Contract
1. Conclusione del contratto, fornitura
Le presenti condizioni generali per il cliente regolano il rappor- to contrattuale tra il cliente e Siemens Energy SA (di seguito “Siemens Energy”), per la fornitura di impianti (prodotti con ul- teriori prestazioni), che Siemens Energy fornisce presso il cliente o tramite accesso remoto sui sistemi informatici del cliente. Le stesse si applicano anche nel caso in cui il cliente acceda indirettamente ai propri sistemi tramite i sistemi di Sie- mens Energy. Esse si applicano anche nel caso in cui il cliente acceda indirettamente al proprio sistema tramite i sistemi di Siemens Energy.
Le proposte che non contengono un termine di accettazione (termine vincolante) non sono vincolanti.
Il contratto è concluso con l’invio della conferma d’ordine e dei suoi allegati da parte di Siemens Energy. Qualora non vi sia contenuto alcun elenco specifico degli obblighi, le forniture e le prestazioni (complessivamente “fornitura”) avvengono secondo le indicazioni di cui alle specifiche tecniche di Siemens Energy e alle disposizioni e norme imperative vigenti in Svizzera al momento dell’entrata in vigore del contratto.
In mancanza di diverso accordo scritto, il cliente, con la con- clusione del contratto, riconosce l’obbligatorietà delle presenti condizioni di fornitura. Eventuali condizioni del cliente non so- no applicabili.
Pattuizioni, modifiche del contratto e altre dichiarazioni delle parti contraenti aventi rilevanza giuridica per essere efficaci hanno bisogno della forma scritta. È possibile rinunciare a tale requisito di forma soltanto per iscritto. Proposte e conferme d’ordine di Siemens Energy possono anche essere sottoscritte elettronicamente col certificato di Siemens Energy.
Siemens Energy ha la facoltà di coinvolgere subappaltatori per l’esecuzione di determinati lavori e/o la realizzazione di deter- minate parti della fornitura.
2. Software
Il software di Siemens Energy non viene venduto, bensì dato in licenza alle condizioni di licenza con l’utente finale (EULA) concordate individualmente oppure fornite con esso. Il soft- ware viene rilasciato con codice oggetto senza codice sorgen- te. La licenza dà diritto esclusivamente all’utilizzo del software in relazione alla fornitura. La licenza può essere trasferita sol- tanto assieme all'oggetto della fornitura. Il cliente non è auto- rizzato a modificare il software o a decompilarlo (reverse engi- neering).
Per il software standard comunemente presente sul mercato che Siemens Energy debba eventualmente fornire, valgono esclusivamente le relative condizioni di fornitura risp. di licenza dei produttori interessati.
Qualora il software contenga software open source ("OSS”), l’OSS viene illustrato nel menù, sotto la rubrica “Informazioni sulla licenza” o nell'eventuale documentazione scritta relativa al software. Ove richiesto dalle condizioni di licenza dell’OSS, Siemens Energy consegnerà i codici sorgente dell’OSS a fron- te del pagamento dei costi di spedizione e di evasione.
3. Prezzi
Tutti i prezzi indicati si intendono in franchi svizzeri e si basano sulle condizioni di fornitura qui descritte nonché sulle circo- stanze riguardanti il cliente rese note a Siemens Energy al momento della loro determinazione. Tutti i costi accessori non espressamente inclusi nel prezzo come montaggio, trasporto, dazi doganali, assicurazione, spese di esportazione, transito e importazione nonché altre autorizzazioni e certificazioni sono a carico del cliente. Inoltre, eventuali prestazioni di supporto, come spese di viaggio e di soggiorno del personale, non sono comprese nel prezzo. Queste ultime vengono addebitate alle tariffe abitualmente praticate presso Siemens Energy.
Qualora le condizioni alla base della formazione del prezzo, in particolare il cambio tra valute, o imposte, tributi e tasse stata- li/amministrativi nonché dazi doganali, ecc. mutino tra il mo- mento della proposta e il termine di consegna concordato, Siemens Energy ha il diritto di adeguare prezzi e condizioni al- le mutate circostanze. In caso di variazioni dei salari o dei prezzi dei materiali, l’adeguamento del prezzo avviene secon- do la formula del prezzo mobile della SWISSMEM.
Nel caso in cui circostanze dovute al cliente comportino un aumento degli oneri a carico di quest'ultimo, Siemens Energy lo informa immediatamente di ciò. Le parti contraenti si accor- deranno, prima dell’esecuzione, su un adeguamento ragione- vole del prezzo pattuito.
4. Condizioni di pagamento
In mancanza di diverso accordo, le fatture di Siemens Energy sono subito esigibili e devono essere pagate al più tardi il 30º giorno successivo alla data della fattura, senza sconti e altre deduzioni. Il pagamento si considera avvenuto una volta che l’intero importo esigibile viene accreditato in franchi svizzeri, senza spese, su uno dei conti indicati nella fattura ed è libera- mente disponibile per Siemens Energy. Non è ammessa una compensazione con controcrediti del cliente.
I termini di pagamento devono essere rispettati anche quando il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il ricevimento/collaudo delle forniture o delle prestazioni subi- scono ritardi o sono impediti per ragioni non dovute a Siemens Energy oppure se mancano parti non essenziali o se si dimo- strano necessari lavori di rifinitura che non impediscono di per sé l’utilizzo della fornitura.
Qualora il cliente sia in ritardo per qualsiasi motivo con un pagamento oppure Siemens Energy, a causa di una circostan- za intervenuta successivamente alla conclusione del contratto, debba temere seriamente di non ricevere integralmente o tem- pestivamente i pagamenti del cliente, Siemens Energy ha il di- ritto di sospendere la fornitura, senza rinuncia ai suoi ulteriori diritti, fino a quando non ottenga garanzie o pagamenti antici- pati.
Laddove il cliente non osservi i termini di pagamento concorda- ti, viene considerato moroso, senza bisogno di sollecito, ed è tenuto a versare un interesse di mora dell’8% annuo a partire dal 31º giorno dall’emissione della fattura.
5. Riserva di proprietà
Siemens Energy conserva la proprietà su tutte le proprie forni- ture fino all'integrale ricevimento dei pagamenti concordati. Con l’accettazione della fornitura, il cliente autorizza Siemens Energy a procedere alla registrazione della riserva di proprietà. Il cliente provvederà a proprie spese alla manutenzione dei beni consegnati per tutta la durata della riserva di proprietà e li assicurerà in favore di Siemens Energy contro furto, danni, in- cendio, allagamento e altri rischi.
6. Esecuzione del contratto tramite accesso remoto
Se la fornitura si presta a ciò, Siemens Energy può effettuare la fornitura anche tramite accesso remoto agli impianti e alle banche dati del cliente. Il cliente fornisce a Siemens Energy le autorizzazioni a ciò necessarie e informa Siemens Energy e i suoi collaboratori a proprie spese in merito alle sue procedure informatiche.
Siemens Energy presuppone che il cliente mantenga un con- cetto di sicurezza informatica conforme allo stato della tecnica e garantisca che siano prese le misure di protezione adeguate (come ad. es. aggiornamenti di sicurezza del sistema e pro- grammi antivirus) e che siano sempre mantenute aggiornate alla versione più recente.
Nel caso in cui per l’accesso remoto siano necessarie delle licenze presso il cliente, questi le procura a proprio spese e le conserva per l’intera durata della fornitura.
Per effettuare l’accesso remoto, Siemens Energy è autorizzata ad accedere agli impianti e alle banche dati dei clienti rilevanti per l’attività.
Siemens Energy può copiare i dati dai sistemi del cliente sui propri sistemi, se ciò è indispensabile per l’analisi o l’eliminazione di errori.
7. Termine di consegna
Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l’emissione della conferma d’ordine e una volta che tutte le formalità contrattuali, tecniche e amministrative come autorizzazioni all’importazione, esportazione, transito e pagamento sono state espletate risp. ottenute e che la fornitura risulta determinato. Il termine di con- segna si considera osservato se, entro la sua scadenza, la for- nitura viene consegnata risp. montata pronta per l’utilizzo o in- stallata presso il luogo pattuito e si può immediatamente pro- cedere al ricevimento/collaudo. Sono possibili consegne par- ziali.
Il termine di consegna viene adeguatamente prolungato:
- se a Siemens Energy non vengono tempestivamente fornite le indicazioni necessarie o messo a disposizione quanto ri- chiesto per l’esecuzione del contratto, o se il cliente preten- de a posteriori modifiche o integrazioni;
- se intervengono impedimenti che Siemens Energy, nono- stante l’impiego della dovuta diligenza, non possa evitare, sia che questi riguardino Siemens Energy, sia il cliente o un terzo. Per tali impedimenti si intendono, ad esempio: limita- zioni all’esportazione e importazione, ordini di boicottaggio di organizzazioni nazionali o sovranazionali, provvedimenti o inibitorie delle autorità, conflitti di lavoro e altre perturbazioni incolpevoli dell’attività, epidemie, eventi naturali, attacchi in- formatici e attività terroristiche. Al verificarsi di tali impedi- menti Siemens Energy informerà immediatamente il cliente sull’entità e sui retroscena e lo terrà al corrente degli svilup- pi;
- se il cliente o un terzo da questo coinvolto sono in ritardo con i lavori o in mora con l’adempimento dei loro obblighi contrattuali, oppure se il cliente non rispetta le condizioni di pagamento;
- fintantoché il cliente non ha creato le condizioni necessarie per l’accesso remoto o se queste vengono a mancare tem- poraneamente o del tutto;
- se vi è un abuso dell’accesso remoto o se sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
Il cliente ha diritto di far valere ritardi colpevoli, purché compro- vabili, da parte di Siemens Energy, laddove gliene sia derivato un danno dimostrabile. Qualora al cliente sia stata prestata as- sistenza mediante tempestiva sostituzione, tale diritto decade.
L'indennità di mora ammonta, a partire dalla fine della seconda settimana e per ciascuna settimana intera di ritardo, al massi- mo allo 0,5%, ma comunque complessivamente a non più del 5%, calcolato sul prezzo contrattuale della parte della conse- gna che ha subito ritardi.
Dopo il raggiungimento del massimo dell'indennità di mora, il cliente può fissare a Siemens Energy per iscritto un ultimo termine supplementare ragionevole. Qualora questo non ven- ga rispettato per ragioni dovute a Siemens Energy, il cliente ha diritto di rifiutare l’accettazione della parte della consegna che ha subito ritardi. Laddove un’accettazione parziale non sia economicamente concepibile per il cliente, quest'ultimo ha il di- ritto di recedere dal contratto e di richiedere la restituzione dei pagamenti già effettuati a fronte della riconsegna delle forniture ricevute.
Per il ritardo nella consegna il cliente non ha alcun altro diritto e pretesa al di fuori di quelli espressamente menzionati nel presente articolo 7.
8. Collaborazione tra le parti contraenti
Siemens Energy e il cliente collaboreranno nell’esecuzione del contratto e adotteranno a tempo debito tutti i provvedimenti necessari all’adempimento.
Per i collaboratori di Siemens Energy che lavoreranno presso il cliente, questo mette a disposizione, tempestivamente e gratui- tamente, postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate (inclu- so il necessario approvvigionamento di energia) e mezzi ausi- liari.
Il cliente metterà per tempo a disposizione di Siemens Energy, a titolo di prestito, ulteriori mezzi ausiliari eventualmente ne- cessari, software e/o e dati di test su idonei supporti per dati
Ciascuna parte può interrompere l’accesso remoto con effetto immediato, se vi è un abuso dell’accesso o sussistono in altro modo pericoli per il sistema interessato.
9. Modifiche del contratto
Nel caso in cui avvenimenti imprevedibili mutino in modo rile- vante il contenuto delle forniture oppure abbiano un effetto rile- vante su lavori di Siemens Energy, nonché in caso di impossi- bilità sopravvenuta dell’esecuzione, il contratto viene adegua- tamente modificato. Laddove ciò non sia economicamente so- stenibile, a Siemens Energy spetta il diritto alla risoluzione del contratto o delle parti del contratto interessate. Qualora Sie- mens Energy intenda far valere la risoluzione del contratto, es- sa lo comunicherà al cliente dopo aver avuto contezza dell’estensione dell’evento, e ciò anche nel caso in cui sia stata concordata dapprima una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto, Siemens Energy ha diritto al pagamento delle forniture già effettuate secondo il prezzo pat- tuito. In tale ipotesi di risoluzione del contratto, sono escluse pretese per risarcimento danni del cliente.
10. Trasferimento degli utili e dei rischi
Gli utili e i rischi passano al cliente con la comunicazione di di- sponibilità per il ricevimento/collaudo; in mancanza di essa, con la messa a disposizione della fornitura per il trasporto presso il luogo d’immagazzinamento. Nel caso in cui la conse- gna, il montaggio o l’installazione vengano ritardati su richiesta del cliente o per altri motivi di cui Siemens Energy non debba rispondere, il rischio passa al cliente nel momento previsto ori- ginariamente.
11. Ricevimento/collaudo (approvazione)
La disponibilità della fornitura per il ricevimento/collaudo viene annunciata al cliente con almeno cinque giorni lavorativi di an- ticipo.
Il cliente, entro un mese a partire dalla comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo, esegue assieme a Siemens Energy una verifica di ricevimento/collaudo secondo gli accordi contrattuali.
Siemens Energy redige un verbale di ricevimento/collaudo che viene sottoscritto anche dal cliente. In esso deve essere stabili- to se il ricevimento/collaudo è avvenuto o è stato rifiutato. I di- fetti contestati devono essere riportati singolarmente nel verba- le di ricevimento/collaudo.
Siemens Energy elimina i difetti verbalizzati, a propria scelta, mediante riparazione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Il cliente concede a Siemens Energy il tempo e l’occasione necessari per la riparazione. Le parti sostituite devono essere restituite a Siemens Energy.
Qualora, in occasione della verifica di ricevimento/collaudo, vengano riscontrati soltanto difetti di lieve entità, che non pre- giudichino in modo sostanziale l’utilizzo pattuito, il cliente deve accettare la consegna.
Qualora, in occasione della verifica di ricevimento/collaudo, vengano riscontrati difetti che impediscono l’utilizzo pattuito, Siemens Energy, dopo la loro eliminazione – per la quale il cliente concede a Siemens Energy un termine supplementare ragionevole –, comunica nuovamente la disponibilità per il ri- cevimento/collaudo.
Laddove i difetti venuti alla luce in occasione dell'ulteriore verifica di ricevimento/collaudo durante il termine di garanzia non possano essere eliminati entro un termine ragionevole e siano talmente gravi da continuare a rendere impossibile l’utilizzo pattuito della fornitura, il cliente ha il diritto di preten- dere una riduzione ragionevole del prezzo pattuito, oppure di rifiutare l’accettazione della parte difettosa, oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. In tal caso Siemens Energy può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pa- gati per le parti della fornitura non accettate dal cliente.
Qualora il cliente non accetti la consegna, senza tuttavia che siano presenti difetti che impediscono l’utilizzo pattuito, oppure il cliente rifiuti di sottoscrivere anch’esso il verbale di ricevi- mento/collaudo, la fornitura si considera accettata dopo la sca- denza dei termini di ricevimento/collaudo.
12. Garanzia
In assenza di altre pattuizioni, il termine di garanzia per la fornitura è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere con il ricevi- mento/collaudo della consegna. Laddove la spedizione subisca ritardi per motivi non addebitabili a Siemens Energy, il termine di garanzia scade al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
Per le parti della fornitura che sono state oggetto di sostituzio- ne o riparazione, il termine di garanzia è di 6 mesi dalla loro sostituzione, dalla conclusione della riparazione o dal ricevi- mento/collaudo delle parti sostituite o riparate, laddove il termi- ne di garanzia per la fornitura, ai sensi del paragrafo preceden- te, scada in un momento precedente. Il termine di garanzia scade in ogni caso al più tardi 30 mesi dopo la comunicazione della disponibilità per il ricevimento/collaudo.
La garanzia decade anticipatamente se il cliente o terzi effet- tuano modifiche o riparazioni senza il previo consenso scritto di Siemens Energy oppure se il cliente, laddove sia emerso un difetto, non adotti immediatamente tutte le misure appropriate per diminuire il danno e non denunci immediatamente a Sie- mens Energy il difetto dando a quest'ultima la possibilità di eli- minarlo.
Durante il termine di garanzia i difetti riscontrati devono essere comunicati senza ritardo a Siemens Energy per iscritto, co- munque al più tardi entro cinque giorni lavorativi. Siemens Energy provvederà a eliminare i difetti contestati, a propria scelta, mediante riparazione o consegna sostitutiva, nel più breve tempo possibile. Laddove vengano sostituite parti difet- tose, queste ultime diventano di proprietà di Siemens Energy.
I costi per le riparazioni eseguite in fabbrica sono posti a carico di Siemens Energy. Qualora la riparazione non possa avvenire nello stabilimento di Siemens Energy, i costi a ciò collegati, nella misura in cui essi superino i normali costi di trasporto, personale, viaggio e soggiorno nonché i costi per l’installazione e la rimozione delle parti difettose, sono a carico del cliente.
Sono caratteristiche garantite soltanto quelle che sono state espressamente indicate come tali nella conferma d’ordine. La garanzia si considera soddisfatta se è fornita prova della sus- sistenza della caratteristica interessata in occasione della veri- fica di ricevimento/collaudo; in caso contrario essa vale al massimo fino alla scadenza del termine di garanzia. Qualora le caratteristiche garantite non siano soddisfatte in tutto o in par- te, il cliente ha innanzitutto il diritto a una tempestiva riparazio- ne da parte di Siemens Energy. Ove tale riparazione non rie- sca in tutto o in parte, il cliente ha diritto a un'adeguata riduzio- ne del prezzo. Nel caso in cui il difetto sia talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e la fornitura sia inutilizzabile per l’uso pattuito, il cliente ha il diritto di rifiutare l’accettazione della parte difettosa oppure, quando non si possa pretendere da esso un’accettazione parziale, di recedere dal contratto. Siemens Energy può essere obbligata soltanto a rimborsare gli importi che le sono stati pagati per le parti della fornitura interessate dal recesso.
Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità i danni che non derivano in modo comprovato da materiale scadente, co- struzione difettosa o esecuzione viziata, come ad esempio quelli dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, man- cata osservanza delle istruzioni per l'uso, sottoposizione a sforzo eccessivo, impiego di materiali inadeguati, azioni chimi- che o elettrolitiche o disturbi dovuti ad apparecchi non forniti da Siemens Energy, lavori di costruzione o montaggio non ese- guiti da Siemens Energy, nonché per altre ragioni di cui Sie- mens Energy non debba rispondere.
Presupposto per l'eliminazione dei difetti nel caso di software difettoso è che il difetto sia documentato in modo il più detta- gliato possibile e che possa essere riprodotto nella versione originale non modificata sull’hardware di riferimento o di desti- nazione previsto contrattualmente. I difetti del software, ove possibile a costi ragionevoli, vengono eliminati principalmente mediante un upgrade o update. Laddove il cliente non possa più svolgere compiti importanti, critici dal punto di vista tempo- rale, Siemens Energy cercherà una soluzione alternativa pur- ché ciò sia possibile entro tempi e costi ragionevoli. In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o di materiale di supporto di dati la garanzia comprende soltanto l’installazione di dati og- getto di backup.
Per forniture di subappaltatori, come anche per apparecchi normalmente reperibili sul mercato provenienti da subfornitori quali computer, stampanti, ecc., Siemens Energy cede al clien- te i relativi diritti nei confronti dei subfornitori.
Per “difetti” si intendono non conformità nella fornitura, nel software e/o nella documentazione rispetto ai requisiti espres- samente pattuiti nel contratto e nei suoi allegati.
Per difetti su materiale, costruzione o esecuzione nonché per mancanza delle caratteristiche garantite, il cliente non ha alcun altro diritto o pretesa al di fuori di quelli espressamente men- zionati nell’articolo 12.
Siemens Energy è legittimata ad addebitare al cliente i costi legati alla ricerca dei difetti se, in occasione della ricerca degli stessi, i difetti contestati dal cliente non sono riscontrabili né ri- producibili. Qualora i difetti nella fornitura o nel software siano dovuti a una colpa del cliente, Siemens Energy, su richiesta del cliente, li eliminerà alle condizioni e a fronte di adeguato corrispettivo che verranno concordati.
13. Responsabilità ulteriore
Siemens Energy risponde solo per la correttezza dei dati da lei messi a disposizione al punto di uscita WAN del calcolatore da lei impiegato.
In caso di perdita o danneggiamento di dati e/o del materiale dei supporti dati, l’obbligo di risarcimento di Siemens Energy è limitato alla reinstallazione dei dati di backup.
Il cliente è il solo responsabile per l’accesso ai dati da lui di- sposto e per l’adempimento delle norme giuridiche applicabili in questo contesto.
Qualora il cliente utilizzi l’accesso remoto per effettuare delle modifiche al proprio sistema, egli è il solo responsabile per le stesse.
Sono esclusi diritti del cliente diversi da quelli espressamente menzionati nel contratto e nelle presenti condizioni generali di fornitura, qualunque sia il loro fondamento giuridico, in partico- lare tutti i diritti non espressamente menzionati al risarcimento del danno, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto o re- cesso dal contratto. Diritti del cliente al risarcimento dei danni che non siano inerenti la fornitura stessa, come ad esempio perdita di produzione, perdite d'uso, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni diretti e indiretti, sussistono soltanto laddove ciò sia stato stabilito espressamente per iscritto e in ogni caso soltanto fino a un importo massimo di un milione di franchi svizzeri. Tale esclusione di responsabilità non vale nei casi di grave negligenza o di dolo o qualora sia contraria a norme imperative.
14. Osservanza di norme sul controllo delle esportazioni Qualora trasferisca a terzi a livello internazionale le Forniture (hardware e/o software e/o tecnologia, nonché la relativa do- cumentazione e/o lavori e servizi, a prescindere dalle modalità di fornitura, e/o inclusa qualsiasi tipologia di assistenza tecni- ca) forniti da Siemens Energy, il Cliente dovrà adempiere a tut- te le norme relative ai controlli sulle (ri)esportazioni applicabili. In ogni caso, il Cliente dovrà osservare le norme relative ai controlli sulle (ri)esportazioni vigenti nella Svizzera, Repubblica Federale Tedesca, nell’Unione europea e negli Stati Uniti d’America.
Laddove gli venga richiesto di effettuare controlli sulle esporta- zioni, il Cliente dovrà, su richiesta di Siemens Energy, fornire a quest’ultima tutte le informazioni concernenti determinati clienti finali, destinazioni e usi previsti delle Forniture consegnate da Siemens Energy, nonché le restrizioni ai controlli sulle espor- tazioni eventualmente esistenti.
Il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne Siemens Energy da qualsiasi pretesa, procedimento, azione, sanzione, perdita, costo e danno derivante da o relativo alla non conformità da parte del Cliente delle norme in materia di controlli sulle espor- tazioni. In tali circostanze, il Cliente dovrà risarcire Siemens Energy per le perdite e i danni da ciò scaturenti, salvo ove la non conformità non sia attribuibile a colpa del Cliente. La pre- sente disposizione non comporta alcuna inversione dell’onere della prova prevista dalla legge.
Siemens Energy non sarà tenuta a eseguire il presente Con- tratto qualora tale esecuzione sia impedita da impedimenti do- vuti a obblighi nazionali o internazionali in materia di commer- cio internazionale o obblighi doganali, nonché embarghi o altre sanzioni. Siemens Energy non sarà altresì tenuta a eseguire il presente Contratto laddove tale esecuzione esponga Siemens Energy o le sue Consociate, o produca effetti pregiudizievoli a carico delle stesse, a misure restrittive, sanzioni, perdita di pri- vilegi o altre azioni o omissioni (anche solo minacciate) di go- verni, autorità governative o altre autorità pubbliche compresi enti che agiscono per loro conto o qualora subappaltatori o subfornitori rifiutino l’esecuzione per le ragioni esposte sopra.
15. Segretezza e protezione dei dati
Siemens Energy e il cliente si obbligano a trattare in modo riservato come propri segreti aziendali tutta la documentazio- ne, le informazioni, gli ausili e il software ricevuti nell’ambito del presente contratto e non generalmente accessibili, anche dopo la cessazione del contratto, a non divulgarli, ove non necessa- rio, all’interno dell’azienda e a non renderli accessibili a terzi – ad eccezione dei subappaltatori – sia integralmente che per estratto.
Qualora Siemens Energy, nelle sue attività inerenti alla fornitu- ra e alla documentazione, effettui il trattamento di dati persona- li, Siemens Energy osserverà le direttive del cliente e le leggi sulla protezione dei dati. Siemens Energy adotterà misure adeguate per salvaguardare tali dati dall’accesso non autoriz- zato di terzi.
Il cliente prende atto che i dati e le informazioni e i documenti che lo riguardano possono essere conservati anche al di fuori della Svizzera. Essi possono essere resi noti sia a Siemens Energy sia alle sue imprese collegate del gruppo, nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
Qualora la fornitura della prestazione richieda un accesso remoto a dati personali, il cliente ne verrà informato e gli verrà richiesto di autorizzare l’accesso. L’accesso ai dati personali avverrà solo dopo l’autorizzazione da parte del cliente. Fino al ricevimento dell’autorizzazione, l’obbligo di Siemens Energy di fornire la prestazione rimarrà sospeso senza dar diritto ad al- cun indennizzo.
Siemens Energy può utilizzare le informazioni a lei rese note nel quadro dell’esecuzione del contratto esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto e in forma anonimizzata per l’ulteriore sviluppo dei suoi prodotti.
16. Diritti sulla fornitura e sulla documentazione
La proprietà intellettuale su tutto l’hardware della fornitura e sulla sua concezione, così come su tutti i software e la docu- mentazione relativa, appartengono, indipendentemente dalla loro tutelabilità, a Siemens Energy e/o ai rispettivi subappalta- tori risp. subfornitori di Siemens Energy.
Il cliente ottiene il diritto di utilizzare la fornitura conformemente alle disposizioni del presente contratto, compresi i software e la documentazione realizzati per il cliente in virtù del presente contratto.
17. Diritti di protezione e diritti di terzi
Siemens Energy fa attenzione, secondo quanto per essa possibile e da essa esigibile, che la fornitura, per quanto cono- scibile a Siemens Energy, non violi diritti di protezione di terzi.
Qualora un terzo faccia valere, a causa della fornitura, legitti- me pretese derivanti da diritti di protezione (brevetti, ecc.), Siemens Energy provvederà, a propria scelta e a proprie spe- se, con esclusione di ulteriori diritti, a
- ottenere da coloro che sono legittimati a disporne, un diritto di uso riguardante il diritto di protezione in questione, oppure
- modificare le parti che violano il diritto di protezione, oppure
- sostituire le parti che violano il diritto di protezione con altre libere da diritti di protezione, oppure
- ritirare la fornitura a fronte del rimborso del prezzo di acqui- sto.
Si intendono come legittime soltanto le pretese che vengono riconosciute da Siemens Energy o che sono state accertate in un procedimento concluso con sentenza passata in giudicato.
Il cliente è obbligato a informare tempestivamente Siemens Energy qualora un terzo faccia valere, a qualsiasi titolo, prete- se nei confronti di Siemens Energy. Il cliente non può ricono- scere egli stesso tali pretese.
Il cliente presterà a Siemens Energy il proprio sostegno nell’opposizione a tali pretese e nella controversia con il terzo, in particolare in una causa e, a tale riguardo, agirà soltanto se- condo le indicazioni scritte di Siemens Energy. Siemens Ener- gy rimborserà al cliente le spese dimostrate da ciò derivategli.
18. Conseguenze della cessazione del contratto
Dopo la cessazione del contratto, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 14 e 15 continuano ad applicarsi senza modifiche per tutti gli eventi sorti nel corso della durata del contratto nell’ambito dello stesso.
19. Legge applicabile
Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui con- tratti di compravendita internazionale di merci (c.d. Convenzio- ne di Vienna sulla vendita) non trova applicazione al presente rapporto contrattuale.
20. Giurisdizione
Foro competente per il cliente e per Siemens Energy è Zurigo. Siemens Energy è tuttavia legittimata a convenire il cliente an- che presso la sede di quest’ultimo.