ACCORDO ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
ACCORDO ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio- tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta odierna del …
VISTO l’articolo 117, secondo xxxxx, lettere e) ed m), della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera c), recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, ai sensi del quale la Conferenza unificata: “promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune”;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, e, in particolare, l’articolo 8, comma 6, che prevede che “il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di conferenza stato-regioni o di conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 4, comma 1-sexies, ai sensi del quale : “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”;
VISTO l’articolo 24 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;
CONSIDERATA l’intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente le linee di indirizzo condivise e l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il 13 novembre del 2014;
CONSIDERATO l’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali concernente l’istituzione del Comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo condivise, l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvata il 13 novembre 2014;
CONSIDERATO che lo schema di regolamento tipo e le definizioni uniformi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
CONSTATATO l’obiettivo comune di uniformare e semplificare i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati dalla disciplina vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto applicative che incidono sull’attività edilizia e debbano essere predisposti, anche nelle tematiche riservate all’autonomia comunale, secondo un elenco ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale;
VALUTATA quindi l’opportunità che la disciplina contenuta nei regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata su un insieme di definizioni uniformi e che sia altresì sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori e nel rispetto della piena autonomia locale;
ESAMINATA l’attività del Tavolo tecnico per la semplificazione istituito ai sensi dell’articolo 2 del precitato Accordo concernente l’istituzione del Comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo condivise, l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, e in particolare i lavori del gruppo di lavoro dedicato al regolamento edilizio unico, azione 4.6 dell’Agenda per la semplificazione, coordinati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti
congiuntamente con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza e dai rappresentati designati dalle Regioni e dall’ANCI, svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016;
CONSIDERATI gli esiti delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e la rete delle professioni tecniche svolte dal Tavolo tecnico nel corso dei lavori di predisposizione della proposta di accordo svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016;
VISTA la nota 34425 del 14 settembre 2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha trasmesso la proposta dello schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO/INTESA
tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali, nei termini sotto indicati:
Art. 1
(Adozione del regolamento edilizio tipo)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è approvato lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato B), che formano parte integrante del presente Accordo/Intesa.
2. Ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1-sexies, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
3. In conformità all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo/Intesa, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 2
(Modalità e termini di attuazione)
1. Entro il termine di centottanta giorni dall’adozione del presente Accordo/Intesa, le Regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni
uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le Regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice. Le Regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).
2. Il Governo, le Regioni ordinarie e gli enti locali si impegnano ad utilizzare le definizioni uniformi nei propri provvedimenti legislativi e regolamentari, che saranno adottati dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo/Intesa, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
3. Entro il termine stabilito dalla Regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i Comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.
4. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione del presente Accordo/Intesa.
5. Laddove al momento della sottoscrizione dell’Accordo/Intesa siano vigenti norme regionali che prevedono termini perentori entro i quali i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti delle normative regionali, il recepimento comunale dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, avviene entro il medesimo termine, secondo le modalità di gestione della fase transitoria definite dalle Regioni stesse.
Art. 3
(Monitoraggio, aggiornamenti e ulteriori semplificazioni)
1. Il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano a realizzare attività di monitoraggio sull’attuazione del regolamento edilizio tipo con cadenza almeno annuale. Per la realizzazione di tali attività è istituito un apposito gruppo di lavoro composto dal Governo le Regioni e l’ANCI.
2. Sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, si procede, ove necessario all’aggiornamento, previo accordo tra i soggetti di cui al comma 1 in Conferenza Unificata, dello Schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.
3. Il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni si impegnano altresì all’aggiornamento della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. L’aggiornamento è effettuato a cura di ciascuna Amministrazione centrale, per la parte di propria competenza e di ciascuna Regione ordinaria per le rispettive parti ed è pubblicato sul sito web della Regione e sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Governo, le Regioni ordinarie e i Comuni, si impegnano altresì a proseguire in modo condiviso attività sistematiche di semplificazione delle norme statali e delle procedure in materia edilizia, alla luce degli obiettivi stabiliti nell’Agenda per la semplificazione, al fine di assicurare, anche attraverso accordi o linee guida, uniformità all’interpretazione e all’attuazione delle norme vigenti in materia edilizia.