TRA
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
TRA
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E ALTO LARIO - di
seguito brevemente denominata ASST - con sede legale in xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx (C.F. e P.IVA 00988090148), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso detta sede, (o Comodante)
E
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - di seguito brevemente denominata AREU - con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx. 000 e sede amministrativa in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 (C.F./P.IVA 11513540960), in atto rappresentata dal xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, (o Comodatario).
Premesso che:
a) AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito istituzionale tra gli altri, di assicurare il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
b) AREU e ASST Valtellina e Alto Lario hanno manifestato l’intenzione alla Direzione Generale Welfare, nota prot. AREU n. 2021/18555 del 9.11.2021, di avviare una sperimentazione nel territorio di riferimento dell’ASST, per il coordinamento da parte di AREU dei trasporti sanitari inter e intra-aziendali per il tramite della Centrale NEA 116117;
c) a tal fine AREU e ASST hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.
Imposta di bollo pari a €32. Assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI|REGISTRO UFFICIALE|4352|11-01-2021
riorganizzazione, nel territorio di competenza dell’ASST, dei trasporti sanitari di tipo: Inter-aziendale, per il trasporto sanitario di pazienti disposto da ASST Valtellina e Alto Lario verso altre strutture del SSR e Intra-aziendale, per il trasporto sanitario di pazienti disposto da ASST Valtellina e Alto Lario tra i vari presidi della stessa ASST, approvata con provvedimento deliberativo AREU n. 444 del 21.12.2021 e ASST n. 756 del 17.12.2021;
d) nell’ambito della collaborazione ASST si è resa disponibile a concedere in comodato d’uso gratuito ad AREU numero tre ambulanze da impiegare come Mezzo di Soccorso Base (MSB) a supporto della gestione delle richieste dei trasporti sanitari che verranno attivate;
Si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il Comodante, ai sensi e per gli effetti dell’art.1803 c.c., concede in comodato d’uso gratuito al Comodatario le seguenti ambulanze:
1. Targa GD561CR – VOLKSWAGEN CRAFTER
2. Xxxxx XX000XX – FIAT DUCATO
3. Xxxxx XX000XX – FIAT DUCATO
da impiegare come Mezzo di Soccorso Base (MSB) a supporto della gestione delle richieste dei trasporti sanitari inter e intra aziendali gestite per conto dell’ASST Valtellina e Alto Lario.
Art. 2 - Consegna dei beni.
Il Comodante consegna i predetti mezzi nello stato in cui si trovano.
AREU, a seguito delle verifiche effettuate dalla propria Struttura Semplice Logistica, prende atto che i predetti automezzi sono pienamente idonei allo svolgimento della funzione MSB, così come risulta da quanto indicato nel
verbale di consegna.
Art. 3 – Oneri.
Sono a carico del Comodatario l’assicurazione dei mezzi mediante la stipula di apposito contratto assicurativo o mediante propria polizza già in essere (del quale contratto / polizza fornirà copia ad ASST), nonché gli oneri economici derivanti dall’utilizzo dei mezzi, inclusi i costi sostenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• premi assicurativi derivanti dal suddetto contratto, nonché, eventualmente, nelle more della stipula, rimborso dei premi versati da ASST;
• carburante;
• revisioni periodiche;
• pedaggi autostradali;
• lavaggio interno, esterno e disinfezione;
• trasporto soccorso stradale;
• sostituzione tergicristalli;
• sostituzione lampadine dei proiettori/fari;
• rotazione stagionale pneumatici (estate/inverno) entro i termini prescritti
e sostituzione degli stessi in base allo stato d’uso;
• riparazione forature.
La manutenzione ordinaria e straordinaria (tagliando, eventuali revisioni periodiche, rotazione stagionale degli pneumatici) è a carico del Comodatario.
Ogni imposta, tassa o onere in genere che dovesse gravare sull’uso dei beni,
nonché sul contratto stesso, sarà a carico del Comodatario. In particolare, il comodatario provvede con oneri a proprio carico:
− alla registrazione del presente atto alla Motorizzazione civile nei termini di legge (art. 94 del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.);
− all’aggiornamento della carta di circolazione di ciascuno dei mezzi oggetto di comodato.
Alla data di scadenza prevista dal presente atto o in caso di recesso, il comodante provvede al ripristino dello status quo ante presso la Motorizzazione civile.
Il Comodatario si impegna a restituire i mezzi alla scadenza del contratto nello stato di fatto in cui li ha ricevuti, salvo l’ordinario consumo/usura risultante dal normale utilizzo degli stessi e, di conseguenza, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di rimborso da parte di AREU le spese per la lucidatura dei mezzi.
In caso di sanzioni amministrative relative all’uso o allo stato dei mezzi, le stesse
saranno assolte da Areu con oneri a carico della stessa.
Art. 4 - Durata del contratto.
Il presente contratto ha una durata di 5 anni con decorrenza dalla sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.
Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima del presente contratto, potranno procedere alla formalizzazione tramite nuovo accordo tra le parti. E’ fatta comunque salva la possibilità per entrambe le parti di recedere motivatamente dal contratto, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi da comunicarsi esclusivamente agli indirizzi istituzionali.
Art. 5 - Responsabilità.
Il Comodatario esonera il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o a cose che potessero derivare dall’uso dei beni oggetto del presente contratto.
Parimenti, il Comodatario si impegna a mantenere indenne il Comodante da qualsiasi sanzione e/o responsabilità relativa a violazioni del Codice della Strada.
Art. 6 - Divieti
È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni concessi in comodato. L’eventuale cessione dovrà avvenire con il preventivo consenso scritto del Comodante.
È fatto altresì divieto al Comodatario di servirsi dei beni concessi in comodato per un uso diverso da quello concordemente stabilito dalle Parti.
Art.7 – Trattamento dei dati.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti rilasciano il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati per le finalità di gestione ed esecuzione del presente contratto.
Art. 8 - Clausola di legalità.
Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti si impegnano al reciproco rispetto, se presenti, del Codice Etico Comportamentale, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo.
La violazione di uno dei suddetti atti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della parte lesa di chiedere
ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
Art. 9 - Modifiche contrattuali.
Qualunque modifica o integrazione del presente contratto dovrà essere apportata a pena di nullità con apposito atto scritto, condiviso e sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 10 - Controversie.
In caso di controversia derivante dall’interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, le Parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le stesse potranno adire l’autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il comodante
ASST Valtellina e Alto Lario Il Direttore Generale
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Per il comodatario AREU
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxx)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il comodante ASST Valtellina e Alto Lario Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | Per il comodatario AREU Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxx) |