CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Direzione: SERVIZIO TECNICO, ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA
Area: AREA PROGRAMM. E MANUTENZ. IMMOBILI CONSIGLIO
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. A00929
del
21/12/2020
Proposta n. 2065 del 16/12/2020
Oggetto: Presenza annotazioni contabili
Fornitura tecnica per lo svolgimento delle attività Istituzionali relativa all'implementazione tecnologica attraverso lo sviluppo di un software per la digitalizzazione Aula consiliare. – Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) e del Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) – Impegno di spesa
Proponente: | ||
Estensore | XXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXX | firma elettronica |
Responsabile dell' Area | SILVI XXXXXX | firma digitale |
Direttore | XXXXXXX XXXXXXXX | firma digitale |
Firma di Concerto |
Ragioneria:
Responsabile del procedimento
firma elettronica
Responsabile dell' Area Ragioneria
XXXXXXX XXXXXXX firma digitale
Responsabile Finanziario
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Proposta n. 2065 del 16/12/2020
Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertamento
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
1) I U02036/000 54.900,00 01.06 2.02.03.02.001
Sviluppo software e manutenzione evolutiva CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase LIQ. Dare XX - 0.0.0.00.00.00.000 Xxxxx XX - 2.4.2.01.01.01.001
Sviluppo software e manutenzione evolutiva Debiti verso fornitori
Oggetto: Fornitura tecnica per lo svolgimento delle attività Istituzionali relativa all’implementazione tecnologica attraverso lo sviluppo di un software per la digitalizzazione Aula consiliare. – Nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) e del Direttore di Esecuzione del contratto (DEC) – Impegno di spesa
IL DIRETTORE
VISTO la Legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, ed in particolare l’art. 24 che sancisce la piena autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
VISTA la legge regionale 12agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione consiliare 21 dicembre 2019, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 269 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10“Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29”;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, “Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n.19 con il quale, è stato conferito l’incarico di Segretario generale alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxx;
VISTA la determinazione della Segreteria Generale del 22 gennaio 2019, n. 54 “Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca determinazione 30 ottobre 2018, n. 777”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 1 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 22, è stato conferito all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx l’incarico di Direttore del Servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. A00779 del 13 novembre 2020, con la quale è stato conferito l’incarico all’Ing. Xxxxxx Xxxxx, di dirigente dell’Area “Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio”, istituita nell’ambito del servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 65 del 12/06/2020, relativa all’approvazione del programma biennale 2020-2021 per i servizi e le forniture;
VISTE le linee guida n. 3 dell’ANAC, denominate: (Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni), approvate con la deliberazione del Consiglio 26 ottobre 2016, n. 1096;
VISTE le linee guida n. 4, deliberate da A.N.A.C, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);
CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento delle attività Istituzionali, si rende necessario lo sviluppo software per la digitalizzazione dell’Aula consiliare e contestualmente per lo svolgimento delle Commissioni consiliari, per effettuare tutte le attività in sicurezza, ed in soluzione telematica cd. mista, ovvero con partecipanti in presenza e con partecipanti in modalità remota, a seguito anche dell’adeguamento tecnologico dell’Aula consiliare e delle Sale ad uso delle commissioni, mediante l’installazione di un impianto ad hoc;
CONSIDERATO che tutte queste innovazioni tecnologiche danno la possibilità di poter far interagire le Sale “Etruschi”, “Mechelli” e “Aula consiliare”, ma rendono necessario lo sviluppo di un software per la digitalizzazione dell’Aula consiliare e delle Sale ad uso delle commissioni;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisto dello sviluppo software per l’adeguamento dell’Aula consiliare e delle Sale, per lo svolgimento delle sedute d’Aula e delle commissioni consiliari in modalità mista, di cui si riporta la relativa scheda prestazionale, parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO di nominare il Geom. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile unico del procedimento (RUP) e il Sig. Xxxxxx X’Xxxxxx quale Direttore di Esecuzione del contratto (DEC), in quanto in possesso dei requisiti di moralità e idoneità professionale;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno sul competente capitolo U02036- U.2.02.03.02.001
–, del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità e capienza, della somma pari ad € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) IVA inclusa, per lo sviluppo del software per la digitalizzazione dell’Aula consiliare e delle sale ad uso delle Commissioni consiliari;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1. di approvare la scheda tecnica prestazionale per lo sviluppo del software per l’adeguamento dell’Aula consiliare e delle Sale ad uso delle Commissioni consiliari per lo svolgimento delle attività Istituzionali, per un importo complessivo di € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) incluso IVA 22%;
2. di nominare il Geom. Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile unico del procedimento (RUP) e il Sig. Xxxxxx X’Xxxxxx quale Direttore di Esecuzione del contratto (DEC), in quanto in possesso dei requisiti di moralità e idoneità professionale;
3. di impegnare sul competente capitolo U02036- U.2.02.03.02.001 – del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità e capienza, la somma di € 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) IVA inclusa, per per lo sviluppo del software per l’adeguamento dell’Aula consiliare e delle Sale ad uso delle Commissioni consiliari per lo svolgimento delle attività Istituzionali;
4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile unico del procedimento (RUP), al Direttore di Esecuzione del contratto (DEC);
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla scheda tecnica prestazionale, al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione Trasparente”.
Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
SCHEMA PRESTAZIONALE PER LO SVILUPPO DI UN SOFTWARE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI LAVORI DELL’AULA CONSILIARE E DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO”.
ART. 1
ART. 1.1 DESCRIZIONE
1.1.1 INTRODUZIONE
L’applicazione dovrà consentire di gestire digitalmente l’intero processo di creazione della proposta di legge regionale (inclusi emendamenti e subemendamenti) partendo dalla prima stesura da parte dei consiglieri e arrivando alla conclusione dei lavori d’aula. L’applicazione consentirà l’eliminazione delle copie cartacee di lavorazione, permettendo un notevole risparmio e riducendo l’impatto sull’ambiente.
Inoltre, essa implementerà le procedure operative previste dal Regolamento (impedendo azioni e sequenze di azioni non previste nel particolare contesto), trasmettendo i semilavorati agli utenti destinatari e assicurerà la consistenza dei dati, grazie all’impiego di un database relazionale.
L’applicazione sarà dotata di interfacce di ingresso per consiglieri, segretari di commissione, segretari di aula, utente amministrativo, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
Dette interfacce permetteranno, a ciascun soggetto abilitato, di gestire le procedure operative e i dati di sua competenza.
Tutti i dati saranno registrati in un database relazionale centrale di tipo mySql (InnoDB), residente su server web e dotato di vincoli interrelazionali, al fine di assicurare la consistenza e l’integrità referenziale dei dati stessi.
Il sistema tratterà solo le proposte di legge (di seguito, denominate “PL”) e non altri atti amministrativi;
I segretari di commissione potranno inserire manualmente le modifiche alla PL secondo i dettami prodotti dalle Commissioni competenti;
Il sistema non dovrà prevedere l’interfacciamento con una procedura di firma digitale; i documenti prodotti saranno dunque siglati con una procedura di “firma elettronica semplice”.
1.1.2 DESCRIZIONE TECNICA TIPOLOGIE UTENTE:
Ogni utente dovrà essere identificato automaticamente dal sistema mediante inserimento delle proprie credenziali di accesso.
Sono previste le seguenti tipologie di utenti:
a) utente consigliere: redige la PL, inserisce gli emendamenti e subemendamenti, può effettuare ricerche in archivio e presentare ordini del giorno aggiuntivi in aula;
b) utente segretario di commissione: inserisce le modifiche alla PL secondo i dettami prodotti dalla Commissione di afferenza;
c) utente segretario d’aula: ordina e numera gli emendamenti e subemendamenti, genera il fascicolo d’aula I e II parte, ritira gli emendamenti in aula su indicazione dei consiglieri, registra gli esiti delle votazioni, redige la PL definitiva a valle della votazione;
d) utente amministrativo: inserisce il protocollo alle nuove PL e le assegna alle commissioni competenti;
e) utente giunta: redige la PL, inserisce gli emendamenti e subemendamenti aggiuntivi in sede di discussione in aula;
f) utente Presidente dei gruppi consiliari: stabilisce data di convocazione dell’aula, ordine del giorno ed eventuali termini temporali diversi dallo standard (24h prima dell’inizio della seduta) per la presentazione degli emendamenti e subemendamenti alle PL.
1.1.3 INSTALLAZIONE
Le interfacce dedicate ai consiglieri saranno fruibili via browser web (in modo da garantire una certa mobilità) e pertanto non richiederanno una procedura di installazione dedicata; le interfacce di accesso per il segretario d’aula e per il Presidente dei gruppi consiliari richiederanno l’istallazione di un software per PC Windows sui computer che dovranno essere utilizzati (è possibile predisporre più di un computer per ognuno dei ruoli sopracitati).
1.1.4 CREAZIONE PL
L’iter di creazione della proposta di legge (di seguito denominata “PL”) inizierà con un consigliere che creerà la nuova proposta, accedendo col suo account e utilizzando la voce “INSERISCI PL” del menù.
Dopo aver inserito il titolo e la descrizione, il consigliere potrà inserire subito gli articoli e i relativi commi (tramite tasto apposito nella schermata di conferma) oppure potrà farlo in un secondo tempo, accedendo alla voce di menù relativa. Ogni articolo afferirà ad una e una sola PL e ogni comma ad uno ed un solo articolo; in fase di inserimento, il sistema instraderà l’utente in modo che tali dipendenze vengano sempre rispettate.
Il consigliere potrà visualizzare delle anteprime della PL in PDF e siglare la PL con firma elettronica semplice.
Il consigliere potrà generare delle anteprime PDF da stampare o inviare in email prima dell’effettivo deposito nell’archivio.
Tramite apposita funzione, il consigliere potrà invitare altri consiglieri come secondi firmatari
(oppure restare l’unico).
Il sistema, non prevederà l’interfacciamento con una procedura di firma digitale; i documenti prodotti verranno dunque siglati con una procedura di “firma elettronica semplice”.
Se confermata, questa azione dovrà essere irreversibile e fisserà la PL come non più modificabile nell’archivio digitale dell’applicazione.
Il sistema permetterà di associare alla PL il file prodotto dall’applicazione esterna di firma digitale già in uso presso l’Amministrazione.
L’utente amministrativo, tramite la propria interfaccia, inserirà il protocollo e assegnerà la PL alle commissioni competenti. L’applicazione gestirà in maniera trasparente la trasmissione a dette Commissioni.
I segretari di commissione modificheranno la PL secondo i dettami prodotti dal lavoro delle Commissioni competenti.
1.1.5 CONVOCAZIONE AULA E ORDINE DEL GIORNO
Da regolamento, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari stabilisce data di convocazione dell’aula, ordine del giorno e eventuali termini temporali per la presentazione degli emendamenti (default: 24h prima dell’inizio della seduta) e subemendamenti (default: 1 h prima della seduta) alle PL (i termini di default sono modificabili in sede di creazione dell’ordine del giorno).
Inoltre, include nel nuovo ordine del giorno le PL da sottoporre al voto dell’aula, scelte tra quelle prodotte dalle Commissioni.
Il sistema dovrà consentire dunque la creazione di nuovi ordini del giorno mediante impostazione dei parametri suddetti e selezione delle PL da discutere, a partire tra quelle con le caratteristiche di cui sopra.
Tale procedura, svolta dal Presidente del Consiglio, comporterà la convocazione del Consiglio regionale (CONVOCAZIONE ORDINARIA: 5 giorni prima; D'URGENZA: 48 ore prima).
Tramite l’applicazione, il segretario d’aula riceverà l’ordine del giorno (contenente la lista delle PL da votare) e predisporrà la prima parte del fascicolo d’aula, contenente tutte le PL suddette.
Il fascicolo verrà reso disponibile (tramite l’applicazione) ai consiglieri (almeno 48 ore prima dell’inizio della seduta).
1.1.6 EMENDAMENTI
I consiglieri regionali possono presentare emendamenti fino a 24 ore prima dell'inizio della seduta (la Conferenza dei Presidenti può stabilire termini diversi).
L’inserimento degli emendamenti sarà possibile tramite l’interfaccia dedicata ai consiglieri; il sistema verificherà che il periodo di presentazione emendamenti sia aperto e non scaduto, presentando le PL emendabili ai consiglieri stessi.
Gli emendamenti saranno memorizzati nel database del sistema e, una volta concluso il periodo di presentazione, resi disponibili al segretario d’aula per l’ordinamento e inserimento nel fascicolo d’aula.
L’applicazione obbligherà i consiglieri ad assegnare una categoria ad ogni emendamento (soppressivo, parzialmente soppressivo, modificativo ed integrativo, integrativo). Ogni emendamento afferirà ad un determinato comma (o articolo) della particolare PL.
Una volta scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti, gli stessi devono essere collocati all’interno del fascicolo rispettando l’ordine di votazione previsto dal Regolamento (prima quelli interamente soppressivi; poi quelli parzialmente soppressivi; poi quelli modificativi ed integrativi ed infine quelli integrativi) nell’ambito della loro collocazione nel testo.
Tale funzione verrà svolta dal segretario d’aula mediante apposita interfaccia sul sistema, tramite la quale sarà possibile scegliere la PL su cui gestire l’ordinamento degli emendamenti. Il sistema presenterà solo le PL per le quali il periodo di presentazione emendamenti sarà chiuso alla data odierna.
Da tale interfaccia, una volta scelta la PL su cui operare, sarà possibile selezionare i singoli articoli e commi, oltre alla categoria degli emendamenti; si otterrà la visualizzazione della lista degli emendamenti relativi, permettendo al segretario d’aula di modificarne agevolmente l’ordine mediante funzioni di copia e incolla “ad hoc”, con campo di evidenza del testo da incollare e indicazione numerica della posizione di destinazione.
Alla conclusione della fase precedente, il sistema produrrà il fascicolo d’aula (II parte, includente gli emendamenti) in PDF.
1.1.7 SUBEMENDAMENTI
Il segretario d’aula potrà inviare il suddetto fascicolo ai consiglieri, per consentire loro la presentazione dei subemendamenti. Tale invio sarà effettuato tramite il sistema stesso.
I consiglieri regionali potranno presentare subemendamenti fino ad un’ora prima dell’inizio della seduta (se non deciso diversamente).
Scaduto il termine per l’inserimento dei subemendamenti (tempo variabile, default fino a 1 h prima della seduta), essi verranno collocati all’interno del fascicolo, secondo modalità analoghe a quelle già illustrate per gli emendamenti.
Come per gli emendamenti, tale funzione sarà svolta dal segretario d’aula mediante apposita interfaccia sul sistema, tramite la quale sarà possibile scegliere la PL su cui gestire l’ordinamento dei subemendamenti. Il sistema presenterà solo le PL per le quali il periodo di presentazione subemendamenti sarà chiuso alla data odierna.
L’ordinamento dei subemendamenti sarà effettuabile secondo modalità analoghe a quelle già illustrate per gli emendamenti.
1.1.8 SEDUTA AULA
Durante la seduta d’aula, hanno luogo la presentazione, discussione e votazione delle PL all’ordine del giorno, nonché l’eventuale presentazione di emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi.
L’esame degli articoli ha luogo al termine della discussione generale.
La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi nel corso dell’esame dell’articolato. Essi
vengono distribuiti ai consiglieri i quali, di norma, hanno un’ora di tempo per presentare subemendamenti.
I subemendamenti presentati verranno distribuiti ai consiglieri regionali.
Il sistema offrirà interfacce per la compilazione dei nuovi articoli, emendamenti e subemendamenti, sia il loro instradamento ai consiglieri, sia la presentazione di subemendamenti da parte dei consiglieri stessi. Le interfacce saranno a disposizione per la Commissione consiliare competente e per la Giunta regionale. Anche in questo caso, così come in sede di redazione iniziale della PL, il sistema instraderà l’utente in modo che ogni nuovo elemento afferisca all’insieme di dati corretto.
Nel corso dei lavori, i consiglieri regionali potranno richiedere al segretario d’aula il ritiro degli emendamenti presentati; il segretario provvederà a farlo tramite la sua interfaccia nell’applicazione.
I consiglieri potranno presentare un ordine del giorno (documento aggiuntivo) collegato ad una PL in votazione, PRIMA della votazione stessa. Anche questa funzione sarà gestita dal sistema mediante l’interfaccia dedicata ai consiglieri.
Dopo la discussione generale di ciascun articolo, inizierà la votazione degli emendamenti
nell’ordine previsto dal fascicolo.
Il sistema sarà predisposto per l’integrazione con il sistema di votazione elettronica, in modo che consentirà la compilazione automatica dell’oggetto della votazione e l’acquisizione automatica degli esiti della votazione stessa.
Il segretario d’aula, a seduta conclusa, aggiornerà la PL in base agli emendamenti e subemendamenti approvati. La stessa sarà poi memorizzata nell’archivio digitale delle PL già votate (approvate o respinte).
ART. 2 QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO DI APPALTO | |||
LAVORI | PARZIALI | TOTALI | |
A | SVILUPPO SOFTWARE | € 45.000,00 | |
TOTALE | € 45.000,00 | ||
B | I.V.A. 22 % | € 9.900,00 | |
TOTALE GENERALE | € 54.900,00 |
Art 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dello sviluppo del software ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 54.900,00 (diconsi Euro cinquattraquattromilanovecento/00) IVA compresa.
Art. 4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l’affidamento ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
Il presente capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora risulti che un operatore economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono escludere un operatore in qualunque momento della procedura ed hanno facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si procederà in tal senso se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato,
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gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
Art. 6
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PAGAMENTI
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
TRENTA giorni dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
L’esecutore, al momento della consegna dei lavori, acquisirà dal coordinatore per la sicurezza la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterà la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione non appena avvenuta.
Viene stabilito che i pagamenti per lo sviluppo del software, saranno suddivisi ed erogati come segue:
- 1/3 alla presentazione della demo sviluppata, dietro autorizzazione della Direzione Lavori;
- 1/3 alla consegna ed installazione del software definitivo;
- 1/3 a 60 giorni dalla consegna ed installazione, previo collaudo del sistema.
Art. 7 PENALI
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 2 per mille (diconsi Euro due/00 ogni mille) dell'importo netto contrattuale corrispondente a Euro 90,00.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 8
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
8.1 Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
8.2 Arbitrato
Se non si procede all’accordo bonario e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei contratti. L’arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.
L’appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.