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Disciplinare.
Con la conclusione dell'Accordo Quadro, ogni Appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente e progressivamente saranno richieste dalle Stazioni Appaltanti, sulla base del presente Accordo Quadro, entro i limiti dell’importo massimo stimato e nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come meglio definiti sai successivi articoli 3 e 4 dello stesso Accordo Quadro.
L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché le Stazioni Appaltanti non avranno attivato gli Appalti Specifici, mediante emissione di un ODA.
Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Commissario Straordinario e alle Stazioni Appaltanti, ma unicamente l'obbligo di applicare al/ai futuro/i Appalto Specifico/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.
I singoli affidamenti comprenderanno tutte quanto necessario per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato (d’ora in poi “Condizioni Generali”), nei successivi Appalti Specifici e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d’ora in poi, “Condizioni Particolari”).
L’Appaltatore resta obbligato al rispetto delle disposizioni normative vigenti in relazione all’oggetto dell’Appalto Specifico.
Nel caso in cui sia previsto nell’esecuzione dei singoli Appalti Specifici, la redazione degli elaborati richiesti dalla Stazione Appaltante con il sistema BIM rientra nell’oggetto dell’Accordo Quadro e sarà quindi a carico dell’Appaltatore.
ART. 3 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore complessivo stimato dell’Accordo Quadro è € ……………………… (euro ………………………….) al netto dell’IVA ai sensi di legge. Tale valore massimo stimato è pari alla somma dell’importo relativo agli interventi connessi a ciascun’Area Territoriale di cui alla Tabella 1 del Disciplinare di gara.
Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.
Il valore complessivo stimato, ripartito per Aree Territoriali è riportato nella Tabella allegata al presente Accordo Quadro (Allegato 1).
Il valore complessivo stimato innanzi indicato deve intendersi come importo massimo presunto e, quindi, non impegna né il Commissario Straordinario né alcuna delle Stazioni Appaltanti ad emettere ODA e a concludere contratti per Appalti Specifici fino alla concorrenza dell’intero ammontare summenzionato o del valore complessivo stimato per l’Area Territoriale di Competenza.
ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha durata sino alla data del 02 novembre 2024, al fine di allinearne la durata a quella degli Accordi Quadro aggiudicati all’esito della Procedura Aperta di cui al punto 7.1.iii del Disciplinare.
L’Accordo Quadro si esaurirà comunque alla data di scadenza del 02 novembre 2024 anzi indicata ancorché non siano state interamente impegnate le somme stanziate che cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività, senza che
ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsivoglia titolo.
L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, nel caso in cui, a seguito degli Appalti Specifici, l’importo massimo stimato del presente Accordo Quadro sia esaurito o comunque non più capiente.
ART. 5 – ODA E APPALTI SPECIFICI
Per attivare l’Appaltatore, la Stazione Appaltante emetterà, per ognuno degli Appalti Specifici, un’ODA – secondo il modello dell’Allegato B.3 al Disciplinare - con cui preciserà l’oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).
All’ODA sarà allegato, dalla Stazione Appaltante, lo schema di contratto per l’Appalto Specifico che indicherà, almeno:
- l'oggetto dell’appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell’appalto;
- gli elaborati tecnici della Stazione Appaltante;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo del singolo appalto, calcolato come indicato nel successivo articolo _ ;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell’Appalto Specifico;
- l’ODA;
- documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per stipulare l’Appalto Specifico (fideiussione, polizze, contratto di avvalimento autorizzato, indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore, attestazione di presa visione e accettazione dei luoghi);
Gli Appalti Specifici sono stipulati a corpo o a misura.
L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito nl contratto d’Appalto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività e relativo cronoprogramma.
Relativamente alle attività di collaudo, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l’Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
Le Stazioni Appaltanti potranno occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell’intervento, l’esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, non sono comprese nella Tavola “Z-2” del D.M.17/06/2016. In tal caso, i relativi prezzi verranno definiti in contraddittorio tra le parti.
ART. 6 - DURATA DEGLI APPALTI SPECIFICI
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo ODA emesso dalla Stazione Appaltante in vigenza di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell’Accordo Quadro, quest’ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell’Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno sino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli Operatori Economici parti dell’Accordo Quadro, contratti per Appalti Specifici. Le prestazioni richieste tramite ODA prima della scadenza dell’Accordo Quadro
dovranno essere ultimate anche se sia decorso il termine di scadenza del medesimo. Gli Appalti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell’Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l’appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
ART. 7 – IMPORTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
Il corrispettivo per l’esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del codice civile.
Si applica al presente Accordo Quadro la disciplina del c.d. “prezzo chiuso”, oltre le disposizioni di cui alle Condizioni Generali.
Il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all’art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici.
Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).
Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell’Appaltatore contraente il contratto d’Appalto Specifico.
Le spese ed oneri accessori di cui all’art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.
Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
8a) Modalità e condizioni per effettuare i pagamenti e relativa fatturazione
Il pagamento delle prestazioni rese dal singolo Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Appalto Specifico, secondo le modalità nello stesso indicate.
Le modalità di pagamento dei singoli Appalti Specifici avverranno in maniera progressiva in funzione della complessità del servizio affidato e delle effettive prestazioni eseguite nel limite dell’80% del compenso stabilito. Il restante 20% sarà svincolato solo a seguito della verifica di conformità del servizio ovvero collaudo.
I termini di rilascio degli stati di avanzamento saranno stabiliti, all’interno dei singoli Appalti Specifici, tenuto conto della durata prevista e dell’oggetto dell’affidamento.
8b) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e agli Appalti Specifici devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dell’Appalto Specifico.
L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
L’Appaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l’istituto che ciascun Appaltatore comunica, oltre al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, esonerando le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
L’Appaltatore è obbligato a comunicare, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
ART. 9 - VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli delle Condizioni Generali, salvo eventuali Condizioni Particolari stabilite dalla Stazione Appaltante.
ART. 10 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni Appalto Specifico per l'avvio dell’esecuzione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato, verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell'importo dell’Appalto Specifico.
Il Commissario Straordinario ha altresì la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, nell’ambito dei diversi Appalti Specifici, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale abbinata di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta a norma del successivo articolo 16.
Per ogni altra ipotesi di ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli Appalti Specifici, si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali.
ART. 11 - GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE
Garanzia definitiva e Xxxxxxx assicurativa per l’Appalto Specifico
Ai fini della stipulazione di ciascun Appalto Specifico e contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico medesimo, l’operatore dovrà produrre una garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni e una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.
Ogni garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore che l’ha consegnata, delle obbligazioni previste dall’Accordo Quadro e dall’ODA e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
ART. 12 – RAPPORTI TRA LE FONTI DELLA DISCIPLINA
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel Disciplinare e nelle Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto dell’Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
ART. 13 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti Pubblici”).
L’Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo
della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 cod. civ., che il Commissario Straordinario possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.
ART. 14 - SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-FORNITURA E AVVALIMENTO
Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Disciplinare di gara.
ART. 15. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente, nei modi e nei tempi previsti dall’allegato Condizioni Generali, cui integralmente si rinvia.
ART. 16 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall’Appalto Specifico, dal presente Accordo Quadro, dalle Condizioni Generali, può essere risolto, nei suoi confronti, dal Commissario Straordinario ai sensi delle disposizioni del codice civile e dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici.
Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Commissario Straordinario, alla risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro o dell’Appalto Specifico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente:
- la mancata risposta entro il termine stabilito dall’ODA per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico;
- il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico;
- lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro da parte di risorse umane e strumentali diverse da quelle dell’impresa ausiliaria in violazione del contratto di avvalimento.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Commissario Straordinario non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore inadempiente al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Commissario Straordinario dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore medesimo.
Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto specifico, il Commissario Straordinario escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 11 costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto.
Il Commissario Xxxxxxxxxxxxx ha altresì la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei confronti di un Appaltatore, laddove siano risolti un numero pari di Appalti Specifici equivalenti ad almeno il 10% (dieci per cento) del valore dell’Area Territoriale di Competenza di cui al presente Accordo Quadro, previa semplice comunicazione scritta.
Ogni comunicazione all’Appaltatore relativa alle cause di risoluzione nei suoi confronti di cui al presente articolo dovrà essere inviata agli indirizzi di cui al successivo articolo 17.
ART. 17 - RECESSO
Qualora, al momento della stipula dell’Accordo Quadro con gli Appaltatori, non siano state concluse le attività di verifica, il Commissario Straordinario ha la facoltà di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti degli Appaltatori per i quali l’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare abbia dato esito negativo.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dai singoli Appalti Specifici in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso, ai sensi dell’art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il Commissario Straordinario ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti dell’Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D. Lgs. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.
ART. 18 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del presente Accordo Quadro ogni Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
Per gli effetti del presente Accordo Quadro, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e singolo Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC dell’Appaltatore.
ART. 19 - MISCELLANEA E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 25 cod. proc. civile.
Per tutte le questioni relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro o dei contratti d’Appalto Specifico, il singolo Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione dell’appalto stesso.
Xxxxx restando quanto precede, ogni Appaltatore prende atto ed accetta che nessuna responsabilità, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente derivante dalla emissione o dai contenuti delle singole ODA, nonché dai conseguenti contratti per Appalti Specifici, e dalla loro esecuzione, potrà essere addebitabile al Commissario Straordinario.
Gli oneri fiscali relativi all’Accordo Quadro sono a carico degli Appaltatori, per quanto di competenza. Sono a carico degli Appaltatori le eventuali spese di registrazione dell’Accordo Quadro.
Sono a carico dei singoli Appaltatori le eventuali spese di registrazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali di ciascun Appaltatore verranno trattati secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è . Il contatto del DPO è _
***
Il presente atto, composto da n. _ facciate, è stato letto ed approvato dai comparenti che lo sottoscrivono digitalmente.
Ciascun Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma apposta sul medesimo documento accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 cod. civ., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente:
- Articolo 7 – (Importo degli appalti specifici)
- Articolo 8 – (Modalità di pagamento e tracciabilità)
- Articolo 9 – (Varianti)
- Articolo 10 – (Penali)
- Articolo 11 – (Garanzie e Polizze assicurative)
- Articolo 13 – (Cessione dell’Accordo Quadro)
- Articolo 16 – (Risoluzione dell’accordo Quadro)
- Articolo 17 – (Recesso)
- Articolo 19 – (Miscellanea e Foro Competente)
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..
APPALTATORE [inserire dati Appaltatore]
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Allegati:
- Condizioni Generali;
- [Eventuale] Procura del Procuratore Appaltatore;
- Provvedimento di Aggiudicazione;
- Documentazione dell’Appaltatore presentata in sede di gara;
- [Eventuale] Mandato di RTI;
- [Eventuale] Contratto di avvalimento;
- [Eventuale] Informativa prefettizia / richiesta tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.).